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Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d decreto Semplificazioni - Le principali novità introdotte nel settore dei contratti pubblici
di Maria Palomba 31 luglio 2020
Materia: appalti / disciplina

Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d decreto Semplificazioni - Le principali novità introdotte nel settore dei contratti pubblici

 

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d decreto Semplificazioni), pubblicato in GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24, in vigore dal 17 luglio 2020, ora all’esame per la conversione in legge delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato (ddl A.S. 1883), rappresenta un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pa, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto, composto di 65 articoli, interviene, in quattro ambiti principali:

- Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I)

- Semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II)

-Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III)

- Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV)

Gli interventi del c.d. decreto Semplificazioni che incidono sul settore dei contratti pubblici si concentrano in nove articoli, situati all’interno del Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia) del Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici).

 

Art. 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

Il c. 1 prevede che, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici e al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, nel settore delle infrastrutture e dei sevizi pubblici durante il periodo emergenziale, si applicano le procedure di affidamento  di cui ai commi 2, 3 e 4,  qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il  31 luglio 2021. Nei suddetti casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il c. 2 dispone due modalità di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia:

1) l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;

2) la procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque o dieci o quindici operatori economici secondo l'importo dei lavori da affidare.

Il c. 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il c. 4 stabilisce che per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie fideiussorie provvisorie di cui all'art. 93 del dlgs n. 50/2016, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Il c. 5 prevede che le disposizioni dell’art. 1 si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici.

 

Art. 2 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

Il c. 1 che ricalca quanto previsto dall'art. 1, c.1, in materia di contratti pubblici sotto soglia, interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il c. 2 prevede, salvo quanto previsto dal successivo c. 3, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all’art. 8, c.1, lett. c).

Il c. 3 prevede l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Il c. 4 prevede una serie di settori quali l'edilizia scolastica e universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e dei trasporti, nonché delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, per i quali, per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo il rispetto della legge penale e dei vincoli espressamente indicati.

Il c.5, prevede per ogni procedura di appalto la nomina di un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

Il c. 6 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali,  richiamando la normativa in materia di trasparenza. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del dlgs n. 50/2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

 

Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

Il c. 1 al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, consente, fino al 31 luglio 2021, alle pp.aa, conformemente a quanto disposto dall’art. 92, c. 3, del d.lgs n. 159/2011 di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti, pure in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale; i benefici sono erogati sotto condizione risolutiva. La disposizione fa salve le misure analoghe già introdotte dai provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte all’emergenza Covid-19 (artt. 1-bis e 13 del dl 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli artt. 25, 26 e  27 del d.l.19 maggio 2020, n.34)

Il c. 2, consente, sempre fino al 31 luglio 2021, di stipulare, approvare o autorizzare contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L’informativa provvisoria consente la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione risolutiva. L’informativa liberatoria provvisoria permette la stipula, l'approvazione e l'autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Il c.3, consente, per rafforzare l’effettività e la tempestività dei controlli antimafia, oltre alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la consultazione di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Il c. 4 dispone che, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva ai sensi della normativa antimafia, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il c. 5 demanda a un decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro 15 giorni all’entrata in vigore del decreto-legge, l’individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda la competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia.

Il c. 6 prevede che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del dlgs n. 159/2011.

Il c. 7 inserisce nel Codice antimafia l’art. 83-bis, rubricato “Protocolli di legalità”, con il fine di dare un fondamento normativo ai protocolli che già da tempo stipula il Ministero dell’interno con le associazioni di categoria e di consentire così la possibile estensione anche ai rapporti tra privati della disciplina sulla documentazione antimafia.

“7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:

 "Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.”

 

Art. 4 (Conclusione dei contratti pubblici)

Il c.1, modifica l’art. 32, c. 8 del codice dei contratti pubblici pubblici

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle seguenti: "deve avere luogo"; dopo  le  parole  "espressamente concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ", purche'  comunque  giustificata  dall'interesse  alla  sollecita esecuzione del contratto";

 b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di  stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione."”.

Il c. 2 dispone l'applicazione dell’art. 125 c. 2 del c.p.a. in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2, c.2, del decreto legge in esame, qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’art.119, c. 1, lett. a), c.p.a.

Il c. 3 prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (art. 2, c. 3 del d.l. ) si applica l’art. 125 c.p.a..

Il c. 4 apporta delle modifiche all’art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici

“4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 6, primo periodo, le parole ",  ferma  la  possibilita' della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne ricorrano i presupposti," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  di norma  definito,  anche  in  deroga  al  comma   1,   primo   periodo dell'articolo  74,  in   esito   all'udienza   cautelare   ai   sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";

  b) al comma 9, le parole "Il  Tribunale  amministrativo  regionale" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudice"  e  quelle  da  "entro trenta" fino  a  "due  giorni  dall'udienza"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo, indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza."”.

 

Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

Il c. 1 prevede che, fino al 31 luglio 2021, in deroga all’art.107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a)cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Il c. 2 dispone che la sospensione è in ogni caso disposta dal rup

Il c. 3, prevede che il collegio consultivo tecnico, nelle ipotesi di sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico (c. 1, lett. c), entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori; indica, inoltre, le modalità, tra quelle indicate al successivo c. 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante deve provvedere nei successivi cinque giorni.

