LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.
(GU n.277 del 27-11-2017 )
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle
persone e dei servizi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano
l'iscrizione. Possono altresi' chiedere di essere iscritti nella
stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data.
Art. 2
Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento
alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei
diritti, puo' ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi
della societa' dell'informazione di porre fine immediatamente alle
violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le
violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario
apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio
imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorita' disciplina con proprio regolamento le modalita' con
le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e' adottato e
comunicato ai soggetti interessati, nonche' i soggetti legittimati a
proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro
quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la
quale e' adottata la decisione definitiva dell'Autorita'.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorita' individua
misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni gia'
accertate dall'Autorita' medesima.
Art. 3
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle
direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le
parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e
al dettaglio di medicinali veterinari nonche' i Medici veterinari
attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono
nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei
medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione
intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonche'
l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei
medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e' alimentata
esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. E' fatto
obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del
titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati
di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei
medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta secondo
il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la
prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o
tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 90, e' inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la
prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, puo' essere
redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella
banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,
la prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
Art. 4
Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono inseriti i seguenti:
«16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5,
6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1,
dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies,
paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi l, 2 e 3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo
14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come
modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE)
2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione
della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il
rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame,
la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e
6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo
6-quater, paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4,
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o
dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento
(UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere
motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo'
adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno
dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un
sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3,
paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela
degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese
dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei,
anche con pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Art. 5
Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro
2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot
8184/15/JUST
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.
654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione»
sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o
sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
25-duodecies e' inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3».
Art. 6
Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di
infrazione n. 2011/4147
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 12, comma l, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere
il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza
di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto
ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua
responsabilita'»;
c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto
ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in
cui e' stata accertata la sua responsabilita'»;
e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
penale»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a
decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge
7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente
articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale
violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della
entrata in vigore della medesima legge.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2
del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso
all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14
della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal
presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente
articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni in materia di fiscalita'
Art. 7
Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.
Procedura d'infrazione n. 2013/4080
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di
cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso
dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e'
riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per
il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento
dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La
somma e' versata alla scadenza del termine per l'emissione
dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di
emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato
che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle
richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA
relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale
relative al primo trimestre dell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Modifiche alla disciplina delle restituzioni
dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU
1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il
soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non
dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data
del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in
cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via
definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di
restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il
termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o
committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento
sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si
applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 9
Modifiche al regime di non imponibilita' ai fini dell'IVA delle
cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
1. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla
consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in
attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova
dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla documentazione
doganale;».
2. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
e' abrogato.
Art. 10
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
7060/14/TAXU
1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il
decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma
5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317
del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 11
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU
Pilot 2079/11/EMPL
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e'
incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017,
finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in
atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti
delle universita' statali italiane da parte degli ex lettori di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione di
contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri di ripartizione
dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, a
copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che
entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti
integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a
euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a
euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e,
quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo V
Disposizioni in materia di salute
Art. 12
Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che
abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di
infrazione n. 2017/0129
1. Il presente articolo disciplina la produzione e la
commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati
all'alimentazione umana e delle loro miscele.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto
mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido
precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal
latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE)
2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015;
b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto
mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte
scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo e'
ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di
cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti
dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata
della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da
essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.
3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando
quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli
imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni
in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai
sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo,
seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o
dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva
(UE) 2015/2203;
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari
prodotti di cui la miscela e' composta, in ordine ponderale
decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei
cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE)
2015/2203;
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati
alimentari;
c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in
grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del
settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale e'
commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore
alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel
mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello
Stato d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di
produzione.
4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono
essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono
essere altresi' riportate anche in altra lingua.
5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte
stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2,
nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II,
lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, e' consentito
indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle
etichette dei prodotti.
6. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate
anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal
presente articolo, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano
conformi alla normativa previgente.
7. Resta salva, in ogni caso, la possibilita' di utilizzare
etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione
che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal
presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive
inamovibili e graficamente riconoscibili.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la
preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano
le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c),
nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II,
lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/ 2203 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza
caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata
corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi
i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti, purche' l'utilizzatore non sia a conoscenza
della violazione o la confezione originale non presenti segni di
alterazione.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed
etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per
usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla
loro natura o qualita' o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in
commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre
denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente,
prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 5.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in
commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque
diversa da quelle prescritte dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione
delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni
obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti,
etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
14. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della
propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva
competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo.
15. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita'
competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto compatibili
con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
180, e' abrogato.
Art. 13
Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al
regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262
1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli
equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure
tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe
degli equidi.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo e' abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge l° agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica
e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono
trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare -
Caso EU Pilot 8443/16/MOVE
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche'
tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.
186, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48
del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di
pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del
regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo VI
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 16
Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle
sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI
1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
autorita' di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e
con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di
competenza, al fine di garantire l'intercomparabilita', a livello di
distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze
prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non
appartenenti alla lista di priorita' di cui alla tabella 1/B
dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della
valutazione dello stato della qualita' delle acque, le autorita' di
bacino distrettuali promuovono altresi' intese con i medesimi
soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una
metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione
della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale
fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei
laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di
analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui
al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorita'
di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet
istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti
dalle analisi effettuate da tali laboratori».
Art. 17
Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque
reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di
emissione degli scarichi idrici
1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per
gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili»,
le parole: «Potenzialita' impianto in A.E.» sono sostituite dalle
seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attivita' di monitoraggio e controllo
derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1
sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio degli organi di controllo e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di
cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per le attivita' svolte dal gestore unico del servizio idrico
integrato.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi
dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne'
conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 in relazione
ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in
particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Art. 18
Disposizioni in materia di emissioni industriali -
Caso EU Pilot 8978/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera 1-bis), dopo le parole:
«producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono
aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica
dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da
a) a m) del comma 1»;
c) all'articolo 29-quater, comma 2:
1) le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della
decisione» sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia
ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione»;
2) le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti:
«con particolare riferimento agli elementi»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle
proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti in materia
ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal
sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;
d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole:
«consultazioni condotte» sono inserite le seguenti: «, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;
e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
«b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano
un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso
in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la
sospensione e' automaticamente prorogata, finche' il gestore non
dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato
l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata
a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle medesime
condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i
controlli sul successivo esercizio non confermano che e' stata
ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che,
costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per
l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet
istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato
le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in
attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande
presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato VIII alla
parte seconda del presente decreto»;
g) all'articolo 237-ter; comma 1, lettera b), dopo la parola:
«caldaie,» sono inserite le seguenti: «le installazioni di
trattamento degli scarichi gassosi,»;
h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le
apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono
sostituite dalle seguenti: «le installazioni di trattamento degli
scarichi gassosi»;
i) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole:
«Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
l) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. L'autorita' competente riesamina periodicamente e
aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
m) all'articolo 237-nonies, dopo il comma l e' inserito il
seguente:
«1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido
di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti,
autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, e' comunque
assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'Allegato 1, paragrafo A»;
n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono
essere attribuiti alla depurazione degli effluenti, gassosi
dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;
o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne
da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile» sono inserite le
seguenti: «all'autorita' competente e»;
p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla lettera b), la
parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2022»;
q) all'articolo 275, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi
14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorita' competente di
qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
r) all'articolo 275, comma 6, le parole: «, individuata sulla
base di detto consumo,» sono soppresse;
s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che
producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorita'
competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione,
adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la
conformita' nel piu' breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di adottare
ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per
ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio
della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo
immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni
serie e immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia
ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del
presente comma e del comma 1-bis»;
t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3, le parole:
«possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma l,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono
biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo
29-undecies»;
v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto l:
1.1) e' premesso il seguente periodo: «Le misurazioni
relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti
nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
1.2) alla lettera d):
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti
periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze
inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita'
scientifica.»;
1.2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di
riferimento almeno una volta all'anno.»;
1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non piu' di 10
valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di
disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione
in continuo.» e' aggiunto il seguente: «I valori medi durante il
periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni
periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di
autorizzazione dall'autorita' competente, insieme con la
localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare
per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel
presente paragrafo C.»;
2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle
concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo
rappresentativo»;
z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al titolo III-bis
della parte quarta:
1) e' premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative
alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera
sono eseguite in modo rappresentativo.»;
2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze
inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita'
scientifica.»;
2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di
riferimento almeno una volta all'anno.»;
2.3) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i
valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono
determinati in fase di autorizzazione dall'autorita' competente,
insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e
misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo
quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole: «ossidi di azoto,» sono
inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;
2) al punto 4.4, le parole: «delle polveri» sono sostituite
dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;
3) il punto 5.1 e' sostituito dal seguente:
«5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore
operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti
valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti
nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti
anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei
pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati
nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori
limite»;
4) il punto 5.3 e' soppresso;
bb) alla parte I dell'allegato III alla parte quinta, al punto
3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto
3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a
valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa
di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10
kg/h,».
Capo VII
Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili
Art. 19
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C
200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di
energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione
1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al
fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul
consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor
fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018,
2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio
2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta
delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri
connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini
dell'applicazione del presente comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno
2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della
Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i
quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le
imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui
all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e
modalita' con cui l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di
adeguamento, per gli ambiti di competenza.
3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite
in modo progressivo per classi di intensita' di consumo elettrico
calcolata sul fatturato dell'impresa, purche' nel rispetto dei
livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della
Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di
riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a
livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili,
utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata
sugli ultimi tre anni, nonche' tenendo eventualmente conto
dell'intensita' degli scambi a livello internazionale definita a
livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
definite le modalita' di applicazione della clausola sul valore
aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima
comunicazione.
4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi
energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia
elettrica.
5. All'articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.
41, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il
territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie
relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici,
almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i
servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione
e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e
delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa».
6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della
struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma
3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come
sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono
limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di
sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. All'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il regime tariffario speciale al consumo della societa'
RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal
1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della societa' RFI, con
esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle
linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a 25
kV in corrente alternata»;
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta
in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, e'
ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un
importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici
rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria
compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per
chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI».
Art. 20
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C
200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
energia da fonti rinnovabili
1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformita' a quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01,
del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato
a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma
5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti
rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti
eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni di
potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile alla data
di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;
b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di
potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto»
sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche
riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi».
Art. 21
Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01
della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di
gas naturale
1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno
2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione
dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e'
destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di
obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a
requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo,
all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attivita'
d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza
internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono
inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas
naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il Sistema
idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura
degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato
al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi
comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione
dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della
definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al
comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella
citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e
applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di
gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla
rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il
rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato stabiliti dalle
norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di
gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non
siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari
stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas
il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al
raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I
provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del
gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Capo VIII
Altre disposizioni
Art. 22
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di»
sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;
b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea
che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti
di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il
recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici».
Art. 23
Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE
relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori
1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva
2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato di
abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica
innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata
e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze
tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in
ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per
la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di
attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a
tale agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta
dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche
sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri
della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai
componenti della commissione non spetta alcun compenso.
2. La data e la sede delle sessioni di esame e' determinata dal
prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del
numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con
gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni di
esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di
razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato
di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
4. Il Governo e' autorizzato a modificare, con apposito
regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del
presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento
adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art. 24
Termini di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico
1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di
indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di
contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalita'
dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli
51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue mesi, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 25
Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica
amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni
del Servizio europeo di azione esterna.
1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n.
145, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale al personale
estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a
iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e'
calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal
comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della
partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative
e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure
previste dagli articoli 2 e 3».
Art. 26
Autorita' nazionale competente per la certificazione e la
sorveglianza degli aeroporti nonche' del personale e delle
organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE)
n. 139/2014
1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni
di autorita' competente nazionale ai sensi del regolamento (UE) n.
139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le
competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 27
Interventi di cooperazione allo sviluppo
con finanziamento dell'Unione europea
1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo
sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei
limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente
alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle
medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n.
113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi,
il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella
responsabilita' per gli interventi stessi.
2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al
comma 1 puo' essere effettuato da un revisore legale o da una
societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.
Art. 28
Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4,
il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche
sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma
2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in
forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia
dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del
responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i
predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti
dal Garante»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni
impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui
al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110
e' aggiunto il seguente:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita' di ricerca
scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita'
di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo' essere
autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad
esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme
preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute
idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della
loro sicurezza».
Art. 29
Disposizioni in materia di funzionamento
del Garante per la protezione dei dati personali
1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di
controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e
per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla
partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di
protezione di dati dell'Unione europea, e' attribuito, a decorrere
dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per
le finalita' di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui
all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1,
comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di
25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per
l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017
e a euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
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