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decreto legislativo, 13/12/2017
D.lgs 13/12/2017, n. 217, recante Disposizioni integrative e correttive al d.lgs 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(GU n.9 del 12-1-2018)
decreto legislativo
Materia: pubblica amministrazione / attività

 

 

   DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217

 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26

agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto  2015,  n.

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche.

 

(GU n.9 del 12-1-2018)  Vigente al: 27-1-2018 

  

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della

Costituzione;

  Visto l'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante

deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;

  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,  recante

«Modifiche ed integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,

di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ai  sensi

dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice

dell'amministrazione digitale;

  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n.  910,  del  Parlamento

europeo e del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.  679,  del  Parlamento

europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,

espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;

  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   per   la

semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione dell'11 dicembre 2017;

  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione;

 

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

 

          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

    «l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,

documentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti

tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;

    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti

caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza

o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di

chiunque, anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;

2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e

della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e

private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti

all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono

provvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili

gratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e  della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,

oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro

riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;

  2)  la  lettera  n-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «n-ter)

domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un

servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico

di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento

(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in

materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le

transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la

direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini

delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;

  3) dopo la lettera  n-ter)  e'  aggiunta  la  seguente:  «n-quater)

servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione

pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;

  4) alla lettera s), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le

seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono

sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;

  5) alla lettera aa), dopo la parola  «titolare»  sono  inserite  le

seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»

e' inserita la seguente: «sua» e  dopo  la  parola  «creazione»  sono

inserite  le  seguenti:  «nonche'  alle  applicazioni  per   la   sua

apposizione»;

  6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff)  Linee  guida:

le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di

cui all'articolo 71.»;

    b) al comma 1-ter, dopo le parole:  «recapito  certificato»  sono

aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3,  numero

37), e 44 del Regolamento eIDAS».

 

 

                               Art. 2

 

 

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del

presente Codice si applicano:

  a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,

del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  del

riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi

comprese le autorita' di sistema  portuale,  nonche'  alle  autorita'

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

  b) ai  gestori  di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa'

quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

  c) alle societa' a controllo pubblico, come  definite  nel  decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le  societa'  quotate  di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non

rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;

  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  disposizioni  del

presente Codice e le relative Linee guida  concernenti  il  documento

informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari  di  cui  al

Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti  di  cui  agli

articoli  43  e  44,  il  domicilio  digitale  e   le   comunicazioni

elettroniche di cui all'articolo 3-bis  e  al  Capo  IV,  l'identita'

digitale di cui agli articoli  3-bis  e  64  si  applicano  anche  ai

privati, ove non diversamente previsto.»;

  c) al comma 4, le parole «, e  la  fruibilita'  delle  informazioni

digitali» sono sostituite dalle seguenti:  «e  la  fruibilita'  delle

informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di  servizi  pubblici

ed» sono soppresse;

  d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e  di  controllo

fiscale,» sono soppresse, dopo le parole  «consultazioni  elettorali»

sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza

e di allerta in ambito di protezione civile» e, al  secondo  periodo,

la parola «altresi'» e' soppressa;

  e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma  restando

l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di

liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni

di natura tributaria, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta  del  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i

termini di applicazione delle disposizioni del presente  Codice  alle

attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».

 

                               Art. 3

 

 

     Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto  legislativo  7

marzo 2005,  n.  82,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Carta  della

cittadinanza digitale».

 

                               Art. 4

 

 

          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono  inserite  le

seguenti: «, in modo accessibile  ed  efficace,»  e  dopo  le  parole

«anche ai  fini»  sono  inserite  le  seguenti:  «dell'esercizio  dei

diritti di accesso e»;

  b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

 

                               Art. 5

 

 

        Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Identita'  digitale  e

Domicilio digitale»;

  b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque  ha  il

diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai  soggetti  di  cui

all'articolo 2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  tramite  la  propria

identita' digitale.»;

  c) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 2, i professionisti  tenuti  all'iscrizione  in

albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle

imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale  iscritto

nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;

  d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Fermo restando quanto previsto  al  comma  1,  chiunque  ha

facolta' di eleggere  il  proprio  domicilio  digitale  da  iscrivere

nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto

al  comma  3-bis,  chiunque  ha  la   facolta'   di   richiedere   la

cancellazione del  proprio  domicilio  digitale  dall'elenco  di  cui

all'articolo 6-quater.

  1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e  1-bis  sono  eletti

secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche

possono altresi'  eleggere  il  domicilio  digitale  avvalendosi  del

servizio di cui all'articolo 64-bis.

  1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno  l'obbligo  di

fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di  comunicare

ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita'  fissate

nelle Linee guida.»;

  e) il comma 2 e' abrogato;

  f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.  Con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il

Garante per la protezione dei dati personali e  acquisito  il  parere

della Conferenza unificata, e' stabilita la data  a  decorrere  dalla

quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,

e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai

sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.

Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le  quali  ai

predetti soggetti e' messo a disposizione  un  domicilio  digitale  e

sono individuate altre  modalita'  con  le  quali,  per  superare  il

divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro  che

non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;

  g)  al  comma  4-bis  le  parole  «di  cui  ai  commi  1  e  2   le

amministrazioni possono predisporre le  comunicazioni  ai  cittadini»

sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto

di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,

possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto

un domicilio digitale ai sensi del  comma  1-bis»  e  le  parole  «ai

cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;

  h) al comma 4-ter le parole «e conservato»  sono  sostituite  dalle

seguenti «ed e' disponibile»;

  i) al comma 4-quinquies:

  1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono  sostituite  dalle

seguenti: «al comma 1-ter»;

  2) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In  tal  caso,

ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni  elettroniche

aventi valore legale,  colui  che  lo  ha  eletto  non  puo'  opporre

eccezioni relative alla forma e alla  data  della  spedizione  e  del

ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».

 

                               Art. 6

 

 

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, secondo periodo, la  parola  «Resta»  e'  sostituita

dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui  al  comma

2, resta»;

  b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti

di cui all'articolo 2, comma 2, consentono  di  effettuare  pagamenti

elettronici tramite la piattaforma di cui al comma  2  anche  per  il

pagamento  spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo  2-bis   del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

  2-quater. I prestatori di servizi di pagamento  abilitati  eseguono

pagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso

l'utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il

sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti  del

decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,   Capo   III,   fino

all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

o del Ministro delegato, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, sentite l'Agenzia  delle  entrate  e  l'AgID,  che

fissa, anche  in  maniera  progressiva,  le  modalita'  tecniche  per

l'effettuazione dei pagamenti tributari  e  contributivi  tramite  la

piattaforma di cui al comma 2.

  2-quinquies.  Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,   le

informazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del

Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria

generale dello Stato.».

 

                               Art. 7

 

 

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio

digitale»;

  b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  comunicazioni

tramite i domicili digitali sono effettuate agli  indirizzi  inseriti

negli elenchi di cui agli articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater,  o  a

quello eletto come domicilio speciale per determinati atti  o  affari

ai sensi dell'articolo 3-bis,  comma  4-quinquies.  Le  comunicazioni

elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei  domicili   digitali   di   cui

all'articolo 3-bis producono, quanto al momento  della  spedizione  e

del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle  comunicazioni  a

mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ed  equivalgono  alla

notificazione per mezzo della  posta  salvo  che  la  legge  disponga

diversamente. Le suddette  comunicazioni  si  intendono  spedite  dal

mittente se inviate al proprio gestore e si intendono  consegnate  se

rese disponibili al domicilio digitale  del  destinatario,  salva  la

prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto  non  imputabile  al

destinatario medesimo. La data e l'ora di  trasmissione  e  ricezione

del documento informatico sono opponibili  ai  terzi  se  apposte  in

conformita' alle Linee guida.»;

  c) il comma 1-bis e' abrogato;

  d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  «1-ter.  L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e   dei

professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC)

delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis.

L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,

comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica

amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui

all'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone

fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di

cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle

persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui

all'articolo 6-quater.

  1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  notificano

direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo  3-bis  i

propri   atti,   compresi   i   verbali   relativi   alle    sanzioni

amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di  riscossione

e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio  decreto  14  aprile

1910, n. 639,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  in  ambito

tributario. La conformita'  della  copia  informatica  del  documento

notificato  all'originale   e'   attestata   dal   responsabile   del

procedimento in conformita' a quanto  disposto  agli  articoli  22  e

23-bis.».

 

                               Art. 8

 

 

        Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi  PEC»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dei domicili digitali»;

  b) al  comma  1,  le  parole  «la  pubblica  amministrazione»  sono

sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo  2,  comma

2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente  disposizione  e  con  le  risorse  umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e  le

parole  «degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata»  sono

sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;

  c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC»  sono

sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;

  d) il comma 3 e' abrogato.

 

                               Art. 9

 

 

        Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite  dalle

seguenti: «dei domicili digitali»;

  b) al comma 1, le parole «degli indirizzi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta

elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i  domicili

digitali»;

  c) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «al  comma    sono

inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».

  2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:

  «Art.  6-quater  (Indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle

persone fisiche e degli altri enti di  diritto  privato,  non  tenuti

all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). -

1. E' istituito  il  pubblico  elenco  dei  domicili  digitali  delle

persone fisiche e degli altri enti  di  diritto  privato  non  tenuti

all'iscrizione in albi professionali o nel  registro  delle  imprese,

nel quale sono indicati i  domicili  eletti  ai  sensi  dell'articolo

3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  dell'Indice  sono

affidate  all'AgID,  che  vi  provvede  avvalendosi  delle  strutture

informatiche delle Camere di commercio gia'  deputate  alla  gestione

dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

  2. Per i professionisti iscritti in albi ed  elenchi  il  domicilio

digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo

6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi

dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei

domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello

sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi

informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia'

contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

  3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede

al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco  di  cui

al presente articolo nell'ANPR.

  Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1.  La  consultazione

on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e'

consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi

sono realizzati in formato aperto.

  2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi,  di  cui  agli

articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le  modalita'

fissate da AgID nelle Linee guida.

  3.  In  assenza   di   preventiva   autorizzazione   del   titolare

dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al

presente articolo per finalita' diverse dall'invio  di  comunicazioni

aventi  valore  legale  o  comunque  connesse  al  conseguimento   di

finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

  4. Gli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater

contengono  le  informazioni  relative  alla  elezione,  modifica   o

cessazione del domicilio digitale.».

 

                               Art. 10

 

 

          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Diritto  a  servizi

on-line semplici e integrati»;

  b) prima del comma 1 e' inserito  il  seguente:  «01.  Chiunque  ha

diritto  di  fruire  dei  servizi  erogati  dai   soggetti   di   cui

all'articolo 2, comma 2, in  forma  digitale  e  in  modo  integrato,

tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche

amministrazioni e il punto di accesso  di  cui  all'articolo  64-bis,

anche attraverso dispositivi mobili.»;

  c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici»  sono  sostituite

dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi  per  via

telematica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «on-line  i   propri

servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino  alla  fine  del

periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei  livelli  di  qualita'

individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con  proprie  Linee

guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;

  d) il comma 2 e' abrogato;

  e) al comma 4, le parole «gli interessati»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «gli utenti, fermo restando il  diritto  di  rivolgersi  al

difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».

 

                               Art. 11

 

 

        Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82, le parole da «attraverso un  sistema»  a  «che  rispetti

gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».

 

                               Art. 12

 

 

          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, le  parole  «nella  predisposizione  dei  piani  di  cui

all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e

nell'ambito delle risorse finanziarie previste  dai  piani  medesimi,

attuano anche  politiche  di»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano  politiche

di reclutamento e».

 

                               Art. 13

 

 

          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1.  Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  le  parole  «utili  per»  sono

inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell'Agenda  digitale

europea e nazionale e».

 

                               Art. 14

 

 

        Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le

seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche' di»  sono

inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo  le  parole  «e  controllo»

sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»;

  b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche  amministrazioni  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»

sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo  2,

comma 2»;

  c) alla lettera c), dopo le parole «svolte  dalle  amministrazioni»

sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati

ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della  legge  11

dicembre 2016, n. 232,»;

  d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e' soppressa  e,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Il  parere  e'  reso

entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della

relativa richiesta e si  applica  l'articolo  17-bis  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;

  e) alla lettera i), le parole «sui  soggetti  di  cui  all'articolo

44-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sui   conservatori   di

documenti informatici accreditati».

 

                               Art. 15

 

 

          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

dopo  il  comma  2-ter  e'  inserito  il  seguente:  «2-quater.  AgID

individua, nell'ambito delle Linee  guida,  criteri  e  modalita'  di

attuazione dei commi 2-bis e  2-ter,  prevedendo  che  ogni  pubblica

amministrazione dia conto annualmente delle  attivita'  previste  dai

predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11,

comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

 

                               Art. 16

 

 

          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,

n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla  lettera  b),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le

seguenti parole: «approva il  piano  triennale  di  cui  all'articolo

14-bis, comma 2, lettera b), e»;

  b) alla  lettera  c),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le

seguenti parole: «promuove e»;

  c) alla  lettera  e),  all'inizio  del  periodo  sono  inserite  le

seguenti parole: «stabilisce i».

 

                               Art. 17

 

 

          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Responsabile  per  la

transizione digitale e difensore civico digitale»;

  b) al comma 1:

  1) all'alinea, secondo periodo, le parole  «ciascuno  del  predetti

soggetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ciascuna   pubblica

amministrazione»;

  2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di»  sono  inserite

le seguenti: «identita' e domicilio digitale,» e dopo  le  parole  «e

fruibilita'» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  del  processo  di

integrazione  e   interoperabilita'   tra   i   sistemi   e   servizi

dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;

  3)  dopo  la  lettera  j)  e'   inserita   la   seguente:   «j-bis)

pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e  sistemi

informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di  garantirne

la  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di  attuazione   dell'agenda

digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano  triennale

di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»;

    c) al comma 1-quater:

  1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater.  E'

istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del  difensore  civico  per  il

digitale, a cui e' preposto  un  soggetto  in  possesso  di  adeguati

requisiti di terzieta',  autonomia  e  imparzialita'.  Chiunque  puo'

presentare al difensore civico per il digitale,  attraverso  apposita

area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative

a presunte violazioni del presente Codice e di ogni  altra  norma  in

materia   di   digitalizzazione   ed   innovazione   della   pubblica

amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,

invita il soggetto responsabile  della  violazione  a  porvi  rimedio

tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni  del

difensore  civico  sono  pubblicate  in  un'apposita  area  del  sito

Internet istituzionale.»;

  2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«di ciascuna amministrazione»;

    d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono  sostituite  dalle

seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;

    e) dopo il comma 1-sexies e' aggiunto il seguente: «1-septies.  I

soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le  funzioni  di

cui al medesimo comma anche in forma associata.».

 

                               Art. 18

 

 

          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. L'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  18  (Piattaforma   nazionale   per   la   governance   della

trasformazione digitale).  -  1.  E'  realizzata  presso  l'AgID  una

piattaforma per la  consultazione  pubblica  e  il  confronto  tra  i

portatori  di  interesse  in  relazione  ai  provvedimenti   connessi

all'attuazione dell'agenda digitale.

  2. AgID  identifica  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  della

piattaforma  in  maniera  tale  da  garantire  che  la   stessa   sia

accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati  e  che  sia

idonea a raccogliere suggerimenti e proposte  emendative  in  maniera

trasparente, qualificata ed efficace.

  3.  Il   Piano   triennale   per   l'informatica   nella   pubblica

amministrazione  di  cui  all'articolo  14-bis  e'  pubblicato  sulla

piattaforma e aggiornato di anno in anno.

  4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),

possono pubblicare sulla piattaforma i  provvedimenti  che  intendono

adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e

aggiornamenti   periodici,   gia'   adottati,   aventi   ad   oggetto

l'attuazione dell'agenda digitale.

  5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  tengono

conto di suggerimenti e proposte emendative  raccolte  attraverso  la

piattaforma.».

 

                               Art. 19

 

 

            Modifiche al Capo II del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.

82,  e'  sostituita  dalla  seguente  «DOCUMENTO  INFORMATICO,  FIRME

ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI».

 

                               Art. 20

 

 

          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il  documento

informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha

l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile  quando  vi

e' apposta una  firma  digitale,  altro  tipo  di  firma  elettronica

qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,

previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un

processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi  dell'articolo

71 con  modalita'  tali  da  garantire  la  sicurezza,  integrita'  e

immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,

la  sua  riconducibilita'  all'autore.  In  tutti  gli  altri   casi,

l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della

forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente  valutabili

in  giudizio,  in  relazione  alle  caratteristiche   di   sicurezza,

integrita' e immodificabilita'. La data e  l'ora  di  formazione  del

documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte   in

conformita' alle Linee guida.».

  b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  «1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata

o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,

salvo che questi dia prova contraria.

  1-quater. Restano ferme le  disposizioni  concernenti  il  deposito

degli atti e dei documenti in via telematica  secondo  la  normativa,

anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;

    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai  sensi  dell'articolo

71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida»  e  l'ultimo

periodo e' soppresso.

 

                               Art. 21

 

 

          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni

relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale»;

  b) i commi 1 e 2 sono abrogati;

  c) al comma 2-bis sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:

«ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di  cui  all'articolo

20, comma 1-bis, primo periodo».

 

                               Art. 22

 

 

          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole  da  «se  ad  essi»  fino  a  «elettronica

qualificata.» sono sostituite dalle seguenti:  «se  sono  formati  ai

sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;

  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  La  copia  per

immagine  su  supporto  informatico  di  un  documento  analogico  e'

prodotta  mediante  processi  e  strumenti  che  assicurano  che   il

documento informatico abbia contenuto e forma identici a  quelli  del

documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei  documenti

o attraverso  certificazione  di  processo  nei  casi  in  cui  siano

adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma

e del contenuto dell'originale e della copia.»;

  c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata  al  documento

informatico e asseverata» sono soppresse;

  d) al comma 4, dopo le parole  «dei  commi  1,»  sono  inserite  le

seguenti: «1-bis,».

 

                               Art. 23

 

 

          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti

che procedono all'apposizione del  contrassegno  rendono  disponibili

gratuitamente  sul  proprio  sito   Internet   istituzionale   idonee

soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».

 

                               Art. 24

 

 

        Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  La  copia  su

supporto   informatico   di   documenti   formati   dalle   pubbliche

amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante

processi e strumenti che  assicurano  che  il  documento  informatico

abbia contenuto identico a quello del documento analogico da  cui  e'

tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di

processo nei  casi  in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di

garantire la corrispondenza  del  contenuto  dell'originale  e  della

copia.»;

  b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  In  materia  di

formazione e conservazione di documenti informatici  delle  pubbliche

amministrazioni, le  Linee  guida  sono  definite  anche  sentito  il

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».

 

                               Art. 25

 

 

Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo  7  marzo

                             2005, n. 82

 

  1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche,

certificati e prestatori di servizi fiduciari».

 

                               Art. 26

 

 

          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 4 dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di

firma digitale» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le

linee guida definiscono altresi' le modalita',  anche  temporali,  di

apposizione della firma.».

 

                               Art. 27

 

 

          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «,  fatta  salva  la

possibilita' di utilizzare uno  pseudonimo,»  sono  soppresse  e,  al

secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza

sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;

  b) al comma 3:

  1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:

«di firma elettronica»;

  2) alla lettera a), dopo la  parola  «titolare»  sono  inserite  le

seguenti: «di firma elettronica»;

  3) dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:  «c-bis)  uno

pseudonimo, qualificato come tale.»;

    c) al comma 3-bis:

  1)  prima  del  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Le

informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei  terzi

e chiaramente evidenziati nel certificato.»;

  2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono»  e'  inserita

la seguente: «anche»;

  3) al secondo periodo, le parole «Con decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee

guida».

  d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:

«di firma elettronica»;

  e)  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il   seguente:   «4-bis.   Il

certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni  di  cui  ai

commi 3 e 4 per almeno  venti  anni  decorrenti  dalla  scadenza  del

certificato di firma.».

 

                               Art. 28

 

 

          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che

intendono  fornire   servizi   fiduciari   qualificati   o   svolgere

l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di  gestore

dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  presentano  all'AgID

domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate  dalle  Linee

guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di  conservatore

di   documenti   informatici   presentano   all'AgID    domanda    di

accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.»;

  b) al comma 2, le  parole:  «Regolamento  eIDAS.»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere  natura  giuridica  di

societa' di capitali e deve disporre dei requisiti  di  onorabilita',

tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di

eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume  dell'attivita'

svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti

e dei terzi. I predetti  requisiti  sono  individuati,  nel  rispetto

della disciplina europea, con decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina  altresi'

i criteri per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo

svolgimento delle  predette  attivita',  nonche'  i  requisiti  e  le

condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  1  da

parte di amministrazioni pubbliche.»;

  c) il comma 3 e' abrogato.

 

                               Art. 29

 

 

          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite  dalle  seguenti:

«e dei»;

  b) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e  i  soggetti  di

cui  all'articolo  44-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  i

conservatori di documenti informatici, iscritti  nell'elenco  di  cui

all'articolo 29, comma 6,»;

  c) al comma 3:

  1) il primo periodo e' soppresso;

  2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite

dalle seguenti: «Il prestatore di servizi  di  firma  digitale  o  di

altra firma  elettronica  qualificata»,  dopo  le  parole  «ecceda  i

limiti» e' inserita la seguente: «eventualmente» e le  parole  da  «o

derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:

«ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso  e

di valore siano chiaramente  riconoscibili  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 28, comma 3-bis».

 

                               Art. 30

 

 

          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  alla  Rubrica  dopo  la  parola  «titolare»  sono  inserite  le

seguenti: «di firma elettronica qualificata»;

  b) al comma 3:

  1) all'alinea, le  parole  «,  ai  sensi  dell'articolo  19,»  sono

soppresse;

  2) alla lettera g), dopo la  parola  «titolare»,  ovunque  ricorra,

sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata».

 

                               Art. 31

 

 

        Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole  «,  limitatamente  alle

attivita'  di  conservazione  di   firme,   sigilli   o   certificati

elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono  sostituite

dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento

eIDAS e o» sono sostituite dalle  seguenti:  «Regolamento  eIDAS  o»,

dopo le parole «del  presente  Codice»  sono  inserite  le  seguenti:

«relative alla prestazione dei predetti  servizi»,  le  parole  «euro

4.000,00» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro  40.000,00»  e  le

parole  «euro  40.000,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «euro

400.000,00»;

  b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Le

violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e

gli interessi di una pluralita' di utenti o relative a  significative

carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di  servizio  si

considerano gravi.  AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,

dispone  altresi'  la  cancellazione  del  fornitore   del   servizio

dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o

qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;

  c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono  sostituite

dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle

seguenti: « e diffida» e le  parole  «dal  Regolamento  eIDAS  o  dal

presente Codice, fissando un  termine  e  disciplinando  le  relative

modalita' per  adempiere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla

disciplina vigente»;

  d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di

forza  maggiore  o  di  caso  fortuito,  qualora  si   verifichi   un

malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al  comma  1

che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di  mancata

o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID  o  agli

utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma  3,  lettera  m-bis),  AgID,

ferma restando l'irrogazione delle sanzioni  amministrative,  diffida

altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare  la  regolarita'

del  servizio  o  ad  effettuare  le   comunicazioni   previste.   Se

l'interruzione  del  servizio  ovvero  la  mancata   o   intempestiva

comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente

alla  prima  diffida  si  applica  la  sanzione  della  cancellazione

dall'elenco pubblico.».

 

                               Art. 32

 

 

          Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, lettera b), le  parole  «certificatori  accreditati»

sono sostituite dalle  seguenti:  «prestatori  di  servizi  di  firma

digitale o di altra firma elettronica qualificata»;

  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Le  pubbliche

amministrazioni possono procedere alla  conservazione  dei  documenti

informatici:

  a) all'interno della propria struttura organizzativa;

  b) affidandola, in modo  totale  o  parziale,  nel  rispetto  della

disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati

come conservatori presso l'AgID.»;

    c) il comma 2 e' abrogato.

 

                               Art. 33

 

 

          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 2 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, dopo le parole «al titolare» sono inserite le  seguenti:

«di firma elettronica».

 

                               Art. 34

 

 

          Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 2 dell'articolo 36  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  per

violazione delle regole tecniche ivi contenute».

 

                               Art. 35

 

 

          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, le parole «di concerto con i Ministri  per  la  funzione

pubblica, della giustizia e dell'economia e delle  finanze,  sentiti»

sono sostituite dalle seguenti:  «,  sentiti  il  Dipartimento  della

funzione pubblica, i Ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e

delle finanze, nonche'».

 

                               Art. 36

 

 

            Modifiche al Capo III del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «GESTIONE,   CONSERVAZIONE   E

ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI».

  2. Dopo il Capo III e' inserita la seguente  Sezione:  «Sezione  I.

Documenti della pubblica amministrazione».

 

                               Art. 37

 

 

        Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate  dalle  caselle  di

posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1  e

3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono  inviate  a

domicili digitali eletti ai sensi  di  quanto  previsto  all'articolo

3-bis,».

  2. Dopo l'articolo 40-bis e' inserito  il  seguente:  «Art.  40-ter

(Sistema pubblico di ricerca documentale). -  1.  La  Presidenza  del

Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la  sperimentazione  di

un sistema volto a facilitare la ricerca  dei  documenti  soggetti  a

obblighi di pubblicita' legale,  trasparenza  o  a  registrazione  di

protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo  40-bis  e

dei fascicoli dei procedimenti di  cui  all'articolo  41,  nonche'  a

consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano  diritto  ai

sensi della disciplina vigente.».

  3. Dopo l'articolo 40-ter e' inserita, al  Capo  III,  la  seguente

Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».

 

                               Art. 38

 

 

          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «e   cooperazione

applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o  integrazione»  e  le

parole «dall'articolo 12, comma 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dagli articoli 12 e 64-bis»;

  b) al comma 2-bis,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle  condizioni

previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di  cui  agli

articoli 40-ter e 64-bis»;

  c) al comma 2-bis, secondo periodo,  le  parole  «Le  regole»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Le  Linee  guida»,  dopo   la   parola

«identificazione»  sono  inserite  le  seguenti  «,  l'accessibilita'

attraverso i  suddetti  servizi»,  dopo  le  parole  «l'utilizzo  del

fascicolo» sono inserite le  seguenti:  «sono  dettate  dall'AgID  ai

sensi  dell'articolo  71  e»,  e  le   parole   «della   cooperazione

applicativa; regole tecniche specifiche  possono  essere  dettate  ai

sensi   dell'articolo   71»   sono   sostituite    dalle    seguenti:

«dell'integrazione»;

  d) al comma 2-ter, lettera  e-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti  parole  «apposto  con  modalita'   idonee   a   consentirne

l'indicizzazione  e  la  ricerca  attraverso  il   sistema   di   cui

all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;

  e) al comma 2-quater,  le  parole  «dei  singoli  documenti;»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «dei  singoli  documenti.  Il  fascicolo

informatico» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e

dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.

33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi  di

cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via  telematica,  dello

stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del  recapito

elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta,  ai  sensi

dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire  l'interoperabilita'

tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i  servizi

di cui agli articoli 40-ter e 64-bis».

 

                               Art. 39

 

 

          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la Rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Conservazione  ed

esibizione dei documenti»;

  b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Gli  obblighi  di

conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a

tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti  informatici,  se  le

relative procedure sono effettuate  in  modo  tale  da  garantire  la

conformita'  ai  documenti  originali  e  sono  conformi  alle  Linee

guida.»;

  c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  «ai

medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le  amministrazioni

rendono disponibili a  cittadini  ed  imprese  i  predetti  documenti

attraverso servizi on-line  accessibili  previa  identificazione  con

l'identita' digitale di  cui  all'articolo  64  ed  integrati  con  i

servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;

  d) al comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ai

sensi della disciplina vigente  al  momento  dell'invio  dei  singoli

documenti nel sistema di conservazione».

 

                               Art. 40

 

 

          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  sistema  di

gestione informatica dei documenti delle  pubbliche  amministrazioni,

di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e gestito,  anche  in  modo  da

assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei  documenti  e  fascicoli

informatici attraverso il sistema  di  cui  all'articolo  40-ter  nel

rispetto delle Linee guida.»;

  b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione»  sono

soppresse, dopo la parola «informatici» sono  inserite  le  seguenti:

«delle pubbliche amministrazioni» e  al  secondo  periodo  le  parole

«procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti

non conclusi»;

  c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di

conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in  esso

conservato,    caratteristiche    di    autenticita',     integrita',

affidabilita',  leggibilita',  reperibilita',  secondo  le  modalita'

indicate nelle Linee guida.»;

  d) dopo il comma 1-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-quater.  Il

responsabile  della  conservazione,  che  opera   d'intesa   con   il

responsabile del trattamento dei dati personali, con il  responsabile

della sicurezza e con il responsabile dei sistemi  informativi,  puo'

affidare, ai sensi dell'articolo 34,  comma  1-bis,  lettera  b),  la

conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o

privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche  e

di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione

della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che  con  i

responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il  responsabile  della

gestione  documentale,  effettua  la  conservazione   dei   documenti

informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».

 

                               Art. 41

 

 

          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 45  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, le parole «fonte di» sono soppresse.

 

                               Art. 42

 

 

          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 46  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, la parola «telematica»  e'  sostituita  dalla  seguente:

«digitale» e le parole «le informazioni relative  a  stati,  fatti  e

qualita' personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i  dati

sensibili e giudiziari consentiti».

 

                               Art. 43

 

 

          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  3,  primo   periodo,   le   parole   «Le   pubbliche

amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»

sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di  cui  all'articolo  2,

comma 2, lettere  a)  e  b),»  e  le  parole  «nell'Indice  PA»  sono

sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili  digitali  delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;

  b)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le   parole   «La   pubbliche

amministrazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   pubbliche

amministrazioni».

 

                               Art. 44

 

 

             Modifiche al Capo V del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, le parole «E SERVIZI IN RETE» sono sostituite dalle seguenti:  «,

IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE».

 

                               Art. 45

 

 

          Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Le  pubbliche

amministrazioni, nell'ambito delle  proprie  funzioni  istituzionali,

procedono all'analisi dei  propri  dati  anche  in  combinazione  con

quelli detenuti da altri soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,

fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'  si

svolge secondo  le  modalita'  individuate  dall'AgID  con  le  Linee

guida.»;

  b) il comma 3 e' abrogato.

  2. Dopo l'articolo 50-bis e' inserito il seguente:

  «Art.  50-ter  (Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati).  -  1.  La

Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la  progettazione,  lo

sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma  Digitale  Nazionale

Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio

informativo detenuto, per finalita' istituzionali,  dai  soggetti  di

cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle

autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e

regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra  i  soggetti  che

hanno diritto  ad  accedervi  ai  fini  della  semplificazione  degli

adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e  delle   imprese,   in

conformita' alla disciplina vigente.

  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  sperimentazione   della

Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  affidata  al  Commissario

straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  31

dicembre 2018.

  3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma  2,  il

Commissario  straordinario  per  l'attuazione  dell'Agenda   digitale

provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'

stabilite dal Garante per la protezione  dei  dati  personali  e  dal

decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai  soggetti

di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle

autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e

regolazione, organizzarli e conservarli,  nel  rispetto  delle  norme

tecniche e delle metodologie idonee a garantire la  condivisione  dei

dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID  nelle  Linee

guida. I soggetti che detengono i dati identificati  nel  decreto  di

cui al comma 4, hanno  l'obbligo  di  riscontrare  la  richiesta  del

Commissario, rendendo disponibili i  dati  richiesti  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Garante per la protezione dei dati  personali  e  le  Amministrazioni

titolari dei dati, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del

presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le

pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai  dati  stessi

da  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad  accedervi   e   di

semplificare  gli  adempimenti  e  gli  oneri  amministrativi  per  i

cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei  dati  che  i

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  ad  esclusione

delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza  e

regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per  le  finalita'  di

cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Garante  per  la

protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.

Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti  e  le  modalita'  di

acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.

  5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma  Digitale  Nazionale

Dati non modifica la titolarita' del dato.».

 

                               Art. 46

 

 

          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla  Rubrica  dopo  la  parola  «Sicurezza»  sono  inserite  le

seguenti «e disponibilita'»;

  b)  al  comma  1-bis,  lettera   c),   le   parole   «la   pubblica

amministrazione e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti:  «la

semplificazione e la pubblica amministrazione»;

  c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti

di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi  di

sicurezza  preventiva  coordinati  e  promossi  da  AgID  secondo  le

procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.

  2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel

rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza  in

grado  di  assicurare  la  continuita'  operativa  delle   operazioni

indispensabili per i  servizi  erogati  e  il  ritorno  alla  normale

operativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso

all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  per  l'erogazione

di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con  ristoro  dei

soli costi di  funzionamento.  Per  le  Amministrazioni  dello  Stato

coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli  stanziamenti  dei

pertinenti capitoli di spesa o  mediante  riassegnazione  alla  spesa

degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo  di  entrata

del bilancio statale».

 

                               Art. 47

 

 

          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche  amministrazioni»  sono

soppresse;

  b) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole  «le  amministrazioni

titolari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  soggetti  di   cui

all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e

l-ter),» e il secondo periodo e' soppresso;

  c) al comma 3, le parole  da  «la  raccolta»  fino  alla  fine  del

periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e

la gestione di dati, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,

prevedono  clausole   idonee   a   consentirne   l'utilizzazione   in

conformita' a quanto previsto dall'articolo 50»;

  d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine

del periodo sono soppresse;

  e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

 

                               Art. 48

 

 

          Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, la parola «definitivi» e' soppressa.

 

                               Art. 49

 

 

          Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 54  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nonche'

quelli previsti dalla legislazione vigente».

 

                               Art. 50

 

 

          Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,

n. 82, le parole «Con decreto  adottato  ai»  sono  sostituite  dalla

seguente: «Ai».

 

                               Art. 51

 

 

          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle  basi  dati

di  interesse  nazionale   consentono   il   pieno   utilizzo   delle

informazioni ai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo

standard e criteri di sicurezza e di gestione  definiti  nelle  Linee

guida.

  2-ter. Le  amministrazioni  responsabili  delle  basi  di  dati  di

interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento

dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.»;

    b) il comma 3-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «3-ter.  AgID,

tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni  e  degli

obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua  e  pubblica

l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.».

 

                               Art. 52

 

 

          Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3:

  1) al primo periodo, la parola «singoli» e' soppressa;

  2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Al  fine  dello

svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i  dati

anagrafici  eventualmente   detenuti   localmente   e   costantemente

allineati con ANPR al  fine  esclusivo  di  erogare  o  usufruire  di

servizi o funzionalita' non fornite da ANPR.»;

  3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ANPR assicura ai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b),  l'accesso

ai dati contenuti nell'ANPR.»;

  b) al comma 5, le  parole  «le  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'articolo 2, comma 2, del presente Codice» sono  sostituite  dalle

seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere  a)  e

b),»;

  c) al comma 6, la lettera c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)

all'erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall'ANPR,  tra  i

quali il servizio di invio  telematico  delle  attestazioni  e  delle

dichiarazioni di nascita ai sensi  dell'articolo  30,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,  n.  396,  e

della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72  e  74  dello

stesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo

1 del  regolamento  di  polizia  mortuaria  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  compatibile

con il sistema di trasmissione di cui al decreto del  Ministro  della

salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 65 del 19 marzo 2010.».

 

                               Art. 53

 

 

        Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, le parole da «istituita,  presso»  fino  alla  fine  del

periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gestita  dall'Autorita'

Nazionale Anticorruzione  ai  sensi  dell'articolo  213  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

 

                               Art. 54

 

 

        Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  3,  le  parole  «all'articolo  58,  comma  2,»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 60, comma 2-bis,»;

  b) al comma 7,  lettera  a),  le  parole  «il  medico  di  medicina

generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte  del  medico  di

medicina generale e del pediatra di libera scelta».

 

                               Art. 55

 

 

               Modifiche alla Sezione III, Capo V, del

               decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

 

  1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Identita' digitali,

istanze e servizi on-line».

 

                               Art. 56

 

 

          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2-quater,  prima  del  primo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «L'accesso ai  servizi  in  rete  erogati  dalle  pubbliche

amministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene

tramite SPID.» e, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Resta

fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»;

  b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le  parole  «alle  imprese»

sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e,  al  secondo

periodo, le parole «l'impresa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i

predetti soggetti»;

  c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;

  d) al comma 2-novies le parole  «2-octies»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «2-quater»;

  e) dopo il comma 2-novies e' inserito il  seguente:  «2-decies.  Le

pubbliche amministrazioni, in  qualita'  di  fornitori  dei  servizi,

usufruiscono  gratuitamente  delle  verifiche  rese  disponibili  dai

gestori  di  identita'  digitali   e   dai   gestori   di   attributi

qualificati.»;

  f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la  data

a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,

utilizzano   esclusivamente   le   identita'   digitali    ai    fini

dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».

 

                               Art. 57

 

 

        Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, la parola «unico» e' soppressa;

  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Al  fine  di

rendere effettivo il diritto di  cui  all'articolo  7,  comma  01,  i

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  i  fornitori  di  identita'

digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di

evoluzione, progettano e sviluppano i propri  sistemi  e  servizi  in

modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i  diversi

sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono  per

ogni servizio le  relative  interfacce  applicative  e,  al  fine  di

consentire la verifica del  rispetto  degli  standard  e  livelli  di

qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano  gli  strumenti  di

analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.».

 

                               Art. 58

 

 

          Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, lettera a), le parole da «la  firma  digitale»  fino

alla fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una  delle

forme di cui all'articolo 20»;

  b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le  parole  «mediante

la propria casella di posta elettronica certificata» sono  sostituite

dalle  seguenti:  «dal  proprio  domicilio  digitale»  e  le   parole

«dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  secondo

periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «elezione  di  domicilio

speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile».

 

                               Art. 59

 

 

             Modifiche al Capo V del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Nel Capo V del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le

parole «Sezione IV Carte elettroniche» sono soppresse.

 

                               Art. 60

 

 

          Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole «, e dell'analogo documento, rilasciato  a

seguito della denuncia di nascita e prima  del  compimento  dell'eta'

prevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta   d'identita'

elettronica,» sono soppresse e le parole «per la  funzione  pubblica,

con il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie»  sono  sostituite

dalle   seguenti:   «per   la   semplificazione   e    la    pubblica

amministrazione»;

  b) al comma 5, le parole «di concerto con»  sono  sostituite  dalla

seguente: «sentiti» e le parole «,  sentita»  sono  sostituite  dalla

seguente: «e».

 

                               Art. 61

 

 

          Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite

dalle seguenti: «n. 50 del 2016»;

  b) il comma 3 e' abrogato.

 

                               Art. 62

 

 

          Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole da «ove  possibile»  fino  alla  fine  del

periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  che  cio'  risulti

eccessivamente  oneroso   per   comprovate   ragioni   di   carattere

tecnico-economico,  che  l'amministrazione  committente  sia   sempre

titolare  di  tutti  i  diritti  sui  programmi  e  i  servizi  delle

tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  appositamente

sviluppati per essa»;

  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il  seguente:  «2-bis.  Al  medesimo

fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la  documentazione  e  la

relativa  descrizione  tecnico  funzionale  di  tutte  le   soluzioni

informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o  piu'

piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».

 

                               Art. 63

 

 

          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

 

  1. Il comma 1 dell'articolo 71  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005,  n.  82,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'AgID,   previa

consultazione pubblica  da  svolgersi  entro  il  termine  di  trenta

giorni, sentiti le amministrazioni competenti e  il  Garante  per  la

protezione dei dati personali nelle materie  di  competenza,  nonche'

acquisito il parere della Conferenza unificata,  adotta  Linee  guida

contenenti le regole tecniche e di  indirizzo  per  l'attuazione  del

presente Codice. Le Linee  guida  divengono  efficaci  dopo  la  loro

pubblicazione nell'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale

dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate  con

la procedura di cui al primo periodo.».

 

                               Art. 64

 

 

                             Abrogazioni

 

  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati:

  a) l'articolo 33;

  b) l'articolo 44-bis;

  c) l'articolo 63;

  d) l'articolo 70.

  2. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto  legislativo  26  agosto

2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al  terzo  periodo

le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite  dalle

seguenti: «delle Linee guida  di  cui  all'articolo  71  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005».

 

                               Art. 65

 

 

                      Disposizioni transitorie

 

  1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e'  riconosciuto

a decorrere dal 1° gennaio 2018.

  2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati  di

utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma

2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le

pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.

  3. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui

all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto  legislativo  n.  82  del

2005,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  e'  adottato  entro

centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  4. La realizzazione dell'indice di cui  all'articolo  6-quater  del

decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente  decreto,

e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del

presente decreto. AgID cessa  la  gestione  del  predetto  elenco  al

completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo  6-quater,  comma  3,

del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal  presente

decreto.

  5. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater,  comma  2,

del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese  e

ai professionisti che, alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi,  tramite  l'indirizzo

di cui all'articolo 6-bis del suddetto decreto,  l'inserimento  dello

stesso  indirizzo  nell'elenco  di  cui  all'articolo  6-quater   del

medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato  puo'  comunicare

il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.

  6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01,  e'  riconosciuto  a

decorrere dalla data di attivazione  del  punto  di  accesso  di  cui

all'articolo 64-bis.

  7. L'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato

a decorrere dal 1° gennaio 2019.

  8. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui

all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  n.  82  del  2005,

come modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino

all'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni

dell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione

previgente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto

2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata

in vigore del presente decreto.

  9. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui

all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005,

come introdotto dal presente  decreto,  e'  adottato  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  10. Le regole  tecniche  emanate  ai  sensi  dell'articolo  71  del

decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  nel  testo  vigente   prima

dell'entrata in vigore del presente decreto,  restano  efficaci  fino

all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle  Linee  guida  di

cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

 

                               Art. 66

 

 

               Disposizioni di coordinamento e finali

 

  1. Nel decreto legislativo n.  82  del  2005,  ad  eccezione  degli

articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di

cui  all'articolo   71»,   «regole   tecniche   adottate   ai   sensi

dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo

71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole  tecniche

dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: «Linee guida».

  2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace  attuazione  del

decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le

attivita' previste dall'articolo 17, comma 1-quater  e  dall'articolo

71 del predetto decreto legislativo  e  le  altre  misure  aggiuntive

disposte dal presente decreto, l'AgID  puo'  avvalersi,  in  aggiunta

alla dotazione organica vigente, di un contingente di  40  unita'  di

personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o

fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15

maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale  conserva  il  trattamento

economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative,

con oneri a  carico  delle  amministrazioni  di  provenienza  sia  in

ragione degli  emolumenti  di  carattere  fondamentale  che  per  gli

emolumenti accessori di carattere fisso  e  continuativo.  Gli  altri

oneri  relativi  al  trattamento  accessorio  sono  posti  a   carico

dell'AgID.

  3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del  decreto

legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma

1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).

  4. All'articolo 2, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e  la  dichiarazione

di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono  sostituite

dalle seguenti: «le attestazioni e le  dichiarazioni  di  nascita  ai

sensi dell'articolo 30, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione  di  morte  ai

sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' la denuncia

di  morte  prevista  dall'articolo  1  del  regolamento  di   polizia

mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10

settembre 1990, n. 285».

  5. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,

n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, e' sostituito dal seguente: «1.  A  decorrere  dal  15  dicembre

2013, ai fini della  notificazione  e  comunicazione  degli  atti  in

materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si

intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli  6-bis,

6-quater  e  62  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,

dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto,  dall'articolo  16,

comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  con

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il  registro

generale degli indirizzi elettronici,  gestito  dal  Ministero  della

giustizia.».

  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia,  sono

stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui

all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012  in  una

sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo  6-ter  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli  uffici

giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli

avvocati.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  stabilite   le

modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino

gia' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  16,  comma  12,  del

decreto-legge n.  179  del  2012,  comunicano  l'indirizzo  di  posta

elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui  al

presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto  decreto,

ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012,

si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione  dell'elenco

di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  7. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), e' inserita la seguente:

«a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione  del  Piano

triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione,  di  cui

all'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,

relativi allo sviluppo software e alla  manutenzione  evolutiva,  ivi

compresi   la   progettazione,   la   realizzazione,   il   collaudo,

l'installazione e  l'avviamento  presso  l'ente  locale  di  software

sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato,  la

personalizzazione di software applicativo gia' in dotazione dell'ente

locale o  sviluppato  per  conto  di  altra  unita'  organizzativa  e

riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

      1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni  relative

alla razionalizzazione dei data  center  e  all'adozione  del  cloud,

nonche' per la connettivita'; allo sviluppo di base dati di interesse

nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche'  all'adozione

delle piattaforme  abilitanti;  all'adozione  del  nuovo  modello  di

interoperabilita';  all'implementazione  delle  misure  di  sicurezza

all'interno  delle  proprie  infrastrutture   e   all'adesione   alla

piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;

      2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti  azioni

contenute all'interno del Piano  triennale  per  l'informatica  nella

pubblica amministrazione.»;

    b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),»  sono

inserite le seguenti: «a-ter),»;

    c) il  comma  585  e'  sostituito  dal  seguente:  «585.  Per  la

realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonche'  dei  progetti

connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione

digitale di cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e

dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza  con  gli  obiettivi

dell'Agenda digitale europea, e' autorizzata la spesa di  11  milioni

di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno  2018.  Le

risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio  autonomo

della Presidenza del Consiglio dei  ministri  con  autonoma  evidenza

contabile.  Nell'ambito  delle  funzioni  assegnate,  il  Commissario

straordinario  per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale   di   cui

all'articolo 63 del decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,

provvede all'utilizzo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del

presente comma  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  dell'Agenda

digitale.».

  8. Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo  scambio  di  dati

tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati,  di  cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno  2016,  n.

126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.

90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,

recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica

delle informazioni in essi contenute.

 

                               Art. 67

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37

e 45  del  presente  decreto  si  provvede  con  le  risorse  di  cui

all'articolo 1,  comma  585,  della  legge  n.  232  del  2016,  come

modificato dall'articolo 66.

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle

disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2017

 

                             MATTARELLA

 

 

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del

                                  Consiglio dei ministri

 

                                  Madia,     Ministro     per      la

                                  semplificazione   e   la   pubblica

                                  amministrazione

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

 

 

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