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decreto legislativo, 12/1/2019
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
(GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
decreto legislativo
Materia: societŕ / disciplina
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) 
(GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
 
 Vigente al: 15-8-2020  
 

Parte Prima
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 19  ottobre  2017,  n.  155,  recante  «Delega  al
Governo per la riforma delle discipline  della  crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  20  maggio  2015,  relativo  alle  procedure  di
insolvenza; 
    Vista la raccomandazione 2014/135/UE della  Commissione,  del  12
marzo 2014; 
    Vista la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 25, lettera  a),  che  richiede  il  parere  del
Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2018; 
    Acquisito il parere del Consiglio di  Stato,  reso  nell'adunanza
del 5 dicembre 2018; 
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2019; 
    Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il  presente  codice  disciplina  le  situazioni  di  crisi  o
insolvenza del  debitore,  sia  esso  consumatore  o  professionista,
ovvero  imprenditore  che  eserciti,  anche  non  a  fini  di  lucro,
un'attivita'  commerciale,  artigiana  o  agricola,  operando   quale
persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo  di
imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli  enti
pubblici. 
    2. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in
materia di: 
    a) amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese.  Se  la
crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono  disciplinate  in  via
esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie  regolate
dal presente codice; 
    b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293. 
    3. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in
materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche. 
    4. Le disposizioni del presente codice in  tema  di  liquidazione
coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi Statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) «crisi»: lo stato  di  difficolta'  economico-finanziaria  che
rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa  prospettici  a  far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
    b) «insolvenza»: lo stato  del  debitore  che  si  manifesta  con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i  quali  dimostrino  che  il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente  le  proprie
obbligazioni; 
    c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o  di  insolvenza  del
consumatore,   del    professionista,    dell'imprenditore    minore,
dell'imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non
assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 
    d) «impresa minore»:  l'impresa  che  presenta  congiuntamente  i
seguenti  requisiti:  1)  un   attivo   patrimoniale   di   ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di  deposito  della  istanza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
inferiore; 2) ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un
ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di
durata inferiore; 3) un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere
aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  della  giustizia
adottato a norma dell'articolo 348; 
    e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   societa'
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a
quelli sociali; 
    f) «societa' pubbliche»: le societa'  a  controllo  pubblico,  le
societa' a partecipazione pubblica e le  societa'  in  house  di  cui
all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175; 
    g) «grandi imprese»: le imprese che, ai  sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)
totale dello stato patrimoniale: venti milioni  di  euro;  b)  ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero   medio   dei   dipendenti   occupati   durante   l'esercizio:
duecentocinquanta; 
    h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e
degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi  degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e
coordinamento di una societa', di un ente o di  una  persona  fisica,
sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine
si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto
al  consolidamento  dei  loro  bilanci;  2)  siano  sottoposte   alla
direzione  e  coordinamento  di  una  societa'  o  ente  le  societa'
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a  controllo
congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita'  di
direzione e coordinamento. 
    i) «gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione»:  i  gruppi  di
imprese composti da un'impresa madre e imprese  figlie  da  includere
nel bilancio consolidato, che rispettano i  limiti  numerici  di  cui
all'articolo 3, paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    l) «parti correlate»: per parti correlate ai  fini  del  presente
codice si intendono quelle indicate come tali nel  Regolamento  della
Consob in materia di operazioni con parti correlate; 
    m) «centro degli interessi principali del  debitore»  (COMI):  il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi; 
    n) «albo dei gestori della crisi  e  insolvenza  delle  imprese»:
l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e  disciplinato
dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono,
anche  in  forma  associata  o  societaria,  funzioni  di   gestione,
supervisione o controllo nell'ambito delle procedure  di  regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; 
    o) «professionista indipendente»:  il  professionista  incaricato
dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione  della
crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1)
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle
imprese, nonche' nel registro  dei  revisori  legali;  2)  essere  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non  essere  legato  all'impresa  o  ad  altre  parti  interessate
all'operazione di regolazione  della  crisi  da  rapporti  di  natura
personale o professionale; il professionista  ed  i  soggetti  con  i
quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono
aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni   attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,  ne'  essere  stati
membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa,  ne'
aver posseduto partecipazioni in essa; 
    p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei  creditori  possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    q) «misure  cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari  emessi  dal
giudice  competente  a  tutela  del  patrimonio  o  dell'impresa  del
debitore,  che  appaiano  secondo  le  circostanze  piu'  idonei   ad
assicurare  provvisoriamente   gli   effetti   delle   procedure   di
regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
    r)  «classe  di  creditori»:  insieme  di  creditori  che   hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
    s) «domicilio digitale»: il  domicilio  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    t)   OCC:   organismi   di   composizione    delle    crisi    da
sovraindebitamento  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro   della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive  modificazioni,
che svolgono i compiti  di  composizione  assistita  della  crisi  da
sovraindebitamento previsti dal presente codice; 
    u) OCRI: gli organismi di  composizione  della  crisi  d'impresa,
disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno
il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire  la  fase
dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la  fase
della composizione assistita della crisi. 

Capo II
Principi generali
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

                               Art. 3 
 
 
                         Doveri del debitore 
 
    1. L'imprenditore  individuale  deve  adottare  misure  idonee  a
rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere  senza  indugio
le iniziative necessarie a farvi fronte. 
    2.   L'imprenditore   collettivo   deve   adottare   un   assetto
organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile,
ai  fini  della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi   e
dell'assunzione di idonee iniziative. 
                               Art. 4 
 
 
                         Doveri delle parti 
 
    1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  e  durante  le  trattative  che  le
precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza. 
    2. In particolare, il debitore ha il dovere di: 
    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e
trasparente, fornendo ai creditori tutte le  informazioni  necessarie
ed  appropriate  allo  strumento  di  regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza prescelto; 
    b) assumere tempestivamente  le  iniziative  idonee  alla  rapida
definizione della procedura, anche al  fine  di  non  pregiudicare  i
diritti dei creditori; 
    c) gestire il patrimonio o  l'impresa  durante  la  procedura  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse  prioritario
dei creditori. 
    3. I creditori hanno il dovere, in  particolare,  di  collaborare
lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure  di
allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
e dell'insolvenza e di rispettare  l'obbligo  di  riservatezza  sulla
situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte  e  sulle
informazioni acquisite. 
                               Art. 5 
 
 
            Doveri e prerogative delle autorita' preposte 
 
    1. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle
procedure di  allerta  e  composizione  assistita  della  crisi,  ivi
compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono  tenuti
all'obbligo  di  riservatezza  su  tutte  le  informazioni  acquisite
nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per  ragione  del  loro
ufficio. 
    2. Tutte le nomine dei professionisti  effettuate  dall'autorita'
giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere  improntate
a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente  del
tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente  della
sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione   delle   procedure   di
regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza  dei
suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante  l'adozione  di
protocolli condivisi con i giudici della sezione. 
    3.  Le  controversie  in  cui  e'  parte   un   organo   nominato
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e'  aperta
una procedura di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  sono
trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al
presidente della corte d'appello i dati relativi  al  numero  e  alla
durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni  adottate
per assicurarne la celere  trattazione.  Il  presidente  della  corte
d'appello ne da'  atto  nella  relazione  sull'amministrazione  della
giustizia. 
    4. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle
procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono
essere tenuti a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e
delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni,  ne'
davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice  di  procedura
penale e le garanzie previste per  il  difensore  dalle  disposizioni
dell'articolo  103  del  codice  di  procedura   penale   in   quanto
compatibili. 

Sezione II
Economicita' delle procedure

                               Art. 6 
 
 
                    Prededucibilita' dei crediti 
 
    1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla  legge,
sono prededucibili: 
    a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni  rese
dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al  capo
II del titolo II e dall'organismo  di  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento; 
    b) i crediti professionali sorti in  funzione  della  domanda  di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti  e  per  la
richiesta delle misure protettive, nei limiti  del  75%  del  credito
accertato e a condizione che gli accordi siano omologati; 
    c) i crediti professionali sorti in funzione della  presentazione
della domanda di concordato preventivo  nonche'  del  deposito  della
relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75%  del
credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47; 
    d) i crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali
per  la  gestione  del  patrimonio  del  debitore,  la  continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti  e  le
prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 
    2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive
procedure esecutive o concorsuali. 
    3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni
rese su incarico conferito  dal  debitore  durante  le  procedure  di
allerta e composizione  assistita  della  crisi  a  soggetti  diversi
dall'OCRI. 

Sezione III
Principi di carattere processuale

                               Art. 7 
 
 
Trattazione unitaria delle  domande  di  regolazione  della  crisi  o
                           dell'insolvenza 
 
    1.  Le  domande  dirette   alla   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza  sono  trattate  in  via  d'urgenza  e  in  un  unico
procedimento; a tal fine  ogni  domanda  sopravvenuta  va  riunita  a
quella gia' pendente. 
    2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale  tratta
in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o  l'insolvenza
con  strumenti  diversi  dalla  liquidazione   giudiziale   o   dalla
liquidazione  controllata,   a   condizione   che   nel   piano   sia
espressamente indicata la  convenienza  per  i  creditori  e  che  la
domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. 
    3. Oltre che  nei  casi  di  conversione  previsti  dal  presente
codice, il tribunale procede, su istanza  dei  soggetti  legittimati,
all'apertura della liquidazione giudiziale quando  eventuali  domande
alternative di  regolazione  della  crisi  non  sono  accolte  ed  e'
accertato lo stato di  insolvenza.  Allo  stesso  modo  il  tribunale
procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai  sensi
dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2. 
                               Art. 8 
 
 
               Durata massima delle misure protettive 
 
    1.  La  durata  complessiva  delle  misure  protettive  non  puo'
superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi,  inclusi
eventuali rinnovi o proroghe. 
                               Art. 9 
 
 
         Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale 
 
    1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della
legge  7  ottobre  1969,  n.742  non  si  applica   ai   procedimenti
disciplinati  dal  presente  codice,  salvo  che  esso  non  disponga
diversamente. 
    2. Salvi i  casi  in  cui  non  sia  previsto  altrimenti,  nelle
procedure  disciplinate  dal  presente  codice,  il  patrocinio   del
difensore e' obbligatorio. 
                               Art. 10 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
 
    1. Le comunicazioni poste a  carico  degli  organi  di  gestione,
controllo o assistenza  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
codice  sono  effettuate  con  modalita'  telematiche  al   domicilio
digitale risultante dall'Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene. 
    2. Gli organi di cui al  comma  1  attivano,  dandone  tempestiva
comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da  utilizzare
esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: 
    a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che  non  hanno
l'obbligo di munirsene; 
    b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; 
    c) al debitore e al legale rappresentante della societa'  o  ente
sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice. 
    3. Le comunicazioni ai soggetti per  i  quali  la  legge  prevede
l'obbligo di munirsi  di  un  domicilio  digitale  e  che  non  hanno
provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono  eseguite  esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse  modalita'
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause
imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo
si applicano anche ai soggetti cui e' stato  assegnato  un  domicilio
digitale ai sensi del comma 2. 
    4. Per  tutta  la  durata  della  procedura  e  per  i  due  anni
successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1  sono
tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti. 
    5.  Ai  fini  della  validita'  ed   efficacia   delle   predette
comunicazioni, alla posta elettronica certificata  e'  equiparato  il
servizio di recapito certificato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
1-ter, del codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal
comma 2 sono a carico della massa. 

Sezione IV
Giurisdizione internazionale

                               Art. 11 
 
 
                  Attribuzione della giurisdizione 
 
    1. Fatte salve  le  convenzioni  internazionali  e  la  normativa
dell'Unione europea,  la  giurisdizione  italiana  sulla  domanda  di
apertura  di  una  procedura  per  la  regolazione  della   crisi   o
dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando  il
debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una
dipendenza. 
    2. Avverso il provvedimento  di  apertura  di  una  procedura  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza e' ammessa impugnazione per
difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse.  Si  applica
il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il  ricorso
per cassazione. 
    3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per
le azioni che derivano direttamente dalla procedura. 

Titolo II
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Capo I
Strumenti di allerta

                               Art. 12 
 
 
              Nozione, effetti e ambito di applicazione 
 
    1.  Costituiscono  strumenti   di   allerta   gli   obblighi   di
segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli  articoli  14  e
15, finalizzati,  unitamente  agli  obblighi  organizzativi  posti  a
carico  dell'imprenditore  dal   codice   civile,   alla   tempestiva
rilevazione degli indizi di  crisi  dell'impresa  ed  alla  sollecita
adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione. 
    2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche  prima  della  sua
attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione  assistita
della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale  dinanzi
all'OCRI. 
    3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti
di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da  parte  del
debitore dell'istanza di composizione assistita della  crisi  di  cui
all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione  dei
contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni,
ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i  patti
contrari. 
    4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono
attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi  imprese,  i  gruppi  di
imprese di rilevante dimensione, le societa' con  azioni  quotate  in
mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura  rilevante
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Regolamento  della   Commissione
nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  -  Consob  concernente  la
disciplina degli emittenti. 
    5. Sono altresi' escluse  dall'applicazione  degli  strumenti  di
allerta: 
    a) le banche, le societa' capogruppo  di  banche  e  le  societa'
componenti il gruppo bancario; 
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; 
    c)  gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli  istituti   di
pagamento; 
    d) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  le  societa'  di
gestione del  risparmio,  le  societa'  di  investimento  a  capitale
variabile  e  fisso,  le   societa'   capogruppo   di   societa'   di
intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo; 
    e) i fondi comuni di investimento, le succursali  di  imprese  di
investimento  e  di  gestori  esteri   di   fondi   di   investimento
alternativi; i depositari centrali; 
    f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153; 
    g) la Cassa depositi  e  prestiti  di  cui  al  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326; 
    h) i fondi pensione; 
    i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209. 
    l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  di  cui
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'  fiduciarie,
le societa'  fiduciarie  e  di  revisione  e  gli  enti  di  gestione
fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre  1939,  n.  1966;  le
societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5  giugno  1986,  n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  agosto  1986,  n.
430; le societa' fiduciarie di cui  all'articolo  60,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 
    6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure
premiali previste dall'articolo 25, se  ricorrono  le  condizioni  di
tempestivita' previste dall'articolo 24. 
    7. Gli strumenti di  allerta  si  applicano  anche  alle  imprese
agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura
organizzativa, ferma la competenza dell'OCC  per  la  gestione  della
fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui  agli  articoli
14 e 15 ovvero alla istanza del debitore  di  composizione  assistita
della crisi. 
    8. Per le imprese soggette a liquidazione  coatta  amministrativa
diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e
di  composizione  assistita  della  crisi  e'  integrato   ai   sensi
dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b). 
    9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della  crisi
e dell'insolvenza disciplinate dal presente  codice  fa  cessare  gli
obblighi  di  segnalazione  di  cui  gli  articoli  14  e  15  e,  se
sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta  e  di
composizione assistita della crisi. 
                               Art. 13 
 
 
                       Indicatori della crisi 
 
    1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri  di  carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario,  rapportati  alle  specifiche
caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale  svolta
dal debitore, tenuto conto della data di  costituzione  e  di  inizio
dell'attivita',  rilevabili  attraverso  appositi  indici  che  diano
evidenza della sostenibilita'  dei  debiti  per  almeno  i  sei  mesi
successivi  e  delle  prospettive  di   continuita'   aziendale   per
l'esercizio in corso o, quando la durata  residua  dell'esercizio  al
momento della valutazione e' inferiore a sei mesi,  per  i  sei  mesi
successivi. A questi  fini,  sono  indici  significativi  quelli  che
misurano la  sostenibilita'  degli  oneri  dell'indebitamento  con  i
flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.  Costituiscono  altresi'
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e  significativi,
anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. 
    2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  ed  esperti
contabili,  tenuto  conto  delle   migliori   prassi   nazionali   ed
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in  riferimento
ad ogni tipologia di attivita' economica secondo  le  classificazioni
I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente,
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di  crisi
dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili  elabora  indici  specifici  con  riferimento  alle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI  innovative
di cui al decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  alle  societa'  in
liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici
elaborati sono approvati con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    3. L'impresa che non ritenga adeguati,  in  considerazione  delle
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2  ne
specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di  esercizio
e  indica,  nella  medesima   nota,   gli   indici   idonei   a   far
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di  crisi.  Un
professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali  indici  in
rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione  e'  allegata
alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte
integrante. La dichiarazione, attestata  in  conformita'  al  secondo
periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. 
                               Art. 14 
 
 
     Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 
 
    1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la
societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni,
hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti
costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se
l'assetto  organizzativo  dell'impresa  e'  adeguato,   se   sussiste
l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  e'   il   prevedibile
andamento della gestione, nonche' di  segnalare  immediatamente  allo
stesso organo amministrativo  l'esistenza  di  fondati  indizi  della
crisi. 
    2. La segnalazione deve essere motivata, fatta  per  iscritto,  a
mezzo  posta  elettronica  certificata  o  comunque  con  mezzi   che
assicurino la prova dell'avvenuta  ricezione,  e  deve  contenere  la
fissazione di un congruo termine,  non  superiore  a  trenta  giorni,
entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in  ordine  alle
soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
o inadeguata risposta, ovvero  di  mancata  adozione  nei  successivi
sessanta giorni delle misure  ritenute  necessarie  per  superare  lo
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza  indugio
l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative  determinazioni,
anche in deroga al disposto  dell'articolo  2407,  primo  comma,  del
codice civile quanto all'obbligo di segretezza. 
    3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai  sensi
del comma  1  costituisce  causa  di  esonero  dalla  responsabilita'
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o  azioni
successivamente poste in essere dal predetto organo,  che  non  siano
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione,  a
condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo  del  comma  2,
sia  stata   effettuata   tempestiva   segnalazione   all'OCRI.   Non
costituisce giusta causa  di  revoca  dall'incarico  la  segnalazione
effettuata a norma del presente articolo. 
    4.  Le  banche  e  gli  altri  intermediari  finanziari  di   cui
all'articolo 106  del  testo  unico  bancario,  nel  momento  in  cui
comunicano  al  cliente  variazioni  o  revisioni  o  revoche   degli
affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli  organi  di   controllo
societari, se esistenti. 
                               Art. 15 
 
 
      Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati 
 
    1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due
soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui
crediti  dei  quali  sono  titolari,  per  il   terzo   a   pena   di
inopponibilita' del credito per spese ed  oneri  di  riscossione,  di
dare  avviso  al  debitore,  all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata di cui  siano  in  possesso,  o,  in  mancanza,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   inviata   all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria
ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2  e  che,  se  entro
novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra'  estinto  o
altrimenti  regolarizzato  per  intero  il  proprio  debito  con   le
modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non
risultera' in regola con il pagamento  rateale  del  debito  previsto
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462
o non avra' presentato istanza di composizione assistita della  crisi
o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per  la
segnalazione agli organi di controllo della societa'. 
    2. Ai fini del comma 1, l'esposizione  debitoria  e'  di  importo
rilevante: 
    a) per l'Agenzia delle entrate,  quando  l'ammontare  totale  del
debito scaduto e non  versato  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
risultante dalla comunicazione della liquidazione  periodica  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari  del  medesimo
periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari  risultante
dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente  fino  a
2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000  per  volume  d'affari
risultante  dalla  dichiarazione  modello   IVA   relativa   all'anno
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a  euro  100.000,
per  volume  d'affari  risultante  dalla  dichiarazione  modello  IVA
relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro; 
    b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  quando  il
debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi
previdenziali di ammontare superiore  alla  meta'  di  quelli  dovuti
nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000; 
    c) per l'agente  della  riscossione,  quando  la  sommatoria  dei
crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore
del presente codice, autodichiarati  o  definitivamente  accertati  e
scaduti da oltre novanta giorni superi, per le  imprese  individuali,
la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia  di
euro 1.000.000. 
    3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a)
dall'Agenzia delle entrate,  contestualmente  alla  comunicazione  di
irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle
condizioni di cui al  comma  2,  lettera  b);  c)  dall'agente  della
riscossione, entro sessanta giorni dalla data  di  superamento  delle
soglie di cui al comma 2, lettera c). 
    4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma  1  senza
che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito  o
di averlo  altrimenti  regolarizzato  per  intero  con  le  modalita'
previste dalla legge o di essere in regola con il  pagamento  rateale
previsto dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione  assistita
della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza, i creditori  pubblici  qualificati  di
cui al presente articolo procedono senza  indugio  alla  segnalazione
all'OCRI. La segnalazione e' effettuata  con  modalita'  telematiche,
definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade
dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il
creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI. 
    5. I creditori pubblici qualificati di cui al  presente  articolo
non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il  debitore
documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti
verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma  per  la
gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,  predisposta
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  4
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012,  n.  152,  e
dell'articolo 3  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore  alla  meta'
del debito verso il creditore pubblico qualificato. La  consultazione
della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
    6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente  ai
creditori pubblici qualificati,  un  elenco  nazionale  dei  soggetti
sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le  domande
dagli stessi presentate per la composizione assistita della  crisi  o
per  l'accesso  ad  una  procedura  di  regolazione  della  crisi   o
dell'insolvenza. 
    7. Per l'Agenzia delle entrate,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1
decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito con modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122,
relative  al   primo   trimestre   dell'anno   d'imposta   successivo
all'entrata in vigore del presente codice. 

Capo II
Organismo di composizione della crisi d'impresa

                               Art. 16 
 
 
                                OCRI 
 
    1. L'OCRI e' costituito  presso  ciascuna  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con il compito di  ricevere  le
segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento  di
allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel  procedimento
di composizione assistita della crisi di cui al capo III. 
    2. Le segnalazioni  dei  soggetti  qualificati  e  l'istanza  del
debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso
la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova  la  sede
legale dell'impresa. 
    3.  L'organismo  opera  tramite  il  referente,  individuato  nel
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, o un  suo  delegato,  nonche'  tramite  l'ufficio  del
referente, che puo' essere costituito anche  in  forma  associata  da
diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta  in
volta nominato ai sensi dell'articolo 17. 
    4. Il  referente  assicura  la  tempestivita'  del  procedimento,
vigilando sul rispetto dei termini  da  parte  di  tutti  i  soggetti
coinvolti. 
    5. Le comunicazioni sono effettuate  dall'ufficio  del  referente
mediante posta elettronica certificata. 
                               Art. 17 
 
 
                 Nomina e composizione del collegio 
 
    1. Ricevuta la segnalazione di  cui  agli  articoli  14  e  15  o
l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il  referente
procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione  stessa
agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla  nomina
di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 356 dei quali: 
    a) uno designato dal presidente della  sezione  specializzata  in
materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo  4
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168,  avuto  riguardo  al
luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; 
    b) uno  designato  dal  presidente  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un  suo  delegato,  diverso
dal referente; 
    c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del  settore
di riferimento del debitore, individuato dal  referente,  sentito  il
debitore,  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  trasmesso  annualmente
all'organismo  dalle  associazioni  imprenditoriali   di   categoria;
l'elenco contiene un congruo numero di esperti. 
    2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  devono
pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi  dalla  ricezione
della richiesta. In mancanza, il referente procede alla  designazione
in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate
secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso
della specificita' dell'incarico. 
    3.  La  richiesta  di  designazione  non  deve  contenere   alcun
riferimento   idoneo   all'identificazione   del   debitore,    salva
l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e  delle  dimensioni
dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo
dei ricavi risultanti dal registro delle imprese. 
    4.   Il   referente   cura,   anche   mediante   l'individuazione
dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che  nel  collegio  siano
rappresentate le professionalita' necessarie per  la  gestione  della
crisi sotto il profilo aziendalistico,  contabile  e  legale.  Quando
riscontra la mancanza di uno  dei  profili  necessari  tra  i  membri
designati, provvede con atto motivato alla nomina di un  esperto  che
ne  sia  munito,  sempre  tra  gli  iscritti  al  medesimo  albo,  in
sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b). 
    5. Entro il  giorno  successivo  alla  nomina,  i  professionisti
devono rendere all'organismo, a  pena  di  decadenza,  l'attestazione
della  propria  indipendenza  sulla  base  dei  presupposti  indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3.  I  professionisti
nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente  uniti  in
associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore  del
debitore, ne' essere stati membri degli organi di  amministrazione  o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In
caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla  sostituzione
dell'esperto. 
    6. Quando il referente verifica,  ricevuta  la  segnalazione  dei
soggetti qualificati o l'istanza  del  debitore,  che  si  tratta  di
impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca
il debitore dinanzi all'OCC competente per  territorio  indicato  dal
debitore o in difetto  individuato  sulla  base  di  un  criterio  di
rotazione,  ai  fini  e  dell'eventuale  avvio  del  procedimento  di
composizione assistita della crisi. 
                               Art. 18 
 
 
                       Audizione del debitore 
 
    1.  Entro  quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione   della
segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca  dinanzi  al
collegio nominato ai sensi  dell'articolo  17  il  debitore  medesimo
nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di  controllo,
i componenti di questi ultimi, per l'audizione  in  via  riservata  e
confidenziale. 
    2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che
nomina relatore  se  stesso  o  altro  componente  del  collegio.  Il
relatore  ha  il  compito  di  acquisire  e  riferire  i  dati  e  le
informazioni rilevanti. 
    3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi
di  valutazione  da  questi  forniti  nonche'  dei   dati   e   delle
informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o  che
si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti  di
allerta, dispone  l'archiviazione  delle  segnalazioni  ricevute.  Il
collegio dispone in ogni  caso  l'archiviazione  quando  l'organo  di
controllo  societario,  se  esistente  o,   in   sua   mancanza,   un
professionista  indipendente,  attesta  l'esistenza  di  crediti   di
imposta o di altri crediti  verso  pubbliche  amministrazioni  per  i
quali sono decorsi  novanta  giorni  dalla  messa  in  mora,  per  un
ammontare complessivo che, portato in  compensazione  con  i  debiti,
determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15,
comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati
i documenti  relativi  ai  crediti.  L'attestazione  ed  i  documenti
allegati sono e' utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI.
Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti  che
hanno effettuato la segnalazione. 
    4. Quando il collegio rileva l'esistenza della  crisi,  individua
con il debitore le possibili misure per  porvi  rimedio  e  fissa  il
termine  entro  il  quale  il  debitore  deve  riferire  sulla   loro
attuazione. 
    5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo  scadere  del
termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa  con  breve
relazione scritta il referente, che ne  da'  immediata  comunicazione
agli autori delle segnalazioni. 
    6.  Dell'eventuale  presentazione  dell'istanza  di  composizione
assistita della crisi da parte del debitore, ai  sensi  dell'articolo
19, il referente da' notizia ai  soggetti  qualificati  di  cui  agli
articoli  14  e  15  che  non  abbiano  effettuato  la  segnalazione,
avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per
tutta la durata del procedimento. 

Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi

                               Art. 19 
 
 
                      Composizione della crisi 
 
    1.  Su  istanza   del   debitore,   formulata   anche   all'esito
dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa  un  termine
non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per  la
ricerca  di  una  soluzione  concordata  della  crisi   dell'impresa,
incaricando il relatore di seguire le trattative. 
    2.  Il  collegio  procede  nel  piu'  breve  tempo  possibile  ad
acquisire dal debitore, o  su  sua  richiesta  a  predisporre,  anche
mediante suddivisione dei compiti tra i suoi  componenti  sulla  base
delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria  dell'impresa,
nonche' un elenco dei creditori e dei titolari  di  diritti  reali  o
personali, con indicazione dei rispettivi crediti e  delle  eventuali
cause di prelazione. 
    3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda  di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di  apertura
del concordato preventivo, il  collegio  procede,  su  richiesta  del
debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali. 
    4. L'accordo  con  i  creditori  deve  avere  forma  scritta,  e'
depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi
da coloro che lo hanno sottoscritto.  L'accordo  produce  gli  stessi
effetti degli accordi che danno  esecuzione  al  piano  attestato  di
risanamento e, su richiesta  del  debitore  e  con  il  consenso  dei
creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese. 
                               Art. 20 
 
 
                          Misure protettive 
 
    1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il  debitore  che  ha
presentato istanza per  la  soluzione  concordata  della  crisi  puo'
chiedere alla sezione specializzata in  materia  di  imprese  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.168,
individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo,
avuto riguardo al luogo in cui si trova  la  sede   dell'impresa,  le
misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative  in
corso. 
    2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55  in  quanto
compatibili.  Il  tribunale  puo'  sentire  i  soggetti  che  abbiano
effettuato la segnalazione  o  il  presidente  del  collegio  di  cui
all'articolo 17. 
    3. La durata iniziale delle misure  protettive  non  puo'  essere
superiore a tre mesi e puo' essere prorogata  anche  piu'  volte,  su
istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19,
comma  1,  a  condizione   che   siano   stati   compiuti   progressi
significativi  nelle  trattative  tali  da   rendere   probabile   il
raggiungimento  dell'accordo,  su  conforme  attestazione  resa   dal
collegio di cui all'articolo 17. 
    4. Durante il procedimento di composizione assistita della  crisi
di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore  puo'
chiedere al giudice competente  ai  sensi  del  comma  1,  che  siano
disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e
2482-ter del codice civile, e la  non  operativita'  della  causa  di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale  di  cui  agli  articoli  2484,  primo  comma,   n.   4),   e
2545-duodecies  del  codice  civile.  Su  istanza  del  debitore,  il
provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese. 
    5. Le misure concesse possono essere revocate  in  ogni  momento,
anche d'ufficio, se risultano commessi atti di  frode  nei  confronti
dei creditori o se il collegio di  cui  all'articolo  17  segnala  al
giudice competente che non e' possibile addivenire  a  una  soluzione
concordata della crisi o che  non  vi  sono  significativi  progressi
nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi. 
                               Art. 21 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
    1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19,  comma  1,
non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e  permane
una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il
debitore a presentare domanda  di  accesso  ad  una  delle  procedure
previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 
    2.  Il  debitore  puo'  utilizzare  la  documentazione   di   cui
all'articolo 19, commi 2 e 3. 
    3. Della conclusione negativa del  procedimento  di  composizione
assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione  ai  soggetti  di  cui
agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 
    4. Gli atti relativi al procedimento e  i  documenti  prodotti  o
acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente
nell'ambito della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  o  di  un
procedimento penale. 
                               Art. 22 
 
 
                 Segnalazione al pubblico ministero 
 
    1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione
non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia
stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui  all'articolo  18,
comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso
ad una procedura di regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  nel
termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se
ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza  di
uno stato di  insolvenza  del  debitore,  lo  segnala  con  relazione
motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso
il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con  atto  redatto
secondo   la   normativa   anche   regolamentare    concernente    la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. 
    2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata  la  notizia  di
insolvenza,  esercita  tempestivamente,  e  comunque  entro  sessanta
giorni dalla sua ricezione,  l'iniziativa  di  cui  all'articolo  38,
comma 1. 
                               Art. 23 
 
 
                      Liquidazione del compenso 
 
    1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato  con  l'imprenditore,
e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente,
dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per  l'eventuale
procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno
in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. 

Capo IV
Misure premiali

                               Art. 24 
 
 
                    Tempestivita' dell'iniziativa 
 
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  premiali  di  cui
all'articolo  25,  l'iniziativa  del  debitore  volta   a   prevenire
l'aggravarsi della crisi  non  e'  tempestiva  se  egli  propone  una
domanda di accesso ad  una  delle  procedure  regolate  dal  presente
codice oltre  il  termine  di  sei  mesi,  ovvero  l'istanza  di  cui
all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere  da  quando
si verifica, alternativamente: 
    a) l'esistenza di  debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno
sessanta  giorni  per  un  ammontare   pari   ad   oltre   la   meta'
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
    b) l'esistenza  di  debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno
centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti  non
scaduti; 
    c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per
oltre tre mesi, degli indici elaborati  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 2 e 3. 
    2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio  di  cui
all'articolo 17 attesta l'esistenza dei  requisiti  di  tempestivita'
previsti dal presente articolo. 
                               Art. 25 
 
 
                           Misure premiali 
 
    1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva
a norma dell'articolo 24 e  che  ne  ha  seguito  in  buona  fede  le
indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo
articolo domanda di accesso a una delle procedure  regolatrici  della
crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non  sia  stata
in seguito dichiarata inammissibile,  sono  riconosciuti  i  seguenti
benefici, cumulabili tra loro: 
    a) durante la procedura di composizione assistita della  crisi  e
sino alla sua conclusione  gli  interessi  che  maturano  sui  debiti
tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; 
    b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che  le  irroga  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1,  o  della
domanda di accesso ad una procedura  di  regolazione  della  crisi  o
dell'insolvenza; 
    c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della
procedura di composizione assistita della crisi  sono  ridotti  della
meta'  nella  eventuale  procedura  di  regolazione  della  crisi   o
dell'insolvenza successivamente aperta; 
    d)  la  proroga  del  termine  fissato  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo  44  per  il  deposito  della  proposta  di  concordato
preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e'  pari  al
doppio di quella che ordinariamente il  giudice  puo'  concedere,  se
l'organismo di composizione  della  crisi  non  ha  dato  notizia  di
insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; 
    e) la proposta di concordato preventivo in continuita'  aziendale
concorrente con quella da lui presentata non  e'  ammissibile  se  il
professionista  incaricato  attesta  che  la  proposta  del  debitore
assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura  non
inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti. 
    2. Quando, nei reati di cui agli articoli  322,  323,  325,  328,
329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere  a)  e  b),  limitatamente
alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il
danno cagionato e' di speciale  tenuita',  non  e'  punibile  chi  ha
tempestivamente presentato l'istanza  all'organismo  di  composizione
assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di  accesso  a  una
delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza  di  cui
al presente codice se, a  seguito  delle  stesse,  viene  aperta  una
procedura di  liquidazione  giudiziale  o  di  concordato  preventivo
ovvero viene omologato un accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti.
Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per  chi
ha presentato l'istanza o la domanda la pena  e'  ridotta  fino  alla
meta' quando, alla data di apertura della  procedura  di  regolazione
della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo  inventariato  o
offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un  quinto
dell'ammontare  dei  debiti  chirografari  e,  comunque,   il   danno
complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro. 

Titolo III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Capo I
Giurisdizione

                               Art. 26 
 
 
                       Giurisdizione italiana 
 
    1. L'imprenditore che ha all'estero  il  centro  degli  interessi
principali, puo' essere assoggettato ad una procedura di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche  se  e'
stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha  una  dipendenza
in Italia. 
    2.  Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi   principali
all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se
e' avvenuto  nell'anno  antecedente  il  deposito  della  domanda  di
regolazione concordata della crisi o della insolvenza o  di  apertura
della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di
composizione assistita della crisi, se anteriore. 
    3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la  normativa
dell'Unione europea. 
    4.  Il  tribunale,  quando  apre  una  procedura  di   insolvenza
transfrontaliera  ai  sensi  del  regolamento   (UE)   2015/848   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la
procedura e' principale, secondaria o territoriale. 

Capo II
Competenza

                               Art. 27 
 
 
               Competenza per materia e per territorio 
 
    1.  Per   i   procedimenti   di   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza e le  controversie  che  ne  derivano  relativi  alle
imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi  di  imprese  di
rilevante dimensione e' competente il tribunale  sede  delle  sezioni
specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede  della  sezione
specializzata  in  materia  di  imprese  e'   individuato   a   norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto
riguardo al luogo in cui il debitore ha  il  centro  degli  interessi
principali. 
    2.  Per   i   procedimenti   di   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie
che ne derivano e' competente il tribunale  nel  cui  circondario  il
debitore ha il centro degli interessi principali. 
    3. Il centro degli interessi principali del debitore  si  presume
coincidente: 
    a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede
legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza,  con  la
sede effettiva dell'attivita' abituale; 
    b) per la persona fisica non esercente attivita'  d'impresa,  con
la residenza o il  domicilio  e,  se  questi  sono  sconosciuti,  con
l'ultima dimora nota o, in mancanza, con  il  luogo  di  nascita.  Se
questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma; 
    c) per la persona giuridica  e  gli  enti,  anche  non  esercenti
attivita' impresa, con la sede legale risultante dal  registro  delle
imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale
o, se sconosciuta, secondo quanto  previsto  nella  lettera  b),  con
riguardo al legale rappresentante. 
                               Art. 28 
 
 
         Trasferimento del centro degli interessi principali 
 
    1. Il trasferimento del centro  degli  interessi  principali  non
rileva ai fini  della  competenza  quando  e'  intervenuto  nell'anno
antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della
crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione  giudiziale
ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita  della
crisi, se anteriore. 
                               Art. 29 
 
 
                            Incompetenza 
 
    1.  Il   tribunale   decide   con   ordinanza   quando   dichiara
l'incompetenza.  L'ordinanza  e'  trasmessa  in  copia  al  tribunale
dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento. 
    2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede  d'ufficio
il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice  di
procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento  pendente,
dandone comunicazione alle parti. 
    3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio  di
cui all'articolo 51, il  reclamo,  per  le  questioni  diverse  dalla
competenza, e' riassunto, a norma  dell'articolo  50  del  codice  di
procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. 
                               Art. 30 
 
 
                  Conflitto positivo di competenza 
 
    1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza
e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al
tribunale competente che si e' pronunciato per primo. 
    2. Il tribunale che si e'  pronunciato  successivamente,  se  non
richiede  d'ufficio   il   regolamento   di   competenza   ai   sensi
dell'articolo  45  del  codice  di  procedura  civile,   dispone   la
trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile. 
                               Art. 31 
 
 
                       Salvezza degli effetti 
 
    1. A seguito del trasferimento del procedimento da  un  tribunale
all'altro  restano  salvi  gli  effetti  degli  atti   compiuti   nel
procedimento davanti al giudice incompetente. 
                               Art. 32 
 
 
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di
                            liquidazione 
 
    1. Il tribunale che ha aperto le  procedure  di  liquidazione  e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,  qualunque
ne sia il valore. 
    2. Nei giudizi che  derivano  dall'apertura  delle  procedure  di
liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il  giudice,
anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di  non  oltre  trenta
giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice  competente
ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina  la
cancellazione della causa dal ruolo. 

Capo III
Cessazione dell'attivita' del debitore

                               Art. 33 
 
 
                      Cessazione dell'attivita' 
 
    1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta  entro  un  anno
dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza  si  e'
manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. 
    2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con
la cancellazione dal registro delle imprese e, se non  iscritti,  dal
momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione  stessa.  E'
obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo  del  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,   o   di   posta
elettronica  certificata  comunicato   all'INI-PEC,   per   un   anno
decorrente dalla cancellazione. 
    3. In caso di impresa individuale o di cancellazione  di  ufficio
degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque  salva  la  facolta'
per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento
dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui  decorre  il  termine
del comma 1. 
    4. La domanda di accesso alla procedura di concordato  preventivo
o di  omologazione  degli  accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti
presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e'
inammissibile. 
                               Art. 34 
 
 
     Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto 
 
    1. L'apertura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  nei
confronti  del  debitore  defunto  puo'  essere   dichiarata   quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33. 
    2.  L'erede  puo'  chiedere   l'apertura   della   procedura   di
liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del  debitore  defunto,  se
dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il
suo patrimonio. 
    3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di  liquidazione
giudiziale  non  e'  soggetto  agli  obblighi   di   deposito   della
documentazione di cui all'articolo  39,  salva  una  relazione  sulla
situazione economico-patrimoniale aggiornata. 
    4. Con l'apertura della  procedura  di  liquidazione  cessano  di
diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori
del defunto a norma del codice civile. 
                               Art. 35 
 
 
                         Morte del debitore 
 
    1. Se il  debitore  muore  dopo  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli  eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 
    2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti  di
quello che e' designato come rappresentante. In mancanza  di  accordo
sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi
provvede il giudice delegato. 
                               Art. 36 
 
 
Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva 
 
    1. Nel caso previsto dall'articolo  528  del  codice  civile,  la
procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita'  giacente
e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642  dello  stesso
codice. 

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione I
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

                               Art. 37 
 
 
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi  o
                           dell'insolvenza 
 
    1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della  crisi
o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 
    2. La  domanda  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  e'
proposta con ricorso del debitore, degli  organi  e  delle  autorita'
amministrative  che  hanno  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero. 
                               Art. 38 
 
 
                  Iniziativa del pubblico ministero 
 
    1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza
di uno stato di insolvenza. 
    2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel  corso  di
un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 
                               Art. 39 
 
 
Obblighi  del  debitore  che  chiede  l'accesso   a   una   procedura
              regolatrice della crisi o dell'insolvenza 
 
    1. Il debitore che chiede l'accesso  a  una  delle  procedure  di
regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  deposita   presso   il
tribunale  le  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   le
dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni
precedenti ovvero l'intera esistenza  dell'impresa  o  dell'attivita'
economica o professionale, se questa ha avuto una  minore  durata,  i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve  inoltre  depositare,
anche in formato digitale, una relazione sulla situazione  economica,
patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei  creditori  e
l'indicazione dei rispettivi crediti e  delle  cause  di  prelazione,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali  e  personali
su cose in suo possesso e  l'indicazione  delle  cose  stesse  e  del
titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione  sui  debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi. 
    2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa  degli
atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  nel   quinquennio
anteriore. 
    3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini  di
cui all'articolo 44,  comma  1,  lettera  a),  il  debitore  deposita
unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione  del
bilancio, le dichiarazioni dei redditi  concernenti  i  tre  esercizi
precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con  l'indicazione  dei
rispettivi  crediti  e  delle  cause   di   prelazione.   L'ulteriore
documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve  essere  depositata  nel
termine assegnato  dal  tribunale  ai  sensi  dell'art.44,  comma  1,
lettera a). 

