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Audizione sullo schema di DPR recante regolamento di attuazione dell'art. 23-bis, c.10, del d. l.25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n.133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
di CONFINDUSTRIA 7 luglio 2010
Materia: servizi pubblici / disciplina

CONFINDUSTRIA

 

Audizione

 

“SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 23-BIS, COMMA 10, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”

 

Camera dei Deputati

Commissione Affari Costituzionali

 

Roma, 7 luglio 2010

 

1. QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

Vi è un diffuso consenso nel ritenere che l’insufficiente crescita dell’economia del nostro Paese sia da attribuire ad una scarsa crescita della produttività e che tale inadeguatezza sia particolarmente rilevante nel comparto dei servizi pubblici locali (SPL).

In tale comparto da alcuni anni si è riconosciuta la necessità di stimolare il confronto competitivo, sia allargando l’area della concorrenza nel mercato, sia introducendo forme di concorrenza per il mercato in presenza di attività con caratteristiche di monopolio naturale.

La revisione contenuta nell’art. 23-bis della legge n. 133/08, di conversione del DL n. 112/08, avrebbe dovuto rispondere nel suo disegno originario a tali necessità, in coerenza con obiettivi di adeguamento del nostro ordinamento alla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.

L’art. 23-bis, al quale non ha fatto seguito il previsto regolamento attuativo, pur facendo alcuni limitati passi avanti in tema di liberalizzazione, non solo ha confermato alcune criticità delle precedenti proposte legislative, ma ne ha sollevate di nuove, rischiando di frenare l’auspicato percorso di liberalizzazione dei SPL.

Un decisivo passo in avanti si è registrato con la nuova formulazione dell’art. 23-bis, operata dalle modifiche/integrazioni introdotte dall’art. 15, DL 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, il cui intento è stato proprio quello di superare alcune norme di oscura interpretazione previste nell’art. 23-bis nonché alcuni aspetti critici.

Il Regolamento, costituisce il punto di approdo di una lunga e tormentata evoluzione della normativa che regola il comparto dei servizi pubblici locali. Nel complesso, il giudizio è positivo. Ciò è anche conseguenza del fatto che sui nodi più critici il legislatore è già intervenuto, disciplinando con l’art. 15, della legge n. 166/09, taluni aspetti problematici, che impropriamente l’art. 23-bis della legge n. 133/08 “delegava” alla sede regolamentare.

Come si evince dal parere del Consiglio di Stato, le vicende normative che riguardano i modelli di gestione dei servizi pubblici locali si sono evolute in larga parte per rispondere alla sempre più forte esigenza di applicare anche in questo settore i principi di tutela della concorrenza e del mercato. In particolare, dato positivo è che l’intento del legislatore è quello di favorire in prima istanza l’iniziativa privata nell’erogazione dei servizi pubblici e, solo in caso di inefficacia di quest’ultima, viene richiamato il ruolo degli enti locali.

Sotto un profilo più tecnico, si osserva come ci si trovi però ancora una volta di fronte ad un Regolamento cui restano comunque affidati i “fondamentali” della materia, con conseguenti criticità in termini di efficacia dello strumento rispetto ad esigenze di normazione primaria. Spetta infatti ad esso, tra l’altro:

- individuare le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas nonché in materia di acqua;

- limitare i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le attività economiche;

- prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali.

 

2. REGOLAMENTO ATTUATIVO: ASPETTI POSITIVI E LACUNE

Nello specifico, con riferimento alle singole misure, si rilevano le seguenti osservazioni (in Allegato sono riportate le proposte di emendamento).

 

“Misure in tema di liberalizzazione” (art. 2)

L’articolo 2, al comma 1, attribuisce agli enti locali il compito di verificare, periodicamente e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, la fattibilità di una gestione concorrenziale dei servizi stessi, delimitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, allorché non sia diversamente previsto dalla legge.

Pur ritenendo tale impostazione condivisibile nelle finalità perseguite, concordiamo con il parere espresso dal Consiglio di Stato, che ha osservato come, data la rilevanza della questione connessa alle misure di liberalizzazione, sarebbe stato opportuno inserire dei criteri puntuali e definiti circa le verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione. L’articolo, invece, si limita a rimettere la scelta agli enti locali, senza fornire un quadro di riferimento concretamente legato ai dati economici di mercato.

Inoltre, al fine di ridurre quanto più possibile il dilagare del fenomeno dell’in house, sarebbe auspicabile prevedere l’intervento di eventuali organismi di garanzia (Antitrust) che individuassero, in attuazione dell’art. 1, comma 4, dell'art. 15 del DL 135/09, convertito in legge n. 166/2009 le forme di adeguata pubblicità delle motivazioni dell’eventuale scelta dell'affidamento in house.

Per quanto riguarda, poi, la previsione che “gli enti locali definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni”, si evidenzia come nella giurisprudenza e nella disciplina comunitaria la nozione di obblighi di servizio pubblico sia inscindibilmente connessa a quella di compensazione degli obblighi (cfr. sentenza C-280/00, cd. “Altmark”), posto che l’obbligo di servizio pubblico è un vincolo che un operatore economico non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura “senza compenso”, “ove considerasse il proprio interesse commerciale” (in questo senso l’articolo 2 del Regolamento CE 1370/2007). Le compensazioni, pertanto non possono essere eventuali, in presenza di obblighi imposti, né subordinate alle disponibilità di bilancio. I vincoli di bilancio, in uno con i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare ai cittadini, devono essere tenuti in considerazione, piuttosto, al momento della definizione degli obblighi di servizio.

Il comma 4 prescrive, infine, che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2- bis e 2-quater, della medesima legge 287/1990. Nella parte in cui rinvia all’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 287/1990 il Regolamento appare in contrasto con le disposizioni del comma 9, dell’art. 23-bis, in

quanto quest’ultimo esclude la possibilità per le società “separate”, in quanto ovviamente controllate, di operare in “mercati diversi”. Tale comma dovrebbe quantomeno essere chiarito.

Si precisa inoltre che le norme della legge n. 287/90 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” hanno riguardo principalmente alle imprese incaricate di servizi pubblici a rilevanza nazionale e che la dizione “mercati diversi” ivi contenuta riguarda la tipologia di attività, mentre nei SPL la dizione “mercati diversi” potrebbe essere – illegittimamente, peraltro – riferita alla dimensione geografica, oltre che alla merceologia.

Si osserva infine che le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2-bis e 2- quater, della legge n. 287/90, e successive modificazioni operano, a prescindere dal richiamo effettuato nello schema di regolamento in discussione, per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato “per disposizioni di legge”.

Appare ingiustificata l’estensione applicativa delle disposizioni in questione a tutti i gestori di servizi pubblici locali titolari di diritti di esclusiva, in particolare a coloro che, essendosi aggiudicati i servizi nell’ambito di procedure concorsuali, non possono considerarsi sottratti al mercato e dunque titolari di rendite di posizione.

Norme applicabili in via generale per l’affidamento (art. 3)

Il comma 4, statuisce in particolare che nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicurano, tra l’altro, che “il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2”. Al fine di rendere il modello organizzativo della cosiddetta “gara a doppio oggetto” più aderente ai requisiti di ammissibilità individuati dal Consiglio di Stato (cfr. Decisione Adunanza plenaria n. 1/2008) nonché dalla Corte di Giustizia europea (cfr. Sentenza C-196/08) si riterrebbe invece opportuno prevedere che il “socio privato selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara”. Sembra corretto che tra i criteri di valutazione dell’offerta ai quali attribuire un valore prevalente vengano inclusi anche criteri relativi all’organizzazione del servizio che il socio privato, in quanto socio con compiti di gestione, propone all’ente locale per la migliore efficienza dello stesso.

Il bando di gara o la lettera di invito devono assicurare inoltre che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio nonché sull’organizzazione dello stesso prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo di acquisto della partecipazione societaria e non al prezzo delle quote societarie.

Si ritiene che il termine “quote societarie” presente nel testo originario potrebbe dare adito a dubbi interpretativi in quanto riferibile esclusivamente a società a responsabilità limitata.

Patto di stabilità interno (art. 5)

L’articolo 5, comma 1, assoggetta al Patto di stabilità interno i soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali ai sensi dall’articolo 23-bis, commi 3 e 4, della legge n. 133/2008.

Non si condivide il rinvio ad un ulteriore decreto interministeriale per l’individuazione delle modalità e della modulistica per l’assoggettamento al Patto di stabilità. Tale rinvio potrebbe determinare un improprio effetto di rinvio delle previsioni di cui all’art. 23-bis legge n. 133/08. L’art. 23-bis (comma 10) infatti dispone che il Regolamento preveda l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dei soggetti affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali; quindi – per legge – il Regolamento deve disciplinare il punto, senza rinvii a ulteriori atti amministrativi. Si ricorda peraltro che la costante giurisprudenza della Corte dei Conti sostiene che le società in house siano tenute al rispetto del Patto di stabilità interno.

Distinzione tra funzione di regolazione e funzioni di gestione (art. 8)

L’articolo 8 reca disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione dalle funzioni di gestione. Esso è finalizzato a dare attuazione alla lett. c) del comma 10 dell’art. 23-bis, che prevede una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità.

Trattandosi di una problematica di grande rilievo, sarebbe, a nostro avviso, importante attribuire all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il compito di vigilare sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti.

Cessione dei beni in caso di subentro (art. 10)

La cessione dei beni in caso di subentro è un profilo non previsto dalla norma sul quale interviene lo schema di Regolamento. Si tratta di un tema che non ha ancora trovato una regolamentazione di base, pur essendo cruciale per garantire continuità agli affidamenti su base concorrenziale in qualsiasi ambito (si pensi, ad esempio, alle concessioni autostradali).

La salvaguardia dei diritti di proprietà privata costituzionalmente garantiti non sembra consentire una disciplina della cessione dei beni di investimento, ritenuti necessari per l’affidamento del servizio ad un soggetto subentrante. La cessione dei beni in questione può essere legittimamente garantita solo quando essi sono stati acquistati con l’utilizzo totale o prevalente di fondi pubblici.

La disciplina configurata nello schema di Regolamento desta perplessità ancora maggiori laddove sembra prefigurare una cessione “a titolo gratuito” dei beni, senza distinguere se essi siano stati acquistati attraverso l’utilizzo o meno di fondi pubblici, oppure la corresponsione al precedente gestore di un importo solo nel caso in cui i beni non siano stati interamente ammortizzati, non considerando la permanenza dell’eventuale valore residuo di mercato.

Abrogazioni e disposizioni finali (art. 12)

L’articolo 12 interviene nella materia delle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal Regolamento, materia sulla quale era intervenuto il comma 11 del citato art. 23-bis del d.l. 112/2008.

La disposizione dettata dall’articolo 113, comma 8, non appare incompatibile con quanto previsto dal novellato articolo 23-bis, ed in particolare dal comma 6, circa la facoltà dell’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali qualora ciò sia economicamente più vantaggioso. L’articolo 113, comma 8 precisa, tuttavia, che tale facoltà è contemplata per i servizi pubblici locali “diversi da quelli del trasporto collettivo”. Sembra opportuno mantenere in vigore l’articolo 113, comma 8 e con esso l’esclusione dei servizi di trasporto pubblico locale dalla possibilità del ricorso alle cosiddette “multi-utility”, in considerazione della specificità del settore del TPL rispetto ad altri servizi locali che consentono possibili sinergie.

