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schema di decreto legislativo, 9/3/2016
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.
Testo bollinato dalla Ragionieria Generale dello Stato.
schema di decreto legislativo
Materia: società / partecipazione pubblica

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generati sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ......

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .......

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

ART.1

(Oggetto)

Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte ditali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle societh quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto a singole società a partecipazione pubblica.

 

ART. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a)         "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;

b)         "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può, sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le patti che condividono il controllo;

c)         "controllo analogo": la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante;

d)        "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

e)         "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f)         "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g)         "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;

h)         "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

i)          "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

1)         "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n)         "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o)         "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

 

ART. 3

(Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

1.Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale del conti non può essere affidata al collegio sindacale.

 

ART.4

(Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

I. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 dei 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

 

Art. 5

(Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione)

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in paiticoIar, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. Prima dell'adozione, l'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo. La Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

5. Successivamente l’amministrazione invia l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può utilizzare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Art. 6

(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e dello caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la discipline dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

 

ART. 7

(Costituzione di società partecipazione pubblica)

L'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione una società è adottato con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della regione, in caso di partecipazioni regionali;

e) deliberazione del consiglio comunale, in casa di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2.         L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma I.

3.         L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4.         L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

S. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, questi sono previamente individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. E ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione.

6.         Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7.         Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

 

ART. 8

(Acquisto di partecipazioni in società già costituite)

Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2.         L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3.         Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

 

ART. 9

(Gestione delle partecipazioni pubbliche)

Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2.         Per le partecipazioni regionali i diritti dell'azionista sono esercitati dalla Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni.

3.         Per le partecipazioni di enti locali i diritti dell'azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4.         In tutti gli altri casi i diritti dell'azionista sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

S.         La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6.         La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7.         Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8.         Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9.         Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

 

ART. 10

(Alienazione di partecipazioni sociali)

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2.         L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

3.         La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4.         È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

 

ART. 11

(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia a dello finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.         L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3.         Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f- bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

4.         Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi.

5.         Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6.         Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società in controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata al risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7.         Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di etti all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9.         Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile,

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativa e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società di cui all'articolo 16 si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, a. 444.

 

ART.12

(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)

1.         I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale.

2.         Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

 

ART. 13

(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)

1.         Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.

2.         Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

 

ART. 14

(Crisi d'impresa di società a controllo pubblico)

1.         Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2.         Qualora emergano, nell'ambito del programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3.         Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4.         Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o dello amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanta previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitate, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione della società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al prima periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

 

ART. 15

(Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblico)

1. Il  Ministro dell'economia e delle finanze individua, nell'ambito della organizzazione e delle risorse disponibili del Ministero a legislazione vigente, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.

2.         Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti in materia di applicazione del presente decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3.         La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4.         Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

 

Art. 16

(Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici)

1. Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Il requisito del controllo analogo, di cui al comma 1 sussiste nei seguenti casi:

a) nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l’amministrazione pubblica socia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;

b) nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

3.         Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui ai commi 1 e 2:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

4. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che almeno l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5.         Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 4 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

6. Nel caso di cui al comma 5, la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi della data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate della discipline in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti della stessa società controllata.

7. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 6, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Le società a controllo pubblico sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la discipline in materia di contratti pubblici.

 

ART. 17

(Società a partecipazione mista pubblico-privata)

1. Nelle società costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c), del presente decreto, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la procedure di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto del criteri di cui all'articolo 7, comma 5, e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività delta società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è costituita. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Lo statuto dovrà inoltre prevedere la possibilità di scioglimento del rapporto societario in caso di trasformazione, fusione o di mutamento della titolarità del controllo sul soggetto privato partecipante alla società mista, o di cessione o affitto da parte di questo dell'azienda o del ramo d'azienda impegnato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

 

ART. 18

(Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)

1.         Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2.         L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3.         E fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

 

ART. 19

(Gestione del personale)

1.         Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2.         Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.         I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.         Salvo quanta previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5.         Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 26, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6.         Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7.         I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8.         Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di internalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da ammininistrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

ART. 20

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

I. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto perla loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di cure;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai comini 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6.         Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147.

7.         La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8.         Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.         Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il  conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberative delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente nonna.

