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Decreto, 25/11/2021
Decreto 25/11/2021, recante Individuazione dei criteri di riparto e delle modalita' di concessione delle risorse afferenti al fondo per il sostegno economico straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -IPAB, per l'anno 2021
(GU n.20 del 26-1-2022)
Decreto
Materia: servizi sociali / disciplina

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 novembre 2021
Individuazione  dei  criteri  di  riparto  e   delle   modalita'   di
concessione  delle  risorse  afferenti  al  fondo  per  il   sostegno
economico straordinario alle istituzioni pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza - IPAB, per l'anno 2021. (22A00376)
(GU n.20 del 26-1-2022)


                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
  Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante
«Individuazione delle unita' organizzative  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle  direzioni
generali»;
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017
che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta
alla poverta' e per la programmazione sociale;
  Vista la legge 17 luglio 1890,  n.  6972  che  ha  disciplinato  le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - IPAB;
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»;
  Visto il  decreto  legislativo  4  maggio  2001,  n.  207,  recante
«Riordino del sistema delle istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficienza, a norma dell'art. 10 della legge 8  novembre  2000,  n.
328»;
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed  in  particolare
l'art. 1-quinquies che:
    al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una  dotazione  di  10
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite  massimo  di
spesa;
    al comma 2 riconosce a titolo  compensativo  dei  maggiori  costi
sostenuti  negli  anni  2020  e  2021   in   ragione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore  di
ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel
limite di spesa di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri:
      a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
      b)  costi  per  l'adozione   di   dispositivi   di   protezione
individuale per gli ospiti e gli operatori;
      c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali;
    al comma 3 stabilisce che l'individuazione dei criteri di riparto
e le modalita' di concessione delle  risorse  tra  le  regioni  e  le
Province  autonome  interessate,  sono  stabiliti  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sancita  nella
seduta del 3 novembre 2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Fondo  per  il  sostegno  economico  straordinario  alle  Istituzioni
                pubbliche di assistenza e beneficenza
 
  1. Il fondo di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, denominato «Fondo per  il  sostegno  economico  straordinario
alle Istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza»,  istituito
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'
finalizzato ad assicurare alle Istituzioni pubbliche di assistenza  e
beneficenza ai sensi della legge 17 luglio  1890,  n.  6972,  laddove
ancora esistenti e non  interessate  dalle  trasformazioni  richieste
dall'art. 10 della legge 8  novembre  2000,  n.  328  e  dal  decreto
legislativo attuativo 4 maggio 2001, n. 207,  il  sostegno  economico
utile a garantire la continuita' nell'erogazione delle prestazioni.
  2. A tal fine, nel limite di spesa complessiva  di  10  milioni  di
euro e per il solo anno 2021, e' riconosciuto, a titolo  compensativo
dei maggiori costi sostenuti  negli  anni  2020  e  2021  in  ragione
dell'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    un    contributo
straordinario in favore di ciascuna delle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
    a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
    b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione  individuale
per gli ospiti e gli operatori;
    c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
                               Art. 2
 
                               Risorse
 
  1.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  per  il  sostegno  economico
straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza
per l'anno 2021 sono pari a 10 milioni di euro e sono ripartite  alle
Regioni e alle Provincie Autonome secondo i  criteri  individuati  al
successivo art. 3 del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul
capitolo n. 2040 dello stato di previsione della spesa del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9
«Direzione generale per la lotta alla poverta'  e  la  programmazione
sociale»  -  Missione  24  «Diritti  sociali,  politiche  sociali   e
famiglia»  -  Programma  12  «Trasferimenti  assistenziali   a   enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione  attiva»
- Azione 2 «Concorso dello Stato alle  politiche  sociali  erogate  a
livello territoriale».
                               Art. 3
 
                  Criteri e modalita' di erogazione
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  entro  trenta   giorni
dall'approvazione del presente decreto in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo
il modello di cui all'Allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto:
    a) le informazioni relative  al  numero  e  all'anagrafica  delle
Istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  ai  sensi  della
legge 17 luglio  1890,  n.  6972,  laddove  ancora  esistenti  e  non
interessate dalle trasformazioni richieste dall'art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo  attuativo  4  maggio
2001, n. 207;
    b) le istanze di ciascuna Istituzione richiedente  il  contributo
straordinario, con distinta imputazione dei costi alle  voci  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel caso in  cui  i  costi
per tali maggiori oneri non siano in  alcun  modo  coperti  da  altre
fonti di finanziamento a carico del bilancio pubblico.
  2.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  per  il  sostegno  economico
straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza
sono ripartite, con decreto del direttore generale per la lotta  alla
poverta' e per  la  programmazione  sociale,  fra  le  regioni  e  le
province autonome in base  al  numero  di  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972
ancora esistenti sui rispettivi territori.
  3. Laddove l'ammontare delle richieste di contributo  straordinario
pervenute  siano  nel  complesso  inferiori  al  limite  massimo   di
stanziamento previsto dall'art. 1-quinquies, comma  2,  del  decreto-
legge 25 maggio 2021,  n.  73,  le  risorse  saranno  attribuite  per
l'intero importo richiesto alle regioni e alle province autonome.
  4. Le  eventuali  risorse  eccedenti  le  richieste  di  contributo
straordinario pervenute da una regione o provincia autonoma  rispetto
alla quota attribuita  vengono  ripartite  fra  le  altre  regioni  e
province autonome che abbiano fatto richieste eccedenti la  quota  di
pertinenza, in base al numero di Istituzioni pubbliche di  assistenza
e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio  1890,  n.  6972  ancora
esistenti sui rispettivi territori.
  5. Le regioni e le province autonome provvederanno a trasferire  le
somme, per l'intero o in  quota  parte,  agli  aventi  diritto  entro
sessanta giorni dall'erogazione.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti.
    Roma, 25 novembre 2021
 
                                             Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali
                                                    Orlando          
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3098
                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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