PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 24 aprile 2018
Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori
pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018).
(GU n.134 del 12-6-2018)
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001
LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI
I. IL QUADRO NORMATIVO
L'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prevede l'emanazione di «linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e
internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente in materia».
La disposizione e' stata introdotta dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e si inserisce nell'ambito di un piu' ampio
intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la
qualita', la professionalita' e le competenze del personale che opera
presso le amministrazioni pubbliche.
In questo quadro, gli indirizzi sulle strategie e sulle procedure
di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina
della programmazione dei fabbisogni introdotta dal decreto
legislativo n. 75 del 2017, con la novella all'art. 6 e ss. del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Come la nuova disciplina dei
fabbisogni mira a consentire di individuare le figure professionali
effettivamente utili alle amministrazioni, cosi' la nuova disciplina
dei concorsi serve a reclutare i candidati migliori, corrispondenti a
quelle figure professionali.
Obiettivo delle presenti linee guida - adottate, ai sensi dell'art.
35, comma 5.2. del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo
accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 - e'
dunque quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate a
raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i
candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.
Le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, muovendosi
nell'ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango
costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate
alle regole di legalita', trasparenza, imparzialita', efficienza e
buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego
nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali
di riferimento si rinvengono, principalmente nell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e nel decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. A queste previsioni generali
vanno aggiunte quelle relative a specifiche categorie di personale,
tra cui il personale in regime di diritto pubblico, quello delle
istituzioni educative e quello del Servizio sanitario nazionale. Sono
fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l'accesso
e le procedure previste dalle leggi delle Regioni a statuto speciale
e le Province autonome. Per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale saranno adottate, di concerto con il Ministero
della salute, specifiche linee guida.
II. LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
1. La scelta della procedura piu' idonea
E' importante ricordare che non esiste una procedura o un modello
di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque
professionalita'. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge e
dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure
sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni
piu' adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.
Tenuto conto delle metodologie di reclutamento previste dalla
normativa vigente e in particolare dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, il bando di concorso definisce
innanzitutto, in relazione alla professionalita' da reclutare, quale
tipologia di concorso pubblico risulta piu' adatta tra:
a) concorso pubblico per esami;
b) concorso pubblico per titoli;
c) concorso pubblico per titoli ed esami;
d) corso-concorso;
e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalita' richiesta.
Nell'ambito della disciplina generale individuata dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, il bando definisce
procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali,
tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza, della disciplina
dettata dai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e
n. 70 del 2013.
La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del livello e
dell'ambito di competenza richiesto per la professionalita' da
reclutare, nonche' della necessita' di definire procedure efficaci e
celeri che possano svolgersi anche con l'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
Con riferimento al reclutamento dei funzionari nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici si ricorda che l'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 prevede, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti, lo strumento del
corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Tale procedura si caratterizza, in analogia al
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti bandito dalla SNA,
per la sua natura composita che affianca alla selezione una fase di
formazione competitiva, con valutazione finale da cui dipende la
graduatoria. Non e' esclusa la possibilita' di estendere tale
modalita' composita al reclutamento di altre tipologie professionali.
2. L'organizzazione delle procedure
Le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate,
a seconda anche della figura professionale da reclutare e
dell'amministrazione che procede.
Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica
da perseguire, della tendenza legislativa all'aggregazione delle
procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici,
quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni.
Sotto questo profilo, rileva innanzitutto la previsione dell'art.
4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che
impone alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e agli enti
pubblici economici, concorsi pubblici unici per il reclutamento dei
dirigenti e delle figure professionali comuni.
Il suddetto concorso pubblico unico e' organizzato dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che cura anche la previa ricognizione dei fabbisogni, potendo
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM)
e anche di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA. Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima
regione, il concorso unico puo' svolgersi in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In
presenza di una chiara programmazione territoriale riferita ad
amministrazioni o uffici aventi sede nel relativo territorio che
determina una rilevante disponibilita' di posti da bandire, si puo'
procedere con i concorsi unici regionali.
Il decreto legislativo n. 75 del 2017, novellando l'art. 35, comma
5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha poi espressamente
previsto, seppure in termini di facolta', che anche tutte le restanti
amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi
unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni.
Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con
effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, e' dunque
pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta
un'opportunita' comunque consigliata per tutte le restanti
amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed
economicita' dello svolgimento della procedura concorsuale e
l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali
da assicurare omogeneita' qualitativa e professionale in tutto il
territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1,
lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124).
Al fine di organizzare efficaci procedure concorsuali centralizzate
e' importante identificare i dirigenti e le figure professionali
comuni distinguendo il livello delle conoscenze e l'ambito di
competenza. Il livello delle conoscenze puo' essere identificato nel
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso. In merito
all'ambito di competenza possono considerarsi le figure che svolgono
attivita' e compiti amministrativi analoghi e trasversali nelle
pubbliche amministrazioni. Attraverso la ricognizione dei fabbisogni,
i dirigenti e le predette figure comuni possono anche essere
identificati tenendo conto della tipologia del titolo di studio
richiesto e delle possibili aggregazioni in famiglie professionali
secondo il sistema di rilevazione previsto dall'art. 6-ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto di:
posizioni lavorative omogenee in relazione ai compiti
professionali;
strumenti di lavoro da utilizzare;
descrizione delle finalita' che contraddistinguono la posizione;
ordinamento professionale del comparto e conseguente
inquadramento;
posizione nell'organigramma e responsabilita' attribuite;
tipologia delle relazioni.
In questo quadro, che privilegia procedure concorsuali aggregate,
deve poi considerarsi che gruppi di amministrazioni - fuori dei casi
di obbligatorio ricorso alla procedura del concorso unico per le
amministrazioni centrali - possono anche, per esempio, gestire
congiuntamente le proprie procedure di reclutamento, eventualmente
costituendo uffici dedicati alla gestione di concorsi comuni o
strutture preposte alla relativa funzione o delegando le relative
incombenze a una di esse, in modo da realizzare economie di scala e
ottenere maggiore specializzazione del personale addetto e maggiore
imparzialita' nella gestione dei concorsi. In questo ambito, problemi
organizzativi rilevanti si pongono nella fase preselettiva. I
relativi adempimenti possono essere affidati a uffici
dell'amministrazione stessa che gestisce la procedura concorsuale o
essere esternalizzati. Si deve in ogni caso tenere conto della
particolare delicatezza di questa attivita' e delle esigenze di
riservatezza che essa comporta. Nel caso in cui decidano di
esternalizzare, e' bene che le amministrazioni si cautelino per
eventuali danni che possano derivare da inefficienze - per esempio
per la presenza di errori nelle domande o nelle risposte - o da
violazioni da parte del soggetto al quale l'attivita' venga affidata.
In via residuale, resta fermo che, accanto alle procedure
centralizzate o aggregate, vi e' la possibilita' che ciascuna
amministrazione decida di organizzare autonomamente la procedura
concorsuale di reclutamento del proprio personale. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici l'autonomia
nell'organizzare concorsi pubblici per dirigenti e personale non
dirigenziale, e' limitata all'esigenza di acquisire specifiche
professionalita'. In ogni caso, dovendo privilegiarsi il modello di
concorso unico o aggregato, la scelta di gestire autonomamente le
proprie procedure concorsuali, senza procedere ad aggregazione, deve
essere motivata, soprattutto per le piccole amministrazioni, da
condizioni particolari, come situazioni imprevedibili di urgenza o
un'eccezionale specificita' della figura da reclutare.
Infine, nel caso in cui, pur in presenza di figure professionali
diverse e disomogenee, sussistono i presupposti, in termini di
semplificazione, economicita' ed efficienza, per organizzare prove
comuni per le diverse figure da reclutare, quali quelle preselettive
o prove scritte in parte coincidenti, il Dipartimento della funzione
pubblica puo' procedere ad organizzare procedure concorsuali
parzialmente aggregate per lo svolgimento unitario delle suddette
prove. Il concorso puo' poi disaggregarsi per le fasi successive di
svolgimento delle prove d'esame distinte perche' mirate a scegliere
le professionalita' specifiche necessarie. Di tale organizzazione
mista dei concorsi parzialmente aggregati, che dovranno essere
avviati contestualmente e con il medesimo bando, occorrera' fornire
una disciplina puntuale all'interno del bando medesimo. Il bando di
concorso, in relazione alle esigenze connesse alla tipologia di
figure professionali da reclutare, definisce se le Commissioni
d'esame dovranno esser le stesse per tutti le fasi dei concorsi
aggregati oppure se alla Commissione d'esame della fase aggregata
seguira', per le successive fasi di differenziazione delle procedure,
la nomina di commissioni distinte. Pur essendo unico il bando, i
concorsi parzialmente aggregati sono autonomi e conseguentemente
potranno essere previsti requisiti di accesso differenti e certamente
graduatorie distinte.
3. I requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto
della finalita' del concorso, che e' di selezionare i candidati
migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione alla domanda e
all'offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a
bando e, dall'altro, al prevedibile numero di potenziali candidati.
Di conseguenza, per profili elevati sara' ragionevole richiedere una
particolare competenza nella materia o esperienza nel settore,
adeguatamente documentata, se e' probabile che vi sia un numero
adeguato di candidati che la possiedano. Nella definizione dei
requisiti, occorre tenere conto del tipo di selezione che essi
possono produrre: per esempio, privilegiare l'esperienza
professionale puo' avere l'effetto di escludere di fatto i candidati
piu' giovani.
In questo ambito, giova segnalare la previsione dell'art. 35, comma
3, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotta da ultimo dal decreto legislativo n. 75 del 2017, che
consente di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca
quale requisito di accesso per specifici profili o livelli di
inquadramento e comunque di valutarlo, ove pertinente, tra quelli
rilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami. Per
elevate professionalita', riconducibili anche alla posizione apicale
dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento
professionale del comparto, e' dunque possibile elevare i requisiti
di accesso al punto da prevedere, tra i requisiti di ammissione, il
dottorato di ricerca.
Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati
o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole: si
pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure professionali
di altissima specializzazione e competenza. L'amministrazione puo'
altresi' chiarire nel bando quali discipline, tra quelle nelle quali
il dottorato sia stato conseguito, siano rilevanti, in relazione al
profilo per il quale e' bandito il posto. Rimane ferma, ovviamente la
possibilita' di valutare il dottorato di ricerca e gli altri titoli
di studio tra i titoli posseduti dai candidati: i bandi e i criteri
elaborati dalle commissioni ben possono valorizzarli, ove lo
ritengano opportuno in relazione alla carriera e al profilo
richiesto.
Occorre, peraltro, tenere conto delle specifiche previsioni
normative che, ove definiscano i requisiti di ammissione al concorso,
possono non consentire di richiedere il dottorato di ricerca.
Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle
linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto,
oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di
ammissione, secondo le previsioni di cui all'art. 37 del decreto
legislativo n. 165/2001, con riferimento all'accertamento «della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove
opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre
lingue straniere». I bandi possono richiedere, per esempio, una
certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua
inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello
internazionale.
4. La preselezione
In presenza di un numero elevato di candidati, si puo' procedere a
una preselezione. Va segnalata l'importanza di questa fase, nella
quale viene fatta la parte piu' grande della selezione, in quanto e'
esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve
coniugare le esigenze di rapidita' e di imparzialita' con quelle di
efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di
selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma
quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito,
che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacita' e
alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per
esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a
risposta multipla, estratte da una banca dati di domande
preventivamente pubblicate con l'indicazione delle risposte esatte,
privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio
mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli piu'
preparati e piu' capaci.
Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere
conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli piu'
preparati, perche' il concorso serve a valutare non solo la
preparazione, ma anche le capacita' e le competenze. Le domande,
dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo
studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla
preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia
quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi
di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).
La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di
candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da
gestire e la preselezione inutile, ne' talmente piccolo da rendere
poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di
candidati preselezionati dovrebbe percio' corrispondere a un multiplo
del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si puo'
prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella
graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un
certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.
In ogni caso, e' necessario calibrare la difficolta' delle prove in
relazione all'esigenza di avere una graduatoria non troppo
concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria,
per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da
ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a
quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi
candidati, che commettessero pochissimi errori. Nel caso in cui si
ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo,
occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui
fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma
anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.
5. I titoli
Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato
bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono
gia' dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e
altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di
potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli piu' giovani)
attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere:
per evitare questo rischio, si puo' stabilire un punteggio massimo a
determinati titoli, come l'attivita' lavorativa svolta.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere
discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono
realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i
dipendenti in servizio presso l'amministrazione che bandisce il
concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero
consistere semplicemente nell'aver svolto un'attivita' lavorativa, ma
nell'averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale
meritevolezza possa darsi un criterio e un indice distintivo e
significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al
funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle
amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della
performance, che sia stato validato dall'Organismo di valutazione, si
puo' comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni,
nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un
punteggio aggiuntivo a loro favore.
Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella di valorizzare
incarichi che presuppongano una particolare competenza professionale
e che siano conferiti con provvedimenti formali, sia
dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici, ovvero anche lavori originali verificabili, prodotti
nell'ambito del servizio prestato o dell'incarico conferito, che
presuppongano e dimostrino una particolare competenza professionale,
oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di
inquadramento.
In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo
un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle
prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare,
cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze
e del merito e la necessita' di non gravare eccessivamente la
commissione con una attivita' di valutazione di titoli troppo
numerosi e di scarsa significativita', foriera peraltro di
appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue
parcellizzazioni dei punteggi. A questo scopo, i bandi potranno
prevedere un limite al numero di titoli che ciascun candidato puo'
presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti, al
numero di pubblicazioni prodotte, al numero di attivita' di
formazione fruite), in modo che ciascun candidato sia indotto a
indicare i titoli maggiormente rilevanti e che la competizione sia
svolta su quelli.
6. Le prove
Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente
corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei
relativi uffici.
Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono
essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti,
le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le
capacita' dei candidati di applicare le conoscenze possedute a
specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o
pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi
concreti o alla predisposizione di documenti quali atti
amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali
eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare
al meglio le attitudini del candidato. Cio' vale anche per le
procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti
di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare,
oltre che le conoscenze, anche le capacita' applicative.
La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza,
ma anche nella capacita' di fare collegamenti tra le conoscenze nelle
varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per
risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per
esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni
generali, ma anche la capacita' di individuare quali di esse siano
rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non
deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o
sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico),
potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o
piu' documenti forniti al candidato.
Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle
conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche
perche' corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si
trovera', nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui
vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in
relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri,
di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o
progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato.
Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le
conoscenze, ma anche le capacita' del candidato, come la capacita' di
contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di
rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni.
7. Le commissioni di concorso
Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della
Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in
considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a
svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e
della posizione di terzieta' in cui dovrebbero operare.
Oltre ai principi richiamati in premessa, si ricorda che l'art.
35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di
prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare
parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso
o la selezione a pubblici impieghi.
Al fine di assicurare la massima adesione delle procedure
concorsuali ai principi illustrati, il Dipartimento della funzione
pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati, procede alla nomina
delle Commissioni, previo avviso pubblico, con indicazione, in
ragione della professionalita' da reclutare, delle caratteristiche
richieste, anche alla luce del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994. Valutata la rispondenza delle candidature
rispetto ai requisiti indicati nell'avviso, si procede alla nomina
dei componenti mediante sorteggio differenziato per tipologia di
componente. Le amministrazioni che invece procedono autonomamente
dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei componenti delle
commissioni di concorso, sia per garantire la professionalita' del
commissario sia per ragioni di trasparenza e anche per evitare
decisioni poco meditate.
In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di
assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in
relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi
esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari
aventi diverse competenze e professionalita'. In presenza di prove
pratiche, per esempio, si puo' ipotizzare di includervi soggetti
aventi una specifica esperienza professionale nei relativi settori.
E' bene comunque includere sia commissari dotati di conoscenze
teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In relazione
ai profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando
relative ai titoli e alle prove, si puo' ipotizzare il coinvolgimento
di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento
e nella gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella
psicologia del lavoro.
8. La formazione della graduatoria
In punto di formazione delle graduatorie, in questa sede occorre
dar conto della recente novita', introdotta dal decreto legislativo
n. 75 del 2017, relativa alla facolta' di prevedere, nel bando, un
numero degli eventuali idonei, in misura non superiore al venti per
cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita'
superiore (art. 35, comma 3, lettera e-bis), del decreto legislativo
n. 165 del 2001).
La disposizione assicura una selezione dei candidati piu' rigorosa
e piu' coerente con il principio di buon andamento ed e' volta a
scongiurare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate
da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel periodo di
vigenza della graduatoria medesima e che possono bloccare la
possibilita' per le amministrazioni di svolgere nuovi concorsi, anche
a distanza di anni, in caso di proroghe delle graduatorie.
III. IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO
Al fine di consentire una piena ed efficace applicazione dei
contenuti delle presenti linee guida, il Dipartimento della finanza
pubblica sviluppera' un sistema informativo nazionale, denominato
Portale del reclutamento, accessibile alle amministrazioni pubbliche
e ai cittadini per favorire il miglior coordinamento delle procedure
di reclutamento.
Il sistema sara' strutturato come banca dati di monitoraggio delle
procedure concorsuali poste in essere dalle amministrazioni pubbliche
mediante censimento delle stesse, delle fasi di svolgimento e di ogni
informazione rilevante, al fine di consentire una rappresentazione
omogenea e completa delle informazioni e fornire, in aderenza ai
principi di trasparenza, un piu' adeguato servizio alle
amministrazioni. La predetta banca dati dovra', in sintesi,
consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni
relative a tutti i concorsi pubblici. L'adesione e la conseguente
trasmissione delle informazioni alla banca dati da parte degli enti
territoriali e' rimessa alla determinazione degli stessi in merito a
modalita' e oggetti.
Nel sistema informativo confluiranno anche le graduatorie finali ed
il monitoraggio delle stesse previsto dall'art. 4, comma 5, del
decreto-legge n. 101 del 2013, potendo consentire alle
amministrazioni di condividere le graduatorie secondo quanto
consentito dalla normativa vigente.
Il sistema informativo descritto potra' svilupparsi anche per le
attivita' di gestione dei concorsi e dei processi connessi, quali, a
titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni
amministrazione pubblica e per i candidati interessati ad accedere
alle pubbliche amministrazioni, la conservazione delle informazioni
relative ai candidati, con il loro consenso, al fine di essere
utilizzate per piu' procedure concorsuali, la standardizzazione dei
moduli di domande di partecipazione ai concorsi e presentazione
telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di
partecipazione al concorso.
Roma, 24 aprile 2018
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1125
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