 

ART. 21

(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni  locali partecipanti accantonano nell'anno successive in apposite fondo vincolato tin importo pad al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio di quello relative a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato ê reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti  l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2.         Gli accantonamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) L’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negative accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per canto per il 2016; qualora il risultato negative sia peggiore di quello medio registrato net triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

 

 

ART. 22

(Trasparenza)

Le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 23

(Norma di rinvio)

Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo della società rilascia l'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.

 

ART. 24

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

ART. 25

(Revisione straordinaria delle partecipazioni)

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi i e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte del conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2.         Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato al sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3.         II provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.         L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno della conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5.         In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-pater del codice civile.

6.         Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell’articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7.         Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8.         Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9.         All’esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successive alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la discipline in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società quotate.

 

ART. 26

(Disposizioni transitorie in materia di personale)

1.         Entro sei mesi della data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 25. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti è trasmesso alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità stabilite da 'in decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2.         La Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3.         Fino al 31 dicembre 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, all'elenco di cui al comma 2.

4.         Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile e lo stesso non sia disponibile nell'elenco di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica o, per le società controllate dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 3, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19.

5.         I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

 

ART. 27

(Altre disposizioni transitorie)

I.         Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016.

2.         In via di prima applicazione, salve le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società che gestiscono fondi europei per conto dello Stato.

3.         Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 3 1 dicembre 2015.

4.         Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5.         Ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, rimane fermo il termine del 30 aprile 2016 previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6.         Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: "Si definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";

b) all'articolo 11 quinquies, comma 1, le parole: "Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata".

7. Le società in controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 28

(Coordinamento con la legislazione vigente)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "delle società" sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni";

b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo", ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Le aziende speciali e le istituzioni".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550, le parole: "allo aziende speciali, alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni;

b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende speciali e le istituzioni;

c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono soppresse..

 

Art. 29

(Abrogazioni)

Sono abrogati:

a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) l’articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

d) l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) l’articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) L’articolo 3, commi 12, 12-his, 14, 15, 16, 17, 27, 27-his, 28, 28-Ms, 29, 32-his, 32- zero 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comuni 1, 2 e 3;

h) L’articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n. 69;

I) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

m) Partied.° 3-his, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, ii. 148;

n) l'articolo 23-bis, commi 5-his, 5-ter, 5-quater, 5-aztinquies e 5-sexies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

o) l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;

p) l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente at primo periodo e alle parole "e dal terzo" del terzo periodo;

q) l’articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;

r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 20l3, n. 125;

s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera t), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Allegato A

Società

Coni Servizi

EXPO

Arexpo

Invimit

IPZS

Sogin

Gruppo ANAS

Gruppo GSE

Gruppo Invitalia

Gruppo Eur

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Parlamento, con l’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

La scelta di orientare l’intervento normativo verso l’obiettivo della semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere all’intero settore delle società partecipate, quale ambito ottimale per la promozione del processo di efficiente riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.

Il quadro normativo attuale è il risultato di una serie di interventi disorganici e la necessità di operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa è prodromica alla effettiva attuazione delle regole in materia di partecipazioni e, conseguentemente, al migliore utilizzo delle risorse pubbliche, anche mediante la rimozione delle fonti di spreco.

L’articolo18, inoltre, come esplicitato in alcuni dei criteri direttivi che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l’ambito, risponde all’esigenza di valorizzare – attraverso l’intervento normativo demandato al Governo –i principi, alcuni dei quali di derivazione comunitaria, posti a tutela della concorrenza e della generale trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- precisazione dell’ambito di applicazione della disciplina, con particolare riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all’acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;

- indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;

- previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche;

- rafforzamento degli oneri motivazionali posti a presidio della scelta di costituire società a partecipazione pubblica;

- introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto;

- razionalizzazione della governance delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale;

- introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società;

- coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate;

- introduzione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto;

- coordinamento della disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

- riordino della disciplina in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati;

- razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- abrogazione di una serie di disposizioni al fine di semplificare la disciplina della materia.

 

Articolo 1

L’articolo 1 precisa l’ambito di applicazione del decreto, prevedendo che esso si applica alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all’acquisto e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Restano comunque ferme le norme già vigenti relative a singole società.

È, inoltre, previsto che il Consiglio dei ministri possa deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica, sulla base di criteri inerenti alla misura e qualità della partecipazione e all’attività svolta, oltre che al relativo interesse pubblico.

Alle società quotate (come definite nell’articolo 2) e alle loro partecipate si applicano solo alcune disposizioni, inerenti alla condotta dell’azionista pubblico piuttosto che all’organizzazione o all’attività della società partecipata. Ovviamente, ove le società partecipate da società quotate siano altresì partecipate da amministrazioni pubbliche, il decreto si applicherà in virtù di questa partecipazione e nei limiti inerenti alla natura – di controllo o meno – di questa partecipazione. Di conseguenza, ove le società in questione siano controllate da una società quotata e, quindi, non siano controllate da una pubblica amministrazione – esse saranno soggette allo stesso regime delle società quotate stesse, in quanto a esse si applicheranno solo alcune disposizioni inerenti alla condotta dell’amministrazione azionista.

 

Articolo 2

L’articolo 2 detta le definizioni, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. Di particolare rilievo, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, sono la definizione di società a controllo pubblico, per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo, quella di controllo analogo, mutuata dalla disciplina europea, quella di società a partecipazione pubblica e quella di partecipazione, intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (la definizione di partecipazione è coerente con quella di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998). Inoltre, nel novero delle amministrazioni pubbliche vengono inseriti anche i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti (ad esempio, l’Unione italiana delle camere di commercio e l’Associazione nazionale dei comuni italiani), nonché gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Vengono, infine, definite le società quotate, quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

 

Articolo 3

Vengono individuati i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata.

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni, per le s.r.l a controllo pubblico, per la nomina dell’organo di controllo o di un revisore, precisando che, nelle s.p.a. a controllo pubblico, questo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

 

Articolo 4

L’articolo 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero per l’acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in tali società.

Inoltre, in aggiunta al suddetto principio generale, vengono indicate specifiche ipotesi, mutuate dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nelle quali la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche sono legittime: tra le altre, la produzione di un servizio di interesse generale; la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica; l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti.

Infine, si prevedono ipotesi specifiche di acquisizione di partecipazioni societarie, in ragione della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di realizzare investimenti secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore razionale in economia di mercato.

 

Articolo 5

L’articolo 5 detta specifiche disposizioni in materia di obblighi motivazionali relativi alla decisione di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquisire partecipazioni, con l’eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Vengono legificati i principi dettati dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, prevedendo che l’atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dall’articolo 4, evidenziando, altresì, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società stessa, sulla base di specifici parametri qualitativi e quantitativi, nonché le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione, inoltre, deve dare adeguato conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. A tali fini, peraltro, è previsto l’obbligo che il predetto atto deliberativo dia atto anche della compatibilità dell’intervento rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e che debba essere inviato, prima dell’adozione, alla sezione della Corte dei Conti competente che può formulare rilievi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo, ferma restando la facoltà di interruzione del predetto termine in caso di richiesta di chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata.

Infine, l’amministrazione invia l’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può agire sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

 

Articolo 6

L’articolo 6 razionalizza la governance delle società a controllo pubblico, dettando i principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione di tali società, secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza.

Tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. Inoltre, il provvedimento prevede la facoltà, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario con specifici strumenti puntualmente indicati dal decreto stesso e che devono esser indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente: regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale; codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società; programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione Europea.

 

Articolo 7

L’articolo 7 detta i criteri per la costituzione di società a partecipazione pubblica.

L’atto deliberativo, che deve essere pubblicato sui siti istituzionali di tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti, deve, inoltre, essere adottato con specifiche modalità: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio, in caso di partecipazioni statali;

decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della Regione, in caso di partecipazioni regionali;deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; deliberazione dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche (in tale ultima ipotesi sono ricomprese anche le città metropolitane).

Esso deve contenere, altresì, l’indicazione degli elementi essenziali, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata.