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

                               Art. 40 
 
 
                  Domanda di accesso alla procedura 
 
    1. Il  procedimento  per  l'accesso  a  una  delle  procedure  di
regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza  si  svolge  dinanzi  al
tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla
presente sezione. 
    2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto,  le
ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  ed  e'  sottoscritto  dal
difensore munito di procura. 
    3. La  domanda  del  debitore,  entro  il  giorno  successivo  al
deposito, e' comunicata dal cancelliere al  registro  delle  imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda
contiene  la  richiesta  di  misure   protettive   il   conservatore,
nell'eseguire l'iscrizione, ne  fa  espressa  menzione.  La  domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero. 
    4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il  debitore  puo'
stare in giudizio personalmente. 
    5. In caso di domanda proposta da un  creditore,  da  coloro  che
hanno funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'impresa  o  dal
pubblico ministero, il ricorso e il decreto  di  convocazione  devono
essere notificati, a cura dell'ufficio,  all'indirizzo  del  servizio
elettronico  di  recapito  certificato   qualificato   o   di   posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e'  trasmesso  con  modalita'  telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 
    6.  Quando  la  notificazione  a  mezzo  di   posta   elettronica
certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o  non  ha  esito
positivo per causa  imputabile  al  destinatario,  il  ricorso  e  il
decreto sono notificati senza  indugio,  a  cura  della  cancelleria,
mediante  il  loro  inserimento  nell'area  web  riservata  ai  sensi
dell'articolo 359. La notificazione si  ha  per  eseguita  nel  terzo
giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento. 
    7. Quando la notificazione non risulta possibile o non  ha  esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario,  la  notifica,  a
cura del ricorrente, si esegue  esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese o, per i soggetti non  iscritti  nel  registro
delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non  puo'
essere compiuta con queste  modalita',  si  esegue  con  il  deposito
dell'atto nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel
registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti  non
iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento  del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a  munirsi  del
domicilio digitale, del  deposito  e'  data  notizia  anche  mediante
affissione  dell'avviso  in  busta  chiusa  e  sigillata  alla  porta
dell'abitazione o dell'ufficio  e  per  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
                               Art. 41 
 
 
      Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale 
 
    1.  Il  tribunale  con  decreto  convoca  le  parti   non   oltre
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 
    2.  Tra  la  data  della  notifica  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 
    3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati  dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui  delegato  con
decreto motivato, se ricorrono particolari  ragioni  di  urgenza.  In
tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato
puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione  dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,  omessa
ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. 
    4. Il  decreto  fissa  un  termine  fino  a  sette  giorni  prima
dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel
caso  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3.  Il  debitore   nel
costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39. 
    5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre  la
domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa
non venga rimessa al collegio per la decisione. 
    6. Il tribunale puo' delegare  al  giudice  relatore  l'audizione
delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione
ed all'espletamento dei mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti  d'ufficio.  Il  giudice  puo'  disporre  la   raccolta   di
informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri. 
                               Art. 42 
 
 
Istruttoria  sui  debiti  risultanti  dai   pubblici   registri   nei
    procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale  o  del
    concordato preventivo 
 
    1. Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  a  seguito  della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale  o  del  concordato
preventivo,  la   cancelleria   acquisisce,   mediante   collegamento
telematico diretto  alle  banche  dati  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e  del  Registro  delle
imprese, i dati  e  i  documenti  relativi  al  debitore  individuati
all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo. 
    2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista  efficacia,  la
cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e  documenti  indicati
al comma 1 mediante richiesta  inoltrata  tramite  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 43 
 
 
                        Rinuncia alla domanda 
 
    1. In caso di rinuncia alla domanda di  cui  all'articolo  40  il
procedimento si  estingue.  E'  fatta  salva  la  legittimazione  del
pubblico ministero intervenuto. 
    2. Sull'estinzione il  tribunale  provvede  con  decreto  e,  nel
dichiarare l'estinzione, puo' condannare la  parte  che  vi  ha  dato
causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 
    3. Quando  la  domanda  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
imprese,  il  cancelliere  comunica  immediatamente  il  decreto   di
estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da  effettuarsi
entro il giorno successivo. 
                               Art. 44 
 
 
Accesso al concordato preventivo e  al  giudizio  per  l'omologazione
    degli accordi di ristrutturazione 
 
    1. Il tribunale, su  domanda  del  debitore  di  accedere  a  una
procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: 
    a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e  sessanta
giorni,  prorogabile  su  istanza  del  debitore   in   presenza   di
giustificati motivi e in assenza  di  domande  per  l'apertura  della
liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale
il debitore deposita la proposta  di  concordato  preventivo  con  il
piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e  la
documentazione di cui all'art. 39, comma 1,  oppure  gli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti; 
    b) nel caso di domanda di accesso alla  procedura  di  concordato
preventivo nomina un commissario giudiziale,  disponendo  che  questi
riferisca immediatamente al  tribunale  su  ogni  atto  di  frode  ai
creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  circostanza  o
condotta del debitore tali da  pregiudicare  una  soluzione  efficace
della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); 
    c) dispone gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e  all'attivita'  compiuta  ai
fini della  predisposizione  della  proposta  e  del  piano,  che  il
debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e  sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del  termine
fissato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a).  Con   la   medesima
periodicita', il debitore deposita  una  relazione  sulla  situazione
patrimoniale,  economica  e  finanziaria   che,   entro   il   giorno
successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su  richiesta  del
cancelliere; 
    d) in caso  di  nomina  del  commissario  giudiziale,  ordina  al
debitore il versamento, entro un termine perentorio non  superiore  a
dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura
necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del  comma
1, lettera a); 
    e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento,  a  cura  del
cancelliere, nel registro delle imprese. 
    2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del
pubblico ministero, con decreto non soggetto a  reclamo,  sentiti  il
debitore ed i creditori che hanno  proposto  ricorso  per  l'apertura
della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale
al  contraddittorio,  revoca  il  provvedimento  di  concessione  dei
termini quando accerta una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b) o quando vi  e'  stata  grave  violazione  degli  obblighi
informativi di cui al comma 1,  lettera  c).  Nello  stesso  modo  il
tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I termini di cui al comma 1, lettere a),  c)  e  d)  non  sono
soggetti a sospensione feriale dei termini. 
    4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione  di
accordi di ristrutturazione, la  nomina  del  commissario  giudiziale
deve essere disposta in presenza di istanze  per  la  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale. 
    5. Per le societa', la domanda  di  omologazione  di  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e la  domanda  di  concordato  preventivo
devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. 
    6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati  nel
registro delle  imprese  e  acquistano  efficacia  dal  giorno  della
pubblicazione. 
                               Art. 45 
 
 
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini 
 
    1. Entro il giorno successivo  al  deposito  in  cancelleria,  il
decreto di  concessione  dei  termini  per  l'accesso  al  concordato
preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al  debitore,  al
pubblico ministero e ai  richiedenti  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale. 
    2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso  per  estratto  a
cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese  ai  fini
della sua iscrizione, da  effettuarsi  entro  il  giorno  successivo.
L'estratto contiene il nome  del  debitore,  il  nome  dell'eventuale
commissario, il dispositivo e la data del deposito.  L'iscrizione  e'
effettuata  presso  l'ufficio  del   registro   delle   imprese   ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce  dalla  sede
effettiva,  anche  presso  quello  corrispondente  al  luogo  ove  la
procedura e' stata aperta. 
                               Art. 46 
 
 
      Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 
 
    1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di
apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere  gli  atti
urgenti di straordinaria amministrazione  previa  autorizzazione  del
tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il
tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma
1. 
    2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni  sul
contenuto  del  piano.   Il   tribunale   puo'   assumere   ulteriori
informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere  del  commissario
giudiziale, se nominato. 
    3.   Successivamente   al   decreto   di    apertura    e    fino
all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il  giudice
delegato. 
    4. I crediti di terzi sorti per  effetto  degli  atti  legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili. 
    5. I creditori non possono acquisire diritti  di  prelazione  con
efficacia  rispetto  ai  creditori  concorrenti,  salvo  che  vi  sia
l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche  giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione
nel registro delle imprese della domanda di accesso  sono  inefficaci
rispetto ai creditori anteriori. 
                               Art. 47 
 
 
                 Apertura del concordato preventivo 
 
    1.  A  seguito  del  deposito  del  piano  e  della  proposta  di
concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' giuridica della
proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito,  se  non
disponga  gia'  di  tutti  gli  elementi  necessari,  il  parere  del
commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44,  comma  1,
lettera b), con decreto: 
    a) nomina il giudice delegato; 
    b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; 
    c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita'
del passivo e  alla  necessita'  di  assicurare  la  tempestivita'  e
l'efficacia  della  procedura,  la  data  iniziale   e   finale   per
l'espressione  del  voto  dei  creditori,  con  modalita'  idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione,  anche
utilizzando  le  strutture  informatiche  messe  a  disposizione   da
soggetti  terzi  e  fissa  il  termine  per  la   comunicazione   del
provvedimento ai creditori; 
    d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici  giorni,
entro il quale il debitore  deve  depositare  nella  cancelleria  del
tribunale la somma, ulteriore rispetto  a  quella  versata  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al  50  per  cento  delle
spese che si presumono necessarie per l'intera  procedura  ovvero  la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che
sia determinata dal tribunale. 
    2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai  sensi  dell'articolo
45. 
    3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle  condizioni  di
ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore,
i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione
giudiziale ed il pubblico ministero, con  decreto  motivato  dichiara
inammissibile  la  proposta  e,  su  ricorso  di  uno  dei   soggetti
legittimati, dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale. 
    4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte
di appello nel termine di quindici  giorni  dalla  comunicazione.  La
corte di appello, sentite le parti, provvede in camera  di  consiglio
con decreto motivato.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 
    5. La domanda puo' essere  riproposta,  decorso  il  termine  per
proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. 
                               Art. 48 
 
 
Omologazione  del  concordato   preventivo   e   degli   accordi   di
                     ristrutturazione dei debiti 
 
    1.  Se  il  concordato  e'  stato  approvato  dai  creditori,  il
tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione
delle  parti  e  del  commissario  giudiziale,  disponendo   che   il
provvedimento  sia  iscritto  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce
dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio  del  luogo  in  cui  la
procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 
    2. Le opposizioni  dei  creditori  dissenzienti  e  di  qualsiasi
interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine
perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il  commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere  almeno  cinque
giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a
due giorni prima dell'udienza. 
    3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura,  l'esito
della votazione,  l'ammissibilita'  giuridica  della  proposta  e  la
fattibilita' economica del  piano,  tenendo  conto  dei  rilievi  del
commissario giudiziale. Assume i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle
parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno  dei  componenti  del
collegio e provvede con sentenza sulla domanda  di  omologazione  del
concordato. 
    4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro  interessato  possono
proporre  opposizione  entro  trenta  giorni  dall'iscrizione   degli
accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo
feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di  consiglio,
provvede all'omologazione con sentenza. 
    5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche  in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  delle  percentuali
di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando,  anche  sulla
base   delle   risultanze   della   relazione   del    professionista
indipendente,  la  proposta   di   soddisfacimento   della   predetta
amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
    6. La sentenza  che  omologa  il  concordato  o  gli  accordi  di
ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45  e
produce i propri effetti dalla  data  della  pubblicazione  ai  sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura  civile.  Gli
effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di  iscrizione
nel registro delle imprese. 
    7. Se il tribunale non omologa il  concordato  preventivo  o  gli
accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno
dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale. 
                               Art. 49 
 
 
       Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una  procedura
di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente
proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati  e  accertati  i
presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della
liquidazione giudiziale. 
    2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti  legittimati,
il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui  all'articolo
44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o  e'  stato  revocato  il
termine di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera  a),  quando  il
debitore non ha depositato le spese di procedura di cui  all'articolo
44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o
in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il
concordato preventivo o gli  accordi  di  ristrutturazione  non  sono
stati omologati. 
    3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
    b) nomina il curatore  e,  se  utile,  uno  o  piu'  esperti  per
l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; 
    c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci  e
delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale
nei casi in cui la documentazione e'  tenuta  a  norma  dell'articolo
2215-bis del codice civile, nonche'  dell'elenco  dei  creditori,  se
gia' non eseguito a norma dell'articolo 39; 
    d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui  si
procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio
di non oltre centoventi giorni dal deposito  della  sentenza,  ovvero
centocinquanta giorni  in  caso  di  particolare  complessita'  della
procedura; 
    e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti  reali  o
personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio  di
trenta giorni prima dell'udienza  di  cui  alla  lettera  d)  per  la
presentazione delle domande di insinuazione; 
    f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui  agli  articoli
155-quater,  155-quinquies  e  155-sexies   delle   disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile: 
      1) ad accedere alle  banche  dati  dell'anagrafe  tributaria  e
dell'archivio dei rapporti finanziari; 
      2) ad accedere  alla  banca  dati  degli  atti  assoggettati  a
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 
      3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco  dei  fornitori
di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122   e   successive
modificazioni; 
      4) ad acquisire la documentazione contabile in  possesso  delle
banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con
l'impresa debitrice, anche se estinti; 
      5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti
relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 
    4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi  dell'articolo
45.  La  sentenza  produce  i  propri  effetti   dalla   data   della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice  di
procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei  terzi,  fermo  quanto
disposto agli articoli da 163 a  171,  si  producono  dalla  data  di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 
    5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale  se
l'ammontare dei debiti scaduti e non  pagati  risultanti  dagli  atti
dell'istruttoria e' complessivamente  inferiore  a  euro  trentamila.
Tale importo e' periodicamente aggiornato con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
                               Art. 50 
 
 
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la  domanda  di  apertura
                    della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il  tribunale,  se  respinge  la  domanda  di  apertura  della
liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a
cura del cancelliere, e' comunicato alle parti  e,  quando  e'  stata
disposta la pubblicita' della domanda, iscritto  nel  registro  delle
imprese. 
    2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il  ricorrente  o  il
pubblico ministero possono proporre reclamo contro  il  decreto  alla
corte di appello  che,  sentite  le  parti,  provvede  in  camera  di
consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni  di  cui
agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 
    3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna
del  creditore  istante  alla  rifusione  delle   spese   ovvero   al
risarcimento  del  danno  per  responsabilita'  aggravata  ai   sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
    4. Il decreto della corte di appello che rigetta il  reclamo  non
e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla  cancelleria  alle
parti del  procedimento  in  via  telematica,  al  debitore,  se  non
costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e'  iscritto
immediatamente nel registro delle imprese  nel  caso  di  pubblicita'
della domanda. 
    5. In caso di accoglimento  del  reclamo,  la  corte  di  appello
dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli
atti al tribunale, che adotta, con decreto, i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 49, comma 3. Contro la  sentenza  puo'  essere  proposto
ricorso per cassazione, ma i termini sono  ridotti  della  meta'.  La
sentenza della corte di appello  e  il  decreto  del  tribunale  sono
iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere  del
tribunale. 
    6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35  si  computano  con
riferimento alla sentenza della corte di appello. 
                               Art. 51 
 
 
                            Impugnazioni 
 
    1.   Contro   la   sentenza   del   tribunale    che    pronuncia
sull'omologazione  del  concordato  preventivo  o  degli  accordi  di
ristrutturazione  oppure  dispone   l'apertura   della   liquidazione
giudiziale  le  parti  possono  proporre  reclamo.  La  sentenza  che
dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  puo'  essere  impugnata
anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da
depositare nella cancelleria della corte di appello  nel  termine  di
trenta giorni. 
    2. Il ricorso deve contenere: 
    a) l'indicazione della corte di appello competente; 
    b)  le  generalita'  dell'impugnante  e  del  suo  procuratore  e
l'elezione del domicilio nel comune  in  cui  ha  sede  la  corte  di
appello; 
    c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si
basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; 
    d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende
avvalersi e dei documenti prodotti. 
    3. Il termine per il reclamo decorre, per le  parti,  dalla  data
della notificazione telematica del provvedimento a cura  dell'ufficio
e, per  gli  altri  interessati,  dalla  data  della  iscrizione  nel
registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di  cui
all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 
    4. Il reclamo non  sospende  l'efficacia  della  sentenza,  salvo
quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo  produce
gli effetti di cui all'articolo 53. 
    5. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
e' notificato a cura  della  cancelleria  o  in  via  telematica,  al
reclamante, al curatore o al  commissario  giudiziale  e  alle  altre
parti entro dieci giorni. 
    7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena  di  decadenza,
almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo  il  domicilio  nel
comune in cui ha  sede  la  corte  di  appello.  La  costituzione  si
effettua  mediante  il  deposito  in  cancelleria  di   una   memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto,  nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
    9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste. 
    10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche
d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi  di  prova
che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. 
    11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul  ricorso  con
sentenza entro il termine di trenta giorni. 
    12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in  via
telematica, alle parti,  e  deve  essere  pubblicata  e  iscritta  al
registro delle imprese a norma dell'articolo 45. 
    13. Il termine per proporre  il  ricorso  per  cassazione  e'  di
trenta giorni dalla notificazione. 
    14. Il ricorso per  cassazione  non  sospende  l'efficacia  della
sentenza. 
    15.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  96  del  codice   di
procedura civile, con  la  sentenza  che  decide  l'impugnazione,  il
giudice dichiara se la parte soccombente ha  agito  o  resistito  con
mala fede o  colpa  grave  e,  in  tal  caso,  revoca  con  efficacia
retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della  stessa  al
patrocinio a spese dello Stato.  In  caso  di  societa'  o  enti,  il
giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante  che
ha conferito la procura e, in caso positivo, lo  condanna  in  solido
con la  societa'  o  l'ente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero
processo e al pagamento di una somma pari al  doppio  del  contributo
unificato di cui all'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
                               Art. 52 
 
 
Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione  del  piano  o  degli
                               accordi 
 
    1. Proposto il reclamo, la corte  di  appello,  su  richiesta  di
parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati  motivi,
sospendere, in tutto o in parte o  temporaneamente,  la  liquidazione
dell'attivo, la formazione dello stato passivo  e  il  compimento  di
altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso  di
reclamo avverso la omologazione del  concordato  preventivo  o  degli
accordi di ristrutturazione dei debiti,  ordinando  l'inibitoria,  in
tutto o in parte  o  temporanea,  dell'attuazione  del  piano  o  dei
pagamenti. 
    2. La corte di appello puo' disporre le opportune  tutele  per  i
creditori e per la continuita' aziendale. 
    3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante  con  il
reclamo  e  per  le  altre  parti  con  l'atto  di  costituzione;  il
presidente, con decreto, ordina la comparizione delle  parti  dinanzi
al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso  e
del decreto siano notificate alle altre parti  e  al  curatore  o  al
commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero. 
    4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non  e'
ammesso ricorso per cassazione. 
                               Art. 53 
 
 
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione
    del concordato e degli accordi di ristrutturazione 
 
    1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi
gli  effetti  degli  atti  legalmente  compiuti  dagli  organi  della
procedura. Gli organi  della  procedura  restano  in  carica,  con  i
compiti previsti dal presente articolo, fino al  momento  in  cui  la
sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo  quanto
previsto  dall'articolo  147  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le  spese  della  procedura  e  il
compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su  relazione  del
giudice delegato e tenuto conto  delle  ragioni  dell'apertura  della
procedura e della  sua  revoca,  con  decreto  reclamabile  ai  sensi
dell'articolo 124. 
    2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento
in  cui  essa  passa  in  giudicato,  l'amministrazione  dei  beni  e
l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del
curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed
acquisito il parere del curatore,  puo'  autorizzare  il  debitore  a
stipulare mutui,  transazioni,  patti  compromissori,  alienazioni  e
acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti,
compiere ricognizioni di diritti di terzi,  consentire  cancellazioni
di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita'  e  donazioni
ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. 
    3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione  del  tribunale  sono
inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi  sorti  per  effetto
degli atti legalmente compiuti dal  debitore  sono  prededucibili  ai
sensi dell'articolo 98. 
    4. Con la sentenza che  revoca  la  liquidazione  giudiziale,  la
corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici  relativi
alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che
il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del  curatore  sino  al
momento in cui la  sentenza  passa  in  giudicato.  Con  la  medesima
periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore  deposita
una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e  finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto  non
soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte  la  pubblicazione  di
tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione  dei
dati comporta pregiudizio  evidente  per  la  continuita'  aziendale.
Entro il giorno  successivo  al  deposito  della  relazione  o  della
comunicazione al curatore del  provvedimento  del  tribunale  che  ne
dispone la parziale segretazione,  la  relazione  e'  comunicata  dal
curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a  cura
della cancelleria.  Il  tribunale,  a  seguito  di  segnalazione  del
curatore, del  comitato  dei  creditori  o  del  pubblico  ministero,
accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile  a
reclamo  ai  sensi  dell'articolo  124,  priva  il   debitore   della
possibilita' di compiere gli  atti  di  amministrazione  ordinaria  e
straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese  per
la pubblicazione. 
    5. In caso di revoca dell'omologazione  del  concordato  o  degli
accordi di  ristrutturazione  dei  debiti,  su  domanda  di  uno  dei
soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti  di
cui all'articolo 121, dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  e
rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo  49,  comma  3.  La  sentenza  che  dichiara  aperta  la
liquidazione  giudiziale  e'  notificata  alle  parti  a  cura  della
cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale,  nonche'
iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli  effetti  degli
atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della  procedura
prima della revoca. 
    6. Nel caso previsto dal comma 5,  su  istanza  del  debitore  il
tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere
i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato  passivo
e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza  che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato. 

Sezione III
Misure cautelari e protettive

                               Art. 54 
 
 
                    Misure cautelari e protettive 
 
    1. Nel corso del procedimento per l'apertura  della  liquidazione
giudiziale  o  della  procedura  di  concordato   preventivo   o   di
omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di  parte,
il tribunale puo' emettere  i  provvedimenti  cautelari,  inclusa  la
nomina di un custode dell'azienda o  del  patrimonio,  che  appaiano,
secondo le circostanze, piu' idonei  ad  assicurare  provvisoriamente
gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione
giudiziale o che omologa il concordato preventivo o  gli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti. 
    2. Se il debitore ne ha fatto  richiesta  nella  domanda  di  cui
all'articolo  40,  dalla  data  della  pubblicazione  della  medesima
domanda nel registro delle imprese, i creditori per  titolo  o  causa
anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o  proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
    3. Le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2  possono  essere
richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
del  deposito  della  domanda  di  omologazione  degli   accordi   di
ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo  57
e  la  proposta  di  accordo   corredata   da   un'attestazione   del
professionista indipendente che attesta che sulla  proposta  sono  in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti e che la stessa, se  accettata,  e'  idonea  ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali  non  sono
in  corso  trattative  o  che  hanno  comunque  negato   la   propria
disponibilita' a trattare. La  disposizione  si  applica  anche  agli
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di  cui  all'articolo
61. 
    4.  Quando  le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2   o   i
provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso
sono  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  20  dal  debitore  che  ha
presentato l'istanza di composizione  assistita  della  crisi  o  sia
stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore,  puo'
essere pubblicata nel registro delle imprese. 
    5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione  cui
e' assegnata la trattazione  delle  procedure  di  regolazione  della
crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un  termine
non superiore  a  trenta  giorni  dal  deposito  della  domanda.  Con
provvedimento motivato  il  presidente  del  tribunale  puo'  fissare
l'udienza di cui al primo periodo entro un termine  non  superiore  a
quarantacinque  giorni  dal   deposito   della   domanda.   All'esito
dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando
la durata delle misure. 
    6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il
debitore,  prima  della  scadenza  fissata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito  degli  accordi
di ristrutturazione, deposita  domanda  di  apertura  del  concordato
preventivo. 
    7. L'amministratore delle procedure di  insolvenza  nominato  dal
giudice  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2
quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la  domanda  di
cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata  la  domanda,  nella
richiesta sono indicate  le  condizioni  di  effettivo  ed  imminente
soddisfacimento non discriminatorio di  tutti  creditori  secondo  la
procedura concorsuale aperta. 
                               Art. 55 
 
 
                            Procedimento 
 
    1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  54,  il  presidente   del
tribunale o della sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione  delle
procedure di regolazione della crisi  o  dell'insolvenza  designa  il
magistrato cui e'  affidata  la  trattazione  del  procedimento,  cui
procede direttamente  il  giudice  relatore,  se  gia'  delegato  dal
tribunale per l'audizione delle parti. 
    2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1,  sentite
le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al  contraddittorio,
procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti  di  istruzione
indispensabili in  relazione  alla  misura  richiesta  e,  quando  la
convocazione  delle  parti  potrebbe  pregiudicare  l'attuazione  del
provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte,  ove  occorra,
sommarie informazioni. In tal caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto,
l'udienza di comparizione delle parti avanti  a  se',  ove  gia'  non
disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine
perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso  e
del decreto alle altre parti. All'udienza il  giudice  con  ordinanza
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 
    3. Nel caso  previsto  all'articolo  54,  comma  2,  il  giudice,
assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con
decreto le misure protettive, stabilendone la  durata,  entro  trenta
giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle  imprese.  Il
decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il  deposito  del  decreto
non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti  protettivi
prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2. 
    4.  In  caso  di  atti  di  frode,  su  istanza  del  commissario
giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il
tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita'  non  essenziale
al contraddittorio,  revoca  o  modifica  le  misure  protettive.  La
disposizione  si  applica  anche  quando  il  tribunale  accerta  che
l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea  a  pervenire  alla
composizione assistita della crisi o alla regolazione della  crisi  e
dell'insolvenza. 
    5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1  e  2  possono
essere emessi anche dalla corte di appello nel  giudizio  di  reclamo
previsto dall'articolo 50. 

Titolo IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
Capo I
Accordi
Sezione I
Strumenti negoziali stragiudiziali

                               Art. 56 
 
 
       Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 
 
    1.  L'imprenditore  in  stato  di  crisi  o  di  insolvenza  puo'
predisporre un piano, rivolto  ai  creditori,  che  appaia  idoneo  a
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria  dell'impresa  e
ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 
    2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: 
    a)   la   situazione   economico-patrimoniale    e    finanziaria
dell'impresa; 
    b) le principali cause della crisi; 
    c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria; 
    d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone  la
rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; 
    d) gli apporti di finanza nuova; 
    e)  i  tempi  delle  azioni  da  compiersi,  che  consentono   di
verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da  adottare  nel
caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. 
    3.  Al  piano  debbono  essere  allegati  i  documenti   di   cui
all'articolo 39. 
    4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano. 
    5. Il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese  su
richiesta del debitore. 
    6. Gli  atti  unilaterali  e  i  contratti  posti  in  essere  in
esecuzione del piano devono essere  provati  per  iscritto  e  devono
avere data certa. 

Sezione II
Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

                               Art. 57 
 
 
               Accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Gli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  sono  conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso  dall'imprenditore
minore, in stato di crisi  o  di  insolvenza,  con  i  creditori  che
rappresentino almeno  il  sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono
soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44. 
    2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi  del
piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il  piano
deve essere redatto secondo le modalita' indicate  dall'articolo  56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39. 
    3. Gli accordi devono essere idonei ad  assicurare  il  pagamento
integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: 
    a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di  crediti
gia' scaduti a quella data; 
    b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
    4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del  piano
ad  assicurare  l'integrale  pagamento  dei  creditori  estranei  nel
rispetto dei termini di cui al comma 3. 
                               Art. 58 
 
 
         Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano 
 
    1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche  sostanziali
del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57,  comma
4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni  di  consenso
ai  creditori  parti  degli  accordi.  L'attestazione   deve   essere
rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 
    2. Qualora dopo l'omologazione si  rendano  necessarie  modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista  indicato  all'articolo  57,  comma  4,   il   rinnovo
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e  l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della  pubblicazione  e'
dato avviso  ai  creditori  a  mezzo  lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata.  Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale,  nelle  forme
di cui all'articolo 48. 
                               Art. 59 
 
 
           Coobbligati e soci illimitatamente responsabili 
 
    1.   Ai   creditori   che   hanno   concluso   gli   accordi   di
ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. 
    2. Nel caso in  cui  l'efficacia  degli  accordi  sia  estesa  ai
creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati  i  diritti
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in
via di regresso. 
    3. Salvo patto contrario, gli accordi di  ristrutturazione  della
societa' hanno  efficacia  nei  confronti  dei  soci  illimitatamente
responsabili, i quali,  se  hanno  prestato  garanzia,  continuano  a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che  non  sia  diversamente
previsto. 
                               Art. 60 
 
 
                Accordi di ristrutturazione agevolati 
 
    1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'  ridotta
della meta' quando il debitore: 
    a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; 
    b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere  misure  protettive
temporanee. 
                               Art. 61 
 
 
           Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 
 
    1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai  creditori  non
aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative,  siano   stati   messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
    b) l'accordo abbia  carattere  non  liquidatorio,  prevedendo  la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o  indiretta  ai
sensi  dell'articolo  84,  comma  2,  e  che  i   creditori   vengano
soddisfatti in misura significativa o prevalente dal  ricavato  della
continuita' aziendale; 
    c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui  vengono
estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base
all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione
giudiziale; 
    e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la  domanda   di
omologazione e i documenti allegati ai creditori  nei  confronti  dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 
    3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali  il
debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti  dell'accordo   possono
proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il
termine  per  proporre   opposizione   decorre   dalla   data   della
comunicazione. 
    4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di  ristrutturazione,
ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso  l'accordo  possono  essere
imposti  l'esecuzione  di  nuove  prestazioni,  la   concessione   di
affidamenti,  il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.  Non  e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della  concessione  del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria  gia'
stipulati. 
    5. Quando  un'impresa  ha  debiti  verso  banche  e  intermediari
finanziari in misura  non  inferiore  alla  meta'  dell'indebitamento
complessivo,  l'accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori  che
abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40,  puo'
chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista  dal  comma  2,
lettera b), che gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.  Restano
fermi i diritti  dei  creditori  diversi  da  banche  e  intermediari
finanziari. 
                               Art. 62 
 
 
                      Convenzione di moratoria 
 
    1. La convenzione di  moratoria  conclusa  tra  un  imprenditore,
anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  e  avente  ad  oggetto  la
dilazione delle scadenze dei crediti, la  rinuncia  agli  atti  o  la
sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura
che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372  e
1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori
non aderenti che appartengano alla medesima categoria. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative  o  siano  stati  messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti; 
    b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    c) vi siano concrete prospettive che i creditori  della  medesima
categoria  non  aderenti,  cui  vengono  estesi  gli  effetti   della
convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa  in
misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; 
    d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita'
dei dati aziendali,  l'idoneita'  della  convenzione  a  disciplinare
provvisoriamente gli effetti  della  crisi,  e  la  ricorrenza  delle
condizioni di cui alla lettera c). 
    3. In nessun caso, per effetto della  convenzione,  ai  creditori
della  medesima  categoria  non  aderenti  possono   essere   imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
    4. La convenzione  va  comunicata,  insieme  alla  relazione  del
professionista indicato al comma 2,  lettera  d),  ai  creditori  non
aderenti mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento  o
presso il domicilio digitale. 
    5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo'  essere  proposta
opposizione avanti al tribunale. 
    6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera  di  consiglio
con sentenza. 
    7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e'  ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 51. 
                               Art. 63 
 
 
        Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 
 
    1. Nell'ambito delle trattative  che  precedono  la  stipulazione
degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il
debitore  puo'  proporre  una  transazione  fiscale.  In  tali   casi
l'attestazione  del  professionista  indipendente  in  possesso   dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  o),  relativamente  ai
crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla  convenienza
del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;  tale
circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del
tribunale. 
    2.  La  proposta  di   transazione   fiscale,   unitamente   alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata  presso
gli uffici indicati  all'articolo  88,  comma  3.  Alla  proposta  di
transazione deve essere allegata la dichiarazione  sostitutiva,  resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente  e
integralmente la situazione dell'impresa,  con  particolare  riguardo
alle  poste  attive  del  patrimonio.  L'adesione  alla  proposta  e'
espressa, su parere conforme della  competente  direzione  regionale,
con la sottoscrizione dell'atto  negoziale  da  parte  del  direttore
dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli l'adesione alla proposta e'  espressa  dalla  competente
direzione  interregionale,  regionale  e  interprovinciale   con   la
sottoscrizione dell'atto  negoziale.  L'atto  e'  sottoscritto  anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di
riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112. L'assenso  cosi'  espresso  equivale  a  sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma  5,
l'eventuale adesione  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dal
deposito della proposta di transazione fiscale. 
    3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli  accordi  di
ristrutturazione e' risolta di diritto  se  il  debitore  non  esegue
integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. 
                               Art. 64 
 
 
          Effetti degli accordi sulla disciplina societaria 
 
    1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60  e  61
ovvero della richiesta di misure  cautelari  e  protettive  ai  sensi
dell'articolo  54  relative   ad   una   proposta   di   accordo   di
ristrutturazione  e  sino  all'omologazione,  non  si  applicano  gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,  commi  quarto,
quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo  stesso  periodo
non opera la causa di scioglimento della  societa'  per  riduzione  o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero  4,  e
2545-duodecies del codice civile. 
    2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle
domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui  al
comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. 

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I
Disposizioni di carattere generale

                               Art. 65 
 
 
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da
                         sovraindebitamento 
 
    1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)  possono
proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme
del presente capo o del titolo V, capo IX. 
    2. Si applicano, per quanto  non  specificamente  previsto  dalle
disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo  III,
in quanto compatibili. 
    3.  I  compiti  del  commissario  giudiziale  o  del  liquidatore
nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti  dall'OCC.  La
nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. 
    4. La procedura produce i suoi effetti anche  nei  confronti  dei
soci illimitatamente responsabili. 
                               Art. 66 
 
 
                         Procedure familiari 
 
    1. I membri della stessa famiglia  possono  presentare  un  unico
progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono
conviventi o  quando  il  sovraindebitamento  ha  un'origine  comune.
Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al  progetto  unitario
si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. 
    2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si  considerano  membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76. 
    3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
    4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione
della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per
primo. 
    5.  La  liquidazione  del  compenso   dovuto   all'organismo   di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. 

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

                               Art. 67 
 
 
              Procedura di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio  dell'OCC,  puo'
proporre ai creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che
indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi  da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'  prevedere
il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 
    2. La domanda e' corredata dell'elenco: 
    a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme  dovute  e
delle cause di prelazione; 
    b) della consistenza e della composizione del patrimonio; 
    c) degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli
ultimi cinque anni; 
    d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
    e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di
quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 
    3.  La  proposta  puo'  prevedere  anche   la   falcidia   e   la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti  di  finanziamento
con cessione del quinto dello  stipendio,  del  trattamento  di  fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di  prestito  su  pegno,
salvo quanto previsto dal comma 4. 
    4. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di  prelazione,
come attestato dall'OCC. 
    5. E'  possibile  prevedere  anche  il  rimborso,  alla  scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo  garantito  da
ipoteca  iscritta  sull'abitazione  principale  del  debitore  se  lo
stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data. 
    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. 
                               Art. 68 
 
 
                     Presentazione della domanda 
                        e attivita' dell'OCC 
 
    1. La domanda deve essere presentata al giudice  tramite  un  OCC
costituito  nel  circondario  del  tribunale  competente   ai   sensi
dell'articolo  27,  comma  2.  Se  nel  circondario   del   tribunale
competente non vi e' un OCC, i compiti  e  le  funzioni  allo  stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o  da  una  societa'  tra
professionisti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  358
nominati dal presidente del tribunale competente o da un  giudice  da
lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore. 
    2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che
deve contenere: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda; 
    d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 
    3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno  sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2013, n. 159. 
    4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della
riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
                               Art. 69 
 
 
                   Condizioni soggettive ostative 
 
    1. Il consumatore non puo' accedere alla  procedura  disciplinata
in questa sezione  se  e'  gia'  stato  esdebitato  nei  cinque  anni
precedenti la domanda o ha gia'  beneficiato  dell'esdebitazione  per
due volte, ovvero ha determinato la situazione di  sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode. 
    2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato  i  principi  di
cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in  sede  di  omologa,
anche se dissenziente, ne' far valere cause di  inammissibilita'  che
non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 
                               Art. 70 
 
 
                       Omologazione del piano 
 
    1. Il giudice, se  la  proposta  e  il  piano  sono  ammissibili,
dispone con decreto che siano pubblicati in apposita  area  del  sito
web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne  sia  data
comunicazione entro  trenta  giorni,  a  cura  dell'OCC,  a  tutti  i
creditori. 
    2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve
comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata.  In
mancanza,  le  successive  comunicazioni  sono  effettuate   mediante
deposito in cancelleria. 
    3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni  creditore
puo'  presentare  osservazioni,  inviandole  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 
    4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su  istanza  del
debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione
forzata che potrebbero pregiudicare la  fattibilita'  del  piano.  Il
giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre  il  divieto
di azioni  esecutive  e  cautelari  sul  patrimonio  del  consumatore
nonche'  le  altre  misure  idonee  a  conservare  l'integrita'   del
patrimonio fino alla conclusione del procedimento. 
    5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori,
o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il  giudice,  salvo  che
l'istanza   di   revoca   non   sia   palesemente   inammissibile   o
manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante  scambio  di
memorie scritte e provvede con decreto. 
    6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce  al  giudice  e
propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 
    7.  Il  giudice,  verificata  l'ammissibilita'  giuridica  e   la
fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa
il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a
cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 
    8. La sentenza di  omologa  e'  comunicata  ai  creditori  ed  e'
pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza  e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 
    9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le
osservazioni di  cui  al  comma  3,  contesta  la  convenienza  della
proposta, il giudice omologa il piano  se  ritiene  che  comunque  il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del
piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. 
    10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con
decreto motivato e dichiara  l'inefficacia  delle  misure  protettive
accordate. Su istanza del debitore,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti di legge, dichiara aperta la  procedura  liquidatoria  ai
sensi degli articoli 268 e seguenti. 
    11. Nei casi di frode l'istanza  di  cui  al  comma  10,  secondo
periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal  pubblico
ministero. 
    12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso  reclamo  ai
sensi dell'articolo 50. 
                               Art. 71 
 
 
                        Esecuzione del piano 
 
    1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  piano,  risolve  le
eventuali difficolta' e le sottopone al giudice,  se  necessario.  Il
debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare  esecuzione
al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC  riferisce  al  giudice  per
iscritto sullo stato dell'esecuzione. 
    2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto,
procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto
eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    3.Se non approva  il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti
necessari per l'esecuzione del  piano  ed  un  termine  per  il  loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche
prorogato, il giudice revoca  l'omologazione,  osservate,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. 
    4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso. 
                               Art. 72 
 
 
                      Revoca dell'omologazione 
 
    1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
simulate attivita' inesistenti o se  risultano  commessi  altri  atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. 
    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di  inadempimento
degli obblighi previsti nel  piano  o  qualora  questo  sia  divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo. 
    3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione. 
    4. La domanda di revoca non puo' essere proposta  e  l'iniziativa
da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
approvazione del rendiconto. 
    5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente  le  parti,  anche
mediante scambio di memorie  scritte  e  provvede  alla  revoca,  con
sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la
richiesta con decreto motivato. 
    6.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi in buona fede. 
                               Art. 73 
 
 
                Conversione in procedura liquidatoria 
 
    1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del
debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 
    2. Se la revoca consegue ad atti di  frode  o  ad  inadempimento,
l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai  creditori
o dal pubblico ministero. 
    3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi
dell'articolo 270. 

