HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto, 25/1/2019
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25/01/2019, recante Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile
GU n.84 del 9-4-2019
decreto
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 gennaio 2019
Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e
contabile. (19A02392)
(GU n.84 del 9-4-2019)
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita';
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante il regolamento di semplificazione e accelerazione  delle
procedure di spesa e contabili;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,  convertito  dalla
legge 31  ottobre  2002,  n.  246,  recante  misure  urgenti  per  il
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
marzo 2004 con il quale e' stato previsto il «controllo  a  campione»
per i rendiconti di contabilita' ordinaria;
  Visto il decreto Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  4
agosto 2005 con il quale e' stata estesa la facolta' del «controllo a
campione», di cui al predetto decreto del 10  marzo  2004,  anche  ai
rendiconti di contabilita' speciale dei capitoli concernenti le spese
di funzionamento;
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni adottate con legge 7 aprile 2011, n. 39;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  recante  la
riforma dei controlli di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  in
particolare l'art. 5, comma 2, lettera d)  in  materia  di  atti  del
personale statale in servizio,  sottoposti  a  controllo  preventivo,
nonche'  il  capo  II  relativo  agli  atti  sottoposti  a  controllo
successivo;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  93,  che
ha apportato  modifiche  al  sistema  dei  controlli  di  regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018,  n.
29, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 11 ed  ha  introdotto  gli
articoli 13-bis e 14-bis del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.
123;
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  il
quale prevede  che  il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b),
e c) del medesimo decreto legislativo, nonche' dei pagamenti  di  cui
alla lettera e-bis) dell'art. 11, comma  1,  puo'  essere  esercitato
secondo un programma elaborato sulla base dei  criteri  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018,
n. 29 che ha sostituito l'art. 11, comma 5, del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123,  prevedendo  il  controllo  concomitante  per
particolari tipologie di spese effettuate da  commissari  delegati  o
commissari  straordinari  o  funzionari  delegati,  nonche'   per   i
pagamenti effettuati ai  sensi  del  comma  1,  lettera  e-bis),  del
medesimo art. 11, fermo restando  l'obbligo  di  rendicontazione,  da
svolgersi secondo criteri e modalita' da definirsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018,  n.
29, che ha modificato il secondo periodo dell'art. 2, comma 2-octies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  introducendo  la
nuova tipologia di  «controllo  contabile»  ,  da  svolgersi  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale  della  Corte
dei conti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle   sopracitate
disposizioni, anche al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  le
attivita' e le procedure del controllo di regolarita'  amministrativa
e contabile, assicurando altresi' l'efficacia del controllo,  secondo
quanto previsto dall'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                         Ambito applicativo
 
  1.  Il  controllo  successivo  di  regolarita'   amministrativa   e
contabile dei rendiconti di cui all'art. 11 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b),  c),  dei  pagamenti
delle  competenze  fisse  ed  accessorie  al  personale  centrale   e
periferico dello Stato di cui alla lettera e-bis), del medesimo  art.
11, comma  1,  nonche'  dei  rendiconti  di  cui  all'art.  2,  comma
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  e'  esercitato
dagli uffici centrali del bilancio e  dalle  ragionerie  territoriali
dello Stato, che costituiscono il sistema delle ragionerie.
  2. Il  controllo  successivo  puo'  essere  esercitato  secondo  un
programma elaborato dagli uffici di cui al comma 1,  sulla  base  dei
criteri definiti con il presente decreto.
  3. Nulla e' innovato in materia di controllo preventivo di  cui  al
titolo II, capo I del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  in
particolare per le tipologie di atti in materia di personale  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d), assoggettati al controllo preventivo
come  atti  presupposto  dei  pagamenti  delle  competenze  fisse  ed
accessorie al personale statale in  servizio,  oggetto  del  presente
decreto.
                               Art. 2
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
       lettera a), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
 
