MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017
Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017 (articolo
1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
(GU n.165 del 17-7-2017)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della
Costituzione;
Visto in particolare l'art. 117, secondo comma, lettera r), che
disciplina, tra l'altro, la potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;
Visto il comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei
comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;
Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che
prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per
finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate
solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata
non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli
oneri corrispondenti;
Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette
operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento
realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di
riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma
1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le
richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di
investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle
intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di
solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui
al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma
5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le
modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto
di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della
legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016
che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire
il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della
legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9,
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota
del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente;
Visto il comma 433 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che
prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare»,
alimentato dalle risorse di cui alle lettere da a) a d) del medesimo
comma 433;
Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che
prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al
Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del
Fondo, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012,
consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1
in misura pari al Fondo stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'art. 1 della legge n.
232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro, le modalita'
di riparto del Fondo di cui al comma 433 dell'art. 1, nonche' gli
enti beneficiari del predetto Fondo;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che dispone che, ciascun comune
consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1
della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla
tabella B allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del
2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi
a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica, le citta'
metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del
saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato
comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e
Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il
tramite delle medesime regioni e province;
Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede che,
a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per
i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo
di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi
comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni;
Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che
dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466
dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1
dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione e'
allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al
citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo
n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale
documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di
previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo
di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei
fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultato di amministrazione;
Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di
cui al citato comma 466 da allegare obbligatoriamente al bilancio di
previsione 2017-2019 e' stato aggiornato, ai sensi del richiamato
comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione
Arconet nella riunione del 23 novembre 2016;
Visto il comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, che prevede il differimento del termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 degli enti
locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, al 31 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni
2017-2019 delle citta' metropolitane e delle province e' stato
ulteriormente differito al 30 giugno 2017;
Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ha
introdotto il cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale verticale»
disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei
patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n.
243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di
cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia
scolastica;
Visti i successivi commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata
legge n. 232 del 2016, che dispongono l'ordine prioritario e i
criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto
comma 485;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14
marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1,
della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati
attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700
milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di
edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cu agli Allegati 1 e 2
del medesimo decreto;
Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2,
sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;
Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che
prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione
delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5,
della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente
territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio
finanziario successivo;
Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che
prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012,
non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo'
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);
Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che
prevede che qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, propone adeguate misure di
contenimento della predetta spesa;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita' per
il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto
disposto dai commi 463 e seguenti del medesimo art. 1;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;
Decreta:
Articolo unico
1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione
del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi
da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonche' le informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato
art. 1, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti
nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti
prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo,
utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di
bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 1, per gli enti
locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che
esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva
(Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e
di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e
province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel
proprio territorio con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti
nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le
informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun
periodo, in formato excel, all'indirizzo di posta elettronica
certificata pareggio@pec.mef.gov.it
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento
dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, alla Conferenza Stato-Regioni, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
|