TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o
maggiori investimenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici
nell'anno 2016 e 2017;
Considerata l'urgenza di misure volte a favorire la crescita
economica del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della
Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle
societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime
rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di
riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al
termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE.";
e) il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio
2017.
Art. 2
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai
beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e'
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del
diritto medesimo."
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a
"imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale e' esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo
anno."
Art. 3
(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)
1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole
"5.000 euro annui";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nei casi di
utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente
comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di
utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei
crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con
l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei
crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo
periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle
sanzioni."
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7:
1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite
con le parole: "5.000 euro annui";
2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:
"Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al
presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del
visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al primo periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi
di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei
crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con
l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e
dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni."
b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle
seguenti "5.000 euro".
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi".
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento delle
somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
Art. 4
(Regime fiscale delle locazioni brevi)
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso la
gestione di portali online.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai
contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si
applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il
godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni
di cui al comma 1.
4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line,
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei
dati.
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso
la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano,
in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla
relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui
non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al
comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della
stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che
utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line
al fine di definire le modalita' di collaborazione per il
monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione
dei medesimi portali.
Art. 5
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)
1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un
gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno
2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le
variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla da
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
(Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata in misura pari al 19
per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b), del predetto testo unico, e' fissata in misura pari al 6
per cento dell'ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.
44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma
3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Art. 7
(Rideterminazione della base Ace)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizio
precedente";
b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizio
precedente".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2016.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma
552 e' sostituito dal seguente: "552. Per i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la
differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta
precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.".
4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 8
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)
1 All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "del bene" sono
sostituite dalle seguenti: "dei beni".
Art. 9
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
concernenti le aliquote dell'IVA e
delle accise)
1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e'
incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal I° gennaio 2019 e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020
rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021";
c) alla lettera e), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "2019".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 10
(Reclamo e mediazione)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro".
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e
dell'agente della riscossione".
Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in
primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1
il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il
2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018,
la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna
controversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Il
contribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi della
definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa
disposizione, puo' usufruire della definizione agevolata delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto
articolo 6. . La definizione si perfeziona con il pagamento degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli
dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata
in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale
data il contribuente avra' depositato copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di
istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla
parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
7.
12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma
12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate
previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016
n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Art.12
(Rimodulazione delle risorse)
1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione
dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo
le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da
98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208
del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro
per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019.
Art. 13
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)
1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato
al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel
documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle
Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione
dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono
ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di
competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi
indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al
presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli
importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e
programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Art. 14
(Riparto del Fondo di solidarieta' comunale)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 450, le parole: "8 per cento", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "4 per cento";
b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: "450-bis. Per il solo
anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non
distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del
minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono
accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino
contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi
derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei
fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione
netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto
alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse
storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa
superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto viene
effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3
per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche
nette di riferimento cosi come modificate in base alle disposizioni
previste dal comma 450.".
Art. 15
(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della
citta' metropolitana di Cagliari)
1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta' metropolitana
di Cagliari e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Il contributo spettante a ciascun ente e' comunicato dalla Regione
Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza
locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata
comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base
della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base
del territorio.
2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Citta'
Metropolitana, di cui al comma 1, e' versato dal Ministero
dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale
concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al
comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun
ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al
contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del
2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo
corrispondente al contributo stesso.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa
di cui all'articolo -27, comma 1.
Art. 16
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e
citta' metropolitane)
1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando per
ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di
900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900
milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle
regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a
carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. ".
2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a
carico delle province e delle citta' metropolitane previsto
dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2
allegata al presente decreto.
Art. 17
(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario)
1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui
all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a
statuto ordinario , e' stabilito nell'importo indicato nella tabella
3 allegata al presente decreto.
Art. 18
(Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane)
1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola
annualita' 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari,
possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e
destinato.
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il
comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017,
tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei
rendiconti relativi all'anno 2016.
Art. 19
(Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di
dissesto)
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo il
comma 470, e' inserito il seguente: "470-bis. Gli enti locali per i
quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti
ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,
previsto dal decreto del Ministro dell 'interno di approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di
cui all 'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli
obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.".
Art. 20
(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto
ordinario)
1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 110
milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente
sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche
conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno
2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante
utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al
restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria
di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e'
autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e
importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 15 maggio 2017.
Art. 21
(Contributo per fusioni di comuni)
1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per
incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n, 160.
