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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21/2/2017
DPCM 21/12/2017, n. 21, recante Regolamento recante criteri e modalita'di attuazione dell'art.10, c, della l. 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita'...
GU n.59 del 11-3-2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: enti locali / attivitą

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21

 

Regolamento recante criteri e modalita' di  attuazione  dell'articolo

10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in  materia  di

ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali,

ivi incluse le  modalita'  attuative  del  potere  sostitutivo  dello

Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano.

 

(GU n.59 del 11-3-2017)

 

  Vigente al: 12-3-2017  

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per

l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi

dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n.  243  del  2012,

che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle  province,

delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di

previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come

eventualmente modificato  ai  sensi  dell'articolo  10  della  stessa

legge;

  Visto l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina  il

ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

  Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le

operazioni   di   indebitamento   -   consentite    per    finanziare

esclusivamente  spese  di  investimento  -   sono   effettuate   solo

contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata  non

superiore  alla  vita  utile  dell'investimento,   nei   quali   sono

evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli

esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli

oneri corrispondenti;

  Visto, in particolare, il comma 3 del  predetto  articolo  10,  che

prevede che le suddette operazioni di indebitamento e  le  operazioni

di investimento realizzate attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di

amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla  base

di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per

l'anno di riferimento, il rispetto del saldo  di  cui  al  richiamato

articolo 9, comma  1,  della  citata  legge  n.  243  del  2012,  del

complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa

la medesima regione;

  Visto, altresi', il comma 4 del predetto articolo 10,  che  prevede

che le richiamate operazioni  di  indebitamento  e  di  investimento,

realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione

degli esercizi precedenti non soddisfatte  dalle  intese  di  cui  al

comma 3,  sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'

nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al  richiamato

articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

  Visto il comma 5 del citato  articolo  10,  che  prevede  che,  con

decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare

d'intesa con la Conferenza unificata,  sono  disciplinati  criteri  e

modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo

articolo  10,  ivi  incluse  le  modalita'   attuative   del   potere

sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

  Considerato altresi' che il comma  5  del  richiamato  articolo  10

prevede che lo schema di decreto in parola e' trasmesso  alle  Camere

per  l'espressione  del   parere   delle   Commissioni   parlamentari

competenti  per  i  profili  di  carattere  finanziario  che   devono

esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i  quali

il decreto puo' essere comunque adottato;

  Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di

attuazione  dell'articolo   120   della   Costituzione   sul   potere

sostitutivo;

  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante

disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42;

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),  della

legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di

monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di

verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e

costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in  particolare,

l'articolo  2  che  prevede   l'istituzione   presso   il   Ministero

dell'economia e delle finanze della banca dati  per  il  monitoraggio

delle opere pubbliche (BDAP-MOP);

  Visti i commi 506,  507  e  508  dell'articolo  1  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie  a  carico  degli

enti territoriali in caso di  mancata  intesa  regionale,  inutilizzo

degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese  regionali

e dei patti di solidarieta'  nazionale  ovvero  mancata  trasmissione

delle informazioni richieste;

  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e

le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al  richiamato

articolo 10 della legge n. 243 del 2012,  ivi  incluse  le  modalita'

attuative del potere sostitutivo dello Stato;

  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 

dicembre 2016;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017;

  Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in

data  7  febbraio  2017  e  della  V  commissione  del  Senato  della

Repubblica in data 8 febbraio 2017;

 

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

                       Ambito di applicazione

 

  1. Le intese  regionali  di  cui  all'articolo  2  disciplinano  le

operazioni di  investimento  realizzate  attraverso  indebitamento  o

utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi  precedenti

delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli

enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012,  n.

243. Le operazioni di  cui  al  periodo  precedente  assicurano,  per

ciascun  anno  di  riferimento,  il  rispetto  del   saldo   di   cui

all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  del

complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa

la medesima regione.

  2.  I  patti  di  solidarieta'  nazionale  di  cui  all'articolo  4

disciplinano le  operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso

indebitamento o  utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione  degli

esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di  Trento

e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui

all'articolo  2.  Le  operazioni  di  cui   al   periodo   precedente

assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di

cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,

del complesso degli enti territoriali.

  3. Restano ferme le operazioni di  investimento  dei  singoli  enti

territoriali effettuate attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  e

l'utilizzo  dei   risultati   di   amministrazione   degli   esercizi

precedenti, nel rispetto del proprio saldo  di  cui  all'articolo  9,

comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni

non costituiscono oggetto del presente decreto.

  4. Fermo restando il rispetto del  saldo  di  cui  all'articolo  9,

comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  del  complesso  degli

enti territoriali delle regioni o delle province  autonome,  compresa

la medesima  regione  o  provincia  autonoma,  alle  regioni  e  alle

province autonome che esercitano le funzioni in  materia  di  finanza

locale in via esclusiva  le  disposizioni  del  presente  decreto  si

applicano compatibilmente con gli  statuti  speciali  e  le  relative

norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in  materia

di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  di

cui al comma 9 dell'articolo 2,  riferiti  al  complesso  degli  enti

territoriali delle regioni  o  delle  province  autonome,  nei  tempi

concordati con le predette autonomie speciali.

 

                               Art. 2

 

                          Intese regionali

 

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le  regioni  e

le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  termine

perentorio del 15 gennaio  di  ciascun  anno,  avviano  l'iter  delle

intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti

istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande

di  cessione  e  acquisizione  degli  spazi  finanziari,  nonche'  le

informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri  di  cui  ai

commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero  dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato

l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al  pareggio  di

bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non  istituito,

dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire  la

massima pubblicita' delle predette informazioni.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per  uno

o  piu'  esercizi  successivi,  spazi   finanziari   finalizzati   ad

investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di

amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso

all'indebitamento.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere,  per

uno o piu'  esercizi  successivi,  spazi  finanziari  vincolati  agli

investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di

amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso

all'indebitamento.

  4. La richiesta  di  spazi  finanziari  di  cui  al  comma  3  deve

contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione,  al

netto  della  quota  accantonata  del   Fondo   crediti   di   dubbia

esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno

precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla

quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio  di  riferimento

destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

  5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di

cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da  2

a 4,  con  le  modalita'  definite  al  comma  1,  entro  il  termine

perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

  6. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

tenendo conto delle domande pervenute entro il termine  previsto  dal

comma  5,  approvano  con  delibera  di  Giunta,  entro  il   termine

perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del

Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove   non   istituito,   dei

rappresentanti  regionali  delle  autonomie  locali,  le  intese  per

l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di

priorita':

    a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza  pubblica  nell'anno

2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

    b) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente  all'anno

dell'intesa,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla

legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per  i

quali i processi di fusione si sono  conclusi  entro  il    gennaio

dell'anno dell'intesa stessa;

    c) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi

di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente

normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la

maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla  quota  vincolata

agli investimenti del risultato di  amministrazione,  risultante  dal

rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni

di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di

amministrazione;

    d) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi

di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente

normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la

maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera  del

risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante

dal  rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno   precedente,   per

operazioni di investimento da realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei

risultati di amministrazione.

  7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti  a

soddisfare le richieste di cui  alla  lettera  a)  del  comma  6,  la

distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i  criteri  di  cui

alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano possono definire  ulteriori  criteri,

ferme restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c) e d)

del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme  restando

le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel

territorio regionale.

  8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici  del

proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e  di

Bolzano possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, agli enti

locali del proprio territorio, spazi finanziari per i  quali  non  e'

prevista la restituzione negli esercizi successivi.

  9. Entro il termine perentorio del 31 marzo  di  ciascun  anno,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli

enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema  web  dedicato

al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla

stessa  regione  o  provincia  autonoma,  gli  elementi   informativi

occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di

cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli  obiettivi  degli  enti

interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per  ciascun

anno.

  11. Gli enti che cedono spazi finanziari  indicano  i  tempi  e  le

modalita' di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un

minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del  primo  anno

non puo' superare il 50 per cento.

  12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i  tempi  e

le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da

un minimo di due ad un massimo di cinque anni.  La  quota  del  primo

anno non puo' essere inferiore al 50 per cento.

  13. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del  saldo  negli

esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo  conto

delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste

di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di  riferimento,  il

rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 243.

  14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al  comma  6

trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a

valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche

della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui

ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il

termine di cui ai commi 6 e 9 e' il  31  maggio.  Nell'anno  2018,  i

termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e

il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile.

  16. E' istituito un Osservatorio presso il Ministero  dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

senza  oneri  per  la   finanza   pubblica,   per   il   monitoraggio

dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di  monitorare

gli esiti delle intese e  favorire  il  pieno  utilizzo  degli  spazi

finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

sono disciplinate le modalita' di organizzazione e  di  funzionamento

dell'Osservatorio,  nonche'  le  modalita'  e   la   definizione   di

indicatori di monitoraggio, in termini  di  efficacia,  efficienza  e

pieno  utilizzo  degli  spazi  finanziari,  oggetto   delle   intese,

finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

 

                               Art. 3

 

             Modalita' attuative del potere sostitutivo

 

  1. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

non provvedono ad avviare l'iter delle intese  nei  termini  previsti

dall'articolo 2, comma 1, il potere sostituivo di cui all'articolo 8,

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, viene esercitato  con  le

modalita' e nei termini previsti dal comma 2.

  2. Entro il  31  gennaio  dell'anno  di  riferimento,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, dandone  comunicazione  al  Presidente

del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome

di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare  l'iter  delle  intese

entro il termine perentorio del 15 febbraio del  medesimo  esercizio.

In  caso  di  inadempienza  alla  predetta  data,  il  Consiglio  dei

ministri, sentita la regione o provincia  autonoma  di  Trento  e  di

Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da

formalizzarsi entro il 28 febbraio dell'anno di  riferimento,  adotta

le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione  degli

spazi  finanziari,  ovvero  nomina  un  apposito   commissario,   con

deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo.

  3. Con deliberazione del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto  formale  del

commissario eventualmente nominato, si provvede alla  redistribuzione

degli spazi finanziari entro il 15  maggio  del  medesimo  esercizio,

comunicandone l'esito agli enti locali  interessati  e  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato.

  4. La deliberazione,  ovvero  l'atto  formale,  di  redistribuzione

degli spazi finanziari di cui al comma 3, tiene conto delle priorita'

e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo  restando  il

pieno soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo 2, comma 6,

a valere sugli spazi finanziari resi disponibili,  qualora  l'entita'

delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare  degli  spazi

finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli  enti

che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto

all'avanzo di amministrazione.

  5. Qualora le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano,  avviato  l'iter   delle   intese   nei   termini   previsti

dall'articolo  2,  comma  1,  non   provvedono   a   trasmettere   la

comunicazione di cui  all'articolo  2,  comma  9,  ovvero  comunicano

l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere  sostituivo

di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,

viene esercitato con le modalita' e i termini previsti dai commi 6  e

7.

  6. Entro  il  15  aprile  dell'anno  di  riferimento,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, dandone  comunicazione  al  Presidente

del Consiglio dei ministri, diffida le regioni o le province autonome

di Trento e di Bolzano, inadempienti alla predetta data, a concludere

l'iter delle intese entro il termine perentorio  del  30  aprile  del

medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30

aprile, il Consiglio dei ministri, sentita  la  regione  o  provincia

autonoma  di  Trento  e  di  Bolzano,  su   proposta   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro  il  15  maggio

dell'anno di riferimento,  conclude  l'iter  per  la  redistribuzione

degli spazi finanziari, ovvero nomina un  apposito  commissario,  con

deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio.

  7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto  formale  del

commissario eventualmente nominato, si provvede alla  redistribuzione

degli spazi finanziari entro il 15  giugno  del  medesimo  esercizio,

comunicandone l'esito agli enti locali  interessati  e  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato.

  8. La delibera, ovvero l'atto  formale,  di  redistribuzione  degli

spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorita' e dei

criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Fermo restando  il  pieno

soddisfacimento delle priorita' di cui all'articolo  2,  comma  6,  a

valere sugli spazi finanziari  resi  disponibili,  qualora  l'entita'

delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare  degli  spazi

finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli  enti

che presentano la maggiore incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto

all'avanzo di amministrazione.

  9. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 2, 3, 6

e 7 sono prorogati di due mesi nell'anno 2017 e di un mese  nell'anno

2018.

 

                               Art. 4

 

                   Patti di solidarieta' nazionale

 

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun  anno,

provvede ad  avviare  l'iter  dei  patti  di  solidarieta'  nazionale

attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale

del predetto Dipartimento, contenente le modalita'  di  presentazione

delle domande di cessione  e  acquisizione  degli  spazi  finanziari,

nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e  dei  criteri

prioritari di cui al comma 6.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per  uno

o  piu'  esercizi  successivi,  spazi   finanziari   finalizzati   ad

investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di

amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso

all'indebitamento.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere,  per

uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta  dalle

intese regionali  o  dai  provvedimenti  comunque  assunti  ai  sensi

dell'articolo 3, spazi  finanziari  vincolati  agli  investimenti  da

realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione

degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

  4. La richiesta di spazi di  cui  al  comma  3  deve  contenere  le

informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al  netto  della

quota  accantonata  del  Fondo  crediti   di   dubbia   esigibilita',

risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo  dell'anno  precedente,

al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla  quota  dei

fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a

confluire nel risultato di amministrazione.

  5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le

citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di

cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da  2

a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine

perentorio del 15 luglio di ciascun anno.

  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun  anno,

provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per

regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   citta'

metropolitane, province  e  comuni,  tenendo  conto  prioritariamente

delle richieste:

    a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza  pubblica  nell'anno

2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

    b) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi

di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente

normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la

maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla  quota  vincolata

agli investimenti del risultato di  amministrazione,  risultante  dal

rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni

di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di

amministrazione;

    c) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi

di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente

normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la

maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera  del

risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante

dal  rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno   precedente,   per

operazioni di investimento da realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei

risultati di amministrazione.

  7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti  a

soddisfare le richieste di cui alla  lettera  a),  del  comma  6,  la

distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i  criteri  di  cui

alle lettere b) e c)  del  citato  comma.  Fermo  restando  il  pieno

soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e  c)  del

comma 6, qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  dagli  enti

superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione  e'

effettuata a favore degli enti che presentano la  maggiore  incidenza

del fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo  di  amministrazione,  nel

rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

  8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi  finanziari  e'

migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari  alla

meta' della quota ceduta.

  9.  L'obiettivo  di  saldo  degli  enti  che   acquisiscono   spazi

finanziari e' diminuito,  nel  biennio  successivo,  per  un  importo

annuale pari alla meta' della quota acquisita.

  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal  comma

6,  aggiorna  gli  obiettivi  di   saldo   degli   enti   interessati

all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari  per  ciascun

anno.

  11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6,

trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a

valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche

della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

                               Art. 5

 

                              Sanzioni

 

  1. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

che non sanciscono l'intesa  regionale  di  cui  all'articolo  2,  si

applicano, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  506,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed

e), del medesimo articolo 1.

  2. Gli enti territoriali che non utilizzano  totalmente  gli  spazi

finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei  patti

di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non  possono

beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo

ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n.

232.

  3.  Gli  enti  territoriali  beneficiari  degli  spazi  finanziari,

concessi  in  attuazione  delle  intese  regionali  e  dei  patti  di

solidarieta' nazionale di cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  che  non

effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma  14

dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere

ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   anche   con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non

abbiano adempiuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 508,  della  legge

11 dicembre 2016, n. 232.

 

                              Art. 6

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 21 febbraio 2017

 

                                                p. Il Presidente     

                                           del Consiglio dei ministri

                                                      Boschi         

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 577

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