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decreto, 27/6/2017
Decreto 27/06/2017, recante Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al c. 466 dell'art. 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017(art. 1, c. 469, della l. 11 dicembre 2016)
GU n.165 del 17-7-2017
decreto
Materia: finanza pubblica / finanziaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 27 giugno 2017

 

Monitoraggio del saldo di finanza  pubblica,  di  cui  al  comma  466

dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  delle  citta'

metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017  (articolo

1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

 

(GU n.165 del 17-7-2017)

 

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

 

  Visti gli articoli 117, terzo comma e  119,  secondo  comma,  della

Costituzione;

  Visto in particolare l'art. 117, secondo  comma,  lettera  r),  che

disciplina, tra l'altro,  la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello

Stato  in  materia  di   coordinamento   informativo   statistico   e

informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e

locale;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni  per

l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi

dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;

  Visto il comma 1 dell'art. 9 della citata legge n.  243  del  2012,

che prevede che i bilanci delle regioni, delle province  autonome  di

Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei

comuni si  considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di

previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come

eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

  Visto l'art. 10 della legge n. 243  del  2012,  che  disciplina  il

ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

  Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato  art.  10,  che

prevedono  che  le  operazioni  di  indebitamento  -  consentite  per

finanziare esclusivamente spese di  investimento  -  sono  effettuate

solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata

non superiore alla  vita  utile  dell'investimento,  nei  quali  sono

evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli

esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli

oneri corrispondenti;

  Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le  suddette

operazioni  di  indebitamento  e  le   operazioni   di   investimento

realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione

degli esercizi precedenti sono  effettuate  sulla  base  di  apposite

intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per  l'anno  di

riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma

1, della citata legge n. 243  del  2012,  del  complesso  degli  enti

territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

  Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le

richiamate  operazioni  di   indebitamento   e   le   operazioni   di

investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati   di

amministrazione  degli  esercizi  precedenti  non  soddisfatte  dalle

intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla  base  dei  patti  di

solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo  di  cui

al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10,  comma

5, della legge n. 243  del  2012,  che  disciplina  i  criteri  e  le

modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto

di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;

  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante

disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi;

  Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

(legge di bilancio 2017)  che  prevede  che,  ai  fini  della  tutela

dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art.  9  della

legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di  Trento  e

di  Bolzano,  le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i   comuni

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

  Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016

che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza

pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire

il saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate

finali e le spese finali, ai sensi del  comma  1  dell'art.  9  della

legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art.  9,

le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5

dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno

2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli  1,

2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle

entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato

il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della

quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva  la  quota

del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni

cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto

dell'anno precedente;

  Visto il comma 433 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che

prevede l'istituzione, nello stato  di  previsione  della  spesa  del

Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  un  Fondo,  denominato

«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli

Enti territoriali solo in termini  di  saldo  netto  da  finanziare»,

alimentato dalle risorse di cui alle lettere da a) a d) del  medesimo

comma 433;

  Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che

prevede che le risorse di cui al comma 433 sono  versate  all'entrata

del bilancio dello Stato nell'anno 2017  per  essere  riassegnate  al

Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del

Fondo, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 243 del  2012,

consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1

in misura pari al Fondo stesso;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo

2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'art. 1 della legge  n.

232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro,  le  modalita'

di riparto del Fondo di cui al comma 433  dell'art.  1,  nonche'  gli

enti beneficiari del predetto Fondo;

  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri che dispone che, ciascun comune

consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1

della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui  alla

tabella B allegata al medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri;

  Visto il comma 469 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  232  del

2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi

a quanto disposto dai commi da 463 a 484,  e  per  l'acquisizione  di

elementi  informativi  utili  per  la  finanza  pubblica,  le  citta'

metropolitane, le  province  e  i  comuni  trasmettono  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, le informazioni riguardanti le  risultanze  del

saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con  tempi  e  modalita'

definiti con decreto del predetto Ministero,  sentita  la  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali;

  Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui  al  richiamato

comma 469, per gli enti locali delle regioni  a  statuto  speciale  e

delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza

locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia,  Valle  d'Aosta  e

Province autonome di Trento  e  di  Bolzano),  sono  assolti  per  il

tramite delle medesime regioni e province;

  Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, recante disposizioni per «Interventi  urgenti  in  favore  delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede  che,

a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in  vigore  dello

stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1,  dalla  data

di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per

i comuni di cui all'allegato 2 e dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,

per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il  periodo

di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi

comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi

previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  da

altre specifiche disposizioni;

  Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che

dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui  al  comma  466

dell'art. 1, nella fase di previsione,  in  attuazione  del  comma  1

dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione e'

allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di  cui  al

citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo

n.  118  del  2011,  vigente  alla  data  dell'approvazione  di  tale

documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di

previsione non considera gli stanziamenti non finanziati  dall'avanzo

di amministrazione del fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  e  dei

fondi spese e rischi futuri concernenti  accantonamenti  destinati  a

confluire nel risultato di amministrazione;

  Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di

cui al citato comma 466 da allegare obbligatoriamente al bilancio  di

previsione 2017-2019 e' stato aggiornato,  ai  sensi  del  richiamato

comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato e comunicato  alla  Commissione

Arconet nella riunione del 23 novembre 2016;

  Visto il comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge 30  dicembre  2016,

n. 244, che prevede il differimento del termine per la  deliberazione

del bilancio annuale di previsione per l'esercizio  2017  degli  enti

locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18  agosto  2000,

n. 267, al 31 marzo 2017;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale  il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli  anni

2017-2019 delle  citta'  metropolitane  e  delle  province  e'  stato

ulteriormente differito al 30 giugno 2017;

  Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che  ha

introdotto il cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale  verticale»

disponendo che, al fine di favorire gli investimenti,  da  realizzare

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi

precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,  2018  e  2019,

sono assegnati agli enti  locali  spazi  finanziari  nell'ambito  dei

patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata  legge  n.

243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di

cui  300  milioni  di  euro  destinati  a  interventi   di   edilizia

scolastica;

  Visti i successivi commi da 486 a 492 dell'art. 1 della  richiamata

legge n. 232 del  2016,  che  dispongono  l'ordine  prioritario  e  i

criteri di assegnazione degli spazi finanziari  di  cui  al  predetto

comma 485;

  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  14

marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma  492,  dell'art.  1,

della richiamata legge n. 232 del  2016,  con  il  quale  sono  stati

attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al  comma  485

dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a  700

milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di

edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cu agli Allegati 1 e  2

del medesimo decreto;

  Visto il successivo decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi  allegati  1  e  2,

sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che

prevede che, qualora gli  spazi  finanziari  concessi  in  attuazione

delle intese e dei patti di solidarieta'  previsti  dal  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  10,  comma  5,

della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati,  l'ente

territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari  nell'esercizio

finanziario successivo;

  Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016  che

prevede  che,  qualora  l'ente  territoriale  beneficiario  di  spazi

finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di

solidarieta' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n.  243  del  2012,

non  effettui  la  trasmissione  delle  informazioni  richieste   dal

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non  puo'

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non

abbia adempiuto;

  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede

che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni

relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche

della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

  Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016  che

prevede  che  qualora  risultino,  anche  sulla  base  dei  dati  del

monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli  enti  non

coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea,  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la   Conferenza

Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  propone  adeguate   misure   di

contenimento della predetta spesa;

  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione

alle disposizioni di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n.  232

del 2016, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita'  per

il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto

disposto dai commi 463 e seguenti del medesimo art. 1;

  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha

espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

  Sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni  che  ha   espresso   parere

favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione

del comma 469 dell'art. 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,

forniscono al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il

monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto  dai  commi

da 463  a  484,  del  richiamato  art.  1,  nonche'  le  informazioni

riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma  466  del  citato

art.  1,  con  i  tempi,  le  modalita'  e   i   prospetti   definiti

nell'allegato che e' parte integrante  del  presente  decreto.  Detti

prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo,

utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio  di

bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it

  2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma  1,  per  gli  enti

locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che

esercitano funzioni in materia di finanza  locale  in  via  esclusiva

(Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e

di Bolzano), sono assolti per il tramite  delle  medesime  regioni  e

province. La regione  o  provincia  autonoma  fornisce  al  Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, le informazioni per ciascun ente  locale  ricadente  nel

proprio territorio con i tempi, le modalita' e i  prospetti  definiti

nell'allegato che  e'  parte  integrante  del  presente  decreto.  Le

informazioni devono  essere  trasmesse,  con  riferimento  a  ciascun

periodo,  in  formato  excel,  all'indirizzo  di  posta   elettronica

certificata pareggio@pec.mef.gov.it

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della

Ragioneria   generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento

dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi  interventi

normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,

dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, alla Conferenza Stato-Regioni, all'ANCI e all'UPI.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 27 giugno 2017

 

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

                                                             Allegato

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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