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decreto legge, 9/3/2020
Dl 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
GU n.62 del 9-3-2020
decreto legge
Materia: sanitą / salute

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 
Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)
(GU n.62 del 9-3-2020)
 
 Vigente al: 10-3-2020 
 

Capo I
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   q),   della
Costituzione, che prevede la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di profilassi internazionale;
  Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul  territorio  nazionale  per   il   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante  misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59  dell'8  marzo  2020,
recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge   23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando  misure  di  potenziamento   della   rete   di   assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze, per la  pubblica  amministrazione  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il
  conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
  a) procedere al  reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  come
individuate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio  1989,  n.  56  e  successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti  all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione,  anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di  lavoro
autonomo, anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e  continuano
a percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal  contratto  di
formazione   medico   specialistica,   integrato   dagli   emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di  cui
all'articolo 17;
  b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma  548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con  le  modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il  trattamento  economico  da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
  2. I  contratti  di  lavoro  autonomo,  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per  tutta  la  durata
dello  stato  d'emergenza,  integra  il   requisito   dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
  3. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza  italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
  5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1,  lettera  a)  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.
  6. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei in graduatorie  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai  sei  mesi,  e  comunque
entro il termine dello stato di emergenza  a  personale  medico  e  a
personale infermieristico, collocato in  quiescenza,  anche  ove  non
iscritto  al  competente  albo  professionale  in   conseguenza   del
collocamento a riposo.  I  predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con  il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi  di  cui  al  presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
                               Art. 2
 
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici  al
  Servizio sanitario nazionale
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario  e  ai  medici   in   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,
per titoli e colloquio  orale,  attraverso  procedure  comparative  e
hanno la durata di  un  anno  e  non  sono  rinnovabili.  I  predetti
incarichi, qualora necessario,  possono  essere  conferiti  anche  in
deroga, limitatamente alla spesa  gravante  sull'esercizio  2020,  ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa  di
personale nei limiti  delle  risorse  complessivamente  indicate  per
ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la  spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le  quali  sia
disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6  del  2020,
la sospensione  delle  attivita'  di  formazione  superiore,  l'esame
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle  lauree  nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  puo'  essere
svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,  previa
certificazione delle competenze acquisite  a  seguito  del  tirocinio
pratico svolto durante i  rispettivi  corsi  di  studio,  secondo  le
indicazioni di cui al punto 2 della  circolare  del  Ministero  della
salute e del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca del 30 settembre 2016.
                               Art. 3
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle  aziende
                        e degli enti del SSN
 
  1. Per le  finalita'  e  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 e all'articolo 2  del  presente  decreto,  le  regioni
procedono  alla  rideterminazione  dei  piani   di   fabbisogno   del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
                               Art. 4
 
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale  e
                    dei pediatri di libera scelta
 
  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina  generale
e' consentita  l'instaurazione  di  rapporto  convenzionale  a  tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di  attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computarsi  nel  monte  ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli  elenchi  della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino  alla
fine della durata dello stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computarsi  nel  monte  ore
complessivo  previsto  dall'articolo  26,  comma   1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti una assegnazione di un numero  di  assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio  e'  sospesa.  Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del  ciclo  di
studi che conduce al conseguimento del diploma  di  specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle  attivita'  formative,  teoriche  e  assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12  del  decreto  del
Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60  del  13  marzo  2006,  si  intendono  integrate  con
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Per la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso  formativo  possono  assumere  incarichi  provvisori  o   di
sostituzione di  pediatri  di  libera  scelta  convenzionati  con  il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo  di  attivita',  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato  di  emergenza,
e'  riconosciuto  ai  fini  del  ciclo  di  studi  che   conduce   al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
                               Art. 5
 
       Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
 
  1. Le aziende sanitarie locali e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento  del  monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore  aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale  vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
                               Art. 6
 
           Disposizioni urgenti in materia di volontariato
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  il
periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il  regime
di incompatibilita' di cui all'articolo  17,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
                               Art. 7
 
                       Sorveglianza sanitaria
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h),  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica  agli  operatori
sanitari e a quelli  dei  servizi  pubblici  essenziali  che  vengono
sottoposti  a   sorveglianza.   I   medesimi   operatori   sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito  positivo
per COVID-19.
Capo II
Potenziamento delle reti assistenziali
                               Art. 8
 
            Unita' speciali di continuita' assistenziale
 
  1. Al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  Bolzano  istituiscono,  entro  dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso  una  sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale  ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da
COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero.  L'unita'
speciale e' costituita da un numero di  medici  pari  a  quelli  gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale  prescelta.  Possono
far parte dell'unita' speciale: i  medici  titolari  o  supplenti  di
continuita' assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di
formazione specifica  in  medicina  generale;  in  via  residuale,  i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette,  dalle
ore 8.00 alle  ore  20.00,  e  ai  medici  per  le  attivita'  svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
  2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta  o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il  nominativo  e
l'indirizzo dei pazienti di cui al  comma  1.  I  medici  dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono  essere
dotati di ricettario del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire  tutte  le  procedure
gia' all'uopo prescritte.
  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente  in  pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto  soccorso,  al  fine  di
consentire alle  strutture  sanitarie  di  svolgere  al  contempo  le
ordinarie attivita' assistenziali.
  4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla  durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
                               Art. 9
 
