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decreto, 22/8/2017
Decr. 22/08/17, n. 154, recante Reg. concernente gli appalti pubb.di lav. riguard. i beni culturali.
GU n.252 del 27-10-2017
decreto
Materia: appalti / appalti pubblici di lavori

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

DECRETO 22 agosto 2017, n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti  i
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
(GU n.252 del 27-10-2017)
 Vigente al: 11-11-2017  

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2015; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59
dell'11 marzo 2016; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  31
gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore  della  tutela,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15  giugno
2006; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»,  e
successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  146,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
verifica ai fini dell'attestazione»; 
  Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i  livelli  e  i  contenuti
della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui  al
presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli  e
le  competenze   dei   soggetti   incaricati   delle   attivita'   di
progettazione, direzione dei lavori  e  collaudo  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene,  nonche'  i
principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»; 
  Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli  interventi  relativi  a
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, per i quali la scheda deve  essere  redatta
da  restauratori  di  beni  culturali,  qualificati  ai  sensi  dalla
normativa vigente»; 
  Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila
euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita
in relazione a particolari tipi  di  intervento  individuati  con  il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4»; 
  Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4,  sono  stabilite  specifiche  disposizioni
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione
alle loro caratteristiche»; 
  Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  sono  definiti  i  contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali»; 
  Viste le disposizioni transitorie e di  coordinamento  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  e  in  particolare  i  commi  4  e  19
dell'articolo 216, nelle parti in  cui  dispongono,  rispettivamente,
che «Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti
di  allegati  ivi  richiamate,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data  di  entrata  in
vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I  e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e  di
cui all'articolo 251 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si  rende
necessario disciplinare, con riferimento ai lavori  riguardanti  beni
culturali, i requisiti di  qualificazione  dei  direttori  tecnici  e
degli  esecutori  di  lavori,  i  livelli   e   i   contenuti   della
progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i
tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione  di  lavori
di somma urgenza, nonche' l'esecuzione  e  il  collaudo  dei  lavori,
anche tenendo conto degli effetti  derivanti  dal  nuovo  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  con
nota 12696 del 21 aprile 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  gli  appalti  pubblici  di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio». 
  2. I lavori di cui al  presente  regolamento  si  articolano  nelle
seguenti tipologie: 
  a)  scavo  archeologico,   comprese   le   indagini   archeologiche
subacquee; 
  b)  monitoraggio,  manutenzione  e  restauro  di   beni   culturali
immobili; 
  c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 
  3. Per quanto non diversamente disposto nel  presente  regolamento,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti  di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di  seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici». 
                               Art. 2 
 
             Scavo archeologico, restauro, manutenzione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Lo scavo  archeologico  consiste  in  tutte  le  operazioni  che
consentono  la  lettura  storica  delle  azioni  umane,  nonche'  dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi  in  un
determinato territorio,  delle  quali  con  metodo  stratigrafico  si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico  recupera  altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo. 
  2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del
restauro del patrimonio  culturale  sono  definiti  all'articolo  29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                               Art. 3 
 
                    Specificita' degli interventi 
 
  1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni
culturali e  del  paesaggio,  ferma  restando  la  procedura  di  cui
all'articolo  12  del  medesimo  Codice,  gli  interventi  sui   beni
culturali sono inseriti nei documenti di  programmazione  dei  lavori
pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del  Codice  dei  contratti
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le  priorita'  e  le  altre
indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A
tal fine le stazioni appaltanti,  sulla  base  della  ricognizione  e
dello studio dei  beni  affidati  alla  loro  custodia,  redigono  un
documento sullo stato di  conservazione  del  singolo  bene,  tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita',  delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione  e  nel  consuntivo
scientifico,  delle  attivita'  di  prevenzione  e  degli   eventuali
interventi  pregressi  di  manutenzione  e  restauro.  Per   i   beni
archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche. 

Titolo II
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Capo I
Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

                               Art. 4 
 
                           Qualificazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2  e  3,
del Codice dei contratti pubblici, il  presente  Capo  individua,  ai
sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di  importo  pari  o
superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di  lavori  su  beni
culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Per i  lavori  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  di  importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 
  3. Ai fini della qualificazione per  lavori  sui  beni  di  cui  al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS  24
e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice  dei
contratti pubblici, nonche' di  committenti  privati  o  in  proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di  cui  all'articolo  1,
comma 1, la certificazione  rilasciata  ai  soggetti  esecutori  deve
contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla  tutela  del
bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 
  4. Per  i  lavori  concernenti  beni  culturali  mobili,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico,  gli  scavi
archeologici, anche  subacquei,  nonche'  quelli  relativi  a  ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma  4,  lettera  f)  del
Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo  sul
possesso dei requisiti di qualificazione. 
                               Art. 5 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti  del
Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al  registro
istituito  presso  la  competente  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3,  del
Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i  lavori
inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i  lavori
inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili  e
di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili culturali,  a  conservazione  e  restauro  di  opere
d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione  di
beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere  d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico  di  cui  all'articolo  10,
comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a
parchi e giardini. 
                               Art. 6 
 
                         Requisiti speciali 
 
  1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione  necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono: 
  a) idoneita' tecnica; 
  b) idoneita' organizzativa; 
  c) adeguata capacita' economica e finanziaria. 
                               Art. 7 
 
                          Idoneita' tecnica 
 
  1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata  dalla  presenza  di  tutti  i
requisiti di seguito elencati: 
  a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con  la  titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
  b) avvenuta esecuzione di lavori di  cui  all'articolo  1,  per  un
importo complessivo non inferiore al settanta per cento  dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione. 
  2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito,  a  condizione
che sia rispettato il principio di  continuita'  nell'esecuzione  dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a  eseguire  interventi  nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione,  oppure  che  sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 
  3. Nel caso di  acquisizione  di  azienda  o  di  un  suo  ramo,  i
requisiti di idoneita' tecnica  maturati  dall'impresa  cedente  sono
mutuabili  a  condizione  che  nella  cessione  vi   sia   anche   il
trasferimento del direttore tecnico che ha  avuto  la  direzione  dei
lavori della cui certificazione ci si  vuole  valere  ai  fini  della
qualificazione, e questi permanga nell'organico del  cessionario  per
un periodo di almeno tre anni. 
  4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri  di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione  e
nell'esecuzione  dei  lavori  di  personale  in  possesso  di  titoli
rilasciati  dalle   scuole   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, 31 gennaio  2006,  recante  «Riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale». 
                               Art. 8 
 
                       Idoneita' organizzativa 
 
  1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un  numero
medio di lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  superiore  a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla  presenza
dei requisiti indicati  nel  presente  articolo.  I  restauratori,  i
collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di  cui
al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a  tempo
determinato o indeterminato  regolato  dalla  disciplina  vigente  in
materia con l'impresa. 
  2.  Con  riferimento  alla  categoria  OG  2,  tale  idoneita'   e'
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente  un  costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non  inferiore  al  quindici
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG  2
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione, di cui almeno il quaranta  per  cento  per  personale
operaio. In alternativa a quanto  previsto  dal  precedente  periodo,
l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver  sostenuto  per  il
personale  dipendente  assunto  a  tempo   indeterminato   un   costo
complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei  lavori
che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per  cento
per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea  breve,  o  di
diploma universitario, o di diploma. Il costo  complessivo  sostenuto
per il personale dipendente e'  documentato  dal  bilancio  corredato
dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle
direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,  nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle
varie qualifiche, da cui desumere  la  corrispondenza  con  il  costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL  e  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
  3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B,  tale  idoneita'
e' dimostrata dalla presenza di restauratori  di  beni  culturali  ai
sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti  per
cento dell'organico complessivo dell'impresa,  e  dalla  presenza  di
collaboratori  restauratori  di  beni  culturali   ai   sensi   della
disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del
medesimo organico. La presenza  di  collaboratori  restauratori  puo'
essere sopperita  in  tutto  o  in  parte  da  restauratori  di  beni
culturali. In alternativa a quanto previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e'  dimostrata
dall'aver sostenuto per il  personale  dipendente  con  qualifica  di
restauratore e di collaboratore restauratore di  beni  culturali,  un
costo complessivo, composto da retribuzione  e  stipendi,  contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di  quiescenza,  non  inferiore  al
quaranta per  cento  dell'importo  dei  lavori  che  rientrano  nelle
categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma  4,
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al periodo precedente corrispondono alla  retribuzione  convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai  precedenti  periodi
e' effettuato  con  l'arrotondamento  all'unita'  superiore.  Per  le
imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto  un  numero  medio  di
lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  pari  o  inferiore  a
cinque  unita'  l'idoneita'  organizzativa   con   riferimento   alle
categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno  un
restauratore di beni culturali. 
  4. Per  i  lavori  relativi  a  scavi  archeologici,  di  cui  alla
categoria  OS  25,  l'idoneita'  organizzativa  e'  dimostrata  dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  del  Codice  dei
contratti pubblici, in numero  non  inferiore  al  trenta  per  cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento  all'unita'  superiore.
In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente,  l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto  per  il
personale  dipendente  con  qualifica   di   archeologo,   un   costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e   accantonamenti   ai   fondi   di   quiescenza,   non    inferiore
rispettivamente al trenta  per  cento  dell'importo  dei  lavori  che
rientrano nelle categorie OS 25 e  che  siano  stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione. Per  le  imprese  che  nell'ultimo
decennio  abbiano  avuto  un  numero  medio  di  lavoratori  occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita'
organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria  OS  25,  e'  comprovata  dalla  presenza  di   almeno   un
archeologo. 
                               Art. 9 
 
                  Capacita' economica e finanziaria 
 
  1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore  dei
lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto  previsto
dagli articoli 83,  comma  2,  84  e  86  del  Codice  dei  contratti
pubblici. 
  2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS
2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e  finanziaria  e'
dimostrata da idonee referenze bancarie  rilasciate  da  un  soggetto
autorizzato  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                               Art. 10 
 
           Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83,
comma 2, e  84,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  i
requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9  del  presente  decreto  sono
attestati dalle SOA nell'ambito  della  procedura  di  qualificazione
delle imprese. 
                               Art. 11 
 
                 Lavori utili per la qualificazione 
 
  1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7
contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti  sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito.  Tale  certificazione
non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal  direttore
dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice
dei contratti pubblici. 
  2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente,  anche
se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un
unico certificato con  la  specificazione  dei  lavori  approvati  ed
eseguiti nei singoli anni. 
  3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata  in
vigore  del  presente  decreto  se  accompagnati  o  integrati  dalla
dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita'  preposta  alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 
  4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7
solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche  se  eseguiti  in
qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non  puo'
utilizzare  ai  fini  della  qualificazione  i  lavori  affidati   in
subappalto. 
  5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del  buon  esito  di
cui al  comma  successivo,  aggiornano,  entro  i  successivi  trenta
giorni, la  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici  di  cui
all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 
  6. Al fine di garantire il  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza da parte delle  soprintendenze  preposte  alla  tutela  del
bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del  certificato  di
esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7,  lettera  b),
del Codice dei contratti pubblici,  accertata  la  regolarita'  delle
prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti. 
                               Art. 12 
 
             Lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
 
  1.  Per  eseguire  lavori  di  scavo  archeologico,   monitoraggio,
manutenzione o restauro di  beni  culturali  mobili  e  di  superfici
decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico,  artistico  e  archeologico  e  per  i
lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela,  di  importo
inferiore a 150.000 euro, le  imprese  devono  possedere  i  seguenti
requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: 
  a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente
alla pubblicazione del  bando  o  alla  data  dell'invito  alla  gara
ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria  OS
2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza  a
cui si riferiscono le attivita' di restauro,  richiesto  dall'oggetto
dei  lavori  in  base  alla  disciplina  vigente,  per   un   importo
complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare,  fermo
restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 7, comma 2 o, in  alternativa,  avere  il  direttore
tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); 
  b)  avere  un  organico   determinato   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa; 
  c) essere iscritte alla competente Camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  2. I requisiti di cui al comma  1,  autocertificati  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione  o  in  sede  di
offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon  esito  dei
lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui
si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e'  accertata  dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i
lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo  complessivo  non
superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito  dei  lavori
puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. 

Capo II
Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

                               Art. 13 
 
                          Direttore tecnico 
 
  1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante  dell'impresa,
o da piu' soggetti. 
  2. Il soggetto o i soggetti designati  nell'incarico  di  direttore
tecnico non possono rivestire, per la  durata  dell'appalto,  analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del  Capo  I
del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una
dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il  direttore  tecnico
sia  persona  diversa   dal   titolare   dell'impresa,   dal   legale
rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi  deve  essere
un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto
d'opera professionale regolarmente registrato. 
  3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto  e'
affidata: 
  a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti  all'albo
professionale  -   Sezione   A   degli   architetti,   pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso  di  laurea  magistrale  in
conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata
in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio
2000, n. 34 svolgevano la  funzione  di  direttore  tecnico,  possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa; 
  b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS  2-B,  con  riferimento
allo  specifico  settore  di  competenza  a  cui  si  riferiscono  le
attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla
disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in  possesso  di
un diploma rilasciato da  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma  9,
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  o  in  possesso  di
laurea magistrale in conservazione e  restauro  dei  beni  culturali,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; 
  c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in  possesso  dei
titoli previsti dal decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  25,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e'  richiesto  altresi'  il
requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori  su
beni culturali di cui al presente  regolamento,  attestata  ai  sensi
degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica  5
ottobre  2010,  n.  207,  fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 
  5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e  OS  2-B,  la  direzione
tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni  culturali,
che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182,
del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  purche'   tali
restauratori abbiano svolto, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione  tecnica
nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 
  6. In caso di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  i
requisiti vengono  autocertificati  e  sottoposti  alle  verifiche  e
controlli di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 

Titolo III
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I
Livelli e contenuti della progettazione

                               Art. 14 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. I  progetti  sono  costituiti  dagli  elaborati  indicati  negli
articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti  sono  quelli  previsti
dal decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei  contratti
pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma  6  del
presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i  singoli
livelli  di  progettazione  e'  esaustivo  e   sostitutivo   rispetto
all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di  cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato
ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti
pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5,  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo definisce, entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, linee di  indirizzo,  norme  tecniche  e
criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di
lavori sui beni di cui all'articolo 1. 
  2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2,  del  Codice
dei  contratti  pubblici  e'  finalizzata  all'individuazione   delle
caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti
di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli
interventi opportuni. 
  3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali,  indicati
all'articolo 1, e' disposto,  di  regola,  sulla  base  del  progetto
esecutivo. 
  4. La progettazione esecutiva puo'  essere  omessa  nelle  seguenti
ipotesi: 
  a) per i lavori su beni culturali  mobili,  superfici  decorate  di
beni architettonici e materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di
interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino
complessita' realizzative, quali ad esempio la  ripulitura  ed  altri
interventi  che   presentano   caratteristiche   di   semplicita'   e
serialita'; 
  b)  negli  altri  casi,   qualora   il   responsabile   unico   del
procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del  bene,
ovvero il suo stato di conservazione, sono  tali  da  non  consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi  esaustivi  o  comunque  presentino
soluzioni   determinabili   solo   in   corso    d'opera,    disponga
l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale
costo deve trovare corrispondente  copertura  nel  quadro  economico.
L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile  unico  del
procedimento   la   documentazione   riguardante   la   progettazione
integrativa, che viene approvata previa  valutazione  della  stazione
appaltante. 
  5. Nei casi di  cui  al  comma  4  l'affidamento  dei  lavori  puo'
avvenire sulla base del progetto definitivo. 
  6. Per ogni intervento, il  responsabile  unico  del  procedimento,
nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e  valuta  motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e  delle  caratteristiche  del
bene e dell'intervento conservativo, la  possibilita'  di  ridurre  i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti  dei  vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 
                               Art. 15 
 
            Progetto di fattibilita' tecnica ed economica 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,  comma  5,  del
Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica consiste in una relazione programmatica  del  quadro  delle
conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di
intervento, con allegati i necessari  elaborati  grafici.  Il  quadro
delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente
e consiste nella indicazione  delle  tipologie  di  indagine  che  si
ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e  del  suo
contesto storico e ambientale. 
  2. Sono documenti del progetto di fattibilita': 
  a) la relazione generale; 
  b) la relazione tecnica; 
  c) le indagini e ricerche preliminari; 
  d) la planimetria generale ed elaborati grafici; 
  e) le prime indicazioni e disposizioni per  la  stesura  dei  piani
della sicurezza; 
  f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16; 
  g) il calcolo sommario della spesa; 
  h) il quadro economico di progetto; 
  i) il crono programma dell'intervento; 
  l) il documento di fattibilita' delle  alternative  progettuali,  a
esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni; 
  m) lo studio preliminare  ambientale,  a  esclusione  dei  casi  di
lavori  che  non  comportano  nuove  costruzioni  o  installazioni  o
impiantistica. 
  3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e  ricerche  volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e
dei metodi di intervento  da  approfondire  nel  progetto  definitivo
nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo. 
  4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano: 
  a) l'analisi storico-critica; 
  b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
  c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; 
  d) la diagnostica; 
  e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello
stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; 
  f) l'individuazione degli eventuali  apporti  di  altre  discipline
afferenti. 
  5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione  allo
stato  di  conservazione  ed  ai  caratteri   storico-artistici   del
manufatto il progetto di fattibilita' puo'  limitarsi  a  comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che  sono  strettamente  necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte di intervento  e  dei
relativi costi. 
                               Art. 16 
 
                           Scheda tecnica 
 
  1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche,  le  tecniche  di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su  cui  si
interviene,  nonche'  eventuali   modifiche   dovute   a   precedenti
interventi, in modo da dare  un  quadro,  dettagliato  ed  esaustivo,
delle caratteristiche del bene e  fornisce  altresi'  indicazioni  di
massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare. 
  2. Nella scheda tecnica  sono  individuate  e  classificate,  anche
sulla  scorta  del  provvedimento  di  dichiarazione   dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici
decorate di beni architettonici e i materiali  storicizzati  di  beni
immobili  di  interesse  storico  artistico  o  archeologico  oggetto
dell'intervento. 
  3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o  restauro  di
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse   storico,
artistico  o  archeologico  la  scheda  tecnica  e'  redatta  da   un
restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della  normativa
vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda  tecnica
e' redatta da un archeologo. 
  4. Nell'ambito del  procedimento  di  autorizzazione  di  cui  agli
articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che
ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando,  ove
necessario,  il   provvedimento   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento. 
                               Art. 17 
 
                         Progetto definitivo 
 
  1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  approvato,  studia  il
bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in
cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari  necessari  e
definisce  i  collegamenti  interdisciplinari;  definisce   in   modo
compiuto le  tecniche,  le  tecnologie  di  intervento,  i  materiali
riguardanti le singole parti del complesso;  prescrive  le  modalita'
esecutive  delle  operazioni  tecniche;   definisce   gli   indirizzi
culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione  attribuita  al
bene  attraverso  una  conoscenza  compiuta  dello  stato  di  fatto;
configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare  le
priorita', i tipi e i metodi di intervento con  particolare  riguardo
all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. 
  2. Sono documenti del progetto definitivo: 
  a) la relazione generale; 
  b) le relazioni tecniche e specialistiche; 
  c) i rilievi e documentazione fotografica; 
  d) gli elaborati grafici; 
  e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
  f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
  g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
  h) i piani di sicurezza e di coordinamento; 
  i) il cronoprogramma; 
  l) il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi
tecnici; 
  m) lo schema di contratto e capitolato  speciale  di  appalto,  nei
casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo; 
  n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 
                               Art. 18 
 
                         Progetto esecutivo 
 
  1. Il progetto esecutivo indica, in  modo  compiuto,  entrando  nel
dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie
operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i  materiali  da
utilizzare riguardanti le singole parti del complesso;  prescrive  le
modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base
di  indagini  dirette  ed  adeguate   campionature   di   intervento,
giustificate dall'unicita'  dell'intervento  conservativo;  indica  i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 
  2. Sono documenti del progetto esecutivo: 
  a) la relazione generale; 
  b) le relazioni specialistiche; 
  c)  gli  elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli   delle
strutture e degli impianti; 
  d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
  e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e  delle  sue
parti; 
  f) il piano di sicurezza e di coordinamento; 
  g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
  h) il cronoprogramma; 
  i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
  l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. 
                               Art. 19 
 
               Progettazione dello scavo archeologico 
 
  1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei  lavori  di
scavo archeologico per finalita' di ricerca  archeologica  disciplina
l'impianto del cantiere di ricerca  e  individua  i  criteri  per  la
definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita'
degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita'  di  scavo,
nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di  fattibilita'
e'  costituito  da  una  relazione   programmatica   delle   indagini
necessarie e illustrativa  del  quadro  delle  conoscenze  pregresse,
sviluppato per settori  di  indagine,  alla  quale  sono  allegati  i
pertinenti elaborati grafici. 
  2. La relazione di cui al  comma  1  illustra  i  tempi  e  i  modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla  conservazione  dei
reperti, sia al  loro  studio  e  pubblicazione,  ed  e'  redatta  da
archeologi  in  possesso  di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende  altresi'  un
calcolo sommario della spesa, il quadro  economico  di  progetto,  il
cronoprogramma  dell'intervento  e  le  prime  indicazioni  e  misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza. 
  3. Il quadro delle conoscenze pregresse  consiste  in  una  lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi  di
conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 
  4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
  a) rilievo generale; 
  b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
  c) indagini complementari necessarie. 
  5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia  stato  predisposto
dai competenti uffici  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  viene   comunicato   al   Soprintendente
competente. 
  6. Il progetto definitivo dei  lavori  di  scavo  archeologico  per
finalita' di  ricerca,  nel  quale  confluiscono  i  risultati  delle
indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative  alle  diverse
fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la  durata  di
esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 
  7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
  a) rilievi ed indagini; 
  b) scavo; 
  c)  documentazione  di  scavo,  quali  giornali  di  scavo,  schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; 
  d) restauro dei reperti mobili ed immobili; 
  e) schedatura  preliminare  dei  reperti  e  loro  immagazzinamento
insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; 
  f) studio e pubblicazione; 
  g) forme di  fruizione  anche  con  riguardo  alla  sistemazione  e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato; 
  h) manutenzione programmata. 
  8. Il progetto definitivo dei  lavori  di  scavo  archeologico  per
finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle  tipologie
degli  interventi,   distinguendo   quelli   di   prevalente   merito
scientifico, eventualmente da  affidare  a  imprese  in  possesso  di
requisiti specifici  ove  non  curate  dalla  stessa  amministrazione
aggiudicatrice.  In  questo  caso,  il  progetto   definitivo   viene
comunicato al Soprintendente competente. 
  9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai  sensi  dell'articolo  147
del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto,  entrando
nel dettaglio e sulla base  delle  indagini  eseguite,  le  modalita'
tecniche  ed  esecutive  delle  varie  fasi  operative,  indicando  i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 
                               Art. 20 
 
              Progettazione di lavori di impiantistica 
                         e per la sicurezza 
 
  1. I  progetti  relativi  ai  lavori  di  impiantistica  e  per  la
sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli  di  approfondimento,
prevedono l'impiego delle  tecnologie  piu'  idonee  a  garantire  il
corretto inserimento degli impianti e di  quanto  necessario  per  la
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi
di   interesse   storico-artistico   e   ad   offrire    prestazioni,
compatibilmente  con  le  limitazioni  imposte  dal  rispetto   delle
preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per  gli
edifici di nuova costruzione.  Sono  inoltre  richiesti  i  piani  di
sicurezza in  fase  di  esercizio  e  il  programma  di  manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessarie  per  garantire  la
continuita' del servizio. 
                               Art. 21 
 
                        Verifica dei progetti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del  Codice  dei
contratti  pubblici,  per  i  progetti  di  lavori  relativi  a  beni
culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita'
di verifica, avvalendosi altresi': 
    a) nei casi di interventi su  beni  mobili  culturali,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di  restauratore,
in  possesso  di  specifica  esperienza  e  capacita'   professionale
coerente con l'intervento, che non abbia partecipato  alla  redazione
del progetto; 
    b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in
possesso di specifica esperienza e capacita'  professionale  coerente
con l'intervento,  che  non  abbia  partecipato  alla  redazione  del
progetto; 
    c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini
archeologiche subacquee: 
  1) del soggetto  che  ha  predisposto  la  scheda  tecnica  di  cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare; 
  2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente  ai  ruoli  della
pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in  possesso
di  specifica  esperienza  e  capacita'  professionale  coerente  con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. 
  2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che
la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto  alla
base dell'affidamento dei lavori. 

Capo II
Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

                               Art. 22 
 
       Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie 
 
  1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1,  del  Codice
dei  contratti  pubblici   e   nel   rispetto   delle   linee   guida
dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e  all'ingegneria,  per  i  lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi  in
cui  non  sia  prevista  l'iscrizione  a   un   ordine   o   collegio
professionale,  le  prestazioni  relative   alla   progettazione   di
fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate  anche
da un soggetto con qualifica di restauratore  di  beni  culturali  ai
sensi della vigente  normativa,  ovvero,  secondo  la  tipologia  dei
lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di
specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. 
  2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita'  del
responsabile unico del procedimento e del dirigente  competente  alla
formazione del programma triennale  comprendono  un  restauratore  di
beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente,  ovvero,
secondo  la  tipologia  dei  lavori,  altro  professionista  di   cui
all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  In
ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e  il
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
  3. Per  i  lavori  concernenti  beni  culturali  mobili,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure  scavi
archeologici, il restauratore oppure altro professionista di  cui  al
comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il
ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. 
  4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono  essere  espletate
da funzionari tecnici  delle  stazioni  appaltanti,  in  possesso  di
adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare. 

Titolo IV
SOMMA URGENZA

                               Art. 23 
 
      Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione 
              di lavori con il regime di somma urgenza 
 
  1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e' consentita
nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene,  per  rimuovere  lo
stato di pregiudizio e pericolo e fino  all'importo  di  trecentomila
euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 163 del
Codice dei contratti pubblici. 

