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“GREEN ECONOMY E AMBIENTE” Le novità del Decreto Semplificazioni bis
di Giovanni Giustiniani 9 settembre 2021
Materia: ambiente / disciplina

“GREEN ECONOMY E AMBIENTE” Le novità del Decreto Semplificazioni bis

di Giovanni Giustiniani [1]

 

SOMMARIO

1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

Intesa delle regioni

Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

3. COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

Determinazione dell’Autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

Interpello ambientale

4.  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR

6. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Interventi localizzativi in aree contermini

Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano

Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering

 

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In data 30 luglio u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 181) la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (“Decreto Semplificazioni bis”).

In vigore dal 31 luglio 2021, nel documento allegato sono state sinteticamente riportate, senza pretesa di esaustività e contestualizzate, le principali novità normative introdotte in materia di green economy e di diritto ambientale dal sopracitato decreto.

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1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Art. 17) [2]

          Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”), di quelli finanziati a valere sul Fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (“PNIEC”) individuati nell’Allegato I-bis [3] del Codice dell’Ambiente (Parte II), viene istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (riconducibile funzionalmente al Ministero della Transizione Ecologica (“MTE”) (“Commissione”).

          La Commissione è formata da un numero massimo di 40 unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno 5 anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (“CNR”), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibili (“ENEA”) e dell’Istituto superiore di sanità (“ISS”).

          I membri della Commissione sono nominati dal MTE, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica.

          I componenti nominati nella Commissione svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. [4] Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere.

          I componenti della Commissione restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

          La Commissione opera secondo le modalità indicate dal Codice dell’Ambiente.[5]

          Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza, la Commissione dà precedenza in particolare: (i) ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro; (ii) ai progetti aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale; (iii) ai progetti a cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi; (iv) ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza. [6]

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Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC (Art. 18) [7]

 

          Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari (a) alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del nostro Paese inclusi nel PNRR e (b) al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, nonché le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. [8]

 

          Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, l’operatore ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare [9]

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Intesa delle regioni (Art. 18 bis)

          Per le opere previste dall’Allegato I-bis (Parte Seconda del Codice dell’Ambiente) disciplinati dal d.P.R. n. 327/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, le Regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro 30 (trenta) giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento finale [10]

 .

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Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva (Art. 19)  [11]

          Il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’Autorità competente in merito alla studio preliminare ambientale è ora di 30 (trenta) giorni; il termine decorre dalla pubblicazione dello studio de quo sul suo sito internet (istituzionale).

          Il termine entro cui l’Autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è normalmente di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati. Nel medesimo termine l’Autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini del procedimento, per un periodo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Autorità competente di procedere all’archiviazione.

          L’Autorità competente qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA specifica, se richiesto dal proponente ed entro il termine di 30 (trenta) giornicon determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

          L’Autorità competente trasmette il proprio parere in merito alla (richiesta relativa alla) documentazione necessaria per la redazione dello studio di impatto ambientale “entro trenta giorni dalla presentazione” della proposta. Il termine de quo si applica anche ai progetti e alle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC e ricompresi nel PNRR.

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Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC (Art. 20) [12]

 

          Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli ricompresi nel PNRR e strumentali all’attuazione del PNIEC, l’Autorità competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della fase di consultazione con il pubblico e connessi incombenti, adotta il provvedimento di VIA (previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di (30) trenta giorni); qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’Autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

          Nel caso di progetti di competenza statale ricompresi nel PNRR e strumentali all’attuazione del PNIEC, la Commissione si esprime entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase di consultazione con il pubblico e connessi incombenti e comunque entro il termine di 130 (centotrenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’istanza predisponendo lo schema del provvedimento di VIA. Nei successivi 30 (trenta) giorni, il Direttore Generale del MTE adotta il provvedimento di VIA (previa acquisizione del concerto del competente Direttore Generale del Ministero della Cultura entro il termine di 20 (venti) giorni). Laddove non vengano rispettati detti termini, è previsto un rimborso in favore del proponente pari al cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

          In caso di inerzia è espressamente previsto l’esercizio di un potere sostitutivo per l’emanazione degli atti interessati dal procedimento amministrativo in questione.

