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legge, 4/10/2019
L.4 ottobre 2019, n. 117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.
GU n.245 del 18-10-2019
legge
Materia: comunità europea / legge comunitaria


LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 
Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018. (19G00123)
(GU n.245 del 18-10-2019)
 
 Vigente al: 2-11-2019 
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
 
       Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla  presente
legge.
  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  elencate  nell'allegato  A  alla   presente   legge   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla  presente
legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche'
alla  copertura  delle   minori   entrate   eventualmente   derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il  recepimento  della
normativa  europea  previsto  dall'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione  del  predetto  fondo  si
rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli  schemi  dei  predetti  decreti
legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti   al   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili  finanziari,
ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata  legge  n.  234  del
2012.
                               Art. 2
 
 
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
  atti normativi dell'Unione europea
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di  obblighi  contenuti  in
direttive europee attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,
ovvero in regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per i  quali  non  sono  gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
                               Art. 3
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli
  interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  luglio
2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti  che  possano
essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della direttiva (UE) 2017/1371;
    b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che  prevedono  reati
che  ledono  gli  interessi   finanziari   dell'Unione   europea   il
riferimento alle «Comunita' europee» con il  riferimento  all'«Unione
europea»;
    c) abrogare espressamente tutte le norme  interne  che  risultino
incompatibili  con  quelle  della  direttiva  (UE)  2017/1371  e   in
particolare quelle che stabiliscono che  i  delitti  che  ledono  gli
interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3  e  4
della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o  di
tentativo;
    d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel  senso  di
estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita
dall'articolo 4,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di  pubblico
servizio di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  quando  tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano  ledere  gli
interessi finanziari dell'Unione;
    e) integrare le disposizioni del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle  associazioni  anche
prive  di  personalita'  giuridica,   prevedendo   espressamente   la
responsabilita' amministrativa  da  reato  delle  persone  giuridiche
anche per i reati che ledono  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del  medesimo
decreto legislativo;
    f)  prevedere,  ove  necessario,  che  i  reati  che  ledono  gli
interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o
vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,  della
direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili  con  una  pena  massima  di
almeno quattro anni di reclusione;
    g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede  gli
interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito  di
un'organizzazione  criminale  ai   sensi   della   decisione   quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato
una circostanza aggravante dello stesso reato;
    h) prevedere, ove necessario, che, in caso di  reati  che  ledono
gli  interessi  finanziari  dell'Unione  europea,  in  aggiunta  alle
sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le  persone
giuridiche,  talune  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  9  della
direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive,
proporzionate e dissuasive;
    i) adeguare, ove necessario, le norme  nazionali  in  materia  di
giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi  1
e  2,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  nonche'   prevedere,   ove
necessario,  una  o  piu'  delle  estensioni  di  tale  giurisdizione
contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1371 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 4
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del   regolamento   (UE)   n.   2017/1939,   relativo
  all'attuazione  di  una  cooperazione  rafforzata  sull'istituzione
  della Procura europea - «EPPO»
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE)  2017/1939  del  Consiglio,  del  12  ottobre  2017,
relativo    all'attuazione    di    una    cooperazione    rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)  individuare  l'autorita'  competente  a  designare,  a  norma
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i  tre
candidati al posto di procuratore europeo  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di selezione che regolano la  designazione  e  il  relativo
procedimento;
    b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  13,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  concludere  con
il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero
dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e
territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il
procedimento  funzionale  all'accordo  e  apportare   le   necessarie
modifiche alle disposizioni dell'ordinamento  giudiziario  dirette  a
costituire presso uno o  piu'  uffici  requirenti  l'ufficio  per  la
trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22
del regolamento (UE) 2017/1939;
    c)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   regolamento
(UE) 2017/1939, l'autorita' competente a  designare  i  candidati  al
posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina  da  parte
del collegio su proposta del  procuratore  capo  europeo,  nonche'  i
criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione;
    d) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in
materia di attribuzioni e di poteri dei  titolari  degli  uffici  del
pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939
in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri
di supervisione e di indirizzo spettanti agli  organi  dell'EPPO  nei
procedimenti rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  medesimo
regolamento  (UE)   e   garantire   la   coerenza,   l'efficienza   e
l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
    e) integrare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  che
prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione
al Consiglio Superiore della  Magistratura  e  ai  procuratori  della
Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione  nel  caso
di decisione motivata da  parte  del  procuratore  europeo  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
    f) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia  di:  competenze  del
collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo  della  camera
permanente e del procuratore europeo incaricato  della  supervisione;
esercizio  della  competenza  dell'EPPO;  poteri  di  riassegnazione,
riunione e separazione dei casi  spettanti  alla  camera  permanente;
diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della  camera  permanente  in
ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e
alle procedure semplificate di azione penale;
    g) adeguare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 che  disciplinano  la  rimozione
dall'incarico  o  l'adozione  di   provvedimenti   disciplinari   nei
confronti del  procuratore  nazionale  nominato  procuratore  europeo
delegato, in conseguenza  dell'incarico  rivestito  nell'EPPO,  e  in
particolare:
      1)  prevedere  che  i  provvedimenti  adottati  dalla   sezione
disciplinare  del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura   che
comportino la rimozione dall'incarico o,  comunque,  i  provvedimenti
disciplinari nei  confronti  di  un  procuratore  nazionale  nominato
procuratore  europeo  delegato   per   motivi   non   connessi   alle
responsabilita' che gli  derivano  dal  regolamento  (UE)   2017/1939
siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data  loro
esecuzione;
      2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di  cui
al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura  di  trasferimento
di ufficio che comporti la  rimozione  dall'incarico  di  procuratore
europeo delegato;
    h) coordinare le  disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario  in
materia  di  valutazioni  di  professionalita'  con  le   norme   del
regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta
del procuratore capo europeo, l'adozione  di  norme  sui  criteri  di
rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza  professionale  dei
procuratori europei delegati, in  modo  da  integrare  la  disciplina
procedimentale   nazionale   in    materia    di    valutazioni    di
professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO
e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
    i)  apportare   le   necessarie   modifiche   alle   disposizioni
processuali al fine di prevedere che i procuratori  europei  delegati
svolgano  le  funzioni  indicate  dall'articolo  51  del  codice   di
procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i
delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
    l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai
delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue  funzioni
in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio  di
informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini
e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
    m)  prevedere  che,  nel  caso  di  indagini  transnazionali,  il
procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di  informazioni  e
presti la richiesta  assistenza,  salvo  l'obbligo  di  segnalare  al
procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare  il
procuratore delegato richiedente se:
      1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e
rilevante;
      2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il  termine
fissato per motivi giustificati e oggettivi;
      3) un atto di indagine diverso e  meno  intrusivo  consenta  di
conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
      4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia  previsto
dal diritto nazionale;
    n)  prevedere  che  il  pubblico  ministero,  quando  sia   stato
informato dell'avvio del procedimento  di  cui  all'articolo  27  del
regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti  urgenti
fino all'intervenuta decisione sull'avocazione  da  parte  dell'EPPO,
astenendosi   dall'adozione   di   atti   che   possano   precluderne
l'esercizio;
    o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di  avocazione
delle indagini da parte dell'EPPO, il  pubblico  ministero  trasmetta
gli atti all'EPPO  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  27  del
regolamento (UE) 2017/1939;
    p) prevedere  che  il  procuratore  europeo  delegato  svolga  le
funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
    q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE)  2017/1371,
prevedere come obbligatoria  la  denuncia  all'EPPO,  fermo  restando
quanto stabilito dall'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,
nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da
parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento,  al  fine
dell'esercizio dei poteri di  cui  all'articolo  27  del  regolamento
(UE) 2017/1939;
    r) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del
regolamento  (UE)    2017/1939,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme
interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con  quelle  contenute
nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
  4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  adottate
in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3,  lettera  a),
la procedura per  la  designazione,  a  norma  dell'articolo  16  del
regolamento (UE)  017/1939, di tre candidati al posto di  procuratore
europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
  5. Le domande per la candidatura al posto  di  procuratore  europeo
sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati
requirenti o giudicanti in possesso almeno della  quarta  valutazione
di professionalita', anche se  collocati  fuori  dal  ruolo  organico
della magistratura.
