MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.
(GU n.57 del 9-3-2018)
Vigente al: 24-3-2018
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50»;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con
la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto,
le modalita' di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti
di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici
e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli
ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che
consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco
annuale; i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle
opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe
di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono
contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli
obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; le
modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56
del 2017;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di
bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre
2012, n. 243»;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla
legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci
delle regioni e degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante le modalita' di
redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione
e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre
2014;
Acquisito il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre
2016, formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21
settembre 2017;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017 e n.
01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 6
luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi prot. n. DAGL
0014257 P- del 29 dicembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione
dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di
seguito «codice».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione» e «amministrazioni», l'amministrazione
aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma
triennale dei lavori pubblici;
b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di
investimento pubblico;
d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione
del primo inserimento nel programma;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui
all'articolo 31 del codice;
f) «pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto
aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni
circa le attivita' di centralizzazione delle committenze previste nel
periodo di riferimento;
g) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 3
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita' del
programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti
1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve
le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro,
nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo
allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo
periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresi', ove
disponibili, le pianificazioni delle attivita' delle centrali di
committenza.
2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori
pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti
schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei
lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e fonte di
finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21,
comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per
insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera
pubblica incompiuta;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione
degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale
nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita'
del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati al presente decreto.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui,
rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra
le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori
pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che
possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del
codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i
beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di
contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' i beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti
locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione,
di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'elenco dei beni immobili e' indicato nell'apposita scheda C. Il
valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi
dell'articolo 191, comma 2-bis del codice, e' riportato per ogni
singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al
comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto
funzionale di cui al primo periodo e' altresi' indicato il CUP,
tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono
mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto
che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e'
riportato l'importo complessivo stimato necessario per la
realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei
servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella
programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale
per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del relativo
quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, primo
periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei
relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui
all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti
di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori
realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta' o altro
titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi'
se trattasi di lavoro complesso, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera oo), del codice.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare
nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono
l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i
lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che
soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso
della prima annualita' del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui
all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10
del presente articolo;
d) conformita' dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati.
9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo
periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di
cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro puo'
essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, quantificando le
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3,
secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di
uno o piu' lotti funzionali, le amministrazioni approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori
di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali dell'intero
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo
complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita'
dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I -
scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita' le
amministrazioni individuano come prioritari i lavori di
ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita'
naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo
4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti
definitivi o esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati con
fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma 11, sono
da ritenersi di priorita' massima i lavori di ricostruzione,
riparazione e ripristino conseguenti a calamita' naturali, e, in
subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.
13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco
annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorita'
ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli
oneri amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel
referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa
scelta dell'amministrazione.
15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni
fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire
nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
Art. 4
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi
triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, le
amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda
di cui all'Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di
propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera
non completata le modalita' e le risorse per il loro completamento.
Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le
amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il
riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del codice, la vendita
ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non
consentano l'adozione di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita' dell'opera
pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso,
le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove
pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo
le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228
del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e
proporzionalita' tenuto conto della complessita', dell'impatto e del
costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle
strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi',
attivita' di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle
fasi attuative delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si
rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche
incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati,
le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato
pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice. A
tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e
sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati
regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del codice, un avviso
finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli
operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento,
anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere
incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della
valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato
i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano
individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite
nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D
dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E del
medesimo Allegato se la ripresa dei lavori e' prevista nella prima
annualita', ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10.
5. Nel caso in cui l'amministrazione abbia ritenuto, con atto
motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed
alla fruibilita' dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C
dell'Allegato I, previa acquisizione al patrimonio a seguito di
redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere
pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita'
dell'opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una
funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell'opera sul
mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E
dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda
procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b),
nell'ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri
necessari per lo smantellamento dell'opera e per la
rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
Art. 5
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'
1. Il programma di cui all'articolo 3 e' redatto ogni anno,
scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi
precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di
affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta
l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non
riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da
quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato
all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5 e
6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici
proposto dal referente responsabile del programma.
5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni
dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna
amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la
procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma
triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della
medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un
lavoro previsto dalla seconda annualita' di un programma triennale
approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale
adottato.
8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori,
ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente,
da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' lavori gia' previsti
nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu' lavori in conseguenza di atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la sopravvenuta
disponibilita' di finanziamenti all'interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi
d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco
annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia' contemplati
nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori
risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o
calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere altresi'
realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico
generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni centrali
che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, una
relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i
relativi contenuti finanziari.
Art. 6
Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi
1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve
le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonche' i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli
schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello
stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove
disponibili, le pianificazioni delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del
rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di
forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle
seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste
dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono
indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli
articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente
programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
7.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita'
del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati al presente decreto.
4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di
cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto
per il quale e' previsto, e' riportato il CUP. Entrambi i codici
vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto e'
riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino
la possibilita' di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono
riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi
risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli
acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli
importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.
6. Il programma biennale contiene altresi' i servizi di cui al
comma 11 dell'articolo 23 del codice nonche' le ulteriori
acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di
lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o
di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella
programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni,
qualora gia' ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro
economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.
7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono
individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove
previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.
8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi,
per ogni singolo acquisto, e' riportata l'annualita' nella quale si
intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende
ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto
aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione
dell'attivita' degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento
all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,
provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle
acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione
economica.
10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito della definizione degli
ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari i
servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamita'
naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti
aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonche' le
forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture
e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorita', fatte salve
le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1
milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel
programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni,
entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori
di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
con le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5.
13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il
soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con quello di cui
all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo
3, comma 15.
Art. 7
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi
informativi e di pubblicita'
1. Il programma di cui all'articolo 6 e' redatto ogni anno,
scorrendo l'annualita' pregressa ed aggiornando i programmi
precedentemente approvati.
2. Non e' riproposto nel programma successivo un acquisto di una
fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la
procedura di affidamento.
3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta
l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima
annualita' del precedente programma e non riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui
al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per
assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione
sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui
corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice.
5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di
cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al
portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in
rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i
sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e
all'articolo 29, comma 4, del codice.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del
relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio
bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la
procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma
biennale e nelle more della conclusione della medesima, le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente,
autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di
forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.
8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono
modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo
la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le
modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia' previsti
nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza di atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' acquisti per la sopravvenuta
disponibilita' di finanziamenti all'interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi
d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una
fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli
acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia'
contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie
ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale
possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualita' del programma possono essere altresi' realizzati sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia'
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice.
Art. 8
Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e
negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per
ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione
di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto
aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal
fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne
acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei casi in cui l'amministrazione, in adempimento di quanto
previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un
soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra
quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei
Contratti Pubblici dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al
comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 gennaio 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1 foglio n. 253
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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