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decreto, 16/2/2018
DECRETO 16 febbraio 2018, Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane.
(GU n.100 del 2-5-2018)
decreto
Materia: enti locali / attivitŕ

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2018
Finanziamento degli interventi relativi a programmi  straordinari  di
manutenzione della rete viaria di province  e  citta'  metropolitane.
(GU n.100 del 2-5-2018)
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese;
  Visto l'art. 7-bis, camma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.
. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2018, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023;
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge  n.  205
del  2017,  che  prevede  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio  2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione   e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma  1076,  anche  sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  province  e  le  citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n.  244  e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Sicilia  e
Sardegna un volume complessivo annuale di  stanziamenti  ordinari  in
conto  capitale»,  che,  all'art.  1,  comma   1,   definisce   quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1°  gennaio
dell'anno  piu'  recente  resa  disponibile   dall'ISTAT,   ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  Struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
  Ritenuto che l'indicatore  unico  finale  da  utilizzare,  per  una
migliore ripartizione delle risorse di cui all'art.  1,  comma  1076,
della menzionata legge  n.  205  del  2017,  e'  il  risultato  della
combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077,
della medesima legge, ognuno rapportato al totale;
  Considerata, pertanto, la necessita' di adeguare  i  criteri  ed  i
relativi parametri in coerenza con il vincolo  normativo  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  agosto
2017;
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-11 (SC).8;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                     Destinazione delle risorse
 
  1. La somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro
120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2023, e' destinata al finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della  rete  viaria
di province  e  di  citta'  metropolitane  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
  2. Gli Enti di cui al comma 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
                               Art. 2
 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le
citta' metropolitane sulla base dei parametri  descritti  nella  nota
metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte  integrante
del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
    a) consistenza della rete viaria;
    b) tasso di incidentalita';
    c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
  2. Per il calcolo del piano di riparto,  a  ciascun  criterio  sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di  cui  all'allegato  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
    a)  consistenza  della  rete  viaria,  peso  del  78  per  cento,
articolato nei seguenti parametri:
      1.  estensione  chilometrica   della   intera   rete   stradale
provinciale e della quota parte ricadente in zona montana,  peso  del
50 per cento;
      2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28  per
cento;
    b) incidentalita', peso del 10 per cento,  articolato  secondo  i
seguenti parametri:
      1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
      2. numerosita' dei morti per km di rete stradale;
      3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
    c) vulnerabilita' per fenomeni di  dissesto  idrogeologico,  peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
      1. popolazione a rischio residente in aree a  pericolosita'  da
frana su base provinciale, peso del 6 cento;
      2. popolazione a rischio  residente  in  aree  a  pericolosita'
idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.
                               Art. 3
 
 
                          Piano di riparto
 
  1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art.  1  alle
province ed alle citta'  metropolitane,  e'  approvato  il  Piano  di
riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto, elaborato sulla base dei  criteri  e  dei  pesi  di
ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2,  nonche'
degli indicatori riportati nell'allegato 2.
  2. La Direzione generale per le strade e le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto
di  cui  all'allegato  3,  all'impegno  ed   al   trasferimento   dei
fianziamenti alle province ed alle citta' metropolitane, nel rispetto
di quanto previsto dal presente decreto.
                               Art. 4
 
 
                       Utilizzo delle risorse
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto  comprese
le   spese   per   l'effettuazione   di   rilievi   concernenti    le
caratteristiche   geometriche   fondamentali,   lo   stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il  livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria e di adeguamento  normativo  delle  diverse  componenti
dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i
manufatti, le gallerie, i  dispositivi  di  ritenuta,  i  sistemi  di
smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere  per  la
stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi  di
info-mobilita', le installazione di sensoristica di  controllo  dello
stato dell'infrastruttura;
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in  termini  di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile  e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti  e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche'  delle  opere
d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  ambito  stradale   che
prevedono:
      1. la realizzazione di percorsi  per  la  tutela  delle  utenze
deboli;
      2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia  della
pubblica incolumita';
      3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
      4. la riduzione  del  rischio  da  trasporto  merci  inclusi  i
trasporti eccezionali;
      5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
      6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di
manutenzione.
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1  non  sono  utilizzabili  per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di  ambito
stradale.
                               Art. 5
 
 
    Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse
 
  1. Sulla base del  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  3,  a
decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite  alle
province  ed  alle  citta'  metropolitane  interamente  per  ciascuna
annualita' secondo  il  piano  di  riparto  dopo  l'approvazione  dei
programmi articolati per ciascuna annualita' di finanziamento,  entro
il 30 giugno di ogni anno.
  2. Il Programma  per  l'annualita'  2018,  che  deve  contenere  un
cronoprogramma  dell'iter  attuativo  e  della  realizzazione   degli
interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del  31
marzo 2019, e' redatto dalle province e dalle citta' metropolitane  e
deve essere trasmesso alla Direzione generale  per  le  strade  e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro  il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Il Programma e' considerato autorizzato in assenza di  osservazioni
da parte della citata Direzione entro trenta giorni  dalla  ricezione
del  programma  da  inviare  via  pec  alla  medesima  Direzione.  Il
Programma  relativo  all'annualita'  2018  contiene   interventi   di
manutenzione caratterizzati da urgenza ed e' considerato  autorizzato
anche in  presenza  di  una  ridotta  base  informativa,  purche'  la
tipologia,  la  localizzazione  e  la  priorita'   degli   interventi
programmati siano individuati avendo in considerazione principalmente
la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia
della pubblica incolumita', la riduzione dell'esposizione al  rischio
idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i
trasporti eccezionali.
  3.  Il  trasferimento  delle  risorse   relative   alle   ulteriori
annualita'  e'  effettuato  sulla  base  del  Programma  quinquennale
2019-2023 che le province e le citta' metropolitane devono presentare
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018.
  4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in  assenza
di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.
  5. Il Programma quinquennale 2019-2023 e' sviluppato sulla base:
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio idrogeologico;
    b) dell'analisi della situazione esistente;
    c) della previsione dell'evoluzione.
  6.  Il  Programma  quinquennale  deve   contenere   interventi   di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in
particolare gli aspetti connessi alla durabilita'  degli  interventi,
ai benefici apportati in  termini  di  sicurezza,  di  riduzione  del
rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed  ai  relativi
costi  e  deve  riportare,   attraverso   un   cronoprogramma   degli
interventi, i seguenti elementi:
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
    c) inizio e fine dei lavori;
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori.
  7. Il  Programma  relativo  alle  successive  annualita',  oltre  a
contenere il cronoprogramma di cui al  comma  6,  deve  contenere  le
schede  descrittive  e  riepilogative  di   ciascun   intervento   da
realizzare.
  8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito  istituzionale
il modello delle schede descrittive.
  9. Il collaudo o  la  certificazione  di  regolare  esecuzione  dei
lavori relativi  all'intervento  e'  effettuato  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.
  10. Gli interventi  inseriti  nel  Programma  possono  anche  avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di  rendicontazione
relative alla singola annualita' da  effettuare  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo all'anno di riferimento.
                               Art. 6
 
 
                        Revoca delle risorse
 
  1. In caso di mancata o  parziale  realizzazione  degli  interventi
nell'annualita' di riferimento, e' disposta la revoca delle  risorse,
per la quota non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge
27  dicembre  2017,  n.  205,  applicando  una  pari  riduzione   sui
trasferimenti di risorse relative alle successive annualita'.
  2.  Le  risorse   revocate   alle   singole   province   o   citta'
metropolitane, per mancata o parziale realizzazione degli interventi,
sono versate in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo  n.
3570, art. 5, capo  XV,  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui  all'art.  1,
comma 1072, della citata legge n. 205 del 2018.
  3. Le risorse relative all'annualita' 2023 oggetto di  revoca  sono
versate direttamente dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane
assegnatarie al capitolo di cui al comma 2, entro centottanta  giorni
dalla richiesta da parte del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205»  e  la  ricevuta  dell'avvenuto
versamento deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per le strade e  le  autostrade  e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.
  4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del  termine
di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in
caso  di  calamita'  naturali  che   abbiano   interferito   con   la
realizzazione degli interventi.
                               Art. 7
 
 
                       Variazioni finanziarie
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita' di  cui  all'art.  1,  comma  1076,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e per le medesime  finalita',  con  successivo
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede
alla assegnazione delle stesse in  proporzione  ai  coefficienti  del
piano di riparto, previa presentazione di  un  programma  integrativo
d'interventi per le annualita' corrispondenti.
  2. Nel caso in cui sono apportate  variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.
                               Art. 8
 
 
                            Monitoraggio
 
  1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera k),  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio
delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite una  specifica
piattaforma  informatica  realizzata  attraverso   l'utilizzo   delle
risorse assegnate alla medesima struttura.
                               Art. 9
 
 
                     Ammissibilita' delle spese
 
  1.  Le  spese  effettuate  devono  essere  compatibili  con  quanto
previsto dall'art. 1,  commi  1076,  1077  e  1078,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, nonche' dal presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
    Roma, 16 febbraio 2018
 
                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-512
                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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