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Regolamento, 1/3/2018
Regolamento concernente l'accessibilita' dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (Delibera n. 264).
(GU n.80 del 6-4-2018)
Regolamento
Materia: appalti / disciplina

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 1 marzo 2018
Regolamento concernente  l'accessibilita'  dei  dati  raccolti  nella
Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici.  (Delibera  n.  264).

(GU n.80 del 6-4-2018)
 
 
 
                            IL CONSIGLIO
               dell'Autorita' nazionale anticorruzione
 
  Vista la legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 1, commi da
1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche (Civit), di cui all'art.  13  del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,   n.   150,   poi   denominata   Autorita'   nazionale
anticorruzione (di seguito, ANAC);
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti  per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
negli uffici  giudiziari)  e,  in  particolare,  l'art.  19,  che  ha
disposto il trasferimento  all'ANAC  dei  compiti  e  delle  funzioni
svolti dalla soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (AVCP),  nonche'  delle
funzioni del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, commi 4, 5  e  8  della
legge n. 190/2012 e all'art. 48 del decreto legislativo n. 33/2013;
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge  n.  190/2012,  che  sancisce
l'obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  di  pubblicare,  sui
propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui
al comma 16, lettera b) della stessa legge, le informazioni  relative
alla  struttura  proponente;  l'oggetto  del  bando;  l'elenco  degli
operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;  l'importo
di aggiudicazione; i tempi di completamento  dell'opera,  servizio  o
fornitura; l'importo delle somme  liquidate  e  di  trasmetterle,  in
formato digitale, all'Anac, che le pubblica nel proprio sito  web  in
una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;
  Visto l'art. 33-ter del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  che  istituisce,
presso l'ANAC, l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state attribuite
all'ANAC, specifiche competenze in funzione di spending review  e  di
vigilanza  sulla  spesa  pubblica   concernenti   beni   e   servizi,
rispettivamente disciplinate dall'art. 9 commi 1, 2, e 7 e  dall'art.
10, commi 3 e 4, lettere a) e b), dello stesso testo normativo;
  Vista la delibera ANAC del 26 novembre  2014,  con  la  quale  sono
state fornite le disposizioni attuative  per  la  trasmissione  delle
informazioni necessarie all'elaborazione dei prezzi  di  riferimento,
di cui all'art. 9, comma  7  del  decreto-legge  n.  66/2014  e  allo
svolgimento delle funzioni  di  vigilanza  di  cui  all'art.  10  del
medesimo testo normativo;
  Visto l'art. 217 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
(Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture),  che
abroga il decreto legislativo n. 163/2006 e il decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010  (recante  il  relativo  regolamento  di
esecuzione ed attuazione), secondo le modalita' e i  tempi  stabiliti
dall'art. 216 e dal medesimo art.  217  del  decreto  legislativo  n.
50/2016;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto  legislativo  n.  82/2005   che
istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito
BDNCP) presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di
lavori, servizi e forniture, oggi Anac;
  Visto l'art. 60, comma 3-bis, del decreto  legislativo  n.  82/2005
che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale;
  Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo n.  50/2016  che
attribuisce alla gestione della Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici nella quale confluiscono  tutte  le  informazioni  contenute
nelle banche dati  esistenti,  anche  a  livello  territoriale,  onde
garantire  accessibilita'  unificata,  trasparenza,   pubblicita'   e
tracciabilita'  delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi   a   essa
prodromiche e successive;
  Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo n.  50/2016  che
attribuisce  all'ANAC  il  compito  di  definire  le   modalita'   di
funzionamento dell'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, nonche' le informazioni obbligatorie,  i
termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e  gli
enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio;
  Visto l'art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016  che
attribuisce all'ANAC  la  gestione  del  Casellario  informatico  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  istituito  presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'art. 80 del suddetto decreto legislativo;
  Vista  la  delibera  ANAC  del  20  gennaio  2016  n.  39   recante
«Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sull'assolvimento  degli
obblighi  di  pubblicazione  e  di  trasmissione  delle  informazioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art.  1,  comma
32 della legge n. 190/2012, come aggiornato  dall'art.  8,  comma  2,
della legge n. 69/2015»;
  Visto l'art. 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016  che
stabilisce che fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale di cui  all'art.  81,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori   economici
utilizzano la banca dati  AVCPass  istituita  presso  l'ANAC  per  la
verifica  del  possesso  dei   requisiti   di   carattere   generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la  partecipazione
alle procedure di gara;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche  amministrazioni),  cosi'  come  modificato   dal   decreto
legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  (Riordino  della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni) e,  in  particolare  l'art.  5,  comma  2,
sull'accesso generalizzato;
  Visto l'art. 50,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  82/2005
(Codice  dell'amministrazione  digitale)  che  prevede  che  i   dati
formati, raccolti e conservati dalle pubbliche  amministrazioni  sono
resi   disponibili   e   accessibili    alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento;
  Visto l'art. 60, comma 1 del decreto  legislativo  n.  82/2005  che
definisce  base  di  dati  di  interesse  nazionale  l'insieme  delle
informazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche
amministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui
conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per
fini  statistici,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  nel
rispetto delle competenze e delle normative vigenti;
  Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo  n.  82/2005  che
dispone   che,   ferme   le   competenze   di    ciascuna    pubblica
amministrazione,   le   basi   di   dati   di   interesse   nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo
unitario  che  tiene  conto  dei  diversi  livelli  istituzionali   e
territoriali e che garantisce  l'allineamento  delle  informazioni  e
l'accesso alle medesime  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
interessate;
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) recante principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
  Visto  l'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  recante
principi  applicabili  al  trattamento  di  dati  diversi  da  quelli
sensibili e giudiziari;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica)  convertito,
con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce  che
l'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio portale, i  dati
e le informazioni  comunicati  dalle  stazioni  appaltanti  ai  sensi
dell''art. 7, comma 8, lettere a) e b), del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle
informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto
di fornitura;
  Visto l'art. 2, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  82/2005  il
quale riguardo alle finalita'  e  all'ambito  di  applicazione  dello
stesso decreto legislativo n. 82/2005 prevede che  sia  applicata  la
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali  e,
in  particolare,  delle  disposizioni  del  codice  in   materia   di
protezione dei dati personali approvato con  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196;
  Visto il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015,  del  Garante  per
protezione  dei  dati  personali  recante  «Misure  di  sicurezza   e
modalita'  di  scambio  dei  dati   personali   tra   amministrazioni
pubbliche»;
  Visto il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, del  Garante  per
protezione dei dati personali recante le «Linee guida del Garante per
la protezione dei dati personali in materia di  trattamento  di  dati
personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti  amministrativi,
effettuato per finalita' di pubblicita'  e  trasparenza  sul  web  da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati»;
  Visto il regolamento ANAC del 31 maggio 2016 concernente  l'accesso
ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
  Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati, reg.  (UE)
2016/679;
  Ravvisata la necessita' di regolamentare i criteri e  le  modalita'
di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici, sulla base della tipologia  di
dato, del diverso grado di conoscibilita' dello stesso nonche'  della
tipologia del soggetto fruitore;
  Ritenuto di dare pubblicita' ai dati personali per i quali e'  gia'
previsto un regime di conoscibilita',  eliminando  gli  indirizzi  di
posta elettronica in coerenza con il principio di  pertinenza  e  non
eccedenza di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/03 e  con
il principio di «minimizzazione dei  dati»  di  cui  all'art.  5  del
regolamento generale sulla protezione dei dati  personali  reg.  (UE)
2016/679;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
77 del 15 febbraio 2018;
 
                               Adotta
 
il «Regolamento concernente l'accessibilita' dei dati raccolti  nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
                               Art. 1
 
 
                             Definizioni
 
  Nel  presente  regolamento  si  adottano,  mutuando  anche   quanto
previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.,  le
seguenti definizioni:
  per «dato accessibile», si intende il dato reso conoscibile;
  per «trattamento», si intende qualunque operazione o  complesso  di
operazioni,   effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti
elettronici,   concernenti    la    raccolta,    la    registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la  modificazione,  la   selezione,   l'estrazione,   il   raffronto,
l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche  se  non
registrati in una banca di dati;
  per «dato personale», si intende qualunque informazione relativa  a
persona fisica, identificata o identificabile, anche  indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso  un
numero di identificazione personale;
  per «dati giudiziari», si  intendono  i  dati  personali  idonei  a
rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o)
e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato  ai  sensi  degli
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  per «dati  sensibili»  si  intendono  i  dati  personali  idonei  a
rivelare l'origine razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni  politiche,  l'adesione  a
partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a   carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  per  «dati  identificativi»,  si  intendono  dati   personali   che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  per «interessato», si intende la persona fisica cui si  riferiscono
i dati personali;
  per  «comunicazione»,  si  intende  il  dare  conoscenza  dei  dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del  titolare  nel  territorio  dello  Stato,  dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,  anche  mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
  per «diffusione», si intende il dare conoscenza dei dati  personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la  loro
messa a disposizione o consultazione;
  per «banca dati», si intende qui qualsiasi complesso organizzato di
dati incluso il relativo sistema di gestione  (Data  Base  Management
System) che ne abilita il trattamento.
 
                               Art. 2
 
 
                               Oggetto
 
  Il  presente  regolamento  disciplina  l'accessibilita'   ai   dati
presenti nella  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  pubblici  (di
seguito BDNCP). Restano esclusi dall'ambito applicativo del  presente
regolamento:
  a) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalita' di
accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici,  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  e
integrazioni,  gia'  disciplinati  dai  regolamenti  in  uso   presso
l'Autorita';
  b) le modalita'  di  acquisizione  dei  dati  mediante  il  sistema
AVCPass per le finalita' di cui all'art. 81 del  decreto  legislativo
n. 50/2016, secondo quanto previsto  dall'art.  216,  comma  13,  del
medesimo testo normativo;
  c) il  diritti  di  accesso  ai  dati  personali  esercitato  dagli
interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03;
  d)  le  attivita'  di  pubblicazione  obbligatoria,  sul  sito  web
istituzionale, dei dati,  informazioni,  atti  e  documenti  relativi
all'organizzazione e all'attivita' dell'ANAC previste dalla normativa
vigente in materia  di  trasparenza  e  pubblicita'  delle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' per l'esercizio dell'accesso civico di
cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013.
                               Art. 3
 
 
                 Tipologie di dati resi accessibili
 
  Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella
BDNCP:
  a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti  (codice  fiscale;
partita IVA; denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
  b) Dati identificativi delle  SOA  (codice  fiscale;  partita  iva;
denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
  c) Dati identificativi dei  soggetti  a  diverso  titolo  coinvolti
nelle procedure  di  affidamento  dei  contratti  (amministrazione  o
denominazione/ragione sociale dell'operatore economico cui appartiene
il soggetto; cognome; nome);
  d) Dati identificativi degli operatori economici  (codice  fiscale;
partita IVA; denominazione);
  e) Dati relativi  alle  attestazioni  SOA  possedute  dai  soggetti
qualificati;
  f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
  g)  Dati  relativi  al  Casellario  informatico  delle  imprese  ad
eccezione delle annotazioni riservate;
  h) Dati relativi all'appalto  (informazioni  contenute  nel  bando;
informazioni  relative  alla  procedura  di  scelta  del  contraente;
imprese partecipanti);
  i) Dati relativi al  contratto:  dati  relativi  all'aggiudicatario
(codice   fiscale;   partita   IVA;   denominazione),   importi    di
aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
  j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
  k) Dati relativi alle varianti;
  l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
  m) Dati relativi al collaudo;
  n) Dati relativi al subappalto;
  o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge n. 66/2014;
  p) Dati identificativi dei  Responsabili  della  prevenzione  della
corruzione   e   della   trasparenza   delle   amministrazioni,   dei
Responsabili per l'amministrazione dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (amministrazione; cognome; nome;).
  I  dati  acquisiti  da  soggetti  terzi  sono  presentati  e   resi
accessibili cosi' come ricevuti da parte  del  soggetto  responsabile
della comunicazione degli stessi all'ANAC.
  L'ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano
incompletezze o  incoerenze,  ne  da'  comunicazione  al  soggetto  o
all'Amministrazione che  li  ha  trasmessi  affinche'  provveda  alle
dovute modifiche o integrazioni.
  I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per  i
quali e' gia' previsto  un  regime  di  pubblicita'  ai  sensi  della
normativa vigente.
  L'ANAC  e'  titolare  del  trattamento  e  garantisce   i   diritti
dell'interessato  che  possono  essere  esercitati  ai  sensi   della
normativa vigente.
                               Art. 4
 
 
                    Libera accessibilita' ai dati
 
  Chiunque puo' accedere ai dati di  cui  all'art.  3,  nel  rispetto
della  normativa  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
attraverso apposite modalita' intese quali servizi  di  consultazione
disponibili  sul  portale  dell'ANAC,  la  quale  ne  disciplina   le
caratteristiche tecniche.
  I dati  liberamente  accessibili  sono  riutilizzabili  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 33/2013.
  Sono escluse dall'accesso libero le annotazioni riservate  inserite
nel casellario informatico delle  imprese  di  cui  alla  lettera  g)
dell'art. 3, il cui  accesso  resta  regolamentato  dalle  specifiche
disposizioni di settore.
                               Art. 5
 
 
                Accessibilita' regolamentata ai dati
 
  L'ANAC valuta le richieste che comportino  un  accesso  massivo  ai
dati ovvero  complesse  attivita'  di  estrazione  o  che  richiedano
specifiche modalita' tecniche di accesso, e, se ritenute  ammissibili
anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a
disposizione i dati:
  a) mediante servizi  di  cooperazione  applicativa  che  consentono
l'interoperabilita' e lo scambio di dati puntuali o  massivi  tra  la
BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni;
  b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche;  in  tali  casi
l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilita' e le condizioni
per la accessibilita' ai dati  richiesti,  ne  da'  comunicazione  al
richiedente.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  dalla   data   di
comunicazione di ammissibilita', l'ANAC  fornisce  i  dati  richiesti
salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessita' dei
dati.
  Per l'accesso ai dati secondo le modalita' di cui alle lettere a) e
b), si  puo'  prevedere  la  stipula  di  un  protocollo  d'intesa  o
convenzione tra le  parti  su  iniziativa  dell'ANAC  o  della  parte
interessata.
  Qualora le richieste  non  siano  riconducibili  ad  un  protocollo
d'intesa  o  convenzione  gia'  esistente,  l'accesso  ai   dati   e'
autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa
istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la  pertinenza,
la fattibilita' tecnica e la sostenibilita' economica.
  Per l'accesso ai dati con le modalita' di cui al presente articolo,
di cui  l'Autorita'  disciplina  le  caratteristiche  tecniche,  deve
essere  inviata  istanza  all'ANAC  utilizzando   esclusivamente   la
modulistica prevista disponibile sul  sito  dell'ANAC  nella  sezione
Servizi-Modulistica, specificando le  finalita'  di  trattamento  dei
dati.
  In relazione alla tipologia della  richiesta,  l'ANAC  individuera'
eventuali costi a carico del richiedente connessi all'erogazione  del
servizio.
  Al fine di garantire la protezione dei dati  personali  nell'ambito
dei trasferimenti effettuati ai  sensi  del  presente  articolo  sono
adottate idonee misure di sicurezza.
                               Art. 6
 
 
                 Richieste di accesso generalizzato
 
  Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2
del decreto  legislativo  n.  33/2013  sono,  di  norma,  soddisfatte
mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo le modalita' di  cui
all'art. 4 del presente regolamento. Nei rimanenti casi,  si  procede
fornendo  riscontro  secondo  le  procedure  stabilite  nell'apposito
regolamento interno dell'Autorita' sull'accesso generalizzato.
                               Art. 7
 
 
                      Disposizioni transitorie
 
  Fino al momento della completa disponibilita' dei  servizi  di  cui
all'art. 4,  le  richieste  riguardanti  dati  non  gia'  liberamente
accessibili  attraverso  il  portale  dell'Autorita'  sono  formulate
utilizzando l'apposita modulistica  messa  a  disposizione  sul  sito
dell'ANAC.
                               Art. 8
 
 
                          Entrata in vigore
 
  Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 1° marzo 2018.
 
                                               Il Presidente: Cantone
 
    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data  22  marzo
2018.
 
Il segretario: Esposito

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