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Delibera, 8/1/2020
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».
(GU n.17 del 22-1-2020)
Delibera
Materia: giustizia civile / processo

CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 8 gennaio 2020 

Modificazioni alle «Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte costituzionale».
(GU n.17 del 22-1-2020)

 
                            LA PRESIDENTE
                     DELLA CORTE COSTITUZIONALE
 
  Visti gli articoli 14, primo comma,  e  22,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Viste le «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale»  approvate  il  16  marzo  1956  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  24  marzo  1956,   n.   71   e   successive
modificazioni;
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
 
                              Delibera:
 
  Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale»:
 
                               Art. 1
 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4 (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del
Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito  delle
deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte  dall'Avvocato
generale dello Stato o da un suo sostituto.
  2. Il Presidente della  Giunta  regionale  interviene  depositando,
oltre alle  deduzioni,  comprensive  delle  conclusioni,  la  procura
speciale rilasciata a norma dell'art. 3,  contenente  l'elezione  del
domicilio.
  3. Eventuali interventi  di  altri  soggetti  hanno  luogo  con  le
modalita' di cui al comma precedente.
  4. L'atto di intervento e' depositato non oltre venti giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  introduttivo  del
giudizio.
  5. Il cancelliere  da'  comunicazione  dell'intervento  alle  parti
costituite.
  6. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi.
  7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio.»
                               Art. 2
 
  Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali).  -
1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel  caso  in
cui intenda prendere visione e trarre copia degli  atti  processuali,
deposita contestualmente all'atto di intervento apposita  istanza  di
fissazione anticipata e separata  della  sola  questione  concernente
l'ammissibilita' dello stesso.
  2. Il  Presidente,  sentito  il  relatore,  fissa  con  decreto  la
trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento.
  3. Il cancelliere da'  immediata  comunicazione  del  decreto  alle
parti  costituite  e  all'istante,  i  quali,  entro   dieci   giorni
dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare  sintetiche
memorie concernenti esclusivamente la  questione  dell'ammissibilita'
dell'intervento.
  4. La Corte decide con ordinanza, a cui si  applica  il  regime  di
pubblicita' di cui all'art. 31.»
  «Art.  4-ter  (Amici  curiae).  -  1.  Entro  venti  giorni   dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro
e i soggetti  istituzionali,  portatori  di  interessi  collettivi  o
diffusi  attinenti  alla  questione  di  costituzionalita',   possono
presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta.
  2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di  25.000  caratteri,
spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica  alla  cancelleria
della  Corte,  che  ne  comunica  l'avvenuta  ricezione   con   posta
elettronica.
  3. Con decreto del Presidente, sentito il  giudice  relatore,  sono
ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla
valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'.
  4. Il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  trasmesso  a  cura  della
cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta
giorni liberi prima  dell'udienza  o  della  adunanza  in  camera  di
consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale.
  5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni
sono state ammesse con il decreto di cui  al  comma  3  non  assumono
qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non  possono  ottenere
copia degli atti e non partecipano all'udienza.»
                               Art. 3
 
  Dopo l'art. 14 e' inserito il seguente:
  «Art. 14-bis (Esperti). -  1.  La  Corte,  ove  ritenga  necessario
acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con
ordinanza che siano ascoltati esperti  di  chiara  fama  in  apposita
adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti
costituite. Con l'autorizzazione del  Presidente,  le  parti  possono
formulare domande agli esperti.
  2. Il cancelliere avverte le parti almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.»
                               Art. 4
 
  L'art. 16, secondo comma, e' sostituito nel testo seguente:
  «2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di  due  per
parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.».
                               Art. 5
 
  L'art. 23 e' sostituito nel testo seguente:
  «Art. 23 (Norme di procedura per  i  ricorsi).  -  1.  Nei  giudizi
regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, commi da 1  a
6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e  da  10  a  17.  La
rinuncia  al  ricorso,  qualora  sia  accettata  da  tutte  le  parti
costituite, estingue il processo.»
                               Art. 6
 
  L'art. 24, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente:
  «4. Entro il termine perentorio di venti  giorni  dal  decorso  del
termine di cui al  comma  precedente  ha  luogo  la  costituzione  in
giudizio. Per  i  successivi  atti  del  processo  si  applicano  gli
articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi  2,
3 e 4, e da 10 a 17.».
                               Art. 7
 
  L'art. 25, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente:
  «4. Entro il termine perentorio di venti  giorni  dal  decorso  del
termine di cui al comma  precedente,  ha  luogo  la  costituzione  in
giudizio. Per  i  successivi  atti  del  processo  si  applicano  gli
articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi  2,
3 e 4, e da 10 a 17.».
                               Art. 8
 
  1. Le presenti modifiche entrano in  vigore  il  giorno  successivo
alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano anche
ai giudizi pendenti a quella data.
 
    Roma, 8 gennaio 2020
 
                                              La Presidente: Cartabia

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