Con riferimento alla lett. c) si rileva che, poiché la disciplina di cui all’art 2021 del D.Lgs. n. 152/06 rappresenta una normativa di indirizzo per le amministrazioni locali con contenuti più avanzati in termini di processi di liberalizzazione del mercato, tale norma non è da ritenere in contrasto con la disciplina di cui all’art 23 bis e pertanto non va abrogata.

 

1 Art. 202, Dlgs. 156/2006 “L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie nonché, con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente nel rispetto delle competenze regionali in materia

 

ALLEGATO

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

 

ART. 2

(MISURE IN TEMA DI LIBERALIZZAZIONE)

Emendamento

 

A) Al comma 1 dopo le parole “predetti servizi.” inserire il seguente periodo:

“Tali verifiche sono trasmesse all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la quale ne cura un’adeguata pubblicità.”

B) Al comma 2:

- inserire dopo le parole “ove necessario” le seguenti parole “e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo

- dopo le parole “prevedendo le” sostituire la parola “eventuali” con la parola “corrispondenti

- dopo le parole “proventi derivanti dalle tariffe” eliminare le parole “e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo

C) Inserire dopo il comma 2 il comma: “2-bis. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato individua, in attuazione dell’art. 1, comma 4, dell'art. 15 del DL 135/09, convertito in legge n. 166/2009 anche le forme di adeguata pubblicità delle motivazioni della scelta dell'affidamento in house.

D) Inserire dopo il comma 2 il comma: “2-ter. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici definisce le forme più adeguate di pubblicità delle modalità ad evidenza pubblica”.

E) I commi 3 e 4 sono soppressi.

 

Motivazione

Con riferimento al comma 1, la verifica da parte degli enti locali della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali è condivisibile, ma non si rinviene alcun riferimento a forme di pubblicità e all’intervento di eventuali organismi di garanzia (Antitrust) che ne individuino i contenuti ed esercitino eventuali verifiche.

Per quanto riguarda gli emendamenti di cui al comma 2, nella giurisprudenza e nella disciplina comunitaria la nozione di obblighi di servizio pubblico è inscindibilmente connessa a quella di compensazione degli obblighi (cfr. sentenza C- 280/00, cd. “Altmark”), posto che l’obbligo di servizio pubblico è un vincolo che un operatore economico non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura “senza compenso”, “ove considerasse il proprio interesse com merciale” (in questo senso l’articolo 2 del Regolamento CE 1370/2007). Le compensazioni, pertanto non possono essere eventuali, in presenza di obblighi imposti, né subordinate alle disponibilità di bilancio. I vincoli di bilancio, in uno con i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare ai cittadini, devono essere tenuti in considerazione, piuttosto, al momento della definizione degli obblighi di servizio.

L’inserimento del comma 2 – bis è finalizzato a ridurre quanto più possibile un ricorso immotivato all’appalto in house.

Il comma 2-ter ha come obiettivo la definizione di forme più adeguate di pubblicità dei bandi di gara.

Il comma 4 dell’art. 2 nella parte in cui rinvia all’art. 8, comma 2-bis, della L. 287/1990 appare in contrasto con le disposizioni del comma 9, dell’art. 23-bis, in quanto quest’ultimo esclude la possibilità per le società “separate”, in quanto ovviamente controllate, di operare in “mercati diversi”. Tale comma dovrebbe quantomeno essere chiarito.

Si precisa inoltre che le norme della legge 287/90 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” hanno riguardo principalmente alle imprese incaricate di servizi pubblici a rilevanza nazionale e che la dizione “mercati diversi” ivi contenuta riguarda la tipologia di attività, mentre nei SPL la dizione “mercati diversi” potrebbe essere – illegittimamente, peraltro – riferita alla dimensione geografica, oltre che alla merceologia.

