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Decreto, 16/1/2018
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Decreto
Materia: appalti / disciplina

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14

 

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per  la  redazione  e  la

pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del

programma biennale per l'acquisizione di forniture e  servizi  e  dei

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

(GU n.57 del 9-3-2018)

  Vigente al: 24-3-2018  

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.

400;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice

dei contratti pubblici»;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante

«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50»;

  Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del  citato  decreto

legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  dal  citato  decreto

legislativo  n.  56  del  2017,  che  demanda   al   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  d'intesa  con

la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto,

le modalita' di aggiornamento dei programmi biennali  degli  acquisti

di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori  pubblici

e dei relativi elenchi annuali; i criteri per  la  definizione  degli

ordini  di  priorita',  per   l'eventuale   suddivisione   in   lotti

funzionali,  nonche'  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  che

consentano  di  modificare  la  programmazione  e  di  realizzare  un

intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto  nell'elenco

annuale; i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle

opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma

e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe

di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi  devono

contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli  standard  degli

obblighi informativi e  di  pubblicita'  relativi  ai  contratti;  le

modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei

soggetti aggregatori e delle centrali  di  committenza  ai  quali  le

stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

  Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50

del 2016, come modificato dal menzionato decreto  legislativo  n.  56

del 2017;

  Visto il decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990,  n.  403,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»;

  Visto l'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  recante

«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

  Visto l'articolo 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza

pubblica e la perequazione tributaria»;

  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42»;

  Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il

consolidamento dei conti pubblici»;

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante

«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)  della

legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli

investimenti relativi ad opere pubbliche»;

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della

legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di

monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di

verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e

costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

  Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»;

  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle

citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di

comuni»;

  Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

recante  «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la   giustizia

sociale»;

  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante

«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello

Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196»;

  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante

«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il

potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione

dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

  Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge

31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il  contenuto  della  legge  di

bilancio, in attuazione dell'articolo  15  della  legge  24  dicembre

2012, n. 243»;

  Vista la legge 12 agosto 2016,  n.  164,  recante  «Modifiche  alla

legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei  bilanci

delle regioni e degli enti locali»;

  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante

«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di

prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo

della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto

2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni

pubbliche»;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante  le  modalita'  di

redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di

cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la  redazione  e

la pubblicazione del  programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la  redazione

e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e

servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del  5  dicembre

2014;

  Acquisito il parere del CIPE reso  nella  seduta  del    dicembre

2016, formalizzato con la delibera CIPE 3  marzo  2017,  n.  24/2017,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;

  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21

settembre 2017;

  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla

Commissione  speciale  nell'adunanza  del  9  gennaio   2017   e   n.

01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza  del  6

luglio 2017;

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del

citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -

Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  prot.  n.  DAGL

0014257 P- del 29 dicembre 2017;

 

                               Adotta

 

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

                               Oggetto

 

  1.  Il  presente  decreto  reca   la   disciplina   di   attuazione

dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di

seguito «codice».

 

                               Art. 2

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a)  «amministrazione»  e   «amministrazioni»,   l'amministrazione

aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici  che  adottano  il

programma biennale degli acquisti di beni e servizi  o  il  programma

triennale dei lavori pubblici;

    b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di  cui

al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

    c) «CUP», il codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica  ogni  progetto  di

investimento pubblico;

    d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito  in  occasione

del primo inserimento nel programma;

    e)  «RUP»,  il  responsabile  unico  del  procedimento,  di   cui

all'articolo 31 del codice;

    f) «pianificazione delle attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e

delle centrali di committenza»,  il  documento  di  ciascun  soggetto

aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni

circa le attivita' di centralizzazione delle committenze previste nel

periodo di riferimento;

    g) «AUSA», l'anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti,  di  cui

all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

                               Art. 3

 

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di  priorita'  del

  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi  elenchi

  annuali e aggiornamenti

 

  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve

le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle

province autonome in materia, adottano  il  programma  triennale  dei

lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un  lavoro,

nonche' i relativi  elenchi  annuali  sulla  base  degli  schemi-tipo

allegati al presente decreto e parte  integrante  dello  stesso,  nel

rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  1,  secondo

periodo, del codice, e in coerenza con  i  documenti  pluriennali  di

pianificazione o di programmazione di cui al decreto  legislativo  29

dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.

118.  A  tal  fine  le  amministrazioni,  consultano  altresi',   ove

disponibili, le pianificazioni  delle  attivita'  delle  centrali  di

committenza.

  2. Gli schemi - tipo per la  programmazione  triennale  dei  lavori

pubblici di  cui  all'Allegato  I,  sono  costituiti  dalle  seguenti

schede:

    a) A: quadro delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei

lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e  fonte  di

finanziamento;

    b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

    c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli  21,

comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli  resi  disponibili  per

insussistenza dell'interesse pubblico al  completamento  di  un'opera

pubblica incompiuta;

    d) D: elenco dei  lavori  del  programma  con  indicazione  degli

elementi essenziali per la loro individuazione;

    e) E: lavori che compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione

degli elementi essenziali per la loro individuazione;

    f) F: elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale

nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

  3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui  agli

articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'

del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo

allegati al presente decreto.

  4. Ai  fini  della  compilazione  delle  schede  A  e  C,  di  cui,

rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra

le  fonti  di  finanziamento  del  programma  triennale  dei   lavori

pubblici, il  valore  complessivo  dei  beni  immobili  pubblici  che

possono essere oggetto di cessione ai  sensi  dell'articolo  191  del

codice, i finanziamenti acquisibili  ai  sensi  dell'articolo  3  del

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito  con  modificazioni

dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive  modificazioni,  i

beni  immobili  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo   di

contributo, la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente

connessa  all'opera  da  affidare  in  concessione,  nonche'  i  beni

immobili ricadenti nel territorio di competenza di  regioni  ed  enti

locali,  non  strumentali  all'esercizio   delle   proprie   funzioni

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di  dismissione,

di cui all'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.

L'elenco dei beni immobili e' indicato  nell'apposita  scheda  C.  Il

valore degli immobili di cui al presente comma,  stabilito  ai  sensi

dell'articolo 191, comma 2-bis del  codice,  e'  riportato  per  ogni

singolo lavoro al quale sono associati.

  5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al

comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o  lotto

funzionale di cui al primo  periodo  e'  altresi'  indicato  il  CUP,

tranne i casi di  manutenzione  ordinaria.  Entrambi  i  codici  sono

mantenuti nei  programmi  triennali  nei  quali  il  lavoro  o  lotto

funzionale e' riproposto, salvo modifiche  sostanziali  del  progetto

che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione.

  6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e'

riportato   l'importo   complessivo   stimato   necessario   per   la

realizzazione di detto lavoro,  comprensivo  delle  forniture  e  dei

servizi connessi alla  realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella

programmazione biennale di cui all'articolo  6.  Nell'elenco  annuale

per ciascun lavoro e' riportato l'importo  complessivo  del  relativo

quadro economico.

  7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  primo

periodo, del codice, sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei

relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute,   di   cui

all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili  attraverso  contratti

di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,   i   lavori

realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprieta'  o  altro

titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi'

se trattasi di lavoro complesso, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera oo), del codice.

  8. I lavori, anche consistenti  in  lotti  funzionali,  da  avviare

nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono

l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale  elenco  i

lavori,  compresi  quelli  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,   che

soddisfano le seguenti condizioni:

    a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

    b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso

della prima annualita' del programma;

    c)  rispetto  dei  livelli  di  progettazione   minimi   di   cui

all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al  comma  10

del presente articolo;

    d) conformita' dei lavori agli strumenti  urbanistici  vigenti  o

adottati.

  9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  terzo

periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto  di

cui all'articolo 23, comma 3, del codice  medesimo,  un  lavoro  puo'

essere  inserito  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici

limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento

all'intero lavoro sia stato approvato il  documento  di  fattibilita'

delle alternative progettuali,  ovvero,  secondo  le  previsioni  del

decreto di cui all'articolo 23, comma  3,  del  predetto  codice,  il

progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  quantificando  le

risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

  10. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  3,

secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di

uno  o  piu'   lotti   funzionali,   le   amministrazioni   approvano

preventivamente il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica

dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori

di importo complessivo pari o superiore a 1 milione  di  euro,  e  il

documento di fattibilita' delle alternative  progettuali  dell'intero

lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di  importo

complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando  le  risorse

finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

  11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita'

dei lavori valutata su tre livelli come  indicato  all'Allegato  I  -

scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita'  le

amministrazioni   individuano   come   prioritari   i    lavori    di

ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  conseguenti  a  calamita'

naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo

4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i  progetti

definitivi o esecutivi gia'  approvati,  i  lavori  cofinanziati  con

fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra  la  possibilita'

di finanziamento con capitale privato maggioritario.

  12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma  11,  sono

da  ritenersi  di  priorita'  massima  i  lavori  di   ricostruzione,

riparazione e ripristino conseguenti  a  calamita'  naturali,  e,  in

subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

  13. Ai fini della realizzazione  dei  lavori  previsti  nell'elenco

annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle  priorita'

ivi  indicate.  Sono  fatti  salvi  i  lavori   imposti   da   eventi

imprevedibili  o  calamitosi,  nonche'  le  modifiche  dipendenti  da

sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti

amministrativi adottati a livello statale o regionale.

  14.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria

organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione

del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di  ridurre  gli

oneri amministrativi, tale referente e', di  norma,  individuato  nel

referente unico  dell'amministrazione  per  la  BDAP,  salvo  diversa

scelta dell'amministrazione.

  15. Il referente riceve le  proposte,  i  dati  e  le  informazioni

fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da  inserire

nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso  gli  appositi

siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

 

                               Art. 4

 

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei  programmi

  triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

 

  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  3,  commi  11  e  12,  le

amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda

di cui all'Allegato I, lettera B, le opere  pubbliche  incompiute  di

propria  competenza,  secondo  l'ordine  di  classificazione  di  cui

all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando  per  ciascuna  opera

non completata le modalita' e le risorse per il  loro  completamento.

Laddove non optino  nei  sensi  di  cui  al  precedente  periodo,  le

amministrazioni   individuano   soluzioni   alternative,   quali   il

riutilizzo ridimensionato, il  cambio  di  destinazione  d'uso  o  la

cessione a titolo di corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra

opera pubblica ai sensi dell'articolo  191  del  codice,  la  vendita

ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico  interesse  non

consentano l'adozione di soluzioni alternative.

  2.  Ai  fini  del  completamento  e  della  fruibilita'  dell'opera

pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di  destinazione  d'uso,

le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove

pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo

le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  228

del   2011,   condotta   secondo   principi   di   appropriatezza   e

proporzionalita' tenuto conto della complessita', dell'impatto e  del

costo  dell'opera,  anche  avvalendosi  del  supporto  fornito  dalle

strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e delle regioni e delle province autonome, per  i  rispettivi  ambiti

territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi',

attivita' di supporto tecnico-economico  alle  amministrazioni  nelle

fasi attuative delle determinazioni adottate.

  3. Qualora, sulla base della valutazione di  cui  al  comma  2,  si

rilevi che per il completamento e la gestione delle  opere  pubbliche

incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati,

le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di  partenariato

pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice.  A

tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente  e

sull'apposita  sezione  del   portale   web   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati

regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del  codice,  un  avviso

finalizzato  ad  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse   degli

operatori economici in ordine ai lavori di  possibile  completamento,

anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle  opere

incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.

  4. Le opere pubbliche incompiute per  le  quali,  a  seguito  della

valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato

i lavori da adottare tra quelli menzionati  al  comma  1  ed  abbiano

individuato  la  relativa  copertura   finanziaria,   sono   inserite

nell'elenco  dei  lavori  del  programma  di  cui   alla   scheda   D

dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda  E  del

medesimo Allegato se la ripresa dei lavori e'  prevista  nella  prima

annualita', ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10.

  5. Nel caso in  cui  l'amministrazione  abbia  ritenuto,  con  atto

motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed

alla fruibilita' dell'opera:

    a) riporta nell'elenco  degli  immobili  di  cui  alla  scheda  C

dell'Allegato I, previa  acquisizione  al  patrimonio  a  seguito  di

redazione  e  approvazione  dello  stato  di  consistenza,  le  opere

pubbliche incompiute per  le  quali  intenda  cedere  la  titolarita'

dell'opera ad altro ente pubblico o  ad  un  soggetto  esercente  una

funzione  pubblica  ovvero  procedere  alla  vendita  dell'opera  sul

mercato;

    b) riporta nell'elenco dei lavori di  cui  alle  schede  D  ed  E

dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le  quali  intenda

procedere alla demolizione.

  6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b),

nell'ambito  del  programma  triennale,  sono  inseriti   gli   oneri

necessari   per   lo   smantellamento    dell'opera    e    per    la

rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

 

                               Art. 5

 

Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del

  programma triennale dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco

  annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'

 

  1. Il programma  di  cui  all'articolo  3  e'  redatto  ogni  anno,

scorrendo  l'annualita'   pregressa   e   aggiornando   i   programmi

precedentemente approvati.

  2. I  lavori  per  i  quali  sia  stata  avviata  la  procedura  di

affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

  3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f),  riporta

l'elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale  e  non

riproposti nell'aggiornamento del programma  per  motivi  diversi  da

quelli di cui al comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  e'  rinunciato

all'attuazione.

  4. Nel rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  1,

secondo periodo, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5  e

6 del presente  articolo,  sono  adottati  lo  schema  del  programma

triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori  pubblici

proposto dal referente responsabile del programma.

  5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco

annuale   sono   pubblicati   sul   profilo   del   committente.   Le

amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali

osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo

periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma

triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,   con   gli

eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  giorni

dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza

delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui

al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto

al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open

data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29

del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di

pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il

rispetto dei termini di cui al presente comma.

  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di

bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento

del programma triennale dei lavori pubblici  e  del  relativo  elenco

annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera

a), del codice approvano i medesimi documenti  entro  novanta  giorni

dalla data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  o

documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna

amministrazione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  172  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la

procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma

triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione  della

medesima, le amministrazioni, secondo i  loro  ordinamenti,  possono,

motivatamente, autorizzare l'avvio delle  procedure  relative  ad  un

lavoro previsto dalla seconda annualita' di  un  programma  triennale

approvato e dall'elenco annuale dello schema di  programma  triennale

adottato.

  8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione

del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza  di  lavori,

ne danno comunicazione sul  profilo  del  committente  nella  sezione

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14  marzo

2013, n. 33  e  sui  corrispondenti  siti  informatici  di  cui  agli

articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

  9. I programmi triennali di lavori pubblici sono  modificabili  nel

corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente,

da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della

modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1,

secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  lavori   gia'   previsti

nell'elenco annuale;

    b) l'aggiunta di  uno  o  piu'  lavori  in  conseguenza  di  atti

amministrativi adottati a livello statale o regionale;

    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori  per   la   sopravvenuta

disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   bilancio   non

prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi

comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi

d'asta o di economie;

    d) l'anticipazione della realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco

annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive;

    e) la modifica del quadro economico dei lavori  gia'  contemplati

nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori

risorse.

  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette  agli

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi

1 e 2, del codice.

  11.  Un  lavoro  non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'   essere

realizzato quando sia  reso  necessario  da  eventi  imprevedibili  o

calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o  regolamentari.

Un lavoro non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'  essere  altresi'

realizzato sulla base  di  un  autonomo  piano  finanziario  che  non

utilizzi   risorse   gia'   previste   tra   i    mezzi    finanziari

dell'amministrazione  al  momento   della   formazione   dell'elenco,

avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

  12. Il CIPE,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  programmatico

generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni  centrali

che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi  triennali  dei

lavori pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  di  trasmettere  alla

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la

programmazione e  il  coordinamento  della  politica  economica,  una

relazione  che  sintetizzi  la  distribuzione  territoriale   e   per

tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli

organismi  vigilati  riguardanti  il  triennio  di  riferimento  e  i

relativi contenuti finanziari.

 

                               Art. 6

 

Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli  acquisti

                       di forniture e servizi

 

  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve

le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle

province autonome  in  materia,  adottano,  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del  codice,  il

programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  nonche'  i

relativi elenchi annuali e aggiornamenti  annuali  sulla  base  degli

schemi-tipo allegati al presente decreto  e  parte  integrante  dello

stesso.  Le  amministrazioni,  ai  fini  della  predisposizione   del

programma biennale degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei

relativi elenchi annuali e  aggiornamenti  annuali,  consultano,  ove

disponibili,  le  pianificazioni   delle   attivita'   dei   soggetti

aggregatori e delle  centrali  di  committenza,  anche  ai  fini  del

rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti  di  acquisto  e  di

negoziazione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di

contenimento della spesa.

  2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di

forniture e servizi di cui  all'Allegato  II  sono  costituiti  dalle

seguenti schede:

    a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni  previste

dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;

    b) B: elenco degli acquisti del programma con  indicazione  degli

elementi essenziali per la loro  individuazione.  Nella  scheda  sono

indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di  cui  agli

articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

    c)  C:  elenco   degli   acquisti   presenti   nella   precedente

programmazione biennale nei casi previsti dal comma  3  dell'articolo

7.

  3. I soggetti  che  gestiscono  i  siti  informatici  di  cui  agli

articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'

del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo

allegati al presente decreto.

  4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma  di

cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto

per il quale e' previsto, e' riportato  il  CUP.  Entrambi  i  codici

vengono mantenuti nei programmi  biennali  nei  quali  l'acquisto  e'

riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne  alterino

la possibilita' di precisa individuazione.

  5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale  sono

riportati  gli  importi  degli  acquisti  di  forniture   e   servizi

risultanti dalla  stima  del  valore  complessivo,  ovvero,  per  gli

acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco  annuale,  gli

importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

  6. Il programma biennale contiene altresi'  i  servizi  di  cui  al

comma  11  dell'articolo  23  del   codice   nonche'   le   ulteriori

acquisizioni di forniture e servizi connessi  alla  realizzazione  di

lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici  o

di  altre  acquisizioni  di  forniture  e  servizi   previsti   nella

programmazione biennale. Gli importi relativi  a  tali  acquisizioni,

qualora  gia'  ricompresi  nell'importo  complessivo  o  nel   quadro

economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non  sono

computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del

programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.

  7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al  comma  6  sono

individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al  CUP,  ove

previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

  8. Nei programmi biennali degli acquisti di  forniture  e  servizi,

per ogni singolo acquisto, e' riportata l'annualita' nella  quale  si

intende dare avvio alla procedura di affidamento  ovvero  si  intende

ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o   ad   un   soggetto

aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la  pianificazione

dell'attivita' degli stessi.

  9. Per l'inserimento  nel  programma  biennale  degli  acquisti  di

forniture  e  servizi,  le  amministrazioni,  anche  con  riferimento

all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,

provvedono  a   fornire   adeguate   indicazioni   in   ordine   alle

caratteristiche  tipologiche,   funzionali   e   tecnologiche   delle

acquisizioni  da  realizzare   ed   alla   relativa   quantificazione

economica.

  10. Il programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi

riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito  della  definizione  degli

ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari  i

servizi  e  le  forniture  necessari  in  conseguenza  di   calamita'

naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli  acquisti

aggiuntivi per il completamento di forniture o  servizi,  nonche'  le

forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le  forniture

e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento  con

capitale privato maggioritario.

  11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorita', fatte salve

le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o  calamitosi,  o  da

sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti

amministrativi adottati a livello statale o regionale.

  12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco  delle

acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1

milione di euro che le  amministrazioni  prevedono  di  inserire  nel

programma biennale, sono comunicate dalle  medesime  amministrazioni,

entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori

di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

con le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5.

  13.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria

organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione

del programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi.  Il

soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con quello  di  cui

all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo

3, comma 15.

 

                               Art. 7

 

Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del

  programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.  Obblighi

  informativi e di pubblicita'

 

  1. Il programma  di  cui  all'articolo  6  e'  redatto  ogni  anno,

scorrendo  l'annualita'  pregressa   ed   aggiornando   i   programmi

precedentemente approvati.

  2. Non e' riproposto nel programma successivo un  acquisto  di  una

fornitura o di  un  servizio  per  il  quale  sia  stata  avviata  la

procedura di affidamento.

  3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta

l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti  nella  prima

annualita'   del    precedente    programma    e    non    riproposti

nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di  cui

al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.

  4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione

del programma biennale degli acquisti di  forniture  e  servizi,  per

assenza di acquisti di forniture e servizi,  ne  danno  comunicazione

sul  profilo   del   committente   nella   sezione   «Amministrazione

trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui

corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29

del codice.

  5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori  di

cui all'articolo 6, comma 12, avviene  mediante  la  trasmissione  al

portale dei soggetti aggregatori nell'ambito  del  sito  acquisti  in

rete del Ministero dell'economia e  delle  finanze  anche  tramite  i

sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21,  comma  7  e

all'articolo 29, comma 4, del codice.

  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di

bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento

del programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  e  del

relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti  entro

novanta giorni dalla data di decorrenza  degli  effetti  del  proprio

bilancio o documento equivalente, secondo  l'ordinamento  proprio  di

ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo

172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la

procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma

biennale  e  nelle  more  della  conclusione   della   medesima,   le

amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,  motivatamente,

autorizzare l'avvio  delle  procedure  relative  ad  un  acquisto  di

forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.

  8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi  sono

modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita   approvazione

dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo

la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto   previsto

all'articolo 21, comma 1, secondo periodo,  del  codice,  qualora  le

modifiche riguardino:

    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  acquisti  gia'  previsti

nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

    b) l'aggiunta di uno o  piu'  acquisti  in  conseguenza  di  atti

amministrativi adottati a livello statale o regionale;

    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  acquisti  per  la  sopravvenuta

disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   bilancio   non

prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi

comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi

d'asta o di economie;

    d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una

fornitura o di un servizio ricompreso nel  programma  biennale  degli

acquisti;

    e)  la  modifica  del  quadro  economico  degli   acquisti   gia'

contemplati nell'elenco annuale, per la quale si  rendano  necessarie

ulteriori risorse.

  9. Un servizio o una fornitura  non  inseriti  nell'elenco  annuale

possono essere realizzati  quando  siano  resi  necessari  da  eventi

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o

regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti  nella  prima

annualita' del programma possono  essere  altresi'  realizzati  sulla

base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse  gia'

previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della

formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento  della

programmazione.

  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette  agli

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi

1 e 2, del codice.

 

                               Art. 8

 

Modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei

  soggetti aggregatori e delle centrali di committenza  ai  quali  le

  stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

 

  1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture  e  servizi  e

negli elenchi annuali dei lavori,  le  amministrazioni  indicano  per

ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero  l'intenzione

di ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o  ad  un  soggetto

aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a  tal

fine le amministrazioni  consultano,  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo 6, comma  1,  ultimo  periodo,  la  pianificazione  dei

soggetti  aggregatori  e  delle  centrali   di   committenza   e   ne

acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il

soddisfacimento del proprio fabbisogno.

  2. Nei casi in cui  l'amministrazione,  in  adempimento  di  quanto

previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o  ad  un

soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra

quelle  registrate  nell'AUSA  nell'ambito  della  Banca   Dati   dei

Contratti Pubblici dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione.

 

                               Art. 9

 

                  Disposizioni transitorie e finali

 

  1.  Il  presente  decreto  si   applica   per   la   formazione   o

l'aggiornamento dei programmi triennali dei  lavori  pubblici  o  dei

programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a

decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e  per

il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

  2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24

ottobre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5

dicembre 2014, e' abrogato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al

comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e  il  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24  ottobre  2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.

 

                               Art. 10

 

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si

provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 11

 

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 16 gennaio 2018

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture

                                             e dei trasporti         

                                                  Delrio             

 

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

          Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, reg. n. 1 foglio n. 253

                                                             Allegato

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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