  6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia,  al   quale   le   domande   sono   inoltrate,   procedono
autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri
di cui  al  paragrafo  1  del  citato  articolo  16  del  regolamento
(UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la  graduatoria
dei candidati  corredata  dalle  relative  valutazioni  al  Consiglio
Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla
designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro  della
giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO.
  7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura  non  condivide
le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di  cui
al comma 6, restituisce, con  provvedimento  motivato,  gli  atti  al
Ministro della giustizia. Entro quindici  giorni  il  Ministro  della
giustizia puo', alternativamente:
    a) trasmettere al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  una
proposta  di  graduatoria  conforme  alle  valutazioni  del  medesimo
Consiglio;
    b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della
Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
  8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e  b)
del comma 7, il Consiglio Superiore della  Magistratura  provvede  in
ogni caso alla designazione, fornendo  specifica  motivazione  quando
non  aderisce  all'invito  di  cui  alla  medesima  lettera  b).   Il
provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6.
  9.  Al   magistrato   nominato   procuratore   europeo   ai   sensi
dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)  017/1939 non
si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1  della  legge  6
novembre 2012, n. 190.
  10. Per l'attuazione della delega di cui al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848
annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una
  procedura per l'ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su
  conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero
  dei crediti in materia civile e commerciale
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere  che  per  la  domanda  di  ordinanza  di  sequestro
conservativo fondata su un credito risultante  da  atto  pubblico  e'
competente il giudice del luogo  in  cui  l'atto  pubblico  e'  stato
formato;
    b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di  ricerca
con modalita' telematiche dei beni  da  pignorare  si  applicano  per
l'acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all'articolo   14   del
regolamento (UE) n. 655/2014;
    c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis  del  codice  di
procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di  Roma
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la  dimora  in
Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
    d) prevedere  che  l'impugnazione  di  cui  all'articolo  21  del
regolamento (UE) n. 655/2014  avente  ad  oggetto  la  pronuncia  del
giudice singolo, che respinge in tutto o in  parte  la  richiesta  di
sequestro conservativo di conti bancari, si propone  con  ricorso  al
tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo' fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
    e) prevedere  che  per  l'esecuzione  dell'ordinanza  europea  di
sequestro conservativo  si  applica  l'articolo  678  del  codice  di
procedura civile;
    f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  33  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il giudice che  ha  emesso
l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
    g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  34  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il tribunale del luogo  in
cui il terzo debitore ha la residenza;
    h) prevedere che il  procedimento  di  cui  all'articolo  37  del
regolamento  (UE)   n.   655/2014   e'   disciplinato   dall'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile;
    i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
      1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b),
e  1-bis,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   per   i
procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE)  n.
655/2014;
      2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dagli  articoli  8,  33  e  35  del
regolamento (UE) n. 655/2014;
      3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dall'articolo  34  del  regolamento
(UE) n. 655/2014;
    l) apportare alle disposizioni processuali civili e a  quelle  in
materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione
necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai
fini della  piena  attuazione  delle  disposizioni  non  direttamente
applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 6
 
 
Delega  al  Governo  per  il  compiuto  adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni della  decisione  quadro  2002/584/GAI,
  relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di  consegna
  tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato  di  arresto
  europeo e procedure di consegna tra Stati membri
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  il  piu'  compiuto  adeguamento   della   normativa
nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e  alle  procedure
di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche  alla
legge 22 aprile 2005, n. 69.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69,
alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione  alla  procedura
di consegna e agli obblighi di informazione che alla  disciplina  dei
motivi di rifiuto, prevedendo in  particolare  quali  motivi  di  non
esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati
dall'articolo 4 della  decisione  quadro  2002/584/GAI,  al  fine  di
assicurare il principio del mutuo riconoscimento  e  la  salvaguardia
dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 1 e  dal  considerando  (12)  della  decisione  quadro,
tenuto conto del principio di presunzione del  rispetto  dei  diritti
fondamentali da parte degli altri  Stati  membri,  come  interpretato
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,  e
di quanto stabilito dal titolo I-bis  del  libro  XI  del  codice  di
procedura penale;
    b) risolvere i contrasti  giurisprudenziali  sull'interpretazione
dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo  che
si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali  o
multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro
se  contribuiscono  a  semplificare  o  agevolare  ulteriormente   la
consegna del ricercato.
  4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai  criteri  di
cui al comma  3,  lettera  a),  possono  essere  apportate  anche  le
opportune modifiche alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  18  e
18-bis della legge  22  aprile  2005,  n.  69,  come  rispettivamente
modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.
  5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1.  La
corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
    a) se vi sono  motivi  oggettivi  per  ritenere  che  il  mandato
d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente  o
di punire una persona a causa del suo sesso, della sua  razza,  della
sua religione, della sua  origine  etnica,  della  sua  nazionalita',
della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle  sue  tendenze
sessuali oppure che la posizione  di  tale  persona  possa  risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
    b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne;
    c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di  un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
    d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di  associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
    e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva;
    f) se il mandato  d'arresto  europeo  ha  per  oggetto  un  reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo  11  della
Convenzione  internazionale  per  la  repressione   degli   attentati
terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il  15  dicembre  1997,  resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1  della
Convenzione europea  per  la  repressione  del  terrorismo,  fatta  a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719;  dall'articolo  unico  della  legge  costituzionale  21
giugno 1967, n. 1;
    g) se dagli atti risulta che la  sentenza  irrevocabile,  oggetto
del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un  processo
equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato  previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.   848,   e
dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione,  adottato  a
Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale;
    h) se sussiste un serio pericolo che la persona  ricercata  venga
sottoposta alla pena di  morte,  alla  tortura  o  ad  altre  pene  o
trattamenti inumani o degradanti;
    i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di anni 14 al momento della  commissione  del  reato,  ovvero  se  la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di  anni  18
quando il reato per cui si procede e' punito con una  pena  inferiore
nel massimo a nove anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in  atto,  o
quando l'ordinamento dello Stato  membro  di  emissione  non  prevede
differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni  18  e  il
soggetto maggiorenne o quando, effettuati i  necessari  accertamenti,
il  soggetto  risulti  comunque  non  imputabile  o,  infine,  quando
nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'  previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
    l) se il  reato  contestato  nel  mandato  d'arresto  europeo  e'
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana,  ove  vi  sia  la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
    m) se risulta che la persona ricercata  e'  stata  giudicata  con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati  membri
dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena  sia  stata
gia' eseguita ovvero sia in corso di  esecuzione,  ovvero  non  possa
piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro  che  ha
emesso la condanna;
    n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo  e'  stato
emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia  gia'  verificata
la prescrizione del reato o della pena;
    o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di  non  luogo  a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
    p) se la persona richiesta in consegna e'  una  donna  incinta  o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di  un
procedimento, le esigenze cautelari poste a  base  del  provvedimento
restrittivo  dell'autorita'  giudiziaria   emittente   risultino   di
eccezionale gravita';
    q) se il provvedimento cautelare in  base  al  quale  il  mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
    r) se la persona richiesta in consegna  beneficia  per  la  legge
italiana di immunita' che limitano  l'esercizio  o  il  proseguimento
dell'azione penale;
    s) se la sentenza per la cui esecuzione  e'  stata  domandata  la
consegna contiene disposizioni  contrarie  ai  principi  fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano»;
    b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). -  1.
La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
    a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti  della  persona  ricercata,  e'  in  corso  un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in  cui  il  mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
    b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel  suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro  di
emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per  gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
    c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini  della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza  privative  della
liberta'  personale,  qualora  la  persona  ricercata  sia  cittadino
italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione  europea,  che
legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o  dimora   nel
territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale
pena o misura di sicurezza sia eseguita in  Italia  conformemente  al
suo diritto interno».
  6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  ai
compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 7
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  la  compiuta  attuazione  della
  direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva  2007/36/CE  per
  quanto riguarda  l'incoraggiamento  dell'impegno  a  lungo  termine
  degli azionisti
 
  1. Nell'esercizio della delega per  la  compiuta  attuazione  della
direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10  maggio  2019,
n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma  1,  della  presente
legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  le  integrazioni  alla
disciplina del sistema di Governo societario per i profili  attinenti
alla remunerazione, ai requisiti e  ai  criteri  di  idoneita'  degli
esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni  fondamentali
e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita'
alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  in  materia  di  accesso  ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle
disposizioni direttamente applicabili  dell'Unione  europea,  nonche'
alle raccomandazioni, alle linee  guida  e  alle  altre  disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
    b) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,  numero
5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri  e  delle
procedure  previsti  dalle   disposizioni   nazionali   vigenti   che
disciplinano l'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle
autorita'   nazionali   competenti   a   irrogarle.    Le    sanzioni
amministrative pecuniarie non devono essere inferiori  nel  minimo  a
2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni  di
euro.
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/828 sono adottati  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  dello
sviluppo economico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 8
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in
  materia fiscale nell'Unione europea
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a) apportare al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
recante disposizioni sul  processo  tributario,  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie al corretto  e  integrale  recepimento  della
direttiva (UE) 2017/1852;
    b)  coordinare  e  raccordare   le   disposizioni   dei   decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852  con  gli
obblighi  internazionali  in  materia  fiscale,   ivi   compresa   la
Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e
dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
    c) procedere, oltre a quanto  previsto  dalla  lettera  a),  alla
modifica  delle  altre  disposizioni  nazionali  al  fine   di   dare
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852,  tenuto
conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale  di  cui
alla lettera b);
    d) fissare i  principi  e  le  modalita'  di  interazione  con  i
procedimenti giurisdizionali nazionali  per  assicurare  la  puntuale
attuazione di quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2017/1852,  con
particolare riferimento alle facolta' di cui  all'articolo  16  della
medesima direttiva.
  2. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1852 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui
a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al  prospetto
  da  pubblicare  per  l'offerta   pubblica   o   l'ammissione   alla
  negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
  direttiva 2003/71/CE
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1129 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno
2017.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2017/1129,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente  per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita'  dei
mercati  finanziari  e  un  appropriato   grado   di   tutela   degli
investitori;
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1129  e
alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione
che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali
norme   dell'ordinamento   nazionale   riguardanti    gli    istituti
disciplinati dal medesimo regolamento,  fatte  salve  le  compatibili
disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al  pubblico  di
sottoscrizione e  di  vendita  di  prodotti  finanziari  diversi  dai
titoli;
    c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli  94
e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, il ricorso alla  disciplina  secondaria  adottata  dalla
CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento  (UE)
2017/1129 e dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa  del
medesimo regolamento;
    d) attribuire  alla  CONSOB,  in  coerenza  con  le  disposizioni
vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il potere  di  prevedere  con  regolamento,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento  (UE)  2017/1129,
l'esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione  del  prospetto  per  le
offerte  al  pubblico  di  titoli  aventi  un  corrispettivo  totale,
nell'Unione europea e per un  periodo  di  dodici  mesi,  pari  a  un
importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di  euro  e  un
massimo di 8 milioni di euro,  avendo  riguardo  alla  necessita'  di
garantire un appropriato livello di tutela degli investitori  nonche'
la  proporzionalita'  degli  oneri  amministrativi  per  le   imprese
interessate;
    e) attribuire alla CONSOB il potere  di  esercitare  la  facolta'
prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento
(UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del
predetto regolamento, secondo un criterio di  proporzionalita'  degli
oneri amministrativi a carico degli emittenti;
    f)   prevedere   l'attribuzione   della   responsabilita'   delle
informazioni  fornite  in  un  prospetto  e  in  un   suo   eventuale
supplemento,  nonche',  quando  applicabile,  in  un   documento   di
registrazione  o  in  un  documento  di   registrazione   universale,
all'emittente o  ai  suoi  organi  di  amministrazione,  direzione  o
controllo, all'offerente, al soggetto che  chiede  l'ammissione  alla
negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda  dei
casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei  limiti  di
quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
2017/1129;  prevedere,  inoltre,  la  responsabilita'  dell'autorita'
competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo  comma,  del
citato regolamento;
    g) designare  la  CONSOB  quale  autorita'  competente  ai  sensi
dell'articolo 31 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  assicurando  che
possa esercitare tutti i  poteri  previsti  dal  regolamento  stesso,
anche ai fini della cooperazione con le  autorita'  competenti  degli
Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi  terzi  e
con l'Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
(AESFEM),  ai  sensi  degli  articoli  30,  33  e  34  del   medesimo
regolamento;
    h) attribuire alla  CONSOB  il  potere  di  imporre  le  sanzioni
amministrative e le altre misure  amministrative  per  le  violazioni
elencate dall'articolo 38 del  regolamento  (UE)  2017/1129,  tenendo
conto delle circostanze elencate  nell'articolo  39  del  regolamento
medesimo, nonche' nel rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  ivi
previsti e delle  disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
    i) apportare le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente
al fine di prevedere che le decisioni adottate  in  applicazione  del
regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette  a
diritto di impugnazione in conformita' all'articolo 40  del  medesimo
regolamento;
    l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle
violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 10
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1131,  sui  fondi  comuni
  monetari
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1131 del  Parlamento  europeo,  del  14  giugno
2017.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2017/1131,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti,  anche
attraverso l'adeguamento  della  normativa  nazionale  relativa  alla
revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti  di
rilevanza,   assicurando   un   appropriato   grado   di   protezione
dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei mercati finanziari;
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131  che
lo  richiedono  e  provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti la  disciplina  contenuta  nel
medesimo regolamento;
    c)  apportare  le  necessarie  modifiche  e   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del
regolamento (UE) 2017/1131, affinche' le autorita' di vigilanza e  di
settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei  poteri  di
vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni
ai sensi del medesimo regolamento;
    d) prevedere che le autorita' di  cui  alla  lettera  c)  possano
imporre le sanzioni e le altre misure  amministrative  stabilite  dal
titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari,
secondo i criteri e nei limiti massimi  degli  importi  edittali  ivi
previsti, nei casi di violazione delle disposizioni  del  regolamento
(UE) 2017/1131.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 11
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo  alle  misure
  di protezione contro  gli  organismi  nocivi  per  le  piante,  che
  modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
  1143/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  abroga  le
  direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,  2000/29/CE,
  2006/91/CE  e  2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente  alla
  normativa nazionale sulla sanita' delle piante,  alle  disposizioni
  del regolamento (UE) 2017/625 relativo  ai  controlli  ufficiali  e
  alle   altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,
  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla
  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante
  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)
  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009
  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,
  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,
  91/496/CEE, 96/23/CE,  96/93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la
  decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
  normativa  nazionale  in  materia  di  sementi,  di  materiali   di
  moltiplicazione delle  piante  da  frutto  e  delle  ortive  e  dei
  materiali di moltiplicazione della vite, al  fine  del  riordino  e
  della semplificazione normativa
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'  decreti
legislativi con i quali provvede ad adeguare la  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,  limitatamente  alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo  2017,
nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto, delle ortive e  dei  materiali  di  moltiplicazione  della
vite,  divise  per  settori  omogenei,  in   coordinamento   con   le
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure  di
protezione contro gli organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le
pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto
con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, dell'economia e  delle  finanze  e
dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti  sulla  base
delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
    b)  coordinamento  delle   disposizioni   vigenti   in   materia,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantirne  la   coerenza
giuridica,  logica  e  sistematica  e  per  adeguare,  aggiornare   e
semplificare il linguaggio normativo;
    c) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
    d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i
termini procedimentali;
    e) individuazione delle  autorita'  competenti,  degli  organismi
delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione  del  regolamento
(UE) 2016/2031 e del regolamento  (UE)  2017/625  nel  settore  della
protezione delle piante dagli organismi nocivi;
    f) adozione di un Piano di  emergenza  nazionale,  in  cui  siano
definite  le  linee  di  azione,  le   strutture   partecipanti,   le
responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da  mettere  a
disposizione in caso di scoperta di focolai di  organismi  nocivi  in
applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
    g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti  di
entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,  anche
sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare
applicazione  al  regolamento  (UE)  2017/625   nel   settore   della
protezione delle piante dagli organismi nocivi;
    h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per
il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
    i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento,  con  le
strutture e le risorse necessarie, nonche' dei  laboratori  ufficiali
di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di  analisi,
prove e  diagnosi  di  laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e
prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
    l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle  strutture
di confinamento,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/2031,  con  le
necessarie dotazioni e risorse;
    m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta  delle
informazioni del settore fitosanitario, da  collegare  e  da  rendere
compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
    n) ridefinizione del  sistema  sanzionatorio  per  la  violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e  del  regolamento
(UE) 2017/625, attraverso la previsione  di  sanzioni  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
medesime, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
presente comma;
    o) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste  dai
decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure  di
eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,
di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per  cento
dell'importo complessivo;
    p)  ricognizione  e  abrogazione  espressa   delle   disposizioni
nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle
che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.
                               Art. 12
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo  ai  controlli
  ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
  l'applicazione della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,
  delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla
  sanita' delle piante nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante
  modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)
  n. 1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)  n.  1099/2009
  del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,
  2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
  (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio,  le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,
  91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE  e  97/78/CE  del  Consiglio  e  la
  decisione 92/438/CEE del Consiglio
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno  o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa  nazionale
al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento  europeo,  del  15  marzo
2017.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali  vigenti  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione  espressa
delle  norme  nazionali  incompatibili  e  mediante  coordinamento  e
riordino di quelle residue;
    b) fermo restando che il  Ministero  della  salute  e'  designato
quale autorita' unica  di  coordinamento  e  di  contatto,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo   2,   lettera   b),   del   regolamento
(UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie
locali,  nell'ambito  di  rispettiva  competenza,   quali   autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)  2017/625,
deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le  altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
lettera  a),  anche  con  riferimento  agli  alimenti   geneticamente
modificati,  lettera   c),   anche   con   riferimento   ai   mangimi
geneticamente modificati, lettere d),  e),  f)  e  h),  del  medesimo
regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle
menzionate autorita' competenti;
    c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di
coordinamento  ai  sensi  dell'articolo  109  del  regolamento   (UE)
2017/625  e  quale  organo  di  collegamento  per   lo   scambio   di
comunicazioni tra le autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  ai
sensi degli articoli da 103  a  107  del  medesimo  regolamento,  nel
rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla  lettera
b) del presente comma;
    d) ferma restando la competenza del Ministero della salute  quale
autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 2,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  2017/625,  nei
settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),
f) e h), del predetto regolamento,  individuare  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   quale
autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2017/625, deputata  a  organizzare  o  effettuare  i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi  di
impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma  che  possono
incidere  sulla   correttezza   e   trasparenza   delle   transazioni
commerciali, lettere g), i) e j)  del  paragrafo  2  dell'articolo  1
dello stesso regolamento, nonche' nei  settori  di  cui  al  medesimo
articolo 1, paragrafo 4, lettera a),  per  gli  aspetti  relativi  ai
controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative  alle  norme
di  commercializzazione  di  cui  agli  articoli  da  73  a  91   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
    e) individuare il Ministero delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo quale organo di collegamento per  lo  scambio
di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati  membri,  ai
sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625,  nei
settori di competenza come individuati alla lettera d)  del  presente
comma;
    f) adeguare alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625  la
normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali  e
sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione  europea
e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero  della
salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari  in  conformita'
alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da
102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e
procedure;
    g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo  19  novembre
2008, n. 194, in coerenza  con  le  modalita'  di  finanziamento  dei
controlli  sanitari  ufficiali  ivi  previste  all'articolo  7  e  in
conformita' alle norme contenute  nel  capo  VI  del  titolo  II  del
regolamento (UE) 2017/625,  al  fine  di  attribuire  alle  autorita'
competenti di cui alla lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per  organizzare  ed  effettuare  i  controlli
ufficiali,  nonche'  le  altre  attivita'  ufficiali,  al   fine   di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto  delle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
    h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri,  ai
quali  sono  trasferite  le  competenze  dei   posti   di   ispezione
frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, anche sotto il  profilo  delle  dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE)
2017/625;
    i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso  la  previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla
gravita' delle violazioni medesime.
                               Art. 13
 
 
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che
  modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione  delle
  emissioni piu' efficace sotto il profilo  dei  costi  e  promuovere
  investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione
  (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante  modifica
  della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali  limiti
  dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'  di  trasporto
  aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione  di
  una misura mondiale basata sul mercato  a  decorrere  dal  2021,  e
  della decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e  al
  funzionamento  di  una  riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel
  sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
  effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  marzo
2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli
atti di cui al comma 2 e a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e
criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
  2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi  del  comma
1, il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure  e  i
termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
delle competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  le  disposizioni
necessarie  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per  l'attuazione  della
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
6 ottobre 2015.
  3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)   razionalizzazione   e    rafforzamento    della    struttura
organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del
miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da
svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale  dedicato,  e
tenuto  conto  della  rilevanza,  anche  in  termini  economici,  dei
provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
    b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure  rientranti
nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e
integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione
europea e nazionali;
    c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  al
fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di
consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
    d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni
amministrative di nuova istituzione e destinazione  degli  stessi  al
miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di
prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto
delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
    e)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  incompatibili   e
coordinamento delle residue disposizioni del decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui  saldi  di  finanza
pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi  derivanti  dalle
aste delle quote di emissione.
                               Art. 14
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai  veicoli
  fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti
  di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature
  elettriche ed elettroniche
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) riformare il sistema di gestione dei  veicoli  fuori  uso,  in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
      1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, con le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  (UE)
2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,
che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti,  con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di  responsabilita'
estesa del produttore;
      2) individuare forme di promozione e di semplificazione per  il
riutilizzo delle  parti  dei  veicoli  fuori  uso  utilizzabili  come
ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  nonche'
delle procedure e delle norme di sicurezza;
      3)  rafforzare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  sistemi   di
tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi,  con  particolare
riferimento all'obbligo della pesatura  dei  veicoli  fuori  uso  nei
centri di raccolta;
      4) individuare misure per sviluppare o incentivare  il  riciclo
dei rifiuti provenienti da impianti  di  frantumazione  dotati  delle
migliori tecniche  disponibili,  finalizzando  lo  smaltimento  o  il
recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
    b) riformare il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,   nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
      1) definire  obiettivi  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori per i produttori, ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
      2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la  raccolta
dei  rifiuti  di  pile  portatili  e   accumulatori   non   derivanti
dall'attivita' di enti e imprese;
      3) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove
disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
      4) armonizzare il sistema di gestione dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori con quello di gestione dei  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed  elettroniche  (RAEE),  valutando  la  possibilita'  di
realizzare un sistema unico di gestione;
    c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione  della
direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai
sensi dell'articolo  8-bis  della  direttiva  2008/98/CE,  introdotto
dalla direttiva (UE) 2018/851;
      2) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove
disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
      3) individuare misure per la promozione  e  la  semplificazione
del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei
loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
      4)  prevedere  misure  che  favoriscano  il  ritiro,  su   base
volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da  parte
di  distributori  che  non  vendono  apparecchiature  elettriche   ed
elettroniche;
      5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli
impianti  di  trattamento  adeguato  dei  RAEE  nonche'  le  relative
modalita' di controllo;
      6)  disciplinare  il  fine  vita  dei   pannelli   fotovoltaici
incentivati immessi sul mercato  prima  del  12  aprile  2014,  anche
prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi  di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su
proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 15
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/850,  che  modifica  la  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
  discariche di rifiuti
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti
nelle discariche al fine di consentire  il  pronto  adeguamento  alle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della  direttiva  (UE)
2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la  modifica
degli allegati tecnici;
    b)  adottare  una  nuova  disciplina  organica  in   materia   di
utilizzazione dei fanghi, anche modificando la  disciplina  stabilita
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di  garantire
il  perseguimento  degli  obiettivi  di  conferimento  in   discarica
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero  4),  della
direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      1)   adeguare    la    normativa    alle    nuove    conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
      2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative
del settore;
      3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme  innovative
di gestione  finalizzate  specialmente  al  recupero  delle  sostanze
nutrienti e in particolare del fosforo;
      4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in  condizioni
di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
      5) prevedere la  redazione  di  specifici  piani  regionali  di
gestione dei fanghi di depurazione delle  acque  reflue,  all'interno
dei piani regionali di gestione dei  rifiuti  speciali,  mirati  alla
chiusura  del  ciclo  dei  fanghi  nel  rispetto  dei   principi   di
prossimita' e di autosufficienza;
    c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e
di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione  verso  requisiti
tecnici di tipo prestazionale;
    d) definire le modalita', i  criteri  generali  e  gli  obiettivi
progressivi,  anche  in  coordinamento  con  le   regioni,   per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE)  2018/850
in termini di percentuali massime di rifiuti  urbani  conferibili  in
discarica.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e  della
salute.
                               Art. 16
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
  e  della  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la   direttiva
  1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore,
in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1   della
direttiva  (UE)  2018/851  e  all'articolo  1  della  direttiva  (UE)
2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      1) procedere al riordino dei principi generali  di  riferimento
nel  rispetto  degli  obiettivi  ambientali,   della   tutela   della
concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;
      2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per
i sistemi di gestione delle diverse  filiere  e  stabilire  procedure
omogenee per il riconoscimento;
      3) prevedere una disciplina  sanzionatoria  per  ogni  soggetto
obbligato della filiera;
      4) definire la natura del contributo  ambientale,  l'ambito  di
applicazione e le  modalita'  di  determinazione  in  relazione  alla
copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere  adeguati  sistemi
di garanzia;
      5)  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,  promuovere
l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata  e  selezione
da parte  dei  sistemi  di  responsabilita'  estesa  autorizzati,  in
condizioni di parita' tra loro, ed estendere  l'obbligo  di  raccolta
all'intero anno di  riferimento,  indipendentemente  dall'intervenuto
conseguimento dell'obiettivo fissato;
      6)  prevedere,  nell'ambito   della   responsabilita'   estesa,
l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di  informazione
univoche, chiare e  immediate,  ai  fini  della  promozione  e  dello
sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di  riutilizzo  e
di recupero dei rifiuti;
      7) disciplinare le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sui
sistemi di gestione;
      8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi
di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
    b)  modificare  ed  estendere  il   sistema   di   tracciabilita'
informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
      1) consentire, anche attraverso l'istituzione  di  un  Registro
elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti  e  delle
imprese che producono, trasportano  e  gestiscono  rifiuti  a  titolo
professionale, dei dati  ambientali  inerenti  alle  quantita',  alla
natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e  dei  materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo,  dalle
operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I  costi
del Registro sono posti a carico degli operatori;
      2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati,  mediante
specifiche procedure per la tenuta in formato digitale  dei  registri
di carico e scarico, dei formulari di trasporto  e  del  catasto  dei
rifiuti,  per  la  trasmissione  dei  relativi   dati   al   Registro
elettronico nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire  una  maggior
efficacia delle attivita' di controllo;
      3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e  di  analisi
di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie
di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni  di  impianti
collegati alla gestione dei rifiuti;
      4)  perseguire  l'obiettivo   della   riduzione   degli   oneri
amministrativi  a  carico  delle  imprese  in  una   prospettiva   di
semplificazione e di proporzionalita';
      5)   garantire   l'acquisizione   dei   dati   relativi    alle
autorizzazioni in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  nel  Registro
elettronico nazionale;
      6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio  relativo
agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza  e
di  proporzionalita'  in  funzione   dell'attivita'   svolta,   della
pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
      7) garantire l'accesso al Registro elettronico in  tempo  reale
da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;
    c)   riformare   il   sistema   delle   definizioni    e    delle
classificazioni, di cui agli articoli 183,  184  e  218  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 1, numero 3), della  direttiva  (UE)  2018/851  e
all'articolo  1,  numero  2),  della  direttiva  (UE)   2018/852,   e
modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti  speciali  ai
rifiuti urbani in  modo  tale  da  garantire  uniformita'  sul  piano
nazionale;
    d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di
incoraggiare l'applicazione della gerarchia  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  3,  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di  attuare
le disposizioni di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva
(UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12),  della
direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      1) prevenire la formazione dei rifiuti,  incentivando  comunque
una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;
      2) individuare uno o piu' sistemi  di  misurazione  puntuale  e
presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di  una
tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
      3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui
all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
    e) riformare la disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto, in  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  6  della
direttiva 2008/98/CE, come modificato  dall'articolo  1,  numero  6),
della  direttiva  (UE)  2018/851,   nel   rispetto   delle   seguenti
indicazioni:
      1) disporre che  le  autorizzazioni  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della  disciplina
di cui alla presente lettera  siano  fatte  salve  e  possano  essere
rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori
tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni  per  le
quali sia stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data,
nelle more dell'adozione dei  decreti  e  nel  rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  nonche'  nel  rispetto  delle  condizioni   di   cui
all'articolo 6 della  direttiva  2008/98/CE,  come  modificato  dalla
direttiva (UE) 2018/851;
      2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  un  registro  nazionale  deputato  alla
raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    f) al fine di garantire la corretta applicazione della  gerarchia
dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti  e
misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati  e
lo scambio di beni riutilizzabili;
    g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi  in
materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani  stabiliti  dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva  (UE)
2018/851 e in attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,
numero 19), della medesima  direttiva,  prevedere  che  entro  il  31
dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato
su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a  favorire  la
qualita' dei rifiuti organici raccolti e di  quelli  consegnati  agli
impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi  di  controllo
della  qualita'  dei  processi  di  compostaggio  e   di   digestione
anaerobica,  predisponendo  altresi'  sistemi  di  promozione  e   di
sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e  del  riciclo
dei rifiuti organici, anche  attraverso  l'organizzazione  di  idonei
sistemi di gestione dei  rifiuti,  l'incentivazione  di  pratiche  di
compostaggio di prossimita' come quello domestico e  di  comunita'  e
l'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  35,  comma  2,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
    h)  prevedere  che  i  rifiuti  aventi  analoghe  proprieta'   di
biodegradabilita' e  compostabilita',  che  rispettano  gli  standard
europei per  gli  imballaggi  recuperabili  mediante  compostaggio  e
biodegradazione,  siano  raccolti  insieme   ai   rifiuti   organici,
assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei  rispettivi  dati,
al fine di computare il relativo  riciclo  organico  negli  obiettivi
nazionali  di  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di
imballaggi;
    i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei
rifiuti, in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo  1,  numeri
3) e 4),  della  direttiva  (UE)  2018/852,  disciplinando  anche  la
modalita' di raccolta dei rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e
lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro  trasporto  a  terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita'
non soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e  definendo  opportuni
metodi di misurazione dei flussi;
    l) riordinare l'elenco dei rifiuti  e  delle  caratteristiche  di
pericolo in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
numero  7),  della  direttiva  (UE)   2018/851,   provvedendo   anche
all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,
del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione,
del 18 dicembre 2014;
    m) in considerazione delle numerose  innovazioni  al  sistema  di
gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle  direttive
dell'Unione europea, procedere a  una  razionalizzazione  complessiva
del sistema delle funzioni dello Stato e degli  enti  territoriali  e
del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      1) semplificare i procedimenti amministrativi,  in  particolare
quelli autorizzatori e quelli normativi;
      2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative  o  non
normative;
      3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione
tra l'ente titolare della funzione e gli enti  territoriali  titolari
di  funzioni  connesse,  con  garanzia   della   certezza   e   della
tempestivita' della decisione finale;
      4)  garantire  chiarezza  sul  regime  giuridico   degli   atti
attuativi, evitando in particolare che sia prevista  l'emanazione  di
atti dei quali non sia certa la vincolativita' del  contenuto  o  sia
comunque incerta la misura della vincolativita';
      5) con riferimento alle competenze dello Stato:
        5.1) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni
per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di  livello
nazionale  in  ragione  dell'inadeguatezza  dei  livelli  di  Governo
territorialmente piu' circoscritti a  raggiungere  efficacemente  gli
obiettivi;
        5.2) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni
volte alla fissazione  di  standard,  criteri  minimi  o  criteri  di
calcolo che  devono  essere  necessariamente  uniformi  in  tutto  il
territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di  misurazione
puntuale  e  presuntiva  dei  rifiuti  prodotti   e   alla   raccolta
differenziata dei rifiuti;
        5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti
minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  articoli  208,
215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della
gestione  dei  rifiuti,  anche  con  efficacia   conformativa   della
pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e
criteri, nonche' di  casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di
gestioni interregionali in base a  specifici  criteri,  tra  i  quali
devono essere  considerate  la  conformazione  del  territorio  e  le
caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre
quanto piu' possibile la movimentazione di  rifiuti  e  di  sfruttare
adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;
        5.5) assegnare allo Stato la funzione di  monitoraggio  e  di
verifica  dei  contenuti  dei  piani  regionali  nonche'  della  loro
attuazione;
        5.6)  disciplinare  il  ruolo   di   supporto   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  del
sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici  delle
funzioni e alla loro adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli
obiettivi previsti dalla legge;
      6) con riferimento alle competenze delle regioni:
        6.1) configurare la programmazione e la pianificazione  della
gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve  eccezioni  determinate,   come
specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza
poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque  nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare
la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
        6.2)  prevedere  idonei  strumenti,  anche  sostitutivi,  per
garantire  l'attuazione  delle  previsioni  sul  riparto  in   ambiti
ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta  operativita'  dei
relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
        6.3) assegnare alle regioni  la  funzione  di  individuazione
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di  smaltimento
e di recupero, tenendo conto  della  pianificazione  nazionale  e  di
criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto  idrogeologico,
la  saturazione  del  carico  ambientale  e  l'assenza  di   adeguate
infrastrutture d'accesso;
      7) con riferimento  alle  competenze  delle  province  e  delle
citta' metropolitane:
        7.1)  prevedere  la  possibilita'  che  l'organizzazione  del
servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana,  se
l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;
        7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge
7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando  quali  funzioni  in
materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
      8) con riferimento alle competenze dei comuni:
        8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate  in
base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
        8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni  in  materia
di  rifiuti  devono  essere  considerate   fondamentali,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
      9) con riferimento ai compiti  di  vigilanza  e  di  controllo:
prevedere adeguati  poteri  sostitutivi  regionali  e,  ove  occorra,
provinciali, in caso di funzioni  interconnesse,  per  garantire  che
l'inadempimento di una  funzione  da  parte  di  un  ente  di  minori
dimensioni non  pregiudichi  il  buon  esito  di  funzioni  assegnate
all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e  degli  enti
di Governo d'ambito determina la  sussistenza  delle  condizioni  per
l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,
prevedendo  altresi'  la  possibilita'  di  giovarsi   di   strutture
amministrative per i relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo
poteri adeguati allo scopo;
      10) rispettare le competenze  delle  autonomie  speciali,  come
risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di  rifiuti,
come, a  titolo  esemplificativo,  i  rifiuti  di  costruzione  e  di
demolizione,  presso  i  rivenditori  di  prodotti  merceologicamente
simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
  2.  I  decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  (UE)
2018/851 e 2018/852 sono adottati,  previa  acquisizione  del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per  gli
affari europei e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e,  per  quanto  riguarda  il
recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I
medesimi  decreti,  limitatamente  alle  disposizioni  del  comma  1,
lettera m), del presente articolo, sono  adottati  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata, ai sensi  dell'articolo  9  del  citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
                               Art. 17
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/2108, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE,  relativa  alle
  disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguare le disposizioni del decreto  legislativo  4  febbraio
2000, n. 45, recante attuazione  della  direttiva  98/18/CE  relativa
alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite  a  viaggi  nazionali,   con   abrogazione   espressa   delle
disposizioni superate;
    b)   adeguare,   anche   mediante   provvedimenti    di    natura
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  al  fine  di
armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
    c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della
navigazione delle navi da passeggeri;
    d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla
lettera c) in materia di navi da passeggeri;
    e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti
amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 18
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/2109,  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del  Consiglio,
  relativa alla registrazione delle persone a  bordo  delle  navi  da
  passeggeri che effettuano viaggi da e verso  i  porti  degli  Stati
  membri della Comunita', e la direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione
  delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)  apportare  alla  normativa  vigente  e,  in  particolare,  al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le  integrazioni
necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa  abrogazione
delle disposizioni incompatibili;
    b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi  di
identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  recante  attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa  all'istituzione  di  un  sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
    c) abrogare  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 13 ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva
98/41/CE  del  Consiglio  del   18   giugno   1998,   relativa   alla
registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che
effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25  ottobre
1999;
    d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio
e di registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri
nonche' di formalita' di dichiarazione delle  navi  in  arrivo  e  in
partenza, la cui violazione possa compromettere  la  sicurezza  della
navigazione;
    e) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a
15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle  persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e  verso  i
porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati
membri;
    f) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti
amministrativi in materia  di  conteggio  e  di  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  nonche'  di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo  e  in  partenza  da
porti degli Stati membri.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  per  la  pubblica  amministrazione  e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 19
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni  per  l'esercizio  in
  condizioni di sicurezza di navi ro-ro da  passeggeri  e  di  unita'
  veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che  modifica  la
  direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) abrogare il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a  un  sistema
di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine  sui
sinistri marittimi;
    b) adeguare le disposizioni  del  decreto  legislativo  24  marzo
2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la  sicurezza  delle  navi,  la  prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri, con  abrogazione  espressa
delle disposizioni superate;
    c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della
navigazione di navi  ro-ro  da  passeggeri  e  di  unita'  veloci  da
passeggeri adibite a servizi di linea;
    d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla
lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita'  veloci
da passeggeri adibite a servizi di linea;
    e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti
amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 20
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2013/59/Euratom, che stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza
  relative   alla   protezione   contro    i    pericoli    derivanti
  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le
  direttive    89/618/Euratom,     90/641/Euratom,     96/29/Euratom,
  97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a) introdurre  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale  recepimento  della  direttiva  2013/59/Euratom,
anche  attraverso  l'emanazione  di  un  nuovo  testo  normativo   di
riassetto e  semplificazione  della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto  al
riordino  e  all'armonizzazione  della  normativa  di  settore,   con
abrogazione  espressa  delle   disposizioni   incompatibili   e,   in
particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
del decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  e  del  decreto
legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  assicurando   altresi'   il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto  di  modifica  o
integrazione;
    b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  prevedere  il  rafforzamento  e
l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi
delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini  della  protezione
della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su
dati scientifici riconosciuti a livello internazionale  e  richiamati
dalla direttiva 2013/59/Euratom;
    c) prevedere, a carico degli  utilizzatori,  dei  commercianti  e
importatori di sorgenti  radioattive  e  dei  produttori,  detentori,
trasportatori  e  gestori  di  rifiuti   radioattivi,   obblighi   di
registrazione e comunicazione dei  dati  relativi  alla  tipologia  e
quantita' di tali  sorgenti  e  rifiuti  radioattivi  all'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
    d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle
procedure di  autorizzazione  per  la  raccolta  e  il  trasporto  di
sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche  sanzioni  in
caso  di   violazione   delle   norme   di   sicurezza   nucleare   e
radioprotezione per il trasporto;
    e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste  dalla  normativa
nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e  della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite  dalla
direttiva 2013/59/Euratom;
    f) procedere alla revisione,  con  riferimento  alle  esposizioni
mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni  ai  pazienti,  la
registrazione e la comunicazione delle  dosi  dovute  alle  procedure
mediche,  l'adozione  di  livelli  di  riferimento  diagnostici,   la
gestione  delle  apparecchiature   nonche'   la   disponibilita'   di
dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi'  una  chiara
identificazione dei requisiti, dei compiti  e  delle  responsabilita'
dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al  medico,
all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a  farsi
carico della  responsabilita'  clinica  per  le  esposizioni  mediche
individuali in accordo con i requisiti nazionali;
    g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti  e  delle
responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione
sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione,  anche  garantendo
coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230;
    h) provvedere alla razionalizzazione e alla  semplificazione  dei
procedimenti autorizzativi;
    i) nella predisposizione del sistema di controlli,  di  cui  alla
direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti  livelli  di  salute
per il  personale  aeronavigante  esposto  a  radiazioni  ionizzanti,
comprese quelle cosmiche;
    l)   provvedere   alla   revisione   e   alla   razionalizzazione
dell'apparato  sanzionatorio  amministrativo  e  penale  al  fine  di
definire sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  nonche'  di
conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
    m) destinare i proventi delle eventuali  sanzioni  amministrative
di nuova istituzione al finanziamento  delle  attivita'  connesse  al
miglioramento delle attivita' dirette alla protezione  dell'ambiente,
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti;
    n) adottare un nuovo Piano nazionale radon  che,  sulla  base  di
quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre  esperienze
di pianificazione in  materia,  anche  realizzate  da  Stati  esteri,
recepisca le disposizioni della  direttiva  2013/59/Euratom,  preveda
adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento
tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori  di
interesse,  e  introduca  indicatori  di   efficacia   delle   azioni
pianificate.
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  senza
modificare l'assetto e  la  ripartizione  delle  competenze  previste
dalla  disciplina  vigente,  previa  acquisizione  del  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  dei  Ministri
per gli affari europei, della salute, dello sviluppo  economico,  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 21
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi
  in   materia   di   dovere   di   diligenza   nella    catena    di
  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,
  tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di
  zone di conflitto o ad alto rischio
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e
delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) designazione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale
autorita'  nazionale   competente,   responsabile   dell'applicazione
effettiva e uniforme del regolamento (UE)  2017/821,  dell'esecuzione
di adeguati controlli  ex  post  allo  scopo  di  garantire  che  gli
importatori dell'Unione europea di minerali o  di  metalli  adempiano
agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento,
nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni  con
la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le  autorita'
competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10  a
13 del medesimo regolamento;
    b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui  alla
lettera a) del  presente  comma,  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
    c) istituzione, presso l'autorita'  nazionale  competente,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  di  un
Comitato  per  il  coordinamento  delle  attivita',  allo  scopo   di
assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del  regolamento  (UE)
2017/821, composto da rappresentanti  delle  diverse  amministrazioni
coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le  attivita'
anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione  europea
entro il 30 giugno di ogni anno, contenente  le  notifiche  circa  le
misure correttive e le relazioni riguardanti gli  obblighi  di  audit
svolti  da  soggetti  terzi   indipendenti,   in   conformita'   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
    d) previsione di sanzioni efficaci,  dissuasive  e  proporzionate
alla gravita' della violazione  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni  dell'articolo  32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    e) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni  pecuniarie  di  nuova  istituzione  previste  dai   decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1  all'attuazione  delle  misure  di
controllo di cui alla lettera b) del  presente  comma,  almeno  nella
misura del 50 per cento dell'importo complessivo.
                               Art. 22
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013,  che  istituisce  il
  codice  doganale  dell'Unione,  del   regolamento   delegato   (UE)
  2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione
  alle modalita'  che  specificano  alcune  disposizioni  del  codice
  doganale  dell'Unione,  e  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)
  2015/2447, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni
  del regolamento (UE) n. 952/2013
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito
il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  un  decreto
legislativo  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 ottobre 2013, al  regolamento  delegato  (UE)  2015/2446  della
Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione  (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro per gli affari europei e del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  anche  il
seguente  criterio  direttivo  specifico:  rivedere  le  disposizioni
legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel  testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
attraverso  la   modifica,   l'integrazione,   l'abrogazione   e   il
coordinamento formale  delle  disposizioni  vigenti,  allo  scopo  di
allinearne il contenuto  al  quadro  giuridico  unionale  in  materia
doganale e di assicurare la  coerenza  sistematica  della  normativa,
l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
prevista dai commi 1 e 2  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative del medesimo decreto legislativo.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 23
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione
  energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza
  energetica
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio
2018, il Governo, oltre a seguire  i  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo  1,  comma  1,  assicura  che  le  norme
introdotte favoriscano, nel rispetto delle  disposizioni  dell'Unione
europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al  fine
di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, della giustizia,  dell'economia  e
delle finanze e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare.
                               Art. 24
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1938,  concernente  misure
  volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
  abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo,  del  25  ottobre
2017.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) riordino, coordinamento  e  aggiornamento  delle  disposizioni
nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  del  decreto  legislativo  1°
giugno  2011,  n.  93,  per  l'adeguamento  alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)   2017/1938,   con   abrogazione   espressa   delle
disposizioni  incompatibili,  per  l'attuazione  dei  meccanismi   di
solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per  la  definizione
di misure in materia  di  sicurezza  degli  approvvigionamenti  anche
nelle zone emergenti e isolate;
    b) individuazione delle  modalita'  tecniche  e  finanziarie  per
l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza  del
sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo  13  del  regolamento
(UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che  determinati  compiti,
nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano  affidati  ai
gestori  del  sistema  di  trasporto  e  agli   operatori   del   gas
interessati;
    c)  individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione   delle
compensazioni economiche per  le  attivita'  connesse  all'attuazione
dell'articolo 13 del regolamento (UE)  2017/1938,  anche  sulla  base
delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
    d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e  dissuasive  applicabili  in  caso  di   mancato   rispetto   delle
disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1938,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 25
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/692, che modifica la direttiva  2009/73/CE  relativa  a  norme
  comuni per il mercato interno del gas naturale
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa  a  norme  comuni
per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a  seguire
i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma
1, definisce le  deroghe  previste  all'articolo  14  e  all'articolo
49-bis della  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  nei  limiti  stabiliti  dalla  stessa
direttiva, con riferimento ai gasdotti di  trasporto  tra  uno  Stato
membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio  2019  per  le
sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale  e
nelle acque territoriali italiane.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia  e
delle finanze.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 26
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/159, recante attuazione dell'accordo  relativo  all'attuazione
  della Convenzione sul lavoro  nel  settore  della  pesca  del  2007
  dell'Organizzazione internazionale del lavoro
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/159 del Consiglio, del 19  dicembre  2016,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte  garantiscano
adeguate condizioni  di  lavoro  e  adeguati  standard  di  salute  e
sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca  promuovendo,  nel
rispetto delle disposizioni  dell'Unione  europea,  azioni  volte  al
raggiungimento  della  parita'  salariale  tra   uomo   e   donna   e
contrastando ogni forma di discriminazione.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Amendola,  Ministro per  gli affari
                                  europei
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
                                                           Allegato A
                                                (Articolo 1, comma 1)
 
    1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,
che  stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza   relative   alla
protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  97/43/Euratom   e   2003/122/Euratom
(termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
    2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19  dicembre  2016,
recante  attuazione  dell'accordo   relativo   all'attuazione   della
Convenzione  sul  lavoro   nel   settore   della   pesca   del   2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21  maggio
2012, tra  la  Confederazione  generale  delle  cooperative  agricole
nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea  dei  lavoratori
dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni  nazionali  delle
imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante  ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
    3)  direttiva  (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di
recepimento: 10 giugno 2019);
    4)  direttiva  (UE)  2017/1371  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto  penale
(termine di recepimento: 6 luglio 2019);
    5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017,
sui meccanismi di risoluzione delle controversie in  materia  fiscale
nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
    6)  direttiva  (UE)  2017/2102  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 novembre 2017,  recante  modifica  della  direttiva
2011/65/UE  sulla  restrizione  dell'uso  di   determinate   sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
    7)  direttiva  (UE)  2017/2108  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che   modifica   la   direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di  sicurezza  per  le
navi da passeggeri (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di
recepimento: 21 dicembre 2019);
    8)  direttiva  (UE)  2017/2109  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva  98/41/CE
del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti
degli Stati membri della Comunita', e  la  direttiva  2010/65/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa  alle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli
Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
    9)  direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni
per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva
1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine
di recepimento: 21 dicembre 2019);
    10)  direttiva  (UE)  2017/2397  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e  che
abroga le  direttive  91/672/CEE  e  96/50/CE  del  Consiglio  (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
    11)  direttiva  (UE)  2017/2398  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o  mutageni  durante  il  lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio
2020);
    12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre  2017,
che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE  per
quanto riguarda taluni obblighi in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto per le prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di
beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e  31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
    13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23  gennaio  2018,
recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione  armatori
della Comunita'  europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei
lavoratori dei trasporti  (ETF),  volto  a  modificare  la  direttiva
2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza  internazionale
del lavoro l'11  giugno  2014  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
(termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
    14)  direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo  rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
    15)  direttiva  (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la  direttiva  2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica  dei  conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la  patente  di  guida  (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
    16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del  25  maggio  2018,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo  di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
    17)  direttiva  (UE)  2018/843  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica  le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
    18)  direttiva  (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine
di recepimento: 10 marzo 2020);
    19)  direttiva  (UE)  2018/849  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le  direttive  2000/53/CE
relativa  ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e
accumulatori e ai rifiuti di pile e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui
rifiuti  di  apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche   (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
    20)  direttiva  (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 5 luglio 2020);
    21)  direttiva  (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini  del  SEE)  (termine  di
recepimento: 5 luglio 2020);
    22)  direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che  modifica  la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai  fini
del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
    23)  direttiva  (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
    24)  direttiva  (UE)  2018/958  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  28  giugno  2018,   relativa   a   un   test   della
proporzionalita' prima dell'adozione di  una  nuova  regolamentazione
delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
    25)  direttiva  (UE)  2018/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante  ai  fini  del
SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e  25  ottobre  2020
per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
    26)  direttiva  (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE
relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas  naturale
(Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di  recepimento:  24
febbraio 2020).

 

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