Art. 22
(Disposizioni sul personale e sulla cultura)
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa
complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia'
incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a
garanzia di diritti fondamentali
2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n, 208, le parole "nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite da: "nei comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.".
3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "90 per cento".
4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono aggiunti, infine i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli
incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto
prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive
di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi
in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e'
rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale,
l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve
essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella
dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il
conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti
dalla normativa vigente.".
5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della
legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura delle
posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' tecniche e non
fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in
relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di
promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i
luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al
31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante
interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23
dicembre 2014, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di
competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per
sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne
l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse
disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresi'
assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicita' e
trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente, gli
incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a
seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui
all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n.
106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata
sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per
ulteriori quattro anni.
8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro
Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la
continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario dalla sua
fondazione e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di
cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni che restano acquisite all'erario.
Art. 23
(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle
regioni Sardegna e Siciliana)
1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura
determinata per l'anno 2016:
a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte
del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario,
consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione
Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei
confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;
b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte
del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario,
consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle
province della Regione siciliana.
Art. 24
(Fabbisogni standard e capacita' fiscali per Regioni)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 534, sono inseriti i seguenti:
"534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata,
segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della
effettiva entita' e della ripartizione delle misure di consolidamento
disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di
governo fino all'annualita' 2016 e con la proiezione dell'entita' a
legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017,
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo
1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle
elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Societa' Soluzioni per
il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale
predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con
l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni -
provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di
fabbisogni standard e capacita' fiscali standard delle Regioni a
statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse
dalla sanita'.
534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di
ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati
ai sensi del comma 534-bis e delle capacita' fiscali standard
elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro
interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In
caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle
capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui
al periodo precedente e' ripartito tenendo anche conto della
popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto Presidente del
Consiglio dei ministri individua anche le modalita' di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato."
2. A decorrere dall'armo 2018:
a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il secondo e il quinto periodo sono soppressi;
b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' soppresso.
Art. 25
(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e
citta' metropolitane)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 140, sono inseriti i seguenti:
"140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140,
per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni
a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo
gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a
statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e
aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno
2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a
statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle
risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno
2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti
che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto
stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi
qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 -
2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti
diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come
indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un
importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata
rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati
nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse
del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018,
mediante apposita comunicazione al Ministero dell 'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli
obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito
riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza,
un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le
sanzioni di cui commi 475 e 476.".
-------------------------------------
| SNF | IN
---------------------------------------------------------------------
Riparto quota Quote investimenti
Regioni Percentuale fondo nuovi e aggiuntivi
investimenti
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33
Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54
Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60
Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86
Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39
Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96
Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06
Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37
Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92
Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25
Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78
Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25
Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86
Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75
Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71
TOTALE 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63
---------------------------------------------------------------------
140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo
pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per
l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per l'anno 2020, e' attribuita dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca alle province e alle citta'
metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di
edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali
risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli
interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza
antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma 140. Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento,
mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 140".
2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma
142, le parole "di cui ai commi 140 e 141" sono sostituite dalle
seguenti parole: "di cui ai commi 140, 140-bis e 140-ter e 141.
Art. 26
(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del
rispetto del pareggio)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 468, dopo la lettera b) e' inserita la seguente
:"b-bis) all'articolo 175, comma 5- quater, lettera c) del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;";
b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole "economie di
spesa" sono inserite le seguenti ", le operazioni di indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa".
c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma:
"468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione
accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o
dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti
di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli
accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.
Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono
disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di
cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate
variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
n. 118 del 2011.".
Art. 27
(Misure sul trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'
regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della
Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata
nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000
euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento
agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno
2017.
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma
1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. 11 suddetto riparto e' operato sulla base dei seguenti
criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento
dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da
traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per
cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il
venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo
anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto
previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo
1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni
successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo
del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si' tiene
conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere
regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto
previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di
cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli
adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di'
conversione del presente decreto, sostituiscono le predette
percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva
prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire
alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e
regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando
di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui
alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione
delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di
servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n, 1370/2007, sino alla loro
scadenza, nonche' per i servizi ferroviari regionali nel caso di
avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata
alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle
lettere da a) a c), e' pari al quindici per cento del valore dei
corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra
le altre Regioni con le modalita' di cui al presente comma, lettere
a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante
dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per
ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento
rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo
complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in misura
proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo
quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per
ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015,
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione
del Fondo medesimo.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse,
gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del
comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a
titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del
Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali
attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo
di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di
compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive
e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A
tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a
statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita', in
coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della
domanda di mobilita', nonche' assicurando l'eliminazione di
duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor
costo per fornire servizi di mobilita' nelle aree a domanda debole,
quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla
determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i
successivi centoventi giorni e provvedono, altresi', contestualmente
ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In
caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi
giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma 6
dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in
conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al
comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "Le Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale
rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza
conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, " trasporto di persone" sono
inserite le seguenti: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,
adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie
di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non
pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai
predetti servizi.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n
19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di
linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'art.
