MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 novembre 2017
Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societa' a partecipazione pubblica.
(GU n.299 del 23-12-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» e, in
particolare, l'art. 25 che detta disposizioni transitorie in materia
di personale delle societa' a partecipazione pubblica, nonche' il
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014 n. 183» s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio, n.
108, recante «Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
giugno 2016, di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «societa' a controllo pubblico»: le societa' di cui all'art.
2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016;
b) «eccedenza di personale»: situazione per cui il personale in
servizio presso le societa' a controllo pubblico, in una o piu'
categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l'effettiva
necessita' di personale, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
c) «sistema informativo unitario»: il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto
legislativo n. 150 del 2015;
d) «ANPAL»: Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
e) «elenco»: l'elenco del personale eccedente istituito presso il
sistema informativo unitario.
Art. 2
Modalita' di ricognizione del personale in servizio
presso le societa' a controllo pubblico
1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a controllo pubblico
effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare
eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art.
24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la
formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del decreto legislativo
n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le
societa' a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze
di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto
di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle
previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Entro il 10 dicembre 2017, le societa' a controllo pubblico che
individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a
norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle
rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce
o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei
motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del
numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e
livelli di inquadramento del personale eccedente nonche' del
personale abitualmente impiegato.
4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi,
entro il 20 dicembre 2017 le societa' a controllo pubblico, previa
acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati
personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del
sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite
dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:
a) generalita';
b) dati di contatto;
c) data di assunzione;
d) tipologia contrattuale;
e) contratto collettivo applicato;
f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;
g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze
linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative,
competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e
abilitazioni professionali per la guida;
h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.
5. Ai fini del monitoraggio delle attivita' di ricognizione di cui
al presente articolo, entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma
aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h).
6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite
del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene
titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Art. 3
Modalita' di formazione e gestione degli elenchi
e agevolazione dei processi di mobilita'
in ambito regionale
1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli elenchi del
personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo
unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite funzionalita'
di gestione degli elenchi, nel proprio ambito territoriale di
competenza.
2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la societa'
a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati dagli elenchi.
Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento
per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del
lavoratore o nell'ambito di un licenziamento collettivo, i quali
vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei
mesi.
3. Al fine di agevolare la gestione degli elenchi, il sistema
informativo unitario consente verifiche automatizzate tramite il
sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
agevolano la mobilita' in ambito regionale, anche con il
coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale anche
mediante la promozione di specifici percorsi di politica attiva del
lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo la normativa
vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 175 del 2016, sono fatte salve ulteriori
modalita' di agevolazione della mobilita' in ambito regionale
stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a
livello territoriale.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'art. 2, comma 4 e fino
al 30 marzo 2018. A far data dal 31 marzo 2018, gli elenchi sono
gestiti dall'ANPAL.
Art. 4
Modalita' per attingere agli elenchi per le assunzioni
a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30
giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non possono procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli
elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalita' di
ricerca messe a disposizione dall'apposita sezione del sito
istituzionale dell'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo
unitario.
2. Ove le societa' a controllo pubblico abbiano la necessita' di
assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale
infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non
individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono
all'Ente che gestisce l'elenco o, nel caso di societa' controllate
dallo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze
l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente decreto sono
svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2292
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