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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23/5/2017
DPCM 23/05/2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.
GU n.138 del 16-6-2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

23 maggio 2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito

contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i  lavoratori

c.d. precoci.

(GU n.138 del 16-6-2017)

 

Vigente al: 17-6-2017  

 

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'articolo 1, comma 199, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017,  il

requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del

comma 12 del medesimo  articolo  24  per  effetto  degli  adeguamenti

applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto  a  41  anni  per  i

lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione  per  periodi

di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo

anno di eta' e che si trovano in una delle  condizioni  di  cui  alle

lettere da a) a d) del medesimo comma 199;

  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.

50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,

comma 199, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le

attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano  svolte  in

via continuativa quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  del

pensionamento le  medesime  attivita'  lavorative  non  hanno  subito

interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici  mesi

e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state  svolte

nel  settimo  anno  precedente  il  pensionamento  per   un   periodo

corrispondente a quello complessivo di interruzione;

  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma

199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di

cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli

articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di

ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  medesimo

articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono

corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto

alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni

dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione

del trattamento di fine servizio comunque denominato;

  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di

spesa annuali di cui al comma 203  del  medesimo  articolo  1,  avuto

particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche

specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  199,  lettera

d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso

al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  199  a  205  e  alla  relativa

documentazione  da  presentare  a   tali   fini;   all'attivita'   di

monitoraggio e alla procedura di  cui  al  comma  203,  del  medesimo

articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo  14

della legge 7 agosto 1990, n.  241;  alle  comunicazioni  che  l'ente

previdenziale  erogatore  del  trattamento   pensionistico   fornisce

all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso

al beneficio; alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire  nello

svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  ispettiva  da  parte   del

personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione

obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente

previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,

all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di

lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati

amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi

quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;

all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle

forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di

assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio

di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di

lavoratori interessati;

  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al

riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi

dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,

qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di

domande rispetto alle risorse finanziarie  stanziate,  la  decorrenza

dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione

della maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199  del

citato articolo 1, individuati con il presente decreto e,  a  parita'

degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,

al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla

base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di

pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse

finanziarie;

  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si stabilisce che a far data dalla  sua  decorrenza

il trattamento pensionistico  di  cui  al  comma  199,  del  medesimo

articolo 1, non e' cumulabile con redditi da  lavoro,  subordinato  o

autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza  tra

l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva  al

momento del pensionamento;

  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge  11  dicembre  2016,  n.

232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai  commi  da

199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste  per  le

attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo,  fermi

restando i benefici  previsti  per  talune  tipologie  di  lavoratori

dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,  n.

335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione  della

pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale

  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che

alla data del 31 dicembre 1995 possono far  valere,  rispettivamente,

un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione

speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;

  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

                         Oggetto e finalita'

 

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle

disposizioni relative alla riduzione del  requisito  contributivo  di

accesso  alla  pensione  anticipata   per   i   lavoratori   iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed

esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo

1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto  dei

limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.

 

                               Art. 2

 

                              Beneficio

 

  1.  A  decorrere  dal    maggio  2017,  per  i  soggetti  di  cui

all'articolo 3 il requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,

comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come

rideterminato ai sensi del comma 12  del  medesimo  articolo  24  per

effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013  e  2016,  e'

ridotto a quarantuno anni.

  2. Al requisito contributivo di cui al comma  1  si  applicano  gli

adeguamenti  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

  3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo'  essere

raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della  legge  24

dicembre  2012,  n.  228,  cumulando  i  periodi   assicurativi   non

coincidenti posseduti presso le forme di  assicurazione  obbligatoria

per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,

autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui  all'articolo

2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme

sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  agli  enti  di

previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

                               Art. 3

 

                        Soggetti beneficiari

 

  1. Puo' accedere al beneficio di cui all'articolo 2  il  lavoratore

di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n.  335  del  1995,

che ha almeno dodici mesi di  contribuzione  per  periodi  di  lavoro

effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo  anno  di

eta' e che si trova in una delle seguenti condizioni:

    a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,

comma 1, del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  per

licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o

risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di

cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso

da  almeno  tre  mesi  di  godere  dell'intera  prestazione  per   la

disoccupazione a lui spettante;

    b) al momento della richiesta  assiste  da  almeno  sei  mesi  il

coniuge, la persona in unione civile o un  parente  di  primo  grado,

convivente,  con  handicap  in  situazione  di  gravita'   ai   sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    c) e' riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per

cento;

    d) alla data della domanda di  accesso  al  beneficio  svolge  da

almeno sei anni, in via continuativa,  una  o  piu'  delle  attivita'

elencate nell'allegato A del  presente  decreto  ovvero  soddisfa  le

condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

 

                               Art. 4

 

             Domanda di riconoscimento delle condizioni

                     per l'accesso al beneficio

 

  1.  Ai  fini  della  domanda  di  accesso  al  beneficio   di   cui

all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per  il  riconoscimento

delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS  di  residenza,

che ne rilascia ricevuta con annotazione della  data  e  dell'ora  di

ricezione.

  2. I soggetti che si trovano o verranno  a  trovarsi  entro  il  31

dicembre 2017 nelle condizioni  di  cui  all'articolo  3,  presentano

domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di  accesso   al

beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi

nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi  presentano

domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per  l'accesso

al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed  il    marzo  di

ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre  di  ciascun  anno

sono  prese  in  considerazione  esclusivamente  se   all'esito   del

monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le  necessarie  risorse

finanziarie.

  4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui  all'articolo  2

devono essersi realizzate gia' al momento della  presentazione  della

domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita'

contributiva, del periodo almeno  trimestrale  di  conclusione  della

prestazione per la disoccupazione di cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in

via continuativa di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  d),  che

devono, comunque, maturare  entro  la  fine  dell'anno  in  corso  al

momento di presentazione della domanda.

 

                               Art. 5

 

Documentazione da  allegare  alla  domanda  di  riconoscimento  delle

  condizioni per l'accesso al beneficio

 

  1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle  condizioni  per

l'accesso  al  beneficio,  l'interessato  produce  una  dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta' circa  la  sussistenza  al  momento

della  domanda  o  il  realizzarsi  entro  la  fine  dell'anno  delle

condizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  i  seguenti

documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della  domanda

di riconoscimento, delle relative condizioni:

    a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,

lettera a), la lettera di licenziamento,  di  dimissioni  per  giusta

causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai

sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

    b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,

lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione  di

gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio

1992, n. 104, del coniuge, della  persona  in  unione  civile  o  del

parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

    c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,

lettera   c),   il   verbale   di   invalidita'   civile   attestante

un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

  2. Con specifico riguardo alle condizioni di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che  soddisfano  le

condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato  produce,  oltre  ad

una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  circa   la

sussistenza delle predette condizioni, al contratto di  lavoro  o  ad

una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un

apposito  modulo  predisposto  dall'INPS  o,  nelle  more  della  sua

predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'

attestante i periodi di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze,  il

contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come  specificate

nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito,  nonche',

con riferimento alle attivita'  lavorative  di  cui  all'allegato  A,

lettere a), b), c), d), e), g), i), l)  e  m),  l'applicazione  delle

voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore  al

17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del  lavoro  e  della

previdenza sociale di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  e  del

bilancio  e  della  programmazione  economica   12   dicembre   2000,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.

17 del 22 gennaio 2001.

  3.  Per  i  lavoratori  che  soddisfano  le   condizioni   di   cui

all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  21  aprile

2011,  n.  67,  la  documentazione  da  allegare  alla   domanda   di

riconoscimento delle condizioni per l'accesso  al  beneficio  di  cui

all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni  di  attuazione  del

medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle  condizioni

per  l'accesso  al  beneficio  e'  svolta  dalla  sede   territoriale

dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi  e

attraverso lo scambio di dati di  cui  all'articolo  10,  secondo  le

modalita'  individuate  da   un   apposito   Protocollo   predisposto

congiuntamente da Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale  del  lavoro,  nel  quale

sono indicate anche le modalita' attraverso le quali  riscontrare  le

informazioni contenute nella  dichiarazione  del  richiedente  e  del

datore di lavoro ed i casi in cui la sede  INPS  puo'  avvalersi,  al

fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione

del Protocollo l'INPS  procede,  comunque,  ad  istruire  le  domande

presentate.

 

                               Art. 6

 

                       Comunicazioni dell'INPS

 

  1.  In  esito  all'esame  della  domanda  di  riconoscimento  delle

condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo  4,  l'INPS

comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed  entro

il 30 giugno di ciascun anno successivo:

    a) il riconoscimento  delle  condizioni,  con  indicazione  della

prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia

confermata la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia  verificata  la

sussistenza  della  relativa  copertura  finanziaria  in   esito   al

monitoraggio di cui all'articolo 11;

    b) il riconoscimento delle  condizioni,  con  differimento  della

decorrenza della pensione  in  ragione  dell'insufficiente  copertura

finanziaria. In tal caso la prima data  utile  della  pensione  viene

comunicata in  data  successiva  in  esito  al  monitoraggio  di  cui

all'articolo 11;

    c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le  necessarie

condizioni.

  2.  L'INPS  comunica  all'interessato  l'esito  delle  domande   di

riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio  prese  in

considerazione ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  entro  il  31

dicembre di ciascun anno.

 

                               Art. 7

 

                         Domanda di pensione

 

  1. La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza

dell'interessato.

  2. La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda, alla  maturazione

di tutti i  requisiti  e  le  condizioni  previste  e  all'esito  del

positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.

  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole

domande presentate entro il 30 novembre  2017,  in  deroga  a  quanto

previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla

data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza  non

precedente al 1° maggio 2017.

  4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa  di

360 milioni di euro per l'anno 2017,  di  550  milioni  di  euro  per

l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590  milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

                               Art. 8

 

                           Incumulabilita'

 

  1. A far data dalla sua  decorrenza  il  trattamento  pensionistico

acquisito in virtu' del  beneficio  di  cui  all'articolo  2  non  e'

cumulabile con redditi da lavoro,  subordinato  o  autonomo,  per  un

periodo di tempo  corrispondente  alla  differenza  tra  l'anzianita'

contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge

n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  214

del 2011,  e  l'anzianita'  contributiva  posseduta  al  momento  del

pensionamento.

  2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico  acquisito  in

virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo  2  percepisca

per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo,  il

trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino  a

conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il  divieto

di cumulo e si fa luogo al  recupero  delle  rate  di  pensione  gia'

erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2  non  e'  cumulabile  con

altre maggiorazioni previste  per  le  attivita'  di  lavoro  di  cui

all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),   salvo   quanto   previsto

all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

                               Art. 9

 

                         Verifiche ispettive

 

  1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,

l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche  dati  e

di ogni altra informazione in possesso degli Istituti  previdenziali,

svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai  richiedenti  ed  ai

titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere da a), b), c) e d), sia su  richiesta  della  sede  INPS,  ai

sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di  appositi  piani

di controllo adottati annualmente dal Ministero del  lavoro  e  delle

politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

 

                               Art. 10

  

                      Scambio dei dati tra enti

 

  1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  provvedono,  ai  fini

del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle  verifiche

di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi,

con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento  delle

attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.

 

                               Art. 11

 

         Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande

              e gestione della clausola di salvaguardia

 

  1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini

della individuazione di eventuali scostamenti rispetto  alle  risorse

finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato

dall'INPS, sulla base della  data  di  raggiungimento  del  requisito

ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a  parita'  della  stessa,

della data di presentazione della  domanda  di  riconoscimento  delle

condizioni per l'accesso al beneficio.

  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento

di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo

1, comma 203, della legge n. 232 del  2016,  valutato  anche  in  via

prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti  esclusi

dal  beneficio  e   al   conseguente   posticipo   della   decorrenza

dell'indennita' loro dovuta sulla base del  criterio  di  ordinamento

previsto al comma 1.

  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno

residuino le  necessarie  risorse  finanziarie,  l'INPS  provvede  ad

individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,

positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di

cui al comma 1, i soggetti per i  quali  e'  possibile  concedere  il

beneficio  nei   limiti   delle   risorse   finanziarie   annualmente

disponibili.

  4. All'espletamento delle attivita'  di  monitoraggio  si  provvede

attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali  ai  sensi  dell'articolo  14  della

legge 7 agosto 1990,  n.  241,  da  concludersi  entro  il  31  marzo

dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

 

                               Art. 12  

 

                        Invarianza dei costi

 

  1.  Salvo   quanto   previsto   all'articolo   7,   comma   4,   le

amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 13

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

    Roma, 23 maggio 2017

 

                            Il Presidente

                     del Consiglio dei ministri

                          Gentiloni Silveri

 

 

                       Il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

                               Poletti

 

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                               Padoan

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295

 

                                                           Allegato A

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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