Parte Prima
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di
insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12
marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare
l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del
Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o
insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista,
ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale
persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di
imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti
pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la
crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via
esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate
dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione
coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di difficolta' economico-finanziaria che
rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore,
dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i
seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di
durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa'
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del
titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
quelli sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le
societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui
all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)
totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e
degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e
coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica,
sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine
si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto
al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla
direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa'
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo
congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di
imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere
nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui
all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente
codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della
Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il
luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»:
l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato
dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono,
anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione,
supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato
dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della
crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1)
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate
all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura
personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i
quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono
aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati
membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne'
aver posseduto partecipazioni in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal
giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del
debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni,
che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da
sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa,
disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno
il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase
dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase
della composizione assistita della crisi.
Capo II
Principi generali
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 3
Doveri del debitore
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a
rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio
le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto
organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile,
ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
dell'assunzione di idonee iniziative.
Art. 4
Doveri delle parti
1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le
precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e
trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie
ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o
dell'insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida
definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i
diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di
regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario
dei creditori.
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare
lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di
allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla
situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle
informazioni acquisite.
Art. 5
Doveri e prerogative delle autorita' preposte
1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle
procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi
compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti
all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite
nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorita'
giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate
a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del
tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della
sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei
suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di
protocolli condivisi con i giudici della sezione.
3. Le controversie in cui e' parte un organo nominato
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e' aperta
una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono
trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al
presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla
durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate
per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte
d'appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della
giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle
procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono
essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e
delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, ne'
davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura
penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto
compatibili.
Sezione II
Economicita' delle procedure
Art. 6
Prededucibilita' dei crediti
1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge,
sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese
dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo
II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la
richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito
accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione
della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della
relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del
credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali
per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le
prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive
procedure esecutive o concorsuali.
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni
rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di
allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi
dall'OCRI.
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 7
Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o
dell'insolvenza
1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o
dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico
procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a
quella gia' pendente.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale tratta
in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza
con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla
liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia
espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la
domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente
codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati,
all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande
alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed e'
accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale
procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi
dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
Art. 8
Durata massima delle misure protettive
1. La durata complessiva delle misure protettive non puo'
superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi
eventuali rinnovi o proroghe.
Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della
legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti
disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga
diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle
procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del
difensore e' obbligatorio.
Art. 10
Comunicazioni telematiche
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione,
controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente
codice sono effettuate con modalita' telematiche al domicilio
digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare
esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno
l'obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della societa' o ente
sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno
provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalita'
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause
imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo
si applicano anche ai soggetti cui e' stato assegnato un domicilio
digitale ai sensi del comma 2.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni
successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono
tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette
comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il
servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma
1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal
comma 2 sono a carico della massa.
Sezione IV
Giurisdizione internazionale
Art. 11
Attribuzione della giurisdizione
1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa
dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di
apertura di una procedura per la regolazione della crisi o
dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il
debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una
dipendenza.
2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di
regolazione della crisi o dell'insolvenza e' ammessa impugnazione per
difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica
il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso
per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per
le azioni che derivano direttamente dalla procedura.
Titolo II
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Capo I
Strumenti di allerta
Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione
1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di
segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e
15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a
carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva
rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita
adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua
attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione assistita
della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi
all'OCRI.
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti
di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da parte del
debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui
all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni,
ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti
contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono
attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di
imprese di rilevante dimensione, le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa - Consob concernente la
disciplina degli emittenti.
5. Sono altresi' escluse dall'applicazione degli strumenti di
allerta:
a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le societa'
componenti il gruppo bancario;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di
pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' di
gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale
variabile e fisso, le societa' capogruppo di societa' di
intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo;
e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di
investimento e di gestori esteri di fondi di investimento
alternativi; i depositari centrali;
f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153;
g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
h) i fondi pensione;
i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie,
le societa' fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione
fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le
societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n.
430; le societa' fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure
premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di
tempestivita' previste dall'articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese
agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura
organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della
fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli
14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita
della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa
diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e
di composizione assistita della crisi e' integrato ai sensi
dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi
e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli
obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se
sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di
composizione assistita della crisi.
Art. 13
Indicatori della crisi
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche
caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta
dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio
dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano
evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi
successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per
l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al
momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi
successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che
misurano la sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i
flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi'
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,
anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento
ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni
I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente,
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi
dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative
di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa' in
liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici
elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne
specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio
e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un
professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in
rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata
alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte
integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo
periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.
Art. 14
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la
societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni,
hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti
costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste
l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile
andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo
stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della
crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a
mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che
assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la
fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni,
entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle
soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi
sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo
stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio
l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni,
anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del
codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi
del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilita'
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni
successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a
condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2,
sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non
costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione
effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui
comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli
affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo
societari, se esistenti.
Art. 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due
soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui
crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di
inopponibilita' del credito per spese ed oneri di riscossione, di
dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria
ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro
novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o
altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le
modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non
risultera' in regola con il pagamento rateale del debito previsto
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi
o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la
segnalazione agli organi di controllo della societa'.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di importo
rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del
debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto,
risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo
periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante
dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a
2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari
risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000,
per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA
relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il
debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi
previdenziali di ammontare superiore alla meta' di quelli dovuti
nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei
crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore
del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e
scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali,
la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di
euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a)
dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di
irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della
riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle
soglie di cui al comma 2, lettera c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza
che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o
di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalita'
previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale
previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita
della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione
della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di
cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione
all'OCRI. La segnalazione e' effettuata con modalita' telematiche,
definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade
dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il
creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo
non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore
documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti
verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla meta'
del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione
della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai
creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti
sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande
dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o
per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o
dell'insolvenza.
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1
decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo
all'entrata in vigore del presente codice.
Capo II
Organismo di composizione della crisi d'impresa
Art. 16
OCRI
1. L'OCRI e' costituito presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le
segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di
allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento
di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del
debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso
la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede
legale dell'impresa.
3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, o un suo delegato, nonche' tramite l'ufficio del
referente, che puo' essere costituito anche in forma associata da
diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in
volta nominato ai sensi dell'articolo 17.
4. Il referente assicura la tempestivita' del procedimento,
vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti
coinvolti.
5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente
mediante posta elettronica certificata.
Art. 17
Nomina e composizione del collegio
1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o
l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente
procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa
agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla nomina
di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui
all'articolo 356 dei quali:
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in
materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al
luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso
dal referente;
c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore
di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il
debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente
all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
l'elenco contiene un congruo numero di esperti.
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono
pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione
della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione
in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate
secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso
della specificita' dell'incarico.
3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun
riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva
l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni
dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo
dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione
dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano
rappresentate le professionalita' necessarie per la gestione della
crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando
riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri
designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che
ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in
sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti
devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione
della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti
nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in
associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In
caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione
dell'esperto.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei
soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di
impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca
il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal
debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di
rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di
composizione assistita della crisi.
Art. 18
Audizione del debitore
1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della
segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al
collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo
nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di controllo,
i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e
confidenziale.
2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che
nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il
relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le
informazioni rilevanti.
3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi
di valutazione da questi forniti nonche' dei dati e delle
informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che
si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di
allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il
collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di
controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un
professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di
imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i
quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un
ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti,
determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15,
comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati
i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti
allegati sono e' utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI.
Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che
hanno effettuato la segnalazione.
4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua
con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il
termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro
attuazione.
5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del
termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve
relazione scritta il referente, che ne da' immediata comunicazione
agli autori delle segnalazioni.
6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione
assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo
19, il referente da' notizia ai soggetti qualificati di cui agli
articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione,
avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per
tutta la durata del procedimento.
Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi
Art. 19
Composizione della crisi
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito
dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine
non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la
ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa,
incaricando il relatore di seguire le trattative.
2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad
acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche
mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base
delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,
nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o
personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali
cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura
del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del
debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e'
depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi
da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi
effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di
risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei
creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.
Art. 20
Misure protettive
1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha
presentato istanza per la soluzione concordata della crisi puo'
chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168,
individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo,
avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le
misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in
corso.
2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto
compatibili. Il tribunale puo' sentire i soggetti che abbiano
effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui
all'articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non puo' essere
superiore a tre mesi e puo' essere prorogata anche piu' volte, su
istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19,
comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi
significativi nelle trattative tali da rendere probabile il
raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal
collegio di cui all'articolo 17.
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi
di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore puo'
chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano
disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e
2482-ter del codice civile, e la non operativita' della causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale
sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e
2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il
provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese.
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento,
anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti
dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al
giudice competente che non e' possibile addivenire a una soluzione
concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi
nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.
Art. 21
Conclusione del procedimento
1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1,
non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane
una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il
debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure
previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.
2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione
assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui
agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o
acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente
nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un
procedimento penale.
Art. 22
Segnalazione al pubblico ministero
1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione
non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia
stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18,
comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso
ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel
termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se
ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di
uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione
motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso
il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto
secondo la normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di
insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta
giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38,
comma 1.
Art. 23
Liquidazione del compenso
1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore,
e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente,
dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale
procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno
in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
Capo IV
Misure premiali
Art. 24
Tempestivita' dell'iniziativa
1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui
all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire
l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una
domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente
codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui
all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando
si verifica, alternativamente:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno
sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la meta'
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno
centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non
scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per
oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13,
commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui
all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestivita'
previsti dal presente articolo.
Art. 25
Misure premiali
1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva
a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le
indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo
articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della
crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata
in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti
benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e
sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti
tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla
misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della
domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della
procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della
meta' nella eventuale procedura di regolazione della crisi o
dell'insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi
dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato
preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e' pari al
doppio di quella che ordinariamente il giudice puo' concedere, se
l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di
insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuita' aziendale
concorrente con quella da lui presentata non e' ammissibile se il
professionista incaricato attesta che la proposta del debitore
assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non
inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328,
329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente
alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il
danno cagionato e' di speciale tenuita', non e' punibile chi ha
tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione
assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una
delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui
al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una
procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo
ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per chi
ha presentato l'istanza o la domanda la pena e' ridotta fino alla
meta' quando, alla data di apertura della procedura di regolazione
della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o
offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto
dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno
complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.
Titolo III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Capo I
Giurisdizione
Art. 26
Giurisdizione italiana
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi
principali, puo' essere assoggettato ad una procedura di regolazione
della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se e'
stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza
in Italia.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali
all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se
e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di
regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura
della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di
composizione assistita della crisi, se anteriore.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa
dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza
transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la
procedura e' principale, secondaria o territoriale.
Capo II
Competenza
Art. 27
Competenza per materia e per territorio
1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o
dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle
imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di
rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni
specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di imprese e' individuato a norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto
riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi
principali.
2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o
dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie
che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il
debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume
coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede
legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la
sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con
la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con
l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se
questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti
attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle
imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale
o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con
riguardo al legale rappresentante.
Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non
rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno
antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della
crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale
ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della
crisi, se anteriore.
Art. 29
Incompetenza
1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara
l'incompetenza. L'ordinanza e' trasmessa in copia al tribunale
dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio
il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di
procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente,
dandone comunicazione alle parti.
