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Società a partecipazione pubblica: dalla relazione sul governo societario agli effetti sull’approvazione del bilancio delle azioni esecutive del POR 2017
di Roberto Camporesi 19 aprile 2018
Materia: società / partecipazione pubblica

Società a partecipazione pubblica: dalla relazione sul governo societario agli effetti sull’approvazione del bilancio delle azioni esecutive del POR 2017

Di R.Camporesi – studio BP & Associati – Bologna/Rimini


Con l’approssimarsi dell’approvazione dei bilanci di esercizio si deve considerare che per la società a controllo pubblico, l’esercizio 2017 è il secondo progetto di bilancio che deve essere accompagnato anche dalla “relazione sul governo societario” nonché dovrà tenere conto delle azioni esecutive del POR 2017 quando queste possono avere effetti sulla gestione aziendale futura andando anche ad incidere, in alcuni casi, sulla continuità aziendale.

Va infatti osservato che se qualche difficoltà operativa si è registrata per l’approvazione della relazione sul governo societario relativa al progetto di bilancio 2016, essendo il primo anno di applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del TUSP, ora non vi sono più scusanti per omettere tale adempimento nel progetto di bilancio 2017.

La norma è chiara,  come noto l’art. 6 si struttura su quattro diversi livelli:

  • Un primo livello (comma 1) contiene l’obbligo della separazione contabile per la gestione all’interno della medesima società che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  • Un secondo livello (comma 2) contiene l’obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea;

  • Un terzo livello (comma 3) ove viene rimessa alla valutazione della società l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle    caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire  la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo  criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina   dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;

  • Infine un quarto livello (comma 4 e 5) rappresentato dagli obblighi di informativa che sono costituiti dalla relazione sul governo societario che le società controllate  predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. E’ previsto l’obbligo di relazionare le motivazioni in base alle quali non si è provveduto ad integrare gli strumenti di governo societario con quelli indicati dal comma terzo dell’art. 6 del TUSP.  

La relazione sul governo societario è dunque un obbligo di legge e va a completare la disposizione di cui all’art. 2423 cod. civ. che dispone in ordine al contenuto del bilancio di esercizio.

La mancanza di tale documento pone il problema della incompletezza sul progetto di bilancio e pertanto va valutato se il progetto incompleto è comunque approvabile da parte dei soci e si riverbera solo sulla responsabilità degli amministratori, ravvisabile dal Collegio Sindacale, ovvero tale carenza renda incompleta la comunicazione ai soci di tal gravità da non poter procedere alla relativa approvazione.

La struttura della relazione sul governo societario dovrà illustrare:

  1. La governance societaria

Il sistema di governance è formato sia dall’organo amministrativo che dall’organo di controllo, così come stabilito dall’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 (di seguito “TUSP”). Entrambi i suddetti organi societari vengono nominati dall’assemblea dei soci. L’organo amministrativo è statutariamente previsto nella forma di un Amministratore Unico, o qualora consentito, di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Tale formulazione relativa alla composizione dell’organo amministrativo è stata modificata con revisione statutaria effettuata al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni stabilite dal TUSP ed è attualmente in corso di adozione. L’Assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 11 del TUSP motiverà la scelta dell’Organo di Amministrazione in forma collegiale, in luogo dell’Amministratore Unico, in base alle esigenze organizzative e tenuto conto del contenimento di costi. La predetta delibera sarà trasmessa alla Corte dei Conti ed alla struttura del MEF, così come previsto dall’art. 8 del TUSP.

Particolare attenzione alla descrizione delle previsioni statutarie che configurano il controllo analogo (nelle società in house) e quelle adottate in ottemperanza delle disposizioni del TUSPP

  1. Relazioni operative con gli enti pubblici soci

La società deve essere inquadrata come strettamente necessaria per perseguire i fini istituzionali (art. 4 comma 1 del TUSPP) e come oggetto sociale specifico (art. 4 comma 2 del TUSPP).

La relazione illustrerà i singoli contratti o convenzioni fra la società ed i soci enti pubblici.

Strumenti di governance e controllo adottati.

Il sistema di governance della società svolto nell’interesse del socio/dei soci e che assicura il raccordo con l’ente pubblico socio si articola sui seguenti elementi:

  • I singoli contratti di servizio;

  • La nomina dei componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo;

  • Lo statuto della società.

  • I patti parasociali

***

Ulteriori strumenti di governance adottati attraverso i quali la società disciplina i propri rapporti, non più con l’ente socio, bensì con gli altri operatori coinvolti nell’attività imprenditoriale quali utenti finali, dipendenti etc. sono riscontrati nella prassi:

  • Regolamento interno per il reclutamento del personale, disciplinante le procedure selettive e concorsuali, le modalità di assunzione ed i requisiti per l’accesso ad impieghi a tempo indeterminato e determinato;

  • Codice Etico e di Comportamento contenente l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i destinatari, intesi come i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori esterni, i Partner, i Fornitori e tutti coloro che siano a qualsiasi titolo tenuti a rappresentare od operare per conto della società,  sono tenuti a rispettare;

  • Piano triennale di prevenzione della corruzione -  in attuazione della Legge 190/2012, contenete un sistema di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi ed illegali all’interno della Società;

  • SMOG  - modello 231 volto a limitare la responsabilità amministrativa sancita a carico delle persone giuridiche ad opera della legge 231/2001. Aggiornamento resosi necessario a seguito della ristrutturazione dell’attività industriale dopo la fuoriuscita della gestione degli impianti del ciclo idrico;

  • Adempimenti in tema di trasparenza e privacy

In merito alle disposizioni dell’art. 6 comma 3 del TUSP, ovvero all’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario sopra descritti con: (i) regolamenti interni relativi alla tutela della concorrenza, alla tutela della proprietà industriale o intellettuale; (ii) ufficio di controllo interno; (iii) codici di condotta volti a disciplinare i comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori (iv) programmi di responsabilità sociale di impresa, si rileva che stante le modeste dimensioni dell’organizzazione, le caratteristiche organizzative, nonché l’esigenza di contenimento dei costi e degli adempimenti di carattere burocratico, non si è ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti di governo societario rispetto a quelli attualmente già previsti.

  1. Rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale

Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto degli andamenti dell’ultimo triennio, con particolare approfondimento ed analisi degli eventuali scostamenti.

Si rammenta che Utilitalia ha suggerito la predisposizione di un modello basato su indici di bilancio che si sintetizza di seguito:

le definizioni

  1. Definizione soglie di allarme: rappresentano lo sforamento dei parametri di normalità che non possa di per sé considerarsi fisiologico;

  2. Verifica assembleare: i soci devono verificare il rischio di crisi finanziaria e dare i propri indirizzi ai sensi dell’art. 19 comma 5 TUSPP;

  3. Predisposizione piano di risanamento ed approvazione in assemblea entro 60gg.

Le soglie di allarme sono fissate autonomamente dalla società, ma devono essere strutturate al fine di individuare lo stato di crisi ad uno stadio ancora reversibile, ovvero prima di dover incorrere in una procedura fallimentare.

Gli indicatori suggeriti al fine dell’individuazione delle soglie di allarme sono i seguenti:

  1. La gestione operativa è negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore  ad x%;

  2. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in misura superiore al x%;

  3. La relazione redatta dalla società di revisione o dal collegio sindacale con funzione di revisione rappresenti dubbi sulla continuità aziendale;

  4. L’indice (C.N. + Debiti m/l)/Attivo immobilizzato sia inferiore a 1 in una misura superiore ad x%;

  5. L’indice oneri finanziari/fatturato > x%;


Nella prassi sussistono altre modalità di definizione di programmi per la percezione del rischio di crisi aziendale.