Il c. 4 prevede che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, in deroga alla procedura di cui all’art.108, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici. La risoluzione opera di diritto. La disposizione in esame prevede tuttavia ciò avvenga "salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere" del collegio consuntivo "possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto".

La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri). Inoltre, la disposizione prevede che al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se privi di occupazione.

Il c. 5 stabilisce che le disposizioni del c. 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al c. 1 della norma, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolare a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Il c. 6 prevede che, fatta salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al c. 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle "probabili conseguenze" del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera. Inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.

 

Art. 6 (Collegio consultivo tecnico)

Il c. 1 prevede, fino al 31 luglio 2021, per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico da costituirsi prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio consultivo tecnico ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Il c. 2 disciplina la composizione del collegio consultivo, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. Inoltre, vengono dettate le modalità di nomina.

Il c. 3 dispone sulle modalità operative del collegio consultivo, che può operare anche in videoconferenza, prevedendo che l’inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza, invece, delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808 ter del cpc in materia di arbitrato irrituale, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il c. 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3: le parti possono a tal fine stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’art. 5.

Il c. 5 attribuisce alle stazioni appaltanti, tramite il loro rup, la facoltà di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto. Le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del c.5 non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del c. 1..

Il c. 6 prevede lo scioglimento del collegio consultivo tecnico, al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Dal 31 luglio 2021, il collegio può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'obbligatoria costituzione.

Il c.7 disciplina i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico.

Il c. 8 stabilisce dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell’adozione di determinazioni.

Il c. 9 abroga i commi da 11 a 14 dell’art. 1 del d.l. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che aveva introdotto la disciplina concernente l’eventuale costituzione, composizione ed i poteri del collegio consultivo tecnico.

 

Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

Il c. 1 prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, a decorrere dall’anno 2020, l’istituzione, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla l. di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l’assegnazione e l’erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti.

Il c. 2 stabilisce per l’anno 2020 uno stanziamento del Fondo pari a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, il Fondo si alimenta: per un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente; dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera, e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo (lett. a); dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante, per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (L. finanziaria 2010), con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal conto del patrimonio dei predetti residui passivi (lett. b).

Il c. 3 prevede che le stazioni appaltanti possono chiedere di accedere al Fondo quando risulti, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera per l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Il c. 4 prevede attraverso un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge l’individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Il c. 5 stabilisce che, con l’emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo, secondo i criteri previsti dal decreto di cui al c. 4, le risorse sono assegnate su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente.

Il c. 6 provvede alla copertura dei previsti 30 milioni di euro per l’anno 2020, riducendo lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti; 17 milioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 0,7 milioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 1,7 milioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 1,7 milioni di euro del Ministero dell’interno; 0,9 milioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 8 milioni del Ministero della salute.

Il c. 7 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

Art.8 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

Il c. 1 prevede una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021. E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza fermo restando quanto previsto dall’art.80 del codice dei contratti pubblici sui motivi di esclusione (lett. a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c). Infine, si prevede la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19 (lett. d).

Il c. 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del d.l.n. 18/2020 (c.d. cura Italia), in materia di sospensione dei termini.

Il c. 3, stabilisce che le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all’esecuzione degli stessi.

Il c. 4 prevede con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto una serie di disposizioni.

Si disciplinano gli obblighi del direttore dei lavori, il quale adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Si segnala che ciò avviene anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali (lett a).

In relazione alla scansione temporale, si prevede che il SAL della direzione lavori sia fatto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il certificato di pagamento venga emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione del SAL; il pagamento venga poi effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (lett. b).

Il rispetto delle misure di contenimento ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art.107, c. 4, del codice dei contratti pubblici in materia di sospensione parziale dell'esecuzione (lett. c).

Il c.5, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice dei contratti pubblici), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto (art. 183).

c.5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di attivita'," sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previstodal comma 3-bis";

3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;

3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;";

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;

 d) all'articolo 183, comma 15:

 1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

 2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e' inserito in tali strumenti di programmazione".”

Il c 6 dispone che le novelle di cui al c. 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di indizione sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Qualora non sia prevista la pubblicazione, le norme in esame si applicano alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il c. 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del d.l.n. 32/2019.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

 b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

 c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

 d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".

Il c. 8, fino alla scadenza dello stato di emergenza, affida al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale.

Il c. 9 consente al Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Il c. 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Il c. 11 novella l’art. 4 del d.lgs 15 novembre 2011, n. 208, che disciplina gli appalti nei settori della difesa e sicurezza, riscrivendone il c. 1.

“11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n. 208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  "1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, applicabili al presente decreto."”.

 

Art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

L’art. 9 indica una serie di disposizioni finalizzate alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal d. sblocca cantieri d.l. n. 32/2019 (c.1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (c. 2); all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (c. 3).

Il c. 2, nel modificare il c. 4 dell’art. 7 del D.L. 133/2014, consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti oltre che per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 2, c.240, della l. 191/2009, anche alle medesime attività di progettazione ed esecuzione relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Il c. 3 reca una disposizione volta a garantire l’uniformità nelle gestioni commissariali, con alcune debite esclusioni, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli  interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";

 b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.";

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";

 d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

 e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.".

 2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,".

 3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.”

 

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