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Danno erariale al dipendente irregolare e tolleranza zero per la stabilizzazione illegittima nell'azienda pubblica
di Michele Nico 19 febbraio 2018
Materia: aziende speciali / lavoro

 

DANNO ERARIALE AL DIPENDENTE IRREGOLARE E TOLLERANZA ZERO PER LA STABILIZZAZIONE ILLEGITTIMA NELL’AZIENDA PUBBLICA

 

 

L’assunzione illegittima nella Pa per la mancanza delle qualifiche e dei titoli previsti obbliga il dipendente pubblico a restituire gli stipendi indebitamente percepiti.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza n. 50/2018 del 24 gennaio 2018, vagliando il caso sollevato dal commissario straordinario di un’azienda sanitaria provinciale, che con una segnalazione aveva informato il Procuratore contabile di un’ipotesi di danno erariale connesso agli emolumenti versati a un collaboratore amministrativo in servizio presso l’azienda medesima.

Per inquadrare l’argomento si premette che l’azienda in questione è un organismo strumentale della Pa con personalità giuridica pubblica e munito di una spiccata autonomia imprenditoriale, secondo i principi dettati da un’apposita legge regionale in materia.

In tale contesto organizzativo, l’azienda sanitaria informa la propria gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio mediante l’equilibrio di costi e ricavi.

Tornando alla vicenda in esame, l’informazione alla Procura ha luogo dopo che il commissario straordinario dell’azienda provinciale aveva già dato corso alla risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro con il dipendente interessato, per essere egli entrato nei ruoli dell’azienda sulla base di una procedura di mobilità da un altro ente sanitario, in assenza dei titoli necessari per legittimare il transito intercompartimentale.

A fronte di ciò, la Sezione ravvisa pienamente fondata la pretesa azionata dal pubblico ministero e conferma il danno patito dall’azienda per un importo corrispondente alle retribuzioni indebitamente corrisposte al dipendente convenuto.

Il collegio contesta a quest’ultimo una serie di condotte dolose volte a ottenere il beneficio di un’illegittima assunzione a tempo determinato, simulando un’apparente regolarità delle procedure propedeutiche all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Oltre al licenziamento, quindi, il lavoratore finisce nei guai con la giustizia  e viene condannato a risarcire l’azienda sanitaria per la somma di oltre 130 mila euro, maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data degli accrediti stipendiali fino al deposito della sentenza, nonché degli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo del pagamento dovuto.

La pronuncia è degna di interesse per varie ragioni.

Innanzitutto, perché mette in luce ancora una volta il rigore del nostro ordinamento nei confronti dell’illegittima stabilizzazione di un soggetto che non è mai stato assunto in virtù di un pubblico concorso, secondo quanto prescrive la regola generale di cui all’articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

In secondo luogo, la pronuncia si allinea con i principi di diritto ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza per l’azienda speciale.

Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 820/2014 ha per l’appunto sostenuto che la “configurazione dell’azienda speciale alla stregua di articolazione della PA comporta che per l’assunzione dei propri dipendenti vige il principio del concorso pubblico, quale veicolo di accesso indefettibile” (in senso conforme, v. anche Tar Lombardia, Sez. III, n. 2183/2015 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1842/2015).

La questione esige una speciale cautela nella gestione delle risorse umane anche per il fatto che, secondo una pacifica giurisprudenza, nel rapporto di pubblico impiego l’annullamento intervenuto con effetti retroattivi dell’atto di nomina travolge l’atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e gli effetti da esso prodotto vengono del pari, eliminati ex tunc.

Si tratta di uno scenario delicato che apre la via a una duplice avvertenza.

Con la cessazione del rapporto di lavoro, da un lato occorre salvaguardare gli effetti giuridici della pregressa attività svolta dal lavoratore e, dall’altro, tutelare la Pa dall’imputazione di un danno erariale per un importo pari alle retribuzioni indebitamente erogate.

 

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