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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017 ^
di Consiglio dei Ministri 9 giugno 2017
Materia: società / partecipazione pubblica

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 33

 

09 Giugno 2017

 

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 9 giugno 2017, alle ore 11.28 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

 

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REDDITO DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

 

Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33).

 

Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

 

Il ReI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

 

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

 

Il ReI è articolato in due componenti:

 

un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

 

 

Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

 

Al ReI si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE "precompilata". È un’importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall’altro.

 

Il decreto disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l’estensione della misura potrà essere realizzata mediante l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E’ una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.

 

Nello specifico del ReI e al fine di agevolarne l’attuazione, il decreto prevede determinate articolazioni della Rete: si tratta in particolare del Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, di promuovere l’attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI.

 

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INTERVENTI URGENTI PER LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO

 

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (decreto legge)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

 

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

 

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria - nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi - una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti opportunistici, mentre è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al fine di fornire uno stimolo  all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.

 

Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

 

Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica  misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.

 

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RIFORMA DELLA P.A. – SOCIETÀ PARTECIPATE

 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

 

Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Tra le principali novità introdotte si prevede:

 

che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;

l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;

per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;

che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;

la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

 

Valutazione di impatto ambientale

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

 

Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.

 

Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:

 

per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;

la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;

una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta, solo per i progetti di competenza statale, a circa 21 miliardi di euro;

una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;

la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;

l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;

nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa del c.d. repowering degli impianti eolici esistenti;

la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;

l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;

la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;

l’ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016.

l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016.

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       2. Commercializzazione dei prodotti da costruzione

 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

 

Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

 

Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

 

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      3. Sicurezza degli impianti nucleari

 

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri dello sviluppo economico Carlo Calenda e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in materia di sicurezza degli impianti nucleari, in attuazione della delega di cui alla legge di delegazione europea 2014.

 

La direttiva stabilisce gli obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, nonché le misure dirette a conseguire tali obiettivi. Inoltre, si razionalizzano le procedure autorizzative e di controllo, si rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, si disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.

 

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    4. Equipaggiamento marittimo

 

Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo.

 

L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l’equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.

 

Si prevede quindi che gli operatori economici siano responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

 

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambito marittimo, il nuovo assetto normativo istituisce infine l’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure e anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

 

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MERCATO INTERNO DEL RISO

 

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n.154), introduce nuove norme volte a regolamentare il mercato interno del riso.

 

Il decreto, che aggiorna la normativa risalente al 1958 e prevede anche disposizioni relative all’etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, disciplina tra l’altro:

 

i criteri di classificazione del riso, con l’individuazione di quattro grandi gruppi e l’indicazione delle specifiche caratteristiche qualitative;

le denominazioni del riso;

la salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e l’indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

la valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata;

la tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

l’istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall’Ente nazionale risi;

la disciplina dell’apparato sanzionatorio per le violazioni;

l’esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all’estero.

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SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sorbo San Basile (CZ), per infiltrazioni della criminalità organizzata, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).

 

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NOMINE

 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

 

su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Tosca BARUCCO presso il Servizio europeo di azione esterna (SEAE) quale Incaricato d’affari ad interim in Siria, per un biennio a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2019, nonché il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Carlo FORMOSA presso Leonardo S.p.a., a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell’incarico;

su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, la nomina del viceprefetto a riposo dottoressa Francesca Anna Maria CREA a componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Bova Marina (RC), in sostituzione del dott. Salvatore Caccamo;

su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, l’avvio della procedura per la nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo MAGRO a Presidente dell’Opera Nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.);

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata espresso nella seduta dell’8 giugno scorso, il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate all’Avv. Ernesto Maria RUFFINI.

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LEGGI REGIONALI E COSTITUZIONE IN GIUDIZI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato:

 

di impugnare la legge Regione Sardegna n. 5 del 13/04/2017, “Legge di stabilità 2017”, in quanto una norma, riguardante l’attribuzione del salario accessorio del personale operante presso la Centrale regionale di committenza, viola l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Un’altra norma, prevedendo autorizzazioni di spesa prive di copertura finanziaria, viola l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione;

di non impugnare le seguenti leggi

legge Regione Liguria n. 6 del 06/04/2017, recante “Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e Modifiche alla l.r. 30 dicembre 1998 n.38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”;

legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 12/04/2017, recante “Disposizioni finanziarie urgenti”;

legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 12/04/2017, recante “Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia”;

legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 12/04/2017, recante “Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - Attiva-Giovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione”;

legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 12/04/2016 “Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”;

legge Regione Sardegna n. 6 del 13/04/2017, recante “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”;

legge Regione Toscana n. 17 del 05/04/2017, recante “Nuova disciplina dei distretti rurali”;

legge Regione Toscana n. 18 del 05/04/2017, recante “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”.

Su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio dei ministri ha, infine, deliberato la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dal Dipartimento per le politiche di coesione e dal Ministero dell’economia e delle finanze sull’istanza trasmessa dalla Regione stessa con nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2017, in relazione all’istanza di reintegro delle risorse del Piano Azione e Coesione.

 

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 13.45.

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