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decreto, 9/11/2017
Decreto 9/11/2017, recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societa' a partecipazione pubblica.
GU n.299 del 23-12-2017
decreto
Materia: società / partecipazione pubblica

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 9 novembre 2017

 

Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia  di  personale  delle  societa'  a partecipazione pubblica.

 

(GU n.299 del 23-12-2017)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

di concerto con

 

 

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

 

e

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo

unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica»  e,  in

particolare, l'art. 25 che detta disposizioni transitorie in  materia

di personale delle societa' a  partecipazione  pubblica,  nonche'  il

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015  n.  150,  recante

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,

della legge 10 dicembre 2014 n. 183» s.m.i.;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale» s.m.i.;

  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i.;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche» s.m.i.;

  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi» s.m.i.;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio,  n.

108,  recante  «Regolamento  recante   approvazione   dello   statuto

dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22

giugno 2016, di nomina del Consiglio di amministrazione  dell'Agenzia

nazionale per le politiche attive del lavoro;

  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  ai  sensi

dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) «societa' a controllo pubblico»: le societa' di  cui  all'art.

2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016;

    b) «eccedenza di personale»: situazione per cui il  personale  in

servizio presso le societa' a  controllo  pubblico,  in  una  o  piu'

categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi  l'effettiva

necessita'  di  personale,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto

dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

    c)  «sistema  informativo  unitario»:  il   sistema   informativo

unitario delle politiche del lavoro di cui all'art.  13  del  decreto

legislativo n. 150 del 2015;

    d) «ANPAL»: Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro

di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

    e) «elenco»: l'elenco del personale eccedente istituito presso il

sistema informativo unitario.

 

Art. 2

 

Modalita' di ricognizione del personale in servizio

presso le societa' a controllo pubblico

 

  1. Entro il 30 settembre 2017, le  societa'  a  controllo  pubblico

effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare

eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto  previsto  dall'art.

24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire  la

formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del  decreto  legislativo

n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le

societa' a controllo pubblico individuano e dichiarano  le  eccedenze

di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di  riassetto

di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del  2016  e  dalle

previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.

  2. Entro il 10 dicembre 2017, le societa' a controllo pubblico  che

individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione  preventiva

per iscritto alle rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite  a

norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nonche'  alle

rispettive associazioni di  categoria.  In  mancanza  delle  predette

rappresentanze  la  comunicazione   deve   essere   effettuata   alle

associazioni di categoria aderenti alle  confederazioni  maggiormente

rappresentative  sul   piano   nazionale.   La   comunicazione   alle

associazioni di categoria  puo'  essere  effettuata  per  il  tramite

dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa  aderisce

o conferisce mandato.

  3. La comunicazione di cui al comma 2  contiene  l'indicazione  dei

motivi che determinano la situazione di eccedenza di  personale,  del

numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche  e

livelli  di  inquadramento  del  personale  eccedente   nonche'   del

personale abitualmente impiegato.

  4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi,

entro il 20 dicembre 2017 le societa' a  controllo  pubblico,  previa

acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati

personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e

di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il  tramite  del

sistema informativo unitario e con le  specifiche  tecniche  definite

dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:

    a) generalita';

    b) dati di contatto;

    c) data di assunzione;

    d) tipologia contrattuale;

    e) contratto collettivo applicato;

    f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;

    g) esperienza professionale, istruzione e formazione,  competenze

linguistiche,   competenze   digitali,    competenze    comunicative,

competenze gestionali e organizzative, altre  competenze,  patenti  e

abilitazioni professionali per la guida;

    h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.

  5. Ai fini del monitoraggio delle attivita' di ricognizione di  cui

al presente articolo, entro il 15  gennaio  2018,  le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma

aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h).

  6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il  tramite

del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e  diviene

titolare del relativo trattamento ai fini degli  adempimenti  di  cui

all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

 

Art. 3

 

Modalita' di formazione e gestione degli elenchi

e agevolazione dei processi di mobilita'

in ambito regionale

 

  1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli  elenchi  del

personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo

unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni  e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite  funzionalita'

di  gestione  degli  elenchi,  nel  proprio  ambito  territoriale  di

competenza.

  2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la societa'

a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati  dagli  elenchi.

Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per  licenziamento

per  giustificato  motivo  oggettivo  non  inerente  la  persona  del

lavoratore o nell'ambito di  un  licenziamento  collettivo,  i  quali

vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro

a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei

mesi.

  3. Al fine di agevolare  la  gestione  degli  elenchi,  il  sistema

informativo unitario  consente  verifiche  automatizzate  tramite  il

sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui  all'art.  9-bis  del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

  4. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

agevolano  la  mobilita'  in   ambito   regionale,   anche   con   il

coinvolgimento delle  parti  sociali  a  livello  territoriale  anche

mediante la promozione di specifici percorsi di politica  attiva  del

lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso  ai

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo  la  normativa

vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19,  comma  1,  del

decreto legislativo n. 175  del  2016,  sono  fatte  salve  ulteriori

modalita'  di  agevolazione  della  mobilita'  in  ambito   regionale

stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  a

livello territoriale.

  5. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'art. 2, comma 4 e fino

al 30 marzo 2018. A far data dal 31  marzo  2018,  gli  elenchi  sono

gestiti dall'ANPAL.

 

Art. 4

 

Modalita' per attingere agli elenchi per le assunzioni

a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018

 

  1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e  fino  al  30

giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non possono procedere a

nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato  se  non  attingendo  dagli

elenchi  dei  lavoratori  eccedenti,  mediante  le  funzionalita'  di

ricerca  messe  a  disposizione  dall'apposita   sezione   del   sito

istituzionale  dell'ANPAL,  nell'ambito   del   sistema   informativo

unitario.

  2. Ove le societa' a controllo pubblico abbiano  la  necessita'  di

assumere a tempo indeterminato lavoratori con  profilo  professionale

infungibile in relazione alle specifiche  competenze  richieste,  non

individuabili tra  i  lavoratori  iscritti  negli  elenchi,  chiedono

all'Ente che gestisce l'elenco o, nel caso  di  societa'  controllate

dallo   Stato,   al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze

l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.

 

Art. 5

 

Disposizioni finali

 

  1. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente decreto sono

svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 9 novembre 2017

 

                       Il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

                               Poletti

 

 

                 Il Ministro per la semplificazione

                    e la pubblica amministrazione

                                Madia

 

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                               Padoan

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017

 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, n. 2292

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