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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23/5/2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della
GU n.138 del 16-6-2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

23 maggio 2017, n. 88

 

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.

 

(GU n.138 del 16-6-2017)

 

Vigente al: 17-6-2017   

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'articolo 1, comma 179, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017

e fino al 31  dicembre  2018,  che  agli  iscritti  all'assicurazione

generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima e alla gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  si  trovano  in  una  delle

condizioni di cui alle lettere da a) a  d)  del  medesimo  comma,  al

compimento del requisito anagrafico dei  63  anni,  e'  riconosciuta,

alle condizioni di cui ai commi 185  e  186  della  citata  legge  11

dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore  al

periodo intercorrente tra la  data  di  accesso  al  beneficio  e  il

conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista   per   l'accesso   al

trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma

6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.

50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,

comma 179, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le

attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano  svolte  in

via continuativa  quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  di

decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della  medesima  legge

le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un

periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a  condizione  che

le citate attivita' lavorative siano state svolte  nel  settimo  anno

precedente la predetta decorrenza per  un  periodo  corrispondente  a

quello complessivo di interruzione;

  Visto l'articolo 1, comma 180, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di

cui al  comma  179  e'  subordinata  alla  cessazione  dell'attivita'

lavorativa e non spetta  a  coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un

trattamento pensionistico diretto;

  Visto l'articolo 1, comma 181, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con  il  quale  si  stabiliscono  l'importo  mensile,  il  tetto

massimo,  la  cadenza  della  corresponsione  ed  il   numero   delle

indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;

  Visto l'articolo 1, comma 182, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale vengono indicati i  trattamenti  e  gli  indennizzi

incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179;

  Visto l'articolo 1, comma 183, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale vengono  stabilite  le  ipotesi  di  decadenza  dal

diritto all'indennita' di cui al comma 179;

  Visto l'articolo 1, comma 184, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli

articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca

che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita'  di  cui

al comma 179,  i  termini  di  pagamento  delle  indennita'  di  fine

servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del  decreto-legge

28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta'  di

cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214,  e  sulla  base  della  disciplina   vigente   in   materia   di

corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;

  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di

spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto

particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche

specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  179,  lettera

d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso

al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  179  a  186  e  alla  relativa

documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative

di  quanto  previsto  dai  commi  da  179  a  186,  con   particolare

riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al

comma 186, da effettuare con il procedimento di cui  all'articolo  14

della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina  del  procedimento

di accertamento anche in relazione alla documentazione da  presentare

per  accedere   al   beneficio;   alle   comunicazioni   che   l'ente

previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179  fornisce

all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso

al  beneficio;  alla   predisposizione   dei   criteri   da   seguire

nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da  parte  del

personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione

obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente

previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,

all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di

lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati

amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi

quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;

all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle

forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di

assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio

di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di

lavoratori interessati;

  Visto l'articolo 1, comma 186, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al

riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179  ed  e'  stabilito

che, qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte

emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del

numero di domande rispetto alle  risorse  finanziarie  stanziate,  la

decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita'  in

ragione  della  maturazione  dei  requisiti  di  cui  al  comma  180,

individuati con il presente decreto e, a  parita'  degli  stessi,  in

ragione della  data  di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di

garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero

programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione

speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;

  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                             Adotta

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

                         Oggetto e finalita'

 

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle

disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi  da

179 a  186,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (di  seguito

denominata APE sociale), nel rispetto dei  limiti  di  spesa  annuali

previsti al comma 186 della medesima legge.

 

                               Art. 2

 

              Condizioni per l'accesso all'APE sociale

 

  1.   Puo'   conseguire   l'APE   sociale   il   soggetto   iscritto

all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed

esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  ha  cessato

l'attivita'  lavorativa,  non   e'   titolare   di   un   trattamento

pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si  trova

in una delle seguenti condizioni:

    a) e' in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30

anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo  19,

comma 1, del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  per

licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o

risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di

cui all'articolo 7, della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  ed  ha

concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per  la

disoccupazione a lui spettante;

    b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni

e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi  il  coniuge,

la persona in unione civile o un parente di primo grado,  convivente,

con handicap in situazione di  gravita'  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per  l'assistenza  alla

stessa persona con handicap in situazione di  gravita'  e'  possibile

conseguire una sola APE sociale;

    c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni

e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

    d) e' un  lavoratore  dipendente  in  possesso  di  un'anzianita'

contributiva di almeno 36  anni,  che  alla  data  della  domanda  di

accesso  all'APE  sociale  svolge  da  almeno  sei   anni,   in   via

continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del

presente decreto.

  2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al

comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione

versata  o  accreditata,  a  qualsiasi  titolo,  presso  le  gestioni

indicate  dal  comma  1.  I  versamenti  contributivi   per   periodi

coincidenti si  considerano  una  sola  volta  ai  fini  del  diritto

all'indennita'.

 

                               Art. 3

 

                       Misura dell'APE sociale

 

  1. L'APE sociale  e'  erogata  mensilmente  per  dodici  mensilita'

l'anno, e'  pari  all'importo  corrispondente  a  quello  della  rata

mensile della  pensione  di  vecchiaia  calcolata  al  momento  della

domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile  di  1.500

euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con

contribuzione versata o accreditata a qualsiasi  titolo  presso  piu'

gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo  della  rata

mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione  in

rapporto ai rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le

regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base  delle

rispettive retribuzioni di riferimento.

 

                               Art. 4

 

             Domanda di riconoscimento delle condizioni

                    per l'accesso all'APE sociale

 

  1. Ai fini della domanda di accesso all'APE  sociale  l'interessato

presenta domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di  cui

articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta  con

annotazione della data e dell'ora di ricezione.

  2. I soggetti che si trovano o verranno  a  trovarsi  entro  il  31

dicembre 2017 nelle condizioni  di  cui  all'articolo  2,  presentano

domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso  all'APE

sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno  a  trovarsi

nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda

per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.

  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per  l'accesso

all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017  ed  il  31  marzo

2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese

in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui

all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

  4. Le condizioni  per  l'accesso  all'APE  sociale  devono  essersi

realizzate gia' al momento della presentazione della domanda  di  cui

al comma 1, ad eccezione del  requisito  anagrafico,  dell'anzianita'

contributiva, del periodo almeno  trimestrale  di  conclusione  della

prestazione per la disoccupazione di cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in

via continuativa di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  d),  che

devono, comunque, maturare  entro  la  fine  dell'anno  in  corso  al

momento di presentazione della domanda.

 

                               Art. 5

 

Documentazione da  allegare  alla  domanda  di  riconoscimento  delle

  condizioni per l'accesso all'APE sociale

 

  1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle  condizioni  per

l'accesso all'APE sociale, l'interessato  produce  una  dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta' circa  la  sussistenza  al  momento

della  domanda  o  il  realizzarsi  entro  la  fine  dell'anno  delle

condizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  i  seguenti

documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della  domanda

di riconoscimento, delle relative condizioni:

    a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,

lettera a), la lettera di licenziamento,  di  dimissioni  per  giusta

causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai

sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

    b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,

lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione  di

gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  n.  104  del

1992 del coniuge, della persona in unione civile  o  del  parente  di

primo grado, convivente cui presta assistenza;

    c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,

lettera   c),   il   verbale   di   invalidita'   civile   attestante

un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

  2. Con specifico riguardo alle condizioni di  cui  all'articolo  2,

comma  1,  lettera  d),   l'interessato   produce,   oltre   ad   una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la  sussistenza

delle predette condizioni, al contratto di  lavoro  o  ad  una  busta

paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un  apposito

modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione,

una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  attestante  i

periodi  di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze,  il   contratto

collettivo  applicato,   le   mansioni   svolte,   come   specificate

nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito,  nonche',

con riferimento alle attivita'  lavorative  di  cui  all'allegato  A,

lettere da a) a e), g) e da i) a m),  l'applicazione  delle  voci  di

tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al  17  per

mille,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  del

bilancio  e  della  programmazione  economica   12   dicembre   2000,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  17

del 22 gennaio 2001.

  3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle  condizioni

per l'accesso all'APE  sociale  e'  svolta  dalla  sede  territoriale

dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi  e

attraverso lo scambio di dati di  cui  all'articolo  10,  secondo  le

modalita'  individuate  da   un   apposito   Protocollo   predisposto

congiuntamente da Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale  del  lavoro,  nel  quale

sono,  tra  l'altro,  indicate  le  modalita'  attraverso  le   quali

riscontrare  le  informazioni  contenute  nella   dichiarazione   del

richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo'

avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more

dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le

domande presentate.

 

                               Art. 6

  

                       Comunicazioni dell'INPS

 

  1.  In  esito  all'esame  della  domanda  di  riconoscimento  delle

condizioni per l'accesso  all'APE  sociale  di  cui  all'articolo  4,

l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed

entro il 30 giugno dell'anno 2018:

    a) il riconoscimento  delle  condizioni,  con  indicazione  della

prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata  la

sussistenza delle condizioni e sia verificata  la  sussistenza  della

relativa copertura  finanziaria  in  esito  al  monitoraggio  di  cui

all'articolo 11;

    b) il riconoscimento delle  condizioni,  con  differimento  della

decorrenza dell'APE sociale in ragione  dell'insufficiente  copertura

finanziaria. In tal caso la prima data utile  per  l'accesso  all'APE

sociale viene comunicata in data successiva in esito al  monitoraggio

di cui all'articolo 11;

    c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le  necessarie

condizioni.

  2.  L'INPS  comunica  all'interessato  l'esito  delle  domande   di

riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE  sociale  prese

in considerazione ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  entro  il  31

dicembre di ciascun anno.

 

                               Art. 7

 

                 Domanda di accesso all'APE sociale

 

  1. La domanda di APE  sociale  e'  presentata  alla  sede  INPS  di

residenza dell'interessato.

  2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal  primo  giorno  del

mese successivo a quello di presentazione della domanda  di  accesso,

alla maturazione di tutti i requisiti  e  le  condizioni  previste  e

all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4,  e  fino

al conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista  per  l'accesso  al

trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma

6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole

domande presentate entro il 30 novembre  2017,  in  deroga  a  quanto

previsto dal comma 2, l'APE sociale  e'  corrisposta  con  decorrenza

dalla  data  di  maturazione  delle  condizioni  e,   comunque,   con

decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

  4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di  spesa

di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni  di  euro  per

l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di  462  milioni

di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno  2021,  di

83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per  l'anno

2023.

 

                               Art. 8

 

                    Incompatibilita' e decadenza

 

  1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita'  di

lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e  continuativa  che

danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con  lo

svolgimento di attivita' di lavoro autonomo  che  da'  titolo  ad  un

reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al

lordo delle imposte e dei contributi  previdenziali  e  assistenziali

dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali  limiti  annui,

l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene  indebita

e l'INPS procede al recupero del relativo importo.

  2. Il titolare dell'APE sociale decade dal  diritto  all'indennita'

alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.

  3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti  di  sostegno

al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il

trattamento di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  4  marzo

2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto  dall'articolo  1  del

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per  i

quali e' corrisposta l'APE sociale.

 

                               Art. 9

 

                         Verifiche ispettive

 

  1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,

l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche  dati  e

di ogni altra informazione in possesso degli Istituti  previdenziali,

svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai  richiedenti  ed  ai

titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma

1, lettere da a) a d), sia su richiesta della  sede  INPS,  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 3, sia in  attuazione  di  appositi  piani  di

controllo adottati annualmente  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

 

                               Art. 10  

 

                      Scambio dei dati tra enti

 

  1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  provvedono,  ai  fini

del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle  verifiche

di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi,

con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento  delle

attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

 

                               Art. 11

 

         Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande

              e gestione della clausola di salvaguardia

 

  1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini

della individuazione di eventuali scostamenti rispetto  alle  risorse

finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato

dall'INPS, sulla base della  data  di  raggiungimento  del  requisito

anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di

cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e,  a

parita' di requisito, della data di presentazione  della  domanda  di

riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento

di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo

1, comma 186, della legge n. 232  del  2016  valutato  anche  in  via

prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti  esclusi

dal  beneficio  e   al   conseguente   posticipo   della   decorrenza

dell'indennita' loro dovuta sulla base del  criterio  di  ordinamento

previsto al comma 1.

  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno  2017

e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS

provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo

4, comma 3, positivamente certificate e sulla base  del  criterio  di

ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i  quali  e'  possibile

concedere  l'APE  sociale  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie

annualmente disponibili.

  4. All'espletamento delle attivita'  di  monitoraggio  si  provvede

attraverso indizione, da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  di  apposita  conferenza  di  servizi   di   cui

all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

                               Art. 12

 

                        Invarianza dei costi

 

  1.  Salvo   quanto   previsto   all'articolo   7,   comma   3,   le

amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 13

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

    Roma, 23 maggio 2017

 

                            Il Presidente

                     del Consiglio dei ministri

                          Gentiloni Silveri

 

 

                        Il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

                               Poletti

 

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                               Padoan

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1294

 

                                                           Allegato A

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

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