          Il concerto del competente Direttore Generale del Ministero della Cultura comprende l’autorizzazione ex art. 146, D. Lgs. n. 42/2004, “ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”.

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Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico (Art. 21)  [13]

 

          Il termine entro cui l’Autorità competente verifica la completezza della documentazione allegata all’istanza di VIA è ora di 15 (quindici) giorni. Entro lo stesso termine, qualora la documentazione risulti incompleta, la stessa AC può richiedere integrazioni. Detti termini sono perentori.

          Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero di 30 (trenta) giorni per i progetti ricompresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC, dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico riguardo l’intervenuta pubblicazione dell’istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’Autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici che hanno ricevuto la comunicazione relativa pubblicazione dell’istanza-progetto. Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’Autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

          Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’Autorità competente, entro i 20 (venti) giorni successivi, ovvero entro i (10) dieci giorni successivi per i progetti ricompresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori 20 (venti) giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’Autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni “ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste”.

          Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’Autorità competente di procedere all’archiviazione.

          L’Autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. Per i progetti ricompresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC, le Amministrazioni e gli Enti Pubblici che hanno ricevuto la nuova comunicazione devono presentare osservazioni e trasmettere i pareri di competenza entro il termine di 15 (quindici) giorni.

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Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale (Art. 22) [14]

 

          Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’Autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico ambientale comprensivo dei seguenti atti di assenso: (i) AIA; (ii) autorizzazione agli scarichi (nel sottosuolo e nelle acque sotterranee); (iii) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte; (iv) autorizzazione paesaggistica; (v) autorizzazione culturale; (vi) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico; (vii) nulla osta di fattibilità (antincendio); (viii) autorizzazione antisismica.

          È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal PUA dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano - per consentire una compiuta istruttoria tecnico amministrativa - “un livello di progettazione esecutivo”.

          l’AC comunica l’avvenuta pubblicazione dell’istanza di PUA solo alle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.

          Entro 10 (dieci) giorni dalla verifica della completezza dell’istanza di PUA o dalla sua integrazione, L’AC pubblica l’avviso al pubblico. Dalla data della pubblicazione, e per la durata di 60 (sessanta) giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel PUA.

          Entro i successivi quindici giorni l’Autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241. [15]

 

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2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (Art. 23)  [16]

 

          Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di PAUR, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Il proponente trasmette all’Autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: (i) uno studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale; (ii) un progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici  [17]

          Entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione, la documentazione è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell’Autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati (e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto) l’avvenuta pubblicazione.

Contestualmente l’Autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime Amministrazioni ed Enti.

          La conferenza di servizi preliminare di cui all’art. 14, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all’art. 14-bis della stessa Legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le Amministrazioni e gli Enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio, nonchè alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro (5) cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’Autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

          L’Autorità competente, in accordo con tutte le Amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi indetta per l’adozione del PAUR, “fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse”.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento a seguito delle osservazioni di tutti gli Enti interessati. Le Amministrazioni e gli Enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di PAUR, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi emersi nel corso di tale procedimento a seguito delle osservazioni degli interessati.

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Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Art. 24)  [18]

 

          Nei casi in cui il proponente abbia richiesto anche la variante urbanistica, nel termine di 30 (trenta) giorni l’Amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità della domanda.

          Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

          Una volta scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato, entro i successivi (30) trenta giorni l’Autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli Enti e Amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Su richiesta motivata del proponente l’Autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’Autorità competente di procedere all’archiviazione. L’Autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è pari a 15 (quindici) giorni.

          Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per richiedere le predette integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’Autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le Amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

          Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’Amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

          Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della cennata conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

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3. COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

Determinazione dell’Autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto (Art. 25)  [19]

 

          Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del Codice dell’Ambiente invia in formato elettronico al MTE e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente: (i) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; (ii) tipologia progettuale individuata come principale; (iii) altre tipologie progettuali coinvolte.

          Entro (trenta) giorni dal ricevimento della richiamata comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all’individuazione dell’Autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni, in base ai criteri di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del Codice dell’Ambiente, il competente ufficio del MTE comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del MTE sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.

          Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’Autorità competente coincida con l’Autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

          Ai procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione preliminare circa l’assoggettabilità delle modifiche progettuali successivamente intervenute ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente a VIA non si applica il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 [20]

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Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA (Art. 26)  [21]

 

          Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. L’Autorità competente, in collaborazione con il Ministero della Cultura per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute in detti provvedimenti. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, la stessa Autorità può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.

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Interpello ambientale (Art. 27)  [22]

 

          Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le Associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al MTE istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro 90 (novanta) giorni dalla  data  della loro presentazione.

          Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il MTE può fornire un’unica risposta.

          Il MTE pubblica le risposte fornite alle istanze nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito internet. La presentazione delle istanze di parere non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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4.  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica (Art. 28) [23]

 

          Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’Autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

L’Autorità competente trasmette al proponente e all’Autorità procedente il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’Autorità competente e all’Autorità procedente entro 30 (trenta) giorni dall’avvio della consultazione.

          Terminata la consultazione, l’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente in formato elettronico: (i) la proposta di piano o di programma; (ii) il rapporto ambientale; (iii) la sintesi non tecnica; (iv) l’avviso al pubblico; (v) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo.

La predetta documentazione è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.

          L’avviso al pubblico contiene almeno: (i) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’Autorità procedente; (ii) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS; (iii) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; (iv) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’Autorità procedente nella loro interezza; (v) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; (vi) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso de quo, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle in argomento, in modo da evitare duplicazioni.

          Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

L’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate. L’Autorità competente si esprime entro 30 (trenta) giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’Autorità procedente. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali.

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5. DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (Art. 29) [6]

 

          Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

          La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

          In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

          Le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

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6. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Interventi localizzativi in aree contermini (Art. 30) [24]

 

          Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Codice.

          Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In detti casi, il rappresentante del Ministero non può attivare i rimedi per le Amministrazioni dissenzienti di cui all’art. 14-quinquies della L. n. 241/1990 [25]

 .

*

Semplificazione per gli impianti di accumolo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna (Art. 31)

          La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base ad una procedura abilitativa semplificata comunale di ex art. 6, D. Lgs. n. 28/2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.  [26]

          Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al Codice dell’Ambiente, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. [27]

          In caso di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine di 180 (centoottanta) giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio unico, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. [28]

          Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, “nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”, si applicano le previsioni di cui alla procedura abilitativa semplificata e quanto segue. [29]

 

Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del Codice dell’Ambiente, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening di VIA), si intendono per la predetta tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente autodichiari che l’impianto non si trova all’interno di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio [30]

 .

Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.

          Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola.

          Gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative “con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”, sono ammessi agli incentivi   [31]

 

L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui sopra è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni de quibus cessano i benefici fruiti.

          Tra i progetti di competenza statale di cui all’Allegato II, paragrafo 2), alla Parte seconda del Codice dell’Ambiente, sono stati previsti anche gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.

          La Tabella A allegata al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita con la Tabella a seguire. Qualora, con riferimento alla specifica fonte, la capacità di generazione sia inferiore alle soglie ivi individuate si applica la disciplina della PAS.

                      Fonte                             Soglie   

             1 Eolica                                   60 kW   

              2 Solare fotovoltaica               50 kW   

              3 Idraulica                             100 kW  

              4 Biomasse                           200 kW  

              5 Gas di discarica, gas              

              residuati dai processi di          250 kW

              depurazione e biogas             

 

          Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del Codice dell’Ambiente per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.

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Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano (Art. 31-bis)

          Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’“allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016[32], al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del “decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018[33]

          Le disposizioni dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2001 si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi nonchè la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del d.P.R. n. 327/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

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Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering (Art. 32) [34]

          Non sono considerati sostanziali e sono autorizzati con semplice comunicazione [35], gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al Codice dell’Ambiente.

          Non sono considerati sostanziali e sono autorizzati con semplice comunicazione [36], gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonchè il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente . [37]

Per “sito dell’impianto eolico” si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende: a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato.

Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dall’estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera sub a), due volte e mezza l’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera sub b), il doppio dell’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente.

***

1* Giovanni Giustiniani svolge la propria attività di avvocato presso il dipartimento di diritto amministrativo di un primario gruppo energetico https://www.linkedin.com/in/giovanni-giustiniani-74b42022/.

