HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Memoria del 3 marzo 2020 56/2020/I/gas
La Memoria dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/692 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/79/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto Governo n. 147).
di ARERA 3 marzo 2020
Materia: gas / disciplina

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto Governo n. 147)

INDICAZIONI GENERALI

  • Settore:    Gas
  • Argomento:   Memoria di ARERA in vista dell’espressione del parere parlamentare al Governo sullo Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
  • Ufficio Responsabile:    DREI Direzione Relazioni Esterne ed Istituzionali

DESCRIZIONE SINTETICA

  • L'ARERA, pur rilevando che il quadro di regole delineato dallo schema di decreto legislativo riguarda più specificamente le competenze delle Amministrazioni centrali dello Stato (Governo e Ministero), si sofferma sulla disposizione che, in conformità con quanto prescritto dalla direttiva in recepimento, prevede la possibilità di esperire procedure di deroga entro il 24 maggio 2020, per quanto concerne i gasdotti esistenti (ossia completati entro il 23 maggio 2019), dall'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima direttiva relative al diritto di accesso dei terzi alle reti, alla separazione proprietaria e all'indipendenza dei sistemi di trasporto, all'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto prima della loro designazione, alle competenze delle autorità di regolazione nazionali, in merito alla fissazione delle tariffe e alla prestazione dei servizi di bilanciamento.

In proposito, l'ARERA segnala l'opportunità che sia concessa una deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream (Libia - Italia) e del Transmed (Algeria - Tunisia - Italia).

Il Transitgas (Svizzera-Italia) non rientra, invece, nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, essendo situato interamente in territorio svizzero; mentre il TAP (Grecia-Albania-Italia) ha già richiesto ed ottenuto un'esenzione dall'applicazione delle norme contenute nella direttiva 2009/73 e tale regime continua ad applicarsi.

TIPOLOGIA ATTO

  • Memoria

RIUNIONE

  • 1101

 

TESTO

Testo in formato PDF

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici