Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2015;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28
dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'11 marzo 2016;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31
gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2006;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione»;
Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti
della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al
presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e
le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle
specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i
principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»;
Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta
da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla
normativa vigente»;
Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila
euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita
in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4»;
Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione
alle loro caratteristiche»;
Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali»;
Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19
dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente,
che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti
di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di
cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende
necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni
culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e
degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della
progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i
tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori
di somma urgenza, nonche' l'esecuzione e il collaudo dei lavori,
anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con
nota 12696 del 21 aprile 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice
dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle
seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche
subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali
immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici».
Art. 2
Scavo archeologico, restauro, manutenzione
e monitoraggio
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un
determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del
restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 3
Specificita' degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui
all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni
culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre
indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A
tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e
dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un
documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo
scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali
interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni
archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche.
Titolo II
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Capo I
Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Art. 4
Qualificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai
sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni
culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24
e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei
contratti pubblici, nonche' di committenti privati o in proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1,
comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve
contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi
archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti
pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul
possesso dei requisiti di qualificazione.
Art. 5
Requisiti generali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del
Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro
istituito presso la competente camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori
inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori
inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e
di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere
d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di
beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a
parchi e giardini.
Art. 6
Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:
a) idoneita' tecnica;
b) idoneita' organizzativa;
c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
Art. 7
Idoneita' tecnica
1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i
requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un
importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito, a condizione
che sia rispettato il principio di continuita' nell'esecuzione dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a eseguire interventi nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione, oppure che sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i
requisiti di idoneita' tecnica maturati dall'impresa cedente sono
mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il
trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei
lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della
qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per
un periodo di almeno tre anni.
4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e
nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli
rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale».
Art. 8
Idoneita' organizzativa
1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero
medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza
dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i
collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui
al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in
materia con l'impresa.
2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneita' e'
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2
e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la societa' organismo
d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale
operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo,
l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo
complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori
che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento
per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di
diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e' documentato dal bilancio corredato
dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle
direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneita'
e' dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai
sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per
cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di
collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della
disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del
medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo'
essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni
culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di
restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un
costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al
quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle
categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4,
e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la societa' organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai precedenti periodi
e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le
imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di
lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa con riferimento alle
categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un
restauratore di beni culturali.
4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria OS 25, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita' superiore.
In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore
rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo
decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita'
organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria OS 25, e' comprovata dalla presenza di almeno un
archeologo.
Art. 9
Capacita' economica e finanziaria
1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei
lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto
dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti
pubblici.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS
2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto
autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 10
Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83,
comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i
requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono
attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione
delle imprese.
Art. 11
Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7
contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione
non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore
dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice
dei contratti pubblici.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche
se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un
unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed
eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla
dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7
solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in
qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo'
utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in
subappalto.
5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del buon esito di
cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta
giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui
all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita' di
vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del
bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di
esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b),
del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarita' delle
prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Art. 12
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio,
manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici
decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i
lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo
inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti
requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente
alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara
ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS
2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a
cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto
dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo
complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo
restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore
tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di
offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei
lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui
si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i
lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo complessivo non
superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori
puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Capo II
Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
Art. 13
Direttore tecnico
1. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa,
o da piu' soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I
del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una
dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico
sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale
rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere
un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto
d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto e'
affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo
professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in
conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono
conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento
allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le
attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla
disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di
un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di
laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei
titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto altresi' il
requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su
beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi
degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione
tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali,
che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali
restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica
nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i
requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e
controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Titolo III
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I
Livelli e contenuti della progettazione
Art. 14
Attivita' di progettazione
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli
articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del
presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli
livelli di progettazione e' esaustivo e sostitutivo rispetto
all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato
ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e
criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di
lavori sui beni di cui all'articolo 1.
2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice
dei contratti pubblici e' finalizzata all'individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti
di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli
interventi opportuni.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati
all'articolo 1, e' disposto, di regola, sulla base del progetto
esecutivo.
4. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti
ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino
complessita' realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri
interventi che presentano caratteristiche di semplicita' e
serialita';
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del
procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene,
ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino
soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga
l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale
costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del
procedimento la documentazione riguardante la progettazione
integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione
appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori puo'
avvenire sulla base del progetto definitivo.
6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento,
nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del
bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
Art. 15
Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del
Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle
conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di
intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro
delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente
e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si
ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo
contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilita':
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il crono programma dell'intervento;
l) il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a
esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di
lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o
impiantistica.
3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e ricerche volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e
dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo
nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello
stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo
stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del
manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei
relativi costi.
Art. 16
Scheda tecnica
1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di
esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si
interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti
interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo,
delle caratteristiche del bene e fornisce altresi' indicazioni di
massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche
sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici
decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto
dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico,
artistico o archeologico la scheda tecnica e' redatta da un
restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa
vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica
e' redatta da un archeologo.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli
articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la
scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che
ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove
necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse
culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.
Art. 17
Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, studia il
bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in
cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e
definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo
compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali
riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita'
esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi
culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al
bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le
priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo
all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.
2. Sono documenti del progetto definitivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni tecniche e specialistiche;
c) i rilievi e documentazione fotografica;
d) gli elaborati grafici;
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
i) il cronoprogramma;
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei
casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
Art. 18
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel
dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie
operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da
utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le
modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base
di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento,
giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue
parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Art. 19
Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di
scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina
l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la
definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita'
degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo,
nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita'
e' costituito da una relazione programmatica delle indagini
necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse,
sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i
pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei
reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da
archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita'
professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un
calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il
cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di
conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto
dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente
competente.
6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per
finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle
indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse
fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di
esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento
insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per
finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie
degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito
scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di
requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene
comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147
del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando
nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita'
tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
Art. 20
Progettazione di lavori di impiantistica
e per la sicurezza
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la
sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento,
prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi
di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle
preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli
edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di
sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la
continuita' del servizio.
Art. 21
Verifica dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice dei
contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni
culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita'
di verifica, avvalendosi altresi':
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore,
in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale
coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione
del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in
possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente
con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del
progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini
archeologiche subacquee:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui
all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso
di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che
la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla
base dell'affidamento dei lavori.
Capo II
Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori
Art. 22
Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida
dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in
cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio
professionale, le prestazioni relative alla progettazione di
fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche
da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei
lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di
specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale comprendono un restauratore di
beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero,
secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui
all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In
ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi
archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al
comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il
ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate
da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di
adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
Titolo IV
SOMMA URGENZA
Art. 23
Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione
di lavori con il regime di somma urgenza
1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e' consentita
nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo
stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 163 del
Codice dei contratti pubblici.
Titolo V
ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Art. 24
Collaudo
1. Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del
Codice dei contratti pubblici la composizione dell'organo che vi
provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo
di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno
quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B
l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un
bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita'
professionale coerente con l'intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo
di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica
esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento
nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri
previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni
appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 25
Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del
tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere
l'elaborazione di tutta la documentazione nonche' le indagini e
ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di
fattibilita', definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente
alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla
base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da
eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
Art. 26
Consuntivo scientifico e vigilanza
sull'esecuzione dei lavori
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori,
i documenti previsti dall'articolo 102, comma 9, del Codice dei
contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche'
l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti
per i futuri interventi.
2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e'
trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di
monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e
l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle
imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione
nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in
caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla
normativa vigente.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti
pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e
di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante
«Regolamento concernente individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 28
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni
culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando
la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS
24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi,
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili
e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel
presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS
25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in
vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie
indicate nel medesimo decreto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si continua ad applicare la
disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
6. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita ai
sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della
qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei
relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge
possono proseguire lo svolgimento di attivita' lavorative e
professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici
preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori
di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della
qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di
qualificazione presentati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 agosto 2017
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080