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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23/2/2020
Dpcm 23/02/2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: sanità / salute

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 
Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)
(GU n.45 del 23-2-2020)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale;
  Preso atto che sul  territorio  nazionale  e,  segnatamente,  nella
Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni  nei
quali ricorrono i  presupposti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  adottare  le  misure  di
contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6;
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e
delle   finanze,   nonche'   i   Ministri   dell'istruzione,    delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'universita'  e  della  ricerca,
delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  nonche'
sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle  Regioni
                         Lombardia e Veneto
 
  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati  nell'allegato  1
al presente decreto, ad integrazione di quanto  gia'  disposto  nelle
ordinanze 21 febbraio 2020 e  22  febbraio  2020,  sono  adottate  le
seguenti misure di contenimento:
  a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato  1,  da
parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
  b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole
di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
  e) sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero
organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di
istruzione;
  f) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi;
  g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici,  fatta  salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto
territorialmente competente;
  h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in
corso nei comuni di cui all'allegato 1;
  i) chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  ad  esclusione  di
quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di  cui
agli articoli 1 e 2 della legge  12  giugno  1990,  146,  secondo  le
modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto
territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali
per l'acquisto dei beni di prima necessita';
  l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli
esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita'
indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando
particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di
prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
  m) sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche
non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste
dai prefetti territorialmente competenti;
  n) sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a
distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'
individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali;
  o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative  per  i
lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o
nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dal
Comune o dall'area indicata.
  2. Le misure di cui al comma  1,  lettere  a),  b)  e  o),  non  si
applicano al personale sanitario e al personale di  cui  all'art.  4,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
                               Art. 2
 
 
       Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
 
  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo  articolo,
gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno
sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono
obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria
con sorveglianza attiva.
                               Art. 3
 
 
                    Applicazione del lavoro agile
 
  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via
automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree
considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o
locale  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalle   menzionate
disposizioni  e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi
previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
obblighi di informativa di cui all'art.  23  della  legge  22  maggio
2017, n. 81, sono  resi  in  via  telematica  anche  ricorrendo  alla
documentazione resa  disponibile  sul  sito  dell'Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro.
                               Art. 4
 
 
                   Esecuzione delle misure urgenti
 
  1.   Il   Prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure avvalendosi delle Forze di polizia  e,  ove  occorra,  con  il
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo  nazionale
dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  delle  Forze  armate,  sentiti   i
competenti comandi territoriali.
                               Art. 5
 
 
                    Efficacia delle disposizioni
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  entrano  in  vigore  dalla
data odierna e sono efficaci per quattordici  giorni,  salva  diversa
successiva disposizione.
    Roma, 23 febbraio 2020
 
                                                  Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri
                                                      Conte          
Il Ministro della salute
        Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
294
                                                           Allegato 1
 
    Comuni interessati  dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del
contagio.
    Nella Regione Lombardia:
      a) Bertonico;
      b) Casalpusterlengo;
      c) Castelgerundo;
      d) Castiglione D'Adda;
      e) Codogno;
      f) Fombio;
      g) Maleo;
      h) San Fiorano;
      i) Somaglia;
      j) Terranova dei Passerini.
    Nella Regione Veneto:
      a) Vo'.

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