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Gestione calore: contratti da rimodulare entro il 31 dicembre 2016
di Angelo Masciello 22 dicembre 2016
Materia: servizi pubblici / disciplina

Gestione calore: contratti da rimodulare entro il 31 dicembre 2016

 

di Angelo Masciello

Dirigente dell’Ufficio Partecipate del Comune di Foggia

 

 

Sono molti i Comuni che da tempo hanno proceduto all’affidamento diretto in house ad una propria società partecipata del servizio cosiddetto di “gestione calore”.

Tale servizio non si qualifica come un servizio pubblico locale destinato all’utenza, bensì  ma come un servizio strumentale all'Ente affidante (ex multis Consiglio di Stato 11/4/2013 n. 1976 e 03/06/2013 n. 3022) e perciò rientra nell'ambito di operatività del noto art. 13 del DL 223 del 2006, da poco abrogato in quanto trasfuso nel DLgs 175 del 2016.

Questo tipo di affidamento solitamente ha per oggetto un contratto di cospicuo valore economico in quanto riguarda la gestione del servizio calore in tutti gli immobili di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale e quindi uffici comunali, istituti scolatici, impianti sportivi, ecc.

Si tratta, in particolare, di un servizio consistente ed eterogeneo, che non si limita alla sola fornitura del calore necessario per il riscaldamento di tali immobili, ma si estende a ulteriori attività di natura complessa, come la riqualificazione degli impianti termici e la relativa gestione, ivi comprese, di norma, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature ubicate all'interno delle centrali termiche, nonché la manutenzione degli impianti interni, l'adeguamento normativo e la riqualificazione energetica da svolgersi all'interno degli edifici.

Ora per questi rapporti contrattuali si aprono nuovi scenari per via del mutato quadro normativo.

Infatti, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 494 dell’art. 1 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 le Pubbliche Amministrazioni per i propri approvvigionamenti di gas naturale (ma anche di altri carburanti e combustibili per riscaldamento), non potranno più procedere – almeno fino al 31 dicembre 2019 – ad affidamenti autonomi (mediante affidamenti diretti e neanche mediante procedure ad evidenza pubblica) ma solo ed esclusivamente attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o da altre centrali di committenza regionali.

Di conseguenza i Comuni che hanno in piedi l’affidamento diretto in house del servizio di gestione calore ad una propria società partecipata dovranno procedere entro il 31 dicembre 2016 alla rimodulazione del contratto di gestione calore estrapolando la fornitura del gas naturale oltre che individuare il nuovo fornitore di gas naturale per tutti gli edifici di pertinenza comunale attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o da altre centrali di committenza regionali.

La disposizione è assai impegnativa e, oltretutto, in base all’ultimo periodo del succitato comma 494 dell’art. 1 della legge 208 del 2015 “la mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

 Sicuramente non mancheranno i contenziosi a causa della necessaria revisione dei contratti che i Comuni dovranno pretendere.

A meno che non intervenga il solito decreto “milleproroghe”  a prolungare pacificamente lo status quo.

 

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