DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 maggio 2017, n. 88
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.
(GU n.138 del 16-6-2017)
Vigente al: 17-6-2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017
e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle
condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al
compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta,
alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11
dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore al
periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il
conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma
6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le
attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in
via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge
le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un
periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno
precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a
quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di
cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita'
lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto;
Visto l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabiliscono l'importo mensile, il tetto
massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero delle
indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi
incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal
diritto all'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca
che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui
al comma 179, i termini di pagamento delle indennita' di fine
servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di
cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto
particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso
al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e alla relativa
documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative
di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare
riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al
comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina del procedimento
di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare
per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente
previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso
al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati
amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi
quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio
di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di
lavoratori interessati;
Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al
riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179 ed e' stabilito
che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del
numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in
ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180,
individuati con il presente decreto e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero
programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle
disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da
179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito
denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali
previsti al comma 186 della medesima legge.
Art. 2
Condizioni per l'accesso all'APE sociale
1. Puo' conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato
l'attivita' lavorativa, non e' titolare di un trattamento
pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si trova
in una delle seguenti condizioni:
a) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha
concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la
disoccupazione a lui spettante;
b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni
e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge,
la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente,
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla
stessa persona con handicap in situazione di gravita' e' possibile
conseguire una sola APE sociale;
c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni
e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) e' un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di
accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via
continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del
presente decreto.
2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al
comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione
versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni
indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi
coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto
all'indennita'.
Art. 3
Misura dell'APE sociale
1. L'APE sociale e' erogata mensilmente per dodici mensilita'
l'anno, e' pari all'importo corrispondente a quello della rata
mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della
domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500
euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con
contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso piu'
gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata
mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione in
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le
regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle
rispettive retribuzioni di riferimento.
Art. 4
Domanda di riconoscimento delle condizioni
per l'accesso all'APE sociale
1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato
presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui
articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con
annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31
dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano
domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE
sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda
per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso
all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo
2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese
in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui
all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi
realizzate gia' al momento della presentazione della domanda di cui
al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianita'
contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della
prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in
via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che
devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al
momento di presentazione della domanda.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso all'APE sociale
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per
l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento
della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle
condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti
documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda
di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta
causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di
primo grado, convivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante
un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza
delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta
paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito
modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i
periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto
collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate
nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche',
con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A,
lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione delle voci di
tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per
mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2001.
3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso all'APE sociale e' svolta dalla sede territoriale
dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e
attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le
modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto
congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale
sono, tra l'altro, indicate le modalita' attraverso le quali
riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del
richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo'
avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more
dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le
domande presentate.
Art. 6
Comunicazioni dell'INPS
1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4,
l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed
entro il 30 giugno dell'anno 2018:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della
prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la
sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della
relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui
all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della
decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura
finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE
sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio
di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie
condizioni.
2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese
in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 7
Domanda di accesso all'APE sociale
1. La domanda di APE sociale e' presentata alla sede INPS di
residenza dell'interessato.
2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso,
alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e
all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino
al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma
6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole
domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto
previsto dal comma 2, l'APE sociale e' corrisposta con decorrenza
dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con
decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per
l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni
di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di
83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno
2023.
Art. 8
Incompatibilita' e decadenza
1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita' di
lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che
danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo
svolgimento di attivita' di lavoro autonomo che da' titolo ad un
reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al
lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui,
l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita
e l'INPS procede al recupero del relativo importo.
2. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennita'
alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.
3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il
trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i
quali e' corrisposta l'APE sociale.
Art. 9
Verifiche ispettive
1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,
l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e
di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali,
svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai
titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere da a) a d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, sia in attuazione di appositi piani di
controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.
Art. 10
Scambio dei dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini
del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche
di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi,
con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 11
Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande
e gestione della clausola di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini
della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato
dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito
anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di
cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a
parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo
1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via
prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi
dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento
previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017
e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS
provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo
4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di
ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile
concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie
annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede
attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 12
Invarianza dei costi
1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 maggio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1294
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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