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AL GIUDICE ORDINARIO LA CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO LA PARTECIPATA
di Michele Nico 14 giugno 2022
Materia: società / controversie e giurisdizione

AL GIUDICE ORDINARIO LA CAUSA PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO LA PARTECIPATA

 

Nel ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal Tar Sicilia la Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8186/2022 ha affermato che la causa per danni promossa da un Comune contro una società a capitale pubblico spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto "la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico”.

La società in questione era un’Autorità d’ambito alla quale il Comune ricorrente aveva affidato la gestione integrata del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale, mediante affidamento della raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, secondo le modalità operative previste dalla normativa di settore.

Dopo plurime inadempienze del contratto di servizio la società era stata posta in liquidazione, e il Comune affidante aveva deciso di adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti allo stato di insolvenza.

Il conflitto di giurisdizione

In sede di contenzioso, il giudice ordinario declinava la giurisdizione a favore del Tar ravvisando, nel caso di specie, un accordo tra pubbliche amministrazioni – ovvero un accordo sostitutivo del provvedimento concessorio del servizio di raccolta dei rifiuti urbani – con il corredo di annessi pubblici poteri, le cui controversie, ai sensi dell'art. 133 lett. a) n. 2, d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per di più, il giudice adito sosteneva la giurisdizione esclusiva della magistratura amministrativa sulla base del fatto che la controversia riguardava la gestione del ciclo dei rifiuti, spettante al giudice amministrativo ai sensi della lettera p) del medesimo articolo 133 sopra citato.

Riassunta la causa dinanzi al Tar Sicilia, quest’ultimo declinava anch’esso la propria competenza sostenendo che:

-         la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società d’ambito, che resta pertanto soggetta al regime giuridico del diritto civile;

-         il contratto di servizio stipulato tra la società di cui trattasi e il Comune de quo non può qualificarsi un accordo tra pubbliche amministrazioni e, dunque, le relative controversie non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario.

L’assenza di poteri autoritativi

Come si è detto in premessa, le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi sopra esposta, sostenendo che nel caso de quo “non viene in discussione la legittimità dell'adozione o meno di provvedimenti amministrativi in tema di gestione dei rifiuti, bensì un prospettato illecito contrattuale della società d'ambito (…) consistente nell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di gestione del ciclo dei rifiuti”.

L’ordinanza ha ribadito che la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto di diritto privato, in quanto all'ente pubblico non è consentito di incidere sullo svolgimento dei rapporti contrattuali mediante l'esercizio di poteri autoritativi, neppure quando – come era avvenuto nel caso in esame – il contratto di servizio sia stato imposto da norme di legge e/o da determinazioni del commissario delegato per l’emergenza rifiuti.

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