HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11/1/2022
Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali delle province e delle citta' metropolitane
(GU n.49 del 28-2-2022)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 gennaio 2022
Individuazione dei valori soglia ai fini della  determinazione  delle
capacita' assunzionali delle province e delle citta' metropolitane.
(GU n.49 del 28-2-2022)

 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                                  e
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia
di contenimento di spesa del personale  da  parte  delle  province  e
delle citta' metropolitane;
  Visto l'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ed
in particolare il comma 3 secondo  cui  le  previsioni  di  cui  alla
lettera a) del comma 1 del medesimo  art.  14  -bis  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del citato decreto;
  Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e   successive
modificazioni ed integrazioni, che  disciplina  il  regime  ordinario
delle assunzioni a tempo indeterminato delle province e delle  citta'
metropolitane consentendo, considerato il disposto del citato art. 1,
comma 228,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  a  decorrere
dall'anno 2019, di procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente,
nonche' la possibilita' di cumulare, a decorrere dall'anno  2014,  le
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore
a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e  di
quella finanziaria e contabile  e  di  utilizzare  i  residui  ancora
disponibili delle quote  percentuali  delle  facolta'  di  assunzione
riferite  al  quinquennio  precedente,  fermo  restando  il  disposto
dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
  Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90  del
2014, secondo cui «Per il  triennio  2019-2021,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over»;
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
detta disposizioni  in  materia  di  assunzione  di  personale  nelle
regioni a statuto ordinario,  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle
citta' metropolitane in base alla sostenibilita' finanziaria;
  Visto in particolare il  comma  1-bis  del  predetto  art.  33  del
decreto-legge n. 34 del 2019, che stabilisce: «A decorrere dalla data
individuata dal decreto di  cui  al  presente  comma,  anche  per  le
finalita' di cui al comma 1, le province e  le  citta'  metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi
al valore medio per fascia  demografica  e  le  relative  percentuali
massime annuali di  incremento  del  personale  in  servizio  per  le
province e le citta' metropolitane che si collocano al di  sotto  del
predetto  valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
aggiornati con le modalita' di cui al  secondo  periodo  ogni  cinque
anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la
spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi   a   carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento  o
in diminuzione, per  garantire  l'invarianza  del  valore  medio  pro
capite, riferito all'anno  2018,  del  fondo  per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;
  Considerato che la Regione  Siciliana  con  la  legge  regionale  4
agosto 2015, n.  15,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  liberi
consorzi comunali e Citta' metropolitane» ha attuato il  processo  di
riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto  a  livello
nazionale con la legge 7  aprile  2014,  n.  56,  e  che  la  Regione
Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27,  ha
definito i limiti della spesa  di  personale  dei  predetti  enti  in
misura non corrispondente e disomogenea rispetto  a  quelli  previsti
dalle normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge  23
dicembre 2014, n.  190,  e,  pertanto,  le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto non trovano diretta applicazione  nei  confronti  di
tali enti;
  Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio  di  cui
all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma
1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio
pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e'  fatto  salvo
il limite iniziale qualora il personale in servizio e'  inferiore  al
numero rilevato al 31 dicembre 2018;
  Visto l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre  2020  n.
126, secondo cui a decorrere dall'anno 2021  le  spese  di  personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  copertura
delle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  del
valore soglia di  cui  ai  commi  1,  1-bis  e  2  dell'art.  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  di
personale per un importo corrispondente;
  Vista l'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali acquisita in data 16 dicembre 2021;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato nominato  Ministro  senza
portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio  e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, con il quale e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data  23  marzo
2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
              Finalita', decorrenza, ambito soggettivo
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  finalizzato,  in  attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per
fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per  tutto  il
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio  di  previsione,
nonche' ad individuare le percentuali massime annuali  di  incremento
della spesa di personale a tempo  indeterminato  per  le  province  e
citta' metropolitane che si collocano al di sotto dei predetti valori
soglia.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle  conseguenti
in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  si  applicano
alle province e citta' metropolitane con decorrenza  dal  1°  gennaio
2022.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  sono  utilizzate  le  seguenti
definizioni:
    a)  spesa  del  personale:  impegni  di  competenza   per   spesa
complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato,  per  i  rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonche' per tutti  i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto  di
pubblico impiego, in  strutture  e  organismi  variamente  denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente, al  lordo  degli  oneri
riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo  rendiconto
della gestione approvato;
    b) entrate  correnti:  media  degli  accertamenti  di  competenza
riferiti alle entrate correnti relative agli  ultimi  tre  rendiconti
approvati,  considerate  al  netto  del  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima
annualita' considerata.
                               Art. 3
 
