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decreto legge, 24/4/2017
D.L. 24/04/2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite ..
GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20
decreto legge
Materia: enti locali / ordinamento
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) 
(GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)
 Vigente al: 24-4-2017  

TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali,  una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione  di  nuovi  o
maggiori investimenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici
nell'anno 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza  di  misure  volte  a  favorire  la  crescita
economica del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
                                EMANA 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per  le  cessioni  di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  della
Pubblica Amministrazione, come definita  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi
secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze."; 
  b)  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:   "1-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle  operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
nn. 1) e 2), del codice civile,  direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 1), del  codice  civile,  direttamente  dalle  regioni,  province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  c) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle
societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime
rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE."; 
  e) il comma 2 e' abrogato. 
  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
articolo. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017. 
 
 
                               Art. 2 
 
 
   (Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA) 
 
  1. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  ai
beni e servizi acquistati  o  importati  sorge  nel  momento  in  cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e'
sorto ed alle condizioni  esistenti  al  momento  della  nascita  del
diritto medesimo." 
  2. All'articolo 25, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le  parole  da:  ",  ovvero"  a
"imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine  di  presentazione  della  dichiarazione   annuale   relativa
all'anno di ricezione della fattura e  con  riferimento  al  medesimo
anno." 
 
 
                               Art. 3 
 
 
 (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni) 
 
  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite  con  le  parole
"5.000 euro annui"; 
  b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente
comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di
conformita' o della sottoscrizione di  cui  al  primo  periodo  sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero  nei  casi  di
utilizzo in compensazione ai  sensi  dello  stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n.  311,  l'ufficio  procede  al  recupero  dell'ammontare  dei
crediti utilizzati in violazione delle  modalita'  di  cui  al  primo
periodo e  dei  relativi  interessi,  nonche'  all'irrogazione  delle
sanzioni." 
  2. All'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 7: 
  1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite
con le parole: "5.000 euro annui"; 
  2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: 
  "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al
presente comma in violazione dell'obbligo di previa  apposizione  del
visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al  primo  periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi
di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al  primo  periodo  e
dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni." 
  b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono  sostituite  dalle
seguenti "5.000 euro". 
  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: "per importi superiori  a  5.000  euro  annui,"  sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle  imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute  alla  fonte,
alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito,  all'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi". 
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento delle
somme  dovute,  di  cui  al  periodo  precedente,  non  e'  possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni". 
 
 
                               Art. 4 
 
 
               (Regime fiscale delle locazioni brevi) 
 
  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni  brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  anche   attraverso   la
gestione di portali online. 
  2. A decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi  derivanti  dai
contratti di locazione breve stipulati a  partire  da  tale  data  si
applicano  le  disposizioni  relative  alla  cedolare  secca  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai  corrispettivi
lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a
titolo  oneroso  conclusi  dal  comodatario  aventi  ad  oggetto   il
godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle  condizioni
di cui al comma 1. 
  4.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare,  anche  attraverso  la  gestione  di  portali   on-line,
mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3  conclusi  per  il  loro
tramite. L'omessa,  incompleta  o  infedele  comunicazione  dei  dati
relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla  scadenza,  ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta  dei
dati. 
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso
la gestione di portali on  line,  qualora  incassino  i  canoni  o  i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,  operano,
in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per  cento
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto  dell'accredito  e
provvedono  al  relativo  versamento  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla
relativa certificazione ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso  in  cui
non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui  al
comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
articolo, incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
dei dati da parte dell'intermediario. 
  7. L'Agenzia delle entrate stipula,  senza  oneri  a  carico  della
stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i  soggetti  che
utilizzano in Italia i marchi di portali di  intermediazione  on-line
al  fine  di  definire  le  modalita'  di   collaborazione   per   il
monitoraggio delle locazioni  concluse  attraverso  l'intermediazione
dei medesimi portali. 
 
 
                               Art. 5 
 
 
          (Disposizione in materia di accise sui tabacchi) 
 
  1.  Le  variazioni  delle  componenti  e  delle   misure   di   cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un
gettito su base annua non inferiore 83 milioni  di  euro  per  l'anno
2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2014,  n.  188  finalizzato  a  stabilire  le
variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla da
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
                               Art. 6 
 
 
                 (Disposizioni in materia di giochi) 
 
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata in misura pari al 19
per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera b), del predetto testo unico, e' fissata in misura pari al  6
per cento dell'ammontare delle somme giocate. 
  2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e'  fissata  all'otto  per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  3. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012  n.
44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  4. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto  dall'articolo  6  del  decreto   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato  al  comma
3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
 
 
                               Art. 7 
 
 
                  (Rideterminazione della base Ace) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   quinto   esercizio
precedente"; 
  b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31  dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "al   quinto   esercizio
precedente". 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire  dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
2016. 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  comma
552  e'  sostituito  dal  seguente:  "552.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo: 
  a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento  di  capitale  proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e  il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010; 
  b) a partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data del 31 dicembre 2016  e  fino  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche  la
differenza  fra  il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015  e  il
patrimonio  netto  al  31  dicembre  del  quinto  periodo   d'imposta
precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.". 
  4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1. 
 
 
                               Art. 8 
 
 
        (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) 
 
  1 All'articolo 76,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le  parole  "del  bene"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei beni". 
 
 
                               Art. 9 
 
 
(Avvio  della  sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia
                 concernenti le aliquote dell'IVA e 
 
  delle accise) 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  a),  le  parole  "e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti:  "e'
incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal  1°  gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal I° gennaio 2019 e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; 
  b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di  ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la  medesima  aliquota  e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020
rispetto all'anno  precedente  ed  e'  fissata  al  25  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2021"; 
  c) alla lettera e),  le  parole  "2018",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "2019". 
 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 
                               Art. 10 
 
 
                       (Reclamo e mediazione) 
 
  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro". 
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola:  "ente",  sono  inserite  le   seguenti:   "e
dell'agente della riscossione". 
 
 
                               Art. 11 
 
 
        (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 
 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio,
possono essere definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di  cui  all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli  interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. In caso di controversia relativa esclusivamente  agli  interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in  contestazione.  In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia  stato  definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
  3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio  in
primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016  e  per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al  comma  1
il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015. 
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le  disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e'  ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per  il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute,  scade  il  30  settembre  2017  e  il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per  il
2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il  2018,
la scadenza della terza e ultima rata,  pari  al  residuo  venti  per
cento delle somme dovute, e'  fissata  al  30  giugno.  Per  ciascuna
controversia  autonoma  e'  effettuato  un  separato  versamento.  Il
contribuente che abbia manifestato la  volonta'  di  avvalersi  della
definizione agevolata di cui all'articolo  6,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della  stessa
disposizione,  puo'  usufruire  della  definizione  agevolata   delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui  al  predetto
articolo 6. . La definizione si perfeziona  con  il  pagamento  degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo  o  della  prima  rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna  controversia  autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma  si  intende  quella  relativa  a
ciascun atto impugnato. 
  7.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in  pendenza  di  giudizio  nonche'  quelli
dovuti per  la  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti
rispetto a quanto  dovuto  per  la  definizione.  Gli  effetti  della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata
in vigore del presente articolo. 
  8. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se  entro  tale
data  il  contribuente  avra'  depositato  copia  della  domanda   di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
  9. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per  sei  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di  entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 
  10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza  del  termine
per impugnare, la pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere  impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni  dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo  si  estingue  in  mancanza  di
istanza di trattazione presentata entro il  31  dicembre  2018  dalla
parte  che  ne   ha   interesse.   L'impugnazione   della   pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
7. 
  12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17,  comma
12 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  le  maggiori  entrate
derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   non   dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi  da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel  caso  di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle  maggiori  entrate
previste, gli stessi possono  essere  destinati,  prioritariamente  a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016
n, 232,  nonche',  per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e  programmi  di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da  disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

 
                               Art.12 
 
 
                    (Rimodulazione delle risorse) 
 
  1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per  il
credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione
dei beni strumentali nuovi destinati a strutture  produttive  secondo
le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi  da
98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge  n.  208
del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di  euro
per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e
2019. 
 
 
                               Art. 13 
 
 
  (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) 
 
  1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello  Stato
al  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici   indicati   nel
documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017  presentato  alle
Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di  previsione
dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente  decreto,  sono
ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di 
  competenza e cassa. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio,  e'
autorizzato  ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  gli  importi
indicati in termini di competenza e  cassa  nell'elenco  allegato  al
presente decreto. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  dei  Ministri
competenti, potranno essere apportate, nel  rispetto  dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto  agli
importi indicati nel  citato  elenco  anche  relative  a  missioni  e
programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di
conto capitale per finanziare spese correnti. 
 

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

 
                               Art. 14 
 
 
            (Riparto del Fondo di solidarieta' comunale) 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 450, le parole: "8 per cento", ovunque ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "4 per cento"; 
  b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: "450-bis. Per il solo
anno 2017, la quota  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  449  non
distribuita,  nel  limite  di  14  milioni  di  euro,  unitamente  al
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione  del
minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono
accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che  presentino
contemporaneamente una variazione negativa degli effetti  perequativi
derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione  dei
fabbisogni standard di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2017,  una  variazione  negativa  della  dotazione
netta del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2017  rispetto
alla  dotazione  netta  considerata  per  il  calcolo  delle  risorse
storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa
superiore al 1.3  per  cento  della  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla  dotazione  netta
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto  viene
effettuato in proporzione alla distanza dalla  percentuale  del  -1.3
per cento dello scostamento tra  la  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale del 2017 e la  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse  storiche
nette di riferimento cosi come modificate in base  alle  disposizioni
previste dal comma 450.". 
 
 
                               Art. 15 
 
 
(Contributo a favore delle province della regione  Sardegna  e  della
                  citta' metropolitana di Cagliari) 
 
  1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta' metropolitana
di Cagliari e' attribuito un contributo di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  Il contributo spettante a ciascun ente e' comunicato dalla  Regione
Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza
locale e agli enti interessati, entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  caso   di   mancata
comunicazione, il riparto avviene per il  90  per  cento  sulla  base
della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base
del territorio. 
  2.  Il  contributo  spettante  a  ciascuna   Provincia   e   Citta'
Metropolitana,  di  cui  al  comma  1,  e'  versato   dal   Ministero
dell'interno all'entrata del bilancio statale a  titolo  di  parziale
concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui  al
comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  In
considerazione di quanto disposto  dal  periodo  precedente,  ciascun
ente beneficiario  non  iscrive  in  entrata  le  somme  relative  al
contributo attribuito ed iscrive in spesa il  concorso  alla  finanza
pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del
2014  per  gli  anni  2017  e  successivi  al  netto  di  un  importo
corrispondente al contributo stesso. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi  10  milioni  di
euro per l'anno 2017 e  a  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi  di  spesa
di cui all'articolo -27, comma 1. 
 
 
                               Art. 16 
 
 
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte  di  province  e
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Fermo  restando  per
ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento  di
900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento  di  900
milioni a decorrere dal 2017 a carico degli  enti  appartenenti  alle
regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro  a
carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. ". 
  2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della  riduzione  della
spesa corrente che ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana  deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso  alla  finanza  pubblica  a
carico  delle  province  e  delle   citta'   metropolitane   previsto
dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e'
determinato per ciascun ente nell'importo indicato  nella  tabella  2
allegata al presente decreto. 
 
 
                               Art. 17 
 
 
(Riparto del contributo  a  favore  delle  Province  e  delle  Citta'
          metropolitane delle regioni a statuto ordinario) 
 
  1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo  di  cui
all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  a
favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle  regioni  a
statuto ordinario , e' stabilito nell'importo indicato nella  tabella
3 allegata al presente decreto. 
 
 
                               Art. 18 
 
 
    (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane) 
 
  1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane: 
  a) possono predisporre  il  bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2017; 
  b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari,
possono  applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo  libero  e
destinato. 
  2. Al comma 3, dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: "per  l'anno  2016"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per  l'anno  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016  n.  232,  dopo  il
comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  si
applicano  anche  con  riferimento  all'esercizio  finanziario  2017,
tenuto  conto  degli  avanzi  di  amministrazione  vincolati  e   dei
rendiconti relativi all'anno 2016. 
 
 
                               Art. 19 
 
 
(Sospensione termini  certificazione  enti  locali  dichiarazione  di
                              dissesto) 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ,  dopo  il
comma 470, e' inserito il seguente: "470-bis. Gli enti locali  per  i
quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, a seguito della  dichiarazione  di  dissesto,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti
ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta  giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di  gestione,
previsto dal decreto  del  Ministro  dell  'interno  di  approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente  riequilibrato  di
cui  all  'articolo  261  del  medesimo   decreto   legislativo.   La
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
obblighi di certificazione di cui all'articolo 1,  comma  720,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.". 
 
 
                               Art. 20 
 
 
(Contributo  a  favore  delle  province  delle  regioni   a   statuto
                             ordinario) 
 
  1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio
delle funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  1  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo  complessivo  di  110
milioni di euro per l'anno 2017 e di  80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018. Le risorse di  cui  al  periodo  precedente
sono ripartite secondo criteri e importi da definire,  previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017,  tenendo  anche
conto dell'esigenza di garantire  il  mantenimento  della  situazione
finanziaria corrente. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110  milioni  di
euro per l'anno 2017 e  a  80  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro  per  l'anno
2017 e a 80 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante
utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27,  comma  1.  Al
restante onere, pari a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete  viaria
di competenza delle province delle regioni  a  statuto  ordinario  e'
autorizzato un contributo di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2017.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100  milioni  di  euro
per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  68,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. 
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite  secondo  criteri  e
importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie  locali,  con  decreto  del  Ministero  dell'interno  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro il 15 maggio 2017. 
 
 
                               Art. 21 
 
 
                 (Contributo per fusioni di comuni) 
 
  1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  o  dalla  fusione  per
incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2017 e 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n, 160. 
 
 
                               Art. 22 
 
 
            (Disposizioni sul personale e sulla cultura) 
 
  1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
della vigente  normativa  in  materia  di  contenimento  dalla  spesa
complessiva di personale, i  comuni,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di  lavoro
a tempo  determinato  a  carattere  stagionale,  nel  rispetto  delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza  pubblica,  a  condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico  di  risorse,  gia'
incassate  nel  bilancio  dei  comuni,  derivanti  da  contratti   di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati  e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura  di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,  di  servizi  pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti  non  connessi  a
garanzia di diritti fondamentali 
  2. All'articolo 1, comma  228,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre  2015,  n,  208,  le  parole  "nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti" sono  sostituite  da:  "nei  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.". 
  3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge  11  dicembre
2016, n.  232,  le  parole  "75  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "90 per cento". 
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono aggiunti, infine i seguenti  periodi:  "Non  rientrano  tra  gli
incarichi  di  cui  al  presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto
prestazioni professionali, conferiti a titolari di  cariche  elettive
di  Regioni  ed  enti  locali  da  parte   delle   citate   pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi
in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e'
rivestita la carica elettiva. In caso di  carica  elettiva  comunale,
l'ambito in cui opera la  pubblica  amministrazione  conferente  deve
essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella
dell'ente presso  il  quale  e'  rivestita  la  carica  elettiva.  Il
conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa  previsti
dalla normativa vigente.". 
  5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera  c),  della
legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura  delle
posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' tecniche e non
fungibili  delle  province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  in
relazione  allo  svolgimento  delle  funzioni  fondamentali  previste
dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  6.  Al  fine  di  potenziare  i  sistemi  museali  cittadini  e  di
promuovere l'interazione e la collaborazione tra  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino  al
31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante
interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui  al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  23
dicembre 2014, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in  deroga
ai  limiti  finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   di
competenze o servizi professionali nella gestione di beni  culturali,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n.165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di
spesa di 200.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per
sostenere   il   buon   andamento   degli   istituti   e   garantirne
l'attivazione.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse
disponibili  sul  bilancio  dell'istituto  medesimo,   che   altresi'
assicura il rispetto degli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  e
trasparenza nelle diverse fasi della  procedura.  Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno  2017,  a  1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  precedente,  gli
incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a
seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale  di  cui
all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge  29  luglio  2014,  n.
106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione  motivata
sulla base di una valutazione positiva dei  risultati  ottenuti,  per
ulteriori quattro anni. 
  8. In favore del teatro di rilevante  interesse  culturale  "Teatro
Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la
continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario dalla sua
fondazione e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2017. Al relativo onere si provvede mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di
cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni che restano acquisite all'erario. 
 
 
                               Art. 23 
 
 
(Consolidamento  dei  trasferimenti  erariali  alle  province   delle
                    regioni Sardegna e Siciliana) 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017  sono  confermati  nella   misura
determinata per l'anno 2016: 
  a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da  parte
del  Ministero  dell'interno,  a  valere  sui  contributi  ordinario,
consolidato e perequativo,  riguardanti  le  province  della  regione
Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei
confronti degli enti subentranti per il 90 per  cento  in  base  alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; 
  b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da  parte
del  Ministero  dell'interno,  a  valere  sui  contributi  ordinario,
consolidato e  perequativo,  riguardanti  gli  enti  subentrati  alle
province della Regione siciliana. 
 
 
                               Art. 24 
 
 
        (Fabbisogni standard e capacita' fiscali per Regioni) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 534, sono inseriti i seguenti: 
  "534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata,
segreteria tecnica della Conferenza permanente per  il  coordinamento
della finanza  pubblica,  del  rapporto  sulla  determinazione  della
effettiva entita' e della ripartizione delle misure di consolidamento
disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi  livelli  di
governo fino all'annualita' 2016 e con la proiezione  dell'entita'  a
legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno  2017,
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui  all'articolo
1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle
elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Societa'  Soluzioni  per
il  sistema  economico   -   Sose   S.p.A,   attraverso   l'eventuale
predisposizione  di  appositi  questionari,  in  collaborazione   con
l'ISTAT e  avvalendosi  della  Struttura  tecnica  di  supporto  alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso  il  Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO)  delle  regioni  -
provvede all'approvazione di metodologie  per  la  determinazioni  di
fabbisogni standard e capacita'  fiscali  standard  delle  Regioni  a
statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo  13
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie  diverse
dalla sanita'. 
  534-ter. A decorrere  dall'anno  2018,  il  concorso  alla  finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e di cui all'articolo  1,  comma  680,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  15  gennaio  di
ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottare, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard  come  approvati
ai sensi  del  comma  534-bis  e  delle  capacita'  fiscali  standard
elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica  di  supporto  alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso  il  Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.  In
caso  di  mancata  approvazione  dei  fabbisogni  standard  e   delle
capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di  cui
al  periodo  precedente  e'  ripartito  tenendo  anche  conto   della
popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto  Presidente  del
Consiglio dei ministri individua anche le modalita'  di  acquisizione
delle risorse da parte dello Stato." 
  2. A decorrere dall'armo 2018: 
  a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il secondo e il quinto periodo sono soppressi; 
  b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' soppresso. 
 
 
                               Art. 25 
 
 
(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province  e
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 140, sono inseriti i seguenti: 
  "140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma  140,
per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni
a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo
gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a
statuto ordinario sono tenute  ad  effettuare  investimenti  nuovi  e
aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno
2017. A tal fine, entro il 31 luglio  2017,  le  medesime  Regioni  a
statuto ordinario adottano gli  atti  finalizzati  all'impiego  delle
risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo  anno
2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti
che le singole Regioni sono chiamate  a  realizzare,  secondo  quanto
stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o  aggiuntivi
qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: 
  a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017  -
2019 incrementando  gli  stanziamenti  riguardanti  gli  investimenti
diretti e indiretti per  la  quota  di  rispettiva  competenza,  come
indicata nella tabella di seguito riportata; 
  b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un
importo pari ai valori indicati nella tabella  di  seguito  riportata
rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati
nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse
del Fondo pluriennale vincolato. 
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata  entro  il  31  marzo  2018,
mediante apposita comunicazione al Ministero dell 'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli
obiettivi indicati per ciascuna  Regione  nella  tabella  di  seguito
riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza,
un valore positivo del saldo di cui al comma  466,  si  applicano  le
sanzioni di cui commi 475 e 476.". 
    

                                -------------------------------------
                                |       SNF      |        IN
---------------------------------------------------------------------
                                  Riparto quota    Quote investimenti
  Regioni           Percentuale        fondo       nuovi e aggiuntivi
                                   investimenti
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo                3,16%        12.650.315,79     4.187.920,33
Basilicata             2,50%         9.994.315,79     3.308.644,54
Calabria               4,46%        17.842.315,79     5.906.745,60
Campania              10,54%        42.159.368,42    13.956.969,86
Emilia-Romagna         8,51%        34.026.315,79    11.264.501,39
Lazio                 11,70%        46.813.263,16    15.497.653,96
Liguria                3,10%        12.403.157,89     4.106.098,06
Lombardia             17,48%        69.930.105,26    23.150.545,37
Marche                 3,48%        13.929.473,68     4.611.388,92
Molise                 0,96%         3.828.842,11     1.267.548,25
Piemonte               8,23%        32.908.842,11    10.894.558,78
Puglia                 8,15%        32.610.736,84    10.795.870,25
Toscana                7,82%        31.269.263,16    10.351.771,86
Umbria                 1,96%         7.848.210,53     2.598.170,75
Veneto                 7,95%        31.785.473,68    10.522.664,71
TOTALE               100,00%       400.000.000,00   132.421.052,63
---------------------------------------------------------------------

    
  140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140,  per  un  importo
pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni  di  euro  per
l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per  l'anno  2020,  e'  attribuita  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  alle  province  e  alle   citta'
metropolitane per il finanziamento degli  interventi  in  materia  di
edilizia scolastica coerenti con la  Programmazione  triennale.  Tali
risorse  possono  essere   destinate   anche   all'attuazione   degli
interventi di adeguamento alla  normativa  in  materia  di  sicurezza
antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma 140. Le province e le  citta'  metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di  riferimento,
mediante  apposita  comunicazione   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di  mancata  o  parziale   realizzazione   degli   investimenti,   le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 140". 
  2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  al  comma
142, le parole "di cui ai commi 140  e  141"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole: "di cui ai commi 140, 140-bis e 140-ter e 141. 
 
 
                               Art. 26 
 
 
(Iscrizione dell'avanzo in  bilancio  e  prospetto  di  verifica  del
                       rispetto del pareggio) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232  ,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 468,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente
:"b-bis) all'articolo 175, comma 5-  quater,  lettera  c)  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;"; 
  b) al comma 468, alla lettera  e),  dopo  le  parole  "economie  di
spesa" sono inserite le seguenti ", le  operazioni  di  indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa". 
  c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma: 
  "468-bis. Le Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano
possono  utilizzare  le  quote  del  risultato   di   amministrazione
accantonato   risultanti   dall'ultimo   consuntivo    approvato    o
dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 118  del  2011,  e  le  quote  del  risultato  di  amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi  accantonamenti
di  bilancio  che,  nel  bilancio  gestionale  sono  distinti   dagli
accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.
Gli  utilizzi  degli  accantonamenti  finanziati   dall'avanzo   sono
disposti con delibere della giunta cui e' allegato  il  prospetto  di
cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate
variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011.". 
 
 
                               Art. 27 
 
 
               (Misure sul trasporto pubblico locale) 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
  "534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della  fiscalita'
regionale,  secondo  i  principi  di  cui  all'articolo   119   della
Costituzione, la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  rideterminata
nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno  2017  e  4.932.554.000
euro a decorrere dall'anno 2018, anche  al  fine  di  sterilizzare  i
conguagli di  cui  all'articolo  unico,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento
agli anni 2013 e successivi. 
  534-quinquies.  Il  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno
2017. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma
1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni  anno,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di  mancata  intesa  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. 11 suddetto riparto e' operato sulla base dei  seguenti
criteri: 
  a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento
dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei  proventi  complessivi  da
traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di  riferimento,  con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  Negli anni successivi, la quota  e'  incrementata  del  cinque  per
cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il
venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 
  b) suddivisione tra le regioni di una  quota  pari,  per  il  primo
anno, al dieci per cento dell'importo del  Fondo  in  base  a  quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di  cui  all'articolo
1, comma 84, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Negli  anni
successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo
del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si'  tiene
conto della  presenza  di  infrastrutture  ferroviarie  di  carattere
regionale; 
  c) suddivisione della quota residua  del  Fondo,  sottratto  quanto
previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali  regionali  di
cui  alla  tabella   allegata   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze  dell'11  novembre  2014;  definizione  dei  livelli
adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere  dal  secondo
anno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di'
conversione  del  presente   decreto,   sostituiscono   le   predette
percentuali regionali, comunque entro i limiti di  spesa  complessiva
prevista dal Fondo stesso; 
  d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da  trasferire
alle regioni  qualora  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
regionale non risultino affidati con procedure di  evidenza  pubblica
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  di  riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando
di gara, nonche' nel caso di gare non conformi  alle  misure  di  cui
alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai
sensi dell'articolo 37, comma 2,  lettera  f),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite  successivamente  all'adozione
delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti  di
servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n, 1370/2007, sino alla  loro
scadenza, nonche' per i servizi  ferroviari  regionali  nel  caso  di
avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi  dell'articolo  7,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La  riduzione,  applicata
alla quota di  ciascuna  regione  come  determinata  ai  sensi  delle
lettere da a) a c), e' pari al quindici  per  cento  del  valore  dei
corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le  predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite  tra
le altre Regioni con le modalita' di cui al presente  comma,  lettere
a), b) e c); 
  e) in ogni caso, al fine  di  garantire  una  ragionevole  certezza
delle  risorse  finanziarie   disponibili,   il   riparto   derivante
dall'attuazione delle lettere da a) a d)  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione una riduzione annua maggiore del  cinque  per  cento
rispetto alla quota attribuita nell'anno  precedente;  ove  l'importo
complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato   in   misura
proporzionale  alla  riduzione  del   Fondo   medesimo.   Nel   primo
quinquennio di applicazione  il  riparto  non  puo'  determinare  per
ciascuna regione, una riduzione  annua  maggiore  del  10  per  cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo  complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello  del  2015,
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione
del Fondo medesimo. 
  3. Al fine di garantire un'efficace programmazione  delle  risorse,
gli   effetti   finanziari   sul   riparto   del   Fondo,   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  all'alinea  del
comma  2,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni,  a
titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello  stanziamento  del
Fondo. L'anticipazione e' effettuata  sulla  base  delle  percentuali
attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a  titolo
di  anticipazione  sono  oggetto  di  integrazione,  di  saldo  o  di
compensazione con gli anni successivi. La  relativa  erogazione  alle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 
  5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere  sulla  base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi  ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini  conoscitive
e approfondimenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio.  A
tale   scopo   i   suddetti   soggetti   forniscono    semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
  6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni  a
statuto ordinario determinano  i  livelli  adeguati  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale  con  tutte  le  modalita',  in
coerenza con il raggiungimento di obiettivi  di  soddisfazione  della
domanda  di  mobilita',   nonche'   assicurando   l'eliminazione   di
duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle
disposizioni di  cui  all'articolo  34-octies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di  minor
costo per fornire servizi di mobilita' nelle aree a  domanda  debole,
quali scelte di  sostituzione  modale.  Le  regioni  provvedono  alla
determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i
successivi centoventi giorni e provvedono, altresi',  contestualmente
ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In
caso di  inadempienza  della  regione  entro  i  predetti  centoventi
giorni, si procede ai sensi dell'articolo  8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. 
  7. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e'  abrogato  il  comma  6
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate  al  predetto  articolo  16-bis  del  citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: 
  a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in
conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto  di  cui  al
comma 3," sono soppresse e le parole: "le  Regioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Le Regioni"; 
  c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
  8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31  dicembre  dell'anno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea,  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. 
  9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda  materiale
rotabile  per  il  trasporto  ferroviario  e  alla  locazione   senza
conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici  anni  adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, " trasporto di persone"  sono
inserite le seguenti: "i veicoli di cui  all'articolo  87,  comma  2,
adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone". 
  11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le  aziende  affidatarie
di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  anche  di  natura  non
pubblicistica,  possono  accedere  agli  strumenti  di   acquisto   e
negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali   di   acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione  dei  mezzi  acquistati  ai
predetti servizi. 
  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n
19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo  1,  comma  615,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole:  "31  dicembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i  servizi  di
linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'art.
3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.
285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono  validi
fin quando non sia  accertato  il  venir  meno  delle  condizioni  di
sicurezza". 
 
 
                               Art. 28 
 
 
(Diverse modalita' di  conseguimento  degli  obiettivi  regionali  di
                          finanza pubblica) 
 
  1. All'articolo 1, comma  680,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  le  parole:  "inclusa  la  possibilita'  di
prevedere  versamenti  da  parte  delle  regioni  interessate,"  sono
soppresse. 
 
 
                               Art. 29 
 
 
        (Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche) 
 
  1.  Per  gli  anni  2016  e  2017  relativamente  allo  sfondamento
definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del
farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  ai
fini  del  monitoraggio  complessivo  della   spesa   sostenuta   per
l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e  all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  avvale  anche
dei dati recati dalla fattura  elettronica  di  cui  all'articolo  1,
commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  e  successive   modificazioni,   attraverso   il   Sistema   di
interscambio di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 7 marzo 2008, secondo modalita'  definite  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, nelle  fatture  elettroniche  emesse
nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
acquisti di prodotti farmaceutici  e'  fatto  obbligo  di  recare  le
informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC) e il corrispondente  quantitativo.  A  decorrere  dalla  stessa
data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia  italiana
del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il  Ministero  della  salute,  sono  disciplinate  le
modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica,
nonche' le modalita'  di  accesso  da  parte  di  AIFA  ai  dati  ivi
contenuti  ai  fini  dell'acquisizione  delle  suddette  fatture  per
l'assolvimento dei propri compiti  istituzionali.  E'  fatto  divieto
agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di
corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui  al
presente comma. 
  3. A quanto previsto dal  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
                               Art. 30 
 
 
             (Altre disposizioni in materia di farmaci) 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  dopo  il
comma 402, e' inserito il seguente: 
  "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e'
stato riconosciuto, da parte dell'Aifa,  il  possesso  del  requisito
dell'innovativita' condizionata,  sono  inseriti  esclusivamente  nei
prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e  3,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  e  non  accedono
alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.". 
 
 
                               Art. 31 
 
 
                        (Edilizia sanitaria) 
 
  1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo  20,  comma  3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le
somme ammesse a finanziamento nel 2017  per  interventi  di  edilizia
sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1,  comma  310,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del  periodo
di sospensione che si realizza nel 2017. 
 
 
                               Art. 32 
 
 
    (Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri) 
 
  1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno,  sono  trasferite  al
Ministero della  salute,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2017,  in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa. 
  2. Il Ministero della  salute  si  fa  carico  della  gestione  del
pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da
parte delle regioni e province  autonome  in  contradditorio  con  le
prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate  al  Ministero
della salute entro il 30 aprile 2017. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle  risorse  a
tal fine iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, avviene sulla base delle prestazioni  effettivamente  erogate
agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35,
comuni 3 e 4,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
desumibili dagli elementi  informativi  presenti  nel  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della  salute  debitamente
consolidati e validati. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione
della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a  titolo  provvisorio
tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS  del
Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque
all'ultimo  anno  disponibile   e   consolidato.   Alla   regolazione
finanziaria dei saldi regionali  di  cui  al  periodo  precedente  si
provvede,  a  seguito  dell'aggiornamento  dei  dati  relativi   agli
esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite  compensazione
tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,  in
sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre  nei
limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1. 
 
 
                               Art. 33 
 
 
     (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni) 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  dopo  il
comma 495, e' inserito il seguente: 
  "495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495
sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario  sulla  base  della
tabella di seguito riportata. La tabella di  seguito  riportata  puo'
essere modificata con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  previa  proposta  formulata  dalle  Regioni   in   sede   di
auto-coordinamento, da recepire con intesa in  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017.  Le  Regioni  utilizzano
gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata  per
effettuare  negli  anni  dal  2017  al  2021  investimenti  nuovi   o
aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno  dei  predetti
anni, le medesime Regioni adottano gli atti  finalizzati  all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel  medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di  ciascuna  Regione,
come indicata per ciascun anno nella tabella  di  seguito  riportata.
Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate  a  realizzare,
secondo quanto stabilito  ai  periodi  precedenti,  sono  considerati
nuovi  o  aggiuntivi  qualora  sia  rispettata  una  delle   seguenti
condizioni: 
  a) le  Regioni  procedono  a  variare  il  bilancio  di  previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata  nella
tabella di seguito riportata; 
  b)  gli  investimenti  per  l'anno  di  riferimento  devono  essere
superiori, per un  importo  pari  ai  valori  indicati  per  ciascuna
regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per
investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente
a  valere  su  risorse  regionali,  escluse  le  risorse  del   Fondo
pluriennale vincolato. 
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato.  In  caso  di  mancata  o  parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui  al
comma 475. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 34 
 
 
  (Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, dopo le parole: "nell'esercizio 2015" sono inserite le seguenti:
"e in quelli antecedenti". 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  "e  per  l'anno  2016",  sono
sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2016 e per l'anno 2017. 
  3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il con-una 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa  e  di
favorire la tempestivita'  dei  pagamenti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate  del
relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le  quote
indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi
della  legislazione  vigente,  entro  il  31  luglio   dell'anno   di
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito
della relativa Intesa raggiunta nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il  Ministero  dell
'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni fino
all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano stabilite
condizioni  o  specifici  adempimenti  o  atti  presupposti  ai  fini
dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i diversi
regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione vigente. 
  2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si  applica
anche alle somme da erogare a  titolo  di  compensazione  per  minori
gettiti fiscali effettivi rispetto  a  quelli  stimati  ai  fini  del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  2-quater. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nelle  more
delle  deliberazioni  del  CIPE,  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
erogazioni delle somme di cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  anche  con
riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi  2016  e
precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa. 
  2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque  entro
i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in  ogni  caso
autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che
dovessero rendersi eventualmente necessari.". 
  4. All'articolo 77-quater, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 
  "A decorrere dall'anno 2017: 
  a)  fermo  restando  il  livello  complessivo   del   finanziamento
erogabile alle regioni in corso d'anno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  68,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  nelle   more
dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
che assegna alle regioni le  rispettive  quote  di  compartecipazione
all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  erogare
quote di compartecipazione  all'IVA  facendo  riferimento  ai  valori
indicati nel riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  e  nella
contestuale individuazione delle  relative  quote  di  finanziamento,
come risultanti dall'Intesa raggiunta  in  Conferenza  Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui  all'articolo  27,  comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
  b)  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all'IVA per l'anno di riferimento  non  puo'  fissare,  per  ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella  stabilita
in  sede  di   riparto   del   fabbisogno   sanitario   nazionale   e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di  cui  al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011; 
  c)  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in   funzione
dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e'  autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti  per  gli  esercizi
successivi. 
  Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente  comma
anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.". 
 
 
                               Art. 35 
 
 
               (Misure urgenti in tema di riscossione) 
 
  Al  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "delle  amministrazioni  locali,   come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con
esclusione delle societa' di riscossione, e,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  17,  commi  3-bis  e  3-ter,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse"; 
  b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal  seguente:  "2.  A
decorrere dal 1°  luglio  2017,  le  amministrazioni  locali  di  cui
all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare  al  soggetto
preposto alla riscossione  nazionale  le  attivita'  di  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e, fermo restando quanto previsto dall'articolo  17,  commi  3-bis  e
3-ter, del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  delle
societa' da esse partecipate.". 
 
 
                               Art. 36 
 
 
(Procedura di riequilibrio finanziario  e  di  dissesto  e  piano  di
                              rientro) 
 
  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  "1-ter.  Nel  caso  in  cui  il  riequilibrio  del   bilancio   sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di  riduzione
di almeno il 20 per  cento  dei  costi  dei  servizi,  nonche'  dalla
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e  societa'  partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,  entro
l'esercizio in  cui  si  completa  la  riorganizzazione  dei  servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e
comunque  entro  cinque  anni,  compreso  quello  in  cui  e'   stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e  per
i    cinque    esercizi    successivi,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun  esercizio,  una  relazione
sull'efficacia delle misure  adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti
nell'esercizio". 
  2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e'
sostituito dal seguente: 
  "457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255,  comma  10,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i  comuni  e  per  le
province in  stato  di  dissesto  finanziario  l'amministrazione  dei
residui attivi e passivi  relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione. 
  2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1
e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della
liquidazione  di  definire  anche  in  via  transattiva  le   partite
debitorie, sentiti i creditori. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e  alle
province  che   deliberano   lo   stato   di   dissesto   finanziario
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  nonche'  a  quelli,  gia'  in   stato   di   dissesto
finanziario, per i quali alla  medesima  data  non  e'  stata  ancora
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.". 
  4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre  2015  n.
208,  dopo  le  parole  "debiti  fuori  bilancio"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "anche  emersi  dopo  la   approvazione   del   piano   di
riequilibrio   finanziario   pluriennale,   ancorche'   relativi    a
obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto
". 
 
 
                               Art. 37 
 
 
(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
 
  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole "per le  quali  l'ente"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"abbia gia' avviato le procedure per la scelta del  contraente  fatte
salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o". 
 
 
                               Art. 38 
 
 
(Disposizioni in materia di enti previdenziali e  di  gestione  degli
                         immobili pubblici ) 
 
  1. All'articolo 3,  del  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425,  e
successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il  seguente:
"12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo  37,  comma  3,
lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma  4,
lett. a), della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  l'assunzione  di
impegni  sui  capitoli  del  bilancio  dello  Stato   relativa   alle
erogazioni  a  favore  dell'INPS  e'  autorizzata  sulla   base   del
fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro  il  mese
di gennaio di ogni anno, il fabbisogno  annuale  con  evidenza  delle
esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il  mese  di
giugno.". 
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   "c)   alla   completa
dismissione  del  proprio  patrimonio  immobiliare  da  reddito,  nel
rispetto dei vincoli di  legge  ad  esso  applicabili,  ivi  compresi
quelli  derivanti  dal  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a  fondi  di
investimento immobiliare costituiti dalla societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore  efficacia  operativa
ed   una   maggiore   efficienza   economica.".    L'INPS    provvede
all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
le parole: "al comma 82 del presente articolo e di quelli di  cui  ai
commi 8-ter e 8-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi  1,
8-ter e 8-quater". 
 
 
                               Art. 39 
 
 
(Trasferimenti  regionali  a  province  e  citta'  metropolitane  per
                         funzioni conferite) 
 
  Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza   pubblica,   per   il
quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del  fondo  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
riconosciuta a condizione che  la  regione  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla  legge  regionale
di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e  regioni  in  sede  di
Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del  rispettivo  territorio
delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad  esse  conferite.  La
predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in  Conferenza
unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. 
  2. In caso di mancata Intesa, il  riconoscimento  in  favore  della
regione interessata del 20 per  cento  del  fondo  per  il  trasporto
pubblico locale di cui al comma 1 e'  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali. 
 
 
                               Art. 40 
 
 
(Rideterminazione  delle  sanzioni  per  le  province  e  le   citta'
                           metropolitane) 
 
  1. La sanzione di cui al comma 723,  lettera  a),  dell'articolo  1
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  trova  applicazione  nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non  hanno
rispettato il saldo non negativo tra le entrate  e  le  spese  finali
nell'anno  2016,  nella  misura  eventualmente   eccedente   l'avanzo
applicato al bilancio di previsione 2016 ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  gli  enti  locali  interessati  sono
tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto
nel  sito  http://pareggiobilancio.mef.gov.it  ,  entro  il   termine
perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione  attestante
l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione  2016  ai
sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della  legge  28
dicembre 2015, n, 208. La certificazione di cui al periodo precedente
e'  firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo  24  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  dal  Presidente  della  Provincia   o   dal   Sindaco
metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente  e  dall'organo
di revisione economico-finanziaria. 
 

TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

 
                               Art. 41 
 
 
(Fondo  da  ripartire  per   l'accelerazione   delle   attivita'   di
             ricostruzione a seguito di eventi sismici) 
 
  1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e  4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici  del  2016  e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione  di  491,5
milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e'
disposto con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione  ovvero  del
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45. Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede  all'eventuale   rimodulazione   delle   risorse   destinate
annualmente alle finalita' di  cui  al  comma  3,  nell'ambito  dello
stanziamento  complessivo   annuale,   in   relazione   all'effettivo
andamento delle spese. 
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
  a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici  scolastici  di  cui  dall'articolo  20  bis,  comma  4   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
  2) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici pubblici strategici e per  la  conseguente  realizzazione  di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 
  3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione  privata,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229: 
  b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,  ai  sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519  del
28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli  elenchi  delle  medesime
zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio  2006,
diversi da quelli di cui alla lettera a): 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di
adeguamento,  il  Dipartimento  di  cui  all'articolo  18   bis   del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  provvede   alle   relative
attivita',   previa   intesa   con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca  per   il   coordinamento   degli
interventi di cui al  presente  comma  con  quelli  gia'  previsti  a
legislazione vigente; 
  2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici  privati  delle
zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18  bis
del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  provvede  alle  relative
attivita'. 
  c) incentivare piani  sperimentali  per  la  difesa  sismica  degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'. 
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50  milioni  di
euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019, puo' essere destinata  con  le  medesime  modalita',  su
richiesta   delle   amministrazioni   interessate,   all'acquisto   e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni  di  concorso  al
soccorso alla popolazione civile. 
 
 
                               Art. 42 
 
 
(Fondo  per  la  ricostruzione  delle   aree   terremotate   di   cui
      all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di  63  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e  2019  anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla  prosecuzione
delle attivita'  di  assistenza  alla  popolazione  a  seguito  della
cessazione dello stato di emergenza, 
  2.  Per  consentire  l'avvio   di   interventi   urgenti   per   la
ricostruzione pubblica e privata  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Le risorse di cui al comma 2,  confluiscono  nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del  decreto-legge  n.  189
del  2016,  e  sono   oggetto   di   separata   contabilizzazione   e
rendicontazione. 
 
 
                               Art. 43 
 
 
   (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi) 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017". 
  b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11,  comma  3  del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre  2017  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017". 
  c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017"  sono  sostituite  dalle
seguenti "febbraio 2018"; 
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al  fine  di
assicurare nell'anno 2017 i tributi non  versati  per  effetto  delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per  la  ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  comma  3,
un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17  milioni  di  euro
per l'anno 2017. 
  12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al  comma  12-bis,  non  versate  dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo  periodo  del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema  del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni  interessati  possono
in ogni caso procedere  nell'anno  2017  al  versamento  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al  comma  12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del  versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del  31
dicembre 2017.". 
  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,  n.45,  le
parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229". 
  3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni  e
di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i  soggetti  diversi
da quelli indicati dall'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere  dal
16 febbraio 2018." 
  4. All'articolo 11, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il  16  dicembre  2017"  e  dopo  le  parole
"pagamento  dei  tributi"  sono  aggiunte  le  seguenti  "oggetto  di
sospensione". 
  5.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,   ad
eccezione di quelle derivanti dalla  proroga  della  sospensione  dei
tributi  locali,  pari  a  101  milioni  di  euro   nell'anno   2018,
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
 
 
                               Art. 44 
 
 
                         (Proroga incentivi) 
 
  All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2015,  n.
45, le parole: "fino al  31  dicembre  2018"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2019". 
 
 
                               Art. 45 
 
 
                (Compensazione perdita gettito TARI) 
 
  All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15  dicembre  2016,  n.
229, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare
ai comuni di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani,  il  Commissario  per  la  ricostruzione  e'
autorizzato a concedere, con propri  provvedimenti,  a  valere  sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  comma  3,
un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16  milioni  di  euro
con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di  30  milioni
di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai  maggiori
costi affrontati  o  alle  minori  entrate  registrate  a  titolo  di
TARI-tributo di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di  cui  allo  stesso
articolo 1, commi 667 e 668.". 
 
 
                               Art. 46 
 
 
              (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche  e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si  sono  susseguiti  a
far data dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita  la  zona  franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che  hanno  la  sede  principale  o  l'unita'  locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al
25  per  cento  della  media  relativa  ai  tre  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  cui  si  e'  verificato  l'evento,  possono
beneficiare, in relazione ai redditi e  al  valore  della  produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati  Comuni,
delle seguenti agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
  d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2017. 
  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il  periodo
di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e per quello successivo. 
  5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese  che  hanno  la
sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di  cui  al  predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017  al
31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per  cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'  autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di  167,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per  l'anno  2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 

TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

 
                               Art. 47 
 
 
              (Interventi per il trasporto ferroviario) 
 
  1. Al  fine  di  favorire  ed  accelerare  il  conseguimento  della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle  linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale  di
cui al Decreto del Ministro dei  Trasporti  e  della  Navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al  contempo  adeguati  livelli  di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro  120  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   Rete
Ferroviaria Italiana  S.p.A.  e'  individuata  quale  unico  soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali. 
  2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui  al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili  destinate  agli  scopi,  ed  in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali  sia  intervenuto  il
relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo  preposto
alla sicurezza. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture  e  dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze  di  mobilita'
dei viaggiatori e delle merci,  di  ampliamento  della  connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e  le  aree
metropolitane, di potenziamento delle  connessioni  verso  i  sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito  delle  linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per  la  rete  ferroviaria
nazionale, che possono essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee. 
  4. Le Regioni territorialmente competenti, i  gestori  delle  linee
regionali  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  possono   altresi'
concludere  accordi  e  stipulare  contratti  per   disciplinare   la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti  al  comma  1,
ovvero il subentro  nella  gestione  a  favore  della  medesima  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. delle  reti  ferroviarie  regionali,  ivi
comprese quelle classificate di rilevanza  per  la  rete  ferroviaria
nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli  oneri  contrattuali  e
individuando le necessarie risorse di copertura. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono
individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che  assumono  la
qualificazione  di  infrastruttura  ferroviaria   nazionale,   previa
individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi  del
secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti  capitoli
del bilancio dello Stato  che  sono  corrispondentemente  riallocate.
Tali linee sono trasferite, a  titolo  gratuito,  al  Demanio  ed  al
patrimonio indisponibile  e  disponibile  dello  Stato  ai  fini  del
contestuale  trasferimento,  mediante  conferimento  in  natura,   al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che  ne  assume  la
relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo  Stato
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T. 
  6. Al fine di consentire  il  completamento  del  Programma  Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di  ulteriori  opere  funzionali  a
rendere  gli  interventi  piu'  aderenti  alle  mutate  esigenze  dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita  delibera,  individua  le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n.2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del  23  marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi  giuridicamente  vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede  alla  loro  revoca  e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore  di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di  nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali. 
  7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Fermi  restando  gli
obblighi di cui al presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  70
milioni di euro per l'armo 2016. Le relative risorse sono  trasferite
alla societa' Ferrovie del Sud Est e servizi  automobilistici  S.r.l.
per essere  utilizzate,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea in materia e  nell'ambito  del  piano  di  risanamento  della
societa',  esclusivamente  a  copertura   delle   passivita',   anche
pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto  infrastruttura.
Restano  fermi  gli  atti,  i  provvedimenti  e  le  operazioni  gia'
realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
17 settembre 2016, n.218. 
  8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A.  delle
somme dovute in relazione all'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a  partire  dall'anno
2014,  nelle   more   della   definizione   dei   relativi   rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi  i
residui perenti,  nonche'  di  quelle  iscritte  in  bilancio  e  nel
rispetto della vigente normativa europea. 
  9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto  definitivo
della  sezione  transfrontaliera  della   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le
modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c),  e  233,
della legge 23 dicembre 2009, n, 191, come  previsto  dalla  legge  5
gennaio 2017, n.  1,  sono  autorizzate  le  attivita'  propedeutiche
all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,
comma  208,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  allo   scopo
finalizzate a legislazione vigente. L'opera e'  monitorata  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  10. Al fine di promuovere, in  applicazione  del  Regolamento  (UE)
1304/2014, il rinnovo  dei  sistemi  frenanti  dei  carri  merci  per
l'abbattimento del rumore prodotto da  tali  carri  e  compensare  le
imprese ferroviarie  dei  relativi  maggiori  oneri  di  gestione  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per  il  finanziamento  degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. 
  11. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  10  sono  destinate  in
favore  delle  imprese  ferroviarie  o  dei   detentori   dei   carri
ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE)  2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  sottoporre,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
 
                               Art. 48 
 
 
(Misure urgenti per  la  promozione  della  concorrenza  e  la  lotta
       all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale) 
 
  1. I bacini di  mobilita'  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale e i relativi enti  di  governo,  sono  determinati
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  sentite
le citta' metropolitane, gli altri enti di  area  vasta  e  i  comuni
capoluogo  di  Provincia,  nell'ambito   della   pianificazione   del
trasporto pubblico regionale e locale, sulla base  di  analisi  della
domanda che tengano  conto  delle  caratteristiche  socio-economiche,
demografiche  e   comportamentali   dell'utenza   potenziale,   della
struttura   orografica,   del    livello    di    urbanizzazione    e
dell'articolazione  produttiva  del  territorio  di  riferimento.  La
definizione dei bacini  di  mobilita'  rileva  anche  ai  fini  della
pianificazione e del finanziamento degli interventi  della  mobilita'
urbana sostenibile. 
  2. I bacini di cui al  comma  1  comprendono  un'utenza  minima  di
350.000  abitanti  ovvero  inferiore  solo  se  coincidenti  con   il
territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso  le  reti,  gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'  degli  enti
pubblici associati. In tal caso gli  enti  di  governo  costituiscono
societa' interamente possedute dagli  enti  conferenti,  che  possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e  delle  altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non  e'  ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. 
  3. La determinazione dei bacini di mobilita' avviene in base a  una
quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto  pubblico
locale e regionale con tutte le modalita' che si intende  soddisfare,
avvalendosi  di  matrici  origine/destinazione  per  l'individuazione
della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di  linea  e
non,   nonche'   delle   fonti   informative   presenti   all'interno
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Gli operatori  gia'  attivi  nel  bacino  sono
tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in  relazione  ai
servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla  richiesta
di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e
riservatezza dei dati commerciali  sensibili.  Le  Regioni  hanno  la
facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di
cui al presente articolo. 
  4.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure  di  scelta  del
contraente per i servizi di trasporto locale e  regionale,  gli  enti
affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle 
  medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu'  lotti,  oggetto
di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto  conto  delle
caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da  economie
di scala  proprie  di  ciascuna  modalita'  e  da  altre  ragioni  di
efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale
dell'area soggetta alle disposizioni di  cui  alla  legge  16  aprile
1973,  n.  171  e  successive  modificazioni.  Tali  eccezioni   sono
disciplinate  con  delibera   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto
-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6,  lettera
a), del presente articolo. Per quanto riguarda i  servizi  ferroviari
l'Autorita'  puo'  prevedere  eccezioni  relative   anche   a   lotti
comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra
le regioni interessate. 
  5. Nelle more della definizione  dei  bacini  di  mobilita'  e  dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono  comunque  procedere
al nuovo  affidamento  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  dei
servizi di trasporto  pubblico  per  i  quali  il  termine  ordinario
dell'affidamento e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  ovvero  scadra'  tra  la  predetta  data  e  fino
all'adozione dei provvedimenti di  pianificazione  e  istituzione  di
enti di governo. 
  6. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera f) sono anteposte  le  seguenti  parole:  "a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di  gara  rispetto  ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e  di
quella potenziale, delle economie di  scala  e  di  integrazione  tra
servizi, di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla  normativa
vigente, nonche' "; 
  b) al comma 2, lettera f),  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: ". Con riferimento al trasporto pubblico locale  l'Autorita'
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio  per  i  servizi
esercitati  da  societa'  in  house  o  da  societa'  con  prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' per quelli affidati  direttamente.  Sia  per  i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati  in
house o affidati direttamente l'Autorita' determina la  tipologia  di
obiettivi  di  efficacia  e  di  efficienza  che  il   gestore   deve
rispettare, nonche' gli  obiettivi  di  equilibrio  finanziario;  per
tutti  i  contratti  di  servizio  prevede  obblighi  di  separazione
contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.". 
  7. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente  per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico  locale  e  regionale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti  detta  regole  generali  in
materia di: 
  a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di  procedere
alla  riscossione  diretta  dei  proventi  da   traffico   da   parte
dell'affidatario, che se ne  assume  il  rischio  di  impresa,  ferma
restando  la  possibilita'  di  soluzioni  diverse  con   particolare
riferimento ai  servizi  per  i  quali  sia  prevista  l'integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra  piu'  lotti
di gara; 
  b) obbligo, per chi intenda partecipare  alle  predette  procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita' economica  e  finanziaria,
di un  patrimonio  netto  pari  almeno  al  quindici  per  cento  del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche'  dei  requisiti  di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  c)  adozione  di  misure  in  grado  di  garantire  all'affidatario
l'accesso  a  condizioni  eque  ai  beni   immobili   e   strumentali
indispensabili  all'effettuazione  del   servizio,   anche   relative
all'acquisto, alla 
  cessione, alla locazione o al comodato  d'uso  a  carico  dell'ente
affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche
disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico  e  per
la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei
predetti beni; 
  d) in alternativa a  quanto  previsto  sulla  proprieta'  dei  beni
strumentali  in  applicazione   della   lettera   c),   limitatamente
all'affidamento  di  servizi  di  trasporto   pubblico   ferroviario,
facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di  cedere  la
proprieta' dei beni immobili essenziali  e  dei  beni  strumentali  a
soggetti  societari,  costituiti  con  capitale  privato  ovvero  con
capitale pubblico e privato, che si specializzano  nell'acquisto  dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai  gestori  di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie; 
  e)  in  caso  di  sostituzione  del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione  nei  bandi  di  gara  del  trasferimento  del   personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante  con  l'esclusione  dei
dirigenti  e  nel  rispetto  della  normativa  europea  in   materia,
applicando  in  ogni  caso  al  personale  il  contratto   collettivo
nazionale di settore. Il trattamento di  fine  rapporto  relativo  ai
dipendenti del gestore uscente che  transitano  alle  dipendenze  del
soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente. 
  8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di  regolazione
dei trasporti provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a  munirsi  di  valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio  e  ad  ogni
singola  uscita,  se   prevista,   in   conformita'   alle   apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per  la  durata  del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 
  10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita' alle  apposite  prescrizioni  previste  dal  gestore,  in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 
  11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2  comporta
l'applicazione di una sanzione  pecuniaria  da  definirsi  con  legge
regionale. In assenza di legge  regionale,  la  sanzione  e'  pari  a
sessanta volte il valore  del  biglietto  ordinario  e  comunque  non
superiore a 200 euro. 
  12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Al fine di assicurare  il  piu'  efficace  contrasto  al  fenomeno
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico
possono  affidare  le  attivita'  di  prevenzione,   accertamento   e
contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti
non appartenenti agli organici del  gestore  medesimo,  qualificabili
come agenti accertatori. Gli  stessi  dovranno  essere  appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.". 
  13. Le rilevazioni dei sistemi di  video  sorveglianza  presenti  a
bordo  dei  veicoli  e  sulle  banchine  di  fermata  possono  essere
utilizzate ai fini del  contrasto  dell'evasione  tariffaria  e  come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali, per  l'identificazione  di  eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire  le  proprie  generalita'  agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle  competenti
forze dell'ordine. 
 
 
                               Art. 49 
 
 
      (Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa') 
 
  1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle
infrastrutture attraverso la  programmazione,  la  progettazione,  la
realizzazione e  la  gestione  integrata  delle  reti  ferroviarie  e
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A.  sviluppa  le  opportune
sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  anche  attraverso
appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra  l'altro,
un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10  per  cento
rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento
nel 2018. 
  2.  Al  fine  di  realizzare   una   proficua   allocazione   delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  in  ambiti   industriali   omogenei,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  provvedere   al
trasferimento, nel rispetto della disciplina  dell'Unione  europea  e
delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello  Stato  Italiane
S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento  di  capitale  di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in  natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo corrispondente  al
patrimonio  netto  di  ANAS  S.p.A.  risultante  da  una   situazione
patrimoniale  approvata  dal  Consiglio  di   amministrazione   della
societa' e riferita ad una data non  anteriore  a  quattro  mesi  dal
conferimento.  Pertanto,  all'operazione  di  trasferimento  non   si
applicano  gli  articoli   2343,   2343-ter,   2343-quater,   nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli  atti  e  le  operazioni
posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale,  diretta  e
indiretta e da tasse. 
  3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato  senza
effetti negativi sui saldi di  finanza  pubblica  rilevanti  ai  fini
degli impegni assunti in sede europea ed e' subordinato alle seguenti
condizioni: 
  a) perfezionamento del Contratto  di  Programma  2016/2020  tra  lo
Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) acquisizione di una perizia giurata  di  stima  da  cui  risulti
l'adeguatezza  dei  fondi  stanziati   nel   bilancio   ANAS,   anche
considerato quanto disposto dal  comma  5,  rispetto  al  valore  del
contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato
da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una  terna  di
esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad
ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le  licenze,  i  nulla
osta  e  tutti  gli  altri  provvedimenti   amministrativi   comunque
denominati. 
  5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS  S.p.A.,  qualsiasi  deliberazione  o  atto  avente  ad
oggetto il trasferimento  di  ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie
straordinarie sul capitale della societa' e'  oggetto  di  preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze  d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Alla data di trasferimento della partecipazione  detenuta  dallo
Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, al terzo periodo  dopo  le  parole:  "successive
modifiche" le parole: "dello statuto o" sono soppresse e il  comma  6
del medesimo articolo 7 e' abrogato. 
  7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e  2019,  nei
limiti delle risorse di cui al  comma  8,  a  definire,  mediante  la
sottoscrizione  di  accordi  bonari  e/o  transazioni  giudiziali   e
stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti
dall'iscrizione di riserve o da richieste  di  risarcimento,  laddove
sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli  205  e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le  modalita'
ivi previste,  previa  valutazione  della  convenienza  economica  di
ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche'  apposita
preventiva informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le  delibere
CIPE nn, 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed  eccedenti  il
fabbisogno risultante dalla realizzazione  degli  interventi  di  cui
alle predette delibere, nel limite  complessivo  di  700  milioni  di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in  perenzione,
alle finalita' di cui al  comma  precedente.  Il  CIPE  individua  le
risorse annuali effettivamente disponibili  in  relazione  al  quadro
aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalita',
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
  9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  i  commi
115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
  10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il  comma
5 e' abrogato. 
  11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non  si
applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal  trasferimento  di  cui  al
comma  2,  le  norme  di  contenimento  della  spesa  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
un importo corrispondente ai  risparmi  conseguenti  all'applicazione
delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo  1,  comma
506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
  12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma  ANAS
2016-2020, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  870,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5%
delle  risorse  complessivamente  finalizzate  al   contratto   dalla
medesima legge n. 208 del 2015, ad  effettuare  la  progettazione  di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%, per attivita'  di
manutenzione  straordinaria  della  rete   stradale   nazionale.   Le
attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  devono  essere
distintamente indicate nel Contratto  di  programma  2016-2020  e  le
relative  spese  sostenute  devono  essere  rendicontate  secondo  le
modalita' del "Fondo Unico  ANAS",  come  definite  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
 
                               Art. 50 
 
 
              (Investimenti nel settore dei trasporti) 
 
  1. Al fine di favorire le attivita' di investimento nel settore dei
trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei  relativi
servizi, anche tramite  la  attrazione  di  investimenti  esteri,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a deliberare e
sottoscrivere, anche in  piu'  soluzioni,  un  aumento  del  capitale
sociale  di  Invitalia-Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima  di
300 milioni di euro nell'anno 2017. 
 
 
                               Art. 51 
 
 
            (Contenimento dei costi del trasporto aereo) 
 
  1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del  trasporto  aereo,
ENAV  S.p.A.  destina  al  contenimento  degli  incrementi  tariffari
previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli  aeroporti  con
traffico annuo  inferiore  a  70.000  movimenti  di  trasporto  aereo
soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro
delle  risorse  riscosse  e  consuntivate  per  l'anno  2014  per  lo
svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore
del traffico aereo civile, non di sua spettanza. 
 
 
                               Art. 52 
 
 
         (Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche) 
 
  1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole "Grande raccordo anulare  delle  biciclette  (GRAB  di
Roma)"  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "ciclovia  del  Garda,
ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia,  ciclovia  Sardegna,
ciclovia  Magna  Grecia  (Basilicata,  Calabria,  Sicilia),  ciclovia
Tirrenica e ciclovia Adriatica". 
 

CAPO II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

 
                               Art. 53 
 
 
                                (APE) 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di
cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza  dell'indennita'  di
cui  al  comma  181  della  medesima  legge  le  medesime   attivita'
lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello
complessivo di interruzione. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il  momento  del  pensionamento  le  medesime
attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo
di interruzione. 
  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo
possono essere ceduti, in tutto o in parte,  all'interno  del  gruppo
del soggetto finanziatore  o  a  istituzioni  finanziarie  nazionali,
comunitarie e internazionali, anche ai sensi della  legge  30  aprile
1999, n. 130,  senza  le  formalita'  e  i  consensi  previsti  dalla
disciplina che  regola  la  cessione  del  credito  e  conservano  le
medesime garanzie  e  le  coperture  assicurative  che  assistono  il
finanziamento." 
 
 
                               Art. 54 
 
 
            (Documento Unico di Regolarita' Contributiva) 
 
  1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel
caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi
dell'articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore
della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione
agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarita'  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 
  2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai  fini  della  predetta
definizione agevolata, tutti i  DURC  rilasciati  in  attuazione  del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare  versamento
delle  rate  accordate.  I  medesimi  Enti   provvedono   a   rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"  l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 
  3. I soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di  regolarita'
contributiva e i soggetti i  cui  dati  siano  stati  registrati  dal
servizio "Durc On Line"  in  sede  di  consultazione  del  DURC  gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali  il  DURC  e'
richiesto. 
  4.   Le   Amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
 
                               Art. 55 
 
 
                      (Premi di produttivita') 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma
189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che  coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta  di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico  del  datore
di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia  ed  i
superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma  182  non
superiore a 800 euro. Sulla medesima  quota,  non  e'  dovuta  alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota  di
erogazioni di cui al presente comma  e'  corrispondentemente  ridotta
l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici." 
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti
stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data. 
 
 
                               Art. 56 
 
 
                            (Patent box) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
  a) al comma 39, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo  di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche' da processi,  formule  e  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente  tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo, in quanto esclusi per  il  50  per  cento  del  relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai
redditi  derivanti  dall'utilizzo  congiunto  di  beni   immateriali,
collegati tra loro da vincoli di  complementarieta',  ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo  o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
immateriali  utilizzati  congiuntamente  siano  compresi   unicamente
quelli indicati nel primo periodo."; 
  b) al comma 40 la parola  "terzo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quarto"; 
  c) il comma 42-ter e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: 
  a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare,  per
i periodi d'imposta per i quali  le  opzioni,  di  cui  al  comma  37
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016; 
  b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno  solare,
a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le  opzioni,  di  cui  al
comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  sono
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  vigenti   anteriormente   alle
modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non  oltre  il  30  giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi  due  periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. 
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  adottate  le
disposizioni di revisione del  decreto  interministeriale  30  luglio
2015 recante le disposizioni di attuazione  dei  commi  da  37  a  43
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  al  fine  di
coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni  recate  ai
commi 1, 2 e 3 nonche' di stabilire le modalita'  per  effettuare  lo
scambio spontaneo di informazioni relativo  alle  opzioni  esercitate
per i marchi d'impresa. 
 
 
                               Art. 57 
 
 
                  (Attrazione per gli investimenti) 
 
  1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221,  le  parole:  "start-up   innovative"   e   "start-up
innovativa",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalla  seguente:
"PMI." 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di
investimento", le parole: "sono soggetti ad  imposizione  secondo  le
regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti  ad
imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista  dalle
norme ordinarie,"; 
  b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da
quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo  67,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
  c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti: 
  "95-bis. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  88  a  95,  il  soggetto  percettore  deve  produrre   una
dichiarazione dalla quale risulti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dai  commi  88  e  92,  nonche'  l'impegno  a  detenere  gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno
5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non  sono  relativi  a  partecipazioni
qualificate. 
  95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92  e  95  devono  tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati
di cui al comma 89. 
  95-quater.  Le  minusvalenze  e  le  perdite  realizzate   mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti  finanziari
oggetto degli investimenti  qualificati  di  cui  al  comma  89  sono
deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati  nelle  successive
operazioni nello stesso periodo di imposta e nei  successivi  ma  non
oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo  5
dicembre 2005, n. 252,  le  minusvalenze  e  le  perdite  maturate  o
realizzate relativamente  agli  strumenti  finanziari  oggetto  degli
investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a  formare  la
base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17  del  medesimo
decreto legislativo."; 
  d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati
al", le parole: "comma 90" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comma
102"; 
  e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro  trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"; 
  f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o
l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano  di
risparmio  a  lungo  termine  tiene  separata  evidenza  delle  somme
destinate nel piano in anni differenti,  nonche'  degli  investimenti
qualificati effettuati.". 
  3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, le parole: "4 anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
anni". 
 
 
                               Art. 58 
 
 
(Modifiche alla  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  di  impresa:
disciplina del trattamento  delle  riserve  imposta  sul  reddito  di
      impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime) 
 
  1. All'articolo 55-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:  "6-bis  In
caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente  articolo  anche  a
seguito di cessazione dell'attivita', le  somme  prelevate  a  carico
delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse
sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono  a  formare
il reddito complessivo dell'imprenditore,  dei  collaboratori  o  dei
soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un  credito  d'imposta  in
misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo." 
 
 
                               Art. 59 
 
 
                         (Transfer pricing) 
 
  1. All'articolo 110, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma.". 
  2.  Dopo  l'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: 
  "Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito  di
cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: 
  a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli  previste
dalle convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni  sui
redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; 
  b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di  attivita'
di cooperazione internazionale i  cui  esiti  siano  condivisi  dagli
Stati partecipanti; 
  c) a seguito di istanza da parte del  contribuente  da  presentarsi
secondo le modalita' e  i  termini  previsti  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una  rettifica  in
aumento definitiva e conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta  un  adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta'  per
il  contribuente  di   richiedere   l'attivazione   delle   procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.". 
 
 
                               Art. 60 
 
 
(Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di  dipendenti  e
                           amministratori) 
 
  1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o  indiretta,
a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali  soeieta',  enti  od
organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di  soggetti
ad essi legati da un rapporto diretto  o  indiretto  di  controllo  o
gestione, se relativi ad azioni, quote o altri  strumenti  finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzatisi  considerano  in  ogni  caso
redditi di capitale o redditi diversi se: 
  a) l'impegno di investimento complessivo di tutti  i  dipendenti  e
gli amministratori di cui al  presente  comma,  comporta  un  esborso
effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento  complessivo
effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio  o
del patrimonio netto nel caso di societa' o enti; 
  b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che  danno
i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo  dopo  che
tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento  collettivo
del  risparmio  abbiano  percepito  un  ammontare  pari  al  capitale
investito e ad un rendimento minimo  previsto  nello  statuto  o  nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla  condizione
che  gli  altri  soci  o   partecipanti   dell'investimento   abbiano
realizzato con la cessione  un  prezzo  di  vendita  almeno  pari  al
capitale investito e al predetto rendimento minimo; 
  c) le  azioni,  le  quote  o  gli  strumenti  finanziari  aventi  i
suindicati  diritti  patrimoniali  rafforzati   sono   detenuti   dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o,  in  caso  di
decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o,  se
precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di
cambio di controllo o di sostituzione del soggetto  incaricato  della
gestione. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo  di  cui  al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o  sottoscrizione  delle
azioni, quote o strumenti finanziari e,  nel  caso  di  soggetti  non
residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. 
  3. Ai fini della determinazione dell'importo di  cui  al  comma  1,
lettera a), si considera anche l'ammontare  sottoscritto  in  azioni,
quote  o  altri  strumenti  finanziari  senza  diritti   patrimoniali
rafforzati. 
  4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi  di  investimento
collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o  istituiti  nel
territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati  o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi delle azioni,  quote  o  strumenti  finanziari  percepiti  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
 

CAPO III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI

 
                               Art. 61 
 
 
                   (Eventi sportivi di sci alpino) 
 
  1. Al fine di assicurare la  realizzazione  del  progetto  sportivo
delle finali di coppa del mondo e  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino, che si terranno a  Cortina  d'Ampezzo,  rispettivamente,  nel
marzo 2020 e nel  febbraio  2021,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della  regione  Veneto,
il presidente della provincia di Belluno, il sindaco  del  comune  di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole  d'Ampezzo,
e' nominato un commissario con il compito di provvedere al  piano  di
interventi volto: 
  a) alla progettazione e realizzazione di  nuovi  impianti  a  fune,
nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; 
  b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche  viari
diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti  a  fune,  nonche'
all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; 
  c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci  da
discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; 
  d) alla progettazione e realizzazione  delle  opere  connesse  alla
riqualificazione dell'area turistica della provincia di  Belluno,  in
particolare nel  comune  di  Cortina  d'Ampezzo,  anche  mediante  la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo  sport,  alla
ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di  somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e  all'attivita'  turistico-ricettiva.   Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza  e  indennita'
comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico
dei relativi interventi. 
  2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario,
nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma  12  e  delle
risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e  dal
comitato organizzatore locale, predispone il piano  degli  interventi
di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti  gia'  approvati  dagli
enti territoriali interessati,  e  lo  trasmette  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e al Ministro  per  lo  sport.  Salva  la  possibilita'  di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il
piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone
la durata e le stime di costo. 
  3.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative   di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni
dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza  di  servizi,  alla
quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni  dello
Stato e degli altri enti tenuti ad  adottare  atti  di  intesa  o  di
concerto, nonche' a rilasciare pareri,  autorizzazioni,  concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali  e  regionali.
Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita'  sincrona
e se del caso  in  sede  unificata  a  quella  avente  a  oggetto  la
valutazione di impatto ambientale. I  termini  sono  dimezzati  e  il
commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni del piano successive alla convocazione della  conferenza
di  servizi  vengono  trasmesse  dal  commissario  senza  indugio  al
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   al   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministro  per  lo  sport  e
sottoposte entro dieci giorni da  detta  trasmissione  alla  medesima
conferenza di servizi. 
  4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il
piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto  commissariale
di  approvazione  del  piano  degli  interventi   e   di   ogni   sua
modificazione o integrazione e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sui  siti  internet  istituzionali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per  lo
sport  e  del  Comitato  organizzatore;  sostituisce   ogni   parere,
valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati  necessari
alla  realizzazione  dell'intervento;  puo'  costituire  adozione  di
variante  allo  strumento  urbanistico  comunale.   In   quest'ultima
ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione  espresso  in  sede  di
conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco  che  lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima  seduta
utile. 
  5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi
internazionali  assunti   dall'Italia   e   dei   principi   generali
dell'ordinamento  nazionale,  nonche'  nei   limiti   delle   risorse
stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva  realizzazione
degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma  4,
anche  mediante  ordinanza  contingibile  e  urgente   analiticamente
motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di  quanto  strettamente
necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci. 
  6. La consegna delle opere  previste  dal  piano  degli  interventi
approvato ai sensi del comma  4,  una  volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine  del  31  dicembre  2019.  Il
piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo
materiale  o  economico  alla  realizzazione  degli  interventi   del
progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili  al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere  ultimate
oltre detto termine. 
  7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4
sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza,  qualificati  come
di preminente interesse nazionale e  automaticamente  inseriti  nelle
intese istituzionali  di  programma  e  negli  accordi  di  programma
quadro, ai fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo'; nel  rispetto
degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione  appaltante
per lo svolgimento di singole procedure di gara  ad  altri  soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50;  fare
ricorso a una delle forme di partenariato  pubblico  privato  di  cui
agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone
dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio  con  gli
enti territoriali coinvolti. Il commissario puo',  nel  limite  delle
risorse  disponibili  e  comunque  non  oltre  200.000   euro   annui
complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni  a  soggetti
di   alta   e   riconosciuta   professionalita'   nelle    discipline
giuridico-economiche o  ingegneristiche,  con  atto  motivato  e  nel
rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  9. Il commissario nominato ai sensi del comma  1  cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 4. 
  10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il  commissario
invia alle Camere, al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  al  Ministro  per  lo  sport  una
relazione  sulle  attivita'  svolte,  insieme  alla   rendicontazione
contabile delle spese sostenute. 
  11.  Gli  enti  territoriali  coinvolti  nella  realizzazione   del
progetto, previa  intesa,  mettono  a  disposizione  della  struttura
funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le
risorse  umane  e   strumentali   occorrenti   per   lo   svolgimento
dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 1,  oltre  alle  risorse  rese
disponibili dal comitato  organizzatore,  dal  fondo  dei  comuni  di
confine, dalla regione Veneto,  dalla  provincia  di  Belluno  e  dal
comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di
euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13. Sempre al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione  del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo  e  dei  campionati
mondiali  di  sci  alpino,  che  si  terranno  a  Cortina   d'Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro
tempore della societa' ANAS S.p.a. e'  nominato  commissario  per  la
individuazione, progettazione e  tempestiva  esecuzione  delle  opere
connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia  di
Belluno, di competenza della medesima societa'.  Al  Commissario  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei
relativi interventi. 
  14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al
comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa'  ANAS  S.p.a.,
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  15. Il commissario di cui al comma 13,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano  degli
interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle  relative
connessioni con la viabilita' locale, da  trasmettere  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e al Ministro per lo  sport.  Il  piano  contiene  la
descrizione di ciascun  intervento  con  la  relativa  previsione  di
durata e  l'indicazione  delle  singole  stime  di  costo,  salva  la
possibilita'  di  rimodulazione  e  integrazione,  nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  16.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative  di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le  disposizioni  dei
commi 3 e 4. 
  17. All'esito della conferenza di servizi, il  commissario  approva
il  piano  degli  interventi   con   proprio   decreto.   I   decreti
commissariali di approvazione del piano degli interventi  e  di  ogni
sua modificazione  o  integrazione  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per
lo Sport e della societa' ANAS S.p.a. 
  18. Nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti  delle  risorse  stanziate,  il  commissario
esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  al  comma  5  per  risolvere
eventuali situazioni  o  eventi  ostativi  alla  realizzazione  degli
interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17. 
  19.  Soggetto  attuatore  degli  interventi  contenuti  nel   piano
approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che  svolge  funzioni
di stazione appaltante. 
  20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma
17 sono dichiarati di pubblica utilita'  e  di  urgenza,  qualificati
come  di  preminente  interesse  nazionale  e  sono   automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli  accordi  di
programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita'  e  ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle  intese
e negli accordi stessi. 
  21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 17. La consegna delle opere, una volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. 
  22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque  non
oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle
Camere,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministro per lo Sport una  relazione  sulle  attivita'
svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. 
  23. La realizzazione del piano di cui al comma  17  e'  eseguita  a
valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di  programma
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa'  ANAS  S.p.a.  e  sulle  risorse   disponibili   autorizzate
dall'articolo 1, comma 604,  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Il
Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali  temporanee
esigenze finanziarie, puo'  provvedere  in  via  di  anticipazione  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano  approvato  ai  sensi
del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di  cui  al  comma  17,  in
quanto  stazioni  appaltanti,  sono  competenti  per   le   procedure
espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta'
privata  nel  territorio  della  regione  Veneto,  preordinati   alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente  articolo.  Essi
hanno  la  facolta'  di  procedere  all'occupazione   temporanea   e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili  di  proprieta'
privata attigui  a  quelli  essenziali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti nei  piani  di  cui  ai  commi  4  e  17  qualora
l'occupazione si renda necessaria  a  integrare  le  finalita'  delle
infrastrutture e  degli  impianti  stessi  ovvero  a  soddisfarne  le
prevedibili e ragionevoli esigenze  future.  Le  stazioni  appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel  caso  in  cui  l'occupazione  sia
necessaria  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  temporanee  e
l'allestimento  di  impianti  funzionali   allo   svolgimento   delle
attivita' sportive.  La  suddetta  facolta'  e'  esercitata  mediante
decreto, che determina altresi' in via provvisoria le  indennita'  di
occupazione  spettanti  ai  proprietari,  determinandola   ai   sensi
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili,  secondo  le  risultanze
catastali, e' notificato  almeno  quindici  giorni  prima  un  avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in  cui  e'
prevista  l'esecuzione   del   decreto   che   impone   l'occupazione
temporanea;  entro  lo  stesso  termine,  il   suddetto   avviso   e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del  comune  o  dei
comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali
dei medesimi  enti.  In  caso  di  irreperibilita'  del  proprietario
dell'immobile la pubblicazione ha valore  di  avvenuta  notifica.  Le
indennita' di occupazione  e  di  espropriazione  fanno  carico  alle
stazioni appaltanti  nella  misura  definitivamente  accertata  anche
all'esito di eventuali controversie giudiziarie. 
  25. Al termine delle manifestazioni sportive di  svolgimento  delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le
opere in attuazione del piano degli interventi  di  cui  al  comma  4
restano acquisite al patrimonio della regione Veneto  o  degli  altri
enti locali  territorialmente  competenti.  Le  opere  realizzate  in
attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui
al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a. 
  26. Le  imprese  affidatarie  dei  lavori  di  realizzazione  degli
interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17,  ferme  tutte
le  garanzie  e  le  coperture  assicurative  previste  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate  a  costituire  una
ulteriore garanzia, da  prestare  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei  lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro  il  termine  fissato  dal
bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
  27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati
ai sensi dei commi 4  e  17,  alle  procedure  di  espropriazione,  a
esclusione di quelle relative alla  determinazione  delle  indennita'
espropriative,  alle  procedure  di  progettazione,  approvazione   e
realizzazione degli interventi individuati  negli  stessi  piani,  si
applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104;  dette
controversie sono devolute alla  competenza  funzionale  inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 
 
 
                               Art. 62 
 
 
                 (Costruzione di impianti sportivi) 
 
  1. Lo studio di fattibilita' di  cui  all'articolo  1,  comma  304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo'  ricomprendere
anche la costruzione di immobili con destinazioni  d'uso  diverse  da
quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla
fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la  demolizione
dell'impianto da dismettere,  la  sua  demolizione  e  ricostruzione,
anche con diverse volumetria e  sagoma,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione.  Laddove
si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta'  pubblica
o su impianti pubblici esistenti,  lo  studio  di  fattibilita'  puo'
contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie  o
del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili
di proprieta' della pubblica amministrazione  per  il  raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.  Il
diritto di superficie e il diritto di  usufrutto  non  possono  avere
durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo  168,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  comunque
non possono essere ceduti, rispettivamente, per  piu'  di  novanta  e
trenta anni. 
  2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1,  comma
304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si  svolge  in
forma simultanea, in modalita' sincrona  e,  se  del  caso,  in  sede
unificata a  quella  avente  a  oggetto  la  valutazione  di  impatto
ambientale.  Il  verbale  conclusivo  puo'  costituire  adozione   di
variante allo strumento urbanistico comunale. In  tale  ipotesi,  ove
sussista l'assenso della Regione espresso in sede di  conferenza,  il
verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del
consiglio comunale nella prima seduta utile. 
  3. Lo studio di fattibilita' di cui al  comma  1,  nell'ipotesi  di
impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  20.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo
pubblico   per   attivita'    commerciali    e'    consentita    solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio.
In tal caso, le autorizzazioni  e/o  concessioni  di  occupazione  di
suolo pubblico gia' rilasciate  all'interno  di  dette  aree  restano
sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di  tempo,  con
oneri indennizzatori a carico della societa'  sportiva  utilizzatrice
dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il  titolare  e  la
medesima societa' sportiva. 
  4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1,  comma  304,
lettera d), della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  la  societa'  o
l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o  consorziando
altri soggetti. 
  5. Rispetto agli  impianti  sportivi  pubblici  omologati  per  una
capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto
il verbale conclusivo della conferenza di servizi e  l'aggiudicazione
della concessione si applica l'articolo 125 del codice  del  processo
amministrativo, di cui  all'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
 
 
                               Art. 63 
 
 
                   (Misure per la Ryder Cup 2022) 
 
  1. Per il  periodo  2017-2027,  ai  fini  della  realizzazione  del
progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla  parte  non  coperta  dai
contributi dello Stato, e' concessa a favore di Ryder Cup Europe  LLP
la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni  di  euro.
La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato  di  previsione  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  31  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  definite  le   modalita'   di
operativita' della garanzia dello Stato. 
  2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sulle attivita' svolte,  accompagnata  da
una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate. 
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

 
                               Art. 64 
 
 
                       (Servizi nelle scuole) 
 
  1. Al fine di consentire la regolare  conclusione  delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta la  convenzione  -  quadro  Consip  l'acquisizione  dei
servizi di pulizia e degli altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli
interventi di mantenimento del decoro  e  della  funzionalita'  degli
immobili adibiti a  sede  di  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, da parte delle medesime  istituzioni,  prosegue,  con  piena
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti,  con  i
soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi  e  degli
ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017. 
  2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, alle condizioni tecniche previste  dalla  convenzione  -  quadro
Consip oggetto di  risoluzione  e  alle  condizioni  economiche  pari
all'importo del prezzo medio  di  aggiudicazione  per  ciascuna  area
omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della
convenzione-quadro Consip. 
  3.  Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi  ausiliari
di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico
2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonche' di assicurare
la tutela sociale dei livelli occupazionali  dei  lavoratori,  Consip
S.p.A.,  nel  contesto  del  Programma  di  razionalizzazione   degli
acquisti  nella  pubblica  amministrazione,  svolge,  per  conto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  la
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i  servizi
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.98,
anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e   prevedendo   una
suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio  dello  Stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo  conto  anche
delle  finalita'  occupazionali,   con   il   relativo   livello   di
aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative  interessate
e stipula  il  relativo  contratto  -  quadro  attraverso  cui  dette
istituzioni  procedono  all'acquisizione  dei  servizi  mediante   la
stipula di appositi  contratti  attuativi.  Gli  aggiudicatari  della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire  il  livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il  personale  gia'
utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria. 
  4. L'acquisizione dei  servizi  di  cui  al  comma  3,  nonche'  la
prosecuzione dei servizi di pulizia e  degli  interventi  di  piccola
manutenzione e decoro  previsti  sino  alla  scadenza  dei  contratti
attuativi della Convenzione Consip nei lotti  in  cui  questi  ultimi
siano  ancora  vigenti,  avviene  nei  limiti   di   spesa   previsti
dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
incrementati dell'importo di  64  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  64
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
 
                               Art. 65 
 
 
      (Autorita' nazionale di regolazione del settore postale) 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017,  alle  spese  di   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  in  relazione  ai
compiti  di  autorita'  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi
65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori
nel settore postale. Sono abrogate le norme di  cui  all'articolo  2,
commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis,  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261. 
 
 
                               Art. 66 
 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata  di  109  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di
40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di  9,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di  86  milioni
di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024 
  2. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9,  12,  41,  comma  2,  42,
commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017,  a  5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a  3.698,7  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  a  3.765,2  milioni  di
euro per l'anno  2023  e  a  3.736,2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di  euro  per  l'anno
2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede: 
  a) quanto a 1.301,9 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a  5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; 
  b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di
euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro  per  l'anno  2022,  a  50
milioni di euro anui dal 2023 al 2025 e a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2026,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  4.  Gli  effetti  migliorativi,  per  l'anno  2017,  derivanti  dal
presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini  di  saldo
netto  da  finanziare  e  3.100  milioni  di  euro  in   termini   di
indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di  economia
e finanza 2017 presentato alle Camere. 
  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
 
 
                               Art. 67 
 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
      Dato a Roma, addi' 24 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
                               Delrio, Ministro delle  infrastrutture
                               e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
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