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decreto, 19/1/2018
Decreto 19/01/2018, n. 31, recante Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16
decreto
Materia: appalti / contratti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo  per  le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103,  comma  9  e  104,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)
  Vigente al: 25-4-2018  
 
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,   e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  e  previamente  concordato  con  le  banche  e  le
assicurazioni o loro rappresentanze;
  Visti gli articoli 35,  comma  18,  e  93,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  e  successive  modificazioni,  recanti
disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie  richieste
in materia di lavori, servizi e forniture;
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50;
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  12  marzo
2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e
del regolamento generale  n.  554  del  1999  in  materia  di  lavori
pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie  e
le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le note del 6 aprile 2017  e  prot.  n.  ULG/UCR/767  del  19
aprile  2017,  dell'ANIA  e  dell'ABI,  con  cui  e'  stato  espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza  di
testo normativo;
  Visto il parere del Consiglio di Stato,  reso  nell'Adunanza  della
commissione speciale del 14 giugno 2017;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Sono approvati gli schemi  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie
previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 possono  essere  rilasciate  anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale  caso,  le  singole  garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun  garante  e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto  che  indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote  opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o  del  soggetto
aggiudicatore.
  3. Le quote congiuntamente considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero   indicate    unitariamente    nell'unico    atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
  4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono  essere
conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi  Tipo»,
al presente decreto.
  5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti  e  gli
appaltatori  presentano  alle  Stazioni  appaltanti  le  sole  schede
tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche»  al  presente
decreto, debitamente compilate  e  sottoscritte  dal  garante  e  dal
contraente.
  6. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai  settori
ordinari.  Si  applicano  altresi'  nei  settori  speciali  e   nelle
concessioni se i  documenti  di  gara  prevedono  la  prestazione  di
garanzie della tipologia di cui agli  schemi  tipo  e  richiamano  il
presente decreto.
                               Art. 2
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti   a
presentare le offerte.
                               Art. 3
 
                             Abrogazioni
 
  1. Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  12  marzo
2004, n. 123, e' abrogato.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
 
    Roma, 19 gennaio 2018
 
                                                    Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico
                                                      Calenda        
 
Il Ministro delle infrastrutture
         e dei trasporti        
             Delrio             
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 172
Allegato A - Schemi Tipo
(Art. 1, comma 4)
 
GARANZIE FIDEIUSSORIE
 
 
  1. Normativa di riferimento
 
  1. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:
 
   


|                       |                       |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. |                   |
|    per la cauzione    |50/2016, art. 93, comma|    1.1 singola    |
|      provvisoria      |           1           |1.1.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
| Garanzia fideiussoria |Decreto legislativo n. |                   |
|    per la cauzione    |  50/2016, art. 103,   |    1.2 singola    |
|      definitiva       |        comma 1        |1.2.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |Decreto legislativo n. |                   |
| Garanzia fideiussoria |50/2016, art. 35, comma|    1.3 singola    |
|  per l'anticipazione  |          18           |1.3.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |Decreto legislativo n. |                   |
| Garanzia fideiussoria |  50/2016, art. 103,   |    1.4 singola    |
| per la rata di saldo  |        comma 6        |1.4.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |Decreto legislativo n. |                   |
| Garanzia fideiussoria |  50/2016, art. 104,   |    1.5 singola    |
|  per la risoluzione   |        comma 1        |1.5.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|                       |Decreto legislativo n. |                   |
| Garanzia fideiussoria |  50/2016, art. 104,   |    1.6 singola    |
|  di buon adempimento  |        comma 1        |1.6.1 piu' garanti |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
   
 
  2. Definizioni
 
  1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni,
intendendosi per:
    a) «Codice»: il decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e
s.m.i.;
    b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti
di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt),
del Codice;
    c) «Settori ordinari  e  settori  speciali»:  i  settori  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
    d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere,  rispettivamente,  uu)  e  vv)  del
Codice;
    d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere,  rispettivamente,  uu)  e  vv)  del
Codice;
    e) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
    f)  «Aggiudicatario»:  l'offerente  al  quale  viene  aggiudicato
l'appalto o la concessione;
    g) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la  Stazione
appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
    h)  «Banca»:  impresa  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
    i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
    l) «Intermediario finanziario»: societa'  iscritta  nell'albo  di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o
Intermediario  finanziario)  quale  controprestazione  a  fronte  del
rilascio della garanzia fideiussoria;
    n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale,  che  stipula
con il Garante la garanzia fideiussoria;
    o) «Decreto»: il presente provvedimento;
    p) «Fideiussione»: la  garanzia  fideiussoria  con  la  quale  il
Garante si obbliga  personalmente  verso  il  Committente  garantendo
l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
    q) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o  l'Impresa
di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l),  che  rilascia  la
garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed  iscritti
nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge,  i
cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
    r) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn)
e oo), del Codice;
    s) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del
Codice;
    t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante  (Impresa  di
assicurazione) quale controprestazione a fronte  del  rilascio  della
garanzia fideiussoria;
    u) «Scheda Tecnica»: la  scheda  obbligatoria,  annessa  ad  ogni
Schema Tipo  di  garanzia  fideiussoria,  che  riporta  gli  elementi
informativi essenziali della garanzia stessa e prova il  rilascio  di
quest'ultima da parte del  Garante  firmatario  nei  confronti  della
Stazione appaltante;
    v)  «Schema  Tipo»:  lo  schema  obbligatorio  delle   condizioni
contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
    z) «Somma garantita o importo complessivo  garantito»:  l'importo
massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
    aa) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi
tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1,  la  percentuale  di
suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in
solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
    bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del Codice.
 
 
    3. Schema tipo 1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,  nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
pagamento  degli  importi  dovuti  dal  Contraente  per  il   mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara, indicata nella  Scheda  Tecnica,  nonche'  al  pagamento  degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.  89,  comma  1,
quinto capoverso, del Codice.
 
  In particolare, a termini dell'art. 93, comma  6,  del  Codice,  la
garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione   del   contratto   dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  La garanzia:
  a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
  b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla  data  indicata  alla
lettera a), ovvero, la validita'  maggiore  o  minore  richiesta  nel
bando o nell'invito;
  c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente
non   risulti   aggiudicatario   della   gara,   entro   30    giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice);
  d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del
Contraente  qualora  esso  risulti   aggiudicatario,   allorche'   e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice).
 
  Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna  a
rinnovare la garanzia, per un ulteriore  periodo  di  durata  pari  a
quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta  della
Stazione appaltante e purche'  tale  richiesta  pervenga  al  Garante
entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma  5,  del
Codice).
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la  restituzione  al
Garante, da parte della  Stazione  appaltante,  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma garantita
 
  La somma garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come  sancito  dall'art.  93
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art.  93  comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del Codice.
 
  Qualora ricorrano le condizioni, la  somma  garantita  indicata  al
primo comma e' ridotta ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  93,
comma 7, del Codice.
 
  L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita, entro  il  termine  di  15  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore  principale  di  cui  all'art.  1944  cod.civ.  e   rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art.  103
del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
 
  Il Garante si  impegna  nei  confronti  del  Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,
  a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto  di  cui
all'art. 103, comma 1, del Codice;
  ovvero, laddove previste ai  sensi  dell'art.  104,  comma  1,  del
Codice,
  b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento
di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
  qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
 
  Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il
Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo  impegno,  ne'
qualora il contraente sia uno dei  soggetti  indicati  dall'art.  93,
comma 8, secondo periodo, del Codice.
 
  Art. 7 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 8 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  4. Schema tipo 1.1.1  (d.m.  )  Garanzia  fideiussoria  provvisoria
costituita da piu' garanti
 
    GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garanti
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
pagamento  degli  importi  dovuti  dal  Contraente  per  il   mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara indicata  nella  Scheda  Tecnica,  nonche'  al  pagamento  degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.  89,  comma  1,
quinto capoverso, del Codice.
 
  In particolare, a termini dell'art. 93, comma  6,  del  Codice,  la
garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione   del   contratto   dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  La garanzia:
  a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
  b) ha validita' di 180 giorni a partire dalla  data  indicata  alla
lettera a), ovvero, la validita'  maggiore  o  minore  richiesta  nel
bando o nell'invito;
  c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente
non   risulti   aggiudicatario   della   gara,   entro   30    giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice);
  d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del
Contraente  qualora  esso  risulti   aggiudicatario,   allorche'   e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice).
 
  Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna  a
rinnovare la garanzia, per un ulteriore  periodo  di  durata  pari  a
quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta  della
Stazione appaltante e purche'  tale  richiesta  pervenga  al  Garante
entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma  5,  del
Codice).
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui ai commi precedenti puo' aver luogo solo con la  restituzione  al
Garante, da parte della  Stazione  appaltante,  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito  dall'art.  93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai  sensi  dell'art.  93,  comma  1,  seconda
parte, del Codice.
 
  Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato  al
primo comma e' ridotto ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  93,
comma 7, del Codice.
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare  dell'importo  complessivo  o  somma  garantita   della
garanzia provvisoria e della quota di responsabilita'  sono  indicati
nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita, entro  il  termine  di  15  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Articolo 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista  dall'art.
103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
 
  Il Garante si  impegna  nei  confronti  del  Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
  a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto  di  cui
all'art. 103, comma 1, del Codice;
  ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice,
  b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento
di cui all'art. 104, comma 1, del Codice,
  qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario .
 
  Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il
Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo  impegno,  ne'
qualora il contraente sia uno  dei  soggetti  indicati  all'art.  93,
comma 8, secondo periodo del Codice.
 
  Art. 7 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
  Tutte le comunicazioni e notifiche  al  Garante,  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione  appaltante,
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 8 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  5. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria  per  la  cauzione
definitiva
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2,  del  Codice,
si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti  della
somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  al  risarcimento  dei
danni  da  questa  subiti  in  conseguenza  del  mancato  o  inesatto
adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni  previste  nel
contratto ed al pagamento delle  somme  previste  dalle  norme  sopra
richiamate.
 
  Il Garante, pertanto, si impegna  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
  a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  b) risarcimento dei danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento
delle obbligazioni stesse;
  c) rimborso:
    i)  delle  maggiori  somme  pagate  dalla   Stazione   appaltante
all'Affidatario rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
    ii) della  eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    iii)  di  quanto  dovuto  dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi.
 
  La garanzia e' estesa alle  obbligazioni  accertate  a  carico  del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
 
  L'estensione opera a condizione che la violazione venga  comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di  validita'  della
garanzia ed e' limitata  ad  un  importo  pari  al  10%  della  somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
 
  Limitatamente a tale caso la garanzia,  salvo  che  non  venga  nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti  la  violazione,
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo  o  del
certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla  data  di  emissione
del certificato di verifica di  conformita'  o  dell'attestazione  di
regolare esecuzione delle prestazioni  e  comunque  decorsi  12  mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o  delle  forniture
risultante  dal   relativo   certificato,   allorche'   si   estingue
automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del  Codice),
salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma garantita
 
  La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolata  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al:
  a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso  di  aggiudicazione  con
ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  b)  10%  dell'importo  contrattuale,  aumentato  di   tanti   punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
 
  Qualora ricorrano le condizioni, la  somma  garantita  indicata  al
primo comma e' ridotta ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  93,
comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
 
  L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
 
  La garanzia e' progressivamente  svincolata  in  via  automatica  a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della  Stazione  appaltante  -  inviata  per  conoscenza   anche   al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e notifiche  al  Garante,  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 7 - Foro competente

 In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  6. Schema tipo 1.2.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la  cauzione
definitiva costituita da piu' garanti
 
     GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garanti
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2,  del  Codice,
si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti  della
somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  al  risarcimento  dei
danni  da  questa  subiti  in  conseguenza  del  mancato  o  inesatto
adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni  previste  nel
contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma  sopra
richiamata.
 
  Il Garante, pertanto, si impegna  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
  a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  b) risarcimento dei danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento
delle obbligazioni stesse;
  c) rimborso:
    i)  delle  maggiori  somme  pagate  dalla   Stazione   appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
    ii)  della  eventuale  maggior  spesa  sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    iii)  di  quanto  dovuto  dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi.
 
  La garanzia e' estesa alle  obbligazioni  accertate  a  carico  del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
 
  L'estensione opera a condizione che la violazione venga  comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di  validita'  della
garanzia ed e' limitata  ad  un  importo  pari  al  10%  della  somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
 
  Limitatamente a tale caso la garanzia,  salvo  che  non  venga  nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo  o  del
certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data  di  emissione
del certificato di verifica di  conformita'  o  dell'attestazione  di
regolare esecuzione delle prestazioni  e  comunque  decorsi  12  mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o  delle  forniture
risultante  dal   relativo   certificato,   allorche'   si   estingue
automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del  Codice),
salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolata  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al:
  a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso  di  aggiudicazione  con
ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  b)  10%  dell'importo  contrattuale,  aumentato  di   tanti   punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
 
  Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato  al
primo comma e' ridotto ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  93,
comma 7, del Codice,  come  previsto  dall'art.  103,  comma  1,  del
Codice.
 
  La garanzia e' progressivamente  svincolata  in  via  automatica  a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare  dell'importo  complessivo  o  somma  garantita   della
garanzia definitiva e della quota di  responsabilita'  sono  indicati
nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della  Stazione  appaltante  -  inviata  per  conoscenza   anche   al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione  appaltante,
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  7.  Schema   tipo   1.3   (d.m.   )   Garanzia   fideiussoria   per
l'anticipazione
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
                              (Lavori)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,  nei
limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa  la  maggiorazione
degli interessi legali calcolati  al  tasso  vigente,  a  seguito  di
provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa  assunto  in
conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
 
  Art. 2 - Durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
  b) cessa alla data del recupero totale  dell'anticipazione  secondo
il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla  data  di  ultimazione
degli stessi,  risultante  dal  relativo  certificato,  allorche'  si
estingue ad ogni effetto.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma garantita
 
  La somma garantita, cosi' come riportato nella  Scheda  Tecnica  e'
pari al valore dell'importo  dell'anticipazione  erogata,  maggiorato
degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente  per  il  periodo
necessario  al  recupero   dell'anticipazione   stessa   secondo   il
cronoprogramma dei lavori.
 
  L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella
Scheda Tecnica.
 
  La garanzia e' gradualmente ed automaticamente  ridotta  nel  corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della Stazione appaltante.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a  titolo
di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi  interessi
legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della  semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per  conoscenza
anche al Contraente -  recante  l'indicazione  del  provvedimento  di
decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai  sensi  dell'art.  35,
comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia.
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e notifiche  al  Garante,  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  8.  Schema  tipo  1.3.1   (d.m.   )   Garanzia   fideiussoria   per
l'anticipazione costituita da piu' garanti
 
        GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA
                           DA PIU' GARANTI
                              (Lavori)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garanti
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,  nei
limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa  la  maggiorazione
degli interessi legali calcolati  al  tasso  vigente,  a  seguito  di
provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa  assunto  in
conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
 
  Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
  b) cessa alla data del recupero totale  dell'anticipazione  secondo
il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla  data  di  ultimazione
degli stessi,  risultante  dal  relativo  certificato,  allorche'  si
estingue ad ogni effetto.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita dalla presente fideiussione e'  pari  al  valore
dell'importo dell'anticipazione erogata cosi'  come  riportato  nella
Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al  tasso
vigente per il  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
 
  La garanzia e' gradualmente ed automaticamente  ridotta  nel  corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della Stazione appaltante.
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare dell'importo complessivo o  somma  garantita  in  linea
capitale  della  garanzia  per  l'anticipazione  e  della  quota   di
responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a  titolo  di
residua anticipazione non recuperata,  oltre  ai  relativi  interessi
legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento  della  semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per  conoscenza
anche al Contraente -  recante  l'indicazione  del  provvedimento  di
decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai  sensi  dell'art.  35,
comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia.
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
  Tutte le comunicazioni e notifiche  al  Garante,  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione  appaltante,
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  9. Schema tipo 1.4 (d.m. ) Garanzia fideiussoria  per  la  rata  di
saldo
 
             GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,  nei
limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
  b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione  del
certificato di collaudo o del certificato di  regolare  esecuzione  o
della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma garantita
 
  La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  all'importo
della rata  di  saldo  erogata,  maggiorato  degli  interessi  legali
calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra  la  data
di erogazione,  ovvero  la  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo o della verifica di  conformita'  nel  caso  di  appalti  di
servizi o forniture, e l'assunzione del  carattere  di  definitivita'
dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
 
  L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella
Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della  Stazione  appaltante  -  inviata  per  conoscenza   anche   al
Contraente, - recante l'indicazione del titolo per  cui  si  richiede
l'escussione  e  degli  importi  dovuti  dal  Contraente,  ai   sensi
dell'art. 1.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  10. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata  di
saldo costituita da piu' garanti
 
        GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA
                           DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garanti
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,  nei
limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
  b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione  del
certificato di collaudo o del certificato di  regolare  esecuzione  o
della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  all'importo
della rata  di  saldo  erogata  cosi'  come  riportato  nella  Scheda
Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
per il periodo intercorrente tra la data  di  erogazione,  ovvero  la
data di emissione del certificato di collaudo  o  della  verifica  di
conformita'  nel  caso  di  appalti  di  servizi   o   forniture,   e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt.  103,
comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare dell'importo complessivo o  somma  garantita  in  linea
capitale della garanzia per  la  rata  di  saldo  e  della  quota  di
responsabilita' sono indicati nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata  di
saldo, oltre ai relativi interessi legali  entro  il  termine  di  15
giorni  dal  ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta   della
Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -
recante l'indicazione del titolo per cui si richiede  l'escussione  e
degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1.
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di  cui
all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione  appaltante,
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  11.  Schema  tipo  1.5  (d.m.  )  Garanzia  fideiussoria   per   la
risoluzione
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
                              (Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare  valore,
            se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  La garanzia e' operante per i casi  di  risoluzione  del  contratto
previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il  riaffidamento
dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione  appaltante,  ai
sensi dell'art. 104, comma  5,  del  Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e,  comunque,  nel
limite massimo della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,
al risarcimento dei costi relativi alle  procedure  di  riaffidamento
dei lavori e dell'eventuale maggior costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato  di
ultimazione lavori;
  c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
  d)  cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi   dalla   data   del
riaffidamento dei lavori.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che
precedono puo' aver luogo solo con la  restituzione  al  Garante,  da
parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa
con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione  scritta  della
Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma Garantita
 
  La Somma Garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolata  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
 
  L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta  scritta  della
Stazione appaltante, recante l'indicazione  del  titolo  per  cui  si
richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
 
  Tale  comunicazione  dovra'  contenere  in  particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
  a) del  riaffidamento  dei  lavori  non  terminati  dal  precedente
Contraente;
  b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
  c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
  d) dei pagamenti effettuati al  Contraente  o  da  effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori;
  e)   dei   conseguenti   maggiori   costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria.
 
  La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2  ed
essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Garante indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  12.  Schema  tipo  1.5.1  (d.m.  )  Garanzia  fideiussoria  per  la
risoluzione costituita da piu' garanti
 
         GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA
                           DA PIU' GARANTI
                              (Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare  valore,
            se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garanti
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  La garanzia e' operante per i casi  di  risoluzione  del  contratto
previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il  riaffidamento
dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
 
  Il Garante si impegna nei confronti della Stazione  appaltante,  ai
sensi dell'art. 104, comma  5,  del  Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite
massimo della somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei costi relativi alle procedure di  riaffidamento  dei
lavori  e  dell'eventuale  maggior  costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato  di
ultimazione lavori;
  c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
  d)  cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi   dalla   data   del
riaffidamento dei lavori.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che
precedono puo' aver luogo solo con  la  restituzione  al  Garante  da
parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia  stessa
con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione  scritta  della
Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolato  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare  dell'importo  complessivo  o  somma  garantita   della
garanzia per la risoluzione e della  quota  di  responsabilita'  sono
indicati nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta  scritta  della
Stazione appaltante, recante l'indicazione  del  titolo  per  cui  si
richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
 
  Tale  comunicazione  dovra'  contenere  in  particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
  a) del  riaffidamento  dei  lavori  non  terminati  dal  precedente
Contraente;
  b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
  c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
  d) dei pagamenti effettuati al  Contraente  o  da  effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori;
  e)   dei   conseguenti   maggiori   costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria.
 
  La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2  ed
essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla  Stazione  appaltante
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  13.  Schema  tipo  1.6  (d.m.  )  Garanzia  fideiussoria  di   buon
adempimento
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
                              (Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare  valore,
            se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                               Garante
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi  1
e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione  appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle
norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di
cui all'art. 104, comma  5,  del  Codice,  in  quanto  oggetto  della
garanzia «per la risoluzione».
 
  Il Garante, pertanto, si impegna  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del  Codice  in  caso
di:
  a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
  b) risarcimento dei danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento
delle obbligazioni stesse;
  c) rimborso:
    i)  delle  maggiori  somme  pagate  dalla   Stazione   appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
    ii) di quanto  dovuto  dall'Aggiudicatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
  Sono esclusi i  maggiori  costi  coperti  dalla  garanzia  «per  la
risoluzione», di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.
 
  La garanzia e' estesa alle  obbligazioni  accertate  a  carico  del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
 
  L'estensione opera a condizione che la violazione venga  comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di  validita'  della
garanzia ed e' limitata  ad  un  importo  pari  al  10%  della  somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
 
  Limitatamente a tale caso la garanzia,  salvo  che  non  venga  nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo  o  del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12  mesi  dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal  relativo  certificato,
allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto  (art.  104,
comma  3,  del  Codice)  salvo  quanto  indicato  nell'ultimo   comma
dell'art. 1.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Somma garantita
 
  La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolata  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione.
 
  L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita, entro  il  termine  di  30  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante, - inviata per conoscenza anche al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di  cui
all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
 
  14. Schema  tipo  1.6.1  (d.m.  )  Garanzia  fideiussoria  di  buon
adempimento costituita da piu' garanti
 
        GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA
                           DA PIU' GARANTI
                              (Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare  valore,
            se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara)
Condizioni che  rilevano  nel  rapporto  tra  Stazione  appaltante  e
                              Garanti)
 
  Art. 1 - Oggetto della garanzia
 
  Il Garante, in conformita' agli artt. 104, comma 3, e 103, commi  1
e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione  appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle
norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di
cui all'art. 104, comma  5,  del  Codice,  in  quanto  oggetto  della
garanzia «per la risoluzione».
 
  Il Garante, pertanto, si impegna  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del  Codice  in  caso
di:
  a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
  b) risarcimento dei danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento
delle obbligazioni stesse;
  c) rimborso:
    i)  delle  maggiori  somme  pagate  dalla   Stazione   appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
    ii) di quanto  dovuto  dall'Aggiudicatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
 
  Sono esclusi i  maggiori  costi  coperti  dalla  garanzia  «per  la
risoluzione» di cui all'art. 104, comma 5, del Codice.
 
  La garanzia e' estesa alle  obbligazioni  accertate  a  carico  del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
 
  L'estensione opera a condizione che la violazione venga  comunicata
dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di  validita'  della
garanzia ed e' limitata  ad  un  importo  pari  al  10%  della  somma
garantita al momento della suddetta comunicazione.
 
  Limitatamente a tale caso la garanzia,  salvo  che  non  venga  nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
  Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
 
  L'efficacia della garanzia:
  a) decorre dalla data di stipula del contratto;
  b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo  o  del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12  mesi  dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal  relativo  certificato,
allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto  (art.  104,
comma  3,  del  Codice)  salvo  quanto  indicato  nell'ultimo   comma
dell'art. 1.
 
  La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze  di
cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante  da   parte   della   Stazione   appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
 
  Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto
alla Stazione appaltante.
 
  Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di
responsabilita'.
 
  La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  calcolato  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione.
 
  La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni
ai garanti medesimi fermo restando il  vincolo  di  solidarieta'  nei
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
 
  Le  quote  congiuntamente  considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
 
  L'ammontare  dell'importo  complessivo  o  somma  garantita   della
garanzia di buon adempimento e della quota  di  responsabilita'  sono
indicati nella Scheda Tecnica.
 
  La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla  garanzia
rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 4 - Escussione della garanzia
 
  Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,  nei
limiti della somma garantita, entro  il  termine  di  30  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
 
  Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di  cui
all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 6.
 
  Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione  del
debitore principale  di  cui  all'art.  1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
 
  Resta salva l'azione di ripetizione verso  la  Stazione  appaltante
per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate  dal  Garante  risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal  Contraente  o  dal  Garante
(art. 104, comma 10, del Codice).
 
  Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato  dal
Garante  (se  diverso)  per  il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
  Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
 
  Il Garante, nei  limiti  delle  somme  pagate,  e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 
  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente  per
le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10,
del Codice).
 
  La Stazione appaltante facilitera' le azioni di  recupero  fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
  Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
  Tutte le comunicazioni e  notifiche  al  Garante  dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
 
  Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla  Stazione  appaltante
dipendenti   dalla   presente   garanzia,   devono    essere    fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
  Art. 7 - Foro competente
 
  In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il
foro competente e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  25  cod.
proc. civ..
 
  Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato,  valgono  le  norme  di
legge.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B - Schede Tecniche
(Art. 1, comma 5)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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