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decreto legge, 10/4/2018
D.L. 10 aprile 2018, n. 30, recante Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autoritą di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
(GU n.83 del 10-4-2018)
decreto legge
Materia: ambiente / disciplina

DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. 30

Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA).
 
(GU n.83 del 10-4-2018)
  Vigente al: 10-4-2018  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre  1995,  n.
481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei  servizi
di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione  dei
servizi di pubblica utilita'»;
  Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004,  n.  239,
recante: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
  Visto l'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, recante: «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA)  nelle  more  del
procedimento di nomina dei suoi componenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 2018;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
  1. I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio  2011  continuano  ad  esercitare   le   proprie   funzioni,
limitatamente agli atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli
indifferibili e urgenti, fino alla nomina  dei  nuovi  componenti  la
predetta Autorita' e,  comunque,  non  oltre  il  novantesimo  giorno
dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 2
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018
 
                              MATTARELLA
 
                                        Gentiloni Silveri, Presidente
                                          del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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