DESCRIZIONE SINTETICA |
- L'ARERA, pur rilevando che il quadro di regole delineato dallo schema di decreto legislativo riguarda più specificamente le competenze delle Amministrazioni centrali dello Stato (Governo e Ministero), si sofferma sulla disposizione che, in conformità con quanto prescritto dalla direttiva in recepimento, prevede la possibilità di esperire procedure di deroga entro il 24 maggio 2020, per quanto concerne i gasdotti esistenti (ossia completati entro il 23 maggio 2019), dall'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima direttiva relative al diritto di accesso dei terzi alle reti, alla separazione proprietaria e all'indipendenza dei sistemi di trasporto, all'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto prima della loro designazione, alle competenze delle autorità di regolazione nazionali, in merito alla fissazione delle tariffe e alla prestazione dei servizi di bilanciamento.
In proposito, l'ARERA segnala l'opportunità che sia concessa una deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream (Libia - Italia) e del Transmed (Algeria - Tunisia - Italia).
Il Transitgas (Svizzera-Italia) non rientra, invece, nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, essendo situato interamente in territorio svizzero; mentre il TAP (Grecia-Albania-Italia) ha già richiesto ed ottenuto un'esenzione dall'applicazione delle norme contenute nella direttiva 2009/73 e tale regime continua ad applicarsi. |