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decreto legge, 30/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchč di innovazione tecnologica.
GU n.305 del 31-12-2019
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica.

(GU n.305 del 31-12-2019)
 
 Vigente al: 31-12-2019 
 

Capo I
Proroghe
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature,  nonche'  in
materia di innovazione tecnologica;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole  «31  dicembre  2019»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2020».
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «negli anni 2013,  2014,  2015,  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013,  2014,  2015,
2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione.
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  nelle  more  dell'adozione   dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di  cui  all'articolo  14,  comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano
le misure di  cui  agli  articoli  46  e  47  del  medesimo  decreto.
Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il  31  dicembre
2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,  di
concerto con il Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di cui al comma 1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni  e
i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del  medesimo  decreto
legislativo   devono   pubblicare   con   riferimento   ai   titolari
amministrativi di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,  comunque
denominati,  ivi  comprese  le  posizioni   organizzative   ad   essi
equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  in  relazione  al  rilievo
esterno dell'incarico svolto,  al  livello  di  potere  gestionale  e
decisionale  esercitato  correlato   all'esercizio   della   funzione
dirigenziale;
    b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  siano  oggetto
esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
    c)    individuazione    dei    dirigenti     dell'amministrazione
dell'interno,   degli   affari   esteri    e    della    cooperazione
internazionale,  delle  forze  di  polizia,  delle  forze  armate   e
dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati  i
dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza  nazionale  interna  ed
esterna e all'ordine e sicurezza pubblica,  nonche'  in  rapporto  ai
compiti svolti per la tutela  delle  istituzioni  democratiche  e  di
difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre  2019.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i  pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero  ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di  servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma  2,  o
da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati  ad  operare  sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale  universale».  L'applicazione   della   presente   norma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  comma  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'unione europea.
  10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino  al
31 dicembre 2020 la segreteria  tecnica  gia'  costituita  presso  la
soppressa Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
persone  con  disabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli  oneri  per  i  compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per  un  importo  complessivo
non superiore a 316.800 euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.
                               Art. 2
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  e  del  Garante
  per la protezione dei dati personali
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 marzo 2020».
                               Art. 3
 
             Proroga di termini in materie di competenza
                     del Ministero dell'interno
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la parola «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
    b) le parole «fino al 30 settembre 2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
    c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti  «31
ottobre 2020».
  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate  nei  territori
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati
a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati  dalla  delibera
dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  266  del  15  novembre  2018,
nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro  Italia
nel 2016 e 2017, cosi' come individuati dagli allegati 1, 2  e  2-bis
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni  di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno  e  Forio  dell'isola  di  Ischia  in
ragione degli eventi sismici  verificatisi  il  21  agosto  2017,  il
termine per il completamento dell'adeguamento  alle  disposizioni  di
prevenzione incendi, di cui al primo  periodo,  e'  prorogato  al  30
giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale  dei  vigili
del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».
                               Art. 4
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  le  parole  «nel  corso  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
    b) al comma 3, la parola «2018»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2019».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «2018,  2019  e
2020».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo  2018,
n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020».
                               Art. 5
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  «Le
assunzioni di cui al presente comma possono essere  effettuate  anche
nell'anno 2020».
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2021».
  4. All'articolo 1, comma  522,  secondo  periodo,  della  legge  20
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al presente comma».
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26  febbraio  1999,  n.
42, le parole «entro il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
                               Art. 6
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
 
  1. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole  «2017-2018  e  2018-2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
  3. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro  il  31  ottobre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2020».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020  dall'articolo  1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con  propria
delibera  all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle  risorse
disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  relative  al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite  massimo  complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025,  sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il  31  luglio  2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo  1,  comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
                               Art. 7
 
                Proroga di termini in materia di beni
                 e attivita' culturali e di turismo
 
  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112,  le  parole  «entro  l'esercizio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'esercizio 2020».
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «di  beni  e  di  servizi
nonche'» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
    b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
    c) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente:  «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  750.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
    b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  500.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022»;
    b) il secondo periodo e' soppresso.
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020»;
    b) le parole «per l'anno 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
    c) dopo le parole «29 luglio  2014,  n.  106»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  fermo  restando  il  limite   della   durata   massima
complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,  dei  medesimi
contratti».
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e  2022
e 6 milioni di euro  per  l'anno  2020».  Agli  oneri  derivanti  dal
precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma  337,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208.
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le  parole  «per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro
a decorrere dal 2020»;
    b) il secondo periodo e' soppresso.
  10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
determinati con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo da adottare, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di  euro  annui  a
decorrere dal 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole «fino al 31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
    b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni  2018  e  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020».
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole «fino al  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla  osta  della  stessa
amministrazione della giustizia».
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2020».
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, le parole «a  decorrere  dal  14  settembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal  14  settembre
2022». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari
a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per  l'anno  2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022.».
                               Art. 9
 
             Proroga di termini in materia di competenza
                     del Ministero della difesa
 
  1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, la parola «2019»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2020».
  2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
                               Art. 10
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura
 
  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le parole «Per l'anno 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2030,  si  provvede  mediante  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  per
euro 5,9 milioni dal 2021 .
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
  3. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  18,  comma  16,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di  30  milioni
di euro per l'anno 2019.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.
                               Art. 11
 
             Proroga di termini in materia di competenza
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 
  1. All'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro  e'
assegnata la somma di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  quale
contributo per il funzionamento di  Anpal  servizi  S.p.a.  All'onere
derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per l'anno  2020,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148.
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il
termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri
vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto  in  conformita'  a
quanto previsto dal  comma  2  dell'articolo  2  del  citato  decreto
legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del  presente
comma, e sino alla medesima data e'  sospesa,  con  riferimento  alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle  disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto  legislativo  n.
509 del 1994.»;
    b) l'ultimo periodo e' abrogato.
  3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3  milioni  di
euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti
nel settore della grande distribuzione a  livello  nazionale  ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  successivamente
cedute con patto di  riservato  dominio  a  societa'  poi  dichiarate
fallite e retrocedute per inadempimento  del  patto,  la  misura  del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  e'
calcolata  sulla  base  delle  condizioni  contrattuali   di   lavoro
applicate prima della cessione originaria, se  piu'  favorevoli,  con
riferimento ai  trattamenti  di  integrazione  salariale  autorizzati
nell'anno 2019. L'Inps riconosce il  beneficio  di  cui  al  presente
comma nel rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo  del
presente comma e qualora  dal  numero  dei  soggetti  e  dei  periodi
interessati alla rideterminazione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa  l'Inps
provvede a rideterminare proporzionalmente il  ricalcolo  di  cui  al
primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del  limite  di
spesa previsto.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.
  5. All'articolo 3 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  il  comma
10-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «10-bis.  Per   le   gestioni
previdenziali  esclusive  e  per  i  fondi  per  i   trattamenti   di
previdenza, trattamenti  di  fine  rapporto  e  trattamenti  di  fine
servizio, amministrati  dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione  di  cui
ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi  alle  contribuzioni
di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria  afferenti  ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino
al 31  dicembre  2022,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.».
                               Art. 12
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico
 
  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  8  milioni  di
euro, alle medesime condizioni, anche per  gli  acquisti  di  cui  al
medesimo comma effettuati  nell'anno  2020.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e  4»
sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1ş luglio 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
    b) al comma 59, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita   l'Autorita'   di
regolazione per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  definisce,  con
decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, previo parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, le  modalita'  ed  i  criteri  dell'ingresso
consapevole nel mercato dei clienti finali,  tenendo  altresi'  conto
della necessita' di concorrenza, pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato»;
    c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
    d)  il  comma  81  e'  sostituito  dal  seguente:  «81.   Sentita
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,  con  decreto
del Ministro dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
sono  fissati  i  criteri,  le  modalita'  e  i  requisiti   tecnici,
finanziari  e  di  onorabilita'  per  l'iscrizione  e  la  permanenza
nell'elenco di cui al  comma  80.  Tali  requisiti  devono  garantire
l'affidabilita' nel tempo del soggetto iscritto e  consentire,  anche
mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace  contrasto  a
possibili condotte contrastanti con i  generali  principi,  legali  e
regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento  dei  mercati  e
alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:
      a) i requisiti imprescindibili per la  permanenza  nell'elenco,
il  cui  venir  meno  comporta  l'esclusione  dall'elenco  salvo  che
l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;
      b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento
dell'attivita', il cui venir  meno  comporta,  qualora  l'impresa  di
vendita non  vi  ponga  rimedio  in  tempi  ragionevoli,  l'avvio  di
un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico  volta
a valutare la  complessiva  gestione  dell'attivita'  ai  fini  delle
valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»;
    e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco  di  cui
al comma 80 e' pubblicato  nel  sito  internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico e  aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha
valore  di  pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti  i  soggetti
interessati. Il Ministero  vigila  sul  mantenimento  nel  tempo  dei
requisiti da parte dei soggetti iscritti  all'elenco,  svolgendo  gli
approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81,  lettera  b).
Qualora risultino situazioni di gravi  inadempimenti  o  incongruenze
rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche  anche
alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon
funzionamento dei mercati e alla tutela  dei  consumatori,  con  atto
motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
                               Art. 13
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
 
  1.  All'articolo  47,  comma  11-quinquies,  primo   periodo,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le  parole:  «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio  quinquennale  e'
pervenuto a scadenza, il  termine  per  l'adeguamento  delle  tariffe
autostradali  relative  all'anno  2020   e'   differito   sino   alla
definizione del procedimento di  aggiornamento  dei  piani  economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  109  del  2018,
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  di  cui  all'articolo
articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il  30
marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente  le  proposte  di
aggiornamento dei piani economico finanziari,  riformulate  ai  sensi
della  predetta  normativa,  che  annullano  e   sostituiscono   ogni
precedente  proposta  di  aggiornamento.  L'aggiornamento  dei  piani
economici finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
  4.  All'articolo  49  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
    b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma  7»,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
    c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
      «7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi
7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali  le
controversie con i contraenti  generali  derivanti  da  richieste  di
risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di  cui
all'articolo 208 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione
da parte della societa' stessa.»;
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita'  di  cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai
commi 7 e 7-ter».
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  secondo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  alla
definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma  tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a  decorrere  dal  contratto  di  programma  per  gli  anni
2021-2025.
                               Art. 14
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro perl'anno 2019.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.
  3.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio  generale
degli  italiani  all'estero  (CGIE),  sono  rinviate  rispetto   alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23  ottobre
2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15  aprile  e
il 31 dicembre 2021.
  4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto
2014, n. 125, in essere alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
                               Art. 15
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza correlato agli
eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio  del  Comune  di
Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto  Polcevera,  noto
come  Ponte  Morandi,  dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 31 luglio 2019, puo' essere prorogato  fino  ad  una
durata complessiva di tre anni  secondo  le  modalita'  previste  dal
medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  previa  informativa  semestrale  al   Dipartimento   della
protezione civile da parte del Commissario delegato  sullo  stato  di
avanzamento e sul programma di interventi da  concludere  e  relativi
tempi, nonche' dimostrazione della disponibilita'  di  risorse  sulla
contabilita' speciale a lui intestata per far  fronte  alle  connesse
attivita'.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i  comuni
della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di  cui
all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  3. All'articolo 2 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole  «per  gli  anni  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «e di euro  10.000.000  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020»;
    c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018  e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2018,  2019  e
2020» e al secondo periodo le parole «e di euro  500.000  per  l'anno
2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per  l'anno
2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
    d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019
e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
  4. All'articolo 4-ter, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130,  la  parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diciannove».
  5. All'articolo 1-septies, comma l,  del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
  7. Al fine di  assicurare  la  continuita'  del  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche  conseguenti  all'evento  del  crollo  del   Viadotto
Polcevera,  le  misure  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogate
fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui   all'articolo
5-quinquies, comma 3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
                               Art. 16
 
Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
 
  1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il  Presidente  della  Giunta  regionale  Siciliana,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato  apposito
Commissario   straordinario   incaricato   di   sovraintendere   alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite
dalle  seguenti:  «con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Presidente della  Giunta  regionale  Siciliana,  da  adottarsi
entro  il  28  febbraio  2020,  e'  nominato   apposito   Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2  e  3
della  presente  disposizione,  e'  incaricato   di   realizzare   la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla  rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante  apposite
convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
    b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,
l'eventuale   supporto   tecnico,   le   attivita'   connesse    alla
realizzazione  dell'opera,  il   compenso   del   Commissario»   sono
sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui  al  primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  il
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso del Commissario»;
    c)  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi  puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a.,  delle
amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici dotati di specifica  competenza  tecnica  nell'ambito  delle
aree di intervento, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Gli oneri di cui  alle  predette  convenzioni  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
    d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, e'  inserita
la seguente: «provinciale».
                               Art. 17
 
        Personale delle Province e delle citta' metropolitane
 
  1. All'articolo  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui  al
presente comma, anche per  le  finalita'  di'  cui  al  comma  1,  le
province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al
valore soglia definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione sono  individuati  le  fasce  demografiche,  i  relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia  demografica  e  le
relative percentuali massime annuali di incremento del  personale  in
servizio per le province e le citta' metropolitane che  si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto
fra la spesa di personale, al lordo degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
    1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  le
province possono avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.».
                               Art. 18
 
Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
  pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
 
  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma
5, e' inserito il seguente:
    «5-bis. Al fine di accelerare le procedure  assunzionali  per  il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica  elabora,
entro il 30 marzo 2020,  bandi-tipo  volti  a  avviare  le  procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti  e  gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive  delle  amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.».
  2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010,  n.  6,
dopo il comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  A  decorrere
dall'anno 2020 e fino al  31  dicembre  2022,  in  via  sperimentale,
Formez PA  fornisce,  attraverso  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  sulla  base  delle
indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno
e l'efficienza delle pubbliche  amministrazioni,  adeguate  forme  di
assistenza  in  sede  o  distanza,  anche  mediante   l'utilizzo   di
specifiche professionalita'  a  favore  dei  piccoli  comuni  di  cui
all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che  ne  facciano
richiesta,   per   il   sostegno   delle   attivita'    istituzionali
fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  lettera  b),  e'
sostituita dalla seguente: «b)  le  tipologie  di  azioni  dirette  a
implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche  con
riferimento all'impiego delle risorse  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei;».
                               Art. 19
 
           Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e
per un numero massimo di:
    a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
    b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
    c)   seicentosettanta   unita'   per   l'anno   2023,   di    cui
duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei
carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza  e  sessanta
nel Corpo di polizia penitenziaria;
    d)   ottocentoventidue   unita'   per   l'anno   2024,   di   cui
duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei
carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di  finanza  e  cento
nel Corpo di polizia penitenziaria;
    e)  seicentosettantuno   unita'   per   l'anno   2025,   di   cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato,  trecentodieci  nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo  della  guardia  di  finanza  e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
357.038 per  l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno  2022,  euro
9.353.493 per l'anno 2023, euro  35.385.727  per  l'anno  2024,  euro
69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596  per  l'anno  2026,  euro
98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028,  euro
100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno  2030  ed
euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri  per  la
tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita'  nel
ruolo  iniziale,  nonche'  ulteriori  venticinque  unita'  nel  ruolo
iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo
828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro  1.831.221
per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro  2.090.855  per
l'anno 2023, euro 2.090.855  per  l'anno  2024,  euro  2.108.880  per
l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unita'»  sono
sostituite dalle seguenti:  «per  un  totale  duecentosettantaquattro
unita'»;
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:  «i)  appuntati  e
carabinieri: sessantaquattro».
  5.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie, ivi comprese le spese per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro  1.100.000
per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui  1
milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  pari
a 363.080 euro per l'anno  2020,  3.288.259  euro  per  l'anno  2021,
8.511.092 euro per l'anno 2022,  14.544.348  euro  per  l'anno  2023,
40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368  euro  per  l'anno  2025,
100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per  l'anno  2027,
104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per  l'anno  2029,
107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
    a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021,  6.248.137  euro  per
l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno  2023,  38.313.627  euro  per
l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno  2025,  98.263.596  euro  per
l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140  euro  per
l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617  euro  per
l'anno 2030 e 106.287.460 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a
decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.
                               Art. 20
 
Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
  per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021  e
8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento  delle
risorse previste dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  da  destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le  predette  risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia  e  delle
Forze armate in misura proporzionale alla  ripartizione  operata  per
l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
    b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di  euro
per l'anno 2021 e 8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 21
 
   Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  442,
della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  destinata,  ai  sensi  della
lettera d) del  medesimo  comma,  all'incremento  del  fondo  per  la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  2018,  n.  66  e'
incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai  conseguenti
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 23, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
                               Art. 22
 
     Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 320 sono inseriti i seguenti:
    «320-bis.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  320,
all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate  le
seguenti  modificazioni:  al  secondo  comma,  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla  seguente:  "sette";  al  terzo  comma,  le  parole:
"ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ciascuna  sezione  giurisdizionale  e'
composta da tre presidenti".  All'articolo  1,  quinto  comma,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre"  e'  sostituta  dalla
seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo  21,
comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e  al  giudizio  per  il
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della
medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto  compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo  50,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  e,  in  ogni
caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di  detto  articolo
21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta  dell'interessato,
da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del  provvedimento  di
promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente
perdurare per tutto il periodo di cui al quinto  comma  dello  stesso
articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il  personale  di  magistratura
del tribunale amministrativo regionale  di  Trento  e  della  sezione
autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato  nominati  ai  sensi
del relativo articolo 14, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre
2003, n. 373, per il  personale  di  magistratura  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa  per  la  Regione  siciliana,  la  dotazione
organica  del   personale   di   magistratura   della   giurisdizione
amministrativa e' incrementata  di  tre  presidenti  di  sezione  del
Consiglio di Stato, di due  presidenti  di  tribunale  amministrativo
regionale,  di  dodici  consiglieri  di  Stato  e  di  diciotto   fra
referendari,   primi   referendari   e   consiglieri   di   tribunali
amministrativi regionali. Conseguentemente, e' autorizzata per l'anno
2020, secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente,  la
copertura di quindici posti di  organico  di  consiglieri  di  Stato,
l'assunzione  di  venti  referendari  dei  tribunali   amministrativi
regionali, nonche', per le  esigenze  delle  segreterie  delle  nuove
sezioni  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello  non  generale  a
tempo indeterminato, in deroga ai vigenti  limiti  assunzionali,  con
contestuale incremento della relativa dotazione organica.
    320-ter. Per effetto di quanto previsto  dal  comma  320-bis,  la
Tabella  A  allegata  alla  legge  27  aprile  1982,   n.   186,   e'
definitivamente sostituita dalla seguente:
 
  "TABELLA A
  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:
   
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidente del Consiglio di Stato                       |n. 1      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidente aggiunto del Consiglio di Stato              |n. 1      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato            |n. 22     |
|                                                        |(*)       |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidenti di Tribunale amministrativo regionale        |n. 24     |
+--------------------------------------------------------+----------+
|                                                        |n. 102    |
|Consiglieri di Stato                                    |(*)       |
|                                                        |(**)      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Consiglieri di Tribunale amministrativo                 |n. 403    |
|regionale, Primi Referendari e Referendari              |(***)     |
+--------------------------------------------------------+----------+
|(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per|
|la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre |
|2003, n. 373.                                                      |
|(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi     |
|dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6     |
|aprile 1984, n. 426.                                               |
|(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di    |
|giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la|
|provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale|
|per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli|
|1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.|
|426."».                                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
   
  2. Al comma 320, terzo periodo,  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
  3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni
di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e  di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro
per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro
per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro
per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro
per l'anno 2027 e di  8.115.179  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028».
  4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'
autorizzato  a  conferire,  nell'ambito  della   dotazione   organica
vigente,  a  persona  dotata  di  alte  competenze  informatiche,  un
incarico dirigenziale  di  livello  generale,  in  deroga  ai  limiti
percentuali previsti dall'articolo 19,  commi  4  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri  di  cui  al  presente
comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno
2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996  euro  per  l'anno  2023,
1.072.074 euro  per  l'anno  2024,  985.009  euro  per  l'anno  2025,
1.003.839 euro  per  l'anno  2026,  156.597  euro  per  l'anno  2027,
1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede,  quanto
a  1  milione  di  euro  a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal  comma  2  e
quanto  a  115.179  euro  a  decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo.
                               Art. 23
 
          Adeguamento della struttura della Corte dei conti
 
  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1994,
n. 19, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  il
rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero  sistema
di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti,  secondo  la
consistenza  del  rispettivo  carico  di   lavoro,   possono   essere
assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza,  presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal  fine,  il  ruolo  organico  della
magistratura contabile e' incrementato di venticinque  unita'  ed  e'
rideterminato  nel  numero  di  seicentotrentasei  unita',   di   cui
cinquecentotrentadue   fra   consiglieri,   primi    referendari    e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al  presidente,  al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore   generale   aggiunto.   Il   Consiglio   di   presidenza
dell'Istituto,  in  sede  di  approvazione  delle  piante   organiche
relative   agli   uffici   centrali   e    territoriali,    determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n.  1345,  come
sostituite dall'articolo  13,  ultimo  comma,  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
  2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2,  pari
a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro  per
l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,
3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere  dall'anno  2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 24
 
Disposizioni in materia di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
               della tutela del territorio e del mare
 
  1. Il termine per l'assunzione  di  cinquanta  unita'  appartenenti
all'area II previste  all'articolo  1,  comma  317,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021,  e'  differito
al triennio 2020-2022.
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica  F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
    b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650  per  l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020  e  ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  quantificati
in euro 41.750 per l'anno  2020  ed  euro  83.500  euro  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle  aree
marine protette gia' istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la piu'  rapida
istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36,  comma
1, lettere d), f), o) e cc) della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  32  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno
2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4,  quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 -  2021,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
                               Art. 25
 
        Disposizioni di competenza del Ministero della salute
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma  435  e'  inserito  il  seguente:  «435-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 435, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, le risorse relative ai  fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e  di  18  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  del   Finanziamento
sanitario nazionale, senza ulteriori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  fermo   restando   il   rispetto   del   limite   relativo
all'incremento della spesa di personale di cui  al  secondo  periodo,
del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis) con  un  importo  annuale  pari  ad  euro  1.000.000  per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
      1) per il 20 per  cento  da  destinare  alle  regioni  ed  alle
province autonome sulla base di apposito riparto  da  effettuare  con
decreto del Ministro, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed  aggiornamento
per  gli  operatori   degli   stabilimenti   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 2;
      2)  per   l'80   per   cento   da   destinare   agli   istituti
zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di  ricerca  e  sviluppo
dei metodi alternativi.».
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2020 al  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole «che abbia maturato» sono  inserite  le  seguenti:  «,
alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti  maturati  al
31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono  sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi sette».
                               Art. 26
 
   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
 
  1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    b) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  Per  le  spese
relative al funzionamento del CSIRT italiano,  costituito  presso  il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e'  autorizzata  la
spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  A  tali
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi  2  e  10,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni  2018  e  2019,
per complessivi 6  milioni  di  euro,  gia'  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite
nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
                               Art. 27
 
                   Sicurezza nazionale cibernetica
 
  1. Al decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti  e  gli  operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di  amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e  le  parole:  «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
    b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti di cui al comma 2-bis»;
    c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
    d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le  parole:  «individuati
ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 2-bis»;
    e) all'articolo 1, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma  2,
lettera a), e' contenuta in  un  atto  amministrativo,  adottato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  CISR,  entro
trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il  predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto  di  accesso,
non e'  soggetto  a  pubblicazione,  fermo  restando  che  a  ciascun
soggetto  e'  data,  separatamente,   comunicazione   senza   ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.  L'aggiornamento  del  predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»;
    f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le  parole:  «i  soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
    g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al  primo  e  al  secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma  2,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
    h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le  parole:  «individuati
ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
    i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le  parole:  «individuati
ai sensi del  comma  2,  lettera  a),  del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le  parole:  «di
cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
medesimo comma»;
    l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla  medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
    m) all'articolo  1,  comma  14,  le  parole:  «soggetti  pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
    n) all'articolo 1, comma 18, le  parole:  «di  cui  al  comma  2,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
    o) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
                               Art. 28
 
     Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di  10  milioni
di euro per l'anno 2021.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le  parole  «7,5  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «11 milioni»;
    b) al secondo periodo, le parole «dieci unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciassette unita'»;
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti  del
Commissariato  dipendenti  di  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti  di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'  corrisposto
a  carico  del  Commissariato  il  trattamento  economico   stabilito
dall'articolo 170, comma quinto, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati
Arabi  Uniti  di  livello  corrispondente  al   grado   o   qualifica
rivestiti.».
  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l'attrazione degli investimenti  in  Italia,  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  il  comma
268 e' abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dai  commi  2  e  3  si  provvede  mediante
utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017,  n.  170,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli  interventi
necessari a dare attuazione al presente comma, fino  al  31  dicembre
2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione  appaltante,
opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2
e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
                               Art. 29
 
Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
                                 190
 
  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede
mediante le  risorse  stanziate  sugli  ordinari  capitoli  di  spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e  dei  relativi
interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
                               Art. 30
 
             Attuazione della clausola del 34 per cento
                   per le Regioni del Mezzogiorno
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il  30
aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
l'autorita' politica delegata per  il  coordinamento  della  politica
economica  e  la  programmazione  degli  investimenti   pubblici   di
interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per  verificare  che
il riparto delle risorse dei programmi di  spesa  in  conto  capitale
finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti  da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia  criteri  o
indicatori  di  attribuzione  gia'  individuati,  sia  effettuato  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per
monitorare l'andamento della spesa erogata.».
                               Art. 31
 
                     Contributo regione Sardegna
 
  1. Le somme di cui  all'articolo  1,  comma  851,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono  riconosciute  alla  regione  Sardegna  a
titolo di acconto per le finalita' di cui al  punto  10  dell'Accordo
sottoscritto tra il Governo e  la  regione  Sardegna  in  materia  di
finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
  2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni ditesoreria. La regolarizzazione
avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse
stanziate sul pertinente capitolo di spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 32
 
Finanziamento  a  favore  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
             internazionale Gran Sasso Science Institute
 
  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole «5 milioni di euro a decorrere dal  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019  e  9  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2020»;
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
    a)  quanto  a  euro  3,5  milioni  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
    b) quanto a euro 0,5 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
    c) quanto a euro 1,5 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro  2,0  milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
                               Art. 33
 
Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018  concernente  disposizioni
  urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia
  portuale
 
  1. Al fine di  consentire  il  completamento  degli  interventi  in
favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 2, le  parole:  «nella  misura  di  euro
20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nella
misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
    b) all'articolo 9-ter:
      1) al comma 1, le parole: «presso  il  porto  di  Genova»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del
Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in
corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, e' prorogate  di  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le autorizzazioni  attualmente  in  corso,  rilasciate  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
prorogate per sei anni»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  gli  anni
2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar  Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per  l'anno  2020,  per
eventuali  minori  giornate  di   lavoro   rispetto   all'anno   2017
riconducibili alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale  conseguenti  all'evento.
Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale
a fronte di avviamenti integrativi  e  straordinari  da  attivare  in
sostituzione di  mancati  avviamenti  nei  terminal,  da  valorizzare
secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata  dai
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».
  2. Al fine di favorire  flessibilita'  dei  Piani  Regolatori  alle
esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari  ad  euro  20.000.000  per  l'anno  2020  si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il finanziamento del piano  per  il  rinnovo  del
materiale rotabile ferroviario per il  trasporto  pubblico  locale  e
regionale.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1
milione di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 34
 
         Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime
                 con finalita' turistico-ricreative
 
  1. Al fine di sostenere  il  settore  turistico-balneare  e  quello
della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno
2020  il  pagamento  dei  canoni  dovuti  riferiti  alle  concessioni
relative   a   pertinenze   demaniali   marittime    con    finalita'
turistico-ricreative e alle concessioni demaniali  marittime  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494.
                               Art. 35
 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali
 
  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio,
nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.  Con  decreto  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria  assegnata  ad
ANAS  S.p.a.  Qualora  l'estinzione  della  concessione   derivi   da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419,  secondo  comma,  del  codice
civile,  senza  che  possa  operare,  per  effetto   della   presente
disposizione,  alcuna  risoluzione  di   diritto.   L'efficacia   del
provvedimento di revoca, decadenza o  risoluzione  della  concessione
non  e'  sottoposto  alla   condizione   del   pagamento   da   parte
dell'amministrazione  concedente  delle  somme  previste  dal  citato
articolo 176, comma 4, lettera a).
                               Art. 36
 
                       Informatizzazione INAIL
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre  2001,  n.
462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e
tariffe). - 1. Per  digitalizzare  la  trasmissione  dei  dati  delle
verifiche, l'INAIL predispone  la  banca  dati  informatizzata  delle
verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per  via
informatica,  il  nominativo  dell'organismo  che  ha  incaricato  di
effettuare  le  verifiche  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   e
all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e  all'articolo
6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato  della  verifica  dal
datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento
della tariffa definita dal decreto di cui al  comma  4,  destinata  a
coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento  della  banca
dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  4,  e
all'articolo 6,  comma  4,  applicate  dall'organismo  che  e'  stato
incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate  dal
decreto del presidente dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e
la sicurezza del  lavoro  (ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.  165  del  18
luglio 2005, e successive modificazioni.».
                               Art. 37
 
               Apertura del conto in tesoreria per RFI
 
  1. A  seguito  dell'inserimento  della  societa'  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il  monitoraggio
dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal  bilancio
dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito  conto
corrente presso la Tesoreria dello Stato  da  attuarsi  entro  il  31
gennaio 2020.
                               Art. 38
 
  Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
 
  1. Per l'anno 2020, nelle more di una  piu'  generale  riforma  del
titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli  enti
locali che, a  seguito  della  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'articolo 1, comma 714, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale  di  ripiano
prevista dal rispettivo piano di  riequilibrio  pluriennale,  possono
richiedere al Ministero dell'interno entro  il  31  gennaio  2020  un
incremento dell'anticipazione gia' ricevuta, a valere  sul  fondo  di
cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo  n.  267  del
2000.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante  decreto
del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  fondo,   in   proporzione   della
differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a  titolo  di  ripiano
del  piano  di  riequilibrio  pluriennale  di  ciascun  ente   locale
richiedente e la rata annuale  dovuta  nell'esercizio  immediatamente
precedente l'applicazione degli effetti della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 18 del 2019.
  3. L'anticipazione di cui al presente  articolo  e'  restituita  in
quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               Art. 39
 
      Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere
            del debito degli enti locali e delle Regioni
 
  1. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane  che  abbiano
contratto con banche o intermediari finanziari mutui in  essere  alla
data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre  2024
e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di  valore  inferiore
nei casi  di  enti  con  un'incidenza  degli  oneri  complessivi  per
rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio
2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
adottare, previa  intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, apposita istanza affinche' tali mutui vengano  ristrutturati
dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine  di
conseguire  una  riduzione  totale  del  valore   finanziario   delle
passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1, commi 71  e  seguenti,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato,
di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore  a
5.000  abitanti  possono  essere  esonerati  dalla  verifica  di  cui
all'articolo 41, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,
secondo  le  modalita'  definite  con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  cui  al  presente  comma.  Per  la
gestione delle attivita' di cui al presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di una societa' in house, con
onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e  di  4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021.  La   societa'   e'
individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  cui  al  presente   comma.   Per   assicurare   il   buon   esito
dell'operazione, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni,
cui spetta  il  monitoraggio  delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo,  il  coordinamento  nei   confronti   degli   enti   locali
destinatari della ristrutturazione e  l'individuazione  di  soluzioni
amministrative comuni volte a uniformare le  interlocuzioni  tra  gli
enti locali e la  predetta  societa'  per  agevolare  l'accesso  alle
operazioni stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI  e
UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  definisce
la  durata,  l'organizzazione,   la   struttura,   il   funzionamento
dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa'
in house. Le operazioni possono  prevedere  l'emissione  di  apposite
obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei  mutui  oggetto
di accollo, purche' da tali  emissioni  non  derivi  un  aumento  del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  Regolamento
UE 479/2009. Ad  esito  dell'operazione  di  accollo  e'  ammessa  la
possibilita' di surroga del mutuante da parte di  un  soggetto  terzo
che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
  2. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  e  di  conseguente
accollo da parte dello  Stato  anche  eventuali  operazioni  derivate
connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle  tipologie  di
cui all'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare,  nel  caso
in cui  le  operazioni  di  ristrutturazione  prevedano  l'estinzione
anticipata totale  o  parziale  del  debito,  l'impegno  a  destinare
specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di
ogni altro onere connesso, da versare allo Stato  alle  condizioni  e
con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa'  di  cui
al comma 1 avvia l'istruttoria  e  le  attivita'  necessarie  per  la
ristrutturazione  del  mutuo  e,  all'esito  delle  stesse,  comunica
all'ente  le  condizioni  dell'operazione,  il   nuovo   profilo   di
ammortamento del mutuo  ristrutturato,  distintamente  per  la  quota
capitale e la quota interesse, gli oneri  e  le  eventuali  penali  o
indennizzi a carico dell'ente.
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al  comma  4  da
parte dell'ente, la societa' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata  a
effettuare l'operazione di ristrutturazione.
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione  di  ristrutturazione
di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al  comma
1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello  Stato  dei
mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le  modalita'
di estinzione del conseguente debito dell'ente  nei  confronti  dello
Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari  a  quello
previsto per l'estinzione dei mutui di cui  al  comma  1,  prevedendo
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme  sia  l'applicazione  di   interessi
moratori. In particolare,  le  modalita'  di  estinzione  del  debito
dell'ente nei confronti dello Stato sono definite  nel  rispetto  dei
seguenti principi:
  a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al
comma 9 un  contributo  di  importo  pari  alle  eventuali  spese  da
sostenere  per  le  penali   o   gli   indennizzi   derivanti   dalla
ristrutturazione,  alle  condizioni  e  con  il   profilo   temporale
negoziati con l'istituto mutuante;
  b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo  Stato  sono
individuate  in  modo  da  garantire  il  pagamento  delle  rate   di
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste  dal
relativo piano di ammortamento;
  c) le rate di ammortamento versate dall'ente  allo  Stato  sono  di
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei  mutui  e
dei derivati ristrutturati;
  d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun  esercizio  sono
di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato
nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere  inferiori
al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
  e) la quota interessi versata allo Stato in  ciascun  esercizio  e'
pari alla differenza,  se  positiva,  tra  la  rata  di  ammortamento
determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c)  e  la  quota
capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d);  in
caso di differenza  nulla  o  negativa,  la  quota  interessi  dovuta
dall'ente e' pari a 0;
  f) negli esercizi in cui il  proprio  debito  nei  confronti  dello
Stato e' estinto e il debito ristrutturato  e'  ancora  in  corso  di
restituzione, l'ente e' tenuto a versare allo Stato un contributo  di
parte corrente di importo pari alla  quota  interessi  del  piano  di
ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.
  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano  a  favore
del Ministero dell'economia e delle finanze apposita  delegazione  di
pagamento, di cui  all'articolo  206  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto  o  in  parte,
sulla base dei dati comunicati dalla societa'  di  cui  al  comma  1,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme,  per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello  F24.  Con  cadenza  trimestrale,  gli   importi   recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa  Agenzia  alla
contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso  in  cui  l'Agenzia
delle entrate non riesca  a  procedere,  in  tutto  o  in  parte,  al
versamento richiesto dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 9, dando comunicazione  dell'adempimento  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini del calcolo  del  limite  di  indebitamento  degli  enti
locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei
confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
  9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla  societa'
di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede la societa'.
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di
cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di  rimborso  dei
mutui oggetto di accollo,  possono  essere  utilizzate  a  titolo  di
anticipazione,  mediante  girofondo,  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La  giacenza  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e' reintegrata non appena  siano  disponibili  le  somme
versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9.
  11. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per
il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate  dai
comuni, dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  a  capitale
interamente  pubblico  incluse  nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico  consolidato,  individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno  dell'ente  a
subentrare come controparte alla  societa'  partecipata  in  caso  di
ristrutturazione. In tal  caso,  ai  fini  della  determinazione  del
limite  di  indebitamento  di  cui  all'articolo  204   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della  quota
interessi relativa ai  mutui  ristrutturati  ai  sensi  del  presente
comma.
  12. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti modalita' e termini per l'applicazione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  delle  disposizioni
recate dal presente articolo nei  confronti  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,
n.89, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
estinzione anticipata del mutuo, gli  importi  pagati  dalle  regioni
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati,  in  relazione  alla  parte  capitale,  al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato.».
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di  2  milioni
di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da  ripartire  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
                               Art. 40
 
              Disposizioni in materia di organizzazione
                      della societa' GSE S.p.a.
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono nominati,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali
durano in carica fino all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione  decade  alla  data  di
nomina del  commissario,  senza  l'applicazione  dell'articolo  2383,
terzo comma, del codice  civile.  Al  commissario  spettano  tutti  i
poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione  della  societa'
GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attivita' e' corrisposto un
compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per  la  carica
di  amministratore  delegato  della  fascia  di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza
o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate  dal
commissario. Al vicecommissario  e'  corrisposto  un  compenso  annuo
onnicomprensivo pari al 50% di  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
                               Art. 41
 
          Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli
              a tutela del made in Italy agroalimentare
 
  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Non  si  applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agroalimentari.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica
                               Art. 42
 
                           Agenda digitale
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione
tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di  processi  di
innovazione tecnologica  delle  imprese  e  start-up,  nonche'  nelle
materie dell'attuazione dell'agenda digitale e  della  trasformazione
digitale del Paese con particolare  riferimento  alle  infrastrutture
digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di  rete,
allo sviluppo  ed  alla  diffusione  dell'uso  delle  tecnologie  tra
cittadini,  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  alla  diffusione
dell'educazione  e  della  cultura  digitale  anche   attraverso   il
necessario   raccordo   e   coordinamento   con   le   organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel  settore,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella  B  allegata
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  febbraio
2010, di un contingente di personale in  posizione  di  fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale,
proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri  dell'interno,
della difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del  personale
docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre  pubbliche  amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori  ruolo,  laddove  disposto,  e'  reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario nelle  amministrazioni  di  provenienza.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti
ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  I
posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. All'articolo 8 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
      «1-quater. A supporto  delle  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di
personale formato da esperti in  possesso  di  specifica  ed  elevata
competenza  nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e disseminazione, nonche' di  significativa  esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo  sviluppo  di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga  scala.  Il
contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di  cui  al
comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione  dei  ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
personale docente educativo, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
delle   istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   altre    pubbliche
amministrazioni, ai sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle  amministrazioni  di
provenienza. Il  trattamento  economico  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Il  contingente  di  esperti  e'
altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
su  base  convenzionale,   su   parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla  pubblica  amministrazione.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e  le
modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e  il  regime  giuridico
del rapporto intercorrente  con  i  componenti  del  contingente,  le
specifiche professionalita' richieste e  il  compenso  spettante  per
ciascuna professionalita'.»;
    b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono  sostituite
dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono  inserite
le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
    c) al comma 3, primo periodo, le  parole  «anche  utilizzando  le
competenze e le strutture» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  le
esercita  avvalendosi»  e  le  parole  «,  nonche'  lo   sviluppo   e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma  di
cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo  n.  82  del
2005» sono sostituite dalle seguenti: «.  Per  la  progettazione,  lo
sviluppo, la  gestione  e  l'implementazione  del  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo  n.  82
del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri si avvale della societa' di cui al comma 2».
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82,  le  parole  «l'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
                               Art. 43
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le risorse di cui al Fondo per la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   dicembre   2008,   n.   189,   sono
disaccantonate e rese  disponibili,  in  termini  di  cassa,  per  un
importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
  3.  Il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10,  comma  3  e
dall'articolo 14, comma 1, pari a 213  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10,  comma  3,  dall'articolo
11, comma 3, pari in termini di indebitamento  e  fabbisogno  a  32,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti  dall'articolo  14,  comma  1,  pari  a  50
milioni di euro,  in  termini  di  fabbisogno,  per  l'anno  2020  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
2.
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo  15,  comma  4,  pari  a  6,6
milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori  effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui  agli  articoli
15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo  11,  comma  3,  pari  a  4,3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 44
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2019
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

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