Si osserva infine che le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2-bis e 2- quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni operano, a prescindere dal richiamo effettuato nello schema di regolamento in discussione, per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato “per disposizioni di legge”. Appare ingiustificata l’estensione applicativa delle disposizioni in questione a tutti i gestori di servizi pubblici locali titolari di diritti di esclusiva, in particolare a coloro che, essendosi aggiudicati i servizi nell’ambito di procedure concorsuali, non possono considerarsi sottratti al mercato e dunque titolari di rendite di posizione.

 

ART. 3

(NORME APPLICABILI IN VIA GENERALE PER L’AFFIDAMENTO)

 

Emendamento

A) Al comma 3, lett. d) eliminare dopo le parole “forme di aggregazione” le seguenti parole “o di collaborazione

B) Modificare (in grassetto) il comma 4 come segue:

“Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) il socio privato selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara;

a) b) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio nonché sull’organizzazione dello stesso prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie di acquisto della partecipazione societaria;

b) c) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso dell’affidamento e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;

c) d) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.”

 

Motivazione

L’espressione “forme di collaborazione” appare estremamente ampia e difficilmente individuabile e potrebbe ingenerare nella pratica attuazione profili di illegittimità rispetto a principi comunitari e costituzionali.

La modifica al comma 4 è volta a rendere il modello organizzativo della cosiddetta “gara a doppio oggetto” più aderente ai requisiti di ammissibilità individuati dal Consiglio di Stato (cfr. Decisione Adunanza plenaria n. 1/2008) nonché dalla Corte di Giustizia europea (cfr. Sentenza C-196/08). Sembra opportuno che tra i criteri di valutazione dell’offerta ai quali attribuire un valore prevalente vengano inclusi anche criteri relativi all’organizzazione del servizio che il socio privato, in quanto socio con compiti di gestione, propone all’ente locale per la migliore efficienza dello stesso. Si ritiene, infine, più appropriata l’espressione “al prezzo di acquisto della partecipazione societaria” poiché il termine “quote societarie” presente nel testo originario potrebbe dare adito a dubbi interpretativi in quanto riferibile esclusivamente a società a responsabilità limitata.

 

ART. 5

(PATTO DI STABILITÀ INTERNO)

Emendamento

Sopprimere il comma 3.

 

Motivazione

Il rinvio a ulteriore a decreto interministeriale può determinare un improprio effetto di rinvio delle previsioni di cui all’art. 23-bis legge n. 133/08. L’art. 23-bis (comma 10) infatti dispone che il regolamento preveda l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali. Quindi - per legge – il regolamento deve disciplinare il punto, senza rinvii a ulteriori atti amministrativi; si ricorda peraltro che la costante giurisprudenza della Corte dei Conti sostiene che le società in house sono tenute al rispetto del Patto di stabilità.

 

ART. 6

(ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLE

SOCIETÀ IN HOUSE E DELLE SOCIETÀ MISTE)

 

Emendamento

Aggiungere al comma 2 dopo le parole “si applica” le parole “ai soli lavori, forniture e servizi specialistici di settore” e modificare la rubrica dell’articolo in: “Disciplina di lavori, forniture e servizi specialistici di settore”.

 

Motivazione

La motivazione è finalizzata a delimitare l’applicazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 a lavori, servizi e forniture attinenti la qualificazione del socio scelto mediante gara ad evidenza pubblica.

 

ART. 8

(DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI REGOLAZIONE E FUNZIONI DI GESTIONE)

 

Emendamento

Inserire il seguente comma 9-bis: “L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici vigila sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti”.

 

Motivazione

L’integrazione trova la sua giustificazione nell’attribuzione all’AVCP del controllo

su una problematica di grande rilievo.

 

ART. 10

(CESSIONE DEI BENI IN CASO DI SUBENTRO)

Emendamento

A) Al comma 1:

- dopo le parole “cessazione anticipata” sostituire le parole “il precedente gestore cede” con le seguenti parole “il bando di gara o la lettera di invito garantisce

- inserire dopo le parole “il gestore subentrante” le parole “la disponibilità delle reti, degli impianti nonché dei

- dopo la parola “beni strumentali e” sostituire le parole “le loro” con la parola “relative

 - eliminare dopo le parole “ente affidante” le seguenti parole “a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami”.