 

Articolo 8

L’articolo 8, dettando i criteri per l’acquisto di partecipazioni in società già costituite, ribadisce le medesime modalità di adozione dell’atto deliberativo previste dall’articolo 7 del decreto per la costituzione di società a partecipazione pubblica.

L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina l’inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

Le disposizioni in tema di acquisto di partecipazioni in società già costituite si applicano anche all’acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni nelle società quotate, unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio. Sono soggette alla disciplina in esame, di conseguenza, le operazioni che comportino, per la prima volta, l’acquisto di partecipazioni di pubbliche amministrazioni in società quotate. Ne rimangono escluse, invece, successive operazioni, come la sottoscrizione di aumenti di capitale. L’applicazione della disciplina in esame alle operazioni che comportino l’acquisto della qualità di socio comporta l’applicazione alle stesse della procedura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e, quindi, dell’onere di motivazione di cui all’articolo 5, anche con riferimento ai criteri di cui all’articolo 4.

 

Articolo 9

L’articolo 9 disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche, differenziando i meccanismi concreti di gestione in relazione al livello organizzativo coinvolto.

Le partecipazioni statali sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che esercita i diritti sociali di concerto con i Ministeri competenti.

Le partecipazioni regionali sono, di regola, attribuite alla Presidenza della Regione, fatta salva la possibilità che la legge regionale preveda una diversa attribuzione.

Le partecipazioni degli enti locali sono attribuite al sindaco o al presidente o a un loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall’organo amministrativo dell’ente.

 

Articolo 10

L’articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, i cui atti deliberativi devono essere adottati con le stesse modalità previste dall’articolo 7 del decreto per la costituzione di società a partecipazione pubblica.

L’alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione analiticamente motivata dell’organo competente, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina l’inefficacia dell’atto di alienazione della partecipazione.4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

 

Articolo 11

L’articolo 11 prevede che i componenti dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme già vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per tali società l’organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo il caso in cui l’assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile (in tal caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque).

Inoltre, è previsto che con dPcM, da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, siano definiti i criteri sulla base dei quali l’assemblea della società può disporre la suddetta diversa composizione dell’organo amministrativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono, invece, definiti i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di società a controllo pubblico, mediante la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla dimensione dell’impresa. Inoltre, gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza e, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora gli amministratori delle società in controllo pubblico siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza o della società controllante, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza. Gli statuti delle società controllate devono prevedere, tra gli altri, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali, nonché quello di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche.

Sempre per le società a controllo pubblico, è disciplinata la possibilità di costituire, in casi strettamente necessari, comitati con funzioni consultive o di proposta.

Infine, è precisato che alle società in controllo pubblico si applica la disciplina della prorogatio delle pubbliche amministrazioni.

 

Articolo 12

L’articolo 12 prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l’ipotesi di danno erariale. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, nonché il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per esso, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

 

Articolo 13

L’articolo 13 detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull’amministrazione di società a controllo pubblico (anche costituite nella forma di s.r.l.), prevedendo che, in tali società, ciascuna amministrazione pubblica socia, anche in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal Codice civile e, quindi, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, sia legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.

 

Articolo 14

L’articolo 14 disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l’aggravamento della crisi stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

 

Articolo 15

L’articolo 15 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze individui, nell’ambito della propria organizzazione e delle risorse disponibili a legislazione vigente, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto.

Tale organismo fornisce orientamenti in materia di applicazione del decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse società, le direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile e verificandone il rispetto.

Esso, inoltre, tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti e può esercitare, nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 16

L’articolo 16, dettando disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici,coordina la disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

È previsto che nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. Inoltre, l’amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche socie devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri  servizi, i cui requisiti vengono precisati dallo stesso articolo 16. Naturalmente, le relative previsioni vanno interpretate e applicate conformemente alla normativa europea, rispetto alla quale mirano a chiarire i termini di attuazione.

Infine, si precisa che gli statuti delle società debbano prevedere che almeno l’ottanta per cento delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell’esercizio dell’attività principale della società.

 

Articolo 17

L’articolo 17 contiene alcune specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata. La quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la procedura di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 7 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista (c.d. gara a doppio oggetto). La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione per l’affidamento e l’esecuzione dei quali essa è costituita. Sono disciplinate le modalità di designazione degli organi di vertice, i contenuti degli statuti e le regole in materia di patti parasociali.

 

Articolo 18

L’articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, disciplinandone puntualmente la procedura decisoria: l’atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. È comunque fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

 

Articolo 19

L’articolo 19 detta la disciplina del personale delle società a controllo pubblico, cui si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 del Testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, la disposizione in esame prevede uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità, precisando che, prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione d funzioni o servizi esternalizzati affidati ad una società partecipata, procedono al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall’amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata.

 

Articolo 20

L’articolo 20 prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell’assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette, anche mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati ove, in sede di verifica e monitoraggio, le amministrazioni pubbliche rilevino, tra le altre, partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti o ancora società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

I predetti piani, che devono essere resi disponibili alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, possono prevedere, in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

È, infine, previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio nel caso in cui non vi sia stata l’adozione degli atti previsti dal presente articolo.

 

Articolo 21

L’articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate da enti locali, disciplinando in particolare gli effetti dell’eventuale risultato negativo dell’esercizio, prevedendo obblighi di accantonamento in capo alle amministrazioni partecipanti e misure di riduzione dei compensi in capo agli amministratori.

 

Articolo 22

L’articolo 22 integra il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa, prevedendo la pubblicazione di alcuni dei provvedimenti previsti dal decreto in esame.

 

Articolo 23

L’articolo 23 contiene, nel caso di controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, una disposizione di rinvio alla disciplina dell’arbitrato prevista dal Codice dei contratti pubblici.

 

Articolo 24

L’articolo 24 prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni del decreto alle Regioni Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

 

Articolo 25

L’articolo 25 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Quest’ultime, ove non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero non soddisfino i requisiti e le condizioni per il mantenimento o l’acquisizione di partecipazioni, sono alienate. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle  che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’articolo in esame, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di amministrazione straordinaria della società interessata. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le srl, il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

 

Articolo 26

L’articolo 26 reca la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che esse effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, e che l’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.

 

Articolo 27

L’articolo 27 reca la disciplina transitoria.

È stabilito il termine del 31 dicembre 2016 per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto.

In attesa delle deliberazioni da adottare in ordine alle esclusioni dalla disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, sono individuate alcune partecipazioni in società esistenti, che rimangono ammesse indipendentemente dalle previsioni dell’articolo 4. Sono indicate nell’allegato solo alcune società, le partecipazioni nelle quali potrebbero non essere giustificate in base ai criteri dello stesso articolo 4: Coni Servizi, Expo, Arexpo, Invimit, IPZS, Sogin, Gruppo Anas, Gruppo GSE, Gruppo Invitalia, Gruppo Eur (ovviamente sono ammesse anche le partecipazioni nelle relative capogruppo). Non sono indicate nell’allegato, invece, le società per le quali la relativa previsione sarebbe superflua, in quanto la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in esse rientra pacificamente nei criteri di cui all’articolo 4, come Sogei, Consap e Consip.

Rimangono ammesse altresì le partecipazioni in società quotate già detenute dalle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2015. Di conseguenza, la disciplina dell’articolo 8 e le disposizioni ivi richiamate si applicano solo alle operazioni che comportino l’acquisto della qualità di socio in società quotate, successivamente a detta data.

Vi è poi una disciplina transitoria di esclusione, volta ad agevolare la quotazione di società che abbiano già avviato il relativo percorso: il decreto non si applica per un termine di diciotto mesi e, successivamente alla domanda di ammissione, fino alla conclusione del relativo procedimento; solo se il procedimento si conclude negativamente, il decreto sarà applicabile.

Vi è, infine, una disposizione transitoria relativa alla disciplina dei compensi di amministratori, dipendenti e organi di controllo.

 

Articolo 28

L’articolo 28 reca norme di coordinamento con la legislazione vigente.

 

Articolo 29

L’articolo 29 reca le abrogazioni delle disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, disposizioni codificate nel testo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

 

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