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Norme di legge ed estratti di statuti comunali sull'ineleggibilità e incompatibilità.
Ricerca a cura di Pubblitecnica Brescia s.r.l.
di Pubblitecnica Brescia s.r.l.  (segreteria@pubblitecnicabrescia.it) 27 aprile 2004
Materia: enti locali / elezioni

NORME DI LEGGE ED ESTRATTI DI STATUTI COMUNALI SULL’INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

a cura di Pubblitecnica Brescia s.r.l.

 

Il Capo II del Titolo III del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) disciplina la materia relativa alla ineleggibilità e incompatibilità.

 

Art. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 

Art. 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie di provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integazioni.

 

Art. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni, o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

 

Art. 61

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

 

Art. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

 

Art. 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

 

Art. 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

 

Art. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

 

Art. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

 

Art. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

 

Art. 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottare di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

 

 

Tali cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. In particolare, la cessazione dalle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito. Se le cause non vengono rimosse il cittadino è ineleggibile e quindi non può candidarsi o essere eletto per mancanza dei requisiti richiesti. Nell’ipotesi in cui, pur sussistendo una condizione di ineleggibilità, si verifichi ugualmente l’elezione, questa è da considerarsi sin dall’inizio radicalmente nulla e non sanabile in alcun modo da parte dell’eletto. Tra le ipotesi di ineleggibilità c’è che  i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali o circoscrizionali in carica, non possono candidarsi rispettivamente, alle elezione per un altro Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale o circoscrizionale a meno che non si dimettano dalla carica che già esercitano entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 2 legge 154/81). Incompatibilità Le cause di incompatibilità possono già esistere al momento dell’elezione oppure sorgere successivamente (art. 3, 4 e 8 legge 154/1981).L’incompatibilità presuppone la valida elezione del Consigliere ma impedisce all’eletto di ricoprire la relativa carica comportando, se non eliminata, la decadenza e cioè la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento di una carica pubblica.

 

***

 

CONFRONTO TRA I DIVERSI STATUTI COMUNALI SULLA NORMA DELL’INCOPATIBILITA’ E DELL’ INELEGGIBILITA’ PER GLI AMMINISTRATORI.

 

E’ sembrato lavoro utile ricercare, negli statuti comunali, le norme che riguardano le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e i rapporti con gli amministratori delle società pubbliche ed in particolare la loro eleggibilità.

 

 

COMUNE DI VERONA

 

Art. 75

Rappresentanza del comune nell'assemblea della s.p.a.

1. Nelle assemblee della s.p.a. a partecipazione comunale, ivi comprese quelle di costituzione, il comune è rappresentato dal sindaco o da un assessore senza possibilità di delegare altri soggetti.

 

Art. 76

Espressione del voto dei rappresentanti del comune

1. I rappresentanti del comune, nell'esprimere il proprio voto in sede di assemblea delle società per azioni a partecipazione comunale, sono tenuti a conformarsi agli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione nonchè ai piani finanziari, ai programmi ed alle deliberazioni approvate dal consiglio comunale.

2. Per le modifiche statutarie e le operazioni sul capitale, oggetto di assemblea straordinaria, è necessaria in ogni caso deliberazione preventiva del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento consiliare disciplina le modalità per l'assunzione delle deliberazioni di cui al presente articolo al fine di assicurarne la tempestività.

 

Art. 77

Statuto delle s.p.a. comunali

1. Il consiglio comunale, nell'approvare gli statuti delle società per azioni da costituirsi ai sensi dell'articolo 22 della legge, adotta tutte le misure intese a garantire il controllo sulla loro gestione finanziaria.

2. A tale scopo gli statuti dovranno, in linea di massima, prevedere:

a) la preventiva informazione del comune sui trasferimenti di azioni fra i soci;

b) il divieto di tenere assemblee in forma totalitaria;

c) l'obbligo per l'organo amministrativo di comunicare tempestivamente al comune l'avviso di convocazione dell'assemblea;

d) la competenza dell'assemblea ordinaria per tutti gli atti che abbiano per oggetto l'assunzione, la cessione o la modificazione di partecipazione in altre società o enti;

e) criteri di onorabilità e competenza degli amministratori non inferiori a quelli previsti dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5.7.1991, n. 197, art. 6, comma 3, nel caso di amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, direttori generali;

f) requisiti per i sindaci non inferiori a quelli previsti per i revisori dei conti del comune;

g) obbligo per il consiglio sindacale di seguire le direttive emanate dal collegio dei revisori dei conti del comune;

h) approvazione del bilancio preventivo a cura dell'organo amministrativo, entro il termine dell'esercizio anteriore a quello cui il bilancio si riferisce e comunicazione dello stesso ai soci;

i) competenza dell'assemblea ordinaria per l'assunzione di personale;

l) il divieto di stipulare patti parasociali.

 

 

COMUNE DI TRIESTE

 

SEZIONE IV

INCARICHI IN ENTI DIPENDENTI O VIGILATI DAL COMUNE

 

Art. 127

Incarichi in enti dipendenti o vigilati dal Comune

1. Qualora il Sindaco ritenga che da parte del Comune sia necessario mantenere, per l'importanza dei servizi erogati e per l'ampiezza degli stessi, nei confronti di enti consortili o societari dipendenti o vigilati, una sorveglianza o un potere di indirizzo costanti, possono essere nominati quali rappresentanti del Comune in seno agli enti suddetti anche membri del Consiglio Comunale o della Giunta.

2. A tal fine, non costituisce causa d'incompatibilità l'incarico o la funzione, assunto dal consigliere o dall'Assessore negli organismi di amministrazione degli enti controllati o partecipati dal Comune non comportante poteri di rappresentanza o di coordinamento.

 

 

COMUNE DI MANTOVA

 

Art. 68

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati di organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale nell'approvare l'atto costitutivo e lo statuto della società approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo è stabilità, in modo proporzionale alla quota sociale detenuta, la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale.

Le nomine di tali rappresentanti comunali sono riservate al Sindaco.

 

Art. 68 bis

1. La carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Circoscrizionale non è incompatibile con l'incarico di Amministratore di Ente, Istituto o Azienda soggetti a vigilanza del Comune o dallo stesso sovvenzionati non aventi scopo di lucro in quanto, in ragione del loro mandato, possono svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza tra le attività dell'ente e le direttive del Consiglio Comunale.

2. La carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Circoscrizionale non è incompatibile con l'incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di Presidente, Amministratore Delegato e comunque avente funzioni operative di Ente, Istituto o Azienda soggetti a vigilanza del Comune o dallo stesso sovvenzionati aventi scopo di lucro in quanto, in ragione del loro mandato, possono svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza tra le attività dell'ente e le direttive del Consiglio Comunale.

 

 

COMUNE DI COMO

 

Art. 114

Rimozione delle cause di incompatibilità

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

 

 

COMUNE DI TREVISO

 

Art. 38

Incompatibilità e ineleggibilità

Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o circoscrizionale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale.

Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all'attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale.

Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.

Gli incarichi e le funzioni conferite a consiglieri in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

La carica di assessore è incompatibile con lo svolgimento di funzioni o con l'attribuzione di incarichi presso società, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni in genere ai quali partecipi il Comune.

 

 

COMUNE DI BELLUNO

 

Art. 59

Consiglio di amministrazione

1. Lo Statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né inferiore a tre, né superiore a sette, compreso il Presidente.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra persone, non componenti il Consiglio comunale né la Giunta comunale, che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Il Consiglio comunale stabilisce i criteri circa i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature.

 

 

COMUNE DI VITERBO

 

Art. 48

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza tecnico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Viterbo, le cariche di Consigliere Comunale, consigliere Circoscrizionale o Revisore dei Conti.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata o a persona assunta con contratto a termine.

 

 

COMUNE DI ASSISI

 

ART.20

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all’atto dell’accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l’ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonchè delle società per azioni a maggioranza di capitale comunale; cessa, altresì, da componente di commissioni interne all’ente consultive, di  inchiesta, di studio o similari.

 

 

COMUNE DI MURISENGO (Provincia di Alessandria)

al c. 7 dell’art 32 dello statuto comunale è presente una norma che deroga le norme generali di incompatibilità e ineleggibilità, come per altro previsto dall’art.67 del TUEL.

 

Art. 32

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentati tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

7. Non sussiste incompatibilità tra la carica di Sindaco, Consigliere o Assessore con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della società costituita o trasformata, nel cui statuto dovrà essere prescritto che occorra la nomina da parte del Comune di almeno un componente dell’organo amministrativo, dell’eventuale comitato esecutivo, del collegio dei revisori dei conti, oltre ad uno o più sindaci, se trattasi di società con prevalente capitale pubblico.

 

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