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Regolamento, 28/6/2017
Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

Regolamento
Materia: appalti / disciplina

Regolamenti del 28 giugno 2017

 

Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

 

L’AUTORITA’

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto;

 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

 

VISTA la delibera n. 143 del 30 settembre 2014;

 

VISTO l’atto di “Riassetto organizzativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’Autorità”, adottato con la Deliberazione n. 1196 del 23 novembre 2016;

 

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale n. 2777 del 28 dicembre 2016,

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

 

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

 

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

 

c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;

 

d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

 

e) «ufficio», l’ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali

 

f) «UOS» l’Unità Operativa Speciale, istituita ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014;

 

g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;

 

h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice;

 

i) «vigilanza collaborativa», l’attività di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice;

 

l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall’Autorità con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice;

 

Art. 2

 

(Ambito di applicazione)

 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

 

Art. 3

 

(Finalità)

 

2. Le stazioni appaltanti di cui all’art. 1, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera procedura di gara.

 

Art. 4

 

(Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa)

 

1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art. 213, comma 3 lett. h), del codice:

 

a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

 

b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

 

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

 

d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;

 

2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara.

 

3. L’attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014.

 

Art. 5

 

(Istanza di vigilanza collaborativa)

 

1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all’Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante.

 

2. L’istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l’espressa indicazione di uno o più dei presupposti tassativi di cui all’art. 4, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l’istanza indica l’elenco degli affidamenti per i quali si richiede l’attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l’oggetto e l’importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare.

 

3. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente Regolamento, ne dispone l’accoglimento.

 

4. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorità nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 213, comma 3, del codice.

 

Art. 6

 

(Protocollo di vigilanza)

 

1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

 

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità della stazione appaltante e degli interventi per cui è richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore ai due anni.

 

3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.

 

Art. 7

(Documentazione oggetto di verifica)

 

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:

 

- determina a contrarre o provvedimento equivalente;

 

- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;

 

- disciplinare di gara;

 

- capitolato;

 

- schema di contratto/convenzione;

 

- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

 

- verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

 

- elenco dei partecipanti alla gara;

 

- elenco dei nominativi dei subappaltatori;

 

- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;

 

- provvedimenti di esclusione;

 

- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;

 

- contratto o convenzione stipulata;

 

- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della fase di aggiudicazione.

 

2. L’Autorità potrà in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.

 

Art. 8

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

 

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo.

 

2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell’avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell’anomalia dell’offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.

 

3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all’Autorità prima della loro formale adozione.

 

4. A seguito della trasmissione, l’ufficio competente svolge l’attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell’Autorità per l’approvazione.

 

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell’ufficio competente.

 

6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

 

7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la stazione appaltante presenta le proprie motivazioni all’Autorità. L’ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al precedente comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante.

 

8. Ricevute le osservazioni conclusive dell’Autorità, la stazione appaltante può decidere se adeguarsi o, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

 

9. L’ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell’Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

 

10. A conclusione della procedura di gara sottoposta a vigilanza collaborativa le stazioni appaltanti comunicano all’Autorità l’avvio dell’esecuzione del contratto.

 

11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

 

12. Nell’espletamento delle attività di verifica nell’ambito della vigilanza collaborativa l’Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.

 

13. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dalle stazioni appaltanti firmatarie del relativo protocollo di vigilanza.

 

Art. 9

(Risoluzione del Protocollo di vigilanza)

 

1. Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:

 

a) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all’art. 7;

 

 

b) quando, decorsi almeno tre (3) mesi dalla sua formale sottoscrizione, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all’Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell’Autorità;

 

c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

 

Art. 10

 

(Relazione periodica al Consiglio dell’Autorità)

 

1. L’ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell’Autorità una relazione sull’attività di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati e delle procedure sottoposte a vigilanza.

 

2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione o di una sua sintesi sul sito istituzionale dell’Autorità.

 

Art. 11

 

(Attività di vigilanza collaborativa dell’UOS)

 

1. Il presente Regolamento si applica, ove compatibile, all’attività di vigilanza preventiva svolta dall’UOS nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 12

(Entrata in vigore e abrogazione)

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l’art. 4 del ‘Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

 

Approvato nell’adunanza del 28 giugno 2017.

 

 

Il Presidente

 

Raffaele Cantone

 

 

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2017

 

Il Segretario, Maria Esposito

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