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decreto legislativo, 20/6/2016
D.lvo 20/06/2016, n. 116, recante Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
(GU n.149 del 28-6-2016)
decreto legislativo
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116

 

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

 

(GU n.149 del 28-6-2016)

 

 Vigente al: 13-7-2016

 

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17,

comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della

disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis,

55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente

modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

nella riunione del 4 febbraio 2016;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

 Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 15 giugno 2016;

 Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

 

        E m a n a

     il seguente decreto legislativo:

 

        Art. 1

 

     Modifiche all'articolo 55-quater

   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce

falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita'

fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far

risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno

l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita'

lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria

condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

 b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di

cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in

servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze,

determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del

dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella

misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,

senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La

sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il

dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo,

dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento

motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal

momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La

violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione

disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta

salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia

imputabile.

 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di

cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione

per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi

all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e'

convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di

almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore

ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il

lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data

dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria

scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento,

formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio

della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il

differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto

solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il

procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del

dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei

suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del

dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza

dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata,

purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di

difesa del dipendente e non sia superato il termine per la

conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico

ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della

Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del

procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando

ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno

d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di

licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le

modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15

novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla

denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno

risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche

in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e

comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei

mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e

spese di giustizia.

 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che

abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di

qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,

l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa

adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza

giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con

il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio

competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita'

giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali

reati.».

 

        Art. 2

 

     Clausola di invarianza finanziaria

 

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

        Art. 3

 

      Disposizione transitoria

 

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti

disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

 Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016

 

        MATTARELLA

 

 

         Renzi, Presidente del Consiglio dei

         ministri

 

         Madia,  Ministro  per  la

         semplificazione e la pubblica

         amministrazione

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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