Sezione III
Concordato minore

                               Art. 74 
 
 
                    Proposta di concordato minore 
 
    1. I debitori di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  in
stato  di  sovraindebitamento,  escluso   il   consumatore,   possono
formulare ai creditori una  proposta  di  concordato  minore,  quando
consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale. 
    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo'
essere  proposto  esclusivamente  quando  e'  previsto  l'apporto  di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione
dei creditori. 
    3. La proposta di concordato minore ha contenuto  libero,  indica
in modo  specifico  tempi  e  modalita'  per  superare  la  crisi  da
sovraindebitamento  e  puo'  prevedere  il   soddisfacimento,   anche
parziale,  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,   nonche'   la
eventuale suddivisione dei creditori in classi. 
    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione,  si  applicano
le  disposizioni  del  capo  III  del  presente  titolo   in   quanto
compatibili. 
                               Art. 75 
 
 
        Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati 
 
    1. Il debitore deve allegare alla domanda: 
    a) il piano con i  bilanci,  le  scritture  contabili  e  fiscali
obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti  i  tre  anni
anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se  l'attivita'  ha  avuto
minor durata; 
    b)  una  relazione   aggiornata   sulla   situazione   economica,
patrimoniale e finanziaria; 
    c) l'elenco di tutti i creditori,  con  le  rispettive  cause  di
prelazione e l'indicazione delle somme dovute; 
    d) gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli
ultimi cinque anni; 
    e) la documentazione relativa  a  stipendi,  pensioni,  salari  e
altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione  di  quanto
occorra al mantenimento della stessa. 
    2. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio,
pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti  sui  quali  insiste  la  causa  di
prelazione, come attestato  dagli  organismi  di  composizione  della
crisi. 
    3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
e' possibile prevedere il rimborso, alla  scadenza  convenuta,  delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante  su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della domanda  di  concordato,  ha  adempiuto  le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.  L'OCC  attesta
anche  che  il  credito   garantito   potrebbe   essere   soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene  effettuata
a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i
diritti degli altri creditori. 
                               Art. 76 
 
 
          Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 
 
    1.  La  domanda  e'  formulata  tramite  un  OCC  costituito  nel
circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma
2. 
    2.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d)  la  valutazione  sulla  completezza  e  attendibilita'  della
documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; 
    e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; 
    f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento  dei
creditori; 
    g) l'indicazione dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle
classi, ove previste dalla proposta. 
    3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore. 
    4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della
riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
    6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. 
                               Art. 77 
 
 
         Inammissibilita' della domanda di concordato minore 
 
    1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano  i
documenti di cui agli articoli 75  e  76,  se  il  debitore  presenta
requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato  esdebitato
nei  cinque  anni  precedenti  la  domanda  o  ha  gia'   beneficiato
dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori. 
                               Art. 78 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara  aperta  la
procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC,  a
tutti i creditori della proposta e del decreto. 
    2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
    a) dispone la pubblicazione del decreto mediante  inserimento  in
apposita area del sito  web  del  tribunale  o  del  Ministero  della
giustizia  e  nel  registro  delle  imprese  se  il  debitore  svolge
attivita' d'impresa; 
    b) ordina, ove il piano preveda la  cessione  o  l'affidamento  a
terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione  del
decreto presso gli uffici competenti; 
    c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta  giorni
entro  il  quale  devono  fare  pervenire  all'OCC,  a  mezzo   posta
elettronica certificata, la dichiarazione di adesione  o  di  mancata
adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; 
    d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento  in  cui
il provvedimento di omologazione  diventa  definitivo,  non  possono,
sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali  ne'  disposti  sequestri  conservativi  ne'   acquistati
diritti di prelazione  sul  patrimonio  del  debitore  da  parte  dei
creditori aventi titolo o causa anteriore. 
    3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 
    4. Nella  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  il
creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza,  i  provvedimenti
sono comunicati mediante deposito in cancelleria. 
    5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti  senza
l'autorizzazione del giudice sono inefficaci  rispetto  ai  creditori
anteriori al momento in cui e'  stata  eseguita  la  pubblicita'  del
decreto. 
                               Art. 79 
 
 
        Maggioranza per l'approvazione del concordato minore 
 
    1.  Il  concordato  minore  e'  approvato   dai   creditori   che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta  prevede
l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del  raggiungimento
della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi  sulla  proposta,
salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma
3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 
    2. Non sono ammessi al voto e non  sono  computati  ai  fini  del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge,  la  parte  dell'unione
civile e il convivente di fatto del debitore di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore  entro  il  quarto
grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da  meno
di un anno prima della domanda. 
    3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si
intende che i creditori abbiano prestato consenso alla  proposta  nei
termini in cui e' stata loro trasmessa. 
    4. Il concordato minore della societa'  produce  i  suoi  effetti
anche per i soci illimitatamente responsabili. 
    5. Il concordato minore non pregiudica i  diritti  dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. 
                               Art. 80 
 
 
                 Omologazione del concordato minore 
 
    1. Il  giudice,  verificati  la  ammissibilita'  giuridica  e  la
fattibilita'  economica  del  piano   e   il   raggiungimento   della
percentuale di cui all'articolo  79  in  mancanza  di  contestazioni,
omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme  adeguate
di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 
    2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la
procedura. 
    3.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque  altro  interessato
contesta la  convenienza  della  proposta,  il  giudice,  sentiti  il
debitore e l'OCC, omologa il concordato  minore  se  ritiene  che  il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del
piano  in  misura  non  inferiore  all'alternativa  liquidatoria.  Il
giudice omologa altresi' il concordato minore anche  in  mancanza  di
adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando  l'adesione
e' decisiva ai fini  del  raggiungimento  della  percentuale  di  cui
all'art. 79, comma 1, e,  anche  sulla  base  delle  risultanze,  sul
punto,  della  specifica   relazione   dell'OCC,   la   proposta   di
soddisfacimento   dell'amministrazione   e'   conveniente    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
    4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare  opposizione
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne'  far  valere
cause di inammissibilita' che non derivino  da  comportamenti  dolosi
del debitore. 
    5. Il giudice, se rigetta la domanda  di  omologa,  dichiara  con
decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive  accordate  e,
su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione
controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. 
    6. In caso di frode, l'istanza di cui  al  comma  5  puo'  essere
proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. 
    7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50. 
                               Art. 81 
 
 
                  Esecuzione del concordato minore 
 
    1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  concordato  minore,
risolve le eventuali difficolta' e, se necessario,  le  sottopone  al
giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare
esecuzione al piano omologato. 
    2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto,
procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto
eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    3. Se non approva il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti
necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per  il  loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche
prorogato,  il  giudice  dichiara  risolto  il   concordato   minore,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
82. 
    4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso. 
    5. Il giudice provvede  allo  stesso  modo  in  caso  di  mancata
esecuzione integrale del  piano  o  qualora  il  piano  sia  divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo. 
                               Art. 82 
 
 
                      Revoca dell'omologazione 
 
    1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e'  stata
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando
sono  state  dolosamente  simulate  attivita'  inesistenti  o  quando
risultano commessi altri  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei
creditori.  La  domanda  di  revoca  non  puo'  essere   proposta   e
l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere  assunta  decorsi
sei mesi dall'approvazione del rendiconto. 
    2. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione. 
    3. Prima di procedere alla revoca, il  giudice  sente  le  parti,
anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca  con
sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la
richiesta con decreto motivato. 
    4.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi in buona fede. 
                               Art. 83 
 
 
                Conversione in procedura liquidatoria 
 
    1. In ogni caso di revoca o risoluzione il  giudice,  su  istanza
del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 
    2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode  o  ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche
dai creditori o dal pubblico ministero. 
    3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi
dell'articolo 270. 

Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Presupposti e inizio della procedura

                               Art. 84 
 
 
                 Finalita' del concordato preventivo 
 
    1.  Con  il  concordato  preventivo  il  debitore   realizza   il
soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o  la
liquidazione del patrimonio. 
    2. La continuita' puo' essere diretta, in  capo  all'imprenditore
che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso
sia prevista la gestione  dell'azienda  in  esercizio  o  la  ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza  di
cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente,  purche'
in   funzione   della   presentazione   del   ricorso,   conferimento
dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a
qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo  il
mantenimento o la riassunzione di un numero  di  lavoratori  pari  ad
almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi
antecedenti il deposito del ricorso, per un  anno  dall'omologazione.
In caso di continuita'  diretta  il  piano  prevede  che  l'attivita'
d'impresa e' funzionale ad assicurare il  ripristino  dell'equilibrio
economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre
che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la
disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si
applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita  dal
soggetto diverso dal debitore. 
    3. Nel concordato in continuita' aziendale  i  creditori  vengono
soddisfatti  in  misura  prevalente  dal  ricavato   prodotto   dalla
continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa  la  cessione
del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i
ricavi attesi dalla continuita' per i primi due  anni  di  attuazione
del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono  addetti
almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi
antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun  creditore
deve essere  assicurata  un'utilita'  specificamente  individuata  ed
economicamente  valutabile.   Tale   utilita'   puo'   anche   essere
rappresentata  dalla  prosecuzione   o   rinnovazione   di   rapporti
contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 
    4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne  deve
incrementare di almeno il dieci per cento,  rispetto  all'alternativa
della  liquidazione  giudiziale,  il  soddisfacimento  dei  creditori
chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per
cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario. 
                               Art. 85 
 
 
              Presupposti per l'accesso alla procedura 
 
    1.  Per  proporre  il  concordato  l'imprenditore,   soggetto   a
liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi  in
stato di crisi o di insolvenza.  E'  in  ogni  caso  fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 296. 
    2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i
requisiti previsti dall'articolo 87. 
    3. Il piano puo' prevedere: 
    a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti
attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione  dei   beni,
accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,    ivi    compresa
l'attribuzione  ai  creditori,   nonche'   a   societa'   da   questi
partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche
convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di
debito; 
    b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; 
    c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi; 
    d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a  classi
diverse. 
    4.  Possono  costituirsi  come  assuntori  anche  i  creditori  o
societa' da questi partecipate. 
    5. La formazione delle classi e'  obbligatoria  per  i  creditori
titolari di  crediti  previdenziali  o  fiscali  dei  quali  non  sia
previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di  garanzie
prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti  anche  in
parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il
concordato e per le parti ad essi correlate. 
    6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe  non  puo'  avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 
    7. I creditori muniti di privilegio,  pegno  o  ipoteca,  possono
essere soddisfatti anche non integralmente,  purche'  in  misura  non
inferiore  a  quella  realizzabile   sul   ricavato,   in   caso   di
liquidazione, dei beni o diritti  sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato,  al  netto  del
presumibile ammontare delle spese di procedura  inerenti  al  bene  o
diritto e della  quota  parte  delle  spese  generali,  attestato  da
professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata
come credito chirografario. 
                               Art. 86 
 
 
               Moratoria nel concordato in continuita' 
 
    1. Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a  due  anni
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.  Quando
e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto  al  voto  per  la
differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge  e
il valore attuale dei pagamenti previsti  nel  piano  calcolato  alla
data di presentazione della domanda di concordato, determinato  sulla
base di un tasso  di  sconto  pari  alla  meta'  del  tasso  previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore
nel semestre  in  cui  viene  presentata  la  domanda  di  concordato
preventivo. 
                               Art. 87 
 
 
                         Piano di concordato 
 
    1.  Il  debitore  presenta,  con  la  proposta  di  concordato  e
unitamente alla documentazione prevista dall'articolo  39,  un  piano
contenente la descrizione analitica delle modalita' e  dei  tempi  di
adempimento della proposta. Il piano deve indicare: 
    a) le cause della crisi; 
    b) la definizione delle strategie  d'intervento  e,  in  caso  di
concordato in  continuita',  i  tempi  necessari  per  assicurare  il
riequilibrio della situazione finanziaria; 
    c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; 
    d)  le  azioni  risarcitorie  e  recuperatorie  esperibili,   con
indicazione di quelle eventualmente  proponibili  solo  nel  caso  di
apertura  della  procedura  di  liquidazione   giudiziale   e   delle
prospettive di recupero; 
    e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da
adottare nel caso di scostamento  tra  gli  obiettivi  pianificati  e
quelli raggiunti; 
    f) in caso di continuita' aziendale,  le  ragioni  per  le  quali
questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
    g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita'  d'impresa  in
forma diretta, un'analitica individuazione dei  costi  e  dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle  risorse  finanziarie
necessarie e delle relative modalita' di copertura. 
    2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la  relazione  di
un professionista indipendente, che attesti la veridicita'  dei  dati
aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve  essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali  della  proposta  o  del
piano. 
    3.  In  caso  di  concordato  in  continuita'  la  relazione  del
professionista  indipendente  deve  attestare  che  la   prosecuzione
dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori. 
                               Art. 88 
 
 
          Trattamento dei crediti tributari e contributivi 
 
    1.  Con  il  piano  di  concordato  il  debitore,  esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e
dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne
prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella
realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione,   indicato   nella   relazione   di   un   professionista
indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da
privilegio, la percentuale, i  tempi  di  pagamento  e  le  eventuali
garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a
quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un  grado  di  privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione  giuridica  e  interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e  degli  enti  gestori  di
forme  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie.  Se  il   credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di
degradazione  per  incapienza,  il  trattamento   non   puo'   essere
differenziato rispetto a  quello  degli  altri  crediti  chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti  rispetto  ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. 
    2. L'attestazione del professionista indipendente,  relativamente
ai  crediti  fiscali  e  previdenziali,  ha  ad  oggetto   anche   la
convenienza  del  trattamento  proposto  rispetto  alla  liquidazione
giudiziale. 
    3.  Copia  della  proposta  e  della   relativa   documentazione,
contestualmente  al  deposito  presso  il  tribunale,   deve   essere
presentata al  competente  agente  della  riscossione  e  all'ufficio
competente sulla base dell'ultimo  domicilio  fiscale  del  debitore,
unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto   l'esito   dei   controlli   automatici   nonche'    delle
dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla  data  di
presentazione della domanda. L'agente della  riscossione,  non  oltre
trenta giorni dalla data della  presentazione,  deve  trasmettere  al
debitore una certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto
a ruolo scaduto o sospeso.  L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve
procedere   alla   liquidazione   dei   tributi   risultanti    dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di  irregolarita',
unitamente a  una  certificazione  attestante  l'entita'  del  debito
derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi,  per  la
parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non  ancora
consegnati  all'agente  della  riscossione.  Dopo   la   nomina   del
commissario giudiziale copia dell'avviso  di  irregolarita'  e  delle
certificazioni deve essergli trasmessa per gli  adempimenti  previsti
dagli articoli 105, comma 1, e 106. In  particolare,  per  i  tributi
amministrati dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'ufficio
competente  a  ricevere  copia  della   domanda   con   la   relativa
documentazione prevista al primo periodo,  nonche'  a  rilasciare  la
certificazione di cui al terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio
che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 
    4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo,
il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo
parere conforme della competente direzione regionale. 
    5.  Il   voto   e'   espresso   dall'agente   della   riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                               Art. 89 
 
 
      Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi 
 
    1. Dalla data del deposito della domanda e sino  all'omologazione
non si applicano gli articoli 2446,  commi  secondo  e  terzo,  2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo  non  opera  la  causa  di  scioglimento  della
societa' per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli
articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 
    2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle
domande  e  della  proposta  di  cui  al  comma   1,   l'applicazione
dell'articolo 2486 del codice civile. 
                               Art. 90 
 
 
                        Proposte concorrenti 
 
    1. Colui o coloro che, anche per effetto di  acquisti  successivi
alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci  per  cento
dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale  depositata  dal
debitore, possono presentare una proposta concorrente  di  concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta  giorni  prima  della
data iniziale stabilita per la votazione dei creditori. 
    2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non
si considerano i crediti della societa'  che  controlla  la  societa'
debitrice,  delle  societa'  da  questa  controllate  e   di   quelle
sottoposte a comune controllo. 
    3.  La  proposta  concorrente  non  puo'  essere  presentata  dal
debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal  convivente  di
fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto  grado  e  da
parti correlate. 
    4. La relazione di cui  all'articolo  87,  comma  2  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa se non ve ne sono. 
    5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili  se
nella relazione di cui all'articolo 87, comma  2,  il  professionista
indipendente attesta che  la  proposta  di  concordato  del  debitore
assicura il pagamento di almeno il trenta  per  cento  dell'ammontare
dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta  al  venti  per
cento nel caso in cui il  debitore  abbia  richiesto  l'apertura  del
procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita
della crisi ai sensi dell'articolo 24. 
    6. La proposta puo' prevedere l'intervento  di  terzi  e,  se  il
debitore ha la forma di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata, un aumento di capitale  della  societa'  con  esclusione  o
limitazione del diritto d'opzione. 
    7.  La  proposta  concorrente  prima  di  essere  comunicata   ai
creditori, deve essere  sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che
verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi. 
    8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata  dal
debitore, possono essere modificate fino a venti giorni  prima  della
votazione dei creditori. 
                               Art. 91 
 
 
                         Offerte concorrenti 
 
    1.  Quando  il   piano   di   concordato   comprende   un'offerta
irrevocabile da parte di un soggetto gia'  individuato  e  avente  ad
oggetto   il   trasferimento   in    suo    favore,    anche    prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a
titolo oneroso, dell'azienda o di uno o  piu'  rami  d'azienda  o  di
specifici beni, il tribunale o il giudice da  esso  delegato  dispone
che dell'offerta stessa  sia  data  idonea  pubblicita'  al  fine  di
acquisire offerte concorrenti. La stessa  disciplina  si  applica  in
caso di affitto d'azienda. 
    2. La medesima disciplina si applica quando, prima  dell'apertura
della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un  contratto
che comunque abbia  la  finalita'  del  trasferimento  non  immediato
dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali. 
    3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale  o  il
giudice da  esso  delegato,  dispone  con  decreto  l'apertura  della
procedura competitiva. 
    4. Il decreto di cui  al  comma  3  stabilisce  le  modalita'  di
presentazione  di  offerte  irrevocabili,  prevedendo  che   ne   sia
assicurata  in  ogni  caso  la   comparabilita',   i   requisiti   di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi  di  accesso  alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro  utilizzo  e  le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne  fanno
richiesta, le modalita' di svolgimento della  procedura  competitiva,
l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte  devono  prevedere,
le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le  forme  di
pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle  offerte  se  la
vendita avviene davanti al giudice. 
    5. La pubblicita' e' in ogni  caso  disposta  sul  portale  delle
vendite pubbliche di cui all'articolo 490  del  codice  di  procedura
civile, nelle forme di pubblicita' di cui al  predetto  articolo  per
quanto compatibili. 
    6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci
se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando
sottoposte a condizione. 
    7. Le offerte sono rese pubbliche nel  giorno  stabilito  per  la
gara alla presenza degli offerenti e  di  qualunque  interessato.  Se
sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara
tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima
della data fissata per il voto dei creditori, anche quando  il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. 
    8. Con la  vendita  o  con  l'aggiudicazione,  se  precedente,  a
soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi
e  il  debitore  sono  liberati  dalle  obbligazioni   reciprocamente
assunte. In favore dell'originario offerente il  commissario  dispone
il rimborso delle spese e dei costi  sostenuti  per  la  formulazione
dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo  in
essa indicato. 
    9. Il debitore modifica la proposta ed il  piano  in  conformita'
all'esito della gara. 
    10. Nel caso in cui, indetta  la  gara,  non  vengano  presentate
offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini  di  cui
all'offerta indicata al comma 1. 
    11. Il presente articolo si applica, in quanto  compatibile,  nel
caso in cui il debitore  abbia  chiesto  l'assegnazione  del  termine
previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a). 

Sezione II
Organi e amministrazione

                               Art. 92 
 
 
                       Commissario giudiziale 
 
    1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
    2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126,  133,
134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui
agliarticoli  35,  comma  4-bis,e  35.1  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
    3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che  ne  fanno
richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di
opportuni obblighi di riservatezza,  le  informazioni  utili  per  la
presentazione di proposte concorrenti,  sulla  base  delle  scritture
contabili e fiscali obbligatorie del  debitore,  nonche'  ogni  altra
informazione rilevante in suo possesso. 
    4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte concorrenti. 
    5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo  al  pubblico
ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini
preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello
svolgimento delle sue funzioni. 
                               Art. 93 
 
 
                       Pubblicita' del decreto 
 
    1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti  a
pubblica registrazione, il decreto  di  apertura  e'  trascritto  nei
pubblici registri a cura del commissario giudiziale. 

Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

                               Art. 94 
 
 
       Effetti della presentazione della domanda di concordato 
 
    1. Dalla data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al
concordato preventivo e fino all'omologazione, il  debitore  conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale. 
    2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma
cambiaria, le transazioni, i  compromessi,  le  alienazioni  di  beni
immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le  concessioni
di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie  alle  liti,  le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni  di  ipoteche,  le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di  donazioni  e
in genere gli atti eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,  compiuti
senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al concordato. 
    3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima  dell'omologazione
se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 
    4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite  di  valore
al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al  comma
2. 
    5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e  di
specifici beni autorizzati ai sensi  del  comma  2,  sono  effettuate
tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'. 
    6. Il tribunale puo' autorizzare in  caso  di  urgenza  gli  atti
previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita'  e  alle  procedure
competitive quando puo' essere compromesso l'interesse dei  creditori
al  miglior  soddisfacimento.  Del  provvedimento  e  del  compimento
dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'. 
                               Art. 95 
 
 
Disposizioni   speciali   per   i   contratti   con   le    pubbliche
                           amministrazioni 
 
    1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti  in  corso
di  esecuzione,  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si
risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato.  Sono
inefficaci eventuali patti contrari. 
    2. Il deposito della domanda di accesso al concordato  preventivo
non  impedisce  la  continuazione  di  contratti  con  le   pubbliche
amministrazioni, se il professionista indipendente  ha  attestato  la
conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita'  di
adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei
requisiti di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
d'azienda o di rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano  trasferiti,
purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla  gara  e
per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia  stata  ammessa  al
concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta
che la continuazione  e'  necessaria  per  la  migliore  liquidazione
dell'azienda in esercizio. 
    3. Successivamente al deposito della domanda di cui  all'articolo
40,  la  partecipazione  a  procedure  di  affidamento  di  contratti
pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di
apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere  del  commissario
giudiziale ove gia' nominato. 
    4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla  gara  previo
deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta
la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole  capacita'
di adempimento del contratto. 
    5. Fermo quanto previsto dal comma  4,  l'impresa  in  concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
nessuna  delle  altre  imprese   aderenti   al   raggruppamento   sia
assoggettata ad una procedura concorsuale. 
                               Art. 96 
 
 
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso  al
                        concordato preventivo 
 
    1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della
domanda di accesso al concordato preventivo,  le  disposizioni  degli
articoli 145, nonche' da 153 a 162. 
                               Art. 97 
 
 
                         Contratti pendenti 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2,  i  contratti
ancora ineseguiti o  non  compiutamente  eseguiti  nelle  prestazioni
principali da entrambe le parti alla data del deposito della  domanda
di accesso al concordato  preventivo,  proseguono  anche  durante  il
concordato.  Il  debitore  puo'  chiedere,  con   autonoma   istanza,
l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno  o  piu'
contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le  previsioni  del
piano ne' funzionale alla sua  esecuzione.  Il  debitore,  unitamente
all'istanza, deposita la  prova  della  sua  avvenuta  notifica  alla
controparte. 
    2.   L'istanza   di   sospensione    puo'    essere    depositata
contestualmente  o  successivamente  al  deposito  della  domanda  di
accesso al concordato;  la  richiesta  di  scioglimento  puo'  essere
depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 
    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con  l'istanza  il  debitore
propone  anche  una  quantificazione  dell'indennizzo   dovuto   alla
controparte  della  quale  si  tiene   conto   nel   piano   per   la
determinazione del fabbisogno concordatario. 
    4. La  controparte  puo'  opporsi  alla  richiesta  del  debitore
depositando una memoria  scritta  entro  sette  giorni  dall'avvenuta
notificazione dell'istanza. 
    5. Decorso il termine di cui al comma 4,  fino  al  deposito  del
decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza,
con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto  di
apertura, provvede il giudice delegato. 
    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto  hanno  effetto
dalla  data  della  notificazione  del  provvedimento   autorizzativo
all'altro contraente effettuata a cura del debitore. 
    7. La sospensione richiesta prima del deposito della  proposta  e
del piano non puo' essere autorizzata per  una  durata  eccedente  il
termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo  44,  comma  1,
lettera a). Quando  siano  stati  presentati  proposta  e  piano,  la
sospensione puo' essere autorizzata anche per una  durata  ulteriore,
che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del
decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. 
    8. Lo scioglimento del contratto non  si  estende  alla  clausola
compromissoria in esso contenuta. 
    9.  Nel  caso  in  cui  sia  autorizzata  la  sospensione  o   lo
scioglimento, il contraente ha diritto ad un  indennizzo  equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 
    10. In caso di mancato accordo sulla  misura  dell'indennizzo  la
sua determinazione e' rimessa al giudice  ordinariamente  competente.
Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli
fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi  dell'articolo
109. 
    11.  L'indennizzo  e'  soddisfatto  come  credito   chirografario
anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione  del  credito
conseguente  ad  eventuali  prestazioni  eseguite  legalmente  e   in
conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo  la  pubblicazione
della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di
cui al comma 6. 
    12.  In  caso  di  scioglimento  del   contratto   di   locazione
finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del  bene  ed
e' tenuto  a  versare  al  debitore  l'eventuale  differenza  fra  la
maggiore somma ricavata dalla vendita o  da  altra  collocazione  del
bene stesso avvenute a valori di  mercato,  dedotta  una  somma  pari
all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data
dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea  capitale,  e
del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale  di  acquisto
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato. La vendita o  l'allocazione  sono  effettuate  secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge
4 agosto 2017, n. 124. 
    13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai
rapporti di lavoro subordinato, nonche'  ai  contratti  di  cui  agli
articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. 
                               Art. 98 
 
 
               Prededuzione nel concordato preventivo 
 
    1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la  procedura
alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto. 
                               Art. 99 
 
 
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima  dell'omologazione  del
    concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Il debitore, anche con la  domanda  di  accesso  di  cui  agli
articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e  87,
quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,  anche
se unicamente in  funzione  della  liquidazione,  puo'  chiedere  con
ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del  deposito
della  documentazione  che  deve  essere  allegata  alla  domanda,  a
contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta  di
emissione  di  garanzie,  prededucibili,   funzionali   all'esercizio
dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o
degli accordi di ristrutturazione dei debiti  ovvero  all'apertura  e
allo svolgimento di tali procedure e in  ogni  caso  funzionali  alla
miglior soddisfazione dei creditori. 
    2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle
linee di credito autoliquidanti in essere  al  momento  del  deposito
della domanda di cui al comma 1. 
    3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le
ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe  grave
pregiudizio per  l'attivita'  aziendale  o  per  il  prosieguo  della
procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di  un
professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono  funzionali  alla
migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e'  necessaria
quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere  per  evitare  un
danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale. 
    4.  Il  tribunale,  assunte  sommarie  informazioni,  sentito  il
commissario giudiziale e, se  lo  ritiene  opportuno,  sentiti  senza
formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio  con
decreto motivato entro dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  di
autorizzazione. 
    5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno  o
ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. 
    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione
giudiziale,  i  finanziamenti  autorizzati  non   beneficiano   della
prededuzione quando risulta congiuntamente che: 
    a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono  dati
falsi ovvero omettono informazioni rilevanti  o  comunque  quando  il
debitore ha commesso altri atti in frode ai  creditori  per  ottenere
l'autorizzazione; 
    b) il curatore dimostra  che  i  soggetti  che  hanno  erogato  i
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le  circostanze
di cui alla lettera a). 
                              Art. 100 
 
 
          Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi 
 
    1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi  degli
articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione  dell'attivita'
aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,  assunte
se del caso sommarie informazioni, a  pagare  crediti  anteriori  per
prestazioni di beni o  servizi,  se  un  professionista  indipendente
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
dell'attivita' di impresa e  funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori.  Il  tribunale  puo'  autorizzare,  alle
medesime condizioni, il pagamento della retribuzione  dovuta  per  la
mensilita' antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori  addetti
all'attivita' di cui e' prevista la continuazione. 
    2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
la disciplina di cui al comma 1 si applica,  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 154, comma 2, al  rimborso,  alla  scadenza  convenuta,
delle rate a scadere  del  contratto  di  mutuo  con  garanzia  reale
gravante  su  beni  strumentali  all'esercizio  dell'impresa  se   il
debitore, alla data della presentazione della domanda di  concordato,
ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale  lo  autorizza
al pagamento del debito per capitale  ed  interessi  scaduto  a  tale
data. Il professionista indipendente attesta  anche  che  il  credito
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con  il  ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e  che  il
rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri
creditori. 
                              Art. 101 
 
 
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
    o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi  forma  effettuati,
ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un  concordato
preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati
ed  espressamente  previsti  nel  piano  ad  essi  sottostante   sono
prededucibili. 
    2. In caso di successiva ammissione del debitore  alla  procedura
di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non  beneficiano
della  prededuzione  quando  il  piano  di  concordato  preventivo  o
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta,  sulla  base  di
una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su  dati
falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti  o  il  debitore  ha
compiuto atti in frode ai creditori e  il  curatore  dimostra  che  i
soggetti   che   hanno   erogato   i   finanziamenti,    alla    data
dell'erogazione, conoscevano tali circostanze. 
                              Art. 102 
 
 
                Finanziamenti prededucibili dei soci 
 
    1. In deroga agli  articoli  2467  e  2497-quinquies  del  codice
civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli  99  e
101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi  forma,
inclusa l'emissione di garanzie e  controgaranzie,  fino  all'ottanta
per cento del loro ammontare. 
    2.  Il  medesimo  beneficio  opera  per  l'intero  ammontare  dei
finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita'  di
socio in esecuzione del concordato  preventivo  o  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti. 

Sezione IV
Provvedimenti immediati

                              Art. 103 
 
 
                         Scritture contabili 
 
    1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il  decreto  di
apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto  l'ultima
scrittura dei libri presentati. 
    2. I libri sono  restituiti  al  debitore,  che  deve  tenerli  a
disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale. 
                              Art. 104 
 
 
                     Convocazione dei creditori 
 
    1.  Il  commissario  giudiziale  deve  procedere  alla   verifica
dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture
contabili, apportando le necessarie rettifiche. 
    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a
mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il  destinatario  ha  un
indirizzo  digitale  e,  in  ogni  altro  caso,   a   mezzo   lettera
raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la  residenza  del
creditore, un avviso contenente la data iniziale e  finale  del  voto
dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di  apertura,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare
un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a mezzo posta elettronica certificata. 
    3. Quando, nel termine di  quindici  giorni  dalla  comunicazione
dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto
dal comma 2 e nei casi di mancata consegna  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le
comunicazioni  si  eseguono  esclusivamente  mediante   deposito   in
cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3. 
    4. Quando la comunicazione prevista dal  comma  2  e'  sommamente
difficile per il rilevante numero dei creditori o per la  difficolta'
di  identificarli  tutti,  il  tribunale,  sentito   il   commissario
giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242. 
    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la  votazione  deve
essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per  il  voto
e'  in  ogni  caso  comunicata   al   rappresentante   comune   degli
obbligazionisti. 
                              Art. 105 
 
 
               Operazioni e relazione del commissario 
 
    1. Il commissario giudiziale redige l'inventario  del  patrimonio
del debitore  e  una  relazione  particolareggiata  sulle  cause  del
dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato  di  crisi  o  di
insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato
e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria
almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita  per
il voto dei creditori. 
    2. Nella relazione il commissario illustra le  utilita'  che,  in
caso di  liquidazione  giudiziale,  possono  essere  apportate  dalle
azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  che  potrebbero
essere promosse nei confronti di terzi. 
    3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il  commissario
giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione  integrativa  da
depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita'
di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima  della
data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 
    4. La relazione integrativa contiene, la comparazione  tra  tutte
le proposte depositate.  Le  proposte  di  concordato,  ivi  compresa
quella presentata dal debitore,  possono  essere  modificate  fino  a
venti giorni prima della data iniziale  stabilita  per  il  voto  dei
creditori. 
    5. Analoga relazione integrativa viene redatta  qualora  emergano
informazioni   che   i   creditori   devono   conoscere    ai    fini
dell'espressione del voto. Essa e'  comunicata  ai  creditori  almeno
quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. 
                              Art. 106 
 
 
Atti di frode e apertura  della  liquidazione  giudiziale  nel  corso
                           della procedura 
 
    1. Il commissario giudiziale,  se  accerta  che  il  debitore  ha
occultato o dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente  omesso  di
denunciare uno o piu' crediti,  esposto  passivita'  insussistenti  o
commesso altri  atti  di  frode,  deve  riferirne  immediatamente  al
tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma  2,  dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La  comunicazione
ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare  le
ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che  mancano
le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste  agli
articoli da 84 a 88. 
    3. All'esito del  procedimento,  il  tribunale,  su  istanza  del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di
liquidazione giudiziale dei beni del debitore. 

Sezione V
Voto nel concordato preventivo

                              Art. 107 
 
 
                         Voto dei creditori 
 
    1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche. 
    2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte
presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime,
l'ordine temporale del loro  deposito.  Il  giudice  delegato  regola
l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto. 
    3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto il commissario giudiziale illustra  la  sua  relazione  e  le
proposte definitive del debitore e  quelle  eventualmente  presentate
dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a
tutti gli  altri  interessati  e  depositata  nella  cancelleria  del
giudice delegato. Alla relazione e'  allegato,  ai  soli  fini  della
votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione
dell'ammontare per cui sono ammessi. 
    4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il
voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e  contestazioni
a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata  al  commissario
giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni  per  le  quali
non ritiene ammissibili o convenienti le  proposte  di  concordato  e
sollevare contestazioni  sui  crediti  concorrenti.  Il  debitore  ha
facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti,  e  ha  il
dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il  debitore,
inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili
o non fattibili le eventuali proposte concorrenti. 
    5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai  creditori,  al
debitore e  a  tutti  gli  altri  interessati  delle  osservazioni  e
contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato. 
    6.  Il  commissario  giudiziale  deposita  la  propria  relazione
definitiva e la comunica ai creditori,  al  debitore  ed  agli  altri
interessati entro cinque giorni prima della data  iniziale  stabilita
per il voto. 
    7. I  provvedimenti  del  giudice  delegato  sono  comunicati  al
debitore, ai creditori, al  commissario  giudiziale  e  a  tutti  gli
interessati. 
    8. Il voto e' espresso  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati  sono  di  proprieta'
del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo  la
disciplina vigente per gli atti giudiziari. 
    9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono  soggetti  alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7
ottobre 1969, n. 742. 
                              Art. 108 
 
 
            Ammissione provvisoria dei crediti contestati 
 
    1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o
in parte i crediti contestati ai soli fini del  voto  e  del  calcolo
delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso  modo  in
caso di rinuncia al privilegio. 
    2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di
omologazione del concordato  nel  caso  in  cui  la  loro  ammissione
avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. 
                              Art. 109 
 
 
            Maggioranza per l'approvazione del concordato 
 
    1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso  in  cui  un  unico
creditore  sia  titolare  di  crediti  in   misura   superiore   alla
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato  e'  approvato
se, oltre alla  maggioranza  di  cui  al  periodo  precedente,  abbia
riportato la maggioranza per teste dei voti  espressi  dai  creditori
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di  creditori,  il
concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto
e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. 
    2. Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato,  si
considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu'
elevata dei crediti ammessi al voto;  in  caso  di  parita',  prevale
quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di  creditori,
quella  presentata  per  prima.   Quando   nessuna   delle   proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le  maggioranze  di
cui al primo  e  secondo  periodo  del  presente  comma,  il  giudice
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine  di
cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola  proposta  che
ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al  voto,
fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine  a
partire dal quale i creditori, nei venti giorni  successivi,  possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica  certificata.  In
ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1. 
    3. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche'
la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato
prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non
rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.  Qualora  i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto  o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;  la  rinuncia  ha
effetto ai soli fini del concordato. 
    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati
ai chirografari per la parte residua del credito. 
    5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il
coniuge o il convivente  di  fatto  del  debitore,  ovvero  la  parte
dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini  del  debitore
fino  al  quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e  quelle  sottoposte  a
comune controllo, nonche'  i  cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro
crediti da meno di un anno prima della domanda  di  concordato.  Sono
inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i  creditori
in conflitto d'interessi. 
    6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da
questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune
controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,  del  codice
civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede
l'inserimento in apposita classe. 
                              Art. 110 
 
 
                Adesioni alla proposta di concordato 
 
    1.  All'esito  della  votazione  e'   redatta   dal   commissario
giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti  favorevoli
e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei  votanti  e
dell'ammontare  dei  rispettivi   crediti.   E'   altresi'   inserita
l'indicazione nominativa dei creditori che non  hanno  esercitato  il
voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione  e'  allegata,
su supporto informatico, la documentazione  relativa  all'espressione
dei voti. 
    2. La relazione e' depositata in cancelleria il giorno successivo
alla chiusura delle operazioni di voto. 
    3. Quando il commissario giudiziale rileva,  dopo  l'approvazione
del concordato, che sono mutate le  condizioni  di  fattibilita'  del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali  possono  costituirsi  nel
giudizio di omologazione fino all'udienza  di  cui  all'articolo  48,
comma 1, per modificare il voto. 
                              Art. 111 
 
 
                 Mancata approvazione del concordato 
 
    1. Se nel termine stabilito non  si  raggiungono  le  maggioranze
richieste,  il  giudice  delegato  ne  riferisce  immediatamente   al
tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1. 

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

                              Art. 112 
 
 
                      Giudizio di omologazione 
 
    1.  Se  un  creditore  dissenziente  appartenente  a  una  classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,
i creditori dissenzienti che rappresentano il  venti  per  cento  dei
crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il
tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in  misura  non  inferiore
rispetto alla liquidazione giudiziale. 
    2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo. 
                              Art. 113 
 
 
                      Chiusura della procedura 
 
    1. La  procedura  di  concordato  preventivo  si  chiude  con  la
sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48. 
                              Art. 114 
 
 
                          Cessioni dei beni 
 
    1.  Se  il  concordato  consiste  nella  cessione  dei  beni,  il
tribunale  nomina  nella  sentenza  di  omologazione   uno   o   piu'
liquidatori e un comitato di tre o  cinque  creditori  per  assistere
alla liquidazione e determina le altre modalita' della  liquidazione.
In tal caso, il tribunale dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita. 
    2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137  e
231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi'  al
liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma  4-bis,  e
35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si  osservano
le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
    3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140,
in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri  del  comitato
provvede in ogni caso il tribunale. 
    4. Alle vendite, alle  cessioni  e  ai  trasferimenti  legalmente
posti in essere dopo il deposito della domanda  di  concordato  o  in
esecuzione di questo, si  applicano  le  disposizioni  sulle  vendite
nella   liquidazione   giudiziale,   in   quanto   compatibili.    La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice, salvo  diversa  disposizione  contenuta  nella  sentenza  di
omologazione per gli atti a questa successivi. 
    5.  Il  liquidatore  comunica  con  periodicita'  semestrale   al
commissario   giudiziale   le   informazioni    rilevanti    relative
all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia,  con
le sue osservazioni, al  pubblico  ministero  e  ai  creditori  e  ne
deposita copia presso la cancelleria del tribunale. 
                              Art. 115 
 
 
   Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 
 
    1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se  pendente,  prosegue,
ogni  azione  prevista  dalla  legge  finalizzata  a  conseguire   la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni
azione diretta al recupero dei crediti. 
    2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione
sociale di responsabilita'.  Ogni  patto  contrario  o  ogni  diversa
previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili  al
liquidatore e ai creditori sociali. 
    3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e
nel  corso  della  sua  esecuzione,  la  legittimazione  di   ciascun
creditore   sociale   a   esercitare   o   proseguire   l'azione   di
responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile. 
                              Art. 116 
 
 
                 Trasformazione, fusione o scissione 
 
    1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure
dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione  o
scissione della societa'  debitrice,  la  validita'  di  queste  puo'
essere   contestata   dai   creditori    solo    con    l'opposizione
all'omologazione. 
    2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento  di  fissazione
dell'udienza di  cui  all'articolo  48,  dispone  che  il  piano  sia
pubblicato nel registro delle imprese del luogo  ove  hanno  sede  le
societa' interessate dalle operazioni di  trasformazione,  fusione  o
scissione.  Tra  la  data  della  pubblicazione  e  l'udienza  devono
intercorrere almeno trenta giorni. 
    3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma  1,  in  caso  di
risoluzione o di annullamento  del  concordato,  sono  irreversibili,
salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi ai sensi  degli  articoli  2500-bis,  comma  secondo,
2504-quater, comma secondo, e  2506-ter,  comma  quinto,  del  codice
civile. 
    4. Trovano applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni
contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile. 
                              Art. 117 
 
 
               Effetti del concordato per i creditori 
 
    1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori
anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda
di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti  contro
i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in  via  di
regresso. 
    2.  Salvo  patto  contrario,  il  concordato  della  societa'  ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 
                              Art. 118 
 
 
                      Esecuzione del concordato 
 
    1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario  giudiziale
ne sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  nella
sentenza di omologazione. Egli deve riferire al  giudice  ogni  fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 
    2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 
    3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario  a  dare
esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da  uno  o
piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata. 
    4. Nel caso in  cui  il  commissario  giudiziale  rilevi  che  il
debitore non sta provvedendo al compimento  degli  atti  necessari  a
dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve
senza indugio  riferirne  al  tribunale.  Il  tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
    5. Il soggetto  che  ha  presentato  la  proposta  di  concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunciare  al  tribunale  i
ritardi e le omissioni del debitore mediante  ricorso  notificato  al
debitore e al commissario giudiziale con il quale  puo'  chiedere  al
tribunale  di  attribuire  al  commissario  i  poteri  necessari  per
provvedere  ai  sensi  del   comma   4   o   di   revocare   l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore
giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di  informazione
e di voto dei soci di minoranza. 
    6. Il tribunale provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito  il
debitore   ed   il   commissario   giudiziale.   Quando   nomina   un
amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e  gli
attribuisce  il  potere  di  compiere  gli  atti  necessari  a   dare
esecuzione alla proposta  omologata,  ivi  inclusi,  se  la  proposta
prevede un aumento del capitale sociale della  societa'  debitrice  o
altre  deliberazioni  di  competenza  dell'assemblea  dei  soci,   la
convocazione dell'assemblea avente ad oggetto  tali  deliberazioni  e
l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le  azioni  o  quote
facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.  Al  liquidatore,  se
nominato, possono  essere  attribuiti  i  compiti  di  amministratore
giudiziario. 
    7. In caso di trasferimento di beni, il commissario  richiede  al
tribunale, che provvede in composizione monocratica,  l'emissione  di
decreto di cancellazione delle  formalita'  iscritte,  delegando  ove
opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento. 
    8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente  o
cessionario dell'azienda non risponde  dei  debiti  pregressi,  salvo
diversa previsione del piano di concordato. 
                              Art. 119 
 
 
                     Risoluzione del concordato 
 
    1. Ciascuno  dei  creditori  e  il  commissario  giudiziale,  ove
richiesto da un creditore,  possono  richiedere  la  risoluzione  del
concordato per inadempimento. 
    2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante. 
    3. Il concordato non si  puo'  risolvere  se  l'inadempimento  ha
scarsa importanza. 
    4. Il ricorso per la risoluzione  deve  proporsi  entro  un  anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
dal concordato. 
    5. Le disposizioni che precedono  non  si  applicano  quando  gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con
liberazione immediata del debitore. 
    6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 
                              Art. 120 
 
 
                     Annullamento del concordato 
 
    1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario
o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore,  quando
si scopre che  e'  stato  dolosamente  esagerato  il  passivo  ovvero
sottratta o dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo.  Non  e'
ammessa altra azione di nullita'. 
    2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine  di  sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
nel concordato. 
    3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 

Titolo V
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Capo I
Imprenditori individuali e societa'
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

                              Art. 121 
 
 
              Presupposti della liquidazione giudiziale 
 
    1. Le disposizioni sulla  liquidazione  giudiziale  si  applicano
agli  imprenditori  commerciali  che  non  dimostrino   il   possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e
che siano in stato di insolvenza. 
                              Art. 122 
 
 
                  Poteri del tribunale concorsuale 
 
    1.  Il  tribunale  che  ha  dichiarato  aperta  la  procedura  di
liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e: 
    a)  provvede  alla  nomina,  alla  revoca  o   sostituzione   per
giustificati motivi degli  organi  della  procedura,  quando  non  e'
prevista la competenza del giudice delegato; 
    b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore; 
    c) decide le controversie relative alla procedura stessa che  non
sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami  contro  i
provvedimenti del giudice delegato. 
    2. I provvedimenti del tribunale  sono  pronunciati  con  decreto
motivato, salvo che la legge non preveda  che  il  provvedimento  sia
adottato in forma diversa. 
                              Art. 123 
 
 
                     Poteri del giudice delegato 
 
    1. Il giudice  delegato  esercita  funzioni  di  vigilanza  e  di
controllo sulla regolarita' della procedura e: 
    a) riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale  e'
richiesto un provvedimento del collegio; 
    b) emette o provoca dalle competenti  autorita'  i  provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di  quelli
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio  diritto
incompatibile con l'acquisizione; 
    c) convoca il curatore e  il  comitato  dei  creditori  nei  casi
prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno  per  il
corretto e sollecito svolgimento della procedura; 
    d) su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e  dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui  opera
e'  stata  richiesta  dal  medesimo  curatore  nell'interesse   della
procedura; 
    e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del  curatore  e
del comitato dei creditori; 
    f) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  128,  comma  2,
autorizza il  curatore  a  stare  in  giudizio  come  attore  o  come
convenuto,  quando  e'  utile  per  il  miglior  soddisfacimento  dei
creditori.  L'autorizzazione  deve  essere  sempre  data   per   atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado  di
essi; 
    g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; 
    h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati  da
terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni  del
capo III. 
    i) quando ne ravvisa  l'opportunita',  dispone  che  il  curatore
presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo
130, prescrivendone le modalita'. 
    2. Il giudice  delegato  non  puo'  trattare  i  giudizi  che  ha
autorizzato,  ne'  far  parte  del  collegio  investito  del  reclamo
proposto contro i suoi atti. 
    3. I provvedimenti del  giudice  delegato  sono  pronunciati  con
decreto motivato. 
                              Art. 124 
 
 
    Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 
 
    1. Salvo che sia diversamente  disposto,  contro  i  decreti  del
giudice delegato  e  del  tribunale  il  curatore,  il  comitato  dei
creditori, il debitore e  ogni  altro  interessato  possono  proporre
reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte  di  appello  nel
termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla
notificazione per il curatore, per il debitore, per il  comitato  dei
creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e'  stato  chiesto
il provvedimento. Per  gli  altri  interessati,  il  termine  decorre
dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o
disposte dal giudice delegato o dal  tribunale,  se  quest'ultimo  ha
emesso il provvedimento. 
    2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. 
    3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: 
    a)  l'indicazione  del  tribunale  o  della  corte   di   appello
competente, del giudice delegato e della  procedura  di  liquidazione
giudiziale; 
    b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il  nome  e
il domicilio digitale del difensore; 
    c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto  su  cui  si
basa il reclamo, con le relative conclusioni; 
    d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende
avvalersi e dei documenti prodotti. 
    4.  Il  reclamo  non  sospende  l'esecuzione  del   provvedimento
impugnato. 
    5.  Il  presidente  con  decreto  designa  il  relatore  e  fissa
l'udienza di comparizione entro  quaranta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. 
    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore,  mediante
trasmissione  al   domicilio   digitale   della   procedura,   e   ai
controinteressati,  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione   del
decreto. 
    7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni. 
    8. Il resistente deve  costituirsi  almeno  cinque  giorni  prima
dell'udienza,  depositando  memoria  contenente  l'indicazione  delle
proprie generalita' e del suo  codice  fiscale,  nonche'  il  nome  e
domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle  difese
in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti. 
    9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi
previsti dal comma 8. 
    10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal
presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza. 
    11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette  o  assume
anche d'ufficio i  mezzi  di  prova,  se  non  ritiene  di  delegarne
l'assunzione al relatore. 
    12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio
provvede sul reclamo con decreto motivato. 
                              Art. 125 
 
 
                         Nomina del curatore 
 
    1. Il curatore e' nominato con  la  sentenza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. 
    2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49,
comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123
e da 126 a 136 in quanto compatibili. 
    3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49,
comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma  dell'articolo
129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto. 
    4.  I  provvedimenti  di  nomina  dei  curatori,  dei  commissari
giudiziali e dei liquidatori  giudiziali  confluiscono  nel  registro
nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro
vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento
e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare  dell'attivo  e
del passivo  delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'  tenuto  con
modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico. 
                              Art. 126 
 
 
                      Accettazione del curatore 
 
    1.  Il  curatore  deve,  entro  i  due  giorni  successivi   alla
comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria  la  propria
accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale,
in camera di consiglio,  provvede  d'urgenza  alla  nomina  di  altro
curatore. 
    2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente
al curatore  le  credenziali  per  l'accesso  al  domicilio  digitale
assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia. 
                              Art. 127 
 
 
                   Qualita' di pubblico ufficiale 
 
    1. Il  curatore,  per  quanto  attiene  all'esercizio  delle  sue
funzioni, e' pubblico ufficiale. 
                              Art. 128 
 
 
                      Gestione della procedura 
 
    1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della  procedura
sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. 
    2. Egli non puo' stare in  giudizio  senza  l'autorizzazione  del
giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di  tardive
dichiarazioni di crediti e di diritti  di  terzi  sui  beni  compresi
nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti  promossi
per impugnare atti del giudice delegato o del  tribunale  e  in  ogni
altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 
    3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi
che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo'  tuttavia
assumere la veste di  difensore,  se  in  possesso  della  necessaria
qualifica nei giudizi avanti al giudice  tributario  quando  cio'  e'
funzionale ad un risparmio per la massa. 
                              Art. 129 
 
 
              Esercizio delle attribuzioni del curatore 
 
    1. Il curatore esercita personalmente  le  funzioni  del  proprio
ufficio e  puo'  delegare  ad  altri  specifiche  operazioni,  previa
autorizzazione del  comitato  dei  creditori,  con  esclusione  degli
adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205  e  213.  L'onere
per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto  dal
compenso del curatore. 
    2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori
a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso
il debitore e  gli  amministratori  della  societa'  o  dell'ente  in
liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'.  Del  compenso
riconosciuto  a  tali  soggetti  si  tiene  conto   ai   fini   della
liquidazione del compenso del curatore. 
                              Art. 130 
 
 
           Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 
 
    1. Il  curatore,  entro  trenta  giorni  dalla  dichiarazione  di
apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice  delegato
un'informativa  sugli  accertamenti   compiuti   e   sugli   elementi
informativi acquisiti relativi  alle  cause  dell'insolvenza  e  alla
responsabilita' del debitore  ovvero  degli  amministratori  e  degli
organi di controllo della societa'. 
    2. Se il debitore  o  gli  amministratori  non  ottemperano  agli
obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c),  il
curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal  caso  o
quando le scritture contabili sono incomplete  o  comunque  risultano
inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal
debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione  della  domanda
cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre  alle
ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3,  lettera  f),
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a
banche dati, ulteriori rispetto a quelle di  cui  all'articolo  49  e
specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. 
    3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  richiedere
alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in  loro
possesso. 
    4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di
esecutivita' dello stato passivo, presenta al  giudice  delegato  una
relazione  particolareggiata  in  ordine  al  tempo  e   alle   cause
dell'insorgere della crisi e  del  manifestarsi  dell'insolvenza  del
debitore,  sulla  diligenza  spiegata  dal  debitore   nell'esercizio
dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore  o  di  altri  e  su
quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini  preliminari  in
sede penale. 
    5. Se il debitore insolvente e' una societa'  o  altro  ente,  la
relazione espone i fatti accertati e le informazioni  raccolte  sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei
soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se  la  societa'  o
l'ente fa parte di un gruppo,  il  curatore  deve  altresi'  riferire
sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare  le
informazioni  raccolte  sulle   rispettive   responsabilita',   avuto
riguardo agli effetti dei rapporti economici e  contrattuali  con  le
altre imprese del gruppo. 
    6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo  ai  sensi
dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e  5  e'  depositata
entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla  dichiarazione  di
apertura della liquidazione giudiziale. 
    7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in  copia
integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero. 
    8. Il  giudice  delegato  dispone  la  secretazione  delle  parti
relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed  alle
azioni che il curatore intende proporre  qualora  possano  comportare
l'adozione  di  provvedimenti  cautelari,  nonche'  alle  circostanze
estranee agli interessi della procedura  e  che  investano  la  sfera
personale del debitore. 
    9. Il curatore, inoltre, entro  quattro  mesi  dal  deposito  del
decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente,  ogni
sei mesi, presenta al  giudice  delegato  un  rapporto  riepilogativo
delle  attivita'  svolte  e  delle  informazioni  raccolte  dopo   le
precedenti relazioni, accompagnato dal conto  della  sua  gestione  e
dagli estratti del conto bancario o postale della procedura  relativi
agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti  allegati  e'
trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici  giorni,
il comitato dei creditori o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono
formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni  copia
del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni,  omesse  le  parti
secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata
al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. 
                              Art. 131 
 
 
                    Deposito delle somme riscosse 
 
    1. Le  somme  riscosse  a  qualunque  titolo  dal  curatore  sono
depositate entro  il  termine  massimo  di  dieci  giorni  sul  conto
corrente intestato alla procedura di liquidazione  aperto  presso  un
ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. 
    2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal  tribunale  ai
fini dell'eventuale revoca del curatore. 
    3. Il prelievo delle somme e'  eseguito  su  copia  conforme  del
mandato  di  pagamento  del  giudice  delegato  e,  nel  periodo   di
intestazione  «Fondo  unico  giustizia»  del   conto   corrente,   su
disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
    4.  Il  mandato  e'  sottoscritto  dal  giudice  delegato  e  dal
cancelliere con firma digitale ed  e'  trasmesso  telematicamente  al
depositario nel rispetto  delle  disposizioni,  anche  regolamentari,
concernenti la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici.  La  trasmissione  telematica  e'  oggetto  di
disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che  ne
stabilisce modalita', condizioni e limiti. La  disposizione  acquista
efficacia  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno   successivo   alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   provvedimento   del
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia, da adottarsi entro un anno  dall'entrata  in  vigore
del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di
trasmissione telematica. 
                              Art. 132 
 
 
                Integrazione dei poteri del curatore 
 
    1. Le riduzioni di crediti, le  transazioni,  i  compromessi,  le
rinunzie  alle  liti,  le  ricognizioni  di  diritti  di  terzi,   la
cancellazione di ipoteche, la  restituzione  di  pegni,  lo  svincolo
delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni  e  gli  altri
atti di straordinaria amministrazione sono effettuati  dal  curatore,
previa l'autorizzazione del comitato dei creditori. 
    2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il
curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della
proposta. 
    3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a  cinquantamila
euro e in ogni caso  per  le  transazioni,  il  curatore  ne  informa
previamente il giudice delegato, salvo  che  gli  stessi  siano  gia'
stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7. 
    4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato  con  decreto
del Ministro della giustizia. 
                              Art. 133 
 
 
         Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 
 
    1.  Contro  gli  atti  di  amministrazione  e  le  omissioni  del
curatore, il  comitato  dei  creditori,  il  debitore  e  ogni  altro
interessato possono proporre reclamo, per violazione  di  legge,  con
ricorso al  giudice  delegato  entro  otto  giorni  dalla  conoscenza
dell'atto o,  in  caso  di  omissione,  dalla  scadenza  del  termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite  le
parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non  indispensabile
al contraddittorio. 
    2. Se il reclamo e' accolto, il curatore  deve  conformarsi  alla
decisione del giudice delegato. 
    3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124. 
                              Art. 134 
 
 
                         Revoca del curatore 
 
    1. Il tribunale puo' in  ogni  tempo,  su  proposta  del  giudice
delegato o su richiesta  del  comitato  dei  creditori  o  d'ufficio,
revocare il curatore. 
    2.  Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  sentiti  il
curatore e il comitato dei creditori. 
    3. Contro il decreto di  revoca  o  di  rigetto  dell'istanza  di
revoca del curatore e' ammesso  il  reclamo  alla  corte  di  appello
previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende  l'efficacia  del
decreto. 
                              Art. 135 
 
 
                      Sostituzione del curatore 
 
    1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti
ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone  al
tribunale  le  ragioni.  Il  tribunale,  valutate  le  ragioni  della
richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore. 
    2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori,
sono esclusi quelli  i  cui  titolari  si  trovino  in  conflitto  di
interessi. 
                              Art. 136 
 
 
                    Responsabilita' del curatore 
 
    1. Il curatore adempie ai doveri  del  proprio  ufficio,  imposti
dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato,  con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli  deve  tenere
un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che  dal
giudice  delegato,  da  ciascuno  dei  componenti  del  comitato  dei
creditori e in cui deve annotare  giorno  per  giorno  le  operazioni
relative alla sua  amministrazione.  Mensilmente  il  curatore  firma
digitalmente  il  registro  e  vi  appone  la  marca  temporale,   in
conformita' alle regole tecniche per la formazione, la  trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione,  la  riproduzione  e  la
validazione dei documenti informatici. 
    2.  Il  curatore  procede   alle   operazioni   di   liquidazione
contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo. 
    3.   Durante   la   liquidazione    giudiziale,    l'azione    di
responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e'  proposta
dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. 
    4. Il curatore che  cessa  dal  suo  ufficio,  anche  durante  la
liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre
operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve  rendere  il  conto
della gestione a norma  dell'articolo  231,  comunicandolo  anche  al
curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare
osservazioni e contestazioni. 
    5. Il responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  codice,  stabilisce  le  specifiche   tecniche
necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati
per la  tenuta  del  registro  di  cui  al  comma  1  con  i  sistemi
informativi del Ministero della giustizia. 
                              Art. 137 
 
 
                        Compenso del curatore 
 
    1. Il compenso e  le  spese  dovuti  al  curatore,  anche  se  la
liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono  liquidati  ad
istanza del  curatore  con  decreto  del  tribunale  non  soggetto  a
reclamo,  su  relazione  del  giudice  delegato,  secondo  le   norme
stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 
    2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione  del
rendiconto e, se del  caso,  dopo  l'esecuzione  del  concordato.  Al
curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita'
svolta fino al termine dei giudizi e delle altre  operazioni  di  cui
all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare  al
curatore acconti sul compenso. Salvo che non  ricorrano  giustificati
motivi, ogni liquidazione di  acconto  deve  essere  preceduta  dalla
esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 
    3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il  compenso
e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato,  in
ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 
    4. Nessun compenso, oltre quello liquidato  dal  tribunale,  puo'
essere preteso dal  curatore,  nemmeno  per  rimborso  di  spese.  Le
promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli  ed  e'
sempre  ammessa  la  ripetizione  di  cio'  che  e'   stato   pagato,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 
    5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49,  comma
3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3. 
                              Art. 138 
 
 
                  Nomina del comitato dei creditori 
 
    1. Il comitato dei creditori e'  nominato  dal  giudice  delegato
entro trenta giorni dalla sentenza  che  ha  aperto  la  liquidazione
giudiziale, sulla  base  delle  risultanze  documentali,  sentito  il
curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e
delle altre indicazioni  eventualmente  date  dai  creditori  con  la
domanda di ammissione al  passivo  o  precedentemente.  Salvo  quanto
previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo'  essere
modificata dal giudice delegato in relazione  alle  variazioni  dello
stato passivo o per altro giustificato motivo. 
    2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri  scelti  tra  i
creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e
qualita'  dei  crediti  e  avuto  riguardo   alla   possibilita'   di
soddisfacimento dei crediti stessi. 
    3. Il comitato, entro dieci giorni  dalla  nomina,  provvede,  su
convocazione del  curatore,  a  nominare  a  maggioranza  il  proprio
presidente. 
    4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il  giudice
delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2. 
    5.  Il  comitato  dei  creditori  si  considera  costituito   con
l'accettazione della nomina da parte dei suoi  componenti  comunicata
al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato. 
    6. Il componente del  comitato  che  si  trova  in  conflitto  di
interessi si astiene dalla votazione. 
    7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a
sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in
parte, l'espletamento delle proprie funzioni,  dandone  comunicazione
al giudice delegato. 
                              Art. 139 
 
 
  Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori 
 
    1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti
ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti
del  comitato  dei  creditori,  nel  rispetto  dei  criteri  di   cui
all'articolo 138.  Il  giudice  delegato  provvede  alla  nomina  dei
soggetti designati, verificato il rispetto delle  condizioni  di  cui
all'articolo 138, commi 1 e 2. 
    2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori,
sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 
    3. Il giudice delegato, su istanza del  comitato  dei  creditori,
acquisito il parere del curatore, puo' stabilire  che  ai  componenti
del comitato dei creditori sia attribuito, oltre  al  rimborso  delle
spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore  al
dieci per cento di quello liquidato al curatore. 
                              Art. 140 
 
 
Funzioni e responsabilita' del comitato  dei  creditori  e  dei  suoi
                             componenti 
 
    1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne
autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti  dalla  legge,
ovvero  su  richiesta  del  tribunale   o   del   giudice   delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni. 
    2. Il presidente convoca il  comitato  per  le  deliberazioni  di
competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 
    3. Le deliberazioni del comitato sono  prese  a  maggioranza  dei
votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi  a  quello
in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto  puo'  essere
espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche,
purche' sia possibile conservare la  prova  della  manifestazione  di
voto. 
    4. In caso di inerzia,  di  impossibilita'  di  costituzione  per
insufficienza di  numero  o  indisponibilita'  dei  creditori,  o  di
funzionamento  del  comitato  o  di  urgenza,  provvede  il   giudice
delegato. 
    5. Il comitato e  ogni  suo  componente  possono  ispezionare  in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della  procedura
e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al  curatore  e  al
debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma  4  gli  stessi
poteri  possono  essere  esercitati  da  ciascun  creditore,   previa
l'autorizzazione del giudice delegato. 
    6. I componenti del comitato  hanno  diritto  al  rimborso  delle
spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto  ai  sensi  e  nelle
forme di cui all'articolo 139, comma 3. 
    7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. 
    8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal  curatore
durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato  provvede
all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei  creditori
nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione. 
                              Art. 141 
 
 
         Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori 
 
    1. Contro  le  autorizzazioni  o  i  dinieghi  del  comitato  dei
creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato  possono
proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato  entro
otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il  giudice  delegato  decide
sul  reclamo  sentite  le   parti,   omessa   ogni   formalita'   non
indispensabile al contraddittorio. 
    2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124. 

Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

                              Art. 142 
 
 
                          Beni del debitore 
 
    1. La sentenza che dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale
priva  dalla  sua  data  il  debitore  dell'amministrazione  e  della
disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data  di  apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i  beni  che
pervengono al debitore durante la procedura,  dedotte  le  passivita'
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. 
    3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che
gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per
il loro acquisto e  la  loro  conservazione  risultino  superiori  al
presumibile valore di realizzo dei beni stessi. 
                              Art. 143 
 
 
                        Rapporti processuali 
 
    1. Nelle controversie, anche in corso,  relative  a  rapporti  di
diritto  patrimoniale  del  debitore  compresi   nella   liquidazione
giudiziale sta in giudizio il curatore. 
    2.  Il  debitore  puo'  intervenire  nel  giudizio  solo  per  le
questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di  bancarotta  a
suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. 
    3.   L'apertura   della   liquidazione    giudiziale    determina
l'interruzione del processo.  Il  termine  per  la  riassunzione  del
processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata
dal giudice. 
                              Art. 144 
 
 
Atti  compiuti  dal  debitore  dopo  l'apertura  della   liquidazione
                             giudiziale 
 
    1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o
ricevuti  dopo  l'apertura   della   liquidazione   giudiziale   sono
inefficaci rispetto ai creditori. 
    2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  142,  comma  2,  sono
acquisite alla liquidazione  giudiziale  tutte  le  utilita'  che  il
debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di
cui al comma 1. 
                              Art. 145 
 
 
  Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 
 
    1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili  gli  atti  ai
terzi, se compiute dopo  la  data  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori. 
                              Art. 146 
 
 
           Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: 
    a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; 
    b) gli assegni aventi  carattere  alimentare,  gli  stipendi,  le
pensioni, i salari e  cio'  che  il  debitore  guadagna  con  la  sua
attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e
della sua famiglia; 
    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di
legge. 
    2. I limiti previsti al comma 1, lettera  b),  sono  fissati  con
decreto motivato del giudice delegato,  sentiti  il  curatore  ed  il
comitato dei creditori, tenuto conto della condizione  personale  del
debitore e di quella della sua famiglia. 
                              Art. 147 
 
 
                 Alimenti ed abitazione del debitore 
 
    1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi  di  sussistenza,  il
giudice delegato, sentiti il curatore e il  comitato  dei  creditori,
puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui  e  per  la
famiglia. 
    2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo'  godere
in quanto titolare di altro diritto  reale,  nei  limiti  in  cui  e'
necessaria all'abitazione di lui e della famiglia,  non  puo'  essere
distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. 
                              Art. 148 
 
 
                 Corrispondenza diretta al debitore 
 
    1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore
la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 
    2. La corrispondenza diretta al debitore che non e'  una  persona
fisica e' consegnata al curatore. 
                              Art. 149 
 
 
                        Obblighi del debitore 
 
    1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i
liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la
liquidazione giudiziale, sono tenuti  a  comunicare  al  curatore  la
propria  residenza  ovvero  il  proprio   domicilio   e   ogni   loro
cambiamento. 
    2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione
della procedura, i soggetti di cui  al  comma  1  devono  presentarsi
personalmente al giudice delegato, al  curatore  o  al  comitato  dei
creditori. 
    3. In caso di  legittimo  impedimento  o  di  altro  giustificato
motivo, i medesimi soggetti possono essere  autorizzati  dal  giudice
delegato a comparire per mezzo di un procuratore. 

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

                              Art. 150 
 
 
         Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 
 
    1. Salvo diversa  disposizione  della  legge,  dal  giorno  della
dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nessuna
azione individuale esecutiva o cautelare anche per  crediti  maturati
durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nella procedura. 
                              Art. 151 
 
 
                       Concorso dei creditori 
 
    1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori  sul
patrimonio del debitore. 
    2. Ogni credito, anche se  munito  di  diritto  di  prelazione  o
prededucibile, nonche' ogni diritto reale o  personale,  mobiliare  o
immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal
capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 
    3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  ai  crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 150. 
                              Art. 152 
 
 
          Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili 
 
    1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma
degli  articoli  2756  e  2761  del  codice  civile  possono   essere
realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la
procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 
    2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al
giudice delegato, il quale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
creditori,  stabilisce  con   decreto   il   tempo   della   vendita,
determinandone le modalita' a norma  dell'articolo  216.  Il  giudice
delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto  istanza.
Il giudice  delegato  provvede  acquisita  la  valutazione  dei  beni
oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione. 
    3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in  caso
di assegnazione, il valore di  stima  e'  superiore  all'importo  del
credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne  versa  al
curatore l'eccedenza. 
    4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se  e'
stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore  a  riprendere  le
cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il  creditore,  o  ad
eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2. 
                              Art. 153 
 
 
  Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo 
 
    1. I creditori garantiti da ipoteca,  pegno  o  privilegio  fanno
valere il loro diritto di prelazione sul prezzo  dei  beni  vincolati
per il capitale, gli interessi e le spese; se  non  sono  soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro  dovuto,  con  i
creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. 
    2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni  che
si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a
loro garanzia.  In  tal  caso,  se  ottengono  un'utile  collocazione
definitiva su questo  prezzo  per  la  totalita'  del  loro  credito,
computati in primo luogo  gli  interessi,  l'importo  ricevuto  nelle
ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata  per
essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile
ha luogo per una parte del credito garantito,  per  il  capitale  non
soddisfatto essi hanno diritto  di  trattenere  solo  la  percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari. 
    3. L'estensione del  diritto  di  prelazione  agli  interessi  e'
regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione  di  apertura
della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti
assistiti da privilegio generale, il decorso  degli  interessi  cessa
alla data del deposito del progetto di riparto nel quale  il  credito
e' soddisfatto anche se parzialmente. 
    4. Se il credito  e'  garantito  da  ipoteca,  la  prelazione  si
estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e  della
rinnovazione dell'ipoteca. 
    5. Se il credito e' garantito da pegno o assistito da  privilegio
speciale a norma degli articoli 2756 e 2761  del  codice  civile,  la
prelazione si estende anche alle spese della costituzione  del  pegno
e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2,  alle  spese  di
conservazione e vendita del bene costituito in pegno  o  oggetto  del
privilegio, nonche' alle spese di individuazione e consegna del  bene
oggetto di pegno non possessorio. 
                              Art. 154 
 
 
                          Crediti pecuniari 
 
    1. La dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale
sospende il  corso  degli  interessi  convenzionali  o  legali,  agli
effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero  fino
all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo  234,  comma  7,  a
meno che i crediti  non  siano  garantiti  da  ipoteca,  da  pegno  o
privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3. 
    2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli  effetti  del
concorso,  alla  data   della   dichiarazione   di   apertura   della
liquidazione giudiziale. 
    3. I crediti condizionali partecipano al concorso a  norma  degli
articoli 204, 226 e 227. Sono compresi  tra  i  crediti  condizionali
quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il  cui
patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non  previa
escussione di un obbligato principale. 
                              Art. 155 
 
 
                            Compensazione 
 
    1. I creditori possono opporre in compensazione dei  loro  debiti
verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto  alla  liquidazione
giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti
prima dell'apertura della procedura concorsuale. 
    2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il
credito per atto tra vivi dopo  il  deposito  della  domanda  cui  e'
seguita  l'apertura  della  liquidazione   giudiziale   o   nell'anno
anteriore. 
                              Art. 156 
 
 
                        Crediti infruttiferi 
 
    1.  I  crediti  infruttiferi  non  ancora   scaduti   alla   data
dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi  al  passivo
per l'intera somma. Tuttavia ad  ogni  singola  ripartizione  saranno
detratti gli interessi composti,  in  ragione  del  saggio  stabilito
dall'articolo 1284 del codice  civile,  per  il  tempo  che  resta  a
decorrere dalla data del mandato di pagamento sino  al  giorno  della
scadenza del credito. 
                              Art. 157 
 
 
               Obbligazioni ed altri titoli di debito 
 
    1. I crediti derivanti da  obbligazioni  e  da  altri  titoli  di
debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale,  detratti
i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio  da  estrarre  a
sorte, il suo valore  attualizzato  viene  distribuito  tra  tutti  i
titoli che hanno diritto al sorteggio. 
                              Art. 158 
 
 
                        Crediti non pecuniari 
 
    1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una  prestazione  in
danaro determinata con riferimento  ad  altri  valori  o  aventi  per
oggetto una prestazione diversa dal  danaro,  concorrono  secondo  il
loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale. 
                              Art. 159 
 
 
                Rendita perpetua e rendita vitalizia 
 
    1. Se nel passivo della  liquidazione  giudiziale  sono  presenti
crediti  per  rendita  perpetua,  questa  e'   riscattata   a   norma
dell'articolo 1866 del codice civile. 
    2. Il creditore di una rendita vitalizia e'  ammesso  al  passivo
per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa  al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. 
                              Art. 160 
 
 
               Creditore di piu' coobbligati solidali 
 
    1. Il creditore di piu'  coobbligati  in  solido  concorre  nella
liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono  sottoposti
a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori,  sino
al totale pagamento. 
    2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo
che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito. 
                              Art. 161 
 
 
   Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto 
 
    1. Il  creditore  che,  prima  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con  il  debitore
il cui patrimonio e' sottoposto alla procedura concorsuale, o  da  un
fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di  concorrere
nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa. 
    2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha
diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per  la
somma pagata. 
    3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare  la  quota
di riparto spettante al coobbligato  fino  a  concorrenza  di  quanto
ancora  dovutogli.  Resta  impregiudicato   il   diritto   verso   il
coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto. 
                              Art. 162 
 
 
          Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia 
 
    1.  Il  coobbligato  o  fideiussore  del  debitore  sottoposto  a
liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di  ipoteca  sui
beni di lui a garanzia della sua azione di  regresso  concorre  nella
liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 
    2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date
in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta. 

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

                              Art. 163 
 
 
                       Atti a titolo gratuito 
 
    1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se  compiuti  dal
debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori,  gli  atti  a
titolo gratuito, esclusi i  regali  d'uso  e  gli  atti  compiuti  in
adempimento di un dovere morale o a scopo di  pubblica  utilita',  in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante. 
    2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti  al
patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione  della
sentenza che ha dichiarato l'apertura  della  procedura  concorsuale.
Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato  puo'  proporre
reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133. 
                              Art. 164 
 
 
            Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 
 
    1. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  pagamenti  di
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura  della
liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti  dal
debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. 
    2. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  rimborsi  dei
finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti
dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della  procedura  concorsuale  o  nell'anno  anteriore.  Si   applica
l'articolo 2467, secondo comma, codice civile. 
    3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso
dei finanziamenti effettuati a  favore  della  societa'  assoggettata
alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e
coordinamento  nei  suoi  confronti  o  da  altri  soggetti  ad  essa
sottoposti. 
                              Art. 165 
 
 
                    Azione revocatoria ordinaria 
 
    1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le
norme del codice civile. 
    2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente  ai  sensi
dell'articolo 27 sia in confronto del contraente  immediato,  sia  in
confronto dei suoi aventi causa  nei  casi  in  cui  sia  proponibile
contro costoro. 
                              Art. 166 
 
 
             Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 
 
    1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva
lo stato d'insolvenza del debitore: 
    a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le
obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  cio'
che a lui e' stato dato o promesso,  se  compiuti  dopo  il  deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nell'anno anteriore; 
    b) gli atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,  se
compiuti dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; 
    c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo
il  deposito  della  domanda  cui   e'   seguita   l'apertura   della
liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti
non scaduti; 
    d) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei sei  mesi  anteriori  per  debiti
scaduti. 
    2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi
di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi,
contestualmente creati, se compiuti dal  debitore  dopo  il  deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nei sei mesi anteriori. 
    3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
    a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
    b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario  che  non
hanno ridotto in maniera consistente  e  durevole  l'esposizione  del
debitore nei confronti della banca; 
    c) le vendite e i preliminari  di  vendita  trascritti  ai  sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti  non  siano
cessati  ai  sensi  del  comma  terzo  della  suddetta  disposizione,
conclusi a  giusto  prezzo  e  aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso
abitativo,   destinati   a   costituire    l'abitazione    principale
dell'acquirente o di suoi parenti e  affini  entro  il  terzo  grado,
ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire  la  sede
principale dell'attivita'  d'impresa  dell'acquirente,  purche'  alla
data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attivita'  sia
effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti  investimenti
per darvi inizio; 
    d) gli atti, i pagamenti effettuati e  le  garanzie  concesse  su
beni del debitore posti in essere in esecuzione del  piano  attestato
di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso  indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore
o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore  ne  era  a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della
costituzione della garanzia. L'esclusione opera  anche  con  riguardo
all'azione revocatoria ordinaria; 
    e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti
in essere in esecuzione del concordato preventivo e  dell'accordo  di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche'  gli  atti,  i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  e  dal  debitore
dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo  o
all'accordo  di  ristrutturazione.  L'esclusione  opera   anche   con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria; 
    f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di
prestazioni di lavoro effettuate da  suoi  dipendenti  o  altri  suoi
collaboratori, anche non subordinati; 
    g) i pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  dal
debitore  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della  crisi  e
dell'insolvenza previste dal presente codice. 
    4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo   non   si   applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno  e  di
credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 
                              Art. 167 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
    1. Gli atti che  incidono  su  un  patrimonio  destinato  ad  uno
specifico  affare  previsto  dall'articolo  2447-bis,  primo   comma,
lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano  il
patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo  dell'azione  e'
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'. 
                              Art. 168 
 
 
                    Pagamento di cambiale scaduta 
 
    1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166,  comma  2,  non
puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se  il  possessore
di questa doveva accettarlo per non  perdere  l'azione  cambiaria  di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato  in  via  di  regresso,  in
confronto del quale il curatore  provi  che  conosceva  lo  stato  di
insolvenza del principale obbligato quando  ha  tratto  o  girato  la
cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore. 
                              Art. 169 
 
 
Atti compiuti tra coniugi, parti  di  un'unione  civile  tra  persone
              dello stesso sesso o conviventi di fatto 
 
    1. Gli atti previsti dall'articolo  166,  compiuti  tra  coniugi,
parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi
di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e  quelli
a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone  piu'  di  due  anni
prima della data di deposito della domanda cui e' seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale,  ma  nel  tempo  in  cui  il  debitore
esercitava un'impresa, sono revocati se il  coniuge  o  la  parte  di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o  il  convivente  di
fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore. 
                              Art. 170 
 
 
      Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia 
 
    1. Le azioni revocatorie  e  di  inefficacia  disciplinate  nella
presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre
anni  dall'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  comunque  si
prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 
                              Art. 171 
 
 
                      Effetti della revocazione 
 
    1. La revocatoria dei  pagamenti  avvenuti  tramite  intermediari
specializzati, procedure di compensazione  multilaterale  o  societa'
previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  si
esercita e produce  effetti  nei  confronti  del  destinatario  della
prestazione. 
    2.  Colui  che,  per  effetto   della   revoca   prevista   dalle
disposizioni precedenti,  ha  restituito  quanto  aveva  ricevuto  e'
ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale
credito. 
    3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario  o  comunque
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma
pari alla differenza tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue
pretese, nel periodo per il quale  e'  provata  la  conoscenza  dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data  in
cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il  diritto  del  convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto
restituito. 

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

                              Art. 172 
 
 
                          Rapporti pendenti 
 
    1. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione
del contratto, fatte salve le  diverse  disposizioni  della  presente
sezione,  rimane   sospesa   fino   a   quando   il   curatore,   con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara  di  subentrare
nel contratto in luogo del debitore,  assumendo,  a  decorrere  dalla
data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero  di  sciogliersi
dal medesimo salvo che, nei contratti  ad  effetti  reali,  sia  gia'
avvenuto il trasferimento del diritto. 
    2. Il contraente puo' mettere in  mora  il  curatore,  facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a  sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 
    3. In caso di  prosecuzione  del  contratto,  sono  prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. 
    4. In caso  di  scioglimento  del  contratto,  il  contraente  ha
diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  giudiziale  il
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia  dovuto
risarcimento del danno. 
    5.  L'azione  di  risoluzione  del   contratto   promossa   prima
dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte
inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore,  fatta
salva,  nei  casi  previsti,  l'efficacia  della  trascrizione  della
domanda; se il  contraente  intende  ottenere  con  la  pronuncia  di
risoluzione la restituzione di una somma o  di  un  bene,  ovvero  il
risarcimento  del  danno,  deve  proporre  la  domanda   secondo   le
disposizioni di cui al capo III del presente titolo. 
    6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno  dipendere  la
risoluzione   del   contratto   dall'apertura   della    liquidazione
giudiziale. 
    7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici. 
                              Art. 173 
 
 
                        Contratti preliminari 
 
    1. Il curatore puo'  sciogliersi  dal  contratto  preliminare  di
vendita immobiliare anche  quando  il  promissario  acquirente  abbia
proposto  e  trascritto  prima   dell'apertura   della   liquidazione
giudiziale  domanda  di  esecuzione  in  forma  specifica  ai   sensi
dell'articolo 2932 del codice  civile,  ma  lo  scioglimento  non  e'
opponibile  al   promissario   acquirente   se   la   domanda   viene
successivamente accolta. 
    2. In caso di scioglimento del contratto preliminare  di  vendita
immobiliare trascritto ai sensi  dell'articolo  2645-bis  del  codice
civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza che gli sia  dovuto  il  risarcimento  del
danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del  codice
civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla  data  dell'apertura
della liquidazione giudiziale. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  174,  il  contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile non si scioglie se ha ad oggetto  un  immobile  ad  uso
abitativo  destinato  a  costituire   l'abitazione   principale   del
promissario acquirente o di suoi parenti ed  affini  entro  il  terzo
grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a  costituire
la  sede  principale  dell'attivita'  di  impresa   del   promissario
acquirente, sempre che  gli  effetti  della  trascrizione  non  siano
cessati anteriormente  alla  data  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale e il promissario acquirente  ne  chieda  l'esecuzione  nel
termine e secondo le modalita' stabilite per la  presentazione  delle
domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
procedura. 
    4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di
vendita,  l'immobile  e'  trasferito  e  consegnato  al   promissario
acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima
dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  sono  opponibili  alla
massa in misura pari  alla  meta'  dell'importo  che  il  promissario
acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato,  una  volta
eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  ordina  con
decreto la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e   dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 
                              Art. 174 
 
 
             Contratti relativi a immobili da costruire 
 
    1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi
la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente  abbia  escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di  quanto  versato  al
costruttore, dandone altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni
caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto. 
                              Art. 175 
 
 
                  Contratti di carattere personale 
 
    1. I contratti di carattere personale si  sciolgono  per  effetto
dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   giudiziale   nei
confronti  di  uno  dei  contraenti,  salvo  che  il  curatore,   con
l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso  dell'altro
contraente,  manifesti  la  volonta'  di  subentrarvi,  assumendo,  a
decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi. 
    2. Ai fini di cui al comma  1,  i  contratti  sono  di  carattere
personale quando la considerazione della  qualita'  soggettiva  della
parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata
motivo determinante del consenso. 
                              Art. 176 
 
 
     Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
    1.  L'apertura  della  liquidazione  giudiziale  della   societa'
determina lo scioglimento  del  contratto  di  finanziamento  di  cui
all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  b),  del  codice  civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere  del  comitato  dei
creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in  luogo  della
societa', assumendo, a decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i
relativi obblighi. 
    2. Se il curatore non subentra  nel  contratto,  il  finanziatore
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato,  sentito  il
comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione,  in
proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il  finanziatore  puo'
trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo  della
procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. 
    3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma  la
disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto
comma, del codice civile. 
    4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si  verifichi  alcuna
delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e  2,  si  applica
l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile. 
                              Art. 177 
 
 
                        Locazione finanziaria 
 
    1.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   del
patrimonio  dell'utilizzatore,   quando   il   curatore   decide   di
sciogliersi  dal  contratto  di   locazione   finanziaria   a   norma
dell'articolo 172, il concedente ha  diritto  alla  restituzione  del
bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza  fra
la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione  del
bene a valori  di  mercato  rispetto  al  credito  residuo  in  linea
capitale, determinato ai sensi  dell'articolo  97,  comma  12,  primo
periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166,  comma
3, lettera a). 
    2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per
la differenza fra il credito vantato  alla  data  di  apertura  della
liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla  nuova  allocazione
del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti di societa' autorizzata alla concessione  di  finanziamenti
sotto  forma  di  locazione  finanziaria,  il   contratto   prosegue.
L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza  del
contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e  del
prezzo pattuito. 
                              Art. 178 
 
 
                  Vendita con riserva di proprieta' 
 
    1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso  di  apertura
della liquidazione giudiziale del patrimonio del  compratore,  se  il
prezzo deve essere pagato a  termine  o  a  rate,  il  curatore  puo'
subentrare  nel  contratto  con  l'autorizzazione  del  comitato  dei
creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto  dell'interesse  legale.
Qualora il curatore si  sciolga  dal  contratto,  il  venditore  deve
restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il  diritto  ad  un
equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il
credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate. 
    2. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
venditore non e' causa di scioglimento del contratto. 
                              Art. 179 
 
 
           Contratti ad esecuzione continuata o periodica 
 
    1.  Se  il  curatore  subentra  in  un  contratto  ad  esecuzione
continuata o periodica deve  pagare  integralmente  il  prezzo  delle
consegne  avvenute  e  dei  servizi  erogati  dopo  l'apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del  prezzo
delle consegne avvenute e dei  servizi  erogati  prima  dell'apertura
della liquidazione giudiziale. 
                              Art. 180 
 
 
                   Restituzione di cose non pagate 
 
    1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata  spedita
al compratore prima che  nei  suoi  confronti  sia  stata  aperta  la
liquidazione, ma non e'  ancora  a  sua  disposizione  nel  luogo  di
destinazione, ne' altri ha  acquistato  diritti  sulla  medesima,  il
venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo  a  suo  carico  le
spese  e  restituendo  gli  acconti  ricevuti,  sempreche'  egli  non
preferisca dar corso al  contratto  facendo  valere  nel  passivo  il
credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare  la
cosa pagandone il prezzo integrale. 
                              Art. 181 
 
 
                    Contratto di borsa a termine 
 
    1. Il contratto di borsa a termine,  se  il  termine  scade  dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio  di  uno  dei
contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. 
    2. La differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle
cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e'  versata
al curatore, se il contraente  il  cui  patrimonio  e'  sottoposto  a
liquidazione giudiziale risulta in credito o e'  ammessa  al  passivo
nel caso contrario. 
                              Art. 182 
 
 
                   Associazione in partecipazione 
 
    1. L'associazione  in  partecipazione  si  scioglie  per  effetto
dell'apertura   della   liquidazione   giudiziale    nei    confronti
dell'associante. 
    2. L'associato  ha  diritto  di  far  valere  nel  passivo  della
liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei  conferimenti
che non e' assorbita dalle perdite a suo carico. 
    3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora  dovuta
nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e'
applicata la procedura prevista dall'articolo 260. 
                              Art. 183 
 
 
                Conto corrente, mandato, commissione 
 
    1.  I  contratti  di  conto  corrente,  anche  bancario,   e   di
commissione,   si   sciolgono   per   effetto   dell'apertura   della
liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti. 
    2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto  dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario. 
    3. Se il curatore della liquidazione  giudiziale  del  patrimonio
del mandante subentra nel contratto, il credito  del  mandatario  per
l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura  e'  soddisfatto
in prededuzione. 
                              Art. 184 
 
 
                   Contratto di affitto di azienda 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
concedente non scioglie il contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  il
curatore, previa autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  puo'
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo  alla  controparte  un
equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e'  determinato  dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e'  insinuato
al passivo come credito concorsuale. 
    2. In caso di recesso del curatore e comunque alla  scadenza  del
contratto, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  212,
comma 6. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti dell'affittuario, il  curatore  puo'  in  qualunque  tempo,
previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal
contratto,  corrispondendo  al  concedente  un  equo  indennizzo  per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato
dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'
insinuato al passivo come credito concorsuale. 
                              Art. 185 
 
 
                 Contratto di locazione di immobili 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
locatore non scioglie il contratto di  locazione  di  immobili  e  il
curatore subentra nel contratto. 
    2.  Qualora,   alla   data   dell'apertura   della   liquidazione
giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore  a  quattro
anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo',
previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal
contratto  corrispondendo  al  conduttore  un  equo  indennizzo   per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato
dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'
insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha  effetto
decorsi quattro anni dall'apertura della procedura. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa
autorizzazione del comitato dei creditori,  recedere  dal  contratto,
corrispondendo  al  locatore  un  equo  indennizzo  per  l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, e'  determinato  dal  giudice
delegato, sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'  insinuato  al
passivo come credito concorsuale. 
                              Art. 186 
 
 
                        Contratto di appalto 
 
    1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto  dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il
curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  non
dichiara di  voler  subentrare  nel  rapporto  dandone  comunicazione
all'altra parte nel termine di sessanta  giorni  dall'apertura  della
procedura ed offrendo idonee garanzie. 
    2.  Nel  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nei
confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si  scioglie  se
la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso  appaltatore
e'  stata  un  motivo  determinante  del  contratto,  salvo  che   il
committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. 
                              Art. 187 
 
 
                     Contratto di assicurazione 
 
    1. Al contratto  di  assicurazione  contro  i  danni  si  applica
l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma
dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto
puo' determinare un aggravamento del rischio. 
    2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto,  il
credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i  premi
scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. 
                              Art. 188 
 
 
                        Contratto di edizione 
 
    1. Gli effetti dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  nei
confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati  dalla
legge speciale. 
                              Art. 189 
 
 
                   Rapporti di lavoro subordinato 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I  rapporti
di lavoro subordinato in atto alla data della  sentenza  dichiarativa
restano sospesi fino a quando il curatore, con  l'autorizzazione  del
giudice delegato, sentito il  comitato  dei  creditori,  comunica  ai
lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi,  ovvero  il
recesso. 
    2. Il recesso del curatore dai  rapporti  di  lavoro  subordinato
sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura  della
liquidazione giudiziale. Il subentro del  curatore  nei  rapporti  di
lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione  dal  medesimo
effettuata  ai  lavoratori.  Il  curatore  trasmette  all'Ispettorato
territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione
giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti
dell'impresa in forza al  momento  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale stessa. Su istanza del curatore  il  termine  puo'  essere
prorogato dal giudice delegato di  ulteriori  trenta  giorni,  quando
l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti. 
    3. Qualora non sia possibile la continuazione o il  trasferimento
dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni
economiche inerenti  l'assetto  dell'organizzazione  del  lavoro,  il
curatore procede senza indugio al recesso dai  relativi  rapporti  di
lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto.
In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso  il  termine
di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale
senza che il curatore abbia comunicato il  subentro,  i  rapporti  di
lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di
diritto con decorrenza dalla  data  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. 
    4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato  territoriale  del
lavoro del luogo ove e'  stata  aperta  la  liquidazione  giudiziale,
qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento
a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono  chiedere  al  giudice
delegato, con  istanza  da  depositarsi  presso  la  cancelleria  del
tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici  giorni  prima
della scadenza del termine  di  cui  al  comma  3,  una  proroga  del
medesimo  termine.  Analoga  istanza  puo'  in   ogni   caso   essere
presentata, personalmente o a mezzo di difensore  munito  di  procura
dallo stesso autenticata, anche dai singoli  lavoratori,  ma  in  tal
caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti;
l'istanza  del  lavoratore  deve  contenere,   sempre   a   pena   di
inammissibilita', elezione di domicilio o  indicazione  di  indirizzo
PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice  delegato,  qualora  il
curatore entro il termine di cui al comma 3 non  abbia  proceduto  al
subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito  dell'istanza
ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di  queste,
puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto  mesi  per
assumere le determinazioni di cui al comma  1.  Il  giudice  delegato
tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive
di ripresa  delle  attivita'  o  di  trasferimento  dell'azienda.  Il
termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in  cancelleria
del  provvedimento  del  giudice  delegato,  che  e'   immediatamente
comunicato al curatore e agli eventuali altri  istanti.  Qualora  nel
termine cosi' prorogato il curatore non  procede  al  subentro  o  al
recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati,
si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto  al  comma  6,
con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale.
In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti  e'
stata  disposta  la  proroga,  e'  riconosciuta   un'indennita'   non
assoggettata a contribuzione previdenziale  di  importo  pari  a  due
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno  di  servizio,  in  misura
comunque non inferiore a due e non superiore a otto  mensilita',  che
e' ammessa al passivo  come  credito  successivo  all'apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    5.  Trascorsi  quattro  mesi  dall'apertura  della   liquidazione
giudiziale, le  eventuali  dimissioni  del  lavoratore  si  intendono
rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo  2119  del  codice
civile  con  effetto  dalla  data  di  apertura  della   liquidazione
giudiziale. 
    6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a  licenziamento
collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4,  comma  1  e
24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2  a  8,  della
stessa legge, le seguenti disposizioni: 
    a) il curatore che intende avviare la procedura di  licenziamento
collettivo e' tenuto a darne comunicazione  preventiva  per  iscritto
alle  rappresentanze   sindacali   aziendali   costituite   a   norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  ovvero  alle
rappresentanze   sindacali   unitarie   nonche'    alle    rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze
la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di
categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di  categoria
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro  alla  quale  l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.  La
comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale  del
lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in  prevalenza
la propria attivita' e, comunque,  all'Ispettorato  territoriale  del
lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale; 
    b) la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a)  deve  contenere
sintetica indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
eccedenza; dei motivi tecnici,  organizzativi  o  produttivi,  per  i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre  rimedio
alla predetta  situazione  ed  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale  e
dei  profili  professionali  del  personale  eccedente  nonche'   del
personale  abitualmente  impiegato;  dei  tempi  di  attuazione   del
programma  di  riduzione  del  personale;  delle   eventuali   misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano  sociale  della
attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali  diverse  da  quelle  gia'  previste  dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; 
    c)  entro  sette  giorni  dalla  data   del   ricevimento   della
comunicazione di cui alla lettera  a),  le  rappresentanze  sindacali
aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive
associazioni formulano per iscritto al  curatore  istanza  per  esame
congiunto;   l'esame   congiunto   puo'   essere   convocato    anche
dall'Ispettorato territoriale  del  lavoro,  nel  solo  caso  in  cui
l'avvio della procedura di licenziamento  collettivo  non  sia  stato
determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un  suo
ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia  pervenuta
alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei  casi  in  cui  e'
previsto, non sia stato  fissato  dall'Ispettorato  territoriale  del
lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione di  cui  alla  lettera  a),  la  procedura  si  intende
esaurita. 
    d)  l'esame  congiunto,  cui  puo'   partecipare   il   direttore
dell'Ispettorato territoriale del  lavoro  o  funzionario  da  questi
delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno  contribuito  a
determinare  l'eccedenza  del  personale   e   le   possibilita'   di
utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di  una  sua  parte,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  anche  mediante  contratti   di
solidarieta' e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro.
Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e'
esaminata  la  possibilita'  di  ricorrere  a   misure   sociali   di
accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la
riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove
lo ritengano opportuno, da esperti; 
    e) la procedura  disciplinata  dal  presente  comma  si  applica,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma  1,  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  anche  quando  si   intenda   procedere   al
licenziamento di uno  o  piu'  dirigenti,  in  tal  caso  svolgendosi
l'esame congiunto in apposito incontro; 
    f) la consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo  sindacale,
salvo che il giudice delegato, per  giusti  motivi  ne  autorizzi  la
proroga, prima della sua scadenza, per un  termine  non  superiore  a
dieci giorni; 
    g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura
di cui alle lettere precedenti, il curatore  provvede  ad  ogni  atto
conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio
1991, n. 223. 
    7. In ogni caso, le  disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si
applicano nelle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese. 
    8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento,  dimissioni
o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo,
spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato  l'indennita'
di mancato preavviso che, ai  fini  dell'ammissione  al  passivo,  e'
considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito
anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti,  nei
casi di cessazione dei rapporti secondo le  previsioni  del  presente
articolo, il contributo previsto dall'articolo  2,  comma  31,  della
legge 28 giugno  2012,  n.  92,  che  e'  dovuto  anche  in  caso  di
risoluzione di diritto, e' ammesso al passivo come credito  anteriore
all'apertura della liquidazione giudiziale. 
    9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in  liquidazione
giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato  in
essere proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderli  o
esercitare  la  facolta'  di  recesso  ai  sensi   della   disciplina
lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8  del  presente
articolo. 
                              Art. 190 
 
 
                          Trattamento NASpI 
 
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  e  al
lavoratore e' riconosciuto il  trattamento  NASpI  a  condizione  che
ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle
altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 
                              Art. 191 
 
 
     Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro 
 
    1. Al trasferimento di azienda  nell'ambito  delle  procedure  di
liquidazione giudiziale, concordato  preventivo  e  al  trasferimento
d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione  si  applicano
l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito  nella  legge  21
febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia. 
                              Art. 192 
 
 
                         Clausola arbitrale 
 
    1.  Se  il  contratto  in   cui   e'   contenuta   una   clausola
compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni  della  presente
sezione,  il  procedimento  arbitrale  pendente   non   puo'   essere
proseguito. 

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

                              Art. 193 
 
 
                               Sigilli 
 
    1. Dichiarata aperta  la  liquidazione  giudiziale,  il  curatore
procede  all'immediata  ricognizione  dei  beni  e,  se   necessario,
all'apposizione dei sigilli  sui  beni  che  si  trovano  nella  sede
principale dell'impresa e sugli altri beni del  debitore  secondo  le
norme stabilite  dal  codice  di  procedura  civile,  quando  non  e'
possibile procedere immediatamente al loro inventario. 
    2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. 
    3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole
l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato  puo'
autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori. 
    4. Per i beni e le cose sulle quali non e'  possibile  apporre  i
sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura
civile. 
                              Art. 194 
 
 
Consegna  del  denaro,  titoli,  scritture  contabili  e   di   altra
                           documentazione 
 
    1. Devono essere consegnati al curatore: 
    a) il denaro contante; 
    b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; 
    c)  le  scritture  contabili  e  ogni  altra  documentazione  dal
medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 
    2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente  della
procedura.  I  titoli  e   gli   altri   documenti   sono   custoditi
personalmente  dal  curatore  o,  con  autorizzazione   del   giudice
delegato, affidati in custodia a terzi. 
    3. Ogni interessato, se autorizzato dal  curatore,  puo',  a  sue
spese,  esaminare  le  scritture  contabili  e  gli  altri  documenti
acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia. 
                              Art. 195 
 
 
                             Inventario 
 
    1. Il curatore, rimossi, se in  precedenza  apposti,  i  sigilli,
redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura  civile,  presenti  o  avvisati  il
debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando  processo
verbale delle attivita' compiute, al quale allega  la  documentazione
fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori. 
    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. 
    3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il  debitore
o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno
notizia di altri beni da  comprendere  nell'inventario,  avvertendoli
delle pene stabilite dall'articolo 327 in  caso  di  falsa  o  omessa
dichiarazione. 
    4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto  da
tutti gli intervenuti. Uno degli  originali  deve  essere  depositato
nella cancelleria del tribunale. 
                              Art. 196 
 
 
                      Inventario di altri beni 
 
    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli  151,  comma  2,  e
210, il giudice delegato, su istanza della parte  interessata,  puo',
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia'  costituito,
disporre che non siano inclusi  nell'inventario  o  siano  restituiti
agli aventi diritto i beni mobili sui  quali  terzi  vantano  diritti
reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. 
    2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore  dei
quali il terzo detentore ha diritto  di  rimanere  nel  godimento  in
virtu' di un titolo opponibile al curatore. 
                              Art. 197 
 
 
    Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore 
 
    1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture  contabili
e i documenti del debitore di mano in mano che  ne  fa  l'inventario,
fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2. 
    2. Se il debitore possiede immobili o  beni  mobili  iscritti  in
pubblici registri, il curatore notifica un  estratto  della  sentenza
dichiarativa  di  fallimento  ai  competenti  uffici,   perche'   sia
trascritto nei pubblici registri. 
                              Art. 198 
 
 
Elenchi dei  creditori  e  dei  titolari  di  diritti  immobiliari  o
                        mobiliari e bilancio 
 
    1. Il curatore, in base alle scritture contabili del  debitore  e
alle  altre  notizie  che  puo'  raccogliere,  compila  l'elenco  dei
creditori, con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  diritti  di
prelazione, nonche' l'elenco  di  coloro  che  appaiono  titolari  di
diritti reali e  personali,  mobiliari  e  immobiliari,  su  beni  in
possesso o nella disponibilita' del debitore, con  l'indicazione  dei
titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. 
    2. Il curatore deve  inoltre  redigere  il  bilancio  dell'ultimo
esercizio, se non  e'  stato  presentato  dal  debitore  nel  termine
stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai  bilanci  e  agli
elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39. 
                              Art. 199 
 
 
                      Fascicolo della procedura 
 
    1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
viene assegnato il domicilio digitale e viene  formato  il  fascicolo
informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti  tutti
gli atti, i provvedimenti e  i  ricorsi  attinenti  al  procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per  ragioni
di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. 
    2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore  possono
prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per  quelli  di
cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione. 
    3. Gli altri creditori ed  i  terzi  hanno  diritto  di  prendere
visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti  per  i  quali
sussiste   un   loro   specifico   ed   attuale   interesse,   previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. 
    4. I creditori possono prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a
proprie spese, degli atti, dei  documenti  e  dei  provvedimenti  del
procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi  sui
beni compresi nella liquidazione giudiziale. 

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

                              Art. 200 
 
 
                         Avviso ai creditori 
                      e agli altri interessati 
 
    1. Il curatore comunica senza indugio a coloro  che,  sulla  base
della documentazione in suo possesso o delle  informazioni  raccolte,
risultano creditori o titolari di diritti reali o personali  su  beni
mobili e immobili di proprieta' o in possesso del  debitore  compresi
nella liquidazione giudiziale,  per  mezzo  della  posta  elettronica
certificata, se l'indirizzo del  destinatario  risulta  dal  registro
delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario: 
    a) che possono partecipare al concorso  trasmettendo  la  domanda
con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza
di un difensore; 
    b) la data, l'ora e il luogo  fissati  per  l'esame  dello  stato
passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; 
    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della
domanda e con l'avvertimento delle conseguenze  di  cui  all'articolo
10,  comma  3,  nonche'   della   sussistenza   dell'onere   previsto
dall'articolo 201, comma 3, lettera e); 
    d) il domicilio digitale assegnato alla procedura. 
    2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. 
                              Art. 201 
 
 
                  Domanda di ammissione al passivo 
 
    1. Le domande di  ammissione  al  passivo  di  un  credito  o  di
restituzione o rivendicazione di  beni  mobili  o  immobili  compresi
nella procedura, nonche' le  domande  di  partecipazione  al  riparto
delle somme  ricavate  dalla  liquidazione  di  beni  compresi  nella
procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui,  si  propongono  con
ricorso da trasmettere a norma del  comma  2,  almeno  trenta  giorni
prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 
    2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente  dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma  1-bis,  ovvero
22, comma  3,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni e, nel termine stabilito  dal  comma  1,  e'
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore
indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di
cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso
e' depositato presso la cancelleria del tribunale. 
    3. Il ricorso contiene: 
    a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e  le
generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonche'
le coordinate bancarie  dell'istante  o  la  dichiarazione  di  voler
essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente
bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo  230,
comma 1; 
    b) la determinazione della somma  che  si  intende  insinuare  al
passivo,  ovvero  la  descrizione  del  bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito  per
il quale si intende partecipare al riparto se  il  debitore  nei  cui
confronti e'  aperta  la  liquidazione  giudiziale  e'  terzo  datore
d'ipoteca; 
    c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
    d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa
ha carattere speciale; 
    e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,
al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura,  le
cui variazioni e' onere comunicare al curatore. 
    4. Il ricorso e'  inammissibile  se  e'  omesso  o  assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del  comma
3. Se e' omesso o assolutamente incerto  il  requisito  di  cui  alla
lettera d), il credito e' considerato chirografario. 
    5. Se e' omessa l'indicazione di cui  al  comma  3,  lettera  e),
nonche'  nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di   posta
elettronica certificata  per  cause  imputabili  al  destinatario  si
applica l'articolo 10, comma 3. 
    6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del  diritto
fatto valere. 
    7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo'
chiedere la sospensione della liquidazione  dei  beni  oggetto  della
domanda. 
    8. Il ricorso puo' essere presentato  dal  rappresentante  comune
degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del
codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. 
    9. Il giudice  ad  istanza  della  parte  puo'  disporre  che  il
cancelliere  prenda  copia  dei  titoli  al  portatore  o  all'ordine
presentati e li restituisca con l'annotazione  dell'avvenuta  domanda
di ammissione al passivo. 
    10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e'
soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui  all'articolo  1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
                              Art. 202 
 
 
                        Effetti della domanda 
 
    1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli  effetti  della
domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e
fino all'esaurimento dei giudizi e delle  operazioni  che  proseguono
dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235. 
                              Art. 203 
 
 
         Progetto di stato passivo e udienza di discussione 
 
    1. Il curatore esamina le  domande  di  cui  all'articolo  201  e
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari  di  diritti
su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso  del  debitore,
rassegnando per ciascuno le sue  motivate  conclusioni.  Il  curatore
puo' eccepire  i  fatti  estintivi,  modificativi  o  impeditivi  del
diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo  su  cui  sono
fondati il credito  o  la  prelazione,  anche  se  e'  prescritta  la
relativa azione. 
    2. Il curatore deposita il progetto di  stato  passivo  corredato
dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del  tribunale   almeno
quindici giorni prima dell'udienza fissata per  l'esame  dello  stato
passivo e nello  stesso  termine  lo  trasmette  ai  creditori  e  ai
titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di
ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed
il debitore possono esaminare il progetto e presentare  al  curatore,
con le modalita' indicate dall'articolo 201,  comma  2,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza. 
    3. All'udienza  fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  il
giudice delegato, anche in assenza delle parti,  decide  su  ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle
eccezioni del curatore, a quelle rilevabili  d'ufficio  ed  a  quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere
ad atti di istruzione su richiesta delle parti,  compatibilmente  con
le esigenze di speditezza del procedimento. In  relazione  al  numero
dei creditori e alla entita' del passivo, il  giudice  delegato  puo'
stabilire che l'udienza sia svolta in via  telematica  con  modalita'
idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e    l'effettiva
partecipazione  dei  creditori,  anche   utilizzando   le   strutture
informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. 
    4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito. 
    5. Delle operazioni si redige processo verbale. 
                              Art. 204 
 
 
           Formazione ed esecutivita' dello stato passivo 
 
    1. Il  giudice  delegato,  con  decreto  succintamente  motivato,
accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile
la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La  dichiarazione  di
inammissibilita'  della  domanda  non  ne  preclude   la   successiva
riproposizione. 
    2. Oltre che nei casi stabiliti  dalla  legge,  sono  ammessi  al
passivo con riserva: 
    a) i crediti condizionati e  quelli  indicati  all'articolo  154,
comma 3; 
    b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende
da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la  produzione
avvenga nel termine assegnato dal giudice; 
    c) i crediti accertati  con  sentenza  del  giudice  ordinario  o
speciale  non  passata  in   giudicato,   pronunziata   prima   della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il  curatore
puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. 
    3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il
giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di  otto  giorni,  senza
altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 
    4. Terminato l'esame di tutte le  domande,  il  giudice  delegato
forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in
cancelleria. 
    5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni
assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo  206,
limitatamente ai crediti accertati ed al diritto  di  partecipare  al
riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia  di  debiti
altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. 
                              Art. 205 
 
 
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo 
 
    1.  Il  curatore,  immediatamente  dopo   la   dichiarazione   di
esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 
                              Art. 206 
 
 
                            Impugnazioni 
 
    1. Contro il decreto che rende esecutivo lo  stato  passivo  puo'
essere proposta  opposizione,  impugnazione  dei  crediti  ammessi  o
revocazione. 
    2. Con l'opposizione il creditore o il  titolare  di  diritti  su
beni mobili o immobili contestano che la propria  domanda  sia  stata
accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta  nei
confronti del curatore. 
    3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare  di
diritti su beni mobili o immobili contestano che  la  domanda  di  un
creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione e'
rivolta nei confronti del creditore concorrente, la  cui  domanda  e'
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 
    4. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  la  parte  contro  cui
l'impugnazione e' proposta, nei limiti delle  conclusioni  rassegnate
nel  procedimento  di  accertamento  del   passivo,   puo'   proporre
impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il  termine  di
cui all'articolo 207, comma 1. 
    5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare  di
diritti  su  beni  mobili  o  immobili,  decorsi  i  termini  per  la
proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere
che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga  revocato  se
si scopre che essi sono stati determinati da falsita',  dolo,  errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti  decisivi
che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non  imputabile
all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti  del  creditore
concorrente, la cui domanda e' stata accolta,  ovvero  nei  confronti
del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso,  al
procedimento partecipa il curatore. 
    6. Gli  errori  materiali  contenuti  nello  stato  passivo  sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore  o
del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il  curatore
o la parte interessata. 
                              Art. 207 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Le impugnazioni di cui  all'articolo  206  si  propongono  con
ricorso  entro  il  termine  perentorio  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione  di  cui  all'articolo  205   ovvero,   nel   caso   di
revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo,  dell'errore  o
del documento di cui all'articolo 206, comma 5. 
    2. Il ricorso deve contenere: 
    a) l'indicazione del tribunale,  del  giudice  delegato  e  della
procedura di liquidazione giudiziale; 
    b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio  nel
comune ove ha  sede  il  tribunale  che  ha  aperto  la  liquidazione
giudiziale; 
    c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si
basa l'impugnazione e le relative conclusioni; 
    d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito  non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica  dei  mezzi  di
prova  di  cui  il  ricorrente  intende  avvalersi  e  dei  documenti
prodotti. 
    3. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare  la  trattazione
del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve  essere  notificato,  a  cura  del  ricorrente,  al  curatore  e
all'eventuale   controinteressato   entro    dieci    giorni    dalla
comunicazione del decreto. 
    5. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    6. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha  sede
il tribunale. 
    7. La costituzione si effettua mediante deposito di  una  memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'  l'indicazione  specifica
dei  mezzi  di  prova  e  dei  documenti  contestualmente   prodotti.
L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena  di  decadenza,
nella memoria di cui al presente comma. 
    8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva  il  tribunale
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. 
    9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste. 
    10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza,
il  giudice  provvede  ai  sensi  dell'articolo  309  del  codice  di
procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non  compare  il
ricorrente  costituito.  Il  curatore,  anche  se   non   costituito,
partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del  comma  3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della
procedura  e  alle  concrete  prospettive  di   soddisfacimento   dei
creditori concorsuali. 
    11. Il giudice provvede  all'ammissione  e  all'espletamento  dei
mezzi istruttori. 
    12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far
parte del collegio. 
    13. Il collegio  provvede  in  via  definitiva  sull'opposizione,
impugnazione o  revocazione  con  decreto  motivato,  entro  sessanta
giorni  dall'udienza  o  dalla  scadenza  del  termine  eventualmente
assegnato per il deposito di memorie. 
    14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria  alle  parti  che,
nei  successivi  trenta  giorni,   possono   proporre   ricorso   per
cassazione. 
    15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti  con
decreto  dal  tribunale  senza  necessita'   di   instaurazione   del
contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere  la  stessa
correzione. Se e' chiesta da  una  delle  parti,  il  presidente  del
collegio, con decreto da notificarsi insieme con  il  ricorso,  fissa
l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti  al  giudice
designato  come  relatore.  Sull'istanza  il  collegio  provvede  con
decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. 
    16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206  sono  soggette  alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7
ottobre 1969, n.742. 
                              Art. 208 
 
 
                           Domande tardive 
 
    1. Le  domande  di  ammissione  al  passivo  di  un  credito,  di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al
curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata
per la verifica del passivo e  non  oltre  quello  di  sei  mesi  dal
deposito  del  decreto  di  esecutivita'  dello  stato  passivo  sono
considerate  tardive.  In  caso  di  particolare  complessita'  della
procedura, il tribunale, con  la  sentenza  che  dichiara  aperta  la
liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine  fino  a
dodici mesi. 
    2. Il procedimento  di  accertamento  delle  domande  tardive  si
svolge nelle stesse forme di cui  all'articolo  203.  Quando  vengono
presentate domande tardive, il giudice  delegato  fissa  per  l'esame
delle stesse un'udienza entro i successivi quattro  mesi,  salvo  che
sussistano motivi  d'urgenza.  Il  curatore  da'  avviso  della  data
dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai  creditori
gia' ammessi al passivo. Si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 201 a 207. 
    3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando
non  siano  esaurite  tutte   le   ripartizioni   dell'attivo   della
liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e'  ammissibile  solo  se
l'istante prova  che  il  ritardo  e'  dipeso  da  causa  a  lui  non
imputabile e se trasmette la domanda al curatore non  oltre  sessanta
giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha  impedito  il
deposito  tempestivo.  Quando  la  domanda   risulta   manifestamente
inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui
e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o  non  ha
indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per  dimostrarne  la
non  imputabilita',  il  giudice  delegato   dichiara   con   decreto
l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile  a  norma
dell'articolo 124. 
                              Art. 209 
 
 
                Previsione di insufficiente realizzo 
 
    1.  Il  tribunale,  con  decreto  motivato  da  adottarsi   prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore
depositata almeno venti giorni prima dell'udienza  stessa,  corredata
da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e  dal  parere
del comitato dei creditori, sentito il debitore,  dispone  non  farsi
luogo al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente  ai
crediti concorsuali se risulta che non puo' essere  acquisito  attivo
da  distribuire  ad  alcuno  dei  creditori   che   abbiano   chiesto
l'ammissione  al  passivo,  salva  la   soddisfazione   dei   crediti
prededucibili e delle spese di procedura. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche quando la  condizione  di  insufficiente  realizzo
emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 
    3.  Il  curatore  comunica  il  decreto  di  cui   al   comma   1
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato  domanda  di
ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali,  nei
quindici giorni  successivi,  possono  presentare  reclamo,  a  norma
dell'articolo 124, alla corte di appello,  che  provvede  sentiti  il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. 
                              Art. 210 
 
 
     Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 
 
    1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o
di  rivendicazione,  si  applica  il   regime   probatorio   previsto
nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene  non  e'
stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del  diritto,
anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare
l'originaria  domanda  e  chiedere  l'ammissione   al   passivo   del
controvalore del bene alla data  di  apertura  del  concorso.  Se  il
curatore perde il possesso  della  cosa  dopo  averla  acquisita,  il
titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del  bene  sia
corrisposto in prededuzione. 
    2. Sono salve  le  disposizioni  dell'articolo  1706  del  codice
civile. 
    3. Il decreto che accoglie la domanda  di  rivendica  di  beni  o
diritti il cui trasferimento  e'  soggetto  a  forme  di  pubblicita'
legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme. 

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
Sezione I
Disposizioni generali

                              Art. 211 
 
 
                 Esercizio dell'impresa del debitore 
 
    1. L'apertura della  liquidazione  giudiziale  non  determina  la
cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di
cui ai commi 2 e 3. 
    2.  Con  la  sentenza  che  dichiara   aperta   la   liquidazione
giudiziale,  il  tribunale  autorizza  il   curatore   a   proseguire
l'esercizio  dell'impresa,  anche  limitatamente  a  specifici   rami
dell'azienda, se dall'interruzione  puo'  derivare  un  grave  danno,
purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. 
    3.  Successivamente,  su  proposta  del  curatore,   il   giudice
delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori,
autorizza, con  decreto  motivato,  l'esercizio  dell'impresa,  anche
limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. 
    4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori  e'
convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi,  per  essere  informato
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di
continuare l'esercizio. 
    5. Se il comitato dei creditori  non  ravvisa  l'opportunita'  di
continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. 
    6. Ogni semestre, o comunque  alla  conclusione  del  periodo  di
esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto  dell'attivita'.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato  e
il comitato dei creditori di  circostanze  sopravvenute  che  possono
influire sulla prosecuzione dell'esercizio. 
    7. Il tribunale puo' ordinare  la  cessazione  dell'esercizio  in
qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con  decreto  in
camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e  il
comitato dei creditori. 
    8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che
il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione  o  scioglierli.  E'
fatto salvo il disposto  dell'articolo  110,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  crediti  sorti  nel  corso
dell'esercizio   sono   soddisfatti   in   prededuzione   ai    sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera a). 
    9. Al momento della cessazione  dell'esercizio  si  applicano  le
disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V. 
    10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa  non  puo'
partecipare a procedure di affidamento di concessioni  e  appalti  di
lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto. 
                              Art. 212 
 
 
                 Affitto dell'azienda o di suoi rami 
 
    1. Anche prima della presentazione del programma di  liquidazione
di cui  all'articolo  213,  su  proposta  del  curatore,  il  giudice
delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori,
autorizza  l'affitto  dell'azienda  del  debitore  a   terzi,   anche
limitatamente a specifici rami, quando appaia  utile  al  fine  della
piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. 
    2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a  norma
dell'articolo 216, sulla base di  stima,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre  che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie  prestate  e  della
attendibilita'   del   piano   di   prosecuzione   delle    attivita'
imprenditoriali,  avuto  riguardo  alla  conservazione  dei   livelli
occupazionali. 
    3. Il contratto di affitto stipulato  dal  curatore  nelle  forme
previste dall'articolo 2556  del  codice  civile  deve  prevedere  il
diritto del curatore di procedere alla ispezione  della  azienda,  la
prestazione  di   idonee   garanzie   per   tutte   le   obbligazioni
dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del  curatore  dal  contratto  che  puo'  essere  esercitato,
sentito  il   comitato   dei   creditori,   con   la   corresponsione
all'affittuario  di  un  giusto  indennizzo   da   corrispondere   in
prededuzione. 
    4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze
della liquidazione dei beni. 
    5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere
concesso  convenzionalmente,  previa   autorizzazione   del   giudice
delegato e previo parere favorevole del comitato  dei  creditori.  In
tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del  prezzo  di
vendita dell'azienda o del singolo ramo,  il  curatore,  entro  dieci
giorni, lo comunica all'affittuario,  il  quale  puo'  esercitare  il
diritto di prelazione  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 
    6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale  di  aziende,  o
rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura  per
i debiti  maturati  sino  alla  retrocessione,  in  deroga  a  quanto
previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice  civile.  Ai  rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano le  disposizioni
di cui alla sezione V del capo I del titolo V. 
                              Art. 213 
 
 
                     Programma di liquidazione. 
 
    1. Entro sessanta giorni dalla  redazione  dell'inventario  e  in
ogni caso non oltre centottanta giorni  dalla  sentenza  dichiarativa
dell'apertura della liquidazione giudiziale, il  curatore  predispone
un programma  di  liquidazione  da  sottoporre  all'approvazione  del
comitato  dei  creditori.  Il  mancato  rispetto   del   termine   di
centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato  motivo
e' giusta causa di revoca del curatore. 
    2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a  liquidare  uno  o  piu'
beni,  se  l'attivita'  di  liquidazione  appaia  manifestamente  non
conveniente. In questo caso, il  curatore  ne  da'  comunicazione  ai
creditori i quali, in deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  150,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi  nella
disponibilita'  del   debitore.   Si   presume   manifestamente   non
conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione  dopo  sei
esperimenti di vendita cui non  ha  fatto  seguito  l'aggiudicazione,
salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a  continuare
l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. 
    3. Il programma e' suddiviso in  sezioni  in  cui  sono  indicati
separatamente  criteri  e  modalita'  della  liquidazione  dei   beni
immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei
crediti, con  indicazione  dei  costi  e  dei  presumibili  tempi  di
realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni  giudiziali
di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,  con  i  costi
per il primo grado di giudizio. Sono, altresi',  indicati  gli  esiti
delle liquidazioni gia' compiute. 
    4. Il programma indica gli atti necessari  per  la  conservazione
del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del  debitore
e  l'affitto  di  azienda,  ancorche'   relativi   a   singoli   rami
dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di  rapporti  giuridici  individuabili  in
blocco. 
    5. Nel programma e' indicato il  termine  entro  il  quale  avra'
inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del  suo
presumibile completamento.  Entro  dodici  mesi  dall'apertura  della
procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e
devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti,  salvo  che  il
giudice  delegato,  con  decreto  motivato,  non  ne   autorizzi   il
differimento. Il termine per il completamento della liquidazione  non
puo' eccedere cinque anni dal deposito  della  sentenza  di  apertura
della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo  termine
puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato. 
    6. Per sopravvenute esigenze,  il  curatore  puo'  presentare  un
supplemento del piano di liquidazione. 
    7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza
la sottoposizione al comitato dei creditori  per  l'approvazione.  Il
giudice delegato autorizza  i  singoli  atti  liquidatori  in  quanto
conformi al programma approvato. 
    8. Il mancato rispetto dei  termini  previsti  dal  programma  di
liquidazione  senza  giustificato  motivo  e'  causa  di  revoca  del
curatore. 

Sezione II
Vendita dei beni

                              Art. 214 
 
 
 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco 
 
    1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi  delle  disposizioni
del presente capo e'  disposta  quando  risulta  prevedibile  che  la
vendita dell'intero complesso aziendale, di  suoi  rami,  di  beni  o
rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una  maggiore
soddisfazione dei creditori. 
    2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello  stesso  e'
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile. 
    3. Salva  diversa  convenzione,  e'  esclusa  la  responsabilita'
dell'acquirente per i debiti  relativi  all'esercizio  delle  aziende
cedute sorti prima del trasferimento. 
    4. Il  curatore  puo'  procedere  altresi'  alla  cessione  delle
attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque  la
responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice
civile. 
    5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,  ha  effetto,
nei  confronti   dei   terzi,   dal   momento   dell'iscrizione   del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
e' liberato se paga in buona fede al cedente. 
    6. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti a favore  del  cedente,  conservano  la
loro validita' e il loro grado a favore del cessionario. 
    7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante  il
conferimento  in  una  o  piu'  societa',  eventualmente   di   nuova
costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di  beni  o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in  corso,  esclusa  la
responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice
civile e  osservate  le  disposizioni  inderogabili  contenute  nella
presente sezione. Le azioni o quote  della  societa'  che  riceve  il
conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle  cause  di
prelazione, a singoli creditori che  vi  consentono.  Sono  salve  le
diverse disposizioni previste in leggi speciali. 
    8. Il  pagamento  del  prezzo  puo'  essere  effettuato  mediante
accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata
la graduazione dei crediti. 
                              Art. 215 
 
 
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato  a
                         riscuotere crediti 
 
    1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli  di  natura
fiscale o futuri, anche se oggetto di  contestazione;  puo'  altresi'
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi  sono
gia' pendenti. 
    2.  Per  la  vendita   delle   partecipazioni   in   societa'   a
responsabilita'  limitata  si  applica  l'articolo  2471  del  codice
civile. 
    3. In alternativa alla cessione di cui al comma  1,  il  curatore
puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. 
                              Art. 216 
 
 
                    Modalita' della liquidazione 
 
    1. I beni acquisiti all'attivo della procedura  sono  stimati  da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La
relazione di stima deve essere depositata con  modalita'  telematiche
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici,  nonche'  delle   apposite   specifiche   tecniche   del
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima  sono
pubblicati sul portale delle vendite pubbliche  e,  quando  la  stima
riguarda un bene immobile, deve contenere  le  informazioni  previste
dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La  stima
puo' essere  omessa  per  i  beni  di  modesto  valore.  Il  compenso
dell'esperto e' liquidato a norma  dell'articolo  161,  terzo  comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
    2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
o dal delegato alle  vendite  tramite  procedure  competitive,  anche
avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con
ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore  pone
in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo  il  terzo
esperimento andato deserto il prezzo puo' essere  ribassato  fino  al
limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo  esperimento.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato
ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal  debitore  o  da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore.  Si  applica  in
tal caso  l'articolo  560,  commi  terzo  e  quarto,  del  codice  di
procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni  iscritti  nei
pubblici  registri,  prima  del  completamento  delle  operazioni  di
vendita,  e'  data  notizia  mediante  notificazione  da  parte   del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano
assistiti da privilegio sul bene. 
    3. Il giudice delegato puo' disporre  che  le  vendite  dei  beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano  effettuate  secondo  le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 
    4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita'
telematiche tramite il portale delle  vendite  pubbliche,  salvo  che
tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei  creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura. 
    5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale  delle
vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto  o
documento ritenuto utile e puo' disporre  anche  ulteriori  forme  di
pubblicita'  idonee  ad  assicurare   la   massima   informazione   e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima della vendita. Il termine puo'  essere  ridotto  esclusivamente
nei casi di assoluta urgenza. 
    6. Gli interessati a presentare l'offerta di  acquisto  formulano
tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di  esaminare
i beni in vendita. 
    7. L'offerta  non  e'  efficace  se  perviene  oltre  il  termine
stabilito nell'ordinanza di  vendita  o  se  l'offerente  non  presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono  efficaci
anche se inferiori  di  non  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale  delle
vendite pubbliche. 
    8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo  abbia  luogo  ratealmente;  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli  569,  terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585  e  587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. 
    9. Entro cinque giorni dal  trasferimento  di  ciascun  bene,  il
curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito
nel fascicolo informatico. 
    10. Se alla data di apertura  della  liquidazione  sono  pendenti
procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in  tale  caso  si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti,
su  istanza  del  curatore,  il  giudice   dell'esecuzione   dichiara
l'improcedibilita'  dell'esecuzione,  fermi  restando   gli   effetti
conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 
    11. I dati delle relazioni di  stima  di  cui  al  comma  1  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche  nazionali  e  pubblicati  sul
portale delle vendite pubbliche. 
                              Art. 217 
 
 
                     Poteri del giudice delegato 
 
    1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato
dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato,  le  operazioni
di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero,  su
istanza presentata dagli  stessi  soggetti  entro  dieci  giorni  dal
deposito  di   cui   all'articolo   216,   comma   9,   impedire   il
perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti
notevolmente inferiore  a  quello  ritenuto  congruo.  Se  il  prezzo
offerto e' inferiore, rispetto a quello  indicato  nell'ordinanza  di
vendita, in misura non superiore ad un quarto,  il  giudice  delegato
puo'  impedire  il  perfezionamento  della  vendita  in  presenza  di
concreti elementi idonei a dimostrare che  un  nuovo  esperimento  di
vendita puo'  consentire,  con  elevato  grado  di  probabilita',  il
conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito. 
    2. Per i beni immobili e gli  altri  beni  iscritti  in  pubblici
registri, una volta eseguita la vendita  e  riscosso  interamente  il
prezzo, il giudice delegato ordina,  con  decreto,  la  cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti  di  prelazione,  nonche'  delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni
altro vincolo. 
                              Art. 218 
 
 
Vendita  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno,  sulle  invenzioni
                      industriali e sui marchi 
 
    1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica  delle
opere dell'ingegno,  il  trasferimento  dei  diritti  nascenti  delle
invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione  di
banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali. 
                              Art. 219 
 
 
         Procedimento di distribuzione della somma ricavata 
 
    1. Il giudice delegato provvede alla  distribuzione  della  somma
ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. 
    2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se
del caso, al curatore in conto del compenso finale  da  liquidarsi  a
norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul  prezzo  insieme
alle spese di procedura e di amministrazione. 

Capo V
Ripartizione dell'attivo

                              Art. 220 
 
 
                    Procedimento di ripartizione 
 
    1. Il curatore, ogni  quattro  mesi  a  partire  dalla  data  del
decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o  nel  diverso  termine
stabilito dal  giudice  delegato,  trasmette  a  tutti  i  creditori,
compresi quelli per i quali e'  in  corso  uno  dei  giudizi  di  cui
all'articolo 206, un  prospetto  delle  somme  disponibili,  nonche',
qualora l'entita' del passivo accertato consenta una ripartizione  in
misura apprezzabile, un  progetto  di  ripartizione  delle  medesime,
riservate quelle occorrenti  per  la  procedura.  Nel  progetto  sono
collocati anche i crediti per i quali non si applica  il  divieto  di
azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150. 
    2. Nel caso in cui siano in corso  giudizi  di  cui  all'articolo
206, il curatore, nel progetto di ripartizione di  cui  al  comma  1,
indica, per ciascun creditore, le  somme  immediatamente  ripartibili
nonche'  le  somme  ripartibili  soltanto  previa  consegna  di   una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata
in favore della procedura da uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo
574, primo comma, secondo periodo, del codice  di  procedura  civile,
idonea a garantire la restituzione alla  procedura  delle  somme  che
risultino ripartite in  eccesso,  anche  in  forza  di  provvedimenti
provvisoriamente  esecutivi  resi  nell'ambito  dei  giudizi  di  cui
all'articolo 206, oltre agli  interessi,  al  tasso  applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento  principali,  a  decorrere  dal  pagamento   e   sino
all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla  ripartizione
delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in  tutto
o in parte,  il  credito  avente  diritto  all'accantonamento  ovvero
oggetto di controversia a norma dell'articolo 206. 
    3. I creditori, entro il termine perentorio  di  quindici  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  possono
proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai
sensi dell'articolo 133. 
    4. Decorso tale termine, il giudice delegato,  su  richiesta  del
curatore,  corredata  dal  progetto  di  riparto  e   dai   documenti
comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo  il  progetto
di ripartizione. 
    5. Se sono proposti  reclami,  il  progetto  di  ripartizione  e'
dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai
crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo  ad  accantonamento
qualora sia presentata in favore della procedura una  fideiussione  a
norma  del  primo  periodo  del  comma  2,  idonea  a  garantire   la
restituzione di somme che, in forza del provvedimento che  decide  il
reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli  interessi  nella
misura  prevista  dal  predetto  secondo  periodo  del  comma  2.  Il
provvedimento  che  decide  sul  reclamo  dispone  in   ordine   alla
destinazione delle somme accantonate. 
    6. In presenza di  somme  disponibili  per  la  ripartizione,  il
mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1,  costituisce  giusta
causa di revoca del curatore. 
                              Art. 221 
 
 
                 Ordine di distribuzione delle somme 
 
    1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
nel seguente ordine: 
    a) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
    b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose
vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
    c) per il pagamento dei creditori  chirografari,  in  proporzione
dell'ammontare del  credito  per  cui  ciascuno  di  essi  sia  stato
ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b),  qualora  non
sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per  cui
essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; 
    d) per il pagamento dei crediti postergati. 
                              Art. 222 
 
 
                Disciplina dei crediti prededucibili 
 
    1.  I  crediti  prededucibili  devono  essere  accertati  con  le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con  esclusione  di
quelli non contestati per collocazione e ammontare,  anche  se  sorti
durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di  quelli  sorti  a
seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei  soggetti
nominati ai sensi  dell'articolo  123;  in  questo  ultimo  caso,  se
contestati, devono  essere  accertati  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 124. 
    2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli
interessi  e  le  spese  con  il  ricavato  della  liquidazione   del
patrimonio mobiliare e immobiliare,  tenuto  conto  delle  rispettive
cause  di  prelazione,  con  esclusione  di  quanto  ricavato   dalla
liquidazione dei beni oggetto  di  pegno  ed  ipoteca  per  la  parte
destinata ai creditori garantiti,  salvo  il  disposto  dell'articolo
223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 
    3. I crediti prededucibili sorti nel  corso  della  procedura  di
liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non  contestati
per collocazione e per ammontare, possono essere  soddisfatti  al  di
fuori del procedimento di  riparto  se  l'attivo  e'  presumibilmente
sufficiente a  soddisfare  tutti  i  titolari  di  tali  crediti.  Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei  creditori  ovvero
dal giudice delegato. 
    4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione  deve  avvenire
secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della   proporzionalita',
conformemente all'ordine assegnato dalla legge. 
                              Art. 223 
 
 
                           Conti speciali 
 
    1. La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle  somme
ricavate  dalla  liquidazione  dei  beni  immobili,   come   definiti
dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e  pertinenze,
nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi  liquidati  sui
depositi delle relative somme. 
    2. La massa liquida attiva mobiliare e' costituita  da  tutte  le
altre entrate. 
    3. Il curatore deve tenere un conto autonomo  delle  vendite  dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di  ipoteca  e
dei singoli beni mobili  o  gruppo  di  mobili  oggetto  di  pegno  e
privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e  delle
uscite di carattere specifico e della quota di  quelle  di  carattere
generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un
criterio proporzionale. 
                              Art. 224 
 
 
                   Crediti assistiti da prelazione 
 
    1. I crediti assistiti da privilegio generale  hanno  diritto  di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei  limiti  di
cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato  dalla  liquidazione
del  patrimonio  mobiliare,  sul   quale   concorrono   in   un'unica
graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge. 
    2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli  assistiti  da
privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il  capitale,  le
spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul
prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. 
                              Art. 225 
 
 
          Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 
 
    1. I creditori  ammessi  a  norma  dell'articolo  208  concorrono
soltanto  alle  ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione   in
proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare  le
quote che sarebbero loro spettate nelle  precedenti  ripartizioni  se
assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso  da  cause
ad essi non imputabili. 
                              Art. 226 
 
 
 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 
 
    1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha  diritto  di
concorrere  sulle  somme  gia'  distribuite  nei  limiti  di   quanto
stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili  o
immobili, se prova che il ritardo nella presentazione  della  domanda
e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le
attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3. 
                              Art. 227 
 
 
                        Ripartizioni parziali 
 
    1.  Nelle  ripartizioni  parziali,  che  non   possono   superare
l'ottanta  per  cento  delle  somme  da  ripartire,   devono   essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato,  le
quote assegnate: 
    a) ai creditori ammessi con riserva; 
    b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state  disposte
misure cautelari; 
    c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta  quando
la sentenza non e' passata in giudicato; 
    d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti  i  giudizi
di impugnazione e di revocazione. 
    2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per  soddisfare
il compenso al curatore e  ogni  altro  debito  prededucibile  devono
essere  trattenute.  In  questo  caso,  l'ammontare  della  quota  da
ripartire indicata nel comma 1  deve  essere  ridotta  se  la  misura
dell'ottanta per cento appare insufficiente. 
    3. Devono  essere  altresi'  trattenute  e  depositate  nei  modi
stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura  per
effetto di provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora
passati in giudicato. 
                              Art. 228 
 
 
              Scioglimento delle ammissioni con riserva 
 
    1. Quando si verifica l'evento che ha determinato  l'accoglimento
di una domanda con riserva, su istanza del  curatore  o  della  parte
interessata, il giudice  delegato  modifica  lo  stato  passivo,  con
decreto,  disponendo  che  la   domanda   deve   intendersi   accolta
definitivamente. 
                              Art. 229 
 
 
                   Restituzione di somme riscosse 
 
    1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto  non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande
di revocazione. 
    2. I creditori che hanno percepito pagamenti non  dovuti,  devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore. 
                              Art. 230 
 
 
                       Pagamento ai creditori 
 
    1. Il curatore provvede al pagamento  delle  somme  assegnate  ai
creditori nel piano di ripartizione nei modi  stabiliti  dal  giudice
delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso. 
    2. Se prima della  ripartizione  i  crediti  ammessi  sono  stati
ceduti, il curatore attribuisce le quote di  riparto  ai  cessionari,
qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,  unitamente
alla documentazione che attesti, con atto recante  le  sottoscrizioni
autenticate di cedente  e  cessionario,  l'intervenuta  cessione.  In
questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello  stato
passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di  surrogazione
del creditore. 
                              Art. 231 
 
 
                       Rendiconto del curatore 
 
    1. Compiuta la  liquidazione  dell'attivo  e  prima  del  riparto
finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore
presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni
contabili,  dell'attivita'  di  gestione   della   procedura,   delle
modalita' con cui ha  attuato  il  programma  di  liquidazione  e  il
relativo esito. 
    2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa
l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici
giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. 
    3. Dell'avvenuto deposito  e  della  fissazione  dell'udienza  il
curatore  da'  immediata  comunicazione  al  debitore,  ai  creditori
ammessi al passivo, a  coloro  che  hanno  proposto  opposizione,  ai
creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando  loro  copia  del
rendiconto   e   avvisandoli   che   possono   presentare   eventuali
osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima  dell'udienza
con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2. 
    4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste
viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con  decreto;
altrimenti, fissa l'udienza  innanzi  al  collegio  che,  sentite  le
parti, provvede in camera di consiglio. 
                              Art. 232 
 
 
                         Ripartizione finale 
 
    1. Approvato il conto e liquidato il compenso  del  curatore,  il
giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto
finale secondo le norme precedenti. 
    2.   Nel   riparto   finale   vengono   distribuiti   anche   gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione  non
si e' ancora verificata ovvero se  il  provvedimento  non  e'  ancora
passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi  stabiliti  dal
giudice delegato, perche', verificatisi gli  eventi  indicati,  possa
essere versata ai creditori cui spetta o  fatta  oggetto  di  riparto
supplementare  fra  gli  altri  creditori.  Gli  accantonamenti   non
impediscono la chiusura della procedura. 
    3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause  di  prelazione,
puo' disporre  che  a  singoli  creditori  che  vi  consentono  siano
assegnati, in luogo delle somme agli  stessi  spettanti,  crediti  di
imposta del debitore non ancora rimborsati. 
    4. Per i creditori che non si presentano o sono  irreperibili  le
somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la
banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi  cinque  anni
dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi,   se   non   richieste   da   altri   creditori,   rimasti
insoddisfatti, sono versate a cura del  depositario  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della giustizia. 
    5. Il  giudice,  anche  se  e'  intervenuta  l'esdebitazione  del
debitore, omessa ogni formalita' non essenziale  al  contraddittorio,
su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato
la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle  somme
non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221. 

Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

                              Art. 233 
 
 
                          Casi di chiusura 
 
    1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la  procedura
di liquidazione giudiziale si chiude: 
    a) se nel termine stabilito  nella  sentenza  con  cui  e'  stata
dichiarata aperta la procedura non sono  state  proposte  domande  di
ammissione al passivo; 
    b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale
dell'attivo,  le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono   l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e
sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 
    c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 
    d) quando nel  corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua
prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i
creditori concorsuali, ne' i crediti  prededucibili  e  le  spese  di
procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione  o
con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130. 
    2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale
di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b),
il  curatore  convoca  l'assemblea  ordinaria   dei   soci   per   le
deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della
sua cessazione ovvero per la trattazione  di  argomenti  sollecitati,
con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il  venti
per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al  comma
1, lettere c) e d),  ove  si  tratti  di  procedura  di  liquidazione
giudiziale di societa' e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo
234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione
dal registro delle imprese. 
    3. La chiusura della procedura di liquidazione  giudiziale  della
societa' nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  determina  anche  la
chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi  dell'articolo  256,
salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una  procedura
di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale. 
                              Art. 234 
 
 
  Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura 
 
    1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo  233,
comma 1, lettera c), non e' impedita  dalla  pendenza  di  giudizi  o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali  il  curatore  mantiene  la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati  e  gradi  del
giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del  curatore
sussiste altresi' per i procedimenti,  compresi  quelli  cautelari  e
esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla
liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la  chiusura  della
procedura. 
    2. In deroga  all'articolo  132,  le  rinunzie  alle  liti  e  le
transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 
    3. Le somme  necessarie  per  spese  future  ed  eventuali  oneri
relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal  curatore
per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non  ancora
passati in giudicato, sono trattenute  dal  curatore  secondo  quanto
previsto dall'articolo 232, comma 2. 
    4. Dopo la  chiusura  della  procedura,  le  somme  ricevute  dal
curatore per effetto di  provvedimenti  definitivi  e  gli  eventuali
residui  degli  accantonamenti  sono   fatti   oggetto   di   riparto
supplementare fra i  creditori  secondo  le  modalita'  disposte  dal
tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. 
    5. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive  derivanti
dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 
    6.  Con  il  decreto  di  chiusura  il  tribunale  impartisce  le
disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di
cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di  rendiconto,  del
riparto  supplementare  e  del  rapporto  riepilogativo  finale.   La
chiusura della procedura a norma del presente comma non  comporta  la
cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese  sino  alla
conclusione dei giudizi in corso e  alla  effettuazione  dei  riparti
supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie
che si siano rese necessarie. 
    7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti
i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di
archiviare la procedura  di  liquidazione  giudiziale.  Il  tribunale
provvede con decreto. 
    8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di  archiviazione,
il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese. 
                              Art. 235 
 
 
                         Decreto di chiusura 
 
    1. La chiusura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  e'
dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore
o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle  forme  prescritte
dall'articolo 45. 
    2. Quando la chiusura della  procedura  e'  dichiarata  ai  sensi
dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima  dell'approvazione  del
programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti  il  curatore,
il comitato dei creditori e il debitore. 
    3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o  ne  respinge  la
richiesta e' ammesso reclamo a norma  dell'articolo  124.  Contro  il
decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto
nel  termine  perentorio   di   trenta   giorni,   decorrente   dalla
notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore,  per
il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha  proposto  il
reclamo o e'  intervenuto  nel  procedimento;  dal  compimento  della
pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato. 
    4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato  proposto,  ovvero
quando il reclamo e' definitivamente rigettato. 
    5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono  impartite
le  disposizioni  esecutive  volte  ad  attuare  gli  effetti   della
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito  del  passaggio  in
giudicato della sentenza di revoca della  procedura  di  liquidazione
giudiziale o della definitivita'  del  decreto  di  omologazione  del
concordato proposto nel corso della procedura stessa. 
                              Art. 236 
 
 
                       Effetti della chiusura 
 
    1. Con  la  chiusura  cessano  gli  effetti  della  procedura  di
liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le  conseguenti
incapacita' personali e decadono gli organi preposti  alla  procedura
medesima. 
    2. Le azioni esperite dal curatore  per  l'esercizio  di  diritti
derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 234. 
    3. I creditori riacquistano  il  libero  esercizio  delle  azioni
verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro  crediti  per
capitale e interessi, salvo quanto  previsto  dagli  articoli  278  e
seguenti. 
    4. Il decreto o la sentenza con la  quale  il  credito  e'  stato
ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti  di  cui
all'articolo 634 del codice di procedura civile. 
    5. Nell'ipotesi di chiusura  in  pendenza  di  giudizi  ai  sensi
dell'articolo 234, il giudice  delegato  e  il  curatore  restano  in
carica ai soli  fini  di  quanto  ivi  previsto.  In  nessun  caso  i
creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi. 
                              Art. 237 
 
 
    Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 
 
    1. Salvo che  sia  stata  pronunciata  l'esdebitazione  nei  casi
preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il  tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore  o
di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione  giudiziale
gia' chiusa sia riaperta,  quando  risulta  che  nel  patrimonio  del
debitore esistono attivita'  in  misura  tale  da  rendere  utile  il
provvedimento. 
    2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie
l'istanza: 
    a) richiama in ufficio il giudice delegato e  il  curatore  o  li
nomina di nuovo; 
    b)  stabilisce  i  termini  previsti  dalle  lettere  d)  ed   e)
dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non  oltre  la
meta'; i creditori gia' ammessi al  passivo  nella  procedura  chiusa
possono chiedere la conferma del provvedimento  di  ammissione  salvo
che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. 
    3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51. 
    4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45. 
    5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,  tenendo
conto nella scelta anche dei nuovi creditori. 
    6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi
precedenti. 
                              Art. 238 
 
 
                Concorso dei vecchi e nuovi creditori 
 
    1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni  per  le  somme
loro  dovute  al  momento  della  riapertura,  dedotto  quanto  hanno
percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le  cause
legittime di prelazione. 
    2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del  capo  III
del presente titolo. 
                              Art. 239 
 
 
  Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 
 
    1.  In  caso  di  riapertura  della  procedura  di   liquidazione
giudiziale,  per  le  azioni  revocatorie  relative  agli  atti   del
debitore, compiuti  dopo  la  chiusura  della  procedura,  i  termini
stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono  computati  dalla  data
della sentenza di riapertura. 
    2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli  atti  a
titolo gratuito e quelli di cui  all'articolo  169,  posteriori  alla
chiusura e anteriori alla riapertura della procedura. 

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

                              Art. 240 
 
 
        Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o  i
terzi possono proporre un concordato  anche  prima  del  decreto  che
rende esecutivo lo  stato  passivo,  purche'  sia  stata  tenuta  dal
debitore la contabilita' e i dati  risultanti  da  essa  e  le  altre
notizie disponibili consentano al curatore di predisporre  un  elenco
provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del  giudice
delegato. La proposta non puo' essere  presentata  dal  debitore,  da
societa' cui  egli  partecipi  o  da  societa'  sottoposte  a  comune
controllo se non dopo il decorso di un anno  dalla  sentenza  che  ha
dichiarato l'apertura della procedura di  liquidazione  giudiziale  e
purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo
stato passivo. La  proposta  del  debitore  e'  ammissibile  solo  se
prevede l'apporto di risorse che incrementino il  valore  dell'attivo
di almeno il dieci per cento. 
    2. La proposta inoltre puo' prevedere: 
    a) la suddivisione dei creditori  in  classi,  secondo  posizione
giuridica ed interessi economici omogenei; 
    b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a  classi
diverse, indicando  le  ragioni  dei  trattamenti  differenziati  dei
medesimi; 
    c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo
o altre operazioni  straordinarie,  ivi  compresa  l'attribuzione  ai
creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o  altri  strumenti
finanziari e titoli di debito. 
    3.  Se  la  societa'  in  liquidazione   giudiziale   ha   emesso
obbligazioni  o  strumenti  finanziari  oggetto  della  proposta   di
concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe. 
    4.  La  proposta  puo'  prevedere  che  i  creditori  muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano  soddisfatti  integralmente,
purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non  inferiore
a quella realizzabile, in ragione della  collocazione  preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto  riguardo  al  valore  di
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione,  al  netto  del  presumibile  ammontare  delle  spese  di
procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle  spese
generali, indicato  nella  relazione  giurata  di  un  professionista
indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo  358  e  designato  dal  tribunale.  Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 
    5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da  un  terzo
puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni  compresi  nell'attivo
della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della
massa,  purche'  autorizzate  dal  giudice  delegato,  con  specifica
indicazione  dell'oggetto  e  del  fondamento   della   pretesa.   Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti  con  il  concordato  ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto  opposizione  allo  stato  passivo  o  domanda  di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso,  verso  gli
altri creditori continua  a  rispondere  il  debitore,  fermo  quanto
disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione. 
                              Art. 241 
 
 
          Esame della proposta e comunicazione ai creditori 
 
    1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice
delegato, il quale chiede  il  parere  del  curatore,  con  specifico
riferimento  ai  presumibili  risultati  della  liquidazione  e  alle
garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto  da  un  terzo,  esso
deve contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo
10, comma 3. 
    2. Una volta espletato tale adempimento  preliminare  il  giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,
valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i
dati per la sua valutazione e informandoli che  la  mancata  risposta
sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e  non
superiore a trenta, entro il quale i creditori devono  far  pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di  dissenso.
In  caso  di  presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque   ne
sopraggiunge una nuova  prima  che  il  giudice  delegato  ordini  la
comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre
all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice
delegato puo' ordinare la comunicazione ai  creditori  di  una  o  di
altre  proposte,  tra   quelle   non   scelte,   ritenute   parimenti
convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4. 
    3. Qualora la  proposta  contenga  condizioni  differenziate  per
singole classi di creditori  essa,  prima  di  essere  comunicata  ai
creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi  1  e
2, al giudizio del tribunale che verifica il  corretto  utilizzo  dei
criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a)  e  b),  tenendo
conto della relazione  giurata  di  cui  al  comma  4,  dello  stesso
articolo. 
                              Art. 242 
 
 
              Concordato nel caso di numerosi creditori 
 
    1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante  numero  di
destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  dare
notizia della proposta di concordato, anziche' con  comunicazione  ai
singoli creditori, mediante pubblicazione del testo  integrale  della
medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale. 
                              Art. 243 
 
 
                         Voto nel concordato 
 
    1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo
reso esecutivo ai  sensi  dell'articolo  204,  compresi  i  creditori
ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e'  presentata
prima che lo stato passivo venga reso  esecutivo,  hanno  diritto  al
voto i creditori che risultano  dall'elenco  provvisorio  predisposto
dal curatore e approvato dal giudice delegato. 
    2. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche'
la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato
prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non
rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal  comma
3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 
    3. Qualora i creditori muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca
rinuncino in tutto o in parte  alla  prelazione,  per  la  parte  del
credito non coperta  dalla  garanzia  sono  assimilati  ai  creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede,  ai  sensi  dell'articolo  240,  comma  4,  la
soddisfazione non integrale, sono  considerati  chirografari  per  la
parte residua del credito. 
    5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,
il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino  al
quarto grado, la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro  crediti  da
meno di un anno prima  della  domanda  di  concordato.  Sono  inoltre
esclusi dal voto e dal  computo  delle  maggioranze  i  creditori  in
conflitto d'interessi. 
    6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da
questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune
controllo, ai sensi del primo comma  dell'articolo  2359  del  codice
civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede
l'inserimento in apposita classe. 
    7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la  sentenza  che  ha
dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale  non
attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di
banche o altri intermediari finanziari. 
                              Art. 244 
 
 
      Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano  previste  diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se  tale  maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 
    2. I creditori che non  fanno  pervenire  il  loro  dissenso  nel
termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 
    3.  La  variazione   del   numero   dei   creditori   ammessi   o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga  per  effetto  di  un
provvedimento  emesso  successivamente  alla  scadenza  del   termine
fissato dal giudice delegato per  le  votazioni,  non  influisce  sul
calcolo della maggioranza. 
    4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di
concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2,  quarto  periodo,  si
considera approvata quella tra esse  che  ha  conseguito  il  maggior
numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita',
la proposta presentata per prima. 
                              Art. 245 
 
 
                      Giudizio di omologazione 
 
    1. Decorso il termine stabilito per  le  votazioni,  il  curatore
presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 
    2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone
che  il  curatore  ne  dia  immediata  comunicazione  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   al   proponente,    affinche'    richieda
l'omologazione  del  concordato  e  ai  creditori  dissenzienti.   Al
debitore, se  non  e'  possibile  procedere  alla  comunicazione  con
modalita' telematica,  la  notizia  dell'approvazione  e'  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con  decreto
da  pubblicarsi  a  norma  dell'articolo  45  fissa  un  termine  non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da  parte  di  qualsiasi
altro interessato, e per  il  deposito  da  parte  del  comitato  dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il
comitato dei creditori non provvede  nel  termine,  la  relazione  e'
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 
    3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell'articolo 124. 
    4. Se nel termine fissato non vengono  proposte  opposizioni,  il
tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito  della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto  a
gravame. 
    5. Se sono state proposte  opposizioni,  il  tribunale  assume  i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di  ufficio,  anche
delegando uno  dei  componenti  del  collegio.  Nell'ipotesi  di  cui
all'articolo  244,  comma  1,  secondo  periodo,  se   un   creditore
appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza  della
proposta, il tribunale  omologa  il  concordato  se  ritiene  che  il
credito puo' risultare  soddisfatto  dal  concordato  in  misura  non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
    6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a  norma
dell'articolo 45. 
                              Art. 246 
 
 
                        Efficacia del decreto 
 
    1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in  cui
scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui  si
esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206. 
    2. Quando il  decreto  di  omologazione  diventa  definitivo,  il
curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231  e  il
tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. 
                              Art. 247 
 
 
                               Reclamo 
 
    1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte  di
appello che pronuncia in camera di consiglio. 
    2. Il reclamo  e'  proposto  con  ricorso  da  depositarsi  nella
cancelleria della corte di appello nel termine perentorio  di  trenta
giorni dalla notificazione del decreto fatta  dalla  cancelleria  del
tribunale. 
    3. Esso deve contenere i requisiti prescritti  dall'articolo  51,
comma 2. 
    4. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del  reclamante,  entro  dieci  giorni
dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti,  che
si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente
e negli opponenti. 
    6. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    7. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni
prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
la corte di appello. 
    8.  La  costituzione  si  effettua  mediante   il   deposito   in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle  difese  in
fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di  prova  e  dei
documenti prodotti. 
    9. L'intervento di qualunque  interessato  non  puo'  aver  luogo
oltre  il  termine  stabilito  per  la   costituzione   delle   parti
resistenti, con le modalita' per queste previste. 
    10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche
d'ufficio,  i  mezzi  di  prova,  eventualmente  delegando   un   suo
componente. 
    11. La corte provvede con decreto motivato. 
    12.  Il  decreto  e'  pubblicato  a  norma  dell'articolo  45   e
notificato alle parti, a cura della cancelleria,  ed  e'  impugnabile
con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. 
                              Art. 248 
 
 
        Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori
anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale, compresi quelli  che  non  hanno  presentato
domanda di ammissione al  passivo.  A  questi  non  si  estendono  le
garanzie date nel concordato da terzi. 
    2. I creditori conservano la loro  azione  per  l'intero  credito
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in
via di regresso. 
                              Art. 249 
 
 
       Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Dopo la omologazione del concordato il  giudice  delegato,  il
curatore e il comitato dei creditori  ne  sorvegliano  l'adempimento,
secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione. 
    2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili,  sono  depositate  nei  modi  stabiliti   dal   giudice
delegato. 
    3. Accertata la completa esecuzione del  concordato,  il  giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la  cancellazione  delle
ipoteche iscritte a garanzia e  adotta  ogni  misura  idonea  per  il
conseguimento delle finalita' del concordato. 
    4.  Il  provvedimento  e'  pubblicato   ed   affisso   ai   sensi
dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore. 
                              Art. 250 
 
 
      Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Se le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite  o  se  il
proponente  non  adempie  regolarmente  gli  obblighi  derivanti  dal
concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione. 
    2. Il ricorso per la risoluzione deve essere  proposto  entro  un
anno dalla scadenza del  termine  fissato  per  l'ultimo  adempimento
previsto nel concordato. 
    3. Il procedimento e'  regolato  dall'articolo  41.  Ad  esso  e'
chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. 
    4. La sentenza che risolve il concordato riapre la  procedura  di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 
    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  quando
gli  obblighi  derivanti  dal  concordato  sono  stati  assunti   dal
proponente o da uno o piu' creditori con  liberazione  immediata  del
debitore. 
    6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori  verso
cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia  assunto
responsabilita' per effetto del concordato. 
                              Art. 251 
 
 
      Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato omologato puo' essere annullato  dal  tribunale,
su istanza del curatore o di qualunque creditore, in  contraddittorio
con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente  esagerato
il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. 
    2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione  di  nullita'.  Si
procede a norma dell'articolo 250. 
    3. La sentenza che annulla il concordato riapre la  procedura  di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 
                              Art. 252 
 
 
       Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 
 
    1. Nei casi di risoluzione o  annullamento  del  concordato,  gli
effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono  regolati
dagli articoli 238 e 239. 
    2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia'  iniziate
e interrotte per effetto del concordato. 
    3. I creditori anteriori conservano  le  garanzie  per  le  somme
ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non
sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. 
    4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito,  detratta
la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. 
                              Art. 253 
 
 
                    Nuova proposta di concordato 
 
    1. Reso esecutivo  il  nuovo  stato  passivo,  il  proponente  e'
ammesso a presentare una nuova proposta  di  concordato.  Questo  non
puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata
non sono depositate, nei modi  stabiliti  dal  giudice  delegato,  le
somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate
garanzie equivalenti. 

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle societa'

                              Art. 254 
 
 
            Doveri degli amministratori e dei liquidatori 
 
    1.  Gli  amministratori  e  i  liquidatori  della   societa'   in
liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in  cui
la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire
le informazioni o i  chiarimenti  necessari  per  la  gestione  della
procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. 
                              Art. 255 
 
 
                      Azioni di responsabilita' 
 
    1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma  2,
puo' promuovere o proseguire, anche separatamente: 
    a) l'azione sociale di responsabilita'; 
    b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo  2394  e
dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; 
    c) l'azione  prevista  dall'articolo  2476,  settimo  comma,  del
codice civile; 
    d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice
civile; 
    e)  tutte  le  altre  azioni  di  responsabilita'  che  gli  sono
attribuite da singole disposizioni di legge. 
                              Art. 256 
 
 
           Societa' con soci a responsabilita' illimitata 
 
    1.  La  sentenza  che  dichiara  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad
uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo  V  del  libro
quinto del  codice  civile  produce  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale anche nei confronti  dei  soci,  pur  se  non
persone fisiche, illimitatamente responsabili. 
    2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci  di  cui  al
comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno  dallo  scioglimento
del  rapporto  sociale  o  dalla  cessazione  della   responsabilita'
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o  scissione,  se
sono state osservate le formalita' per renderle  note  ai  terzi.  La
liquidazione giudiziale  e'  possibile  solo  se  l'insolvenza  della
societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti  alla  data
della cessazione della responsabilita' illimitata. 
    3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei
confronti  dei  soci  illimitatamente  responsabili,  ne  ordina   la
convocazione a norma dell'articolo 41. 
    4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione  giudiziale
della societa' risulta  l'esistenza  di  altri  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore,
di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta
o del pubblico  ministero,  dispone  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale nei confronti dei  medesimi.  L'istanza  puo'
essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. 
    5. Allo stesso modo si  procede  quando,  dopo  l'apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore
individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad
una  societa'  di  cui  l'imprenditore  o  la   societa'   e'   socio
illimitatamente responsabile. 
    6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso  reclamo  a  norma
dell'articolo  51.  Al  giudizio  di  reclamo  deve  partecipare   il
curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto
la domanda di estensione, nonche' il creditore  che  ha  proposto  il
ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 
    7. In caso di  rigetto  della  domanda,  contro  il  decreto  del
tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla  corte  di  appello  a
norma dell'articolo 50. 
                              Art. 257 
 
 
          Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci 
 
    1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina,  sia
per la liquidazione giudiziale della societa',  sia  per  quella  nei
confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore,  pur
rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu'
comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso. 
    2. Il patrimonio della societa' e quello dei  singoli  soci  sono
tenuti distinti. 
    3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione
giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il
medesimo  eventuale  privilegio  generale  anche  nella  liquidazione
giudiziale aperta  nei  confronti  dei  singoli  soci.  Il  creditore
sociale ha diritto  di  partecipare  a  tutte  le  ripartizioni  fino
all'integrale pagamento,  salvo  il  regresso  fra  le  procedure  di
liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della
quota rispettiva. 
    4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione
giudiziale nei confronti dei soci loro debitori. 
    5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori  con
i quali si trova in concorso. 
    6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa'  puo'
esercitare l'azione sociale  di  responsabilita'  nei  confronti  del
socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata  aperta
la procedura di liquidazione giudiziale. 
                              Art. 258 
 
 
Effetti sulla societa' dell'apertura  della  liquidazione  giudiziale
                       nei confronti dei soci 
 
    1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o  piu'
soci illimitatamente  responsabili  non  determina  l'apertura  della
liquidazione giudiziale nei confronti della societa'. 
                              Art. 259 
 
 
Liquidazione  giudiziale  nei  confronti  di  enti  ed   imprenditori
                      collettivi non societari 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e  258
si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti  e  imprenditori
collettivi non societari  e  ai  loro  componenti  illimitatamente  e
personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente. 
                              Art. 260 
 
 
           Versamenti dei soci a responsabilita' limitata 
 
    1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa'  con
soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta
del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari
delle quote o delle azioni di eseguire i  versamenti  ancora  dovuti,
quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. 
    2. Contro il decreto emesso a norma  del  comma  1,  puo'  essere
proposta  opposizione  ai  sensi  dell'articolo  645  del  codice  di
procedura civile. 
                              Art. 261 
 
 
Liquidazione  giudiziale  di  societa'  a  responsabilita'  limitata:
            polizza assicurativa e fideiussione bancaria 
 
    1. Nella procedura  di  liquidazione  giudiziale  di  societa'  a
responsabilita'  limitata  il  giudice   delegato,   ricorrendone   i
presupposti, puo' autorizzare il  curatore  ad  escutere  la  polizza
assicurativa  o  la  fideiussione  bancaria   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile. 
                              Art. 262 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
    1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale  nei  confronti  della
societa',  l'amministrazione  del   patrimonio   destinato   previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e'
attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. 
    2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a
terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione  produttiva.
Se  la  cessione  non  e'  possibile,  il  curatore   provvede   alla
liquidazione del patrimonio  secondo  le  regole  della  liquidazione
della societa' in quanto compatibili. 
    3. Il corrispettivo  della  cessione  al  netto  dei  debiti  del
patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti  dal
curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi
che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi  dell'articolo  2447-ter,
primo comma, lettera c), del codice civile. 
                              Art. 263 
 
 
Patrimonio  destinato  incapiente  e  violazione  delle   regole   di
                             separatezza 
 
    1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione  giudiziale  nei
confronti della societa' o  nel  corso  della  gestione  il  curatore
rileva che il patrimonio destinato  e'  incapiente  provvede,  previa
autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili. 
    2. I  creditori  particolari  del  patrimonio  destinato  possono
presentare domanda di insinuazione  al  passivo  della  procedura  di
liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei  casi
di responsabilita' sussidiaria o  illimitata  previsti  dall'articolo
2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. 
    3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno  o  piu'
patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il  patrimonio  della
societa' medesima, il curatore  puo'  proporre  l'azione  sociale  di
responsabilita'   e   l'azione   dei   creditori   sociali   prevista
dall'articolo  2394   del   codice   civile   nei   confronti   degli
amministratori e dei  componenti  degli  organi  di  controllo  della
societa'. 
                              Art. 264 
 
 
         Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea 
 
    1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti
l'organizzazione e la struttura finanziaria della  societa'  previsti
nel  programma  di  liquidazione,  dandone  adeguata   e   tempestiva
informazione ai soci ed  ai  creditori  della  societa'.  I  soci,  i
creditori ed i terzi interessati possono proporre  reclamo  ai  sensi
dell'articolo 133. 
    2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione  al
curatore,  per   determinati   atti   od   operazioni,   dei   poteri
dell'assemblea dei soci. Le  deliberazioni  che  non  sono  prese  in
conformita' della  legge  o  dell'atto  costitutivo,  possono  essere
impugnate con reclamo al tribunale ai  sensi  dell'articolo  133.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a  2379-ter  e
l'articolo 2479-ter del codice civile. 
                              Art. 265 
 
 
 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa' 
 
    1. La  proposta  di  concordato  per  la  societa'  sottoposta  a
liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro  che  ne  hanno  la
rappresentanza sociale. 
    2. La proposta e le  condizioni  del  concordato,  salva  diversa
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: 
    a) nelle  societa'  di  persone,  sono  approvate  dai  soci  che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; 
    b) nelle societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata, nonche' nelle  societa'  cooperative,  sono
deliberate dagli amministratori. 
    3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al  comma
2, lettera b), deve risultare da verbale  redatto  da  notaio  ed  e'
depositata  ed  iscritta  nel  registro   delle   imprese   a   norma
dell'articolo 2436 del codice civile. 
                              Art. 266 
 
 
 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa' 
 
    1. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha effetto
anche con riguardo ai soci a responsabilita' illimitata e fa  cessare
la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti. 
    2. Contro il decreto di chiusura  della  liquidazione  giudiziale
aperta  nei  confronti  del  socio  e'  ammesso   reclamo   a   norma
dell'articolo 124. 
                              Art. 267 
 
 
                        Concordato del socio 
 
    1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una societa' con
soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci puo' proporre un
concordato ai  creditori  sociali  e  particolari  concorrenti  nella
procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. 

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

                              Art. 268 
 
 
                      Liquidazione controllata 
 
    1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare  con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27,  comma  2,
l'apertura di una procedura  di  liquidazione  controllata  dei  suoi
beni. 
    2. La domanda puo' essere presentata da  un  creditore  anche  in
pendenza di procedure esecutive individuali  e,  quando  l'insolvenza
riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. 
    3. Non sono compresi nella liquidazione: 
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del  codice
di procedura civile; 
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di  mantenimento,  gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore  guadagna  con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia; 
    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di
legge. 
    4. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. 
                              Art. 269 
 
 
                        Domanda del debitore 
 
    1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal  debitore,
con l'assistenza dell'OCC. 
    2.  Al  ricorso  deve  essere  allegata  una  relazione,  redatta
dall'OCC,  che  esponga   una   valutazione   sulla   completezza   e
l'attendibilita' della  documentazione  depositata  a  corredo  della
domanda e  che  illustri  la  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria del debitore. 
    3. L'OCC, entro sette giorni dal  conferimento  dell'incarico  da
parte del debitore, ne da' notizia  all'agente  della  riscossione  e
agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti  sulla  base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 
                              Art. 270 
 
 
               Apertura della liquidazione controllata 
 
    1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle  procedure
di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui  agli  articoli
268 e  269,  dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione
controllata. 
    2. Con la sentenza il tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato; 
    b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di  cui  all'articolo
269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei  gestori
della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  24
settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata
di regola tra i  gestori  residenti  nel  circondario  del  tribunale
competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata  e
comunicata al presidente del tribunale; 
    c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei  bilanci
e  delle  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   nonche'
dell'elenco dei creditori; 
    d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del  debitore  e
ai  creditori  risultanti  dall'elenco  depositato  un  termine   non
superiore  a  sessanta   giorni   entro   il   quale,   a   pena   di
inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta
elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di
rivendicazione o di  ammissione  al  passivo,  predisposta  ai  sensi
dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; 
    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il  terzo  a
utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'
posto in esecuzione a cura del liquidatore; 
    f) dispone l'inserimento della sentenza  nel  sito  internet  del
tribunale o del  Ministero  della  giustizia.  Nel  caso  in  cui  il
debitore svolga attivita' d'impresa,  la  pubblicazione  e'  altresi'
effettuata presso il registro delle imprese; 
    g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati,
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. 
    3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi  del  comma  2,
lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
    4. Gli adempimenti di cui al comma  2,  lettere  f)  e  g),  sono
eseguiti a  cura  del  liquidatore;  la  sentenza  e'  notificata  al
debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  oggetto  di
liquidazione. 
    5. Si applicano  l'articolo  143  in  quanto  compatibile  e  gli
articoli 150 e 151; per i casi non  regolati  dal  presente  capo  si
applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sul
procedimento unitario di cui al titolo III. 
    6. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in  cui  e'  aperta  la  procedura   di   liquidazione   controllata,
l'esecuzione  del  contratto  rimane  sospesa  fino   a   quando   il
liquidatore,  sentito  il  debitore,  dichiara  di   subentrare   nel
contratto in luogo del  predetto  debitore,  assumendo,  a  decorrere
dalla data  del  subentro,  tutti  i  relativi  obblighi,  ovvero  di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad  effetti  reali,
sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.  Il  contraente  puo'
mettere in mora il  liquidatore,  facendogli  assegnare  dal  giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale
il  contratto  si  intende  sciolto.  In  caso  di  prosecuzione  del
contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati  nel  corso
della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  controllata
il credito conseguente al mancato  adempimento,  senza  che  gli  sia
dovuto risarcimento del danno. 
                              Art. 271 
 
 
                        Concorso di procedure 
 
    1. Se la domanda di  liquidazione  controllata  e'  proposta  dai
creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede  l'accesso  a
una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede  un
termine per l'integrazione della domanda. 
    2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo'  essere
dichiarata aperta la liquidazione controllata e la  relativa  domanda
e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai  sensi
del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero  in  ogni
caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al  capo
III del titolo IV, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo  270,
commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da  51
a 55. 
                              Art. 272 
 
 
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 
 
    1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla  comunicazione  della
sentenza aggiorna  l'elenco  dei  creditori,  ai  quali  notifica  la
sentenza ai sensi dell'articolo 270,  comma  4.  Il  termine  di  cui
all'articolo 270, comma 2,  lettera  d),  puo'  essere  prorogato  di
trenta giorni. 
    2.  Entro  novanta  giorni   dall'apertura   della   liquidazione
controllata  il  liquidatore  completa  l'inventario  dei  beni   del
debitore e redige un programma in ordine a tempi  e  modalita'  della
liquidazione. Si applica l'articolo 213,  commi  3  e  4,  in  quanto
compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria  ed  approvato
dal giudice delegato. 
    3. Il programma  deve  assicurare  la  ragionevole  durata  della
procedura. 
                              Art. 273 
 
 
                       Formazione del passivo 
 
    1. Scaduti i termini per la proposizione  delle  domande  di  cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore  predispone  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, e lo  comunica  agli  interessati  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificato indicato nella  domanda.  In  mancanza  della
predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante
deposito in cancelleria. 
    2. Entro quindici giorni possono  essere  proposte  osservazioni,
con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270,  comma
2, lettera d). 
    3. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  forma  lo  stato
passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. 
    4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore  ritiene
fondate, predispone, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza
del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
comunica ai sensi del comma 1. 
    5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
4, il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale
provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato,
pubblicato ai sensi del comma 3. 
    6. Contro il decreto puo'  essere  proposto  reclamo  davanti  al
collegio,  di  cui  non  puo'  far  parte  il  giudice  delegato.  Il
procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto  del
contraddittorio. 
                              Art. 274 
 
 
                       Azioni del liquidatore 
 
    1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato,  esercita  o
se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
conseguire la disponibilita' dei beni  compresi  nel  patrimonio  del
debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 
    2.  Il  liquidatore,  sempre  con  l'autorizzazione  del  giudice
delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette  a  far
dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore  in  pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile. 
    3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad  esercitare  o
proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e'  utile  per  il
miglior soddisfacimento dei creditori. 
                              Art. 275 
 
 
              Esecuzione del programma di liquidazione 
 
    1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore,  che
ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il  mancato  deposito
delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca  dell'incarico
ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso. 
    2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio  di  liquidazione.  Si  applicano  le  disposizioni  sulle
vendite  nella  liquidazione  giudiziale,  in   quanto   compatibili.
Eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  il  giudice
ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione, delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e  dei  sequestri
conservativi nonche' di ogni altro vincolo. 
    3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice  il
rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi
al programma di liquidazione e, se  approva  il  rendiconto,  procede
alla liquidazione del compenso del liquidatore. 
    4. Il giudice, se non approva  il  rendiconto,  indica  gli  atti
necessari al completamento della  liquidazione  ovvero  le  opportune
rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per  il
loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute  nel  termine,
anche  prorogato,  il  giudice   provvede   alla   sostituzione   del
liquidatore e nella  liquidazione  del  compenso  tiene  conto  della
diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte
il compenso stesso. 
    5.  Il  liquidatore  provvede  alla  distribuzione  delle   somme
ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante
dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di  riparto  da
comunicare al debitore e ai creditori, con termine  non  superiore  a
giorni  quindici  per  osservazioni.  In  assenza  di  contestazioni,
comunica il progetto di riparto  al  giudice  che  senza  indugio  ne
autorizza l'esecuzione. 
    6.  Se  sorgono  contestazioni  sul  progetto  di   riparto,   il
liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta  le
modifiche che ritiene  opportune.  Altrimenti  rimette  gli  atti  al
giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile
ai sensi dell'articolo 124. 
                              Art. 276 
 
 
                      Chiusura della procedura 
 
    1. La procedura si chiude con decreto. 
    2.  Con  decreto  di  chiusura,  il  giudice,  su   istanza   del
liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato  ai  sensi
dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo  delle  somme  eventualmente
accantonate. 
                              Art. 277 
 
 
                        Creditori posteriori 
 
    1.  I  creditori  con  causa  o  titolo  posteriore  al   momento
dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270,  comma  2,
lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  di
liquidazione. 
    2. I crediti sorti in occasione o in funzione della  liquidazione
sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,  con  esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di  pegno  e
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 

Capo X
Esdebitazione
Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

                              Art. 278 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
    1.  L'esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e
comporta  la  inesigibilita'  dal  debitore   dei   crediti   rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni. 
    2. Nei confronti dei creditori per fatto o  causa  anteriori  che
non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per  la  sola
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori
di pari grado. 
    3. Possono  accedere  all'esdebitazione,  secondo  le  norme  del
presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. 
    4. Se il debitore e' una societa' o  altro  ente,  le  condizioni
stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili e dei  legali  rappresentanti,  con
riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia  seguita
l'apertura di una procedura liquidatoria. 
    5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti  dei
soci illimitatamente responsabili. 
    6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei  confronti  dei
coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche'  degli  obbligati
in via di regresso. 
    7. Restano esclusi dall'esdebitazione: 
    a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; 
    b) i debiti per il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' le sanzioni  penali  e  amministrative  di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. 
                              Art. 279 
 
 
                   Condizioni temporali di accesso 
 
    1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto  a
conseguire  l'esdebitazione  decorsi  tre  anni  dall'apertura  della
procedura  di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della
procedura, se antecedente. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni  quando  il
debitore  ha  tempestivamente  proposto   istanza   di   composizione
assistita della crisi. 
                              Art. 280 
 
 
                   Condizioni per l'esdebitazione 
 
    1. Il debitore e' ammesso  al  beneficio  della  liberazione  dai
debiti a condizione che: 
    a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica,
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione
con l'esercizio dell'attivita' d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia
intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento  penale
per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una  delle  misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  il  beneficio  puo'  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del
relativo procedimento; 
    b)  non   abbia   distratto   l'attivo   o   esposto   passivita'
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli
affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
    c)  non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della
procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; 
    d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni
precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; 
    e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte. 
                              Art. 281 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di
chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa   e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli  278,
279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore  i  debiti
concorsuali non soddisfatti. 
    2. Allo  stesso  modo  il  tribunale  provvede,  su  istanza  del
debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in  cui  e'
stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  curatore  da'  atto,  nei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei  fatti  rilevanti
per la concessione o il diniego del beneficio. 
    4. Il decreto del  tribunale  e'  comunicato  agli  organi  della
procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori  ammessi
al passivo non integralmente soddisfatti, i  quali  possono  proporre
reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e'
di trenta giorni. 
    5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in  corso  e  sulle
operazioni liquidatorie, anche  se  posteriori  alla  chiusura  della
liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. 
    6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva  un
maggior riparto a favore dei creditori,  l'esdebitazione  ha  effetto
solo per la parte definitivamente non soddisfatta. 

Sezione II
Esdebitazione del sovraindebitato

                              Art. 282 
 
 
                      Esdebitazione di diritto 
 
    1. Per le procedure di liquidazione controllata,  l'esdebitazione
opera  di  diritto  a  seguito  del  provvedimento  di   chiusura   o
anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e'  dichiarata
con decreto  motivato  del  tribunale,  iscritto  al  registro  delle
imprese su richiesta del cancelliere. 
    2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1,
lettera a), e, per il consumatore, anche quella di  cui  all'articolo
69, comma 1. 
    3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato  al  pubblico
ministero e ai creditori, i quali possono proporre  reclamo  a  norma
dell'articolo 124; il termine  per  proporre  reclamo  e'  di  trenta
giorni. 
                              Art. 283 
 
 
                         Debitore incapiente 
 
    1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti
che  consentano  il  soddisfacimento  dei  creditori  in  misura  non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 
    2. La valutazione di rilevanza di cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato
per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 
    3. La domanda di esdebitazione e'  presentata  tramite  l'OCC  al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: 
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute; 
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni; 
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
    4.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
    5. L'OCC, nella relazione, deve indicare  anche  se  il  soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 
    6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 
    7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
    8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La
decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. 
    9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione,  vigila  sulla  tempestivita'  del  deposito
della dichiarazione di cui  al  comma  7  e,  se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 

Titolo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE
Capo I
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

                              Art. 284 
 
 
 Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo 
 
    1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al
medesimo  gruppo  e  aventi  ciascuna  il  centro   degli   interessi
principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso
la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40
con  un  piano  unitario  o  con  piani  reciprocamente  collegati  e
interferenti. 
    2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso,  da  piu'
imprese appartenenti al medesimo gruppo e  aventi  tutte  il  proprio
centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di
accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 
    3. Resta  ferma  l'autonomia  delle  rispettive  masse  attive  e
passive. 
    4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e  2  deve  contenere
l'illustrazione delle ragioni di maggiore  convenienza,  in  funzione
del migliore soddisfacimento dei  creditori  delle  singole  imprese,
della  scelta  di  presentare  un   piano   unitario   ovvero   piani
reciprocamente collegati e interferenti invece di un  piano  autonomo
per  ciascuna  impresa.  Essa  deve  inoltre   fornire   informazioni
analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli  partecipativi  o
contrattuali esistenti tra le imprese e indicare  il  registro  delle
imprese o i registri delle imprese in  cui  e'  stata  effettuata  la
pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis  del  codice  civile.  Il
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato  al
ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per
l'accesso   al   concordato   preventivo   o    agli    accordi    di
ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. 
    5. Il  piano  unitario  o  i  piani  reciprocamente  collegati  e
interferenti, rivolti ai rispettivi creditori,  aventi  il  contenuto
indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire
il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna  impresa  e  ad
assicurare il riequilibrio complessivo della  situazione  finanziaria
di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita'  dei
dati aziendali e la fattibilita' del piano o i  piani.  Su  richiesta
delle imprese debitrici, il piano  o  i  piani  sono  pubblicati  nel
registro delle imprese o i registri delle imprese  in  cui  e'  stata
effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del  codice
civile. Si applica l'articolo 289. 
                              Art. 285 
 
 
Contenuto del piano o dei piani di  gruppo  e  azioni  a  tutela  dei
                        creditori e dei soci 
 
    1. Il piano  concordatario  o  i  piani  concordatari  di  gruppo
possono  prevedere  la  liquidazione   di   alcune   imprese   e   la
continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si  applica
tuttavia la sola disciplina del  concordato  in  continuita'  quando,
confrontando  i  flussi  complessivi  derivanti  dalla  continuazione
dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione,
risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti  in
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla  continuita'  aziendale
diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. 
    2. Il piano o i piani  concordatari  possono  altresi'  prevedere
operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di
risorse infragruppo, purche' un professionista  indipendente  attesti
che dette  operazioni  sono  necessarie  ai  fini  della  continuita'
aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista  nel  piano  e
coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di
tutte le imprese del gruppo. 
    3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1
possono essere contestati dai creditori dissenzienti  appartenenti  a
una classe dissenziente o,  nel  caso  di  mancata  formazione  delle
classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il  venti
per cento dei crediti ammessi al voto con  riguardo  ad  una  singola
societa', attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo.  I  creditori  non  aderenti  possono  proporre   opposizione
all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. 
    4.  Il  tribunale  omologa  il  concordato  o  gli   accordi   di
ristrutturazione qualora  ritenga,  sulla  base  di  una  valutazione
complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori  possano
essere soddisfatti in misura non  inferiore  a  quanto  ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della singola societa'. 
    5. I  soci  possono  far  valere  il  pregiudizio  arrecato  alle
rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato  di  gruppo.
Il tribunale omologa il concordato se esclude la  sussistenza  di  un
pregiudizio in considerazione  dei  vantaggi  compensativi  derivanti
alle singole societa' dal piano di gruppo. 
                              Art. 286 
 
 
                Procedimento di concordato di gruppo 
 
    1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   e'
competente il tribunale individuato  ai  sensi  dell'articolo  27  in
relazione al centro degli interessi principali della societa' o  ente
o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo
2497-bis del codice  civile,  esercita  l'attivita'  di  direzione  e
coordinamento oppure,  in  mancanza,  dell'impresa  che  presenta  la
maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 
    2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice
delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del
gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di
giustizia. 
    3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del
gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 
    4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice,
puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
- Consob o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad
accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  societa'
fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di  diritti  sulle
azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite
entro quindici giorni dalla richiesta. 
    5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la
domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi
qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano,
votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata
dalla societa' loro debitrice. Il concordato di gruppo  e'  approvato
quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate
dalla maggioranza prevista dall'articolo 109. 
    6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di
crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. 
    7. Il concordato di gruppo omologato non puo'  essere  risolto  o
annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si
verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a
meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del
piano anche nei confronti delle altre imprese. 

Capo II
Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

                              Art. 287 
 
 
                  Liquidazione giudiziale di gruppo 
 
    1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al  medesimo
gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi  principali  nello
Stato italiano, possono essere assoggettate, in  accoglimento  di  un
unico ricorso, dinanzi ad un unico  tribunale,  a  una  procedura  di
liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme  di
coordinamento  nella   liquidazione   degli   attivi,   in   funzione
dell'obiettivo  del  migliore  soddisfacimento  dei  creditori  delle
diverse  imprese  del  gruppo,  ferma  restando   l'autonomia   delle
rispettive masse attive e passive. A  tal  fine  il  tribunale  tiene
conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura  economica  o
produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese  e
della presenza dei medesimi amministratori. 
    2. In  tal  caso,  il  tribunale  nomina,  salvo  che  sussistano
specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore,  un
comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. 
    3.  Nel  programma  di  liquidazione  il  curatore  illustra   le
modalita' del coordinamento nella  liquidazione  degli  attivi  delle
diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 
    4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   il
tribunale competente e' quello dinanzi al quale e'  stata  depositata
la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora  la  domanda  di
accesso alla procedura  sia  presentata  contemporaneamente  da  piu'
imprese dello stesso gruppo, e' competente il  tribunale  individuato
ai sensi dell'articolo 27, in relazione  al  centro  degli  interessi
principali della societa' o ente o persona fisica che, in  base  alla
pubblicita'  prevista  dall'articolo  2497-bis  del  codice   civile,
esercita  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   oppure,   in
mancanza, dell'impresa  che  presenta  la  piu'  elevata  esposizione
debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 
    5. Quando ravvisa  l'insolvenza  di  un'impresa  del  gruppo  non
ancora assoggettata alla procedura  di  liquidazione  giudiziale,  il
curatore designato ai sensi del comma  2,  segnala  tale  circostanza
agli  organi  di  amministrazione   e   controllo   ovvero   promuove
direttamente  l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza  di  detta
impresa. 
                              Art. 288 
 
 
Procedure concorsuali autonome di imprese  appartenenti  allo  stesso
                               gruppo 
 
    1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo
siano assoggettate a separate procedure  di  liquidazione  giudiziale
ovvero a separate procedure di concordato  preventivo,  eventualmente
dinanzi a tribunali diversi, gli organi  di  gestione  delle  diverse
procedure cooperano per  facilitare  la  gestione  efficace  di  tali
procedure. 

Capo III
Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

                              Art. 289 
 
 
   Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione 
 
    1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente  ad  un  gruppo
deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del  gruppo  e
sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa'  e
imprese e indicare il registro  delle  imprese  o  i  registri  delle
imprese  in  cui  e'  stata  effettuata  la  pubblicita'   ai   sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile.  L'impresa  deve,  inoltre,
depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove  redatto.  In  ogni
caso  il  tribunale  ovvero,  successivamente,  il  curatore   o   il
commissario giudiziale possono, al fine di accertare  l'esistenza  di
collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o  a  qualsiasi  altra
pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie  le  generalita'  degli
effettivi titolari di diritti sulle azioni  o  sulle  quote  ad  esse
intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici  giorni  dalla
richiesta. 

Capo IV
Norme comuni

                              Art. 290 
 
 
            Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo 
 
    1. Nei confronti delle imprese appartenenti  al  medesimo  gruppo
possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una
procedura unitaria, sia nel caso di apertura  di  una  pluralita'  di
procedure,  azioni  dirette  a   conseguire   la   dichiarazione   di
inefficacia di atti e contratti  posti  in  essere  nei  cinque  anni
antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale,  che
abbiano avuto l'effetto di spostare  risorse  a  favore  di  un'altra
impresa del gruppo con pregiudizio  dei  creditori,  fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile. 
    2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere  stata
a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto. 
    3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale  aperta
nei  confronti  di  una  societa'  appartenente  ad  un  gruppo  puo'
esercitare, nei confronti delle altre societa' del  gruppo,  l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti  compiuti  dopo  il
deposito della domanda di apertura della liquidazione  giudiziale  o,
nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b),  nei  due
anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno  anteriore,  nei
casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d). 
                              Art. 291 
 
 
Azioni di  responsabilita'  e  denuncia  di  gravi  irregolarita'  di
            gestione nei confronti di imprese del gruppo 
 
    1. Il curatore,  sia  nel  caso  di  apertura  di  una  procedura
unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e'
legittimato ad  esercitare  le  azioni  di  responsabilita'  previste
dall'articolo 2497 del codice civile. 
    2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei  confronti
di  amministratori  e  sindaci  delle   societa'   del   gruppo   non
assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale,  la  denuncia
di cui all'articolo 2409 del codice civile. 
                              Art. 292 
 
 
 Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo 
 
    1. I crediti che  la  societa'  o  l'ente  o  la  persona  fisica
esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta,  anche  a
seguito di  escussione  di  garanzie,  nei  confronti  delle  imprese
sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste  ultime  vantano
nei confronti dei primi  sulla  base  di  rapporti  di  finanziamento
contratti  dopo  il  deposito  della  domanda  che  ha   dato   luogo
all'apertura della liquidazione  giudiziale  o  nell'anno  anteriore,
sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se
tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore  alla  domanda
che ha dato luogo  all'apertura  della  liquidazione  giudiziale,  si
applica l'articolo 164. 
    2. La disposizione di cui al  comma  1,  primo  periodo,  non  si
applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102. 

Titolo VII
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Capo I
Natura e norme applicabili

                              Art. 293 
 
 
                Disciplina applicabile e presupposti 
 
    1. La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  il  procedimento
concorsuale amministrativo che  si  applica  nei  casi  espressamente
previsti dalla legge. 
    2. La legge determina le imprese soggette a  liquidazione  coatta
amministrativa,  i  casi  per  i   quali   la   liquidazione   coatta
amministrativa  puo'  essere  disposta  e  l'autorita'  competente  a
disporla. 
                              Art. 294 
 
 
                     Rinvio alle norme speciali 
 
    1.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  regolata  dalle
disposizioni  del  presente  titolo,  salvo  che  le  leggi  speciali
dispongano diversamente. 
    2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  contenuti  in
leggi speciali in materia di liquidazione  coatta  amministrativa  si
intendono fatti alle disposizioni del presente codice della  crisi  e
dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 
    3. Le disposizioni di questo titolo non si  applicano  agli  enti
pubblici. 

Capo II
Procedimento

                              Art. 295 
 
 
    Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 
 
    1. Le imprese soggette a liquidazione coatta  amministrativa  non
sono  soggette  a  liquidazione  giudiziale,  salvo  che   la   legge
diversamente disponga. 
    2. Quando la legge ammette la procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la  dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale  preclude  la  liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento che ordina  la  liquidazione
coatta  amministrativa   preclude   l'apertura   della   liquidazione
giudiziale. 
                              Art. 296 
 
 
Rapporti   tra   concordato   preventivo   e   liquidazione    coatta
                           amministrativa 
 
    1. Se la legge non dispone diversamente, le  imprese  soggette  a
liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla
procedura di concordato preventivo, osservato,  per  le  imprese  non
assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8. 
                              Art. 297 
 
 
Accertamento giudiziario dello stato  di  insolvenza  anteriore  alla
                 liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione  della
liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su
ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la  vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. 
    2.  Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi   principali
intervenuto nell'anno antecedente il deposito della  domanda  per  la
dichiarazione dello stato di insolvenza  non  rileva  ai  fini  della
competenza. 
    3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il  tribunale
adotta   i   provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni
nell'interesse dei  creditori  fino  all'inizio  della  procedura  di
liquidazione. 
    4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con
le modalita' di cui all'articolo 40 e l'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa. 
    5.  La  sentenza  e'  comunicata  entro  tre  giorni,   a   norma
dell'articolo 136  del  codice  di  procedura  civile,  all'autorita'
competente  perche'  disponga  la  liquidazione  o,  se  ne   ritiene
sussistenti i presupposti, l'avvio della  risoluzione  ai  sensi  del
decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE.  Essa  e'  inoltre
notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45. 
    6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo  da  qualunque
interessato, a norma dell'articolo 51. 
    7. Il tribunale che respinge  il  ricorso  per  la  dichiarazione
d'insolvenza provvede con decreto  motivato.  Contro  il  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 50. 
    8. Il tribunale provvede su istanza  del  commissario  giudiziale
alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo  quando
nel corso della procedura  di  concordato  preventivo  di  un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con  esclusione  della
liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura  e
sussiste lo stato  di  insolvenza.  Si  applica,  in  ogni  caso,  il
procedimento di cui al comma 4. 
    9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli  enti
pubblici. 
                              Art. 298 
 
Accertamento giudiziario dello  stato  d'insolvenza  successivo  alla
    liquidazione coatta amministrativa 
    1.  Se  l'impresa,  al  tempo  in  cui  e'  stata   ordinata   la
liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e'  stata
preventivamente dichiarata a norma dell'articolo  297,  il  tribunale
del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su
ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta
tale  stato  con  sentenza  in  camera  di  consiglio,  anche  se  la
liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo. 
    2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
    3. Restano salve le diverse  disposizioni  delle  leggi  speciali
relative  all'accertamento  dello  stato  di  insolvenza   successivo
all'apertura della liquidazione coatta amministrativa. 
                              Art. 299 
 
 
   Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 
 
    1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a  norma  degli
articoli 297 e 298, sono applicabili,  con  effetto  dalla  data  del
provvedimento  che  ha  accertato  lo   stato   di   insolvenza,   le
disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei
soci a  responsabilita'  illimitata,  sostituito  al  deposito  della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale il  deposito  della
domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza. 
    2. L'esercizio delle azioni di  revoca  degli  atti  compiuti  in
frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di
decadenza  di  cui  all'articolo   170   decorre   dalla   data   del
provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al
provvedimento che accerta lo stato di insolvenza. 
    3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico  ministero  la
relazione prevista dall'articolo 130. 
                              Art. 300 
 
 
                    Provvedimento di liquidazione 
 
    1. Il provvedimento  che  ordina  la  liquidazione,  entro  dieci
giorni  dalla  sua  data,  e'  pubblicato   integralmente,   a   cura
dell'autorita' che lo ha  emanato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita'  disposte
nel provvedimento. 
                              Art. 301 
 
 
           Organi della liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione  o  con  altro
successivo viene nominato un  commissario  liquidatore.  E'  altresi'
nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o  cinque  membri,
scelti fra persone particolarmente  esperte  nel  ramo  di  attivita'
esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 
    2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono  essere
nominati tre commissari liquidatori. In tal caso  essi  deliberano  a
maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da  due
di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del  comitato
di sorveglianza e' facoltativa. 
                              Art. 302 
 
 
             Responsabilita' del commissario liquidatore 
 
    1.  Il   commissario   liquidatore   e',   per   quanto   attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
    2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro  il
commissario liquidatore revocato e' proposta  dal  nuovo  liquidatore
con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei  poteri
del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione. 
                              Art. 303 
 
 
              Effetti del provvedimento di liquidazione 
 
    1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si
applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una
persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi
di  amministrazione  e  di  controllo,   salvo   il   caso   previsto
dall'articolo 314. 
    2. Nelle controversie anche in  corso,  relative  a  rapporti  di
diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore. 
                              Art. 304 
 
 
Effetti della liquidazione per i creditori e sui  rapporti  giuridici
                            preesistenti 
 
    1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si
applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e  le
disposizioni dell'articolo 165. 
    2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice
delegato l'autorita' amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione,
nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in  quelli  del
comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza. 
                              Art. 305 
 
 
                       Commissario liquidatore 
 
    1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della
liquidazione secondo le direttive  dell'autorita'  che  vigila  sulla
liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 
    2. Il commissario  prende  in  consegna  i  beni  compresi  nella
liquidazione,  le  scritture  contabili   e   gli   altri   documenti
dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un
notaio. 
    3.  Il  commissario  forma  quindi  l'inventario,  nominando,  se
necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni. 
                              Art. 306 
 
 
                      Relazione del commissario 
 
    1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o  una  persona
giuridica,  gli  amministratori   devono   rendere   al   commissario
liquidatore il conto della  gestione  relativo  al  tempo  posteriore
all'ultimo bilancio. 
    2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio  annuale,
ma deve presentare alla  fine  di  ogni  semestre  all'autorita'  che
vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa  e  sull'andamento   della   gestione,   precisando   la
sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata  da  un
rapporto del comitato di sorveglianza. Nello  stesso  termine,  copia
della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente
agli estratti conto  dei  depositi  postali  o  bancari  relativi  al
periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei  suoi  componenti
possono formulare osservazioni scritte. Altra copia  della  relazione
e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica
all'ufficio del registro delle imprese ed e'  trasmessa  a  mezzo  di
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari  di  diritti
sui beni. 
                              Art. 307 
 
 
                       Poteri del commissario 
 
    1. L'azione di responsabilita'  contro  gli  amministratori  e  i
componenti degli organi di  controllo  dell'impresa  o  dell'ente  in
liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma,
2497 del codice civile, e' esercitata  dal  commissario  liquidatore,
previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    2. Per il compimento degli atti  previsti  dall'articolo  132  di
valore  indeterminato  o  superiore  a  euro   1032,91   e   per   la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere
autorizzato dall'autorita' predetta, la  quale  provvede  sentito  il
comitato di sorveglianza. 
                              Art. 308 
 
 
                Comunicazione ai creditori e ai terzi 
 
    1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica  a  ciascun
creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il  destinatario
ha un domicilio digitale e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
raccomandata  presso  la  sede  dell'impresa  o  la   residenza   del
creditore, il suo indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  le
somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili
e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario  invita  i
creditori a indicare, entro il termine di cui al  comma  3,  il  loro
indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento  sulle
conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del  creditore  di
comunicarne ogni variazione. La  comunicazione  s'intende  fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni. 
    2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere
domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili
e immobili posseduti dall'impresa. 
    3. Entro quindici giorni dal ricevimento  della  comunicazione  i
creditori e le  altre  persone  indicate  dal  comma  2  possono  far
pervenire al commissario mediante posta  elettronica  certificata  le
loro osservazioni o istanze. 
    4.  Tutte  le  successive  comunicazioni  sono   effettuate   dal
commissario all'indirizzo di posta elettronica  certificata  indicato
ai sensi del comma 1. In caso di mancata  indicazione  dell'indirizzo
di posta elettronica certificata o  di  mancata  comunicazione  della
variazione, o nei casi di mancata consegna per  cause  imputabili  al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. 
                              Art. 309 
 
 
                  Domande dei creditori e dei terzi 
 
    1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308  che
non hanno ricevuto la comunicazione prevista  dal  predetto  articolo
possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica  certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4. 
                              Art. 310 
 
 
                   Formazione dello stato passivo 
 
    1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un  maggior  termine,
entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle
domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e  lo
deposita nella cancelleria del tribunale  dove  ha  il  centro  degli
interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco  dei  crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in
parte  ammessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ai   sensi
dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in  cancelleria  l'elenco
diventa esecutivo. 
    2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono  disciplinate  dagli  articoli  206,
207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice  incaricato
per la trattazione  di  esse  dal  presidente  del  tribunale  ed  al
curatore il commissario liquidatore. 
    3. Restano salve le disposizioni delle  leggi  speciali  relative
all'accertamento dei crediti chirografari  nella  liquidazione  delle
imprese che esercitano il credito. 
                              Art. 311 
 
 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
    1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione
dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila
sulla liquidazione. 
    2. In ogni caso per la vendita degli immobili e  per  la  vendita
dei mobili in blocco occorrono  l'autorizzazione  dell'autorita'  che
vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. 
    3. Nel caso di societa' con soci a  responsabilita'  limitata  il
presidente  del  tribunale  puo',   su   proposta   del   commissario
liquidatore,  ingiungere  con  decreto  ai  soci  a   responsabilita'
limitata e ai precedenti titolari  delle  quote  o  delle  azioni  di
eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non  sia  scaduto  il
termine stabilito per il pagamento. 
                              Art. 312 
 
 
                      Ripartizione dell'attivo 
 
    1.  Le  somme  ricavate  dalla  liquidazione   dell'attivo   sono
distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221. 
    2.  Previo  parere  del   comitato   di   sorveglianza,   e   con
l'autorizzazione dell'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  il
commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i  creditori  o
ad alcune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate  tutte
le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
    3. Le domande tardive  per  l'ammissione  di  crediti  o  per  il
riconoscimento dei diritti reali  non  pregiudicano  le  ripartizioni
gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme  non  ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225. 
    4.  Alle  ripartizioni  parziali  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 227. 
                              Art. 313 
 
 
                     Chiusura della liquidazione 
 
    1. Prima dell'ultimo riparto ai  creditori,  il  bilancio  finale
della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto
tra i creditori,  accompagnati  da  una  relazione  del  comitato  di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  27  e  liquida  il
compenso al commissario. 
    2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e'
data comunicazione ai creditori ammessi al  passivo  e  ai  creditori
prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e'
data notizia mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nei
giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    3. Gli interessati possono proporre  le  loro  contestazioni  con
ricorso  al  tribunale  nel  termine  perentorio  di  venti   giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta  dal  commissario  a  norma  del
comma 1 per i creditori e dall'inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale
per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a  cura
del cancelliere, all'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione,  al
commissario liquidatore  e  al  comitato  di  sorveglianza,  che  nel
termine di venti giorni  possono  presentare  nella  cancelleria  del
tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto  in
camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni dell'articolo 124. 
    4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni,  il
bilancio, il conto di gestione e il piano  di  riparto  si  intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali  tra  i
creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e,  se  del  caso,
degli articoli 2495 e 2496 del codice civile. 
                              Art. 314 
 
 
                    Concordato della liquidazione 
 
    1. L'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  su  parere  del
commissario liquidatore, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo'
autorizzare l'impresa in liquidazione, uno  o  piu'  creditori  o  un
terzo a proporre al tribunale un concordato,  a  norma  dell'articolo
240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,  se  si  tratta  di
societa'. 
    2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria  del
tribunale competente ai sensi dell'articolo  27  con  il  parere  del
commissario liquidatore e del comitato  di  sorveglianza,  comunicata
dal commissario a  tutti  i  creditori  ammessi  al  passivo  con  le
modalita' di cui  all'articolo  308,  comma  4,  pubblicata  mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso  l'ufficio  del
registro delle imprese. 
    3. I creditori e gli altri interessati possono  presentare  nella
cancelleria le loro opposizioni  nel  termine  perentorio  di  trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal  commissario  per  i
creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui  al
comma 2 per ogni altro interessato. 
    4. Il tribunale, sentito  il  parere  dell'autorita'  che  vigila
sulla liquidazione, decide sulle  opposizioni  e  sulla  proposta  di
concordato con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247. 
    5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248. 
    6. Il commissario liquidatore con l'assistenza  del  comitato  di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. 
                              Art. 315 
 
 
              Risoluzione e annullamento del concordato 
 
    1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del
commissario liquidatore o di uno o piu' creditori,  ne  pronuncia  la
risoluzione con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano  le
disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
    2. Su richiesta del commissario o  dei  creditori  il  concordato
puo' essere annullato a norma dell'articolo 251. 
    3. Risolto o annullato il concordato, si riapre  la  liquidazione
coatta amministrativa e l'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari. 

Capo III
Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

                              Art. 316 
 
 
        Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza 
 
    1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le  autorita'
amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a: 
    a) ricevere  dagli  organi  interni  di  controllo  dei  soggetti
vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione  e
dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione  dei
fondati indizi di crisi secondo le disposizioni  del  titolo  II  del
presente codice; 
    b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione
assistita della crisi, designando i componenti del  collegio  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della  richiesta
di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del
collegio al referente,  ai  sensi  dell'articolo  16.  Per  l'impresa
minore  e'  nominato,  con  i  medesimi  poteri  del   collegio,   un
commissario tra gli iscritti all'albo speciale  di  cui  all'articolo
356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi
non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci; 
    c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con
apertura della liquidazione coatta amministrativa. 

Titolo VIII
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

                              Art. 317 
 
 
Principio di prevalenza delle misure cautelari  reali  e  tutela  dei
                                terzi 
 
    1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione
concorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate
dall'articolo 142 sono  regolate  dalle  disposizioni  del  Libro  I,
titolo IV del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  salvo
quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 
    2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1  si  intendono  i
sequestri delle cose di cui e' consentita  la  confisca  disposti  ai
sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale,  la
cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale. 
                              Art. 318 
 
 
                        Sequestro preventivo 
 
    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non
puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321,
comma  1,  del  codice  di  procedura  penale  sulle  cose   di   cui
all'articolo 142, sempre  che  la  loro  fabbricazione,  uso,  porto,
detenzione e  alienazione  non  costituisca  reato  e  salvo  che  la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 
    2. Quando, disposto sequestro preventivo ai  sensi  dell'articolo
321,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'   dichiarata
l'apertura  di  liquidazione  giudiziale  sulle  medesime  cose,   il
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di  sequestro  e
dispone la restituzione delle cose in suo favore. 
    3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita'
giudiziaria  che  aveva  disposto  o  richiesto  il   sequestro,   la
dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura
della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o  chiusura
della  liquidazione  giudiziale,  nonche'  l'elenco  delle  cose  non
liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il  curatore  provvede  alla
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta  giorni
dalla comunicazione di cui al primo periodo. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando
sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate  all'articolo
146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per  disposizione  di
legge o per decisione degli organi della procedura. 
                              Art. 319 
 
 
                       Sequestro conservativo 
 
    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non
puo' essere disposto sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo
316 del codice di procedura penale sulle  cose  di  cui  all'articolo
142. 
    2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo
316 del codice di  procedura  penale,  e'  dichiarata  l'apertura  di
liquidazione giudiziale sulle medesime cose,  si  applica  l'articolo
150 e il giudice, a  richiesta  del  curatore,  revoca  il  sequestro
conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore. 
                              Art. 320 
 
 
                     Legittimazione del curatore 
 
    1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze  in  materia  di
sequestro il curatore puo' proporre richiesta di  riesame  e  appello
nei casi, nei termini e con  le  modalita'  previsti  dal  codice  di
procedura penale. Nei predetti termini e  modalita'  il  curatore  e'
legittimato a proporre ricorso per cassazione. 
                              Art. 321 
 
 
     Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione 
 
    1.  Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano   in   quanto
compatibili alla liquidazione coatta amministrativa. 

Titolo IX
DISPOSIZIONI PENALI
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

                              Art. 322 
 
 
                       Bancarotta fraudolenta 
 
    1. E' punito con la  reclusione  da  tre  a  dieci  anni,  se  e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che: 
    a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in
tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio
ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti; 
    b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto  o  in  parte,
con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o  di
recare  pregiudizi  ai  creditori,  i  libri  o  le  altre  scritture
contabili o li ha  tenuti  in  guisa  da  non  rendere  possibile  la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 
    2. La stessa pena  si  applica  all'imprenditore,  dichiarato  in
liquidazione giudiziale, che, durante la procedura,  commette  alcuno
dei fatti preveduti dalla lettera a) del  comma  1,  ovvero  sottrae,
distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
    3.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni
l'imprenditore in liquidazione giudiziale che,  prima  o  durante  la
procedura, a scopo di favorire, a  danno  dei  creditori,  taluno  di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 
    4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II,
libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente  articolo  importa  l'inabilitazione  all'esercizio  di  una
impresa commerciale e l'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi
presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. 
                              Art. 323 
 
 
                         Bancarotta semplice 
 
    1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a  due  anni,  se  e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori  dai
casi preveduti nell'articolo precedente: 
    a) ha sostenuto spese  personali  o  per  la  famiglia  eccessive
rispetto alla sua condizione economica; 
    b)  ha  consumato  una  notevole  parte  del  suo  patrimonio  in
operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 
    c) ha compiuto  operazioni  di  grave  imprudenza  per  ritardare
l'apertura della liquidazione giudiziale; 
    d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi  dal  richiedere
la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale  o
con altra grave colpa; 
    e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte  in  un  precedente
concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. 
    2. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione  di
liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le  altre  scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare
o incompleta. 
    3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo  II,
libro I del  codice  penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. 
                              Art. 324 
 
 
                  Esenzioni dai reati di bancarotta 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di  un
concordato preventivo o di accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti
omologati o degli accordi in esecuzione del  piano  attestato  ovvero
del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal  giudice
a norma degli articoli 99, 100 e 101. 
                              Art. 325 
 
 
                     Ricorso abusivo al credito 
 
    1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e  gli
imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o
continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di  cui
agli articoli  322  e  323,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
    2. La pena e'  aumentata  nel  caso  di  societa'  soggette  alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni. 
    3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,  titolo  II,
capo III, del codice penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. 
                              Art. 326 
 
 
                       Circostanze aggravanti 
                      e circostanza attenuante 
 
    1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le  pene
da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. 
    2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 
    a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti  in
ciascuno degli articoli indicati; 
    b) se il colpevole per divieto di  legge  non  poteva  esercitare
un'impresa commerciale. 
    3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1  hanno  cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino
al terzo. 
                              Art. 327 
 
 
Denuncia di creditori  inesistenti  e  altre  inosservanze  da  parte
    dell'imprenditore in liquidazione giudiziale 
 
    1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e  sei  mesi
l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori  dei  casi
preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori
denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di
altri beni da comprendere nell'inventario,  ovvero  non  osserva  gli
obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149. 
    2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si  applica  la  reclusione
fino ad un anno. 
                              Art. 328 
 
 
Liquidazione giudiziale  delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
                        accomandita semplice 
 
    1.  Nella  liquidazione  giudiziale  delle   societa'   in   nome
collettivo e in accomandita semplice  le  disposizioni  del  presente
capo  si  applicano  ai  fatti  commessi  dai  soci   illimitatamente
responsabili. 

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

                              Art. 329 
 
 
                   Fatti di bancarotta fraudolenta 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  322   agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' in liquidazione giudiziale, i quali  hanno  commesso  alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 
    2.  Si  applica  alle   persone   suddette   la   pena   prevista
dall'articolo 322, comma 1, se: 
    a) hanno cagionato, o concorso a  cagionare,  il  dissesto  della
societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli  2621,
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. 
    b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
dissesto della societa'. 
    3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo
322, comma 4. 
                              Art. 330 
 
 
                    Fatti di bancarotta semplice 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  323   agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: 
    a)  hanno  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  nel  suddetto
articolo; 
    b) hanno concorso a cagionare  od  aggravare  il  dissesto  della
societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. 
                              Art. 331 
 
 
                     Ricorso abusivo al credito 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  325   agli
amministratori ed ai direttori  generali  di  societa'  sottoposte  a
liquidazione giudiziale, i quali hanno  commesso  il  fatto  in  esso
previsto. 
                              Art. 332 
 
 
                   Denuncia di crediti inesistenti 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  327   agli
amministratori, ai direttori generali e ai  liquidatori  di  societa'
dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti  in
esso indicati. 
                              Art. 333 
 
 
                        Reati dell'institore 
 
    1. All'institore dell'imprenditore,  dichiarato  in  liquidazione
giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso  colpevole
dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327  si  applicano
le pene in questi stabilite. 
                              Art. 334 
 
 
Interesse  privato  del  curatore  negli  atti   della   liquidazione
                             giudiziale. 
 
    1. Salvo che al fatto non siano  applicabili  gli  articoli  315,
317, 318, 319, 321, 322 e 323 del  codice  penale,  il  curatore  che
prende  interesse  privato  in  qualsiasi  atto  della   liquidazione
giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti  simulati
e' punito con la reclusione da due a sei anni  e  con  la  multa  non
inferiore a euro 206. 
    2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
                              Art. 335 
 
 
               Accettazione di retribuzione non dovuta 
 
    1.  Il  curatore  della  liquidazione  giudiziale  che  riceve  o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma,  in  aggiunta
di quella liquidata  in  suo  favore  dal  tribunale  o  dal  giudice
delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 516. 
    2.  Nei  casi  piu'  gravi   alla   condanna   puo'   aggiungersi
l'inabilitazione temporanea  all'ufficio  di  amministratore  per  la
durata non inferiore a due anni. 
                              Art. 336 
 
 
  Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il curatore  che  non  ottempera  all'ordine  del  giudice  di
consegnare  o  depositare  somme  o  altra  cosa  della  liquidazione
giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 
    2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a
sei mesi o la multa fino a euro 309. 
                              Art. 337 
 
 
                       Coadiutori del curatore 
 
    1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e  335,  si  applicano
anche alle persone che coadiuvano  il  curatore  nell'amministrazione
della liquidazione giudiziale. 
                              Art. 338 
 
Domande  di  ammissione  di  crediti  simulati  o  distrazioni  senza
    concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale 
    1. E' punito con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la
multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di  concorso  in
bancarotta,  anche  per  interposta  persona  presenta   domanda   di
ammissione al passivo della liquidazione giudiziale  per  un  credito
fraudolentemente simulato. 
    2. Se la domanda e'  ritirata  prima  della  verificazione  dello
stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'. 
    3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 
    a) dopo l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale,
fuori dei casi  di  concorso  in  bancarotta  o  di  favoreggiamento,
sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni
dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale; 
    b) essendo consapevole dello stato di dissesto  dell'imprenditore
distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso  o  li  acquista  a
prezzo notevolmente inferiore al  valore  corrente,  se  la  apertura
della liquidazione giudiziale si verifica. 
    4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma  3,
e'  aumentata  se  l'acquirente  e'  un  imprenditore  che   esercita
un'attivita' commerciale. 
                              Art. 339 
 
 
                           Mercato di voto 
 
    1. Il creditore che stipula con  l'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio
favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni  del
comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
    2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 
    3. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale e  a  chi  ha  contrattato  col  creditore  nell'interesse
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale. 
                              Art. 340 
 
 
             Esercizio abusivo di attivita' commerciale 
 
    1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi  in
stato di  inabilitazione  ad  esercitarla  per  effetto  di  condanna
penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e  con  la  multa
non inferiore a euro 103. 

Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

                              Art. 341 
 
 
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con  intermediari
    finanziari e convenzione di moratoria 
 
    1.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni
l'imprenditore, che, al  solo  scopo  di  ottenere  l'apertura  della
procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione o il consenso alla  sottoscrizione  della
convenzione di moratoria, si sia  attribuito  attivita'  inesistenti,
ovvero,  per  influire  sulla  formazione  delle  maggioranze,  abbia
simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
    2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: 
    a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli  amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; 
    b)   la   disposizione   dell'articolo   333    agli    institori
dell'imprenditore; 
    c) le disposizioni degli articoli 334 e 335  al  commissario  del
concordato preventivo; 
    d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. 
    3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa  o
di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa  di  accordi
di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5,  si  applicano  le
disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d). 
                              Art. 342 
 
 
                  Falso in attestazioni e relazioni 
 
    1. Il professionista che nelle relazioni o  attestazioni  di  cui
agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,  comma  2,
lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi
1  e  2,  espone  informazioni  false  ovvero  omette   di   riferire
informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati  contenuti
nel piano o  nei  documenti  ad  esso  allegati,  e'  punito  con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da  50.000  a  100.000
euro. 
    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e'
aumentata fino alla meta'. 
                              Art. 343 
 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. L'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  a  norma
degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura
della  liquidazione  giudiziale  ai  fini   dell'applicazione   delle
disposizioni del presente titolo. 
    2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al
commissario liquidatore le disposizioni degli  articoli  334,  335  e
336. 

Capo IV
Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

                              Art. 344 
 
 
Sanzioni per  il  debitore  e  per  i  componenti  dell'organismo  di
                      composizione della crisi 
 
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che: 
    a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di  composizione
delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II  e  III  del
capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero  sottrae
o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attivita' inesistenti; 
    b) al fine di ottenere  l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle
sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo
IX del titolo V,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata,
ovvero sottrae,  occulta  o  distrugge,  in  tutto  o  in  parte,  la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria  ovvero  la
propria documentazione contabile; 
    c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni  II  e  III  del
capo  II,   effettua   pagamenti   in   violazione   del   piano   di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; 
    d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione  dei  debiti  o
della proposta di concordato minore, e  per  tutta  la  durata  della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
    e)  intenzionalmente  non  rispetta  i  contenuti  del  piano  di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore. 
    2. Le  pene  previste  dal  comma  1  si  applicano  al  debitore
incapiente che, con la domanda di esdebitazione di  cui  all'articolo
283,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata  o  sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione  relativa
alla propria situazione debitoria ovvero  la  propria  documentazione
contabile  ovvero  omette,  dopo  il  decreto  di  esdebitazione,  la
dichiarazione di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  283,  quando
dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. 
    3. Il componente dell'organismo di composizione della  crisi  che
nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e  283  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta di cui agli articoli 67 e  75,  nella  domanda  di  apertura
della liquidazione controllata o nella domanda  di  esdebitazione  di
cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 
    4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al  componente
dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
del suo ufficio. 
                              Art. 345 
 
 
          Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI 
 
    1. Il componente dell'organismo di composizione  della  crisi  di
impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone
informazioni false ovvero omette di riferire  informazioni  rilevanti
in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nel  piano  o  nei
documenti ad esso allegati, e' punito con  la  reclusione  da  due  a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e'
aumentata fino alla meta'. 

Capo V
Disposizioni di procedura

                              Art. 346 
 
 
Esercizio dell'azione penale per reati  in  materia  di  liquidazione
                             giudiziale 
 
    1. Per reati  previsti  negli  articoli  322,  323,  329  e  330,
l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di
apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49. 
    2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo  38  e
in ogni altro in cui concorrano gravi motivi  e  gia'  esista  o  sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere  la  dichiarazione
suddetta. 
                              Art. 347 
 
 
                    Costituzione di parte civile 
 
    1.  Il  curatore,  il  liquidatore  giudiziale,  il   commissario
liquidatore e il commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del
decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  possono  costituirsi
parte civile nel  procedimento  penale  per  i  reati  preveduti  nel
presente  titolo,  anche  contro   l'imprenditore   in   liquidazione
giudiziale. 
    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario liquidatore o del commissario  speciale  di
cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
quando non sia stato nominato  il  liquidatore  giudiziale  o  quando
intendono far valere un titolo di azione propria personale. 

Titolo X
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I
Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

                              Art. 348 
 
 
            Adeguamento delle soglie dell'impresa minore 
 
    1. Ogni tre anni  il  Ministro  della  giustizia  puo'  procedere
all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
d), con decreto adottato sulla  base  della  media  delle  variazioni
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 
                              Art. 349 
 
 
            Sostituzione dei termini fallimento e fallito 
 
    1. Nelle disposizioni normative vigenti i  termini  «fallimento»,
«procedura fallimentare»,  «fallito»  nonche'  le  espressioni  dagli
stessi    termini    derivate    devono    intendersi     sostituite,
rispettivamente,  con  le  espressioni   «liquidazione   giudiziale»,
«procedura di liquidazione giudiziale»  e  «debitore  assoggettato  a
liquidazione  giudiziale»  e  loro  derivati,  con   salvezza   della
continuita' delle fattispecie. 
                              Art. 350 
 
 
    Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 
 
    1. All'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale»
sono sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo
27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004,  n.
39, le  parole  «del  luogo  in  cui  ha  la  sede  principale»  sono
sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo  27,
comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza». 
                              Art. 351 
 
 
                 Disposizioni sui compensi dell'OCRI 
 
    1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e  i
compensi dei componenti del collegio sono concordati con il  debitore
o, in difetto, liquidati dal presidente della  sezione  specializzata
in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma  1,
lettera a), o da  un  suo  delegato,  tenuto  conto  dell'impegno  in
concreto richiesto e degli esiti del  procedimento,  sulla  base  dei
seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del  debitore,
il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta  per  cento,  di
cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta'  suddivisa
tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore,
il compenso minimo del curatore, di  cui  un  terzo  all'ufficio  del
referente e due terzi da suddividere tra i componenti  del  collegio;
c) per il procedimento  di  composizione  assistita  della  crisi,  i
compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto  del  Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e  16,  in
quanto compatibili,  avuto  riguardo  all'attivo  e  al  passivo  del
debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. 
    2. Ai costi fissi che  gravano  sulle  camere  di  commercio  per
consentire il  funzionamento  degli  OCRI  si  provvede  mediante  il
versamento  di   diritti   di   segreteria   determinati   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. 
                              Art. 352 
 
 
        Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI 
 
    1. Sino alla istituzione  presso  il  Ministero  della  giustizia
dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  sono  individuati  tra  i
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano  svolto  funzioni
di  commissario  giudiziale,  attestatore  o  abbiano  assistito   il
debitore nella presentazione della domanda di accesso in  almeno  tre
procedure di concordato  preventivo  che  abbiano  superato  la  fase
dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che  siano
stati omologati. 
                              Art. 353 
 
 
              Istituzione di un osservatorio permanente 
 
    1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, istituisce, anche ai fini di  cui  all'articolo
355, un  osservatorio  permanente  sull'efficienza  delle  misure  di
allerta, delle procedure di composizione  assistita  della  crisi  di
impresa di cui al titolo II. 
    2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti  compensi
e gettoni di presenza, rimborsi spese ed  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
                              Art. 354 
 
 
                       Revisione dei parametri 
 
    1. Al fine di migliorare la tempestivita'  e  l'efficienza  delle
segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce  della  crisi  di
impresa, sulla base  dei  dati  elaborati  dall'osservatorio  di  cui
all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   si   provvede
all'eventuale revisione delle  disposizioni  contenute  nell'articolo
15, con riferimento sia alla tipologia  dei  debiti  sia  all'entita'
degli   stessi,   nonche'   dei   presupposti   della   tempestivita'
dell'iniziativa ai  sensi  dell'articolo  24  ai  fini  delle  misure
premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25. 
                              Art. 355 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
    1.  Entro  due  anni   in   sede   di   prima   applicazione,   e
successivamente ogni tre anni, il Ministro della  giustizia  presenta
al  Parlamento  una  relazione  dettagliata   sull'applicazione   del
presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di
cui all'articolo 353. 

Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

                              Art. 356 
 
 
Albo dei  soggetti  incaricati   dall'autorita'   giudiziaria   delle
    funzioni di gestione e di controllo nelle  procedure  di  cui  al
    codice della crisi e dell'insolvenza 
 
    1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un  albo  dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico  del  tribunale,  le  funzioni  di  curatore,
commissario giudiziale o liquidatore, nelle  procedure  previste  nel
codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato  il  collegamento
dati con le informazioni contenute nel registro di  cui  all'articolo
125, comma 4. Il Ministero  della  giustizia  esercita  la  vigilanza
sull'attivita' degli iscritti all'albo. 
    2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),
dimostrano  di  aver  assolto  gli  obblighi  di  formazione  di  cui
all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.
Ai  fini  del   primo   popolamento   dell'albo,   possono   ottenere
l'iscrizione anche i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e  c)  che  documentano  di
essere stati nominati, alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo, in almeno quattro  procedure  negli  ultimi  quattro  anni,
curatori   fallimentari,   commissari   o   liquidatori   giudiziali.
Costituisce   condizione   per   il   mantenimento    dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi  del
predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura  elabora  le
linee guida generali per la definizione dei programmi  dei  corsi  di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui  all'articolo  358,
comma 1, lettera b), devono essere in possesso della  persona  fisica
responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della
societa' tra professionisti o di  tutti  i  componenti  dello  studio
professionale associato. 
    3. Costituisce requisito per l'iscrizione  all'albo  il  possesso
dei seguenti requisiti di onorabilita': 
    a) non versare in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) non essere stati sottoposti a misure di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159; 
    c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel  titolo  XI
del libro V del codice civile o nel presente codice; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo superiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo; 
    d) non avere riportato negli  ultimi  cinque  anni  una  sanzione
disciplinare  piu'  grave  di  quella  minima  prevista  dai  singoli
ordinamenti professionali. 
                              Art. 357 
 
 
                       Funzionamento dell'albo 
 
    1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare: 
    a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; 
    b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; 
    c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero della giustizia. 
    2. Con lo stesso decreto e' stabilito  l'importo  del  contributo
che deve essere versato per l'iscrizione e per il  suo  mantenimento,
tenuto  conto  delle  spese  per  la  realizzazione,  lo  sviluppo  e
l'aggiornamento  dell'albo.  Le  somme  corrisposte   a   titolo   di
contributo sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
                              Art. 358 
 
 
       Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure 
 
    1. Possono essere chiamati a svolgere le  funzioni  di  curatore,
commissario giudiziale e  liquidatore,  nelle  procedure  di  cui  al
codice della crisi e dell'insolvenza: 
    a)  gli  iscritti  agli  albi   degli   avvocati,   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; 
    b)   gli   studi   professionali   associati   o   societa'   tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso  dei
requisiti professionali di cui alla  lettera  a),  e,  in  tal  caso,
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve  essere  designata  la
persona fisica responsabile della procedura; 
    c)  coloro  che  abbiano  svolto  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative,
dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche'  non  sia
intervenuta  nei  loro  confronti  dichiarazione  di  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale. 
    2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o
liquidatore, il coniuge, la parte di  un'unione  civile  tra  persone
dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti  e  gli  affini
entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo  e  chi  ha
concorso al dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si  trovi  in
conflitto di interessi con la procedura. 
    3. Il curatore, il commissario giudiziale e il  liquidatore  sono
nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto: 
    a)  delle  risultanze   dei   rapporti   riepilogativi   di   cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater,  9-quinquies  e  9-septies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    b) degli incarichi in corso,  in  relazione  alla  necessita'  di
assicurare  l'espletamento  diretto,  personale  e  tempestivo  delle
funzioni; 
    c)   delle   esigenze   di   trasparenza    e    di    turnazione
nell'assegnazione degli incarichi, valutata la  esperienza  richiesta
dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; 
    d) con riferimento agli iscritti agli  albi  dei  consulenti  del
lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in  atto  al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del
decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione. 

Capo III
Disciplina dei procedimenti

                              Art. 359 
 
 
                         Area web riservata 
 
    1. L'area web riservata di  cui  all'articolo  40,  comma  6,  e'
realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, avvalendosi delle  strutture  informatiche  di
cui all'articolo 6-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 
    2. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce
in particolare: 
    a) la codifica  degli  eventi  che  generano  avvisi  di  mancata
consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non  imputabili
al destinatario; 
    b) le modalita' di inserimento automatico  degli  atti  nell'area
web riservata; 
    c)  le  modalita'  di  accesso  a  ciascuna  area  da  parte  dei
rispettivi titolari; 
    d) le  modalita'  di  comunicazione  al  titolare  dell'area  web
riservata del link per accedere agevolmente  all'atto  oggetto  della
notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del
perfezionamento   della   notifica,   gia'   avvenuta   per   effetto
dell'inserimento di cui alla lettera seguente; 
    e) il contenuto e  le  modalita'  di  rilascio  alla  cancelleria
dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto  da  notificare
nell'area web riservata; 
    f) il contenuto della  ricevuta  di  avvenuta  notifica  mediante
inserimento  nell'area  web  riservata  e  le  modalita'   di   firma
elettronica; 
    g)  il  periodo  di  tempo  per  il  quale   e'   assicurata   la
conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata. 
    h) le misure necessarie ad  assicurare  la  protezione  dei  dati
personali. 
                              Art. 360 
 
 
Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita'
    telematiche degli atti del  procedimento  di  accertamento  dello
    stato di crisi o di insolvenza 
 
    1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221  e'
inserito il seguente comma: 
    «4-bis. Nei procedimenti giudiziali  diretti  all'apertura  delle
procedure concorsuali, in  ogni  grado  di  giudizio,  gli  atti  dei
difensori e degli ausiliari del giudice,  nonche'  i  documenti  sono
depositati esclusivamente con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica  il
secondo periodo del comma  4.  Per  il  ricorso  per  cassazione,  la
disposizione acquista efficacia a decorrere dal  sessantesimo  giorno
successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del  Ministero  della  giustizia,  da   adottarsi   entro   un   anno
dall'entrata  in  vigore  del  codice  della  crisi  di   impresa   e
dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1  della  legge
delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei
servizi di comunicazione.». 
                              Art. 361 
 
 
      Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche 
 
    1. Quando la notificazione telematica  di  cui  all'articolo  40,
comma 5, non risulta possibile o non ha  esito  positivo,  per  causa
imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto  di  cui
all'articolo 359, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
40, comma 7. 
                              Art. 362 
 
 
Trattazione  delle  controversie  concorsuali  presso  la  Corte   di
                             cassazione 
 
    1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione  incaricata  della
trattazione delle  controversie  di  cui  al  presente  codice,  sono
destinati  magistrati  nel  numero  richiesto  dalle   esigenze   del
servizio, tenuto  conto  dei  procedimenti  pendenti  e  pervenuti  e
dell'urgenza della definizione. 
    2. L'assegnazione del personale di magistratura alla  sezione  di
cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente. 
                              Art. 363 
 
 
   Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi 
 
    1. L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del  debitore  o
del  tribunale,  comunicano  i  crediti  dagli  stessi  vantati   nei
confronti del debitore a titolo di contributi e  premi  assicurativi,
attraverso il rilascio di un certificato unico. 
    2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed
i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma  1  con
proprio provvedimento, approvato dal Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e, per i profili di competenza,  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
                              Art. 364 
 
 
                 Certificazione dei debiti tributari 
 
    1. Gli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  e  degli  enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza  rilasciano,
su richiesta del debitore  o  del  tribunale,  un  certificato  unico
sull'esistenza  di  debiti  risultanti  dai  rispettivi  atti,  dalle
contestazioni in corso e da quelle  gia'  definite  per  le  quali  i
debiti non sono stati soddisfatti. 
    2. L'Agenzia delle entrate adotta,  entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  con  proprio
provvedimento, modelli per la certificazione  dei  carichi  pendenti,
risultanti  al  sistema  informativo   dell'anagrafe   tributaria   e
dell'esistenza di  contestazioni,  nonche'  per  le  istruzioni  agli
uffici locali dell'Agenzia delle entrate  competenti  al  rilascio  e
definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da
parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio. 
                              Art. 365 
 
 
Informazioni  sui  debiti   fiscali,   contributivi   e   per   premi
                            assicurativi 
 
    1.  A  seguito  della  domanda  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale o del concordato preventivo e  fino  alla  emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  agli  articoli  363  e  364,  la  cancelleria
acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione  sui  debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi. 
                              Art. 366 
 
 
Modifica all'articolo 147 del Testo unico  in  materia  di  spese  di
                              giustizia 
 
    1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 147 (L) (Recupero delle  spese  in  caso  di  revoca  della
dichiarazione di apertura della liquidazione  giudiziale).  -  1.  In
caso di revoca della dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore  sono
a carico del  creditore  istante  quando  ha  chiesto  con  colpa  la
dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale;  sono  a
carico del debitore persona fisica, se con il  suo  comportamento  ha
dato  causa  alla  dichiarazione  di  apertura   della   liquidazione
giudiziale. La  corte  di  appello,  quando  revoca  la  liquidazione
giudiziale, accerta se l'apertura della procedura  e'  imputabile  al
creditore o al debitore.». 
    2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito  dal  comma  1,  si
applicano anche  in  caso  di  revoca  dei  fallimenti  adottati  con
provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
                              Art. 367 
 
 
Modalita' di accesso  alle  informazioni  sui  debiti  risultanti  da
                        banche dati pubbliche 
 
    1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche
amministrazioni che gestiscono le  banche  dati  del  Registro  delle
imprese,  dell'Anagrafe  tributaria  e  dell'Istituto  nazionale   di
previdenza sociale trasmettono direttamente  e  automaticamente  alla
cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi
del   decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.    82,    Codice
dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui  ai  commi
2, 3 e 4. 
    2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica,  gli  atti  con
cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in  particolare
aumento e riduzione di capitale, fusione e  scissione,  trasferimenti
di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni  e  documenti
possono  essere   individuati   con   decreto   non   avente   natura
regolamentare del Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico. 
    3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  alla   cancelleria   le
dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni
precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e  i
debiti fiscali, indicando partitamente per questi  ultimi  interessi,
sanzioni e gli anni in cui i  debiti  sono  sorti.  Con  decreto  del
direttore generale della giustizia civile d'intesa con  il  direttore
generale  dell'Agenzia  delle  entrate  possono  essere   individuati
ulteriori documenti e informazioni. 
    4. L'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  trasmette  alla
cancelleria le informazioni  relative  ai  debiti  contributivi.  Con
decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il
presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori
documenti e informazioni. 
    5. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e,  in
ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici  per
la cooperazione applicativa di  cui  al  codice  dell'amministrazione
digitale, i dati, i documenti e le informazioni di  cui  al  presente
articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e
senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  finalizzata
alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    6. Con le medesime modalita' di cui  al  comma  1  sono  altresi'
trasmesse alla cancelleria  le  ulteriori  informazioni  relative  al
debitore e rilevanti  per  la  sussistenza  dei  requisiti  eccedenti
quelli di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  detenute  dalle
altre  pubbliche  amministrazioni  individuate  dal  Ministero  della
giustizia. Si applica il comma 5. 
    7. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento  del  responsabile  dei  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,  attestante
la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche  a  seguito
della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5. 

Capo IV
Disposizioni in materia di diritto del lavoro

                              Art. 368 
 
 
       Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro 
 
    1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio  1991  n.  223,
dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza». 
    2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  23,
dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza». 
    3. All'articolo 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  sono
introdotte le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Fermi i requisiti  numerici  e  temporali  prescritti  dal  presente
comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6,  del  codice  della
crisi e dell'insolvenza.»; 
    b) al  comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente:  «Ai  datori  di  lavoro  non  imprenditori  in  stato   di
liquidazione  giudiziale  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo   189,   comma   6,   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza.»; 
    c) al comma 1-quinquies, dopo le  parole:  «procedure  richiamate
dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza.». 
    4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.  428,  sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei  casi  di
trasferimenti di aziende  nell'ambito  di  procedure  di  regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  di  cui  al  presente  codice,   la
comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo  da
chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o  proposta  di
concordato preventivo concorrente con  quella  dell'imprenditore;  in
tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'
essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi
offerenti o proponenti.». 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso
delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,  con  finalita'  di
salvaguardia dell'occupazione, l'articolo  2112  del  codice  civile,
fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di  lavoro,  trova
applicazione, per quanto  attiene  alle  condizioni  di  lavoro,  nei
termini e con  le  limitazioni  previste  dall'accordo  medesimo,  da
concludersi  anche  attraverso  i   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 51 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
qualora il trasferimento riguardi aziende: 
    a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di  apertura  della
procedura  di  concordato  preventivo  in   regime   di   continuita'
indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi
e  dell'insolvenza,   con   trasferimento   di   azienda   successivo
all'apertura del concordato stesso; 
    b) per le quali vi sia  stata  l'omologazione  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non  hanno  carattere
liquidatorio; 
    c)   per   le   quali   e'   stata   disposta   l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270,   in   caso   di   continuazione   o   di   mancata   cessazione
dell'attivita'»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia  stata  apertura  della  liquidazione  giudiziale  o  di
concordato   preventivo   liquidatorio,   ovvero    emanazione    del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in  cui
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata,
i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali
ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui  ai  precedenti  commi,
possono  comunque   stipularsi,   con   finalita'   di   salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  deroga  all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice  civile;  resta  altresi'  salva  la
possibilita'  di  accordi  individuali,  anche  in  caso   di   esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle  sedi  di
cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Nelle ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si  applica
l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di  fine
rapporto  e'  immediatamente  esigibile  nei  confronti  del  cedente
dell'azienda. Il Fondo di  garanzia,  in  presenza  delle  condizioni
previste  dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza  soluzione
di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la
data del trasferimento tiene luogo di  quella  della  cessazione  del
rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti  di
lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80 sono corrisposti dal Fondo di  Garanzia  nella  loro  integrale
misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita,  nel
rispetto  dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 
    5-ter. Qualora il trasferimento riguardi  imprese  nei  confronti
delle  quali  vi   sia   stata   sottoposizione   all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la  continuazione  dell'attivita'  non
sia stata disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
cui ai precedenti commi sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa  il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non  trova  applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che  dall'accordo  risultino
condizioni di miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto  o  in  parte,  alle
dipendenze dell'alienante.»; 
    e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che»  e'  aggiunta  la
seguente : «comunque»; 
    f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  8  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22». 

Capo V
Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie

                              Art. 369 
 
 
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°
                       settembre 1993, n. 385 
 
    1.  Al  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  39,  comma  4,   le   parole   «a   revocatoria
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui
all'articolo 166 del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza»  e  le
parole «L'art. 67 della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»; 
    b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole  «agli  articoli  64,
65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  articoli  163,
164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339  del  codice
della crisi e dell'insolvenza»; 
    c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della  legge
fallimentare e» sono soppresse; 
    d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole «in cui essa ha  la  sede  legale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il  centro  degli  interessi
principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo  periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della  crisi
e dell'insolvenza»; 
    2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi  principali»,  le  parole  «dell'art.  195,
terzo, quarto, quinto e sesto comma della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della  crisi
e dell'insolvenza»; 
    3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole: «dagli articoli  42,  44,  45  e  66,
nonche' dalle disposizioni del titolo II,  capo  III,  sezione  II  e
sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle  disposizioni  del
titolo V,  capo  I,  sezione  III  e  V  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
      3) al comma 3-bis, le parole  «all'articolo  56,  primo  comma,
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo   155,   comma   1,   del   codice   della   crisi    e
dell'insolvenza»; 
    g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole  «Si  applica
l'articolo   31-bis,   terzo   comma,   della   legge   fallimentare,
intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «In pendenza  della  procedura  e  per  il
periodo di due anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il  commissario
liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi  di  posta  elettronica
certificata inviati e ricevuti»; 
      2) al comma 7, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
    h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in  cui
la banca ha  il  centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole
«l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e  seguenti,  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo del primo comma, le  parole  «dall'articolo
111  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'articolo 221 del codice della crisi e  dell'insolvenza»  e,  al
secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 1-bis, le parole  «dall'articolo  111  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3)
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 221, comma 1, lettera c)  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
    l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa  ha
il centro degli interessi principali» e  le  parole  «dell'art.  152,
secondo  comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 3, ultimo periodo,  le  parole  «dall'articolo  135
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      3)  al  comma  6,  le  parole  «l'articolo  131   della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  247  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    m) all'articolo 94, comma 3,  le  parole  «l'articolo  215  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «l'articolo  299
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    n)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole  «67   della   legge
fallimentare», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    o) all'articolo 104, comma  1,  le  parole  «ha  sede  legale  la
capogruppo» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  capogruppo  ha  il
centro degli interessi principali». 
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle
liquidazioni giudiziali aperte a  seguito  di  domanda  depositata  o
iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
    3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli
accordi previsti dal capo  02-I  del  Testo  unico  bancario  e  alle
prestazioni di sostegno finanziario  in  loro  esecuzione,  approvati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h),
i),  l),  m),  n),  e  o),  si  applicano  alle  liquidazioni  coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
                              Art. 370 
 
 
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo  7
                       settembre 2005, n. 209 
 
    l.  Al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 238, le parole «non  si  applica  il  titolo  III
della legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  si
applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV  del  codice
della crisi e dell'insolvenza»; 
    b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le  parole  «della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
crisi e dell'insolvenza»; 
    c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il  centro  degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  primo,  secondo
periodo,  terzo,  quarto,  quinto  e   sesto   comma,   della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa  ha  la  sede  legale»
sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha  il  centro  degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  terzo,  quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti:   «dell'articolo   297   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza»; 
    3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo  comma,  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
      2) al comma 2, le parole «titolo II, capo  III,  sezione  II  e
sezione  IV,  e  dall'articolo  66  della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione  III  e  V  del
codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo
codice»; 
    e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2,  le  parole  «del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa» sono sostituite dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il
centro degli interessi principali»; 
      2) al comma 8, le parole  «del  luogo  ove  l'impresa  ha  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
    f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98  e  99
della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli
articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    g) all'articolo 255, le parole «dalla  legge  fallimentare»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dal   codice    della    crisi    e
dell'insolvenza»; 
    h) all'articolo 256, le parole «dagli  articoli  98  e  99  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «dagli  articoli
206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo  35  della
legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole  «a  quanto
disposto dall'articolo  206,  secondo  comma,  della  medesima»  sono
sostituite dalle seguenti:  «a  quanto  disposto  dall'articolo  307,
comma 2, del medesimo codice»; 
    l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111,  primo
comma, numero 1, della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    m) all'articolo  260,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole
«dall'articolo 111 della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dall'articolo   221   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza»  e,  al  comma  1,  secondo   periodo,   le   parole
«nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge  fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1,  lettera
a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art.  152,  secondo
comma, della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo   265,   comma   2,   del   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove  l'impresa  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro
degli interessi principali»; 
    o) all'articolo 263, comma 3, le parole  «Si  applica  l'articolo
215 della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano  gli  articoli  250  e  251  del  codice  della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    p) all'articolo  265,  comma  3,  le  parole  «all'articolo  213,
secondo e terzo comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «all'articolo  313  del  codice   della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo  56  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le  parole  «67  della
legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del  codice
della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati  ai
numeri  1),  2)  e  3)  del  primo  comma   dell'articolo67dellalegge
fallimentare, che  siano  stati  posti  in  essere  nei  cinque  anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti
indicati al numero 4)  del  primo  comma  e  dal  secondo  comma  del
medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere  nei  tre  anni
anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per  gli  atti  indicati
all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi
e dell'insolvenza chesiano stati posti  in  essere  nei  cinque  anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti
indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del
codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere
nei tre anni anteriori»; 
    s) all'articolo 281, comma 1,  le  parole  «tribunale  nella  cui
circoscrizione  ha  sede  legale  tale  societa'  controllante»  sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale societa' controllante
ha il centro degli interessi principali». 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), o), p),  q),  r)  e  s),  si  applicano  alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
                              Art. 371 
 
 
Norme di  coordinamento  con  l'articolo  16  delle  disposizioni  di
                    attuazione del codice civile 
 
    1. All'articolo 16 delle disposizioni di  attuazione  del  codice
civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e  213  del  r.d.  16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304,  308,  309,
310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza». 
    2.  Il  comma  1  si  applica  alle  liquidazioni  generali   del
patrimonio disposte per effetto di domande  depositate  o  iniziative
comunque  esercitate  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente decreto. 
                              Art. 372 
 
 
Modifiche  al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
                  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
    1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo  110,  comma
5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,
amministrazione    controllata,    amministrazione     straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110,  comma  6,
in   caso   di   liquidazione   giudiziale,    liquidazione    coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo
o di  liquidazione  del  mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di
imprenditore   individuale,   in   caso   di   morte,   interdizione,
inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18,  le  parole
«articolo 110, comma 5, in caso di  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa,    amministrazione    controllata,    amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura  di  insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora  si
tratti di imprenditore individuale, in caso di  morte,  interdizione,
inabilitazione  o  fallimento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«articolo  110,  comma  6,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,
liquidazione coatta  amministrativa,  amministrazione  straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,
interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»; 
    b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «b)  l'operatore  economico   sia   stato   sottoposto   a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta  o
di concordato preventivo  o  sia  in  corso  nei  suoi  confronti  un
procedimento per la dichiarazione di una di  tali  situazioni,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della  crisi  di
impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre  2017,  n.155  e  dall'articolo
110;»; 
    c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 110 (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  liquidazione
giudiziale dell'esecutore o di risoluzione  del  contratto  e  misure
straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e  seguenti,  le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  ovvero  di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma  4-ter,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del  contratto,  interpellano
progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
completamento dei lavori, servizi o forniture. 
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  liquidazione  giudiziale,
autorizzato all'esercizio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale
su autorizzazione del giudice delegato. 
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 40 del codice della crisi di impresa  e  dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice.  Per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo  ed
il momento del deposito del decreto  previsto  dall'articolo  47  del
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre  necessario
l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.»; 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  procedure
in cui il bando o l'avviso con cui si indice la  gara  e'  pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  codice,
nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

Capo VI
Disposizioni di coordinamento della disciplina penale

                              Art. 373 
 
 
Coordinamento con le norme di  attuazione  del  codice  di  procedura
                               penale 
 
    1.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Si
applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina  e
revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello  stesso
e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto  ai  sensi
dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi
e nei rapporti  con  la  procedura  di  liquidazione  giudiziaria  si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro  I
del citato decreto legislativo.»; 
    b) il comma 1-quater e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  Ai
casi  di  sequestro  e  confisca   in   casi   particolari   previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri  casi  di
sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti  relativi  ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano
le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dal medesimo decreto legislativo  in  materia  di  amministrazione  e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e  di  esecuzione  del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno». 

Capo VII
Abrogazioni

                              Art. 374 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111 e' abrogato. 

Parte Seconda
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

                              Art. 375 
 
 
                 Assetti organizzativi dell'impresa 
 
    1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e'  sostituita
dalla seguente: «Gestione dell'impresa». 
    2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il  primo  comma  e'
aggiunto il seguente: 
    «L'imprenditore, che operi in forma societaria o  collettiva,  ha
il dovere di istituire un  assetto  organizzativo,  amministrativo  e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della
continuita' aziendale». 
                              Art. 376 
 
 
               Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro 
 
    1. All'articolo 2119 del  codice  civile,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione
del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli
effetti della liquidazione giudiziale sui  rapporti  di  lavoro  sono
regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.». 
                              Art. 377 
 
 
                   Assetti organizzativi societari 
 
    1. All'articolo  2257  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo
diversa  pattuizione,  l'amministrazione  della  societa'  spetta   a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 
    2. All'articolo 2380-bis del codice civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.» 
    3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice  civile,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa
si svolge nel rispetto della disposizione di cui  all'articolo  2086,
secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il
quale compie le operazioni necessarie per  l'attuazione  dell'oggetto
sociale.». 
    4. All'articolo  2475  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo,  l'amministrazione  della
societa' e' affidata a uno o piu' soci  nominati  con  decisione  dei
soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». 
    5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile,  l'articolo
2381.». 
                              Art. 378 
 
 
                Responsabilita' degli amministratori 
 
    1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto  comma  e'
inserito  il  seguente:  «Gli  amministratori  rispondono   verso   i
creditori sociali per l'inosservanza  degli  obblighi  inerenti  alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.  L'azione  puo'
essere proposta dai creditori quando il  patrimonio  sociale  risulta
insufficiente  al  soddisfacimento  dei  loro  crediti.  La  rinunzia
all'azione  da  parte  della  societa'  non   impedisce   l'esercizio
dell'azione da parte  dei  creditori  sociali.  La  transazione  puo'
essere  impugnata  dai  creditori  sociali  soltanto   con   l'azione
revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.» 
    2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo  comma  e'
aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la  responsabilita'  degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di  un
diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si  presume  pari   alla
differenza tra il patrimonio netto alla data in cui  l'amministratore
e' cessato dalla carica o, in  caso  di  apertura  di  una  procedura
concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il  patrimonio
netto determinato alla data in cui si  e'  verificata  una  causa  di
scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi  sostenuti  e
da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il  verificarsi
della causa di scioglimento e fino al compimento della  liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano  le  scritture
contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno
e' liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo
accertati nella procedura». 
                              Art. 379 
 
 
                  Nomina degli organi di controllo 
 
    1. All'articolo 2477 del  codice  civile  il secondo  e  il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti: 
    «La  nomina  dell'organo  di  controllo   o   del   revisore   e'
obbligatoria se la societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) ha superato  per  due  esercizi  consecutivi  almeno  uno  dei
seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato  patrimoniale:  2
milioni di euro; 2) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  2
milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
10 unita'. 
    L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  di
cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» 
    2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice  civile,  dopo  le
parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o
su segnalazione del conservatore del registro delle imprese»  e  dopo
il quinto  comma  e'  aggiunto  il   seguente:   «Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 2409 anche se  la  societa'  e'  priva  di
organo di controllo.». 
    3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e   le   societa'
cooperative costituite alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo, quando ricorrono i requisiti di  cui  al  comma  1,  devono
provvedere a nominare gli organi di controllo o  il  revisore  e,  se
necessario, ad  uniformare  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle
disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla  predetta
data. Fino alla scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano  la  loro  efficacia
anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di  cui  al
comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 2477 del codice civile,  commi  secondo  e  terzo,  come
sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo. 
    4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi  V
e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII». 
                              Art. 380 
 
 
          Cause di scioglimento delle societa' di capitali 
 
    1. All'articolo 2484, primo comma,  del  codice  civile  dopo  il
numero 7) e' aggiunto  il  seguente:  «7-bis)  per  l'apertura  della
procedura   di   liquidazione   giudiziale   e   della   liquidazione
controllata.». 
                              Art. 381 
 
 
Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici 
 
    1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del  codice  civile,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  cooperative  che
svolgono attivita' commerciale sono  soggette  anche  a  liquidazione
giudiziale». 
    2.  All'articolo  2545-sexiesdecies,  primo  comma,  del   codice
civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai  casi
di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies,  in  caso  di   irregolare
funzionamento della societa' cooperativa,  l'autorita'  di  vigilanza
puo' revocare gli amministratori e i sindaci,  affidare  la  gestione
della societa' a un commissario, determinando i poteri e  la  durata,
al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o
insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina  del  collegio  o  del
commissario per  la  composizione  assistita  della  crisi  stessa  o
l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della
crisi e dell'insolvenza.». 
                              Art. 382 
 
 
            Sostituzione dei termini fallito e fallimento 
 
    1. All'articolo  2288  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito  dal  seguente:  «E'  escluso  di  diritto  il  socio  nei
confronti del quale  sia  stata  aperta  o  estesa  la  procedura  di
liquidazione   giudiziale   secondo   il   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza». 
    2. All'articolo  2308  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che  per  le
cause indicate dall'articolo 2272, per  provvedimento  dell'autorita'
governativa nei casi stabiliti dalla legge  e  per  l'apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale». 
    3.  All'articolo  2497  del  codice  civile,  l'ultimo  comma  e'
sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di  liquidazione  giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di
societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata  dal  curatore  o  dal
commissario liquidatore o dal commissario straordinario.». 
                              Art. 383 
 
 
                       Finanziamenti dei soci 
 
    1.  All'articolo  2467,  primo  comma,  del  codice  civile  sono
soppresse  le  parole  «e,  se  avvenuto  nell'anno   precedente   la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.». 
                              Art. 384 
 
 
            Abrogazioni di disposizioni del codice civile 
 
    1.  Dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  codice,
l'articolo 2221 del codice civile e' abrogato. 

Parte Terza
GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

                              Art. 385 
 
 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione  e'
rilasciata da una banca o da un'impresa esercente  le  assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore  incorra  in  una
situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel  caso  di  inadempimento
all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle
somme  e  del  valore   di   ogni   altro   eventuale   corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino
al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  fideiussione
puo' essere escussa: 
    a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata  la  situazione
di crisi di cui al comma 2 a condizione che,  per  l'ipotesi  di  cui
alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato  al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e,  per  le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma  2,  il  competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato  la  volonta'
di subentrare nel contratto preliminare; 
    b) a decorrere dalla data dell'attestazione  del  notaio  di  non
aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta'
la polizza assicurativa  conforme  al  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al  costruttore  la
propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6. 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  L'efficacia  della
fideiussione cessa nel momento  in  cui  il  fideiussore  riceve  dal
costruttore  o  da  un  altro  dei  contraenti  copia  dell'atto   di
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento
sull'immobile  o  dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il   quale
contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»; 
    d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.  Con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e'
determinato il modello standard della fideiussione.». 
                              Art. 386 
 
 
  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del  trasferimento  della
proprieta'» sono inserite  le  seguenti:  «a  pena  di  nullita'  del
contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,» 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
determinati il  contenuto  e  le  caratteristiche  della  polizza  di
assicurazione e il relativo modello standard. 
    1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1,
l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria  volonta'
di recedere dal  contratto  di  cui  all'articolo  6  ha  diritto  di
escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  lettera
b). 
    1-quater. L'atto di  trasferimento  deve  contenere  la  menzione
degli estremi identificativi della polizza assicurativa e  della  sua
conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.». 
                              Art. 387 
 
 
  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:  «1-ter.  Le  modifiche
apportate dal decreto  legislativo  di  attuazione  dell'articolo  12
della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti  aventi
ad oggetto immobili da costruire per i quali  il  titolo  abilitativo
edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente  alla  data
di entrata in vigore del decreto stesso.». 
                              Art. 388 
 
 
  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le  parole  «immobile  oggetto  del  presente
decreto», sono aggiunte le seguenti:  «devono  essere  stipulati  per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata»; 
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  gli  estremi
della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione  della  sua
conformita' al modello contenuto nel decreto di cui  all'articolo  3,
comma 7-bis;». 

Parte Quarta
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 389 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  diciotto  mesi
dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo
quanto previsto al comma 2. 
    2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,  364,  366,
375, 377, 378, 379,  385,  386,  387  e  388  entrano  in  vigore  il
trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
    3. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come  modificati  dagli  articoli
385 e  386  del  presente  codice,  si  applicano  anche  nelle  more
dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis,  e  4,
comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e  il  contenuto  della
fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti
nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. 
                              Art. 390 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
    1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di
concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi
di ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per
l'accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a
liquidazione coatta amministrativa  e  le  domande  di  accesso  alle
procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento
depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
    2. Le procedure di fallimento e le  altre  procedure  di  cui  al
comma 1, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione  dei
ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma  sono  definite
secondo le disposizioni del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
    3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai  commi  1  e  2,
sono commessi i fatti puniti dalle  disposizioni  penali  del  titolo
sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della  sezione
terza del capo II della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  ai  medesimi
fatti si applicano le predette disposizioni. 
                              Art. 391 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
    1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene
nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di
magistratura. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
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