DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 maggio 2017, n. 87
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito
contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori
c.d. precoci.
(GU n.138 del 16-6-2017)
Vigente al: 17-6-2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il
requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo
anno di eta' e che si trovano in una delle condizioni di cui alle
lettere da a) a d) del medesimo comma 199;
Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in
via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del
pensionamento le medesime attivita' lavorative non hanno subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi
e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte
nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma
199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'articolo 1, comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del medesimo
articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l'articolo 1, comma 202, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 203 del medesimo articolo 1, avuto
particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso
al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa
documentazione da presentare a tali fini; all'attivita' di
monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203, del medesimo
articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241; alle comunicazioni che l'ente
previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso
al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nello
svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati
amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi
quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio
di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di
lavoratori interessati;
Visto l'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al
riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi
dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,
qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199 del
citato articolo 1, individuati con il presente decreto e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda,
al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie;
Visto l'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabilisce che a far data dalla sua decorrenza
il trattamento pensionistico di cui al comma 199, del medesimo
articolo 1, non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra
l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva al
momento del pensionamento;
Visto l'articolo 1, comma 205, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai commi da
199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo, fermi
restando i benefici previsti per talune tipologie di lavoratori
dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione della
pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere, rispettivamente,
un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle
disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di
accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto dei
limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.
Art. 2
Beneficio
1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui
all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e'
ridotto a quarantuno anni.
2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo' essere
raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Puo' accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore
di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995,
che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro
effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di
eta' e che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso
da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la
disoccupazione a lui spettante;
b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il
coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado,
convivente, con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) e' riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per
cento;
d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da
almeno sei anni, in via continuativa, una o piu' delle attivita'
elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Art. 4
Domanda di riconoscimento delle condizioni
per l'accesso al beneficio
1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui
all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento
delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza,
che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di
ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31
dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano
domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al
beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano
domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso
al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di
ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno
sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del
monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse
finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2
devono essersi realizzate gia' al momento della presentazione della
domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita'
contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della
prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in
via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che
devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al
momento di presentazione della domanda.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per
l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento
della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle
condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti
documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda
di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta
causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, del coniuge, della persona in unione civile o del
parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante
un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la
sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad
una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un
apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua
predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il
contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate
nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche',
con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A,
lettere a), b), c), d), e), g), i), l) e m), l'applicazione delle
voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al
17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2001.
3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui
all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni di attuazione del
medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio e' svolta dalla sede territoriale
dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e
attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le
modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto
congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale
sono indicate anche le modalita' attraverso le quali riscontrare le
informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del
datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo' avvalersi, al
fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione
del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande
presentate.
Art. 6
Comunicazioni dell'INPS
1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS
comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro
il 30 giugno di ciascun anno successivo:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della
prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia
confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la
sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al
monitoraggio di cui all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della
decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura
finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene
comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui
all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie
condizioni.
2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in
considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 7
Domanda di pensione
1. La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza
dell'interessato.
2. La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione
di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del
positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole
domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto
previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla
data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non
precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di
360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per
l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 8
Incumulabilita'
1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico
acquisito in virtu' del beneficio di cui all'articolo 2 non e'
cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un
periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita'
contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, e l'anzianita' contributiva posseduta al momento del
pensionamento.
2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in
virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca
per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il
trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino a
conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il divieto
di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione gia'
erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con
altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 9
Verifiche ispettive
1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,
l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e
di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali,
svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai
titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a), b), c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani
di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.
Art. 10
Scambio dei dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini
del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche
di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi,
con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 11
Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande
e gestione della clausola di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini
della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato
dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito
ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parita' della stessa,
della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo
1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via
prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi
dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento
previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno
residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad
individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,
positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di
cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere il
beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente
disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede
attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo
dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.
Art. 12
Invarianza dei costi
1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 maggio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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