In linea generale la tabella che segue evidenzia il grado di sviluppo delle diverse manifestazioni della crisi aziendale



Un metodo alternativo a quanto proposta da Utilitalia è dato dal principio di revisione sulla continuità aziendale (ISA 570) che si sviluppa definendo (i) Obiettivo: concludere in base ad elementi probativi se sussistano una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento; e (ii) Entità di funzionamento: le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale volgimento dell’attività aziendale.

La ratio del principio: L’importanza e l’attenzione posta dal principio di revisione nella valutazione delle attività e passività in logica di entità di funzionamento deriva dalla responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. circa la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Ne deriva la contrapposizione fra la redazione del bilancio d’esercizio ai sensi del 2423 c.c. in contrapposizione all’art. 2490 c.c. in caso di mancata prospettiva circa la continuità aziendale.

INDICATORI FINANZIARI:

  • Deficit patrimoniale;

  • CCNO negativo;

  • Squilibri fonti-impieghi;

  • Prestiti a scadenza fissa senza prospettive rimborso/rinnovo;

  • Rendiconti finanziari storici cash absorber;

  • Indici economici/finanziari negativi;

  • Necessità di applicazione OIC 9;

  • Difficoltà nella gestione del pagamento dei dividendi;

  • Incapacità di pagare i debiti a scadenza;

  • Incapacità di rispettare clausole contrattuale die prestiti (COVENANTS);

  • Modifica peggiorativa delle condizioni di pagamento richieste dai creditori;

  • Difficoltà nel reperimento di nuovi finanziamenti;

INDICATORI GESTIONALI:

  • Volontà liquidatoria dei consiglio di amministrazione;

  • Perdita di key manager;

  • Perdita di mercati/clienti strategici;

  • Difficoltà nella gestione del personale;

  • Presenza di potenziali nuovi entranti

ALTRI INDICATORI:

  • Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali;

  • Modifica di normative di settore;

  • Presenza di procedimenti legali non rappresentati in bilancio;

  1. Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle direttive impartite

La sezione si occupa della rendicontazione degli obiettivi che sono stati assegnati dai soci PA alla società:

  • Ai sensi dell’art. 19 comma 4 e 5 del TUSPP

Ai sensi dell’art. 147 quater del Testo unico Enti locali.

  1. Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione

La sezione si può articolare in due sub sezioni.

La prima che illustra le modifiche statutarie assunte in ottemperanza al TUSPP che si sintetizzano:

  • Modifica dell’oggetto sociale attraverso l’eliminazione delle attività non più svolte;

  • Allungamento della durata della società;

  • Modalità di composizione dell’organo amministrativo attraverso l’introduzione, in alternativa all’organo di amministrazione in forma collegiale dell’amministratore unico;

  • Modifiche in merito alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo;

  • Introduzione della previsione statutaria circa il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione del governo societario;

  • Introduzione della previsione statutaria circa il divieto di istituzione di organi ulteriori rispetto a quelli di legge;

La sezione seconda invece dovrà dare conto delle azioni che hanno intrapreso i soci nella seconda parte del 2017 e primi mesi 2018 per dare corso ai Piani Operativi di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica ai sensi del’art. 24 del TUSPP.

In particolare hanno rilievo quelle azioni che si riverberano:

  • In via generale sulla “continuità aziendale”: esempio decisioni circa l’anticipato scioglimento della società;

  • Sulla consistenza patrimoniale: esempio recesso di un socio che potrà attuarsi unicamente tramite riduzione di riserve/capitale oppure cessioni di rami di azienda o scissioni parziali con assegnazione di un ramo di azienda (o altri beni del patrimonio);

  • Sulla gestione dei servizi: alienazione di quote di partecipazioni di soci affidatari in house che incideranno sul mantenimento dei contratti servizio;

  • Sull’evoluzione della società per effetto di incorporazioni in altre società ovvero trasformazioni di aziende speciali o fondazioni ecc. (c.d fusioni regressive eterogenee).




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