  1. Sono assoggettati al controllo successivo i  rendiconti  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con  fondi
di provenienza statale  resi  dai  funzionari  delegati  titolari  di
contabilita' ordinaria o speciale, secondo un programma di  controllo
che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i
quali i funzionari delegati hanno  l'obbligo  di  presentazione  alle
prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente
inclusi nei programmi di  controllo  e  concorrono  a  costituire  la
predetta percentuale.
  2.  I  funzionari  delegati  rendono  disponibili  agli  uffici  di
controllo   i   rendiconti   telematici   con    la    documentazione
giustificativa  delle  spese;  ove   la   rendicontazione   non   sia
dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono  agli  uffici  di
controllo unicamente i frontespizi  dei  rendiconti,  trattenendo  la
documentazione giustificativa delle spese da trasmettere  qualora  il
rendiconto sia inserito nel programma di controllo.
  3. Al fine di individuare i rendiconti da includere  nel  programma
di controllo si tiene conto dei seguenti criteri:
    a)  rilevanza  delle  irregolarita'  riscontrate  nell'esame  dei
rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o  in  occasione  delle
verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui
agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  ed
agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    b)  elevato  importo  complessivo   delle   somme   gestite   dal
funzionario delegato;
    c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione  puo'
essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli  di  spese
di funzionamento.
  4. L'Ufficio di controllo predispone il  programma  individuando  i
funzionari  delegati,  i  capitoli  di  spesa  o   le   gestioni   da
assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare
della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
Ispettorato generale di finanza. Il programma puo'  essere  integrato
dall'ufficio di controllo con la medesima procedura.
  5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con
le modalita'  stabiliti  dall'art.  14  del  decreto  legislativo  n.
123/2011, verificando la regolarita' amministrativa e contabile degli
ordinativi secondari di spesa, nonche' dei  pagamenti  effettuati  in
contanti previa emissione dei buoni di prelevamento,  e  la  relativa
documentazione.
  6. E' in facolta' degli uffici di  controllo  limitare  l'esame  di
dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere
ricorrente e di funzionamento.
  7. I frontespizi  dei  rendiconti  non  inclusi  nel  programma  di
controllo  sono   registrati   e   discaricati   con   l'annotazione:
«Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro  i  termini
previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
  8. Sono  necessariamente  inclusi  nel  programma  di  controllo  i
rendiconti di gestioni per i quali si e' verificata,  nel  corso  del
relativo  esercizio  finanziario,  la  sostituzione  del  funzionario
delegato.
  9. E'  in  facolta'  degli  uffici  di  controllo  procedere  anche
all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi  nel  programma  di
controllo,   previa    comunicazione    al    funzionario    delegato
dell'integrazione al programma, nel  rispetto  del  termine  previsto
dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
  10. Sono assoggettati al controllo sistematico  e  generalizzato  i
rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi  rotativi  autorizzati
dalla legge e  i  rendiconti  delle  spese  per  il  reintegro  delle
disponibilita' dei fondi scorta di cui all'art.  13-ter  del  decreto
legislativo n. 123/2011.
                               Art. 3
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
       lettera b) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123)
 
  1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,  resi
dai  commissari  delegati   di   protezione   civile,   titolari   di
contabilita'  speciale,  o  da  ogni  altro   soggetto   gestore   e'
sistematico e generalizzato.
  2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma  6,  del  presente
decreto.
                               Art. 4
 
        Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
        lettera c) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
 
  1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  123/2011,  resi   dai
funzionari delegati titolari di contabilita' speciale alimentata  con
fondi di provenienza statale e non statale per  la  realizzazione  di
accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle
ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, e' sistematico
e generalizzato.
  2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma  6,  del  presente
decreto.
                               Art. 5
 
Controllo degli ordini collettivi di pagamento di  cui  all'art.  11,
  comma 1, lettera e-bis, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
  e criteri per l'elaborazione del programma di controllo.
 
  1. Gli ordini collettivi  di  pagamento  relativi  alle  competenze
fisse ed accessorie al personale centrale e periferico  dello  Stato,
erogate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo  successivo  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis, del  decreto  legislativo
n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito  dall'art.
3 del medesimo decreto legislativo.
  2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione  dei  dati
personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter),
del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione
della  rendicontazione   riepilogativa   dei   pagamenti   effettuati
nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici.  Tale  riepilogo,
che  ha  funzione  strumentale  all'individuazione  delle   posizioni
stipendiali oggetto di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile, e' reso dall'amministrazione centrale o periferica che  ha
disposto la spesa, ovvero  dall'amministrazione  centrale  anche  per
conto delle proprie articolazioni periferiche e  deve  contenere  gli
elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto  legislativo
n. 123/2011.
  3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del  comma  2,  il
competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di  competenze
fisse  e  accessorie  da  controllare,  distintamente  per   ciascuna
categoria  di  personale,  secondo  un  programma  che  assicuri   la
significativita' del campione controllato, il quale,  in  ogni  caso,
non potra'  essere  inferiore  ad  una  soglia  minima  di  posizioni
stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in
relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio
finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo  altresi'
conto delle risorse umane disponibili.
  4. Sono assoggettati a  controllo  sistematico  e  generalizzato  i
pagamenti degli emolumenti corrisposti al  personale  dirigenziale  a
titolo di remunerazione della retribuzione di risultato.
  5.  Sono,  inoltre,  assoggettati   a   controllo   sistematico   e
generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo
ai quali, in sede di controllo  preventivo,  sono  state  riscontrate
irregolarita'  con  maggiore  frequenza,  nonche'  quelli  che  hanno
registrato rilevanti variazioni in corso d'anno.
  6. Non sono  inseriti  nel  programma  di  controllo  successivo  i
pagamenti derivanti dalle  tipologie  di  atti  gia'  assoggettati  a
controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8.
  7. In relazione alle  tipologie  di  pagamento  ed  alle  posizioni
stipendiali  inserite  nel  programma  di  controllo,   puo'   essere
richiesto  all'amministrazione  che  ha  disposto   la   spesa   ogni
documento, atto presupposto o chiarimento,  ritenuti  necessari,  con
l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta.
  8. Sulla  base  delle  osservazioni  ricevute,  le  amministrazioni
provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute,  dandone
notizia agli uffici di controllo, ovvero  comunicano  le  motivazioni
per le quali  ritengono  di  non  conformarsi  alle  osservazioni  di
regolarita' amministrativa e contabile.
  9. E'  in  facolta'  degli  uffici  di  controllo  procedere  anche
all'esame dei pagamenti inizialmente non  inclusi  nei  programmi  di
controllo,  previo   aggiornamento   del   programma   di   controllo
precedentemente adottato.
  10. Il procedimento di controllo e' disciplinato  dall'art.  14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011.
                               Art. 6
 
Controllo  concomitante  delle  gestioni  di  commissari  delegati  o
  commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art.  11,
  comma 1, lettere a), b), c),  del  decreto  legislativo  30  giugno
  2011, n. 123.
 
  1. Gli uffici di  controllo  possono  svolgere  controlli  di  tipo
concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate
da  commissari  delegati  o  commissari  straordinari  o   funzionari
delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo art. 11,
secondo i criteri e le  modalita'  stabilite  nel  presente  decreto,
fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
  2.  l'ufficio  di  controllo  puo'  predisporre  un  programma   di
controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di  commissari
delegati o commissari straordinari  o  funzionari  delegati,  di  cui
all'art.  11,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  del  citato  decreto
legislativo  n.  123/2011  e  lo  trasmette  al  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato  generale  di  finanza,
per il preventivo assenso.
  3. Nel  programma  sono  individuate  le  gestioni  interessate  al
controllo concomitante.
  4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al  soggetto
gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art.  11,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  5. Il controllo concomitante viene effettuato  prioritariamente  in
relazione agli atti di particolare rilevanza e complessita',  facenti
parte di gestioni  non  rendicontate  alle  scadenze  prescritte,  di
gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarita'  o
di gestioni relative alla realizzazione  di  specifici  interventi  o
progetti non conclusi nei termini prestabiliti.
  6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di  controllo
presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad
acquisire  copia  della  documentazione  di  spesa   e   degli   atti
presupposto.
  7. In esito al  controllo  concomitante,  nei  casi  in  cui  siano
riscontrate irregolarita' amministrative e contabili, fermi  restando
gli obblighi di segnalazione o  denuncia  ai  competenti  organi  ove
siano  ravvisati  illeciti  penali  o  ipotesi  di  danno   erariale,
l'ufficio di controllo redige apposita relazione  all'amministrazione
che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante
e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza, nonche' alla competente sezione regionale  della
Corte dei conti.
                               Art. 7
 
Criteri per l'elaborazione del programma  di  controllo  concomitante
  dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera
  e-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
  1.  L'ufficio  di  controllo  puo'  predisporre  un  programma   di
controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti  effettuati
ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-bis).
  2. Il programma di controllo concomitante puo'  essere  predisposto
per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti:
    a)  liquidazione  emolumenti   corrisposti   al   personale   non
dirigenziale a titolo di remunerazione della produttivita';
    b) liquidazione compensi per lavoro straordinario;
    c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola;
    d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali;
    e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari;
    f) decurtazioni stipendiali a vario titolo.
  3. Il programma individua  le  tipologie  di  atti  interessati  al
controllo concomitante.
  4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e  gli  atti  presupposto
relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai  quali  sono  state
riscontrate irregolarita' nei precedenti  esercizi.  E'  in  facolta'
degli uffici di controllo procedere  anche  all'esame  dei  pagamenti
inizialmente  non  inclusi  nei  programmi   di   controllo,   previo
aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.
  5.  Il  programma  di  controllo  concomitante   viene   comunicato
all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.
                               Art. 8
 
Modalita' di svolgimento del  controllo  concomitante  dei  pagamenti
  effettuati ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  e-bis),  del
  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
  1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a  seguito   di   apposita   istruttoria   presso   l'amministrazione
controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto  dei  pagamenti
di cui all'art. 7, comma 2.
  2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni  documento
o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo.
  3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo  risultino
regolari,   l'ufficio   di   controllo   informa    l'amministrazione
dell'avvenuto controllo con esito positivo.
  4. Ove  riscontri  irregolarita'  l'ufficio  di  controllo  formula
osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011.
  5. Sulla  base  delle  osservazioni  ricevute,  le  amministrazioni
titolari della  spesa  forniscono  riscontro,  ovvero  comunicano  le
motivazioni  per  le  quali  ritengono  di   non   conformarsi   alle
osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. Si  applicano
le disposizioni  dei  commi  4  e  5  dell'art.  14-bis  del  decreto
legislativo n. 123/2011.
  6. Il controllo concomitante  deve  concludersi  entro  l'esercizio
finanziario di riferimento.
                               Art. 9
 
Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies,
  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalita'  di
  svolgimento.
 