            Assistenza a persone e alunni con disabilita'
 
  1. Durante la sospensione del servizio scolastico e  per  tutta  la
sua durata,  gli  enti  locali  possono  fornire,  tenuto  conto  del
personale disponibile,  anche  impiegato  presso  terzi  titolari  di
concessioni, convenzioni o  che  abbiano  sottoscritto  contratti  di
servizio con enti  locali  medesimi,  l'assistenza  agli  alunni  con
disabilita'   mediante   erogazione   di   prestazioni    individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle  attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  dell'8  marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati  a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
  2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, unita' speciali atte a  garantire  l'erogazione  di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie  a  domicilio  in  favore  di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o  di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'.
  3. Alle disposizioni di cui al  presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 10
 
Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per
                           ossigenoterapia
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  la  federazione  dei
farmacisti  titolari  di  farmacie  private  nonche'  la  federazione
nazionale  delle  farmacie  comunali,  adottato,  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
provincie autonome,  entro  il  31  luglio  2020,  sono  definite  le
modalita' con cui si  rende  disponibile  sul  territorio  nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle  regioni  ovvero,
in via  sperimentale  fino  all'anno  2022  mediante  la  rete  delle
farmacie dei servizi, la fornitura di  ossigeno  e  la  ricarica  dei
presidi  portatili,  che  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia,  garantiscono  l'ossigenoterapia.  Il  decreto  di  cui   al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le  modalita'  con
cui le aziende sanitarie  operano  il  censimento  dei  pazienti  che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  1  e  in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della  salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi  dell'articolo  32,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie  previste  dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e  non  determinano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
Capo III
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto
                               Art. 11
 
   Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici
 
  1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione  individuale  e  medicali  necessari  per  fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  COVID-19  di  cui  alla   delibera   del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  il
pagamento immediato o anticipato delle forniture.
  2. Al conto corrente  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei  dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale  conseguente
alla urgente necessita' di  far  fronte  all'emergenza  di  cui  allo
stesso comma 1, posto in essere  dal  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dai  soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del  Decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  22  novembre  2010,  recante  «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo
della Corte  dei  conti.  Per  gli  stessi  atti  la  responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi  in  cui
sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che  li  ha
posti in essere o che vi ha dato  esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
presente  comma  sono  immediatamente  e  definitivamente   efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.
                               Art. 12
 
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
 
  1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per  il
potenziamento  dei  reparti  di  terapia  intensiva  necessari   alla
gestione  dei  pazienti  critici  affetti  dal  virus  COVID-19,   il
Dipartimento della protezione civile, per  il  tramite  dei  Soggetto
attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep.  n.  741,
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo  34
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i
relativi  materiali   indispensabili   per   il   funzionamento   dei
ventilatori.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  185
milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul
fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo IV
Altre disposizioni
                               Art. 13
 
   Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
 
  1. Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture
pubbliche o private prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza,
le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere  le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti,  ivi
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
  2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far  fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  2,  ultimo  periodo,  della  direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non  si  applicano
le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai
CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una  protezione
appropriata, secondo modalita' individuate  mediante  accordo  quadro
nazionale,  sentite  le  rappresentanze  sindacali  unitarie   e   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
                               Art. 14
 
Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto
                            emergenziale
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  per  motivi  di
interesse  pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica   e,   in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2,  lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione  civile,  di  cui  agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e  i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare  e  a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo  scopo  di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi  e  dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare  trattamenti,  ivi  inclusa  la
comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli
articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino
necessari all'espletamento delle funzioni  attribuitegli  nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei  casi  in  cui  risulti
indispensabile ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'  connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
  3. I trattamenti di dati personali di cui  ai  commi  1  e  2  sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
  4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze  di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella  afferente  alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di  cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni  di  cui  all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  con
modalita' semplificate, anche oralmente.
  5. Nel contesto emergenziale in atto, ai  sensi  dell'articolo  23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato  regolamento  (UE)  2016/679,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   82   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti  di  cui  al  comma  1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo  13  del  medesimo
regolamento  o   fornire   una   informativa   semplificata,   previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione.
  6. Al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati nel contesto  dell'emergenza,  all'ambito  delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
                               Art. 15
 
                       Sanzioni amministrative
 
  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Salva  l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,  la  violazione
degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1  a  carico  dei
gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata
altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge  24  novembre
1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».
                               Art. 16
 
 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
ove non  diversamente  previsto,  entro  i  limiti  delle  rispettive
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 17
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e  6,  2,
5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per
l'anno 2020 al cui onere  si  provvede  a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia
e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.
                               Art. 18
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Speranza, Ministro della salute
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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