3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio di
cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla
competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di
procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
Art. 30
Conflitto positivo di competenza
1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza
e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al
tribunale competente che si e' pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non
richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi
dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la
trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
Art. 31
Salvezza degli effetti
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale
all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel
procedimento davanti al giudice incompetente.
Art. 32
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di
liquidazione
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque
ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di
liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice,
anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta
giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente
ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la
cancellazione della causa dal ruolo.
Capo III
Cessazione dell'attivita' del debitore
Art. 33
Cessazione dell'attivita'
1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno
dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e'
manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con
la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal
momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E'
obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta
elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno
decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio
degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta'
per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento
dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine
del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo
o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e'
inammissibile.
Art. 34
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
confronti del debitore defunto puo' essere dichiarata quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.
2. L'erede puo' chiedere l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se
dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il
suo patrimonio.
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale non e' soggetto agli obblighi di deposito della
documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla
situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di
diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori
del defunto a norma del codice civile.
Art. 35
Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di
liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di
quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo
sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi
provvede il giudice delegato.
Art. 36
Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la
procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita' giacente
e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti
dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso
codice.
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione I
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 37
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza
1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi
o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e'
proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita'
amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza
sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.
Art. 38
Iniziativa del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza
di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di
un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura
regolatrice della crisi o dell'insolvenza
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il
tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le
dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni
precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita'
economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare,
anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali
su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del
titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli
atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio
anteriore.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita
unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del
bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi
precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore
documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel
termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1,
lettera a).
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 40
Domanda di accesso alla procedura
1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla
presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le
ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal
difensore munito di procura.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al
deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda
contiene la richiesta di misure protettive il conservatore,
nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo'
stare in giudizio personalmente.
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che
hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal
pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono
essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato o di posta
elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica
certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito
positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il
decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria,
mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi
dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo
giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.
7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a
cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma
dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro
delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo'
essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito
dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel
registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non
iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del
domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante
affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 41
Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In
tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato
puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa
ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima
dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel
caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel
costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la
domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa
non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione
delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione
ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio. Il giudice puo' disporre la raccolta di
informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
Art. 42
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei
procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del
concordato preventivo
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato
preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento
telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle
imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati
all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la
cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati
al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica
certificata.
Art. 43
Rinuncia alla domanda
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il
procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del
pubblico ministero intervenuto.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel
dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato
causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle
imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di
estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi
entro il giorno successivo.
Art. 44
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione
1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una
procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta
giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di
giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della
liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale
il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il
piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la
documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di
ristrutturazione dei debiti;
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato
preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi
riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai
creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o
condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace
della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai
fini della predisposizione della proposta e del piano, che il
debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine
fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima
periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno
successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del
cancelliere;
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al
debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a
dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura
necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma
1, lettera a);
e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del
cancelliere, nel registro delle imprese.
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del
pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il
debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura
della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale
al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei
termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1,
lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi
informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il
tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma
1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono
soggetti a sospensione feriale dei termini.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di
accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale
deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della
procedura di liquidazione giudiziale.
5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo
devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel
registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della
pubblicazione.
Art. 45
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il
decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato
preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al
pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione
giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a
cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini
della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale
commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e'
effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede
effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura e' stata aperta.
Art. 46
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di
apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il
tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma
1.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul
contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori
informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario
giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino
all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice
delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con
efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia
l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione
nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori.
Art. 47
Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di
concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' giuridica della
proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito, se non
disponga gia' di tutti gli elementi necessari, il parere del
commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1,
lettera b), con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita'
del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e
l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per
l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da
soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del
provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni,
entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del
tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle
spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che
sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo
45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di
ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore,
i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione
giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara
inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti
legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione
giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte
di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La
corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per
proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
Art. 48
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione dei debiti
1. Se il concordato e' stato approvato dai creditori, il
tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione
delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il
provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle
imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce
dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la
procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi
interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine
perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque
giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a
due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura, l'esito
della votazione, l'ammissibilita' giuridica della proposta e la
fattibilita' economica del piano, tenendo conto dei rilievi del
commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del
concordato.
4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono
proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli
accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo
feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio,
provvede all'omologazione con sentenza.
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali
di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista
indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di
ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e
produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli
effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione
nel registro delle imprese.
7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli
accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno
dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 49
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura
di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente
proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i
presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della
liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati,
il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo
44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il
termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il
debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo
44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o
in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il
concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono
stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per
l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e
delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale
nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, nonche' dell'elenco dei creditori, se
gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si
procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio
di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero
centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della
procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di
trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la
presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e
dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle
banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con
l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti
relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo
45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di
procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto
disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria e' complessivamente inferiore a euro trentamila.
Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 50
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura
della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a
cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata
disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle
imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il
pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla
corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna
del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al
risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non
e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle
parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non
costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e' iscritto
immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita'
della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello
dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli
atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui
all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto
ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della meta'. La
sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono
iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del
tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con
riferimento alla sentenza della corte di appello.
Art. 51
Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia
sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di
ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione
giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che
dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata
anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da
depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di
trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e
l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di
appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data
della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio
e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel
registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui
all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo
quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce
gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al
reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre
parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza,
almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si
effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova
che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con
sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via
telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al
registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della
sentenza.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di
procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il
giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con
mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia
retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al
patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il
giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che
ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido
con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero
processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo
unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 52
Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli
accordi
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di
parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi,
sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione
dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di
altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di
reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in
tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei
pagamenti.
2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i
creditori e per la continuita' aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il
reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il
presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi
al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e
del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al
commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e'
ammesso ricorso per cassazione.
Art. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione
del concordato e degli accordi di ristrutturazione
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i
compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la
sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto
previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il
compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del
giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della
procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 124.
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento
in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e
l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del
curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed
acquisito il parere del curatore, puo' autorizzare il debitore a
stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e
acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti,
compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni
di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni
ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono
inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto
degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la
corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi
alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che
il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al
momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima
periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita
una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non
soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di
tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei
dati comporta pregiudizio evidente per la continuita' aziendale.
Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della
comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne
dispone la parziale segretazione, la relazione e' comunicata dal
curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura
della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del
curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero,
accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a
reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della
possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per
la pubblicazione.
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei
soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di
cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e
rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la
liquidazione giudiziale e' notificata alle parti a cura della
cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche'
iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura
prima della revoca.
6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il
tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere
i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo
e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato.
Sezione III
Misure cautelari e protettive
Art. 54
Misure cautelari e protettive
1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione
giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di
omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte,
il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la
nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano,
secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione
giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui
all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima
domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa
anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere
richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
del deposito della domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57
e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del
professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono
in corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo
61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i
provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso
sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha
presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia
stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, puo'
essere pubblicata nel registro delle imprese.
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui
e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della
crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine
non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con
provvedimento motivato il presidente del tribunale puo' fissare
l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a
quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito
dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando
la durata delle misure.
6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il
debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi
di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato
preventivo.
7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal
giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di
cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella
richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente
soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la
procedura concorsuale aperta.
Art. 55
Procedimento
1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del
tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione delle
procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il
magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento, cui
procede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal
tribunale per l'audizione delle parti.
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite
le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la
convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non
disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine
perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e
del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice,
assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con
decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta
giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il
decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto
non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi
prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario
giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il
tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale
al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La
disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che
l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea a pervenire alla
composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e
dell'insolvenza.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono
essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo
previsto dall'articolo 50.
Titolo IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
Capo I
Accordi
Sezione I
Strumenti negoziali stragiudiziali
Art. 56
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo'
predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e
ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria
dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la
rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
d) gli apporti di finanza nuova;
e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di
verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel
caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui
all'articolo 39.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.
5. Il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su
richiesta del debitore.
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in
esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono
avere data certa.
Sezione II
Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione
Art. 57
Accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore
minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che
rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono
soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del
piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano
deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento
integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti
gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano
ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel
rispetto dei termini di cui al comma 3.
Art. 58
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali
del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma
4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso
ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere
rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee
ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e'
dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione
dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme
di cui all'articolo 48.
Art. 59
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di
ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai
creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in
via di regresso.
3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della
societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente
previsto.
Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta
della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive
temporanee.
Art. 61
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui
gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non
aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati
informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta ai
sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano
soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della
continuita' aziendale;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria
rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono
estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base
all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione
giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di
omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono
proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il
termine per proporre opposizione decorre dalla data della
comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione,
ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere
imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di
affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia'
stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari
finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento
complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che
abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, puo'
chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2,
lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano
fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari
finanziari.
Art. 62
Convenzione di moratoria
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore,
anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in
via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la
dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la
sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura
che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e
1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori
non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati
informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria
rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima
categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della
convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in
misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita'
dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare
provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle
condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori
della medesima categoria non aderenti possono essere imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del
professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non
aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta
opposizione avanti al tribunale.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio
con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 51.
Art. 63
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi
1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione
degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il
debitore puo' proporre una transazione fiscale. In tali casi
l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai
crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza
del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale
circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del
tribunale.
2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata presso
gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di
transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e
integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta e'
espressa, su parere conforme della competente direzione regionale,
con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore
dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalla competente
direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la
sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di
riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5,
l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal
deposito della proposta di transazione fiscale.
3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di
ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 64
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria
1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61
ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi
dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di
ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto,
quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo
non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e
2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle
domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al
comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono
proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme
del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle
disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III,
in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore
nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La
nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.
Art. 66
Procedure familiari
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico
progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono
conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario
si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione
della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per
primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo'
proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che
indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere
il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e' corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e
delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli
ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre
entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di
quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento
con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno,
salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione,
come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da
ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo
stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica.
Art. 68
Presentazione della domanda
e attivita' dell'OCC
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC
costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale
competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra
professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358
nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da
lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che
deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
Art. 69
Condizioni soggettive ostative
1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata
in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni
precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per
due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa,
anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che
non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Art. 70
Omologazione del piano
1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili,
dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito
web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data
comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i
creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve
comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In
mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante
deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore
puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del
debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione
forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il
giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto
di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del
patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori,
o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che
l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o
manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di
memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e
propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la
fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa
il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a
cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e'
pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le
osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della
proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del
piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con
decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive
accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei
presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai
sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo
periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico
ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 50.
Art. 71
Esecuzione del piano
1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le
eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Il
debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione
al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per
iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta
al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto,
procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto
eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3.Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti
necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche
prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso.
Art. 72
Revoca dell'omologazione
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento
degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione.
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa
da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
approvazione del rendiconto.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche
mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con
sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la
richiesta con decreto motivato.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria
1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del
debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento,
l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori
o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi
dell'articolo 270.
Sezione III
Concordato minore
Art. 74
Proposta di concordato minore
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in
stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono
formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando
consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo'
essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione
dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica
in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da
sovraindebitamento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche
parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la
eventuale suddivisione dei creditori in classi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano
le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto
compatibili.
Art. 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali
obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni
anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto
minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di
prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli
ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e
altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto
occorra al mantenimento della stessa.
2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente,
allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della
crisi.
3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale,
e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data
della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta
anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata
a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i
diritti degli altri creditori.
Art. 76
Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC
1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel
circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma
2.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei
creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle
classi, ove previste dalla proposta.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica.
Art. 77
Inammissibilita' della domanda di concordato minore
1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano i
documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta
requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato
nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato
dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti
a frodare le ragioni dei creditori.
Art. 78
Procedimento
1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la
procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a
tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in
apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della
giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge
attivita' d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a
terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni
entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta
elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata
adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui
il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,
sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il
creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti
sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza
l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del
decreto.
Art. 79
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede
l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento
della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta,
salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma
3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del
raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione
civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20
maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto
grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno
di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si
intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro trasmessa.
4. Il concordato minore della societa' produce i suoi effetti
anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati
in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
Art. 80
Omologazione del concordato minore
1. Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la
fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni,
omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate
di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la
procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato
contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il
debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il
credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del
piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il
giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di
adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione
e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui
all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul
punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di
soddisfacimento dell'amministrazione e' conveniente rispetto
all'alternativa liquidatoria.
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere
cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi
del debitore.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con
decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e,
su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione
controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo' essere
proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.
Art. 81
Esecuzione del concordato minore
1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore,
risolve le eventuali difficolta' e, se necessario, le sottopone al
giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare
esecuzione al piano omologato.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta
al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto,
procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto
eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti
necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro
compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche
prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
82.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della
diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il
diritto al compenso.
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata
esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Art. 82
Revoca dell'omologazione
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando
sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando
risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori. La domanda di revoca non puo' essere proposta e
l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi
sei mesi dall'approvazione del rendiconto.
2. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti,
anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con
sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la
richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 83
Conversione in procedura liquidatoria
1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza
del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche
dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore
per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi
dell'articolo 270.
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Presupposti e inizio della procedura
Art. 84
Finalita' del concordato preventivo
1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il
soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o la
liquidazione del patrimonio.
2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore
che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso
sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di
cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purche'
in funzione della presentazione del ricorso, conferimento
dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a
qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il
mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad
almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi
antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.
In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita'
d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio
economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre
che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la
disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si
applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal
soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono
soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla
continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione
del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i
ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione
del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti
almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi
antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore
deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed
economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere
rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti
contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve
incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa
della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori
chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per
cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.
Art. 85
Presupposti per l'accesso alla procedura
1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a
liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in
stato di crisi o di insolvenza. E' in ogni caso fatto salvo il
disposto dell'articolo 296.
2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i
requisiti previsti dall'articolo 87.
3. Il piano puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore;
c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse.
4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate.
5. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori
titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia
previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie
prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in
parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il
concordato e per le parti ad essi correlate.
6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono
essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non
inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di
liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del
presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o
diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da
professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata
come credito chirografario.
Art. 86
Moratoria nel concordato in continuita'
1. Il piano puo' prevedere una moratoria fino a due anni
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando
e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la
differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e
il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla
data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla
base di un tasso di sconto pari alla meta' del tasso previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore
nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato
preventivo.
Art. 87
Piano di concordato
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e
unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano
contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di
adempimento della proposta. Il piano deve indicare:
a) le cause della crisi;
b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di
concordato in continuita', i tempi necessari per assicurare il
riequilibrio della situazione finanziaria;
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con
indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di
apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle
prospettive di recupero;
e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da
adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e
quelli raggiunti;
f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali
questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in
forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle risorse finanziarie
necessarie e delle relative modalita' di copertura.
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di
un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del
piano.
3. In caso di concordato in continuita' la relazione del
professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori.
Art. 88
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne
prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista
indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di
degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere
differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai
quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente
ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione
giudiziale.
3. Copia della proposta e della relativa documentazione,
contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere
presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio
competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore,
unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle
dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di
presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre
trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al
debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto
a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito
derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la
parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora
consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del
commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e delle
certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti
dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la
certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio
che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo,
il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo
parere conforme della competente direzione regionale.
5. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione
non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della
societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle
domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione
dell'articolo 2486 del codice civile.
Art. 90
Proposte concorrenti
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi
alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento
dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal
debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della
data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non
si considerano i crediti della societa' che controlla la societa'
debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle
sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal
debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di
fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da
parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 puo' essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo'
essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se
nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista
indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore
assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al venti per
cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del
procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita
della crisi ai sensi dell'articolo 24.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il
debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o
limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai
creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che
verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal
debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della
votazione dei creditori.
Art. 91
Offerte concorrenti
1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta
irrevocabile da parte di un soggetto gia' individuato e avente ad
oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a
titolo oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di
specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone
che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicita' al fine di
acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in
caso di affitto d'azienda.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura
della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto
che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato
dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il
giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della
procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di
presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia
assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno
richiesta, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva,
l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere,
le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di
pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la
vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicita' e' in ogni caso disposta sul portale delle
vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura
civile, nelle forme di pubblicita' di cui al predetto articolo per
quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci
se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando
sottoposte a condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la
gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se
sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara
tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima
della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano
prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo
l'omologazione.
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a
soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi
e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente
assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone
il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione
dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in
essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformita'
all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate
offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui
all'offerta indicata al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel
caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine
previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).
Sezione II
Organi e amministrazione
Art. 92
Commissario giudiziale
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133,
134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui
agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno
richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di
opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la
presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra
informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di
richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili
per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico
ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini
preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello
svolgimento delle sue funzioni.
Art. 93
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei
pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 94
Effetti della presentazione della domanda di concordato
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al
concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la
vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma
cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni
immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni
di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e
in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti
senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione
se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore
al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma
2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di
specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate
tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale puo' autorizzare in caso di urgenza gli atti
previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure
competitive quando puo' essere compromesso l'interesse dei creditori
al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento
dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'.
Art. 95
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche
amministrazioni
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso
di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si
risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono
inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche
amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la
conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di
adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei
requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti,
purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e
per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della
cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle
iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al
concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta
che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo
40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di
apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario
giudiziale ove gia' nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo
deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta
la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita'
di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato
puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che
nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia
assoggettata ad una procedura concorsuale.
Art. 96
Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al
concordato preventivo
1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della
domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli
articoli 145, nonche' da 153 a 162.
Art. 97
Contratti pendenti
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti
ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni
principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda
di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il
concordato. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza,
l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu'
contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del
piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente
all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla
controparte.
2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata
contestualmente o successivamente al deposito della domanda di
accesso al concordato; la richiesta di scioglimento puo' essere
depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore
propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla
controparte della quale si tiene conto nel piano per la
determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore
depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta
notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del
decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza,
con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di
apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto
dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo
all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e
del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il
termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la
sospensione puo' essere autorizzata anche per una durata ulteriore,
che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del
decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola
compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo
scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la
sua determinazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente.
Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli
fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo
109.
11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario
anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito
conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in
conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione
della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di
cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione
finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed
e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del
bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari
all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data
dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e
del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto
rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito
determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del
bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al
concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i
criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge
4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli
articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
Art. 98
Prededuzione nel concordato preventivo
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura
alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
Art. 99
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del
concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli
articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87,
quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, anche
se unicamente in funzione della liquidazione, puo' chiedere con
ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito
della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a
contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di
emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio
dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o
degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e
allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla
miglior soddisfazione dei creditori.
2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle
linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito
della domanda di cui al comma 1.
3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le
ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave
pregiudizio per l'attivita' aziendale o per il prosieguo della
procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un
professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e' necessaria
quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un
danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale.
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il
commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza
formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con
decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di
autorizzazione.
5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione
giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della
prededuzione quando risulta congiuntamente che:
a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati
falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il
debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere
l'autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze
di cui alla lettera a).
Art. 100
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli
articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte
se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori. Il tribunale puo' autorizzare, alle
medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la
mensilita' antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti
all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.
2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale,
la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto
dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta,
delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale
gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il
debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato,
ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza
al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale
data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il
rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri
creditori.
Art. 101
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
o di accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale,
i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati,
ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato
preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati
ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono
prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura
di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano
della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di
una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati
falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha
compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i
soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data
dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.
Art. 102
Finanziamenti prededucibili dei soci
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice
civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e
101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma,
inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta
per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei
finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di
socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
Sezione IV
Provvedimenti immediati
Art. 103
Scritture contabili
1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di
apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima
scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a
disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Art. 104
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica
dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture
contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a
mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un
indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto
dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il
suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare
un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e'
onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a mezzo posta elettronica certificata.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione
dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto
dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le
comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente
difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta'
di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario
giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve
essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto
e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli
obbligazionisti.
Art. 105
Operazioni e relazione del commissario
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio
del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del
dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di
insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato
e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria
almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto dei creditori.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in
caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle
azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero
essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario
giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da
depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita'
di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della
data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte
le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa
quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a
venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei
creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano
informazioni che i creditori devono conoscere ai fini
dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno
quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso
della procedura
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o
commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al
tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione
ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le
ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano
le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli
articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di
liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Art. 107
Voto dei creditori
1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte
presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime,
l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola
l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate
dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a
tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del
giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli fini della
votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione
dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il
voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni
a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario
giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha
facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il
dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore,
inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili
o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al
debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e
contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione
definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri
interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita
per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al
debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli
interessati.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata
inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprieta'
del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la
disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742.
Art. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o
in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo
delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in
caso di rinuncia al privilegio.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di
omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione
avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Art. 109
Maggioranza per l'approvazione del concordato
1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico
creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato e' approvato
se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia
riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto
e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato, si
considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu'
elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita', prevale
quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori,
quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di
cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di
cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che
ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto,
fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a
partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In
ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche'
la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato
prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non
rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati
ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte
dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore
fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a
comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono
inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori
in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da
questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede
l'inserimento in apposita classe.
Art. 110
Adesioni alla proposta di concordato
1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario
giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli
e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e
dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita
l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il
voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione e' allegata,
su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione
dei voti.
2. La relazione e' depositata in cancelleria il giorno successivo
alla chiusura delle operazioni di voto.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione
del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel
giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48,
comma 1, per modificare il voto.
Art. 111
Mancata approvazione del concordato
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze
richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al
tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Art. 112
Giudizio di omologazione
1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,
i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei
crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il
tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore
rispetto alla liquidazione giudiziale.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
Art. 113
Chiusura della procedura
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la
sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.
Art. 114
Cessioni dei beni
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il
tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu'
liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere
alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione.
In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere
eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e
231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi' al
liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e
35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140,
in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato
provvede in ogni caso il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente
posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in
esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite
nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di
omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicita' semestrale al
commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative
all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia, con
le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne
deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
Art. 115
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue,
ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni
azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione
sociale di responsabilita'. Ogni patto contrario o ogni diversa
previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al
liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e
nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun
creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di
responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile.
Art. 116
Trasformazione, fusione o scissione
1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure
dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o
scissione della societa' debitrice, la validita' di queste puo'
essere contestata dai creditori solo con l'opposizione
all'omologazione.
2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione
dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia
pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o
scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono
intercorrere almeno trenta giorni.
3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di
risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili,
salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo,
2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice
civile.
4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.
Art. 117
Effetti del concordato per i creditori
1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda
di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro
i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 118
Esecuzione del concordato
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale
ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella
sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto
dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare
esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o
piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a
dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve
senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il
debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunciare al tribunale i
ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al
debitore e al commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per
provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore
giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione
e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un
amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli
attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare
esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta
prevede un aumento del capitale sociale della societa' debitrice o
altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la
convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e
l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote
facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se
nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore
giudiziario.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al
tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di
decreto di cancellazione delle formalita' iscritte, delegando ove
opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o
cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo
diversa previsione del piano di concordato.
Art. 119
Risoluzione del concordato
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove
richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento.
2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha
scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con
liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
Art. 120
Annullamento del concordato
1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario
o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando
si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e'
ammessa altra azione di nullita'.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
nel concordato.
3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
Titolo V
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Capo I
Imprenditori individuali e societa'
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 121
Presupposti della liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano
agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e
che siano in stato di insolvenza.
Art. 122
Poteri del tribunale concorsuale
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di
liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per
giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e'
prevista la competenza del giudice delegato;
b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non
sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i
provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto
motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia
adottato in forma diversa.
Art. 123
Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di
controllo sulla regolarita' della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e'
richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi
prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il
corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera
e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della
procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e
del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2,
autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come
convenuto, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei
creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di
essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da
terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del
capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunita', dispone che il curatore
presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo
130, prescrivendone le modalita'.
2. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che ha
autorizzato, ne' far parte del collegio investito del reclamo
proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con
decreto motivato.
Art. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del
giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei
creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre
reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei
creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto
il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre
dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o
disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha
emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione
giudiziale;
b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il nome e
il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si
basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa
l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del
ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante
trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai
controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima
dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle
proprie generalita' e del suo codice fiscale, nonche' il nome e
domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle difese
in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi
previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal
presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume
anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne
l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio
provvede sul reclamo con decreto motivato.
Art. 125
Nomina del curatore
1. Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49,
comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123
e da 126 a 136 in quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49,
comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo
129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del
predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari
giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro
nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro
vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento
e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e
del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con
modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.
Art. 126
Accettazione del curatore
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla
comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria
accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale,
in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro
curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente
al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale
assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.
Art. 127
Qualita' di pubblico ufficiale
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, e' pubblico ufficiale.
Art. 128
Gestione della procedura
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura
sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del
giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive
dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi
nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi
per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni
altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi
che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia
assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria
qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e'
funzionale ad un risparmio per la massa.
Art. 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli
adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere
per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal
compenso del curatore.
2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori
a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso
il debitore e gli amministratori della societa' o dell'ente in
liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'. Del compenso
riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della
liquidazione del compenso del curatore.
Art. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato
un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi
informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla
responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori e degli
organi di controllo della societa'.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli
obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il
curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o
quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano
inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal
debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda
cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle
ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f),
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a
banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e
specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere
alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro
possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di
esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una
relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause
dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del
debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio
dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su
quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in
sede penale.
5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la
relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei
soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o
l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire
sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le
informazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto
riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le
altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi
dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata
entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia
integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti
relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed alle
azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare
l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze
estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera
personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del
decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni
sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo
delle attivita' svolte e delle informazioni raccolte dopo le
precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e
dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi
agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e'
trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni,
il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia
del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti
secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata
al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Art. 131
Deposito delle somme riscosse
1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono
depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto
corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un
ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai
fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del
mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di
intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su
disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato e dal
cancelliere con firma digitale ed e' trasmesso telematicamente al
depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari,
concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La trasmissione telematica e' oggetto di
disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne
stabilisce modalita', condizioni e limiti. La disposizione acquista
efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di
trasmissione telematica.
Art. 132
Integrazione dei poteri del curatore
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la
cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo
delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli altri
atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore,
previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il
curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della
proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila
euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa
previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia'
stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del
curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro
interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con
ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza
dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le
parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile
al contraddittorio.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla
decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124.
Art. 134
Revoca del curatore
1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice
delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio,
revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di
revoca del curatore e' ammesso il reclamo alla corte di appello
previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del
decreto.
Art. 135
Sostituzione del curatore
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al
tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della
richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori,
sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di
interessi.
Art. 136
Responsabilita' del curatore
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti
dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere
un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal
giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei
creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni
relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma
digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in
conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione
contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di
responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e' proposta
dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la
liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre
operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto
della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al
curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare
osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche
necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati
per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi
informativi del Ministero della giustizia.
Art. 137
Compenso del curatore
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la
liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a
reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme
stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del
rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al
curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita'
svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui
all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare al
curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati
motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla
esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso
e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in
ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo'
essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le
promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed e'
sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma
3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.
Art. 138
Nomina del comitato dei creditori
1. Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato
entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione
giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il
curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e
delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la
domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto
previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo' essere
modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello
stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i
creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e
qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di
soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su
convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio
presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice
delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con
l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata
al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di
interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a
sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in
parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione
al giudice delegato.
Art. 139
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti
del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei
soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 138, commi 1 e 2.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori,
sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori,
acquisito il parere del curatore, puo' stabilire che ai componenti
del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle
spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al curatore.
Art. 140
Funzioni e responsabilita' del comitato dei creditori e dei suoi
componenti
1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne
autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge,
ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di
competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei
votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello
in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere
espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche,
purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di
voto.
4. In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per
insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice
delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura
e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al
debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi
poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa
l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle
spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle
forme di cui all'articolo 139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede
all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori
nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
Art. 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono
proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro
otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide
sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalita' non
indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124.
Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
Art. 142
Beni del debitore
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale
priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della
disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di apertura della
liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che
pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passivita'
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che
gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per
il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al
presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
Art. 143
Rapporti processuali
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione
giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore puo' intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a
suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina
l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del
processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata
dal giudice.
Art. 144
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione
giudiziale
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o
ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono
inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono
acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il
debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di
cui al comma 1.
Art. 145
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai
terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione
giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Art. 146
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le
pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e
della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo
quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con
decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il
comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del
debitore e di quella della sua famiglia.
Art. 147
Alimenti ed abitazione del debitore
1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il
giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori,
puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la
famiglia.
2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere
in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e'
necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere
distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
Art. 148
Corrispondenza diretta al debitore
1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore
la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona
fisica e' consegnata al curatore.
Art. 149
Obblighi del debitore
1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i
liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la
liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la
propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro
cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione
della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi
personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato
motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice
delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna
azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati
durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nella procedura.
Art. 151
Concorso dei creditori
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul
patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o
prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal
capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 150.
Art. 152
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma
degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere
realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la
procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al
giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita,
determinandone le modalita' a norma dell'articolo 216. Il giudice
delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza.
Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni
oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso
di assegnazione, il valore di stima e' superiore all'importo del
credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al
curatore l'eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e'
stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le
cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad
eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.
Art. 153
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno
valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati
per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i
creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che
si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a
loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione
definitiva su questo prezzo per la totalita' del loro credito,
computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle
ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per
essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile
ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non
soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e'
regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti
assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa
alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito
e' soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito e' garantito da ipoteca, la prelazione si
estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della
rinnovazione dell'ipoteca.
5. Se il credito e' garantito da pegno o assistito da privilegio
speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la
prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno
e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di
conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del
privilegio, nonche' alle spese di individuazione e consegna del bene
oggetto di pegno non possessorio.
Art. 154
Crediti pecuniari
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli
effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino
all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del
concorso, alla data della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli
articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali
quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui
patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa
escussione di un obbligato principale.
Art. 155
Compensazione
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti
verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione
giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti
prima dell'apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il
credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore.
Art. 156
Crediti infruttiferi
1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo
per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno
detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito
dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a
decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della
scadenza del credito.
Art. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di
debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti
i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a
sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i
titoli che hanno diritto al sorteggio.
Art. 158
Crediti non pecuniari
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in
danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per
oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il
loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti
crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma
dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo
per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 160
Creditore di piu' coobbligati solidali
1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella
liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti
a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino
al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo
che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Art. 161
Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione
giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore
il cui patrimonio e' sottoposto alla procedura concorsuale, o da un
fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere
nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha
diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la
somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota
di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto
ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il
coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 162
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a
liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui
beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella
liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date
in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 163
Atti a titolo gratuito
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal
debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a
titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al
patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della
sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre
reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
Art. 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal
debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei
finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti
dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica
l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso
dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata
alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti.
Art. 165
Azione revocatoria ordinaria
1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le
norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi
dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in
confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile
contro costoro.
Art. 166
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva
lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto cio'
che a lui e' stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nell'anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo
il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della
liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti
non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti
scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non
hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del
debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano
cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,
conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado,
ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla
data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti
per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su
beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato
di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore
o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della
costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo
all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti
in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore
dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o
all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di
prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi
collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal
debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e
dell'insolvenza previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di
credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno
specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il
patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e'
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.
Art. 168
Pagamento di cambiale scaduta
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non
puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore
di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in
confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di
insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la
cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Art. 169
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso o conviventi di fatto
1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi,
parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi
di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli
a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni
prima della data di deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore
esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di
fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre
anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si
prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Art. 171
Effetti della revocazione
1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o societa'
previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e'
ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale
credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma
pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in
cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Art. 172
Rapporti pendenti
1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione
del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente
sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare
nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla
data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi
dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia'
avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha
diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto
risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte
inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di
risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il
risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le
disposizioni di cui al capo III del presente titolo.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la
risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione
giudiziale.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.
Art. 173
Contratti preliminari
1. Il curatore puo' sciogliersi dal contratto preliminare di
vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia
proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione
giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi
dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non e'
opponibile al promissario acquirente se la domanda viene
successivamente accolta.
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del
danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice
civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura
della liquidazione giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso
abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del
promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo
grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire
la sede principale dell'attivita' di impresa del promissario
acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano
cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione
giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel
termine e secondo le modalita' stabilite per la presentazione delle
domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
procedura.
4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di
vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario
acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima
dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla
massa in misura pari alla meta' dell'importo che il promissario
acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con
decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi
la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni
caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
Art. 175
Contratti di carattere personale
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto
dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro
contraente, manifesti la volonta' di subentrarvi, assumendo, a
decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere
personale quando la considerazione della qualita' soggettiva della
parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata
motivo determinante del consenso.
Art. 176
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
1. L'apertura della liquidazione giudiziale della societa'
determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui
all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei
creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della
societa', assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i
relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il
comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in
proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo'
trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo della
procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la
disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto
comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna
delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica
l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
Art. 177
Locazione finanziaria
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del
patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di
sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma
dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra
la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del
bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea
capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo
periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma
3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per
la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della
liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione
del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti
sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue.
L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo pattuito.
Art. 178
Vendita con riserva di proprieta'
1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura
della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il
prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo'
subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve
restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un
equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il
credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
venditore non e' causa di scioglimento del contratto.
Art. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle
consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della
liquidazione giudiziale.
2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del prezzo
delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura
della liquidazione giudiziale.
Art. 180
Restituzione di cose non pagate
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita
al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la
liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di
destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il
venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le
spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non
preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il
credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la
cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 181
Contratto di borsa a termine
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei
contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle
cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata
al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a
liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo
nel caso contrario.
Art. 182
Associazione in partecipazione
1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto
dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della
liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti
che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta
nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e'
applicata la procedura prevista dall'articolo 260.
Art. 183
Conto corrente, mandato, commissione
1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di
commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio
del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per
l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura e' soddisfatto
in prededuzione.
Art. 184
Contratto di affitto di azienda
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo'
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un
equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato
al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del
contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212,
comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo,
previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal
contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e'
insinuato al passivo come credito concorsuale.
Art. 185
Contratto di locazione di immobili
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il
curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione
giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro
anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo',
previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e'
insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto
decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al
passivo come credito concorsuale.
Art. 186
Contratto di appalto
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non
dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della
procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se
la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore
e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il
committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
Art. 187
Contratto di assicurazione
1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica
l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma
dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto
puo' determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il
credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi
scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 188
Contratto di edizione
1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla
legge speciale.
Art. 189
Rapporti di lavoro subordinato
1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti
di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa
restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai
lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il
recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato
sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della
liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di
lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo
effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato
territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione
giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti
dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione
giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine puo' essere
prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando
l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti.
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento
dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni
economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il
curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di
lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto.
In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine
di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale
senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di
lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di
diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione
giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale,
qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento
a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice
delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del
tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del
medesimo termine. Analoga istanza puo' in ogni caso essere
presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura
dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal
caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti;
l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di
inammissibilita', elezione di domicilio o indicazione di indirizzo
PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il
curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al
subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza
ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di queste,
puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per
assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato
tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive
di ripresa delle attivita' o di trasferimento dell'azienda. Il
termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria
del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente
comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel
termine cosi' prorogato il curatore non procede al subentro o al
recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati,
si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6,
con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti e'
stata disposta la proroga, e' riconosciuta un'indennita' non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilita', che
e' ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della
liquidazione giudiziale.
5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione
giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono
rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice
civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione
giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento
collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e
24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della
stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento
collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle
rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze
la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La
comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del
lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza
la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del
lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere
sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio
alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e
dei profili professionali del personale eccedente nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del
programma di riduzione del personale; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive
associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame
congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche
dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui
l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato
determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo
ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta
alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e'
previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del
lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende
esaurita.
d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi
delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte,
nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e'
esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di
accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al
licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi
l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale,
salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la
proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a
dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura
di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto
conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese.
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni
o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo,
spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennita'
di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e'
considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito
anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei
casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente
articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che e' dovuto anche in caso di
risoluzione di diritto, e' ammesso al passivo come credito anteriore
all'apertura della liquidazione giudiziale.
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione
giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in
essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o
esercitare la facolta' di recesso ai sensi della disciplina
lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente
articolo.
Art. 190
Trattamento NASpI
1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo
189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al
lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che
ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle
altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
Art. 191
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di
liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento
d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano
l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21
febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 192
Clausola arbitrale
1. Se il contratto in cui e' contenuta una clausola
compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente
sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere
proseguito.
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 193
Sigilli
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore
procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede
principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le
norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non e'
possibile procedere immediatamente al loro inventario.
2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole
l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato puo'
autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i
sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura
civile.
Art. 194
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra
documentazione
1. Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal
medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della
procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi
personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice
delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue
spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti
acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
Art. 195
Inventario
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli,
redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il
debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo
verbale delle attivita' compiute, al quale allega la documentazione
fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore
o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno
notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli
delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da
tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato
nella cancelleria del tribunale.
Art. 196
Inventario di altri beni
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e
210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, puo',
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia' costituito,
disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti
agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti
reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore dei
quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in
virtu' di un titolo opponibile al curatore.
Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili
e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario,
fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza
dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia
trascritto nei pubblici registri.
Art. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o
mobiliari e bilancio
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e
alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di
prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di
diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in
possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei
titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo
esercizio, se non e' stato presentato dal debitore nel termine
stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli
elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.
Art. 199
Fascicolo della procedura
1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo
informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti
gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni
di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono
prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di
cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere
visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali
sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del
procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui
beni compresi nella liquidazione giudiziale.
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 200
Avviso ai creditori
e agli altri interessati
1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base
della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte,
risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni
mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi
nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica
certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro
delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda
con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza
di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato
passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto
dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Art. 201
Domanda di ammissione al passivo
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di
restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi
nella procedura, nonche' le domande di partecipazione al riparto
delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella
procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con
ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni
prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero
22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, e'
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore
indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di
cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso
e' depositato presso la cancelleria del tribunale.
3. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le
generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonche'
le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler
essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente
bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230,
comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al
passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per
il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui
confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore
d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa
ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,
al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le
cui variazioni e' onere comunicare al curatore.
4. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma
3. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla
lettera d), il credito e' considerato chirografario.
5. Se e' omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e),
nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si
applica l'articolo 10, comma 3.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto
fatto valere.
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo'
chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della
domanda.
8. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune
degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del
codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine
presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda
di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e'
soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Art. 202
Effetti della domanda
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della
domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e
fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono
dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
Art. 203
Progetto di stato passivo e udienza di discussione
1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti
su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore,
rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore
puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la
relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato
dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno
quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai
titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di
ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed
il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore,
con le modalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni
scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle
eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere
ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con
le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero
dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo'
stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita'
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture
informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
Art. 204
Formazione ed esecutivita' dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato,
accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile
la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di
inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva
riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al
passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154,
comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende
da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione
avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o
speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore
puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il
giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza
altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato
forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in
cancelleria.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni
assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206,
limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al
riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti
altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
Art. 206
Impugnazioni
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo'
essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o
revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su
beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata
accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta nei
confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un
creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione e'
rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e'
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui
l'impugnazione e' proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate
nel procedimento di accertamento del passivo, puo' proporre
impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il termine di
cui all'articolo 207, comma 1.
5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la
proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere
che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se
si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi
che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile
all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore
concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti
del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al
procedimento partecipa il curatore.
6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o
del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore
o la parte interessata.
Art. 207
Procedimento
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con
ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di
revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o
del documento di cui all'articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della
procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione
giudiziale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di
prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti
prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione
del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e
all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica
dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti.
L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza,
nella memoria di cui al presente comma.
8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste.
10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza,
il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di
procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il
ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito,
partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della
procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei
creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei
mezzi istruttori.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far
parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta
giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente
assegnato per il deposito di memorie.
14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che,
nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per
cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con
decreto dal tribunale senza necessita' di instaurazione del
contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa
correzione. Se e' chiesta da una delle parti, il presidente del
collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa
l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice
designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con
decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n.742.
Art. 208
Domande tardive
1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al
curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata
per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal
deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono
considerate tardive. In caso di particolare complessita' della
procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la
liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a
dodici mesi.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si
svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono
presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame
delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che
sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data
dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori
gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 201 a 207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della
liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se
l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non
imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta
giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il
deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente
inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui
e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha
indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la
non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto
l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma
dell'articolo 124.
Art. 209
Previsione di insufficiente realizzo
1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore
depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata
da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere
del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi
luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai
crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo
da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto
l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo
emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di
ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei
quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma
dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
Art. 210
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o
di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto
nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e'
stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto,
anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare
l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del
controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il
curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il
titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia
corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice
civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o
diritti il cui trasferimento e' soggetto a forme di pubblicita'
legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.
Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 211
Esercizio dell'impresa del debitore
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la
cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di
cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione
giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire
l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, se dall'interruzione puo' derivare un grave danno,
purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori,
autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche
limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori e'
convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di
continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di
continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di
esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attivita'.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e
il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono
influire sulla prosecuzione dell'esercizio.
7. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio in
qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in
camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il
comitato dei creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che
il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E'
fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso
dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le
disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non puo'
partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di
lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.
Art. 212
Affitto dell'azienda o di suoi rami
1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione
di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori,
autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche
limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della
piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a norma
dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della
attendibilita' del piano di prosecuzione delle attivita'
imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli
occupazionali.
3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme
previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il
diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la
prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni
dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del curatore dal contratto che puo' essere esercitato,
sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione
all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in
prededuzione.
4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze
della liquidazione dei beni.
5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere
concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice
delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In
tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di
vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci
giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo' esercitare il
diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o
rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura per
i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni
di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
Art. 213
Programma di liquidazione.
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in
ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa
dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone
un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del
comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di
centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo
e' giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu'
beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non
conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai
creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non
conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei
esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione,
salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare
l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati
separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni
immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei
crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di
realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali
di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi
per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti
delle liquidazioni gia' compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione
del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore
e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami
dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco.
5. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra'
inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo
presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della
procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e
devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il
giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il
differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non
puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura
della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo termine
puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un
supplemento del piano di liquidazione.
7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza
la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il
giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto
conformi al programma approvato.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di
liquidazione senza giustificato motivo e' causa di revoca del
curatore.
Sezione II
Vendita dei beni
Art. 214
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni
del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la
vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore
soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e'
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita'
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle
attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la
responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice
civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto,
nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
e' liberato se paga in buona fede al cedente.
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la
loro validita' e il loro grado a favore del cessionario.
7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il
conferimento in una o piu' societa', eventualmente di nuova
costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice
civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella
presente sezione. Le azioni o quote della societa' che riceve il
conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di
prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le
diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8. Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata
la graduazione dei crediti.
Art. 215
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a
riscuotere crediti
1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura
fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi'
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono
gia' pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a
responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice
civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore
puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
Art. 216
Modalita' della liquidazione
1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La
relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono
pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima
riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste
dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al
secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima
puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso
dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche
avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con
ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone
in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo
esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al
limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato
ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in
tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di
procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di
vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano
assistiti da privilegio sul bene.
3. Il giudice delegato puo' disporre che le vendite dei beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita'
telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che
tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale delle
vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o
documento ritenuto utile e puo' disporre anche ulteriori forme di
pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto esclusivamente
nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano
tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare
i beni in vendita.
7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine
stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci
anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle
vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il
curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito
nel fascicolo informatico.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti
procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti,
su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti
conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul
portale delle vendite pubbliche.
Art. 217
Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato
dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni
di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su
istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal
deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il
perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti
notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo
offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di
vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato
puo' impedire il perfezionamento della vendita in presenza di
concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di
vendita puo' consentire, con elevato grado di probabilita', il
conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il
prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo.
Art. 218
Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni
industriali e sui marchi
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle
opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle
invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di
banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Art. 219
Procedimento di distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se
del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a
norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme
alle spese di procedura e di amministrazione.
Capo V
Ripartizione dell'attivo
Art. 220
Procedimento di ripartizione
1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del
decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine
stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori,
compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui
all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonche',
qualora l'entita' del passivo accertato consenta una ripartizione in
misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime,
riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono
collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di
azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.
2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo
206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1,
indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili
nonche' le somme ripartibili soltanto previa consegna di una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata
in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo
574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile,
idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che
risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui
all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla
Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di
rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino
all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione
delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto
o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero
oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono
proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai
sensi dell'articolo 133.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del
curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti
comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto
di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e'
dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai
crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento
qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a
norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la
restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il
reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella
misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il
provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla
destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il
mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta
causa di revoca del curatore.
Art. 221
Ordine di distribuzione delle somme
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose
vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione
dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato
ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non
sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
Art. 222
Disciplina dei crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di
quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se
contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli
interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive
cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla
liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo
223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di
liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati
per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di
fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero
dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire
secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita',
conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Art. 223
Conti speciali
1. La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle somme
ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti
dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze,
nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui
depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare e' costituita da tutte le
altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e
dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e
privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle
uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere
generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un
criterio proporzionale.
Art. 224
Crediti assistiti da prelazione
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di
cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione
del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica
graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da
privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le
spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul
prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
Art. 225
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono
soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in
proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le
quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se
assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause
ad essi non imputabili.
Art. 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di
concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto
stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o
immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda
e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le
attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
Art. 227
Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare
l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le
quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte
misure cautelari;
c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta quando
la sentenza non e' passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi
di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare
il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono
essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da
ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura
dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per
effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora
passati in giudicato.
Art. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento
di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte
interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con
decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta
definitivamente.
Art. 229
Restituzione di somme riscosse
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande
di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore.
Art. 230
Pagamento ai creditori
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai
creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice
delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati
ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari,
qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente
alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni
autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In
questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato
passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione
del creditore.
Art. 231
Rendiconto del curatore
1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto
finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore
presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni
contabili, dell'attivita' di gestione della procedura, delle
modalita' con cui ha attuato il programma di liquidazione e il
relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa
l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici
giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il
curatore da' immediata comunicazione al debitore, ai creditori
ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai
creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del
rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza
con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste
viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto;
altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio.
Art. 232
Ripartizione finale
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il
giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto
finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non
si e' ancora verificata ovvero se il provvedimento non e' ancora
passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal
giudice delegato, perche', verificatisi gli eventi indicati, possa
essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non
impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione,
puo' disporre che a singoli creditori che vi consentono siano
assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di
imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le
somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la
banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni
dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti
insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della giustizia.
5. Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del
debitore, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato
la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme
non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.
Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
Art. 233
Casi di chiusura
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura
di liquidazione giudiziale si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui e' stata
dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di
ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua
prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i
creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di
procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o
con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale
di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b),
il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le
deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della
sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati,
con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti
per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma
1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione
giudiziale di societa' e fatto salvo quanto previsto dall'articolo
234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione
dal registro delle imprese.
3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della
societa' nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la
chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256,
salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura
di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.
Art. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233,
comma 1, lettera c), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del
giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore
sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e
esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla
liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della
procedura.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le
transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri
relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore
per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora
passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal
curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali
residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto
supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal
tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti
dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le
disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di
cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del
riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La
chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la
cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla
conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti
supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie
che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti
i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di
archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale
provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione,
il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese.
Art. 235
Decreto di chiusura
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e'
dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore
o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte
dall'articolo 45.
2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi
dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del
programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la
richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il
decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto
nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per
il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il
reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della
pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero
quando il reclamo e' definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite
le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione
giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del
concordato proposto nel corso della procedura stessa.
Art. 236
Effetti della chiusura
1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di
liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti
incapacita' personali e decadono gli organi preposti alla procedura
medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti
derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni
verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per
capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e
seguenti.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato
ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui
all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi
dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in
carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i
creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.
Art. 237
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi
preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o
di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione giudiziale
gia' chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del
debitore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il
provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie
l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li
nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e)
dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la
meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nella procedura chiusa
possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo
che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo
conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi
precedenti.
Art. 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme
loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno
percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause
legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III
del presente titolo.
Art. 239
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione
giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del
debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini
stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data
della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a
titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla
chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 240
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i
terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che
rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta dal
debitore la contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre
notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice
delegato. La proposta non puo' essere presentata dal debitore, da
societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune
controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha
dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e
purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo
stato passivo. La proposta del debitore e' ammissibile solo se
prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo
di almeno il dieci per cento.
2. La proposta inoltre puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione
giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei
medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo
o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai
creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti
finanziari e titoli di debito.
3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha emesso
obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di
concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.
4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente,
purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di
procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese
generali, indicato nella relazione giurata di un professionista
indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo
puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo
della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della
massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica
indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli
altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto
disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.
Art. 241
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice
delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico
riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle
garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso
deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo
10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta
sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non
superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne
sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la
comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre
all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice
delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di
altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti
convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per
singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai
creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e
2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo
conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso
articolo.
Art. 242
Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di
destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare
notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai
singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della
medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Art. 243
Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo
reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori
ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e' presentata
prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al
voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto
dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche'
la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato
prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non
rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma
3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del
credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la
soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la
parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,
il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le
societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune
controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da
meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in
conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da
questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune
controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice
civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede
l'inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha
dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non
attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di
banche o altri intermediari finanziari.
Art. 244
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel
termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un
provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine
fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul
calcolo della maggioranza.
4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di
concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si
considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior
numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita',
la proposta presentata per prima.
Art. 245
Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore
presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone
che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata al proponente, affinche' richieda
l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al
debitore, se non e' possibile procedere alla comunicazione con
modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto
da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi
altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il
comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e'
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell'articolo 124.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il
tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui
all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore
appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il
credito puo' risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell'articolo 45.
Art. 246
Efficacia del decreto
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui
scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si
esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il
curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il
tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
Art. 247
Reclamo
1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di
appello che pronuncia in camera di consiglio.
2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del
tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51,
comma 2.
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che
si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente
e negli opponenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni
prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
la corte di appello.
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in
fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo
oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti
resistenti, con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo
componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.
12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e
notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile
con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 248
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato
domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le
garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in
via di regresso.
Art. 249
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il
curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento,
secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice
delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il
conseguimento delle finalita' del concordato.
4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi
dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
Art. 250
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il
proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal
concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento
previsto nel concordato.
3. Il procedimento e' regolato dall'articolo 41. Ad esso e'
chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal
proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del
debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso
cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto
responsabilita' per effetto del concordato.
Art. 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale,
su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio
con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato
il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si
procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
Art. 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli
effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati
dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate
e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme
ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non
sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta
la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 253
Nuova proposta di concordato
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e'
ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non
puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata
non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le
somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate
garanzie equivalenti.
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle societa'
Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
1. Gli amministratori e i liquidatori della societa' in
liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui
la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire
le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della
procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
Art. 255
Azioni di responsabilita'
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2,
puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e
dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del
codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice
civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono
attribuite da singole disposizioni di legge.
Art. 256
Societa' con soci a responsabilita' illimitata
1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad
uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non
persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al
comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno dallo scioglimento
del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita'
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se
sono state osservate le formalita' per renderle note ai terzi. La
liquidazione giudiziale e' possibile solo se l'insolvenza della
societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data
della cessazione della responsabilita' illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la
convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore,
di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta
o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza puo'
essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della
procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore
individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad
una societa' di cui l'imprenditore o la societa' e' socio
illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a norma
dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il
curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto
la domanda di estensione, nonche' il creditore che ha proposto il
ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del
tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte di appello a
norma dell'articolo 50.
Art. 257
Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia
per la liquidazione giudiziale della societa', sia per quella nei
confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur
rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu'
comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono
tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione
giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il
medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione
giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore
sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino
all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di
liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della
quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione
giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con
i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa' puo'
esercitare l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del
socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata aperta
la procedura di liquidazione giudiziale.
Art. 258
Effetti sulla societa' dell'apertura della liquidazione giudiziale
nei confronti dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o piu'
soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti della societa'.
Art. 259
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori
collettivi non societari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258
si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori
collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e
personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
Art. 260
Versamenti dei soci a responsabilita' limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa' con
soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta
del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari
delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti,
quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura civile.
Art. 261
Liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di societa' a
responsabilita' limitata il giudice delegato, ricorrendone i
presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza
assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi
dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
Art. 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della
societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e'
attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a
terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva.
Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla
liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione
della societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del
patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal
curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi
che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter,
primo comma, lettera c), del codice civile.
Art. 263
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di
separatezza
1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti della societa' o nel corso della gestione il curatore
rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa
autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono
presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di
liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei casi
di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo
2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu'
patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della
societa' medesima, il curatore puo' proporre l'azione sociale di
responsabilita' e l'azione dei creditori sociali prevista
dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli
amministratori e dei componenti degli organi di controllo della
societa'.
Art. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti
l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti
nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva
informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i
creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi
dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al
curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri
dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in
conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere
impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e
l'articolo 2479-ter del codice civile.
Art. 265
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa'
1. La proposta di concordato per la societa' sottoposta a
liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la
rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono
deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma
2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed e'
depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma
dell'articolo 2436 del codice civile.
Art. 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa'
1. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha effetto
anche con riguardo ai soci a responsabilita' illimitata e fa cessare
la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale
aperta nei confronti del socio e' ammesso reclamo a norma
dell'articolo 124.
Art. 267
Concordato del socio
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una societa' con
soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci puo' proporre un
concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella
procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 268
Liquidazione controllata
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi
beni.
2. La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in
pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza
riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.
3. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
Art. 269
Domanda del debitore
1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore,
con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta
dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e
l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della
domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da
parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e
agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Art. 270
Apertura della liquidazione controllata
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure
di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli
268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione
controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo
269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori
della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24
settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata
di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale
competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e
comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci
e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche'
dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e
ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non
superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di
inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi
dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a
utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'
posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del
tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il
debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi'
effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati,
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2,
lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis,
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono
eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al
debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di
liquidazione.
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli
articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si
applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni sul
procedimento unitario di cui al titolo III.
6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata,
l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il
liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere
dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali,
sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo'
mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale
il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del
contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso
della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata
il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia
dovuto risarcimento del danno.
Art. 271
Concorso di procedure
1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai
creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a
una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un
termine per l'integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere
dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda
e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi
del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni
caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo
III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270,
commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51
a 55.
Art. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la
sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di
trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione
controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del
debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della
liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto
compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato
dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della
procedura.
Art. 273
Formazione del passivo
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un
progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del
debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta
elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della
predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante
deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni,
con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma
2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato
passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene
fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale
provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato,
pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al
collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il
procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto del
contraddittorio.
Art. 274
Azioni del liquidatore
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o
se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del
debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice
delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far
dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o
proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il
miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione
1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che
ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito
delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico
ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle
vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.
Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice
ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi nonche' di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il
rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi
al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede
alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti
necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune
rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il
loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,
anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del
liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della
diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte
il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme
ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante
dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da
comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a
giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni,
comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne
autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il
liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le
modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al
giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile
ai sensi dell'articolo 124.
Art. 276
Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del
liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi
dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente
accantonate.
Art. 277
Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento
dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2,
lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di
liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione
sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Capo X
Esdebitazione
Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata
Art. 278
Oggetto e ambito di applicazione
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e
comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che
non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori
di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del
presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni
stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con
riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita
l'apertura di una procedura liquidatoria.
5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei
coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati
in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Art. 279
Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a
conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della
procedura di liquidazione o al momento della chiusura della
procedura, se antecedente.
2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il
debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione
assistita della crisi.
Art. 280
Condizioni per l'esdebitazione
1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai
debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione
con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia
intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale
per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del
relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita'
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della
procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le
informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni
precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Art. 281
Procedimento
1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di
chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278,
279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti
concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del
debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e'
stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti
per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della
procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi
al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre
reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e'
di trenta giorni.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle
operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della
liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un
maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto
solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Sezione II
Esdebitazione del sovraindebitato
Art. 282
Esdebitazione di diritto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione
opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o
anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata
con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle
imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1,
lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo
69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato al pubblico
ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma
dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta
giorni.
Art. 283
Debitore incapiente
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti
che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere
condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato
per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti
negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea
una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali
possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito
della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
Titolo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE
Capo I
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
Art. 284
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al
medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi
principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso
la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40
con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e
interferenti.
2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu'
imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio
centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di
accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e
passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere
l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione
del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese,
della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani
reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo
per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni
analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o
contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle
imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la
pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al
ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per
l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di
ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e
interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto
indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire
il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad
assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria
di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita' dei
dati aziendali e la fattibilita' del piano o i piani. Su richiesta
delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel
registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata
effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice
civile. Si applica l'articolo 289.
Art. 285
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei
creditori e dei soci
1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo
possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la
continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica
tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita' quando,
confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione
dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione,
risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale
diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere
operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di
risorse infragruppo, purche' un professionista indipendente attesti
che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuita'
aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista nel piano e
coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di
tutte le imprese del gruppo.
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1
possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a
una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle
classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti
per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola
societa', attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione
all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di
ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione
complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano
essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della singola societa'.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle
rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.
Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un
pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti
alle singole societa' dal piano di gruppo.
Art. 286
Procedimento di concordato di gruppo
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e'
competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in
relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente
o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo
2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e
coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la
maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice
delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del
gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di
giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del
gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice,
puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
- Consob o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad
accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa'
fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle
azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite
entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la
domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi
qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano,
votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata
dalla societa' loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato
quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate
dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di
crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere risolto o
annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si
verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a
meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del
piano anche nei confronti delle altre imprese.
Capo II
Procedura unitaria di liquidazione giudiziale
Art. 287
Liquidazione giudiziale di gruppo
1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo
gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello
Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un
unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di
liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di
coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione
dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle
diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle
rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene
conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o
produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e
della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano
specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un
comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le
modalita' del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle
diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il
tribunale competente e' quello dinanzi al quale e' stata depositata
la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di
accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da piu'
imprese dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato
ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi
principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla
pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile,
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in
mancanza, dell'impresa che presenta la piu' elevata esposizione
debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non
ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il
curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza
agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove
direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta
impresa.
Art. 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso
gruppo
1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo
siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale
ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente
dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse
procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali
procedure.
Capo III
Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo
Art. 289
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo
deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e
sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa' e
imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle
imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi
dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre,
depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni
caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il
commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di
collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra
pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie le generalita' degli
effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse
intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla
richiesta.
Capo IV
Norme comuni
Art. 290
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo
possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una
procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di
procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di
inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni
antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che
abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra
impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il
disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.
2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata
a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta
nei confronti di una societa' appartenente ad un gruppo puo'
esercitare, nei confronti delle altre societa' del gruppo, l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il
deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o,
nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due
anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei
casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
Art. 291
Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di
gestione nei confronti di imprese del gruppo
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura
unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e'
legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste
dall'articolo 2497 del codice civile.
2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti
di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non
assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia
di cui all'articolo 2409 del codice civile.
Art. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
1. I crediti che la societa' o l'ente o la persona fisica
esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta, anche a
seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese
sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano
nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento
contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo
all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore,
sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se
tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda
che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si
applica l'articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si
applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.
Titolo VII
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Capo I
Natura e norme applicabili
Art. 293
Disciplina applicabile e presupposti
1. La liquidazione coatta amministrativa e' il procedimento
concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente
previsti dalla legge.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta
amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a
disporla.
Art. 294
Rinvio alle norme speciali
1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle
disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali
dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in
leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si
intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e
dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti
pubblici.
Capo II
Procedimento
Art. 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non
sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge
diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta
amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione
giudiziale.
Art. 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta
amministrativa
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla
procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non
assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.
Art. 297
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla
liquidazione coatta amministrativa
1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della
liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su
ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali
intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la
dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della
competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale
adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di
liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con
le modalita' di cui all'articolo 40 e l'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
competente perche' disponga la liquidazione o, se ne ritiene
sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del
decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre
notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da qualunque
interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione
d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale
alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando
nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della
liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e
sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il
procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti
pubblici.
Art. 298
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla
liquidazione coatta amministrativa
1. Se l'impresa, al tempo in cui e' stata ordinata la
liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata
preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su
ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta
tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la
liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo
all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Art. 299
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli
articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del
provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le
disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei
soci a responsabilita' illimitata, sostituito al deposito della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della
domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in
frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di
decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del
provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al
provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la
relazione prevista dall'articolo 130.
Art. 300
Provvedimento di liquidazione
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci
giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura
dell'autorita' che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte
nel provvedimento.
Art. 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro
successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresi'
nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri,
scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita'
esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere
nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a
maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due
di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato
di sorveglianza e' facoltativa.
Art. 302
Responsabilita' del commissario liquidatore
1. Il commissario liquidatore e', per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il
commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore
con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri
del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione.
Art. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si
applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una
persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi
di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto
dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si
applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le
disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice
delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione,
nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del
comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
Art. 305
Commissario liquidatore
1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della
liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella
liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti
dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un
notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se
necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Art. 306
Relazione del commissario
1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona
giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario
liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore
all'ultimo bilancio.
2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale,
ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che
vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la
sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia
della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente
agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti
possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione
e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica
all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti
sui beni.
Art. 307
Poteri del commissario
1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i
componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in
liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma,
2497 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore,
previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di
valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere
autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il
comitato di sorveglianza.
Art. 308
Comunicazione ai creditori e ai terzi
1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun
creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario
ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le
somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili
e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i
creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro
indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle
conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di
comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con
riserva delle eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere
domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i
creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far
pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le
loro osservazioni o istanze.
4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal
commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della
variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si
applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
Art. 309
Domande dei creditori e dei terzi
1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che
non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo
possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4.
Art. 310
Formazione dello stato passivo
1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine,
entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle
domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo
deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli
interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in
parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco
diventa esecutivo.
2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206,
207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato
per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al
curatore il commissario liquidatore.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative
all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle
imprese che esercitano il credito.
Art. 311
Liquidazione dell'attivo
1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione
dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila
sulla liquidazione.
2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita
dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
3. Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il
presidente del tribunale puo', su proposta del commissario
liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita'
limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di
eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il
termine stabilito per il pagamento.
Art. 312
Ripartizione dell'attivo
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con
l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il
commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o
ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte
le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il
riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni
gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni
dell'articolo 227.
Art. 313
Chiusura della liquidazione
1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale
della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto
tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il
compenso al commissario.
2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e'
data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori
prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e'
data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei
giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del
comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale
per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura
del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel
termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del
tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 124.
4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il
bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i
creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso,
degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.
Art. 314
Concordato della liquidazione
1. L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un
terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo
240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di
societa'.
2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del
commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata
dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le
modalita' di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese.
3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella
cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i
creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al
comma 2 per ogni altro interessato.
4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di
concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.
5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.
6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
Art. 315
Risoluzione e annullamento del concordato
1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del
commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la
risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato
puo' essere annullato a norma dell'articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione
coatta amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Capo III
Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza
Art. 316
Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita'
amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti
vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e
dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei
fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del
presente codice;
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione
assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta
di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del
collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa
minore e' nominato, con i medesimi poteri del collegio, un
commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo
356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi
non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con
apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Titolo VIII
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI
Art. 317
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei
terzi
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione
concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate
dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I,
titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo
quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i
sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai
sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la
cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.
Art. 318
Sequestro preventivo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non
puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321,
comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui
all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto,
detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo
321, comma 1, del codice di procedura penale, e' dichiarata
l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e
dispone la restituzione delle cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita'
giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la
dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura
della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura
della liquidazione giudiziale, nonche' l'elenco delle cose non
liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando
sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo
146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di
legge o per decisione degli organi della procedura.
Art. 319
Sequestro conservativo
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non
puo' essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo
316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo
142.
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo
316 del codice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di
liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo
150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro
conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
Art. 320
Legittimazione del curatore
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di
sequestro il curatore puo' proporre richiesta di riesame e appello
nei casi, nei termini e con le modalita' previsti dal codice di
procedura penale. Nei predetti termini e modalita' il curatore e'
legittimato a proporre ricorso per cassazione.
Art. 321
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto
compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.
Titolo IX
DISPOSIZIONI PENALI
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 322
Bancarotta fraudolenta
1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in
tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio
ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte,
con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di
recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture
contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in
liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno
dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae,
distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la
procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II,
libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
Art. 323
Bancarotta semplice
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai
casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive
rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in
operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare
l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere
la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o
con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente
concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione
giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di
liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare
o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II,
libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Art. 324
Esenzioni dai reati di bancarotta
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un
concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero
del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice
a norma degli articoli 99, 100 e 101.
Art. 325
Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli
imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o
continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui
agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,
capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Art. 326
Circostanze aggravanti
e circostanza attenuante
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene
da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in
ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare
un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino
al terzo.
Art. 327
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi
l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi
preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori
denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di
altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli
obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art. 328
Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice
1. Nella liquidazione giudiziale delle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente
capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente
responsabili.
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 329
Fatti di bancarotta fraudolenta
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista
dall'articolo 322, comma 1, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della
societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621,
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
dissesto della societa'.
3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo
322, comma 4.
Art. 330
Fatti di bancarotta semplice
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto
articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della
societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 331
Ricorso abusivo al credito
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli
amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a
liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso
previsto.
Art. 332
Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli
amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa'
dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in
esso indicati.
Art. 333
Reati dell'institore
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione
giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole
dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano
le pene in questi stabilite.
Art. 334
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione
giudiziale.
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315,
317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che
prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione
giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non
inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 335
Accettazione di retribuzione non dovuta
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta
di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice
delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi
l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la
durata non inferiore a due anni.
Art. 336
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di
consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione
giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a
sei mesi o la multa fino a euro 309.
Art. 337
Coadiutori del curatore
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano
anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione
della liquidazione giudiziale.
Art. 338
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza
concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in
bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di
ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito
fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello
stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale,
fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento,
sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni
dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore
distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a
prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura
della liquidazione giudiziale si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3,
e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita
un'attivita' commerciale.
Art. 339
Mercato di voto
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione
giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio
favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del
comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione
giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.
Art. 340
Esercizio abusivo di attivita' commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in
stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna
penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
non inferiore a euro 103.
Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
Art. 341
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari
finanziari e convenzione di moratoria
1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della
procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della
convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti,
ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia
simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori
dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del
concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o
di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi
di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5, si applicano le
disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
Art. 342
Falso in attestazioni e relazioni
1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui
agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2,
lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi
1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti
nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000
euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e'
aumentata fino alla meta'.
Art. 343
Liquidazione coatta amministrativa
1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al
commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e
336.
Capo IV
Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi
Art. 344
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di
composizione della crisi
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione
delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del
capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae
o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle
sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo
IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata,
ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la
propria documentazione contabile;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del
capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o
della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore
incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo
283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa
alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione
contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la
dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando
dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che
nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false
attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella
proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura
della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di
cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente
dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto
del suo ufficio.
Art. 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI
1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di
impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti
in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei
documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e'
aumentata fino alla meta'.
Capo V
Disposizioni di procedura
Art. 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione
giudiziale
1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330,
l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di
apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e
in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione
suddetta.
Art. 347
Costituzione di parte civile
1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario
liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi
parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel
presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione
giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del
curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di
cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando
intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Titolo X
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I
Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
Art. 348
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia puo' procedere
all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Art. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito
1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento»,
«procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli
stessi termini derivate devono intendersi sostituite,
rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale»,
«procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a
liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della
continuita' delle fattispecie.
Art. 350
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale»
sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n.
39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono
sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».
Art. 351
Disposizioni sui compensi dell'OCRI
1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i
compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore
o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata
in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in
concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei
seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore,
il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di
cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta' suddivisa
tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore,
il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del
referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio;
c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i
compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in
quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del
debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.
2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per
consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il
versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi
dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.
Art. 352
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia
dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni
di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il
debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre
procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase
dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano
stati omologati.
Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo
355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di
allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di
impresa di cui al titolo II.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi
e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 354
Revisione dei parametri
1. Al fine di migliorare la tempestivita' e l'efficienza delle
segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di
impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui
all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo
15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entita'
degli stessi, nonche' dei presupposti della tempestivita'
dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure
premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.
Art. 355
Relazione al Parlamento
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e
successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta
al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del
presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di
cui all'articolo 353.
Capo II
Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Art. 356
Albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle
funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al
codice della crisi e dell'insolvenza
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore,
commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel
codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento
dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo
125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza
sull'attivita' degli iscritti all'albo.
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c),
dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui
all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.
Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere
l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di
essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente
articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni,
curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del
predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le
linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358,
comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica
responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della
societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio
professionale associato.
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso
dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione
disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli
ordinamenti professionali.
Art. 357
Funzionamento dell'albo
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo
che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento,
tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e
l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di
contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
giustizia.
Art. 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore,
commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al
codice della crisi e dell'insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei
requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso,
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la
persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative,
dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia
intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della
procedura di liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o
liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini
entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha
concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono
nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di
assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle
funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione
nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta
dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del
lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del
decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione.
Capo III
Disciplina dei procedimenti
Art. 359
Area web riservata
1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, e'
realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di
cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce
in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata
consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili
al destinatario;
b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area
web riservata;
c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei
rispettivi titolari;
d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web
riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della
notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del
perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto
dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria
dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare
nell'area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante
inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma
elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la
conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati
personali.
Art. 360
Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita'
telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello
stato di crisi o di insolvenza
1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e'
inserito il seguente comma:
«4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle
procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei
difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i documenti sono
depositati esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il
secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la
disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno
dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge
delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei
servizi di comunicazione.».
Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche
1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40,
comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa
imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
40, comma 7.
Art. 362
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di
cassazione
1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della
trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono
destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del
servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e
dell'urgenza della definizione.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di
cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
Art. 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o
del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei
confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi,
attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed
i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con
proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della
funzione pubblica.
Art. 364
Certificazione dei debiti tributari
1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano,
su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico
sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle
contestazioni in corso e da quelle gia' definite per le quali i
debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio
provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti,
risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
dell'esistenza di contestazioni, nonche' per le istruzioni agli
uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e
definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da
parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio.
Art. 365
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi
assicurativi
1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione
giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei
provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria
acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Art. 366
Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di
giustizia
1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In
caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono
a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a
carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha
dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione
giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al
creditore o al debitore.».
2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si
applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con
provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
Art. 367
Modalita' di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da
banche dati pubbliche
1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche
amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle
imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di
previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla
cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi
2, 3 e 4.
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con
cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare
aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti
di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti
possono essere individuati con decreto non avente natura
regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le
dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni
precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i
debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi,
sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del
direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore
generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati
ulteriori documenti e informazioni.
4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla
cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con
decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il
presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori
documenti e informazioni.
5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in
ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per
la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione
digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente
articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata
alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
6. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 sono altresi'
trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al
debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle
altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della
giustizia. Si applica il comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante
la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche a seguito
della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.
Capo IV
Disposizioni in materia di diritto del lavoro
Art. 368
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223,
dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,
dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza».
3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono
introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente
comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della
crisi e dell'insolvenza.»;
b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza.»;
c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate
dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza.».
4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di
trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione
della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la
comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da
chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di
concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in
tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'
essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi
offerenti o proponenti.».
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso
delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalita' di
salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile,
fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova
applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da
concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della
procedura di concordato preventivo in regime di continuita'
indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi
e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo
all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere
liquidatorio;
c) per le quali e' stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione
dell'attivita'»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di
concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata,
i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali
ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,
possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la
possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di
cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica
l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine
rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente
dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni
previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione
di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la
data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del
rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di
lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale
misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel
rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti
delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non
sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino
condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
dipendenze dell'alienante.»;
e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» e' aggiunta la
seguente : «comunque»;
f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno
2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».
Capo V
Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie
Art. 369
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui
all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le
parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»;
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64,
65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163,
164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge
fallimentare e» sono soppresse;
d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi
principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi
e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195,
terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi
e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66,
nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del
titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma,
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica
l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare,
intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono
sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il
periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario
liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica
certificata inviati e ricevuti»;
2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»;
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui
la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole
«l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo
111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al
secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3)
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha
il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152,
secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299
del codice della crisi e dell'insolvenza»;
n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge
fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la
capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il
centro degli interessi principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle
liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o
iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli
accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle
prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h),
i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte
amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 370
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209
l. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si
applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice
della crisi e dell'insolvenza»;
b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono
sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo
periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del
codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale»
sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli
interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro
degli interessi principali»;
2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del
codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo
codice»;
e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale
l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il
centro degli interessi principali»;
2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro
degli interessi principali»;
f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99
della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli
articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono
sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e
dell'insolvenza»;
h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto
disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono
sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307,
comma 2, del medesimo codice»;
l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo
comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della
crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole
«dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole
«nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera
a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo
comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e
dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro
degli interessi principali»;
o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo
215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si
applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213,
secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e
dell'insolvenza»;
q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155
del codice della crisi e dell'insolvenza»;
r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della
legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice
della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai
numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo67dellalegge
fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del
medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni
anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per gli atti indicati
all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi
e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del
codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere
nei tre anni anteriori»;
s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui
circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante» sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale societa' controllante
ha il centro degli interessi principali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande
depositate o iniziative comunque esercitate successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 371
Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di
attuazione del codice civile
1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309,
310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del
patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 372
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma
5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6,
in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole
«articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;
b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o
di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo
110;»;
c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione
giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure
straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale,
autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo' eseguire i contratti
gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale
su autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui
all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice. Per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed
il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre necessario
l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con
apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione.»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure
in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice,
nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Capo VI
Disposizioni di coordinamento della disciplina penale
Art. 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura
penale
1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Si
applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e
revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso
e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi
dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi
e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del citato decreto legislativo.»;
b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Ai
casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di
sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano
le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento del danno».
Capo VII
Abrogazioni
Art. 374
Abrogazioni
1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e' abrogato.
Parte Seconda
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 375
Assetti organizzativi dell'impresa
1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e' sostituita
dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e'
aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha
il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuita' aziendale».
Art. 376
Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione
del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli
effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono
regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».
Art. 377
Assetti organizzativi societari
1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma e'
sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma,
e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo
diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma e'
sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma,
e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa
si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086,
secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale.».
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma e'
sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma,
e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della
societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei
soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».
5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma e'
aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo
2381.».
Art. 378
Responsabilita' degli amministratori
1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i
creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo'
essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia
all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo'
essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione
revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»
2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la responsabilita' degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un
diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla
differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore
e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura
concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio
netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di
scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e
da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi
della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture
contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno
e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo
accertati nella procedura».
Art. 379
Nomina degli organi di controllo
1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei
seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2
milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2
milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di
cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»
2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le
parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o
su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo
il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di
organo di controllo.».
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente
articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono
provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se
necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta
data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia
anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al
comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come
sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V
e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».
Art. 380
Cause di scioglimento delle societa' di capitali
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il
numero 7) e' aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della
procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione
controllata.».
Art. 381
Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici
1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che
svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione
giudiziale».
2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice
civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi
di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare
funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza
puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione
della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata,
al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o
insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del
commissario per la composizione assistita della crisi stessa o
l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della
crisi e dell'insolvenza.».
Art. 382
Sostituzione dei termini fallito e fallimento
1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e'
sostituito dal seguente: «E' escluso di diritto il socio nei
confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di
liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e
dell'insolvenza».
2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e'
sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che per le
cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita'
governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della
procedura di liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma e'
sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di
societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal
commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».
Art. 383
Finanziamenti dei soci
1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono
soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.».
Art. 384
Abrogazioni di disposizioni del codice civile
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice,
l'articolo 2221 del codice civile e' abrogato.
Parte Terza
GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
Art. 385
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione e'
rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una
situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento
all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle
somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino
al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La fideiussione
puo' essere escussa:
a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata la situazione
di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui
alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e, per le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volonta'
di subentrare nel contratto preliminare;
b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non
aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta'
la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui
all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la
propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della
fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal
costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale
contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»;
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e'
determinato il modello standard della fideiussione.».
Art. 386
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della
proprieta'» sono inserite le seguenti: «a pena di nullita' del
contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,»
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di
assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1,
l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta'
di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di
escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera
b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione
degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua
conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.».
Art. 387
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le modifiche
apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 12
della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi
ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo
edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto stesso.».
Art. 388
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente
decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) gli estremi
della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua
conformita' al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3,
comma 7-bis;».
Parte Quarta
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 389
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo
quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366,
375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli
385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more
dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4,
comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della
fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti
nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
Art. 390
Disciplina transitoria
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di
concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi
di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per
l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono
definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al
comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione dei
ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite
secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2,
sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo
sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della sezione
terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi
fatti si applicano le predette disposizioni.
Art. 391
Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene
nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di
magistratura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede