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emendamenti, 16/3/2017
Emendamenti per l’Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

emendamenti
Materia: società / partecipazione pubblica

Emendamenti per l’Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

 

Punto 01) O.d.g. Conferenza Unificata

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, ai fini dell’Intesa da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, propongono i seguenti emendamenti ritenuti condizionanti:

Di seguito gli emendamenti formulati in carattere grassetto sulla bozza di Intesa proposta dal Governo il 15 marzo 2017:

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 9 gennaio 2017;

VISTO l’articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017, con la quale è stato approvato lo schema di decreto con il quale il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato integrato e modificato, ferme restando le disposizioni e gli effetti del decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTA la necessità di acquisire l’intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo;

CONSIDERATE le varie riunioni svolte, le interlocuzioni tecniche intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati da Regioni, Anci e UPI in data 19, 25 e 27 gennaio 2017, esaminati e discussi anche nella fase antecedente l’adozione dello schema di decreto poi approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017;

CONSIDERATA l’informativa resa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza Unificata del 19 gennaio 2017;

CONSIDERATE le ulteriori interlocuzioni tecniche, la seduta del 9 marzo 2017 e, da ultimo, le riunioni dell’8 e del 14 marzo 2017, nell’ambito delle quali Regioni, Anci e UPI hanno consegnato e illustrato ulteriore documento contenente tutte le ulteriori ipotesi di emendamento al decreto in esame, nell’ambito del quale hanno poi segnalato le questioni di maggior rilievo di cui hanno chiesto l’accoglimento ai fini dell’intesa;

CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle riunioni dell’8 e del 14 marzo, ha discusso la propria posizione tecnica sul provvedimento e su tutte le richieste già avanzate, manifestando altresì la disponibilità ad informare le Regioni, l’Anci e l’UPI anche in ordine al successivo iter del decreto in esame, mediante la trasmissione del testo dello schema di decreto prima della definitiva approvazione, riaprendo ove richiesto un confronto tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all’esito delle fasi successive, potendo, su tali questioni nuove, ove richiesto da regioni, Anci e UPI, aprirsi una nuova fase di interlocuzione;

CONSIDERATE le questioni di cui Regioni, Anci e UPI hanno chiesto l’accoglimento ai fini dell’intesa;

RITIENE di poter accogliere tali richieste e così sancire l’intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nei termini che seguono:

a) consentire alle amministrazioni pubbliche di mantenere le partecipazioni già detenute partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga all’articolo 4, comma 2, lettera a) del T.U. n. 175 del 2016, purchè si tratti di servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3 bis, del D.L. 138/2011e fatta salva, per tali partecipazioni, la piena applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016;

b) disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all’articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro;

c) disporre che per le società di cui all’articolo 4, commi 7 e 8, le disposizioni dell’articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione, fatte salve quelle già esistenti;

d) prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria di cui all’articolo 24 del T.U. 175/2016 e per la ricognizione di personale di cui all’articolo 25, comma 1, TU 175/2016;

e) prevedere che le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria, si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all’articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine, prevedere l’immediata entrata in vigore del decreto in esame, in deroga al periodo ordinario di vacatio legis;

f) inserire la FISES nell’allegato A del T.U. n. 175 del 2016;

g) esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 anche dagli articoli 17 e 25 del TU 175/2016;

h) confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell’articolo 3-bis, comma 2 bis, del D.L. 138/2011;

i) prevedere, all’articolo 25, comma 1, del T.U. 175 del 2016, l’intesa forte ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l’adozione del decreto ivi previsto;

j) escludere l’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 e, fermo restando l’obbligo di adozione del piano di risanamento di cui al comma 2 e di ristrutturazione aziendale di cui al comma 4, escludere l’applicazione dell’art. 14, comma 5, per le attività delle case da gioco anche in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1985 di cui all’articolo 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 641, attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

k) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995;

l) prevedere che i poteri ispettivi di cui all’articolo 6 comma 3 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, siano esercitati nei confronti delle sole società controllate da pubbliche amministrazioni.   

Conferma l’impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell’8 marzo 2017 con riguardo all’articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all’esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione. 

Ulteriori osservazioni

La Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI, anche ai fini della successiva interlocuzione con il Governo prevista nell’Intesa, al fine di poter condividere appieno gli obiettivi di riforma previsti dalla Legge delega n. 124 del 2015, evidenziano al Governo alcune questioni sulle quali si richiede un ulteriore approfondimento:

1. Possibilità di nominare liquidatori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche dipendenti delle stesse amministrazioni, in deroga al disposto di cui all’articolo 11 comma 8 del D.lgs 175/2016, per consentire un efficiente governo delle procedure ed una loro accelerazione per la piena attuazione delle finalità di razionalizzazione sottese al Testo Unico;

2. Necessità di prevedere una specifica disciplina per le società partecipate operanti in territori marginali e svantaggiati, in particolare relativamente alle aree montane;

3. Valutare la particolare situazione della Regione Basilicata in relazione alle società produttrici di energia derivante da idrocarburi, partecipate dalla Regione e dai Comuni di riferimento, ai fini dell’inclusione di queste attività nell’articolo 4 del Testo unico, anche considerando la rilevanza nazionale dell’apporto energetico derivante;

4. Chiarire l’ambito soggettivo di applicazione del testo unico, esplicitando la non applicabilità alle partecipazioni in piccole e medie imprese (PMI), acquisite dalle società finanziarie in nome e per conto del socio Regione per sostenere lo sviluppo del territorio, peraltro senza finalità di stabile investimento.

Roma, 16 marzo 2017

 

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