DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21
Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo
10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali,
ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
(GU n.59 del 11-3-2017)
Vigente al: 12-3-2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di
Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa
legge;
Visto l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le
operazioni di indebitamento - consentite per finanziare
esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli
oneri corrispondenti;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che
prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni
di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato
articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione;
Visto, altresi', il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede
che le richiamate operazioni di indebitamento e di investimento,
realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al
comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato
articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
Visto il comma 5 del citato articolo 10, che prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo
articolo 10, ivi incluse le modalita' attuative del potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato altresi' che il comma 5 del richiamato articolo 10
prevede che lo schema di decreto in parola e' trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario che devono
esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere comunque adottato;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in particolare,
l'articolo 2 che prevede l'istituzione presso il Ministero
dell'economia e delle finanze della banca dati per il monitoraggio
delle opere pubbliche (BDAP-MOP);
Visti i commi 506, 507 e 508 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie a carico degli
enti territoriali in caso di mancata intesa regionale, inutilizzo
degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali
e dei patti di solidarieta' nazionale ovvero mancata trasmissione
delle informazioni richieste;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato
articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ivi incluse le modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 1°
dicembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017;
Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in
data 7 febbraio 2017 e della V commissione del Senato della
Repubblica in data 8 febbraio 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le
operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o
utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per
ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione.
2. I patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 4
disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso
indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui
all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente
assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
del complesso degli enti territoriali.
3. Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti
territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni
non costituiscono oggetto del presente decreto.
4. Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli
enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa
la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva le disposizioni del presente decreto si
applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative
norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia
di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di
cui al comma 9 dell'articolo 2, riferiti al complesso degli enti
territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi
concordati con le predette autonomie speciali.
Art. 2
Intese regionali
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine
perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle
intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti
istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande
di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le
informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai
commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di
bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,
dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la
massima pubblicita' delle predette informazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno
o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad
investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso
all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per
uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli
investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso
all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve
contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al
netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia
esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla
quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento
destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di
cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2
a 4, con le modalita' definite al comma 1, entro il termine
perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal
comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei
rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per
l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di
priorita':
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno
dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla
legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i
quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio
dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata
agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione;
d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per
operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a
soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la
distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui
alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri,
ferme restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme restando
le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel
territorio regionale.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del
proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, agli enti
locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non e'
prevista la restituzione negli esercizi successivi.
9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli
enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti
interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun
anno.
11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le
modalita' di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un
minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno
non puo' superare il 50 per cento.
12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e
le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da
un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo
anno non puo' essere inferiore al 50 per cento.
13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli
esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto
delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste
di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6
trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui
ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il
termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 31 maggio. Nell'anno 2018, i
termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e
il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile.
16. E' istituito un Osservatorio presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare
gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi
finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento
dell'Osservatorio, nonche' le modalita' e la definizione di
indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e
pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese,
finalizzati alla realizzazione degli investimenti.
Art. 3
Modalita' attuative del potere sostitutivo
1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non provvedono ad avviare l'iter delle intese nei termini previsti
dall'articolo 2, comma 1, il potere sostituivo di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato con le
modalita' e nei termini previsti dal comma 2.
2. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro
dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare l'iter delle intese
entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio.
In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei
ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, adotta
le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli
spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con
deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo.
3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del
commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione
degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio,
comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
4. La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione
degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorita'
e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il
pieno soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6,
a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entita'
delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi
finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all'avanzo di amministrazione.
5. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti
dall'articolo 2, comma 1, non provvedono a trasmettere la
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, ovvero comunicano
l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere sostituivo
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
viene esercitato con le modalita' e i termini previsti dai commi 6 e
7.
6. Entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, il Ministro
dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano, inadempienti alla predetta data, a concludere
l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del
medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30
aprile, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o provincia
autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio
dell'anno di riferimento, conclude l'iter per la redistribuzione
degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con
deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del
commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione
degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio,
comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
8. La delibera, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli
spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorita' e dei
criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando il pieno
soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6, a
valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entita'
delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi
finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all'avanzo di amministrazione.
9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6
e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese nell'anno
2018.
Art. 4
Patti di solidarieta' nazionale
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno,
provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarieta' nazionale
attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
del predetto Dipartimento, contenente le modalita' di presentazione
delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari,
nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri
prioritari di cui al comma 6.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno
o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad
investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso
all'indebitamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per
uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle
intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi
dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.
4. La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le
informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della
quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,
al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei
fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a
confluire nel risultato di amministrazione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di
cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2
a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine
perentorio del 15 luglio di ciascun anno.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno,
provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente
delle richieste:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata
agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per
operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione.
7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a
soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del comma 6, la
distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui
alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno
soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 6, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti
superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.
8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari e'
migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla
meta' della quota ceduta.
9. L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi
finanziari e' diminuito, nel biennio successivo, per un importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma
6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati
all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun
anno.
11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6,
trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 5
Sanzioni
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
che non sanciscono l'intesa regionale di cui all'articolo 2, si
applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed
e), del medesimo articolo 1.
2. Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti
di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non possono
beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
3. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari,
concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di
solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non
effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma 14
dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge
11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 febbraio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 577
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