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decreto, 29/5/2018
Decreto 29/05/2018 Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorita' di sistema portuali.
GU n.134 del 12-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 30
decreto
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 29 maggio 2018

 

Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE da  parte delle Autorita' di sistema portuali.

 

(GU n.134 del 12-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 30)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge  n.  196  del  2009  il

quale prevede che, ai fini della applicazione delle  disposizioni  in

materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni  pubbliche

si intendono gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici

nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di

statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi

aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli

specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'

indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma

2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive

modificazioni;

  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale

prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti

di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,

tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli

incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su

tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi

di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi

servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della

codificazione uniforme;

  Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che  prevede

che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,

n.  281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la  codificazione,   le

modalita' e i tempi per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale

prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo  completo

delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano

gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere

esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo

standard Ordinativo Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia

digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati

SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di

tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono

accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;

  Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il  quale

prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,

sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita'

e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  8-bis

del medesimo articolo;

  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti

informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di

cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»

emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre

2016, e successive modifiche e integrazioni;

  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di

Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10

febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle

finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,

dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e

integrazioni;

  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto

economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2017, che comprende le  Autorita'

portuali, sino all'insediamento dei nuovi organi delle  Autorita'  di

sistema portuali;

  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  concernente  il  riordino

della legislazione in materia portuale, come modificata e  integrata,

in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto

2015, n. 124, dal decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169  e  dal

decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.  232,  recante  disposizioni

integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016;

  Visto l'art. 6, della legge n. 84 del  1994  che  ha  istituito  le

Autorita'  di  sistema  portuali,  enti  pubblici  non  economici  di

rilevanza nazionale  a  ordinamento  speciale,  dotati  di  autonomia

amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di   bilancio   e

finanziaria, che applicano  le  disposizioni  attuative  dell'art.  2

della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente

disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge  n.  196  del

2009,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi

contabili delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della

legge n. 196 del  2009,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti

locali, dei loro enti ed  organismi  strumentali  e  degli  enti  del

Servizio sanitario nazionale;

  Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.  91  del

2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono  definite  secondo

la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.

132, e successive modifiche e integrazioni, recante le  modalita'  di

adozione  del  piano  dei  conti  integrato   delle   amministrazioni

pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

  Visto l'art. 14, comma 10, della legge n. 196  del  2009  il  quale

prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli

adempimenti di cui alla  rilevazione  trimestrale  di  cassa  secondo

modalita' e tempi previsti con decreti del Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.

133, il quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle

disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del

rendiconto o del bilancio di esercizio;

  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23

dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11,

del decreto-legge n. 112  del  2008  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 133 del 2008;

  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.

64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno

2014, n. 89, il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,

contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono

obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla

stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento

relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e

obbligazioni relative a prestazioni professionali;

  Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale

prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti

dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili  secondo  modalita'

definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  nel

rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in

materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni

e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 19 che  prevedono  che  la

comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da

parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,

e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;

  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice

dell'amministrazione  digitale)  e,   in   particolare,   l'art.   50

concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche

amministrazioni;

  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30

maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati

SIOPE;

  Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le

modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste

dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle  Autorita'  di  sistema

portuali e alle Autorita' portuali, sino all'insediamento  dei  nuovi

organi delle Autorita' di sistema portuali;

  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione

n. 167 del 2018, ha espresso parere favorevole;

  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 10

maggio 2018 che ha espresso parere favorevole;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                        Attivita' degli enti

 

  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e

verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali

nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2019  le

Autorita' di sistema portuali  e,  sino  all'insediamento  dei  nuovi

organi delle Autorita' di sistema portuali, le Autorita' portuali:

    a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici  gestionali

previsti dall'allegato A;

    b) ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio  cassiere

esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le

«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici

relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti

del  comparto  pubblico  attraverso  il   Sistema   SIOPE+»   emanate

dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e

successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite

dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca

d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le

«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni

pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel

sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -

Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla

rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

  2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono  composti  da  dieci

caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali

codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di

entrata e di  uscita,  e  dai  punti  di  separazione  tra  i  campi,

rappresentativi  della  struttura  per  livelli  delle   informazioni

gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla  banca  dati

SIOPE tramite i cassieri non comprendono  la  lettera  iniziale  e  i

separatori tra i livelli.

  3. I codici gestionali  integrano  il  sistema  di  codifica  delle

unita' elementari di  bilancio,  previsto  dall'art.  7  del  decreto

legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su  ogni

titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra  quelli

previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui

il titolo e' imputato.

  4. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica

gestionale gli enti di cui al comma 1:

    a)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle

riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di

incasso  e  di  pagamento,  evitando  l'imputazione  provvisoria   ai

capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro;

    b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei

codici  gestionali  SIOPE»  pubblicato  nel   sito   internet   della

Ragioneria generale dello Stato dedicato  alla  rilevazione  SIOPE  e

alle indicazioni fornite dal Dipartimento della  Ragioneria  generale

dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione

della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato

sul sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

    c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio

della prevalenza, come  previsto  dal  principio  contabile  generale

della chiarezza e della comprensibilita', di cui  all'allegato  n.  1

del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo  nei  casi

espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di

entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di

appositi codici dedicati;

    d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente

per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio

referente SIOPE.

  5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati  alla  banca  dati  SIOPE

anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o  gli  enti

in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un

ente o organismo. In tal  caso,  contestualmente  alla  comunicazione

della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, si segnala l'avvio del

commissariamento o della gestione liquidatoria.

  6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con  decreto  del

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato - al fine di  recepire  le  modifiche

del piano dei conti finanziario,  economico  e  patrimoniale  di  cui

all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo

schema del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  4  ottobre

2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti.

  7. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di

collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste

dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni

pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° novembre 2018.

  8. A decorrere dal    gennaio  2019,  la  regolarizzazione  degli

incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e

l'annullamento o la rettifica di titoli  emessi  fino  alla  medesima

data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1,

lettera b), salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo

cassiere.

  9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del  decreto-legge  n.  35

del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15  di  ciascun  mese,  di

comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili

per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a

prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato

superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio

delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste

equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,

assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo

decreto.

  10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della

comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un

sospeso di entrata (carta contabile), gli enti  di  cui  al  comma  1

imputano l'entrata ad una voce contabile  transitoria  regolarizzando

il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito  il  codice

SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito  di  spese  non  andate  a  buon

fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento  non  andato  a  buon

fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il

codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a

buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento  non

andato a buon fine.

 

Art. 2

Attivita' dei cassieri

 

  1. A decorrere  dal    gennaio  2019  le  banche  incaricate  del

servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 non possono  accettare

mandati di  pagamento  e  ordinativi  di  incasso  privi  del  codice

gestionale o trasmessi con modalita' differenti  da  quelle  previste

dal medesimo art. 1, comma 1, lettera b).

  2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente  alla  Banca

dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo  le  Regole

di colloquio  tesorieri  -  Banca  d'Italia,  consultabili  nel  sito

internet  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   dedicato   alla

rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021.

  3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e'

identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di

statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello

Stato  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE.  I  cassieri  chiedono  il

codice-ente degli enti di nuova istituzione,  e  segnalano  eventuali

modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali  dello

Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere  comunica  il

codice fiscale dell'ente  e  la  legge  o  il  provvedimento  che  ha

determinato la variazione anagrafica.

  4. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in

assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il

codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per

«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A

seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte

dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza

modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere

evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi

provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

  5. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in

assenza   del   titolo   di   pagamento,    sono    codificati    dai

tesorieri/cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in  attesa

di  regolarizzazione»  o  per  i  «pagamenti  da  regolarizzare   per

pignoramenti» o per  «i  pagamenti  da  regolarizzare  derivanti  dal

rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione  dei

relativi titoli di pagamento da parte  dell'ente,  tali  codici  sono

sostituiti da quelli definitivi senza modificare  la  data  originale

del  pagamento.  A  tal  fine  il  cassiere  evita  di  sostituire  i

provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori,  se  non  per

ovviare ad errori materiali.

  6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati

SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese,  le  informazioni  codificate

sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti  alla

fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B»

al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano  le

informazioni  sulla  consistenza  delle  disponibilita'   finanziarie

depositate, alla fine del mese precedente, presso altri  istituti  di

credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati

al SIOPE.

  7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti,

in quanto determinate da ordinativi di entrata  o  di  spesa  che  si

compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno  successivo  a

quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di  pagamento

sono  trasmesse  al  Siope  con  la  data  contabile   corrispondente

all'ultimo  giorno  dell'esercizio  finanziario  chiuso   (cd.   data

contabile fittizia).

 

Art. 3

Accesso alla banca dati SIOPE

 

  1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste  dal

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal  decreto  ministeriale

di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o

richieste  equivalenti   di   pagamento   relative   a   debiti   per

somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a

prestazioni professionali acquisite in attuazione  dell'art.  2  sono

accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta  dal  Ministero

dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto

legge n. 35 del 2013.

                            

Art. 4

Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa

 

  1. A decorrere dall'esercizio 2020 gli  enti  di  cui  all'art.  1,

comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla  trasmissione

dei dati periodici di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della  legge

n. 196 del 2009.

  2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per  i  dati  di

cassa relativi ai trimestri del 2019.

                               Art. 5

 

                       Rendiconto e dati SIOPE

 

  1. Gli enti di cui all'art. 1,  comma  1,  allegano  al  rendiconto

relativo all'esercizio 2019 e ai successivi i prospetti delle entrate

e delle uscite dei dati SIOPE  del  mese  di  dicembre  contenenti  i

valori cumulati dell'anno di riferimento  e  la  relativa  situazione

delle disponibilita' liquide.

  2. I prospetti dei  dati  SIOPE  e  la  relativa  situazione  delle

disponibilita' liquide sono disponibili  accedendo  alla  banca  dati

gestita  dalla  Banca   d'Italia,   attraverso   l'applicazione   WEB

www.siope.it

  3.  Nel  caso  in  cui  i  prospetti  dei   dati   SIOPE   relativi

all'esercizio   precedente   o   la   relativa    situazione    delle

disponibilita'  liquide  non  corrispondano  alle  proprie  scritture

contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal

responsabile  finanziario,  esplicativa   delle   cause   che   hanno

determinato  tale  situazione  e  delle   iniziative   adottate   per

pervenire, nell'anno successivo, ad  una  corretta  attuazione  della

rilevazione  SIOPE.  Entro   venti   giorni   dall'approvazione   del

rendiconto o del bilancio di esercizio la relazione e'  inviata  alla

competente Ragioneria territoriale dello Stato.

  4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del

comma 3:

    a) le differenze riguardanti  la  classificazione  economica  dei

dati, con riferimento alle voci contabili per le  quali  la  codifica

SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli  previsti  per

il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1;

    b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni  o  dei

pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente  ed  i  corrispondenti

risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e  dalla  situazione

delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento;

  c) le differenze determinate  dalle  riscossioni  e  dai  pagamenti

codificati con il  codice  SIOPE  9998  riguardante  gli  incassi  da

regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da

regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa,  a

condizione che le differenze determinate  per  le  entrate  risultino

dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 29 maggio 2018

 

                                                  Il Ministro: Padoan

                                                           Allegato A

 

                           CODIFICA SIOPE

 

                 delle Autorita' di sistema portuale

              e, sino all'insediamento dei nuovi organi

                delle Autorita' di sistema portuale,

                      delle Autorita' portuali

 

                    in vigore dal 1° gennaio 2019

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato B

 

               PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

 

   (da trasmettere con periodicita' mensile a cura del tesoriere)

 

                 delle Autorita' di sistema portuale

              e, sino all'insediamento dei nuovi organi

                delle Autorita' di sistema portuale,

                      delle Autorita' portuali

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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