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legge, 2/11/2019
LEGGE 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con modif., del d.l. 3/09/2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
GU n.257 del 2-11-2019
legge
Materia: lavoro / disciplina

LEGGE 2 novembre 2019, n. 128

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del   decreto-legge   3
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti  per  la  tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 
(GU n.257 del 2-11-2019)
  Vigente al: 3-11-2019  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante  disposizioni
urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi
aziendali, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 2 novembre 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101

Testo del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - 207 del 4  settembre  2019),  coordinato
con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  per
la tutela del lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi  aziendali».
(GU n.257 del 2-11-2019)
  Vigente al: 2-11-2019  
Capo I
Tutela del lavoro

 
Avvertenza:
 
   
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
           Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
 
  (( 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  2,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
  1) al primo periodo la parola: «esclusivamente» e' sostituita dalla
seguente: «prevalentemente» e le parole: «anche  con  riferimento  ai
tempi e al luogo di lavoro» sono soppresse;
  2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche qualora le  modalita'  di
esecuzione della prestazione siano organizzate  mediante  piattaforme
anche digitali.»;
  b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
  «Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla
gestione separata). -  1.  Per  i  soggetti  iscritti  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il
congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti
reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori
interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la
data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
  2.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1   la   misura   vigente
dell'indennita' di degenza  ospedaliera  e'  aumentata  del  100  per
cento.  Conseguentemente  e'  aggiornata  la  misura  dell'indennita'
giornaliera di malattia.»;
  c) dopo il Capo V e' inserito il seguente:
 
                             «Capo V-bis
 
           Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
 
  Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le  disposizioni  del
presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i  lavoratori
autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui,
in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore  di
cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  attraverso
piattaforme anche digitali.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali  i
programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento,  sono  strumentali  alle
attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e  determinando
le modalita' di esecuzione della prestazione.
  Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). - 1.  I  contratti
individuali di lavoro di cui all'articolo  47-bis  sono  provati  per
iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione  utile  per
la  tutela  dei  loro  interessi,  dei  loro  diritti  e  della  loro
sicurezza.
  2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica
l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152  e  il
lavoratore ha diritto a una indennita' risarcitoria  di  entita'  non
superiore  ai  compensi  percepiti  nell'ultimo   anno,   determinata
equitativamente con  riguardo  alla  gravita'  e  alla  durata  delle
violazioni e al comportamento delle parti.
  3. La violazione di quanto previsto dal comma 1  e'  valutata  come
elemento  di  prova  delle  condizioni  effettivamente  applicate  al
rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti  dal
presente decreto.
  Art. 47-quater (Compenso). - 1. I  contratti  collettivi  stipulati
dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a  livello  nazionale  possono  definire  criteri  di
determinazione del  compenso  complessivo  che  tengano  conto  delle
modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione  del
committente.
  2. In difetto della stipula dei contratti di  cui  al  comma  1,  i
lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono  essere  retribuiti
in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere
garantito un compenso minimo orario parametrato ai  minimi  tabellari
stabiliti da contratti  collettivi  nazionali  di  settori  affini  o
equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali  e  datoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
  3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve  essere  garantita
un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro
svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche
sfavorevoli determinata dai  contratti  di  cui  al  comma  1  o,  in
difetto, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.
  Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. Ai  lavoratori
di   cui   all'articolo   47-bis    si    applica    la    disciplina
antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e  dignita'  del
lavoratore  previste  per  i  lavoratori  subordinati,  ivi  compreso
l'accesso alla piattaforma.
  2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di
lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della  prestazione  sono
vietate.
  Art. 47-sexies  (Protezione  dei  dati  personali).  -  1.  I  dati
personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le
piattaforme digitali sono trattati in conformita'  alle  disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016 e al codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.
  Art. 47-septies (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori
di lavoro di  cui  al  presente  capo  sono  comunque  soggetti  alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di
assicurazione INAIL e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base  al
tasso di rischio corrispondente all'attivita'  svolta.  Ai  fini  del
calcolo  del  premio  assicurativo,  si  assume   come   retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  1124  del   1965,   la   retribuzione   convenzionale
giornaliera di importo corrispondente alla misura del  limite  minimo
di retribuzione giornaliera in  vigore  per  tutte  le  contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale,  rapportata  ai
giorni di effettiva attivita'.
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la
piattaforma anche digitale e' tenuto  a  tutti  gli  adempimenti  del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965.
  3. Il committente che utilizza la  piattaforma  anche  digitale  e'
tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura
e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  Art. 47-octies (Osservatorio).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del
presente capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un
suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e  dei
lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo  47-bis,  designati  dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale.  L'osservatorio  verifica,  sulla  base  dei  dati
forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS
e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo'
proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese  o   emolumento   comunque   denominato.   L'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'  assicurata  con
le risorse finanziarie, umane e strumentali previste  a  legislazione
vigente.».
  2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, introdotto dal comma 1, lettera c),  si  applica  decorsi  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. L'articolo 47-septies del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera  c),  si  applica
decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
                               Art. 2
 
           Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015
 
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
mese».
                               Art. 3
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'articolo  2,  valutati  in  5,3
milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni
di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro
nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6  milioni  di  euro  nel
2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,
12,1 milioni di euro  nel  2028  e  12,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2029, si provvede:
  a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro  nel
2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro  nel  2023,
11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro  nel  2025,  11,7
milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni
di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2029
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
                            (( Art. 3 bis
 
                     Comunicazioni obbligatorie
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  settembre  2015,  n.
150 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Allo scopo di semplificare gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.  264  sono  comunicate
per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
che le mette a disposizione  dell'ANPAL,  delle  Regioni,  dell'INPS,
dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le  attivita'
di rispettiva competenza.». ))
                               Art. 4
 
            Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.
 
  1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019
per il funzionamento e  di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
  2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26, e' abrogato.
  (( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel  rispetto  delle
procedure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi Spa adottati  ai
sensi del medesimo articolo 19, comma 2,  per  far  fronte  ai  nuovi
compiti  assegnati  in  seguito  all'introduzione  del   reddito   di
cittadinanza  e  della  nuova  programmazione  comunitaria,   l'ANPAL
servizi Spa puo' procedere ad assunzioni  a  tempo  indeterminato  di
tutto il personale che ha prestato servizio  con  contratto  a  tempo
determinato  e  puo',  altresi',  nel  triennio  2019-2021,   bandire
specifiche   procedure   concorsuali   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio
2019 specifiche  esperienze  professionali  presso  la  stessa  ANPAL
servizi Spa e Italia lavoro Spa con contratto di collaborazione.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le
risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL servizi Spa per le  spese
di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
2-bis, il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  ridotto  di  4.635.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2022. ))
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista  al  comma
2.
                               Art. 5
 
             Misure urgenti in materia di personale INPS
 
  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS»
sono aggiunte  le  seguenti:  «,  come  rideterminata  ai  sensi  del
presente comma»;
  b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione  organica
del personale  di  Area  C  dell'INPS  e'  incrementata  di  n.  1003
unita'.».
                            (( Art. 5 bis
 
     Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS
 
  1. In considerazione della necessita' di internalizzare  i  servizi
informativi  e  dispositivi  da  erogarsi   in   favore   dell'utenza
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   (INPS),   per
promuovere la continuita' nell'erogazione dei servizi e per  tutelare
la stabilita' occupazionale del personale  ad  essi  adibito,  tenuto
conto  dell'esigenza  di  valorizzare  le  competenze  dallo   stesso
maturate,  anche  in  ragione  dell'assenza  dei   relativi   profili
professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla societa'  Italia
Previdenza  -  Societa'  italiana  di  servizi  per   la   Previdenza
Integrativa  per  Azioni   (SISPI   Spa),   interamente   partecipata
dall'INPS, sono altresi' affidate  le  attivita'  di  contact  center
multicanale verso l'utenza  (CCM)  nel  rispetto  delle  disposizioni
interne ed europee in materia di in  house  providing  alla  scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attivita'.
  2. La societa' di cui al comma 1 assume la  denominazione  di  INPS
Servizi Spa.
  3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria
determinazione  provvede  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,
dell'atto costitutivo e dello statuto nel  rispetto  dell'articolo  5
del codice di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
nonche'  al  rinnovo  degli  organi   sociali.   Conformemente   alle
previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al  comma  1
e' preposto un consiglio di amministrazione composto da  tre  membri,
di cui uno con funzioni di presidente.
  4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,  e'
data facolta' alla societa' di provvedere alla selezione del  proprio
personale  anche   valorizzando   le   esperienze   simili   maturate
nell'ambito  dell'erogazione   di   servizi   di   CCM   di   analoga
complessita', nel  rispetto  dei  principi  di  selettivita'  di  cui
all'articolo 19 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175.
  5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3,
gli organi sociali  in  carica  limitano  l'adozione  degli  atti  di
ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere  urgente
e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione.
  6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura
dell'INPS.
  7. La societa'  continua  a  svolgere  le  attivita'  che  gia'  ne
costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. ))
                            (( Art. 5 ter
 
                Disposizioni in materia di personale
                dell'Ispettorato nazionale del lavoro
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e  della  sicurezza
nei luoghi di lavoro e l'attivita' di  contrasto  al  fenomeno  degli
infortuni  sul  lavoro,  l'Ispettorato  nazionale   del   lavoro   e'
autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  con  incremento  della  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  un  contingente  di
personale  ispettivo,  da  inquadrare  nell'Area   terza,   posizione
economica  F1,  fino  a  150  unita'  a  decorrere  dall'anno   2021.
L'Ispettorato nazionale del lavoro  comunica  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa annua. Ai relativi oneri,  pari  a  euro  6.387.000  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. ))
                               Art. 6
 
             Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU
 
  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145 le  parole  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 dicembre 2019».
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «amministrazioni pubbliche che  gia'  utilizzavano
i», sono sostituite dalle seguenti:  «amministrazioni  pubbliche  sia
utilizzatrici che non utilizzatrici dei» e le parole: «ubicate  nella
medesima provincia o in una provincia  limitrofa  ed  utilizzatrici»,
sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nella medesima  provincia  o
in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non  utilizzatrici».
))
                            (( Art. 6 bis
 
               Armonizzazione dei termini di validita'
                 di graduatorie di pubblici concorsi
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 362 e' sostituito dal seguente:
      «362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata  triennale
della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico
impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1º  gennaio
2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
  a) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020;
  b) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021;
  c) la validita'  delle  graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021;
  d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019  ha
durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  decorrente  dalla  data   di
approvazione di ciascuna graduatoria»;
    b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
      «362-bis. Al fine di armonizzare i termini di  validita'  delle
graduatorie dei concorsi di accesso  al  pubblico  impiego  approvate
prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362,
fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle  graduatorie
approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e  non  oltre
il 30 settembre 2020.
      362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle
graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il  31  marzo  2020,
fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali,  previa  frequenza  obbligatoria  da  parte  dei  soggetti
inseriti nelle graduatorie di corsi  di  formazione  e  aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse
disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte  dei
soggetti inseriti nelle graduatorie di  un  apposito  esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneita'.». ))
                               Art. 7
 
               Disposizioni urgenti in materia di ISEE
 
  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  4-sexies  (Termini  di   validita'   della   dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU  ha  validita'  dal
momento della  presentazione  fino  al  successivo  31  dicembre.  In
ciascun anno,  a  decorrere  dal  2020,  all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo  familiare,   mediante
modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi (( , entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  ))
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((  Nei  casi
in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre  2019
e prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
applica la disciplina precedente."». ))
                               Art. 8
 
      Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il  Fondo  di
cui al presente articolo e'  altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo  e  solidale.  Le  somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente riassegnate  al  medesimo  Fondo,  nell'ambito  dello
stato di previsione della spesa del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  secondo  modalita'  definite  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
                            (( Art. 8 bis
 
          Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    «12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso
il provvedimento emesso, ai  sensi  del  comma  10,  dalla  struttura
organizzativa competente  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
ammesso  ricorso  alla  commissione  provinciale  di  controllo   sul
collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto  al
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Capo II
Crisi aziendali

                               Art. 9
 
                 Aree di crisi industriale complessa
                     Regioni Sardegna e Sicilia
 
  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
    «Ai medesimi fini di cui al primo periodo,  la  Regione  Sardegna
puo' altresi' destinare ulteriori risorse,  fino  al  limite  di  3,5
milioni di euro  entro  l'anno  2019  per  le  specifiche  situazioni
occupazionali  esistenti  nel  suo  territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 282 e' inserito il seguente:
    «282-bis. Ai medesimi fini  di  cui  al  comma  282,  la  Regione
Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino  al  limite
di 30 milioni di  euro  nell'anno  2019,  per  specifiche  situazioni
occupazionali gia' presenti nel suo territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di  euro,  si
provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per  occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
                            (( Art. 9 bis
 
               Finanziamento della proroga della CIGS
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «180 milioni di euro per l'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2019»;
  b) al comma 3, le parole «a 180 milioni di euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «a 270 milioni  di  euro  per  l'anno
2019». ))
                               Art. 10
 
(( Area di crisi industriale complessa  Venafro-Campochiaro-Bojano  e
                        aree dell'indotto ))
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, (( nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro  ))
per l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell' ((  area
di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano  e  aree
dell'indotto )) che,  alla  data  del  31  dicembre  2016,  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli stessi,  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, non  siano  percettori  di
reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a (( 1,5  milioni  ))  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                           (( Art. 10 bis
 
                 Finanziamento del progetto stradale
                       denominato «Mare-Monti»
 
  1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale  tra
le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di  crisi  industriale
complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e  oggetto
degli accordi di programma in adozione del Progetto di  riconversione
e riqualificazione industriale (PRRI), di  cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la  rete  autostradale  presente
nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla
realizzazione dell'intervento in variante  e  in  ammodernamento  del
primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020  e  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno
2021. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
))
                               Art. 11
 
                 Esonero dal contributo addizionale
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Le  imprese   del   settore   della   fabbricazione   di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita'  e  con
unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in
un'area  di  crisi  industriale  complessa  riconosciuta   ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  quali,  al
fine di mantenere la  produzione  esistente  con  la  stabilita'  dei
livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti  di  solidarieta',
ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  che  prevedono
nell'anno 2019 la  riduzione  concordata  dell'orario  di  lavoro  di
durata  non  inferiore  a  quindici  mesi,   sono   esonerate   dalla
contribuzione di  cui  al  comma  1.  L'esonero  e'  autorizzato  dal
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  accordo
governativo  tra  l'impresa  e  le   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori in cui vengono definiti  gli  impegni  aziendali  relativi
alla continuita' produttiva e al  mantenimento  stabile  dei  livelli
occupazionali. L'accordo e' stipulato  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
decorsi i quali si intendono non piu'  presenti  i  predetti  impegni
aziendali. Il beneficio contributivo di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
della procedura di stipula  dell'accordo  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'
procedere   alla   sottoscrizione    dell'accordo    governativo    e
conseguentemente  non  puo'  prendere  in  considerazione   ulteriori
domande di accesso ai benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di  spesa  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede:
  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 10 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato;
  b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020  mediante  utilizzo
delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata  istituita
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  per  essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  c)  ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  (( 2-bis. Al fine  di  contenere  lo  spopolamento  delle  aree  di
montagna,  sostenendone  l'economia  e  incrementando  l'offerta   di
lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali  e'
prevista  l'esenzione  dall'obbligo  del  versamento  del  contributo
addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della  legge
28 giugno 2012, n.  92,  e'  aggiunta  la  seguente:  «attivita'  del
personale addetto agli impianti di  trasporto  a  fune  destinati  ad
attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla  gestione
delle piste da sci».
  2-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   2-bis,
valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
                           (( Art. 11 bis
 
                       Disposizioni in materia
                 di ammortizzatori sociali in deroga
 
  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
253 e' sostituito dal seguente:
  «253. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  251  si  fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26.  Le  regioni  e  le
province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga  di
cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a  seguito
della verifica della  disponibilita'  finanziaria  di  cui  al  primo
periodo». ))
                           (( Art. 11 ter
 
              Estensione dell'indennizzo per le aziende
              che hanno cessato l'attivita' commerciale
 
  1. Al fine di sostenere le aziende che  hanno  cessato  l'attivita'
commerciale, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  commi
283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  e'
riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2  del
medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018. ))
                               Art. 12
 
        Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle  crisi  aziendali,  in  deroga  alla  dotazione  organica   del
Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre  2021,  alla
struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici  funzionari
di  Area  III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti   dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze
ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in
materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con trattamento economico complessivo a  carico  dell'amministrazione
di destinazione.
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Tale
struttura opera  in  collaborazione  con  le  competenti  Commissioni
parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano  le
situazioni di crisi d'impresa oggetto  d'intervento.  I  parlamentari
eletti nei territori nel cui ambito si verificano  le  situazioni  di
crisi  d'impresa  oggetto  d'intervento  possono  essere  invitati  a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi
precedenti garantisce la pubblicita'  e  la  trasparenza  dei  propri
lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.». ))
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno
2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  si
provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono  state
riassegnate  ai   pertinenti   programmi   e   che   sono   acquisite
definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro  per
ciascuno degli anni 2020 e  2021  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 13
 
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per  evitare
  crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la  chiusura  delle
  centrali a carbone
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.  La  quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle  aste,
eccedente il valore di 1000 milioni  di  euro,  e'  destinata,  nella
misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo  di  cui  all'articolo  27,
comma  2,  per  finanziare  interventi  di  decarbonizzazione  e   di
efficientamento energetico del settore industriale e, per  una  quota
fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal  2020
al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale  nei  territori
in cui sono ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire  presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  adottato  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura  degli  oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi  delle
aste  assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e,   ove
necessario, per la residua  copertura  si  utilizzano  le  quote  dei
proventi assegnate al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.».
  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico  il
"Fondo per la transizione energetica nel  settore  industriale",  per
sostenere la transizione energetica  di  settori  o  di  sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi  alle  emissioni  di
gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (( ,
dando  priorita'   a   interventi   di   riconversione   sostenibili,
caratterizzati  da  processi  di  decarbonizzazione   che   escludono
l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone  )).
Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19,  commi
3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti
di Stato e della normativa relativa al  sistema  per  lo  scambio  di
quote di emissione dei gas a effetto serra (( di cui  alla  direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13  ottobre
2003, come da ultimo modificata dalla  direttiva  (UE)  2018/410  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 )).  Con  uno  o
piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure  per
l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini  del  rispetto  del
limite di spesa degli stanziamenti assegnati e  previa  notificazione
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea.».
                           (( Art. 13 bis
 
                Disposizioni in materia di incentivi
                  per energia da fonti rinnovabili
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, le parole:  «fra  il  20  e  l'80  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole:
«ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte  della
meta'»;
  b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per  cento  della  tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si
applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente
applicata  la  decurtazione  del  30  per   cento,   prevista   dalle
disposizioni previgenti.»;
  c) al comma 4-bis, le parole:  «del  20  per  cento  della  tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si
applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente
applicata  la  decurtazione  del  20  per   cento,   prevista   dalle
disposizioni previgenti».
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
agli impianti realizzati  e  in  esercizio  oggetto  di  procedimenti
amministrativi in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a  quelli
definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi  energetici  (GSE)
di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali
pendenti nonche' di quelli  non  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari  al  Presidente
della Repubblica per i quali non e'  intervenuto  il  parere  di  cui
all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199. La  richiesta  dell'interessato  equivale  ad
acquiescenza alla violazione contestata dal GSE  nonche'  a  rinuncia
all'azione. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano
qualora  la   condotta   dell'operatore   che   ha   determinato   il
provvedimento del GSE di decadenza  sia  oggetto  di  procedimento  e
processo penale in corso, ovvero concluso con  sentenza  di  condanna
anche non definitiva. ))
                           (( Art. 13 ter
 
Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di
  cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  dicembre
  2014, al fine di  sostenere  la  nascita  di  societa'  cooperative
  costituite, in misura  prevalente,  da  lavoratori  provenienti  da
  aziende in crisi
 
  1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita
e lo sviluppo di societa' cooperative di piccole e  medie  dimensioni
costituite,  in  misura  prevalente,  da  lavoratori  provenienti  da
aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita  sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro
per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da  destinare
all'erogazione dei  finanziamenti  per  le  agevolazioni  di  cui  al
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno
2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
                               Art. 14
 
                              Soppresso
 
                           (( Art. 14 bis
 
                Cessazione della qualifica di rifiuto
 
  1. La lettera a) del comma  1  dell'articolo  184-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
  «a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati  per
scopi specifici».
  2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211  e  di  cui  al
titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,
sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla
base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
  a)  materiali  di  rifiuto   in   entrata   ammissibili   ai   fini
dell'operazione di recupero;
  b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
  c) criteri di qualita'  per  i  materiali  di  cui  e'  cessata  la
qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di  recupero  in  linea
con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario;
  d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto
dei criteri relativi alla  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto,
compresi  il   controllo   della   qualita',   l'automonitoraggio   e
l'accreditamento, se del caso;
  e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.
  In mancanza di criteri specifici adottati ai  sensi  del  comma  2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il
recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai
regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269».
  3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di
cui  al  comma  3  comunicano   all'ISPRA   i   nuovi   provvedimenti
autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
  3-ter.  L'ISPRA   o   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto
Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di  cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la
conformita' delle modalita' operative e  gestionali  degli  impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le
sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati
nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non
conformita', apposita relazione.  Il  procedimento  di  controllo  si
conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA  o
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al  fine  di
assicurare  l'armonizzazione,   l'efficacia   e   l'omogeneita'   dei
controlli di cui al  presente  comma  sul  territorio  nazionale,  si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n.
132.
  3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
sessanta giorni successivi,  adotta  proprie  conclusioni,  motivando
l'eventuale  mancato   recepimento   degli   esiti   dell'istruttoria
contenuti nella relazione di cui  al  comma  3-ter,  e  le  trasmette
all'autorita'   competente.   L'autorita'   competente    avvia    un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del
soggetto interessato, alle conclusioni  di  cui  al  presente  comma,
disponendo,   in   caso   di   mancato   adeguamento,    la    revoca
dell'autorizzazione   e   dando   tempestiva   comunicazione    della
conclusione del procedimento al Ministero medesimo.  Resta  salva  la
possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti  di
natura cautelare.
  3-quinquies.  Decorsi  centottanta   giorni   dalla   comunicazione
all'autorita'  competente,  ove  il  procedimento  di  cui  al  comma
3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  puo'  provvedere,  in  via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad  acta,
all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   3-quater.   Al
commissario non e' dovuto alcun compenso  per  lo  svolgimento  delle
funzioni attribuite  ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo
commissario non ha diritto a  gettoni,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti, comunque denominati.
  3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una  relazione  sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai  sensi  del
comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
  3-septies. Al fine del rispetto dei principi di  trasparenza  e  di
pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  il  registro  nazionale  per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate concluse ai sensi del presente  articolo.  Le  autorita'
competenti,  al  momento  del  rilascio,  comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  i  nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e  rinnovati  nonche'
gli esiti  delle  procedure  semplificate  avviate  per  l'inizio  di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.  Con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di
funzionamento e di organizzazione del registro  di  cui  al  presente
comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui  al
presente comma, la comunicazione di cui al  comma  3-bis  si  intende
assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di  cui
al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
  4. Le autorita'  competenti  provvedono  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
relativamente  alle  autorizzazioni  rilasciate,   per   l'avvio   di
operazioni di  recupero  di  rifiuti  ai  fini  del  citato  articolo
184-ter, alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto.
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie
concernenti l'adozione dei decreti di cui al  comma  2  dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'  istituito
un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato  a  individuare
cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo  e
amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze
di  natura  tecnico-scientifica,  da   collocare   presso   l'ufficio
legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere
scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra i dipendenti pubblici in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista   dall'ordinamento   di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,  distacco,
fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per  tutta  la
durata del comando, distacco, fuori ruolo  o  analoga  posizione,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza,  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.   In
alternativa,  possono  essere  stipulati  fino  a  cinque   contratti
libero-professionali,  mediante  procedura  selettiva  per  titoli  e
colloquio, per il  reperimento  di  personale,  anche  estraneo  alla
pubblica amministrazione, in possesso  delle  competenze  di  cui  al
secondo periodo. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per  ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2024.
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti  di  cui  all'articolo  184-ter,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle  autorizzazioni
di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della
parte  seconda  del  predetto  decreto  legislativo,   rilasciate   o
rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  nonche'  coloro  che  svolgono
attivita' di recupero in base ad una procedura  semplificata  avviata
successivamente alla predetta data di entrata in  vigore,  presentano
alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle  disposizioni
definite dai decreti predetti. La mancata presentazione  dell'istanza
di  aggiornamento,  nel  termine  indicato  dal  periodo  precedente,
determina la sospensione dell'attivita' oggetto di  autorizzazione  o
di procedura semplificata.
  8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n.  152
del 2006, in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto o  per  le  quali  e'  in  corso  un
procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per  le  quali  e'
presentata  un'istanza  di  rinnovo  entro  centoventi  giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  In  ogni  caso  si
applicano gli obblighi di  aggiornamento  di  cui  al  comma  7,  nei
termini e con le modalita' ivi previste.
  9.  Gli  obblighi  di  comunicazione  di   cui   al   comma   3-bis
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  n.  152  del  2006  si
applicano anche alle autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita'  competenti  effettuano  i  prescritti   adempimenti,   nei
confronti dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore.
  10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione  di  quanto
previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». ))
                               Art. 15
 
Modifiche (( agli articoli 30 e 47 ))  del  decreto-legge  30  aprile
                             2019, n. 34
 
  (( 01. Al comma 5 dell'articolo  30  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, le parole:  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». ))
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis, quarto periodo, le  parole  «di  lavori»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   sub-fornitori,   subappaltatori,
sub-affidatari»;
    b)   al   comma   1-ter,   quinto   periodo,   le   parole   «del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore  o  l'affidatario   del   contraente   generale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  beneficiari   del   fondo   verso
l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del  contraente
generale»;
    c) al comma 1-ter sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali  in  merito  ai
crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il  contraente
generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'  ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione  delle  risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica  la
sussistenza  delle  condizioni  di   regolarita'   contributiva   del
richiedente   attraverso   il   documento   unico   di    regolarita'
contributiva, in  mancanza  delle  stesse,  dispone  direttamente  il
pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo
salva-opere (( ed in proporzione della misura del credito certificato
liquidata  al  ))  richiedente   stesso,   in   favore   degli   enti
previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile,  ai  sensi  del
combinato  disposto  dell'articolo  31,  commi   3   e   8-bis,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  effettua  la
verifica di  cui  all'articolo  48-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al  pagamento  in  conformita'
alle disposizioni del periodo  precedente.  Resta  impregiudicata  la
possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse  del  Fondo
ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi  e  fiscali,  una
dilazione o  rateizzazione  del  pagamento  ovvero  abbia  aderito  a
procedure  di  definizione  agevolata  previste  dalla   legislazione
vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione  di  eventuali
azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e
assicurativi;
  (( c-bis) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«entrata in vigore,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ferma  restando
l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,». ))
                           (( Art. 15 bis
 
Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto  speciale  e
            alle Province autonome di Trento e di Bolzano
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. ))
                               Art. 16
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
 
                                 

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