Titolo V
ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

                               Art. 24 
 
                              Collaudo 
 
  1. Per il collaudo in corso d'opera di  cui  all'articolo  150  del
Codice dei contratti pubblici  la  composizione  dell'organo  che  vi
provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo. 
  2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG  2  l'organo
di collaudo comprende anche un  restauratore  con  esperienza  almeno
quinquennale  in  possesso  di  specifiche  competenze  coerenti  con
l'intervento. 
  3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B
l'organo di collaudo comprende anche un restauratore  con  esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonche' uno storico dell'arte  o  un  archivista  o  un
bibliotecario  in  possesso  di  specifica  esperienza  e   capacita'
professionale coerente con l'intervento. 
  4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25  l'organo
di collaudo comprende anche un archeologo in  possesso  di  specifica
esperienza  e  capacita'  professionale  coerenti  con   l'intervento
nonche' un restauratore entrambi con esperienza  almeno  quinquennale
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
  5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente  ad  un
solo componente, e fermo restando il numero  complessivo  dei  membri
previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle   stazioni
appaltanti,  laureati  e  inquadrati  con   qualifiche   di   storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato  servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 
                               Art. 25 
 
                       Lavori di manutenzione 
 
  1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del
tipo  di  intervento  che  si  realizza,   possono   non   richiedere
l'elaborazione di tutta  la  documentazione  nonche'  le  indagini  e
ricerche  previste  dalle  norme  sui  livelli  di  progettazione  di
fattibilita', definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente
alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla
base di una perizia di spesa contenente: 
  a) la descrizione  del  bene  corredata  da  sufficienti  elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala; 
  b) il capitolato speciale con la descrizione  delle  operazioni  da
eseguire ed i relativi tempi; 
  c) il computo metrico-estimativo; 
  d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni; 
  e) il quadro economico; 
  f) il piano della sicurezza e coordinamento. 
                               Art. 26 
 
                 Consuntivo scientifico e vigilanza 
                     sull'esecuzione dei lavori 
 
  1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori,
i documenti previsti dall'articolo  102,  comma  9,  del  Codice  dei
contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento  nonche'
l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi  aperti
per i futuri interventi. 
  2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante  ed  e'
trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche  a  fini  di
monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento. 
  3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la  stazione  appaltante  e
l'ufficio  preposto  alla  tutela   del   bene   culturale   vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, e sul  mantenimento  da  parte  delle
imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione
nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG  2,  adottando,  in
caso di inosservanza, i  provvedimenti  sanzionatori  previsti  dalla
normativa vigente. 

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice  dei  contratti
pubblici, dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  cessano  di
avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e
di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto  del  Ministro  per  i
beni e  le  attivita'  culturali  3  agosto  2000,  n.  294,  recante
«Regolamento   concernente   individuazione    dei    requisiti    di
qualificazione dei  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  restauro  e
manutenzione dei beni mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
architettonici»,  e  successive   modificazioni,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. 
                               Art. 28 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  data  della  sua   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  23,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 
  3. I bandi  e  gli  avvisi  di  gara  concernenti  lavori  su  beni
culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni,  quando
la loro pubblicazione sia intervenuta  anteriormente  all'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo  83,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e  OS
24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre  2010,  n.  207  ricomprendono  anche  i   lavori   relativi,
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili
e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera  f),  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il  rinvio  contenuto  nel
presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e  OS
25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, ovunque  ricorra,  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice  dei
contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie
indicate nel medesimo decreto. 
  5. Per i lavori eseguiti all'estero si  continua  ad  applicare  la
disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del  decreto  di  cui
all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  6. La qualifica di restauratore di beni culturali e'  acquisita  ai
sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nelle more del completamento della procedura  di  attribuzione  della
qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182,  del  Codice  dei
beni culturali e  del  paesaggio,  attraverso  la  pubblicazione  dei
relativi elenchi, i soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
possono  proseguire  lo  svolgimento  di   attivita'   lavorative   e
professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e  gli  uffici
preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori
di  restauro  da  parte  dei  soggetti  esecutori  sulla  base  della
qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di
qualificazione presentati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 agosto 2017 
 
                                              Il Ministro dei beni    
                                          e delle attivita' culturali 
                                                  e del turismo       
                                                   Franceschini       
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Delrio 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080 
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