Differenziazione delle province  e  delle  citta'  metropolitane  per
                         fascia demografica
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  33,  comma   1-bis,   del
decreto-legge n. 34  del  2019,  le  province  sono  suddivise  nelle
seguenti fasce demografiche:
    a) meno di 250.000 abitanti;
    b) 250.000 - 349.999 abitanti;
    c) 350.000 - 449.999 abitanti;
    d) 450.000 - 699.999 abitanti;
    e) 700.000 abitanti e oltre.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  33,  comma   1-bis,   del
decreto-legge n. 34 del 2019, le citta' metropolitane sono  suddivise
nelle seguenti fasce demografiche:
    a) meno di 750.000 abitanti;
    b) 750.000 - 1.499.999 abitanti;
    c) 1.500.000 abitanti e oltre.
                               Art. 4
 
                  Individuazione dei valori soglia
                   di massima spesa del personale
 
  1. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n.  34
del 2019, sono individuati  i  seguenti  valori  soglia,  per  fascia
demografica, del rapporto della spesa del  personale  delle  province
rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:
    a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento;
    b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;
    c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1 per cento;
    d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7 per cento;
    e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9 per cento.
  2. In attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n.  34
del 2019, sono  individuati  i  seguenti  valori  soglia  per  fascia
demografica del rapporto  della  spesa  del  personale  delle  citta'
metropolitane rispetto alle entrate correnti, secondo le  definizioni
dell'art. 2:
    a) citta' metropolitane con meno di 750.000  abitanti,  25,3  per
cento;
    b) citta' metropolitane da 750.000 a 1.499.999 abitanti, 14,2 per
cento;
    c) citta' metropolitane con 1.500.000 di abitanti e  oltre,  16,2
per cento.
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  le  province  e  le  citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia  di  cui
rispettivamente al comma 1 ed  al  comma  2,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 5, possono incrementare  la  spesa  del  personale
registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una  spesa  del  personale  complessiva  rapportata  alle  entrate
correnti, come definite all'art. 2, non superiore  ai  valori  soglia
definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.
                               Art. 5
 
              Percentuali massime annuali di incremento
                      del personale in servizio
 
  1. In fase di prima applicazione e fino  al  31  dicembre  2024  le
province e le citta'  metropolitane  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in  misura
non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024,  in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di  revisione  e  del  valore  soglia  di  cui
dall'art. 4, commi 1 e 2.
  2. Per il periodo 2022-2024, le province e le citta'  metropolitane
possono utilizzare le facolta' assunzionali  residue  antecedenti  al
2022 se piu' favorevoli rispetto alle facolta' assunzionali  connesse
agli incrementi percentuali individuati dal comma 1, fermo restando i
limiti  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e  2,  di  ciascuna   fascia
demografica, i piani triennali  dei  fabbisogni  di  personale  e  il
rispetto   pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio   asseverato
dall'organo di revisione.
                               Art. 6
 
                 Modalita' di rientro della maggiore
                         spesa del personale
 
  1. Le province e le citta' metropolitane in  cui  il  rapporto  fra
spesa del personale e le entrate  correnti,  secondo  le  definizioni
dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore   soglia   per   fascia
demografica individuato rispettivamente al comma  1  ed  al  comma  2
dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione  annuale  del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento.
  2. A decorrere dal 2025, le province e le citta'  metropolitane  in
cui il rapporto fra  spesa  del  personale  e  le  entrate  correnti,
secondo le definizioni  dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore
soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma  1
ed al comma 2 dell'art. 4, applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
                               Art. 7
 
                   Disposizioni attuative e finali
 
  1.  La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5,  non
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. I parametri individuati  dal  presente  decreto  possono  essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ed  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 11 gennaio 2022
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione
                              Brunetta
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Franco
 
                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 392

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici