MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 maggio 2018
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorita' di sistema portuali.
(GU n.134 del 12-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 30)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche
si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici
nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme;
Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le
modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo
delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano
gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo
standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di
tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;
Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale
prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis
del medesimo articolo;
Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti
informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2017, che comprende le Autorita'
portuali, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di
sistema portuali;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino
della legislazione in materia portuale, come modificata e integrata,
in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124, dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016;
Visto l'art. 6, della legge n. 84 del 1994 che ha istituito le
Autorita' di sistema portuali, enti pubblici non economici di
rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e
finanziaria, che applicano le disposizioni attuative dell'art. 2
della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente
disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n. 196 del
2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della
legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti
locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 91 del
2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono definite secondo
la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, e successive modifiche e integrazioni, recante le modalita' di
adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto l'art. 14, comma 10, della legge n. 196 del 2009 il quale
prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli
adempimenti di cui alla rilevazione trimestrale di cassa secondo
modalita' e tempi previsti con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del
rendiconto o del bilancio di esercizio;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e
obbligazioni relative a prestazioni professionali;
Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti
dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni
e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 19 che prevedono che la
comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50
concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati
SIOPE;
Valutata l'opportunita' di estendere la rilevazione SIOPE e le
modalita' di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste
dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle Autorita' di sistema
portuali e alle Autorita' portuali, sino all'insediamento dei nuovi
organi delle Autorita' di sistema portuali;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione
n. 167 del 2018, ha espresso parere favorevole;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 10
maggio 2018 che ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Attivita' degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2019 le
Autorita' di sistema portuali e, sino all'insediamento dei nuovi
organi delle Autorita' di sistema portuali, le Autorita' portuali:
a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali
previsti dall'allegato A;
b) ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e
successive modifiche e integrazioni, per il tramite
dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le
«Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi,
rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni
gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati
SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i
separatori tra i livelli.
3. I codici gestionali integrano il sistema di codifica delle
unita' elementari di bilancio, previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su ogni
titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli
previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui
il titolo e' imputato.
4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di
incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai
capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro;
b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della
Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e
alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione
della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato
sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale
della chiarezza e della comprensibilita', di cui all'allegato n. 1
del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi
espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di
appositi codici dedicati;
d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE.
5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE
anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti
in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un
ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione
della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, si segnala l'avvio del
commissariamento o della gestione liquidatoria.
6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche
del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale di cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo
schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre
2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti.
7. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di
collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste
dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° novembre 2018.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli
incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e
l'annullamento o la rettifica di titoli emessi fino alla medesima
data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1,
lettera b), salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo
cassiere.
9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 35
del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato
superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo
decreto.
10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della
comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un
sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui al comma 1
imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando
il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice
SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon
fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon
fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il
codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a
buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non
andato a buon fine.
Art. 2
Attivita' dei cassieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le banche incaricate del
servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 non possono accettare
mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice
gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste
dal medesimo art. 1, comma 1, lettera b).
2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca
dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo le Regole
di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili nel sito
internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla
rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e'
identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello
Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il
codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali
modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello
Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il
codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha
determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per
«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza
modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere
evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai
tesorieri/cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa
di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per
pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal
rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei
relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono
sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale
del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i
provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per
ovviare ad errori materiali.
6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati
SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate
sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B»
al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le
informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie
depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di
credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati
al SIOPE.
7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti,
in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si
compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a
quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento
sono trasmesse al Siope con la data contabile corrispondente
all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data
contabile fittizia).
Art. 3
Accesso alla banca dati SIOPE
1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale
di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o
richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono
accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legge n. 35 del 2013.
Art. 4
Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa
1. A decorrere dall'esercizio 2020 gli enti di cui all'art. 1,
comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione
dei dati periodici di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della legge
n. 196 del 2009.
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di
cassa relativi ai trimestri del 2019.
Art. 5
Rendiconto e dati SIOPE
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, allegano al rendiconto
relativo all'esercizio 2019 e ai successivi i prospetti delle entrate
e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i
valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione
delle disponibilita' liquide.
2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle
disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati
gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB
www.siope.it
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi
all'esercizio precedente o la relativa situazione delle
disponibilita' liquide non corrispondano alle proprie scritture
contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal
responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno
determinato tale situazione e delle iniziative adottate per
pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della
rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del
rendiconto o del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla
competente Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del
comma 3:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei
dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica
SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per
il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei
pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti
risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione
delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti
codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da
regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a
condizione che le differenze determinate per le entrate risultino
dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2018
Il Ministro: Padoan
Allegato A
CODIFICA SIOPE
delle Autorita' di sistema portuale
e, sino all'insediamento dei nuovi organi
delle Autorita' di sistema portuale,
delle Autorita' portuali
in vigore dal 1° gennaio 2019
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(da trasmettere con periodicita' mensile a cura del tesoriere)
delle Autorita' di sistema portuale
e, sino all'insediamento dei nuovi organi
delle Autorita' di sistema portuale,
delle Autorita' portuali
Parte di provvedimento in formato grafico
|