HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
legge, 30/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62
legge
Materia: finanza pubblica / finanziaria

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

(GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

  Vigente al: 1-1-2019  

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
 
                               Art. 1.
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali)
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,  2020  e
2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.  Resta  fermo  che  i  livelli  effettivi  dei  saldi  di  cui
all'allegato 1 annesso  alla  presente  legge,  validi  ai  fini  del
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  sono  quelli
risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.
  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui
alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  ridotta  di  1,5  punti
percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta
di 2,2 punti percentuali per l'anno  2019,  e'  incrementata  di  0,3
punti percentuali per l'anno 2020 ed e'  incrementata  di  1,5  punti
percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della  tabella  A,
parte III, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  recante  l'elenco  dei  beni  e  dei  servizi
soggetti all'aliquota IVA del  10  per  cento,  anche  i  dispositivi
medici a base di sostanze normalmente utilizzate  per  cure  mediche,
per  la  prevenzione  delle  malattie  e  per  trattamenti  medici  e
veterinari,  classificabili  nella  voce  3004   della   nomenclatura
combinata di cui all'allegato 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1925  della  Commissione  del  12  ottobre  2017  che   modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio  relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed  alla  tariffa  doganale
comune.
  4. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
  « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra
i prodotti della panetteria  ordinaria  devono  intendersi  compresi,
oltre ai cracker ed alle fette biscottate,  anche  quelli  contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della  legge  4  luglio
1967, n. 580, con la sola inclusione  degli  zuccheri  gia'  previsti
dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i  grassi
e gli oli alimentari  industriali  ammessi  dalla  legge,  i  cereali
interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le
spezie di uso comune. Non si da' luogo a  rimborsi  di  imposte  gia'
pagate ne' e'  consentita  la  variazione  di  cui  all'articolo  26,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1976, n. 633, e successive modificazioni ».
  5. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: « 350 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  «  400  milioni  di
euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».
  6. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
  7.  Nelle  more  della  mancata  adozione  della  revisione   della
normativa  sulla  fiscalita'  diretta  ed  indiretta  delle   imprese
immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata  la  spesa  di
17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di  10,1  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021.
  9. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
  « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a  89  del  presente  articolo,  se  nell'anno
precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno  percepito  compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
  55. Ai fini della verifica  della  sussistenza  del  requisito  per
l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume  la  somma  dei
ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate »;
    b) al comma 56, le parole: «  dei  requisiti  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « del requisito »;
    c) al comma 57, le lettere d)  e  d-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
    « d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   che   controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o
associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita'
economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle
svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
    d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia  esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di
lavoro »;
    d) al comma 65, lettera  c),  le  parole:  «  ai  limiti  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al limite »;
    e) al comma 71, le parole:  «  taluna  delle  condizioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il requisito »;
    f) al comma 73, il primo periodo e' soppresso;
    g) al  comma  74,  terzo  periodo,  le  parole:  «  taluna  delle
condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;
    h) al comma 82:
      1) al primo periodo, le parole: «  taluna  delle  condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;
      2) al terzo periodo, le parole: « sussistano  le  condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;
      3) al quarto periodo, le parole:  «  delle  condizioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della condizione »;
    i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;
    l) al comma 87, la parola:  «  triennio  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « quinquennio ».
  10. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e'
sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
  11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti  commi,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  da
56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12. All'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: «  20  per  cento  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 40 per cento ».
  13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  ai  compensi  derivanti
dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta  dai  docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si  applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota  del  15  per
cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito  nei
modi ordinari.
  14. I  dipendenti  pubblici  di  cui  al  comma  13,  che  svolgono
l'attivita' di insegnamento a titolo privato, fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, comunicano all'amministrazione di  appartenenza  l'esercizio  di
attivita' extra-professionale didattica ai  fini  della  verifica  di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
  15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 e'  versata  entro  il
termine stabilito per il versamento dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni, gli  interessi  e  il  contenzioso  ad  essa
relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
redditi.
  16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabilite  le   modalita'   per   l'esercizio
dell'opzione  nonche'  del  versamento  dell'acconto  e   del   saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.
  17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone  fisiche  esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni, che  nel  periodo  d'imposta
precedente a quello per il quale e' presentata la dichiarazione hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi  tra  65.001  euro  e
100.000 euro ragguagliati  ad  anno,  possono  applicare  al  reddito
d'impresa o  di  lavoro  autonomo,  determinato  nei  modi  ordinari,
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul  reddito,  delle  addizionali
regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
con l'aliquota del 20 per cento.
  18. Ai  fini  dell'individuazione  del  limite  dei  ricavi  e  dei
compensi di cui al comma 17:
    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    b) nel caso di esercizio contemporaneo di  differenti  attivita',
si assume la somma dei ricavi e dei compensi  relativi  alle  diverse
attivita' esercitate.
  19. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17:
    a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito;
    b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che  sono
residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno
Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il
75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
    c) i soggetti che, in  via  esclusiva  o  prevalente,  effettuano
cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di   terreni
edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di
mezzi di trasporto  nuovi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    d) gli esercenti attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   che   controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o
associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita'
economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle
svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
    e)  le  persone  fisiche  la   cui   attivita'   sia   esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di
lavoro.
  20. I ricavi conseguiti e i compensi  percepiti  dai  soggetti  che
applicano  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  17  non   sono
assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A
tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione  dalla
quale risulti che il reddito cui le  somme  afferiscono  e'  soggetto
all'imposta sostitutiva.
  21.  I  contribuenti  persone  fisiche  che   applicano   l'imposta
sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia,  nella  dichiarazione
dei redditi, i medesimi  contribuenti  persone  fisiche  indicano  il
codice fiscale del percettore dei redditi per i  quali  all'atto  del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare
dei redditi stessi.
  22.  I  contribuenti  persone  fisiche  che   applicano   l'imposta
sostitutiva di cui  al  comma  17  sono  esonerati  dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai  sensi
delle disposizioni relative al regime forfetario di cui  all'articolo
1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  fermo
restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto  dal  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  23. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8:
      1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;
      2) il primo e il secondo periodo del comma  3  sono  sostituiti
dal seguente:  «  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione  in  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice  sono   computate   in
diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta  e,
per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per
cento dei relativi redditi conseguiti in detti  periodi  d'imposta  e
per l'intero importo che trova capienza in essi »;
    b) all'articolo 56, comma  2,  la  parola:  «  complessivo  »  e'
soppressa;
    c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi  cinque
periodi d'imposta » sono soppresse;
    d) all'articolo 116:
      1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo  periodo  »  sono
soppresse;
      2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  84,  comma  3.  Per  i
soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione  dell'utile,  la
perdita e' riportabile nei limiti di cui all'articolo  84,  comma  1,
secondo periodo ».
  24. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente  articolo  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2017.
  25. In deroga al primo periodo del  comma  3  dell'articolo  8  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal  comma  23  del   presente   articolo,   le   perdite   derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali  di  cui  all'articolo  66  del
medesimo testo unico:
    a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in  diminuzione  dei
relativi redditi conseguiti nei periodi  d'imposta  2019  e  2020  in
misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e  al  60  per
cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova  capienza
in essi;
    b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in  diminuzione  dei
relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura  non
superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo
che trova capienza in essi.
  26. Le perdite  del  periodo  d'imposta  2017,  per  la  parte  non
compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  computate  in
diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
    a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore  al
40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero  importo  che  trova
capienza in essi;
    b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60  per
cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova  capienza
in essi.
  27. Il comma  1-quater  dell'articolo  15  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  per
oneri, e' sostituito dal seguente:
  « 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella  misura  forfetaria
di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e
di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa  sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».
  28. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo  netto  dichiarato  dalle
societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  puo'  essere  assoggettato
all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta
di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del
periodo d'imposta precedente a quello per il quale e'  presentata  la
dichiarazione, conseguiti nell'esercizio  di  attivita'  commerciali,
accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei
limiti dell'importo corrispondente alla somma:
    a) degli investimenti effettuati in  beni  strumentali  materiali
nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
    b) del costo del personale dipendente assunto  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato o indeterminato.
  29. Ai fini del comma 28:
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili,  al  netto
delle riduzioni del patrimonio netto con  attribuzione,  a  qualsiasi
titolo, ai soci o partecipanti;
    b) per  investimento  si  intendono  la  realizzazione  di  nuovi
impianti nel  territorio  dello  Stato,  il  completamento  di  opere
sospese,  l'ampliamento,  la   riattivazione,   l'ammodernamento   di
impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali  nuovi,
anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  destinati  a
strutture situate  nel  territorio  dello  Stato.  Sono  esclusi  gli
investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164,  comma
1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986.
Per ciascun periodo  d'imposta,  l'ammontare  degli  investimenti  e'
determinato  in  base  all'importo  degli   ammortamenti   dei   beni
strumentali materiali, acquisiti a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a  norma
dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
nei  limiti  dell'incremento  del   costo   complessivo   fiscalmente
riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad  eccezione  di
quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote  di
ammortamento   dei   beni   strumentali   materiali   nuovi   dedotte
nell'esercizio,   rispetto   al   costo    complessivo    fiscalmente
riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad  eccezione  di
quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle  relative
quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2018;
    c) il costo del personale dipendente rileva  in  ciascun  periodo
d'imposta, a condizione che  tale  personale  sia  destinato  per  la
maggior  parte  del  periodo   d'imposta   a   strutture   produttive
localizzate  nel  territorio  dello  Stato   e   che   si   verifichi
l'incremento del numero complessivo medio dei  lavoratori  dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali rispetto al  numero
dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre  2018,  nel  limite
dell'incremento complessivo del costo  del  personale  classificabile
nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B),  numeri
9) e 14), del codice civile rispetto a quello del  periodo  d'imposta
in  corso  al  31  dicembre  2018.   L'incremento   e'   considerato,
limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo
d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello
Stato, al  netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
societa' controllate o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
1986,  la  base  occupazionale  e'  individuata  con  riferimento  al
personale  dipendente  impiegato  nell'attivita'  commerciale  e   il
beneficio spetta solo con riferimento all'incremento  dei  lavoratori
utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In  caso  di  lavoratori
impiegati  anche  nell'esercizio  di   attivita'   istituzionale   si
considera, sia ai fini dell'individuazione della  base  occupazionale
di riferimento e del suo incremento, sia ai  fini  della  rilevazione
del costo, il  solo  personale  dipendente  riferibile  all'attivita'
commerciale, individuato in base  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
ricavi e degli altri proventi relativi  all'attivita'  commerciale  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i  soggetti
che assumono la qualifica di datore di  lavoro  a  decorrere  dal  1°
ottobre  2018,  ogni  lavoratore   dipendente   assunto   costituisce
incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa  subentrante
ad altra nella gestione di un servizio  pubblico,  anche  gestito  da
privati, comunque assegnata, il  beneficio  spetta  limitatamente  al
numero dei lavoratori assunti in piu' rispetto a quello  dell'impresa
sostituita.  I  datori  di  lavoro  possono  usufruire  dell'aliquota
ridotta  solo  se  rispettano,  anche  con  riferimento  alle  unita'
lavorative che non danno diritto  all'agevolazione,  le  prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia
di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  previste   dalle   vigenti
disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale  sono  computati  nella   base   occupazionale   in   misura
proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle  previste
dal contratto collettivo nazionale. I  soci  lavoratori  di  societa'
cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
  30. Ai fini dei commi 28  e  29,  per  ciascun  periodo  d'imposta,
alternativamente:
    a) la parte degli utili  accantonati  a  riserva  e  dell'importo
corrispondente alla somma degli investimenti in  beni  strumentali  e
del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del
reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata  in   aumento,
rispettivamente, degli utili accantonati  a  riserva  e  dell'importo
corrispondente alla somma degli investimenti in  beni  strumentali  e
del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;
    b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma  28
che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti  in
beni strumentali e del costo del personale di cui allo  stesso  comma
28 e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva  di  cui
al comma 28 dell'esercizio successivo;
    c)  la  parte  dell'importo  corrispondente  alla   somma   degli
investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui  al
comma 28 che eccede gli utili  accantonati  a  riserva  di  cui  allo
stesso comma 28 e' computata in aumento  dell'importo  corrispondente
alla somma degli investimenti in beni strumentali  e  del  costo  del
personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.
  31. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui  agli  articoli
da 117 a 129 del  medesimo  testo  unico,  l'importo  su  cui  spetta
l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei  commi
da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante  al
consolidato, e' utilizzato dalla societa'  o  ente  controllante,  ai
fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a  concorrenza  del
reddito  eccedente  le   perdite   computate   in   diminuzione.   Le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  all'importo
determinato dalle societa' e dagli enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
1986, che esercitano l'opzione per il  consolidato  mondiale  di  cui
agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  32. In caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale,  ai  sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
l'importo  su  cui  spetta  l'applicazione   dell'aliquota   ridotta,
determinato dalla societa' partecipata ai sensi dei commi da 28 a  30
del presente articolo,  e'  attribuito  a  ciascun  socio  in  misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La  quota
attribuita  non  utilizzata  dal  socio  e'  computata   in   aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28
a 30.
  33. Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai
fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria; se i predetti soggetti operano in  regime  di
contabilita' semplificata, le  disposizioni  stesse  si  applicano  a
condizione che le scritture contabili  previste  dall'articolo  2217,
secondo  comma,  del  codice  civile  siano  integrate  con  apposito
prospetto da cui risultino la destinazione a  riserva  dell'utile  di
esercizio e le vicende della riserva.  L'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche  e'  determinata  applicando  alla  quota  parte  del
reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote  di
cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
ridotte di nove punti percentuali a partire da quella piu' elevata.
  34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33  sono  cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
  35. E' istituita l'imposta sui servizi digitali.
  36. Sono soggetti  passivi  dell'imposta  sui  servizi  digitali  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello
di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:
    a) un ammontare complessivo  di  ricavi  ovunque  realizzati  non
inferiore a euro 750.000.000;
    b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali,  di  cui
al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato  non  inferiore  a
euro 5.500.000.
  37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti  dalla  fornitura  dei
seguenti servizi:
    a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita'  mirata
agli utenti della medesima interfaccia;
    b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale  multilaterale
che consente agli utenti di essere in contatto e  di  interagire  tra
loro, anche al fine di facilitare la  fornitura  diretta  di  beni  o
servizi;
    c)  trasmissione  di  dati  raccolti   da   utenti   e   generati
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
  38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai  servizi  di  cui  al
comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice
civile, si considerano controllati, controllanti o controllati  dallo
stesso soggetto controllante.
  39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
  40. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un  ricavo  si
considera tassabile in un determinato periodo d'imposta  se  l'utente
di un servizio tassabile e' localizzato nel territorio dello Stato in
detto periodo. Un utente  si  considera  localizzato  nel  territorio
dello Stato se:
    a) nel caso di un servizio di cui al comma  37,  lettera  a),  la
pubblicita' figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui  il
dispositivo e' utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo
d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
    b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:
      1) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo
nel territorio dello Stato in detto periodo  d'imposta  per  accedere
all'interfaccia digitale e conclude un'operazione  corrispondente  su
tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
      2) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero  1),  l'utente
dispone di un conto per la totalita' o  una  parte  di  tale  periodo
d'imposta che gli consente di  accedere  all'interfaccia  digitale  e
tale conto e' stato aperto utilizzando un dispositivo nel  territorio
dello Stato;
    c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati
generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel  territorio
dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale
periodo  d'imposta  o  di  un  periodo  d'imposta  precedente,   sono
trasmessi in detto periodo d'imposta.
  41. L'imposta dovuta si ottiene applicando  l'aliquota  del  3  per
cento all'ammontare dei  ricavi  tassabili  realizzati  dal  soggetto
passivo in ciascun trimestre.
  42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro
il mese successivo a ciascun trimestre  e  alla  presentazione  della
dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi  tassabili  prestati
entro quattro mesi dalla  chiusura  del  periodo  d'imposta.  Con  il
decreto di cui al comma 45 puo' essere previsto che, per le  societa'
appartenenti al medesimo gruppo, per  l'assolvimento  degli  obblighi
derivanti  dalle  disposizioni  relative  all'imposta   sui   servizi
digitali sia nominata una singola societa' del gruppo.
  43. I soggetti non residenti, privi di stabile  organizzazione  nel
territorio  dello  Stato  e  di  un  numero  identificativo  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso  di  un  anno  solare
realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono  fare  richiesta
all'Agenzia  delle  entrate  di  un  numero  identificativo  ai  fini
dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta e' effettuata secondo
le modalita' previste dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 46. I soggetti residenti nel territorio
dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti  di  cui
al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per
le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui
servizi digitali.
  44. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
dell'imposta  sui  servizi  digitali,   nonche'   per   il   relativo
contenzioso, si applicano le  disposizioni  previste  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
  45. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentiti
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia  digitale,  da
emanare entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabilite  le  disposizioni   di   attuazione
dell'imposta sui servizi digitali.
  46. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite le  modalita'  applicative  delle  disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali.
  47. Le disposizioni relative all'imposta sui  servizi  digitali  si
applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di  cui  al  comma
45.
  48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.
  49. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle  Camere
una relazione annuale sullo  stato  di  attuazione  e  sui  risultati
conoscitivi  ed  economici  derivanti  dalle  disposizioni   relative
all'imposta sui servizi digitali. Nella  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle  finanze  presenta  una  relazione
sull'attuazione della disciplina  relativa  all'imposta  sui  servizi
digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli  effetti  finanziari
derivanti dagli stessi.
  50. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, sono abrogati.
  51. L'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato.
  52. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2018  e'  effettuata
considerando quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51.
  53. L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e' sostituito dal seguente:
  « Art. 10-bis.  -  (Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori  sanitari)  -  1.  Per  il
periodo d'imposta 2019, i  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
Sistema  tessera   sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  non
possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,
n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono  da  inviare  al
Sistema tessera  sanitaria.  I  dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema
tessera sanitaria possono  essere  utilizzati  solo  dalle  pubbliche
amministrazioni per  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della salute e per la pubblica amministrazione,  sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei
principi in materia di  protezione  dei  dati  personali,  anche  con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, i termini e gli ambiti  di  utilizzo  dei  predetti  dati  e  i
relativi limiti, anche temporali,  nonche',  ai  sensi  dell'articolo
2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i tipi di  dati  che  possono  essere  trattati,  le  operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
e le liberta' dell'interessato ».
  54. All'articolo 17 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
al comma 1, lettera c),  il  capoverso  6-quater  e'  sostituito  dal
seguente:
  « 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei  redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  e  dei  relativi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo
di cui al  comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica dei dati, relativi a  tutti  i  corrispettivi
giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi
al Sistema tessera sanitaria possono  essere  utilizzati  solo  dalle
pubbliche amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia tributaria e doganale,  ovvero  in  forma  aggregata  per  il
monitoraggio della spesa sanitaria pubblica  e  privata  complessiva.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con i Ministri  della  salute  e  per  la  pubblica  amministrazione,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei
predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi
dell'articolo 2-sexies del codice di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere  trattati,  le
operazioni  eseguibili,  le  misure  appropriate  e  specifiche   per
tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato ».
  55. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «  Al  medesimo
soggetto il contributo e' concesso sotto forma di  credito  d'imposta
di  pari  importo,  da   utilizzare   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;
    b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
,  e  il  suo  utilizzo  e'  consentito  a  decorrere   dalla   prima
liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al
mese in cui e' stata registrata la fattura  relativa  all'acquisto  o
all'adattamento  degli  strumenti  mediante  i  quali  effettuare  la
memorizzazione e la trasmissione di  cui  al  comma  1  ed  e'  stato
pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo »;
    c) al quarto periodo, le parole:  «  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle  seguenti:
« dal 1° gennaio 2019 ».
  56. All'articolo 10 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
il comma 02 e' abrogato.
  57.  L'articolo  4-ter,  comma  1,  lettera  o),  numero  1),   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  che,  introducendo  il  numero
4-bis della tabella A del testo unico di cui al  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova  aliquota  dell'accisa
da applicare  al  gasolio  commerciale  usato  come  carburante,  con
superamento  degli  effetti  di  rideterminazione  in  riduzione  del
credito d'imposta di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  20  febbraio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta  nel  senso
che e' da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  58. Dall'attuazione di quanto disposto  dal  comma  57  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  59.  Il  canone  di  locazione  relativo  ai  contratti   stipulati
nell'anno 2019, aventi ad  oggetto  unita'  immobiliari  classificate
nella categoria  catastale  C/1,  di  superficie  fino  a  600  metri
quadrati, escluse le pertinenze,  e  le  relative  pertinenze  locate
congiuntamente, puo', in alternativa  rispetto  al  regime  ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone  fisiche,  essere  assoggettato  al  regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per  cento.  Tale  regime
non e' applicabile ai contratti  stipulati  nell'anno  2019,  qualora
alla data del 15 ottobre 2018  risulti  in  corso  un  contratto  non
scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
  60. Al fine di favorire processi di  trasformazione  tecnologica  e
digitale secondo il  modello  «  Industria  4.0  »,  le  disposizioni
dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  si
applicano, nelle misure previste al comma 61 del  presente  articolo,
anche  agli  investimenti  in  beni  materiali   strumentali   nuovi,
destinati a strutture produttive situate nel territorio dello  Stato,
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero  entro  il  31  dicembre
2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il  relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione.
  61. La maggiorazione del costo di acquisizione  degli  investimenti
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a
2,5 milioni  di  euro;  nella  misura  del  100  per  cento  per  gli
investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  e
nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre  10  milioni
di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del  costo  non
si applica sulla  parte  di  investimenti  complessivi  eccedente  il
limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non  si  applica  agli
investimenti che beneficiano delle disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco  di
cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
  63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60  e  62,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  64.  Resta  ferma  l'applicazione   della   disposizione   di   cui
all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta
ferma, inoltre,  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1,  commi  35  e  36,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e per quello  successivo  e'  effettuata
considerando quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi  60
e 62.
  66. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio
2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno
2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.
  67.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 14:
      1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
      2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le  parole:  «
sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 »
e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal  1°  gennaio  2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;
      3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;
    b) all'articolo 16:
      1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
      2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno  2017  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le
parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».
  68. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  Per
l'anno 2019 ».
  69. Per le societa' di  cui  all'articolo  112,  comma  7,  alinea,
ultimo periodo, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi  previste  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
  70. All'articolo 3 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
riguardante il credito d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per  cento,  elevata
al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;
    b) al comma 3, le parole: « euro 20  milioni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « euro 10 milioni »;
    c) al comma 6:
      1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
    « a) personale dipendente  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo;
    a-bis) personale titolare di un rapporto  di  lavoro  autonomo  o
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo »;
      2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
    « c) contratti stipulati  con  universita',  enti  di  ricerca  e
organismi equiparati per il diretto svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta;  contratti
stipulati con  imprese  residenti  rientranti  nella  definizione  di
start-up innovative, di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione  di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, per il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in  entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo  gruppo
dell'impresa committente. Si  considerano  appartenenti  al  medesimo
gruppo le imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un
medesimo soggetto ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
compresi i soggetti  diversi  dalle  societa'  di  capitali;  per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell'imprenditore,  individuati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
    c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c)  per  il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione  che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa
committente.  Si  considerano  appartenenti  al  medesimo  gruppo  le
imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un  medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  compresi  i
soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le  persone  fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli  o  diritti  posseduti
dai familiari dell'imprenditore, individuati ai  sensi  dell'articolo
5, comma 5, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
    «  d-bis)  materiali,  forniture  e   altri   prodotti   analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca  e  sviluppo  anche
per la realizzazione di prototipi o  impianti  pilota  relativi  alle
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale  di  cui
alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si  applica
nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti  tra  le
spese ammissibili comporti una riduzione  dell'eccedenza  agevolabile
»;
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    « 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50  per
cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1  proporzionalmente
riferibile alle spese indicate alle lettere  a)  e  c)  del  comma  6
rispetto alle  spese  ammissibili  complessivamente  sostenute  nello
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per  cento
sulla parte residua »;
    e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
subordinatamente   all'avvenuto   adempimento   degli   obblighi   di
certificazione previsti dal comma 11 »;
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    «  11.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   credito   d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile  predisposta  dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata  dal  soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro  di
cui al comma 3 »;
    g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
    «  11-bis.  Ai  fini  dei  successivi   controlli,   le   imprese
beneficiarie  del  credito  d'imposta  sono  tenute  a   redigere   e
conservare  una  relazione  tecnica  che  illustri  le  finalita',  i
contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte
in  ciascun  periodo  d'imposta  in  relazione  ai  progetti   o   ai
sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso  di
attivita' di ricerca e sviluppo  organizzate  e  svolte  internamente
all'impresa,  deve  essere  predisposta  a  cura   del   responsabile
aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo  o  del  responsabile
del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata  dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca  siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve  essere  redatta  e
rilasciata all'impresa dal  soggetto  commissionario  che  esegue  le
attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di  obblighi
formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 27  maggio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;
    h) al comma 12, le parole: « Nei confronti  del  revisore  legale
dei conti o del professionista responsabile  della  revisione  legale
dei conti » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  Nei  confronti  del
soggetto incaricato ».
  71. Le disposizioni del comma 70  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2018,
ad eccezione di quelle recate dalle  lettere  e),  f)  e  g),  i  cui
effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta  data  del  31
dicembre 2018.
  72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito  d'imposta  per
spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti  commissionari  che
eseguono attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  per  conto  di  imprese
residenti o localizzate in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,
negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo
ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del
calcolo  del  credito  d'imposta  attribuibile   assumono   rilevanza
esclusivamente  le  spese  ammissibili  relative  alle  attivita'  di
ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori  o  strutture
situati nel territorio dello Stato italiano.
  73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste  e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico,  nonche'  al
fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di
rifiuti non riciclabili derivanti  da  materiali  da  imballaggio,  a
tutte le imprese che acquistano  prodotti  realizzati  con  materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero  che  acquistano  imballaggi  biodegradabili  e   compostabili
secondo la normativa UNI EN  13432:2002  o  derivati  dalla  raccolta
differenziata della  carta  e  dell'alluminio  e'  riconosciuto,  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito  d'imposta  nella  misura
del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per  i  predetti
acquisti.
  74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' riconosciuto fino  a
un importo massimo annuale di euro 20.000 per  ciascun  beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro  annui  per  gli
anni 2020 e 2021.
  75. Il credito d'imposta di cui  al  comma  73  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Il
credito e' utilizzabile  a  decorrere  dal  1°  gennaio  del  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  sono  stati  effettuati  gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del
credito  d'imposta,  il  modello  F24  e'  presentato  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma  sono  stanziati  su  apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
  76. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare la natura ecosostenibile  dei  prodotti  e  degli
imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale,  nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione  del  credito
d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.
  77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
comma 97, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I  conseguenti
risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma
74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di  formazione
del personale dipendente nel settore delle  tecnologie  previste  dal
Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da  46  a
55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese
di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2018.
  79. Il credito d'imposta di cui al  comma  78,  fermo  restando  il
limite massimo annuale di 300.000 euro, e'  attribuito  nella  misura
del 50 per cento delle  spese  ammissibili  sostenute  dalle  piccole
imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle  medie  imprese.
Alle grandi imprese, come individuate ai  sensi  dell'allegato  I  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
il credito d'imposta e' attribuito  nel  limite  massimo  annuale  di
200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
  80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78  e  79  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4  maggio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
  81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 e' autorizzata la  spesa  di
250 milioni di euro per l'anno 2020.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del  credito
d'imposta ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  82. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera  b)  e'
aggiunta la seguente:
    « b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),
b) e c), se svolte da fondazioni delle ex  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza,  a  condizione  che   gli   utili   siano
interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  natura  sanitaria   o
socio-sanitaria e che non sia  deliberato  alcun  compenso  a  favore
degli organi amministrativi ».
  83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui  al  comma
82 si applicano ai  sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  deminimis  »,  e  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore agricolo.
  84. Al  fine  di  favorire  la  formazione  e  la  riqualificazione
professionale  delle  persone  con  disabilita',  delle  vittime   di
infortuni sul  lavoro  e  di  malattie  professionali  e  delle  loro
famiglie, a decorrere dall'anno 2019 e'  attribuito  all'Istituto  di
riabilitazione e formazione (IRFA)  dell'Associazione  nazionale  fra
lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo
di 1,5 milioni di euro.
  85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche   sociali,   con   proprio   decreto,   dispone   il
trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento
del  contributo  di  cui  al  comma  84  spettante  per   l'anno   di
riferimento, a titolo di primo acconto.
  86.  Entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello   di
erogazione del primo acconto di cui al comma  85,  l'IRFA  dell'ANMIL
trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  un
rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.
  87. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile,  il
Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   provvede
all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a  titolo  di
saldo.
  88.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato   a
prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro
di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2019.
  89. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli  anni  2017  e  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per  ciascuno
dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».
  90. All'articolo 1, comma 160, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al  2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e  le  parole:  «  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dall'anno 2017 ».
  91. I contributi di importo fino a  50  milioni  di  euro  concessi
dallo  Stato  a  societa'  partecipate  dallo  Stato  medesimo  o  ad
organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di  societa'
di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria,  con  la
finalita' di effettuare  investimenti  di  pubblico  interesse,  sono
erogati  dallo  Stato,  a  titolo  definitivo,  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento  in  forma   globale,   ovvero   quota
imponibile  piu'   IVA,   e   progressivamente   alla   realizzazione
dell'intervento medesimo, se  il  provvedimento  di  concessione  del
contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ».
  92. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui  al
comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga  il
contributo con le medesime modalita' di  cui  al  comma  91,  ma  con
finalita' di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata  a
titolo di IVA, che dovra' essere  rimborsata  dal  beneficiario  allo
Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.
  93. I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la
relativa  attivita'  di  rendicontazione  non  si  sia  conclusa   e,
comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la
liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono  presenti  oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  94. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 e'
subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione  europea
ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006.
  95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione  di  740
milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per  l'anno
2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
  96. Il fondo di cui al comma 95 e' finalizzato  al  rilancio  degli
investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  allo
sviluppo del Paese. Una quota  del  fondo  di  cui  al  comma  95  e'
destinata alla realizzazione,  allo  sviluppo  e  alla  sicurezza  di
sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere  sul
fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza  risorse  pari
ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro  per  il
2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022,
180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200
milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per  il  2026  e  10
milioni di euro per il 2027.
  97. In sede  di  aggiornamento  del  contratto  di  programma  ANAS
2016-2020, una quota delle risorse  da  contrattualizzare  o  che  si
rendano disponibili nell'ambito delle  finalita'  gia'  previste  dal
vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2019  e  2020,  viene  destinata  alla  progettazione  e   alla
realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli
svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.
  98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati, sulla base  di  programmi  settoriali  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.  I
decreti di cui al periodo  precedente  individuano  i  criteri  e  le
modalita'  per   l'eventuale   revoca   degli   stanziamenti,   anche
pluriennali,  non  utilizzati  entro   diciotto   mesi   dalla   loro
assegnazione  e  la  loro  diversa  destinazione  nell'ambito   delle
finalita' previste dai commi da 95 a 106. In  tal  caso  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.  Nel  caso
in cui siano  individuati  interventi  rientranti  nelle  materie  di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi, sono adottati appositi decreti previa  intesa  con  gli  enti
territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali  esprimono  il  proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale
termine, i decreti possono essere  adottati  anche  in  mancanza  del
predetto parere. I medesimi  decreti  indicano,  ove  necessario,  le
modalita' di utilizzo  dei  contributi,  sulla  base  di  criteri  di
economicita'  e  di  contenimento  della  spesa,   anche   attraverso
operazioni  finanziarie  con  oneri  di  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,  con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi  e
prestiti   Spa   e   con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo  sono  adottati
entro il 31 gennaio 2019.
  99. All'articolo 44, comma  6-ter,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo le parole: « degli  edifici  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e delle infrastrutture ».
  100. Per i programmi di riqualificazione urbana  (PRU)  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  296  del  21  dicembre
2015,  nel  caso  di  interruzione  delle   attivita'   di   cantiere
determinata  da  eventi  indipendenti  dalla  volonta'  delle   parti
contraenti (forza maggiore), tutti i termini  dell'articolo  1  dello
stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo
di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio  di  vigilanza.
Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali  sia
stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione  in
materia di  lavori  pubblici;  per  «  opere  private  avviate  »  si
intendono quelle  per  le  quali  sia  stata  presentata  all'ufficio
competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta
ferma  la  facolta'  del  collegio  di  vigilanza  di  modificare  il
cronoprogramma.
  101. Per l'adempimento degli obblighi del  contratto  di  servizio,
ivi inclusi quelli per lo  sviluppo  della  programmazione  digitale,
alla  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana  Spa  e'   riconosciuto   un
contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  102. Al  fine  di  sostenere  la  diffusione  della  micromobilita'
elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi  e
sostenibili, nelle citta' e'  autorizzata  la  sperimentazione  della
circolazione su strada  di  veicoli  per  la  mobilita'  personale  a
propulsione prevalentemente elettrica,  quali  segway,  hoverboard  e
monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  definiti  le  modalita'   di
attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
  103. All'articolo 7 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9  e'  inserito  il
seguente:
    « 9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i  comuni
consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai  veicoli  a
propulsione elettrica o ibrida ».
  104.  Allo  scopo  di  finanziare   interventi   finalizzati   alla
progettazione delle autostrade ciclabili, e' istituito,  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  il
Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di  2  milioni
di  euro  per  l'anno  2019.   Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonche'  le
modalita' di verifica e controllo dell'effettivo  utilizzo  da  parte
degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di cui
al presente comma.
  105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo
di cui  al  comma  95  del  presente  articolo,  anche  in  relazione
all'effettivo utilizzo delle  risorse  assegnate,  tenuto  conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno,  illustra,  in
una apposita sezione della relazione di  cui  all'articolo  1,  comma
1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato  dei  rispettivi
investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione  delle
principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170  e'  autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  a
favore dell'Agenzia del demanio.
  107. Per l'anno 2019,  sono  assegnati  ai  comuni  contributi  per
investimenti per la messa in sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni
di euro. I contributi di cui al periodo  precedente  sono  assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno,  ai
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti  nella  misura  di
40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  2.000  e  5.000
abitanti  nella  misura  di  50.000  euro  ciascuno,  ai  comuni  con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  70.000  euro
ciascuno e ai comuni con popolazione tra  10.001  e  20.000  abitanti
nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,  il
Ministero   dell'interno   da'   comunicazione   a   ciascun   comune
dell'importo del contributo ad esso spettante.
  108. Il comune beneficiario del contributo puo'  finanziare  uno  o
piu' lavori pubblici, a condizione che  gli  stessi  non  siano  gia'
integralmente finanziati da altri soggetti  e  che  siano  aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella  prima  annualita'  dei  programmi
triennali di cui all'articolo 21 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori  e  gli
interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli
articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del  citato  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  107  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.
  110. I contributi di cui al comma 107 sono  erogati  dal  Ministero
dell'interno agli enti  beneficiari,  per  il  50  per  cento  previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante  50
per  cento  previa  trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  102  del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  111.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo
del contributo, il medesimo contributo e' revocato,  in  tutto  o  in
parte,  entro  il  15  giugno  2019,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi  di  cui
al periodo precedente sono assegnate, con  il  medesimo  decreto,  ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza di cui al comma 109, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il
15 ottobre 2019.
  112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a
111 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando  le  opere  sotto  la   voce   «   Contributo   piccoli
investimenti legge di bilancio 2019 ».
  113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi
da 107 a 112.
  114. I comuni rendono nota la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui
al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche. Il sindaco deve fornire  tali  informazioni  al  consiglio
comunale nella prima seduta utile.
  115. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse  per  il
finanziamento del fondo per la progettazione  di  fattibilita'  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del
Paese, relative al settore di spesa  delle  «  infrastrutture,  anche
relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura  e
depurazione », ed iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotta  di  30  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  116. Al fine di semplificare e rafforzare il  settore  del  venture
capital e il tessuto economico-produttivo  del  Paese,  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni
di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa  -  Invitalia  SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui  all'articolo  23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  all'articolo  1,
comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma  121  del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a condizione  che
dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive  da  parte  del
soggetto  acquirente.  Con  direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e  i  termini  della
cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di  cui
al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei
diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di  titolare
di quote dei fondi di investimento.
  117. Per le finalita' e alle condizioni previste dal comma 116,  e'
attribuito all'Istituto nazionale di promozione di  cui  all'articolo
1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  diritto  di
opzione per l'acquisto della quota  di  partecipazione  azionaria  in
Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da  essa
gestiti, da esercitare nel termine e con le modalita' stabilite nella
direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma  116,
ove ritenuti congrui.
  118. Nel caso  di  cessione  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  la
gestione delle attivita' e delle risorse di cui  al  comma  116  gia'
affidate  a  Invitalia  sulla  base  di  provvedimenti  normativi   e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge prosegue in capo al  medesimo  gestore,  o  ad  altra  societa'
veicolo  eventualmente  costituita  a  seguito   di   operazioni   di
aggregazione  del  gestore  con  altri  soggetti.  I  termini  e   le
condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso
essere ridefiniti, nel rispetto della normativa  di  riferimento,  da
una nuova convenzione sottoscritta tra il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Invitalia e il soggetto  gestore,  in  sostituzione  delle
disposizioni regolamentari  e  convenzionali  che  disciplinano  tale
gestione.
  119. In caso di cessione  della  partecipazione  di  controllo,  la
restante partecipazione di Invitalia in  Invitalia  SGR  puo'  essere
trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza
pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in  deroga
alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica.
  120. Per le finalita' di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  secondo  le  modalita'  definite  nel
regolamento di gestione del Fondo, anche »;
    b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento  della  consistenza
complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la
percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo
le modalita' definite nel regolamento di gestione del Fondo ».
  121. Le risorse per complessivi 200 milioni di  euro  di  cui  alla
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018,  assegnate  con  decreto
del Ministero dello sviluppo  economico  7  maggio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad  Invitalia,
a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitivita'
FSC  2014-2020  »,  per  la  costituzione,  unitamente  a   eventuali
ulteriori risorse  finanziarie  proprie,  di  un  apposito  fondo  di
reindustrializzazione,  denominato  «  Italia  Venture  III  »,  gia'
affidato in gestione a Invitalia SGR con il  medesimo  decreto,  sono
assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le  utilizza  per
le finalita' di cui  al  comma  116  in  quanto  compatibili  con  le
politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  di
concerto con il Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata  per
la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1,  comma
703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  assicurando
l'informativa al CIPE.
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780
milioni di euro per l'anno 2019,  di  3.180,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 1.255 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di  1.855
milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per  l'anno
2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755  milioni  di
euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per  l'anno  2026,  di
2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per  l'anno  2033  e  di  1.500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  123. Il fondo di cui al comma 122 e' destinato, oltre  che  per  le
finalita' previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al  rilancio  degli
investimenti degli enti territoriali.
  124. Al fine di soddisfare la migliore  realizzazione  dei  servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione  delle  risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il  consenso  dei  lavoratori
interessati, personale assegnato da altri  enti  cui  si  applica  il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali
per periodi predeterminati e  per  una  parte  del  tempo  di  lavoro
d'obbligo,  mediante  convenzione  e  previo  assenso  dell'ente   di
appartenenza. La convenzione definisce,  tra  l'altro,  il  tempo  di
lavoro  in  assegnazione,  nel  rispetto  del   vincolo   dell'orario
settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti
gli altri  aspetti  utili  per  regolare  il  corretto  utilizzo  del
lavoratore. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 14 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.
  125. A fronte degli effetti derivati sul territorio  della  regione
Liguria  a  causa  degli  eccezionali  eventi  meteorologici   marini
verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre  2018,  e'  assegnata
per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria  in  qualita'  di
Commissario  delegato  ai   sensi   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre  2018  la
somma di 8.000.000 di euro per  la  realizzazione  di  interventi  di
progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli  eventi
meteorologici.
  126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, alimentato con le risorse residue  del
fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra
lo Stato e le regioni a statuto speciale  di  cui  al  comma  875,  a
investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade.
In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di
cui al comma 875 entro il termine del 31 gennaio 2019, le  somme  del
fondo di cui al primo periodo  non  utilizzate  sono  destinate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il  20  febbraio  2019,  ad
incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i
destinatari anche le province e le citta'  metropolitane,  nonche'  i
contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il  decreto
e' comunque emanato entro il 10 marzo 2019.
  127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle  aree
industriali dismesse, all'articolo  1,  comma  266,  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  le  parole:  «  e  infrastrutture  di  aree
industriali  dismesse   »   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «
infrastrutture e sistemi di mobilita' a basso impatto ambientale  fra
le  aree  industriali  dismesse  e  l'esistente  rete  del  trasporto
pubblico ».
  128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della  linea
ferroviaria   Biella-Novara,   e'    riconosciuto    un    contributo
straordinario alla regione Piemonte di importo pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  129. Per l'anno 2019 e' autorizzata  la  spesa  di  4.725.000  euro
quale contributo straordinario per i lavori di recupero,  risanamento
conservativo e  manutenzione  straordinaria  dell'edificio  demaniale
Palazzo Firenze, sede della « Societa' Dante Alighieri ».
  130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, le parole: « 1.000 euro », ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro ».
  131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, e'  autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2020.
  132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  133. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei e di assicurare la continuita'  territoriale,  per
l'aeroporto di Crotone e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro
per ciascun anno del triennio 2019-2021.
  134.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il   periodo
2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, nel  limite  complessivo
di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al  2025,  di  270
milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli
anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno  2033.  Gli
importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi  di  cui
al periodo precedente sono indicati nella  tabella  1  allegata  alla
presente  legge  e  possono  essere  modificati  a   invarianza   del
contributo complessivo, mediante accordo  da  sancire,  entro  il  31
gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  135. I contributi per gli investimenti di cui  al  comma  134  sono
assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni
a statuto ordinario ai comuni del  proprio  territorio  entro  il  30
ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo
assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti per:
    a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
    b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
    c) la messa in sicurezza degli edifici, con  precedenza  per  gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dei comuni.
  136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  135  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle
risorse. I  risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta  sono
vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare  esecuzione   e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti,
per le medesime finalita' previste dal comma 135,  a  condizione  che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla
regolare esecuzione.
  137. Le regioni a statuto ordinario pongono  in  essere  le  azioni
necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni
beneficiari dei contributi ed  effettuano  un  controllo  a  campione
sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
  138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a
137 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  legge
di bilancio 2019 ».
  139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai  comuni
contributi per investimenti relativi a opere pubbliche  di  messa  in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite  complessivo  di
250 milioni di euro annui per gli anni  dal  2021  al  2025,  di  400
milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli
anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro  annui  per  gli  anni
2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di
opere integralmente finanziate da altri soggetti.
  140. Gli enti di cui  al  comma  139  comunicano  le  richieste  di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del
contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad
eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  Per
ciascun anno:
    a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite  in
uno strumento programmatorio;
    b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite  massimo
di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione  fino  a  5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione
superiore a 25.000 abitanti;
    c)  il  contributo  puo'  essere  richiesto  per   tipologie   di
investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la
trasmissione delle domande.
  141. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  ente  e'
determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente  all'anno
di  riferimento   del   contributo,   con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo il seguente ordine di priorita': a) investimenti  di
messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;  b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti  e  viadotti;  c)
investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza  per
gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c),  qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a  favore  degli  enti  che
presentano la minore incidenza del risultato di  amministrazione,  al
netto della  quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di
competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
risultanti dai rendiconti  della  gestione  del  penultimo  esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai  comuni
con risultato di amministrazione, al netto della  quota  accantonata,
negativo,  un  ammontare  non  superiore  alla  meta'  delle  risorse
disponibili.
  142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al  rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118,  alla  banca  dati   delle   amministrazioni   pubbliche.   Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli
enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  hanno
trasmesso alla  citata  banca  dati  i  documenti  contabili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b)  ed  e),  e  all'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  143. L'ente beneficiario del contributo di  cui  al  comma  139  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al  comma  141.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  144  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
  144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono
erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari  per  il  20
per  cento  entro  il  28  febbraio  dell'anno  di  riferimento   del
contributo, per il 60 per cento  entro  il  31  luglio  dell'anno  di
riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento
dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma
146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
  145. Nel caso di mancato rispetto dei termini  e  delle  condizioni
previsti dai commi  143  e  144,  il  contributo  e'  recuperato  dal
Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a
145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  legge
di bilancio 2019 ».
  147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
139.
  148.  Il  Ministero   dell'interno   puo'   stipulare   un'apposita
convenzione con la Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  quale  istituto
nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1,  comma  826,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per  disciplinare  le  attivita'  di
supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del
fondo di cui al comma 139, con oneri  posti  a  carico  del  medesimo
fondo.
  149.  Al  fine  di  incentivare  le  maggiori  attivita'  rese   in
particolare nel settore della  depenalizzazione  e  dell'immigrazione
dal personale  dell'amministrazione  civile  dell'Interno,  il  fondo
risorse decentrate del personale contrattualizzato non  dirigente  e'
incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle  annualita'  del
biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
E'  altresi'  incrementato  di  500.000  euro  per   ciascuna   delle
annualita' del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2021 il  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  la
retribuzione di  risultato  del  personale  di  livello  dirigenziale
contrattualizzato.
  150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga  ai
limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
  151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro  per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro  a  decorrere  dal  2019,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere  dal  2019,  mediante
riduzione delle spese relative ai compensi per  lavoro  straordinario
del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del  programma
« Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
» nell'ambito della missione « Ordine pubblico  e  sicurezza  »,  del
programma « Servizi e  affari  generali  per  le  amministrazioni  di
competenza » nell'ambito della missione  «  Servizi  istituzionali  e
generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  e  del  programma   «
Prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico  »  nell'ambito  della
missione « Soccorso civile ». E'  conseguentemente  rideterminato  in
riduzione il limite di spesa  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017;
    c) quanto a 13 milioni di euro a  decorrere  dal  2021,  mediante
riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.
  152. Il fondo di cui al primo periodo del  comma  149  puo'  essere
ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di  euro
a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente
derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione  dei  settori
di  spesa  relativi  all'acquisizione  dei  servizi  di  noleggio   e
assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  »  nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza »,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno.  Le  misure  e  i  conseguenti
risparmi sono individuati con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  153. Al fine di accelerare la predisposizione  e  l'attuazione  del
Piano nazionale di interventi  nel  settore  idrico,  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni  due  anni,  tenendo
conto dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  in  corso  di
realizzazione  gia'  inseriti  nel  medesimo  Piano  nazionale,  come
risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni
esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti,  da  realizzare
per  il  potenziamento,   il   ripristino   e   l'adeguamento   delle
infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare  la  dispersione
delle  risorse  idriche,  con  preferenza  per  gli  interventi   che
presentano tra loro sinergie  e  complementarita'  tenuto  conto  dei
Piani  di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle  Autorita'   di
distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;
    b) al comma 517:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    « a) raggiungimento di adeguati livelli di  qualita'  tecnica,ivi
compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse
idriche »;
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli  enti  di
governo dell'ambito, d'intesa con  gli  altri  soggetti  responsabili
della realizzazione degli interventi, trasmettono  all'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi del comma 528, secondo le modalita' dalla medesima previste,  i
dati necessari ad individuare lo  stato  iniziale  delle  dispersioni
idriche, nonche' gli  interventi  volti  alla  progressiva  riduzione
delle stesse. Entro sessanta giorni  dalla  richiesta,  gli  Enti  di
governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,
eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;
    c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente:
  « 523-bis. I soggetti realizzatori possono  altresi'  avvalersi  di
enti pubblici e societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica,  anche  per  gli
interventi previsti nel Piano nazionale di cui  al  comma  516  e  di
quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate  a  valere  su
altre risorse finanziarie nazionali ed europee  che  concorrono  agli
obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;
    d) al comma 525:
      1) al primo periodo, le parole:  «  i  casi  di  inerzia  e  di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione
e degli altri  soggetti  responsabili,  e  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « i casi  di  inerzia  e  di  inadempimento  degli  impegni
previsti, da parte degli enti di  gestione  e  degli  altri  soggetti
responsabili nonche', in caso di assenza del soggetto legittimato, »;
      2) al secondo periodo, dopo le  parole:  «  Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un  congruo
termine, » sono inserite le seguenti:  «  e  comunque  non  oltre  il
termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un  commissario
ad acta »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nomina  Commissario
straordinario di governo il  Segretario  generale  dell'Autorita'  di
distretto di riferimento »;
      3) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  Il
Segretario generale  dell'Autorita'  di  distretto,  in  qualita'  di
Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva  anche
per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in  mancanza
del gestore legittimato ad operare »;
      4) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli oneri per
i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal  decreto  di
nomina e posti a carico delle risorse destinate  agli  interventi.  I
compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 »;
      5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Nel  caso  sia
nominato  un  nuovo  Segretario  generale,   il   Commissario   cessa
dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario
».
  154. Per la medesima finalita' di cui al comma 153, all'articolo 21
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma  11,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «  e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti »;
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  « 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio  della  societa'
di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli  interventi  di
competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano  nazionale
di interventi nel settore idrico di cui all'articolo  1,  comma  516,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti  per  lo  sviluppo  e
negli  altri  programmi  finanziati  con  altre  risorse  finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso
articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205  del  2017,  nonche'
per la  realizzazione  degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al
Segretario  generale  dell'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo.  Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma  525,  della
citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un  numero
di massimo tre subcommissari in relazione alla portata  e  al  numero
degli interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del  personale
dell'Autorita' di distretto  dell'Appennino  Meridionale  e  di  enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica  competenza  tecnica;  al  Commissario  si
applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo
10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai  commi
5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n.  164.  A  tali  fini  l'Autorita'  di   distretto   dell'Appennino
Meridionale e' autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,
con contratto di lavoro a tempo determinato  non  rinnovabile  e  non
superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita'
di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'  svolte
dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di
personale previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in  ragione  d'anno.
Gli oneri per il compenso del Commissario e  dei  subcommissari  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
del Commissario e dei subcommissari  sono  stabiliti  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  Il  Commissario  provvede  al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui
al presente comma e dei relativi rapporti  attivi  e  passivi,  entro
sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel  caso
sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il  Commissario  cessa
dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario
».
  155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano  nazionale  di
interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e  per  il  finanziamento  della
progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano
e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal
2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi
».
  156. Per le erogazioni liberali in denaro  effettuate  nei  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2018,  per
interventi su edifici e terreni  pubblici,  sulla  base  di  progetti
presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto  idrogeologico,  della  realizzazione  o
della ristrutturazione di  parchi  e  aree  verdi  attrezzate  e  del
recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, spetta  un  credito
d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
  157. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  156  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonche'  ai  soggetti
titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei  ricavi
annui. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  156  e'
altresi'  riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate  ai
soggetti  concessionari  o  affidatari  dei  beni  oggetto  di   tali
interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di
pari importo.
  158. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito
d'imposta   e'   utilizzabile   tramite   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.
  159. Al credito d'imposta di cui ai commi  da  156  a  161  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388.
  160. I soggetti beneficiari delle erogazioni  liberali  di  cui  al
comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni
oggetto  degli  interventi,  comunicano  mensilmente   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  l'ammontare
delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel   mese   di   riferimento;
provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale  ammontare,
nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle  erogazioni  stesse,
tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una  pagina
dedicata e  facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari  delle
erogazioni liberali sono associati  tutte  le  informazioni  relative
all'intervento, i fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,
l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni  relative  alla
fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare  provvede  all'attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  161. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi  da  156  a  160,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2021.
  162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
individuata un'apposita Struttura per la  progettazione  di  beni  ed
edifici pubblici, di seguito denominata  Struttura.  Il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di organizzazione e  le
funzioni.
  163. Ferme restando le competenze delle altre  amministrazioni,  la
Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e  degli  enti
territoriali interessati, che ad essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e  senza  oneri
diretti di prestazioni professionali rese per gli  enti  territoriali
richiedenti, svolge le proprie funzioni,  nei  termini  indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
162,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   e   l'efficienza   della
progettazione e degli  investimenti  pubblici,  di  contribuire  alla
valorizzazione,  all'innovazione   tecnologica,   all'efficientamento
energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione  di
edifici e beni  pubblici,  alla  progettazione  degli  interventi  di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e
beni pubblici, anche in relazione all'edilizia  statale,  scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, nonche'  alla  predisposizione
di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e
opere similari e connesse  o  con  elevato  grado  di  uniformita'  e
ripetitivita'.
  164. Il personale tecnico della Struttura svolge  le  attivita'  di
propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio
nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune  collaborazioni
con gli altri organi dello Stato aventi competenze per  le  attivita'
di cui trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in  raccordo
con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
  165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti  dai
commi  da  162  a  170,   e'   autorizzata   l'assunzione   a   tempo
indeterminato, con destinazione alla Struttura, a  partire  dall'anno
2019, di un massimo di 300 unita' di  personale,  con  prevalenza  di
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno  pari  al  70
per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonche' con  qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'  assunto,
anche in momenti diversi, con procedura selettiva  pubblica,  le  cui
modalita' di svolgimento e  i  cui  criteri  per  la  selezione  sono
improntati a principi di trasparenza,  pubblicita',  imparzialita'  e
valorizzazione della professionalita'.
  166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120
unita' sono assegnate temporaneamente alle province delle  regioni  a
statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attivita' di cui
al  comma  164   nell'ambito   delle   stazioni   uniche   appaltanti
provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  167. Per garantire l'immediata operativita' della  Struttura  negli
ambiti  di  intervento  di  cui  al  comma  163,  in  sede  di  prima
applicazione dei commi da 162 a 170 e  limitatamente  alle  prime  50
unita' di personale, si puo' procedere al reclutamento,  prescindendo
da ogni formalita', attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il  consenso  dell'interessato  e  sulla
base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche
e per  singoli  progetti  di  interesse  specifico  per  le  predette
amministrazioni.
  168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente  e,  in
particolare, con il codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.
  169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono
esenti da imposte e tasse.
  170. Agli oneri connessi all'istituzione e al  funzionamento  della
Struttura, nonche' all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e
167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si
provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.
  171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per  investimenti
pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti
i livelli progettuali previsti dalla  normativa  vigente,  anche  con
riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di  partenariato
pubblico privato, all'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 54, dopo le  parole:  «  ammessi  al  cofinanziamento
comunitario »  sono  inserite  le  seguenti:  «  e  ai  contratti  di
partenariato pubblico privato », il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie  per  la  redazione
delle valutazioni di impatto ambientale e  dei  documenti  componenti
tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa  vigente  »,  il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «  Il  Fondo  puo'  essere
alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni  »  e  il
quinto periodo e' sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo  possono
essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi  e  prestiti
alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia  scolastica,
al dissesto idrogeologico,  alla  prevenzione  del  rischio  sismico,
nonche' ad opere da realizzare  mediante  contratti  di  partenariato
pubblico privato. Il Fondo  puo'  operare  in  complementarieta'  con
analoghi fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali »;
    b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede  al
rimborso alla Cassa depositi  e  prestiti,  trattenendo  le  relative
somme dai trasferimenti agli  enti  locali  e  alle  regioni  »  sono
sostituite dalle seguenti:  «  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  provvede  al  rimborso  alla  Cassa  depositi  e   prestiti.
Relativamente alle anticipazioni  a  favore  degli  enti  locali,  il
Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle
finanze quanto da esso rimborsato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1,  commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Relativamente  alle
anticipazioni a favore delle regioni, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme  dai
trasferimenti alle medesime regioni »;
    c) il comma 56 e' sostituito dal seguente:
  «  56.  I  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e  il
rimborso dei finanziamenti  del  Fondo  sono  stabiliti  dalla  Cassa
depositi   e   prestiti.   Le   anticipazioni   sono   concesse   con
determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare
l'importo  determinato  sulla  base   delle   tariffe   professionali
stabilite  dalla  vigente  normativa.  In   sede   di   domanda   dei
finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione
circa  la  corrispondenza  della   documentazione   presentata   alla
disciplina dei contratti pubblici »;
    d) il comma 56-bis e' abrogato;
    e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del  consiglio  di
amministrazione, » sono soppresse.
  172. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato.
  173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, puo' essere riservata,  sino  al  31  dicembre
2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle  esigenze  progettuali
degli  interventi  di  edilizia  scolastica.  Il  rimborso  di   tali
anticipazioni puo' essere effettuato dagli enti beneficiari a  valere
su risorse pubbliche relative al finanziamento  della  programmazione
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per  la  progettazione
di interventi di edilizia scolastica.
  174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione  di
fattibilita' tecnico-economica e definitiva per opere  da  realizzare
mediante contratti di partenariato pubblico privato,  all'articolo  4
della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Finanziamento della
progettazione »;
    b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;
    c) al comma 5, le parole: «  della  progettazione  preliminare  »
sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali, se redatto,  del  progetto  di  fattibilita'
tecnico-economica e del progetto definitivo  »,  dopo  le  parole:  «
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite  le  seguenti:  «
esclusivamente  per  opere  da  realizzare  mediante   contratti   di
partenariato pubblico privato  »,  e  gli  ultimi  due  periodi  sono
sostituiti dal seguente: « L'assegnazione puo'  essere  incrementata,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del
Fondo per la progettazione di  fattibilita'  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  di  cui
all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  « 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla  Cassa
depositi e prestiti,  con  proprie  determinazioni.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la  Cassa  depositi  e  prestiti,  sono  definiti  termini  e
condizioni di utilizzo delle risorse ».
  175. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma  174,  lettera  d),  per  la  gestione  delle   operazioni   di
finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17
maggio 1999, n. 144, si applicano  le  vigenti  disposizioni  fino  a
compimento degli ultimi atti  di  erogazione  e  rendicontazione.  Le
disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda
di utilizzo alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma 174, lettera d),  sono  riassegnate  al  medesimo  fondo  senza
vincoli di ripartizione.
  176. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal piano degli investimenti definito con  il  documento  di
economia e finanza regionale 2019-2021,  a  valere  su  finanziamenti
regionali, statali o dell'Unione europea,  nonche'  di  sostenere  le
analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo  territorio,  le
regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni  di
programmazione e realizzazione degli investimenti.
  177. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma  176,  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nei limiti della dotazione  organica,  le  regioni  possono
procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020
e 2021, mediante procedure selettive  pubbliche,  di  un  contingente
massimo di 50 unita' di personale di profilo tecnico di qualifica non
dirigenziale, per lo svolgimento  delle  procedure  disciplinate  dal
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, comprese le attivita' di responsabile  unico  del
procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
  178.  Le  assunzioni  con  contratti  di  lavoro  flessibile   sono
effettuate  dalle  regioni  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica  e   i   relativi   contratti   sono   soggetti
all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  179. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita e disciplinata, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione
per il supporto alle  attivita'  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri relative al coordinamento  delle  politiche  del  Governo  e
dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in  materia  di
investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma
180, denominata « InvestItalia », che opera alle  dirette  dipendenze
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo  con  la
Cabina  di  regia  Strategia  Italia,  di  cui  all'articolo  40  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  180. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti
le infrastrutture materiali e immateriali;
    b)   valutazione   delle   esigenze   di   ammodernamento   delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
    c)   verifica   degli   stati   di   avanzamento   dei   progetti
infrastrutturali;
    d) elaborazione di studi di fattibilita'  economico-giuridica  di
progetti di investimento in collaborazione con  i  competenti  uffici
del Ministero dell'economia e delle finanze;
    e)  individuazione  di  soluzioni   operative   in   materia   di
investimento,  in  collaborazione  con  i   competenti   uffici   dei
Ministeri;
    f)   affiancamento   delle   pubbliche   amministrazioni    nella
realizzazione dei piani e programmi di investimento;
    g)  individuazione  degli  ostacoli  e  delle  criticita'   nella
realizzazione degli investimenti ed elaborazione di  soluzioni  utili
al loro superamento;
    h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le  aree
di intervento di cui al presente comma;
    i) ogni altra attivita' o funzione che,  in  ambiti  economici  o
giuridici,  le  sia  demandata  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri.
  181.  A  InvestItalia  puo'  essere  assegnato  un  contingente  di
personale, anche estraneo alla pubblica  amministrazione,  dotato  di
elevata  qualificazione  scientifica  e  professionale,   individuato
tramite procedure che assicurino adeguata pubblicita' delle selezioni
e modalita' di svolgimento  che  garantiscano  l'imparzialita'  e  la
trasparenza.
  182. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabilite  le  misure  occorrenti  per
realizzare un efficace coordinamento delle attivita' di  InvestItalia
con quelle della Struttura di cui al comma 162,  nonche'  con  quelle
delle altre strutture competenti in  materia  di  investimenti  e  di
sviluppo infrastrutturale.
  183. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a  182  e
per lo svolgimento dei compiti  di  InvestItalia  e'  autorizzata  la
spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  184. I debiti delle persone  fisiche,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti
dai singoli carichi affidati  all'agente  della  riscossione  dal  1°
gennaio 2000 alla data del 31 dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e  dalle
attivita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  all'articolo  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  a
titolo di tributi e relativi interessi  e  sanzioni,  possono  essere
estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione
di difficolta' economica versando una somma  determinata  secondo  le
modalita' indicate dal comma 187 o dal comma 188.
  185. Possono  altresi'  essere  estinti  i  debiti  risultanti  dai
singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio
2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento
dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  alle  casse   previdenziali
professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori  autonomi
dell'INPS,  con  esclusione  di  quelli  richiesti   a   seguito   di
accertamento, che versano in una grave  e  comprovata  situazione  di
difficolta' economica, versando  una  somma  determinata  secondo  le
modalita' indicate dal comma 187 o dal comma 188,  da  utilizzare  ai
fini  assicurativi  secondo  le  norme  che  regolano   la   gestione
previdenziale interessata.
  186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste  una  grave  e
comprovata situazione di difficolta' economica  qualora  l'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) del  nucleo  familiare,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore
ad euro 20.000.
  187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma
186, i debiti di cui al comma 184  e  al  comma  185  possono  essere
estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  ovvero  le
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
    a) le somme affidate all'agente della  riscossione  a  titolo  di
capitale e interessi, in misura pari:
      1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
non superiore a euro 8.500;
      2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
      3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti
superiore a euro 12.500;
    b) le somme maturate a favore dell'agente della  riscossione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di  notifica  della
cartella di pagamento.
  188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186,  ai  fini
del comma 184 e del comma 185, versano  in  una  grave  e  comprovata
situazione di difficolta' economica  i  soggetti  per  cui  e'  stata
aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
189 la procedura di liquidazione di  cui  all'articolo  14-ter  della
legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al  comma
185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di  cui
alla lettera a) del comma 187, in misura  pari  al  10  per  cento  e
quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma  187.  A  tal  fine,
alla dichiarazione di cui al comma 189 e' allegata copia conforme del
decreto  di  apertura  della  liquidazione   previsto   dall'articolo
14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  189. Il debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma
185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le
modalita' e in conformita' alla  modulistica  che  lo  stesso  agente
pubblica nel proprio sito  internet  nel  termine  massimo  di  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre  2018,
n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;  in
tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei  requisiti  di
cui al comma 186 o al  comma  188  e  indica  i  debiti  che  intende
definire ed il  numero  di  rate  nel  quale  intende  effettuare  il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
  190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,  lettere  a)  e
b), puo' essere effettuato in unica soluzione entro  il  30  novembre
2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il  30  novembre
2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per  cento
con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con  scadenza  il  31
marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
  191. In caso di pagamento  rateale  ai  sensi  del  comma  190,  si
applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi  al  tasso
del  2  per  cento  annuo  e  non  si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione  comunica
ai debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma
189,   l'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   ai   fini
dell'estinzione, nonche' quello delle singole rate, il  giorno  e  il
mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data,  l'agente
della riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto  dei
requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta
dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma  184  e  al
comma 185 e la conseguente impossibilita' di estinguere il debito  ai
sensi degli stessi commi 184 e 185.
  193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192,  l'agente
della riscossione avverte il debitore che  i  debiti  inseriti  nella
dichiarazione presentata ai sensi del comma 189,  ove  definibili  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
sono automaticamente inclusi  nella  definizione  disciplinata  dallo
stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute
a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di  ciascuna
di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per  cento
delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante  70  per
cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di  pari  importo,
scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun  anno  a  decorrere
dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo.
  194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184  e  al  comma
185 possono essere estinti anche se gia' ricompresi in  dichiarazioni
rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, e  dell'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non  ha  perfezionato
la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento  delle
somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a  seguito  delle
predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne  e'
ammessa  la  restituzione;  gli  stessi  versamenti   sono   comunque
computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.
  195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159,  l'agente  della  riscossione,  in  collaborazione  con
l'Agenzia delle entrate e con  la  Guardia  di  finanza,  procede  al
controllo  sulla  veridicita'  dei  dati  dichiarati  ai  fini  della
certificazione di cui al comma 186 del presente  articolo,  nei  soli
casi in cui sorgano fondati dubbi  sulla  veridicita'  dei  medesimi.
Tale controllo puo' essere effettuato fino  alla  trasmissione  degli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136.
  196. All'esito del controllo previsto dal comma  195  del  presente
articolo, in presenza di irregolarita' o  omissioni  non  costituenti
falsita', il debitore e' tenuto, anche nei casi di  cui  all'articolo
11, comma 5, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un
termine di decadenza non inferiore  a  venti  giorni  dalla  relativa
comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la  completezza  e
veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.
  197.  Nell'ipotesi   di   mancata   tempestiva   produzione   della
documentazione a seguito della comunicazione di  cui  al  comma  196,
ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni  costituenti  falsita',
non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma  185  e
l'ente  creditore,  qualora  sia  gia'   intervenuto   il   discarico
automatico di cui all'articolo 3,  comma  19,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente
della  riscossione,  nel  termine  di   prescrizione   decennale,   a
riaffidare in  riscossione  il  debito  residuo.  Restano  fermi  gli
adempimenti conseguenti alle falsita' rilevate.
  198. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  184  a  197  si
applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136.
  199. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  200. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  40,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrata di 48  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2023 e  di  48  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  Si
applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine
di cui al comma 42 del medesimo  articolo.  Le  risorse  che,  al  30
settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva  citata
rientrano nelle disponibilita' complessive della misura.
  201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono stanziati, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per  il  2019  e  20
milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al  comma
2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo
30.  All'attuazione  del  Piano  provvede  l'ICE  -  Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane.
  202. Per la concessione delle agevolazioni di cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni  di  euro
per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  203.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  e'  istituito  un  fondo  finalizzato  all'erogazione  dei
contributi  alle   imprese   che   partecipano   alla   realizzazione
dell'importante progetto di interesse comune  europeo  (IPCEI)  sulla
microelettronica, con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021  e
di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri  per
l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel  rispetto  della
decisione della Commissione europea di autorizzazione  dell'IPCEI  di
cui al presente comma. I contributi sono  erogati  annualmente  sulla
base delle richieste  adeguatamente  corredate  della  documentazione
amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
  204. Per il finanziamento degli interventi di cui al  decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181,   destinati   alla   riconversione   e   alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi  industriale  di  cui
all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  la  dotazione
del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23,  comma
2,  del  citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020.
  205. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le  risorse
di cui al comma 204 del presente  articolo  sono  ripartite  tra  gli
interventi  da  attuare  per  le  situazioni  di  crisi   industriale
complessa di cui al comma 1 dell'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre  situazioni  di
crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.
  206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di  rischio
da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite  il  Ministero
dello sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno  o
piu' Fondi per il Venture Capital o di uno o piu' fondi che investono
in Fondi per il Venture  Capital,  come  definiti  dall'articolo  31,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  sostituito
dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo.
  207. Lo Stato puo' sottoscrivere le quote o azioni di cui al  comma
206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici  o
privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla
gestione dei predetti organismi di investimento.
  208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206  e  207  nel
rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C  19/04,
relativa agli  «  Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  209. Per le finalita' di cui al  comma  206,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il  Fondo
di sostegno al Venture Capital con una dotazione  di  30  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
  210. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 88,  le  parole:  «  fino  al  5  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »;
    b) al comma 89, dopo la lettera b-bis),e' aggiunta la seguente:
    « b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo »;
    c) al comma 92, le parole: « fino  al  5  per  cento  dell'attivo
patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento
dell'attivo patrimoniale »;
    d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5  per  cento
dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino  al
10 per cento dell'attivo patrimoniale ».
  211. Per i piani di risparmio a lungo termine di  cui  all'articolo
1, commi da 100  a  114,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
costituiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  si  applicano   le
disposizioni dei commi seguenti.
  212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno  i  due
terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri  dell'Unione  europea  o  in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70  per
cento deve essere investita per almeno il  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  ammessi  alle  negoziazioni  sui
sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del
valore complessivo in strumenti  finanziari  di  imprese  diverse  da
quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati e  per  almeno  il  5  per
cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel
territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  73  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo. Gli  strumenti  finanziari  ammessi  alle  negoziazioni  sui
sistemi multilaterali di cui  al  periodo  precedente  devono  essere
emessi  da   piccole   e   medie   imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui
all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter),  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del  presente
articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio  che
destinano  almeno  il  70  per  cento  dei   capitali   raccolti   in
investimenti in favore di piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003, non quotate, residenti nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio medesimo  e  che  soddisfano  almeno  una  delle  seguenti
condizioni:
    a) non hanno operato in alcun mercato;
    b) operano in un mercato qualsiasi da meno di  sette  anni  dalla
loro prima vendita commerciale;
    c) necessitano di un investimento iniziale per  il  finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 per cento  del  loro  fatturato  medio
annuo negli ultimi cinque anni.
  214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare degli  articoli  21  e  23  del
medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle
piccole e medie  imprese  per  il  finanziamento  del  rischio  e  si
applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli
aiuti alle  piattaforme  alternative  di  negoziazione  specializzate
nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti  europei,  nonche'  a
quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato,  provvede
il Ministero dello sviluppo economico.
  215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 211 a 214.
  216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il  tessuto  economico
produttivo piu' innovativo ed assicurarne lo sviluppo e  la  crescita
nell'interesse generale del Paese, le entrate dello  Stato  derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono utilizzate, in misura  non  inferiore  al  15  per
cento del loro ammontare, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital  ai  sensi
del comma 206. Le somme introitate a tale  titolo  sono  riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di
cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  ed
includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo
bilancio di esercizio delle societa' partecipate.
  217. Al fine di incentivare e rendere piu' efficienti tutte le fasi
degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1,  comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo la lettera m-undecies) e' inserita la seguente:
    « m-undecies.1) "Business  Angel":  gli  investitori  a  supporto
dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta  o  indiretta
una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio ».
  218. Per l'anno 2019, le  aliquote  di  cui  ai  commi  1,  4  e  7
dell'articolo  29  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei  casi  di  acquisizione
dell'intero capitale sociale  di  start-up  innovative  da  parte  di
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi  da
imprese start-up innovative, le predette aliquote sono  incrementate,
per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a  condizione  che
l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto  per  almeno  tre
anni.
  219. All'articolo 31  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni  di  investimento  »
sono sostituite dalle  seguenti:  «  dell'organismo  di  investimento
collettivo del risparmio chiuso, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera k-ter), del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  nonche'  delle  societa'  di  investimento  a
capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  i-bis),  del
medesimo testo unico »;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Sono  definiti  "Fondi  per  il  Venture  Capital"  (FVC)  gli
organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  chiusi  e  le
societa' di investimento a capitale fisso, residenti  in  Italia,  ai
sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del
valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non  quotate  in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera
f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno  2017,  nella  fase  di  sperimentazione
(seed financing), di  costituzione  (start-up  financing),  di  avvio
dell'attivita' (early-stage financing) o  di  sviluppo  del  prodotto
(ex-pansion o scale  up  financing)  e  il  residuo  in  PMI  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;
    c) al comma 3, lettera e), le parole: « da non piu' di 36 mesi  »
sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ».
  220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al  comma  219,  lettera
c), sono efficaci previa  autorizzazione  della  Commissione  europea
secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  221. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «  225  milioni  di  euro.  »  sono  inseriti  i
seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico,  entro  il
30 giugno 2019,  provvede  ad  accertare  la  presenza  di  eventuali
risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo  periodo,
da assegnare entro il 31 dicembre  2021.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione
di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione,
processi  di   digitalizzazione   o   percorsi   di   efficientamento
gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole
e medie imprese ».
  222. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili  presso
la contabilita' speciale n. 5650, intestata alla  «  Simest  -  Fondo
Start up », istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  223. La Simest Spa continua a gestire le disponibilita' residue per
le finalita' del Fondo Start up sulla contabilita' speciale di cui al
comma 222, limitatamente agli interventi gia' deliberati nonche' alle
domande di intervento gia' pervenute alla Simest  Spa  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, a curare i  rapporti  con  le
societa' beneficiarie delle partecipazioni sulla base  dei  contratti
gia' stipulati, nonche' ad assicurare il rientro delle partecipazioni
stesse alle relative scadenze.
  224. Le modalita'  operative  per  la  gestione  a  stralcio  della
misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato
delle risorse residue non utilizzate per le finalita' del Fondo Start
up  e  delle  disponibilita'  derivanti  dai  rientri   relativi   al
riacquisto da parte dei beneficiari  delle  relative  partecipazioni,
sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
dello sviluppo economico e la Simest Spa.
  225. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la
ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.
  226.  Per  perseguire  gli  obiettivi  di  politica   economica   e
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,  nonche'  per
accrescere  la  competitivita'  e  la   produttivita'   del   sistema
economico, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo
sviluppo  delle  tecnologie  e  delle  applicazioni  di  intelligenza
artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.  Il  Fondo
e' destinato a finanziare: a) progetti di ricerca  e  innovazione  da
realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e  privati,  anche
esteri, nelle aree  strategiche  per  lo  sviluppo  dell'intelligenza
artificiale, della blockchain e dell'internet of  things,  funzionali
alla competitivita' del  Paese;  b)  iniziative  competitive  per  il
raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e  applicativi;  c)
il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione  di  quanto
previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati  e
favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo,
con  particolare  attenzione  alle  piccole  e  medie  imprese.   Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse  ed
e' definito un assetto organizzativo che  consenta  l'uso  efficiente
delle risorse del Fondo al fine di favorire  il  collegamento  tra  i
diversi settori di ricerca interessati dagli  obiettivi  di  politica
economica e industriale,  la  collaborazione  con  gli  organismi  di
ricerca internazionali,  l'integrazione  con  i  finanziamenti  della
ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale
di rischio (venture capital)  italiano  ed  estero.  La  funzione  di
amministrazione vigilante e' attribuita al Ministero  dello  sviluppo
economico. Al Fondo possono affluire, previo  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa,
contributi su base volontaria. Le modalita' di contribuzione da parte
di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite  dal
regolamento di cui al presente comma.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  227. In conformita' agli obiettivi di cui al comma 226, al fine  di
potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali  in  materia  di
difesa cibernetica nonche' di rafforzarele  capacita'  di  resilienza
energetica nazionale, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria  di  un
milione di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Con
decreto del Ministro  della  difesa,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  le  risorse  del  fondo   sono
ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il  decreto  di
ripartizione e' comunicato  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle
competenti Commissioni parlamentari.
  228. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018, alle micro e  piccole  imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e'
attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per
l'acquisto  di  prestazioni  consulenziali  di  natura  specialistica
finalizzate a sostenere i processi di  trasformazione  tecnologica  e
digitale attraverso  le  tecnologie  abilitanti  previste  dal  Piano
nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali  e
organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati  finanziari
e dei capitali. Il contributo e' riconosciuto in relazione a  ciascun
periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi  sostenuti
ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie  imprese,  come
definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il  contributo  di
cui al primo periodo e' riconosciuto in relazione a  ciascun  periodo
d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro
il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un  contratto
di rete ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  avente  nel  programma  comune  lo
sviluppo  di  processi  innovativi  in  materia   di   trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie  abilitanti  previste
dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e
gestione delle attivita', compreso l'accesso ai mercati finanziari  e
dei capitali, il contributo e' riconosciuto alla rete in misura  pari
al 50 per cento dei  costi  sostenuti  ed  entro  il  limite  massimo
complessivo di 80.000 euro. I contributi di  cui  al  presente  comma
sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di  servizio  di
consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie  e  le  societa'  di
consulenza o i manager qualificati iscritti in  un  elenco  istituito
con apposito  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. Con lo stesso  decreto  sono  stabiliti  i  requisiti
necessari per l'iscrizione nell'elenco delle societa' di consulenza e
dei manager qualificati,  nonche'  i  criteri,  le  modalita'  e  gli
adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale
riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle
micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
  229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel  senso  che  si  considerano
agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso,
mediante soluzioni di  cloudcomputing,  a  beni  immateriali  di  cui
all'allegato B della medesima legge,  limitatamente  alla  quota  del
canone di competenza del singolo periodo d'imposta di  vigenza  della
disciplina agevolativa.
  230. I contributi di cui al comma 228 sono erogati  in  conformita'
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
  231. Per le finalita' di cui al comma 228 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione pari a 25 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,
2020 e 2021.
  232.  Al  fine  di  potenziare  ed  accelerare  il   programma   di
riqualificazione   energetica   degli   immobili    della    pubblica
amministrazione  centrale,  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022.
  233. Per le attivita' di vigilanza e ispettive di cui  al  comma  3
dell'articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi
della collaborazione della Guardia di finanza di  cui  al  protocollo
d'intesa relativo ai rapporti  di  collaborazione  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data
3 marzo 2018. A tal fine, e' autorizzata la  spesa  di  euro  250.000
annui a decorrere dall'anno 2019.
  234.  Al  fine  del  potenziamento  delle   catene   logistiche   e
dell'intermodalita'   sostenibile,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, dopo le parole:  «  con  particolare  riferimento  alle
"autostrade del mare" » sono inserite le seguenti: « e  al  trasporto
per le vie d'acqua navigabili interne »;
    b)  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
      1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole:
« strada-mare, » sono inserite  le  seguenti:  «  strada-vie  d'acqua
navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »;
      2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole:
«  con  particolare  riferimento  all'utilizzazione  della  modalita'
marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili
interne ».
  235. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  234  si
provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021.
  236.  All'articolo  1,  comma  5-novies,  del  testo  unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « nonche' della raccolta di finanziamenti tramite
obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle  piccole
e medie imprese ».
  237. All'articolo 10, comma 5, del  decreto  legislativo  3  agosto
2017, n. 129, dopo le parole: «  del  comma  3  »  sono  inserite  le
seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa  sia  stata
presentata entro  il  30  novembre  2018,  o  la  data  di  decisione
dell'Organismo sulla stessa domanda, ».
  238. All'articolo 100-ter del testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  « 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito e'
riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile,  agli  investitori
professionali e a particolari categorie di investitori  eventualmente
individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del  portale
diversa da quella in cui  si  svolge  la  raccolta  del  capitale  di
rischio ».
  239. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione  di  conflitto
di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr,
»;
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  « 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se  versa
direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in
relazione  ai  beni  da  valutare  e  provvede  a  darne   tempestiva
comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta  al  riguardo
presidi organizzativi e procedure interne idonei,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita', ad individuare, monitorare e gestire i
potenziali  conflitti  di  interessi  e  a  garantire  l'autonomia  e
l'indipendenza del  processo  di  valutazione  immobiliare.  Di  tali
presidi e procedure e' data comunicazione  dall'esperto  indipendente
al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed  ai
fini della valutazione di cui al comma 2,  nonche'  in  occasione  di
ogni loro aggiornamento o modifica »;
    c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
  « 12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi  ulteriori
non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati
all'esperto indipendente, ovvero alle societa' da  esso  controllate,
collegate o soggette a comune controllo, alle societa'  controllanti,
nonche'  ai  loro  amministratori  e  dipendenti,   non   pregiudichi
l'indipendenza dell'incarico  di  valutazione  conferito  all'esperto
medesimo e  non  comporti  il  sorgere  di  potenziali  conflitti  di
interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di
quest'ultimo, i  presidi  adottati  per  garantire  l'oggettivita'  e
indipendenza della valutazione »;
    d) al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono  sostituite
dalle seguenti: « al comma 11 »;
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  « 15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha
durata massima di tre anni, e' rinnovabile una sola volta e non  puo'
essere  nuovamente  conferito  in  relazione  agli  stessi  beni   di
pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni  dalla  data
di cessazione del precedente incarico »;
    f) al comma 16, le parole da: « ne' possono svolgere » fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono  decorsi
almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ».
  240. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' ridotto di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2020.
  241. Al fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
monitoraggio, controllo e  valutazione  sui  progetti  finanziati  ai
sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' il  funzionamento
del  Comitato  di  cui  all'articolo  2  della  medesima  legge,   e'
autorizzata la spesa di 250.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019.
  242.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
definiti i criteri, le modalita' e gli obiettivi delle  attivita'  di
cui al comma 241, che  possono  essere  svolte  anche  attraverso  il
ricorso ad esperti e a societa' specializzate.
  243. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985,  n.
808, dopo le parole:  «  degli  affari  esteri  »  sono  inserite  le
seguenti: « e  della  cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze ».
  244. Per  la  promozione  del  progetto  della  Scuola  europea  di
industrial engineering and management e' autorizzata la  spesa  di  2
milioni di euro per l'anno 2019  per  il  finanziamento  di  progetti
innovativi di formazione in industrial engineering and management  in
Italia.
  245.  All'articolo  3  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  « 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi  legate  al
turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per
il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma  1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000
euro a condizione che  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio provveda ai seguenti adempimenti:
    a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
non e' cittadino italiano e che ha la residenza fuori del  territorio
dello Stato;
    b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della
comunicazione di cui al comma 2 ».
  246. I  titolari  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad  uso
turistico ricreativo e dei punti di approdo  con  medesime  finalita'
turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui  alla
lettera e.5) del comma  1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre
2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  247. I programmi operativi nazionali  e  regionali  e  i  programmi
operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo  di
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  nell'ambito
degli obiettivi specifici previsti dalla  relativa  programmazione  e
nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
misure  per  favorire  nelle  regioni  Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria  e  Sardegna  l'assunzione  con
contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano  compiuto
trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno  trentacinque
anni di eta' privi di un impiego regolarmente  retribuito  da  almeno
sei  mesi.  Per  i  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  l'esonero
contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n.96, e' elevato fino  al  100  per  cento,  nel  limite
massimo  di  importo  su  base  annua   pari   a   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ed
e' cumulabile  con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di
finanziamento previsti  dalla  normativa  vigente,  limitatamente  al
periodo di applicazione degli  stessi.  In  attuazione  del  presente
comma sono adottate,  con  le  rispettive  procedure  previste  dalla
normativa  vigente,  le  occorrenti  azioni  di   rimodulazione   dei
programmi interessati.
  248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali
anche per l'anno 2019, le disposizioni previste  dall'articolo  1-bis
del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  e  dall'articolo
1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono  prorogate
nel limite di spesa di 35 milioni.
  249. Il Ministero dello sviluppo economico  presenta  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella  quale  sono
riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari  e
il raggiungimento degli obiettivi.
  250. All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel  limite
di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a  valere
sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  251. Il trattamento di mobilita' in deroga e' concesso, nel  limite
massimo di dodici mesi, anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno
cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo  dal  1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto  all'indennita'
di  disoccupazione  denominata  Nuova  prestazione  di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI).
  252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio  2019,  sono
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL).
  253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche
per il  lavoro  e  l'occupazione  delle  regioni,  da  comunicare  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  e  l'attuazione  di
quanto previsto dai commi 251 e 252 e' disciplinata con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  254. All'articolo 1, comma 139, secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
e la regione Lazio puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di  dodici
mesi, per le specifiche situazioni occupazionali  esistenti  nel  suo
territorio  ».  All'onere  derivante  dall'applicazione   del   primo
periodo, pari a 6 milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  6
milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
  255.  Al  fine  di  introdurre  nell'ordinamento  le  pensioni   di
cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale  misura
contro la poverta',  la  disuguaglianza  e  l'esclusione  sociale,  a
garanzia del diritto al  lavoro,  della  libera  scelta  del  lavoro,
nonche' del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione
e alla cultura, attraverso politiche volte al  sostegno  economico  e
all'inserimento  sociale  dei  soggetti   esposti   al   rischio   di
emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di  cittadinanza
», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019,  a
8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,  che
costituiscono il  relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare
attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in
vigore delle  misure  adottate  ai  sensi  del  secondo  periodo  del
presente comma nonche' sulla base di quanto disciplinato dalle stesse
continuano  ad  essere  riconosciute  le  prestazioni   relative   al
beneficio economico del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel  limite  di  spesa
pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 147  del  2017  e  sulla  base  delle
procedure ivi indicate, le quali  concorrono  al  raggiungimento  del
limite di spesa complessivo di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di  cui
al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo  n.  147  del
2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui  al
primo periodo  del  presente  comma.  Conseguentemente,  a  decorrere
dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al  decreto  legislativo  n.
147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di
2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2.130  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021.
  256.  Al  fine  di  dare  attuazione  a   interventi   in   materia
pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalita'  di
pensionamento anticipato e misure  per  incentivare  l'assunzione  di
lavoratori giovani, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo  denominato  «
Fondo  per  la  revisione  del   sistema   pensionistico   attraverso
l'introduzione di  ulteriori  forme  di  pensionamento  anticipato  e
misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con  una
dotazione pari a 3.968 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022,  a  6.999  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle  risorse
di cui al primo periodo del  presente  comma,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare  attuazione  agli
interventi ivi previsti.
  257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255
e 256, la dotazione dei relativi  Fondi  puo'  essere  rideterminata,
fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai
suddetti commi. L'amministrazione a  cui  e'  demandata  la  gestione
delle misure di cui ai commi  255  e  256  effettua  il  monitoraggio
trimestrale sull'andamento della spesa e, entro  il  mese  successivo
alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti,
eventuali economie per alcune misure  e  maggiori  oneri  per  altre,
entrambi  aventi  anche   carattere   pluriennale,   possono   essere
effettuate variazioni compensative tra gli  stanziamenti  interessati
per allineare il bilancio  dello  Stato  agli  effettivi  livelli  di
spesa. Le eventuali economie  non  utilizzate  per  le  compensazioni
possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi  255
e 256 che hanno finanziato le relative misure,  assicurando  comunque
per ciascun anno il rispetto del  limite  di  spesa  complessivamente
derivante   dai   commi   255   e   256.    L'accertamento    avviene
quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  su  proposta
del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  258. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e  2020  e'  destinato  ai  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al
fine del loro potenziamento e un importo fino a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e' destinato al finanziamento del contributo  per  il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019,  le
regioni sono autorizzate ad assumere, con  aumento  della  rispettiva
dotazione organica, fino a complessive 4.000 unita' di  personale  da
destinare  ai  centri  per  l'impiego.  Agli  oneri   derivanti   dal
reclutamento del  predetto  contingente  di  personale,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2019 e a  160  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  il
reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione
delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  259. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
96, le parole:  «  le  regioni  destinano  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « le regioni possono destinare ».
  260. Per il  periodo  2019-2021  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta:
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS,  nella  misura  del
100 per cento;
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
tre volte il trattamento minimo INPS e  con  riferimento  all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi:
      1)  nella  misura  del  97  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a  quattro  volte  il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore  a  tre
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di  rivalutazione
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato;
      2)  nella  misura  del  77  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato;
      3)  nella  misura  del  52  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato;
      4)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      5)  nella  misura  del  45  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
      6)  nella  misura  del  40  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il  trattamento
minimo INPS.
  261. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e per la durata di cinque  anni,  i  trattamenti  pensionistici
diretti a carico del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle  forme  sostitutive,
esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale  obbligatoria  e
della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
8 agosto 1995, n. 335, i  cui  importi  complessivamente  considerati
superino  100.000  euro  lordi  su  base  annua,  sono   ridotti   di
un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte  eccedente
il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per  la
parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000  euro,  pari  al  30  per
cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000  euro,  pari
al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro  fino  a  500.000
euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.
  262.  Gli  importi  di  cui  al  comma  261  sono   soggetti   alla
rivalutazione   automatica   secondo    il    meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  263. La riduzione di cui al comma 261  si  applica  in  proporzione
agli  importi  dei  trattamenti  pensionistici,  ferma  restando   la
clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui  al
comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate
con il sistema contributivo.
  264. Gli  organi  costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,
nell'ambito della loro autonomia, si adeguano  alle  disposizioni  di
cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati  sono
istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti
pensionistici di importo elevato » in  cui  confluiscono  i  risparmi
derivati dai commi da 261 a  263.  Le  somme  ivi  confluite  restano
accantonate.
  266.  Nel  Fondo  di  cui  al  comma  265  affluiscono  le  risorse
rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261  a  263,  accertate
sulla base del procedimento di cui  all'articolo  14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
  267.  Per  effetto  dell'applicazione  dei  commi  da  261  a  263,
l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non  puo'
comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
  268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai
commi da  261  a  263  le  pensioni  di  invalidita',  i  trattamenti
pensionistici di invalidita' di cui alla legge  12  giugno  1984,  n.
222, i trattamenti  pensionistici  riconosciuti  ai  superstiti  e  i
trattamenti riconosciuti a favore  delle  vittime  del  dovere  o  di
azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto  1980,  n.  466,  e
alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
  269. Con  apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le risorse iscritte,  per  l'anno  2019,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la
previdenza complementare del personale delle amministrazioni  statali
anche ad ordinamento  autonomo,  sono  ripartite  tra  gli  stati  di
previsione dei singoli Ministeri ovvero sono  trasferite  ai  bilanci
delle amministrazioni  statali  ad  ordinamento  autonomo  secondo  i
criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20  dicembre  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il  contributo  a
carico  del  datore  di  lavoro  e'  versato  al  relativo  fondo  di
previdenza complementare  con  le  stesse  modalita'  previste  dalla
normativa vigente per il  versamento  del  contributo  a  carico  del
lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' abrogato.
  270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della  dotazione
organica  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  o  in  alternativa,
nell'ambito delle deleghe  delle  funzioni  trasferite  con  apposite
leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle citta'
metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1,  comma  421,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  limitatamente  alla  spesa  di
personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».
  271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi  per  l'impiego  »
sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia  delegata  a
province e citta' metropolitane con legge regionale, ».
  272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la  gestione
dei servizi per l'impiego  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  o  le
province e le citta' metropolitane, se delegate nell'esercizio  delle
funzioni, ».
  273. Al capo I del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  « ART. 24-ter. - (Opzione per  l'imposta  sostitutiva  sui  redditi
delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera
che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui  all'articolo  49,  comma  2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono  in  Italia
la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in  uno  dei
comuni appartenenti al territorio delle  regioni  Sicilia,  Calabria,
Sardegna,  Campania,  Basilicata,  Abruzzo,  Molise  e  Puglia,   con
popolazione non superiore  a  20.000  abitanti,  possono  optare  per
l'assoggettamento dei redditi di qualunque  categoria,  percepiti  da
fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri  di
cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in
via forfettaria, con aliquota  del  7  per  cento  per  ciascuno  dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione.
  2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone  fisiche
che  non  siano  state  fiscalmente  residenti  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta  precedenti  a
quello in cui l'opzione  diviene  efficace  ai  sensi  del  comma  5.
Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da  Paesi  con  i  quali  sono  in  vigore
accordi di cooperazione amministrativa.
  3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o
le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale  prima
dell'esercizio di validita'  dell'opzione.  L'Agenzia  delle  entrate
trasmette tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
cooperazione   amministrativa,   alle   autorita'    fiscali    delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza  fiscale  prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione.
  4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi cinque periodi
d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace  ai  sensi  del
comma 5.
  5. L'opzione di cui al comma 1 e'  esercitata  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita  la
residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace  a  decorrere
da tale periodo d'imposta.
  6. L'imposta  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine
previsto per il versamento del saldo delle imposte sui  redditi.  Per
l'accertamento, la riscossione,  il  contenzioso  e  le  sanzioni  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  per
l'imposta sui redditi. L'imposta non e'  deducibile  da  nessun'altra
imposta o contributo.
  7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca  da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione   cessano
laddove sia accertata  l'insussistenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente articolo o il venir meno degli stessi  e  in  ogni  caso  di
omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti  disposizioni  di
legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio  di
una nuova opzione.
  8. Le persone fisiche di cui al  comma  1  possono  manifestare  la
facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva
con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati  o  territori
esteri,  dandone  specifica  indicazione   in   sede   di   esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o  territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione  dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 23 ».
  274. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita'
dell'opzione  ivi  prevista,  non  sono  tenuti  agli   obblighi   di
dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi  13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  275. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito il  Fondo  per  i  poli
universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione e'
costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 273, che sono  versate  al  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Fondo di cui al
precedente periodo e' finalizzato al  finanziamento  a  favore  delle
universita' aventi sede nelle regioni  Sicilia,  Calabria,  Sardegna,
Campania, Basilicata,  Abruzzo,  Molise  e  Puglia,  individuate  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
in  cui  sia  presente   almeno   un   dipartimento   in   discipline
tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme  di
sostegno diretto  agli  studenti,  al  finanziamento  di  assegni  di
ricerca, nonche' per studi e  ricerche  inerenti  allo  sviluppo  del
Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite  le  risorse  del
Fondo nei limiti delle disponibilita' dello stesso.
  276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata  in
vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le  societa'
indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229,  possono  derogare  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  Al
relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019
e   2020,   si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1  milione  di  euro
per l'anno 2023 »;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Ai  soggetti  di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni  dell'articolo
12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».
  278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « e' prorogata anche per gli anni
2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  e'  prorogata  anche
per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,  a  quattro  giorni  per
l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;
    c) al terzo  periodo,  le  parole:  «  Per  l'anno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;
    d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per  gli
anni 2017 e 2018, ».
  279. All'articolo 1, comma 275, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le  seguenti:
« , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella
gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano  effettuato
la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, e  risultino  iscritti  a  forme  previdenziali
obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».
  280. Al fine di garantire l'attivita' di  inclusione  e  promozione
sociale  delle  persone  con  disabilita'  svolta  dalla  Federazione
italiana per il superamento dell'handicap ONLUS,  e'  autorizzata  la
spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.
  281. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019,  le  risorse  di
cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  282. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,
nonche' le restanti risorse finanziarie previste  per  le  specifiche
situazioni   occupazionali   esistenti   nella    regione    Sardegna
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  maggio  2018,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2018,  n.  83,
nonche' ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  da  ripartire
proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere  destinati  dalle  predette  regioni,  nell'anno  2019,   alle
medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, nonche' a  quelle  dell'articolo  53-ter
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  283.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019  l'indennizzo   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  e'
concesso, nella misura  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  ai
soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2 del medesimo decreto legislativo alla data di  presentazione  della
domanda.
  284. L'aliquota contributiva di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella misura e  secondo
le  modalita'  ivi  previste,  dagli  iscritti  alla   gestione   dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attivita' commerciali.  Qualora  dal  monitoraggio  degli  oneri  per
prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive  di  cui
al presente comma dovesse emergere,  anche  in  via  prospettica,  il
mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi  e  prestazioni,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  adeguata
l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del  presente  comma.
In caso di mancato adeguamento della predetta  aliquota  contributiva
l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
  285.  Le  somme  non  spese  in  attuazione  dell'articolo  10  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  restano  acquisite  al  bilancio
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e
sono destinate  ad  interventi  di  politica  attiva  del  lavoro.  I
risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo
per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  286.  Il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  migratorie  di  cui
all'articolo 45 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e'
incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020  e
di 4 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2021,  da  destinare  a
interventi  di  sostegno  diretti  alle  popolazioni  appartenenti  a
minoranze cristiane oggetto di  persecuzioni  nelle  aree  di  crisi,
attuati dai soggetti del sistema  della  cooperazione  italiana  allo
sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014,
n. 125.
  288.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale presenta ogni anno alle  Camere  una  relazione  sulla
realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di
cui al comma 287.
  289. Al Comitato atlantico italiano  e'  attribuito  un  contributo
annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019.  Il  contributo  e'
erogato dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed e'  utilizzabile
esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento
delle   sue   attivita'   istituzionali   in   ambito   nazionale   e
internazionale, ivi comprese la promozione di attivita' di ricerca  e
formazione    sulle    questioni    politiche,     strategiche     ed
economico-sociali   attinenti   alla   difesa   e   alla    sicurezza
internazionale e le relazioni  con  analoghi  enti  e  organizzazioni
internazionali. Resta fermo che il Comitato puo' ricevere  contributi
da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.
  290. All'articolo 1, comma 110, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    « d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5  milioni  per  l'anno
2019  ed  euro  5  milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2020  per
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».
  291. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai
conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  dalle  imprese
di autotrasporto di cui alla lettera b)  del  comma  292,  spetta  un
rimborso in misura pari al  50  per  cento  del  totale  delle  spese
sostenute e documentate per il conseguimento della  patente  e  delle
abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per  conto  di
terzi.
  292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:
    a) ai conducenti che non  abbiano  compiuto  il  trentacinquesimo
anno di eta' alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
inquadrati con le qualifiche Q1,  Q2  o  Q3  previste  dal  contratto
collettivo  nazionale  di   lavoro-Logistica,   trasporto   merci   e
spedizione;
    b) alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', alle  imprese
di cui al comma 292 spetta una detrazione totale  dall'imposta  lorda
per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a
un ammontare complessivo degli stessi  non  superiore  a  1.500  euro
totali per ciascun periodo d'imposta.
  294. Il rimborso di cui al comma 291 e' erogato da ciascuna impresa
entro sei mesi dalla data  di  decorrenza  del  contratto  di  lavoro
subordinato a  tempo  indeterminato.  Nel  caso  di  conducenti  gia'
assunti e gia' inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi, il rimborso  di  cui  al  comma  291  e'  erogato  da
ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, purche'  al  momento  della  richiesta  sussistano  i
requisiti di cui al  comma  292.  Le  modalita'  di  richiesta  e  di
erogazione del rimborso  di  cui  al  comma  291  sono  definite  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   con   apposito
provvedimento da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  295. Dal rimborso di cui al comma 291  sono  esclusi  i  versamenti
corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il
rilascio della patente e  delle  abilitazioni  professionali  per  la
guida  dei  veicoli   destinati   all'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto di merci per conto  di  terzi,  nonche'  per  le  spese
relative all'acquisto dei  contrassegni  telematici  richiesti  dalla
normativa vigente.
  296.  Per  la  copertura  degli   oneri   connessi   all'attuazione
dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117,  e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  297. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per gli anni 2019, 2020 e 2021,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti  di  Stato
alle imprese  ferroviarie  adottate  dalla  Commissione  europea,  le
modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per  le  annualita'  2020,
2021 e 2022. Gli incentivi  sono  destinati  alla  compensazione  dei
costi supplementari per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario  dei
treni merci ed alle  attivita'  ad  esso  connesse,  sostenuti  dalle
imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti,  per
l'effettuazione di trasporti ferroviari di  merci  aventi  origine  o
destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria  e  Sicilia.  Le  risorse  non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente  sono  destinate,
nei limiti degli stanziamenti disponibili, al  riconoscimento  di  un
contributo alle imprese ferroviarie che  effettuano  i  trasporti  di
merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria  nazionale,
in misura non superiore al valore  di  2,5  euro  a  treno/km.  Detto
contributo, che tiene conto dei  minori  costi  esterni  rispetto  ai
trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le  imprese  aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
  298. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui alla  lettera  b)  del
medesimo comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000  per  l'anno
2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000
annui a decorrere dall'anno 2021.  Le  relative  assunzioni  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste dalla
legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze  di
organico, a favore delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti
pubblici non economici nazionali  e  delle  agenzie  individuati  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
  299. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al  comma  298
si tiene  conto  delle  specifiche  richieste  volte  a  fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza
in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni   e   alle   esigenze   di
potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo.
Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate,
in via prioritaria, ad avviare nuove  procedure  concorsuali  per  il
reclutamento di professionalita' con competenze in materia di:
    a) digitalizzazione;
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi;
    c) qualita' dei servizi pubblici;
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento;
    e) contrattualistica pubblica;
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
    g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica
di impatto della regolamentazione;
    h)  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica  e   di
bilancio.
  300. Fatta salva l'esigenza di professionalita'  aventi  competenze
di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il  reclutamento
del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al  comma
335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei  piani  di
fabbisogno di ciascuna amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici
unici, per esami o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
professionali omogenee. I predetti concorsi  unici  sono  organizzati
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  per  il  tramite  della   Commissione   per
l'attuazione  del  Progetto  di  Riqualificazione   delle   Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM),  di  cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio 1994, che si avvale dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono
essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto  del
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  anche
in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.  Le  procedure
concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate  con  le  risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi  del  comma  298
del presente articolo, sono effettuate senza  il  previo  svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165.
  301. Fermo quanto previsto dal comma 299  e  dal  comma  302,  sono
autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai  sensi  del  comma  298  del  presente  articolo,  le
assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio  di  procedure
concorsuali, per le seguenti amministrazioni:
    a) Corte dei conti: per personale  dirigenziale  di  livello  non
generale e per personale non dirigenziale, nel  limite  di  spesa  di
euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere
dall'anno 2020;
    b) Corte dei conti: per referendari della Corte  dei  conti,  nel
limite complessivo di spesa di euro 5.646.929  per  l'anno  2019,  di
euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per
l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di  euro  11.294.027
annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per  l'anno  2026,
di euro 15.392.183  annui  per  gli  anni  2027  e  2028  e  di  euro
15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2029;
    c) Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria: per personale di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  di  spesa  di
euro 4.434.558 per l'anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere
dall'anno 2020;
    d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite  di
spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019;
    e) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
nel limite di spesa di euro 4.780.284  per  l'anno  2019  e  di  euro
14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020;
    f) Agenzia per l'Italia digitale: per personale  dirigenziale  di
livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite  di
spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705  annui  a
decorrere dall'anno 2020;
    g)  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri:   per   personale
dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale
di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e
di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020;
    h) Istituto nazionale della previdenza  sociale,  nel  limite  di
spesa di euro 8.302.167 per  l'anno  2019,  di  euro  18.679.875  per
l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021.
  302. Al fine di  evitare  l'effettuazione  di  assunzioni  oltre  i
limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al  comma
301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno  anno,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure
concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il  personale
dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da  assumere,
in relazione al fabbisogno  e  nell'ambito  della  propria  dotazione
organica, nonche' la spesa annua lorda, per ciascuna annualita'  e  a
regime, effettivamente da  sostenere  per  il  trattamento  economico
complessivo, tenuto conto  del  costo  unitario  annuo  per  ciascuna
qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate
dai predetti Dipartimenti, le  amministrazioni  sono  autorizzate  ad
assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito  delle
verifiche svolte  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio  a
valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  rifinanziato
ai sensi del comma 298  del  presente  articolo.  In  relazione  alle
assunzioni di cui  alla  lettera  b)  del  comma  301,  si  applicano
esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322.
  303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle
attivita'  di  vigilanza  per  la  sicurezza  dei  prodotti   nonche'
dell'attivita' in conto terzi attribuite al Ministero dello  sviluppo
economico, e' autorizzata, per il  triennio  2019-2021,  in  aggiunta
alle facolta' di  assunzione  previste  dalla  legislazione  vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo
economico di un contingente di complessive 102 unita'  di  personale,
nei limiti della dotazione organica, cosi'  composto:  2  unita'  con
qualifica dirigenziale non generale con laurea in  ingegneria  ovvero
discipline equipollenti; 80 unita' di personale da  inquadrare  nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica  F1,  di
cui   50   unita'   con   professionalita'   di    ingegneri    delle
telecomunicazioni e 30 unita', con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili
tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza
dei prodotti; 20 unita' di personale da inquadrare nella II area  del
personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10  unita'
con  professionalita'  di  periti  industriali   in   elettronica   e
telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni  di  cui  al
presente comma, per l'importo di euro  4.067.809  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo.
  304. Fino alla completa attuazione della  disposizione  di  cui  al
comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100  unita'  di
personale  proveniente  da  altre   pubbliche   amministrazioni,   ad
esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali
di cui al medesimo comma  303,  in  posizione  di  comando  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  305.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  e   l'efficienza
dell'area produttiva industriale, in  particolare  degli  arsenali  e
degli  stabilimenti  militari,  nonche'  per  potenziare  il  sistema
sinergico di  collaborazione  con  le  amministrazioni  locali  e  le
realta' produttive  territoriali,  il  Ministero  della  difesa,  nei
limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010,  n.  66,  in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione
previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere,  per  il
triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un
contingente massimo di 294 unita' di personale  con  profilo  tecnico
non dirigenziale, cosi' ripartito:
    a) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;
    b) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;
    c) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.
  306. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma  305  si
provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno  2019,  di
euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a  decorrere
dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
  307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari
e di garantirne la piena funzionalita' e di far fronte alle  esigenze
di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il  Ministero
della  giustizia  e'   autorizzato,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali  previste   a   legislazione   vigente,   ad   assumere,
nell'ambito  dell'attuale  dotazione  organica,   per   il   triennio
2019-2021,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   un
contingente massimo di 3.000 unita' di personale  amministrativo  non
dirigenziale, cosi' ripartito: a) 903 unita' di Area  II  per  l'anno
2019, 1.000 unita' di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area
II per l'anno 2021,  da  inquadrare  nei  ruoli  dell'Amministrazione
giudiziaria. Il predetto personale e' reclutato con le  modalita'  di
cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui  alla  presente
lettera e' autorizzata, con le medesime modalita' di cui  al  periodo
precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle  liste  di
collocamento a norma dell'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  con  attribuzione  di
punteggio aggiuntivo  determinato  dall'amministrazione  e  a  valere
sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore  dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16 unita' di Area II,
per l'anno 2019, per l'esigenza del  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita', destinato ai ruoli di funzionario contabile,
funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico
nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019,  di
euro 78.363.085 per  l'anno  2020  e  di  euro  114.154.525  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
necessarie all'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
di euro 2.000.000 per l'anno 2019.
  308.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  degli   istituti
penitenziari  e  di  prevenire,  nel  contesto  carcerario,  fenomeni
derivanti dalla condizione di marginalita' sociale dei  detenuti,  il
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria, per il triennio 2019-2021, e' autorizzato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste  a  legislazione  vigente  e  nei
limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto  penitenziario,
di livello dirigenziale non generale.
  309. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinati le modalita' e i criteri per  le  assunzioni  di  cui  al
comma 308.
  310. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  308  e'
autorizzata la spesa di euro  1.689.844  per  l'anno  2019,  di  euro
3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro
3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro
3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro
3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro
3.708.352 per l'anno 2028 e  di  euro  3.749.436  annui  a  decorrere
dall'anno 2029.
  311. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  gestionali  degli
istituti penali per minorenni, la dotazione organica  della  carriera
penitenziaria  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita' del Ministero della  giustizia  e'  incrementata  di  sette
posizioni di livello dirigenziale non generale. Le  tabelle  C  ed  F
allegate  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono  sostituite  dalle
tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche
alle predette tabelle sono  disposte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero  non
superiore a sette, gli istituti  penali  per  minorenni  classificati
quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della
giustizia e'  autorizzato,  nel  triennio  2019-2021,  in  deroga  ai
vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure  concorsuali  e  ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita'  di  personale  di
livello dirigenziale non generale. Nelle more  dell'espletamento  del
concorso pubblico finalizzato alla copertura  dei  posti  di  cui  al
presente comma, i funzionari inseriti  nel  ruolo  dei  dirigenti  di
istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020,  in
deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, le  funzioni  di  direttore  degli  istituti
penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  337.969  per  l'anno
2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di  euro  684.154  per  l'anno
2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di  euro  700.587  per  l'anno
2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di  euro  717.020  per  l'anno
2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di  euro  733.454  per  l'anno
2027, di euro 741.670 per l'anno 2028  e  di  euro  758.104  annui  a
decorrere dall'anno 2029.
  312. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio  1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,  n.
61, all'ultimo periodo,  le  parole:  «  triennio  2016-2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le  parole:  «
massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti:  «  massimo  di
cinque anni ».
  313. Al fine di assicurare il mantenimento dei  necessari  standard
di  funzionalita'   dell'Amministrazione   dell'interno,   anche   in
relazione ai peculiari compiti in materia di  immigrazione  e  ordine
pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, per  il  triennio
2019-2021,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nell'ambito della vigente  dotazione  organica,
ad  assumere  le  seguenti  unita'  di   personale   della   carriera
prefettizia  e   di   livello   dirigenziale   e   non   dirigenziale
dell'Amministrazione civile  dell'interno,  cosi'  suddiviso:  a)  50
unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
b) 25 unita' nella  qualifica  iniziale  di  accesso  alla  dirigenza
dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area  III,  posizione
economica F1; d) 450 unita' nell'Area  II,  posizione  economica  F2.
Agli oneri di cui al presente comma,  pari  ad  euro  32.842.040  per
ciascuno degli anni  2019  e  2020  e  ad  euro  34.878.609  annui  a
decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298  del  presente
articolo.
  314. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno  2019:  100
dipendenti della III area funzionale, posizione economica  F1,  anche
mediante il bando di nuovi concorsi, nonche' l'ampliamento dei  posti
messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di  concorsi
gia' banditi;  fino  a  200  dipendenti  della  II  area  funzionale,
posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.
  315. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, per
l'importo di euro 5.380.200 per l'anno  2019  e  di  euro  10.760.400
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle  risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi  del  comma  298
del presente articolo.
  316. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  parole  da:  «
nel limite di » fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel limite di un contingente  complessivo  pari  a  2.870
unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente come  rideterminato
dal presente comma e' autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel
2019,  euro  2.044.386  nel  2020,  euro  2.085.274  nel  2021,  euro
2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024,
euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357  nel
2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.
  317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche  ambientali
e di perseguire un'efficiente  ed  efficace  gestione  delle  risorse
pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche  allo  scopo  di
prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
di superare quelle in  corso,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio  2019-2021,  e'
autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero
con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo,
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami,
un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area  III,
posizione economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di secondo grado.  E'  parimenti  autorizzata  l'assunzione  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale  pubblica  per
titoli  ed  esami,  di  un  contingente  di  personale  in  posizioni
dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive  20
unita', con riserva di  posti  non  superiore  al  50  per  cento  al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  la  dotazione
organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, di cui alla tabella 4 allegata al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di  20  posizioni
di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale non
dirigenziale.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  8,
comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di  assistenza
e  di  supporto  tecnico-specialistico   e   operativo   in   materia
ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al
20 per cento nell'anno 2021, fino al 50  per  cento  nell'anno  2022,
fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del  100  per  cento  nell'anno
2024, avendo come riferimento il totale  delle  convenzioni  vigenti,
per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal  2019  al
2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni  di  cui
al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e   rimangono   acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  individuate  e
quantificate  le   risorse   che   derivano   dall'estinzione   delle
convenzioni  di  cui  al  citato   periodo   al   fine   di   ridurre
corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I
bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli  valorizzando
l'esperienza  lavorativa  in  materia  ambientale  nell'ambito  della
pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti  dalle  assunzioni  di
cui al presente comma, nel limite  massimo  di  spesa  pari  ad  euro
4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno  2020  e  ad
euro 19.138.450 annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  rifinanziato
ai sensi del comma 298 del  presente  articolo.  Per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al  relativo
onere si provvede  mediante  utilizzo  del  Fondo  da  ripartire  per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per
acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  2006,  e'
incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di
85 unita' di personale non dirigenziale.  L'Avvocatura  dello  Stato,
per il triennio  2019-2021,  e'  autorizzata  ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli  ed
esami,  un  contingente  di  personale  di  6   unita'   di   livello
dirigenziale non generale, di 35 unita'  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di  secondo  grado,  anche  con  particolare  specializzazione  nelle
materie  tecnico-giuridiche.  Nella  procedura  concorsuale  per   la
copertura delle posizioni dirigenziali di cui al  periodo  precedente
puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al  concorso  per  dirigente  nel  limite
massimo del 50 per cento dei  posti  messi  a  concorso.  Agli  oneri
derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente  comma,  nel  limite
massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019,  a  3.591.100
euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a  decorrere  dall'anno
2021,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo.
  319. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati
dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche  degli
avvocati dello Stato e dei procuratori dello  Stato  sono  aumentate,
rispettivamente, di dieci unita'. La tabella A di cui  alla  legge  3
aprile 1979, n. 103, e'  conseguentemente  modificata.  Le  procedure
concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate  con  decreto
dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga  ai
vincoli in materia di reclutamento nelle  pubbliche  amministrazioni,
nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di turn over. A tale fine e' autorizzata  una  spesa  pari  a
1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno  2020,  a
2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno  2022,  a
2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno  2024,  a
2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno  2026,  a
3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2028.
  320.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  e'
autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della  dotazione
organica, di consiglieri di Stato  e  di  referendari  dei  tribunali
amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di turn over. A tal fine, e'  autorizzata  la  spesa  per  un
onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019,  di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni
di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, di 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  di  6,1
milioni di euro per l'anno 2026 e  di  7  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze  di  funzionamento
della giustizia amministrativa e' autorizzata  la  spesa  di  500.000
euro per l'anno 2019  e  di  1.000.000  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2020.  L'amministrazione  comunica  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale  assunto
e i relativi oneri.
  321.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente  l'arretrato,  per
il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti  assunzionali,  e'
autorizzato  il  reclutamento,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato, sino a 26 unita' di  personale  non  dirigenziale  del
Consiglio di Stato e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  con
conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 0,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  322. Al fine di agevolare  la  definizione  dei  processi  pendenti
dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto,  e
di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione  di
referendari della Corte dei  conti,  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di turn over. A tale  fine  e'  autorizzata  una
spesa nel limite massimo complessivo di  3.390.000  euro  per  l'anno
2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di  3.582.000  euro
per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro
per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro
per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Per le connesse esigenze di funzionamento della  giustizia  contabile
e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  l'anno  2019  e  di  1
milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2020.  Il  Segretariato
generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  i  dati  relativi  al  personale  assunto  e  i
relativi oneri.
  323. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le  parole:  «  per  una  durata  non  eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non  oltre
il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  fino  alla
data a  decorrere  dalla  quale  sono  rese  operative  le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
  324. All'articolo 1, comma 94, lettera  b),  primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere  dalla  data
del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a  decorrere
dalla data di operativita' delle posizioni organizzative  di  cui  al
comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».
  325. Le previsioni dei commi  323  e  324  non  hanno  effetto  nei
confronti dell'Agenzia che non emani entro  il  31  dicembre  2018  i
bandi per  la  selezione  dei  candidati  a  ricoprire  le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.
  326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2019-2021,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualita'  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore a 70  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018  della
medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'  effettuata  entro
il secondo mese  successivo  all'approvazione  del  bilancio  annuale
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 70 milioni di euro, si  determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro,
erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformita'  al  comma
326.
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2020, anche rideterminato ai sensi del comma 327,  si  aggiunge  alla
quota  di  10  milioni  di  euro  erogabile  all'ente  Agenzia  delle
entrate-Riscossione per l'anno 2021, in conformita' al comma 326.
  329.  Il  Ministero  della  salute,  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  7  giugno   2017,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e'
autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di  un  contingente
fino a venti  unita'  di  personale  appartenente  all'area  III  del
comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Conseguentemente  per
gli  anni  2019  e  2020  e'  ridotta   di   1.103.000   euro   annui
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  330. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unita', di cui 35  di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unita', di cui 42 di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale »;
    b) al comma 12, le parole: « 122 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 250 unita' » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite
dalle seguenti: « 15 posizioni »;
    c) al comma 15, le parole: « 141 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 205 unita' », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite
dalle seguenti: « 19 dirigenti », le  parole:  «  70  unita'  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 134 unita' » e le parole: « 10 dirigenti
» sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».
  331. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  330,
pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro  8.113.523  annui  a
decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298  del  presente
articolo.
  332. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di  euro  per
l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  333. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei  lavoratori  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma  276,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «  a  decorrere  dall'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018  e  di  euro
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».
  334. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  170,  dopo  il  quinto  comma  e'  aggiunto  il
seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,  179,
181 e al titolo II della parte terza si interpretano  nel  senso  che
non si applicano al personale  assegnato  o  in  servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli  175,
176  e  199  si  applicano  ai  capi  delle  medesime  rappresentanze
diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento  presso  la
residenza demaniale »;
    b) all'articolo 171, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
       « 6.  Se  dipendenti  in  servizio  all'estero  condividono  a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero e'
ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »;
    c) all'articolo 173, comma 4, le parole:
     « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8  per
cento »;
    d) all'articolo 175, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
     « 4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura del 50 per
cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con
altro dipendente nella maggior parte del primo  anno  dall'assunzione
in servizio nella sede estera »;
    e) all'articolo 176, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     « 3. L'indennita' di rientro spetta  nella  misura  del  50  per
cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo  l'abitazione
con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno  precedente
al rientro in Italia »;
    f) all'articolo 181, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
     « 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta  al
personale in servizio in residenze non classificate come disagiate  o
particolarmente  disagiate  situate  a  distanza  non   maggiore   di
chilometri 3.500 da Roma »;
    g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione
durante il servizio estero, e sempre che il divario fra  le  date  di
assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni,
il contributo di cui al comma  1  spetta  al  dipendente  che  ne  ha
diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento ».
  335.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, e' rimodulata, in base  ai  fabbisogni  triennali
programmati, la  dotazione  organica  del  personale  della  carriera
diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.
  336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.  125,
la  parola:  «  duecento  »   e'   sostituita   dalla   seguente:   «
duecentoquaranta ».  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del  proprio
organico, l'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  e'
autorizzata  a  bandire   una   procedura   concorsuale,   ai   sensi
dell'articolo 20, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, e ad assumere fino a  20  unita'  appartenenti  all'Area
funzionale III, posizione economica F1. Per le finalita' del presente
comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme  vigenti  per  l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo,  utilizzando  le  risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa  di
euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri
derivanti dal primo  periodo,  pari  a  1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  337. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,   anche   mediante   il
potenziamento del ruolo della Cassa depositi  e  prestiti  Spa  quale
istituzione  finanziaria  per  la  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto  2014,  n.
125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8:
     1) al comma  1-bis,  le  parole:  «  prestiti  concessi  »  sono
sostituite dalle seguenti:
      « finanziamenti concessi,  sotto  qualsiasi  forma,  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche'  le  categorie  di
operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo »;
     2) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
e pertanto, in caso di ricezione di un atto  di  pignoramento  presso
terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende  una
dichiarazione negativa ai  sensi  dell'articolo  547  del  codice  di
procedura civile »;
    b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      « 4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti
Spa  ai  sensi  del  comma  4  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  8,   comma   1,   possono   essere   assistite,   anche
integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia  di  ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ad
incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato.
Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Le  risorse  non  utilizzate  al
termine dell'anno 2019 sono versate sulla  contabilita'  speciale  di
cui al medesimo articolo 37, comma 6,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »;
    c) all'articolo 27:
     1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti  »  e'
sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;
     2) al comma 4, lettera  c),  le  parole:  «  i  crediti  »  sono
sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
  338.  Al  fine  di  perseguire  piu'  efficacemente   le   missioni
istituzionali, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
autorizzato,  nel  rispetto  dell'attuale  dotazione   organica,   ad
esperire  procedure  concorsuali  per   l'assunzione,   a   decorrere
dall'anno  2020,  di  500  unita'  di  personale  di  qualifica   non
dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III,  posizione
economica F1,  e  250  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500  unita'
di personale  di  qualifica  non  dirigenziale,  di  cui  250  unita'
appartenenti all'Area III,  posizione  economica  F1,  e  250  unita'
appartenenti  all'Area  II,  posizione  economica  F1.   Agli   oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente  comma,  pari  ad  euro
18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro  37.240.810  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo.
  339.  Al  fine  di  garantire  una  migliore  azione  di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, e'  consentito  lo
scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per
un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti  messi  a
concorso, delle graduatorie  relative  alle  procedure  di  selezione
pubblica bandite ai sensi dell'articolo  1,  commi  328  e  seguenti,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel  rispetto  della  dotazione
organica di cui alla tabella B allegata  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171. Alla copertura degli  oneri,  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede a valere sulle risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
  340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma  396,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata dell'importo di
euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.
  341. Al  fine  di  sostenere  le  attivita'  di  studio  e  ricerca
dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.
  342. In considerazione  dell'esigenza  di  rafforzare  l'azione  di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,  nel  rispetto  dei
limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  puo'  coprire,  per  l'anno  2019,  le
proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree  II
e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo  del  50
per cento delle facolta' assunzionali per l'anno 2019 come  accertate
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, i candidati  che,  nelle  procedure  selettive  interne  per  il
passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con  graduatorie
approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si  sono  collocati  nelle
graduatorie medesime in posizione utile in base al  numero  di  posti
previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti e' stata
indetta ciascuna procedura.
  343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di  rafforzamento
dei  servizi  di  accoglienza  e  di  assistenza  al   pubblico,   di
miglioramento  e  di  potenziamento  degli  interventi   di   tutela,
vigilanza   e   ispezione,   protezione   e   conservazione   nonche'
valorizzazione dei beni  culturali  in  gestione,  e'  consentita  la
proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2019, dei contratti  a  tempo  determinato  stipulati
dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  344. Le amministrazioni comunicano alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato i dati relativi  al  personale  da  assumere  ai
sensi  dei  commi  da  298  a  342  e  i  relativi  oneri,  ai   fini
dell'assegnazione delle risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai  sensi  del  comma  298  del  presente  articolo,  ad
esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi  319,
320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  345. Al fine  di  consentire  una  maggiore  efficacia  dell'azione
amministrativa   svolta   a   livello    centrale    dal    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   di
potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in  Friuli
Venezia Giulia, di cui  alla  legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  la
dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' incrementata di due posti  dirigenziali  di  livello
generale.  Al  primo  periodo  si  da'  attuazione  con  uno  o  piu'
regolamenti  di  organizzazione,   da   adottare   ai   sensi   della
legislazione vigente.
  346. Al fine di superare  il  precariato,  ridurre  il  ricorso  ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita'  acquisita  dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA),  per  il  triennio
2019-2021,  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma   1,   del   decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nell'ambito  della   propria
autonomia organizzativa, contabile e amministrativa,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  assume   a   tempo
indeterminato,  previo  superamento  di  un  apposito  esame   svolto
mediante colloquio, il personale  non  dirigenziale  in  possesso  di
tutti i seguenti requisiti:
    a) che risulti in servizio  con  contratto  a  tempo  determinato
presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
    b) che sia stato reclutato  a  tempo  determinato  per  mezzo  di
selezioni pubbliche;
    c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno  in  cui
si procede all'assunzione, almeno tre anni  di  servizio,  anche  non
continuativi, negli ultimi otto anni.
  347. La pianta  organica  del  personale  di  ruolo  dell'ARERA  e'
rideterminata numericamente a seguito  delle  assunzioni  di  cui  al
comma 346 del presente articolo e il numero dei  dipendenti  a  tempo
determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14  novembre
1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge
23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'.
  348. Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione
degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione  della
fattibilita'   e   della    rilevanza    economico-finanziaria    dei
provvedimenti   normativi   e   della   relativa    verifica    della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con  gli  obiettivi
programmatici in materia di finanza pubblica, la  dotazione  organica
del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di  venti
posti di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  per  il
conferimento di  incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di  2.700.000
euro annui a decorrere dal 2019.
  349.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   348   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a  venti  unita'
di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
  350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa
delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e  delle
finanze, si  provvede  alla  revisione  degli  assetti  organizzativi
periferici attraverso:
    a) la realizzazione  di  presidi  unitari  orientati  al  governo
coordinato  dei  servizi  erogati  in   ambito   territoriale   dalle
articolazioni  periferiche  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze, ivi compresi gli uffici di  segreteria  degli  organi  della
giurisdizione  tributaria  di  cui  all'articolo   31   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le  funzioni  di
collaborazione    e    supporto     nell'esercizio     dell'attivita'
giurisdizionale   delle   commissioni   tributarie.   Tali    presidi
costituiscono  uffici   dirigenziali   non   generali   e   dipendono
organicamente e  funzionalmente  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato;
    b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche
mediante condivisione delle sedi con uffici di altre  amministrazioni
statali   e,   in   particolare,   con   le    altre    articolazioni
dell'amministrazione economico-finanziaria;
    c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali
non generali presso  le  articolazioni  periferiche,  apportando  una
riduzione  del  numero  complessivo  di  uffici  del  Ministero   non
inferiore al 5 per cento. Il contingente di  personale  addetto  agli
uffici di segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza  e
le  variazioni  sono  determinate  secondo  le   modalita'   previste
dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 545.
  351. Con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo  4-bis  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui  al
comma 350,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore  funzionalita'  e
flessibilita' operativa degli uffici centrali e  periferici,  nonche'
di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in
servizio.
  352. Per le medesime finalita'  del  comma  348,  per  il  triennio
2019-2021, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in possesso  di  comprovate  professionalita'  tecniche,  con
oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e'
pari al 12 per cento.
  353. Agli oneri derivanti dal comma 351, pari  a  20,2  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
    a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni  dal  2019
al 2023, mediante  corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  del
Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui  al  comma
350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa  annuo
non inferiore  a  15,7  milioni  di  euro.  Sono  corrispondentemente
ridotti gli stanziamenti dei capitoli di  bilancio  per  acquisto  di
beni e servizi interessati iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    b) quanto  ad  euro  4,5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Conseguentemente
all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.  205  del  2017,  le
parole da: «  presta  servizio  »  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  presta  servizio  presso  gli  uffici
centrali  dei  Dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non  generale,
e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o
della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo  confronto
con le organizzazioni  sindacali,  sono  individuati,  tenendo  conto
delle modalita' di  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  primo
periodo, le  misure  e  i  criteri  di  attribuzione  delle  predette
maggiorazioni  nonche',  su  proposta  dei  Capi   Dipartimento,   il
personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 2,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019.  Le  maggiorazioni  sono  erogate   mensilmente,   sulla   base
dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di  cui  al  primo  periodo
attestato  dai  Capi   Dipartimento,   previo   monitoraggio   svolto
nell'ambito di ciascun ufficio interessato ».
  354. All'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127,  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «  sono  rese
disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».
  355. Al fine di potenziare  l'attuazione  delle  politiche  per  la
salute,  di  assicurare  un'efficiente  ed  efficace  gestione  delle
risorse pubbliche destinate alla tutela della salute,  nell'obiettivo
di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali
e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti
dalle nuove procedure europee in materia di controlli,  il  Ministero
della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il
previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'  autorizzato  ad
assumere a tempo indeterminato, per il triennio  2019-2021,  mediante
apposita procedura concorsuale  pubblica  per  titoli  ed  esami,  un
contingente di personale di  80  unita'  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di  28  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di secondo grado.
  356. Per le medesime finalita' di cui al comma  355,  il  Ministero
della salute e' autorizzato ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle
professionalita' sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite
massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero
della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per un  numero
di unita'  non  superiore  a  155,  riservate  al  personale  medico,
veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per  lo  svolgimento
dei controlli obbligatori in  materia  di  profilassi  internazionale
conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute  alla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:
    a) nel limite massimo di spesa pari ad euro  725.000  per  l'anno
2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere
dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
    b) quanto a  867.945  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
    c) quanto a 9.484.115 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    d) quanto a 4.256.690 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244.
  358. Per le finalita' di cui ai  commi  355  e  356,  la  dotazione
organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e' incrementata  di  210  posizioni
dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie nonche' di
80 unita' di personale non dirigenziale  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di 28 unita' di personale non  dirigenziale
appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
  359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356
definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in  materia
di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le
procedure concorsuali di cui al comma  356  possono  essere  affidate
alla Commissione per l'attuazione del  Progetto  di  Riqualificazione
delle  Pubbliche  Amministrazioni   (RIPAM)   di   cui   al   decreto
interministeriale  25  luglio  1994.  Agli  oneri   derivanti   dallo
svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356,
quantificati in  complessivi  euro  1.000.000  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.
  360. A decorrere dall'anno 2019, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le  modalita'
semplificate individuate con il decreto di cui  al  comma  300.  Fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, il reclutamento avviene secondo  le  modalita'  stabilite
dalla disciplina vigente.
  361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso.
  362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della
validita' delle graduatorie  dei  concorsi  di  accesso  al  pubblico
impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio
2010 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
    a) la validita' delle graduatorie approvate dal 1°  gennaio  2010
al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono
essere  utilizzate  esclusivamente  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni:
     1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti  inseriti  nelle
graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente;
     2)  superamento,  da   parte   dei   soggetti   inseriti   nelle
graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne  la
perdurante idoneita';
    b) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2014  e'
estesa fino al 30 settembre 2019;
    c) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2015  e'
estesa fino al 31 marzo 2020;
    d) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020;
    e) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021;
    f) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021;
    g) la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire
dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi  dell'articolo  35,
comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.
  363. All'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
  364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la lettera e-bis) del comma 3  e'  abrogata,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59.
  365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle  graduatorie
delle procedure concorsuali  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  366. I commi da 360 a 364 non  si  applicano  alle  assunzioni  del
personale scolastico, inclusi i  dirigenti,  e  del  personale  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  367. In analogia a quanto previsto al comma 359,  i  bandi  per  le
procedure concorsuali di  cui  al  comma  349  definiscono  i  titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione  della
rilevanza  economica,  finanziaria  e  giuridica  dei   provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in  materia  di
finanza  pubblica  nonche'  in  materia   di   programmazione   degli
investimenti pubblici.
  368. Relativamente agli investimenti locali  individuati  ai  sensi
dei commi da 179 a 183, la  struttura  di  missione  InvestItalia  si
avvale  della  collaborazione  tecnica  della  Fondazione  patrimonio
comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  369. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del  suo
valore  storico  di  fondamento  dell'identita'   nazionale,   e   di
promuoverne lo studio e la conoscenza  in  Italia  e  all'estero,  la
dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  1o  marzo  2002  e'
incrementata di tre unita' di personale non dirigenziale. L'Accademia
della  Crusca  e'  autorizzata,  in  deroga  alle  vigenti   facolta'
assunzionali e  alle  disposizioni  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza  il  previo  svolgimento
delle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere,  nell'anno  2019,  a
tempo indeterminato,  mediante  apposita  procedura  concorsuale  per
titoli  ed  esami,  un  contingente  di  personale  di  due   unita',
appartenenti all'area C, posizione economica  C1,  e  di  una  unita'
appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento  del
personale  appartenente  all'area  C  puo'  avvenire  anche  mediante
procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando  i  requisiti  e  i
limiti ivi previsti.
  370. La gestione  amministrativa  dell'Accademia  della  Crusca  e'
affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di
selezione  pubblica,  tra  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale, assunto mediante  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   determinato.   L'incarico   di   segretario
amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque anni e puo' essere rinnovato per una sola volta.  L'incarico
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico  o
privato ovvero  di  lavoro  autonomo,  nonche'  con  qualsiasi  altra
attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare
in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento
economico del segretario amministrativo non puo' essere  superiore  a
quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali.
  371. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni  di  cui
ai commi 369 e 370 e' autorizzata la spesa di 236.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019.
  372. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attivita'
in materia  di  sicurezza  stradale,  di  valutazione  dei  requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di
autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di  servizio  ai
cittadini e alle imprese, e' autorizzata, in  deroga  alla  normativa
vigente,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  50   unita'   di
personale,  nell'anno  2019,  da  inquadrare  nella  seconda   fascia
retributiva  della  seconda  area,  presso  il  Dipartimento  per   i
trasporti terrestri,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione  previste  a  normativa  vigente.  La  dotazione  organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'   conseguentemente   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  1,
commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  374. In  attuazione  dei  commi  372  e  373,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto  previsto  all'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto all'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Resta ferma la facolta' di avvalersi  della  previsione
di cui all'articolo 3,  comma  61,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350.
  375. All'articolo 17 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «  ,  ferma  restando
l'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro,  »  e  le  parole:   «   ,
prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi
contrattuali, » sono soppresse e  dopo  le  parole:  «  gli  istituti
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  »  sono
inserite le seguenti: «  con  esclusione  dell'articolo  15-quater  e
della correlata indennita', »;
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  si  applicano,  in
quanto compatibili sotto  il  profilo  giuridico  e  finanziario,  ai
dirigenti delle professionalita' sanitarie dell'Agenzia italiana  del
farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui  agli
articoli 74  e  80  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo al personale dirigente  dell'Area  1  del  21  aprile  2006,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 2006 ».
  376. Per le finalita' indicate  dall'articolo  17  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3,  come  modificato  dal  comma  375  del  presente
articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei  contratti  del
personale delle amministrazioni  statali,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  e'  prevista
un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000  a  decorrere  dall'anno
2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale  riferita
al triennio 2016-2018 in  applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  377. Il  Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  ad  assumere
nell'anno 2019, in aggiunta alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi  gia'
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  378. Ai fini del comma 377 e' autorizzata la spesa  nel  limite  di
euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno  2020,
di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di  euro  27.926.016  per  l'anno
2022, di euro 35.423.877 per l'anno  2023,  di  euro  35.632.851  per
l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di  euro  37.021.584
per l'anno 2026, di  euro  37.662.540  per  l'anno  2027  e  di  euro
38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.
  379. Il ruolo organico del personale della  magistratura  ordinaria
e' aumentato complessivamente  di  600  unita'.  Il  Ministero  della
giustizia, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali,  e'
autorizzato a  bandire,  dall'anno  2019,  procedure  concorsuali  e,
conseguentemente, ad assumere un contingente  massimo  annuo  di  200
magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B  allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo  6
del  decreto-legge  31  agosto  2016,   n.   168,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,  n.  197,  e'  sostituita
dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o piu'  decreti
del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il   Consiglio
superiore della magistratura, sono rideterminate le piante  organiche
degli uffici giudiziari.
  380.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  379,   e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per  l'anno  2020,
di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di  euro  48.915.996  per  l'anno
2022, di euro 53.571.284 per l'anno  2023,  di  euro  60.491.402  per
l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di  euro  71.553.688
per l'anno  2026,  di  euro  72.618.826  per  l'anno  2027,  di  euro
73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per  l'anno  2029,  di
euro 76.322.120  per  l'anno  2030  e  di  euro  76.820.640  annui  a
decorrere dall'anno 2031.
  381. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di  contrasto  del
terrorismo  internazionale,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, l'assunzione  straordinaria  di  un  contingente
massimo di 6.150 unita' delle Forze di polizia,  comprensivo  di  362
unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382,  lettera  a),
del presente  articolo,  nel  limite  della  dotazione  organica,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di  ciascun
anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e  per  un  numero
massimo di:
    a) 1.043 unita' per l'anno 2019, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di
finanza;
    b) 1.320 unita' per l'anno 2020, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
    c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
    d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
    e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di  cui  387  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.
  382.  Al  fine  di   incrementare   l'efficienza   degli   istituti
penitenziari, nonche' per le indifferibili necessita' di  prevenzione
e contrasto della diffusione dell'ideologia di  matrice  terroristica
in ambito carcerario, e' autorizzata, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di  polizia  penitenziaria,
non prima del 1° marzo 2019, di:
    a) 362 unita', in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione vigente;
    b) 86 unita', quale anticipazione  delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2019  dall'articolo  1,  comma  287,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    c) 200 unita', quale anticipazione delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022  dall'articolo  1,  comma  287,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    d) 652 unita', a valere  sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste  per  l'anno  2019  dall'articolo  66,  comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  383. Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 2199  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  mediante  scorrimento   delle
graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate
nell'anno 2017 e, per i posti residui,  in  parti  uguali,  a  quelle
approvate nell'anno 2018.
  384. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un  fondo,  da  ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro
4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di
euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,
di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno
2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per
l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218
per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno
2029.
  385. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di
cui al comma 384 e' incrementato di euro 17.830.430 per l'anno  2019,
di euro 23.221.840 per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di  euro
22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per  l'anno  2023,  di
euro 15.392.240  per  l'anno  2024  e  di  euro  15.479.120  annui  a
decorrere dall'anno 2025.
  386. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a
euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro  4.340.520
per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720
per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere  dal  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Il
fondo di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato.
  387.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per
mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,  da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.
  388. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  389. Al fine di garantire gli standard operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 650 unita' non prima del 10  maggio
2019, di ulteriori 200 unita' non prima del 1° settembre  2019  e  di
ulteriori 650 unita' non prima del 1° aprile  2020.  Conseguentemente
la dotazione organica del ruolo dei vigili  del  fuoco  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di complessive 1.500 unita'.
  390. Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonche' per le
assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa  per  l'anno
2019,  si  provvede  prioritariamente  mediante   il   ricorso   alla
graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco,  indetto  con  decreto  del
Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la
cui validita' e' all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
  391. Le residue facolta' assunzionali, relative esclusivamente alle
assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui  al  comma
389, sono esercitate, per il 70  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante scorrimento della graduatoria del concorso  pubblico  a  250
posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto  del  Ministero
dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,  per  il
rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco.
  392.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma   389   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno
2019, di euro 56.317.262 per l'anno  2020,  di  euro  63.138.529  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per  l'anno
2024, di euro 64.208.008 per l'anno  2025,  di  euro  64.337.545  per
ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per  l'anno
2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a
decorrere dall'anno 2031.
  393.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per
mense e buoni pasto, e' autorizzata la  spesa  di  200.000  euro  per
l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.
  394. Al fine di garantire gli standard operativi ed  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia  costiera  per  l'attuazione  delle  misure   necessarie   ad
accrescere la sicurezza, anche ambientale, della  navigazione  e  dei
traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo  815  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituita dalla seguente:
  « a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per  l'anno  2021,  3.700  per
l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023,  3.900  per  l'anno  2024,  4.000
dall'anno 2025 in servizio permanente ».
  395. In relazione a quanto disposto  dal  comma  394  del  presente
articolo, all'articolo 585, comma 1, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) e'  sostituita
dalle seguenti:
    « h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
    h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
    h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29;
    h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29;
    h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29;
    h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
    h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
    h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
    h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
    h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
    h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;
    h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
    h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
    h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
    h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
    h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ».
  396. Ai fini  del  comma  394  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro
12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per  l'anno  2024,  di
euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno  2026,
di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di  euro  20.747.798  per  l'anno
2028, di euro 20.932.057 per l'anno  2029,  di  euro  21.116.316  per
l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di  euro  22.332.019
per l'anno  2032,  di  euro  22.847.741  per  l'anno  2033,  di  euro
23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'anno
2035.
  397. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto,
e' autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 euro
per l'anno 2022, 436.800 euro  per  l'anno  2023,  582.400  euro  per
l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
  398. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo  contro  gli
infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta  ed
immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello  previsto
per il personale di ruolo del medesimo Corpo, e' autorizzata la spesa
annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000  a  decorrere
dall'anno 2020. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
relative misure indennitarie nonche' il procedimento di  monitoraggio
e di rideterminazione automatica delle misure  indennitarie  medesime
al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo  del
presente comma.
  399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  i
Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali,  in
relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite  al  predetto
anno,  non  possono  effettuare  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore  al  15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui  al  periodo
precedente  si  applica  con  riferimento   al   1°   dicembre   2019
relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno.
Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di  professore  associato
ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al  termine
del contratto come ricercatore  di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della stessa legge.
  400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca  e  la
competitivita'  del  sistema   universitario   italiano   a   livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  euro  20  milioni  per
l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020,
per l'assunzione di ricercatori di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, le risorse sono  ripartite  tra  le  universita'.  La
quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata  entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  per  le  finalita'  di  cui  ai  periodi
precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario,
per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'.
  401. A valere  sul  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993,  n.  537,  come  integrato  dalla  presente  legge,
nell'anno 2019 sono autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti  facolta'
assunzionali:
    a) assunzioni di ricercatori di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le universita';
    b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a  tempo
indeterminato in  possesso  di  abilitazione  scientifica  nazionale,
tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  29,  comma  9,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le risorse sono ripartite tra le universita'.  Con  riferimento  alle
risorse di cui alla presente  lettera  le  universita'  statali  sono
autorizzate  a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di  professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori  universitari
a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione   scientifica
nazionale secondo quanto di seguito indicato:
     1) per almeno il 50 per cento dei posti ai  sensi  dell'articolo
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
     2) per non piu' del 50 per cento  dei  posti,  ed  entro  il  31
dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma  6,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240.
  402. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
218, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     « 3. La valutazione  del  merito  eccezionale  per  la  chiamata
diretta e' effettuata da apposite commissioni  nominate  con  decreto
del Ministro vigilante, composte da un  minimo  di  tre  fino  ad  un
massimo di cinque esperti del settore di  afferenza  degli  Enti  che
propongono  l'assunzione  per  chiamata  diretta.  La  durata   delle
commissioni non puo' essere  superiore  ad  un  anno  dalla  data  di
nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo
per due mandati consecutivi. La partecipazione alle  commissioni  non
da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a  carico
dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica ».
  403. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,
dopo  le  parole:  «   ai   contratti   stipulati   dalle   pubbliche
amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonche'  ai  contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati  dalle  universita'  private,
incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici  di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».
  404.  Al  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e'   concesso   un
contributo straordinario di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2028.
  405.   L'Accademia   nazionale   dei   Lincei,   per   fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza
volte a garantire  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, e' autorizzata,
in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in  deroga  all'articolo
1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ad  effettuare
assunzioni di personale a tempo  indeterminato  da  inquadrare  nella
qualifica B1 e  nella  qualifica  C1,  fino  a  copertura  dei  posti
disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598  per  il  2020  ed
euro 426.377 a decorrere dal 2021.
  406. Il contributo di cui all'articolo 1, comma  385,  lettera  h),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «  I
Lincei per la scuola » presso l'Accademia  nazionale  dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2019.
  407. Alla Fondazione EBRI (European Brain  Research  Institute)  e'
concesso un  contributo  straordinario  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  408. Il fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   di   cui
all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e' ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552
euro per l'anno 2020.
  409.  Al  fine  di  rafforzare  la  partecipazione  dell'Italia  al
progresso delle  conoscenze  e  alla  formazione  post-laurea,  anche
mediante  l'adesione  alle  migliori  prassi  internazionali,  e  per
assicurare una piu' equa distribuzione  delle  scuole  superiori  nel
territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II
istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per  il  triennio
costituito dagli anni  accademici  dal  2019/2020  al  2021/2022,  la
Scuola superiore meridionale.
  410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:
    a)  di  formazione  pre-dottorale  e  di  ricerca  e   formazione
post-dottorato, rivolti a  studiosi,  ricercatori,  professionisti  e
dirigenti altamente qualificati;
    b) di dottorato di ricerca di alto  profilo  internazionale,  che
uniscano ricerca pura e ricerca applicata in  collaborazione  con  le
scuole universitarie federate o con altre universita';
    c) ordinari e di master;
    d)  di  laurea  magistrale  in  collaborazione  con   le   scuole
universitarie federate o con altre universita'.
  411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base
di  un  piano  strategico  predisposto  da   un   apposito   comitato
ordinatore,  composto  da  due   membri   designati   rispettivamente
dall'Universita' degli studi di Napoli Federico  II  e  dalle  scuole
universitarie  federate,  nonche'   da   tre   esperti   di   elevata
professionalita'     scelti     dal     Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.  Ai  componenti  del  comitato  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi delle spese.
  412.  Per  le  attivita'  della  Scuola  superiore  meridionale  e'
autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di
21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro  per
l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  14,631
milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
  413. Allo scadere del triennio di operativita', previo  reperimento
di  idonea  copertura   finanziaria,   con   apposito   provvedimento
legislativo, e previa valutazione positiva  dei  risultati  da  parte
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca, la Scuola superiore meridionale  assume  carattere  di
stabilita' e  autonomia  di  bilancio,  statutaria  e  regolamentare.
Previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione  federato,
la Scuola superiore meridionale potra'  entrare  a  far  parte  delle
scuole universitarie federate. In caso di mancato  reperimento  delle
risorse necessarie o di valutazione non positiva  dei  risultati  del
primo triennio, le attivita' didattiche e  di  ricerca  della  Scuola
sono  portate  a  termine  dall'Universita'  degli  studi  di  Napoli
Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.
  414. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo  2016,
n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,  n.
89, le parole: « e' incrementato di 4,5 milioni di euro  in  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere  dal
2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 5 milioni
di euro a decorrere dal 2019 ».
  415.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2019/2020,  le  facolta'
assunzionali del  personale  educatore  delle  istituzioni  educative
statali sono incrementate sino a 290  posti,  nell'ambito  dei  posti
vacanti e disponibili.
  416. In occasione del quarantesimo  anno  dalla  scomparsa  di  Ugo
Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De  Felice,  e'
autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli  anni  2019  e
2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai  fini
del programma straordinario di  inventariazione,  digitalizzazione  e
diffusione  dei  fondi  librari  e   archivistici   posseduti   dalla
Fondazione, nonche' della  promozione  di  ricerche  e  convegni  per
ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.
  417. In coerenza  con  il  modello  assicurativo  di  finanziamento
adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di  intervento
e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative  di
investimento, con particolare riferimento  ai  settori  dell'edilizia
sanitaria,  scolastica  e  di  elevata  utilita'  sociale  e  per  la
realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi  (federal
building),  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL):
    a) e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la
propria dotazione organica di 60 unita', da coprire tramite:
     1)  l'avvio  di  procedure  concorsuali  pubbliche  e   relative
assunzioni, in deroga ai vincoli in  materia  di  reclutamento  nelle
pubbliche amministrazioni e ai  limiti  assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente in materia di turn  over,  per  un  contingente  di
complessive  30  unita'  di   personale   con   contratto   a   tempo
indeterminato appartenenti  all'area  C,  livello  economico  C1,  in
possesso delle  necessarie  competenze  tecnico-amministrative  e  di
adeguata professionalita' in  materia  di  investimenti  mobiliari  e
immobiliari;
     2) un apposito bando  di  mobilita',  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  dell'Istituto  medesimo  previste  dalla   legislazione
vigente  qualora  il  personale  provenga  da   amministrazioni   non
sottoposte  a  disciplina  limitativa  delle   assunzioni,   per   il
reclutamento  di  30  unita'  di  personale   delle   amministrazioni
pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle  necessarie
competenze tecnico-amministrative e di adeguata  professionalita'  in
materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
    b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e  verifica  degli
investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione  di  assicurare
il  supporto   tecnico   alla   programmazione,   alla   valutazione,
all'attuazione e al monitoraggio  degli  investimenti.  Con  apposito
regolamento disciplina il funzionamento del  nucleo  secondo  criteri
volti a  valorizzare  la  peculiarita'  delle  diverse  tipologie  di
investimento. Il nucleo e' composto da 10 unita' selezionate, tramite
un'apposita procedura di valutazione  comparativa,  tra  soggetti  in
possesso di  specifica  professionalita',  scelti  tra  i  dipendenti
dell'Istituto, tra i dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo  di  5  unita',
tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da
corrispondere ai componenti  del  nucleo,  comprensivo  dei  rimborsi
delle  spese,  e'   fissato   con   determinazione   del   presidente
dell'Istituto,  per  i  componenti  con  qualifica  non  dirigenziale
dipendenti  dell'Istituto  medesimo  o   di   altre   amministrazioni
pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al  30  per
cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012, n. 262, e  per  i  componenti  esterni  alla  pubblica
amministrazione  in  misura  non  superiore  al  50  per  cento   del
trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma  5.  Il  trattamento
indennitario  da  riconoscere  al   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  e'  sostitutivo  degli  altri   trattamenti   accessori
spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura
il funzionamento del nucleo avvalendosi  delle  risorse  finanziarie,
umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
  418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417,  in
quanto relative all'efficace  svolgimento  di  attivita'  connesse  e
strumentali alla realizzazione degli  investimenti  e  alla  relativa
valorizzazione,  si  provvede  a  valere   sulle   risorse   di   cui
all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte  corrente
nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore,
per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno  2020,  a  2
milioni di euro.
  419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati
e anche  al  fine  di  consentire,  ricorrendone  le  condizioni,  la
sperimentazione  di  nuovi  modelli  di  assistenza  che   realizzino
effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed
extraospedaliere, come previsto dalla lettera  c-bis)  del  comma  13
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  l'INAIL  e'
autorizzato a valutare, in via  eccezionale,  nell'ambito  del  piano
triennale degli investimenti 2019-2021,  approvato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  la   realizzazione   di
investimenti immobiliari nel settore termale  e  alberghiero-termale,
con esclusivo riferimento  alle  aree  che  presentano  significative
condizioni di crisi economico-industriale. I  territori  termali  nei
quali possono essere effettuati i citati interventi sono  individuati
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della  legge
24 ottobre 2000, n. 323.
  420. Per il perseguimento delle  proprie  finalita',  l'INAIL  puo'
sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento  collettivo
del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  k-ter),
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da societa' di
gestione  del  risparmio  partecipate  da  societa'  quotate  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  p),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati  dalle
medesime societa'  quotate,  la  cui  politica  di  investimento  sia
prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
    a) ad  imprese  con  significativo  potenziale  di  crescita  nel
proprio settore di attivita'  e  impegnate  nel  rafforzamento  della
presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
    b) ad imprese attive  nella  ricerca,  nell'innovazione  e  nello
sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
    c) alla crescita dimensionale delle  imprese  anche  mediante  il
sostegno  ai  processi  di  internazionalizzazione,  aggregazione   e
innovazione.
  421. All'attuazione del  comma  420  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' che l'INAIL puo' detenere presso le aziende di credito
e la societa' Poste italiane Spa ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
  422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la
cooperazione dei  soggetti  istituzionali  competenti  e  utilizzando
tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma
di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo
non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a  150  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non
destinate al Fondo per  ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  alla
riduzione del debito degli  enti.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare  entro  il  30  aprile  2019,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato  un
piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i  criteri
e le modalita' di dismissione degli immobili da  attuare  negli  anni
2019, 2020 e 2021. Con  la  medesima  procedura  si  provvede  almeno
annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.
  423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:
    a)  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia  del
demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge;
    b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al  Ministero  della
difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'  necessari  alle  proprie
finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati
con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia
del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge;
    c) immobili di proprieta' dello  Stato  per  i  quali  sia  stata
presentata richiesta di attribuzione ai  sensi  dell'articolo  56-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia
del demanio e per i quali l'ente non  abbia  adottato  la  prescritta
delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
    d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di  proprieta'  di
altre pubbliche amministrazioni,  diverse  dagli  enti  territoriali,
come  definite  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  i  suddetti  enti  possono
proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.
  424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa  vigente  e  nel
rispetto del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  425. Con riferimento al piano di  cui  al  comma  422,  le  risorse
rivenienti dalla cessione degli immobili statali  sono  destinate  al
Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle  rivenienti  dalla
cessione  degli  immobili  degli  altri  enti  sono  destinate   alla
riduzione del debito  degli  stessi  e,  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente  eccedente,  al   Fondo   per
ammortamento dei titoli di Stato.
  426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano  di  cui  al
comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con
il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui  al  comma  423,
lettere a), b) e c), il  piano  puo'  individuare  modalita'  per  la
valorizzazione dei beni medesimi, ivi  compreso  l'adeguamento  della
loro destinazione, nonche' per l'attribuzione agli enti  territoriali
di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al  15  per
cento  del  ricavato  della   vendita   degli   immobili   alla   cui
valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota
e' definita secondo i  criteri  previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalita'  di
attribuzione agli enti territoriali di una quota parte  dei  proventi
della valorizzazione o alienazione degli  immobili  pubblici  la  cui
destinazione d'uso sia stata modificata,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  215  del  16  novembre  2015.  Gli  enti  territoriali
destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e,
in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte  eventualmente
eccedente, a spese di investimento.
  427. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi  sostenuti  per
le attivita' connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a  valere
sulle conseguenti maggiori entrate,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248.
  428. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2003, n. 27, dopo la parola:  «  2017  »  sono  inserite  le
seguenti: « nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».
  429. Al fine di uniformare le quote dei  proventi  derivanti  dalle
vendite degli immobili militari da  riconoscere  al  Ministero  della
difesa:
    a) al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente  in  quote
del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  un
ammontare pari al 10 » e il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
« Il  predetto  ammontare  e'  corrisposto  a  valere  sulle  risorse
monetarie eventualmente pagate, al momento  del  conferimento,  dalla
societa' di gestione del risparmio  di  cui  al  comma  1,  che  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della  difesa,  nei  limiti  dell'importo  da  riconoscere   a   tale
Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni  finanziarie  iscritte
nel medesimo stato di previsione »;
    b) all'articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  al  primo  periodo,  le
parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle  seguenti:  «  80  per
cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 10 per cento »;
    c) all'articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) e'  aggiunta  la
seguente:
     « d-bis) articolo 11-quinquies del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dalla vendita dei beni militari e' assegnata  al  Ministero
della difesa per essere destinata a spese d'investimento ».
  430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422,  l'Agenzia
del demanio, a valere sugli  stanziamenti  ad  essa  assegnati  e  da
assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   riparto   del   fondo
investimenti di cui  all'articolo  1,  comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, puo' riconoscere in via  di  anticipazione  al
Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento  del  valore
degli  immobili  che  il  medesimo  Ministero  rende  disponibili,  e
comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro  nell'anno
2019 e di  10  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  da  destinare  ad
interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso  o  da
utilizzare da parte del predetto Ministero.
  431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici,
nonche' il rilancio degli investimenti  nel  settore,  l'articolo  3,
comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   si
interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti
adottati all'esito delle conferenze di servizi  e  dagli  accordi  di
programma di cui al predetto comma 15, per gli  immobili  oggetto  di
tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli
interventi edilizi consentiti,  per  le  zone  territoriali  omogenee
all'interno delle  quali  ricadono  tali  immobili,  dagli  strumenti
urbanistici generali  e  particolareggiati  vigenti.  Gli  interventi
edilizi di cui  al  predetto  articolo  3  sono  assentibili  in  via
diretta.  Sono  fatte  comunque  salve  le   intese   nel   frattempo
intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali
in  ordine  al  riconoscimento,   a   fronte   della   valorizzazione
conseguente al cambio di destinazione d'uso, di  quote  del  ricavato
attribuito  alla  rivendita   degli   immobili   stessi,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410.
  432. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  A  tal  fine,
nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con
il compito di supportare l'adeguamento degli enti  locali  ai  citati
principi e monitorarne lo stato di attuazione ».
  433. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire incarichi di
consulenza a societa' di provata esperienza  e  capacita'  operativa,
nazionali od estere,  nonche'  a  singoli  professionisti.  Per  tali
finalita', e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021.
  434. All'articolo  6,  comma  6,  primo  periodo,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale  delle
predette societa' ».
  435. La dotazione del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementata  di  1
milione di euro annui a decorrere dal 2019.
  436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva  nazionale  in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
statale in regime di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per  l'anno
2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  437. Gli importi di cui  al  comma  436,  comprensivi  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.
  438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2019-2021,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di
settore  provvedono  alla  quantificazione  delle  relative  risorse,
attenendosi   ai   criteri   previsti   per   il   personale    delle
amministrazioni dello Stato di cui  al  comma  436.  A  tale  fine  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente.
  439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al  personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  440.  Nelle  more  della  definizione  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro e  dei  provvedimenti  negoziali  riguardanti  il
personale  in  regime  di  diritto  pubblico  relativi  al   triennio
2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di  cui  ai
commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste  dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
    a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  degli  analoghi
trattamenti disciplinati  dai  provvedimenti  negoziali  relativi  al
personale in regime di diritto pubblico,  nella  misura  percentuale,
rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°  aprile
2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7  per  cento  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019;
    b) al personale di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento  perequativo  una
tantum ove previsto dai relativi contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita'
e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino
alla data  di  definitiva  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  relativi  al  triennio   2019/2021,   che   ne
disciplinano il riassorbimento.
  441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera  a),  in
relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del  personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al
comma 436, l'importo di 210 milioni di euro  puo'  essere  destinato,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi  nonche'
ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli  finalizzati
a  valorizzare  i   servizi   di   natura   operativa   di   ciascuna
amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali  e
di concertazione, in caso di  mancato  perfezionamento  dei  predetti
provvedimenti negoziali alla data del 30  giugno  di  ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo  e'
destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia
e delle finanze, sentiti i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e
della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi
istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi
per il trattamento accessorio del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco,  con  successivo  riassorbimento  nell'ambito  dei
benefici economici relativi al triennio 2019-2021.
  442.  In  relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  di  immigrazione,  di
tutela economico-finanziaria,  di  difesa  nazionale  e  di  soccorso
pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei
correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, e' autorizzata  la  spesa  di  19.066.908  euro  da  destinare
all'incremento di:
    a) 9.422.378 euro delle  risorse  previste  dall'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2018,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10  maggio  2018,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017,  n.  205,   destinate   all'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive  incrementano  quelle  di
ciascuna Forza di  polizia  e  delle  Forze  armate,  di  un  importo
corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo
3 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
marzo 2018;
    b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
    c) 300.000 euro dei  fondi  per  la  retribuzione  di  rischio  e
posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
    d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di
cui all'articolo 22 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
maggio 2018, n. 66.
  443. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,  n.
410,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «   Ai   fini
dell'incremento  del  trattamento  economico  accessorio  di  cui  al
periodo precedente, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  770.000  per
l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000  a
decorrere dall'anno 2021 ».
  444. Nell'anno 2019 sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul
conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
  445. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del  fenomeno
del lavoro sommerso e irregolare e la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e
344 del presente articolo:
    a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad  assumere
a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un
contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300  unita'
per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020  e  a  330  unita'  per
l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo  risorse  decentrate  di  cui
all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  Funzioni  centrali  relativo  al  triennio   2016-2018   e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021.
All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di
euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo  di
13 milioni di  euro  annui  ».  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  il  numero
delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari
a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e
a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno  2021,  si  provvede  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  da  ultimo
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le  parole:  «  due  posizioni
dirigenziali  di  livello  dirigenziale  generale  e   88   posizioni
dirigenziali  di  livello  non  generale  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale  e  94
posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto
dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, con proprio decreto, provvede a  modificare  le  disposizioni
degli articoli 2 e 6 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
    c)   l'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   e'    autorizzato
all'assunzione delle unita' dirigenziali non generali derivanti dalla
modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di  cui
alla  lettera  b),  nonche',  al  fine  di  garantire  una   presenza
continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale,  di
ulteriori 12 unita'  dirigenziali  di  livello  non  generale,  anche
mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui
a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere  sulle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo;
    d) gli importi delle seguenti sanzioni in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
     1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo   3   del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile  2002,  n.  73,  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
     2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
     3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione  delle  altre  disposizioni  in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
    e)  le  maggiorazioni  sono  raddoppiate  ove,   nei   tre   anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni  di
cui alla presente lettera,  nonche'  alla  lettera  d),  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse  decentrate
dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  per  la  valorizzazione  del
personale  del  medesimo  Ispettorato  secondo  criteri  da  definire
mediante la contrattazione collettiva  integrativa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9,  comma
2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate,
entro il limite annuo  di  euro  800.000,  a  incrementare  il  Fondo
risorse  decentrate  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e   a
incentivare l'attivita' di rappresentanza in  giudizio  dello  stesso
Ispettorato;
    g) le risorse che affluiscono  al  Fondo  risorse  decentrate  ai
sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite  di  euro
15 milioni annui;
    h) al fine di consentire una piena operativita'  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  si  applica  al  personale
dell'Ispettorato,  sino  al  31  dicembre  2020,  limitatamente  alle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  446.  Nel  triennio   2019-2021,   le   amministrazioni   pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo  7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  e  dei  lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione
coordinata  e   continuativa   nonche'   mediante   altre   tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo  indeterminato
dei suddetti lavoratori,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale,  nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano  di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti  di  anzianita'
come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  o  svolgimento  delle  attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo  periodo  di
tempo;
    b)  espletamento  di  selezioni  riservate,  mediante  prova   di
idoneita', dei lavoratori da  inquadrare  nei  profili  professionali
delle aree o categorie per i quali non  e'  richiesto  il  titolo  di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo  che  abbiano  la
professionalita'    richiesta,    in     relazione     all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego. Le assunzioni a tempo  indeterminato  di  cui  alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo  36,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nella  quota  di
accesso dall'esterno;
    c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed
esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili  professionali  delle
aree o categorie per  i  quali  e'  richiesto  il  titolo  di  studio
superiore  a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la
professionalita'    richiesta,    in     relazione     all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego;
    d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere  sul  regime
ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio  dell'adeguato
accesso dall'esterno;
    e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo  delle
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti  di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso  in
applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
sostenere  a  regime  la  relativa   spesa   di   personale,   previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse  finanziarie
da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le   assunzioni   a   tempo
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
    f)  pieno  utilizzo  delle   risorse   permanenti   appositamente
stanziate da leggi  regionali  e  dell'eventuale  contributo  statale
concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga  alla
vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in  ogni  caso
nel rispetto del principio del saldo positivo  di  bilancio  e  delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    g)  calcolo  della  spesa  di  personale  da  parte  degli   enti
territoriali  e  degli  enti  pubblici  interessati,  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
    h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici
interessati delle convenzioni e degli  eventuali  contratti  a  tempo
determinato fino al 31 ottobre 2019,  nelle  more  del  completamento
delle procedure di assunzione a tempo indeterminato  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1,  comma  1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, all'articolo 259 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma  4,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del  comma  446  sono
organizzate, per  figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per il tramite della Commissione per  l'attuazione  del  Progetto  di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di  cui  al
decreto   interministeriale   25   luglio   1994,   che   si   avvale
dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei  bandi
relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
mediante il portale  «  mobilita.gov.it  »  di  cui  al  decreto  del
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  14
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  30
settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le  pubbliche
amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio
2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno
2019.
  448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle
lettere b) e c) del comma 446 sono  impiegate,  secondo  l'ordine  di
merito, per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i lavoratori inseriti
nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle  proprie
facolta' assunzionali, da parte di altre  pubbliche  amministrazioni,
ubicate nella medesima provincia o  in  una  provincia  limitrofa  ed
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo  7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  e  dei  lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
  449. E' fatto obbligo  agli  enti  utilizzatori  di  registrare  le
fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito
sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal  caso,
le pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  446  provvedono  a
comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore
e la relativa decorrenza.
  450. Dopo il comma 9 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 219, e' inserito il seguente:
  « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  completamento
delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo,  le  camere
di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso
il processo di  accorpamento,  possono  procedere  all'assunzione  di
nuovo  personale,  nel  limite  della   spesa   corrispondente   alle
cessazioni dell'anno precedente al fine  di  assicurare  l'invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».
  451. Per le finalita' di cui all'articolo 35  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato  di  100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
« Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della  legge  13
novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma
421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
  453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di  vita  della
popolazione e delle  conseguenti  ed  ingravescenti  patologie  della
retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle  diagnosi
e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il  Ministero
della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita' (IAPB) la gestione di un progetto di
screening  straordinario  mobile  che  solleciti  l'attenzione   alle
problematiche delle minorazioni visive, con  particolare  riferimento
alle patologie retiniche.
  454. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  453  e'  attribuito  un
contributo straordinario  alla  sezione  italiana  dell'IAPB  pari  a
250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' determinata  in  56,1
milioni di euro.
  456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952
del 23 novembre 2016 sulle lingue  dei  segni  e  gli  interpreti  di
lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere  la  piena  ed
effettiva inclusione sociale delle persone  sorde  e  con  ipoacusia,
anche attraverso la realizzazione di  progetti  sperimentali  per  la
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana
(LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per favorire l'uso di
tecnologie innovative  finalizzate  all'abbattimento  delle  barriere
alla comunicazione,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  un  Fondo  per  l'inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e' trasferito
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 e' pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione  di  euro  per  l'anno
2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e
delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate
e la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.
  459. Il Fondo per le politiche giovanili di  cui  all'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  460. Al fine di supportare l'attivita' di promozione,  indirizzo  e
coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso  di
sostanze    stupefacenti,    delle    tossicodipendenze    e    delle
alcoldipendenze correlate, in particolare  tra  gli  adolescenti,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il  Fondo  per  la  prevenzione  della  dipendenza  da
stupefacenti, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  461. Il Fondo di cui al comma 460  e'  destinato  a  finanziare  la
realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia
di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:
    a)  all'attivazione  di   specifici   interventi   nelle   scuole
secondarie di primo e secondo grado;
    b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilita'
e dell'uso occasionale con la finalita' di ridurre i tempi di accesso
alle cure;
    c) al supporto educativo e formativo in favore delle  famiglie  e
del personale scolastico.
  462. All'attuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  461  possono
concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti  del
privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 e' pari
a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione  di  euro  per  l'anno
2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  464. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di  concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
  465. Per rispondere con continuita' alla richiesta di  giovani  con
un'alta  specializzazione  tecnica  e  tecnologica  necessaria   allo
sviluppo economico  e  alla  competitivita'  del  sistema  produttivo
italiano, le risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  875,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo
1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra
le regioni e assegnate in modo da rendere  stabile  e  tempestiva,  a
partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei  percorsi
degli  istituti  tecnici  superiori  coerenti  con  i   processi   di
innovazione tecnologica in atto  e  inclusi  nei  piani  territoriali
regionali di cui all'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assegna le risorse di cui al comma 465,  entro  il  30  settembre  di
ciascun anno,  direttamente  alle  regioni,  che  le  riversano  agli
istituti tecnici superiori che nell'annualita'  formativa  precedente
hanno riportato una valutazione realizzata secondo  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito
in sede di Conferenza unificata il 5  agosto  2014,  come  modificato
dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il  17  dicembre
2015.
  467. Resta fermo l'obbligo  di  cofinanziamento  delle  regioni  ai
piani triennali di attivita' degli  istituti  tecnici  superiori  per
almeno  il  30  per  cento  dell'ammontare  delle   risorse   statali
stanziate. Gli istituti tecnici superiori  possono  comprendere,  nei
suddetti piani, anche ulteriori percorsi e  attivita',  coerenti  con
l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti  pubblici
e  privati  per  potenziare  la  propria  offerta  formativa,  previa
comunicazione al competente assessorato della regione  e  all'ufficio
scolastico.
  468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di  concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dello  sviluppo  economico   e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai  fini
dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale
accorpamento di quelli gia'  istituiti,  gli  standard  organizzativi
delle strutture e dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  superiori,
nonche' i criteri di valutazione dei piani di  attivita'  realizzati,
con particolare riferimento  agli  esiti  occupazionali  dei  giovani
specializzati  e  alla  rispondenza  alle  esigenze  di   innovazione
tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a  vari  livelli
territoriali.
  469. Dall'attuazione dei commi da 465 a  468  non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  470. E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale  organo
consultivo e di rappresentanza dei giovani.  Il  Consiglio  svolge  i
compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.
  471. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  possono  essere   attribuiti   al
Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
  472. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e  sostegno  alla
gioventu' » della missione « Giovani e sport », e' istituito un fondo
con  una  dotazione  di  euro  200.000  per  l'anno  2019,   per   il
finanziamento delle attivita' di cui  ai  commi  da  470  a  477.  Le
risorse sono successivamente trasferite al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  473. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale,  economico  e  culturale  del  Paese,  il
Consiglio nazionale dei giovani:
    a) promuove il dialogo  tra  le  istituzioni,  le  organizzazioni
giovanili e i giovani;
    b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei
giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
    c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani  e,  a  tal  fine,
sostiene  l'attivita'  delle  associazioni  giovanili,  favorendo  lo
scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
    d) agevola la formazione e lo sviluppo  di  organismi  consultivi
dei giovani a livello locale;
    e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi  e
predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le
politiche per i giovani;
    f) esprime pareri e formula  proposte  sugli  atti  normativi  di
iniziativa del Governo che interessano i giovani;
    g) partecipa  ai  forum  associativi  europei  e  internazionali,
incoraggiando la comunicazione, le relazioni  e  gli  scambi  tra  le
organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.
  474. Il Consiglio nazionale dei giovani e'  inoltre  sentito  sulle
questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o  l'Autorita'
politica delegata ritengano opportuno sottoporre  al  suo  esame;  il
Consiglio puo'  anche  essere  sentito,  su  richiesta  dei  Ministri
competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri  o
con l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che abbiano
impatto sulle giovani generazioni.
  475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data  di
adozione dello statuto  di  cui  al  comma  477,  subentra  al  Forum
nazionale dei giovani nella rappresentanza presso  il  Forum  europeo
della gioventu'.
  476.  Il  Consiglio  nazionale  dei  giovani  e'   composto   dalle
associazioni giovanili maggiormente rappresentative  e  dai  soggetti
indicati nel suo statuto.
  477. Alla prima assemblea  generale  del  Consiglio  nazionale  dei
giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  al  Forum  nazionale   dei   giovani
costituito  con  atto  del  29  febbraio  2004.  La  prima  assemblea
generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di funzionamento
del Consiglio nazionale dei giovani e  ne  approva  lo  statuto  e  i
regolamenti.  In  ogni  caso,   tali   modalita'   di   funzionamento
garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del
principio di democraticita' e si conformano alle disposizioni di  cui
al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo  della  gioventu',
approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e  all'articolo
28 dello  Statuto  del  Forum  nazionale  dei  giovani  adottato  con
delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.
  478. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente
all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  le
parole: « pari  a  100  milioni  di  euro  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».
  479. All'articolo 1, comma  394,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «  2018  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».
  480. All'articolo 1, comma 394, secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari  ad  euro  100  milioni  per
ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a  100  milioni
di euro annui per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018  e  a  55
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
  481. Al fine di garantire il sostegno e lo  sviluppo  del  servizio
civile  universale  e  stabilizzare  il  contingente  complessivo  di
operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale
per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge  8  luglio
1998, n.  230,  sono  assegnati  euro  50.000.000  per  l'anno  2019.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,  relativa  al  Fondo
per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione  sociale
e culturale delle aree urbane degradate, e' ridotta di 50 milioni  di
euro per l'anno 2019.
  482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  i  commi
1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
  «  1250.  Il  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
destinato a finanziare interventi in  materia  di  politiche  per  la
famiglia e misure di sostegno alla  famiglia,  alla  natalita',  alla
maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana
dei nuclei familiari. In particolare,  il  Fondo  e'  utilizzato  per
finanziare:
    a)  l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia,   prevedendo   la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato  e
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti     locali     dall'altro,     nonche'     la     partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
    b) l'Osservatorio  per  il  contrasto  della  pedofilia  e  della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17  della  legge  3  agosto
1998, n. 269;
    c)  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e   l'adolescenza
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
    d)   l'elaborazione,   realizzata   d'intesa   con    le    altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un  Piano  nazionale  per  la  famiglia  che  costituisca  il  quadro
conoscitivo, promozionale e  orientativo  degli  interventi  relativi
all'attuazione dei diritti  della  famiglia,  nonche'  per  acquisire
proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per  verificarne
successivamente   l'efficacia,    attraverso    la    promozione    e
l'organizzazione con cadenza biennale  di  una  Conferenza  nazionale
sulla famiglia;
    e)  interventi  volti  a  valorizzare  il  ruolo  dei  consultori
familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la
famiglia e le  disabilita',  unitamente  al  Ministro  della  salute,
realizza  un'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  avente
ad oggetto i criteri e  le  modalita'  per  la  riorganizzazione  dei
consultori  familiari,  finalizzata  a  potenziarne  gli   interventi
sociali in favore delle famiglie;
    f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso  sessuale  nei
confronti  dei  minori  e  al  contrasto  della  pedofilia  e   della
pornografia minorile, nonche' progetti volti ad  assicurare  adeguati
percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per
crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
    g) progetti finalizzati alla protezione e alla  presa  in  carico
dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore
delle famiglie in  cui  sono  presenti  minori  vittime  di  violenza
assistita;
    h) interventi a  tutela  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  con
particolare   riferimento   alle   situazioni    di    vulnerabilita'
socioeconomica e  al  disagio  minorile,  anche  con  riferimento  al
contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
    i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati,
anche attraverso lo sviluppo del  sistema  territoriale  dei  servizi
sociali finalizzati alla loro presa in carico;
    l)  interventi  per  la  diffusione  della  figura  professionale
dell'assistente familiare;
    m) iniziative di  abbattimento  dei  costi  dei  servizi  per  le
famiglie con  almeno  tre  figli  minori,  compresa  la  carta  della
famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208;
    n) iniziative di conciliazione del tempo di  vita  e  di  lavoro,
nonche' di promozione del welfare familiare  aziendale,  comprese  le
azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a  rischio,  al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e
di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine  il
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  promuove,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
un'intesa in sede  di  Conferenza  unificata  avente  ad  oggetto  la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla  base  dei  quali  le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono  e  attuano  un
programma sperimentale  di  azioni  al  quale  concorrono  i  sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona;
    p) attivita' di informazione e di  comunicazione  in  materia  di
politiche per la famiglia;
    q) interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  politiche
familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la  condivisione
e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
    r) interventi in materia di adozione e di  affidamento,  volti  a
tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le  famiglie
adottive o affidatarie,  anche  al  fine  di  sostenere  il  percorso
successivo all'adozione.
  1251. Il Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita'  si  avvale,
altresi', del Fondo per le politiche della  famiglia  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della famiglia.
  1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilita',  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede  alla  razionalizzazione
degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b)  e  c),  anche
mediante il riordino dell'organizzazione e  del  funzionamento  degli
stessi.
  1252. Gli stanziamenti del Fondo per le  politiche  della  famiglia
sono ripartiti dal Ministro per la famiglia  e  le  disabilita',  con
proprio decreto, ai fini del finanziamento  del  funzionamento  degli
Osservatori di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1250  e
dell'attuazione  delle  misure   di   competenza   statale   definite
nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del  finanziamento
delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti
finalita' di cui ai commi 1250 e 1251,  il  Fondo  e'  ripartito  dal
Ministro per la famiglia e le disabilita',  con  proprio  decreto  da
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
  483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme  residue
del  Fondo  di  cui  al  comma  483  e  non  impiegate  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
medesimo  Fondo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma  1
e' inserito il seguente:
     « 1.1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  e'
riconosciuta alle lavoratrici la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi
allo stesso, a condizione che  il  medico  specialista  del  Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il  medico  competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della
gestante e del nascituro ».
  486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017,  n.  81,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente:
     « 3-bis. I datori di lavoro pubblici  e  privati  che  stipulano
accordi per l'esecuzione della prestazione  di  lavoro  in  modalita'
agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste
di esecuzione del rapporto di lavoro  in  modalita'  agile  formulate
dalle lavoratrici  nei  tre  anni  successivi  alla  conclusione  del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni  di
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ».
  487. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il  comma
391 e' sostituito dal seguente:
     « 391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita  la  carta  della
famiglia, destinata alle famiglie costituite  da  cittadini  italiani
ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione  europea  regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di
eta' non superiore a 26 anni. La carta e'  rilasciata  alle  famiglie
che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita'  stabiliti
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  del
Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta
consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero  a
riduzioni  tariffarie  concessi  dai  soggetti  pubblici  o   privati
aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i
quali concedono sconti o riduzioni  maggiori  di  quelli  normalmente
praticati sul mercato, possono  valorizzare  la  loro  partecipazione
all'iniziativa  a  scopi  promozionali  e   pubblicitari.   Ai   fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio  2019-2021
a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
».
  488. All'articolo 1, comma  355,  primo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «  a  partire  dall'anno  2017,  un
buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita' »
sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo  pari  a  1.000
euro su base annua, parametrato a undici  mensilita',  per  gli  anni
2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua  per  ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del  buono  spettante  a  decorrere
dall'anno 2022 e' determinato,  nel  rispetto  del  limite  di  spesa
programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro  su  base
annua, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita',  di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio  di  cui  al
quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'
ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
  489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n.
18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera  a),  sull'accessibilita'
ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla  mobilita'  personale,  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della citata legge n. 18  del  2009,
e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il Fondo per  l'accessibilita'  e  la  mobilita'  delle  persone  con
disabilita'. Il Fondo e'  destinato  alla  copertura  finanziaria  di
interventi finalizzati all'innovazione tecnologica  delle  strutture,
contrassegno  e  segnaletica  per  la  mobilita'  delle  persone  con
disabilita' di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 e' di 5 milioni  di
euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la  famiglia  e  le  disabilita',  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti  l'Automobile
Club d'Italia - ACI e le associazioni delle persone  con  disabilita'
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  sono
definiti annualmente  gli  interventi  finalizzati  alla  prevenzione
dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, nonche' per l'innovazione tecnologica delle
strutture, del contrassegno e  della  segnaletica  per  la  mobilita'
delle persone con disabilita' di cui al comma 489, secondo periodo.
  492.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma   6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementato
di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019.  Tale
incremento e' destinato alle seguenti finalita':
    a) una quota  pari  a  2  milioni  di  euro  annui  e'  destinata
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per  crimini
domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita' lavorativa  secondo  le  disposizioni  della  presente
legge. Almeno il 70  per  cento  di  tale  somma  e'  destinato  agli
interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne  ricorrano
i presupposti, agli interventi in  favore  dei  soggetti  maggiorenni
economicamente non autosufficienti;
    b) una quota pari a 3 milioni di  euro  annui  e'  destinata,  in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in
favore delle famiglie affidatarie.
  493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto  del  dovere  di
disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una  dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020  e
2021. Il  FIR  eroga  indennizzi  a  favore  dei  risparmiatori  come
definiti al comma 494 che hanno subito  un  pregiudizio  ingiusto  da
parte di banche e loro controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre  2015
e prima del 1° gennaio 2018,  in  ragione  delle  violazioni  massive
degli obblighi di informazione, diligenza,  correttezza,  buona  fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  494. Hanno  accesso  alle  prestazioni  del  FIR  i  risparmiatori,
persone  fisiche,  imprenditori   individuali,   anche   agricoli   o
coltivatori  diretti,  le  organizzazioni  di   volontariato   e   le
associazioni di promozione  sociale  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 32 e 35 del codice del Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003, che occupano meno  di  dieci  persone  e  realizzano  un
fatturato annuo o un totale di  bilancio  annuo  non  superiori  a  2
milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i  loro  successori  e
aventi causa.
  495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso  alle  prestazioni  del
FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e
2-sexies del medesimo articolo 6.
  496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di  cui  al  comma
494 e' commisurata al 30 per cento del costo di  acquisto,  entro  il
limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La percentuale del 30 per  cento,  entro  tale  limite,  puo'  essere
incrementata qualora in ciascuno degli anni  2019,  2020  e  2021  le
somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano  di
riparto siano  inferiori  alla  previsione  di  spesa  dell'esercizio
finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della  dotazione
finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando  quanto
previsto al comma 499.
  497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti  subordinati
di cui al comma 494 e' commisurata al  95  per  cento  del  costo  di
acquisto, entro il limite massimo complessivo  di  100.000  euro  per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per  cento,  entro  tale
limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019,
2020 e  2021  le  somme  complessivamente  erogate  per  l'indennizzo
secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di  spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti  di  spesa,
della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento,  fermo
restando quanto previsto al comma 499.
  498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono  assegnate  a  titolo  di
indennizzo  ai   sensi   del   secondo   periodo   del   comma   493.
Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti  del  risparmiatore
per l'importo corrisposto.
  499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto  al  netto  di
eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche  di
cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro,  rimborso  o
risarcimento. A tal  fine,  il  Fondo  interbancario  di  tutela  del
deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario  e
delle banche in  liquidazione,  documenta  il  costo  di  acquisto  e
l'incasso di somme derivanti da altre forme di  indennizzo,  ristoro,
rimborso o risarcimento.
  500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto  al  netto  di
eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche  di
cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro,  rimborso  o
risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite  rispetto  a
titoli  di  Stato  di  durata  equivalente.  A  tal  fine,  il  Fondo
interbancario  di  tutela  del   deposito   (FITD),   attraverso   la
collaborazione del sistema bancario e delle banche  in  liquidazione,
documenta il costo di acquisto e  l'incasso  di  somme  derivanti  da
altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento,  nonche'
del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto
a titoli di Stato con scadenza equivalente.
  501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino
a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione della domanda di indennizzo nonche' il piano di riparto
semestrale delle risorse disponibili.  Con  il  medesimo  decreto  e'
istituita una commissione tecnica per l'esame  e  l'ammissione  delle
domande all'indennizzo del FIR, composta da nove membri  in  possesso
di idonei requisiti  di  competenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinato  il
compenso da attribuire ai componenti della  commissione  tecnica.  Ai
relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2019, 2020 e 2021, si provvede mediante  la  dotazione  del  FIR.  La
domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione  attestante
i requisiti di cui al comma 494, e' inviata al Ministro dell'economia
e  delle  finanze  entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla
pubblicazione del citato decreto. La  prestazione  di  collaborazione
nella presentazione della domanda  e  le  attivita'  conseguenti  non
rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a
compenso.
  502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)
inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorita'
a valere sulla dotazione del FIR.
  503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1106,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta  di  25  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020  e  2021.  Le  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo  di  500
milioni di euro all'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  30
marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate  al
termine di ciascun esercizio finanziario sono  conservate  nel  conto
dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo  1,  commi
da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  sostituito
dal FIR. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  505. Non hanno accesso in ogni caso  alle  prestazioni  del  FIR  i
soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493  o  loro
controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi  di:  componente  del
consiglio di  amministrazione  e  degli  organi  di  controllo  e  di
vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di  gestione  del
rischio  e  revisione  interna;  membro   del   collegio   sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice  direttore  generale,
nonche' i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
  506. Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119, le parole: « L'importo  dell'indennizzo  forfetario  e'
pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per  l'acquisto  degli
strumenti finanziari » sono sostituite dalle  seguenti:  «  L'importo
dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per cento del  corrispettivo
pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ».  Conseguentemente
il Fondo interbancario  di  tutela  del  deposito  (FITD)  integra  i
rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.
  507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e  delle
finanze presenta alle Camere una  relazione  relativa  all'attuazione
dei  commi  da  493  a  506  nella  quale  comunica  il  numero   dei
risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale
scopo destinate,  quelle  accertate  e  disponibili  per  l'eventuale
incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonche'  il  numero
stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere  alle  risorse
del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e  delle
finanze  comunica  l'ammontare  stimato   delle   risorse   destinate
all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo  che  conseguentemente
sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.
  508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in
cambi  e  titoli  delle  imprese   italiane   operanti   su   mercati
internazionali, all'articolo 10 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
     «  5.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire,   con   proprio
provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
agli enti italiani  che  partecipano  ai  sistemi  aventi  a  oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera m), numero 1), di uno Stato  non  appartenente  all'Unione
europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini
di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m),  numero
2), il provvedimento e'  adottato  d'intesa  con  la  Consob,  previa
valutazione dell'opportunita' di concludere apposite  intese  tra  le
predette autorita' e  le  competenti  autorita'  dello  Stato  estero
interessato »;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
     « 5-bis. In deroga a quanto previsto  dal  comma  5,  i  sistemi
designati in uno Stato membro che receda  dall'Unione  europea  senza
aver concluso uno specifico accordo ai  sensi  dell'articolo  50  del
Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori  legittimati
alla  prestazione  dei  rilevanti  servizi   nel   territorio   della
Repubblica  sulla  base  della  disciplina  ad  essi  rispettivamente
applicabile, continuano,  nonostante  tale  recesso,  a  considerarsi
sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e  comunque  per
un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui  i  trattati
cessano  di  essere  applicabili  allo  Stato  interessato  ai  sensi
dell'articolo 50 del TUE ».
  509. Nell'ambito delle misure per la tutela dei  risparmiatori,  al
fine di potenziare la funzione  di  vigilanza  della  Commissione  di
vigilanza  sui  fondi  pensione   (COVIP),   anche   in   conseguenza
dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva
(UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2016, e' autorizzata la spesa  di  1.500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019.
  510. Per l'attivazione di interventi  volti  a  ridurre,  anche  in
osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale  di
governo delle liste di attesa,  i  tempi  di  attesa  nell'erogazione
delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante  l'implementazione  e
l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai  sistemi
di prenotazione elettronica per l'accesso alle  strutture  sanitarie,
come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019  e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra  le  regioni
secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge.
  512. Il monitoraggio degli effetti derivanti  dagli  interventi  di
cui al comma 510 del presente articolo e' effettuato, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  dal  Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, di cui  all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  513. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma
7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente  il  nuovo  Patto
per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS), istituita ai sensi  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della  salute
e delle  regioni  e  province  autonome,  un  sistema  di  analisi  e
monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie  che  segnali,
in via preventiva, attraverso  un  apposito  meccanismo  di  allerta,
eventuali e significativi scostamenti relativamente  alle  componenti
economico-gestionale,   organizzativa,   finanziaria   e   contabile,
clinico-assistenziale,  di   efficacia   clinica   e   dei   processi
diagnostico-terapeutici, della qualita', della sicurezza e dell'esito
delle cure, nonche' dell'equita' e della  trasparenza  dei  processi.
All'AGENAS e' altresi' affidato il compito di  monitorare  l'omogenea
realizzazione di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.  189.   Per   lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' determinato  in
114.439 milioni di  euro.  Tale  livello  e'  incrementato  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di  euro
per l'anno 2021.
  515.  Per  gli  anni  2020  e   2021,   l'accesso   delle   regioni
all'incremento del  livello  del  finanziamento  rispetto  al  valore
stabilito per l'anno 2019 e' subordinato alla stipula,  entro  il  31
marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  per  il  Patto  per  la  salute  2019-2021  che
contempli misure di programmazione e di miglioramento della  qualita'
delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
  516.  Le  misure  di  cui  al  comma  515  devono  riguardare,   in
particolare:
    a) la revisione  del  sistema  di  compartecipazione  alla  spesa
sanitaria a carico degli assistiti al  fine  di  promuovere  maggiore
equita' nell'accesso alle cure;
    b)  il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione  a  livello
nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione
delle reti strutturali  dell'offerta  ospedaliera  e  dell'assistenza
territoriale, con particolare  riferimento  alla  cronicita'  e  alle
liste d'attesa;
    c) la valutazione  dei  fabbisogni  del  personale  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  dei  riflessi  sulla  programmazione   della
formazione di base e specialistica e sulle  necessita'  assunzionali,
ivi  comprendendo  l'aggiornamento  del  parametro   di   riferimento
relativo al personale;
    d) l'implementazione di infrastrutture  e  modelli  organizzativi
finalizzati alla realizzazione del sistema  di  interconnessione  dei
sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale  che  consentano
di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture
sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio  nazionale
tenendo conto delle infrastrutture gia' disponibili  nell'ambito  del
Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
    e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
    f)  il  miglioramento   dell'efficienza   e   dell'appropriatezza
nell'uso dei  fattori  produttivi  e  l'ordinata  programmazione  del
ricorso agli erogatori privati accreditati che siano  preventivamente
sottoposti a controlli di esiti  e  di  valutazione  con  sistema  di
indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135;
    g) la valutazione del fabbisogno di  interventi  infrastrutturali
di ammodernamento tecnologico.
  517. All'articolo 1, comma 594, secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  dopo  le  parole:  «  socio-assistenziale,
limitatamente  agli  aspetti  socio-educativi  »  sono  inserite   le
seguenti: « , nonche', al fine di conseguire risparmi di  spesa,  nei
servizi e nei presidi socio-sanitari  e  della  salute  limitatamente
agli aspetti socio-educativi ».
  518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici  di
medicina generale che partecipano ai corsi di formazione  di  cui  al
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  le  disponibilita'
vincolate sul Fondo sanitario nazionale di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di  10  milioni
di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019.  Conseguentemente,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo,  e'
incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.
  519. In ragione di quanto gia' disposto ai sensi  dell'articolo  1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  al  medesimo  comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
  520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  521. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per  l'anno  2019,
di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15  marzo  2010,
n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo  2017,  tenuto  conto  dei  criteri  individuati  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
considerati idonei a operare presso  le  reti,  pubbliche  o  private
accreditate, dedicate alle  cure  palliative  medici  sprovvisti  dei
requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013,  e  che
alla data di entrata in vigore della presente legge sono in  servizio
presso le reti medesime e  sono  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno
triennale, anche non continuativa, nel campo  delle  cure  palliative
acquisita  nell'ambito  di  strutture   ospedaliere,   di   strutture
residenziali appartenenti alla categoria degli hospice  e  di  unita'
per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione
delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;  b)  un
congruo  numero  di  ore  di  attivita'   professionale   esercitata,
corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per  il
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  e  di  casi  trattati;  c)
acquisizione  di  una  specifica  formazione   in   cure   palliative
conseguita  nell'ambito  di  percorsi  di  educazione   continua   in
medicina, ovvero tramite  master  universitari  in  cure  palliative,
ovvero tramite corsi organizzati  dalle  regioni  per  l'acquisizione
delle competenze di cui all'accordo sancito  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2014  (rep.  Atti  n.
87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso  dei  requisiti
di  cui  al  presente  comma  deve  essere  presentata  alla  regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge.
  523.  Per  consentire   un   miglioramento   dell'efficacia   degli
interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce  degli
sviluppi e dei progressi  della  ricerca  scientifica  applicata  con
specifico riguardo alla prevenzione e  alla  terapia  delle  malattie
tumorali e del diabete, per l'anno 2019, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro da destinare agli istituti  di  ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica  impegnati  nello
sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni  di
euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei
programmi di  prevenzione  primaria  cardiovascolare.  I  fondi  resi
disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato  di
previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il
settore della sanita' pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca
e innovazione ».
  524. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  16  ottobre
2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata »  sono  inserite
le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di
ricerca ».
  525.  Le  comunicazioni  informative  da  parte   delle   strutture
sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio
2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attivita',
comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4
agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso
qualsiasi  elemento  di  carattere  promozionale  o  suggestivo,  nel
rispetto della libera e consapevole determinazione  del  paziente,  a
tutela della salute pubblica, della dignita' della persona e del  suo
diritto a una corretta informazione sanitaria.
  526.  Per  l'attivita'  di  compilazione  e  trasmissione  per  via
telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle   strutture   sanitarie
competenti del Servizio sanitario nazionale, dei  certificati  medici
di infortunio e malattia professionale di  cui  all'articolo  53  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, l'INAIL,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
trasferisce annualmente al Fondo  sanitario  nazionale  l'importo  di
euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione alla spesa,  da  ripartire  tra  le
regioni e le province  autonome  in  sede  di  predisposizione  della
proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative  al
fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019,  tale
importo  e'  maggiorato  del  tasso  di  inflazione  programmato  dal
Governo.
  527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526,
determinata con  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo  23
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  implementa,  per  il
personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i
fondi di ciascuna azienda o ente  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa.
  528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526,
determinata con  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ha  destinazione  vincolata  al  fondo  destinato  per  i
rinnovi contrattuali della medicina  convenzionata  incrementando  la
quota capitaria riconosciuta per  assistito  al  medico  di  medicina
generale.
  529. L'importo di cui al comma 526 puo'  essere  rivisto  ogni  due
anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il
numero  dei  certificati  compilati   e   trasmessi   telematicamente
all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati  nel
biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento
a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici  legati
all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati
compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e  le
malattie  professionali  denunciati  non   puo'   comunque   superare
l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per  cento  al  netto
della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.
  530. Nessun compenso puo' essere richiesto agli  assistiti  per  il
rilascio  dei   certificati   medici   di   infortunio   o   malattia
professionale.
  531. Per i certificati  trasmessi  fino  al  31  dicembre  2018  si
applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre  e  il  24
dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria.
L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico  del  bilancio
dell'INAIL e' determinato sulla base della spesa media  del  triennio
2014-2016 per l'attivita' di certificazione medica come  disciplinata
dai predetti accordi.
  532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi
telematici, e' a carico del bilancio dell'INAIL  per  l'attivita'  di
certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.
  533. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:   «   La
retribuzione corrisposta  dal  datore  di  lavoro  alla  persona  con
disabilita' da lavoro destinataria di un  progetto  di  reinserimento
mirato alla conservazione del posto di  lavoro  che  alla  cessazione
dello stato di inabilita' temporanea assoluta non possa attendere  al
lavoro  senza   la   realizzazione   degli   interventi   individuati
nell'ambito del predetto progetto e' rimborsata dall'INAIL al  datore
di lavoro nella misura del 60  per  cento  di  quanto  effettivamente
corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti  dai
datori  di  lavoro  e  sono  approvati  dall'INAIL.  Le  retribuzioni
rimborsabili sono quelle corrisposte  dalla  data  di  manifestazione
della volonta' da parte del datore di  lavoro  e  del  lavoratore  di
attivare il progetto e fino alla realizzazione  degli  interventi  in
esso individuati e, comunque, per un  periodo  non  superiore  ad  un
anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto  di
reinserimento  lavorativo  personalizzato  non  siano   attuati   per
immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo  e'
tenuto a  restituire  all'INAIL  l'intero  importo  del  rimborso.  A
decorrere dal 1° gennaio  2019,  l'INAIL  concorre  al  finanziamento
dell'assegno di ricollocazione di cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato  alle  persone  con
disabilita' da lavoro  in  cerca  di  occupazione.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' di finanziamento. I soggetti
indicati all'articolo 6, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono  presentare  all'INAIL
progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori  e  datori
di lavoro in materia di reinserimento e  di  integrazione  lavorativa
delle persone con disabilita' da lavoro, finanziati dall'Istituto nei
limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti ».
  534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 7, comma 3, le parole: « di eta' compresa  tra  i
18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di  eta'  compresa
tra 18 e 67 anni»;
    b) all'articolo 7, comma 4, le parole: «  27  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;
    c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000  annue  »
sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;
    d) all'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     « 2-bis. Qualora l'inabilita' permanente sia compresa tra il 6 e
il 15 per cento e' corrisposta una prestazione una tantum di  importo
pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalita' di cui al  comma
1 previste per la rendita.
     2-ter. Per gli infortuni  in  ambito  domestico  e'  corrisposto
l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui  all'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 »;
    e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore  del
Fondo, sono destinate delle  risorse,  nel  rispetto  dell'equilibrio
economico e finanziario del Fondo medesimo, per la  realizzazione,  a
cura  dell'INAIL,  di  campagne  informative  a   livello   nazionale
finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile
abitazione ».
  535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del presidente dell'INAIL,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti le modalita' e i termini di attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 534.
  536. In caso di violazione delle disposizioni  sulle  comunicazioni
informative sanitarie di cui al comma 525, gli  ordini  professionali
sanitari  territoriali,  anche  su  segnalazione   delle   rispettive
Federazioni,  procedono  in  via  disciplinare  nei   confronti   dei
professionisti o delle societa' iscritti e segnalano tali  violazioni
all'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   ai   fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di
un direttore sanitario  iscritto  all'albo  dell'ordine  territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  537. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  dei
servizi  sanitari  nonche'   di   conseguire   risparmi   di   spesa,
all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il  comma  4
e' aggiunto il seguente:
     « 4-bis. Ferma  restando  la  possibilita'  di  avvalersi  delle
procedure per  il  riconoscimento  dell'equivalenza  dei  titoli  del
pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di  cui
alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro  che  svolgono  o  abbiano
svolto un'attivita' professionale in regime di  lavoro  dipendente  o
autonomo,  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a  svolgere
le attivita' professionali previste  dal  profilo  della  professione
sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31  dicembre
2019, negli elenchi speciali  ad  esaurimento  istituiti  presso  gli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».
  538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute sono  istituiti
gli elenchi speciali di cui al  comma  4-bis  dell'articolo  4  della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del  presente
articolo.
  539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26  febbraio  1999,
n. 42, e dalla legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  i  diplomi  e  gli
attestati, indicati nella tabella allegata al  decreto  del  Ministro
della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi  regionali  o  di
formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il  2000,  o  comunque
conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario,
rilasciato a seguito di  completamento  del  corso  di  laurea  nella
classe L/SNT2, di educatore  professionale  socio-sanitario  ai  fini
dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione  post-base
e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria  di  educatore
professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
  540. L'iscrizione negli elenchi speciali  di  cui  al  comma  4-bis
dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,  introdotto  dal
comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, non produce,  per  il  possessore  del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale  rivestita  e  sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei  rapporti  di  lavoro
dipendente gia' instaurati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  non  possono  essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di  titoli  ai
fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge  1°
febbraio 2006, n. 43.
  542. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e' abrogato.
  543. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite
le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31  dicembre  2017,  di
borsa di  studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
selettiva pubblica »;
    b) dopo le parole: « un'anzianita' di servizio » sono inserite le
seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».
  544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:   «   malattie
metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie
neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite  severe  e
delle malattie da accumulo lisosomiale, »;
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le  parole:   «   malattie
metaboliche ereditarie » sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  per  le
malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze  congenite
severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;
    c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
     1) dopo le parole: « patologie metaboliche  ereditarie,  »  sono
inserite le  seguenti:  «  dalle  patologie  neuromuscolari  su  base
genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da
accumulo lisosomiale, »;
     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;
    d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
     «  2-bis.  Il  Ministero   della   salute,   avvalendosi   della
collaborazione dell'Istituto superiore  di  sanita',  dell'Age.na.s.,
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite le societa' scientifiche di settore,  sottopone  a  revisione
periodica almeno biennale  la  lista  delle  patologie  da  ricercare
attraverso lo screening neonatale, in  relazione  all'evoluzione  nel
tempo delle evidenze scientifiche  in  campo  diagnostico-terapeutico
per le malattie genetiche ereditarie »;
    e) all'articolo 6:
     1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  e
per  la  diagnosi  delle  malattie  neuromuscolari  genetiche,  delle
immunodeficienze  congenite  severe  e  delle  malattie  da  accumulo
lisosomiale »;
     2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui  a
decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati
in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018  e  in  29.715.000
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019  »  e  dopo  le  parole:  «
15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il  triennio
2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
  545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei  dirigenti  medici,
veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale,  a
decorrere  dal  triennio  contrattuale  2019-2021,   il   trattamento
economico  di  cui  all'articolo  15-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla  contrattazione
collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari  con
rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del  monte
salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva  a  carico  del  bilancio  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  con  riferimento  alle
anzianita' contributive maturate a  decorrere  dalla  medesima  data.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede  nell'ambito  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato.
  546. A decorrere dall'anno  2019,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di  quote  vincolate:  a)
importo destinato all'assistenza  sanitaria  per  gli  stranieri  non
iscritti al Servizio sanitario nazionale,  di  cui  all'articolo  35,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99  milioni  di
euro; b)  importo  destinato  alla  riqualificazione  dell'assistenza
sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui  all'articolo
28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  per  un  valore
massimo  di  41,317  milioni  di  euro,  confluiscono   nella   quota
indistinta  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  di  cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e  sono
ripartiti tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla  legislazione
vigente in materia di costi standard.
  547. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo  anno
del relativo  corso  sono  ammessi  alle  procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza  del  ruolo  sanitario   nella   specifica
disciplina bandita e collocati,  all'esito  positivo  delle  medesime
procedure, in graduatoria separata.
  548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati  nelle  relative
graduatorie,  e'  subordinata  al   conseguimento   del   titolo   di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici  gia'
specialisti alla data di scadenza del bando.
  549. All'articolo 1, comma 796,  lettera  p-bis),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, la parola:  «  alternativamente  »  e'  sostituita
dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;
    b) dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
     «2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del
settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della  spesa  e
promozione   dell'appropriatezza   delle   prestazioni,   certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli  9  e
12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».
  550. Il  Fondo  per  il  concorso  al  rimborso  alle  regioni  per
l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per  il  concorso  al
rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  oncologici
innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  mantenendo  le  rispettive
finalita' nell'ambito del finanziamento del fabbisogno  standard  del
Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.  Resta  ferma  in
capo al Ministero  della  salute  la  competenza  a  disciplinare  le
modalita'  operative  di  erogazione  delle  risorse  stanziate,  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge  n.
232 del 2016.
  551. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 40:
     1) all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  «  dell'IVA  »  sono
inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;
     2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Le  percentuali
di sconto di cui al presente comma, nonche' quelle di  cui  al  primo
periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in  regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA  inferiore  a  euro
150.000 »;
    b) dopo il comma 40 e' inserito il seguente:
     « 40-bis. Fatte salve le determinazioni  che  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  hanno  assunto  in  materia
fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al  calcolo
del fatturato annuo delle farmacie, in regime di  Servizio  sanitario
nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo  del  comma
40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti
in regime di Servizio sanitario nazionale; b)  la  remunerazione  del
servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c)  il  fatturato
delle prestazioni di assistenza integrativa e  protesica  erogate  in
regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d)  le  quote  di
partecipazione alla spesa a carico dell'assistito.  Da  tale  calcolo
sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c)
gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo  del
farmaco  nel  determinare  le  somme  da  rimborsare  alle   farmacie
convenzionate;  d)  la  quota  a  carico  dei  cittadini,  ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  18  settembre  2001,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.
405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni  per  i  servizi
erogati dalle farmacie ai sensi del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153 ».
  552. Agli oneri derivanti dal comma 551,  lettera  a),  numero  2),
pari a 4 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34  e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  553. Tenuto conto che  il  farmaco  rappresenta  uno  strumento  di
tutela della salute e che i  medicinali  sono  erogati  dal  Servizio
sanitario nazionale in  quanto  inclusi  nei  livelli  essenziali  di
assistenza, al fine di garantire  criteri  aggiornati  all'evoluzione
della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei
farmaci  tra  l'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  e  l'azienda
farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le
modalita'  a  cui  l'AIFA  si  attiene  nel   determinare,   mediante
negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio  sanitario
nazionale.
  554. Dal 1°  gennaio  2019,  l'AIFA  puo'  riavviare,  prima  della
scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda  farmaceutica  titolare
di AIC,  le  procedure  negoziali  per  riconsiderare  le  condizioni
dell'accordo in essere, nel caso in cui  intervengano  medio  tempore
variazioni del mercato  tali  da  far  prevedere  un  incremento  del
livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un  rapporto
costo-terapia sfavorevole  rispetto  alle  alternative  presenti  nel
prontuario farmaceutico nazionale.
  555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,
rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' elevato a  28  miliardi  di  euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma  e'  destinato  prioritariamente  alle  regioni   che   abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita'
a valere sui citati 24 miliardi di euro.
  556. Il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  300  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di  400  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.
  557. Il comma 8 dell'articolo 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' sostituito dal seguente:
     « 8. Il superamento del tetto di spesa  a  livello  nazionale  e
regionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  per  l'acquisto   di
dispositivi medici, rilevato sulla base  del  fatturato  di  ciascuna
azienda al lordo dell'IVA e'  dichiarato  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 settembre  di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020  e,  per  gli  anni
successivi, entro  il  30  aprile  dell'anno  seguente  a  quello  di
riferimento,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dalla  fatturazione
elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione
dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella
fatturazione elettronica in modo separato il  costo  del  bene  e  il
costo del servizio ».
  558. Il comma 11 dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' sostituito dai seguenti:
     « 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma  10
sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o
prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonche'  di
dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la
stessa procedura. L'attivita' obbligatoria di tenuta e  aggiornamento
dei registri di cui al  presente  comma  e'  svolta  con  le  risorse
disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali
delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale.
Nell'ambito del Patto per la salute  2019-2021  sono  individuate  le
modalita'  per  garantire  e  verificare   la   corretta   tenuta   e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
     11-bis.  E'  fatto  obbligo  agli   esercenti   le   professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di  alimentare  in
maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza  pubblica,
i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».
  559. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ricerca, di assistenza e di  cura  dei  malati  oncologici,  mediante
l'erogazione  della  terapia  innovativa   salvavita   denominata   «
adroterapia », e' autorizzato un contributo pari a 5 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica  (CNAO),
a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione
del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della  salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il piano degli investimenti in conto  capitale  da  effettuare
per il perseguimento degli scopi istituzionali del  Centro.  Il  CNAO
presenta alla fine  di  ogni  anno  il  rendiconto  del  processo  di
avanzamento  progettuale.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  al
presente comma e' effettuata in base allo stato  di  avanzamento  dei
lavori.
  560. All'articolo 1, comma 453, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
a decorrere dall'anno 2019 ».
  561. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  70,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di  25  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita', » sono inserite  le  seguenti:  «  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con ».
  563. Al  fine  di  agevolare  l'accesso  a  benefici,  supporti  ed
opportunita' utili alla promozione  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita',  con  decreto  del  Ministro  per  la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il  rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le
modalita'  per  l'individuazione  degli  aventi  diritto  e  per   la
realizzazione e la distribuzione della stessa a  cura  dell'INPS.  Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al  presente  comma  sono
conformi  alle  indicazioni  operative  elaborate  dalla  Commissione
europea  ai  fini  del  reciproco  riconoscimento  dello   stato   di
disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di  1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  564. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e  di
prevenire  l'eutrofizzazione  ingravescente  e   l'importazione   del
fosforo favorendone il recupero dal  settore  zootecnico,  da  quello
della depurazione civile e da altre fonti di  sostanza  organica,  il
fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno
2019.
  565.  In  coerenza  con  le  linee  programmatiche  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia  di
aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle  lettere
a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei  requisiti
e  dei  limiti  finanziari  di  cui  all'articolo  20   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere  alla  stabilizzazione
del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio
2018-2020,  anche  in  posizione  soprannumeraria,  per  i   seguenti
contingenti:
    a) Alta Murgia tre unita';
    b) Appennino Lucano quattro unita';
    c) Asinara tre unita';
    d) Cinque Terre due unita';
    e) Sila una unita';
    f) Gargano una unita'.
  566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi  della
cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai
sensi del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  siano  soggetti  al
controllo di prevenzione degli incendi.
  567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  gli  altri
Ministeri che  hanno  in  uso  gli  immobili  di  cui  al  comma  566
provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a  norma
delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali
prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le amministrazioni  interessate,  da  adottare
entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'ultimazione della ricognizione di cui al  comma  566.  Il  medesimo
decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili
negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  negli   altri   immobili,   ai   fini
dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero  alle
eventuali prescrizioni impartite, da completare  nel  rispetto  delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque
non oltre il 31 dicembre 2022.
  568. All'attuazione delle disposizioni  dei  commi  566  e  567  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  anche  in  conto  residui,  comprese   quelle
rivenienti  dalla  riassegnazione  dei  fondi  per  l'attuazione  del
Programma operativo interregionale attrattori culturali,  naturali  e
turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale.
  569. Al fine di rendere effettive le norme degli  enti  locali  che
disciplinano l'orario  di  funzionamento  degli  apparecchi  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare  le  relative
sanzioni:
    a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa,  mette  a  disposizione  degli
enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti  dal
citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di  cui  al
regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della  presente
lettera sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
    b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal
citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di  cui  al
regio decreto n. 773 del 1931 che consentono  il  gioco  pubblico  da
ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  943,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la
conservazione e la trasmissione  al  sistema  remoto  dell'orario  di
funzionamento degli apparecchi  medesimi.  Tali  dati  sono  messi  a
disposizione degli  enti  locali  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero  dell'economia  e
delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea,
ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge.
  570. All'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le
seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore  ovvero
di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in
particolare anche attraverso la proposta  di  costituire,  in  deroga
all'articolo 4, commi 1 e 2, nonche' all'articolo 14,  comma  6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una
nuova societa' interamente partecipata con capitale pubblico »;
    b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
soggetto all'approvazione del Ministero  dell'interno  ai  sensi  del
regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».
  571. Agli oneri previsti per la realizzazione  delle  funzionalita'
necessarie a rendere  disponibili  agli  enti  locali  gli  orari  di
funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a  50.000
euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa  fronte  con  le
risorse  finanziarie  disponibili  e  nell'ambito   della   dotazione
organica dell'amministrazione.
  572. I commi 2  e  2-bis  dell'articolo  16  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
     « 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione
agli  investimenti  stranieri  concernenti  l'ospedale  e  centro  di
ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la  regione
Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare
l'acquisto di prestazioni sanitarie  specialistiche  ambulatoriali  e
ospedaliere da soggetti privati in misura non  superiore  al  livello
massimo stabilito dall'articolo 15, comma  14,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per  cento,  fatti  salvi  i
benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del  medesimo
comma 14, introdotto dall'articolo  1,  comma  574,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208.  La  predetta  autorizzazione  triennale  ha
carattere  sperimentale  ed  e'  finalizzata  al   conseguimento   di
incrementi dei tassi di mobilita' sanitaria attiva e  alla  riduzione
dei tassi di mobilita'  passiva.  Il  Ministero  della  salute  e  la
regione Sardegna assicurano il  monitoraggio  delle  attivita'  della
struttura in relazione all'effettiva qualita'  dell'offerta  clinica,
alla  piena  integrazione  con  la  rete  sanitaria  pubblica  e   al
conseguente  effettivo  decremento  della   mobilita'   passiva.   La
copertura dei maggiori oneri e'  assicurata  annualmente  all'interno
del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1,  comma  836,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».
  573. Per il finanziamento delle spese di  manutenzione  e  gestione
del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il  Ministero
della salute, di una banca dati destinata  alla  registrazione  delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e' autorizzata la spesa
di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
  574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio  del
rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  di
cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
nonche' al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza nel rispetto della compatibilita' finanziaria del Servizio
sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi  da
575 a 584.
  575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  e'
stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla  spesa  per
acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per
gli altri acquisti diretti il tetto di  spesa  e'  determinato  nella
misura pari al 6,69 per cento.
  576. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
ai  fini  del  monitoraggio  annuale  della  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture  elettroniche,  di
cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, emesse  nell'anno  solare  di  riferimento,
attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalita' definite con
il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  20  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  29  dicembre
2017, nonche' con il decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  127
del 4 giugno 2018.
  577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni
solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello  di
riferimento, l'AIFA determina, con  provvedimento  del  consiglio  di
amministrazione, l'ammontare  complessivo  della  spesa  farmaceutica
nell'anno  di  riferimento  per   acquisti   diretti,   mediante   la
rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA,  delle
aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici  AIC
dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici
AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai  farmaci
innovativi   e   ai   farmaci   oncologici   innovativi    di    cui,
rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale  determinazione  si  tiene
separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas
medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa  vanno
detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del  comma  579  del
presente articolo.
  578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577,  l'AIFA
rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare  di  AIC,  al  lordo
dell'IVA, sulla base  dei  dati  delle  fatture  elettroniche  emesse
nell'anno solare di riferimento.  L'AIFA,  sulla  base  del  predetto
fatturato,   determina,   con   provvedimento   del   consiglio    di
amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica
titolare  di  AIC,  in  maniera  distinta  per  il  mercato  dei  gas
medicinali rispetto  a  quello  degli  altri  acquisti  diretti.  Per
quest'ultimo il fatturato e'  riferito  a  tutti  i  codici  AIC  dei
medicinali di fascia A e H per acquisti diretti,  ad  esclusione  dei
codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi  ai
farmaci  innovativi  e  ai  farmaci  oncologici  innovativi  di  cui,
rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel
registro dei medicinali orfani per  uso  umano  dell'Unione  europea,
nonche' dei codici AIC per acquisti diretti di  gas  medicinali  (ATC
V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato  e'  riferito
in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi
alle forniture dei gas medicinali, e' fatto obbligo di indicare nella
fattura elettronica il costo del medicinale e  quello  dell'eventuale
servizio, con evidenziazione separata.
  579.  Per  la  rilevazione  di  cui  al  comma  578,  il  fatturato
complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di  AIC
e' calcolato deducendo:
    a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente  per  il
computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi  dai
gas medicinali;
    b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC per  i  consumi  riferiti  agli
acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a  fronte  della
sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi  dei  farmaci,
di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione  dell'AIFA
n. 26 del 27 settembre 2006;
    c) le somme restituite nello stesso anno  solare  di  riferimento
dalle aziende farmaceutiche titolari  di  AIC  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo  48,
comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il  50  per
cento  dell'eventuale  superamento  di   ogni   tetto   della   spesa
farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio  di
amministrazione dell'AIFA.  Il  ripiano  e'  effettuato  da  ciascuna
azienda  farmaceutica,  in  conformita'   alla   determinazione   del
consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta  per  gli
acquisti diretti di  gas  medicinali  rispetto  agli  altri  acquisti
diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna
azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578  e  579.  Il
restante 50 per cento del superamento dei predetti  tetti  a  livello
nazionale e' a carico delle sole regioni e  province  autonome  nelle
quali e' superato il relativo  tetto  di  spesa,  in  proporzione  ai
rispettivi  superamenti.  L'AIFA  determina  la  quota  del   ripiano
attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare  di  AIC,  ripartita
per ciascuna regione e provincia autonoma  secondo  il  criterio  pro
capite, e la comunica sia all'azienda sia  alle  regioni  e  province
autonome. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore  delle
regioni e delle province autonome, da eseguire  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di pagamento, le regioni e le province autonome  comunicano  all'AIFA
l'eventuale mancato versamento.
  581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di  AIC  non
adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i  debiti  per
acquisti diretti delle regioni e delle province autonome,  anche  per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti
delle aziende  farmaceutiche  inadempienti  sono  compensati  fino  a
concorrenza dell'intero ammontare.
  582. Al  fine  di  garantire  gli  equilibri  di  finanza  pubblica
relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al
2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per  la
spesa per acquisti diretti,  nel  caso  in  cui,  alla  data  del  15
febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante
l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del  decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2016, n. 160, nonche' le regioni e le  province  autonome  non
siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure  di
ripiano di cui al presente comma, ogni tetto  di  spesa  farmaceutica
per acquisti diretti e il  tetto  della  spesa  per  la  farmaceutica
convenzionata sono parametrati al livello  del  fabbisogno  sanitario
nazionale  standard  previsto  per  l'anno  2018,  fino  al  recupero
integrale  delle  predette  risorse,  accertato  con   determinazione
dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
  583. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio  complessivo  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei  dati  presenti
nel Nuovo sistema  informativo  sanitario,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2  del  4  gennaio  2005.  L'AIFA,  inoltre,  fino  alla
medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il  fatturato  di  cui  al
comma 578 sulla  base  dei  dati  di  cui  al  citato  Nuovo  sistema
informativo sanitario, riscontrati mensilmente  e  validati  per  via
telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
  584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di  uno  o  di
entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ripianata da ciascuna  azienda  titolare
di  AIC,  rispettivamente,  di  farmaci  innovativi  e   di   farmaci
oncologici  innovativi,  in  proporzione  alla  rispettiva  quota  di
mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano  anche  una  o
piu' indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato e'
determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i  registri
di monitoraggio  AIFA  e  il  prezzo  di  acquisto  per  il  Servizio
sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro  dei  medicinali
orfani per  uso  umano  dell'Unione  europea,  che  presentano  anche
caratteristica  d'innovativita',  sono  considerati  come  innovativi
anche ai fini  dei  commi  577  e  578  del  presente  articolo.  Per
l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.
  585.  Per  la  completa  realizzazione  e  la  gestione   evolutiva
dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui  all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   e'
incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine
di raccogliere in  modo  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale
mediante  le  anagrafi  vaccinali  regionali  i  dati   da   inserire
nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi
informatici o di parte di essi  gia'  realizzati  da  amministrazioni
regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  di  criteri
determinati con decreto del Ministro della salute, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  586. Per le attivita' di carattere logistico-organizzativo connesse
con  la  presidenza  italiana  del  G20,  diverse  dagli   interventi
infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo  di  sicurezza,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019,  di  10
milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana  del
G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo  periodo,  da
concludersi non oltre il 31 dicembre  2022.  Per  l'elaborazione  dei
contenuti del programma della presidenza italiana del G20  in  ambito
economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  primo
periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le  finalita'  di
cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana  del
G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze  possono  stipulare,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo,
contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato  o  di  lavoro
flessibile.
  587. Per gli  adempimenti  connessi  alla  partecipazione  italiana
all'Expo  2020  Dubai,  e'   autorizzata,   ad   integrazione   degli
stanziamenti gia' previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5  milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze, sono disciplinate la  composizione  e  l'organizzazione  del
Commissariato generale di  sezione  per  la  partecipazione  italiana
all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato
con forme  contrattuali  flessibili,  nel  limite  massimo  di  dieci
unita', oltre al Commissario  generale  di  sezione  e  al  personale
appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni,  con  esclusione  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto  di  cui
al secondo periodo e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021,  e'
prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo  2018.  Gli  oneri
del trattamento economico fondamentale  e  accessorio  del  personale
delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in  comando  o
in distacco presso il Commissariato generale  di  sezione  restano  a
carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale
di sezione e'  attribuito  un  compenso  in  misura  pari  al  doppio
dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111.
  588. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente:
     « Art. 23-bis. - (Enti internazionalistici) -  1.  Il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare,
a  valere  su  un  apposito  stanziamento,  contributi  a  enti   con
personalita' giuridica o a organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi  nella  formazione
in campo internazionalistico o nella ricerca in materia  di  politica
estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate  previa
procedura pubblica, nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  di
parita' di trattamento. I relativi bandi  individuano  modalita'  per
incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita'  di
cui al primo periodo.
     2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti  di
ricerca  proposti  dagli  enti  internazionalistici,  nell'ambito  di
priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il  previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che e'  reso  entro  venti
giorni dall'assegnazione.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'
essere comunque adottato. Le spese  effettivamente  sostenute  per  i
progetti sono rimborsate nella misura massima del  75  per  cento.  I
risultati  dei  progetti  di  ricerca   e   i   rendiconti   relativi
all'utilizzo  delle  somme  assegnate  sono  pubblicati  in  apposita
sezione del sito internet istituzionale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale.
     3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata.
     4. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si  provvede
mediante utilizzo dei risparmi di  spesa  derivanti  dall'abrogazione
della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».
  589. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, dopo l'articolo 23-bis, introdotto dal  comma  588  del  presente
articolo, e' inserito il seguente:
     « Art. 23-ter. - (Partecipazione dell'Italia  ad  iniziative  di
pace ed umanitarie in sede internazionale) -  1.  Per  consentire  la
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale  e'  autorizzato  ad  erogare  contributi  a  soggetti
pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni  internazionali
aventi  finalita'  di  mantenimento  della  pace  e  della  sicurezza
internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e  di  tutela
dei diritti umani. Resta ferma la facolta'  di  effettuare  forniture
dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni  in
materia di contratti pubblici.
     2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono  essere  altresi'
concessi  contributi  ad  iniziative  proposte  da  soggetti  privati
italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di  motivata  urgenza,
la concessione avviene previa procedura pubblica,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza e di parita' di trattamento.
     3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3,  comma  1,
della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalita' ivi  previste,
il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale
riferisce  annualmente  alle  Camere  sulle  iniziative  avviate   in
attuazione del presente articolo.
     4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' abrogata.
     5. Per l'attuazione del  presente  articolo  e'  autorizzata  la
spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal  2019,  cui  si  provvede
mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti  dall'abrogazione
della legge n. 180 del 1992 ».
  590. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' ridotta  di
euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.
  591. All'articolo 1, comma 475, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono  aggiunte  le
seguenti: « , nonche' a interventi urgenti per la funzionalita' delle
strutture e dei servizi penitenziari e minorili  dell'amministrazione
della giustizia ».
  592. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  incrementata
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  593. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 11:
     1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     « 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o
lesione personale gravissima, ai  sensi  dell'articolo  583,  secondo
comma, del codice penale, e' erogato in favore della vittima o  degli
aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura  determinata  dal
decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui  al
primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto  per  la  rifusione  delle
spese mediche e assistenziali »;
     2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     « 2-bis. In caso di  morte  della  vittima  in  conseguenza  del
reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del coniuge superstite e
dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli,  l'indennizzo  spetta
ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e  alle  sorelle
conviventi e a carico al momento della commissione  del  delitto.  Al
coniuge e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone  dello
stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'  equiparato  il
convivente di fatto che  ha  avuto  prole  dalla  vittima  o  che  ha
convissuto  con  questa  nei  tre  anni  precedenti  alla   data   di
commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualita'  di
convivente di fatto e della durata della convivenza si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e  37,  della  legge  20
maggio 2016, n. 76.
     2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto,  l'indennizzo  e'
ripartito secondo le quote  previste  dalle  disposizioni  del  libro
secondo, titolo II, del codice civile »;
    b) all'articolo 12:
     1) al comma 1:
     1.1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
     « e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita'  e  in
conseguenza immediata e diretta  del  fatto  di  reato,  da  soggetti
pubblici o privati, somme di denaro di importo  pari  o  superiore  a
quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »;
     1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
     « e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e  in
conseguenza immediata e diretta  del  fatto  di  reato,  da  soggetti
pubblici o privati, somme di denaro di  importo  inferiore  a  quello
dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo
di cui alla presente  legge  e'  corrisposto  esclusivamente  per  la
differenza »;
     2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
     « 1-bis. In caso di  morte  della  vittima  in  conseguenza  del
reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere,  oltre  che
per la vittima, anche  con  riguardo  agli  aventi  diritto  indicati
all'articolo 11, comma 2-bis »;
    c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « , nonche' sulla qualita' di avente  diritto  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2-bis ».
  594.  I   termini   di   presentazione   della   domanda   previsti
dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n.  167,  per
la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della stessa  legge,  nonche'  i  termini  di
presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della
legge 7 luglio 2016, n. 122, per la  concessione  dell'indennizzo  da
corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi
dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti  e
prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019.  Tuttavia,
per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1°  agosto  2019,
non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di
cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del  2016,  il
termine per la presentazione della domanda di accesso  all'indennizzo
e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
  595. Gli importi dell'indennizzo relativo alle  domande  presentate
ai sensi del comma 594  del  presente  articolo  sono  liquidati  nel
limite delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  confluite
per gli anni 2017 e 2018 sul  Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  596. Gli indennizzi, gia' liquidati alla data di entrata in  vigore
della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di
cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a  pena
di decadenza, nel rispetto dei termini di cui  al  comma  594,  sulla
base degli importi fissati con il decreto  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  597. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno »
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il
Sud ».
  598. All'articolo 7-bis, comma 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2017  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  30  giugno  2019  »,  le  parole:  «
individuati annualmente con direttiva del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale e il Mezzogiorno » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
individuati annualmente  nel  Documento  di  economia  e  finanza  su
indicazione del Ministro per il Sud »  e  le  parole:  «  individuato
nella  medesima  direttiva  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «
individuato nel Documento di economia e finanza  su  indicazione  del
Ministro per il Sud »;
    b) al secondo periodo, le parole: « anche  in  termini  di  spesa
erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' l'andamento della
spesa erogata ».
  599. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     « 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni  anno  le  amministrazioni
centrali  trasmettono  al  Ministro  per  il  Sud   e   al   Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposita  comunicazione,  l'elenco
dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.
     2-ter.  I  contratti  di  programma  tra  il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  l'ANAS  Spa  e  i  contratti  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  sono  predisposti  in   conformita'
all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.  Il  contratto
di programma 2016-2020 tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  l'ANAS  Spa,  di  cui  alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.  65/2017
del 7 agosto 2017, e il  contratto  di  programma  2017-2021  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete  ferroviaria
italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del  7  agosto
2017, sono soggetti alle attivita' di verifica e monitoraggio di  cui
al comma 2 del presente articolo ».
  600. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle  procedure  di
cui al comma 598, il Ministro per il Sud  presenta  annualmente  alle
Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi  da
597  a  599,  con  l'indicazione  delle  idonee   misure   correttive
eventualmente necessarie.
  601. All'articolo 1  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, alinea, le parole: « 35  anni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 45 anni »;
    b) al comma 6, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «
La costituzione nelle suddette forme giuridiche  e'  obbligatoria  ai
fini della concessione delle agevolazioni  di  cui  al  comma  8,  ad
eccezione delle  attivita'  libero-professionali,  per  le  quali  e'
richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione
della  domanda  di  agevolazione,  titolari  di   partita   IVA   per
l'esercizio di un'attivita' analoga a quella proposta »;
    c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le  imprese  e  le
societa' » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e  le  imprese,  le
societa' e le attivita' libero-professionali »;
    d) al comma 10, le  parole:  «  libero  professionali  e  »  sono
soppresse.
  602. Al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani di
risanamento  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  le  funzioni  del
commissario straordinario di cui al  comma  3  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2020; il relativo incarico e' conferito con le modalita'  di
cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle  attivita'
del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i
beni e  le  attivita'  culturali,  in  deroga  ai  limiti  finanziari
previsti dalla  legislazione  vigente,  puo'  conferire  fino  a  tre
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a  persone  di  comprovata
qualificazione  professionale   nella   gestione   amministrativa   e
contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la
durata massima di dodici mesi, entro il limite  di  spesa  di  75.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel  limite  massimo  di  175.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  603. Per le finalita'  di  cui  al  comma  602,  restano  ferme  le
disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle  fondazioni
lirico-sinfoniche nonche' gli obiettivi gia' definiti nelle azioni  e
nelle misure pianificate  nei  piani  di  risanamento  e  nelle  loro
integrazioni.
  604.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita', i quali compiono  diciotto  anni  di
eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa
di 240 milioni di  euro,  una  Carta  elettronica,  utilizzabile  per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso  a
musei,  mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,   gallerie,   aree
archeologiche  e  parchi  naturali  nonche'  per  sostenere  i  costi
relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme
assegnate con la  Carta  non  costituiscono  reddito  imponibile  del
beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del  computo   del   valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Con  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle  risorse
disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e  di  utilizzo
della Carta.
  605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo,  il
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.
163, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  606. Per l'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro
in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far  data  dal  24  agosto  2016,  ripartiti  secondo  le  medesime
modalita' previste dall'articolo 11, comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  607.  Al  fine  di   rafforzare   il   sostegno   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per
l'anno 2019. Con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione
delle risorse di cui  al  precedente  periodo  con  la  finalita'  di
sostenere  le  azioni  e  i  progetti   proposti   dalle   fondazioni
lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente  alla  riduzione  del
debito esistente.
  608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande  e'
autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2019.  Con
apposito bando del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione
dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento  e  per
il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite  di  spesa
di cui al primo periodo.
  609. Al fine di sostenere la valorizzazione  e  la  promozione  del
patrimonio  culturale   delle   arti   applicate,   con   particolare
riferimento alla moda, al design e alla grafica,  e'  autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione  di
iniziative  promosse  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali.
  610. Al fine di sostenere la realizzazione  di  interventi  per  la
riqualificazione  e  il  recupero  delle  periferie   urbane,   anche
attraverso progetti di arte contemporanea, con  particolare  riguardo
alle citta' metropolitane e ai  comuni  capoluogo  di  provincia,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  da  parte
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  611. Al fine di  proseguire  l'attivita'  di  digitalizzazione  del
patrimonio culturale e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali.
  612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a
Matera, designata capitale europea della  cultura  per  il  2019,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019  da  parte
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  613. Al fine di sostenere  iniziative  per  la  valorizzazione  del
patrimonio  culturale  della  citta'  di  Parma,  designata  Capitale
italiana della cultura 2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di
euro per il 2019.
  614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici  del
2009, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  l'anno  2019
per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali
all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
  615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo,
il  Fondo  per  lo  sviluppo  degli   investimenti   nel   cinema   e
nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016,
n. 220, e' incrementato di 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 12,  comma  2,  lettera
a), della medesima legge n. 220 del 2016.
  616. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta  di  40  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  617. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri  I  e
II del codice postale e delle comunicazioni, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655,  dopo  il  quarto
comma e' inserito il seguente:
     « Al  fine  di  promuovere  e  diffondere,  anche  nel  contesto
internazionale, la cultura  filatelica  nazionale  e  di  valorizzare
immobilizzazioni  di  carte   valori   evitandone   il   rischio   di
depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza  presso  il  fornitore
del  servizio  postale  universale  di  una  ingente  quantita',  non
inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con  il
valore facciale, anche espresso  in  valuta  non  avente  piu'  corso
legale, non piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto
fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla vendita,  come
francobolli da collezione, a prezzi diversi  da  quelli  nominali  ed
anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso  aste  filateliche
anche  in  piu'  lotti  non  omogenei  decorsi  trenta  giorni  dalla
comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dello sviluppo economico ».
  618. Per sostenere gli investimenti volti alla  riqualificazione  e
alla valorizzazione dei siti  italiani  tutelati  dall'Organizzazione
delle Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura
(UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come  definito
dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17  ottobre  2003,  resa  esecutiva
dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8  marzo  2017,  n.  44,  e'
incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.
  619. Per il rafforzamento delle attivita' di conservazione e per la
realizzazione di progetti  sperimentali  relativi  ad  iniziative  in
materia  di  sicurezza  del  patrimonio  culturale  da  parte   delle
soprintendenze delle regioni  Abruzzo,  Marche  e  Umbria  e  per  le
province di Frosinone, Latina e Rieti, e'  autorizzata  la  spesa  di
600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  620. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana  all'estero
e' destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo  3,  comma
1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2021.
  621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel
corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro
di impianti  sportivi  pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture sportive pubbliche spetta un credito  d'imposta  in  misura
pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel  caso  in
cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari
degli impianti medesimi.
  622. Il credito d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  621  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nel
limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari
di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui  ed
e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  623. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  il  credito
d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni  di
euro, tramite compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
  624. Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  625. I soggetti che effettuano erogazioni  liberali  ai  sensi  dei
commi da 621 a 627 non possono  cumulare  il  credito  d'imposta  con
altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge  a
fronte delle medesime erogazioni.
  626. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali  comunicano
immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme  ricevute  e  la  loro
destinazione,   provvedendo   contestualmente   a   darne    adeguata
pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro  il  30
giugno di ogni  anno  successivo  a  quello  dell'erogazione  e  fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o  realizzazione
di  nuove  strutture,  i  soggetti   beneficiari   delle   erogazioni
comunicano altresi' all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri lo stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche
mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle  somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede all'attuazione del presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
  627. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono individuate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
dei commi da 621 a 626.
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' ridotta di 4,4 milioni  di  euro
per l'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  9,3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro  per  l'anno
2022.
  629. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute  Spa
»; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport  e
salute Spa.
  630. A decorrere dall'anno 2019, il livello  di  finanziamento  del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della  Sport  e  salute
Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per  cento  delle  entrate
effettivamente  incassate  dal  bilancio  dello   Stato,   registrate
nell'anno  precedente,   e   comunque   in   misura   non   inferiore
complessivamente  a  410  milioni  di  euro  annui,   derivanti   dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti
settori di attivita': gestione di  impianti  sportivi,  attivita'  di
club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui
al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di  40  milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative  al  proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per  la
copertura degli  oneri  relativi  alla  preparazione  olimpica  e  al
supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368
milioni di euro annui, alla Sport e salute  Spa;  per  2  milioni  di
euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da  634  a  639.  Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizialmente non  inferiore  a  280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota  destinata  alla
Sport e salute Spa. Per  l'anno  2019  restano  confermati  nel  loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo
periodo ai  fini  della  predisposizione  del  relativo  bilancio  di
previsione.
  631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  di   Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  CONI,  possono  essere
rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.
  632. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630,  primo
periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai  sensi
del suddetto periodo  e  accertate  in  sede  di  assestamento  o  di
bilancio.
  633. All'articolo 8  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,  n.  178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;
    b) le parole: « il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  l'autorita'
di Governo competente in materia di sport »;
    c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Sport e salute Spa »;
    d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
     « 4. Le azioni sono  attribuite  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.  La  societa'  e'  amministrata  da  un  consiglio  di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno  con  funzioni  di
presidente. Il  presidente  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente in  materia  di  sport  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della  societa',
presiede il consiglio di  amministrazione  di  cui  e'  componente  e
svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli  altri  componenti
sono  nominati  rispettivamente  dal  Ministro  della  salute  e  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni  parlamentari  competenti.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori  requisiti
manageriali e sportivi necessari per le  nomine  degli  organi  della
societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con
gli organi di vertice del CONI, nonche' con  gli  organi  di  vertice
elettivi  delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite;  l'incompatibilita'  perdura   per   un   biennio   dalla
cessazione della carica. Il presidente del collegio  sindacale  della
societa' e' designato dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di  Governo
competente in materia di sport.
     4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di  cui  al
comma 4 gli organi in carica possono adottare atti  di  straordinaria
amministrazione esclusivamente previo parere conforme  dell'autorita'
di  Governo  competente  in  materia  di  sport.   Resta   ferma   la
possibilita' di  adottare  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
     4-ter.  Per  il   finanziamento   delle   federazioni   sportive
nazionali,  delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti   di
promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi  civili
dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport  e  salute  Spa
istituisce un sistema separato ai fini  contabili  ed  organizzativi,
che  provvede  al  riparto  delle  risorse,  da   qualificare   quali
contributi pubblici, anche sulla base  degli  indirizzi  generali  in
materia  sportiva  adottati  dal  CONI  in  armonia  con  i  principi
dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della
gestione separata il  consiglio  di  amministrazione  della  Sport  e
salute Spa e'  integrato  da  un  membro  designato  dal  CONI  quale
consigliere  aggiunto.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.
     4-quater. In caso di gravi irregolarita'  nella  gestione  o  di
scorretto  utilizzo  dei  fondi  trasferiti,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2,  lettere  e)  e  f),  del  decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente
in materia di sport puo' procedere  alla  revoca  totale  o  parziale
delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;
    e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
contratto di servizio e' efficace dopo l'approvazione  dell'autorita'
di Governo competente in materia di sport »;
    f) il comma 13 e' abrogato.
  634. Al fine di incentivare  forme  di  gioco  che  non  comportano
rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  si  procede  alla
riforma  dei  concorsi  pronostici  sportivi,  di  cui   al   decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22  aprile
1953, n. 342.
  635. Il provvedimento di cui al comma 634  definisce  la  tipologia
dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni  generali  di
gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo  dei
flussi finanziari, la posta  unitaria  di  partecipazione  al  gioco,
nonche' la relativa variazione in funzione dell'andamento del  gioco,
la  giocata  minima  e  la  ripartizione  della  posta  unitaria   di
partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:
    a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e  il
76 per cento;
    b) percentuale destinata al compenso del  concessionario:  5  per
cento;
    c) percentuale destinata al punto vendita a titolo  di  aggio:  8
per cento;
    d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per  le
attivita' di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento.
  636. Con il provvedimento di  cui  al  comma  634  sono,  altresi',
individuati i concorsi pronostici sportivi previsti  dal  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore  sportive  e  non
sportive previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali  viene  disposta  la
sospensione o la chiusura  definitiva  e  le  relative  modalita'  di
gestione dei flussi finanziari.
  637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data  di  entrata  in
vigore del provvedimento di cui al comma 634, la  ripartizione  della
posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le  scommesse
a totalizzatore sportive e non sportive e' cosi' stabilita:
    a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;
    b) percentuale destinata al compenso del  concessionario:  5  per
cento;
    c) percentuale destinata al punto vendita a titolo  di  aggio:  8
per cento;
    d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per  le
attivita' di cui al comma 639: 12 per cento.
  638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici sportivi di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  e  sulle   scommesse   a
totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto  fisso  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,
relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.
  639. Ferma restando  la  competenza  esclusiva  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco  e  la  gestione
delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base  di  un
apposito contratto di servizio stipulato  con  la  predetta  Agenzia,
provvede all'integrazione del gioco con attivita' sociali, sportive e
culturali.
  640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
     « 6-bis. Le  risorse  destinate  al  finanziamento  delle  opere
segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2
al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a seguito
della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione  del
comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione,  totale  o
parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione  degli
interventi sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  riassegnate  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  destinate  al  Fondo  "Sport   e
Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ».
  641. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
     1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30  per  cento  »
sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;
     2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20  per  cento  »
sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     « 2. La quota di cui al comma  1,  lettera  b),  e'  determinata
sulla base dei seguenti criteri:
    a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;
    b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;
    c) i risultati conseguiti a livello  nazionale  a  partire  dalla
stagione sportiva 1946/ 1947 »;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     « 3. La quota di cui al comma  1,  lettera  c),  e'  determinata
sulla base dei seguenti criteri:
    a) il pubblico di  riferimento  di  ciascuna  squadra,  calcolato
tenendo in considerazione il  numero  degli  spettatori  paganti  che
hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli  ultimi
tre campionati;
    b) l'audience televisiva certificata;
    c) i minuti giocati nel campionato di serie  A  da  giocatori  di
eta' compresa tra quindici e  ventitre'  anni,  formati  nei  settori
giovanili italiani e che siano tesserati  da  almeno  trentasei  mesi
ininterrotti per la societa' presso  la  quale  prestano  l'attivita'
sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi  di  cessione  a
titolo  temporaneo  a  favore  di  altre  societa'  partecipanti   ai
campionati  di  serie  A  o  di  serie  B  o  delle  seconde  squadre
partecipanti al campionato di serie C »;
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
     « 3-bis. La quota prevista  in  base  ai  criteri  di  cui  alla
lettera c) del comma 3 non puo' essere inferiore al 5 per cento della
quota complessiva del 22 per cento di cui al  comma  1,  lettera  c).
Essa spetta alle societa' presso le  quali  il  giocatore  sia  stato
tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno  di  eta',  in
proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
     « 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono
determinati:
    a) le quote percentuali relative ai diversi criteri  indicati  al
comma 1, lettere b) e c);
    b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;
    c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di
ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati
dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».
  642. Le disposizioni di cui al comma  641  acquistano  efficacia  a
decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale  decorrenza,
le disposizioni dell'articolo 26 del decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge.
  643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio  2008,
n. 9, come sostituito dalla lettera e) del  comma  641  del  presente
articolo, e' adottato entro il 30 giugno 2019.
  644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono  accedere
alla ripartizione delle risorse economiche e  finanziarie  assicurate
dalla  commercializzazione  in  forma   centralizzata   dei   diritti
audiovisivi sportivi relativi ai campionati  italiani  di  calcio  di
serie A e B e alle altre competizioni  organizzate,  rispettivamente,
dalla Lega di Serie A e dalla Lega  di  Serie  B,  dedotte  le  quote
destinate alla  mutualita'  generale,  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa', quotate o
non quotate, che per l'anno precedente abbiano  sottoposto  i  propri
bilanci alla revisione legale svolta da  una  societa'  di  revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente
a tali  incarichi,  e'  soggetta  alla  vigilanza  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. I suddetti incarichi  hanno  la
durata di tre esercizi e non possono essere  rinnovati  o  nuovamente
conferiti se  non  siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla  data  di
cessazione dei precedenti.
  645. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 15 aprile 2003, n. 86, e' incrementata  di  450.000  euro
annui a decorrere dal 2019.
  646. All'articolo  27-bis  della  tabella  di  cui  all'allegato  B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, le  parole:  «  e  dalle  federazioni  sportive  ed  enti  di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI  »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  nonche'  dalle  federazioni  sportive,  dagli  enti  di
promozione  sportiva  e  dalle  associazioni  e   societa'   sportive
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».
  647. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003,  n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre  2003,  n.
280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni  caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  ed
alla competenza funzionale inderogabile del tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in  Roma,  le  controversie  aventi  ad
oggetto  i  provvedimenti   di   ammissione   ed   esclusione   dalle
competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche.  Per  le  stesse  controversie  resta
esclusa ogni competenza degli organi  di  giustizia  sportiva,  fatta
salva la possibilita' che lo statuto  e  i  regolamenti  del  CONI  e
conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15  e
16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  prevedano  organi
di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del presente  decreto  decidono  tali  questioni  anche  nel
merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili  ai  sensi
del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto  impugnato.
Con lo spirare di tale termine il  ricorso  all'organo  di  giustizia
sportiva si ha per respinto, l'eventuale  decisione  sopravvenuta  di
detto organo e' priva di effetto e  i  soggetti  interessati  possono
proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al  tribunale
amministrativo regionale del Lazio ».
  648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai
principi stabiliti dai  commi  da  647  a  649.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma  647,  capoverso,  secondo  e  terzo  periodo,  le
controversie pendenti  dinanzi  agli  organi  di  giustizia  sportiva
aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed  esclusione  dalle
competizioni  professionistiche   delle   societa'   o   associazioni
sportive, o comunque incidenti sulla  partecipazione  a  competizioni
professionistiche, possono essere  riproposte  dinanzi  al  tribunale
amministrativo regionale nel  termine  di  trenta  giorni  decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti
previsti  dall'articolo  11,  comma  2,  del  codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010,  n.  104.  Decorso  tale  termine  la  domanda  non   e'   piu'
proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede
giurisdizionale le  decisioni  degli  organi  di  giustizia  sportiva
pubblicate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.
  649. Al codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 119, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «
servizi e  forniture  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'  i
provvedimenti  di  ammissione  ed   esclusione   dalle   competizioni
professionistiche   delle   societa'    o    associazioni    sportive
professionistiche,  o  comunque  incidenti  sulla  partecipazione   a
competizioni professionistiche, »;
    b) all'articolo 133,  comma  1,  dopo  la  lettera  z-sexies)  e'
aggiunta la seguente:
     «  z-septies)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  di
ammissione ed esclusione dalle competizioni  professionistiche  delle
societa'  o  associazioni  sportive  professionistiche,  o   comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;
    c) all'articolo 135, comma 1, dopo  la  lettera  q-quinquies)  e'
aggiunta la seguente:
     «  q-sexies)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti   di
ammissione ed esclusione dalle competizioni  professionistiche  delle
societa'  o  associazioni  sportive  professionistiche,  o   comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».
  650. Le disposizioni di cui ai commi da  647  a  649  si  applicano
anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge e dalla  loro  attuazione  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
autorita' interessate provvedono con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  651. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
     « 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza
con gli organizzatori della  competizione  o  con  gli  organizzatori
degli eventi sono legittimati  ad  agire  in  giudizio  nel  caso  di
violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi  o
diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato  il
proseguimento  della   violazione.   Sussiste   in   ogni   caso   il
litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.
     1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata  ad  agire
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee  ad  impedire  la
reiterazione delle violazioni del  diritto  d'autore  e  dei  diritti
connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno
dei suoi eventi ».
  652. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'
inserito il seguente:
     « 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti  di
integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti  progetti
in tutto  il  territorio  nazionale,  la  quota  del  contributo  per
l'attuazione del programma internazionale di allenamento  sportivo  e
competizioni atletiche per le persone,  ragazzi  e  adulti,  "Special
Olympics Italia", e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021 ».
  653. Le risorse del fondo di cui  all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, sono  incrementate,  per  la  concessione  di
contributi in conto interessi sui mutui per finalita' sportive, nella
misura  di  euro  12.829.176,71  nell'anno  2019,  a   valere   sulle
disponibilita' iscritte nel bilancio  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali  17  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
  654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del  50
per  cento  dei  terreni  di  cui  all'articolo  66,  comma  1,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50  per  cento  dei
terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  sono  concesse  gratuitamente,  per  un  periodo  non
inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con  tre  o  piu'  figli,
almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero  a
societa' costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai
predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30  per
cento.  Per  lo  sviluppo  aziendale,  i  predetti  soggetti  possono
accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al  capo  III  del
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654  e'
concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la
durata di venti anni, a un  tasso  di  interesse  pari  a  zero,  per
l'acquisto della prima casa in prossimita' del terreno assegnato. Per
l'attuazione del  presente  comma,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo e' istituito un fondo rotativo con una dotazione  finanziaria
iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15  milioni  di
euro  per  l'anno  2020.  Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la
tesoreria dello Stato.
  656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti  i
criteri e le modalita' di attuazione dei commi 654 e 655.
  657. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o  agli
interventi di cui  al  comma  126  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 ».
  658. Al fine di rafforzare l'operativita' e l'efficacia del Sistema
nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, con particolare  riferimento  al  Fondo  di
garanzia  per  la  prima  casa,  coerentemente  con  quanto  previsto
dall'articolo  9  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese,  alla
lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di  contributi
da parte delle regioni e di altri enti e organismi  pubblici  »  sono
aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa  depositi
e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi  e  anche
al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;
    b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  le
norme di attuazione  del  Fondo,  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
comprese le condizioni alle  quali  e'  subordinato  il  mantenimento
dell'efficacia della garanzia del  Fondo  in  caso  di  cessione  del
mutuo, ».
  659. All'articolo 5, comma 7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « nonche'  investimenti  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , gli investimenti »;
    b) le parole: « e efficientamento energetico  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « , efficientamento  energetico  e  promozione  dello
sviluppo sostenibile »;
    c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: «
nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione,  delle
imprese, in Italia e all'estero, ».
  660. Al comma  1-ter  dell'articolo  23-bis  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, le parole: « e' incrementato  di  1  milione  di
euro, per  ciascuna  delle  annualita'  2018,  2019  e  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 1 milione di euro per
l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».
  661. Al fine di  favorire  la  rigenerazione  dell'agricoltura  dei
territori colpiti  dal  batterio  Xylella,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari  e  forestali  23  ottobre  2014,  «  Istituzione
dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per
il loro censimento », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268  del
18 novembre 2014, non si applicano agli  ulivi  che  insistono  nelle
zone  di  cui  alla  decisione  di  esecuzione  (UE)  2018/927  della
Commissione, del 27 giugno 2018.
  662. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio  di  ciascun
anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  percentuali   di
compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al
legno e alla legna da ardere sono innalzate  nel  limite  massimo  di
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  663. Al  fine  di  assicurare  la  tutela,  la  valorizzazione,  il
monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane,
anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le  foreste
italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per  l'anno
2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di  euro
per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  da
adottare previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'  di  utilizzo  del
Fondo di cui al comma 663.
  665. Al fine di promuovere  il  ripristino  ambientale  delle  aree
colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di  ottobre  e
novembre 2018, per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  8  novembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  266  del  15  novembre  2018,
nonche' di incentivare e sostenere la ripresa economica dei  relativi
territori, a favore dei soggetti  pubblici  o  privati  in  qualunque
forma  costituiti  che  possiedono  o  conducono  fondi  colpiti  dai
suddetti eventi e' riconosciuto un contributo, in forma  di  voucher,
per la rimozione e il recupero di  alberi  o  di  tronchi,  caduti  o
abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici,  in  misura
fino  al  50  per  cento  dei  costi   effettivamente   sostenuti   e
documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni  di
euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e  le  modalita'
per assicurare il rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo.
  666. Al fine di contribuire alla competitivita' e allo sviluppo del
settore ortofrutticolo nazionale, mediante  una  efficiente  gestione
delle informazioni sulle superfici  e  sulle  produzioni  frutticole,
nonche' di favorire un corretto orientamento produttivo  al  mercato,
con  conseguente  riduzione  dei  rischi  di  sovraproduzione  e   di
volatilita' dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro
per l'anno  2019  e  di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per
l'istituzione di un catasto delle  produzioni  frutticole  nazionali,
attraverso una  ricognizione  a  livello  aziendale  delle  superfici
frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
  667. I criteri e le modalita' di realizzazione del catasto  di  cui
al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  668. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 11,
comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166,  e'  rifinanziato  nella
misura di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e
2021.
  669. Per le inderogabili esigenze  dell'attivita'  di  controllo  a
tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione
del made in Italy, il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad  assumere  un
numero massimo di 57 unita' di personale, nel limite  di  un  importo
massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  2,9  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  670. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo le  parole:  «  agenzie  fiscali  »  sono
inserite le seguenti: «  e  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
».
  671. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.
231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     « 3-bis.  Il  pagamento  delle  somme  dovute  per  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato
presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato
in  apposito  capitolo  del  capo  XVII  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
     3-ter.  I  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle   sanzioni
amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo  dello
stato  di  previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle  spese
di  funzionamento   nonche'   all'incremento   dei   fondi   per   la
contrattazione integrativa  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale  dirigenziale
e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e  dell'efficienza
dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura  della  quota  annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
e'  definita  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e non puo' essere superiore al 15  per
cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata
alla produttivita' in godimento  da  parte  del  predetto  personale,
secondo criteri da definire  mediante  la  contrattazione  collettiva
integrativa.
     3-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio ».
  672.  Per  la  realizzazione  di  progetti  nel  settore   apistico
finalizzati al sostegno di produzioni e  allevamenti  di  particolare
rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020.
All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  presente  comma  si
provvede  con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti  da  imprese  della  pesca  marittima,  compresi  i   soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa  di  11  milioni  di
euro, il riconoscimento dell'indennita'  giornaliera  onnicomprensiva
fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   modalita'
relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
  674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di  arresto  temporaneo
non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per
l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' relative al pagamento dell'indennita' di  cui  al  presente
comma.
  675.  Al  fine  di  tutelare,  valorizzare  e  promuovere  il  bene
demaniale  delle  coste  italiane,  che   rappresenta   un   elemento
strategico per il sistema economico, di  attrazione  turistica  e  di
immagine del Paese, in un'ottica di  armonizzazione  delle  normative
europee, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il
Ministro per gli affari europei, il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e la Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,
sono fissati i termini e le modalita' per la generale  revisione  del
sistema delle concessioni demaniali marittime.
  676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce  le
condizioni e le modalita' per procedere:
    a) alla ricognizione e  mappatura  del  litorale  e  del  demanio
costiero-marittimo;
    b) all'individuazione della reale  consistenza  dello  stato  dei
luoghi, della tipologia  e  del  numero  di  concessioni  attualmente
vigenti nonche' delle aree libere e concedibili;
    c) all'individuazione della tipologia e  del  numero  di  imprese
concessionarie e sub-concessionarie;
    d) alla ricognizione degli  investimenti  effettuati  nell'ambito
delle  concessioni  stesse  e  delle  tempistiche   di   ammortamento
connesse, nonche' dei canoni attualmente applicati in relazione  alle
diverse concessioni;
    e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi  generali  e  dei
criteri per la programmazione, pianificazione  e  gestione  integrata
degli interventi di difesa delle coste e degli  abitati  costieri  di
cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112.
  677. Il decreto di cui al comma 675 contiene,  inoltre,  i  criteri
per strutturare:
    a)   un    nuovo    modello    di    gestione    delle    imprese
turistico-ricreative e ricettive che operano  sul  demanio  marittimo
secondo schemi e  forme  di  partenariato  pubblico-privato,  atto  a
valorizzare la tutela e la piu' proficua  utilizzazione  del  demanio
marittimo, tenendo conto delle singole specificita' e caratteristiche
territoriali secondo criteri di: sostenibilita' ambientale;  qualita'
e   professionalizzazione    dell'accoglienza    e    dei    servizi;
accessibilita';  qualita'  e  modernizzazione  delle  infrastrutture;
tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti;  sicurezza  e  vigilanza
delle spiagge;
    b) un sistema di rating delle imprese di cui alla  lettera  a)  e
della qualita' balneare;
    c) la revisione organica delle norme  connesse  alle  concessioni
demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione  o  a
leggi speciali in materia;
    d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo,
tramite individuazione di criteri di gestione, modalita' di  rilascio
e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37, primo comma, del codice  della  navigazione  e  dei
principi di imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita' e tenuto
conto, in termini di premialita',  dell'idonea  conduzione  del  bene
demaniale e della durata della concessione;
    e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni  demaniali  posti  a
carico dei concessionari, che tenga conto delle  peculiari  attivita'
svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di
concessione  anche  con  riguardo  alle  pertinenze,  della   valenza
turistica.
  678.  Le  amministrazioni  competenti  per  materia,   cosi'   come
individuate nel decreto di cui al comma 675,  provvedono,  entro  due
anni dalla data di  adozione  del  predetto  decreto,  all'esecuzione
delle attivita' di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per  gli  aspetti
di rispettiva titolarita'.
  679. Sulla base delle risultanze dei lavori  svolti  ai  sensi  del
comma 678, e' avviata una procedura di  consultazione  pubblica,  nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241, in merito  alle  priorita'  e  modalita'  di  azione  e
intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti  sul
demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine  massimo  di
centottanta giorni dalla data di  conclusione  dei  lavori  da  parte
delle amministrazioni di cui al comma 678.
  680. I principi ed i  criteri  tecnici  ai  fini  dell'assegnazione
delle concessioni sulle aree demaniali marittime  sono  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  e  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.
  681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo  i
principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree
concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo  01  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge hanno una durata,  con  decorrenza  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.  Al
termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto
di cui al comma 677, rappresentano lo strumento  per  individuare  le
migliori procedure da adottare per ogni  singola  gestione  del  bene
demaniale.
  683. Al fine di garantire la  tutela  e  la  custodia  delle  coste
italiane  affidate   in   concessione,   quali   risorse   turistiche
fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il  reddito  delle
imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e
dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui
al  comma  682,  vigenti  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge   31   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  nonche'  quelle
rilasciate successivamente a tale data a  seguito  di  una  procedura
amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009  e  per  le
quali il rilascio e'  avvenuto  nel  rispetto  dell'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  o
il  rinnovo  e'  avvenuto   nel   rispetto   dell'articolo   02   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di  anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le  disposizioni  adottate
con il decreto di cui al comma 677  rappresentano  lo  strumento  per
individuare le  migliori  procedure  da  adottare  per  ogni  singola
gestione del bene demaniale.
  684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo  per  finalita'
residenziali e abitative,  gia'  oggetto  di  proroga  ai  sensi  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di  quindici  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  685.  Quale  misura  straordinaria  di   tutela   delle   attivita'
turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di  ottobre  e  novembre  2018,  ubicate  nelle
regioni per le quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con
deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  e'  sospeso,
quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il
canone demaniale fino  all'avvenuta  erogazione  del  risarcimento  o
comunque nel limite massimo di cinque anni.
  686. Al fine di promuovere e garantire gli  obiettivi  di  politica
sociale connessi alla tutela  dell'occupazione,  al  decreto  legisla
tivo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la
seguente:
  « f-bis) alle attivita'  del  commercio  al  dettaglio  sulle  aree
pubbliche »;
    b) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
     « 4-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo  27  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;
    c) l'articolo 70 e' abrogato.
  687. La  dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica  del
Servizio  sanitario  nazionale,  in  considerazione   della   mancata
attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo  11,
comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  rimane  nei
ruoli del personale del Servizio sanitario  nazionale.  Con  apposito
accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale
della pubblica amministrazione (ARAN) e le  Confederazioni  sindacali
si provvede alla modifica del  contratto  collettivo  quadro  per  la
definizione dei comparti e delle aree  di  contrattazione  collettiva
nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.
  688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  52,  comma  27,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementata di 259.640 euro
annui a decorrere dall'anno 2019.
  689. All'articolo 1, comma 514, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in
euro 2,99 ».
  690. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
     « 3-bis. Fatta salva, su  motivata  richiesta  del  depositario,
l'applicabilita' delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma  4-bis,
della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua  non
superiore a 10.000  ettolitri  il  prodotto  finito  e'  accertato  a
conclusione  delle  operazioni   di   condizionamento.   Alla   birra
realizzata  nei  birrifici  di  cui  al  presente  comma  si  applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente  testo
unico ridotta del 40 per cento »;
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
     « 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono  stabilite  le  modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis,  con  particolare
riguardo  all'assetto  del  deposito   fiscale   e   alle   modalita'
semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta
negli impianti di cui al medesimo comma ».
  691. Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo  mese
successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  previsto
dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  introdotto  dal  comma  690,
lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data,  il
comma 12 dell'articolo 2 del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  e'
abrogato.
  692. I redditi derivati  dallo  svolgimento,  in  via  occasionale,
delle attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di  cui
alla classe ATECO 02.30, a cui si  aggiunge  la  raccolta  di  piante
officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  75,  da  parte  delle
persone  fisiche,  sono  assoggettati   ad   un'imposta   sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   e   relative
addizionali.
  693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 e' fissata  in  euro
100 ed e' versata entro il 16 febbraio dell'anno  di  riferimento  da
coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per  uno,  o  piu'
prodotti, rilasciato dalla regione od altri  enti  subordinati.  Sono
esclusi dal versamento dell'imposta  coloro  i  quali  effettuano  la
raccolta esclusivamente per autoconsumo.
  694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di  cui  al
comma 692, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non  legnosi
si intende svolta in via occasionale  se  i  corrispettivi  percepiti
dalla vendita del prodotto non  superano  il  limite  annuo  di  euro
7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  695. La ritenuta di cui  all'articolo  25-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica
nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di
cui al comma 692 con riferimento all'anno  in  cui  la  cessione  del
prodotto e' stata effettuata.
  696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, le parole: « La cessione di  tartufo  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « La cessione di prodotti selvatici  non  legnosi  generati
dall'attivita' di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30,  a  cui
si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come  regolata
dall'articolo 3 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 75 ».
  697. Per le operazioni di acquisto  di  prodotto  effettuate  senza
l'applicazione della ritenuta ai sensi del  comma  695,  il  soggetto
acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data
di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente,  il
codice ricevuta del versamento dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al
comma 692, la natura e la  quantita'  del  prodotto  ceduto,  nonche'
l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente
include i dati relativi ai documenti di  acquisto  di  cui  al  primo
periodo nella comunicazione trimestrale di cui  all'articolo  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 34-bis e' inserito il seguente:
     « Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) -
1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici  non  legnosi  di
cui alla classe ATECO 02.30,  a  cui  si  aggiungono  i  raccoglitori
occasionali di piante officinali spontanee ai sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che  nell'anno  solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad  euro
7.000, sono esonerati dal versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli
obblighi documentali e contabili, compresa la  dichiarazione  annuale
»;
    b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero  15)  e'  inserito  il
seguente:
     « 15-bis)  tartufi,  nei  limiti  delle  quantita'  standard  di
produzione determinate con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze »;
    c) alla Tabella  A,  parte  II-bis,  dopo  il  numero  1-ter)  e'
aggiunto il seguente:
     «1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;
    d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) e' sostituito dal
seguente:
     « 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati  immersi  in
acqua salata, solforata o  addizionata  di  altre  sostanze  atte  ad
assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per  il
consumo immediato ».
  699.  I  produttori  agricoli  che  gestiscono  la  produzione  dei
prodotti selvatici non legnosi, non  ricompresi  nella  classe  ATECO
02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo
21 maggio  2018,  n.  75,  e  che  sono  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime  forfettario  di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190. Ai fini dell'imposizione sui  redditi,  il  reddito  di  tali
soggetti e' comunque determinato su  base  catastale  e  non  trovano
applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190.
  700. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
     « 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  anche  per
l'osservanza delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e
sanita', i medesimi soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
vendere direttamente  al  dettaglio  in  tutto  il  territorio  della
Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti  ad  uno  o
piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria
azienda,  purche'  direttamente  acquistati  da  altri   imprenditori
agricoli.  Il  fatturato  derivante  dalla   vendita   dei   prodotti
provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente  rispetto
al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da  altri
imprenditori agricoli ».
  701. Per le finalita' di cui al comma 700, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano  promuovono  specifiche  campagne  di
valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari
locali nel limite di spesa di 500.000  euro  annui  a  decorrere  dal
2019.
  702. All'articolo 1-bis, comma  12,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, dopo le parole: « 1°  dicembre  1999,  n.  503  »  sono
inserite le seguenti: « , nonche' in  comuni  prealpini  di  collina,
pedemontani e della pianura non irrigua ».
  703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali  e
del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  adottano  un   decreto   di   natura
regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine
di collina,  pedemontane  e  della  pianura  non  irrigua,  legate  a
specifici  fattori  di   svantaggio,   tra   cui   segnatamente:   la
frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto alle zone
di  pianura,  la  concomitanza  di  zone   urbanistiche   a   diversa
destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza  di
opere  urbanistiche  e  di  infrastrutture  indispensabili   per   lo
svolgimento dell'attivita' primaria.
  704. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
     « 4.1. Alla  gestione  commissariale  del  Veneto  per  i  danni
provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto l'importo
di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della  fase
di ricostruzione ».
  705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,  appartenenti
al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti  nella  gestione
assistenziale e previdenziale  agricola  quali  coltivatori  diretti,
beneficiano   della   disciplina   fiscale   propria   dei   titolari
dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   i   predetti   familiari
partecipano attivamente.
  706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere  dal  1°  gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei  requisiti
previsti dal comma 707 e' riconosciuto un incentivo, sotto  forma  di
esonero dal versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del
datore di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'INAIL, per un periodo massimo di  dodici  mesi  decorrenti  dalla
data di assunzione,  nel  limite  massimo  di  8.000  euro  per  ogni
assunzione effettuata.
  707.  L'esonero  di  cui  al  comma  706  e'  riconosciuto  per  le
assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
    a) cittadini in possesso della laurea  magistrale,  ottenuta  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno  2019  con  la
votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno  108/110,
entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento  del
trentesimo anno  di  eta',  in  universita'  statali  o  non  statali
legalmente riconosciute;
    b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019  e  prima
del compimento del trentaquattresimo anno  di  eta',  in  universita'
statali o non statali legalmente riconosciute.
  708. L'esonero di cui  al  comma  706  e'  riconosciuto  anche  per
assunzioni  a  tempo  parziale,  purche'  con  contratto  di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato. In tal  caso,  il  limite  massimo
dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto.
  709. L'esonero di cui al comma 706 si applica  anche  nel  caso  di
trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2019
e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo  determinato
in contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  fermo  restando  il
possesso dei  requisiti  previsti  dal  comma  707  alla  data  della
trasformazione.
  710. L'esonero di cui al comma 706 non si applica  ai  rapporti  di
lavoro domestico e non e' riconosciuto ai datori  di  lavoro  privati
che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano  proceduto  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti  collettivi  nell'unita'  produttiva   per   la   quale
intendono   procedere   all'assunzione   di    personale    con    le
caratteristiche di cui al comma 707.
  711. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 o
di  un  lavoratore  impiegato  nella  medesima  unita'  produttiva  e
inquadrato  con  la  medesima  qualifica   del   lavoratore   assunto
avvalendosi  dell'esonero  di  cui  al  comma  706,  effettuato   nei
ventiquattro mesi successivi alla predetta  assunzione,  comporta  la
revoca dell'esonero e  il  recupero  delle  somme  corrispondenti  al
beneficio gia' fruito.
  712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al
comma 706, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri
datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 dicembre 2019, l'esonero e' riconosciuto agli  stessi  datori
di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
  713. L'esonero  di  cui  al  comma  706  e'  cumulabile  con  altri
incentivi  all'assunzione,  di  natura  economica   o   contributiva,
definiti su base nazionale e regionale.
  714. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  provvede,  con
apposita  circolare,  a   stabilire   le   modalita'   di   fruizione
dell'esonero di cui al comma 706.
  715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano
le procedure, le modalita' e i controlli  previsti  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  2014.  Trova  altresi'
applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9
e 10, del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  716. Gli incentivi di cui ai commi da 706 a  715  sono  fruiti  nel
rispetto delle norme dell'Unione europea in materia  di  aiuti  «  de
minimis ».
  717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi  da  706  a
716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per  l'anno
2019 e di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020,  delle  risorse  del
programma operativo nazionale  «  Sistemi  di  politiche  attive  per
l'occupazione ». L'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL) provvede  a  rendere  tempestivamente  disponibili  le
predette risorse, nel rispetto delle procedure  europee  di  gestione
dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo  periodo,
al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di
cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle  proprie  competenze  le
regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai
commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci
allo scopo finalizzate.
  718. All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  Entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione sono nominati il  presidente  e  il  direttore  generale
dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del  direttore
generale in carica. Il presidente decade  altresi'  dalla  carica  di
amministratore  unico  di  ANPAL  Servizi  Spa.  La  competenza   del
direttore   generale   di   formulare   proposte   in   materia    di
ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2,
e' attribuita al presidente ».
  719. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL  Servizi  Spa  sono
adeguati alle disposizioni del comma 718.
  720.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficienza  ed   efficacia
all'azione   amministrativa   dell'Agenzia    delle    entrate,    in
considerazione dei rilevanti impegni  derivanti  dagli  obiettivi  di
finanza  pubblica  e  dalle  misure  per  favorire  gli   adempimenti
tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe  e  stabili
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e  per  la
produttivita' dell'Agenzia medesima sono incrementate, a  valere  sui
finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro  a  decorrere
dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente  periodo,  valutati  in
termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189.
  721. All'articolo 1,  comma  5,  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, le  parole:  «  partecipate,  salvo  che  queste
ultime siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate  o
partecipate da amministrazioni  pubbliche  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « controllate ».
  722. Al comma 6 dell'articolo 4  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto  2016,  n.  175,  dopo  le  parole:  «  dell'articolo  34  del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: «  ,  dell'articolo
42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».
  723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente:
     « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico  e  del  valore  delle
quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le  disposizioni
dei commi 4 e 5  non  si  applicano  nel  caso  in  cui  le  societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che  detiene
le partecipazioni e' conseguentemente  autorizzata  a  non  procedere
all'alienazione ».
  724. All'articolo 26 del testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
     « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano  alle
societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6».
  725. Al  fine  di  promuovere  misure  e  progetti  di  innovazione
didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021  puo'  essere  esonerato  dall'esercizio  delle   attivita'
didattiche  un  numero  massimo  di  120  docenti,  individuati   dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
costituiscono  equipe  territoriali  formative,  per   garantire   la
diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale,  nonche'
per promuovere azioni  di  formazione  del  personale  docente  e  di
potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie
didattiche innovative.
  726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni
di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno  2020  e  a
2,16  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli  anni   2019,   2020   e   2021,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  727. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».
  728. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' per incrementare  il  tempo
pieno nella scuola primaria.
  729. Ai fini di cui al  comma  728,  il  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  e'
incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi  nella
scuola primaria.
  730. A decorrere dall'anno  scolastico  2019/2020,  l'organico  del
personale docente dei licei musicali e' incrementato di 400 posti.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro  per  l'anno
2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di  20,49
milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di  euro  annui  a
decorrere dal 2027.
  731. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  732.  Per  l'istituzione   e   l'inizio   dell'operativita'   della
fondazione denominata « Istituto di Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  733. La fondazione « Istituto di  Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata «  Tecnopolo  »,
e'  istituita  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti
conoscitivi,  di  ricerca,  tecnico-scientifici,   di   trasferimento
tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della  proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo  delle
tecnologie pulite, delle fonti  energetiche  rinnovabili,  dei  nuovi
materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della
crescita   sostenibile   del   Paese   e   al   miglioramento   della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti  con  organismi
omologhi,  nazionali  e  internazionali,  e  assicura  l'apporto   di
ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti  esteri  di
eccellenza.
  734.  Lo  statuto  del  Tecnopolo  definisce  gli  obiettivi  della
fondazione  e  il  modello  organizzativo,  individua   gli   organi,
stabilendone  la  composizione,  ed  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico, sentiti il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
  735.  Per  l'istituzione  della  «  Commissione  speciale  per   la
riconversione  economica  della  Citta'  di  Taranto  »,  di  seguito
denominata «  Commissione  speciale  »,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico
unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA  che  ricadono  sotto  la
gestione commissariale del Gruppo ILVA nonche' la realizzazione di un
piano per la riconversione produttiva della citta' di Taranto,  anche
in raccordo con il Tavolo  istituzionale  permanente  per  l'Area  di
Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno  2019,  100.000  euro
per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo
1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico.
  736. La Commissione  speciale  e'  presieduta  dal  Ministro  dello
sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro  dello
sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti,  nomina  il
segretario, ne specifica il modello organizzativo e di  governo.  Per
esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la  Commissione
speciale  puo'   coinvolgere   esperti   a   livello   nazionale   ed
internazionale.
  737. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 5  gennaio  2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «  da  un  rappresentante   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della difesa, dei beni e della attivita' culturali  e  del
turismo, nonche' da tre rappresentanti della regione Puglia e  da  un
rappresentante della camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Taranto, della Provincia di  Taranto,  del  Comune  di
Taranto e dei Comuni ricadenti nella  predetta  area,  dell'Autorita'
Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per  la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto  e  del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
difesa,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,   della   salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  un  rappresentante
del Ministro per il Sud, dai  commissari  straordinari  dell'ILVA  in
amministrazione straordinaria, da  un  rappresentante  della  regione
Puglia,  della  camera  di   commercio   industria,   artigianato   e
agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorita' di
sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la
bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione  di  Taranto,  del
comune di Taranto,  da  un  rappresentante  dell'insieme  dei  comuni
ricadenti nell'area di Taranto ».
  738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, e' autorizzata  la
trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro
degli  assistenti  amministrativi   e   tecnici   assunti   nell'anno
scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da  619  a  621,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La  trasformazione  di  cui  al
primo periodo e' disposta  nel  limite  di  una  spesa  di  personale
complessiva, tenuto conto anche degli stipendi gia' in godimento, non
superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1,  comma
619, della legge n. 205 del 2017,  a  tale  scopo  avvalendosi  della
quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi  previsti.  E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  personale
assistente amministrativo e tecnico.
  739. La trasformazione di cui al comma 738  del  presente  articolo
avviene  mediante  scorrimento  della  graduatoria  di  merito  della
procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619
a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In  caso  di  rinunce  o
cessazioni dal servizio, si da'  luogo  a  un  ulteriore  scorrimento
della graduatoria.
  740. La graduatoria finale di merito della procedura  di  selezione
indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al  completo  scorrimento
della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.
  741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per  il  Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato di 10 milioni di euro.
  742.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta
attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli  studenti  di
cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  degli
studenti con invalidita' superiore al 66  per  cento,  nonche'  degli
studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento,
i fondi per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le  attivita'
didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di  500.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie  istituzioni
in rapporto al numero  complessivo  degli  studenti  presso  di  esse
iscritti.
  743. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia  »  sono
inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  I
finanziamenti a tasso agevolato di cui  al  comma  1  possono  essere
concessi anche a:
     a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico  e  idrico
di impianti sportivi di proprieta' pubblica non compresi nel piano di
cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25  novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9;
     b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico  e  idrico
di edifici di proprieta' pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a
servizi socio-sanitari »;
    c) ai commi 2 e 3, le parole: « al  comma  1  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
    d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » e'  inserita
la seguente: « , 1-bis »;
    e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite  le
seguenti: « , sanitari, sportivi ».
  744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sono
individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116, i criteri e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti a tasso agevolato.
  745. All'articolo 57 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite
dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare  interventi  e
attivita' »;
    b) al comma 2, il primo, il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
soppressi;
    c) al comma 6, dopo le parole:  «  Ai  progetti  di  investimento
presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;
    d) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «  Misure  per  lo
sviluppo della green economy ».
  746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
     « 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  si  applicano  i
criteri di accettabilita' del livello di rumore di cui alla legge  26
ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».
  747. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui
all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e' incrementato di  un  importo  complessivo
pari a 10 milioni di euro  annui,  in  deroga  ai  limiti  finanziari
previsti dalla legislazione vigente.
  748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di  euro  44.380.452
per l'anno  2019,  di  euro  16.941.452  per  l'anno  2020,  di  euro
58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per  l'anno  2022,  di
euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno  2024,
di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di  euro  34.279.452  per  l'anno
2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a
decorrere dall'anno 2028, da  destinare  al  finanziamento  di  nuove
politiche di bilancio e al rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
perseguite dai Ministeri.
  749. In sede di aggiornamento del contratto di programma  2017-2021
- parte investimenti tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse
da contrattualizzare o che si rendano disponibili  nell'ambito  delle
finalita' gia' previste dal vigente  contratto,  nel  limite  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  e'  destinata
alla realizzazione di connessioni ferroviarie in  grado  di  attivare
finanziamenti europei che valorizzino nodi di  mobilita'  di  livello
almeno sovraregionale, con  priorita'  per  quelli  connessi  con  il
sistema portuale o aeroportuale.
  750. In favore del Museo della civilta' istriano-fiumano-dalmata  e
dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di  cui  alla  legge  30  marzo
2004, n. 92, e' concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di
criticita' ambientale  e  sanitaria  creatasi  con  riferimento  agli
pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale,  all'articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Ai
fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari  in
peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari
in peso a novantacinque »;
    b) al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  I
produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali  forme
associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli  avanzi
di gestione derivanti dal contributo ambientale per  la  gestione  di
pneumatici fuori uso, anche qualora  siano  stati  fatti  oggetto  di
specifico  accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa  o   accordo
comunque  denominato,  ovvero  per  la   riduzione   del   contributo
ambientale ».
  752. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2011, n. 82, e' abrogato.
  753.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle  strutture
centrali e periferiche del Ministero dell'interno  e  la  continuita'
nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il  fondo  di
cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
e' incrementato di 15 milioni di euro annui.
  754. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di  cui  all'articolo  3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo
di cui all'articolo 23, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289.
  755. Per l'attuazione del comma 753 e' autorizzata la spesa  di  15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  756. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n.  281,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
  757. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019
» sono sostituite dalle seguenti: « e di  190  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2019 ».
  758. Il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere di cui  alla
legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' incrementato di euro 2.600.000 per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  759. All'articolo 46 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     « 3. Le esenzioni di cui al comma  2  spettano,  altresi',  alle
imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica  all'interno
della zona franca entro il  31  dicembre  2019,  ad  eccezione  delle
imprese che svolgono attivita' appartenenti alla  categoria  F  della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non  avevano  la
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;
    b) al comma 4, le parole:  «  e  per  quello  successivo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
     «  4-bis.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  le  modalita'  di
restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato »;
    d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per  i
periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono  concesse  a
valere sulle risorse di cui al periodo precedente  non  fruite  dalle
imprese beneficiarie ».
  760. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico
2013/2014 » sono inserite le seguenti: « ,  e  sino  al  31  dicembre
2019, »;
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
     « 5-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono  i  servizi  di  pulizia  e
ausiliari  unicamente  mediante  ricorso   a   personale   dipendente
appartenente  al   profilo   dei   collaboratori   scolastici   e   i
corrispondenti  posti  accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
giugno 2009, n. 119, sono  resi  nuovamente  disponibili,  in  misura
corrispondente al limite di spesa di cui  al  comma  5.  Il  predetto
limite di  spesa  e'  integrato,  per  l'acquisto  dei  materiali  di
pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
     5-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato ad avviare  un'apposita  procedura  selettiva,
per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il  personale  impegnato  per
almeno 10 anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali,  per
lo svolgimento di servizi di pulizia  e  ausiliari,  in  qualita'  di
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per
lo svolgimento dei predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non
puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande.
     5-quater. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da
effettuare  secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  5-ter,   sono
autorizzate anche a tempo parziale. I  rapporti  instaurati  a  tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo  pieno,
ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non  in
presenza di risorse certe e stabili ».
  761. All'articolo 64 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  le  parole:  «  sino  alla  data  di  effettiva
attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non
oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «  sino  al
31 dicembre 2019 »;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  762. All'articolo 57-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Le
agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura ».
  763. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
79,81 milioni di euro per l'anno 2021.
  764. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al  fine  di  fare  fronte
agli oneri derivanti  da  contenziosi  relativi  all'attribuzione  di
pregressi contributi erariali conseguenti alla  soppressione  o  alla
rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo  puo'  essere
incrementata con le risorse che  si  rendono  disponibili  nel  corso
dell'anno relative alle assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti
agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del  Ministro
dell'interno, e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni compensative di bilancio.
  765. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764,  in
attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio  n.
4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza  della  quarta  sezione  del
Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre  2015,  e'  finalizzata  la
spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023.  Le   risorse   sono   erogate   dal   Ministero   dell'interno
subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei  confronti
dello Stato.
  766. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, sono abrogati.
  767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione
e razionalizzazione della  spesa  per  la  gestione  dei  centri  per
l'immigrazione  in  conseguenza  della   contrazione   del   fenomeno
migratorio, nonche' interventi per la riduzione del costo giornaliero
per l'accoglienza dei migranti,  dai  quali,  previa  estinzione  dei
debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi  all'attivazione,
locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per
stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a  400  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  650
milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
risparmi rispetto  a  quanto  previsto  dal  precedente  periodo,  da
accertare annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono  in  un  apposito
fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per  le
amministrazioni  di   competenza   »   della   missione   «   Servizi
istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  del
Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze  di  funzionamento
del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  768. Il Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  a  ripartire,  con
propri decreti, previo assenso del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate  ai  sensi  del
comma 767  tra  i  pertinenti  capitoli  di  bilancio  del  Ministero
dell'interno.
  769. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, la lettera h-bis) e' abrogata.
  770. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018  e  a
euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».
  771. La Consip Spa si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e  delle
norme giuridiche sulla rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa  nei
giudizi in cui sia  attrice  e  convenuta,  relativi  alle  attivita'
svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
della pubblica amministrazione.
  772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono  soppresse  le  riduzioni
tariffarie di cui all'articolo 28,  commi  primo,  secondo  e  terzo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo
e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  sono
abrogati.
  774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
    a) la lettera a) del comma 1  dell'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e' abrogata;
    b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e' abrogata;
    c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,  n.  223,
le parole: « agli articoli 28,  29  e  30  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».
  775. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.
198, e' abrogato.
  776. All'articolo 1, comma 330, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «   Il
corrispettivo  riconosciuto  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze alla societa' Consip Spa in forza della convenzione di cui al
precedente periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro,  al
netto   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   ed   e'   destinato
esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla  retribuzione
lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa  sulle  linee  di
attivita' disciplinate dal rapporto convenzionale  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni  del  terzo  periodo
del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto
dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo  della
convenzione stipulata ai  sensi  del  citato  comma  330,  effettuato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  777. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962,  n.
1745, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1°
gennaio 2019,  gli  oneri  sostenuti  dalla  Banca  d'Italia  per  la
gestione  accentrata  presso  la  societa'  Monte  Titoli  Spa  degli
strumenti finanziari di  proprieta'  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono posti  a  carico  delle  societa'  emittenti  tali
strumenti ».
  778. All'articolo 1, comma 30, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di  5  milioni  di
euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  la  parte  eccedente
l'importo di 8 milioni di euro ».
  779. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  fino  al  31  dicembre
2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».
  780. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27  giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: « a decorrere  dall'anno  2016  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017  e  2018  e  nel
limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019,  di  euro  19.898.345  per
l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di  euro  19.589.491
per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  « 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro   trenta   giorni
dall'assunzione, le unita' di personale effettivamente  reclutate  ai
sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».
  781. Il contributo alle  spese  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si  intende  ridotto
di 35.354.607 euro per l'anno 2019  e  di  32.354.607  euro  annui  a
decorrere  dal  2020.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  provvede  agli  adempimenti  necessari,
anche  sul  piano   internazionale,   per   rinegoziare   i   termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   dei
contributi alle organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'
parte.
  782. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1994,  n.
483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000
».
  783. All'articolo 1-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009,  n.
167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
     « 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui  al  comma  1  e'
effettuato entro il 30  aprile  2019.  Le  somme  giacenti,  comprese
quelle derivanti dai trasferimenti per  le  spese  di  pulizia,  sono
versate solo ove non  sussistano  contestazioni  in  atto.  Entro  il
medesimo termine il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  non  utilizzate,  per  le  quali  non  vi  siano
contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso
la societa' Poste italiane  Spa.  Quota  parte  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, pari  complessivamente  a  22,5
milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il  mancato  versamento
delle somme di cui ai periodi precedenti entro  il  predetto  termine
comporta l'insorgere di responsabilita'  dirigenziale  e  obbligo  di
segnalazione alla Corte dei conti.
     1-ter. Nelle more del versamento delle somme  di  cui  al  comma
1-bis  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere
sulle disponibilita' del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».
  784. I percorsi in  alternanza  scuola-lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «  percorsi  per
le competenze trasversali e  per  l'orientamento  »  e,  a  decorrere
dall'anno   scolastico   2018/2019,   con   effetti    dall'esercizio
finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
    a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di
studi degli istituti professionali;
    b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del percorso di studi degli istituti tecnici;
    c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel  quinto  anno
dei licei.
  785. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fermi restando i  contingenti
orari di cui al comma 784, sono definite linee  guida  in  merito  ai
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
  786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  39,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti  necessari
allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
  787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti gia'
attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente,
anche nei  confronti  di  eventuali  soggetti  terzi  coinvolti,  una
rimodulazione delle attivita' sulla base  delle  risorse  finanziarie
occorrenti e disponibili  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.
  788. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della  legge  4
novembre 2005, n. 230, al primo  periodo,  le  parole:  «  ovvero  di
studiosi di elevato e riconosciuto  merito  scientifico,  previamente
selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto  di  criteri
volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali  di  ricerca
scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi
di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente  selezionati
come indicato nel primo periodo » sono soppresse.
  789. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19  della  legge
30 settembre 1993, n.  388,  e'  ridotta  di  824.607  euro  annui  a
decorrere dal 2019.
  790. L'articolo 1,  comma  619,  e  l'allegato  6  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
  791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e  790
in termini  di  indebitamento  e  di  fabbisogno,  il  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  792. Al fine di razionalizzare la spesa  per  il  reclutamento  del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo,
al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  «  percorso  FIT  »,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione  iniziale
e prova »;
    b) all'articolo 1, comma  2,  le  parole:  «  percorso  formativo
triennale » sono sostituite dalle seguenti:  «  percorso  annuale  di
formazione iniziale e prova »;
    c) all'articolo 2:
     1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
     « b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
     2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle
valutazioni intermedie e finali del percorso formativo  di  cui  alla
lettera b) »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  previa  positiva
valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
     3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     « 2. Il percorso annuale  di  formazione  iniziale  e  prova  e'
disciplinato ai sensi del Capo III »;
     4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
    d) all'articolo 3:
     1) al comma 1, le parole: « all'accesso al  percorso  FIT  su  »
sono sostituite dalla seguente: « ai »;
     2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite
dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;
     3) al comma 3, le parole: «  ammessi  al  percorso  FIT  »  sono
sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo »,  le  parole:  «  nel
terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: «  nel  primo  e
nel secondo » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Rimane
fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo,  ove  occorra
anche negli anni successivi »;
     4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche  raggruppate  in
ambiti disciplinari » sono soppresse;
     5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di  posto  messe  a
concorso nella stessa » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  una
sola classe di concorso, distintamente per la  scuola  secondaria  di
primo e di secondo grado, nonche' per il sostegno »;
     6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
     « 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca sono individuati  i  criteri  di  composizione  delle
commissioni giudicatrici e i requisiti che  devono  essere  posseduti
dai  relativi  componenti;  i  programmi,  le  prove  concorsuali,  i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  la
tabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
valutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  del
punteggio complessivo, tra i quali sono  particolarmente  valorizzati
il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  il  possesso  di  abilitazione
specifica conseguita attraverso percorsi  selettivi  di  accesso,  il
superamento delle prove  di  un  precedente  concorso  ordinario  per
titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il  possesso  di
titoli accademici nell'ambito della pedagogia  speciale  e  didattica
dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure concorsuali
a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto  e'
costituita una commissione nazionale di esperti  per  la  definizione
delle  tracce  delle  prove  d'esame  e  delle  relative  griglie  di
valutazione »;
     7) i commi 7 e 8 sono abrogati;
    e) all'articolo 4:
  1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;
  2) il comma 3 e' abrogato;
    f) all'articolo 5:
     1) al comma 1, alinea, dopo le parole:  «  lettera  a),  »  sono
inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure »;
     2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono
inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure »;
     3) al comma 3, le parole:  «  ,  in  relazione  alla  classe  di
concorso su cui il candidato presenta  domanda  di  partecipazione  »
sono sostituite dalle seguenti: « del presente  articolo,  unitamente
al superamento dei percorsi di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno didattico agli alunni con disabilita' di cui al  regolamento
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma  416,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244.  Sono  titoli  di  accesso  ai  percorsi  di
specializzazione i requisiti di cui al comma  1  o  al  comma  2  del
presente articolo con riferimento  alle  procedure  distinte  per  la
scuola secondaria di primo o secondo grado »;
     4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di  cui  all'articolo
9, comma 2 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca »;
     5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     « 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe
di concorso o  per  altro  grado  di  istruzione  sono  esentati  dal
conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi  1  e  2  quale  titolo  di
accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe
di concorso ai sensi della normativa vigente.
     4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali,  attraverso
il  conseguimento  dei  punteggi  minimi  di  cui   all'articolo   6,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime  classi  di
concorso »;
    g) all'articolo 6:
     1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite  le
seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova
scritta a carattere nazionale e una orale »;
     2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta  »  sono
inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le  parole:
« su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra  quelle  »
sono sostituite dalle seguenti: «  sulle  discipline  »  e  il  terzo
periodo e' sostituito dai seguenti:  «  La  prima  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio  minimo  di  sette
decimi o  equivalente.  Il  superamento  della  prova  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la prova successiva »;
     3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono
inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: « La  seconda  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio  minimo  di  sette
decimi o  equivalente.  Il  superamento  della  prova  e'  condizione
necessaria per accedere alla prova orale »;
     4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4.  La  prova  orale
consiste in un colloquio che ha  l'obiettivo  di  valutare  il  grado
delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline  facenti
parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza  di  una
lingua straniera europea almeno  al  livello  B2  del  quadro  comune
europeo nonche' il possesso di adeguate competenze  didattiche  nelle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  La  prova  orale
comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti  lo  richiedano,
ed e' superata dai candidati che conseguono il  punteggio  minimo  di
sette decimi o equivalente »;
     5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  « 5. La prova scritta per  i  candidati  a  posti  di  sostegno  ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze  e  competenze  del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per  l'inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. La  prova  e'  superata  dai
candidati che conseguono  un  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria  per
accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;
    h) all'articolo 7:
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
     « 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei  vincitori
per ogni classe di concorso e per il sostegno e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo  6
e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli  candidati  che
abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria  e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi  a
concorso.  Le  graduatorie  hanno  validita'  biennale  a   decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse
e perdono  efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie  del
concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto  biennio,
fermo restando il diritto di cui all'articolo  3,  comma  3,  secondo
periodo »;
     2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
     3) al comma  5,  le  parole:  «  l'ambito  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: «
quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: «  quelle
che presentano posti vacanti e disponibili » ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « I vincitori del concorso che,  all'atto  dello
scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione  utile
sia nella graduatoria relativa a una classe  di  concorso  sia  nella
graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per  una  sola
di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;
    i) la rubrica del  capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;
    l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati,  ferma  restando
la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data  di
entrata in vigore della presente legge;
    m) all'articolo 13:
     1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno
del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti:
     « Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova  »  e  le
parole: « non e' ripetibile e » sono soppresse;
     2) il comma 2 e' abrogato;
     3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     « 3. L'accesso al ruolo e'  precluso  a  coloro  che  non  siano
valutati positivamente al termine del percorso annuale di  formazione
iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il  docente
e' cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto  o  a
esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed  e'  confermato  in  ruolo
presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il
docente e' tenuto a rimanere nella predetta  istituzione  scolastica,
nel medesimo tipo di posto e classe di  concorso,  per  almeno  altri
quattro anni, salvo che in  caso  di  sovrannumero  o  esubero  o  di
applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti  successivamente  al
termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;
     4) il comma 4 e' abrogato;
    n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;
    o) all'articolo 17:
     1) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
     2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere  a),
b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a)  e
b) » e sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  In  prima
applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni
scolastici  precedenti,  entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di  servizio,  anche
non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno,
presso  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di   istruzione   e
formazione, e'  riservato  il  10  per  cento  dei  posti.  In  prima
applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresi', alle
procedure  concorsuali  senza  il  possesso  del  requisito  di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo  5,  comma
2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano
maturato un servizio di almeno un anno »;
     3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
     « 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito  regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera
b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione
iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati  e
immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna  graduatoria  di
merito regionale e' soppressa al suo esaurimento »;
     4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
    p) all'articolo 19:
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
     « 1. Per la copertura degli oneri di  cui  al  presente  decreto
legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018
e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal  2019,  che  costituiscono
limite di spesa complessiva  per  gli  oneri  di  organizzazione  dei
concorsi, compresi i compensi ai  componenti  e  ai  segretari  delle
commissioni  giudicatrici  e  gli  eventuali  oneri   derivanti   dal
funzionamento  della  commissione  nazionale  di   esperti   di   cui
all'articolo 3, comma 6»;
     2) il comma 2 e' abrogato;
    q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
    r) all'articolo 21, comma 1:
     1) all'alinea, le parole da: « , fermo  restando  »  sino  a:  «
percorso FIT, » sono soppresse;
     2) alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 »
sono sostituite dalle seguenti:  «  109  e  110  »;  le  disposizioni
dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, trovano nuovamente  applicazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale   docente,   compresi   gli   insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
     3) alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437,  438,  439,
440 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  436,  comma  1,  »;  le
disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi  per
il  reclutamento  del  personale  docente,  compresi  gli  insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
    s) all'articolo 22,  comma  2,  le  parole:  «  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite
dalle seguenti: « dalla normativa vigente in  materia  di  classi  di
concorso ».
  793. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 26.120.448  euro  per  l'anno
2021, di 9.399.448 euro per  l'anno  2022,  di  36.947.448  euro  per
l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di  52.253.448  euro
per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno  2026,  di  88.478.448
euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.
  794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si  provvede  a  valere  su
quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari
a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019,  concorre  al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  795. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  avviati  al  percorso
triennale di  formazione  iniziale,  tirocinio  e  inserimento  nella
funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano  ad
applicarsi le  disposizioni  dell'articolo  17,  commi  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla
data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita' di reiterare per una
sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti
che non siano ancora stati avviati al percorso FIT  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come  modificato
dal comma 792 del presente articolo.
  796. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,  le  procedure  di
reclutamento del personale docente e quelle di mobilita' territoriale
e professionale del medesimo personale non possono comportare che  ai
docenti sia attribuita la titolarita' su ambito territoriale.
  797. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019 e di  ulteriori  531  milioni  di  euro  nel
periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui  all'articolo  1,
comma 140, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Con  apposito
decreto, il Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019,  ridetermina
i programmi di spesa dei settori interessati e le relative  consegne.
Il decreto e' adottato previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  fermo   restando   quanto   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  798. Le spese e le  relative  consegne  per  investimento  iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono
riprogrammate:
    a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di  euro
nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in  relazione
agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8  luglio
1997, n. 266;
    b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni  di  euro
nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021,  in  relazione
agli interventi di cui all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma  140,
lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  799. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n.  26,  il  terzo  periodo  e'  soppresso.   All'articolo   12   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 e' abrogato.
  800. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  476,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  e'  incrementato  di  20.227.042  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette  somme  sono  finalizzate
alla  realizzazione  degli  interventi  ambientali  individuati   dal
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014,  n.  6,  nonche'  al  finanziamento  di  un  programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale  dei  siti  oggetto  di
bonifica ai sensi degli articoli 250 e  252,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato
avviato il procedimento  di  individuazione  del  responsabile  della
contaminazione  ai  sensi  dell'articolo  244  del  medesimo  decreto
legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti  di  messa
in  sicurezza  e  bonifica  di   siti   contaminati.   Il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei  siti  di
cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di  messa
in sicurezza e bonifica » sono  inserite  le  seguenti:  «  dei  siti
contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale  »  sono
soppresse.
  801. Il fondo di cui al comma  800  e'  ulteriormente  incrementato
nell'anno 2019 con le risorse  disponibili,  iscritte  nell'esercizio
finanziario  2018   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
che sono impegnate per il versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato e la successiva riassegnazione  al  fondo.  Il  presente  comma
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
  802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo  l'articolo
226-ter e' inserito il seguente:
     « Art. 226-quater.  -  (Plastiche  monouso)  -  1.  Ai  fini  di
prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso  e
di quella dei materiali di  origine  fossile,  nonche'  di  prevenire
l'abbandono e  di  favorire  la  loro  raccolta  differenziata  e  il
relativo riciclaggio di materia, nonche' di facilitare  e  promuovere
l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili  coerentemente  con  gli
obiettivi indicati  nella  comunicazione  della  Commissione  europea
"Strategia  europea  per  la   plastica   nell'economia   circolare",
COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria  e  in  via
sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
    a) adottano modelli di raccolta differenziata  e  di  riciclo  di
stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali  crescenti  di
reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
    b)  producono,  impiegano  e  avviano  a  compostaggio  stoviglie
fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
    c)  utilizzano  entro  il  31  dicembre  2023  biopolimeri,   con
particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in
modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per  la
produzione di stoviglie monouso.
     2. Per le finalita'  e  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  i
produttori promuovono:
    a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa  a  punto
di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili  e  la  raccolta
dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
    b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:
     1)  determinazione  delle  caratteristiche   qualitative   delle
materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
     2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto  durante
le  fasi  di  impiego,  compreso  il  trasporto,  lo   stoccaggio   e
l'utilizzo;
    c) lo sviluppo  di  tecnologie  innovative  per  il  riciclo  dei
prodotti in plastica monouso;
    d) l'informazione sui sistemi di  restituzione  dei  prodotti  in
plastica monouso usati da parte del consumatore.
     3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)  i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di   recupero
disponibili;
    b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica  monouso  e  dei
consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di
riciclaggio dei  prodotti  di  plastica  monouso  e  dei  rifiuti  di
imballaggio;
    c) il significato dei marchi apposti  sui  prodotti  di  plastica
monouso.
     4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica  tecnica
e monitoraggio da  parte  dei  competenti  istituti  di  ricerca,  e'
istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000  a
decorrere  dall'anno  2019.  Con  successivo  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,   sono   individuate   le   specifiche   modalita'   di
utilizzazione del Fondo ».
  803. All'articolo 1, comma 346,  quarto  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro annui »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, e a decorrere dall'anno 2019,  nel  limite  di  spesa  di  4,5
milioni di euro annui ». Gli stanziamenti  iscritti  in  bilancio  ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per
l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di  20  milioni
di euro.
  804. Gli istituti e  i  musei  dotati  di  autonomia  speciale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 30,
commi 2 e 3, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  pongono  in  essere
processi  per  assicurare  una  piu'  efficace  realizzazione   degli
obiettivi  istituzionali  perseguiti,  volti  a  garantire   maggiori
entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal  fine  agli  stessi
non si applicano le norme di  contenimento  delle  spese  previste  a
legislazione vigente.  Sono  conseguentemente  ridotti  di  2.350.000
euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti  per  spese  di
funzionamento dei pertinenti centri di responsabilita'  da  destinare
ai suddetti istituti e musei.
  805. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui  all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali
di fruizione dei crediti d'imposta  in  maniera  tale  da  assicurare
effetti positivi sui  saldi  di  finanza  pubblica  non  inferiori  a
5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.
  806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali
che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio  di
giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di
13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno
2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati  a  titolo
di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove  si  svolge
la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici  al
dettaglio, nonche' ad altre eventuali spese di locazione o  ad  altre
spese individuate con il decreto  di  cui  al  comma  808,  anche  in
relazione all'assenza di punti vendita della  stampa  nel  territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'  stabilito
nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si  estende  anche
agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come  individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.
170, a condizione che la predetta attivita'  commerciale  rappresenti
l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste  e  periodici
nel comune di riferimento.
  807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  ».  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante modello F24.
  808. Con decreto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807
anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto  dei  limiti  di
spesa ivi previsti.
  809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:
    a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a  4  milioni  di
euro nell'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  della  quota
del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione
spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
    b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno  2020,  a  valere  sulle
risorse disponibili  gia'  destinate  al  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il  Fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020.
  810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della  normativa  di
settore, che tenga conto anche delle  nuove  modalita'  di  fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi  diretti  alle
imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  di  cui  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino
alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
     1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
     2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, le parole: « , nonche' alle  imprese  radiofoniche  private  che
abbiano svolto attivita' di informazione  di  interesse  generale  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
    b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa  editrice  di
cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.  70,  in  deroga  a  quanto  stabilito
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.
70, e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita':
     1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  20  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
     2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  50  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
     3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a
ciascuna impresa  editoriale  e'  ridotto  del  75  per  cento  della
differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
    c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono  accedere  al
contributo le imprese  editrici  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
    d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione
della cultura e del  pluralismo  dell'informazione,  dell'innovazione
tecnologica e digitale e della liberta' di stampa,  con  uno  o  piu'
decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate
le modalita' per il sostegno e  la  valorizzazione  di  progetti,  da
parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a  diffondere
la cultura della libera  informazione  plurale,  della  comunicazione
partecipata  e  dal  basso,  dell'innovazione  digitale  e   sociale,
dell'uso dei media, nonche' progetti volti  a  sostenere  il  settore
della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione
digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  811. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Ai
fini della riduzione degli oneri amministrativi e di  semplificazione
delle  modalita'  di  richiesta,  gestione  e  rilascio  della  carta
d'identita' elettronica, il  Ministero  dell'interno  puo'  stipulare
convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa
in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider  e  che
abbiano  la  qualifica   di   certification   authority   accreditata
dall'Agenzia per l'Italia  digitale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
periodo  precedente,  gli  addetti  alle  procedure  definite   dalla
convenzione  sono  incaricati  di  un  pubblico   servizio   e   sono
autorizzati a procedere all'identificazione  degli  interessati,  con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento  in  vigore
per gli addetti alla  ricezione  di  domande,  dichiarazioni  o  atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.  Il  richiedente  la  carta
d'identita'  elettronica  corrisponde  all'incaricato  l'importo  del
corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo
7-vicies  quater,  comma  1,  comprensivo  dei  diritti  fissi  e  di
segreteria, che restano di spettanza del soggetto  convenzionato,  il
quale riversa, con le modalita' stabilite dalla  convenzione  con  il
Ministero   dell'interno,   i   soli    corrispettivi,    comprensivi
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   delle   carte   d'identita'
elettroniche rilasciate ».
  812. Al comma 1 dell'articolo 66  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  »
fino a:  «  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis  dell'articolo  7-vicies
ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
  813. Alla legge  20  novembre  1982,  n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
     1) al primo comma, le parole: « munito  del  bollo  dell'ufficio
postale » sono soppresse;
     2) al quarto comma, le parole: «  dall'ufficio  postale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore
postale »;
    b) all'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «
supporto analogico »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  supporto
digitale » e  le  parole:  «  tre  giorni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « cinque giorni »;
    c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «  Se  il  piego  non  viene  consegnato  personalmente  al
destinatario  dell'atto,   l'operatore   postale   da'   notizia   al
destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto  a  mezzo
di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a carico  del
mittente »;
    d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi  dal  giorno
del tentativo di notifica ».
  814. Al  fine  di  consentire  il  completamento  della  disciplina
regolatoria e la conclusione dei  tempi  di  realizzazione  da  parte
degli operatori postali, il termine  di  cui  all'articolo  1,  comma
97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
in materia di avviso di ricevimento digitale del  piego  raccomandato
e' differito al 1° giugno 2019.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti
tenuti dagli operatori postali sino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  815.  Le  somme  relative  al  contributo  straordinario   di   cui
all'articolo 4 della legge 29 dicembre  2017,  n.  226,  iscritte  in
bilancio nell'anno 2018 e  non  impegnate  al  termine  del  medesimo
esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi  effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  pari  a  700.000
euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  816. All'articolo 3 della legge 29  dicembre  2017,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
  817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017,
n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «
2017, 2018 e 2019 ».
  818. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14  novembre
2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di  Bologna  »
sono sostituite dalle seguenti: «  ,  della  Fondazione  Cineteca  di
Bologna,  della  Fondazione  Cineteca  italiana  di  Milano  e  della
Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».
  819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni  a
statuto speciale, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni  concorrono   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione.
  820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017  e  n.  101  del  17
maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni
utilizzano il risultato di amministrazione  e  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e  di  spesa  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in  equilibrio  in
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio  non  negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente e'  desunta,  in  ciascun
anno, dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al
rendiconto della  gestione  previsto  dall'allegato  10  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  822. Qualora risultino, nel corso di  ciascun  anno,  andamenti  di
spesa degli enti di cui al comma 819 non  coerenti  con  gli  impegni
finanziari assunti con l'Unione  europea,  si  applica  il  comma  13
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di  avere  applicazione  i
commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493,  502  e  da  505  a  509
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da  787
a 790 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e
l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento
al saldo non negativo dell'anno 2018  restano  fermi,  per  gli  enti
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione  di  cui  ai
commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Resta  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di   mancato
conseguimento del saldo non negativo  dell'anno  2017,  accertato  ai
sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n.  232
del 2016.
  824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle
regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno  2021.  L'efficacia
del presente comma e' subordinata  al  raggiungimento,  entro  il  31
gennaio 2019, dell'intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  sulle  risorse  aggiuntive  per  il  finanziamento  degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese  nelle  materie
di competenza concorrente  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsti  dai  commi  98  e  126.  Decorso  il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle  risorse
di cui  al  periodo  precedente  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le  disposizioni  del  presente
comma acquistano comunque efficacia.
  825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
abrogato. Con riferimento al saldo non negativo  degli  anni  2017  e
2018,  restano  fermi,  per  gli  enti  locali,   gli   obblighi   di
certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.
  826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da  819  a
825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di
404 milioni di euro per l'anno 2020,  di  711  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 1.334 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di  1.528
milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per  l'anno
2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891  milioni  di
euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027  e  di
1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.
  827. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475,  lettera  e),
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  non  si  applicano  per  le
amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella
tornata elettorale del giugno 2018.
  828. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma
26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e  dall'articolo  1,  comma
723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente,
al mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno  e  al  mancato
conseguimento del saldo non negativo di  cui  all'articolo  1,  comma
710, della legge n.  208  del  2015,  non  trovano  applicazione  nei
confronti degli enti locali  per  i  quali  la  violazione  e'  stata
accertata dalla Corte  dei  conti  e  che,  alla  data  del  predetto
accertamento, si trovano  in  dissesto  finanziario  o  in  piano  di
riequilibrio pluriennale, ai  sensi,  rispettivamente,  dell'articolo
244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267.
  829.  Per  gli  enti  locali  che  hanno  adottato   la   procedura
semplificata di cui all'articolo 258  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  non  si  applicano  le   sanzioni   previste
dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
caso in cui il mancato  raggiungimento  del  saldo  ivi  indicato  e'
diretta  conseguenza  del  pagamento  dei  debiti  residui   mediante
utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
  830. Le limitazioni amministrative di  cui  all'articolo  1,  comma
723, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  al  mancato
conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al  comma
710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione  nei  confronti
degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata  dalla
Corte dei conti e  che,  alla  data  del  predetto  accertamento,  si
trovano  in  dissesto  finanziario  o  in   piano   di   riequilibrio
pluriennale, ai sensi, rispettivamente,  dell'articolo  244  e  degli
articoli  243-bis  e   seguenti   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267.
  831. All'articolo 233-bis, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: «  fino  all'esercizio  2017  »  sono
soppresse.
  832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103
del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni
a  statuto  ordinario  di  cui  all'articolo   46,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di  euro
per l'anno 2020.
  833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti  pubblici,
alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo  pari  a
2.496,2 milioni di euro per l'anno  2019.  Gli  importi  spettanti  a
ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente
sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e  possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
  834. Il contributo di cui al comma 833 e' destinato dalle regioni a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,
2021 e 2022.
  835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti  pubblici,
alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo  pari  a
1.746,2 milioni di euro per l'anno  2020.  Gli  importi  spettanti  a
ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente
sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e  possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,  mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
  836. Il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  343  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 467,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  467,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836
sono considerati nuovi se:
    a)  gli  stanziamenti  riguardanti  le  spese  di   investimento,
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli  importi
indicati nella tabella 4 allegata alla presente  legge  relativamente
all'anno 2019;
    b)  gli  stanziamenti  riguardanti  le  spese  di   investimento,
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio 2020 in misura almeno  corrispondente  alla  somma
degli importi indicati nelle tabelle 4 e  5  allegate  alla  presente
legge relativamente all'anno 2020;
    c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti
riguardanti  le  spese  di  investimento  iscritti  a  decorrere  dal
bilancio di previsione  2019-2021  devono  registrare  un  incremento
rispetto  alle  previsioni  definitive  del  bilancio  di  previsione
2018-2020  relativamente  all'esercizio  2020,   in   misura   almeno
corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e  5
allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021
e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati  nella
tabella 5 relativamente all'anno 2023;
    d) sono verificati attraverso il sistema  di  monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle  opere  pubbliche,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti  di
cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:
    a) opere pubbliche  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  del
territorio, ivi compresi l'adeguamento  e  il  miglioramento  sismico
degli immobili;
    b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
    c) interventi nel settore della viabilita' e dei trasporti;
    d) interventi  di  edilizia  sanitaria  e  di  edilizia  pubblica
residenziale;
    e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca  e
l'innovazione.
  839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le
regioni a statuto ordinario adottano  gli  impegni  finalizzati  alla
realizzazione di nuovi  investimenti  diretti  e  indiretti  previsti
nelle tabelle 4 e 5 allegate  alla  presente  legge,  sulla  base  di
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  ed  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento  certificano  l'avvenuto
impegno di tali  investimenti  mediante  comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze  sono  definite  le  modalita'  del  monitoraggio   e   della
certificazione.
  840. In caso di  mancato  o  parziale  impegno  degli  investimenti
previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in  ciascun
esercizio, la regione e' tenuta a effettuare all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo,  un  versamento
di importo corrispondente al mancato impegno  degli  investimenti  di
cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si  procede  al
recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
  841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario  di
effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e  836,  il  concorso
alla finanza pubblica delle  regioni  a  statuto  ordinario,  per  il
settore  non  sanitario,  di  cui  all'articolo  46,  comma  6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente  pari
a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro
per l'anno 2020, e' realizzato:
    a) nell'esercizio 2019 attraverso  il  mancato  trasferimento  da
parte dello Stato del contributo di cui al  comma  833,  con  effetti
positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo  pari
a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per  un
importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari  a
1.696,2 milioni di euro,  mediante  il  conseguimento  di  un  valore
positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella  tabella  6
allegata alla presente legge;
    b) nell'esercizio 2020 attraverso  il  mancato  trasferimento  da
parte dello Stato del contributo di cui  ai  commi  833  e  835,  con
effetti positivi in termini di  saldo  netto  da  finanziare  per  un
importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di  indebitamento
netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per  il  restante
importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il  conseguimento  di
un valore positivo del saldo di cui  al  comma  466  dell'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo  gli  importi  indicati
nella tabella 6 allegata alla presente legge.
  842. L'efficacia delle disposizioni dei commi  da  833  a  841  del
presente articolo e'  subordinata  al  raggiungimento,  entro  il  31
gennaio 2019, dell'intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  sulle  risorse  aggiuntive  per  il  finanziamento  degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese  nelle  materie
di competenza concorrente  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsti  dai  commi  98  e  126.  Decorso  il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle  risorse
di cui  al  periodo  precedente  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni  dei  commi  da
833 a 841 acquistano comunque efficacia.
  843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da  832  a
842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di  2.496,2  milioni  di
euro per gli anni 2019 e 2020.
  844. Al  fine  di  favorire  l'incremento  degli  investimenti  sul
territorio, all'articolo 6, comma 20,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  In
aggiunta alle risorse accantonate ai sensi  del  secondo  periodo,  a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di  investimento,  da
attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno  rispettato  il
parametro di virtuosita' di cui al terzo periodo  secondo  i  criteri
definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».
  845. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e'  autorizzato  a  effettuare,
per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso,  le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna  regione
e provincia autonoma, connesse alle modalita'  di  riscossione  della
tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di  somme  a
qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al
finanziamento della sanita',  secondo  la  tabella  7  allegata  alla
presente legge.
  846.  Le  compensazioni  relative  alle  autonomie  speciali   sono
effettuate  nel  rispetto  delle  norme  statutarie  e  dei  relativi
ordinamenti finanziari.
  847. In conseguenza di quanto disposto dai  commi  845  e  846,  le
compensazioni  in  materia  di  tassa  automobilistica  si  intendono
concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi  al
2008.
  848. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
abrogato.
  849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa
e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del  Servizio
sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'  da  destinare  al
pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla  data
del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni  professionali.  L'anticipazione  di
liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio  e'  subordinata
al relativo riconoscimento.
  850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono  concesse,  per  gli
enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle  entrate
accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio e, per le regioni e le province autonome,  entro  il  limite
massimo del 5  per  cento  delle  entrate  accertate  nell'anno  2017
afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  851. Alle anticipazioni, che  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera  b),  e  204
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonche' l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
fermo restando  l'obbligo  per  gli  enti  richiedenti  di  adeguare,
successivamente al perfezionamento delle suddette  anticipazioni,  le
relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  852.  Le  anticipazioni  agli  enti  locali  sono  assistite  dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Ad  esse  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  159,  comma  2,  e
all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo  n.  267
del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative  entrate  di  bilancio  a  norma
della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia
autonoma.
  853. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli
istituti finanziari di cui al comma  849  entro  il  termine  del  28
febbraio  2019  ed  e'   corredata   di   un'apposita   dichiarazione
sottoscritta  dal  rappresentante   legale   dell'ente   richiedente,
contenente l'elenco dei debiti da pagare  con  l'anticipazione,  come
qualificati al medesimo comma 849,  redatta  utilizzando  il  modello
generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  854. Gli enti debitori effettuano il pagamento  dei  debiti  per  i
quali hanno ottenuto l'anticipazione  di  liquidita'  entro  quindici
giorni dalla data di  effettiva  erogazione  da  parte  dell'istituto
finanziatore. Per il pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale il termine e' di  trenta  giorni  dalla  data  di
effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  855. Le  anticipazioni  di  liquidita'  sono  rimborsate  entro  il
termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  856.  Gli   istituti   finanziatori   verificano,   attraverso   la
piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei
debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al  comma
854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori  possono
chiedere,   per   il   corrispondente   importo,   la    restituzione
dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.
  857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865  sono
raddoppiate nei confronti degli enti di cui  al  comma  849  che  non
hanno richiesto l'anticipazione di liquidita' entro il termine di cui
al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro
il termine di cui al comma 854.
  858.  Ai  fini  della  tutela  economica   della   Repubblica,   le
disposizioni di cui ai commi da  859  a  872  costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  859.  A  partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni  pubbliche,
diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, applicano:
    a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o  864,  se  il
debito commerciale  residuo,  di  cui  all'articolo  33  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla  fine  dell'esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del  10  per  cento  rispetto  a
quello del secondo esercizio precedente;
    b) le misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se  rispettano  la
condizione di cui alla lettera a), ma  presentano  un  indicatore  di
ritardo annuale dei pagamenti, calcolato  sulle  fatture  ricevute  e
scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento
delle transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le  misure
di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si  fa
riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati  sulle  fatture
ricevute e scadute  nell'anno  precedente  e  al  debito  commerciale
residuo, di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33.
  861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860  sono
elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per  la   gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi  di  ritardo
sono calcolati tenendo conto  anche  delle  fatture  scadute  che  le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
  862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state  rilevate
le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio  precedente,
le amministrazioni diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  che
adottano la contabilita' finanziaria, con delibera di  giunta  o  del
consiglio di amministrazione,  stanziano  nella  parte  corrente  del
proprio bilancio  un  accantonamento  denominato  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali, sul quale non e'  possibile  disporre  impegni  e
pagamenti, che a fine esercizio confluisce  nella  quota  libera  del
risultato di amministrazione, per un importo pari:
    a) al 5 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di  mancata
riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure  per
ritardi  superiori  a  sessanta  giorni,  registrati   nell'esercizio
precedente;
    b) al 3 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi tra trentuno e sessanta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente;
    c) al 2 per cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi  tra  undici  e  trenta  giorni,  registrati  nell'esercizio
precedente;
    d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti  nell'esercizio
in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  per  ritardi
compresi  tra  uno  e   dieci   giorni,   registrati   nell'esercizio
precedente.
  863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia
debiti commerciali di cui al comma 862 e' adeguato alle variazioni di
bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di  beni
e servizi e non riguarda gli stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano
risorse con specifico vincolo di destinazione.
  864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui
al  comma  859,  relative  all'esercizio  precedente,  gli  enti  che
adottano solo la contabilita'  economico-patrimoniale,  ad  eccezione
degli enti del Servizio sanitario nazionale:
    a) riducono del 3 per cento i costi  di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata  riduzione  di
almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
    b) riducono del 2 per cento i costi  di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra trentuno e sessanta giorni;
    c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra undici e trenta giorni;
    d) riducono dell'1 per cento i costi di  competenza  per  consumi
intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto  a  quelli  registrati
nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),  qualora  registrino  ritardi
compresi tra uno e dieci giorni.
  865.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  che  non
rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione  vigente,
le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti
dei  relativi  direttori  generali  e  dei  direttori  amministrativi
inserendo uno specifico obiettivo volto  al  rispetto  dei  tempi  di
pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennita' di risultato. La
quota dell'indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo
non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento.  La  predetta  quota
dell'indennita' di risultato:
    a) non e' riconosciuta qualora l'ente sanitario registri  ritardi
superiori a sessanta giorni oppure in caso di  mancata  riduzione  di
almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
    b) e' riconosciuta per la meta' qualora l'ente sanitario registri
ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
    c) e' riconosciuta per il 75 per cento qualora  l'ente  sanitario
registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
    d) e' riconosciuta per il 90 per cento qualora  l'ente  sanitario
registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.
  866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,  del  23  marzo  2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, una relazione in merito  all'applicazione  e  agli
esiti del comma 865.  La  trasmissione  della  relazione  costituisce
adempimento anche ai fini e per gli effetti  dell'articolo  2,  comma
68, lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  le  cui
disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013
ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato  di  applicazione
del comma 865.
  867. A decorrere dal 2020, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  comunicano,  mediante  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello  stock
di  debiti  commerciali  residui  scaduti  e  non  pagati  alla  fine
dell'esercizio  precedente.  Per  l'anno  2019  la  comunicazione  e'
effettuata dal 1° al 30  aprile  2019.  Per  le  amministrazioni  che
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
attraverso  ordinativi  informatici  emessi   secondo   lo   standard
Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo  del  presente  adempimento
permane fino alla chiusura dell'esercizio  nel  corso  del  quale  il
predetto standard viene adottato.
  868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma  862,  lettera
a), al comma 864,  lettera  a),  e  al  comma  865,  lettera  a),  si
applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859  e
860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei  debiti,  di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  e
che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni
di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento
delle fatture.
  869.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2019,   per   le   singole
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:
    a) con  cadenza  trimestrale,  i  dati  riguardanti  gli  importi
complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti
effettuati e i relativi  tempi  medi  ponderati  di  pagamento  e  di
ritardo, come  desunti  dal  sistema  informativo  della  piattaforma
elettronica di cui al comma 861;
    b) con cadenza mensile i dati  riguardanti  le  fatture  ricevute
nell'anno precedente, scadute e non ancora  pagate  da  oltre  dodici
mesi,  come  desunti  dal  sistema  informativo   della   piattaforma
elettronica di cui al comma 861.
  870. A decorrere dall'anno 2019,  per  le  singole  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  e'  pubblicato,  nel  sito  web   istituzionale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  l'ammontare  dello  stock  di
debiti  commerciali  residui  scaduti  e   non   pagati   alla   fine
dell'esercizio precedente.
  871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono
indicatori rilevanti ai fini della definizione  del  programma  delle
verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da parte  dei  servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
  872.   Il   competente   organo   di   controllo   di   regolarita'
amministrativa e contabile  verifica  la  corretta  attuazione  delle
predette misure.
  873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con riferimento alle assunzioni effettuate a  tempo  determinato
per far fronte all'emergenza sisma.
  874.  Al  fine  di  sostenere  la  trasparenza  e   le   spese   di
investimento, entro l'esercizio finanziario  2020  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in  trenta
esercizi, a quote costanti,  l'eventuale  disavanzo  derivante  dalla
cancellazione,  effettuata  nel  2017  in  sede   di   riaccertamento
ordinario per carenza dei presupposti giuridici  dei  crediti  e  dei
debiti  relativi  alla   Programmazione   2007/2013,   derivanti   da
assegnazioni  dello  Stato  e  dell'Unione  europea  e  dei   crediti
tributari  contabilizzati  come  «  accertati  e  riscossi  »   entro
l'esercizio 2002 a seguito di  comunicazione  dei  competenti  uffici
dello Stato, non effettivamente versati.
  875. Al fine di assicurare il  necessario  concorso  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  entro  il  31  gennaio  2019  sono  ridefiniti  i
complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei  predetti
enti, mediante la conclusione di  appositi  accordi  bilaterali,  che
tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale  n.  77
del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del  23  maggio
2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso  complessivo  alla
finanza pubblica di cui  al  secondo  periodo.  In  caso  di  mancata
conclusione  degli  accordi  entro  il  termine  previsto  dal  primo
periodo, in applicazione dei principi fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica previsti dagli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo  alla
finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 e' determinato in  via
provvisoria negli importi indicati  nella  tabella  8  allegata  alla
presente legge, quale concorso al pagamento degli  oneri  del  debito
pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti  enti  entro
l'esercizio finanziario di riferimento. Gli  importi  della  predetta
tabella  8  possono  essere  modificati,  a  invarianza  di  concorso
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra  le
regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  31  maggio  del
medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi precedenti
e' versato al bilancio dello Stato  da  ciascuna  autonomia  speciale
entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di  tale  versamento,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
recuperare gli importi a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la
disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della  legge  13
dicembre 2010, n. 220.
  876. Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879,  di  attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  16  novembre  2018  tra  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma
Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  877. Il contributo alla finanza  pubblica  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta e'  stabilito  nell'ammontare  complessivo  di  194,726
milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro  per  l'anno
2019 e 102,807 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020.  Con  i
predetti  contributi   sono   attuate   le   sentenze   della   Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
  878. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
per un periodo di tempo definito il contributo posto a  carico  della
regione Valle  d'Aosta,  per  far  fronte  ad  eventuali  eccezionali
esigenze di finanza pubblica nella misura massima del  10  per  cento
del  contributo  stesso;  contributi  di   importi   superiori   sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano  necessarie  manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee  in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo
puo' essere incrementato per un periodo limitato di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento.
  879. In  applicazione  del  punto  7  dell'Accordo  firmato  il  16
novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta  e'  attribuito  alla
regione l'importo complessivo di euro 120  milioni  finalizzati  alle
spese di investimento, dirette e  indirette,  della  regione  per  lo
sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di
euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e  2020  e  di  euro  20
milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886,  di  attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  19  dicembre  2018  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della   Regione
siciliana, entrano in vigore dal  giorno  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana e'
stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per
l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Con i predetti  contributi  sono  attuate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
  882. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
per un periodo di tempo definito il contributo posto a  carico  della
Regione siciliana, per far fronte ad eventuali  eccezionali  esigenze
di finanza pubblica  nella  misura  massima  del  10  per  cento  del
contributo stesso; contributi di importi  superiori  sono  concordati
con  la  regione.  Nel  caso  in   cui   siano   necessarie   manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee  in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo
puo' essere incrementato per un periodo limitato di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento.
  883. In  applicazione  del  punto  9  dell'Accordo  firmato  il  19
dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il
Presidente  della  Regione  siciliana  e'  attribuito  alla   regione
l'importo complessivo di euro 540  milioni  da  destinare  ai  liberi
consorzi e alle citta' metropolitane per  le  spese  di  manutenzione
straordinaria di strade e scuole, da erogare  in  quote  di  euro  20
milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa
dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento  della  spesa  per
investimenti incrementando i relativi  impegni  verso  l'economia  in
misura non inferiore  al  2  per  cento  per  ciascun  anno  rispetto
all'anno precedente.
  885. Sono abrogati i commi 510, 511 e  512  dell'articolo  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Il  primo  periodo  del  comma  830
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   trova
applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a  carico  della
Regione  siciliana  di  destinare  ai  liberi  consorzi  del  proprio
territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo
2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra  il  Governo  e  la  Regione
siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.
  886. La Regione siciliana puo' applicare  i  commi  da  779  a  781
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  a  condizione
che  nel  2018  abbia  incrementato  gli  impegni  delle  spese   per
investimento dell'esercizio 2018 in misura non  inferiore  al  2  per
cento  rispetto  al  corrispondente  valore  del  2017.  Nelle   more
dell'approvazione del rendiconto 2018, la  condizione  e'  verificata
provvisoriamente rispetto  ai  dati  risultanti  dal  rendiconto  per
l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per  la  preventiva
approvazione per consentirne la parifica e riconfermata  con  i  dati
del rendiconto parificato.
  887. Il finanziamento previsto nei protocolli di  intesa  stipulati
dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con  i  rispettivi
Commissariati del Governo  per  l'affidamento  della  gestione  e  il
sostenimento  delle  spese  per  l'accoglienza  straordinaria   delle
persone richiedenti protezione internazionale e dei minori  stranieri
non  accompagnati  costituisce  entrata  nei  bilanci  delle   stesse
province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto
scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al
bilancio dello  Stato.  Questa  disposizione  ha  effetto  a  partire
dall'esercizio finanziario 2014.
  888. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro  per
l'anno 2019.
  889. Alle province delle regioni a statuto ordinario e'  attribuito
un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal  2019  al
2033 da destinare al finanziamento di piani di  sicurezza  a  valenza
pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il  contributo
di cui al primo  periodo  e'  ripartito,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
emanare entro il 20 gennaio  2019,  per  il  50  per  cento,  tra  le
province  che  presentano  una  diminuzione  della   spesa   per   la
manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa
media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione  a
tale diminuzione e, per il restante  50  per  cento,  in  proporzione
all'incidenza determinata  al  31  dicembre  2018  dalla  manovra  di
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma  418,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  1,  commi
838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al  gettito
dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione  obbligatoria  per  la
responsabilita'  civile  dei  veicoli,  dell'imposta  provinciale  di
trascrizione, nonche' del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio.  Le
spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni  annualita'  devono
essere liquidate o liquidabili per le finalita'  indicate,  ai  sensi
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31  dicembre
di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei
piani di sicurezza di cui al primo  periodo,  all'articolo  1,  comma
845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia
scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente  alle  figure
ad alto contenuto  tecnico-professionale  di  ingegneri,  architetti,
geometri, tecnici della sicurezza  ed  esperti  in  contrattualistica
pubblica e in appalti pubblici ».
  890. Ai fini della copertura degli oneri di cui al  comma  889,  il
fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 250 milioni di euro annui per
gli anni dal 2019 al 2033.
  891.  Per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  esistenti   e   la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali di sicurezza nel bacino  del  Po,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2023.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse  a
favore delle citta' metropolitane e delle  province  territorialmente
competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla  rispettiva  competenza
quali soggetti attuatori, sulla base di un piano  che  classifichi  i
progetti  presentati  secondo  criteri   di   priorita'   legati   al
miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico  interessato  e   alla
popolazione servita.  I  soggetti  attuatori  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli investimenti  di  cui  al  presente  comma  entro
l'anno successivo a  quello  di  utilizzazione  dei  fondi,  mediante
presentazione   di   apposito   rendiconto   al    Ministero    delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sulla  base  delle  risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di  ristoro
del   gettito   non   piu'   acquisibile   dai   comuni   a   seguito
dell'introduzione della TASI di cui  al  comma  639  dell'articolo  1
della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'  attribuito  ai  comuni
interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da
destinare  al  finanziamento  di  piani  di   sicurezza   a   valenza
pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed  altre
strutture di proprieta' comunale.
  893. Il contributo di cui al comma 892 e'  ripartito,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  emanare  entro  il  20  gennaio
2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun  ente  di  cui
alla tabella B allegata al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 10 marzo 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
  894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di
cui al comma  893  devono  essere  liquidate  o  liquidabili  per  le
finalita' indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.
  895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a
893 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  Legge
di bilancio 2019 ».
  896. All'articolo 4,  comma  6-bis,  primo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2015,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «  Per
gli anni 2016, 2017 e  2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Dall'anno 2016 ».
  897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie
a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate  le
entrate  vincolate  e  accantonate,  l'applicazione  al  bilancio  di
previsione  della  quota  vincolata,  accantonata  e  destinata   del
risultato  di  amministrazione  e'  comunque  consentita,  agli  enti
soggetti al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A)  del  prospetto
riguardante  il  risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente, al netto della quota  minima  obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti  di
dubbia  esigibilita'  e  del  fondo  anticipazione   di   liquidita',
incrementato dell'importo del disavanzo da  recuperare  iscritto  nel
primo esercizio del bilancio di previsione. A tal  fine,  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto  dell'esercizio  precedente,  si  fa
riferimento al prospetto riguardante il risultato di  amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione.  In  caso  di  esercizio
provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato
di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di
cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.  Gli
enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti  non  possono
applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e
destinate  del  risultato  di   amministrazione   fino   all'avvenuta
approvazione.
  898. Nel caso in cui l'importo della lettera A)  del  prospetto  di
cui al comma 897 risulti  negativo  o  inferiore  alla  quota  minima
obbligatoria accantonata nel  risultato  di  amministrazione  per  il
fondo crediti di dubbia esigibilita'  e  al  fondo  anticipazione  di
liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di  previsione  la
quota  vincolata,  accantonata   e   destinata   del   risultato   di
amministrazione per un importo non superiore a quello  del  disavanzo
da  recuperare  iscritto  nel  primo  esercizio   del   bilancio   di
previsione.
  899. Per gli anni 2019  e  2020  le  regioni  a  statuto  ordinario
utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del  risultato   di
amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi 897 e 898  senza
operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'.
  900. Per le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica  in  caso
di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per
consentire la parifica delle sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio  della  quota
accantonata del risultato di amministrazione  prevista  dall'articolo
1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  901. All'articolo 191, comma 3,  primo  periodo,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «  qualora  i  fondi
specificamente previsti in bilancio si  dimostrino  insufficienti,  »
sono soppresse.
  902. A decorrere dal  bilancio  di  previsione  2019,  l'invio  dei
bilanci  di  previsione  e  dei  rendiconti  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre  2009,   n.   196,   sostituisce   la   trasmissione   delle
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione  e  del
rendiconto della gestione al  Ministero  dell'interno  da  parte  dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane.
  903. A decorrere dal 1° novembre 2019,  l'articolo  161  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
sostituito dal seguente:
     « Art. 161.  -  (Certificazioni  finanziarie  e  invio  di  dati
contabili) - 1. Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai  comuni,
alle province, alle citta' metropolitane, alle  unioni  di  comuni  e
alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari  dati
finanziari, non  presenti  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196. Le certificazioni sono firmate  dal  responsabile  del  servizio
finanziario.
     2. Le modalita' per  la  struttura  e  per  la  redazione  delle
certificazioni nonche'  i  termini  per  la  loro  trasmissione  sono
stabiliti con decreto del  Ministero  dell'interno,  adottato  previo
parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
     3.  I  dati  delle  certificazioni  sono  resi   noti   mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale  del  Dipartimento  per
gli affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell'interno  e
vengono resi disponibili per l'inserimento  nella  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.
     4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle
citta'  metropolitane,  dei  relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei  conti  integrato,  sono  sospesi  i  pagamenti   delle   risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali,  ivi  comprese
quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede  di  prima
applicazione, con riferimento al  bilancio  di  previsione  2019,  la
sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere  dal  1°
novembre 2019 ».
  904. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla  loro
approvazione per l'invio  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
nonche' di mancato invio, entro trenta giorni  dal  termine  previsto
per l'approvazione, ».
  905. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle  loro  forme
associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e
il bilancio preventivo dell'esercizio  di  riferimento  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente non trovano  applicazione  le  seguenti
disposizioni:
    a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25  febbraio  1987,  n.
67;
    b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122;
    d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111;
    e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    f) l'articolo  24  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  elevato  da  tre  a  quattro
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.
  907. Al fine di favorire il ripristino  dell'ordinata  gestione  di
cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo  semestre  del
2016, abbiano dichiarato lo stato  di  dissesto  finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  possono  motivatamente  chiedere  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di  somme  da
destinare ai  pagamenti  in  sofferenza.  L'assegnazione  di  cui  al
periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di
euro e di 300 euro per abitante, e' restituita, in parti uguali,  nei
tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di  ciascun  anno.  In
caso di mancato versamento entro il termine previsto, e' disposto  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate  il  recupero  delle  somme   nei
confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede  a
valere sulla dotazione del Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la  quota
del risultato di amministrazione accantonato nel fondo  anticipazioni
per il rimborso triennale dell'anticipazione.
  908. All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017,  n.  158,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
     « 3-bis. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti  nei
piccoli comuni possono anch'esse affidare in via  diretta,  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  la
gestione dei servizi di tesoreria e  di  cassa  alla  societa'  Poste
italiane Spa ».
  909. All'articolo 56, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, le parole:  «  Le  economie  riguardanti  le  spese  di
investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7,  del
decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  recante  codice  dei
contratti pubblici, esigibili negli esercizi  successivi,  effettuate
sulla base della  gara  per  l'affidamento  dei  lavori,  formalmente
indetta ai sensi  dell'articolo  53,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del  fondo
pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro
l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di
amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento  in
c/capitale ed il fondo pluriennale e' ridotto di pari importo »  sono
sostituite dalle seguenti: « Le  economie  riguardanti  le  spese  di
investimento per lavori pubblici concorrono alla  determinazione  del
fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il  30  aprile
2019, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui
all'articolo 3-bis,  al  fine  di  adeguare  il  principio  contabile
applicato   concernente   la   contabilita'   finanziaria    previsto
dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ».
  910. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «  Le  spese  di
investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi,
la  cui  gara  e'  stata   formalmente   indetta,   concorrono   alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di
amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva  della  gara
entro  l'anno  successivo  le  economie  di   bilancio   confluiscono
nell'avanzo di  amministrazione  vincolato  per  la  riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale  e'  ridotto  di
pari  importo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Le  economie
riguardanti le spese di investimento per lavori  pubblici  concorrono
alla  determinazione  del  fondo  pluriennale  secondo  le  modalita'
definite,  entro  il  30  aprile  2019,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e  con   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  su  proposta  della   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine  di  adeguare
il  principio  contabile  applicato   concernente   la   contabilita'
finanziaria  previsto  dall'allegato  n.  4/2  del  medesimo  decreto
legislativo ».
  911. All'articolo 200, comma 1-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:  «  del  piano
delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  del  programma
triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo  21  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 ».
  912. Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre  2019,  le  stazioni  appaltanti,  in  deroga
all'articolo 36, comma 2,  del  medesimo  codice,  possono  procedere
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore  a  150.000  euro  mediante  affidamento   diretto   previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici  e  mediante
le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  36
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro.
  913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali  economie  di
gestione o comunque  realizzate  in  fase  di  appalto,  o  in  corso
d'opera, nonche' quelle costituite dagli eventuali ulteriori  residui
relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti
inseriti  nel  Programma   straordinario   di   intervento   per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  delle  citta'
metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo   di   provincia,   di   cui
all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono revocate e  rimangono  acquisite  al  fondo  a  tale  scopo
istituito nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli  di  finanza
pubblica, al finanziamento di spese  di  investimento  dei  comuni  e
delle citta' metropolitane.
  914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di  cui  al
comma 913 e concluse sulla base  di  quanto  disposto  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  27  giugno  2017,
nonche' delle delibere del CIPE n. 2/ 2017 del  3  marzo  2017  e  n.
72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo  1,  comma
141, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  producono  effetti  nel
corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del  presente  articolo,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute  e  certificate  dagli
enti beneficiari in base al cronoprogramma.
  915. Al rimborso delle spese  di  cui  al  comma  914  si  provvede
mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la
coesione per le medesime finalita' del Programma straordinario di cui
al comma 913.
  916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari
provvedono all'adeguamento delle convenzioni gia'  sottoscritte  alle
disposizioni del comma 913.
  917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari
deliberate da ciascun comune a norma  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  i  rimborsi  delle  somme
acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta  comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche  affissioni  per  gli
anni dal 2013 al 2018 possono  essere  effettuati  in  forma  rateale
entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente  e'
diventata definitiva.
  918.  Con  riguardo  alla  realizzazione  delle  opere  svolte  per
consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra  Calusco  e
Paderno d'Adda, nonche' alla necessita' di un sostegno ai servizi  di
trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della  suddetta
infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 in
favore della regione Lombardia.
  919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507,  possono
essere aumentati dagli enti locali  fino  al  50  per  cento  per  le
superfici superiori al metro  quadrato  e  le  frazioni  di  esso  si
arrotondano a mezzo metro quadrato.
  920. Il fondo di cui all'articolo  35-quater  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  921. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, lettera b), della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  in  deroga
all'articolo 1, comma 449,  lettere  da  a)  a  d),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' confermato per l'anno 2019 sulla base degli
importi indicati per ciascun  ente  negli  allegati  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo  2018,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  83  del  10
aprile 2018, recante « Fondo di solidarieta' comunale. Definizione  e
ripartizione delle risorse spettanti per  l'anno  2018  »,  salve  le
operazioni  aritmetiche  relative  ai  nuovi  comuni  risultanti   da
procedure di fusione. Rimangono confermate le modalita' di erogazione
degli importi da parte del Ministero dell'interno e le  modalita'  di
recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi  dovuti  a
titolo  di  alimentazione  del  Fondo.  Rimane   inoltre   confermato
l'accantonamento di 15 milioni di euro  di  cui  all'articolo  7  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7  marzo
2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalita'
dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento e'  effettuato
con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  adottati  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  922. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte
in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture
di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale  o
parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di  prestiti
flessibili stipulati prima  di  tale  data,  inseriti  nel  documento
predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione
del piano di rientro del debito pregresso  del  comune  di  Roma,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono quelli  relativi  al  finanziamento  di  spese  di
investimento sulla  base  del  quadro  economico  progettuale,  o  di
analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla
data del 28 aprile 2008.
  923. I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impegni
assunti alla data del 28  aprile  2008  sulla  base  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate ancorche' relativi ad alcune  delle  voci
del quadro economico progettuale, o di analogo  documento  consentito
per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese  le
spese tecniche e di progettazione.
  924. Sono compresi  tra  i  debiti  di  cui  al  comma  922  quelli
derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro  del
debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al
28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento  di  debito  gia'  in
ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923.
  925.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i
limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti
dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti  ai  sensi
dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
anche  adottati  in  pendenza   di   giudizio,   qualora   l'indebita
utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico  abbia
comportato la loro modificazione,  anteriormente  alla  data  del  28
aprile 2008, in assenza di un valido  ed  efficace  provvedimento  di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' ovvero  qualora  sia
stato annullato l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo  preordinato
all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica  utilita'  di
un'opera ovvero il decreto di esproprio.
  926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma procede ad  autorizzare  il  pagamento,  sul  bilancio
separato del piano di rientro del  debito  pregresso  del  comune  di
Roma,  dell'indennizzo  per  il  pregiudizio   patrimoniale   e   non
patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo  248,
comma 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, cosi' come richiamato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e
al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza  titolo  di
cui al comma  3  del  medesimo  articolo  42-bis  limitatamente  agli
importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.
  927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi  gli
effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro  del  debito
pregresso del comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  ai  fini
della  definitiva  rilevazione  della  massa  passiva  del  piano  di
rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti
per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  presenta  specifiche
istanze  di  liquidazione  di  crediti  derivanti   da   obbligazioni
contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore  al
28 aprile 2008.
  928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate
da specifica  attestazione  che  le  obbligazioni  si  riferiscono  a
prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le
stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche  funzioni
e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei  servizi
attestano altresi' che non  e'  avvenuto,  nemmeno  parzialmente,  il
pagamento del  corrispettivo  e  che  il  debito  non  e'  caduto  in
prescrizione. Le istanze che si  riferiscono  a  posizioni  debitorie
configuranti   debiti   fuori   bilancio   riconoscibili   ai   sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, devono altresi'  riferirsi  a  provvedimenti  di
riconoscimento del debito fuori bilancio  assunti  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo  78,  comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133.
  929. Per le eventuali obbligazioni  per  le  quali  non  sia  stata
presentata  un'idonea  istanza  ai  sensi  dei  commi  927   e   928,
l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
  930. La definitiva rilevazione della massa passiva e' approvata con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  specifica
proposta del Commissario straordinario del Governo  per  la  gestione
del piano di rientro del debito pregresso del comune di  Roma.  Nelle
more del definitivo accertamento della massa  passiva  del  piano  di
rientro del debito pregresso  del  comune  di  Roma,  il  Commissario
straordinario procede,  con  le  modalita'  stabilite  dai  periodici
aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  o  a  seguito  della
presentazione  di  specifiche  istanze  avanzate  da  Roma  Capitale,
corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza  e
la liquidita' del credito, all'estinzione delle  posizioni  debitorie
derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore  al  28  aprile
2008.
  931. Per la revisione progettuale del completamento della  linea  C
della metropolitana di Roma e per l'acquisto  di  materiale  rotabile
relativo alla linea medesima, nonche' per interventi di  manutenzione
straordinaria per le linee A e  B  della  metropolitana  di  Roma  e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  65
milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di  euro  per  l'anno
2021.
  932. Il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
approvazione dell'accertamento definitivo del  debito  pregresso  del
comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce
il  termine  finale  per   l'estinzione   dei   debiti   oggetto   di
ricognizione,  determinando  contestualmente,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
gestione commissariale.
  933. E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari  a
40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per  l'anno
2020 per interventi di  ripristino  straordinario  della  piattaforma
stradale  della  grande  viabilita'  da  eseguire  anche,  nei   casi
emergenziali, con il Ministero della difesa.
  934. Ai fini di cui al comma 933  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021,  per
l'acquisto di  mezzi  strumentali  al  ripristino  delle  piattaforme
stradali.
  935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa
alle attivita' di cui ai commi 933 e 934 del presente  articolo  sono
ristorati  da   Roma   Capitale   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
nell'ambito  delle  risorse  stanziate  al  comma  933  del  presente
articolo.
  936. Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' ridotto di 40 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  937. Al fine di favorire  gli  investimenti,  all'articolo  40  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma:
     « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere
dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori
annuali  di  tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolati  e  pubblicati
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre  2014,  rispettosi  dei  termini  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231,  possono  autorizzare  spese  di  investimento  la  cui
copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a
esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione
per  la  mancata  contrazione  del   debito   puo'   essere   coperto
nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo
per far fronte a effettive esigenze di cassa ».
  938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il
debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d)  del  comma  6
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
inserite le seguenti:
     « d-bis) solo  con  riferimento  alle  regioni,  l'elenco  degli
impegni  per  spese  di  investimento  di  competenza  dell'esercizio
finanziati con il ricorso al debito non contratto;
     d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni
per spese di investimento  che  hanno  determinato  il  disavanzo  da
debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente
per esercizio di formazione ».
  939. L'articolo 6-bis del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
sostituito dal seguente:
     « Art. 6-bis. - (Disposizioni per  agevolare  la  riduzione  del
debito delle regioni) - 1. Al  fine  di  favorire  la  riduzione  del
debito, per  le  regioni  che  effettuano  operazioni  di  estinzione
anticipata, per gli anni 2019 e 2020, e' autorizzato lo  svincolo  di
destinazione delle somme  alle  stesse  spettanti  dallo  Stato,  nel
limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purche'  non
esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte  ovvero  purche'  le
suddette  somme  non  siano  relative  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione  di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti ».
  940. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2017.
  941.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  940,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  942. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 945.
  943. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
  944. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione.
  945. Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta  con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi della sezione I del capo III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  946. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311.
  947. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1° dicembre 2020.
  948. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  943,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 942.
  949. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  950. Agli oneri derivanti dai commi da  940  a  949,  pari  a  49,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,  si  provvede,  per
l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori  entrate
derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  951. All'articolo 12 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
     « 4-bis. In caso di  inerzia  realizzativa,  sentito  il  comune
interessato, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, puo' nominare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  un  commissario  per  attuare  o  completare  gli
interventi gia' finanziati.  I  commissari  sono  individuati  tra  i
dirigenti di livello dirigenziale generale del  Dipartimento  per  le
infrastrutture, i sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Nel  caso   di   accertata
impossibilita' dei predetti dirigenti, la nomina di commissario  puo'
avvenire tra  soggetti  qualificati  con  comprovata  esperienza  nel
settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per  i
compensi dei commissari, determinati con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al  comune
per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione  urbana
per i quali e' stato nominato il commissario ».
  952. All'articolo 51 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     « g-bis) le variazioni che, al fine  di  ridurre  il  ricorso  a
nuovo  debito,  destinano  alla  copertura  degli  investimenti  gia'
stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori  accertamenti
di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti  di
bilancio. Tali variazioni  sono  consentite  solo  alle  regioni  che
nell'anno  precedente  hanno  registrato  un  valore  dell'indicatore
annuale  di  tempestivita'  dei  pagamenti,  calcolato  e  pubblicato
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del  14  novembre  2014,  tenendo  conto  di  quanto
disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89,  rispettoso  dei  termini  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;
    b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
responsabile finanziario della regione puo' altresi' variare l'elenco
di cui all'articolo  11,  comma  5,  lettera  d),  al  solo  fine  di
modificare la  distribuzione  delle  coperture  finanziarie  tra  gli
interventi gia' programmati per spese di investimento ».
  953.  Ferma  restando  la  natura  giuridica  di  libera  attivita'
d'impresa dell'attivita' di produzione,  importazione,  esportazione,
acquisto  e  vendita  di  energia  elettrica,  i  proventi  economici
liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali,
nel  cui  territorio   insistono   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima  del
3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali
in  materia,  restano  acquisiti  nei  bilanci  degli  enti   locali,
mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, fatta salva la liberta' negoziale  delle
parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e  segnatamente  dei
criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo  decreto.  Gli  importi
gia' erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla
formazione  del  reddito   d'impresa   del   titolare   dell'impianto
alimentato da fonti rinnovabili.
  954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione,
attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, riferito all'anno  2019  e  successive  annualita',  gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,  con
potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti  parte  del  ciclo
produttivo di una impresa agricola,  di  allevamento,  realizzati  da
imprenditori  agricoli  anche  in   forma   consortile   e   la   cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da  reflui  e  materie
derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il  restante  20
per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere
agli incentivi secondo le procedure, le modalita' e le tariffe di cui
al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016.
L'accesso agli incentivi di cui  ai  commi  dal  presente  a  957  e'
condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a
servizio dei processi aziendali.
  955. Ferma restando la modalita' di accesso  diretto,  l'ammissione
agli incentivi di cui al comma  954  e'  riconosciuta  agli  impianti
tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo  annuo
di  25  milioni  di  euro  calcolato  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 giugno 2016. Il primo bando e' pubblicato  entro  il  31
marzo 2019.
  956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica  la
graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito  internet,
secondo i seguenti criteri  di  priorita',  da  applicare  in  ordine
gerarchico fino a eventuale saturazione del  contingente  di  potenza
messo a bando:
    a) impianti localizzati, in tutto o in parte,  in  aree  agricole
classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto  legislativo
n. 152 del 1999;
    b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90  per  cento  di
quella di cui al comma 954;
    c) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda
di partecipazione alla procedura.
  957. Le disposizioni di cui ai  commi  da  954  a  956  cessano  di
applicarsi alla data di pubblicazione del decreto  di  incentivazione
di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:
    a) agli impianti ad accesso  diretto  che  entrano  in  esercizio
entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione  del  decreto
di cui al comma 954;
    b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
    c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai  sensi
dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del  decreto
di cui al comma 954.
  958. Al fine di consentire la  piena  attuazione  dei  principi  in
materia di autonomia di entrata delle regioni  a  statuto  ordinario,
stabiliti  dal  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,   con
particolare riferimento alla  definizione  delle  procedure  e  delle
modalita' di applicazione delle norme in materia  di  fiscalizzazione
dei trasferimenti di cui agli articoli  2  e  7  del  citato  decreto
legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni  a  statuto
ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna
regione nell'attivita' di recupero fiscale in materia di imposta  sul
valore  aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  9  del  medesimo  decreto
legislativo n. 68 del 2011, nonche' al  fine  di  valutare  eventuali
adeguamenti  della  normativa  vigente,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' istituito un tavolo tecnico composto
da rappresentanti del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia  e
delle finanze,  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  delle
regioni.
  959. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  di  lavoro  di
cui al comma 958 non spettano ai componenti indennita' o  gettoni  di
presenza.
  960. In considerazione  dei  tempi  necessari  per  la  conclusione
dell'iter di accoglimento o diniego da parte della  Corte  dei  conti
del  piano   di   riequilibrio   finanziario   pluriennale   previsto
dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267,  gli  enti  che  chiedono  di  accedere  alla
procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al  Ministro
dell'interno  un'anticipazione  a  valere  sul  Fondo  di   rotazione
previsto dall'articolo 243-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50  per
cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in  sede
di concessione dell'anticipazione stessa a seguito  dell'approvazione
del  piano  di  riequilibrio  finanziario  da  parte  della   sezione
regionale di controllo della Corte dei  conti.  Le  somme  anticipate
devono essere destinate al pagamento dei debiti  fuori  bilancio  nei
confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale
riconoscimento degli  stessi,  nonche'  a  effettuare  transazioni  e
accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio
finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, ovvero di mancata  previsione  nel  predetto  piano  delle
prescrizioni per l'accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  al  primo
periodo,  le  somme  anticipate   sono   recuperate   dal   Ministero
dell'interno  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Le  somme
recuperate sono versate alla contabilita' speciale relativa al citato
Fondo di rotazione.
  961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni,
province   e   citta'   metropolitane,   trasferiti   al    Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 962 del  presente  articolo,  possono
essere oggetto di operazioni di rinegoziazione  che  determinino  una
riduzione totale del valore finanziario  delle  passivita'  totali  a
carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista
nei vigenti piani di ammortamento.
  962. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai  sensi  del  comma
961 i mutui che,  alla  data  del  1°  gennaio  2019,  presentino  le
seguenti caratteristiche:
    a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
    b)  oneri  di  rimborso  a  diretto   carico   dell'ente   locale
beneficiario dei mutui;
    c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
    d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
    e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  20  giugno  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
    f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
    g) non  oggetto  di  differimenti  di  pagamento  delle  rate  di
ammortamento au  torizzati  dalla  normativa  applicabile  agli  enti
locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  963.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio  2019,
si provvede, in base alle caratteristiche di  cui  al  comma  962,  a
individuare i mutui che possono essere oggetto  delle  operazioni  di
rinegoziazione, nonche' a  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di
perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le  condizioni
dei  mutui  a  seguito  delle  operazioni  di   rinegoziazione   sono
determinate sulla base della curva  dei  rendimenti  di  mercato  dei
titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso  e  a
rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.
  964. La gestione delle  attivita'  strumentali  al  perfezionamento
delle operazioni di rinegoziazione e' effettuata dalla Cassa depositi
e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  dicembre  2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  288
del 12 dicembre 2003.
  965. Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della spesa pubblica, a  decorrere  dall'anno  2019,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  le
modalita' previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi
dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie,
provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei
trattamenti previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore  di
coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente  della  regione,
di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora  gli  enti
di cui al primo periodo non vi provvedano entro i  termini  previsti,
ad  essi  non  e'  erogata  una  quota  pari  al  20  per  cento  dei
trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli  destinati  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  delle  politiche
sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.
Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  anche  alle
regioni nelle quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  si  debbano  svolgere  le  consultazioni   elettorali   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di
cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della  prima  riunione
del nuovo consiglio regionale ovvero,  qualora  occorra  procedere  a
modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
  966.  I  criteri  e  i  parametri  per  la   rideterminazione   dei
trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui  al  comma  965  sono
deliberati in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, al  fine  di  favorire  l'armonizzazione
delle  rispettive  normative.  In  caso  di  mancato   raggiungimento
dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province  autonome
provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e
i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal  medesimo
comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.
  967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle  condizioni
di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966,  mediante
comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  entro  il
quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie,  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze  l'attestazione  relativa  al  rispetto
degli adempimenti.  Entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla
scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome  che
non hanno inviato la comunica zione prescritta dal presente comma, ai
fini  dell'esecuzione  della  riduzione  lineare  dei   trasferimenti
prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per  intero
a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
  968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo  svolgimento  delle
consultazioni elettorali, dopo il comma 3  dell'articolo  21-ter  del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.  533,
e' inserito il seguente:
     « 3-bis. Qualora entro il termine di  centottanta  giorni  dalla
dichiarazione  della  vacanza   si   svolgano   altre   consultazioni
elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo
puo' disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data
necessaria  per  permettere  lo  svolgimento  contestuale  con   tali
consultazioni ».
  969. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle  seguenti:
« di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per  l'anno  2021  ».  Al  citato
comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea e' soppresso e le lettere a)
e b) sono abrogate.
  970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' finanziato  per  un  importo  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  971. Le universita' statali  concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica, per il periodo  2019-2025,  garantendo
che il fabbisogno finanziario da esse  complessivamente  generato  in
ciascun anno non sia superiore  al  fabbisogno  realizzato  nell'anno
precedente, incrementato del tasso di crescita del  prodotto  interno
lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza, di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli
investimenti e le attivita' di ricerca e innovazione  nel  territorio
nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali  finalita'
non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
  972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena  attuazione  del
sistema SIOPE +, di cui al  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
134 del 12 giugno 2018, non  concorrono  al  calcolo  del  fabbisogno
finanziario  esclusivamente  i   pagamenti   per   investimenti.   Il
fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema  universitario  e'
determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al
netto  della  media  dei  pagamenti  per   investimenti   dell'ultimo
triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale  stabilito
dall'ultima  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.
196.
  973.  Il  fabbisogno  programmato  per  l'anno  2020  del   sistema
universitario e' determinato sulla base del fabbisogno realizzato per
l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni
e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo  triennio,  incrementato  del
tasso di  crescita  del  PIL  reale  stabilito  dall'ultima  Nota  di
aggiornamento  del  Documento  di  economia   e   finanza,   di   cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  974. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, sono definite le modalita' tecniche di attuazione dei  commi
da 971 a 973.
  975. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno,  comunica  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'assegnazione  del   fabbisogno
finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15  marzo  di
ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  procede  alla  determinazione  del  fabbisogno   finanziario
programmato per  ciascuna  universita',  sentita  la  Conferenza  dei
rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  tenendo  conto  degli
obiettivi di riequilibrio nella  distribuzione  delle  risorse  e  di
eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque,
l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di  garantire  la
necessaria  programmazione  delle  attivita'  di  didattica  e  della
gestione ordinaria.
  976. Al fine di consentire  agli  enti  di  cui  al  comma  971  un
costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso
di ciascun esercizio, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
provvede, entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
riferimento,  alla  pubblicazione  della  scheda  riepilogativa   del
fabbisogno  finanziario,  riferita  ai  singoli   enti,   all'interno
dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  977. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al  comma  971
che  non  hanno  rispettato  il  fabbisogno  finanziario  programmato
nell'esercizio    precedente,    il    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  prevede,  tra   i   criteri   di
ripartizione  delle  risorse  ordinarie,  penalizzazioni   economiche
commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto  del  principio
di proporzionalita'.
  978.  Nell'ambito  del  livello  complessivo  del  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  come
definito dalla presente legge sono autorizzate,  negli  anni  2019  e
2020, maggiori facolta' assunzionali, in aggiunta a  quelle  previste
dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per
le  universita'  statali  che  nell'anno  precedente  a   quello   di
riferimento presentano un indicatore delle spese di  personale,  come
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
49, inferiore al 75 per  cento  e  un  indicatore  di  sostenibilita'
economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli
oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come  definito
agli  effetti   dell'applicazione   dell'articolo   7   del   decreto
legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10.  Le  maggiori  facolta'
assunzionali   sono   ripartite,    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra gli atenei che
rispettano  le  condizioni  di  cui  al  periodo  precedente,  previa
specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del  parere  del
collegio  dei  revisori   dei   conti,   dalla   quale   risulti   la
sostenibilita' economico-finanziaria dei conseguenti  maggiori  oneri
strutturali a carico dei rispettivi bilanci.
  979. La dotazione del Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementata di 40 milioni di  euro  per
l'anno 2019.
  980. La dotazione del Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  981. Al fine di ampliare i livelli di  intervento  per  il  diritto
allo studio universitario a favore degli studenti capaci,  meritevoli
e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione  di
borse di studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  incrementato  di  10
milioni di euro per l'anno 2019.
  982. Al  fine  di  completare  l'estensione  dell'operativita'  del
numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge
7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del  territorio  nazionale,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno  un
apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operativita'
del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno  2020  e  di
20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  983. Le risorse del fondo di cui al  comma  982  sono  destinate  a
contribuire al pagamento degli oneri connessi alla  retribuzione  del
personale delle regioni impiegato per il funzionamento  del  servizio
relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi
tra il Ministero dell'interno, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero della salute e le regioni.
  984.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  982  del
presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021  per  la  realizzazione  degli  interventi
connessi con l'attuazione del numero di emergenza  unico  europeo  di
cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  7   marzo   2002,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234.
  985. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis,  comma  43,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  l'esenzione  dall'applicazione
dell'imposta municipale propria  prevista  dal  secondo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogata  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  986. Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro,  ai
fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo  sono  esclusi  gli  immobili  e  i  fabbricati  di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.
  987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  200.000
euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilita'  speciali  di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.
988. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4-bis, il secondo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
     « 4-ter. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».
  989. L'importo di 85 milioni di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data  2  ottobre  2018
sul  capitolo  2368,  articolo   8,   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio  2018,  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree  terremotate,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  990. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
del  processo  di  ricostruzione  e  di  consentire  la   progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime da parte degli enti ordinariamente  competenti,  il  termine
della gestione straordinaria di cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di  pubblicazione
della presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  personale  in
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di  cui  agli
articoli  3,  comma  1,  e  50,  comma  3,  lettera  a),  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino  alla
data di cui al periodo  precedente,  salva  espressa  rinunzia  degli
interessati.
  991. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  11,  le  parole:  «  16  gennaio  2019  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019  »  e  le
parole: « fino a un massimo  di  60  rate  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;
    b) al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2,  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole:  «  31  gennaio
2019 », ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  1°
giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo  di  sessanta  rate  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino a  un  massimo  di  centoventi
rate ».
  992. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  marzo  1998,  n.  61,
insorga,  per  inadempimenti  non  imputabili  al  beneficiario   del
contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  6  del
1998,  un  contenzioso  relativo  alla  progettazione,  direzione   o
realizzazione dei  lavori  di  ricostruzione,  resta  comunque  fermo
l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti
il contributo dovuto, relative  alle  spese  sostenute  dal  medesimo
comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori  costi
conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali  maggiori
costi  sono  recuperati  dal  comune  nei  confronti   dei   soggetti
responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.
  993. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
al comma 16, primo periodo, le parole: «  fino  all'anno  di  imposta
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020
».
  994. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9  febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, le parole:  «  dal  1°  gennaio  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».
  995. All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di  euro  per
il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo  di  parte  corrente
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2,  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89.
  996. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 e'  destinato  un  contributo
pari a 2 milioni di euro. », e' inserito il seguente:  «  Per  l'anno
2019 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».
  997. L'imposta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali
e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione  per  gli
spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, non e' dovuta per  le  attivita'  con  sede  legale  od
operativa nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2  e
2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  998. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro tre
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
definite le modalita' di attuazione del comma 997.
  999. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « negli anni  2015,  2016,  2017,
2018 e 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  negli  anni  2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  per
ciascuna annualita' ».
  1000. All'onere di cui al comma 999, nel limite  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di
parte corrente iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1001. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite  dalle
seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».
  1002. Al comma 9 dell'articolo 14  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « al  31  dicembre  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « nel limite  di  500.000  euro
per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  «  nel  limite  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».
  1003. All'onere di cui al comma 1002, nel limite  di  500.000  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  del  fondo  di  parte
corrente  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1004. Per far fronte alle accresciute  esigenze  di  rafforzare  il
dispositivo di soccorso tecnico  urgente  e  di  implementazione  dei
servizi resi nella citta' di Genova, il Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco e' autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019
per l'adeguamento delle sedi di servizio nella citta' di Genova e per
l'incremento della dotazione di  mezzi  idonei  al  soccorso  tecnico
urgente in quell'ambito urbano.
  1005. Al  fine  di  potenziare  la  risposta  operativa  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023,  per  l'acquisto  e
l'adeguamento strutturale delle sedi  di  servizio  territoriali  del
medesimo Corpo.
  1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma  del  20  e  29  maggio
2012, individuati dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, e' prorogata all'anno  2020  la  sospensione,  prevista
dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei  mutui  concessi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  trasferiti  al   Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento e'  stato  differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190.
  1007.  Gli  oneri  di  cui  al  comma  1006  sono   pagati,   senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020,  in
rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi.
  1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007,  quantificati  in
1,253 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
  1010. L'articolo 1-septies, comma 1, del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, e' sostituito dal seguente:
     « 1. Tenuto conto delle oggettive difficolta', anche  sul  piano
probatorio, della ricostruzione delle realta' economiche  a  distanza
di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente
che del lucro cessante,  i  dati  relativi  all'ammontare  dei  danni
subiti per effetto degli eventi sismici  verificatisi  nella  regione
Abruzzo a partire dal 6  aprile  2009  e  le  eventuali  osservazioni
relative  alle   somme   effettivamente   percepite   devono   essere
presentati, a pena  di  decadenza,  entro  quattrocentottanta  giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento di  recupero  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ».
  1011. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' sostituito dal seguente:
     « 758. Al fine di  permettere  lo  svolgimento  delle  procedure
connesse  alle  attivita'  di  ricostruzione,   il   fondo   per   la
ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  35
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».
  1012. Ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
1011, il Fondo per la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  17,5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  1013. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « e' assegnato un contributo » sono inserite  le
seguenti:  «  di  importo  non  superiore  al  limite  previsto   dai
regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per gli aiuti de minimis ».
  1014. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, le parole: « novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31  marzo
2019 ».
  1015. Nel corso  del  2019  gli  enti  locali  possono  variare  il
bilancio di previsione 2019-2021 per  ridurre  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato per l'esercizio 2019 nella  missione  «
Fondi  e  Accantonamenti  »  ad  un  valore  pari  all'80  per  cento
dell'accantonamento   quantificato    nell'allegato    al    bilancio
riguardante  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  se   sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
    a) con riferimento all'esercizio  2018  l'indicatore  annuale  di
tempestivita'  dei  pagamenti  calcolato  e  pubblicato  secondo   le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale  n.
265 del 14 novembre 2014, e'  rispettoso  dei  termini  di  pagamento
delle transazioni commerciali, di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute  e  scadute
nell'esercizio 2018 sono state  pagate  per  un  importo  complessivo
superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
    b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo  33  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018
si e' ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o e' nullo
o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
  1016. La facolta' di cui al comma 1015 puo' essere esercitata anche
dagli enti locali che, pur non soddisfacendo  i  criteri  di  cui  al
medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
    a) l'indicatore di tempestivita'  dei  pagamenti,  al  30  giugno
2019, calcolato e  pubblicato  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre  2014,  e'
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate  per  un
importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
    b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo  33  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno  2019
si e' ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre  2018,
o e' nullo o costituito solo  da  debiti  oggetto  di  contenzioso  o
contestazione.
  1017. I commi 1015 e 1016 non  si  applicano  agli  enti  che,  con
riferimento agli esercizi 2017  e  2018,  non  hanno  pubblicato  nel
proprio sito internet, entro i  termini  previsti  dalla  legge,  gli
indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito  commerciale
residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di  SIOPE+
di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, non hanno trasmesso alla  piattaforma  elettronica  dei
crediti commerciali le  comunicazioni  relative  al  pagamento  delle
fatture.
  1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a  1017  sono  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.
  1019. Al  fine  di  consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese
affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del  crollo  di  un
tratto del viadotto Polcevera  dell'autostrada  A10,  nel  comune  di
Genova,  noto  come  ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto  2018,
derivanti  dalla  necessita'  di   percorrere   tratti   autostradali
aggiuntivi  rispetto  ai  normali  percorsi   e   dalle   difficolta'
logistiche relative all'ingresso e all'uscita  dalle  aree  urbane  e
portuali, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020.
  1020. All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per
quello successivo »;
    b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 »,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al  primo  anno  di
attivita' »;
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
     « 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a  un
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di
euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ».
  1021. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di  interesse
generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo  7  del
codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i  sindaci
dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempe  stivamente
ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto  richiesta
mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche  nella
loro disponibilita' da  destinare  agli  insediamenti  di  container,
immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza,  al  fine  di
consentire il regolare svolgimento  dei  servizi,  prima  resi  negli
immobili, per i quali sia intervenuta  dichiarazione  d'inagibilita'.
L'assegnazione e' effettuata a titolo gratuito e per  un  periodo  di
tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese  per
l'installazione e le utenze sono a  carico  dei  concessionari.  Sono
fatti salvi i  comportamenti  tenuti  dai  concessionari  di  servizi
pubblici per garantire la continuita' del servizio  in  occasione  di
eventi emergenziali verificatisi  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  1022. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per  le  associazioni  politiche,
sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si
considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti:  «  Per  le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a  servizi  di  pubblico  interesse,  non  si
considerano commerciali ». Le minori entrate  di  cui  al  precedente
periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.
  1023. Al fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi,  diretti  e
indiretti, derivanti dal crollo  del  ponte  Morandi,  attraverso  la
realizzazione di piani di sviluppo  portuali,  dell'intermodalita'  e
dell'integrazione tra la citta' e il porto di Genova, e' riconosciuto
all'Autorita' di sistema portuale  del  Mare  Ligure  occidentale  un
finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021 e 2022.
  1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono  finalizzati  anche
alla realizzazione di interventi di completamento di opere in  corso,
di attuazione di accordi di programma e di  attuazione  di  piani  di
recupero di beni demaniali dismessi.
  1025. Le attivita' di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel Porto di Genova  di  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario
straordinario  per  la  ricostruzione  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  1026. Fra le attivita' di cui al comma  1025  e',  in  particolare,
ricompresa la progettazione del nuovo  centro  merci  di  Alessandria
Smistamento, a cui sono assegnate per  l'anno  2019  risorse  per  il
valore di 2 milioni di euro.
  1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025  e  1026  si  provvede  a
valere  sulle  somme  previste  dall'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al
fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del
medesimo triennio degli investimenti strutturali  e  infrastrutturali
urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice
di cui al decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle  strutture  e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   Commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in  cui  alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e  nei  limiti  dell'articolo  26,  comma  1,  secondo
periodo, del citato  decreto  legislativo.  Detti  investimenti  sono
realizzati secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per
gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui  all'articolo
35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  puo'  essere   finanziata   anche   la   sola
progettazione da realizzare nell'anno 2019.
  1029. Per le finalita' di cui al  comma  1028,  e'  istituto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e  di
900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Le  risorse
di cui al periodo precedente sono  trasferite  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  apposito  fondo  del
Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione  civile,  dette  risorse  sono  assegnate  ai   Commissari
delegati ovvero ai soggetti  responsabili  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari
delegati che li trasmettono  con  la  classificazione  «  Mitigazione
dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo
decreto legislativo n. 229 del 2011.
  1030. Per  far  fronte  alle  esigenze  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico  ed  ai  rischi  ambientali,  le   regioni   utilizzano
prioritariamente le risorse allo scopo  disponibili  nell'ambito  dei
programmi  cofinanziati  dai  fondi  europei   della   programmazione
2014/2020 e dei programmi complementari di  azione  e  coesione,  nel
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa  europea  e
nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per  ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021.
  1031. In via sperimentale,  a  chi  acquista,  anche  in  locazione
finanziaria, e immatricola  in  Italia,  dal  1°  marzo  2019  al  31
dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1  nuovo  di  fabbrica,  con
prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA  esclusa,  e'
riconosciuto:
    a)  a  condizione  che  si  consegni   contestualmente   per   la
rottamazione un  veicolo  della  medesima  categoria  omologato  alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un  contributo  parametrato  al  numero  dei
grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro  (CO2  g/km),
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |6.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |2.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
    b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della  medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4,  un  contributo  di
entita' inferiore parametrato al numero dei  grammi  di  biossido  di
carbonio emessi per  chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla
seguente tabella:
 
                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |4.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |1.500                |
                 +-----------+---------------------+
 
  1032.  Il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  deve  essere
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del
veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al
soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti
familiari.
  1033. Nell'atto di acquisto deve  essere  espressamente  dichiarato
che il veicolo consegnato  e'  destinato  alla  rottamazione  e  sono
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di
cui al comma 1031.
  1034. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di avviare il veicolo  usato  per  la  demolizione  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358.
  1035. Ai fini di quanto  disposto  dal  comma  1034,  il  venditore
consegna  i  veicoli  usati  ai  centri  di  raccolta   appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle  case  costruttrici  al  fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere
rimessi in circolazione.
  1036.  Il  contributo  di  cui  al  comma   1031   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi  di  carattere
nazionale.
  1037. Le imprese costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo  quale  credito  d'imposta,  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e' inserito il seguente:
     « Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica) -  1.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019  al  31  dicembre  2021
relative all'acquisto e alla  posa  in  opera  di  infrastrutture  di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi  inclusi  i
costi iniziali per la richiesta di potenza  addizionale  fino  ad  un
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed  e'  calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
     2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu'  punti  di  ricarica  di  potenza  standard  non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
     3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste
a carico del contribuente, per l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile ».
  1040.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai  commi
1031 e  seguenti,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di
concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di
cui al comma 1039.
  1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali  di  cui
al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
  1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino  al  31  dicembre  2021,
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e  immatricola  in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo  di  fabbrica  e'  tenuto  al
pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi  di  biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti  la  soglia  di  160  CO2
g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
 
                =====================================
                |     CO2 g/km      |Imposta (euro) |
                +===================+===============+
                |161-175            |1.100          |
                +-------------------+---------------+
                |176-200            |1.600          |
                +-------------------+---------------+
                |201-250            |2.000          |
                +-------------------+---------------+
                |Superiore a 250    |2.500          |
                +-------------------+---------------+
 
  1043. L'imposta di cui al comma 1042  e'  altresi'  dovuta  da  chi
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1  gia'  immatricolato
in un altro Stato.
  1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli  per
uso speciale  di  cui  all'allegato  II,  parte  A,  punto  5,  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
settembre 2007.
  1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente  o
da chi richiede l'immatricolazione, con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  in  materia  di
accertamento, riscossione e contenzioso in  materia  di  imposte  sui
redditi.
  1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido  di
carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione  del
contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al  comma  1042
e' relativo al ciclo  di  prova  NEDC,  come  riportato  nel  secondo
riquadro al punto  V.7  della  carta  di  circolazione  del  medesimo
veicolo.
  1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure  di
cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico un sistema  permanente  di  monitoraggio,  che  si
avvale  anche  delle  informazioni  fornite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.
  1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
     « 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di  interesse  storico  e
collezionistico con anzianita' di  immatricolazione  compresa  tra  i
venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza
storica  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  17  dicembre  2009,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4  dell'articolo  60  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato  sulla
carta di circolazione, sono assoggettati  al  pagamento  della  tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
     1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis  e'  valutato  in  2,05
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
  1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «  ovvero  con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle
seguenti: « o con massa complessiva a pieno  carico  fino  a  3,5  t,
ovvero superiore a 3,5 t se  destinati  al  trasporto  di  merci  non
pericolose o non deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata
(ATP) ».
  1050. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
con proprio decreto, da'  attuazione  alle  modifiche  apportate  dal
comma 1049 nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  80  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
  1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, previste dall'articolo  9,  comma  6,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di  1,35  per
gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di
cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019.  La  percentuale
delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out)  e'  fissata  in
misura  non  inferiore  al  68  per  cento  e   all'84   per   cento,
rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per  l'adeguamento  della
percentuale di restituzione in vincite sono concluse  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica  di  cui  al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita:
    a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al
gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme
che, in base al regolamento di gioco,  non  risultano  restituite  al
giocatore;
    b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse  ippiche,
nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica,
e del 24 per cento, se la  raccolta  avviene  a  distanza,  applicata
sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
    c) per le scommesse a quota  fissa  su  eventi  simulati  di  cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme  che,  in
base  al  regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
giocatore.
  1053. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «  1°  gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
    b) al secondo periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
    c) al  terzo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
  1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come da ultimo modificato dal comma 1053 del  presente  articolo,  le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento  per
le partecipazioni che risultano qualificate, ai  sensi  dell'articolo
67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
alla  data  del  1°  gennaio  2019,  e  al  10  per  cento   per   le
partecipazioni che, alla medesima data, non risultano  qualificate  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
aumentata al 10 per cento.
  1055. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31
dicembre 2017:
    a) al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « ,  nonche'
quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo  periodo  »  sono
soppresse;
     2) l'articolo 55-bis e' abrogato;
     3) all'articolo 116:
      3.1) il comma 2-bis e' abrogato;
      3.2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Opzione per  la
trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria »;
    b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e' abrogato.
  1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
  1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche  in
locazione  finanziaria,  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e
L3 e che consegnano per la rottamazione  un  veicolo  delle  medesime
categorie di  cui  siano  proprietari  o  utilizzatori,  in  caso  di
locazione finanziaria, da almeno  dodici  mesi,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di  acquisto  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
  1058. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di consegnare il veicolo  usato  a  un  demolitore  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358.
  1059. I veicoli usati di cui  al  comma  1058  non  possono  essere
rimessi  in  circolazione  e  devono  essere  avviati  o  alle   case
costruttrici   o   ai   centri   appositamente   autorizzati,   anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,  della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  1060. Il contributo  di  cui  al  comma  1057  e'  corrisposto  dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  1061. Le imprese costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi.
  1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    b) copia del libretto e della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
    c)  originale  del  certificato  di  proprieta'   relativo   alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico
dell'automobilista di cui al comma 1058.
  1063. Per la concessione del contributo di cui  al  comma  1057  e'
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio
dell'applicazione del credito d'imposta ai fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.
Agli oneri di cui al primo periodo del presente  comma  si  provvede,
nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  utilizzo
del fondo di conto capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1064.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai  commi
1057 e seguenti.
  1065. Ai fini della determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.
  1066. La percentuale della somma da versare nei termini  e  con  le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata all'85 per cento per  l'anno  2019,
al 90 per cento per l'anno 2020  e  al  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021.
  1067.  Per  i  soggetti  che  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.   917,   i   componenti   reddituali   derivanti    esclusivamente
dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura  delle
perdite per perdite  attese  su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in
bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti
della clientela, sono deducibili dalla base  imponibile  dell'imposta
sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante  90
per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
  1068. Per i soggetti di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di  cui  al  comma
1067 del presente articolo relativi ai  crediti  verso  la  clientela
sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante  90
per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
  1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in  sede  di
prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in  periodi  d'imposta
precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
  1070. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
n. 38, e' inserito il seguente:
     « Art. 2-bis. - (Facolta' di applicazione) - 1.  I  soggetti  di
cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi  alla  negoziazione
in un mercato regolamentato hanno facolta' di  applicare  i  principi
contabili di cui al presente decreto ».
  1071. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38,  i  cui  titoli  non  siano   ammessi   alla
negoziazione in un  mercato  regolamentato  possono  avvalersi  della
facolta' di applicazione dei  principi  contabili  internazionali  ai
sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38  del
2005, introdotto dal comma 1070 del presente  articolo,  a  decorrere
dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
  1072. All'articolo 38 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Obblighi  di
redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e  articolo  2,
paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso  di
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la societa'  capogruppo  e  le
banche di  credito  cooperativo  ad  essa  affiliate  in  virtu'  del
contratto di coesione costituiscono un'unica entita' consolidante ».
  1073. Al fine di rafforzare la  comunicazione  di  informazioni  di
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2014, all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le  parole:  «  principali
rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse  le  modalita'  di
gestione degli stessi ».
  1074. All'articolo 39-octies del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3, lettera a), le parole:
     « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
     « 11 per cento »;
    b) al comma 5:
     1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 30 »;
     2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 32 »;
     3) alla lettera c), le parole: «  euro  120  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « euro 125 »;
    c) al comma 6:
     1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti:  «
euro 180,14 »;
     2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  A  decorrere
dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione  dei  prezzi
di vendita al pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai  sensi
all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo  e'  pari
al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul
valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ».
  1075. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote
indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente,  nella
misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
  1076. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, la tabella  A  «  sigarette  »  allegata  alla  determinazione
direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «
sigari » allegata alla  determinazione  direttoriale  del  7  gennaio
2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e  D  «  tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare  le  sigarette  »,
allegate al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  13
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A,  B,  C  e  D
allegate alla presente legge.
  1077. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre  2014,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     « a) le aliquote  di  base  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche'  le  misure
percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma  6,  e  gli
importi di cui al comma 5  del  medesimo  articolo  fino,  rispettiva
mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
     « 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo
4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,  non
puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul  valore
aggiunto  calcolate  con  riferimento  al  "PMP-sigarette"   di   cui
all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 »;
    c) al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «  alla  misura
percentuale  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   alle   misure
percentuali ».
  1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla
data di applicazione delle tabelle  di  ripartizione  dei  prezzi  di
vendita  al  pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai   sensi
dell'articolo  39-quinquies  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione
di attivita' per imposte anticipate cui  si  applicano  i  commi  55,
56-bis, 56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il  5  per  cento  del
loro ammontare complessivo nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare  complessivo
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021,  per  il  12  per
cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2022 e fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo  nei
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente  alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  se  di  minore
ammontare rispetto a quelle rideterminate in base  alla  disposizione
del primo periodo; in tal  caso,  la  differenza  e'  deducibile  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
  1080. L'articolo 1 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,
n.  232,  sono  abrogati;  tuttavia,  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui al  comma  2  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  3  agosto  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  187  dell'11  agosto  2017,  emanato  in
attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201  del  2011,
relativamente  all'importo  del  rendimento  nozionale  eccedente  il
reddito complessivo netto  del  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2018.
  1081. Al fine di  garantire  il  pieno  funzionamento  del  sistema
sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio  2006,  n.
128, e, conseguentemente,  contrastare  i  fenomeni  di  elusione  ed
evasione di imposte  nel  settore  della  distribuzione  di  GPL,  al
decreto legislativo 22 febbraio  2006,  n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le  parole:
« ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « ,  primo
comma, numeri 1) e 2), »;
    b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b),  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « e proprietario  dell'impianto  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;
    c) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto  dal
comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: «  Nei  casi  previsti  dai
commi 1, 2, 3 e 7»;
    d) all'articolo 18, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
     « 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,  chiunque  non
risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e  14
non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; le
amministrazioni   periferiche   competenti   adottano   i    relativi
provvedimenti inibitori dell'attivita' ».
  1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della  presente
legge  controllano  o   sono   controllate   da   societa'   titolari
dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  degli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del  codice  civile
si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
dandone  comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui  agli
articoli 8 e 13, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  22
febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al  comma
1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  dandone  comunicazione  al  Ministero  dello
sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  1084. L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge  27  dicembre
2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  1085. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 e' abrogato;
    b) al comma  4-bis.2,  le  parole:  «  numeri  2)  e  3)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».
  1086. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato.
  1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2019 e 2020.
  1088. All'articolo 7 della legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
  1) alla lettera a), dopo le parole: « emittente  i  titoli  »  sono
aggiunte le seguenti: « , avente per  effetto  il  trasferimento  del
rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate
»;
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
     « b-bis)  alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei  proventi
derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili  registrati
e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;
    b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
     « 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti  oggetto
di operazioni di cartolarizzazione di cui al  comma  1,  lettera  a),
puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i  beni  che  in
qualunque  modo  costituiscano  la  garanzia  del  rimborso  di  tali
crediti,  al  soddisfacimento   dei   diritti   della   societa'   di
cartolarizzazione  o  ad  altre  finalita',  anche   effettuando   la
segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni,  con  facolta'  di
costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti  a  garanzia  dei
crediti  derivanti  dal  finanziamento  concesso  dalla  societa'  di
cartolarizzazione.
     2-novies. Il contratto  relativo  all'operazione  suddetta  puo'
prevedere l'obbligo del soggetto  finanziato  di  corrispondere  alla
societa' di cartolarizzazione tutte le somme  derivanti  dai  crediti
cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».
  1089. Con uno o piu' decreti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i beni  e  i  diritti  che
sono destinati al  soddisfacimento  dei  diritti  dei  portatori  dei
titoli e delle controparti dei contratti derivati  con  finalita'  di
copertura dei rischi insiti nei crediti e  nei  titoli  ceduti  nelle
operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge
30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088,  lettera  a),
numero 1), del presente articolo, nonche' le modalita' con  cui  tali
beni e diritti possono costituire patrimonio separato e  gli  effetti
di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente  sono
altresi' definiti le  modalita'  e  le  finalita'  con  le  quali  il
soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n.  130
del 1999,  introdotto  dal  comma  1088,  lettera  b),  del  presente
articolo, effettua la destinazione dei  crediti  cartolarizzati,  gli
effetti dell'eventuale segregazione,  le  modalita'  di  costituzione
delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti  segregati,  anche
nel caso in cui il  soggetto  finanziato  sia  soggetto  a  procedura
concorsuale,   e   l'eventuale   conferimento   alla   societa'    di
cartolarizzazione per l'amministrazione e  la  gestione  dei  crediti
cartolarizzati.
  1090. All'articolo 1 della legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis:
     1) al primo periodo, le parole: «  emittente  i  titoli  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;
     2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in  cui
i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  i  titoli  di
debito  destinati  ad  essere  sottoscritti  da   una   societa'   di
cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga  all'articolo
2483,  secondo  comma,  del  codice  civile  e  il  requisito   della
quotazione  previsto  dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si
considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione
»;
    b) al comma 1-ter, alinea,  dopo  le  parole:  «  all'articolo  3
possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente  e  in
aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai  commi
1 e 1-bis del presente articolo, »  e  le  parole:  «  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del  6  maggio  2003  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che  presentino  un
totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».
  1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i comuni  che  hanno  approvato  il  bilancio  di  previsione  ed  il
rendiconto entro i termini  stabiliti  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono,  con  proprio
regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e  riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della
TARI, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5
per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di  riferimento,  al
potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   uffici   comunali
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in  deroga  al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75.  La  quota  destinata  al  trattamento  economico
accessorio, al lordo  degli  oneri  riflessi  e  dell'IRAP  a  carico
dell'amministrazione,   e'   attribuita,   mediante    contrattazione
integrativa,  al  personale  impiegato   nel   raggiungimento   degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento  alle  attivita'
connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei  tributi
erariali e dei contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
Il beneficio attribuito  non  puo'  superare  il  15  per  cento  del
trattamento  tabellare   annuo   lordo   individuale.   La   presente
disposizione non si applica qualora il servizio di  accertamento  sia
affidato in concessione.
  1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
; il beneficio di cui alla presente lettera si estende,  in  caso  di
morte del comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
figli minori ».
  1093. All'articolo 1, comma 652,  terzo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2018 e 2019 ».
  1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura  di
assegnazione di diritti d'uso delle  frequenze  nelle  bande  694-790
MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz,  di  cui  all'articolo  1,  comma
1026, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  rispetto  a  quanto
considerato  nelle  previsioni  tendenziali  di  finanza  pubblica  a
legislazione  vigente  indicate  nella  Nota  di  aggiornamento   del
Documento di economia e finanza  2018,  concorrono  al  conseguimento
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con  i
criteri  di  contabilizzazione  previsti  per  i  saldi  di   finanza
pubblica.
  1095. Al fine  di  consentire  l'espletamento  della  procedura  di
selezione per l'attribuzione della nuova concessione per  l'esercizio
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1,
comma 576, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  la  gestione  del
gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario  fino
all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre  il
30 settembre 2019.
  1096. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, le parole: « anni dal 2013  al  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».
  1097. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le  parole:  «  sono  prorogate  al  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sono prorogate  fino  all'aggiudicazione
delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».
  1098. Ferma restando la riduzione del  numero  dei  nulla  osta  di
esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  prevista  dall'articolo
6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1,
comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il
31 dicembre 2018 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  dopo  il  31
dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi
entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  tali
apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre  2020  ».  Gli
apparecchi che consentono il gioco pubblico da  ambiente  remoto  non
possono presentare parametri di  funzionamento  superiori  ai  limiti
previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
  1099. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  e  le  altre  autorita'
competenti effettuano »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  di
concerto con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,
effettua »;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio  ovvero
su segnalazione degli interessati » sono inserite le  seguenti:  «  e
comminando,  se  del  caso,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente comma »;
    c) al terzo periodo, le parole: «  o  qualsiasi  altra  forma  di
collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo  uguale
o inferiore a quello nominale ».
  1100. Dopo il comma 545 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
     « 545-bis. A decorrere dal 1° luglio  2019,  ferme  restando  le
specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le
quali continua ad applicarsi la specifica disciplina  di  settore,  i
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
superiore  a  5.000  spettatori  sono  nominativi,  previa   efficace
verifica dell'i dentita', e riportano la chiara indicazione del  nome
e del cognome del soggetto che fruisce del  titolo  di  accesso,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al  riconoscimento
personale, attraverso controlli e  meccanismi  efficaci  di  verifica
dell'identita' dei partecipanti  all'evento,  compresi  i  minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivita' lirica,
sinfonica  e  cameristica,  prosa,  jazz,  balletto,  danza  e  circo
contemporaneo. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, adottato previa intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e  sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le  regole  tecniche
attraverso cui i siti internet di rivendita  primari,  i  box  office
autorizzati o i siti internet  ufficiali  dell'evento  assicurano  la
rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il  cambio  di
nominativo.
     545-ter. Gli organizzatori delle attivita' di spettacolo possono
valersi della collaborazione dei propri  dipendenti  o  dei  soggetti
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto  del  Ministro
dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
235 del  9  ottobre  2009,  per  la  vigilanza  e  per  il  controllo
all'accesso, nonche' per la  verifica  del  possesso  dei  titoli  di
ingresso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 del  citato
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.
     545-quater. I siti internet di rivendita primari, i  box  office
autorizzati o i siti internet  ufficiali  dell'evento  assicurano  la
possibilita' di rimettere in vendita i titoli di ingresso  nominativi
e garantiscono adeguata visibilita'  e  pubblicita'  alla  rivendita,
agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti
dal comma 545bis. Il biglietto cosi' rivenduto a persone fisiche deve
essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma  restando  la
possibilita' per i siti internet di  rivendita  primari,  per  i  box
office autorizzati o per i siti  internet  ufficiali  dell'evento  di
addebitare congrui costi  relativi  unicamente  alla  gestione  della
pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione  nominale.
I siti internet di rivendita primari, i box office  autorizzati  e  i
siti internetufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a
titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso
la modifica delle generalita'  del  fruitore  addebitando  unicamente
congrui costi  relativi  alla  gestione  della  pratica  di  modifica
dell'intestazione nominale. La presente disposizione non  si  applica
in materia di manifestazioni sportive.
     545-quinquies.  Salva  l'ipotesi  di  cessione  autorizzata  del
titolo di ingresso nominativo secondo le modalita' previste dai commi
da 545-bis a 545-quater, nel caso di  diversita'  tra  il  nominativo
dell'acquirente e quello del soggetto che ne  fruisce,  i  titoli  di
ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».
  1101. All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino  alla  fine
del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   riservando   alla
diffusione di contenuti in ambito locale una  quota  della  capacita'
trasmissiva determinata con  l'adozione  del  piano  di  assegnazione
delle frequenze per la diffusione televisiva su  frequenze  terrestri
».
  1102. All'articolo 8 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.
177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
     « 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  adotta
il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  da  destinare  al
servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area
tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF  per  la  realizzazione  di
reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90  per  cento
della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale ».
  1103. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « PNAF 2018 » sono  sostituite  dalla  seguente:  «
PNAF »;
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Entro  il  31
gennaio 2019 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna
il PNAF di cui al periodo precedente »;
    c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le frequenze in
banda III VHF sono pianificate sulla  base  dell'Accordo  di  Ginevra
2006  e  di  successivi  accordi  internazionali   sottoscritti   dal
Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove
necessario,  per   il   servizio   televisivo   digitale   terrestre.
L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  pianifica  per  la
realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale  da
parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per macroaree
con frequenze in banda UHF ».
  1104. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole: «  30  settembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;
    b) al terzo periodo, le  parole:  «  30  settembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in  banda
470-694 MHz UHF » sono soppresse;
    c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28  febbraio  2019  »
sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30  giugno  2019  »  e  le
parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: « L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
dispone le modalita' e le condizioni economiche, orientate al  costo,
secondo cui il concessionario del  servizio  pubblico  nel  multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una  quota
della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non  inferiore  a  un
programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno  dei  soggetti
legittimamente operanti in  ambito  locale  assegnatari  dei  diritti
d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione che rilascino i rispettivi  diritti  d'uso  nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».
  1105. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo  il
comma 1031 sono inseriti i seguenti:
     « 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'  trasmissiva
disponibile  in  ambito  nazionale  e  delle   frequenze   terrestri,
aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione  dei  diritti
d'uso di cui al  comma  1031  e  pianificate  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni  nel  PNAF,  da  destinare  al  servizio
televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete  nazionali  e
la   concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo   e
multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza   rilanci
competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro  il
30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
ai  sensi   dell'articolo   29   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita'
trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti  con  dimensione  pari
alla meta' di un multiplex; b) determinare  un  valore  minimo  delle
offerte sulla base dei valori di mercato  individuati  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il  valore  delle
offerte  economiche  presentate;  d)  garantire  la  continuita'  del
servizio, la  celerita'  della  transizione  tecnologica  nonche'  la
qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli
operatori di rete nazionali operanti  nel  settore,  ivi  inclusa  la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e  multimediale;
e)  valorizzare  le  esperienze  maturate  dagli  operatori  di  rete
nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione
di reti di radiodiffusione  digitale;  f)  valorizzare  la  capacita'
strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita'
e le competenze maturate nel  settore,  l'innovazione  tecnologica  e
l'ottimale,  effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della  capacita'
trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)  assicurare  la  miglior
valorizzazione dello spettro, tenendo conto  dell'attuale  diffusione
di contenuti di buona  qualita'  in  tecnologia  televisiva  digitale
terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione degli  introiti,  versati  su
apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato,  ad  appositi
capitoli di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  per   interventi   finalizzati   a   incentivare
l'acquisto di apparecchiature di ricezione  televisiva  di  cui  alla
lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di  neutralita'
tecnologica, e a favorire  la  sperimentazione  di  nuove  tecnologie
televisive, secondo modalita' operative  e  procedure  di  erogazione
stabilite con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
     1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze  derivanti
dalla conversione di cui al comma 1031 nonche'  di  quelle  derivanti
dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma  1031-bis  e'
stabilita secondo quanto  previsto  dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
     1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo  diritto  d'uso
della frequenza  sia  assegnato  a  piu'  di  un  operatore  di  rete
nazionale, qualora sorga una controversia inerente  alla  gestione  e
all'utilizzo  della  stessa,  l'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni, su istanza di una delle parti,  adotta  una  decisione
vincolante che risolve la controversia. La  decisione  dell'Autorita'
deve    essere    motivata,    nonche'    pubblicata     nel     sito
internetdell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia  di
riservatezza,  ha  efficacia  dalla  data  di  notifica  alle   parti
interessate  ed  e'  ricorribile  in  via  giurisdizionale.   Laddove
l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale decisione,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  puo'  revocare  il  diritto  d'uso  sulla
frequenza interessata. La procedura di  cui  al  presente  comma  non
preclude  alle   parti   la   possibilita'   di   adire   un   organo
giurisdizionale ».
  1106. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: «  PNAF  2018  »
sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
     « c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da  parte
del concessionario del servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  dal  multiplex  del   servizio
pubblico   contenente   l'informazione   regionale   e    contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la  realizzazione
del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree »;
    c) alla lettera d), le parole:  «  nonche'  delle  frequenze  che
risultino pianificate dal PNAF  2018  per  i  soggetti  di  cui  alle
lettere b) e c), » sono soppresse;
    d) alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa »  sono  aggiunte
le seguenti: « nonche' rilascio, alla scadenza di  cui  alla  lettera
f), da parte degli operatori di rete titolari dei  diritti  d'uso  in
ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per
successive  aree  geografiche  come  individuate  alla  lettera   a),
comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al  31  dicembre
2021 »;
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
     «  f)  individuazione  delle  scadenze,  comunque  nel   periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza
di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e
per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali  CH
50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare  per  successive  aree
geografiche come individuate  alla  lettera  a),  della  sequenza  di
rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito
locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla
lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree  geografiche  come
individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1°
gennaio 2020 al 31 dicembre  2021,  nonche'  delle  scadenze  per  il
rilascio delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle  frequenze
previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di  cui  alle
lettere b), c) ed e) »;
    f) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «  Il  Ministro
dello sviluppo economico,  entro  il  15  aprile  2019,  aggiorna  il
decreto di cui al periodo precedente ».
  1107. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole:  «  30  settembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 marzo 2019 »;
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 30 ottobre 2019 ».
  1108. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 marzo 2019 »;
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 30 ottobre 2019 ».
  1109. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 dicembre 2019 ».
  1110. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle
seguenti: « 344,4 milioni »;
    b) alla lettera c), le parole da:  «  25  milioni  »  fino  a:  «
2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro  per
l'esercizio finanziario 2019, 76  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2020 e 25 milioni di euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2021 e 2022 ».
  1111.  Lo  stanziamento  di  spesa  di  conto   capitale   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.
  1112. Una quota pari a 29  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
finanziarie intestate  all'Agenzia  per  lo  svolgimento  dei  Giochi
olimpici « Torino 2006 » e' versata all'entrata  del  bilancio  dello
Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario.
  1113. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
  1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della
figura di Nilde Iotti, in occasione  del  ventesimo  anno  dalla  sua
scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, e'  autorizzata  la
spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  1115.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2019-2021,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  1116. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13,630 milioni di euro  per
l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno  2020,  di  102,410
milioni di euro per l'anno 2021,  di  150,900  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023,  di  226,190
milioni di euro per l'anno 2024,  di  239,910  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026,  di  277,830
milioni di euro per l'anno 2027,  di  275,350  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di  252,160
milioni di euro per l'anno 2030,  di  251,460  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032,  di  250,420
milioni di euro per l'anno 2033,  di  249,910  milioni  di  euro  per
l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2035.
  1117.  Al  fine  di   garantire   il   rispetto   degli   obiettivi
programmatici di finanza  pubblica,  in  attuazione  dell'articolo  7
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' assicurato  il  monitoraggio
continuo dell'andamento dei conti pubblici.
  1118. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio  dello  Stato,  in
termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese  indisponibili
per la gestione, per un importo complessivo  pari  a  2  miliardi  di
euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso  alla  presente
legge. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei
Ministri interessati, possono  essere  rimodulati  nell'ambito  degli
stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita'  degli
effetti sui saldi di finanza pubblica.
  1119.  Il  monitoraggio  degli  andamenti  tendenziali  di  finanza
pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e  con  la
relativa Nota di aggiornamento e' aggiornato entro il mese di luglio.
Il Ministro dell'economia e delle finanze informa  il  Consiglio  dei
ministri degli andamenti tendenziali  di  finanza  pubblica  entro  i
dieci giorni successivi.  Qualora  dal  monitoraggio  di  luglio  gli
andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino  coerenti  con  il
raggiungimento degli obiettivi programmatici  per  l'esercizio  2019,
valutati al netto delle maggiori entrate derivanti  dalle  operazioni
di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui  al
comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.
  1120. Qualora dal monitoraggio  di  luglio  dovessero  evidenziarsi
scostamenti  o  rischi  di  scostamenti  rilevanti  per   l'esercizio
finanziario 2019 rispetto agli  obiettivi  programmatici  di  finanza
pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui  al
comma 1119, gli accantonamenti sono  confermati  per  l'esercizio  in
corso o sono resi disponibili.
  1121. Ai fini della revisione delle tariffe,  con  effetto  dal  1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL
per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128,  della  legge  27
dicembre    2013,    n.    147,     considerate     le     risultanze
economico-finanziarie e attuariali e  tenuto  conto  degli  andamenti
prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse  indicate
nel citato articolo 1, comma 128, della legge n.  147  del  2013,  si
tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a  euro  410  milioni
per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno  2020  e  a  euro  600
milioni per l'anno 2021.
  1122. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1121  si  provvede
mediante:
    a) riduzione per ciascuno degli anni  2019,  2020  e  2021  delle
risorse strutturali destinate dall'INAIL  per  il  finanziamento  dei
progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:
     1) euro 110 milioni per il 2019;
     2) euro 100 milioni per il 2020;
     3) euro 100 milioni per il 2021;
    b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e  2021  delle  risorse
destinate  allo  sconto  per  prevenzione  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,  e
relative modalita' di applicazione, per i seguenti importi:
     1) euro 50 milioni per il 2020;
     2) euro 50 milioni per il 2021;
    c) ulteriore riduzione delle  risorse  strutturali  di  cui  alle
lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo
di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero  delle
eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi  e  contributi
ovvero in termini di minori spese  rispetto  a  quanto  previsto  nei
saldi di finanza pubblica, per la predetta annualita'. La  riduzione,
operata fino a concorrenza del suddetto  importo  di  50  milioni  di
euro, e' cosi' ripartita:
     1) fino a un importo di euro  25  milioni,  con  riferimento  ai
finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);
     2) fino a un importo di euro 25 milioni,  con  riferimento  allo
sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);
    d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES  per  euro  173,8
milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021;
    e) per l'anno 2021,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.
  1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede:
    a)  a  fornire  apposita   evidenza   contabile,   in   sede   di
predisposizione del progetto di bilancio per  gli  anni  interessati,
della  riduzione  delle   risorse   destinate   dall'INAIL   per   il
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    b) a rimodulare con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, le percentuali di riduzione  dello  sconto  per  prevenzione
sulla  base  di  quanto  stabilito  dall'articolo   3   del   decreto
legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle
nuove  tariffe,   entro   il   31   dicembre   dell'anno   precedente
all'applicazione della riduzione.
  1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove  tariffe
di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine  del
primo triennio di applicazione, ne assicura il costante  monitoraggio
degli effetti e,  in  caso  di  accertato  significativo  scostamento
negativo  dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere
l'equilibrio  economico-finanziario  e  attuariale   della   gestione
assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'adozione delle conseguenti misure correttive.
  1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di  cui  al
comma 1121 a decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  il  termine  del  31
dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.
1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso  anno.  Per
il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i  termini
di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e
di cui  all'articolo  44,  secondo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124.  In  caso  di
pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo  44
del testo unico, come integrato  dall'articolo  55,  comma  5,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di  scadenza  della  prima  e
della seconda rata per il  2019  sono  unificati  al  16  maggio  del
medesimo anno.
  1126. In relazione alla revisione delle tariffe  operata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con
decorrenza  dal  1°  gennaio  2019  e  dei  criteri  di  calcolo  per
l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da
tale data le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, sesto  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole: « Non si  fa  luogo  a  risarcimento  qualora  il  giudice
riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente
calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole:
« a somma maggiore dell'indennita' che » sono inserite le seguenti: «
a qualsiasi titolo ed indistintamente »;
    b) all'articolo 10, settimo comma, del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte  le
seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a  qualunque
titolo a norma dell'articolo 13,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »;
    c) all'articolo 10, ottavo comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
la parola: « rendita » e' inserita la seguente: « complessivamente  »
e  dopo  le  parole:  «  calcolato  in  base  alle  tabelle  di   cui
all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' da ogni  altra
indennita' erogata a qualsiasi titolo »;
    d) all'articolo 11, primo comma, primo periodo, del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a
qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le  spese  accessorie  »
sono inserite  le  seguenti:  «  nei  limiti  del  complessivo  danno
risarcibile »;
    e) all'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita  »  sono  inserite  le
seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le  parole:  «  calcolato  in
base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti:
« nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »;
    f) all'articolo 142, comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «  solo  previo
accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: «  a  valere
sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: «  erogate  o
da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »;
    g) all'articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il  secondo
comma e' inserito il seguente:
     « Nella liquidazione dell'importo  dovuto  ai  sensi  dei  commi
precedenti, il giudice puo'  procedere  alla  riduzione  della  somma
tenendo conto della condotta precedente e successiva  al  verificarsi
dell'evento  lesivo  e  dell'adozione  di  efficaci  misure  per   il
miglioramento dei livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Le
modalita' di esecuzione  dell'obbligazione  possono  essere  definite
tenendo  conto  del  rapporto  tra  la  somma  dovuta  e  le  risorse
economiche del responsabile »;
    h) all'articolo 106, primo comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  le
parole: « risulti che  gli  ascendenti  si  trovino  senza  mezzi  di
sussistenza  autonomi  e  sufficienti  e  al  mantenimento  di   essi
concorreva in modo efficiente il  defunto  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del  collaterale,
ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato
col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore  alla  soglia
definita dal reddito pro capite, calcolato con il  medesimo  criterio
del reddito  equivalente,  in  base  al  reddito  medio  netto  delle
famiglie italiane pubblicato periodicamente  dall'ISTAT  e  abbattuto
del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone  adulte
». I relativi oneri sono considerati nell'ambito  del  nuovo  sistema
tariffario, di cui all'alinea del presente comma;
    i) all'articolo 85, terzo  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  le
parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti:  «  di
euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente  i  requisiti  di
cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono  soppresse.  I  relativi
oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema  tariffario,  di
cui all'alinea del presente comma;
    l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto;
    m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.
341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse;
    n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, le parole: « 130  per  mille  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 110 per mille ».
  1127.  All'articolo  3,  comma  4,  quarto  periodo,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal
2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal  2012
al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».
  1128. All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni  successivi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal  2010
al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».
  1129. Il  comune  di  Venezia  e'  autorizzato  ad  applicare,  per
l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta'  antica  e  alle  altre
isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all'imposta di soggiorno di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,
entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,  comma  16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1130. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
  1131. Nelle materie di interesse delle strutture  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri sono  disposte  le  seguenti  proroghe  di
termini:
    a) all'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al comma  2,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
     2) al comma 6-quater, le parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    c) all'articolo 1 del decreto-legge 31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
     2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    d) all'articolo  1,  comma  1148,  lettera  e),  della  legge  27
dicembre 2017,  n.  205,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni   autorizzate
dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, e' prorogato al 31 dicembre 2019;
    f) all'articolo 22, comma 8, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1° luglio 2019 »;
    g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;
    h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: « 31 dicembre  2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
  1132. Nelle materie di interesse del  Ministero  dell'interno  sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    c) all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse.
  1133. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  16  marzo
2018, n. 29, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
    b) all'articolo 1, comma 28, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno  2019  i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo  precedente  possono
continuare a  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio
comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018
»;
    c) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019
»;
    d) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle  seguenti:
« al 2023 ».
  1134. Nelle materie  di  interesse  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  «  ,  prima  del  31
dicembre 2018, » sono soppresse;
    b) i termini per l'iscrizione  e  l'aggiornamento  della  propria
posizione nel registro delle imprese e nel repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi
e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n.  59,  ai  sensi  dei  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  26  ottobre  2011,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino alla  data  del
31 dicembre 2019.
  1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «  31
maggio 2019 »;
    b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
     1) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
     2) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
    c) all'articolo 43, comma  5-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di  risalita
in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel  territorio
della regione Abruzzo, e' prorogata di  un  anno  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « la vita  tecnica  degli  impianti  di  risalita  in
scadenza nel 2018, limitatamente agli ski-lift  siti  nel  territorio
delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di un anno ».
  1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, dopo le parole: « per l'anno 2018 »  sono  inserite  le
seguenti: « e per l'anno 2019 »;
    b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n.  199,
le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio
2020 »;
    c) all'articolo 1, comma 139, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  anno
2019 ».
  1137. Nelle materie di interesse del Ministero  della  salute  sono
disposte le seguenti proroghe di  termini:  all'articolo  9-duodecies
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018
» sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »;
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «  negli  anni  2016,
2017 e 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  negli  anni  2016,
2017, 2018 e 2019 ».
  1138. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono disposte le  seguenti  proroghe
di termini:
    a) all'articolo  18,  comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».  Restano  fermi  i  termini  di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
    b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
     1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le  parole:  «  1°  gennaio
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;
     2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: «  1°  gennaio
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;
     3) all'articolo 20, comma 4, le parole: «  pari  ad  euro  15,11
milioni annui a decorrere dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e  a  euro  15,11
milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata  la  spesa
di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore  delle  istituzioni
scolastiche  al  fine  di  realizzare   misure   di   accompagnamento
all'attuazione del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  66.  Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale  dei  risparmi
di spesa recati dal presente numero.
  1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29  dicembre  2017,  n.
216, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al comma 1, le parole:  «  dopo  il  31  marzo  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »;
     2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »;
    b) all'articolo 3, comma 1-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;
    c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
     2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;
    d)  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi  tre  anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »;
    e) all'articolo 22, comma 4, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « sette ».
  1140. Nelle materie di interesse del Ministero  della  difesa  sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85,
la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 »;
    b) all'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  le  parole:  «  31
dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 ».
  1141. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la  seguente
proroga di termini: all'articolo 1, comma  1122,  lettera  i),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «  Per   le   strutture   ricettive   turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
cosi' come individuati dalla delibera dello stato  di  emergenza  del
Consiglio dei ministri 8 novembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  266  del  15  novembre  2018,  il   termine   per   il
completamento  dell'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione
incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31  dicembre  2019,
previa presentazione al Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».
  1142. Nelle materie di interesse del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:
    a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, commi  1,
lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  le
parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per  il
periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »;
    b) agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e  6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  le
parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1° luglio 2019 ».
  1143. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  e'  disposta  la  seguente
proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo
17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « entro 30 mesi ».
Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

 
                               Art. 2.
 
                 (Stato di previsione dell'entrata)
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2019,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
                               Art. 3.
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2019,  in  62.000
milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  22.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi.
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2019, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo.
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma  « Fondi
di riserva  e  speciali »,  nell'ambito  della  missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2019,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello  Stato  al
finanziamento della spesa  sanitaria »,  nell'ambito  della  missione
« Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
« Famiglia, pari  opportunita'  e  situazioni  di  disagio »,  azione
« Promozione e garanzia delle pari opportunita' », nell'ambito  della
missione « Diritti sociali,  politiche  sociali  e  famiglia »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2019,  delle  somme  affluite  all'entrata   del
bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati  dall'Unione
europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le  pari
opportunita' fra uomo e donna.
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2019,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno  e  della  difesa  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2019,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza  e  per  cassa,  nel  programma  « Rimborsi   del   debito
statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso  anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale  o  parziale  carico
dello Stato.
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2019,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
« Prevenzione e repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali »,   nell'ambito   della   missione    « Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio   e   tutela   della   finanza
pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza
alla  sicurezza  pubblica  »,  nell'ambito  della  missione  « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2019,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce  « Entrate  derivanti  dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli  illeciti »   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  Spa  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2019,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
« Analisi,  monitoraggio  e  controllo  della  finanza   pubblica   e
politiche di  bilancio  »,  nell'ambito  della  missione  « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2019,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel  programma  « Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per  l'anno  finanziario  2019,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato  italiano
paralimpico (CIP),  dalle  singole  Federazioni  sportive  nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della
guardia di finanza.
 
                               Art. 4.
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
                       disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2019,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
 
                               Art. 5.
 
(Stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                  sociali e disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2019, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150.
 
                               Art. 6.
 
(Stato di previsione del Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2019,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI,  dalle  regioni,
dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e  privati
all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei  detenuti  e
internati, per gli  interventi  e  gli  investimenti  finalizzati  al
miglioramento  delle   condizioni   detentive   e   delle   attivita'
trattamentali, nonche' per le attivita' sportive  del  personale  del
Corpo di polizia  penitenziaria  e  dei  detenuti  e  internati,  nel
programma  « Amministrazione  penitenziaria   »   e   nel   programma
« Giustizia minorile e di  comunita' »,  nell'ambito  della  missione
« Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2019.
 
                               Art. 7.
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2019,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6).
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno
finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze
di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime
modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle  disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate,  ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al
presente  comma,  dal   Dipartimento   del   tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale.
 
                               Art. 8.
 
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
                          e della ricerca)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2019,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7).
 
                               Art. 9.
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  « Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile »
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2019,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,  al
completamento   e   all'adattamento   di   infrastrutture    sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2019,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel  programma  « Contrasto
al  crimine,  tutela  dell'ordine  e  della   sicurezza   pubblica »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2019,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  « Flussi  migratori,  interventi  per   lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le    confessioni    religiose »,    nell'ambito    della    missione
« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia »,
nell'ambito della  missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, per l'anno  finanziario  2019,  i  contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno,  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del  bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis  del  medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso  i  Paesi  di  origine  ovvero  di
provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2019,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di  erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2019,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   « Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del  sistema
di  erogazione  unificata  delle  competenze  accessorie  dovute   al
personale della Polizia di Stato,  per  i  servizi  resi  nell'ambito
delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario,
con  la  societa'  Poste  Italiane  Spa,  con  l'ANAS   Spa   e   con
l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori,
il Ministro dell'interno e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di  bilancio  delle  risorse  iscritte  sul
capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica »  della  missione  « Ordine
pubblico  e  sicurezza »  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno.
 
                              Art. 10.
 
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
                       territorio e del mare)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2019,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9).
 
                              Art. 11.
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2019, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019,  e'
fissato in 136 unita'.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti  e  sulle  coste »,  nell'ambito  della  missione  « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e
controllo nei mari, nei porti  e  sulle  coste »,  nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo  del  comma
2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare  allo   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate  versate  al
bilancio dello  Stato  derivanti  dai  corrispettivi  di  concessione
offerti in sede  di  gara  per  il  riaffidamento  delle  concessioni
autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali
pendenze con i concessionari uscenti.
 
                              Art. 12.
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue:
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010:
     1) Esercito n. 63;
     2) Marina n. 47;
     3) Aeronautica n. 64;
     4) Carabinieri n. 0;
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010:
     1) Esercito n. 0;
     2) Marina n. 27;
     3) Aeronautica n. 9;
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
     1) Esercito n. 103;
     2) Marina n. 30;
     3) Aeronautica n. 40;
     4) Carabinieri n. 80.
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2019,  come
segue:
     1) Esercito n. 289;
     2) Marina n. 295;
     3) Aeronautica n. 245;
     4) Carabinieri n. 110.
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2019, come segue:
     1) Esercito n. 406;
     2) Marina n. 374;
     3) Aeronautica n. 281.
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2019, come segue:
     1) Esercito n. 500;
     2) Marina n. 207;
     3) Aeronautica n. 135.
  6. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali  per  le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali  e  generali   delle   amministrazioni   pubbliche   »,
« Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la  sicurezza »
e « Pianificazione generale delle Forze Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito  della  missione  « Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  2019,  si  applicano   le   direttive   che
definiscono le  procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO  in
materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, dal CIP,  dalle  singole  Federazioni  sportive
nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri  enti
pubblici e privati, destinate  alle  attivita'  dei  gruppi  sportivi
delle Forze armate.
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri  per  la
difesa e la  sicurezza  »,  nell'ambito  della  missione  « Difesa  e
sicurezza del territorio » dello stato di  previsione  del  Ministero
della difesa,  per  l'anno  finanziario  2019,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca  d'Italia  per  i
servizi di vigilanza e custodia  resi  presso  le  proprie  sedi  dal
personale dell'Arma dei carabinieri.
 
                              Art. 13.
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
    alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, per l'anno  finanziario  2019,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno  finanziario
2019,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione  « Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo per l'anno finanziario 2019,  ai  competenti  capitoli  dello
stato  di  previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo  la
ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma  2,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, le variazioni compensative di  bilancio,  in
termini di competenza e di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2019,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo,  le  somme
iscritte, in termini di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo   e   forestale »
istituito  nel  programma  « Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito  della  missione  « Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nel    settore    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno  finanziario
2019, delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  da
amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi  di  programma,
convenzioni e intese per il raggiungimento  di  finalita'  comuni  in
materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno
1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e  dell'articolo  15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
                              Art. 14.
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
                 culturali e disposizioni relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali, per l'anno finanziario  2019,  le  variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di
cassa,  tra   i   capitoli   iscritti   nel   programma   « Sostegno,
valorizzazione e tutela del  settore  dello  spettacolo  dal  vivo »,
nell'ambito della missione  « Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali relativi al Fondo unico
per lo spettacolo.
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2019, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, comunicati  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e
trasmessi alla Corte dei conti per la  registrazione,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica  utilita',
nonche' per l'esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello
Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e  su  cose
di arte antica, medievale, moderna e  contemporanea  e  di  interesse
artistico e storico, nonche' su materiale  archivistico  pregevole  e
materiale bibliografico, raccolte bibliografiche,  libri,  documenti,
manoscritti  e  pubblicazioni  periodiche,  ivi  comprese  le   spese
derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di
acquisto    delle    cose    denunciate    per    l'esportazione    e
dell'espropriazione, a norma di  legge,  di  materiale  bibliografico
prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino  unico »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  le  variazioni  compensative  di  bilancio  in
termini di competenza e di cassa su  appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
 
                              Art. 15.
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative)
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministero della salute, variazioni compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
 
                              Art. 16.
 
                    (Totale generale della spesa)
 
  1. Sono approvati, rispettivamente,  in  euro  869.498.990.905,  in
euro  876.920.606.557  e  in  euro  889.908.278.333  in  termini   di
competenza, nonche' in euro 904.314.459.689, in euro  889.037.175.700
e in euro 898.896.915.917 in termini  di  cassa,  i  totali  generali
della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
 
                              Art. 17.
 
                    (Quadro generale riassuntivo)
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.
 
                              Art. 18.
 
                       (Disposizioni diverse)
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti
da  comunicare  alle   Commissioni   parlamentari   competenti,   per
l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di  bilancio
in termini di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  ivi  comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione  di  programmi,  che  si
rendano necessarie in relazione all'accorpamento  di  funzioni  o  al
trasferimento di competenze.
  4. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2018 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, limitatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2019,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  « Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti   del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
  6.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2019,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle  amministrazioni  statali  interessate,  per  l'anno
finanziario 2019, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea
per spese sostenute  dalle  amministrazioni  medesime  a  carico  dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2019,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti
legislativi  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2019,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2019,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema  denominato  « cedolino  unico »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2019,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2019, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2019,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2018,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo, destinate agli interventi gia' di competenza
della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, o,  comunque,  nelle  more  dell'emanazione
dello stesso, costituiscono determinazione della  quota  parte  delle
entrate erariali ed extraerariali derivanti da  giochi  pubblici  con
vincita in denaro affidati in concessione allo  Stato  ai  sensi  del
comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative  a  iniziative  di
promozione   integrata   all'estero   volte    alla    valorizzazione
dell'immagine  dell'Italia  anche  ai  fini  dell'incentivazione  dei
flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato nell'anno finanziario 2019.
  18.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2019-2021 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2019,  le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30.
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2019,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della  missione
« Fondi da ripartire », programma « Fondi  da  assegnare »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  sui  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2018. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2018.
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2019, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2019,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza »,  programma   « Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e  programma  « Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia »,  concernenti  il  trattamento  accessorio   del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
« cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2019,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni.
  26. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate  tra  le  spese  per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e  sicurezza »,
programma  « Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine   e   della
sicurezza pubblica ».
  27. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  28. Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro competente da trasmettere entro il  31  gennaio
2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  recante
ripartizione  del  Fondo  per  gli   investimenti   e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma  1072,  della
legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nell'ambito  degli  stanziamenti
annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti  di
cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla  Corte
dei conti.
  29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2019,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2019, delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
dall'Unione  europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici  e  privati,  a  titolo  di  contribuzione  alle  spese   di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124.
  31. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse  del  capitolo  « Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2019   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo.
  32. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
  33. Le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
effetto di donazioni effettuate da  soggetti  privati  in  favore  di
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  puntualmente
individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di  spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  34. In relazione al  riordino  delle  attribuzioni,  ai  sensi  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la  soppressione  di  programmi
che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o
al trasferimento di competenze.
  35. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2019,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana a  banche,  fondi  ed  organismi
internazionali iscritte  nell'ambito  della  missione  « L'Italia  in
Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento  diretto
di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
all'interno  del  sistema  economico,  anche   attraverso   la   loro
capitalizzazione, iscritte  nell'ambito  della  missione  « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
»,   programma   « Regolamentazione   e   vigilanza    sul    settore
finanziario ».
 
                              Art. 19.
 
                         (Entrata in vigore)
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2019.
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 30 dicembre 2018
 
                             MATTARELLA
 
                         Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
 
                         Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

                              Allegati
 
                                                           Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 2
                                               (articolo 1, comma 10)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 3
                                             (articolo 1, comma 1118)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                               TABELLE
 
                                                            Tabella 1
                                              (articolo 1, comma 134)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella I
                                              (articolo 1, comma 311)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Tabella II
                                              (articolo 1, comma 311)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 2
                                              (articolo 1, comma 379)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 3
                                              (articolo 1, comma 384)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 4
                                              (articolo 1, comma 833)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 5
                                              (articolo 1, comma 835)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 6
                             (articolo 1, comma 814, lettere a) e b))
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 7
                                              (articolo 1, comma 845)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella 8
                                              (articolo 1, comma 875)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella A
                                             (articolo 1, comma 1076)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella B
                                             (articolo 1, comma 1076)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella C
                                             (articolo 1, comma 1076)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella D
                                             (articolo 1, comma 1076)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                               ELENCO
 
                                                          Elenco n. 1
                                              (articolo 1, comma 805)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                            TABELLE A E B
 
                              Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI  DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SOCIALE  DI  PARTE
                              CORRENTE
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  CONTO
                              CAPITALE
              Parte di provvedimento in formato grafico
                     QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
 
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI  COMPETENZA  PER  IL
                         TRIENNIO 2019-2021
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
B) - QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO  DEL  BILANCIO  DI  CASSA  PER  IL
                         TRIENNIO 2019-2021
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                     C) - BILANCIO PROGRAMMATICO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                      D) - BILANCIO PER AZIONI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                         STATI DI PREVISIONE
 
L'articolazione delle unita'  di  voto  in  azioni,  riportata  nelle
tabelle degli stati di  previsione  della  spesa,  riveste  carattere
meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, secondo
           periodo, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
                            TABELLA N. 1
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 2
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 3
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 4
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 5
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 6
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 7
     MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 8
                       MINISTERO DELL'INTERNO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 9
  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 10
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 11
                       MINISTERO DELLA DIFESA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 12
MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL
                               TURISMO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 13
            MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 14
                       MINISTERO DELLA SALUTE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici