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legge, 14/6/2019
L.14/06/2019, n. 55, di conversionecon modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali..

legge
Materia: appalti / disciplina

LEGGE 14 giugno 2019, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18  aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei  contratti  pubblici,  per   l'accelerazione   degli   interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a seguito di eventi sismici.
(GU n.140 del 17-6-2019)
 

 Vigente al: 18-6-2019  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  recante  disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e'  convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 giugno 2019


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge
di conversione 14 giugno 2019,  n.  55  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (19A03970)
(GU n.140 del 17-6-2019)
  Vigente al: 17-6-2019  
Capo I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
  dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in
  materia di economia circolare
 
  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare
l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice
la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50:
  a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;
  b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori;
  c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante.
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,
al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del
mantenimento o meno della sospensione stessa.
  3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
  4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le
quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o
amministrativo.
  6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'
prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto
esecutivo.
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle
competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le
opere pubbliche.
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di
espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti
definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il
detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque
procedere.
  10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
  11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative
all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso.
  12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia
dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i
componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al
collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al
contratto.
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo
puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la
rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'
altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle
parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle
parti stesse.
  14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle
parti.
  15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal
CIPE.
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di
acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti
certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e
degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli
altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
  «6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri
sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e
di permanenza nei mercati elettronici.
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis».
  18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del
medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per
cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore.
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per
il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,
per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto
riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per
l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in
ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai
controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne
costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori
limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle
autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri
generali definiti dalle linee guida».
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 23:
  1) al comma 3:
  1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
  1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'
per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente
articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle
alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo
inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di
fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel
rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;
  3) al comma 6:
  3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono
inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita'  del
riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,»;
  3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita'  ambientale  e
paesaggistica»;
  3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione
dell'impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la
descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione
dell'impatto ambientale»;
  4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale
sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione
all'intervento.
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale
degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico
delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite
all'Agenzia del demanio.";
  b) all'articolo 24:
  1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.»;
  2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
  3) al comma 7:
  3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse;
  3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse;
  c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»;
  d) all'articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi;
  e) all'articolo 31, comma 5:
  1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;
  2) al secondo periodo, le parole: "Con  le  medesime  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
  3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole:
«all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;
  g) all'articolo 35:
  1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa;
  2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa;
  3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;
  h) all'articolo 36:
  1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;
  2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
  «c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati;
  c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati»;
  3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8.»;
  4) il comma 5 e' abrogato;
  5) al comma 7:
  5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee  guida,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per  supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle  procedure  di
cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con
il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  sono
stabilite le modalita' relative alle procedure  di  cui  al  presente
articolo, alle»;
  5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le
parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione
appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle
offerte anomale» sono soppresse;
  5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla  data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa»;
  i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente
normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;
  l) all'articolo 47:
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera
c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara
senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai
consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio
antecedente.»;
  m) all'articolo 59:
  1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione
oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel
rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese
attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46,  comma  1;
le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione
documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione
esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
proprio staff di progettazione.»;
  2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  «1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno
o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato.»;
  n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai
candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando
l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove
sono disponibili i relativi atti.»;
  o) all'articolo 80:
  1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
  2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di
societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e'   intervenuta   la
riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di
condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale»;
  3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si
trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;
  4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:
  «c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento
nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato
con sentenza passata in giudicato»;
  5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
  «10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e':
  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione;
  c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso.»;
  p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di detto regolamento»;
  q) all'articolo 84:
  1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:
«L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
  2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di
cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, sono, altresi', individuati;»;
  3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono
sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
  4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies»;
  5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui
al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina»
e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
  6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies,»;
  7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies»;
  r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee
guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies.»;
  s) all'articolo 89, comma 11:
  1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
  2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  t) all'articolo 95:
  1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  «b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
  2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
  3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita'  di
manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;
  u) all'articolo 97:
  1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola
della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue:
  a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato
all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento,
siano presenti una o piu' offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
  d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica;
  e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  superiore  a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b);
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;
  2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6.»;
  3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;
  4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere»   sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo
e' sostituito dal seguente:  «Comunque  l'esclusione  automatica  non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;
  v) all'articolo 102, comma 8:
  1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
  2) il terzo periodo e' soppresso;
  z) all'articolo 111:
  1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle
seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono individuate»;
  2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  aa) all'articolo 146 comma 4:
  1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies,»;
  2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
  bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2020»;
  cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
  «17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM
(2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione»;
  dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
  ee) all'articolo 197:
  1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
  2) il comma 3 e' abrogato;
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;
  ff) all'articolo 199:
  1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite
dalle seguenti: «all'amministrazione»;
  2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo
periodo e' soppresso;
  gg) all'articolo 216:
  1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo
83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies»;
  2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
  3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:
  «27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;
  4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:
  «27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un
regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e
2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di
infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida
adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e
requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;
g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di
avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle
che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal
regolamento.».
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le
offerte o i preventivi.
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
  b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto  al
comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'impugnazione»;
  c) al comma 7, primo periodo, le parole:  «Ad  eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti:  «I
nuovi»;
  d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti  al  comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza»   sono
soppresse;
  e) al comma 11, primo periodo,  le  parole:  «Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10»
 sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10».
  23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
912 e' abrogato.
  25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,
della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
  a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
  b) il termine di cui all'articolo  1,  comma  111,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
  c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,  ultimo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre
2019.
  26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».
  28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
  29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi
finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della
societa' Sport e salute Spa.
  30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».
                               Art. 2
 
                    Disposizioni sulle procedure
             di affidamento in caso di crisi di impresa
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture.
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato.
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica  l'articolo  186-bis  del  predetto
regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui
al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto  previsto
dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'  sempre
necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida.
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto.
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
    b) all'articolo 186-bis:
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.»;
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.»;
  2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata.
                             Art. 2 bis
 
           Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti
                       negli appalti pubblici
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se assistiti»;
  b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del
suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
  «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria
se la societa':
  a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti;
  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
«limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«limiti indicati al secondo comma».
                               Art. 3
 
          Disposizioni in materia di semplificazione della
      disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
  0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente:
  «c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture
e costruzioni esistenti»;
    a) all'articolo 65:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite
posta elettronica certificata (PEC).»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Alla denuncia devono essere allegati:
          a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal
quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e
quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
          b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione.»;
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore,
all'atto stesso  della  presentazione,  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito.»;
      4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente:
        «6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla
stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC,  una
relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2  e  3,
allegando: »;
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al
comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al  direttore  dei
lavori l'attestazione  dell'avvenuto  deposito  su  una  copia  della
relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al
competente ufficio tecnico regionale.»;
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
        «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma
1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;
  b) all'articolo 67:
  1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le
parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta
elettronica certificata (PEC)»;
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori»;
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti:
      «3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche.
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65.»;
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
      «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
        a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica
incolumita':
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
          2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
          3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di
protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un loro eventuale collasso;
        b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della
pubblica incolumita':
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,
e zona 3);
          2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
          3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
  3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni
con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018;
        c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della
pubblica incolumita':
          1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica
incolumita'.
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni
riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b)
e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
«rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94.
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui  al
comma 1, lettera b) o lettera c).
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione.
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.».
  1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera
c-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  come  introdotta  dal  comma  1,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici
provvedimenti.
                               Art. 4
 
Commissari straordinari,  interventi  sostitutivi  e  responsabilita'
                              erariali
 
  1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti   prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone
la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari.
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006.
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
presente comma, nonche' quelle di cui al comma  2,  ad  eccezione  di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche
agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari  possono  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  commissario  puo'  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione  interessata  nonche'  di  societa'  controllate
dalla medesima.
  6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a
25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori.
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo
Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento»,
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.
Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di
spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
  7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti.
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi
e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio
ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il
completamento degli interventi stessi;
  b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale;
  c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289.
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell' art. 107, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari
degli interventi.
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 148 e' inserito il seguente:
  «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».
  12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della
colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse
per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che
determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente».
  12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
  «In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'».
  12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
  b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31
dicembre 2021».
  12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative
relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro
(Mantova)».
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento
Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e
«Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto
lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei
Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per
il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,
nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente.
                             Art. 4 bis
 
               Norme in materia di messa in sicurezza
                       di edifici e territorio
 
  1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei
comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018
ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad
esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e
seguenti»;
  b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:
      «859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il
recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del
medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui
al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori
rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».
                             Art. 4 ter
 
             Commissario straordinario per la sicurezza
                  del sistema idrico del Gran Sasso
 
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con
proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla
pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed
urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque
e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12.
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque
esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
  4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale
ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle
amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti
modalita':
  a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario;
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede
direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le
amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra
amministrazione dello Stato o ente locale.
  5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'
determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di
sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
  7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse
individuate al comma 12.
  8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal
Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di
coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di
coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila
e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran
Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di
Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non
spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza
dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme.
  10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica
captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione
secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la
messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni
idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza
come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie
autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi
determinati dal Commissario straordinario.
  11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di
altra natura.
  12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede
il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i
cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
  14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229.
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
  a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
  b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.
                            Art. 4 quater
 
       Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile
 
  1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno
di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine
di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e
cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e
la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un
quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di
realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e
2021:
  a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in
relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio
pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi;
  c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a
quelle annuali.
  2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
                          Art. 4 quinquies
 
                     Misure per l'accelerazione
               degli interventi di edilizia sanitaria
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli
interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti
presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro
ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il
Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa
valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con
la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a
quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto
dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
provvedere all'ammissione a finanziamento.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario
straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri
di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il
compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera
in qualita' di Commissario ad acta.
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al
presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,
nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli
interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi
ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del
presente articolo.
  6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3
e 4, del presente decreto.
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera.
                            Art. 4 sexies
 
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in  materia  di
  sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
  1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per  l'acquisto,  la
costruzione, l'adeguamento,  anche  strutturale,  e  l'ammodernamento
delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
                           Art. 4 septies
 
Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di
  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di
  infrazione in corso.
 
  1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione
in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli
interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo
possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette
procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione
relative alle medesime problematiche.
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere.
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le
funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito
a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al
superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.
2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione
progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,
il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo
d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima
valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle
sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014
(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del
Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al
presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun
incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun
incarico.
  5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del
provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento.
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi
ultimi, alle regioni»;
  b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle
aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore
del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il
primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il
Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 5
 
              Norme in materia di rigenerazione urbana
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione:
    a) (soppressa);
    b) all'articolo 2-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo  il  comma  1
sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.»;
  b-bis) le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  commi  secondo  e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.
  1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per
ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche
abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei
residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in
conto residui.
                             Art. 5 bis
 
           Disposizioni in materia di ciclovie interurbane
 
  1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «delle autostrade ciclabili»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2»;
  b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».
                             Art. 5 ter
 
            Norme applicabili in materia di procedimenti
           di localizzazione di opere di interesse statale
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto
1990, n. 241»;
  b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
                            Art. 5 quater
 
                      Proroga di mutui scaduti
 
  1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse
pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che
pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza
dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione
degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso
ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei
diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di
ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda
dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti,
sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla
realizzazione delle predette opere.
                          Art. 5 quinquies
 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
 
  1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di
assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e'
istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni
denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a
10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e
delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La
societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha
per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni
generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il
trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano
sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al
presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria
intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le
modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di
amministrazione.
  2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle
pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima.
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo
dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le
parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere
dall'anno 2020»;
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
                            Art. 5 sexies
 
          Disposizioni urgenti per gli edifici condominial
                degradati o ubicati in aree degradate
 
  1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel
cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,
la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta
anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato.
L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e
necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                           Art. 5 septies
 
          Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori
                           e degli anziani
 
  1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore  dei  minori
nei servizi educativi per l'infanzia  e  nelle  scuole  dell'infanzia
statali  e  paritarie,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni  di
euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di  ciascun  comune
delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione  di  sistemi
di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula  di  ciascuna
scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate  alla
conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle
persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e
socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a
carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro
per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini
per un periodo temporale adeguato.
  3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse
di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,
si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E
DELL'AREA ETNEA

                               Art. 6
 
          Ambito di applicazione e Commissari straordinari
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2
gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».
  2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti
delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio
decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La
gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
  3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari»,
assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e  di
ricostruzione degli immobili privati e pubblici e  di  trasformazione
e,  eventualmente,  di  delocalizzazione  urbana   finalizzati   alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla
tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso  delle  risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei
contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
  4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,
nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394.
                               Art. 7
 
                Funzioni dei Commissari straordinari
 
  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
    a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari
delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di
emergenza;
  b) vigilano sugli interventi di riparazione e  ricostruzione  degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la
concessione ed erogazione dei relativi contributi;
  c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni  e
determinano, di concerto con le regioni  rispettivamente  competenti,
secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e
stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo
altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle
assegnate;
  d) coordinano gli interventi di riparazione e  ricostruzione  delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13;
  e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali   a   loro
appositamente intestate;
  f) coordinano e realizzano  gli  interventi  di  demolizione  delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;
  g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e
urbanistica, per  avere  un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico;
  h) espletano ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti, ivi  compresi  gli  interventi  a  sostegno  delle
imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il  recupero
del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
  i)  provvedono,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, a dotare i comuni di cui all'allegato  2,  per  i  quali  non
siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione  di  contributi
per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di  microzonazione
sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri  per
la microzonazione  sismica»  approvati  il  13  novembre  2008  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con
propri  atti  la  concessione  di  contributi  ai   comuni   di   cui
all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili  sulle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,  entro  il   limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione;
  l)  provvedono  alle   attivita'   relative   all'assistenza   alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle
contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e
all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
  2-bis. Per le attivita' di cui al comma  1,  i  Commissari  possono
avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la
sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'articolo 8.
                               Art. 8
 
                        Contabilita' speciali
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il
quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni
della provincia di Campobasso.
  3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui  all'allegato  1,  alle
spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla
popolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
                               Art. 9
 
                        Ricostruzione privata
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e
idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso
produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in
relazione al danno effettivamente subito;
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e
socio-sanitari;
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su
richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare,
dall'articolo 50.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.
                               Art. 10
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione
             dei contributi per la ricostruzione privata
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con
atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le
seguenti tipologie di immobili:
  a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti
comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini
dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio   ed   energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
  b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio;
  c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore:
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011,  che  alla
data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214;
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario;
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b);
  d) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
  e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo  giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali.
  3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non  previa  revoca  dello
stesso da parte  del  giudice  competente  dell'esecuzione  penale  o
dell'autorita' amministrativa competente.
  4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo.
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo.
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
  8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
  9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un
unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere
disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti
almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio.
  10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.
                               Art. 11
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione
               degli immobili danneggiati o distrutti
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione
del beneficio, sono finalizzati a:
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,
per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile
in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27  dicembre
2016;
    b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
    c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi
conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso.
                               Art. 12
 
                    Procedura per la concessione
                    e l'erogazione dei contributi
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo
necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.
Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
    a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se
disponibile o l'ordinanza di sgombero;
    b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del  contributo  richiesto  sulla
base del prezzario regionale in vigore;
    c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia
di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di  interesse
storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di
competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla
tipologia di intervento.
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il
corrispondente titolo edilizio.
  3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al
Commissario competente.
  4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I
contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento
lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo.
  5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi
della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli
uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche
parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a
richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente
percepite.
  6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche.
  7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo,
sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la
concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle
istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata
all'accoglimento di detta istanza.
                               Art. 13
 
                       Ricostruzione pubblica
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, si provvede a:
  a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento  nel  limite  delle  risorse  disponibili
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;
  b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad
assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8;
  c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali ovvero il competente  Assessorato  della  Regione
Siciliana;
  d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per
dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i
Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai
fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La
realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da
parte del Commissario  possono  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
  4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara
relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle
risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei
limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico.
  5-bis.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli
interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere
direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia
manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto
attuatore di cui all'articolo 14.
  6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in
coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'.
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica
degli stessi e acquisiti i necessari pareri e  nulla  osta  da  parte
degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n.  241,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e
adottano il decreto di concessione del contributo.
  8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma
2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,  nonche'  di
acquisizione  dei  pareri  e  nulla  osta  da  parte   degli   organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi.
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.
                               Art. 14
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi
              alle opere pubbliche e ai beni culturali
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
  a) la Regione Molise;
  b) la Regione Siciliana;
  c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  e) l'Agenzia del demanio;
  f) i comuni di cui all'allegato 1;
  g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
  i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli
interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  l) le Province o Citta' metropolitane.
  1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo
13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei  limiti  delle
risorse disponibili, i soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  1  ad
avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di  centrale
di committenza,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  I
Commissari  straordinari  possono  inoltre  rendere  disponibile   ai
soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 8.
                             Art. 14 bis
 
          Disposizioni concernenti il personale dei comuni
 
  1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e
delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con
efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui
al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il
provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma.
  4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma
4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei
contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4.
  6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore
alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico
previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni
locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
  7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate
con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
                               Art. 15
 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo
per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni
mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo
forfettario.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50.
                               Art. 16
 
                       Legalita' e trasparenza
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal
medesimo articolo.
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500
mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e
per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del
2016.
  3-bis. Nel quadro delle misure  dirette  a  rendere  piu'  incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,
n. 334, e' inserito il seguente:
  «articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento
dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019
le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione
vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30
giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo
della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
  2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i
medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al
relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno».
                               Art. 17
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino
in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita'
contributiva (DURC).
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'
aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale
rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,
n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita
autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al
Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
  3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi
provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal
primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per
l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali.
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi.
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi  di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto,
per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione
per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 8 del presente decreto.
                               Art. 18
 
                Struttura dei Commissari straordinari
 
  1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile
in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione
interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di
comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui.
  3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
    a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
    b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale.
  4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo'
essere riconosciuta:
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo,
direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
  4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le  funzioni
del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la
struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non
spetta alcun compenso.
  5. La struttura commissariale cessa alla  data  di  scadenza  della
gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.
  6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi
come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione
della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno  2019,
euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il
Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
  6-bis. Alle spese di funzionamento delle  strutture  commissariali,
diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel
limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno
2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
  a) quanto a euro 30.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;
  b) quanto a euro 15.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della provincia di Campobasso.
  6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si
provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali
di cui all'articolo 8.
                               Art. 19
 
               Interventi volti alla ripresa economica
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per  l'anno  2019
ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il  Commissario  straordinario
per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e,  quanto
a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno  2020,  per
il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia  di
Campobasso, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  tre
mesi successivi agli eventi, una riduzione del  fatturato  in  misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media
del medesimo periodo  del  triennio  precedente.  Il  decremento  del
fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento.
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.
                               Art. 20
 
                       Sospensione dei termini
 
  1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato
1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne'
del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati
di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza
successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei
successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le
modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo
29.
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal
pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle
medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un
contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o
alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
                             Art. 20 bis
 
                 Disposizioni in materia di bilanci
 
  1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo
stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il
mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine
ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160.
Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO NELL'ANNO
2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI
COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL
2017

                               Art. 21
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo  straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
  2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n.  89,  le  parole:  «entro  quattrocentottanta  giorni  dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
                               Art. 22
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
 
  01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2019».
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di
cento unita'» sono soppresse;
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale»;
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario
Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari. Al  Commissario  straordinario  e
agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della
vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le
spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle
attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per
spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3».
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  0a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «,  fino  a  settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;
  0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e
ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e
dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la
deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'
autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai
relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del
fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si
provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la
regolamentazione del presente comma»;
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di
cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui
all'articolo 34 del presente decreto»;
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».
  4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono
soppresse.
  4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in
servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui al presente comma».
                             Art. 22 bis
 
          Estensione dei benefici della zona franca urbana
                          ai professionisti
 
  1. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e i professionisti»;
  b) al comma 3, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»;
  c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;
  d) al comma 5, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»;
  e) al  comma  6,  le  parole:  «dalle  imprese  beneficiarie»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  imprese  e  dai  professionisti
beneficiari».
                               Art. 23
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate
ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
      «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o  "C"  o
"E" limitatamente a livello operativo "L4", i  comuni,  d'intesa  con
l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  possono  altresi'  curare
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di
tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza  commissariale  sono
definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione  di  quanto
disposto dal presente comma.»;
  b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'  aggiunto
il seguente:
  «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  -
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei
comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito
"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili
distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'
consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di
strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i
medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si
vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della
dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di
cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
  b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con
provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede
A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B",
"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30.»;
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;
  d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi
di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n.
63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.»;
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per
cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;
  e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;
  e-ter) all'articolo 48:
  a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro
il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal
sostituto d'imposta.»;
  b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli
adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate
mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta.»
  1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio
dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
                             Art. 23 bis
 
Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in
  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di
  Ischia
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020»;
  b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»;
  c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;
  d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro
2,25 milioni nell'anno 2020»;
  e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
      «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25
milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
                               Art. 24
 
                    Proroga disposizioni deposito
                 e trasporto terre e rocce da scavo
 
  1. All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di
amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»;
    b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a
trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2019».
                               Art. 25
 
            Compensazione ai comuni delle minori entrate
             a seguito di esenzione di imposte comunali
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»;
    b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
locali», le  parole:  «d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le  modalita'
di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti
i  criteri  e  definite  le  modalita'  per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del  comma
997».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.
                               Art. 26
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
  privati a seguito di eventi calamitosi
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28.»;
  b) all'articolo 28:
  1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato
articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del
Consiglio dei ministri»;
  2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea
in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra
localita' del territorio regionale»;
  3) il comma 2 e' abrogato.
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  individua  con
propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro.
  2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
                             Art. 26 bis
 
          Misure per la ricostruzione dei territori colpiti
            dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
 
  1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o».
  2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
                               Art. 27
 
        Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme
                            e Lacco Ameno
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente:
    «articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di
vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di
15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e
fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125.
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 19.».
                               Art. 28
 
Modifiche al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche»
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  recante  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le
seguenti:
      «ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione  di
allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e
catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali;
      ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che
consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti
all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle;
      ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
      ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico
che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione;
      ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1;";
    b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la
seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»;
    c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;
    d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»;
    e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
    f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il
seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
    g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito
il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare
dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di  cui  all'articolo  32,  sempre  che
siano applicabili ai servizi svolti.».
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
    a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert
come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
    b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1
del presente articolo;
    c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo;
    d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera
ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo;
    e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione
di cui alla lettera d);
    f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;
    g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del
funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle
di cui al presente articolo.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,   per   «apparecchi   atti   alla   ricezione   della
radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori  autoradio  venduti
singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M  e  N
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad
esclusione delle apparecchiature utilizzate dai  radioamatori  e  dei
prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente  accessorio.  Per
gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N
gli  obblighi  di  commercializzazione   al   consumatore,   di   cui
all'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore.
                             Art. 28 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 29
 
                         Norma di copertura
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si
provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero;
    b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190;
    d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e
2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche
economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza
pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi
di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nei medesimi anni.
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies,
pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019  al  2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.".
                               Art. 30
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
    Provincia di Campobasso:
      1. Acquaviva Collecroce;
      2. Campomarino;
      3. Castelbottaccio;
      4. Castelmauro;
      5. Guardialfiera;
      6. Guglionesi;
      7. Larino;
      8. Lupara;
      9. Montecilfone;
      10. Montefalcone del Sannio;
      11. Montemitro;
      12. Montorio nei Frentani;
      13. Morrone del Sannio;
      14. Palata;
      15. Portocannone;
      16. Rotello;
      17. San Felice del Molise;
      18. San Giacomo degli Schiavoni;
      19. San Martino in Pensilis;
      20. Santa Croce di Magliano;
      21. Tavenna.
    Citta' metropolitana di Catania:
      1. Aci Bonaccorsi;
      2. Aci Catena;
      3. Aci Sant'Antonio;
      4. Acireale;
      5. Milo;
      6. Santa Venerina;
      7. Trecastagni;
      8. Viagrande;
      9. Zafferana Etnea.
                                                           Allegato 2
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018
  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente
  decreto.
    Provincia di Campobasso:
      1. Acquaviva Collecroce;
      2. Castelmauro;
      3.Guardialfiera;
      4. Montecilfone.
    Citta' metropolitana di Catania:
      1. Aci Bonaccorsi;
      2. Aci Catena;
      3. Aci Sant'Antonio;
      4. Acireale;
      5. Milo;
      6. Santa Venerina;
      7. Trecastagni;
      8. Viagrande;
      9. Zafferana Etnea.

 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Toninelli,       Ministro       delle
                                infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                         

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