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decreto legislativo, 25/5/2017
D.lgs 25/05/2017, n. 75, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt.....della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(GU n.130 del 7-6-2017)
decreto legislativo
Materia: lavoro / disciplina

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, commi 1, lett. a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche.

 

(GU n.130 del 7-6-2017)

 

  Vigente al: 22-6-2017   

 

 

Capo I

Disciplina delle fonti

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;

  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  16,

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)  e  17,  comma  1,

lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),

recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative

nella riunione del 15 febbraio 2017;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta

del 6 aprile 2017;

  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano

nella seduta del 6 aprile 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la

semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del

Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 19 maggio 2017;

  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze;

 

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo

                        30 marzo 2001, n. 165

 

  1.  All'articolo  2,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti:  «o  che

abbiano introdotto»;

  b) dopo le parole «essere  derogate»  sono  inserite  le  seguenti:

«nelle materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi

dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti  dal

presente decreto,»;

  c) dopo le parole «accordi  collettivi»  e'  inserita  la  seguente

«nazionali»;

  d) le parole «, solo qualora cio' sia espressamente previsto  dalla

legge» sono soppresse.

 

                               Art. 2

 

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo

                        30 marzo 2001, n. 165

 

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,

n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo le parole «alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro»  sono

inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di   pari

opportunita', e in particolare la direzione  e  l'organizzazione  del

lavoro nell'ambito degli uffici»;

  b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a  «l'esame  congiunto,»

sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione  ai

sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»;

  c) l'ultimo periodo e' soppresso.

 

                               Art. 3

 

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

il comma 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 I contratti  collettivi

nazionali possono integrare le procedure e  i  criteri  generali  per

l'attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2.  Sono  nulli  gli

accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto

con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

 

 Capo II

Fabbisogni

 

                              Art. 4

 

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo

                        30 marzo 2001, n. 165

 

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Organizzazione  degli

uffici e fabbisogni di personale»;

  b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli

uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,

in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,

gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione

sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche

disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,

efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni

di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle

attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo

emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate

eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del

piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi

di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento

alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale

indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei

limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il

personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali

previste a legislazione vigente.

  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna

amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la

sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e

secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito

del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto

previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012,  n.  135,   garantendo   la   neutralita'   finanziaria   della

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene

nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,

adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per

le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su

proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche

il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto

delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le

modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   ordinamenti.

Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la

preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti

collettivi nazionali.»;

  c) il comma 4-bis e' abrogato;

  d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Le  amministrazioni

pubbliche che non provvedono agli  adempimenti  di  cui  al  presente

articolo non possono assumere nuovo personale.»;

  e) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Sono  fatte

salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e

amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   (ATA)   delle   istituzioni

scolastiche  ed  educative  statali,  delle   istituzioni   di   alta

formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e  delle  istituzioni

universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al

decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del

servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve   le   particolari

disposizioni dettate dalla normativa di settore.».

  2. All'articolo 6-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse;

  b) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  amministrazioni

interessate dai processi di cui al presente  articolo  provvedono  al

congelamento dei posti e alla temporanea riduzione  dei  fondi  della

contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di

riallocazione e di mobilita' del personale.».

  3. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per  la

pianificazione dei fabbisogni di personale).  -  1.  Con  decreti  di

natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione

e  la  pubblica  amministrazione  di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze,  sono  definite,  nel  rispetto  degli

equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo  per  orientare  le

amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi  piani

dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  anche

con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e

competenze professionali.

  2. Le linee di indirizzo di cui al  comma  1  sono  definite  anche

sulla  base  delle  informazioni   rese   disponibili   dal   sistema

informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze

-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di   cui

all'articolo 60.

  3. Con riguardo alle  regioni,  agli  enti  regionali,  al  sistema

sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al  comma  1

sono adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131.  Con

riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i

decreti di cui al comma 1 sono adottati  di  concerto  anche  con  il

Ministro della salute.

  4. Le modalita' di acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui

all'articolo  60  sono  a  tal  fine  implementate   per   consentire

l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  le  professioni   e

relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai

fabbisogni.

  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le  modalita'

definite dall'articolo 60  le  predette  informazioni  e  i  relativi

aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al

Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei  contenuti

dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in

assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle  amministrazioni

di procedere alle assunzioni.

  6. Qualora, sulla base del monitoraggio  effettuato  dal  Ministero

dell'economia e delle finanze di intesa  con  il  Dipartimento  della

funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui  al  comma

2, con riferimento alle  amministrazioni  dello  Stato,  si  rilevino

incrementi di spesa correlati alle  politiche  assunzionali  tali  da

compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza  pubblica,  il

Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  con

decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive

delle linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1.  Con  riguardo  alle

regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed  agli

enti locali, le misure correttive sono adottate con le  modalita'  di

cui al comma 3.».

