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L’azione collettiva risarcitoria: finalità, legittimazione, procedimento.
di Costantino Tessarolo 5 gennaio 2010
Materia: commercio / consumatori

 L’azione collettiva risarcitoria: finalità, legittimazione, procedimento.

 

1. Aspetti generali

 

Un nuovo ed ulteriore strumento di tutela dei consumatori e degli utenti è stato introdotto con l’art. 49 della l. 23 luglio 2009, n. 99 attraverso l’inserimento nel c.d. “codice del consumo” (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206) dell’art. 140-bis con il quale è stata disciplinata l’azione di classe.

Con l’azione di classe è possibile tutelare “i diritti individuali omogenei” dei consumatori e degli utenti e precisamente:

a)      i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 (condizioni generali di contratto) e 1342 (contratti conclusi mediante moduli o formulari) del codice civile;

b)      i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c)      i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

L’azione ha lo scopo di far accertare la responsabilità dell’impresa e di ottenere la condanna dell’impresa stessa al risarcimento del danno e alle restituzioni. Essa, quindi, si distingue dall’azione di classe c.d. “ripristinatoria” di cui al d.l.vo 20 dicembre 2009, n. 198, con la quale è possibile ottenere non il risarcimento del danno, ma il ripristino, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione di un servizio.

 

2. Legittimazione attiva

 

Legittimato a proporre l’azione è ciascun componente della classe. L’azione può essere anche promossa dall’associazione alla quale il consumatore o l’utente conferisce apposito mandato o dal comitato al quale il consumatore o l’utente partecipa.

Resta, ovviamente, impregiudicata, per i consumatori e gli utenti che non aderiscono all’azione di classe, la possibilità di proporre l’azione individuale.

 

3. Giudice competente.

 

Il giudice competente a conoscere dell’azione è il tribunale ordinario, in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo in cui ha sede l’impresa convenuta. A tale regola fanno eccezione le regioni: Valle d’Aosta per la quale è competente in tribunale di Torino; Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per le quali è competente il tribunale di Venezia; Marche, Umbria, Abruzzo e Molise per le quali è competente il tribunale di Roma; Basilicata e Calabria per le quali è competente il tribunale di Napoli.

 

4.                  La proposizione di una pluralità di azioni di classe.

 

E’ possibile che le azioni di classe siano proposte, per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa, separatamente da più promotori.

Ciò è, tuttavia, consentito sino alla scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9 dell’art. 140-bis, che, come si dirà, non può essere superiore a 120 giorni dalla scadenza della pubblicità disposta dal giudice medesimo per informare  i consumatori e gli utenti sulla possibilità di aderire all’azione di classe.

In altre parole, i consumatori e gli utenti possono aderire all’azione di classe già promossa da altri consumatori ed utenti (eventualmente tramite l’associazione a cui conferiscono mandato o il comitato a cui partecipano) oppure presentare una ulteriore azione di classe, che riguardi i medesimi fatti e la stessa impresa.

In entrambi tali casi (ossia quello dell’adesione e della proposizione di una ulteriore azione), il termine è lo stesso ed è, come detto, quello fissato dal giudice, con l’ordinanza che ammette l’azione di classe, per informare i consumatori e gli utenti sulle possibilità di aderire all’azione medesima.

Le azioni di classe proposte oltre il predetto termine (come, peraltro, le adesioni) vanno dichiarate inammissibili.

Le azioni di classe successive tempestivamente proposte devono essere riunite d’ ufficio se presentate davanti allo stesso tribunale. Se, invece, sono state presentate davanti a tribunali diversi, il tribunale successivamente adito dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, “assegnando al proponente un termine non superiore a 60 giorni per la riassunzione della causa davanti al primo giudice”.

 

5. Forma della domanda

 

La domanda si propone con atto di citazione.

Nulla è previsto in merito al contenuto della citazione, che non potrà, pertanto, essere se non quello stabilito dall’art. 163 c.p.c..

Nulla è previsto neppure per ciò che concerne i termini per comparire, che dovranno, perciò, essere quelli stabiliti dall’art. 163-bis c.p.c.

La citazione deve essere notificata all’impresa convenuta.

Dalla notifica della citazione decorrono, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., gli effetti sulla prescrizione.

La citazione deve essere, altresì, notificata all’ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adito. La notifica al pubblico ministero è finalizzata a consentire a quest’ultimo di intervenire, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. civ., nel processo, ma limitatamente alla fase relativa al giudizio sull’ammissibilità dell’azione.

Nulla è previsto in ordine alla costituzione del convenuto per cui, in considerazione del fatto che l’azione è promossa con atto di citazione, si devono ritenere applicabili le disposizioni che disciplinano l’ordinario processo di cognizione e, in particolare, quelle di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

 

  1. L’ammissibilità della domanda.

Il tribunale deve, innanzitutto, decidere sull’ammissibilità della domanda. Tale decisione può essere (provvisoriamente) omessa se l’adito giudice ritenga di dover sospendere il giudizio perché sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti  al giudice amministrativo.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per sospendere il processo, il tribunale dovrà, quindi, pronunciarsi, con ordinanza, sull’ammissibilità della domanda.

La domanda, secondo le tassative prescrizioni di legge, va dichiarata inammissibile quando:

a)      è manifestamente infondata;

b)      sussiste un conflitto di interessi;

c)      il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili con l’azione di classe;

d)     il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

Nel caso in cui dichiari l’inammissibilità della domanda, il tribunale regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 (responsabilità aggravata) del cod. proc. civ., e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

 

7. Il reclamo

 

L’ordinanza del tribunale che dichiara ammissibile la domanda è reclamabile dinnanzi alla corte d’appello.

Il reclamo va proposto, stando alla lettera della legge, con ricorso entro il termine, espressamente definito perentorio, di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore dell’ordinanza del tribunale. La corte d’appello decide sul reclamo, in camera di consiglio, non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso.

E’ da tener presente che, per espressa previsione di legge, la proposizione del ricorso non sospende il procedimento davanti al tribunale.

 

8. L’adesione all’azione dei consumatori e degli utenti.

 

Esaurita, in senso ovviamente positivo, la fase dell’ammissione dell’azione, si apre immediatamente quella dell’adesione all’azione stessa dei consumatori e degli utenti.

All’azione di classe, promossa nei modi suddetti, possono, infatti, aderire i consumatori e gli utenti che intendono avvalersi della tutela dei diritti individuali omogenei, che con la stessa è fatta valere.

L’adesione dei consumatori e degli utenti, che comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, richiede, com’è evidente, che gli stessi siano informati sulla proposizione dell’azione e sulla sua ammissibilità. La pubblicità di tali fatti è demandata, in primo luogo, a colui che ha proposto l’azione, il quale dovrà, al riguardo, attenersi a quanto stabilito dal tribunale con l’ordinanza che ammette l’azione. E’ da tener presente al riguardo che l’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, sino a che il proponente non avrà ottemperato alle prescrizioni del tribunale, il processo non potrà proseguire.

Il compito di dare pubblicità all’azione e alla sua ammissibilità non spetta, tuttavia, al solo proponente l’azione, ma, altresì, al Ministro dello sviluppo economico, al quale va trasmessa, a cura della cancelleria, copia dell’ordinanza che dichiara l’ammissione dell’azione. Il Ministero dovrà, quindi, provvedere a dare pubblicità all’ordinanza, anche (ma non solo) mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

Il tribunale, con l’ordinanza che ammette l’azione, al fine di individuare i consumatori e gli utenti che sono effettivamente legittimati ad aderire all’azione, definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,   specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione.

L’adesione, che non richiede il ministero di un difensore, va proposta con atto contenente l’elezione di domicilio e l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione. L’atto deve essere depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, entro il termine perentorio, che non può comunque essere superiore a 120 giorni, fissato dal tribunale nell’ordinanza di ammissione dell’azione. Dal deposito del predetto atto di adesione decorrono, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, cod. civ., gli effetti sulla prescrizione.

 

9. L’istruzione della causa.

 

Con l’ordinanza con cui ammette l’azione, il tribunale determina, altresì, il corso della procedura, assicurando, nel rispetto del principio del contraddittorio, <l’equa, efficace e sollecita gestione del processo>. Con la stessa o successiva ordinanza, il tribunale prescrive le misure atte ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

La detta ordinanza è, per espressa previsione di legge, “modificabile o revocabile in ogni tempo”.

 

10. La decisione di merito

 

La domanda dei promotori dell’azione di classe può, come ovvio, anche se dichiarata ammissibile, essere respinta nel merito.

Se, invece, la domanda è accolta, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con la quale liquida, in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), le somme definitive dovute agli aderenti all’azione oppure con la quale stabilisce “il criterio omogeneo di calcolo” per la liquidazione di dette somme.

E’ da ritenere che questo secondo tipo di decisione possa essere adottato quando la situazione di fatto degli aderenti all’azione sia differenziata, così da non consentire una liquidazione, sia pure in via equitativa, eguale per tutti.

Nel caso di azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale dovrà tener conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti o dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

Non è chiaro se, con la disposizione in esame, si sia inteso stabilire che il tribunale dovrà tener conto dell’aliunde perceptum e cioè di quanto gli utenti e i consumatori aderenti all’azione abbiano già percepito in base alle carte di servizi ovvero se il tribunale dovrà ridurre la condanna, detraendo dalla stessa, le somme che essi, comunque, percepiranno in base a quanto riconosciuto dalle carte di servizi.

 

11. L’esecutività della sentenza.

 

Ai sensi del c. 12 dell’art. 140-bis del “codice del consumo”, la sentenza che definisce nel merito l’azione di classe “diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione”. Sembra doversene dedurre che, diversamente dalle sentenze emesse negli ordinari processi di cognizione (art. 282 cod. proc. civ.), la sentenza di primo grado che definisce nel merito l’azione di classe, non possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva. Pare, inoltre, che l’eventuale passaggio in giudicato di tale sentenza, per mancata impugnazione nel termine breve (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), non determini l’esecutività della sentenza, posto che, come detto, la stessa non può, in alcun caso, divenire esecutiva prima che siano decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.

La conferma di quanto appena detto la si ricava, del resto, dall’ultimo periodo del citato c. 12 dell’art. 140-bis, che, in buona sostanza, considera “spontaneo”, e non, quindi, effettuato in forza di un titolo esecutivo, il pagamento, attuato dall’impresa entro il predetto termine di 180 giorni, delle somme che la stessa è stata condannata a corrispondere ai consumatori e utenti. Tale pagamento “spontaneo” è, d’altra parte, incentivato dalla legge, che, infatti, lo esenta “da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza”.

 

12. L’appello

 

La sentenza di primo grado che definisce il merito dell’azione di classe è impugnabile dinnanzi alla competente corte d’appello.

La legge si limita a disciplinare solo la richiesta di sospensione, da parte del secondo giudice, della sentenza del tribunale (c. 13 art. 140-bis).

Nel silenzio della legge deve, perciò, ritenersi che l’impugnazione della sentenza che definisce nel merito l’azione di classe, accogliendo o respingendo la domanda, debba seguire le forme ordinarie.

 

13. La sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado.

 

Giova ribadire che, in base al disposto del c. 12 dell’art. 10-bis, la sentenza di primo grado “diviene esecutiva trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione”. La sentenza predetta è, invece, impugnabile davanti alla corte d’appello negli ordinari termini di 30 dalla notifica effettuata ai sensi dell’art. 285 cpc ovvero in quello di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza stessa (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.).

In entrambi i casi dovrà tenersi conto della sospensione dei termini durante le c.d. ferie giudiziarie (1 agosto-15 settembre).

E’, quindi, ben possibile che l’impresa convenuta, soccombente in primo grado, si veda costretta, oltre comunque a poterlo fare volontariamente, ad impugnare la sentenza di primo grado quando la stessa non è ancora divenuta esecutiva. In tal caso è palese che l’impresa appellante non potrà chiedere la sospensione della sentenza di primo grado, ma, al più, come implicitamente consente l’art. 283 cpc., riservarsi di formulare la relativa istanza dopo che la detta sentenza è divenuta esecutiva.

La sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado può essere richiesta se sussistono le condizioni del fumus e del danno grave e irreparabile. A tali condizioni il c. 13 dell’art. 140-bis ne ha aggiunto delle altre, avendo previsto che la corte d’appello, nell’esaminare la relativa istanza, deve, altresì, tener conto “dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame”. La corte, inoltre, “può, comunque, disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

 

14. Gli effetti della sentenza sugli aderenti.

 

Il c. 14 dell’art. 140-bis prevede che “la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti”. Viceversa, le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti, ossia tra i proponenti l’azione di classe e l’impresa convenuta, non pregiudicano gli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono, inoltre, fatti salvi anche in caso di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

 

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