B) Sostituire il comma 2 come segue: “Al fine di assicurare la disponibilità dei beni di cui al comma 1, il bando di gara o la lettera di invito:

 a) nel caso in cui per l’acquisto dei beni siano stati utilizzati unicamente o prevalentemente fondi pubblici, prevede la cessione dal precedente gestore al gestore subentrante, previa corresponsione al precedente gestore del valore residuo dei beni calcolato a prezzo di mercato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi;

b) nel caso in cui i beni siano stati acquistati dal gestore uscente, prevalentemente o unicamente, in regime di autofinanziamento, prevede che siano dati in disponibilità ove siffatta disposizione risulta contenuta nei documenti della gara aggiudicata dal gestore uscente, ovvero, nel contratto di servizio o in specifici accordi contrattuali da questo stipulati con l’ente affidante. In assenza di siffatta disposizione i beni acquisiti dal gestore uscente in regime di autofinanziamento totale o prevalente possono essere liberamente trasferiti, al netto degli eventuali contributi pubblici non ancora ammortizzati, con diritto di prelazione a favore del gestore subentrante;

c) Nel caso in cui non è altrimenti assicurata la disponibilità dei beni necessari per la prosecuzione del servizio, prevede che, prima dell’inizio delle attività oggetto della gara, il gestore aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un’idonea analisi di mercato per dotarsi di tali beni”.

C) Eliminare il comma 3.

 

Motivazione

La salvaguardia dei diritti di proprietà privata costituzionalmente garantiti non sembra consentire una disciplina della cessione dei beni ritenuti necessari per la prosecuzione del servizio come quella configurata nel testo originario. La cessione dei beni in questione può essere legittimamente garantita solo quando essi sono stati acquistati con l’utilizzo totale o prevalente di fondi pubblici. La disciplina configurata nel testo originario desta perplessità ancora maggiori laddove prefigura una cessione “a titolo gratuito” dei beni, senza distinguere se essi siano stati acquistati attraverso l’utilizzo o meno di fondi pubblici, oppure la corresponsione al precedente gestore di un importo solo nel caso in cui i beni non siano stati interamente ammortizzati, non considerando la permanenza dell’eventuale valore residuo di mercato. Le modifiche proposte intendono ovviare a tali criticità e, allo stesso tempo, garantire al gestore subentrante la disponibilità dei beni necessari alla prosecuzione del servizio.

 

ART.12

(ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI)

 

Emendamento

D) Il testo dell’articolo 12, comma 1, lettera a) è modificato eliminando, dopo le parole “articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7,”, le parole “8,”

E) Sopprimere la lettera c.

 

Motivazione

La disposizione dettata dall’articolo 113, comma 8 non appare incompatibile con quanto previsto dal novellato articolo 23-bis, ed in particolare dal comma 6, circa la facoltà dell’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali qualora ciò sia economicamente più vantaggioso. L’articolo 113, comma 8 precisa, tuttavia, che tale facoltà è contemplata per i servizi pubblici locali “diversi da quelli del trasporto collettivo”. Sembra opportuno mantenere in vigore l’articolo 113, comma 8 e con esso l’esclusione dei servizi di trasporto pubblico locale dalla possibilità del ricorso alle cosiddette “multi-utility”, in considerazione della specificità del settore del TPL rispetto ad altri servizi locali che consentono possibili sinergie.

Con riferimento alla lett. c) si rileva che, poiché la disciplina di cui all’art 202 del D.Lgs. n. 152/06 rappresenta una normativa di indirizzo per le amministrazioni locali con contenuti più avanzati in termini di processi di liberalizzazione del mercato, tale norma non è da ritenere in contrasto con la disciplina di cui all’art 23 bis e pertanto non va abrogata.

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