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I conguagli per partite pregresse
di Maria Palomba 28 aprile 2016
Materia: acqua / tariffe

 

 

Le “partite pregresse” sono degli importi che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta agli utenti, per conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del settore. Con il d.l. n. 201/11 (c.d. decreto “Salva-Italia”), conv. nella l. n. 214/11, l’AEEGSI è divenuto, infatti, il soggetto competente in via esclusiva ad approvare le tariffe del servizio idrico integrato (quest’ultime disciplinate dall’art. 154 del d.lgs. n. 152/2016, c.d. Codice dell’ambiente).

 

In precedenza, la tariffa era determinata attraverso il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN), approvato con D.M. del 1 agosto 1996, che stabiliva il calcolo della tariffa sulla base di un piano previsionale, il piano d’ambito. Ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 1 agosto 1996, gli squilibri determinatisi nel corso della gestione del servizio dovevano essere conguagliati, attraverso la c.d. revisione tariffaria. L’Autorità d’Ambito, pertanto, periodicamente, dopo una accurata e dettagliata verifica di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel piano d’ambito, modificava le tariffe degli anni successivi.

 

L’AEEGSI, a seguito dell’attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, ha approvato il “Metodo Tariffario Transitorio” (MTT) del servizio idrico integrato negli anni 2012-2013 (deliberazione 585/2012/R/idr), e la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione. In seguito, con deliberazione n. 643/2013/R/idr, l’Autorità ha approvato il “Metodo Tariffario Idrico” (MTI), per la determinazione delle tariffe degli anni 2014 e 2015.

In particolare, all’art. 31 dell’allegato A, intitolato “Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, è previsto che:

31.1 Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.

31.2 Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole:

a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a-2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;

b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;

c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli”.

e all’art. 32 specifica le modalità minime di rateizzazione dei conguagli che i gestori sono tenuti ad osservare nella riscossione al fine di garantirne la sostenibilità sociale.

 

Diversamente da quanto previsto dalle suddette deliberazioni, diversi gestori del servizio idrico integrato, addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio per partite pregresse, in cui viene evidenziata genericamente come causale la delibera 643/2013/R/idr. L’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, con comunicato del 6 ottobre 2014, ha rilevato che l’indicazione di tale motivazione non è esatta in quanto la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente in base al metodo tariffario previgente al trasferimento alla medesima delle funzioni di regolazione del settore ed i suddetti conguagli non scaturiscono dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.

 

Per prevenire comunicazioni fuorvianti all'utenza, nonché per fornire a quest'ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, l’AEEGSI, nello stesso comunicato, ha precisato che “ai sensi della vigente regolazione, i gestori interessati hanno obbligo di:

-indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza [art. 31 del MTI] - le tempistiche di riscossione[art. 32 del MTI], nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato”.

Nell’eventualità in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'AEEGSI, i gestori devono comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, modificando l'inesatta dicitura e aggiungendo le ulteriori informazioni mancanti.

Inoltre, l'art. 10 della direttiva (deliberazione 586/2012/R/idr), prevede che “la bolletta deve riportare i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva”.

L’AEEGSI, sempre nell’anzidetto comunicato, oltre a ciò, ha ritenuto opportuno far presente che la violazione delle disposizioni contenute nei propri provvedimenti, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, c. 20, lett. c) della L. 481/95, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

 

 

 

Sentenza: Giudice di Pace in Enna, 4/4/2016 n. 258
Sull' illegittimità dell'inserimento da parte del soggetto gestore del servizio idrico della voce "partite pregresse".

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