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legge, 3/7/2017
L. 3 luglio 2017, n. 105, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli
GU n.157 del 7-7-2017
legge
Materia: enti locali / attivitą di vigilanza

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105

 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

(GU n.157 del 7-7-2017)

 

 Vigente al: 22-7-2017

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Modifiche all'articolo 338 del codice penale

 

 1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;

 b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

  «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

 c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

 

 

Art. 2

 

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

 

 1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

 «a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

 

Art. 3

 

Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

 

 1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:

 «Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

 

Art. 4

 

Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

 

 1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».

 

Art. 5

 

Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

 

 1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

 «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

 

Art. 6

 

Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli

amministratori locali

 

 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

 a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

 b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

 c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalita', con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

 2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 3 luglio 2017

 

        MATTARELLA

 

        Gentiloni Silveri, Presidente del

        Consiglio dei ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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