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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica, 24/4/2018
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica - Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018
Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018). (GU n.134 del 12-6-2018)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica
Materia: lavoro / assunzione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

DIRETTIVA 24 aprile 2018

 

Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove

concorsuali e sulla valutazione dei titoli,  ispirate  alle  migliori

pratiche  a  livello  nazionale  e  internazionale  in   materia   di

reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche

regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018).

(GU n.134 del 12-6-2018)

 

 

 

                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Alle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del

                                      decreto legislativo n. 165/2001

 

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

 

I. IL QUADRO NORMATIVO

  L'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.

165, prevede l'emanazione di «linee guida di indirizzo amministrativo

sullo svolgimento delle prove concorsuali  e  sulla  valutazione  dei

titoli,  ispirate  alle  migliori  pratiche  a  livello  nazionale  e

internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto

della normativa, anche regolamentare, vigente in materia».

  La disposizione e' stata  introdotta  dal  decreto  legislativo  25

maggio 2017, n. 75 e  si  inserisce  nell'ambito  di  un  piu'  ampio

intervento riformatore finalizzato  ad  aggiornare  e  migliorare  la

qualita', la professionalita' e le competenze del personale che opera

presso le amministrazioni pubbliche.

  In questo quadro, gli indirizzi sulle strategie e  sulle  procedure

di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina

della  programmazione   dei   fabbisogni   introdotta   dal   decreto

legislativo n. 75 del 2017, con la  novella  all'art.  6  e  ss.  del

decreto legislativo n. 165 del 2001. Come  la  nuova  disciplina  dei

fabbisogni mira a consentire di individuare le  figure  professionali

effettivamente utili alle amministrazioni, cosi' la nuova  disciplina

dei concorsi serve a reclutare i candidati migliori, corrispondenti a

quelle figure professionali.

  Obiettivo delle presenti linee guida - adottate, ai sensi dell'art.

35, comma 5.2. del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  previo

accordo in sede di Conferenza unificata  del  19  aprile  2018  -  e'

dunque quello  di  favorire  pratiche  e  metodologie  finalizzate  a

raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare  i

candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.

  Le presenti linee guida  di  indirizzo  amministrativo,  muovendosi

nell'ambito  dei  principi  e  delle  disposizioni,  anche  di  rango

costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente,  sono  ispirate

alle regole di legalita', trasparenza,  imparzialita',  efficienza  e

buon andamento, che presidiano  l'accesso  per  concorso  all'impiego

nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme  generali

di riferimento si rinvengono, principalmente nell'art. 35 del decreto

legislativo n.  165  del  2001,  nel  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e  nel  decreto  del  Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. A queste previsioni  generali

vanno aggiunte quelle relative a specifiche categorie  di  personale,

tra cui il personale in regime  di  diritto  pubblico,  quello  delle

istituzioni educative e quello del Servizio sanitario nazionale. Sono

fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l'accesso

e le procedure previste dalle leggi delle Regioni a statuto  speciale

e le Province autonome. Per  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio

sanitario nazionale saranno adottate, di concerto  con  il  Ministero

della salute, specifiche linee guida.

II. LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

1. La scelta della procedura piu' idonea

  E' importante ricordare che non esiste una procedura o  un  modello

di  concorso  standard  valido  per  il  reclutamento  di   qualunque

professionalita'. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge  e

dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le  procedure

sia i modelli a cui ricorrere al fine  di  pervenire  alle  soluzioni

piu' adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.

  Tenuto conto  delle  metodologie  di  reclutamento  previste  dalla

normativa vigente e in particolare dal decreto del  Presidente  della

Repubblica  n.  487  del  1994,  il  bando  di   concorso   definisce

innanzitutto, in relazione alla professionalita' da reclutare,  quale

tipologia di concorso pubblico risulta piu' adatta tra:

    a) concorso pubblico per esami;

    b) concorso pubblico per titoli;

    c) concorso pubblico per titoli ed esami;

    d) corso-concorso;

    e)   selezione   mediante   lo   svolgimento   di   prove   volte

all'accertamento della professionalita' richiesta.

  Nell'ambito della disciplina generale individuata dal  decreto  del

Presidente della Repubblica n.  487  del  1994,  il  bando  definisce

procedure mirate al reclutamento delle  varie  figure  professionali,

tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza,  della  disciplina

dettata dai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e

n. 70 del 2013.

  La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del  livello  e

dell'ambito  di  competenza  richiesto  per  la  professionalita'  da

reclutare, nonche' della necessita' di definire procedure efficaci  e

celeri  che  possano  svolgersi  anche  con  l'ausilio   di   sistemi

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

  Con   riferimento   al   reclutamento    dei    funzionari    nelle

amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e  negli  enti

pubblici non economici si  ricorda  che  l'art.  4  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 70 del 2013  prevede,  in  misura  non

superiore  al  cinquanta  per  cento  dei  posti,  lo  strumento  del

corso-concorso   selettivo    bandito    dalla    Scuola    nazionale

dell'amministrazione. Tale procedura si caratterizza, in analogia  al

corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti bandito  dalla  SNA,

per la sua natura composita che affianca alla selezione una  fase  di

formazione competitiva, con valutazione  finale  da  cui  dipende  la

graduatoria.  Non  e'  esclusa  la  possibilita'  di  estendere  tale

modalita' composita al reclutamento di altre tipologie professionali.

2. L'organizzazione delle procedure

  Le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate,

a  seconda  anche  della  figura   professionale   da   reclutare   e

dell'amministrazione che procede.

  Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica

da perseguire,  della  tendenza  legislativa  all'aggregazione  delle

procedure  concorsuali  e  allo  svolgimento  dei   concorsi   unici,

quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni.

  Sotto questo profilo, rileva innanzitutto la  previsione  dell'art.

4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  che

impone alle amministrazioni dello Stato, alle  agenzie  e  agli  enti

pubblici economici, concorsi pubblici unici per il  reclutamento  dei

dirigenti e delle figure professionali comuni.

  Il suddetto concorso pubblico unico e' organizzato dal Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,

che  cura  anche  la  previa  ricognizione  dei  fabbisogni,  potendo

avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione  RIPAM)

e anche di personale messo a  disposizione  dall'Associazione  Formez

PA. Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima

regione, il concorso unico puo' svolgersi in ambito regionale,  ferme

restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In

presenza  di  una  chiara  programmazione  territoriale  riferita  ad

amministrazioni o uffici aventi  sede  nel  relativo  territorio  che

determina una rilevante disponibilita' di posti da bandire,  si  puo'

procedere con i concorsi unici regionali.

  Il decreto legislativo n. 75 del 2017, novellando l'art. 35,  comma

5, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  ha  poi  espressamente

previsto, seppure in termini di facolta', che anche tutte le restanti

amministrazioni, diverse da quelle centrali,  possano  rivolgersi  al

Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi

unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni.

  Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con

effettuazione delle prove in  ambiti  territoriali  ampi,  e'  dunque

pratica obbligatoria per le amministrazioni  centrali  e  rappresenta

un'opportunita'  comunque   consigliata   per   tutte   le   restanti

amministrazioni, dato  che  consente  un'adeguata  partecipazione  ed

economicita'  dello  svolgimento  della   procedura   concorsuale   e

l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e  uniformi,  tali

da assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in  tutto  il

territorio nazionale per funzioni  equivalenti  (art.  17,  comma  1,

lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124).

  Al fine di organizzare efficaci procedure concorsuali centralizzate

e' importante identificare i  dirigenti  e  le  figure  professionali

comuni  distinguendo  il  livello  delle  conoscenze  e  l'ambito  di

competenza. Il livello delle conoscenze puo' essere identificato  nel

possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'accesso.  In  merito

all'ambito di competenza possono considerarsi le figure che  svolgono

attivita' e  compiti  amministrativi  analoghi  e  trasversali  nelle

pubbliche amministrazioni. Attraverso la ricognizione dei fabbisogni,

i  dirigenti  e  le  predette  figure  comuni  possono  anche  essere

identificati tenendo conto  della  tipologia  del  titolo  di  studio

richiesto e delle possibili aggregazioni  in  famiglie  professionali

secondo il  sistema  di  rilevazione  previsto  dall'art.  6-ter  del

decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto di:

    posizioni   lavorative   omogenee   in   relazione   ai   compiti

professionali;

    strumenti di lavoro da utilizzare;

    descrizione delle finalita' che contraddistinguono la posizione;

    ordinamento   professionale   del    comparto    e    conseguente

inquadramento;

    posizione nell'organigramma e responsabilita' attribuite;

    tipologia delle relazioni.

  In questo quadro, che privilegia procedure  concorsuali  aggregate,

deve poi considerarsi che gruppi di amministrazioni - fuori dei  casi

di obbligatorio ricorso alla procedura  del  concorso  unico  per  le

amministrazioni  centrali  -  possono  anche,  per  esempio,  gestire

congiuntamente le proprie procedure  di  reclutamento,  eventualmente

costituendo uffici  dedicati  alla  gestione  di  concorsi  comuni  o

strutture preposte alla relativa funzione  o  delegando  le  relative

incombenze a una di esse, in modo da realizzare economie di  scala  e

ottenere maggiore specializzazione del personale addetto  e  maggiore

imparzialita' nella gestione dei concorsi. In questo ambito, problemi

organizzativi  rilevanti  si  pongono  nella  fase  preselettiva.   I

relativi   adempimenti   possono    essere    affidati    a    uffici

dell'amministrazione stessa che gestisce la procedura  concorsuale  o

essere esternalizzati. Si  deve  in  ogni  caso  tenere  conto  della

particolare delicatezza di  questa  attivita'  e  delle  esigenze  di

riservatezza  che  essa  comporta.  Nel  caso  in  cui  decidano   di

esternalizzare, e' bene  che  le  amministrazioni  si  cautelino  per

eventuali danni che possano derivare da inefficienze  -  per  esempio

per la presenza di errori nelle domande  o  nelle  risposte  -  o  da

violazioni da parte del soggetto al quale l'attivita' venga affidata.

  In  via  residuale,  resta  fermo  che,  accanto   alle   procedure

centralizzate  o  aggregate,  vi  e'  la  possibilita'  che  ciascuna

amministrazione decida  di  organizzare  autonomamente  la  procedura

concorsuale  di  reclutamento   del   proprio   personale.   Per   le

amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le

agenzie   e   gli   enti   pubblici   non    economici    l'autonomia

nell'organizzare concorsi pubblici  per  dirigenti  e  personale  non

dirigenziale,  e'  limitata  all'esigenza  di  acquisire   specifiche

professionalita'. In ogni caso, dovendo privilegiarsi il  modello  di

concorso unico o aggregato, la scelta  di  gestire  autonomamente  le

proprie procedure concorsuali, senza procedere ad aggregazione,  deve

essere motivata,  soprattutto  per  le  piccole  amministrazioni,  da

condizioni particolari, come situazioni imprevedibili  di  urgenza  o

un'eccezionale specificita' della figura da reclutare.

  Infine, nel caso in cui, pur in presenza  di  figure  professionali

diverse e  disomogenee,  sussistono  i  presupposti,  in  termini  di

semplificazione, economicita' ed efficienza,  per  organizzare  prove

comuni per le diverse figure da reclutare, quali quelle  preselettive

o prove scritte in parte coincidenti, il Dipartimento della  funzione

pubblica  puo'  procedere  ad   organizzare   procedure   concorsuali

parzialmente aggregate per lo  svolgimento  unitario  delle  suddette

prove. Il concorso puo' poi disaggregarsi per le fasi  successive  di

svolgimento delle prove d'esame distinte perche' mirate  a  scegliere

le professionalita' specifiche  necessarie.  Di  tale  organizzazione

mista  dei  concorsi  parzialmente  aggregati,  che  dovranno  essere

avviati contestualmente e con il medesimo bando,  occorrera'  fornire

una disciplina puntuale all'interno del bando medesimo. Il  bando  di

concorso, in relazione  alle  esigenze  connesse  alla  tipologia  di

figure  professionali  da  reclutare,  definisce  se  le  Commissioni

d'esame dovranno esser le stesse  per  tutti  le  fasi  dei  concorsi

aggregati oppure se alla Commissione  d'esame  della  fase  aggregata

seguira', per le successive fasi di differenziazione delle procedure,

la nomina di commissioni distinte. Pur  essendo  unico  il  bando,  i

concorsi parzialmente  aggregati  sono  autonomi  e  conseguentemente

potranno essere previsti requisiti di accesso differenti e certamente

graduatorie distinte.

3. I requisiti di ammissione

  I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo  conto

della finalita' del concorso,  che  e'  di  selezionare  i  candidati

migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione  alla  domanda  e

all'offerta, ovvero in relazione, da un  lato,  al  profilo  messo  a

bando e, dall'altro, al prevedibile numero di  potenziali  candidati.

Di conseguenza, per profili elevati sara' ragionevole richiedere  una

particolare  competenza  nella  materia  o  esperienza  nel  settore,

adeguatamente documentata, se e'  probabile  che  vi  sia  un  numero

adeguato di  candidati  che  la  possiedano.  Nella  definizione  dei

requisiti, occorre tenere  conto  del  tipo  di  selezione  che  essi

possono   produrre:   per    esempio,    privilegiare    l'esperienza

professionale puo' avere l'effetto di escludere di fatto i  candidati

piu' giovani.

  In questo ambito, giova segnalare la previsione dell'art. 35, comma

3,  lettera  e-ter),  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,

introdotta da ultimo dal decreto legislativo  n.  75  del  2017,  che

consente di richiedere il possesso del titolo di dottore  di  ricerca

quale requisito  di  accesso  per  specifici  profili  o  livelli  di

inquadramento e comunque di valutarlo,  ove  pertinente,  tra  quelli

rilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami.  Per

elevate professionalita', riconducibili anche alla posizione  apicale

dell'area  o  categoria  non  dirigenziale,   secondo   l'ordinamento

professionale del comparto, e' dunque possibile elevare  i  requisiti

di accesso al punto da prevedere, tra i requisiti di  ammissione,  il

dottorato di ricerca.

  Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati

o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole:  si

pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure  professionali

di altissima specializzazione e  competenza.  L'amministrazione  puo'

altresi' chiarire nel bando quali discipline, tra quelle nelle  quali

il dottorato sia stato conseguito, siano rilevanti, in  relazione  al

profilo per il quale e' bandito il posto. Rimane ferma, ovviamente la

possibilita' di valutare il dottorato di ricerca e gli  altri  titoli

di studio tra i titoli posseduti dai candidati: i bandi e  i  criteri

elaborati  dalle  commissioni  ben  possono  valorizzarli,   ove   lo

ritengano  opportuno  in  relazione  alla  carriera  e   al   profilo

richiesto.

  Occorre,  peraltro,  tenere  conto  delle   specifiche   previsioni

normative che, ove definiscano i requisiti di ammissione al concorso,

possono non consentire di richiedere il dottorato di ricerca.

  Va  poi  segnalata   l'importanza   di   competenze   come   quelle

linguistiche e quelle  informatiche,  che  potranno  essere  oggetto,

oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti  di

ammissione, secondo le previsioni di  cui  all'art.  37  del  decreto

legislativo n.  165/2001,  con  riferimento  all'accertamento  «della

conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni

informatiche piu'  diffuse  e  della  lingua  inglese,  nonche',  ove

opportuno in relazione al profilo professionale richiesto,  di  altre

lingue straniere». I  bandi  possono  richiedere,  per  esempio,  una

certificazione  di  un  certo  livello  di  conoscenza  della  lingua

inglese,  sulla  base  del  sistema  di  esami  diffuso   a   livello

internazionale.

4. La preselezione

  In presenza di un numero elevato di candidati, si puo' procedere  a

una preselezione. Va segnalata l'importanza  di  questa  fase,  nella

quale viene fatta la parte piu' grande della selezione, in quanto  e'

esclusa la grande maggioranza dei  candidati.  La  preselezione  deve

coniugare le esigenze di rapidita' e di imparzialita' con  quelle  di

efficienza: l'obiettivo  non  deve  essere  semplicemente  quello  di

selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma

quello di selezionare in base a un ragionevole  criterio  di  merito,

che privilegi i candidati in base alle  loro  effettive  capacita'  e

alla loro effettiva preparazione.  Da  questo  punto  di  vista,  per

esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base  di  domande  a

risposta  multipla,  estratte  da   una   banca   dati   di   domande

preventivamente pubblicate con l'indicazione delle  risposte  esatte,

privilegia i candidati che hanno il  tempo  di  svolgere  uno  studio

mnemonico,  che  non  necessariamente  corrispondono  a  quelli  piu'

preparati e piu' capaci.

  Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere

conto che i candidati migliori non  sono  semplicemente  quelli  piu'

preparati,  perche'  il  concorso  serve  a  valutare  non  solo   la

preparazione, ma anche le capacita'  e  le  competenze.  Le  domande,

dunque, non dovrebbero essere prevalentemente  volte  a  premiare  lo

studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia  quesiti  basati  sulla

preparazione (generale e  nelle  materie  indicate  dal  bando),  sia

quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai  diversi  tipi

di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).

  La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero  di

candidati non talmente grande da rendere  il  concorso  difficile  da

gestire e la preselezione inutile, ne' talmente  piccolo  da  rendere

poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di

candidati preselezionati dovrebbe percio' corrispondere a un multiplo

del numero di posti  messi  a  concorso.  A  questo  scopo,  si  puo'

prevedere  di  ammettere  alle  prove  i  primi  classificati   nella

graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che  superino  un

certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.

  In ogni caso, e' necessario calibrare la difficolta' delle prove in

relazione  all'esigenza  di  avere   una   graduatoria   non   troppo

concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della  graduatoria,

per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente  facili  da

ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a  tutte  o  a

quasi  tutte  le  domande:  si  rischierebbe  di   escludere   ottimi

candidati, che commettessero pochissimi errori. Nel caso  in  cui  si

ammettano tutti  quelli  che  superino  un  certo  punteggio  minimo,

occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso  in  cui

fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio  minimo,  ma

anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.

5. I titoli

  Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato

bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che  sono

gia' dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e

altri titoli. Occorre evitare di  escludere  di  fatto  categorie  di

potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli piu'  giovani)

attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi  non  possono  avere:

per evitare questo rischio, si puo' stabilire un punteggio massimo  a

determinati titoli, come l'attivita' lavorativa svolta.

  Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi  non  devono  essere

discriminatori, per esempio se si tratta di  titoli  di  cui  possono

realisticamente essere in possesso  soltanto,  o  quasi  soltanto,  i

dipendenti in  servizio  presso  l'amministrazione  che  bandisce  il

concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio  non  dovrebbero

consistere semplicemente nell'aver svolto un'attivita' lavorativa, ma

nell'averla  svolta  in  modo  meritevole,   sempre   che   di   tale

meritevolezza possa darsi  un  criterio  e  un  indice  distintivo  e

significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al

funzionamento  disomogeneo   dei   sistemi   di   valutazione   delle

amministrazioni. Dei risultati  del  processo  di  valutazione  della

performance, che sia stato validato dall'Organismo di valutazione, si

puo' comunque tenere conto per la valutazione dei candidati  interni,

nel caso in cui vi sia  una  riserva  di  posti  o  sia  previsto  un

punteggio aggiuntivo a loro favore.

  Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella  di  valorizzare

incarichi che presuppongano una particolare competenza  professionale

e   che   siano   conferiti   con    provvedimenti    formali,    sia

dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti

pubblici,  ovvero  anche  lavori  originali  verificabili,   prodotti

nell'ambito del servizio  prestato  o  dell'incarico  conferito,  che

presuppongano e dimostrino una particolare competenza  professionale,

oltre quella ordinaria  richiesta  per  la  qualifica  o  profilo  di

inquadramento.

  In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo

un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto  delle

prove d'esame e con  le  funzioni  che  si  andranno  ad  esercitare,

cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle  competenze

e del merito  e  la  necessita'  di  non  gravare  eccessivamente  la

commissione  con  una  attivita'  di  valutazione  di  titoli  troppo

numerosi  e  di  scarsa   significativita',   foriera   peraltro   di

appesantimenti  procedurali   e   di   eccessive   e   non   proficue

parcellizzazioni dei punteggi.  A  questo  scopo,  i  bandi  potranno

prevedere un limite al numero di titoli che  ciascun  candidato  puo'

presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti,  al

numero  di  pubblicazioni  prodotte,  al  numero  di   attivita'   di

formazione fruite), in modo  che  ciascun  candidato  sia  indotto  a

indicare i titoli maggiormente rilevanti e che  la  competizione  sia

svolta su quelli.

6. Le prove

  Le  materie   delle   prove   di   esame   devono   ragionevolmente

corrispondere al profilo messo  a  concorso  e  alle  competenze  dei

relativi uffici.

  Le  prove  possono  essere  teoriche  o  pratiche,  secondo  quanto

previsto dalle norme vigenti. Le une e  le  altre,  peraltro,  devono

essere costruite su tracce o quesiti di tipo  problematico.  Infatti,

le procedure concorsuali devono essere indirizzate  a  verificare  le

capacita' dei  candidati  di  applicare  le  conoscenze  possedute  a

specifiche situazioni  o  casi  problematici,  di  ordine  teorico  o

pratico, prevedendo ad esempio prove volte  alla  soluzione  di  casi

concreti   o   alla   predisposizione   di   documenti   quali   atti

amministrativi,   circolari    e    similari.    Prove    concorsuali

eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare

al meglio le  attitudini  del  candidato.  Cio'  vale  anche  per  le

procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere  compiti

di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a  valutare,

oltre che le conoscenze, anche le capacita' applicative.

  La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza,

ma anche nella capacita' di fare collegamenti tra le conoscenze nelle

varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze  per

risolvere problemi. La prova teorica di diritto  amministrativo,  per

esempio, serve a verificare non  solo  la  conoscenza  delle  nozioni

generali, ma anche la capacita' di individuare quali  di  esse  siano

rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica  non

deve necessariamente essere un  tema  (su  un  argomento  generale  o

sull'applicazione di una nozione generale a  un  settore  specifico),

potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno  o

piu' documenti forniti al candidato.

  Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica  delle

conoscenze del candidato, ma  si  distinguono  dalle  prove  teoriche

perche' corrispondono  a  situazioni  nelle  quali  il  candidato  si

trovera', nello svolgimento delle  sue  funzioni,  nel  caso  in  cui

vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in

relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri,

di  atti,  di  grafici,  la  soluzione  di  problemi  di  calcolo   o

progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato.

  Anche la prova orale deve essere volta a  verificare  non  solo  le

conoscenze, ma anche le capacita' del candidato, come la capacita' di

contestualizzare le proprie conoscenze, di  sostenere  una  tesi,  di

rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni.

7. Le commissioni di concorso

  Nelle  procedure  concorsuali  la  scelta  dei   componenti   della

Commissione  esaminatrice  assume   una   valenza   determinante   in

considerazione del ruolo che gli stessi componenti  sono  chiamati  a

svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e

della posizione di terzieta' in cui dovrebbero operare.

  Oltre ai principi richiamati in premessa,  si  ricorda  che  l'art.

35-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  materia  di

prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione   di

commissioni stabilisce che coloro che sono  stati  condannati,  anche

con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel  capo

I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono  fare

parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per  l'accesso

o la selezione a pubblici impieghi.

  Al  fine  di  assicurare  la  massima  adesione   delle   procedure

concorsuali ai principi illustrati, il  Dipartimento  della  funzione

pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati, procede  alla  nomina

delle  Commissioni,  previo  avviso  pubblico,  con  indicazione,  in

ragione della professionalita' da  reclutare,  delle  caratteristiche

richieste,  anche  alla  luce  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 487 del 1994. Valutata la rispondenza delle candidature

rispetto ai requisiti indicati nell'avviso, si  procede  alla  nomina

dei componenti mediante  sorteggio  differenziato  per  tipologia  di

componente. Le amministrazioni  che  invece  procedono  autonomamente

dovrebbero darsi regole chiare  sulla  scelta  dei  componenti  delle

commissioni di concorso, sia per garantire  la  professionalita'  del

commissario sia per  ragioni  di  trasparenza  e  anche  per  evitare

decisioni poco meditate.

  In  ogni  caso,  le  amministrazioni  dovrebbero  preoccuparsi   di

assicurare  una  composizione  equilibrata  delle   commissioni,   in

relazione ai titoli e alle prove di esame da  valutare,  includendovi

esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari

aventi diverse competenze e professionalita'. In  presenza  di  prove

pratiche, per esempio, si  puo'  ipotizzare  di  includervi  soggetti

aventi una specifica esperienza professionale nei  relativi  settori.

E' bene  comunque  includere  sia  commissari  dotati  di  conoscenze

teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In  relazione

ai profili dei posti messi  a  bando  e  alle  previsioni  del  bando

relative ai titoli e alle prove, si puo' ipotizzare il coinvolgimento

di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento

e  nella  gestione  delle  risorse  umane,  nel  negoziato  o   nella

psicologia del lavoro.

8. La formazione della graduatoria

  In punto di formazione delle graduatorie, in  questa  sede  occorre

dar conto della recente novita', introdotta dal  decreto  legislativo

n. 75 del 2017, relativa alla facolta' di prevedere,  nel  bando,  un

numero degli eventuali idonei, in misura non superiore al  venti  per

cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'

superiore (art. 35, comma 3, lettera e-bis), del decreto  legislativo

n. 165 del 2001).

  La disposizione assicura una selezione dei candidati piu'  rigorosa

e piu' coerente con il principio di buon  andamento  ed  e'  volta  a

scongiurare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate

da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel  periodo  di

vigenza  della  graduatoria  medesima  e  che  possono  bloccare   la

possibilita' per le amministrazioni di svolgere nuovi concorsi, anche

a distanza di anni, in caso di proroghe delle graduatorie.

III. IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO

  Al fine di  consentire  una  piena  ed  efficace  applicazione  dei

contenuti delle presenti linee guida, il Dipartimento  della  finanza

pubblica sviluppera' un  sistema  informativo  nazionale,  denominato

Portale del reclutamento, accessibile alle amministrazioni  pubbliche

e ai cittadini per favorire il miglior coordinamento delle  procedure

di reclutamento.

  Il sistema sara' strutturato come banca dati di monitoraggio  delle

procedure concorsuali poste in essere dalle amministrazioni pubbliche

mediante censimento delle stesse, delle fasi di svolgimento e di ogni

informazione rilevante, al fine di  consentire  una  rappresentazione

omogenea e completa delle informazioni  e  fornire,  in  aderenza  ai

principi   di   trasparenza,   un   piu'   adeguato   servizio   alle

amministrazioni.  La  predetta  banca  dati   dovra',   in   sintesi,

consentire la consultazione  in  un  unico  sito  delle  informazioni

relative a tutti i concorsi pubblici.  L'adesione  e  la  conseguente

trasmissione delle informazioni alla banca dati da parte  degli  enti

territoriali e' rimessa alla determinazione degli stessi in merito  a

modalita' e oggetti.

  Nel sistema informativo confluiranno anche le graduatorie finali ed

il monitoraggio delle stesse  previsto  dall'art.  4,  comma  5,  del

decreto-legge   n.   101   del   2013,   potendo   consentire    alle

amministrazioni  di  condividere  le   graduatorie   secondo   quanto

consentito dalla normativa vigente.

  Il sistema informativo descritto potra' svilupparsi  anche  per  le

attivita' di gestione dei concorsi e dei processi connessi, quali,  a

titolo puramente esemplificativo, la creazione  di  utenze  per  ogni

amministrazione pubblica e per i candidati  interessati  ad  accedere

alle pubbliche amministrazioni, la conservazione  delle  informazioni

relative ai candidati, con  il  loro  consenso,  al  fine  di  essere

utilizzate per piu' procedure concorsuali, la  standardizzazione  dei

moduli di domande  di  partecipazione  ai  concorsi  e  presentazione

telematica delle istanze, il  pagamento  telematico  delle  tasse  di

partecipazione al concorso.

 

    Roma, 24 aprile 2018

 

                                   Il Ministro per la semplificazione

                                      e la pubblica amministrazione  

                                                  Madia              

 

 

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 1125

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