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Ordinanza del Ministero della Salute, 22/3/2020
ORDINANZA 22 marzo 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
GU n.75 del 22-3-2020
Ordinanza del Ministero della Salute
Materia: sanità / salute

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 marzo 2020
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale. (20A01806)
(GU n.75 del 22-3-2020)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
  Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2,
attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045;
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  Generale,  n.  21  del  27
gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73
del 20 marzo 2020; del 14 e  del  15  marzo  2020,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale;
  Ritenuto  che  sussiste  l'esigenza  di  evitare  conseguenze   sul
mantenimento dell'ordine pubblico e della  sicurezza  a  seguito  del
possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di  persone,
incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 
                              E m a n a
 
 
                       la seguente ordinanza:
 
                               Art. 1
 
 
              Ulteriori misure urgenti di contenimento
            del contagio sull'intero territorio nazionale
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi
o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune
diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
                               Art. 2
 
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
 
    Roma, 22 marzo 2020
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza
 
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 450

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