2) Cfr. Art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”).

3) Trattasi, inter alia, dei progetti relativi a: “Nuovi impianti per la produzione  di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente”.

4) Tale misura dovrebbe avere notevole impatto sulla velocizzazione  delle istruttorie le quali, non di rado, nella prassi risultano rallentate in ragione del fatto che i componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS si trovano contemporaneamente impegnati nello svolgimento di altri incarichi.

5) Cfr. Artt. 20, 21, 23, 24, 25 (commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e 27) del Codice dell’Ambiente.

6) Tale previsione si applica anche ai procedimenti di competenza della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (cfr. Art. 8, comma 1, del Codice dell’Ambiente).

7) Cfr. Artt. 7 bis, comma 2-bis, e art. 6, comma 9-bis, del Codice dell’Ambiente.

8) La previsione semplifica notevolmente le procedure da seguire a fini espropriativi (si pensi alle fasi dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o a quella della dichiarazione di pubblica utilità).

9) Cfr. Art. 6, comma 9 bis, del Codice dell’Ambiente.

10)Cfr. Art. 52-quinquies, recante “Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali”, del d.P.R. n. 327/2001.

11) Cfr. Artt. 19 (commi 1, 4, 6 e 7) e 20 del Codice dell’Ambiente.

12) Cfr. Art. 25, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies del Codice dell’Ambiente.

13) Cfr. Artt. 23 (commi 3 e 4) e 24 (commi 3, 4 e 5) del Codice dell’Ambiente.

14) Cfr. Art. 27, commi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, del Codice dell’Ambiente.

15) Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti ricompresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC, alla conferenza partecipano in ogni caso il Direttore Generale del MTE o un suo delegato e il Direttore Generale del Ministero della Cultura. La conferenza, nell’ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione, e conclude i propri lavori nel termine di 210 (duecentodieci) giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti ricompresi nel PNRR e per quelli attuativi del PNIEC, la decisione di rilasciare i titoli abilitativi elencati dalla norma è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, ai sensi della disciplina sul rilascio del provvedimento di VIA (cfr. art. 25 del Codice dell’Ambiente). Tutti i termini del procedimento si considerano perentori.

16) Cfr. Art. 26-bis del Codice dell’Ambiente.

17) I contenuti previsti per legge sono, inter alia, gli elaborati grafici per individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche.

18) Cfr. Art. 27-bis, commi 3, 4, 5, 7, 7-bis e 7-ter, del Codice dell’Ambiente.

19) Cfr. Artt. 7-bis (commi 4-bis e 4-ter), e 6 (commi 6-bis e 10-bis) del Codice dell’Ambiente.

20) Recante “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza”.

21) Cfr. Art. 28, comma 2, del Codice dell’Ambiente.

22) Cfr. Art. 3-septies del Codice dell’Ambiente.

23 Cfr. Artt. 12 (commi 1, 2 e 4), 13 (commi 1 e 2) e 14 del Codice dell’Ambiente.

24) Cfr. Art. 12, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 387/2003.

25) È quest’ultima l’innovazione più significativa in quanto, non di rado, l’opposizione viene utilizzata per inibire la realizzazione di progetti anche se localizzati in aree non vincolate.

26) Cfr. Art. 1, comma 2-quater, lett. c), n. 3), del D. L. n. 7/2002.

27) Cfr. Art. 1, comma 2-quinquies, del D. L. n. 7/2002.

28) Cfr. Art. 1, comma 3-ter, del D. L. n. 7/2002; il comma 3 ter continua a richiamare una norma dichiarata incostituzionale (Corte Cost. 14 ottobre 2005, n 383).  

29) Cfr. Art. 6, comma 9-bis, D. Lgs. n. 28/2011.

30) Cfr. L’elencazione della aree di cui all’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

31) Cfr. All’art. 65, comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies del D.L. n. 1/2012.

32)  https://tinyurl.com/2m5uc9fc

33) https://tinyurl.com/pzrrx3fw

34) Cfr. Art. 5 (commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater) del D. Lgs. n. 28/2011.

35) Cfr. Art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 28/2011.

36) Cfr. Art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 28/2011.

37) “Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

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