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decreto legislativo, 16/3/2018
D.lvo 16/03/2018, n. 29, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs 12/05/2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funz. del bilancio di cassa, in att.dell'art. 42, c. 1, l. 196/09
GU n.80 del 6-4-2018
decreto legislativo
Materia: finanza pubblica / finanziaria

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'articolo 42, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196.

(GU n.80 del 6-4-2018)
 

Vigente al: 21-4-2018  

Capo I

Spesa


 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 42;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa, nonche'  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in
materia di contabilita' di Stato e di tesoreria;
  Visto il comma 7 del citato articolo 1, della legge 23 giugno 2014,
n. 89, come modificato dall'articolo  1,  comma  4,  della  legge  27
febbraio 2017, n. 19;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il
potenziamento della funzione del  bilancio  di  cassa  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa
per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo  42,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  le  informazioni
provenienti dalla sperimentazione in corso, ai  fini  dell'attuazione
dell'articolo  34  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
93;
  Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n. 148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili, e, in particolare l'articolo 6, comma 2,  lettera  b),
che  ha  prolungato  la  sperimentazione   della   nuova   disciplina
dell'impegno  di  spesa  di  ulteriori  dodici  mesi  rispetto   alla
scadenza, precedentemente prevista, del 30 settembre 2017;
  Considerato che i risultati definitivi della citata sperimentazione
saranno  oggetto  del  Rapporto  da  trasmettere   alle   Commissioni
parlamentari competenti  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  4,  del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
  Sentita la Corte dei conti, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Visti i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  competenti  per
materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
                         Impegno e pagamento
 
  1. All'articolo 34 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo del comma 2 le  parole:  «della  necessaria
copertura  finanziaria»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e  di
cassa, di cui al terzo periodo» e il terzo periodo e' sostituito  dai
seguenti: «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,  sulle
pertinenti  unita'  elementari   di   bilancio,   di   disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di  somme  ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di  spesa  puo'  essere  assunto
anche solamente in presenza della ragione del debito  e  dell'importo
complessivo da impegnare, qualora i  rimanenti  elementi  costitutivi
dell'impegno indicati al secondo periodo  del  presente  comma  siano
individuabili  all'esito  di  un  iter  procedurale  legislativamente
disciplinato.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari  o  commissari
delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere
impegni di spesa delegata, al  fine  di  mettere  a  disposizione  le
risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono  assunti  nei  limiti
dello  stanziamento,  con  imputazione  agli  esercizi  in   cui   le
obbligazioni assunte  o  programmate  dai  funzionari  delegati  sono
esigibili, sulla  base  di  un  programma  di  spesa,  opportunamente
documentato, comunicato all'amministrazione dai  medesimi  funzionari
delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi  ordini  di
accreditamento sono disposti nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma  1-ter,
e nel limite degli impegni assunti  per  l'esercizio  finanziario  di
riferimento.  L'assunzione  degli  impegni  di  spesa   delegata   e'
possibile solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
ragione dell'impegno, l'importo  ovvero  gli  importi  da  impegnare,
l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui  gravano  le
scadenze di pagamento. A valere  sugli  impegni  di  spesa  delegata,
l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in  funzione
dell'esigibilita'  delle  obbligazioni  assunte  o  programmate   dal
funzionario delegato. Qualora nel  corso  della  gestione,  a  fronte
delle aperture di credito ricevute non si  perfezionino  obbligazioni
esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari  delegati  ne