 

                               Art. 5

 

          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo

                        30 marzo 2001, n. 165

 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  E'  fatto

divieto alle amministrazioni  pubbliche  di  stipulare  contratti  di

collaborazione  che  si   concretano   in   prestazioni   di   lavoro

esclusivamente  personali,  continuative  e  le  cui   modalita'   di

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai

tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione

del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente

comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad

essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta

fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche

amministrazioni.»;

  b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) all'alinea, le  parole  «Per  esigenze»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,  per

specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» e'  inserita

la seguente «esclusivamente» e le parole  «di  natura  occasionale  o

coordinata e continuativa,» sono soppresse;

  2) alla lettera d), la parola «luogo,» e' soppressa;

  3)  al  secondo  periodo,  le  parole  «di  natura  occasionale   o

coordinata e continuativa» sono soppresse;

  4)  al  terzo  periodo,  le  parole  «Il  ricorso  a  contratti  di

collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  lo  svolgimento  di

funzioni ordinarie o l'utilizzo  dei  collaboratori  come  lavoratori

subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti

di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni  ordinarie  o

l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo  comma  come

lavoratori subordinati».

  c)  al  comma  6-quater  le  parole  «di  controllo  interno»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «indipendenti  di  valutazione  di  cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

  d) dopo il comma 6-quater e' inserito  il  seguente:  «6-quinquies.

Rimangono ferme  le  speciali  disposizioni  previste  per  gli  enti

pubblici di ricerca  dall'articolo  14  del  decreto  legislativo  25

novembre 2016, n. 218.».

 

 Capo III

Reclutamento e incompatibilità

 

                               Art. 6

 

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le  seguenti:

«e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando

il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per

cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'

superiore, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  400,  comma

15, del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  e  dal  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita' di richiedere,

tra  i  requisiti  previsti  per  specifici  profili  o  livelli   di

inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve

comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli  rilevanti  ai

fini del concorso.»;

  b) al  comma  3-bis,  lettera  b),  le  parole  «di  collaborazione

coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro

flessibile»;

  c) al comma  4,  le  parole  «della  programmazione  triennale  del

fabbisogno di personale deliberata ai sensi  dell'articolo  39  della

legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «del  piano  triennale

dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;

  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30

ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al  comma  4,  le

restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle  proprie

procedure  selettive,  possono  rivolgersi  al   Dipartimento   della

funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione  del

Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),

di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte  comunque

salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali  fini,  la

Commissione  RIPAM  si  avvale  di  personale  messo  a  disposizione

dall'Associazione Formez PA.»;

  e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell'ipotesi  di

cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare  un  contributo  di

ammissione,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma   3-septies   del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni

nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

  5.2. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  anche  avvalendosi

dell'Associazione Formez  PA  e  della  Commissione  RIPAM,  elabora,

previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo

4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo

amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla

valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello

nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,

nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in

materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei

titoli  del  personale  sanitario,  tecnico  e  professionale,  anche

dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto

con il Ministero della salute.».

 

                               Art. 7

 

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono  sostituite

dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche',  ove  opportuno  in

relazione  al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre   lingue

straniere».

 

                               Art. 8

 

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

  b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun  anno  le»

sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole  «a  comunicare»

e' inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su  apposito

supporto magnetico» e le parole  «,  relativi  all'anno  precedente,»

sono soppresse;

  c) al comma 14,  primo  periodo,  le  parole  da:  «o  su  supporto

magnetico» fino  a  «compensi  corrisposti.»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, tempestivamente e  comunque  nei  termini  previsti  dal

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli

15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013,  relativi  a

tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».

 

 Capo IV

Lavoro flessibile

 

                               Art. 9

 

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Personale  a  tempo

determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;

  b) al comma 2 il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai

seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti

di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione  e

lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,

nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal

codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro

nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se

ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le

amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al

primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di

carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto

delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo

35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono

essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di

precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le

procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente

decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo

determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina

ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali

di lavoro.»;

  c) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  I  rinvii

operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  ai  contratti

collettivi  devono  intendersi  riferiti,  per  quanto  riguarda   le

amministrazioni  pubbliche,   ai   contratti   collettivi   nazionali

stipulati dall'ARAN.»;

  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere

gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite

istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la  semplificazione

e la pubblica amministrazione, le amministrazioni  redigono,  dandone

informazione   alle   organizzazioni    sindacali    tramite    invio

all'Osservatorio paritetico presso l'Aran,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo

sulle tipologie di lavoro flessibile  utilizzate,  con  l'indicazione

dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto  della

normativa vigente in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  da

trasmettere, entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ai  nuclei  di

valutazione e agli  organismi  indipendenti  di  valutazione  di  cui

all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,

nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento

della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al

Parlamento.»;

  e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;

  f)  al  comma  5-quater,  primo  periodo,  le   parole   «a   tempo

determinato» sono soppresse;

  g) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il

presente articolo,  fatto  salvo  il  comma  5,  non  si  applica  al

reclutamento  del  personale  docente,  educativo  e  amministrativo,

tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni

scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le  istituzioni

di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli  enti  di

ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4,  del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,  rimane  fermo  quanto

stabilito dal medesimo decreto.».

 

 Capo V

Misure di sostegno alla disabilità

 

                               Art. 10

 

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.

165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta  nazionale  per

l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con  disabilita').

- 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza

del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione  in

ambiente  di  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito

Consulta.

  2. La Consulta e' composta da un  rappresentante  del  Dipartimento

della funzione pubblica, un rappresentante del  Dipartimento  per  le

pari opportunita', un rappresentante del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, un rappresentante del Ministero della  salute,  un

rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   un   rappresentante   dell'Agenzia

nazionale politiche attive del  lavoro  (ANPAL),  due  rappresentanti

designati dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti  delle

organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano

nazionale e due rappresentanti delle  associazioni  del  mondo  della

disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui  all'articolo

3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della  Consulta  non

spettano gettoni di  presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti

comunque  denominati,  ad  eccezione   del   rimborso   delle   spese

effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

  3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

  a) elabora piani, programmi e linee di  indirizzo  per  ottemperare

agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

  b)  effettua  il  monitoraggio  sul  rispetto  degli  obblighi   di

comunicazione di cui all'articolo 39-quater;

  c) propone  alle  amministrazioni  pubbliche  iniziative  e  misure

innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione  e

alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori

disabili nelle pubbliche amministrazioni;

  d)   prevede   interventi   straordinari   per   l'adozione   degli

accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo

3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

  e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle

disposizioni in materia di tutela e  sostegno  della  disabilita'  da

parte delle amministrazioni, con particolare riferimento  alle  forme

di agevolazione previste dalla legge e  alla  complessiva  disciplina

delle quote di riserva.

  Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone

con disabilita'). - 1. Al fine di garantire un'efficace  integrazione

nell'ambiente  di  lavoro   delle   persone   con   disabilita',   le

amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica e  nell'ambito  delle  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,

nominano un responsabile dei processi di inserimento.

  2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge  le  seguenti

funzioni:

  a) cura i rapporti con il  centro  per  l'impiego  territorialmente

competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche'  con  i

servizi territoriali per l'inserimento mirato;

  b)  predispone,  sentito  il  medico   competente   della   propria

amministrazione ed eventualmente il  comitato  tecnico  di  cui  alla

legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,

ove   necessario,   le   soluzioni   tecnologiche   per    facilitare

l'integrazione al lavoro anche ai fini  dei  necessari  accomodamenti

ragionevoli  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-bis,   del   decreto

legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

  c) verifica l'attuazione del processo di inserimento,  recependo  e

segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di

difficolta' di integrazione.

  Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo

1999, n. 68). - 1. Al fine  di  verificare  la  corretta  e  uniforme

applicazione della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  amministrazioni

pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in  materia  di

collocamento obbligatorio, inviano il prospetto  informativo  di  cui

all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al  Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al  Centro  per

l'impiego territorialmente competente.

  2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni  pubbliche

di cui al  comma  1  trasmettono,  in  via  telematica,  al  servizio

inserimento  lavorativo  disabili  territorialmente  competente,   al

Dipartimento della funzione pubblica e  al  Ministero  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali  una  comunicazione  contenente   tempi   e

modalita' di copertura della quota di riserva. In tale  comunicazione

sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili

professionali per i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della

scuola dell'obbligo, riservati ai  soggetti  di  cui  all'articolo  8

della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa,  le  convenzioni

di cui all'articolo 11 della citata  legge.  Tali  informazioni  sono

trasmesse anche al fine di consentire una  opportuna  verifica  della

disciplina delle  quote  di  riserva,  in  rapporto  anche  a  quanto

previsto  per  le  vittime   del   terrorismo,   della   criminalita'

organizzata e del dovere. Le  informazioni  sono  altresi'  trasmesse

alla Consulta nazionale per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro

delle persone con disabilita', ai fini di  cui  all'articolo  39-bis,

comma 3, lettera e).

  3. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  raccolte

nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del  decreto-legge

28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9

agosto 2013, n. 99.

  4. In caso di mancata osservanza delle  disposizioni  del  presente

articolo o di mancato rispetto dei tempi  concordati,  i  centri  per

l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla

graduatoria  vigente  con  profilo  professionale   generico,   dando

comunicazione  delle  inadempienze  al  Dipartimento  della  funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

 

 Capo VI

Contrattazione

 

                               Art. 11

 

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  contrattazione

collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni  sindacali

e si svolge con le modalita' previste  dal  presente  decreto.  Nelle

materie relative alle sanzioni disciplinari, alla  valutazione  delle

prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento  accessorio,

della mobilita',  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  nei

limiti  previsti  dalle  norme   di   legge.   Sono   escluse   dalla

contrattazione collettiva  le  materie  attinenti  all'organizzazione

degli uffici, quelle oggetto di  partecipazione  sindacale  ai  sensi

dell'articolo 9, quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai

sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento

e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'  quelle  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,  n.

421.»;

  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita»  sono

inserite le seguenti: «area o»;

  c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita' della  performance»

sono  inserite  le  seguenti:   «,   destinandovi,   per   l'ottimale

perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota

prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai   trattamenti   economici

accessori comunque denominati»;

  2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta  quota

e'  collegata  alle  risorse  variabili  determinate  per  l'anno  di

riferimento.»;

  3. al quarto periodo la parola «Essa» e' sostituita dalle seguenti:

«La contrattazione collettiva integrativa»;

    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in

cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione  di  un  contratto

collettivo  integrativo,  qualora  il  protrarsi   delle   trattative

determini   un    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione

amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede

fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via

provvisoria, sulle materie oggetto  del  mancato  accordo  fino  alla

successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di

pervenire in tempi celeri alla conclusione  dell'accordo.  Agli  atti

adottati unilateralmente si applicano le procedure  di  controllo  di

compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I

contratti collettivi nazionali possono individuare un termine  minimo

di durata delle sessioni negoziali in  sede  decentrata,  decorso  il

quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,  in

via provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo.  E'

istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della

finanza pubblica, un osservatorio a composizione  paritetica  con  il

compito di  monitorare  i  casi  e  le  modalita'  con  cui  ciascuna

amministrazione  adotta  gli  atti   di   cui   al   primo   periodo.

L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente

motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla

funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano

compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese

comunque denominati.»;

  e) il comma 3-quater e' abrogato;

  f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei  vincoli

di  bilancio  e  del  patto  di  stabilita'»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il  sesto  periodo

e' sostituito dai  seguenti:  «In  caso  di  superamento  di  vincoli

finanziari accertato da parte delle sezioni  regionali  di  controllo

della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del

Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di

recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,  con  quote

annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle

in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al  fine  di

non    pregiudicare    l'ordinata     prosecuzione     dell'attivita'

amministrativa  delle  amministrazioni  interessate,  la  quota   del

recupero non puo' eccedere il 25 per cento  delle  risorse  destinate

alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui  al

periodo precedente, previa certificazione degli organi  di  controllo

di  cui  all'articolo  40-bis,  comma   1,   e'   corrispondentemente

incrementato.  In  alternativa  a   quanto   disposto   dal   periodo

precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine

per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate,  per  un

periodo non superiore a cinque anni,  a  condizione  che  adottino  o

abbiano adottato  le  misure  di  contenimento  della  spesa  di  cui

all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,

dimostrino  l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni   di   spesa

previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori

riduzioni   di   spesa   derivanti   dall'adozione   di   misure   di

razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a

processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie

strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione

di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del

parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria,  allegata  al

conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.»;

  g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere

apposite  clausole  che  impediscono  incrementi  della   consistenza

complessiva  delle  risorse  destinate   ai   trattamenti   economici

accessori, nei casi in  cui  i  dati  sulle  assenze,  a  livello  di

amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati  a

consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione  in

determinati periodi  in  cui  e'  necessario  assicurare  continuita'

nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita'

con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi

scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

  4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi

destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne   un

utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti

del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della

qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede

al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle

discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati

alla contrattazione integrativa.».

 

 Capo VII

Responsabilità disciplinare

 

                               Art. 12

 

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n.  165,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La

violazione dolosa o colposa delle suddette  disposizioni  costituisce

illecito disciplinare  in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro

applicazione.».

 

                               Art. 13

 

Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,

                               n. 165

 

  1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni  di

minore  gravita',  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  della

sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare  e'  di

competenza  del  responsabile  della  struttura  presso  cui   presta

servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e'  previsto  il

rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita  dal  contratto

collettivo.»;

  b)  il  comma  2  e'  sostituito   dal   seguente:   «2.   Ciascuna

amministrazione, secondo il proprio ordinamento e  nell'ambito  della

propria  organizzazione,  individua  l'ufficio  per  i   procedimenti

disciplinari competente  per  le  infrazioni  punibili  con  sanzione

superiore al rimprovero verbale e ne  attribuisce  la  titolarita'  e

responsabilita'.»;

  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le  amministrazioni,

previa convenzione, possono prevedere  la  gestione  unificata  delle

funzioni dell'ufficio competente  per  i  procedimenti  disciplinari,

senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto

previsto  dall'articolo  55-quater,  commi  3-bis  e  3-ter,  per  le

infrazioni  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  di  sanzioni

superiori al rimprovero  verbale,  il  responsabile  della  struttura

presso cui presta servizio il dipendente, segnala  immediatamente,  e

comunque  entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i

procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza  disciplinare

di  cui  abbia  avuto  conoscenza.   L'Ufficio   competente   per   i

procedimenti disciplinari, con  immediatezza  e  comunque  non  oltre

trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,

ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei

fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione

scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di

almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Il dipendente puo' farsi assistere da un  procuratore  ovvero  da  un

rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce

mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la

possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo'

richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola

volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in

misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis,

comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del

procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari

conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di   archiviazione   o   di

irrogazione   della   sanzione,   entro   centoventi   giorni   dalla

contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del

procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento   di

sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio

competente   di   ogni   amministrazione,   per    via    telematica,

all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla

loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il

nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»;

  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La  comunicazione  di

contestazione   dell'addebito   al   dipendente,   nell'ambito    del

procedimento disciplinare, e' effettuata  tramite  posta  elettronica

certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea  casella

di posta, ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso

della posta elettronica certificata  o  della  consegna  a  mano,  le

comunicazioni  sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale   con

ricevuta  di  ritorno.   Per   le   comunicazioni   successive   alla

contestazione  dell'addebito,  e'  consentita  la  comunicazione  tra

l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica  o

altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi  dell'articolo

47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,

n. 82, ovvero anche al numero di  fax  o  altro  indirizzo  di  posta

elettronica,  previamente  comunicati  dal  dipendente  o   dal   suo

procuratore.»;

  f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i

procedimenti disciplinari possono acquisire da altre  amministrazioni

pubbliche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'Ufficio   per   i

procedimenti disciplinari puo'  acquisire  da  altre  amministrazioni

pubbliche»;

  g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le  parole

«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole

«o ad una  diversa»  sono  soppresse,  e  le  parole  «dall'autorita'

disciplinare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dall'Ufficio

disciplinare»;

  h)  al  comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «concluso    sono

sostituite  dalle  seguenti:  «concluso    e  l'ultimo  periodo  e'

sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente  in

pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per  i  procedimenti

disciplinari  che  abbia  in  carico  gli  atti  provvede  alla  loro

tempestiva   trasmissione   al   competente   ufficio    disciplinare

dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In  tali

casi il procedimento disciplinare  e'  interrotto  e  dalla  data  di

ricezione   degli   atti   da   parte    dell'ufficio    disciplinare

dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono

nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione

del procedimento. Nel caso in cui  l'amministrazione  di  provenienza

venga a  conoscenza  dell'illecito  disciplinare  successivamente  al

trasferimento del dipendente, la stessa  Amministrazione  provvede  a

segnalare immediatamente  e  comunque  entro  venti  giorni  i  fatti

ritenuti di rilevanza disciplinare  all'Ufficio  per  i  procedimenti

disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente  e'  stato

trasferito e dalla data  di  ricezione  della  predetta  segnalazione

decorrono i termini per  la  contestazione  dell'addebito  e  per  la

conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare

vengono  in  ogni  caso  comunicati  anche   all'amministrazione   di

provenienza del dipendente.»;

  i) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  cessazione  del

rapporto di lavoro estingue il procedimento  disciplinare  salvo  che

per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del  licenziamento

o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal  servizio.

In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai  fini  degli

effetti giuridici ed economici  non  preclusi  dalla  cessazione  del

rapporto di lavoro.»;

  j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. Sono nulle le  disposizioni  di  regolamento,  le  clausole

contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque  qualificate,  che

prevedano  per  l'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari   requisiti

formali o  procedurali  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nel

presente  articolo  o  che   comunque   aggravino   il   procedimento

disciplinare.

  9-ter.  La  violazione  dei  termini  e  delle   disposizioni   sul

procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater,

fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia

imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne'

l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non

risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del

dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare,

anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso

concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il   principio   di

tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater,

commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la

contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del

procedimento.

  9-quater. Per il personale  docente,  educativo  e  amministrativo,

tecnico e ausiliario  (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed

educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per

le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla  sospensione

dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di

competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica

dirigenziale  e  si  svolge  secondo  le  disposizioni  del  presente

articolo. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica

dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni  piu'

gravi  di  quelle  indicate  nel  primo  periodo,   il   procedimento

disciplinare  si  svolge  dinanzi  all'Ufficio   competente   per   i

procedimenti disciplinari.».

 

                               Art. 14

 

Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,

                               n. 165

 

  1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al  terzo  periodo,

le parole da  «Per  le  infrazioni»  a  «l'ufficio  competente»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  infrazioni  per  le  quali  e'

applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio  con

privazione  della  retribuzione  fino  a  dieci   giorni,   l'ufficio

competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da  «,  salva

la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle  seguenti:

«.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,   il   procedimento

disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione

giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per  concludere  il

procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale   non

definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la

sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti   del

dipendente.»;

  b) al comma 2 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite

dalle   seguenti:   «l'ufficio   competente   per   i    procedimenti

disciplinari»;

  c) al comma 3 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite

dalle   seguenti:   «l'ufficio   competente   per   i    procedimenti

disciplinari»;

  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi  di  cui  ai

commi 1, 2 e 3, il  procedimento  disciplinare  e',  rispettivamente,

ripreso   o   riaperto,   mediante   rinnovo   della    contestazione

dell'addebito,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   della

sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione

di appartenenza del dipendente, ovvero dal  ricevimento  dell'istanza

di riapertura. Il procedimento  si  svolge  secondo  quanto  previsto

nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei  termini  ivi

previsti  per  la   conclusione   dello   stesso.   Ai   fini   delle

determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel  procedimento

disciplinare   ripreso   o   riaperto,   applica   le    disposizioni

dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

 

                               Art. 15

 

Modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo

                            2001, n. 165

 

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera  f)  sono  inserite  le  seguenti:

«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento,  ai

sensi dell'articolo 54, comma 3;

  f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di

cui all'articolo 55-sexies, comma 3;

  f-quater)  la  reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la

prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede

disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   un   periodo

complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;

  f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto   alla   reiterata

violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa,

stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   contratto

collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti

dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante

valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun

anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del

2009.»;

  b) il comma 2 e' abrogato;

  c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi

in cui le condotte punibili con il licenziamento  sono  accertate  in

flagranza,  si  applicano  le  previsioni  dei  commi  da   3-bis   a

3-quinquies.».

 

                               Art. 16

 

Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30  marzo

                            2001, n. 165

 

  1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  2,  le  parole   «il   danno   all'immagine   subiti

dall'amministrazione.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  danno

d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;

  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b),  i

contratti collettivi nazionali individuano le condotte e  fissano  le

corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi  di

ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con  le

giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento  ai

casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi  nei

quali  e'  necessario  assicurare  continuita'  nell'erogazione   dei

servizi all'utenza.».

 

                               Art. 17

 

Modifiche all'articolo 55-sexies del  decreto  legislativo  30  marzo

                            2001, n. 165

 

  1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  violazione  di

obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato

la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno,  comporta

comunque, nei confronti del dipendente  responsabile,  l'applicazione

della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da

un minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  in

proporzione all'entita'  del  risarcimento,  salvo  che  ricorrano  i

presupposti  per  l'applicazione   di   una   piu'   grave   sanzione

disciplinare.»;

  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato  esercizio

o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al

ritardo, senza  giustificato  motivo,  degli  atti  del  procedimento

disciplinare, inclusa la segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,

comma  4,  ovvero  a  valutazioni  manifestamente  irragionevoli   di

insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi  oggettiva

e  palese  rilevanza   disciplinare,   comporta,   per   i   soggetti

responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un

massimo di tre mesi, salva la  maggiore  sanzione  del  licenziamento

prevista nei casi di cui all'articolo  55-quater,  comma  1,  lettera

f-ter), e comma 3-quinquies. Tale  condotta,  per  il  personale  con

qualifica  dirigenziale  o   titolare   di   funzioni   o   incarichi

dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di  cui

all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione  individua

preventivamente  il  titolare   dell'azione   disciplinare   per   le

infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili

dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.».

 

 Capo VIII

Polo unico per le visite fiscali

 

                               Art. 18

 

Modifiche all'articolo 55-septies del decreto  legislativo  30  marzo

                            2001, n. 165

 

  1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I

controlli sulla validita' delle suddette  certificazioni  restano  in

capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;

  b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita  dalle  seguenti:

«resa   disponibile»   e   dopo   le   parole    «all'amministrazione

interessata.» e' inserito il seguente periodo: «L'Istituto  nazionale

della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per  lo

svolgimento delle attivita'  di  cui  al  successivo  comma  3  anche

mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.  I  relativi

certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;

  c)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:   «2-bis.   Gli

accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per

malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via  esclusiva

dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che

provvede nei limiti delle risorse  trasferite  delle  Amministrazioni

interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e'

disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate  dall'Inps  con  le

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in

campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni

e' adottato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione e con  il  Ministro  della  salute,  sentito

l'Inps  per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e   sentite   la

Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli

odontoiatri e le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente

rappresentative. Le convenzioni garantiscono il  prioritario  ricorso

ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,  comma  10-bis,

del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  tutte  le

funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per

malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi   comprese   le   attivita'

ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il  predetto  atto  di

indirizzo  stabilisce,  altresi',  la   durata   delle   convenzioni,

demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa  durata,

la disciplina delle incompatibilita' in relazione  alle  funzioni  di

certificazione delle malattie.»;

  d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.  Al  fine  di

armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono

stabilite le fasce orarie di  reperibilita'  entro  le  quali  devono

essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita'

per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento,  anche

con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio  per

malattia. Qualora il  dipendente  debba  allontanarsi  dall'indirizzo

comunicato durante le fasce di reperibilita'  per  effettuare  visite

mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per   altri

giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,  e'

tenuto a darne preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a

sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.».

 

 Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

 

                               Art. 19

 

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare

il piu'  efficace  controllo  del  costo  del  lavoro,  il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,

provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di

tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;

  b) il comma 2 e' abrogato;

  c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di

controllo  della  spesa  di  personale  di  cui  al  comma  1,»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le

parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

 

                               Art. 20

 

                     Superamento del precariato

                   nelle pubbliche amministrazioni

 

  1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre

il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'

acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale

dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione

della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato

personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in

vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato

presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle

medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate

presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede

all'assunzione;

  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze

dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono

bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui

all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato

accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura

finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore

al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore

della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile

presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni

di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso

l'amministrazione che bandisce il concorso.

  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa   di

personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio  2018-2020,  ai

soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti

finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle

norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a

tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico,

utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro

flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio

2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare

medio  nel  triennio  2015-2017  a   condizione   che   le   medesime

amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa

spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle

correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo

interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei

propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore

di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto

di cui al predetto articolo 9, comma 28.

  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere

applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno

rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto

speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio

delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i

limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi

previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente

individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano

la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri

obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo

interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo

1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti

territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano

inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale

cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   periodo

precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a

tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse

utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto

previsto dal presente articolo.

  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto

divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori

rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per

le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma

9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,

e' abrogato.

  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato

negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del

decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle

regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in

virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti

di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di

cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle

risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del

personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario

(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino

all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera

e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al

presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta

formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del

presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di

cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Il  presente

articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione  di

lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

  10.   Per   il   personale    medico,    tecnico-professionale    e

infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  continuano  ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  543,  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al  31

dicembre   2018   per   l'indizione   delle   procedure   concorsuali

straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e  al  31

ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di  lavoro  flessibile

ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.

208.

  11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale

tecnico-professionale  e  infermieristico  del   Servizio   sanitario

nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate  dal

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,  anche  ove

lo stesso abbia maturato il periodo  di  tre  anni  di  lavoro  negli

ultimi otto anni rispettivamente presso diverse  amministrazioni  del

Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e  istituzioni  di

ricerca.

  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il

personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione

di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso

del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si

considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di

provenienza.

  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo

1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono

consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al

presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare,

altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi

regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri

previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.

296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al

netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle

regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga

degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita'

previste dall'ultimo periodo del comma 4.

 

                               Art. 21

 

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

                                 165

 

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il

giudice, con la sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il

licenziamento, condanna  l'amministrazione  alla  reintegrazione  del

lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'

risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per

il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo

dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva

reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle  ventiquattro

mensilita', dedotto quanto  il  lavoratore  abbia  percepito  per  lo

svolgimento di altre attivita' lavorative. Il  datore  di  lavoro  e'

condannato, altresi', per il  medesimo  periodo,  al  versamento  dei

contributi previdenziali e assistenziali.»;

  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Nel  caso  di

annullamento   della   sanzione   disciplinare   per    difetto    di

proporzionalita', il  giudice  puo'  rideterminare  la  sanzione,  in

applicazione delle disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti,

tenendo conto della gravita'  del  comportamento  e  dello  specifico

interesse pubblico violato.».

 

                               Art. 22

 

             Disposizioni di coordinamento e transitorie

 

  1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di  cui

all'articolo 6-ter del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  come

introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto.  In  sede  di  prima

applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto

legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si

applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il

termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di

indirizzo di cui al primo periodo.

  2. La disposizione di cui  all'articolo  55-septies,  comma  2-bis,

primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che

attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli

accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per

malattia, si applica  a  decorrere  dal    settembre  2017  e,  nei

confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative

statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.  Il  decreto  di

adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma

2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  introdotto  dal

presente decreto, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del

medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   In   sede   di   prima

applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,

sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici

fiscali. L'atto di indirizzo detta altresi' la disciplina transitoria

da  applicarsi  agli  accertamenti   medico-legali   sui   dipendenti

pubblici, a decorrere dal 1°  settembre  2017,  in  caso  di  mancata

stipula delle predette convenzioni.

  3.  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis)

a decorrere dall'entrata in vigore  dell'articolo  55-septies,  comma

2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

e'  assegnato  all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale

l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro

per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d'anno  a  decorrere

dall'anno 2019. A  tal  fine  sono  corrispondentemente  ridotti  gli

stanziamenti iscritti negli  stati  di  previsione  della  spesa  del

bilancio dello Stato, utilizzando  le  risorse  disponibili  relative

all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le  predette  risorse

sono finalizzate esclusivamente ai controlli  sulle  assenze  di  cui

all'articolo 55-septies, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale

predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia  e  delle

finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento

della  funzione  pubblica  al  fine  di  consentire  il  monitoraggio

sull'utilizzo di tali risorse.»;

  b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle

seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende  sanitarie

locali» sono soppresse;

  2) il secondo periodo e' soppresso.

  4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  a)  le  parole  «Ministero  della  ricerca  scientifica»,   ovunque

ricorrano,    sono    sostituite    dalle    seguenti:     «Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

  b) le parole «del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

economica»  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle   seguenti:

«dell'economia e delle finanze»;

  5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono  inserite  le

seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le

parole «un modello di rilevazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«le modalita' di acquisizione», dopo le parole «in  quiescenza»  sono

inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo  le

parole «per la loro evidenziazione» sono  inserite  le  seguenti:  «,

limitatamente al personale dipendente dei ministeri,»,  e  le  parole

«ai bilanci» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  bilancio  dello

Stato»;

  b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «altresi',  un»  sono

sostituite dalle seguenti: «altresi', il»;

  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «rilevate  secondo  il

modello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilevate  secondo   le

modalita'» e il terzo periodo e' soppresso;

  d) al comma 3,  dopo  le  parole  «le  aziende»  sono  inserite  le

seguenti: «e gli enti»;

  e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione  pubblica»  sono

sostituite dalle seguenti: «Ministro  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione»;

  f) al comma 6, secondo periodo, le parole «,  dei  rendimenti,  dei

risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.

  6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,

n. 468,» sono sostituite dalle seguenti:  «17,  comma  12-bis,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.

  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo

il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di   non

pregiudicare l'ordinata  prosecuzione  dell'attivita'  amministrativa

delle amministrazioni interessate, la quota  del  recupero  non  puo'

eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla  contrattazione

integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,

previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo

40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'

corrispondentemente incrementato.».

  8. Il divieto di cui  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si

applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

  9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del  2015

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, le parole «Fino  al  completo  riordino  della

disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da  parte

delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla  seguente:

«La» e la parola «medesime» e' sostituita dalle seguenti:  «pubbliche

amministrazioni»;

  b) il secondo periodo e' soppresso.

  10. All'articolo 1, comma 410, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono  sostituite  dalle

seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165».

