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Decreto, 16/3/2018
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16/03/2018, recante Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure
GU n.93 del 21-4-2018
Decreto
Materia: servizi sociali / disciplina


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 16 marzo 2018

 

Definizione degli atti da depositare presso  l'ufficio  del  registro delle  imprese  da  parte  dell'impresa  sociale  e  delle   relative procedure.

(GU n.93 del 21-4-2018)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante  delega  al  Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

  Visto il  decreto  legislativo  24  marzo  2006,  n.  155,  recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

  Visto il decreto 24  gennaio  2008,  adottato  dal  Ministro  dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarieta' sociale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, recante «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni  che  esercitano  l'impresa  sociale  presso  il registro delle imprese, e delle relative procedure»;

  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la disciplina del servizio civile universale;

  Visto, in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  lettera  c),  della medesima legge n. 106 del 2016, che prevede l'adozione di un  decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia  di  impresa sociale;

  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  emanato  sulla scorta delle disposizioni che precedono, recante la  revisione  della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2,  comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

  Visto, in particolare,  l'art.  5,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede  che  con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti  che  devono essere depositati presso l'ufficio  del  registro  delle  imprese  da parte dell'impresa sociale e le procedure connesse;

  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il riordinamento delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995, n. 581, recante  il  regolamento  di  attuazione  dell'art.  8  della predetta legge n.  580  del  1993,  in  materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente  la  legge  di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31, comma 2 e seguenti, in tema di modalita' di  esecuzione  degli  adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il  repertorio  delle notizie economiche e amministrative;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione

 

  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3  luglio 2017, n. 112, sono definiti gli atti e i  documenti  che  le  imprese sociali sono tenute a presentare  al  registro  delle  imprese  e  le modalita' per l'esecuzione di tali adempimenti.

                              

 

Art. 2

 

Atti e documenti da depositare

 

  1. Gli enti privati che, secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale,  depositano  per  via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio  del  registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sede  legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

  a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

  b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi,  ai  sensi degli articoli 2423  e  seguenti,  2435-bis  o  2435-ter  del  codice civile, in quanto compatibili;

  c) il bilancio sociale di cui all'art.  9,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 112 del 2017;

  d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui  all'art. 2497-bis, commi 1 e  2,  del  codice  civile,  oltre  all'accordo  di partecipazione e ogni sua modificazione, nonche' i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);

  e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

  2. Gli atti costitutivi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  devono prevedere, salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, la nomina di uno  o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397,  comma  2,  del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilita' e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

  3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di  cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si  esegue  mediante  deposito  del regolamento e delle sue successive modificazioni  di  cui  al  citato art.  1,  comma  3,  e  dell'atto  di  costituzione  del   patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui  al  comma  1, lettere b),  c)  e  d),  si  eseguono  limitatamente  alle  attivita' indicate nel regolamento.

  4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma  2, del decreto legislativo n. 112  del  2017,  il  bilancio  sociale  e' redatto e depositato secondo le linee guida  di  cui  al  decreto  24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale.

  5. Per l'attribuzione  dei  codici  di  attivita'  economiche  alle imprese   sociali   viene   utilizzata   la   classificazione   ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite  nel  2003,  raccordata  con  la  classificazione NACE_Ateco.

  6. Il  deposito  viene  effettuato,  a  cura  del  notaio  o  degli amministratori, entro  trenta  giorni  dal  verificarsi  dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei  tempi di  redazione  e  deposito,  utilizzando  i  modelli  approvati   dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.

  7. In caso di operazioni di trasformazione,  fusione,  scissione  e cessione di azienda, sono  depositati,  oltre  i  documenti  previsti dalla normativa civilistica, i documenti  previsti  dal  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui  all'art.  12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel  termine di  trenta  giorni  dalla  delibera  di  trasformazione,  fusione   e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella  delibera  o  nell'atto  di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano,  oltre  ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli  previsti  dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale.    

8. Sono depositati,  a  cura  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, i provvedimenti  che  dispongono  la  liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli  di  nomina  dei commissari liquidatori.

  9.  Il  Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in  via  telematica  alle informazioni e  agli  atti  depositati  nella  apposita  sezione  del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di  cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

                              

Art. 3

Adeguamento alle disposizioni recate

dal decreto legislativo n. 112 del 2017

 

  1. Entro il 20 luglio 2018,  le  imprese  iscritte  nella  apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo  decreto  legislativo.  Entro  tale  termine,  esse  possono modificare i  propri  statuti  con  le  modalita'  e  le  maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

  2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art.  1, comma 4, del decreto legislativo n. 112  del  2017,  acquisiscono  di diritto la qualifica di imprese sociali mediante  l'interscambio  dei dati tra l'albo delle societa'  cooperative  di  cui  al  decreto  23 giugno 2004 del Ministro delle attivita' produttive  ed  il  registro delle imprese.

                             

Art. 4

 

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

 

  1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve  la  domanda  di deposito  presentata  dall'organizzazione  che   esercita   l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la  presenza  nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di  lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto  legislativo n. 112 del 2017,  prima  di  procedere  all'iscrizione  nell'apposita sezione.

  2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del  registro  delle  imprese acquisisce  la  dichiarazione  del  rappresentante  legale  dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione  del Registro unico nazionale del  Terzo  settore.  L'avvenuta  iscrizione nell'apposita sezione del registro delle  imprese  e'  comunicata,  a cura del competente ufficio del registro delle  imprese,  all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che  provvede  a  cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del  Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  con  la  medesima   decorrenza dell'iscrizione nel  registro  delle  imprese.  Si  applica,  in  via transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117  del 2017.

  3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita  l'impresa sociale a completare, modificare o  integrare  la  domanda  entro  un congruo termine, trascorso  il  quale,  con  provvedimento  motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

                            

Art. 5

Entrata in vigore

 

  1.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  decreto   acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto stesso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Dalla medesima data cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del   Ministro   della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008.

                         

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato.

    Roma, 16 marzo 2018

 

                                           Il Ministro dello sviluppo

                                                    economico        

                                                     Calenda         

            Il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali

              Poletti

 

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