danno  comunicazione  all'amministrazione   per   la   corrispondente
riduzione  degli  ordini  di  accreditamento.  L'importo  oggetto  di
riduzione rientra nella disponibilita'  dell'amministrazione  e  puo'
essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario  in  favore  di
altri funzionari delegati, ovvero  nuovamente  impegnato  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
spesa  delegata,  a  fronte  dei  quali,  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio,   non   corrispondono   ordini   di    accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli  importi  delle  aperture  di
credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati  entro  il
termine di chiusura dell'esercizio  costituiscono  residui  di  spesa
delegata e possono essere accreditati agli stessi  in  conto  residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base  all'esigibilita'
delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando  i
termini di conservazione dei  residui  di  cui  all'articolo  34-bis.
Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le
norme   vigenti   nell'ordinamento   specifico   di   ogni    singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare  le  procedure
per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano,  in
tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche
prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.»;
    c) al comma 6, lettera b), le parole:  «i  capitoli  interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «le  unita'  elementari  di  bilancio
interessate»;
    d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo periodo, le  parole:  «Al  fine  di  consentire  la
programmazione  dei  pagamenti  in  coerenza   con   le   complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Al  fine  di  garantire   una   corretta   programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale» e  le
parole: «sui capitoli di bilancio» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sulle unita' elementari di bilancio»;
      2) al primo periodo, la parola: «pluriennale» e' soppressa;
      3) dopo il  secondo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di  aggiornare  il
piano  finanziario  dei  pagamenti,  con  riferimento   alle   unita'
elementari di bilancio di  propria  pertinenza,  almeno  con  cadenza
mensile, anche in assenza di  nuovi  impegni  e,  in  ogni  caso,  in
relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente  in  materia  di  flessibilita'  in  fase  di
gestione.»;
    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel  caso  di
spesa da demandarsi a  funzionari  o  commissari  delegati,  comunque
denominati, il piano  finanziario  dei  pagamenti  e'  predisposto  e
aggiornato  dal  dirigente  responsabile  anche  sulla   base   delle
comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.»;
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Quali  titoli
e documenti comprovanti  il  diritto  acquisito  dai  creditori  sono
considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di
avanzamento lavori, ove  previsti,  ovvero  le  fatture  regolarmente
emesse.»;
    g) al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) le parole: «sull'applicazione dei  commi  7,  8  e  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e
9»;
      2) la parola: «(Cronoprogramma)» e' soppressa;
    h) al comma 11 le parole: «A partire dal  1°  gennaio  2017,  e'»
sono sostituite dalla seguente: «E'», nonche'  le  parole:  «e  altre
spese di importo e scadenza fissi ed accertati » sono soppresse;
    i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Le spese  di  cui
al comma 11 sono pagate mediante mandati  informatici.  Il  pagamento
delle pensioni  nonche'  delle  competenze  fisse  ed  accessorie  al
personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi  di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi  ed
accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.».
  2. All'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 2 e 4,  le  parole:  «ai  pertinenti  capitoli»  sono
sostituite dalle seguenti:  «alle  pertinenti  unita'  elementari  di
bilancio»;
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I termini di
cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui  al  comma
2-bis dell'articolo 34».
  3. All'articolo 34-ter, comma 1,  primo  periodo,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  le  parole:  «capitolo  di  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio.».
                               Art. 2
 
 
                        Riforma dei controlli
              di regolarita' amministrativa e contabile
 
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93,
e' inserito il seguente:
  «Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e
contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
"4-bis.  Per   particolari   e   motivate   esigenze   di   carattere
organizzativo, anche connesse  all'articolazione  territoriale  delle
amministrazioni,  le  attivita'  di  controllo  degli  atti  di   cui
all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo  11,  comma
3-ter, possono essere affidate,  prioritariamente  nell'ambito  della
medesima Regione  e  per  periodi  di  tempo  determinati,  ad  altre
Ragionerie territoriali  individuate  con  determina  del  Ragioniere
generale dello Stato.";
    b)  all'articolo  6,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole:
"i capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti:  "le  unita'
elementari di bilancio interessate";
      2) alla lettera b) le parole: "del capitolo di  bilancio"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'unita' elementare di bilancio" e  le
parole: "il capitolo sia suddiviso" sono sostituite  dalle  seguenti:
"l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa";
      3) alla lettera c) le parole: "al capitolo  di  bilancio"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'unita' elementare di bilancio";
    c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: "3-ter.  Entro
il termine di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  primo  periodo,  le
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato  presentano  agli
uffici di controllo una  rendicontazione  dettagliata  dei  pagamenti
effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).";
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Per  particolari
tipologie di spese effettuate da  commissari  delegati  o  commissari
straordinari  o  funzionari  delegati,  nonche'   per   i   pagamenti
effettuati ai sensi del  comma  1,  lettera  e-bis),  fermo  restando
l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo
concomitante, secondo criteri e modalita' da  definirsi  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze."»;
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
  «Art.  13-bis  (Rendicontazione  dettagliata  dei  pagamenti  delle
competenze fisse e accessorie del personale). - 1. La rendicontazione
dettagliata di cui  all'articolo  11,  comma  3-ter,  e'  fornita  in
modalita' informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al
quale si riferisce il pagamento, per unita' elementare di bilancio  e
partita stipendiale ed e' composta dai tabulati  dei  nominativi  dei
beneficiari dei pagamenti distinti  per  Centri  di  Responsabilita',
Direzioni  generali,  qualifiche  e  tipologia  di  pagamento  e  con
indicazione delle casistiche di  variazione  stipendiale  intervenuta
nell'anno.
  2. Unitamente alla rendicontazione  le  amministrazioni  forniscono
tutta la documentazione giustificativa dei  pagamenti  stipendiali  e
corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata
dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa  ai  pagamenti
delle competenze spettanti per incarichi di supplenza  del  personale
del comparto scuola si  riferisce  anche  ai  relativi  contratti  di
lavoro  a  tempo  determinato,  che  conseguentemente  sono  soggetti
esclusivamente a controllo successivo.
  3. In caso  di  mancata  presentazione  della  rendicontazione  nel
termine previsto, l'ufficio  di  controllo  diffida  il  responsabile
dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione,  e  ne
informa l'amministrazione centrale di  appartenenza,  anche  ai  fini
dell'applicazione di quanto disposto dal comma  8  dell'articolo  14,
nonche' la Corte dei conti.
  4.   A   seguito   della   diffida   alla    presentazione    della
rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del  controllo  di
cui  all'articolo  14-bis,  comma   1,   e'   differito   in   misura
corrispondente al ritardo dell'amministrazione.»;
  e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
  «Art.  14-bis  (Procedimento  di  controllo  dei  pagamenti   delle
competenze fisse e  accessorie  al  personale).  -  1.  Entro  il  31
dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata
prevista dall'articolo 11,  comma  3-ter,  gli  uffici  di  controllo
comunicano alle Amministrazioni  l'esito  dei  controlli  sull'intera
gestione annuale.
  2.  Qualora  l'ufficio  di   controllo   richieda   chiarimenti   o
documentazione  giustificativa  di  qualsiasi  tipo,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di  cui  al
periodo precedente e' differito in misura corrispondente  al  periodo
di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di  controllo  e
la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
  3. Nel caso in cui siano riscontrate  irregolarita',  l'Ufficio  di
controllo  formula  congiuntamente  tutte  le  osservazioni  relative
all'intera gestione di riferimento.
  4. Sulla base  delle  osservazioni  pervenute,  le  amministrazioni
titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente
corrisposte,  dandone  notizia  agli  uffici  di  controllo,   ovvero
comunicano le motivazioni per le quali ritengono di  non  conformarsi
alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
  5. In caso di mancato recupero da parte  delle  Amministrazioni,  o
nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee  a  superare
le  osservazioni  formulate,  l'ufficio  di  controllo  trasmette  al
competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata
dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.».
  2. In  sede  di  prima  applicazione  della  disposizione  prevista
dall'articolo 11, comma 3-ter,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011,  n.   123,   come   introdotto   dal   presente   decreto,   la
rendicontazione dettagliata  relativa  all'anno  2017  e'  presentata
entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo e' fissato
al 31 dicembre 2018.
  3.  Il  secondo  periodo  dell'articolo  2,  comma  2-octies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' sostituito dal
seguente: "I rendiconti sono trasmessi al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
per il controllo di regolarita' contabile esercitato,  attraverso  il
sistema  delle  ragionerie  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  nelle  modalita'  stabilite  con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  per  il
successivo  inoltro  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
all'ISTAT  e  alla  competente  sezione  regionale  della  Corte  dei
conti.".
                               Art. 3
 
 
               Spesa decentrata agli Uffici periferici
                    delle amministrazioni Statali
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo  34-ter  e'
inserito il seguente:
  «Art. 34-quater (Spesa  decentrata  agli  Uffici  periferici  delle
amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono
a ripartire, in tutto o in parte,  le  somme  stanziate  sui  singoli
capitoli di spesa tra i  propri  Uffici  periferici  per  l'esercizio
delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche  disposizioni  di
legge o regolamento, nonche' per l'espletamento  delle  attivita'  ad
essi decentrate dagli Uffici centrali.  Le  somme  assegnate  con  le
predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a
tutti gli effetti.
  2.  Nel  corso  dell'esercizio  potranno   essere   effettuate   le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di  cui  al
comma 1.
  3. Gli  Uffici  periferici  assegnatari  delle  risorse  provvedono
all'assunzione  degli   impegni   ai   sensi   dell'articolo   34   e
all'ordinazione delle spese; gli  stessi,  qualora  ne  ravvisino  la
necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari
delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni  periferiche
dell'Amministrazione.".
                               Art. 4
 
 
                        Gestione delle spese
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  2  marzo  1989,   n.   65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, al
secondo periodo del comma 1,  dopo  le  parole:  «della  spesa»  sono
inserite le seguenti: «, anche ai fini del rispetto  dei  termini  di
pagamento,».
  2. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 425, e' sostituto dai seguenti:  «In  relazione  alle
effettive e documentate esigenze di fabbisogno,  indicate  sul  piano
finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di  bilancio  dalla
amministrazione  titolare  del  centro   di   spesa,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, su richiesta  dell'amministrazione  competente,
ferma restando la cadenza trimestrale, puo' assentire l'assunzione di
impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione  e'
effettuata entro  il  decimo  giorno  dall'inizio  del  trimestre  di
riferimento.».
                               Art. 5
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali
 
  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo 59, l'articolo 59-bis,  secondo  comma,  l'articolo
60, primo e secondo comma, e l'articolo 61-bis del regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440;
    b) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135;
    c) l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133;
    d) la legge 17 agosto 1960, n. 908.
  2.  Le  abrogazioni  disposte  dal  presente  articolo   acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Capo II

Entrata

                               Art. 6
 
 
                      Accertamento qualificato
 
  1. Dopo l'articolo 21 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente:
  «Art. 21-bis (Accertamento  qualificato).  -  1.  Per  accertamento
qualificato  si  intende  l'iscrizione  nello  stato  di   previsione
dell'entrata di tutti i redditi,  proventi  e  crediti  di  qualsiasi
natura per un ammontare  corrispondente  all'importo  che  lo  Stato,
avendone diritto sulla base della legislazione  vigente,  prevede  di
riscuotere nel triennio di riferimento.
  2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate,  di
cui all'articolo 21, comma  3,  lettere  b)  e  c),  gli  importi  da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  dell'entrata   sono   quelli
risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.
  3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7,  sono
indicati nel quadro generale riassuntivo  avendo  a  riferimento  per
l'entrata,  quanto   alla   competenza,   le   dotazioni   risultanti
dall'accertamento qualificato.
  4.  Resta   ferma   la   vigente   disciplina   generale   relativa
all'accertamento e  agli  obblighi  di  registrazione  delle  entrate
nonche' alla cura della riscossione.".
  2. All'articolo 36, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) le  entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate  ai  sensi
dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;".
  3. Nel Rendiconto generale  dello  Stato  sono  indicati  per  ogni
unita'  di  voto  e  per  ogni   unita'   elementare   del   bilancio
dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa
sulla base della legislazione  vigente  per  le  quali  lo  Stato  ha
diritto alla riscossione, nonche' le  somme  rimaste  da  riscuotere,
distinte  a  seconda  se  il  relativo  accertamento   sia   avvenuto
nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 31 maggio 2018,  sono  definite  le  modalita'  per
l'applicazione, in via sperimentale, delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a  3.  Al  termine  del  periodo  di  sperimentazione,  il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere  e  alla
Corte dei conti una relazione  sui  risultati  della  sperimentazione
compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a  decorrere  dal
quale le disposizioni dei commi da 1 a 3  acquistano  efficacia  agli
effetti della  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  e  del
rendiconto generale dello Stato.
  5. Entro il termine di cui al secondo  periodo  del  comma  4,  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono modificate le norme
inerenti alle entrate, contenute nel  regolamento  di  cui  al  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina
con le disposizioni introdotte dal presente articolo.
  6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'agente della riscossione
fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze,  con
le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la valutazione,  di  regola  in  forma
aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti  a
ruolo.  Tale  valutazione   e'   effettuata   attraverso   un'analisi
storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni
precedenti, tenendo  conto  delle  variabili  piu'  significative  in
ordine alla natura e alle caratteristiche del  credito  nonche'  alla
natura e allo stato giuridico del contribuente."».
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 marzo 2018
 
                             MATTARELLA
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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