  11. Con riferimento alle disposizioni di  cui  all'articolo  6  del

decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  modificate  dal  presente

decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le  procedure

di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui

all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge  30  giugno

2016, n. 117, convertito dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  e

all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente  decreto  si

applicano agli incarichi  conferiti  successivamente  al    gennaio

2018.

  13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano  agli  illeciti

disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

  14. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni  di

monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di  cui

al presente decreto.

  15. Per il triennio 2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al

fine di valorizzare le professionalita'  interne,  possono  attivare,

nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali,  procedure  selettive

per la progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,

fermo restando  il  possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per

l'accesso  dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure

selettive riservate non puo' superare  il  20  per  cento  di  quelli

previsti nei piani dei fabbisogni come  nuove  assunzioni  consentite

per la relativa area o categoria.  In  ogni  caso,  l'attivazione  di

dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero

di posti individuati, la corrispondente riduzione  della  percentuale

di riserva di posti destinata al personale interno,  utilizzabile  da

ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le  aree  di  cui

all'articolo 52  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Tali

procedure selettive prevedono prove volte ad accertare  la  capacita'

dei candidati di utilizzare  e  applicare  nozioni  teoriche  per  la

soluzione di problemi  specifici  e  casi  concreti.  La  valutazione

positiva conseguita dal dipendente per almeno tre  anni,  l'attivita'

svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale  superamento  di

precedenti procedure selettive,  costituiscono  titoli  rilevanti  ai

fini dell'attribuzione dei posti  riservati  per  l'accesso  all'area

superiore.

  16. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del

2001, dopo le parole  «ricercatori  universitari»  sono  inserite  le

seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».

                               Art. 23

 

                Salario accessorio e sperimentazione

 

  1.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione   dei

trattamenti economici accessori del personale  delle  amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni  comparto  o

area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse  di  cui  al

comma 2, la  graduale  convergenza  dei  medesimi  trattamenti  anche

mediante  la  differenziata  distribuzione,  distintamente   per   il

personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse  finanziarie

destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa

di ciascuna amministrazione.

  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare

la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la

qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed

economicita'  dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo

l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal      gennaio   2017,

l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al

trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'

superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno

potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse    aggiuntive    alla

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di

stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di

cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  puo'  superare  il

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura

proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell'anno

2016.

  3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto  dal

comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti  del

Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla

componente variabile dei fondi per il salario accessorio,  anche  per

l'attivazione dei servizi o di  processi  di  riorganizzazione  e  il

relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio  e  delle

vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e

in coerenza con la normativa contrattuale  vigente  per  la  medesima

componente variabile.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre  2020,  in

via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'

Metropolitane che rispettano i requisiti di cui  al  secondo  periodo

possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2,  l'ammontare

della  componente  variabile  dei   fondi   per   la   contrattazione

integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i  predetti

enti, anche di livello dirigenziale, in misura non  superiore  a  una

percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita  con

decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su

proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta

giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.  Il

predetto decreto individua i requisiti da rispettare  ai  fini  della

partecipazione alla sperimentazione di  cui  al  periodo  precedente,

tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

  a)  fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   1,   comma

557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese  di

personale e le entrate correnti considerate  al  netto  di  quelle  a

destinazione vincolata;

  b) il rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio  di  cui

all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

  c) il rispetto del  termine  di  pagamento  dei  debiti  di  natura

commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge  24

aprile 2014, n. 66;

  d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e  retribuzione

complessiva.

  5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui  al  primo

periodo del comma 4, con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  acquisizione  del

parere in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale

superamento degli attuali  vincoli  assunzionali,  in  favore  di  un

meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria  della  spesa  per

personale valutata anche in base ai  criteri  per  la  partecipazione

alla sperimentazione, previa individuazione di  specifici  meccanismi

che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico

della  finanza  pubblica.  Nell'ambito  della   sperimentazione,   le

procedure concorsuali finalizzate al  reclutamento  di  personale  in

attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli

enti di cui al  comma  3  alla  Commissione  interministeriale  RIPAM

istituita  con  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  e

successive modificazioni.

  6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.

281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in  via  permanente

delle disposizioni contenute nei commi  4  e  5  nonche'  l'eventuale

estensione ad altre amministrazioni pubbliche,  ivi  comprese  quelle

del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di  specifici

meccanismi che consentano l'effettiva assenza  di  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

  7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che  compromettono  gli

obiettivi e gli  equilibri  di  finanza  pubblica,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate  le  necessarie

misure correttive.

 

                               Art. 24

 

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili a  legislazione  vigente,  ivi  comprese  quelle  di  cui

all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

 

                               Art. 25

 

                             Abrogazioni

 

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo  59  e'

abrogato.

  2.  Al  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con

modificazione, dalla legge 9 marzo  2006,  n.  80,  l'articolo  7  e'

abrogato.

  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il  comma

339 e' abrogato.

  4. I commi 219, 220, 222 e  224  dell'articolo  1  della  legge  28

dicembre 2015, n.  208  nonche'  il  quarto  periodo  del  comma  227

dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

 

                             MATTARELLA

 

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del

                                  Consiglio dei ministri

 

                                  Madia,     Ministro     per      la

                                  semplificazione   e   la   pubblica

                                  amministrazione

 

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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