  1. L'ufficio competente al controllo contabile  dei  rendiconti  di
cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, e' individuato secondo i criteri di riparto  delle  competenze
di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  123/2011,
in  considerazione  dell'amministrazione  dello  Stato  che  mette  a
disposizione i fondi al Commissario  di  Governo  e  della  sede  del
medesimo.
  2. Il controllo di regolarita' contabile  sui  rendiconti  resi  da
funzionari  e  commissari  delegati,  commissari  di  Governo  o   in
qualunque modo denominati, nominati dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per  lo  svolgimento  di  particolari  attivita',  di  cui
all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, si svolge attraverso  l'esame  e  la  verifica  delle  risultanze
contabili  esposte   nel   frontespizio   del   rendiconto   con   le
movimentazioni  del  conto  di  tesoreria  e  di  ogni  altro   conto
eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio:
    a) verifica della corrispondenza degli  importi  complessivi  per
singola tipologia di entrata e di spesa  con  il  totale  generale  e
verifica della  quadratura  con  le  somme  riportate  nei  prospetti
analitici allegati;
    b) verifica della corrispondenza tra la disponibilita'  di  cassa
al 31 dicembre, riportata nel  frontespizio  del  rendiconto,  ed  il
saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla
medesima data;
    c)  esame  dei  prospetti  analitici  allegati,  verifica   della
corrispondenza tra le operazioni  di  incasso  e  pagamento,  con  le
corrispondenti  operazioni  risultanti  dagli   estratti   conto   di
tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica
della   corretta   imputazione   delle   predette    operazioni    di
incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.
                               Art. 10
 
Criteri per l'elaborazione del programma di controllo  contabile  dei
                    rendiconti di cui all'art. 9
 
  1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), puo'  essere
svolta secondo un  programma  elaborato  dal  competente  ufficio  di
controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123.
  2. Il programma di controllo  e'  definito  con  provvedimento  del
direttore  dell'Ufficio  di  controllo  competente  e   deve   essere
rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di  spesa  nonche'
della loro  significativita'  in  termini  quantitativi,  nell'ambito
dell'importo complessivo del rendiconto.
  3. Il campione e' adottato sulla base dei seguenti criteri:
    a) individuazione di fasce  di  importo  per  ogni  tipologia  di
entrata e di spesa con  riferimento  alle  quali,  in  ragione  della
maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale  di
atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo  di
un numero di operazioni che rappresentino  almeno  il  10  per  cento
dell'ammontare delle entrate e delle spese di  ciascuna  tipologia  e
deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte
nel rendiconto;
    b) individuazione per ogni tipologia di entrata o  di  spesa  del
numero di operazioni da sottoporre  a  controllo,  nel  rispetto  dei
criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale
tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto;
  4. Il programma controllo, adottato nel rispetto  delle  precedenti
disposizioni, e' comunicato ai funzionari, ai commissari  delegati  o
ai commissari di Governo responsabili delle  spese,  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione  regionale  della
Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
                               Art. 11
 
               Comunicazione degli esiti del controllo
             contabile dei rendiconti di cui all'art. 9
 
  1.  In  caso  di  superamento  con  esito  positivo  del  controllo
contabile, l'ufficio di controllo rilascia il  visto  di  regolarita'
contabile sul frontespizio del rendiconto.
  2. Nel caso in cui siano riscontrate  irregolarita',  l'ufficio  di
controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione  o
una  richiesta  di  chiarimenti,  alle  quali  il  Commissario   deve
rispondere nel termine di trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
della richiesta. Qualora  il  Commissario  di  Governo  non  fornisca
riscontro   alle   richieste   dell'ufficio   di   controllo   o   le
controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati,
il  controllo  si  conclude  con  il  mancato  visto  di  regolarita'
contabile.
  3. Gli esiti  del  controllo  sono  comunicati  ai  funzionari,  ai
commissari  delegati  o  ai  commissari  di  Governo,  nonche'   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT  e  alla  competente
Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2,  comma
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
                               Art. 12
 
                         Disposizioni varie
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto
2005 citati nelle premesse.
  Il presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  la
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 25 gennaio 2019
 
                                                    Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
89

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici