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proposta di legge, 22/6/2018
Pdl n. C 773, recante Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque
Presentata il 22 giugno 2018
proposta di legge
Materia: acqua / disciplina

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 773

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRAGA, MORGONI, PEZZOPANE, BERLINGHIERI, CARDINALE, CENNI, D'ALESSANDRO, DE MENECH, LA MARCA, VERINI, ZARDINI

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque

Presentata il 22 giugno 2018

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge il Partito democratico raccoglie pienamente il mandato popolare del voto referendario mettendo a sistema un insieme di norme per dare stabilità a un settore che noi consideriamo prioritario proprio perché riguarda il riconoscimento del diritto di ogni cittadino di avere accesso a una risorsa vitale come è l'acqua e di poter disporre di un servizio di qualità con tariffe accessibili ed eque in tutto il Paese.
Come facciamo a garantire ai cittadini un servizio efficiente, salvaguardando una risorsa preziosa e scarsa come l'acqua? La realtà come sempre è complessa e noi dobbiamo tenerne conto. Esistono nel nostro Paese esempi di eccellenza nella gestione del servizio idrico, ma dobbiamo dirci con franchezza che siamo anche il Paese che ha una dispersione idrica del 35 per cento. Ogni anno 3 miliardi di metri cubi di acqua finiscono nel nulla. Molte nostre regioni non hanno ancora acquedotti, fognature e depuratori adeguati e per questa ragione sono sottoposte a procedure di infrazione che gravano sulle finanze dei loro cittadini. E questo, lo sappiamo, dipende anche dal fatto che molte di loro ancora non si sono dotate di un'efficiente organizzazione del servizio idrico.
Con questa proposta di legge offriamo soluzioni a questi problemi, riordiniamo il quadro normativo in materia di tutela, pianificazione e gestione e creiamo le condizioni perché si facciano finalmente gli investimenti necessari e urgenti a garantire tutto il ciclo dell'acqua. Abbiamo rafforzato il ruolo di guida del processo e di controllo della gestione, che è e deve rimanere fortemente ancorato nelle mani pubbliche, nella responsabilità degli enti locali. Ai comuni restano attribuite la responsabilità e la scelta della forma di gestione. Ma abbiamo anche previsto la verifica da parte dei comuni sull'attuazione degli investimenti previsti dal piano d'ambito e sull'attività complessiva svolta dal soggetto gestore, di qualunque natura esso sia, almeno due anni prima della scadenza, proprio per garantire una scelta consapevole sul tipo di gestione che s'intende adottare. Ai comuni, che costituiscono gli enti di governo d'ambito, viene data la piena titolarità della scelta del modello di gestione, naturalmente nel quadro previsto dall'ordinamento europeo che ammette tre forme, pubblica, mista e privata, con una procedura di evidenza pubblica.
In questo provvedimento abbiamo identificato con chiarezza e messo a sistema per aumentarne l'efficacia le fonti di finanziamento del servizio idrico: la tariffa prima di tutto, sulla quale è fondamentale per noi il compito di regolazione attribuito all'autorità; il Fondo di garanzia delle opere idriche previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «decreto sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, e il Fondo di garanzia previsto dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetta «collegato ambientale 2016». Inoltre, per la prima volta abbiamo previsto un canale di priorità dei finanziamenti già erogati per finalità ambientali dalla Cassa depositi e prestiti Spa a favore degli interventi sulla rete del servizio idrico integrato. Su questo punto dobbiamo essere chiari: per noi tutte le risorse pubbliche e quelle derivanti dalla tariffa devono essere destinate agli investimenti necessari sulle reti e all'aumento della qualità del servizio ai cittadini.
Con la presente proposta di legge l'accesso all'acqua è dichiarato un diritto universale. Per questo si istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare a progetti di cooperazione che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali.
Passando all'illustrazione degli articoli, la presente proposta di legge persegue lo scopo, come previsto dall'articolo 1, di determinare i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
L'articolo 2, nell'individuare i princìpi generali di gestione e di governo del patrimonio idrico nazionale, dopo aver definito l'acqua come bene naturale e diritto umano universale, al comma 1 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. Il comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune e una risorsa rinnovabile e che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà, di efficienza, di responsabilità e di sostenibilità.
Il comma 3 stabilisce che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale previsto dal successivo articolo 7.
Il comma 4, inoltre, introduce alcune modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto «codice dell'ambiente», al fine di prevedere che tutte le acque superficiali e sotterranee nonché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi. Per usi diversi da quello per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione, è favorito l'impiego di acque di recupero, in particolare di quella derivante dai processi di depurazione delle acque piovane e di trattamento di acque di prima pioggia.
L'articolo 3 reca i princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione, prevedendo che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque, e che l'organizzazione del servizio idrico integrato sia affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale non coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque definiti, secondo i princìpi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del codice dell'ambiente: i princìpi dell'unità di bacino idrografico o del sub-bacino o di bacini idrografici contigui, dell'unicità della gestione e dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici.
Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo di azienda, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere entro un termine congruo, prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento, di trasparenza, non discriminazione, assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione del periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la considerazione degli interventi ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
Il successivo comma 5 prevede che l'autorità di distretto realizzi e aggiorni almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati esistenti.
L'articolo 4 detta alcuni princìpi in materia di gestione del servizio idrico, qualificato come servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, e tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale; e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà per gli Stati membri di definire quali siano i servizi di interesse economico generale.
Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del codice dell'ambiente, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale scopo, a tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni, volte a disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale; e a prevedere che l'ente di governo d'ambito verifichi periodicamente l'attuazione del piano d'ambito, nonché almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito web istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.
L'articolo 5 contiene disposizioni volte a disciplinare il governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua. Esso prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni di regolamentazione e di controllo dei servizi idrici ad essa trasferite e assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
L'articolo 6 contiene norme relative al finanziamento del servizio idrico integrato: in particolare, si prevede che quest'ultimo sia finanziato dalla tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 154 del codice dell'ambiente, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dalle risorse europee appositamente destinate agli enti di governo d'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
Le citate risorse nazionali ed europee sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle reti idriche finalizzate al superamento della procedura di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito.
Si prevede poi che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti Spa, volti a finanziare investimenti in materia ambientale, sono destinati in via prioritaria agli interventi sulla rete del servizio idrico integrato alle società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 149-bis del codice dell'ambiente.
Viene poi sostituito l'articolo 136 del codice dell'ambiente, prevedendo che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del codice, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla dotazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, di cui al richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.
L'articolo 7 del provvedimento, che detta norme su diritto d'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, prevede che è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale d'acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che dev'essere garantita anche in caso di morosità, individuato fino a un massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
L'ARERA assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio, per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero nella determinazione del corrispettivo medesimo.
Il comma 2 stabilisce inoltre che, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale, l'ARERA stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ai sensi del comma 3, poi, le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente in merito all'installazione dei contatori per il consumo d'acqua di ogni singola unità abitativa, nonché dei contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitato nel contesto urbano.
L'articolo 8, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, detta norme in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas, prevedendo che l'ARERA individui una misura per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa, da effettuare attraverso la rete elettrica mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale d'acqua.
L'articolo 9 reca norme per promuovere il ricorso all'acqua potabile, stabilendo che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivino gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul territorio, a servire ai clienti l'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti, utilizzata per il consumo umano.
L'articolo 10 reca norme in materia di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, prevedendo che, a integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, a partire dal 2019, è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente, risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori, relativi agli investimenti realizzati sulle reti in questione nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione, unitamente alle spese relative, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei settori citati.
Ai sensi del successivo comma 2, con delibera dell'ARERA, sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui le cessioni fanno riferimento.
L'articolo 11 detta norme in materia di governo partecipativo del servizio idrico integrato, prevedendo che, al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali garantiscono, nella redazione degli strumenti di pianificazione, massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione. Al comma 2 si precisa che, al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato.
Il successivo comma 3 reca disposizioni per la pubblicità della seduta dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono gli impegni di spesa.
Inoltre, tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle infrastrutture idriche di competenza e alle performance di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare.
L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta nella legge n. 296 del 2006, al fine di prevedere l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale delle comunità locali dei Paesi partner, finanziato con un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo d'acqua erogata, e di aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico.
L'articolo 13, infine, introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
La presente proposta di legge ripropone in gran parte un testo ampiamente discusso nella passata legislatura e già approvato da un ramo del Parlamento (atto Senato n. 2343 della XVII legislatura). Per tutti i motivi espressi nella presente relazione se ne auspica, quindi, un pronto esame e una veloce approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Art. 2.
(Princìpi generali).

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.
2. L'acqua è un bene comune e una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, di responsabilità e di sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7.
4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal sottosuolo,» sono inserite le seguenti: «sono pubbliche e»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia».

5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

«e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».

Art. 3.
(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).

1. I distretti idrografici, di cui agli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All'articolo 147, comma 2-bis, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel citato articolo 1 della legge n. 11 del 2016, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
5. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza:

a) i punti di prelievo dell'acqua;

b) gli scarichi;

c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».

Art. 5.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

1. Tenuto conto del riparto delle funzioni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.
3. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato dell'ARERA, di cui al comma 2, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.
3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.
4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

Art. 7.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'ARERA, nella definizione delle procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 8.
(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserito il seguente:

«3-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua».

Art. 9.
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Art. 10.
(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2019, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2020, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
2. L'ARERA, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Con la delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.

Art. 11.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.
3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito web istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 12.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1284 è sostituito dal seguente:

«1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;

b) al comma 1284-ter, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;

c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente:

«1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia».

Art. 13.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

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