3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi
fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
Art. 28
(Diverse modalita' di conseguimento degli obiettivi regionali di
finanza pubblica)
1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "inclusa la possibilita' di
prevedere versamenti da parte delle regioni interessate," sono
soppresse.
Art. 29
(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)
1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento
definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del
farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche
dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1,
commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di
interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 7 marzo 2008, secondo modalita' definite con il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.
2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse
nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per
acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di recare le
informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa
data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana
del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le
modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica,
nonche' le modalita' di accesso da parte di AIFA ai dati ivi
contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' fatto divieto
agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di
corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al
presente comma.
3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le
risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30
(Altre disposizioni in materia di farmaci)
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 402, e' inserito il seguente:
"402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e'
stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito
dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei
prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono
alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.".
Art. 31
(Edilizia sanitaria)
1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le
somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia
sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo
di sospensione che si realizza nel 2017.
Art. 32
(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri)
1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al
Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa.
2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del
pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da
parte delle regioni e province autonome in contradditorio con le
prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero
della salute entro il 30 aprile 2017.
3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a
tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della
salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate
agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35,
comuni 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente
consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione
della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio
tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del
Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque
all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione
finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si
provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli
esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione
tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in
sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei
limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.
Art. 33
(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 495, e' inserito il seguente:
"495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495
sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della
tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata puo'
essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di
auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano
gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata per
effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o
aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti
anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione,
come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata.
Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare,
secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati
nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti
condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella
tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere
superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna
regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per
investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente
a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo
pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 34
(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: "nell'esercizio 2015" sono inserite le seguenti:
"e in quelli antecedenti".
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole "e per l'anno 2016", sono
sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
dopo il con-una 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del
relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote
indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi
della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito
della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell
'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni fino
all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano stabilite
condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini
dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i diversi
regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica
anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori
gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more
delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad effettuare le
erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con
riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e
precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro
i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso
autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che
dovessero rendersi eventualmente necessari.".
4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento
erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2,
comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more
dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione
all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare
quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori
indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella
contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento,
come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita
in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione
dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi
successivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma
anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.".
Art. 35
(Misure urgenti in tema di riscossione)
Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni locali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse";
b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A
decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui
all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto
preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e
3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle
societa' da esse partecipate.".
Art. 36
(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di
rientro)
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione
di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla
razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e
comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e' stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per
i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti
nell'esercizio".
2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e'
sostituito dal seguente:
"457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e'
sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le
province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1
e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della
liquidazione di definire anche in via transattiva le partite
debitorie, sentiti i creditori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle
province che deliberano lo stato di dissesto finanziario
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto
finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.".
4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n.
208, dopo le parole "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le
seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a
obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto
".
Art. 37
(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti:
"abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte
salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o".
Art. 38
(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli
immobili pubblici )
1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e
successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3,
lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4,
lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di
impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle
erogazioni a favore dell'INPS e' autorizzata sulla base del
fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese
di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle
esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di
giugno.".
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) alla completa
dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi
quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di
investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del
risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica.". L'INPS provvede
all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: "al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai
commi 8-ter e 8-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1,
8-ter e 8-quater".
Art. 39
(Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per
funzioni conferite)
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il
quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di
ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale
di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio
delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La
predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza
unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della
regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto
pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei
Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.
Art. 40
(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le citta'
metropolitane)
1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno
rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali
nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo
applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1,
commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono
tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto
nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it , entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante
l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai
sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28
dicembre 2015, n, 208. La certificazione di cui al periodo precedente
e' firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco
metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo
di revisione economico-finanziaria.
TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
Art. 41
(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di
ricostruzione a seguito di eventi sismici)
1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5
milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno
2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e'
disposto con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate
annualmente alle finalita' di cui al comma 3, nell'ambito dello
stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo
andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del
28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006,
diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di
adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a
legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle
zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di
euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita', su
richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al
soccorso alla popolazione civile.
Art. 42
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016)
1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione
delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della
cessazione dello stato di emergenza,
2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la
ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita'
speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189
del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e
rendicontazione.
Art. 43
(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre 2017"
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017".
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017".
c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti "febbraio 2018";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al fine di
assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,
un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro
per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono
in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31
dicembre 2017.".
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, le
parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".
3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i soggetti diversi
da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal
16 febbraio 2018."
4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti" sono sostituite
dalle seguenti "entro il 16 dicembre 2017" e dopo le parole
"pagamento dei tributi" sono aggiunte le seguenti "oggetto di
sospensione".
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad
eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei
tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018,
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 44
(Proroga incentivi)
All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n.
45, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".
Art. 45
(Compensazione perdita gettito TARI)
All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare
ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,
un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro
con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni
di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di
TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso
articolo 1, commi 667 e 668.".
Art. 46
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a
far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al
25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta
precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento, possono
beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni,
delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del
valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'
economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro
il 31 dicembre 2017.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e per quello successivo.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la
sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al
31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE
Art. 47
(Interventi per il trasporto ferroviario)
1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di
cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il
relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto
alla sicurezza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita'
dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree
metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria
nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee.
4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee
regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi'
concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1,
ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi
comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria
nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e
individuando le necessarie risorse di copertura.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono
individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la
qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa
individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del
secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli
del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate.
Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al
patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del
contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la
relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.
6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a
rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n.2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fermi restando gli
obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70
milioni di euro per l'armo 2016. Le relative risorse sono trasferite
alla societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l.
per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della
societa', esclusivamente a copertura delle passivita', anche
pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura.
Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni gia'
realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
17 settembre 2016, n.218.
8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle
somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno
2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i
residui perenti, nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel
rispetto della vigente normativa europea.
9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo
della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le
modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233,
della legge 23 dicembre 2009, n, 191, come previsto dalla legge 5
gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita' propedeutiche
all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo
finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE)
1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per
l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le
imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in
favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri
ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 48
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta
all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)
1. I bacini di mobilita' per i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le citta' metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni
capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del
trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della
domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche,
demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della
struttura orografica, del livello di urbanizzazione e
dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La
definizione dei bacini di mobilita' rileva anche ai fini della
pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita'
urbana sostenibile.
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di
350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il
territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono
societa' interamente possedute dagli enti conferenti, che possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non e' ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.
3. La determinazione dei bacini di mobilita' avviene in base a una
quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico
locale e regionale con tutte le modalita' che si intende soddisfare,
avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione
della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e
non, nonche' delle fonti informative presenti all'interno
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Gli operatori gia' attivi nel bacino sono
tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai
servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta
di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e
riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la
facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di
cui al presente articolo.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del
contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti
affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle
medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto
di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle
caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie
di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di
efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale
dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile
1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono
disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto
-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera
a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari
l'Autorita' puo' prevedere eccezioni relative anche a lotti
comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra
le regioni interessate.
5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita' e dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere
al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei
servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario
dell'affidamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero scadra' tra la predetta data e fino
all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di
enti di governo.
6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: "a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di
quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa
vigente, nonche' ";
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: ". Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita'
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi
esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in
house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per
tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione
contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.".
7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti detta regole generali in
materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di procedere
alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte
dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma
restando la possibilita' di soluzioni diverse con particolare
riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti
di gara;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita' economica e finanziaria,
di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche' dei requisiti di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario
l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali
indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative
all'acquisto, alla
cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente
affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche
disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per
la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei
predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta' dei beni
strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente
all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario,
facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la
proprieta' dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a
soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con
capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei
dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia,
applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo
nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai
dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del
soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.
8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di regolazione
dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e
strumentali, disponibili a legislazione vigente.
9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a munirsi di valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni
singola uscita, se prevista, in conformita' alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge
regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a
sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non
superiore a 200 euro.
12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto al fenomeno
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico
possono affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e
contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti
non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili
come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo
svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori
esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari
per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di
richiedere l'esibizione di valido documento di identita', nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge.
Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed
ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un
programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma
precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.".
13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a
bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere
utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita' agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti
forze dell'ordine.
Art. 49
(Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa')
1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle
infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la
realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso
appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro,
un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento
rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento
nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e
delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere al
trasferimento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e
delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo corrispondente al
patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione
patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della
societa' e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal
conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si
applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni
posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e
indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato senza
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini
degli impegni assunti in sede europea ed e' subordinato alle seguenti
condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo
Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti
l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche
considerato quanto disposto dal comma 5, rispetto al valore del
contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato
da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di
esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad
ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque
denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad
oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie
straordinarie sul capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: "successive
modifiche" le parole: "dello statuto o" sono soppresse e il comma 6
del medesimo articolo 7 e' abrogato.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei
limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la
sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e
stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti
dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove
sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita'
ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di
ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche' apposita
preventiva informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere
CIPE nn, 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il
fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui
alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione,
alle finalita' di cui al comma precedente. Il CIPE individua le
risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro
aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalita',
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi
115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si
applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al
comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione
delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma
506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS
2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5%
delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla
medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%, per attivita' di
manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le
relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le
modalita' del "Fondo Unico ANAS", come definite dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 50
(Investimenti nel settore dei trasporti)
1. Al fine di favorire le attivita' di investimento nel settore dei
trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi
servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a deliberare e
sottoscrivere, anche in piu' soluzioni, un aumento del capitale
sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di
300 milioni di euro nell'anno 2017.
Art. 51
(Contenimento dei costi del trasporto aereo)
1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo,
ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari
previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con
traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo
soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro
delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo
svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore
del traffico aereo civile, non di sua spettanza.
Art. 52
(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)
1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole "Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di
Roma)" sono aggiunte le seguenti parole: "ciclovia del Garda,
ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna,
ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia
Tirrenica e ciclovia Adriatica".
CAPO II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
Art. 53
(APE)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di
cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di
cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello
complessivo di interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative di
cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime
attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo
di interruzione.
3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo
possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo
del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali,
comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi previsti dalla
disciplina che regola la cessione del credito e conservano le
medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il
finanziamento."
Art. 54
(Documento Unico di Regolarita' Contributiva)
1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi
dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione
agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta
definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita'
contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal
servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 55
(Premi di produttivita')
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma
189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore
di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non
superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di
erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta
l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti
stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data.
Art. 56
(Patent box)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito
complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali,
collegati tra loro da vincoli di complementarieta', ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente
quelli indicati nel primo periodo.";
b) al comma 40 la parola "terzo" e' sostituita dalla seguente:
"quarto";
c) il comma 42-ter e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per
i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016;
b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare,
a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al
comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle
modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio
2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di
coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai
commi 1, 2 e 3 nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo
scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate
per i marchi d'impresa.
Art. 57
(Attrazione per gli investimenti)
1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up
innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente:
"PMI."
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di
investimento", le parole: "sono soggetti ad imposizione secondo le
regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti ad
imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle
norme ordinarie,";
b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da
quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:
"95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una
dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni
previste dai commi 88 e 92, nonche' l'impegno a detenere gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno
5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni
qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati
di cui al comma 89.
95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari
oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono
deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive
operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non
oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o
realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli
investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la
base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo.";
d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati
al", le parole: "comma 90" sono sostituite dalle seguenti: "comma
102";
e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o
l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di
risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme
destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti
qualificati effettuati.".
3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
Art. 58
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa:
disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di
impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)
1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis In
caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a
seguito di cessazione dell'attivita', le somme prelevate a carico
delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse
sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei
soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."
Art. 59
(Transfer pricing)
1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.".
2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:
"Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di
cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui
redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita'
di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli
Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi
secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in
aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per
il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.".
Art. 60
(Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e
amministratori)
1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta,
a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali soeieta', enti od
organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti
ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o
gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso
redditi di capitale o redditi diversi se:
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e
gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso
effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo
effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o
del patrimonio netto nel caso di societa' o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno
i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che
tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo
del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale
investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione
che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano
realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al
capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i
suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di
decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se
precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di
cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della
gestione.
2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle
azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non
residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni,
quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali
rafforzati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o istituiti nel
territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
CAPO III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI
Art. 61
(Eventi sportivi di sci alpino)
1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto,
il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo,
e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di
interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune,
nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari
diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti a fune, nonche'
all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da
discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla
riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in
particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla
ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico
dei relativi interventi.
2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario,
nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle
risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal
comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi
di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli
enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilita' di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il
piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone
la durata e le stime di costo.
3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano
predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni
dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al
Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla
quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di
concerto, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona
e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la
valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il
commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza
di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e
sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima
conferenza di servizi.
4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il
piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale
di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua
modificazione o integrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere,
valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari
alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire adozione di
variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima
ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di
conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta
utile.
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali
dell'ordinamento nazionale, nonche' nei limiti delle risorse
stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione
degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4,
anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente
motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di quanto strettamente
necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera
del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione
Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi
approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il
piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo
materiale o economico alla realizzazione degli interventi del
progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate
oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4
sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come
di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e
negli accordi stessi.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo'; nel rispetto
degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante
per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare
ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui
agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone
dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio con gli
enti territoriali coinvolti. Il commissario puo', nel limite delle
risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui
complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti
di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel
rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al
comma 4.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario
invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una
relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione
contabile delle spese sostenute.
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del
progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura
funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le
risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento
dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle risorse rese
disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di
confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal
comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro
tempore della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la
individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere
connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia di
Belluno, di competenza della medesima societa'. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei
relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al
comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a.,
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli
interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative
connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la
descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di
durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la
possibilita' di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle
risorse disponibili.
16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano
predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva
il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti
commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni
sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per
lo Sport e della societa' ANAS S.p.a.
18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario
esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli
interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano
approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che svolge funzioni
di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma
17 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati
come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di
programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese
e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al
comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non
oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle
Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministro per lo Sport una relazione sulle attivita'
svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e' eseguita a
valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate
dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il
Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee
esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di anticipazione a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi
del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in
quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure
espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta'
privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi
hanno la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprieta'
privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli
interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora
l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalita' delle
infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le
prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia
necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e
l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle
attivita' sportive. La suddetta facolta' e' esercitata mediante
decreto, che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di
occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze
catastali, e' notificato almeno quindici giorni prima un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei
comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali
dei medesimi enti. In caso di irreperibilita' del proprietario
dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le
indennita' di occupazione e di espropriazione fanno carico alle
stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche
all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le
opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4
restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri
enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in
attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui
al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli
interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte
le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una
ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal
bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati
ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a
esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si
applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette
controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Art. 62
(Costruzione di impianti sportivi)
1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo' ricomprendere
anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da
quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla
fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la demolizione
dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione,
anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove
si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica
o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilita' puo'
contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o
del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili
di proprieta' della pubblica amministrazione per il raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il
diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere
durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque
non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e
trenta anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma
304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in
forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede
unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. Il verbale conclusivo puo' costituire adozione di
variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove
sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il
verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del
consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di
impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo
pubblico per attivita' commerciali e' consentita solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio.
In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di
suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano
sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con
oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice
dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la
medesima societa' sportiva.
4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la societa' o
l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando
altri soggetti.
5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una
capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto
il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione
della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Art. 63
(Misure per la Ryder Cup 2022)
1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del
progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai
contributi dello Stato, e' concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP
la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro.
La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato.
2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sulle attivita' svolte, accompagnata da
una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
Art. 64
(Servizi nelle scuole)
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta la convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei
servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli
interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli
immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative
statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i
soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli
ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione - quadro
Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari
all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area
omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della
convenzione-quadro Consip.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari
di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico
2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonche' di assicurare
la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip
S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli
acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98,
anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una
suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle
risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche
delle finalita' occupazionali, con il relativo livello di
aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate
e stipula il relativo contratto - quadro attraverso cui dette
istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la
stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia'
utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche' la
prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola
manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti
attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi
siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2017.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 65
(Autorita' nazionale di regolazione del settore postale)
1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai
compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore
postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi
65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori
nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2,
commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
Art. 66
(Disposizioni finanziarie)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 109 milioni di
euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di
40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni
di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 40 milioni di euro per
l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42,
commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno
2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno
2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a
3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro
per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede:
a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno
2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro
per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di
euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro anui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal
presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo
netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di
indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia
e finanza 2017 presentato alle Camere.
5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Art. 67
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico